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Sezioni unite civili; sentenza 17 febbraio 1964, n. 349; Pres. Celentano P., Est. La Porta, P. M....

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Sezioni unite civili; sentenza 17 febbraio 1964, n. 349; Pres. Celentano P., Est. La Porta, P. M. Criscuoli (concl. conf.); Pirro (Avv. Pomarici, Nigro) c. Opera valorizzazione Sila (Avv. dello Stato Coronas) Source: Il Foro Italiano, Vol. 87, No. 6 (1964), pp. 1177/1178-1179/1180 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23156178 . Accessed: 28/06/2014 17:31 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 82.146.61.31 on Sat, 28 Jun 2014 17:31:23 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezioni unite civili; sentenza 17 febbraio 1964, n. 349; Pres. Celentano P., Est. La Porta, P. M.Criscuoli (concl. conf.); Pirro (Avv. Pomarici, Nigro) c. Opera valorizzazione Sila (Avv. delloStato Coronas)Source: Il Foro Italiano, Vol. 87, No. 6 (1964), pp. 1177/1178-1179/1180Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23156178 .

Accessed: 28/06/2014 17:31

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1177 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 1178

La Corte, eoo. — Con il secondo motivo, clie per ragioni di ordine logico, va esaminato preliminarmente, si sostiene

che la corte di merito non avrebbe considerato che l'imposta di consumo pagata dall'amministrazione provinciale non

era dovuta perchè riguarda materiali impiegati nella co

struzione di una strada eseguita per conto della Cassa del

Mezzogiorno, la quale, come organo dello Stato, è esone

rata dal pagamento di qualsiasi imposta e che tale esen

zione sussisteva sebbene i lavori concernenti la costruzione

medesima fossero stati dati in appalto alla società ricorrente.

La censura è infondata.

L'art. 29, 5° comma, del t. u. per la finanza locale

approvato con il r. decreto 14 settembre 1931 n. 1175, modificato dal decreto 25 febbraio 1939 n. 338, stabilisce

la esenzione dalle imposte di consumo per i materiali ado

perati dalle amministrazioni dello Stato e dalla Croce rossa

ad uso delle amministrazioni stesse e della Croce rossa.

Ora, come questa Corte suprema ha altre volte affer

mato, tale esenzione, essendo di carattere soggettivo, è

applicabile solo quando si tratti di materiali adoperati direttamente dalle amministrazioni dello Stato e dalla Croce

rossa (v. sentenze n. 2822 del 1954, Foro it., Rep. 1954, voce Tassa sul consumo, n. 68, e n. 500 del 1946, id., Rep. 1946, voce cit., n. 19), di tal che non possono usufruire

del beneficio gli enti pubblici aventi personalità giuridica distinta dallo Stato, ancorché adoperino materiali nella

esecuzione di opere pubbliche finanziate dallo stesso, se

le leggi istitutive di tali enti non li equipari a tutti gli effetti tributari alle amministrazioni dello Stato o se non

esista una particolare disposizione di legge che estenda ad

essi il beneficio medesimo.

La Cassa per il Mezzogiorno, la quale, come risulta

chiaramente dalla legge che la istituì, è un ente pubblico avente una personalità giuridica distinta dallo Stato, non

poteva, pertanto, usufruire della esenzione dalla imposta di consumo sui materiali impiegati nella costruzione delle

opere da essa finanziate prima che tale beneficio fosse ad

essa esteso con l'art. 32 della legge 29 luglio 1957 n. 634.

L'emissione di questa disposizione di legge, peraltro, conferma l'interpretazione della citata norma del t. u. per la finanza locale, perchè non sarebbe stata necessaria la

estensione della esenzione se questa fosse stata già appli cabile.

Nella specie, poiché è pacifico che i lavori di costru

zione della strada finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno furono ultimati prima della entrata in vigore della legge n. 634 del 1957, non v'è dubbio che ai materiali adoperati nella costruzione medesima non fosse applicabile l'esen

zione dall'imposta di consumo.

Questa conclusione importa non solo il rigetto del se

condo motivo del ricorso, ma anche l'assorbimento del

primo motivo, il quale si fonda sul presupposto che l'esen

zione dal pagamento dell'imposta di consumo prevista dal

l'art. 29 del t. u. per la finanza locale sia applicabile anche

ai materiali adoperati per la costruzione della strada ese

guita dalla società ricorrente.

Con il terzo motivo si censura la sentenza impugnata

per non aver esaminato la tesi prospettata dalla società

ricorrente secondo la quale essa non era tenuta al pagamento della supercontribuzione sulla imposta di consumo perchè deliberata dal comune dopo che i lavori di costruzione della

strada erano stati ultimati.

La censura è fondata.

Come questa Corte suprema ha altre volte affermato

per stabilire quale sia l'imposta di consumo applicabile ai

materiali impiegati in una determinata opera occorre rife

rirsi al momento in cui questa è ultimata (v. sentenza

n. 2684 del 1950, Foro it,, Eep. 1950, voce Tassa sul con

sumo, n. 43), di tal che non può applicarsi una supercon tribuzione su detta imposta, deliberata dopo il completa mento dell'opera medesima.

Alla stregua di questo principio la corte di merito do

veva accertare se l'assunto della ricorrente circa l'anterio

rità della ultimazione dei lavori di costruzione della strada

alla deliberazione istitutiva della supercontribuzione fosse

o meno fondato. La corte, invece, pur avendo accertato

olio la supercontribuzione fu deliberata con il bilancio di

previsione del 1954, non ha indagato se alla data di tale deliberazione la costruzione della strada fosse stata o meno

completata. Questa omissione costituisce omesso esame di un punto

decisivo della controversia, in quanto l'eventuale accerta mento dell'anteriorietà della ultimazione della costruzione della strada implicberebbe una diversa decisione in ordine alla pretesa del pagamento delle somme a titolo di super contribuzione.

Consegue che si deve rigettare il secondo motivo del

ricorso, dichiarare assorbito il primo, accogliere il terzo mo tivo e cassare la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio ad altra corte d'appello anche per il

provvedimento sulle spese di questo giudizio di cassazione. Va ordinata la restituzione del deposito.

Per questi motivi, cassa, ecc.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezioni unite civili ; sentenza 17 febbraio 1964, n. 349 ; Pres. Celentano P., Est. La Porta, P. M. Crisctjoli

(conci, conf.) ; Pirro (Avv. Pomarici, Nigro) c. Opera valorizzazione Sila (Avv. dello Stato Coronas).

(Conflitto negativo di giurisdizione)

Impiegato dello Stato e pubblieo — Diritto all'inte

grità tisica — Risarcimento — Giurisdizione del

giudice ordinario (E. d. 26 giugno 1924 n. 1054, t. u. sul Consiglio di Stato, art. 29, n. 1).

È competente il giudice ordinario, e non il giudice ammini

nistrativo, a conoscere della pretesa dell'impiegato pubblico al risarcimento dei danni conseguenti alla lesione del diritto all'integrità personale. (1)

La Corte, ecc. — Svolgimento del processo.

— Il geo metra Pirro Mazzini Giuseppe, con atto 29 marzo 1957, convenne l'Opera valorizzazione della Sila dinanzi al Tri bunale di Cosenza, per sentirla condannare al pagamento della somma di lire 10.000.000, a titolo di risarcimento di

danni, per aver contratto grave infermità (tubercolosi) per cause di servizio e nell'esercizio delle sue funzioni presso

(1) La competenza del giudice ordinario per i danni conse guenti ad infortuni sul lavoro, per i quali è prevista l'assicura zione obbligatoria, è affermata da Cass. 20 agosto 1962, n. 2602, Foro it., 1962, I, 1796, con nota di richiami.

La decisione del Consiglio di Stato che ha dato luogo al conflitto negativo di giurisdizione (Sez. V 10 marzo 1962, n. 206, id., Rep. 1962, voce Im-piegato dello Stato, n. 832, e, in extenso, in Foro amm., 1962, I, 815) è in senso conforme alla sentenza pub blicata, ed è, soprattutto, basata sulla distinzione tra diritti che sono intrinsecamente connessi col rapporto di pubblico im piego, e diritti che con questo rapporto versano in una re lazione meramente occasionale : la lesione di questi ultimi (tra i quali è stato fatto rientrare quello fatto valere nella fatti specie), esulerebbe dalla competenza esclusiva del giudice am ministrativo, e rientrerebbe in quella della giurisdizione ordi naria.

L'indicato criterio di discriminazione tra le due giurisdizioni è

quello generalmente accolto dalla giurisprudenza ; ad es., è stata affermata la competenza del giudice ordinario sulla pre tesa di compenso speciale avanzata dall'impiegato per invenzioni

compiute in servizio (Cons. Stato, Sez. V, 21 ottobre 1961, n. 548, Foro it., Rep. 1961, voce cit., n. 776), e sulla pretesa per i danni derivanti dal ritardo nel pagamento all'impiegato di somme di sua spettanza (Cons. Stato, Sez. VI, 11 aprile 1956, n. 229, id., Rep. 1956, voce cit., n. 662 ; 17 dicembre 1958, n. 936, id., Rep. 1958 voce cit., n. 556 ; Trib. Roma 17 luglio 1957, ibid., n. 555).

Da ricordare, invece il parere dell'Adunanza generale (7 gennaio 1960, n. 488, id., Rep. 1961, voce cit., n. 790), che ha affermato la competenza del giudice amministrativo per ricorsi in materia di equo indennizzo, per perdita di integrità fisica a seguito di infermità riconosciuta dipendente da causa di ser* vizio.

Il Foro Italiano — Volume LXXXVII — Parie 1-75.

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1179 PARTE PRIMA

detto ente. Precisò che era stato assunto in data 3 marzo

1952 ed addetto a servizi d'ingegneria, che aveva dovuto

soggiornare in zone malsane, malariche e prive di acqua

potabile e, poi, in zone di montagna, esponendosi ad in

temperie stagionali, per cui si rese necessario il suo ricovero

all'ospedale sanatoriale Forlanini di Roma ; e, successi

vamente, si vide costretto a dimettersi dall'impiego. L'Opera

valorizzazione Sila, comparsa in causa, eccepì il difetto di

giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria a conoscere

della controversia. Il tribunale adito, con sentenza 12

luglio 1958, dichiarò il difetto di giurisdizione dell'autorità

giudiziaria. Con ricorso in data 8 ottobre 1959 il Pirro propose ana

loga domanda al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. Il Consiglio di Stato (Sez. V) con decisione 10 marzo 1962

(Foro it., Rep. 1962, voce Impiegato delio Stato, n. 832)

rilevò che il diritto patrimoniale fatto valere non è con

nesso alla disciplina del rapporto d'impiego, trovando in

questo solo l'occasione del suo sorgere, e dichiarò inam

missibile il ricorso.

Il Pirro ricorre a queste Sezioni unite per conflitto

negativo di giurisdizione. L'Opera per la valorizzazione

della Sila resiste con controricorso.

Motivi della decisione. — Col ricorso si assume che il

tribunale sarebbe caduto in errore nel dichiarare il difetto

assoluto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, trattandosi in effetti di domanda proposta da dipendente di ente pubblico, per conseguire il risarcimento del danno

per responsabilità extracontrattuale della pubblica ammi

nistrazione. Il ricorso è fondato. La competenza giurisdizionale

esclusiva del Consiglio di Stato in materia di pubblico im

piego si estende a tutte le controversie, anche di contenuto

patrimoniale, che nel rapporto trovano il loro titolo neces

sario, ossia a tutte le controversie in cui il rapporto mede

simo, considerato nella sua costituzione e nel suo svolgi mento, funziona da momento genetico diretto ed imme

diato della pretesa fatta valere in giudizio. Detta competenza giurisdizionale esclusiva deve, invece

negarsi tutte le volte che la pretesa, fatta valere in giudizio, sia basata non già sulla violazione di diritti nascenti dal

rapporto, bensì sulla violazione di diritti assoluti alla vita

ed alla integrità personale, anche se connessa col rapporto medesimo. In tal caso, il rapporto d'impiego non può porsi a fondamento della domanda, perchè va considerato come una mera occasione rispetto al petitum sostanziale, che

trova la sua causa nella violazione del generale principio del neminem laedere, alla cui osservanza è tenuta anche la

pubblica amministrazione.

Alla stregua di tali principi, è chiaro che allorché si

chieda il risarcimento dei danni per la lesione del diritto

soggettivo alla integrità fisica della persona del pubblico dipendente, a causa del comportamento colposo della pub blica amministrazione, per inosservanza delle norme di comune prudenza o perizia dirette alla tutela dell'integrità predetta, la cognizione della controversia spetta alla compe tenza giurisdizionale dell'autorità giudiziaria ordinaria. Nel

caso, l'attore fondava la sua pretesa di risarcimento sul l'asserito comportamento colposo dell'ente pubblico, che lo avrebbe distaccato in zone malsane, particolarmente disa

giate, cagionandogli una gravissima forma di deperimento

organico degeneratasi rapidamente in un fatto tubercolare.

Non poteva, porsi in dubbio che il rapporto d'impiego costituisse soltanto l'occasione dell'evento di danno, onde

non poteva negarsi (come, invece, ha fatto il tribunale) la

competenza giurisdizionale dell'autorità giudiziaria ordi

naria.

Per le spese considerazioni, il ricorso va accolto, dichia

randosi la competenza giurisdizionale dell'autorità giudi ziaria ordinaria con tutte le conseguenze di legge.

Per questi motivi, dichiara la competenza giurisdizionale dell'autorità giudiziaria ordinaria a conoscere della contro

versia, cassa, ecc.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione li civile ; sentenza 13 febbraio 1964, n. 313 ; Pres.

Flore P., Est. Fabi, P. M. tav0lab0_Jc0nf.) ; Valle

(Avv. Bianchi) e. Vallarino (Avv. Vocino, bossi).

(Cassa App. Genova 10 marzo 1961)

Acque pubbliche e private — Riconoscimento di an

tica utenza — Decadenza per decorso dei termini — Concessione in sanatoria — Etiicacia « ex nunc »

(R. d. 11 dicembre 1933 n. 1775, t. u. sulle acque e gli

impianti elettrici, art. 2, 3, 17, 38).

Ha efficacia ex nunc la concessione in sanatoria di una utenza

di acqua pubblica, accordata a favore di soggetto che avrebbe

avuto titolo al riconoscimento di antica utenza, ma ne sia

decaduto per non avere presentato nei termini la relativa

domanda. (1)

La Corte, ecc. — Devono essere riuniti i ricorsi princi

pale e incidentale.

Con il primo motivo del ricorso principale deducono i

ricorrenti la violazione degli art. 1 e 2 t. u. approvato con

r. decreto 9 ottobre 1919 n. 2161, in relazione ai r. decreti

26 dicembre 1919 n. 1818, 24 novembre 1921 n. 1736, 17

dicembre 1922 n. 1669, dell'art. 2 t. u. 11 dicembre 1933

n. 1775, noncbè degli art. 17 e 38 dello stesso t. u. sulle

acque pubbliche, e sostengono ebe la concessione in sana

toria è atto costitutivo con efficacia ex nunc, anche se la

utenza avrebbe potuto essere riconosciuta a tenore del

l'art. 2 del t. u. del 1933, ma non lo fu per decadenza degli interessati : donde la conseguenza che la costituzione della

servitù di che trattasi venne, nel 1898, fatta a non domino, o meglio su bene demaniale, e quindi era nulla al riguardo,

aggiungono, ove l'errore della corte non potesse avere ef

fetto per il giudizio di merito, un effetto esso avrebbe pur

sempre per le spese, dato che, fino alla data della sanatoria, avrebbe dovuto essere considerata legittima la resistenza

giudiziale dei ricorrenti.

La prima censura è fondata e assorbente.

Anzitutto, erroneamente i resistenti sostengono, in base

ad analoga osservazione della stessa corte di merito, che i

fratelli Valle ebbero a desistere dalla relativa eccezione ; al contrario, e dalle conclusioni prese dinanzi all'istruttore, e da quelle riportate in epigrafe dalla impugnata sentenza, risulta che i Valle avevano eccepito l'inesistenza del diritto

(1) Conf. App. Torino 1° agosto 1958, Foro it., Rep. 1959, voce Acque pubbliche, n. 77 ; Trib. sup. acque 3 luglio 1954, id., Rep. 1954, voce cit., n. 25 ; 16 ottobre 1953, id., Rep. 1953, voce cit., n. 45 ; 3 aprile 1939, id., Rep. 1939, voce cit., nn. 67, 68. Ofr. anche, sulla diversa efficacia della concessione in sanatoria e del riconoscimento di antica utenza, Cass. 21 feb braio 1956, n. 485, id., Rep. 1956, voce cit., nn. 31-33 ; Trib. sup. acque 5 marzo 1955, id., Rep. 1955, voce cit., n. 34.

Per altri riferimenti interessanti la fattispecie in esame, consulta App. Brescia 2 agosto 1948, id., Rep. 1956, voce cit., nn. 69-75 (spec. 69-71).

Sul carattere « dichiarativo » e l'efficacia retroattiva del riconoscimento di antica utenza, v., fra le più recenti, Trib. sup. acque 25 ottobre 1958, id., Rep. 1958, voce cit., n. 46 ; Trib. acque Palermo 21 settembre 1956, id., Rep. 1957, voce cit., n. 48 ; Cass. 4 ottobre 1955, n. 2788, id., Rep. 1955, voce cit., n. 29 ; Trib. sup. acque 11 dicembre 1953, id., Rep. 1954, voce cit., n. 54 ; 14 maggio 1947, id., Rep. 1949, voce cit., n. 30 ; Cass. 3 luglio 1947, n. 1054, id., Rep. 1947, voce cit., n. 110 (che ne deduce una rilevanza dell'effettiva situazione anteriore in contrasto col provvedimento di riconoscimento).

Consulta pure, circa gli effetti dell'iscrizione negli elenchi delle acque pubbliche sul preesistente diritto di proprietà e sui diritti concessi dal proprietario, Trib. acque Palermo 23 maggio 1957, id., Rep. 1958, voce cit., n. 35 ; Cass. 11 maggio 1955, n. 1345, id., Rep. 1955, voce cit., nn. 18, 19 ; circa l'influenza delle situazioni di antica utenza sui rapporti coi terzi, ed in par ticolare con gli aventi causa, Cass. 24 gennaio 1962, n. 123, e App. Milano 1° settembre 1961, id., Rep. 1962, voce cit., nn. 22, 23 ; App. Palermo 25 gennaio 1958, id., Rep. 1959, voce cit., n. 42.

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