sezioni unite civili; sentenza 17 dicembre 1998, n. 12616; Pres. La Torre, Est. Preden, P.M.Morozzo Della Rocca (concl. conf.); Soc. Sofal (Avv. Sperati, Mazier) c. Soc. Mondo (Avv.Cardilli, Di Caro), Cogemer S.A. Regolamento preventivo di giurisdizioneSource: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 10 (OTTOBRE 1999), pp. 2979/2980-2983/2984Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23194920 .
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2979 PARTE PRIMA 2980
vio, la domanda restitutoria instaura infatti necessariamente un
giudizio «autonomo», nel senso sopra precisato, soggetto quin di alla procedura ordinaria.
Soltanto nel caso — che la giurisprudenza di questa corte
ha avuto modo di esaminare — di estinzione del giudizio di
rinvio, le domande restitutorie e ripristinatorie possono essere
proposte dinanzi al giudice competente secondo le regole comu
ni (Cass. 4268/86, cit.; 10352/93, id., Rep. 1993, voce cit., n. 16). Nel caso invece — come nella specie — di cassazione senza
rinvio, non è ravvisabile alcuna ipotesi di deroga alla competen za funzionale del giudice che ha pronunciato il provvedimento
oggetto di cassazione, restando chiarito che la facoltà di pro
porre le domande restitutorie in via «autonoma», prevista per la cassazione con rinvio, è limitata alla forma distinta della ci
tazione, ma non incide sulla competenza funzionale stabilita dal
l'art. 389 c.p.c. La competenza funzionale del giudice che ha pronunciato la
sentenza cassata è stata ribadita di recente per una nuova ipote
si, assimilabile alla cassazione senza rinvio. È stato infatti stabi
lito che, quando la Corte di cassazione, annullando la sentenza
impugnata, decide la causa nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., come modificato dalla 1. n. 353 del 1990, non è ammissibile, nella sede di legittimità, la domanda di restituzione delle som
me corrisposte sulla base delle sentenze di merito: la stessa va
proposta al giudice che ha pronunciato la sentenza annullata, a norma dell'art. 389 c.p.c., integrando la cassazione con pro nuncia nel merito una nuova ipotesi di cassazione senza rinvio
(Cass. 6784/96, id., Rep. 1996, voce Cassazione civile, n. 218). Il ricorso deve dunque essere rigettato, ribadendosi la compe
tenza della Corte d'appello di Milano, affermata nella sentenza
impugnata.
CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 17 di cembre 1998, n. 12616; Pres. La Torre, Est. Preden, P.M.
Morozzo Della Rocca (conci, conf.); Soc. Sofal (Avv. Spe
rati, Mazier) c. Soc. Mondo (Avv. Cardilli, Di Caro), Co
gemer S.A. Regolamento preventivo di giurisdizione.
Arbitrato e compromesso — Clausola compromissoria — Ces
sionario del credito — Inopponibilità (Cod. civ., art. 1260). Giurisdizione civile — Convenzione di Bruxelles 27 settembre
1968 — Azione di risoluzione — Obbligazione concretamente
dedotta in giudizio — Luogo di adempimento (Cod. civ., art.
1182; 1. 21 giugno 1971 n. 804, ratifica ed esecuzione della
convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'e secuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e pro tocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968: convenzio
ne, art. 2, 5).
Il cessionario del credito nascente da contratto nel quale sia
inserita una clausola compromissoria, non subentra nella ti
tolarità di tale negozio, autonomo e distinto rispetto al con
tratto al quale aderisce e non può pertanto avvalersi a suo
favore della clausola nei confronti del debitore ceduto. (1) In materia contrattuale, ai fini dell'applicazione del foro alter
nativo di cui all'art. 5, n. 1, della convenzione di Bruxelles
del 27 settembre 1968, occorre avere riguardo all'obbligazio ne concretamente dedotta in giudizio, cioè a quella posta a
fondamento dell'azione giudiziaria, e per l'azione di risolu
zione contrattuale occorre fare riferimento all'obbligazione po sta dal contratto a carico della parte di cui si fa valere l'ina
dempimento. (2)
(1-2) La cessionaria del credito alla restituzione dell'acconto versato a favore della convenuta, intervenuta nel giudizio di risoluzione di due contratti d'appalto, aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice
Il Foro Italiano — 1999.
Svolgimento del processo. — 1. - Con atto notificato il 23
dicembre 1993, la s.p.a. Mondo conveniva davanti al Tribunale
di Alba la S.A. Cogemer per sentir pronunciare la risoluzione
di due contratti, stipulati il 16 aprile 1992, con i quali la conve
nuta le aveva commissionato la costruzione di due imbarcazioni
per il prezzo di 23.100.000 franchi francesi ciascuna. Deduceva
l'attrice che la committente si era resa inadempiente poiché non
aveva provveduto al pagamento della somma di 350.000 franchi
francesi a titolo di maggiori oneri finanziari, non aveva presta to la collaborazione necessaria all'allestimento delle navi, ed aveva
infine dichiarato di non essere in grado di adempiere alle obbli
gazioni assunte.
La S.A. Cogemer non si costituiva.
Interveniva nel giudizio la Sofal, con comparsa depositata il
7 maggio 1996, nella quale deduceva di essere cessionaria del
credito della S.A. Cogemer per la restituzione dell'acconto di
9.240.000 franchi francesi versato alla s.p.a. Mondo ed eccepi va il difetto di giurisdizione del giudice italiano.
2. - Con ricorso notificato in data 11 giugno e 13 giugno
1996, la Sofal ha proposto regolamento preventivo di giurisdi zione davanti alle sezioni unite della Corte di cassazione, conte
stando la giurisdizione del giudice italiano, in linea principale, in virtù della clausola compromissoria per arbitrato internazio
nale inserita nei due contratti di appalto oggetto della domanda
di risoluzione, e, in subordine, ai sensi della convenzione di
Bruxelles del 27 settembre 1968.
Ha resistito con controricorso la s.p.a. Mondo. Non ha svol
to difese in questa sede la S.A. Cogemer. La Sofal ha deposita to memoria.
Motivi della decisione. — 1. - La Sofal affida il richiesto
regolamento ad una duplice gradata contestazione della giuris dizione del giudice italiano: a) invoca in primo luogo la clauso
la compromissoria per arbitrato internazionale inserita nei con
tratti di appalto stipulati tra la s.p.a. Mondo e la S.A. Coge
mer; b) richiama, in subordine, la disciplina sulla competenza
giurisdizionale dettata dalla convenzione di Bruxelles del 1968.
2. - A sostegno della prima contestazione, la Sofal deduce
quanto segue.
a) La Sofal è legittimata a proporre il ricorso per regolamen to preventivo di giurisdizione, atteso che è parte del giudizio a quo, per effetto dell'intervento ivi spiegato, quale cessionaria
del credito della S.A. Cogemer (convenuta) verso la s.p.a. Mondo
italiano, in forza della clausola compromissoria per arbitrato interna
zionale, inserita nei contratti stessi. La Suprema corte ha ribadito che la cessionaria del credito non può
invocare la clausola compromissoria, senza specifica ulteriore manife stazione di volontà di tutte le parti, per costituire la detta clausola ne
gozio distinto ed autonomo rispetto al contratto cui aderisce ed ha rile vato che tale principio risulta codificato nell'art. 808, 3° comma, c.p.c., nel testo novellato dalla 1. 5 gennaio 1994 n. 25. In linea con il princi pio affermato, v., da ultimo, Cass. 18 marzo 1997, n. 2384, Foro it., Rep. 1997, voce Assicurazione (contratto), n. 98, e Giur. it., 1998, 29, con nota di B. Martorelli, che ha ritenuto opponibile all'assicurato la clausola compromissoria, inserita in un contratto di assicurazione
per conto di chi spetta, ove questi abbia manifestato la volontà di vole re profittare della stipulazione a proprio favore, che riguarda tutte le clausole contrattuali, anche di natura accessoria, ed essendo opponibili all'assicurato tutte le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto, ex art. 1891, 3° comma, c.c.
V., altresì, Cass. 26 giugno 1992, n. 8028, cit. in motivazione, Foro
it., Rep. 1992, voce Arbitrato, n. 92; App. Roma 24 gennaio 1991, id., 1991, I, 1861; Cass. 12 marzo 1990, n. 2011, id., Rep. 1990, voce
cit., n. 32; 29 ottobre 1973, n. 2801, id., Rep. 1973, voce cit., n. 22
(queste ultime due, cit. in motivazione); 11 ottobre 1972, n. 3003, id., 1973, I, 726.
Da ultimo, sull'interpretazione dell'obbligazione rilevante ai fini del
collegamento giurisdizionale ai sensi dell'art. 5, n. 1, della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, v. Cass., sez. un., 9 giugno 1995, n. 6499, id., 1997, I, 562, con nota di C. Silvestri, Questioni vecchie e nuove scaturenti dalla convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968: in particolare, ancora sulla validità della clausola di elezione foro e del rispetto dei requisiti formali previsti dall'art. 17.
Sull'arbitrato internazionale, v. V. Vigoriti, Verso un diritto comu ne dell'arbitrato: note sul lodo e la sua impugnazione, id., 1994, V, 210, e I. Hautot, L'arbitrato come strumento al servizio del commer cio internazionale, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1994, 613 ss.; Brigu
glio, L'arbitrato estero, Padova, 1999.
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
(attrice) per l'acconto a quest'ultima corrisposto, onde conse
guire il pagamento del detto credito.
b) I contratti stipulati il 16 aprile 1992 (con i quali la S.A.
Cogemer aveva commissionato alla s.p.a. Mondo la costruzione
di due imbarcazioni) recano entrambi, al punto n. 12, una clau
sola che prevede, in caso di controversie, dopo un tentativo
di conciliazione affidato a tre esperti, il ricorso al giudizio della
camera di commercio internazionale di Parigi.
c) Il giudizio previsto dalla suddetta clausola integra ipotesi di «arbitrato internazionale», soggetto alla disciplina degli art.
832 ss. c.p.c., nella nuova formulazione introdotta dalla 1. 5
gennaio 1994 n. 25, applicabile, ai sensi dell'art. 27 legge mede
sima, anche alle clausole compromissorie stipulate anteriormen
te all'entrata in vigore della novella, atteso che sussiste il requi sito soggettivo previsto dal citato art. 832, poiché alla data di
sottoscrizione (in Italia) della clausola una delle parti (la S.A.
Cogemer) aveva sede effettiva all'estero (in Francia).
d) Consegue, ai sensi dell'art. 2 della convenzione di New
York del 10 giugno 1958, resa esecutiva in Italia con la 1. 19
gennaio 1968 n. 62, ed applicabile all'arbitrato internazionale
in virtù del citato art. 832, 2° comma, che fa salve le norme
stabilite in convenzioni internazionali, il difetto di giurisdizione del giudice italiano eccepito dalla Sofal nel giudizio a quo.
3. - Osserva preliminarmente la corte che la Sofal è legittima ta a richiedere il regolamento.
L'art. 41 c.p.c. riconosce invero a ciascuna parte del giudizio a quo, senza ulteriori distinzioni, la facoltà di richiedere il rego lamento preventivo di giurisdizione, finché la causa non sia de
cisa nel merito in primo grado. Il regolamento è quindi proponibile da qualsiasi soggetto che
abbia assunto la qualità di parte, come attore, convenuto o in
terveniente (sent. 4946/89, Foro it., Rep. 1989, voce Giurisdi
zione civile, n. 268). Ora, la Sofal, in ragione dell'intervento spiegato nel giudizio
di risoluzione promosso dalla s.p.a. Mondo contro la S.A. Co
gemer per far valere, quale cessionaria, il credito vantato dalla
convenuta nei confronti dell'attrice per l'acconto versatole nel
l'ambito dei contratti di appalto, ha acquistato la qualità di
parte in senso formale nel giudizio a quo, ed è pertanto legitti mata a richiedere il regolamento.
4. - La richiamata qualità di cessionaria di un credito della
S.A. Cogemer, nascente dai contratti di appalto stipulati tra
la predetta e la s.p.a. Mondo, nei quali è inserita la clausola
compromissoria, non abilita la cessionaria Sofal a far valere,
a suo favore, la detta clausola nei confronti della s.p.a. Mon
do, debitore ceduto.
Costituisce invero principio pacifico, in dottrina ed in giuris
prudenza, che la clausola compromissoria non è un patto acces
sorio del contratto nel quale è inserita, ma costituisce negozio dotato di propria individualità ed autonomia, nettamente di
stinto dal contratto cui aderisce (sent. 2803/68, id., Rep. 1968,
voce Arbitrato, n. 44; 1525/70, id., Rep. 1970, voce cit., nn.
33, 34; 2801/73, id., Rep. 1973, voce cit., n. 22; 2011/90, id., Rep. 1990, voce cit., n. 32; 8028/92, id., Rep. 1992, voce cit.,
n. 92). Ed il principio risulta ora espressamente sancito dall'art.
808, 3° comma, c.p.c., nel testo novellato dalla 1. n. 25 del
1994, in base al quale la validità della clausola compromissoria deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto
al quale si riferisce.
Dall'affermata autonomia del negozio compromissorio con
segue, secondo la prevalente giurisprudenza, che la successione
a titolo particolare nel rapporto sostanziale, per effetto della
cessione, ai sensi degli art. 1406 ss. c.c., del contratto nel quale la clausola compromissoria è inserita, in virtù dell'accordo tri
laterale tra cedente, cessionario ed altro contraente, non com
porta automaticamente la successione nel connesso ma autono
mo negozio compromissorio, occorrendo a tal fine un'ulteriore
specifica manifestazione di volontà di tutte le parti suddette (in
tal senso, sent. 2161/64, id., Rep. 1964, voce cit., nn. 65, 66;
1525/70, cit.; 3285/85, id., Rep. 1985, voce cit., n. 58; di diver so avviso è la sent. 965/79, id., Rep. 1979, voce cit., nn. 45,
46, sul rilievo che la cessione del contratto determina il trasferi
mento dal cedente al cessionario dei diritti ed obblighi contrat
tuali nel loro complesso; è invece incontroverso che diviene con
giuntamente titolare del contratto e del negozio compromisso
rio che a quello aderisce il successore a titolo universale di una
Il Foro Italiano — 1999.
delle parti contraenti: sent. 3784/82, id., Rep. 1982, voce Suc
cessione ereditaria, n. 25).
Se, quindi, il subentro del cessionario nel distinto negozio
compromissorio è escluso (secondo la prevalente giurispruden
za) nel caso di cessione del contratto nel quale la clausola è
inserita, ai sensi degli art. 1406 ss. c.c., a maggior ragione deve
ritenersi che il subentro non si verifichi nell'ipotesi di mera ces
sione di un credito nascente da contratto nel quale è inserita
la clausola. Ed infatti, la cessione di credito, che il creditore
può effettuare anche senza il consenso del debitore (art. 1260, 1° comma, c.c.), ha un effetto più circoscritto rispetto alla ces
sione del contratto, in quanto è limitata al solo diritto di credi
to derivante al cedente da un precedente contratto, e non deter
mina il trasferimento dal cedente al cessionario dell'intera posi zione giuridica contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad
essa relativi (sent. 776/67, id., 1967, I, 1822). Non potrebbe
pertanto neppure invocarsi quell'orientamento giurisprudenzia le minoritario che ricollega il subentro nel negozio compromis sorio inserito in un contratto al trasferimento unitario dell'inte
ra posizione contrattuale (in tal senso la già ricordata sent.
965/79). Consegue che il cessionario di credito nascente da contratto
nel quale sia inserita una clausola compromissoria non subentra
nella titolarità di tale negozio, autonomo e distinto rispetto al
contratto al quale aderisce, e non può pertanto avvalersi a suo
favore (come pretende nella specie la Sofal) della clausola nei
confronti del debitore ceduto.
Con l'affermato principio non contrastano le sentenze di questa corte che, nel caso di cessione di credito nascente da contratto
munito di clausola compromissoria, hanno riconosciuto al debi
tore ceduto la facoltà di opporre la clausola al cessionario (sent.
2161/64, cit.; 1525/70, cit.). Si tratta invero di pronunce che
hanno esaminato la questione non già con riferimento alla posi zione del cessionario del credito, bensì con riferimento alla po sizione del debitore ceduto, sottolineando l'esigenza di non pri varlo della facoltà di avvalersi della clausola compromissoria nei confronti del cessionario. Hanno invero rilevato che: «se
così non fosse, il debitore ceduto, che in virtù della clausola
ha il diritto di far decidere da arbitri le controversie sul credito,
si vedrebbe privato di tale diritto in forza di un accordo interve
nuto tra cedente e cessionario, ed al quale gli è rimasto estraneo».
Non viene quindi in considerazione il fenomeno del subentro
del cessionario del credito nel negozio compromissorio, con con
seguente acquisizione della facoltà di avvalersi della clausola, da ritenersi precluso, come già rilevato, in ragione del principio dell'autonomia del detto negozio, ma risulta sostanzialmente ap
plicato il principio, non sancito normativamente dagli art. 1260
ss. c.c., ma del tutto pacifico in dottrina ed in giurisprudenza, della trasferibilità delle eccezioni che il debitore ceduto avrebbe
potuto opporre al creditore originario. Posta la premessa che
una modificazione soggettiva del rapporto che si verifica anche
contro la volontà del debitore non può arrecare pregiudizio alla
posizione di quest'ultimo, si afferma infatti che nella cessione
del credito il debitore ceduto può opporre al cessionario tutte
le eccezioni che avrebbe potuto opporre all'originario creditore
(sent. 1992/79, id., Rep. 1979, voce Cessione dei crediti, nn.
4, 5; 8168/91, id., Rep. 1991, voce Assicurazione (contratto), n. 264). E tra le menzionate eccezioni va ritenuta compresa an
che quella, di natura processuale, derivante dal negozio com
promissorio stipulato con l'originario creditore ed inserito nel
contratto dal quale nasce il credito ceduto.
5. - A sostegno della contestazione della giurisdizione del giu dice italiano in riferimento alla convenzione di Bruxelles del
27 settembre 1968, la ricorrente deduce quanto segue.
a) L'art. 5, n. 1, della suddetta convenzione prevede che, in
materia contrattuale, il convenuto può essere citato, in alterna
tiva al foro generale determinato dal suo domicilio previsto dal
l'art. 2, davanti al giudice dello Stato ove l'obbligazione dedot
ta in giudizio è stata o deve essere eseguita.
b) La S.A. Cogemer ha sede in Francia, ed il foro generale ivi radicato non può essere derogato ai sensi del citato art. 5,
n. 1, poiché il credito fatto valere dall'attrice s.p.a. Mondo,
avente ad oggetto il risarcimento dei danni da preteso inadem
pimento contrattuale, non è liquido, e pertanto il luogo dell'a
dempimento va individuato, ai sensi dell'art. 1182, 4° comma,
c.c., nel domicilio del debitore, e quindi in Francia.
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2983 PARTE PRIMA 2984
6. - L'assunto della ricorrente non è fondato.
Afferma la giurisprudenza comunitaria che, ai fini dell'appli cazione del foro alternativo di cui all'art. 5, n. 1, della conven
zione di Bruxelles, occorre avere riguardo all'obbligazione con
cretamente dedotta in giudizio, e cioè a quella posta a fonda
mento dell'azione giudiziaria (Corte giust. 6 ottobre 1976, causa
14/76, id., 1977, IV, 50). E la giurisprudenza di questa corte ha avuto più volte modo
di precisare che, per quanto concerne l'azione di risoluzione
del contratto, occorre far riferimento all'obbligazione posta dal
contratto a carico della parte di cui si fa valere l'inadempimen to (sent. 219/86, id., Rep. 1986, voce Giurisdizione civile, n.
51; 1971/86, ibid., n. 50; 4119/88, id., Rep. 1988, voce cit., n. 68).
Per quanto concerne, poi, l'individuazione del luogo di adem
pimento, deve aversi riguardo alla legge regolatrice sostanziale
del rapporto, così come individuata dal diritto internazionale
privato dello Stato del foro adito (sent. 6126/88, ibid., n. 65;
9752/94, id., Rep. 1994, voce cit., n. 85). Nella specie, la s.p.a. Mondo ha proposto domanda di riso
luzione dei contratti di appalto per inadempimento della S.A.
Cogemer denunciando: a) il mancato pagamento di somme de
terminate (350.000 franchi francesi) a titolo di maggiori oneri
finanziari causati da ritardi imputabili alla committente; b) la
mancata collaborazione della predetta nell'allestimento delle im
barcazioni oggetto dei contratti di appalto; c) la dichiarata im
possibilità di far fronte alle obbligazioni assunte (ivi compresa,
quindi, l'obbligazione caratterizzante il contratto di appalto, co
stituita dal pagamento del corrispettivo, convenuto nella misura
di 23.100.000 franchi francesi per ciascuna nave).
Ora, poiché per espressa previsione contrattuale (racchiusa nel punto n. 12 dei contratti) la legge sostanziale applicabile è quella italiana, ai sensi dell'art. 25, 1° comma, disp. sulla
legge in generale il luogo di adempimento delle suddette obbli
gazioni va individuato alla stregua dell'art. 1182 c.c., e coincide
per tutte con il domicilio del creditore s.p.a. Mondo, sicché
il luogo di adempimento risulta fissato in Italia. Le obbligazio ni di cui alle lett. a) e c) hanno invero per oggetto una somma
determinata di denaro, sicché opera l'art. 1182, 3° comma, men
tre l'obbligazione di collaborare ai fini della realizzazione delle
due imbarcazioni, appositamente allestite per la committente, costituisce per sua natura (art. 1182, 1° comma) prestazione da eseguirsi presso il cantiere dell'appaltatore s.p.a. Mondo.
7. - In conclusione, va dichiarata la giurisdizione del giudice italiano.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 1° dicem
bre 1998, n. 12140; Pres. Buccarelli, Est. Foglia, P.M. Fraz
zini (conci, conf.); Soc. Ferrovie dello Stato (Avv. Siena) c. di Novo. Cassa Trib. Messina 14 gennaio 1996.
Appello civile — Domande identiche innanzi allo stesso giudice — Omessa riunione dei giudizi — Distinti provvedimenti sul
la stessa domanda — Unico atto di impugnazione — Ammis
sibilità (Cod. proc. civ., art. 103, 273, 359).
È ammissibile l'appello proposto, con unico atto, avverso due
sentenze pronunziate in distinti procedimenti di primo grado
(da diversi magistrati dello stesso ufficio) ma su identica domanda. (1)
(1) Non constano precedenti in termini. Si riscontra, invece, l'indirizzo giurisprudenziale per il quale un cu
mulo processuale non verificatosi in primo grado non può di regola sopravvenire in appello per una libera scelta delle parti (così Cass. 29 novembre 1991, n. 12817, Foro it., Rep. 1991, voce Appello civile, n.
Il Foro Italiano — 1999.
Svolgimento del processo. — Con sentenza del 20 luglio 1989
il Pretore di Messina accoglieva la domanda con la quale Anto
nino di Novo chiedeva il riconoscimento del diritto alla riliqui dazione dei compensi per lavoro straordinario svolto alle dipen denze dell'ente Ferrovie dello Stato nel periodo dal 1° gennaio 1979 al 31 dicembre 1986, in forza degli art. 17 1. 42/79, 1
1. 885/80, 1 1. 426/82, 2 d.p.r. 804/82, 7 1. 292/84 e 8 1. 79/85, e condannava l'ente convenuto al pagamento, in favore dell'at
tore, della somma di lire 5.065.066 oltre interessi e rivalutazio
ne monetaria a partire dal 1° gennaio 1979.
6, per la quale, l'appello proposto con unico atto, da una pluralità di soccombenti, contro più sentenze emesse in separati procedimenti, ancorché instaurati contro il medesimo soggetto è inammissibile, consi derato che solo con l'atto di introduzione del giudizio è consentito a
più parti di riunirsi per l'esercizio congiunto di azioni collegate dalla connessione degli oggetti o dei titoli o dalla comunanza di questioni da risolvere, mentre nel prosieguo del giudizio la facoltà o l'obbligo di riunire i procedimenti riguarda soltanto il giudice); sicché è inammis sibile un unico atto di impugnazione proposto avverso diverse sentenze
(così già Trib. Roma 22 marzo 1975, id., Rep. 1975, voce Impugnazioni civili, n. 63, e Temi romana, 1975, 47, con nota di Arieta, Sull'inam missibilità di un unico atto d'impugnativa contro pronunzie diverse), ancorché pronunziate fra le stesse parti, al di fuori dei casi espressa mente previsti dalla legge e dei casi di unitarietà del rapporto proces suale (Cass. 13 gennaio 1993, n. 342, Foro it., 1993, I, 2214; ma v.
Cass., sez. un., 13 gennaio 1970, n. 106, id., 1970, I, 415). È invece eccezionalmente consentita l'impugnazione di una pluralità
di sentenze, nel caso in cui i provvedimenti impugnati siano pronunciati non solo tra le medesime parti, ma anche nell'ambito del medesimo
procedimento, ancorché in diversi gradi o fasi (Cass. 27 gennaio 1997, n. 805, id., Rep. 1997, voce Cassazione civile, n. 38, che ha dichiarato inammissibile il ricorso in Cassazione proposto con unico atto contro sentenze diverse pronunciate dal giudice di merito all'esito di procedi menti formalmente e sostanzialmente distinti, ancorché intercorsi tra le stesse parti e comportanti la soluzione di questioni in tutto o in parte coincidenti. V. anche Cass. 10 dicembre 1981, n. 6533, id., 1982, I, 1994).
Il sistema del rito civile ammette, infatti, che, formulata riserva di
impugnazione, l'atto di appello o di ricorso in Cassazione di una sen tenza non definitiva contenga la contestuale impugnazione del provve dimento definitivo (art. 340 e 361 c.p.c.).
E ciò vale sia che si tratti del gravame di sentenza non definitiva su questioni (art. 279, n. 4), sia che l'impugnazione riguardi la pronun cia di condanna generica (art. 278) o quella su una fra più domande cumulate nel medesimo giudizio (art. 277, 2° comma). In quest'ultimo caso, dunque, un unico atto di impugnazione coinvolge le decisioni pro nunciate su diverse domande originariamente cumulate.
Può darsi il caso, inoltre, che l'impugnazione sia proposta, con unico
atto, quando si tratti del gravame della sentenza pronunciata nel giudi zio di appello ed in quello di revocazione (Cass. 22 marzo 1991, n.
3107, id., Rep. 1991, voce cit., n. 17). Quando non si versi in alcuna di tali ipotesi, vale il principio giuris
prudenziale per il quale solamente il giudice può, in fase di gravame, disporre la riunione dei giudizi (Cass. 13 gennaio 1993, n. 342, cit.).
Diversa è la fattispecie in cui si ammette, in giurisprudenza, la conte stuale proposizione di due regolamenti di giurisdizione, relativi a cause
diverse; dove si tratta di istanze relative ad un rimedio preventivo e non impugnatorio.
Si ritiene, in proposito, che il ricorso ex art. 41 c.p.c. non possa essere proposto con unico atto in relazione a distinti ed autonomi pro cedimenti in corso fra una stessa parte e soggetti diversi (Cass. 27 aprile 1991, n. 4665, id., 1992, I, 181; cfr. Cass., ord. 15 marzo 1989, n.
119, id., Rep. 1989, voce Giurisdizione civile, n. 155); né per giudizi che, benché riuniti, siano tra loro autonomi, così che non sono legitti mate a proporlo le parti di una sola delle cause riunite in un processo, relativamente alla causa a loro estranea (Cass. 2 marzo 1982, nn. 1276 e 1277, id., Rep. 1982, voce cit., nn. 158, 159); né per due giudizi autonomi e separati, pendenti fra le medesime parti (Cass. 4 luglio 1981, n. 4346, id., 1981, I, 2418), quando il ricorso sia formulato in modo da non permettere l'identificazione della domanda, e, quindi, del pro cesso a cui esso si riferisce (Cass., sez. un., 2 dicembre 1996, n. 10729, id., Rep. 1997, voce cit., n. 141; v. anche Cass., sez. un., 30 dicembre
1991, n. 14019, id., Rep. 1992, voce cit., n. 199, e Giust. civ., 1992, I, 343, che esclude l'ammissibilità di un siffatto ricorso ove nei con fronti di una delle parti non sia stata proposta alcuna domanda in sede di merito).
Il regolamento può invece essere proposto con unico atto riguardo ad una pluralità di processi pendenti davanti a giudici diversi quando si tratti della stessa domanda fra le stesse parti (Cass. 29 ottobre 1983, n. 6417, Foro it., 1983, I, 2995, in motivazione); o quando le domande
proposte nei diversi processi siano inscindibilmente connesse (Cass. 28 ottobre 1985, n. 5287, id., Rep. 1985, voce cit., n. 193), tanto da dove re essere necessariamente decise contestualmente ad opera del medesi
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