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Sezioni unite civili; sentenza 15 luglio 1963, n. 1932; Pres. Lonardo P., Est. Stella Richter, P. M....

Date post: 31-Jan-2017
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Sezioni unite civili; sentenza 15 luglio 1963, n. 1932; Pres. Lonardo P., Est. Stella Richter, P. M. Pepe (concl. conf.); Donini (Avv. Boitani, Rigatelli) c. Mauz (Avv. Bosco, Bernardi) Source: Il Foro Italiano, Vol. 87, No. 1 (1964), pp. 139/140-141/142 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23152768 . Accessed: 25/06/2014 00:59 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.2.32.24 on Wed, 25 Jun 2014 00:59:36 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezioni unite civili; sentenza 15 luglio 1963, n. 1932; Pres. Lonardo P., Est. Stella Richter, P. M.Pepe (concl. conf.); Donini (Avv. Boitani, Rigatelli) c. Mauz (Avv. Bosco, Bernardi)Source: Il Foro Italiano, Vol. 87, No. 1 (1964), pp. 139/140-141/142Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23152768 .

Accessed: 25/06/2014 00:59

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PARTE PRIMA

alla scadenza ; clie costituiva una vera e propria condizione.

Perciõ, il mancato avverarsi della condizione per il fatto

della associazione dei lavoratori, comportava la maneata

proroga del contratto.

11 motivo e infondato. Anclie le censure formulate iD

questo mezzo mirano, analogamente a quanto liarmo fatto

i ricorrenti principali con il primo motivo del loro ricorso, a proporre sotto il profilo della asserita violazione dei cri

teri di ermeneutica dei contratti, la interpretazione di una

clausola contrattuale in senso difforme da quella clie i giu dici del merito hanno accolto. Ora, la corte d'appello, nella

impugnata sentenza, allorche si e trattato di esaminare la

tesi dell'Istituto, secondo la quale l'art. 15 dell'accordo del

1951, nel disporre che l'accordo stesso, pur scadendo il

30 giugno 1954, avrebbe avuto efficacia fino a nuova pat tuizione, doveva essere interpretato nel senso clie le parti contraenti avevano inteso non gia stabilire l'ultrattivit&

a tempo indefinito dell'accordo, sibbene stabilire che l'ade

guamento automatico della rendita in relazione ai miglio ramenti della retribuzione del personale in servizio doveva

essere limitata soltanto a quei miglioramenti che fossero

intervenuti fino alia data di scadenza dell'accordo, ha rile

vato anzitutto che essa era in contrasto con il chiaro e ine

quivoco tenore letterale dell'articolo, poichfe la clausola

di ultrattivitä rientrava nell'autonomia negoziale dei con

traenti ed era perfettamente compatibile con la predeter minazione della data di scadenza dell'accordo, la quale era

stata fatta nella previsione di una disciplina normativa

piü favorevole per il personale in relazione a una miglio rata situazione aziendale. Inoltre, che la clausola di ultrat

tivitä, era necessaria onde evitare che il contratto, attesa

la sua natura privatistica, cessasse di avere effetto alia data di scadenza. E non era affatto contrario alia regola della buona fede che deve presiedere all'interpretazione dei con tratti ritenere che fosse stata lasciata all'associazione dei

lavoratori la scelta tra una nuova stipulazione e il mante nimento dello status quo, sia perche lo stabilire l'efficacia ultrattiva di un contratto collettivo rientra nella prassi della contrattazione collettiva postocorporativa, sia perche le associazioni sindacali potevano aver ritenuto opportuna e utile l'efficacia ultrattiva. del contratto. Era, pertanto, superflua la prova per testi e interrogatorio diretta a di mostrare che l'associazione sindacale dei lavoratori non aveva aderito all'invito di stipulare un nuovo accordo.

Tale complesso di argomentazioni appare piü che idoneo a suffragare il convincimento della Corte, in merito all'in

terpretazione da dare all'art. 15. L'anomalia della norma tiva contenuta in questo consisteva nella predetermina zione di una data di scadenza e nella attribuzione di una efficacia ultrattiva, che valeva a mantenere in vita il con tratto dopo la scadenza. Ma di tali disposizioni apparente mente contrastanti la corte d'appello ha non soltanto spie gato il modo di funzionamento, ma ha altresi individuato la ratio e le censure al riguardo svolte non valgono a in taccare minimamente la decisione.

Allorche la corte d'appello ha rilevato che il tenore let terale dell'art. 15 6 chiaro e inequivocabile e che l'articolo stabilisce a chiare note che l'adeguamento della pensione deve avvenire anche in relazione a tutti gli aumenti che sarebbero stati disposti successivamente alia data di sca denza non ha affatto ritenuto che la chiarezza della clausola la dispensasse dal procedere alia sua interpretazione. Ha invece in primo luogo indagato sul senso letterale delle

parole rilevando che queste indicavano con chiarezza e uni vocitä la comune voiontä dei contraenti, suffragando poi tale convincimento con gli altri argomenti sopra ricordati, tutti diretti a rilevare la mancanza di un contrasto tra la lettera della convenzione e la comune intenzione delle

parti. Non ha, perciõ, alcun rilievo la circostanza che la Corte

non abbia accertato se la clausola di ultrattivitä rendeva il contratto a tempo indeterminato, nonostante la previ sione di una data di scadenza e neppure ha importanza che la previsione del miglioramento del trattamento previden ziale, quantunque contenuta nella premessa dell'accordo, non fosse comune alle parti, ma solo della rappresentanza

del personale. Neppure ha rilievo ehe la corte non abbia

preso in considerazione la connessione fra la clausola di

ultrattivitä e la parte dell'art. 15 nella quale si dava atto

ehe il trattamento previdenziale era connesso e conseguente al sistema contributivo previsto dall'accordo sia per la

misura sia per la ripartizione dei contributi.

Infatti, l'omissione non ha avuto alcim rilievo, essendo

pacifico fra le parti che alle yariazioni di retribuzione ha

fatto riscontro l'aumento della base contributiva ed essendo

l'estensione al personale in quiescenza delle variazioni di

successivi trattamenti al di fuori dello stretto principio di

corrispettivita tra contributi e prestazioni (non tra retri

buzione e prestazione, come ritengono i ricorrenti prinei

pali), salvo che per il contributo posto a carico del personale

pensionato daH'ultimo comma dell'art. 3. (Omissis) Per questi motivi, rigetta, ecc.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezioni unite civili ; sentenza 15 luglio 1963, n. 1932 ; Pres. Lonardo P., Est. Stella Richter, P. M. Pepe

(concl. conf.) ; Donitii (Avv. Boitani, Rigatelli) c.

Mauz (Avv. Bosco, Bernardi).

(Gassa App. Bologna 31 marzo 1961)

Dclibazione — Prescrizionc dcll'azione — Legge

applieabile — Termine ordiuario — Deeorrenza

(Cod. civ., art. 2946 ; cod. proc. civ., art. 796).

L'azione di delibazione di sentenza straniera e soggetta alia

prescrizione ordinaria di died anni prevista nelVart. 2946

cod. civ., che prende a decorrere dal passaggio in giudi cato della sentenza straniera, determinate) ai sensi dell'or

dinamento di provenienza. (1)

La Corte, ecc. — (Omissis). Nell'ordine logico va presa

in considerazione la prima censura del secondo mezzo di

ricorso, la quale attiene al mancato accoglimento dell'ec

cezione di prescrizione. La corte d'appello ha ritenuto

che fosse applicabile la legge germanica, secondo la quale il termine di prescrizione e di trenta anni (termine nella

specie non decorso), perche la sentenza era stata pronun ciata fra cittadini germanici e le obbligazioni nascenti dal

contratto sono regolate dalla legge nazionale comune alle

parti, ai sensi dell'art. 25 delle preleggi. Tale statuizione e fondatamente censurata dalla ri

corrente. Nel giudizio di delibazione non 6 possibile far riferimento alia prescrizione dfll'azione originaria che ha dato luogo alia sentenza da delibare. La sentenza straniera non e di per se produttiva nel nostro ordina

mento degli effetti che le sono propri nell'ordinamento

straniero, ma ha il solo effetto giuridico di far sorgere nelle

parti l'azione tendente alia dichiarazione di efficacia della

sentenza medesima, vale a dire l'azione di delibazione.

questa un'azione autonoma, rispetto a quella spettante in

virtu del rapporto foudamentale, ed ha natura di azione di accertamento costitutivo, in quanto tende ad una pro

fi) In giurisprudenza, v., in senso sostanzialmente con

forme, Cass. 6 luglio 1936, n. 2362 (nella motivazione), Foro

it., 1936, I, 1483, con nota di richiami. In senso contrario, App. Milano 29 aprile 1947, id., Rep. 1947, voce Delibazione, n. 5.

In dottrina, v., in senso conforme, Ruini, L'oggetto del giu-_ dizio di delibazione, l'azione di delibazione e I'interesse ad agire nel processo di delibazione, in Temi, 1957, 40 ; Pau, Delibazione, voce del Novissimo digesto italiano, V, pag. 371 ; Mokellt, Dir.

proc. civ. internazionale, 1954, pag. 293 ; Andrioli, Commento, 1964, IVs, pag. 668.

Sull'argomento, per quanto riguarda il codice abrogato, si consulti : Monaco, II giudizio di delibazione, 1940, pag. 116 ; Quadri, Questioni in tema di prescrizione in rapporto al giudizio di delibazione, in Giur. comp. dir. internaz. priv., Ill, 1938, 103 ; Garibaldi, SulVeccezione di prescrizione nel giudizio di deliba

zione, in Temi gen., 1936, 641,

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141 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 142

nuncia costitutiva di effetti meramente processuali. Essa

sorge con il passaggio in giudicato della sentenza straniera ed e soggetta al termine di prescrizione stabilito dal nostro

ordinamento, dal quale e accertata, vale a dire al termine

ordinario che, per il vigente codice, e quello decennale

(art. 2946). In questi sensi e la piu autorevole dottrina, alia quale il Supremo collegio ritiene di doversi uniformare.

L'accoglimento di questa censura importa l'assorbi

mento di tutte le altre del primo e del secondo mezzo, nonclic di quelle del terzo.

La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata

con il rinvio ad altro giudice dello stesso grado, il quale si atterrä al seguente principio di diritto :

« L'azione di delibazione, che sorge dal momento del pas

saggio in giudicato della sentenza straniera secondo l'or

dinamento straniero, e soggetta alia prescrizione ordinaria,

prevista dal nostro ordinamento, che, per il codice vigente, 6 di dieci anni ».

Per questi motivi, cassa, ecc.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezioni unite ci vi li ; sentenza 13 luglio 1963, n. 1910; Pres. Tobbente P., Est. La Poeta, P. M. Pepe (concl.

conf.) ; Min. p. i. (Avv. dello Stato Simi) c. Siciliano

(Avv. Iaccaeino), Ente autonomo del porto di Napoli (Avv. Tesaubo).

(Gonferma Cons. Stato, Sez. VI, 6 giugno 1962, n. 469)

Itellez7.a naturale (protezione dclla) — Sospensione dei lavori — Termine finale — Individuazione — Deeisione del Consiglio di Stato — Eeeesso di

potere giurisdizionale — Insussistenza (Costituzione, art. Ill ; cod. proc. civ., art. 362 ; legge 29 giugno 1939

n. 1497, protezione delle bellezze naturali, art. 8). Itellezza naturale (protezione della) — Demolizione

dell'opera — Mancato concerto con il ministro

della marina mercantile — Dichiarazionc di ille

gittimitä del Consiglio di Stato — Eccesso di

potere giurisdizionale — Esclusione (Costituzione, art. Ill ; cod. proc. civ., art. 362 ; legge 29 giugno 1939 n. 1497, art. 10, 13).

La deeisione, con la quale il Oonsiglio di Stato ravvisi il

termine finale per Vesereizio del potere di disporre la

sospensione dei lavori, di cui alVart. 8, n. 2, della legge 29 giugno 1939 n. 1497, nella realizzazione delle strut

ture esterne delVopera e non pure nel completamento delle

sue rifiniture, h viziata non da eccesso di potere giurisdi zionale ma da violazione di legge per la quale non e dato

il ricorso in Oassazione. (1) Non eccede dai limiti della propria giurisdizione il Oonsiglio

di Stato ehe dichiari illegittimo il provvedimento di demo lizione delVopera, eseguita in zona compresa nelVämbito del demanio marittimo, emanato dal ministro della pub blica istruzione, ai sensi della legge 29 giugno 1939 n.

1497, senza il previo concerto con quello della marina mercantile. (2)

(1-2) La deeisione confermata e riassunta in Foro it., Rep. 1962, voce Bellezza naturale, nn. 31-33.

Le mässime, nei cui precisi termini non si rinvengono pre cedents si uniformano al principio generale secondo il quale le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili in Oassazione solo se viziate da eccesso di potere giurisdizionale (da ultimo, con riferimento alle pronunce del Consiglio di giustizia amm. sic., Cass. 5 agosto 1963, n. 2196, id., 1963, I, 2103, con nota di ri

chiami, cui adde Sandulli, II giudizio avanti al Consiglio di Stato e ai giudici sottordinati, 1963, n. 216 (in Trattato del processo civile, diretto da P. Carnelutti), del quale ricorrono gli estremi

quando il giudice amministrativo, esorbitando dai confini trac ciati dalla legge alia sua attivita. esteriore, abbia giudicato sopra materie riservate ad altre autorita giurisdizionali, ordinarie o spe

La Corte, ecc. — Col primo motivo di ricorso si denuncia

l'impugnata decisione per difetto assoluto di competenza giurisdizionale del Consiglio di Stato a conoscere della controversia. II ricorrente ministero assume che il Consiglio di Stato, avendo ritenuto che il potere di ordinare la sospen sione dei lavori iniziati, riconosciuto dall'art. 8, n. 2, della

legge 29 giugno 1939 n. 1497, al ministro per l'educazione nazionale (ora della pubblica istruzione), sussiste sino al momento in cui i lavori siano ultimati e che, nella specie, la costruzione fosse stata gia completata al momento in cui venne emanato l'ordine di sospensione, avrebbe dovuto affermare che l'ordine medesimo fu emanato in difetto del relativo potere, onde avrebbe inciso su diritti soggettivi e non su interessi legittimi e che, pertanto, esso Consiglio mancava di competenza giurisdizionale. II ricorrente as

sume, altresi, che la sospensione, per la sua durata limitata, non tende soltanto alia tutela in via provvisoria delle bellezze naturali, ma tende soprattutto a limitare gli oneri di demolizione e di rimborso che la legge pone a carico

dell'amministrazione, per il caso di conclusione favorevole del procedimento di vincolo, e, pertanto, non 6 possibile distinguere tra opere murarie ed opere di rifinitura, per affermare o negare l'esistenza del potere di sospensione ; che il Consiglio di Stato, avvalendosi, della propria giu risdizione di annullamento in un caso di asserito difetto di potere avrebbe errato in rito.

La censura, sebbene abilmente prospettata, 6 priva di fondamento. Essa, invero, denuncia soltanto in apparenza un difetto di competenza giurisdizionale del Consiglio di

Stato, mentre, in effetti, investe la decisione impugnata per violazione di legge, ossia per un vizio per cui non e ammesso

(art. Ill, 2° comma, della Costituzione) ricorso in Cassazione. II rilievo, precisato nel motivo di censura, che, a norma del 2° comma dell'art. 8 legge 29 giugno 1939 n. 1497, ai fini dell'esercizio del potere di ordinare la sospensione degli ini ziati lavori, non e dato distinguere tra lavori relativi alle strutture esterne e murarie delle costruzioni intraprese e ca

paci di recar pregiudizio all'attuale stato esteriore delle cose e delle localitä soggette alia protezione della legge, e lavori interni o complementari alle costruzioni (rifiniture, attrezzature, ecc.), e esatto. II notevole interesse pubblico considerato dalla legge (interesse protetto), quanto alle bellezze d'insieme o panoramiche, attiene ai quadri murali e cosl pure a quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bel lezze (art. 1, n. 4). L'ampiezza di tale interesse e vastissima,

porchc un pregiudizio al « quadro murale » od « al punto di vista » puõ, come e ovvio, derivare oltre che dalla struttura e conformazione della costruzione in corso di erezione,

ciali, ovvero sottratte ad ogni autorita giurisdizionale e riservate al legislatore o all'amministrazione attiva (Cass. 17 aprile 1963, n. 948, Foro it., Mass., 275).

Sulla portata dell'art. 8, n. 2, della legge n. 1497 del 1939, vedi Cons. Stato, Sez. VI, 16 dicembre 1952, n. 973, id., Rep. 1952, voce cit.. n. 12, per la quale la formula <i sospensione dei lavori giä iniziati» va intesa con riferimento a tutte le opere che un privato intenda eseguire, senza che questo complesso possa essere scisso e considerato nelle singole parti delle quali la costru zione si compone,

Nel senso che l'ordine di demolizione emesso dal ministro della p. i. (il quale puõ legittimaraente delegare all'esercizio di tale potere il sottosegretario di Stato : Cons. Stato, Sez. VI, 23 settembre 1961, n. 646, id., Rep. 1961, voce cit., n. 29) non deve essere necessariamente preceduto dall'ordine di sospensione dei lavori, cons. Sez. VI 11 lxiglio 1961, n. 616, ibid., n. 28 ; 28

giugno 1960, n. 490, id., Rep. 1960, voce cit., n. 40 ; 18 novem bre 1959, n. 838, id., Rep. 1959, voce cit., n. 11 ; contra, per la necessitä del preventivo ordine di sospensione dei lavori nell'ipo tesi dell'art. 8, n. 2, della legge n. 1497 del 1939, cons. Sez. VI 18 ottobre 1961, n. 709, id., Rep. 1961, voce cit., n. 27 ; 10 ottobre 1956, n. 637, id., Rep. 1956, voce cit., n. 6.

Per qualche riferimento, circa la competenza a conoscere della controversia sulla legittimitä dell'ordine di demolizione, di cui alia ripetuta legge n. 1497, cons. Cass. 3 dicembre 1957, n. 4550, id., 1958, I, 28, con nota di richiami.

In dottrina, cons. Grtsot.ia, Bellezze, naturali, voce deU'Enci

clopedia del diritto, V, pag. 90.

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