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sezioni unite civili; sentenza 17 gennaio 2006, n. 760; Pres. Prestipino, Est. Cicala, P.M.Palmieri (concl. diff.); Rogen (Avv. Ricci, Biamino) c. Cassa di risparmio di Bolzano; Cassa dirisparmio di Bolzano (Avv. Coen, Cora) c. Rogen. Dichiara giurisdizione e rimette gli atti asezione sempliceSource: Il Foro Italiano, Vol. 129, No. 5 (MAGGIO 2006), pp. 1417/1418-1419/1420Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23203228 .
Accessed: 28/06/2014 08:47
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
b) che le modalità di frequentazione come determinate dal giu dice di primo grado consentivano di valorizzare in modo ade
guato la figura paterna. La corte d'appello ha altresì escluso che dalla relazione del
servizio sociale emergessero indicazioni ostative al riguardo, in
essa evidenziandosi soltanto difficoltà di ordine pratico per gli
spostamenti di V. tra la nuova casa e la scuola, suscettibili co
munque di essere superate con una maggiore disponibilità alla
collaborazione, su tale punto, tra i genitori. Avendo la corte territoriale tenuto presenti, come parametro
di riferimento, proprio gli interessi della minore, la valutazione
riferita al caso concreto da essa compiuta, essendo sorretta da
congrua motivazione immune da vizi logici, non è censurabile
in questa sede, i profili prospettati dal ricorrente non ponendo in
luce carenze di motivazione idonee a legittimare il sindacato di
legittimità, ma risolvendosi in un difforme apprezzamento dei
fatti rispetto a quello contenuto nella sentenza impugnata (cfr., in fattispecie analoga, Cass. 4 novembre 1997, n. 10791, id..
Rep. 1997, voce Matrimonio, n. 125). 5. - Con il terzo motivo (violazione e falsa applicazione, sotto
un ulteriore profilo, degli art. 147 e 155 c.c.; omessa, insuffi
ciente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo
della controversia), il ricorrente si duole che la corte d'appello abbia accolto la domanda della P. di un contributo al manteni
mento della figlia a carico del genitore non affidatario: sia per ché in realtà la differenza reddituale tra i coniugi non sarebbe
così marcato come ritenuto dalla corte territoriale; sia perché il
M. si sobbarca alle ingenti spese sanitarie necessarie per la cura
del figlio V. (preferendo che questi non debba attingere al suo
peculio per le necessità di salute); sia perché, a seguito della
morte della madre, esso, sotto sfratto esecutivo, si trova ora a
sostenere le spese di affitto dell'appartamento ove vive con il
figlio, mentre la moglie non ha alcun onere al riguardo. 6. - Il motivo è inammissibile.
6.1. - In seguito alla separazione personale dei coniugi, la
prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore
di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed
analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, atteso che i diritti e i doveri dei genitori verso i figli, salve le
implicazioni dei provvedimenti relativi all'affidamento, non su
biscono alcuna variazione a seguito della pronuncia di separa zione, rimanendo identico l'obbligo di ciascuno dei coniugi di
contribuire, in proporzione alle sue capacità, all'assistenza ed al
mantenimento dei figli (cfr. Cass. 3 novembre 2004, n. 21087,
id.. Rep. 2004, voce Separazione di coniugi, n. 57; 22 marzo
2005, n. 6197, id., Mass., 591). La corte d'appello, nello stabilire il contributo di manteni
mento a carico del coniuge non affidatario e nel determinarne la
misura, ha fatto leva sulla capacità reddituale del M., superiore a quella della P., e sul fatto che quest'ultima, in relazione ai
suoi redditi e alle sue capacità economiche, si trova nell'impos sibilità di far fronte alle sempre crescenti necessità della figlia; e
ha considerato anche la circostanza della malattia del figlio V.,
maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e delle spese sostenute dal padre per curarlo, affermando che la sicura dispa rità reddituale tra le parti, emergente dalla documentazione fi
scale prodotta, sussiste anche tenendo conto del fatto che tali
spese sanitarie «sono in parte a carico del padre», che con lui
convive.
Oltre che condotto secondo corretti criteri giuridici, l'iter ar
gomentativo espresso dal giudice di merito — che ha preso in
considerazione sia le risorse economiche della figlia e il reddito
dei genitori, sia le molteplici esigenze della figlia, certamente
non riconducibili al solo aspetto alimentare, ma inevitabilmente
estese a quello abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale — è del tutto privo di mende logiche e sorretto da stringente ed
esaustiva motivazione. Esso sfugge, pertanto, alle censure del
M., che pretende di sottoporre al sindacato di questa corte la
valutazione delle prove istituzionalmente riservata al giudice del
merito, sollecitando un diverso giudizio di fatto precluso a que sta corte di legittimità. (Omissis)
Il Foro Italiano — 2006.
CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 17
gennaio 2006, n. 760; Pres. Prestipino, Est. Cigala, P.M.
Palmieri (conci, diff.); Rogen (Avv. Ricci, Biamino) c. Cassa
di risparmio di Bolzano; Cassa di risparmio di Bolzano (Avv.
Coen, Cora) c. Rogen. Dichiara giurisdizione e rimette gli atti a sezione semplice.
Tributi in genere — Obbligazione tributaria sorta in Ger
mania — Avviso di mora — Contestazione dell'esistenza
del debito — Difetto di giurisdizione del giudice italiano (R.d.l. 9 settembre 1938 n. 1676, approvazione della conven
zione sull'assistenza amministrativa e giudiziaria in materia
tributaria, stipulata in Roma, fra l'Italia e la Germania, il 9
giugno 1938). Tributi in genere — Obbligazione tributaria sorta in Ger
mania — Avviso di mora — Contestazione dei vizi propri dell'atto — Giurisdizione del giudice tributario (R.d.l. 9 settembre 1938 n. 1676; d.leg. 31 dicembre 1992 n. 546, di
sposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al
governo contenuta nell'art. 30 1. 30 dicembre 1991 n. 413, art.
2; 1. 28 dicembre 2001 n. 448, disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanzia
ria 2002), art. 12).
Non sussiste la giurisdizione del giudice italiano sul ricorso
proposto dal contribuente italiano avverso l'avviso di mora
emesso dal concessionario della riscossione su richiesta del
competente ufficio finanziario tedesco, in base alla conven
zione tra l'Italia e la Germania sull'assistenza amministrati
va e giudiziaria in materia tributaria del 9 giugno 1938, nella
parte in cui si contesta l'esistenza dell'obbligazione tributa
ria. (1) Appartiene al giudice tributario e non al giudice ordinario la
giurisdizione sul ricorso proposto dal contribuente italiano
avverso l'avviso di mora emesso su richiesta del competente
ufficio finanziario tedesco, in base alla convenzione tra l'Ita
lia e la Germania sull'assistenza amministrativa e giudiziaria in materia tributaria del 9 giugno 1938, nella parte in cui si
contestino vizi propri di tale atto. (2)
Svolgimento del processo. — Il sig. Georg Rogen impugnava
dinanzi alla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano
l'avviso di mora col quale il concessionario della riscossione
dei tributi per la provincia autonoma di Bolzano gli aveva inti
( 1) Non si rinvengono nella giurisprudenza edita della Suprema corte
precedenti in termini. Nella giurisprudenza tributaria di merito, v. Comm. trib. prov. Saler
no 13 novembre 2001, Foro it.. Rep. 2002, voce Tributi in genere, n.
1753, per la quale l'avviso di mora emesso dal concessionario della ri scossione su delega dell'amministrazione finanziaria tedesca, in base
alla convenzione tra l'Italia e la Germania sull'assistenza amministrati
va e giudiziaria in materia tributaria, appartiene alla giurisdizione del
giudice tedesco.
(2) Non si rinvengono nella giurisprudenza edita della Suprema corte
precedenti in termini. Nella giurisprudenza tributaria di merito, cfr. Comm. trib. prov.
Ascoli Piceno 24 giugno 1999, Foro it.. Rep. 2000, voce Tributi in ge nere. n. 1492, e Ascotributi, 1999, 251, con nota di L'Incesso, secondo cui per l'esame del ricorso contro l'avviso di mora, emesso in applica zione della convenzione italo-germanica, nei confronti di un cittadino
italiano, relativo alla riscossione di imposte dello Stato straniero, la
commissione tributaria è carente di giurisdizione, a favore della giuris dizione ordinaria, ai sensi dell'art. 9 c.p.c.
In argomento, v. anche Cass., sez. un., 8 marzo 1993, n. 2755, Foro
it., Rep. 1993, voce Riscossione delle imposte, n. 113, ad avviso della
quale in forza degli art. 53 e 54 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602 è pre cluso al contribuente esecutato di proporre, in pendenza dell'esecuzio
ne esattoriale, le opposizioni di merito e quelle agli atti esecutivi di cui
agli art. da 615 a 618 c.p.c., dinanzi al giudice ordinario, a nulla rile
vando che l'esecuzione forzata sia stata promossa in forza di un prov vedimento definitivo della competente autorità di uno Stato estero ed in
applicazione di una convenzione di mutua assistenza tra l'Italia e detto
Stato, essendo la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria rico
nosciuta solo per l'azione successiva al compimento della procedura esattoriale, volta ad accertare ex post la legittimità o meno della stessa
ai fini del risarcimento del danno (in obiter, la corte rileva che l'impo sta tedesca riscossa in Italia non è compresa tra quelle relativamente
alle quali le controversie sono devolute dall'art. 1 d.p.r. 636/72 alla co
gnizione delle commissioni tributarie).
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PARTE PRIMA
mato — su richiesta del competente ufficio finanziario di
Traumstein (Germania) — il pagamento della somma di lire
34.035.826, deducendone la nullità per mancanza di data e del
l'indicazione del termine per ricorrere e del giudice competente: inoltre, l'omessa notifica del ruolo e della cartella, oltre alla
prescrizione del diritto di esigere il tributo.
Avverso la decisione favorevole della commissione adita
proponeva appello l'ufficio, deducendo preliminarmente l'i
nammissibilità del ricorso introduttivo, non notificato nelle for
me prescritte, e la nullità della sentenza per violazione del con
traddittorio.
L'appello veniva accolto dalla Commissione tributaria di se
condo grado di Bolzano con sentenza 16 marzo - 13 aprile 1999,
n. 42/1/1999 la quale riteneva che la mancata indicazione del
giudice competente e del termine per impugnare non determi
nasse nullità dell'avviso, e che quest'ultimo fosse immune da
altri vizi propri, mentre le altre censure erano rivolte agli atti
presupposti che, nella specie, erano costituiti dalla richiesta del
l'ufficio tedesco, in conformità alla convenzione italo-ger manica sull'assistenza amministrativa e giudiziaria in materia
tributaria del 9 giugno 1938, approvata e resa esecutiva con
r.d.l. 9 settembre 1938 n. 1676, rimessa in vigore con scambio
di note del 3 dicembre 1954 e 11 luglio 1956.
Avverso tale sentenza il sig. Rogen ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre mezzi d'annullamento. La Cassa di
risparmio di Bolzano s.p.a., concessionario della riscossione, re
siste con controricorso ed ha, altresì, proposto ricorso inciden
tale.
Disposta preliminarmente la riunione dei ricorsi, la sezione
tributaria di questa corte con ordinanza del 10 novembre 2004
(depositata il 17 febbraio 2005) rilevava che la decisione della
causa implica la risoluzione di questioni di giurisdizione e quin di rimetteva la controversia alle sezioni unite.
Motivi della decisione. — E compito di queste sezioni unite
risolvere una questione di riparto di giurisdizione, che presenta un duplice profilo, riguardando per un verso il rapporto tra giu dice italiano e giudice straniero, per altro verso il riparto di giu risdizione, nell'ambito nazionale, tra il giudice tributario ed al
tre giurisdizioni. Per quanto attiene al rapporto fra giurisdizione italiana e giu
risdizione germanica, giova sottolineare che oggetto della pre sente controversia non è soltanto l'atto di riscossione emesso
dal concessionario secondo la legge fiscale italiana, ma anche
l'esistenza dell'obbligazione tributaria sorta nell'ordinamento
tedesco. In particolare, col terzo motivo del ricorso principale viene eccepita la prescrizione della pretesa tributaria, mentre col
secondo motivo del ricorso incidentale si lamenta la mancata
integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente imposi tore tedesco.
Dunque sotto alcuni profili la presente controversia viene a
impingere sulla sussistenza stessa del debito tributario (ed è ov
vio come in simile contenzioso l'ente impositore tedesco sareb be contraddittore necessario).
Ritiene peraltro il collegio che questi profili fuoriescano dalla
giurisdizione del giudice italiano e siano riservati al giudice
germanico. Invero il r.d.l. 9 settembre 1938 n. 1676 traccia una riparti
zione di giurisdizione ben precisa affidando, nel caso di specie, alle autorità tedesche il compito di accertare la sussistenza (o
meno) del debito tributario; spetta dunque a queste autorità la
competenza a pronunciarsi anche sull'eventuale prescrizione del
debito stesso (si veda in particolare l'art. 10 della convenzione
che prevede il riconoscimento della «definitività» degli atti
emessi dall'autorità competente). Così come per converso spetta alle autorità italiane accertare i crediti per imposte dovute in
Italia, ed alle autorità tedesche assicurare la riscossione in ter
ritorio germanico di questi crediti.
Si tratta, del resto, di un criterio di ripartizione di competenze e di collaborazione fra Stati che è oggi recepito negli art. 5 e 6
d.leg. 9 aprile 2003 n. 69 (attuazione della direttiva 2001/44/Ce
relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero di crediti
connessi al sistema di finanziamento del Feoga, nonché ai pre lievi agricoli, ai dazi doganali, all'Iva ed a talune accise), appli cabile (art. 1) anche in materia di imposte sui redditi.
Una volta che il debito tributario sia stato accertato nelle for
me previste —
per il caso che qui interessa — dal diritto germa nico, l'autorità tedesca può, in base all'art. 10 della convenzio
!l Foro Italiano — 2006.
ne, rivolgersi all'autorità dello Stato italiano competente per la
riscossione dell'imposta, e per gli atti esecutivi che si rendesse
ro necessari. E l'autorità italiana deve procedere, senza udire
preventivamente il debitore, ma pur sempre in conformità alla
legge italiana (art. 7). Perciò provvedendo alla notifica di una
cartella esattoriale, o comunque di un atto che renda il contri
buente consapevole del fatto che l'amministrazione italiana pro cede alla riscossione di un debito tributario nell'interesse e per conto dell'amministrazione tedesca.
Questo atto è — come ogni atto amministrativo — impugna
bile per i vizi suoi propri; ed essendo regolato dalla legge italia
na ed emesso in Italia da un'autorità italiana è impugnabile avanti al giudice italiano (si veda oggi il 2° comma dell'art. 6
d.leg. 69/03). Non sarebbe del resto concepibile l'impugnazione avanti al giudice tedesco.
Occorre però stabilire se la competenza su tale impugnazione
spetti al giudice tributario o al giudice ordinario.
Il collegio ritiene, in primo luogo, che la problematica in que stione debba essere risolta in riferimento all'ambito della giuris dizione tributaria italiana definito dall'art. 12, 2° comma, 1. 28
dicembre 2001 n. 448, che attribuisce alle commissioni tributa
rie giurisdizione sulle controversie «aventi ad oggetto i tributi di
ogni genere e specie», ambito ulteriormente (e forse utronea
mente) precisato dalla 1. 248/05 che ha aggiunto alla formula
ora riportata le parole «comunque denominati».
Infatti la controversia è stata portata avanti al giudice tributa
rio e da esso è stata gestita.
Dunque, secondo la costante giurisprudenza di questa corte, la controversia resta affidata alla giurisdizione tributaria sia ove
tale giurisdizione sussistesse in base alle norme vigenti al mo
mento in cui la controversia fu introdotta (c.d. perpetuano iuris
dictionis di cui all'art. 5 c.p.c.) sia ove sussista in base alle
norme oggi vigenti (cfr., da ultimo, la sentenza di queste sezioni
unite n. 13549 del 24 giugno 2005, Foro it., Mass., 1373). Ritiene in proposito il collegio che dall'insieme delle norme
contenute nel r.d.l. 9 settembre 1938 n. 1676 emerga con chia
rezza come l'obbligazione che riceve esecuzione in Italia abbia
natura di obbligazione tributaria e come tale sia gestita dall'au
torità italiana.
Basta in proposito ricordare che la stessa rubrica della legge
(e della convenzione) parla di «assistenza in materia tributaria»; mentre l'art. 1 ribadisce che «la convenzione si applica alle im
poste». Ed il testo prosegue parlando di «assistenza tributaria», «assistenza nella materia tributaria», di «atti in materia tributa
ria» (art. 10). Dunque la relativa controversia riguarda un «tributo di ogni
genere e specie, comunque denominato» cioè un obbligo tribu
tario, sorto bensì all'estero ma dalla nostra legge riconosciuto e
recepito come obbligo tributario.
Né, per le ragioni già esposte, assume rilievo il fatto che le
imposte previste dalla legge tedesca rientrassero o meno fra i
tributi tassativamente elencati dal testo originario dell'art. 2
d.leg. 546/92 e il contenzioso relativo alla loro riscossione fosse
allora eventualmente estraneo alla giurisdizione tributaria. Do
vendosi risolvere il problema sulla base della normativa oggi
vigente. La competenza del giudice ordinario scatta perciò, in base al
citato art. 2 d.leg. 546/92 solo per gli «atti dell'esecuzione for
zata tributaria successivi alla notifica della cartella di paga mento». Ma qui si discute della cartella di pagamento, o meglio
degli effetti della sua mancata notifica, e della notifica di un av
viso di mora sostitutivo della cartella stessa, ma asseritamente
privo dei requisiti necessari.
Giova infine ricordare, a confutazione di alcune delle consi
derazioni svolte nel ricorso incidentale, che solo nella fase del
l'esecuzione forzata potrà entrare in gioco la sospensione della
garanzia giurisdizionale prevista dagli art. 53 e 54 d.p.r. 29 set
tembre 1973 n. 602, e che in base alla sentenza di queste sezioni
unite n. 2755 dell'8 marzo 1993 (id., Rep. 1993, voce Riscos
sione delle imposte, n. 113), opera anche quando l'esecuzione
forzata sia stata promossa in forza di un provvedimento defini
tivo della competente autorità di uno Stato estero ed in applica zione di una convenzione di mutua assistenza tra l'Italia e detto
Stato.
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