sezioni unite civili; sentenza 16 marzo 1995, n. 3058; Pres. Brancaccio, Est. Ravagnani, P.M. DiRenzo (concl. conf.); Inps (Avv. Antonino, Ricci, Catalano, Maresca) c. Giacometti (Avv.Agostini). Cassa Trib. Gorizia 16 luglio 1991Source: Il Foro Italiano, Vol. 118, No. 6 (GIUGNO 1995), pp. 1817/1818-1819/1820Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23188916 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
apprezzabile, che si risolve nella totale mancanza di operatività di un rapporto caratterizzato dal complesso intreccio di molte
plici obbligazioni reciproche, deve essere valutato in modo so
cialmente tipico quale dichiarazione risolutoria. Operano infatti
principi di settore (la caratterizzazione professionale del lavora
tore; l'obbligazione retributiva del datore di lavoro funzionale
alla soddisfazione di bisogni primari del dipendente; la nascita
dell'inderogabile rapporto previdenziale) che non consentono di
considerare esistente un rapporto di lavoro senza esecuzione.
Il Tribunale di Palermo ha applicato in maniera sostanzial
mente corretta questi principi, valorizzando adeguatamente le
circostanze di fatto della breve durata dell'esecuzione del con
tratto (tre mesi e mezzo), della lunghezza notevolissima del pe riodo di non attuazione del rapporto (oltre nove anni), della
mancanza di qualsiasi manifestazione di interesse alla funziona
lità di fatto di esso nel tempo antecedente la proposizione del
l'azione giudiziaria. A differenza di quanto mostrano di inten
dere i ricorrenti, dalla sentenza impugnata si desume chiara
mente che il rapporto di lavoro si è estinto all'epoca di cessazione
delle prestazioni lavorative, perché la considerazione di tutto
quanto è avvenuto in seguito è servita soltanto per valutare il
significato da attribuire al comportamento delle parti consistito
nel pórre fine all'esecuzione del rapporto. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 16 mar
zo 1995, n. 3058; Pres. Brancaccio, Est. Ravagnani, P.M.
Di Renzo (conci, conf.); Inps (Aw. Antonino, Ricci, Cata
lano, Maresca) c. Giacometti (Aw. Agostini). Cassa Trib.
Gorizia 16 luglio 1991.
Previdenza e assistenza sociale — Pensione di invalidità — Su
peramento della soglia di reddito — Ratei percepiti indebita
mente — Ripetibilità (R.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, modifica zioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'in
validità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione
involontaria, e sostituzione dell'assicurazione per la materni
tà con l'assicurazione obbligatoria per là nuzialità e la natali
tà, art. 10; 1. 6 luglio 1939 n. 1272, conversione in legge, con modificazioni, del r.d.l. 4 aprile 1939 n. 636; d.l. 12 set
tembre 1983 n. 463, misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposi zioni per vari settori della pubblica amministrazione e proro
ga di taluni termini, art. 8; 1. 11 novembre 1983 n. 638, con
versione in legge, con modificazioni, del d.l. 12 settembre 1983
n. 463; 1. 9 marzo 1989 n. 88, ristrutturazione dell'Inps e
dell'Inail, art. 52; 1. 30 dicembre 1991 n. 412, disposizioni in materia di finanza pubblica, art. 13).
I ratei di pensione di invalidità percepiti indebitamente nel cor
so dell'anno solare in cui il pensionato ha superato il limite
reddituale al di là del quale l'erogazione della prestazione ri
mane sospesa, sono ripetibili anche in assenza di dolo dell'in
teressato e purché il fatto del superamento del limite non fos
se già noto all'Inps al momento dell'erogazione. (1)
(1) Le sezioni unite chiariscono che è solo apparente il contrasto di
giurisprudenza che sono state chiamate a comporre e, uniformandosi
a Cass. 6 ottobre 1993, n. 9916, Foro it., Rep. J993, voce Previdenza
sociale, n. 590, e 27 ottobre 1992, n. 11634, id., 1992, I, 2939, con
nota di richiami, evidenziano come la fattispecie regolata dal principio riassunto in massima sia diversa da quella di ripetibilità o irripetibilità dei ratei di pensione di invalidità a seguito di revoca della stessa per
riacquisto della capacità di guadagno, esaminata da Cass. 14 novembre
1989, n. 4805, id., 1990, I, 3239, con nota di F. Rocco.
Per riferimenti in tema di indebito previdenziale, da ultimo, cfr. Cass., sez. un., 3 febbraio 1995, n. 1316 e n. 1315, id., 1995, I, 785, con
nota di richiami.
Il Foro Italiano — 1995.
Svolgimento del processo. — Il Tribunale di Gorizia — rifor
mando la decisione del pretore di quella città — ha ritenuto
che Paolo Giacometti — titolare di pensione di invalidità a cari
co dell'Inps — non avesse diritto ai ratei della stessa per il pe riodo 1° gennaio 1984-31 dicembre 1986 ai sensi degli art. 6
e 8 1. 638/83 — avendo superato i limiti di reddito in conse
guenza della riscossione di trattamenti di cassa integrazione re
lativi ad anni precedenti. Il tribunale ha ritenuto che per accertare il superamento del
limite reddituale va fatto riferimento all'anno in cui gli emolu
menti vengono incassati e non a quello cui sono relativi.
Ha escluso, tuttavia, che l'Inps potesse ripeterli, in quanto l'art. 52 1. 88/89 ha posto come limite alla non ripetibilità delle
somme erroneamente erogate dall'istituto previdenziale solo la
sussistenza del dolo dell'assicurato, non avendo alcun rilievo
la natura dell'errore che ha determinato l'indebito.
La decisione è stata impugnata dall'Inps con ricorso per cas
sazione; resiste il Giacometti con controricorso. Entrambe le
parti hanno presentato memoria. '
Motivi della decisione. — Con l'unico complesso motivo l'Inps, deducendo «violazione e falsa applicazione degli art. 52 1. 9
marzo 1989 n. 88 e 8 1. 11 novembre 1983 n. 638», censura
la decisione impugnata giacché esso è venuto a conoscenza del
superamento del limite reddituale solo per effetto della dichia
razione dei redditi dell'assicurato.
Allorché avvenne l'indebita erogazione esso non era a cono
scenza del predetto superamento, sicché non poteva non corri
spondere i ratei di pensione per tali periodi; non sussiste, per
tanto, errore da parte dell'istituto previdenziale e manca di con
seguenza il presupposto per l'applicazione dell'art. 52 1. 88/89.
Inoltre, il penultimo comma dell'art. 8 1. 638/83 dispone il
recupero delle somme indebitamente erogate: tale norma ha ca
rattere speciale rispetto all'art. 52 e pertanto non è rimasta abro
gata da quest'ultimo. Il ricorso è fondato per quanto di ragione. La fattispecie in esame è sussumibile nell'ipotesi di cui al
l'art. 8 d.l. 12 settembre 1983 n. 463, di integrazione dell'art.
10 r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, e come risultante dalla legge di conversione 11 novembre 1983 n. 638.
Da tale norma è previsto che: a) sia sospesa la pensione di
invalidità allorché il pensionato sia percettore di reddito di la
voro dipendente superiore ad un certo limite, e sia ripristinata la prestazione per i periodi in cui non si verifichino le condizio
ni di reddito che abbiano determinato la sospensione stessa; b)
i ratei di pensione indebitamente erogati dal 1 ° gennaio di ogni
anno siano recuperati in sede di ripristino della prestazione, an
che in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente; c) per l'ac
certamento del reddito gli interessati debbano presentare all'i
stituto, con le modalità da questo indicate, la dichiarazione di
cui all'art. 24 1. 13 aprile 1977 n. 114.
Il sistema adottato dal legislatore, dunque, determinando nel
tempo anche ripetute sospensioni e correlativi ripristini della pen
sione di invalidità, a seguito delle dichiarazioni reddituali che 11 pensionato è tenuto a rilasciare all'Inps — dichiarazioni ne
cessariamente successive alla percezione del reddito — obbliga
l'istituto previdenziale a pagare la pensione a titolo anticipato
rio, salvo conguaglio, anche per il periodo in cui l'assicurato
sia parte di un rapporto di lavoro subordinato, ma non abbia
ancora reso la dichiarazione predetta, non potendo la stessa es
sere sospesa senza che esso venga prima a conoscenza dei reddi
ti da lavoro dell'interessato.
È evidente quindi che la corresponsione della pensione da parte
dell'Inps, qualora il pensionato non ne abbia più diritto per
motivi reddituali, non avviene per errore, ma per adempiere
ad un obbligo ex lege nella consapevolezza che quanto pagato
potrebbe non spettare e sia quindi destinato ad essere recuperato.
In tale senso si è più volte espressa questa corte (sent. 27
ottobre 1992, n. 11634, Foro it., 1992, I, 2939; 6 ottobre 1993, n. 9916, id., Rep. 1993, voce Previdenza sociale, n. 590) che ha significatamente parlato di fisiologica sfasatura temporale
tra momento in cui deve avvenire l'erogazione della pensione
e il momento in cui può venir meno, oggettivamente, la condi
zione reddituale, quale evento giustificativo degli effetti risolu
tori previsti dall'art. 8, ultimo comma, in esame, introdotto dalla
legge di conversione, ed ha rilevato che la norma attribuisce
rilievo retroattivo al fatto — della cui verificazione è già previ
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1819 PARTE PRIMA 1820
sta dall'ente erogatore la possibilità — che il pensionato abbia
ricevuto un reddito superiore al limite di legge, con conseguente
recupero, e, cioè, con ripetibilità delle somme risultate indebite, anche in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente.
Per la previsione espressa di tale deroga, quindi, la norma
dell'art. 8 in esame, oltre che speciale rispetto all'ipotesi gene rale di repetitio indebiti di cui all'art. 2033 c.c., può qualificarsi di natura affatto distinta, sia rispetto a tale norma, sia anche
rispetto alle ipotesi limitative dell'obbligazione restitutoria di cui
a tale ultimo articolo, e cioè alle ipotesi previste dagli art. 80
r.d. n. 1422 del 1924, 52 1. n. 88 del 1989 e 13 1. n. 412 del 1991.
Invero, la ripetibilità dei ratei di pensione di invalidità non
dovuti per ragioni di reddito è ammessa non perché si possa far questione di errori commessi dall'istituto, come previsto da
gli art. 80, 52 e 13 cit., ovvero dell'errore che, pur non espres samente previsto dall'art. 2033 c.c., è però, secondo autorevole
dottrina, da questo supposto, ma perché essa è prevista espres samente dal particolare sistema emergente dall'art. 8, cit.
Si condivide quindi, in materia, la giurisprudenza di questa corte già pronunciatasi in tal senso (v. sent. 11634/92 e 9916/93,
cit.), ed è appena il caso di rilevare che non risulta al riguardo il contrasto — segnalato dalla sezione lavoro — con la sentenza
n. 4805 del 1989 (id., 1990, I, 3239), relativa invero a fattispecie affatto diversa, e cioè alla ripetibilità o non della pensione di
invalidità a seguito della revoca della stessa per riacquisto della
capacità di guadagno, e, quindi, con riferimento esclusivo al
l'art. 52 1. n. 88 del 1989 e senza adeguata e corretta soluzione
del problema di diritto intertemporale con riferimento alla fatti
specie concreta verificatasi nel vigore dell'art. 80 r.d. n. 1422
del 1924.
Il ricorso deve quindi essere accolto e la sentenza impugnata deve esssere cassata con rinvio ad un giudice di pari grado, che
si designa nel Tribunale di Udine e che si atterrà al seguente
principio: in tema di indebito pagamento della pensione di in
validità per superamento del limite di reddito previsto dalla leg
ge, la ripetibilità delle relative somme è fondata sulla specifica norma dell'art. 8 d.l. 12 settembre 1989 n. 463 convertita nella
1. 11 novembre 1983 n. 638, che, non consentendo di configura re l'errore supposto dall'art. 2033 c.c. e previsto dagli art. 80
r.d. 28 agosto 1924 n. 1472, 52 1. 9 marzo 1989 n. 88 e 13
1. 30 dicembre 1991 n. 412, esclude l'applicabilità delle relative
diverse discipline dell'indebito previdenziale succedutesi nel
tempo.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 15 marzo
1995, n. 2995; Pres. Buccarelli, Est. Mercurio, P.M. Buo najuto (conci, conf.); Tavelli (Avv. Agostini) c. Inadel e Inp dap. Dichiara inammissibile ricorso avverso Trib. Sondrio 20
dicembre 1990.
Termini processuali in materia civile — Sospensione feriale —
Controversie di lavoro — Esclusione (Cod. proc. civ., art.
409; 1. 7 ottobre 1969 n. 742, sospensione dei termini proces suali nel periodo feriale, art. 3).
Termini processuali in materia civile — Sospensione feriale —
Controversie di lavoro — Esclusione — Questione manifesta
mente infondata di costituzionalità (Cost., art. 3; cod. proc. civ., art. 409; 1. 7 ottobre 1969 n. 742, art. 3).
Nelle cause di lavoro soggette al rito speciale previsto dagli art. 409 ss. c.p.c., i termini processuali non sono sospesi durante il periodo feriale; il principio si applica all'intero corso del processo e riguarda quindi anche i termini per proporre ricor so per cassazione. (1)
(1) La giurisprudenza sul punto è assolutamente costante: v., con espresso riferimento al termine per esperire ricorso per cassazione: Cass. 8 maggio 1992, n. 5446, Foro it., Rep. 1992, voce Termini processuali
li Foro Italiano — 1995.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costitu
zionale dell'art. 3 I. 7 ottobre 1969 n. 742, sul rilievo di una
ingiustificata disparità di trattamento fra dipendenti privati — nelle cui controversie non è ammessa la sospensione —
e dipendenti pubblici, per i quali vige la giurisdizione ammi nistrativa, in cui invece vige il sistema della sospensione, in
riferimento all'art. 3 Cost. (2)
Svolgimento del processo. — Il Tribunale di Sondrio ha pro nunciato sentenza, depositata il 20 dicembre 1990, con la quale ha respinto l'appello proposto da Ezio Tavelli avverso la sen
tenza del locale pretore che aveva rigettato il ricorso avanzato
dal predetto nei confronti dell'Inadel (Istituto nazionale dipen denti enti locali) per ottenere il pagamento della somma di lire
6.802.861, oltre accessori, a titolo di differenze dell'indennità
premio di servizio, conseguente al computo, in misura intera, dell'indennità integrativa speciale.
Avverso questa sentenza il Tavelli ha proposto ricorso per
cassazione, con atto notificato, a mezzo del servizio postale, il 10 gennaio 1992.
L'istituto intimato non si è costituito. All'udienza del 27 gen naio 1994, il ricorrente ha chiesto di integrare il contraddittorio
nei confronti dell'Inpdap (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche), e quindi, a segui to di ordinanza emessa da questa corte nella stessa udienza, vi ha provveduto con atto notificato il 17 febbraio 1994.
L'Inpdap non è costituito. In data 18 aprile 1994 il ricorrente
ha depositato memoria.
Motivi della decisione. — 1. - Va preliminarmente rilevata
la inammissibilità del ricorso per cassazione perché tardivamen
te proposto. Il ricorso è stato infatti notificato — come indicato in narra
tiva — il 10 gennaio 1992, quando era ormai decorso il termine
annuale stabilito dall'art. 327 c.p.c., a pena di decadenza dalla
impugnazione, e decorrente dalla pubblicazione della sentenza
impugnata, avvenuta nella specie, mediante deposito in cancel
leria, in data 20 dicembre 1990.
civili, n. 13; 12 maggio 1989, n. 2168, id., Rep. 1989, voce cit., n.
12; 21 gennaio 1989, n. 370, id., 1989, I, 2234, con nota di richiami. In generale, sulla deroga alla sospensione in relazione alle cause assog gettate al rito di lavoro; Cass. 12 novembre 1991, n. 12044, id., Rep. 1991, voce cit., n. 16; 23 gennaio 1989, n. 374, id., Rep. 1989, voce
cit., n. 13; Trib. Varese 8 febbraio 1989, ibid. n. 14. In applicazione dell'art. 3 1. 742/69, la giurisprudenza ha ritenuto
che non debba essere applicata la regola della sospensione feriale dei termini anche alle seguenti situazioni:
— in relazione a controversie di lavoro attratte nella competenza del tribunale fallimentare ex art. 24 1. fall.: Cass. 2 ottobre 1991, n. 10267, id., Rep. 1992, voce cit., n. 15;
— al ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione proposto in relazione a controversia di lavoro: Cass., sez. un., 9 febbraio 1993, n. 1617, id., Rep. 1993, voce cit., n. 15;
— alle controversie relative all'opposizione ai ruoli esattoriali (stante la natura previdenziale e non tributaria del giudizio): Pret. Ferrara 20 marzo 1990, id., Rep. 1990, voce cit., n. 21.
Circa l'applicabilità o meno della sospensione feriale in relazione alle
opposizioni a ordinanze ingiunzione in materia previdenziale: Cass. 12 novembre 1991, n. 12044, id., Rep. 1991, voce cit., n. 8; Pret. Ascoli Piceno 22 giugno 1991, id., Rep. 1992, voce cit., n. 18.
Recentemente, M. Di Domenico, In tema di sospensione dei termini nel periodo feriale, in Giur. merito, 1995, 166.
(2) Circa la legittimità costituzionale dell'art. 3 1. 742/69, hanno già dichiarato la manifesta infondatezza della questione: Cass. 21 luglio 1992, n. 8786, Foro it., Rep. 1993, voce Termini processuali civili, n.
14; Corte cost. 18 febbraio 1992, n. 61, id., Rep. 1992, voce cit., n. 16 (v. anche la relativa ordinanza di rimessione Pret. Milano 8 aprile 1991, ibid., n. 17); Cass. 11 maggio 1990, n. 4071, id., Rep. 1990, voce cit., n. 20; 21 gennaio 1989, n. 370, cit., cui si rimanda per i
precedenti. Ha giudicato infondata la questione di costituzionalità dell'art. 1 1.
cit., Corte cost. 4 giugno 1993, n. 268, id., 1993, I, 2408. Ha invece ritenuto fondate le censure di legittimità sollevate in rela
zione sempre all'art. 1, Corte cost. 29 luglio 1992, n. 380, ibid., 865, con nota di richiami. In dottrina: Criscuolo, Termini processuali e sostanziali: una breccia nella tradizionale classificazione, in Ross. dir.
civ., 1991, 170.
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