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sezioni unite civili; sentenza 17 dicembre 1998, n. 12616; Pres. La Torre, Est. Preden, P.M. Morozzo...

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sezioni unite civili; sentenza 17 dicembre 1998, n. 12616; Pres. La Torre, Est. Preden, P.M. Morozzo Della Rocca (concl. conf.); Soc. Sofal (Avv. Sperati, Mazier) c. Soc. Mondo (Avv. Cardilli, Di Caro), Cogemer S.A. Regolamento preventivo di giurisdizione Source: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 10 (OTTOBRE 1999), pp. 2979/2980-2983/2984 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23194920 . Accessed: 25/06/2014 00:46 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.78.108.107 on Wed, 25 Jun 2014 00:46:01 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezioni unite civili; sentenza 17 dicembre 1998, n. 12616; Pres. La Torre, Est. Preden, P.M.Morozzo Della Rocca (concl. conf.); Soc. Sofal (Avv. Sperati, Mazier) c. Soc. Mondo (Avv.Cardilli, Di Caro), Cogemer S.A. Regolamento preventivo di giurisdizioneSource: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 10 (OTTOBRE 1999), pp. 2979/2980-2983/2984Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23194920 .

Accessed: 25/06/2014 00:46

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2979 PARTE PRIMA 2980

vio, la domanda restitutoria instaura infatti necessariamente un

giudizio «autonomo», nel senso sopra precisato, soggetto quin di alla procedura ordinaria.

Soltanto nel caso — che la giurisprudenza di questa corte

ha avuto modo di esaminare — di estinzione del giudizio di

rinvio, le domande restitutorie e ripristinatorie possono essere

proposte dinanzi al giudice competente secondo le regole comu

ni (Cass. 4268/86, cit.; 10352/93, id., Rep. 1993, voce cit., n. 16). Nel caso invece — come nella specie — di cassazione senza

rinvio, non è ravvisabile alcuna ipotesi di deroga alla competen za funzionale del giudice che ha pronunciato il provvedimento

oggetto di cassazione, restando chiarito che la facoltà di pro

porre le domande restitutorie in via «autonoma», prevista per la cassazione con rinvio, è limitata alla forma distinta della ci

tazione, ma non incide sulla competenza funzionale stabilita dal

l'art. 389 c.p.c. La competenza funzionale del giudice che ha pronunciato la

sentenza cassata è stata ribadita di recente per una nuova ipote

si, assimilabile alla cassazione senza rinvio. È stato infatti stabi

lito che, quando la Corte di cassazione, annullando la sentenza

impugnata, decide la causa nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., come modificato dalla 1. n. 353 del 1990, non è ammissibile, nella sede di legittimità, la domanda di restituzione delle som

me corrisposte sulla base delle sentenze di merito: la stessa va

proposta al giudice che ha pronunciato la sentenza annullata, a norma dell'art. 389 c.p.c., integrando la cassazione con pro nuncia nel merito una nuova ipotesi di cassazione senza rinvio

(Cass. 6784/96, id., Rep. 1996, voce Cassazione civile, n. 218). Il ricorso deve dunque essere rigettato, ribadendosi la compe

tenza della Corte d'appello di Milano, affermata nella sentenza

impugnata.

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 17 di cembre 1998, n. 12616; Pres. La Torre, Est. Preden, P.M.

Morozzo Della Rocca (conci, conf.); Soc. Sofal (Avv. Spe

rati, Mazier) c. Soc. Mondo (Avv. Cardilli, Di Caro), Co

gemer S.A. Regolamento preventivo di giurisdizione.

Arbitrato e compromesso — Clausola compromissoria — Ces

sionario del credito — Inopponibilità (Cod. civ., art. 1260). Giurisdizione civile — Convenzione di Bruxelles 27 settembre

1968 — Azione di risoluzione — Obbligazione concretamente

dedotta in giudizio — Luogo di adempimento (Cod. civ., art.

1182; 1. 21 giugno 1971 n. 804, ratifica ed esecuzione della

convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'e secuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e pro tocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968: convenzio

ne, art. 2, 5).

Il cessionario del credito nascente da contratto nel quale sia

inserita una clausola compromissoria, non subentra nella ti

tolarità di tale negozio, autonomo e distinto rispetto al con

tratto al quale aderisce e non può pertanto avvalersi a suo

favore della clausola nei confronti del debitore ceduto. (1) In materia contrattuale, ai fini dell'applicazione del foro alter

nativo di cui all'art. 5, n. 1, della convenzione di Bruxelles

del 27 settembre 1968, occorre avere riguardo all'obbligazio ne concretamente dedotta in giudizio, cioè a quella posta a

fondamento dell'azione giudiziaria, e per l'azione di risolu

zione contrattuale occorre fare riferimento all'obbligazione po sta dal contratto a carico della parte di cui si fa valere l'ina

dempimento. (2)

(1-2) La cessionaria del credito alla restituzione dell'acconto versato a favore della convenuta, intervenuta nel giudizio di risoluzione di due contratti d'appalto, aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice

Il Foro Italiano — 1999.

Svolgimento del processo. — 1. - Con atto notificato il 23

dicembre 1993, la s.p.a. Mondo conveniva davanti al Tribunale

di Alba la S.A. Cogemer per sentir pronunciare la risoluzione

di due contratti, stipulati il 16 aprile 1992, con i quali la conve

nuta le aveva commissionato la costruzione di due imbarcazioni

per il prezzo di 23.100.000 franchi francesi ciascuna. Deduceva

l'attrice che la committente si era resa inadempiente poiché non

aveva provveduto al pagamento della somma di 350.000 franchi

francesi a titolo di maggiori oneri finanziari, non aveva presta to la collaborazione necessaria all'allestimento delle navi, ed aveva

infine dichiarato di non essere in grado di adempiere alle obbli

gazioni assunte.

La S.A. Cogemer non si costituiva.

Interveniva nel giudizio la Sofal, con comparsa depositata il

7 maggio 1996, nella quale deduceva di essere cessionaria del

credito della S.A. Cogemer per la restituzione dell'acconto di

9.240.000 franchi francesi versato alla s.p.a. Mondo ed eccepi va il difetto di giurisdizione del giudice italiano.

2. - Con ricorso notificato in data 11 giugno e 13 giugno

1996, la Sofal ha proposto regolamento preventivo di giurisdi zione davanti alle sezioni unite della Corte di cassazione, conte

stando la giurisdizione del giudice italiano, in linea principale, in virtù della clausola compromissoria per arbitrato internazio

nale inserita nei due contratti di appalto oggetto della domanda

di risoluzione, e, in subordine, ai sensi della convenzione di

Bruxelles del 27 settembre 1968.

Ha resistito con controricorso la s.p.a. Mondo. Non ha svol

to difese in questa sede la S.A. Cogemer. La Sofal ha deposita to memoria.

Motivi della decisione. — 1. - La Sofal affida il richiesto

regolamento ad una duplice gradata contestazione della giuris dizione del giudice italiano: a) invoca in primo luogo la clauso

la compromissoria per arbitrato internazionale inserita nei con

tratti di appalto stipulati tra la s.p.a. Mondo e la S.A. Coge

mer; b) richiama, in subordine, la disciplina sulla competenza

giurisdizionale dettata dalla convenzione di Bruxelles del 1968.

2. - A sostegno della prima contestazione, la Sofal deduce

quanto segue.

a) La Sofal è legittimata a proporre il ricorso per regolamen to preventivo di giurisdizione, atteso che è parte del giudizio a quo, per effetto dell'intervento ivi spiegato, quale cessionaria

del credito della S.A. Cogemer (convenuta) verso la s.p.a. Mondo

italiano, in forza della clausola compromissoria per arbitrato interna

zionale, inserita nei contratti stessi. La Suprema corte ha ribadito che la cessionaria del credito non può

invocare la clausola compromissoria, senza specifica ulteriore manife stazione di volontà di tutte le parti, per costituire la detta clausola ne

gozio distinto ed autonomo rispetto al contratto cui aderisce ed ha rile vato che tale principio risulta codificato nell'art. 808, 3° comma, c.p.c., nel testo novellato dalla 1. 5 gennaio 1994 n. 25. In linea con il princi pio affermato, v., da ultimo, Cass. 18 marzo 1997, n. 2384, Foro it., Rep. 1997, voce Assicurazione (contratto), n. 98, e Giur. it., 1998, 29, con nota di B. Martorelli, che ha ritenuto opponibile all'assicurato la clausola compromissoria, inserita in un contratto di assicurazione

per conto di chi spetta, ove questi abbia manifestato la volontà di vole re profittare della stipulazione a proprio favore, che riguarda tutte le clausole contrattuali, anche di natura accessoria, ed essendo opponibili all'assicurato tutte le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto, ex art. 1891, 3° comma, c.c.

V., altresì, Cass. 26 giugno 1992, n. 8028, cit. in motivazione, Foro

it., Rep. 1992, voce Arbitrato, n. 92; App. Roma 24 gennaio 1991, id., 1991, I, 1861; Cass. 12 marzo 1990, n. 2011, id., Rep. 1990, voce

cit., n. 32; 29 ottobre 1973, n. 2801, id., Rep. 1973, voce cit., n. 22

(queste ultime due, cit. in motivazione); 11 ottobre 1972, n. 3003, id., 1973, I, 726.

Da ultimo, sull'interpretazione dell'obbligazione rilevante ai fini del

collegamento giurisdizionale ai sensi dell'art. 5, n. 1, della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, v. Cass., sez. un., 9 giugno 1995, n. 6499, id., 1997, I, 562, con nota di C. Silvestri, Questioni vecchie e nuove scaturenti dalla convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968: in particolare, ancora sulla validità della clausola di elezione foro e del rispetto dei requisiti formali previsti dall'art. 17.

Sull'arbitrato internazionale, v. V. Vigoriti, Verso un diritto comu ne dell'arbitrato: note sul lodo e la sua impugnazione, id., 1994, V, 210, e I. Hautot, L'arbitrato come strumento al servizio del commer cio internazionale, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1994, 613 ss.; Brigu

glio, L'arbitrato estero, Padova, 1999.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

(attrice) per l'acconto a quest'ultima corrisposto, onde conse

guire il pagamento del detto credito.

b) I contratti stipulati il 16 aprile 1992 (con i quali la S.A.

Cogemer aveva commissionato alla s.p.a. Mondo la costruzione

di due imbarcazioni) recano entrambi, al punto n. 12, una clau

sola che prevede, in caso di controversie, dopo un tentativo

di conciliazione affidato a tre esperti, il ricorso al giudizio della

camera di commercio internazionale di Parigi.

c) Il giudizio previsto dalla suddetta clausola integra ipotesi di «arbitrato internazionale», soggetto alla disciplina degli art.

832 ss. c.p.c., nella nuova formulazione introdotta dalla 1. 5

gennaio 1994 n. 25, applicabile, ai sensi dell'art. 27 legge mede

sima, anche alle clausole compromissorie stipulate anteriormen

te all'entrata in vigore della novella, atteso che sussiste il requi sito soggettivo previsto dal citato art. 832, poiché alla data di

sottoscrizione (in Italia) della clausola una delle parti (la S.A.

Cogemer) aveva sede effettiva all'estero (in Francia).

d) Consegue, ai sensi dell'art. 2 della convenzione di New

York del 10 giugno 1958, resa esecutiva in Italia con la 1. 19

gennaio 1968 n. 62, ed applicabile all'arbitrato internazionale

in virtù del citato art. 832, 2° comma, che fa salve le norme

stabilite in convenzioni internazionali, il difetto di giurisdizione del giudice italiano eccepito dalla Sofal nel giudizio a quo.

3. - Osserva preliminarmente la corte che la Sofal è legittima ta a richiedere il regolamento.

L'art. 41 c.p.c. riconosce invero a ciascuna parte del giudizio a quo, senza ulteriori distinzioni, la facoltà di richiedere il rego lamento preventivo di giurisdizione, finché la causa non sia de

cisa nel merito in primo grado. Il regolamento è quindi proponibile da qualsiasi soggetto che

abbia assunto la qualità di parte, come attore, convenuto o in

terveniente (sent. 4946/89, Foro it., Rep. 1989, voce Giurisdi

zione civile, n. 268). Ora, la Sofal, in ragione dell'intervento spiegato nel giudizio

di risoluzione promosso dalla s.p.a. Mondo contro la S.A. Co

gemer per far valere, quale cessionaria, il credito vantato dalla

convenuta nei confronti dell'attrice per l'acconto versatole nel

l'ambito dei contratti di appalto, ha acquistato la qualità di

parte in senso formale nel giudizio a quo, ed è pertanto legitti mata a richiedere il regolamento.

4. - La richiamata qualità di cessionaria di un credito della

S.A. Cogemer, nascente dai contratti di appalto stipulati tra

la predetta e la s.p.a. Mondo, nei quali è inserita la clausola

compromissoria, non abilita la cessionaria Sofal a far valere,

a suo favore, la detta clausola nei confronti della s.p.a. Mon

do, debitore ceduto.

Costituisce invero principio pacifico, in dottrina ed in giuris

prudenza, che la clausola compromissoria non è un patto acces

sorio del contratto nel quale è inserita, ma costituisce negozio dotato di propria individualità ed autonomia, nettamente di

stinto dal contratto cui aderisce (sent. 2803/68, id., Rep. 1968,

voce Arbitrato, n. 44; 1525/70, id., Rep. 1970, voce cit., nn.

33, 34; 2801/73, id., Rep. 1973, voce cit., n. 22; 2011/90, id., Rep. 1990, voce cit., n. 32; 8028/92, id., Rep. 1992, voce cit.,

n. 92). Ed il principio risulta ora espressamente sancito dall'art.

808, 3° comma, c.p.c., nel testo novellato dalla 1. n. 25 del

1994, in base al quale la validità della clausola compromissoria deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto

al quale si riferisce.

Dall'affermata autonomia del negozio compromissorio con

segue, secondo la prevalente giurisprudenza, che la successione

a titolo particolare nel rapporto sostanziale, per effetto della

cessione, ai sensi degli art. 1406 ss. c.c., del contratto nel quale la clausola compromissoria è inserita, in virtù dell'accordo tri

laterale tra cedente, cessionario ed altro contraente, non com

porta automaticamente la successione nel connesso ma autono

mo negozio compromissorio, occorrendo a tal fine un'ulteriore

specifica manifestazione di volontà di tutte le parti suddette (in

tal senso, sent. 2161/64, id., Rep. 1964, voce cit., nn. 65, 66;

1525/70, cit.; 3285/85, id., Rep. 1985, voce cit., n. 58; di diver so avviso è la sent. 965/79, id., Rep. 1979, voce cit., nn. 45,

46, sul rilievo che la cessione del contratto determina il trasferi

mento dal cedente al cessionario dei diritti ed obblighi contrat

tuali nel loro complesso; è invece incontroverso che diviene con

giuntamente titolare del contratto e del negozio compromisso

rio che a quello aderisce il successore a titolo universale di una

Il Foro Italiano — 1999.

delle parti contraenti: sent. 3784/82, id., Rep. 1982, voce Suc

cessione ereditaria, n. 25).

Se, quindi, il subentro del cessionario nel distinto negozio

compromissorio è escluso (secondo la prevalente giurispruden

za) nel caso di cessione del contratto nel quale la clausola è

inserita, ai sensi degli art. 1406 ss. c.c., a maggior ragione deve

ritenersi che il subentro non si verifichi nell'ipotesi di mera ces

sione di un credito nascente da contratto nel quale è inserita

la clausola. Ed infatti, la cessione di credito, che il creditore

può effettuare anche senza il consenso del debitore (art. 1260, 1° comma, c.c.), ha un effetto più circoscritto rispetto alla ces

sione del contratto, in quanto è limitata al solo diritto di credi

to derivante al cedente da un precedente contratto, e non deter

mina il trasferimento dal cedente al cessionario dell'intera posi zione giuridica contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad

essa relativi (sent. 776/67, id., 1967, I, 1822). Non potrebbe

pertanto neppure invocarsi quell'orientamento giurisprudenzia le minoritario che ricollega il subentro nel negozio compromis sorio inserito in un contratto al trasferimento unitario dell'inte

ra posizione contrattuale (in tal senso la già ricordata sent.

965/79). Consegue che il cessionario di credito nascente da contratto

nel quale sia inserita una clausola compromissoria non subentra

nella titolarità di tale negozio, autonomo e distinto rispetto al

contratto al quale aderisce, e non può pertanto avvalersi a suo

favore (come pretende nella specie la Sofal) della clausola nei

confronti del debitore ceduto.

Con l'affermato principio non contrastano le sentenze di questa corte che, nel caso di cessione di credito nascente da contratto

munito di clausola compromissoria, hanno riconosciuto al debi

tore ceduto la facoltà di opporre la clausola al cessionario (sent.

2161/64, cit.; 1525/70, cit.). Si tratta invero di pronunce che

hanno esaminato la questione non già con riferimento alla posi zione del cessionario del credito, bensì con riferimento alla po sizione del debitore ceduto, sottolineando l'esigenza di non pri varlo della facoltà di avvalersi della clausola compromissoria nei confronti del cessionario. Hanno invero rilevato che: «se

così non fosse, il debitore ceduto, che in virtù della clausola

ha il diritto di far decidere da arbitri le controversie sul credito,

si vedrebbe privato di tale diritto in forza di un accordo interve

nuto tra cedente e cessionario, ed al quale gli è rimasto estraneo».

Non viene quindi in considerazione il fenomeno del subentro

del cessionario del credito nel negozio compromissorio, con con

seguente acquisizione della facoltà di avvalersi della clausola, da ritenersi precluso, come già rilevato, in ragione del principio dell'autonomia del detto negozio, ma risulta sostanzialmente ap

plicato il principio, non sancito normativamente dagli art. 1260

ss. c.c., ma del tutto pacifico in dottrina ed in giurisprudenza, della trasferibilità delle eccezioni che il debitore ceduto avrebbe

potuto opporre al creditore originario. Posta la premessa che

una modificazione soggettiva del rapporto che si verifica anche

contro la volontà del debitore non può arrecare pregiudizio alla

posizione di quest'ultimo, si afferma infatti che nella cessione

del credito il debitore ceduto può opporre al cessionario tutte

le eccezioni che avrebbe potuto opporre all'originario creditore

(sent. 1992/79, id., Rep. 1979, voce Cessione dei crediti, nn.

4, 5; 8168/91, id., Rep. 1991, voce Assicurazione (contratto), n. 264). E tra le menzionate eccezioni va ritenuta compresa an

che quella, di natura processuale, derivante dal negozio com

promissorio stipulato con l'originario creditore ed inserito nel

contratto dal quale nasce il credito ceduto.

5. - A sostegno della contestazione della giurisdizione del giu dice italiano in riferimento alla convenzione di Bruxelles del

27 settembre 1968, la ricorrente deduce quanto segue.

a) L'art. 5, n. 1, della suddetta convenzione prevede che, in

materia contrattuale, il convenuto può essere citato, in alterna

tiva al foro generale determinato dal suo domicilio previsto dal

l'art. 2, davanti al giudice dello Stato ove l'obbligazione dedot

ta in giudizio è stata o deve essere eseguita.

b) La S.A. Cogemer ha sede in Francia, ed il foro generale ivi radicato non può essere derogato ai sensi del citato art. 5,

n. 1, poiché il credito fatto valere dall'attrice s.p.a. Mondo,

avente ad oggetto il risarcimento dei danni da preteso inadem

pimento contrattuale, non è liquido, e pertanto il luogo dell'a

dempimento va individuato, ai sensi dell'art. 1182, 4° comma,

c.c., nel domicilio del debitore, e quindi in Francia.

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2983 PARTE PRIMA 2984

6. - L'assunto della ricorrente non è fondato.

Afferma la giurisprudenza comunitaria che, ai fini dell'appli cazione del foro alternativo di cui all'art. 5, n. 1, della conven

zione di Bruxelles, occorre avere riguardo all'obbligazione con

cretamente dedotta in giudizio, e cioè a quella posta a fonda

mento dell'azione giudiziaria (Corte giust. 6 ottobre 1976, causa

14/76, id., 1977, IV, 50). E la giurisprudenza di questa corte ha avuto più volte modo

di precisare che, per quanto concerne l'azione di risoluzione

del contratto, occorre far riferimento all'obbligazione posta dal

contratto a carico della parte di cui si fa valere l'inadempimen to (sent. 219/86, id., Rep. 1986, voce Giurisdizione civile, n.

51; 1971/86, ibid., n. 50; 4119/88, id., Rep. 1988, voce cit., n. 68).

Per quanto concerne, poi, l'individuazione del luogo di adem

pimento, deve aversi riguardo alla legge regolatrice sostanziale

del rapporto, così come individuata dal diritto internazionale

privato dello Stato del foro adito (sent. 6126/88, ibid., n. 65;

9752/94, id., Rep. 1994, voce cit., n. 85). Nella specie, la s.p.a. Mondo ha proposto domanda di riso

luzione dei contratti di appalto per inadempimento della S.A.

Cogemer denunciando: a) il mancato pagamento di somme de

terminate (350.000 franchi francesi) a titolo di maggiori oneri

finanziari causati da ritardi imputabili alla committente; b) la

mancata collaborazione della predetta nell'allestimento delle im

barcazioni oggetto dei contratti di appalto; c) la dichiarata im

possibilità di far fronte alle obbligazioni assunte (ivi compresa,

quindi, l'obbligazione caratterizzante il contratto di appalto, co

stituita dal pagamento del corrispettivo, convenuto nella misura

di 23.100.000 franchi francesi per ciascuna nave).

Ora, poiché per espressa previsione contrattuale (racchiusa nel punto n. 12 dei contratti) la legge sostanziale applicabile è quella italiana, ai sensi dell'art. 25, 1° comma, disp. sulla

legge in generale il luogo di adempimento delle suddette obbli

gazioni va individuato alla stregua dell'art. 1182 c.c., e coincide

per tutte con il domicilio del creditore s.p.a. Mondo, sicché

il luogo di adempimento risulta fissato in Italia. Le obbligazio ni di cui alle lett. a) e c) hanno invero per oggetto una somma

determinata di denaro, sicché opera l'art. 1182, 3° comma, men

tre l'obbligazione di collaborare ai fini della realizzazione delle

due imbarcazioni, appositamente allestite per la committente, costituisce per sua natura (art. 1182, 1° comma) prestazione da eseguirsi presso il cantiere dell'appaltatore s.p.a. Mondo.

7. - In conclusione, va dichiarata la giurisdizione del giudice italiano.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 1° dicem

bre 1998, n. 12140; Pres. Buccarelli, Est. Foglia, P.M. Fraz

zini (conci, conf.); Soc. Ferrovie dello Stato (Avv. Siena) c. di Novo. Cassa Trib. Messina 14 gennaio 1996.

Appello civile — Domande identiche innanzi allo stesso giudice — Omessa riunione dei giudizi — Distinti provvedimenti sul

la stessa domanda — Unico atto di impugnazione — Ammis

sibilità (Cod. proc. civ., art. 103, 273, 359).

È ammissibile l'appello proposto, con unico atto, avverso due

sentenze pronunziate in distinti procedimenti di primo grado

(da diversi magistrati dello stesso ufficio) ma su identica domanda. (1)

(1) Non constano precedenti in termini. Si riscontra, invece, l'indirizzo giurisprudenziale per il quale un cu

mulo processuale non verificatosi in primo grado non può di regola sopravvenire in appello per una libera scelta delle parti (così Cass. 29 novembre 1991, n. 12817, Foro it., Rep. 1991, voce Appello civile, n.

Il Foro Italiano — 1999.

Svolgimento del processo. — Con sentenza del 20 luglio 1989

il Pretore di Messina accoglieva la domanda con la quale Anto

nino di Novo chiedeva il riconoscimento del diritto alla riliqui dazione dei compensi per lavoro straordinario svolto alle dipen denze dell'ente Ferrovie dello Stato nel periodo dal 1° gennaio 1979 al 31 dicembre 1986, in forza degli art. 17 1. 42/79, 1

1. 885/80, 1 1. 426/82, 2 d.p.r. 804/82, 7 1. 292/84 e 8 1. 79/85, e condannava l'ente convenuto al pagamento, in favore dell'at

tore, della somma di lire 5.065.066 oltre interessi e rivalutazio

ne monetaria a partire dal 1° gennaio 1979.

6, per la quale, l'appello proposto con unico atto, da una pluralità di soccombenti, contro più sentenze emesse in separati procedimenti, ancorché instaurati contro il medesimo soggetto è inammissibile, consi derato che solo con l'atto di introduzione del giudizio è consentito a

più parti di riunirsi per l'esercizio congiunto di azioni collegate dalla connessione degli oggetti o dei titoli o dalla comunanza di questioni da risolvere, mentre nel prosieguo del giudizio la facoltà o l'obbligo di riunire i procedimenti riguarda soltanto il giudice); sicché è inammis sibile un unico atto di impugnazione proposto avverso diverse sentenze

(così già Trib. Roma 22 marzo 1975, id., Rep. 1975, voce Impugnazioni civili, n. 63, e Temi romana, 1975, 47, con nota di Arieta, Sull'inam missibilità di un unico atto d'impugnativa contro pronunzie diverse), ancorché pronunziate fra le stesse parti, al di fuori dei casi espressa mente previsti dalla legge e dei casi di unitarietà del rapporto proces suale (Cass. 13 gennaio 1993, n. 342, Foro it., 1993, I, 2214; ma v.

Cass., sez. un., 13 gennaio 1970, n. 106, id., 1970, I, 415). È invece eccezionalmente consentita l'impugnazione di una pluralità

di sentenze, nel caso in cui i provvedimenti impugnati siano pronunciati non solo tra le medesime parti, ma anche nell'ambito del medesimo

procedimento, ancorché in diversi gradi o fasi (Cass. 27 gennaio 1997, n. 805, id., Rep. 1997, voce Cassazione civile, n. 38, che ha dichiarato inammissibile il ricorso in Cassazione proposto con unico atto contro sentenze diverse pronunciate dal giudice di merito all'esito di procedi menti formalmente e sostanzialmente distinti, ancorché intercorsi tra le stesse parti e comportanti la soluzione di questioni in tutto o in parte coincidenti. V. anche Cass. 10 dicembre 1981, n. 6533, id., 1982, I, 1994).

Il sistema del rito civile ammette, infatti, che, formulata riserva di

impugnazione, l'atto di appello o di ricorso in Cassazione di una sen tenza non definitiva contenga la contestuale impugnazione del provve dimento definitivo (art. 340 e 361 c.p.c.).

E ciò vale sia che si tratti del gravame di sentenza non definitiva su questioni (art. 279, n. 4), sia che l'impugnazione riguardi la pronun cia di condanna generica (art. 278) o quella su una fra più domande cumulate nel medesimo giudizio (art. 277, 2° comma). In quest'ultimo caso, dunque, un unico atto di impugnazione coinvolge le decisioni pro nunciate su diverse domande originariamente cumulate.

Può darsi il caso, inoltre, che l'impugnazione sia proposta, con unico

atto, quando si tratti del gravame della sentenza pronunciata nel giudi zio di appello ed in quello di revocazione (Cass. 22 marzo 1991, n.

3107, id., Rep. 1991, voce cit., n. 17). Quando non si versi in alcuna di tali ipotesi, vale il principio giuris

prudenziale per il quale solamente il giudice può, in fase di gravame, disporre la riunione dei giudizi (Cass. 13 gennaio 1993, n. 342, cit.).

Diversa è la fattispecie in cui si ammette, in giurisprudenza, la conte stuale proposizione di due regolamenti di giurisdizione, relativi a cause

diverse; dove si tratta di istanze relative ad un rimedio preventivo e non impugnatorio.

Si ritiene, in proposito, che il ricorso ex art. 41 c.p.c. non possa essere proposto con unico atto in relazione a distinti ed autonomi pro cedimenti in corso fra una stessa parte e soggetti diversi (Cass. 27 aprile 1991, n. 4665, id., 1992, I, 181; cfr. Cass., ord. 15 marzo 1989, n.

119, id., Rep. 1989, voce Giurisdizione civile, n. 155); né per giudizi che, benché riuniti, siano tra loro autonomi, così che non sono legitti mate a proporlo le parti di una sola delle cause riunite in un processo, relativamente alla causa a loro estranea (Cass. 2 marzo 1982, nn. 1276 e 1277, id., Rep. 1982, voce cit., nn. 158, 159); né per due giudizi autonomi e separati, pendenti fra le medesime parti (Cass. 4 luglio 1981, n. 4346, id., 1981, I, 2418), quando il ricorso sia formulato in modo da non permettere l'identificazione della domanda, e, quindi, del pro cesso a cui esso si riferisce (Cass., sez. un., 2 dicembre 1996, n. 10729, id., Rep. 1997, voce cit., n. 141; v. anche Cass., sez. un., 30 dicembre

1991, n. 14019, id., Rep. 1992, voce cit., n. 199, e Giust. civ., 1992, I, 343, che esclude l'ammissibilità di un siffatto ricorso ove nei con fronti di una delle parti non sia stata proposta alcuna domanda in sede di merito).

Il regolamento può invece essere proposto con unico atto riguardo ad una pluralità di processi pendenti davanti a giudici diversi quando si tratti della stessa domanda fra le stesse parti (Cass. 29 ottobre 1983, n. 6417, Foro it., 1983, I, 2995, in motivazione); o quando le domande

proposte nei diversi processi siano inscindibilmente connesse (Cass. 28 ottobre 1985, n. 5287, id., Rep. 1985, voce cit., n. 193), tanto da dove re essere necessariamente decise contestualmente ad opera del medesi

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