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sezioni unite civili; sentenza 17 gennaio 2006, n. 760; Pres. Prestipino, Est. Cicala, P.M. Palmieri...

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Page 1: sezioni unite civili; sentenza 17 gennaio 2006, n. 760; Pres. Prestipino, Est. Cicala, P.M. Palmieri (concl. diff.); Rogen (Avv. Ricci, Biamino) c. Cassa di risparmio di Bolzano; Cassa

sezioni unite civili; sentenza 17 gennaio 2006, n. 760; Pres. Prestipino, Est. Cicala, P.M.Palmieri (concl. diff.); Rogen (Avv. Ricci, Biamino) c. Cassa di risparmio di Bolzano; Cassa dirisparmio di Bolzano (Avv. Coen, Cora) c. Rogen. Dichiara giurisdizione e rimette gli atti asezione sempliceSource: Il Foro Italiano, Vol. 129, No. 5 (MAGGIO 2006), pp. 1417/1418-1419/1420Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23203228 .

Accessed: 28/06/2014 08:47

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

b) che le modalità di frequentazione come determinate dal giu dice di primo grado consentivano di valorizzare in modo ade

guato la figura paterna. La corte d'appello ha altresì escluso che dalla relazione del

servizio sociale emergessero indicazioni ostative al riguardo, in

essa evidenziandosi soltanto difficoltà di ordine pratico per gli

spostamenti di V. tra la nuova casa e la scuola, suscettibili co

munque di essere superate con una maggiore disponibilità alla

collaborazione, su tale punto, tra i genitori. Avendo la corte territoriale tenuto presenti, come parametro

di riferimento, proprio gli interessi della minore, la valutazione

riferita al caso concreto da essa compiuta, essendo sorretta da

congrua motivazione immune da vizi logici, non è censurabile

in questa sede, i profili prospettati dal ricorrente non ponendo in

luce carenze di motivazione idonee a legittimare il sindacato di

legittimità, ma risolvendosi in un difforme apprezzamento dei

fatti rispetto a quello contenuto nella sentenza impugnata (cfr., in fattispecie analoga, Cass. 4 novembre 1997, n. 10791, id..

Rep. 1997, voce Matrimonio, n. 125). 5. - Con il terzo motivo (violazione e falsa applicazione, sotto

un ulteriore profilo, degli art. 147 e 155 c.c.; omessa, insuffi

ciente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo

della controversia), il ricorrente si duole che la corte d'appello abbia accolto la domanda della P. di un contributo al manteni

mento della figlia a carico del genitore non affidatario: sia per ché in realtà la differenza reddituale tra i coniugi non sarebbe

così marcato come ritenuto dalla corte territoriale; sia perché il

M. si sobbarca alle ingenti spese sanitarie necessarie per la cura

del figlio V. (preferendo che questi non debba attingere al suo

peculio per le necessità di salute); sia perché, a seguito della

morte della madre, esso, sotto sfratto esecutivo, si trova ora a

sostenere le spese di affitto dell'appartamento ove vive con il

figlio, mentre la moglie non ha alcun onere al riguardo. 6. - Il motivo è inammissibile.

6.1. - In seguito alla separazione personale dei coniugi, la

prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore

di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed

analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, atteso che i diritti e i doveri dei genitori verso i figli, salve le

implicazioni dei provvedimenti relativi all'affidamento, non su

biscono alcuna variazione a seguito della pronuncia di separa zione, rimanendo identico l'obbligo di ciascuno dei coniugi di

contribuire, in proporzione alle sue capacità, all'assistenza ed al

mantenimento dei figli (cfr. Cass. 3 novembre 2004, n. 21087,

id.. Rep. 2004, voce Separazione di coniugi, n. 57; 22 marzo

2005, n. 6197, id., Mass., 591). La corte d'appello, nello stabilire il contributo di manteni

mento a carico del coniuge non affidatario e nel determinarne la

misura, ha fatto leva sulla capacità reddituale del M., superiore a quella della P., e sul fatto che quest'ultima, in relazione ai

suoi redditi e alle sue capacità economiche, si trova nell'impos sibilità di far fronte alle sempre crescenti necessità della figlia; e

ha considerato anche la circostanza della malattia del figlio V.,

maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e delle spese sostenute dal padre per curarlo, affermando che la sicura dispa rità reddituale tra le parti, emergente dalla documentazione fi

scale prodotta, sussiste anche tenendo conto del fatto che tali

spese sanitarie «sono in parte a carico del padre», che con lui

convive.

Oltre che condotto secondo corretti criteri giuridici, l'iter ar

gomentativo espresso dal giudice di merito — che ha preso in

considerazione sia le risorse economiche della figlia e il reddito

dei genitori, sia le molteplici esigenze della figlia, certamente

non riconducibili al solo aspetto alimentare, ma inevitabilmente

estese a quello abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale — è del tutto privo di mende logiche e sorretto da stringente ed

esaustiva motivazione. Esso sfugge, pertanto, alle censure del

M., che pretende di sottoporre al sindacato di questa corte la

valutazione delle prove istituzionalmente riservata al giudice del

merito, sollecitando un diverso giudizio di fatto precluso a que sta corte di legittimità. (Omissis)

Il Foro Italiano — 2006.

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 17

gennaio 2006, n. 760; Pres. Prestipino, Est. Cigala, P.M.

Palmieri (conci, diff.); Rogen (Avv. Ricci, Biamino) c. Cassa

di risparmio di Bolzano; Cassa di risparmio di Bolzano (Avv.

Coen, Cora) c. Rogen. Dichiara giurisdizione e rimette gli atti a sezione semplice.

Tributi in genere — Obbligazione tributaria sorta in Ger

mania — Avviso di mora — Contestazione dell'esistenza

del debito — Difetto di giurisdizione del giudice italiano (R.d.l. 9 settembre 1938 n. 1676, approvazione della conven

zione sull'assistenza amministrativa e giudiziaria in materia

tributaria, stipulata in Roma, fra l'Italia e la Germania, il 9

giugno 1938). Tributi in genere — Obbligazione tributaria sorta in Ger

mania — Avviso di mora — Contestazione dei vizi propri dell'atto — Giurisdizione del giudice tributario (R.d.l. 9 settembre 1938 n. 1676; d.leg. 31 dicembre 1992 n. 546, di

sposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al

governo contenuta nell'art. 30 1. 30 dicembre 1991 n. 413, art.

2; 1. 28 dicembre 2001 n. 448, disposizioni per la formazione

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanzia

ria 2002), art. 12).

Non sussiste la giurisdizione del giudice italiano sul ricorso

proposto dal contribuente italiano avverso l'avviso di mora

emesso dal concessionario della riscossione su richiesta del

competente ufficio finanziario tedesco, in base alla conven

zione tra l'Italia e la Germania sull'assistenza amministrati

va e giudiziaria in materia tributaria del 9 giugno 1938, nella

parte in cui si contesta l'esistenza dell'obbligazione tributa

ria. (1) Appartiene al giudice tributario e non al giudice ordinario la

giurisdizione sul ricorso proposto dal contribuente italiano

avverso l'avviso di mora emesso su richiesta del competente

ufficio finanziario tedesco, in base alla convenzione tra l'Ita

lia e la Germania sull'assistenza amministrativa e giudiziaria in materia tributaria del 9 giugno 1938, nella parte in cui si

contestino vizi propri di tale atto. (2)

Svolgimento del processo. — Il sig. Georg Rogen impugnava

dinanzi alla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano

l'avviso di mora col quale il concessionario della riscossione

dei tributi per la provincia autonoma di Bolzano gli aveva inti

( 1) Non si rinvengono nella giurisprudenza edita della Suprema corte

precedenti in termini. Nella giurisprudenza tributaria di merito, v. Comm. trib. prov. Saler

no 13 novembre 2001, Foro it.. Rep. 2002, voce Tributi in genere, n.

1753, per la quale l'avviso di mora emesso dal concessionario della ri scossione su delega dell'amministrazione finanziaria tedesca, in base

alla convenzione tra l'Italia e la Germania sull'assistenza amministrati

va e giudiziaria in materia tributaria, appartiene alla giurisdizione del

giudice tedesco.

(2) Non si rinvengono nella giurisprudenza edita della Suprema corte

precedenti in termini. Nella giurisprudenza tributaria di merito, cfr. Comm. trib. prov.

Ascoli Piceno 24 giugno 1999, Foro it.. Rep. 2000, voce Tributi in ge nere. n. 1492, e Ascotributi, 1999, 251, con nota di L'Incesso, secondo cui per l'esame del ricorso contro l'avviso di mora, emesso in applica zione della convenzione italo-germanica, nei confronti di un cittadino

italiano, relativo alla riscossione di imposte dello Stato straniero, la

commissione tributaria è carente di giurisdizione, a favore della giuris dizione ordinaria, ai sensi dell'art. 9 c.p.c.

In argomento, v. anche Cass., sez. un., 8 marzo 1993, n. 2755, Foro

it., Rep. 1993, voce Riscossione delle imposte, n. 113, ad avviso della

quale in forza degli art. 53 e 54 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602 è pre cluso al contribuente esecutato di proporre, in pendenza dell'esecuzio

ne esattoriale, le opposizioni di merito e quelle agli atti esecutivi di cui

agli art. da 615 a 618 c.p.c., dinanzi al giudice ordinario, a nulla rile

vando che l'esecuzione forzata sia stata promossa in forza di un prov vedimento definitivo della competente autorità di uno Stato estero ed in

applicazione di una convenzione di mutua assistenza tra l'Italia e detto

Stato, essendo la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria rico

nosciuta solo per l'azione successiva al compimento della procedura esattoriale, volta ad accertare ex post la legittimità o meno della stessa

ai fini del risarcimento del danno (in obiter, la corte rileva che l'impo sta tedesca riscossa in Italia non è compresa tra quelle relativamente

alle quali le controversie sono devolute dall'art. 1 d.p.r. 636/72 alla co

gnizione delle commissioni tributarie).

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PARTE PRIMA

mato — su richiesta del competente ufficio finanziario di

Traumstein (Germania) — il pagamento della somma di lire

34.035.826, deducendone la nullità per mancanza di data e del

l'indicazione del termine per ricorrere e del giudice competente: inoltre, l'omessa notifica del ruolo e della cartella, oltre alla

prescrizione del diritto di esigere il tributo.

Avverso la decisione favorevole della commissione adita

proponeva appello l'ufficio, deducendo preliminarmente l'i

nammissibilità del ricorso introduttivo, non notificato nelle for

me prescritte, e la nullità della sentenza per violazione del con

traddittorio.

L'appello veniva accolto dalla Commissione tributaria di se

condo grado di Bolzano con sentenza 16 marzo - 13 aprile 1999,

n. 42/1/1999 la quale riteneva che la mancata indicazione del

giudice competente e del termine per impugnare non determi

nasse nullità dell'avviso, e che quest'ultimo fosse immune da

altri vizi propri, mentre le altre censure erano rivolte agli atti

presupposti che, nella specie, erano costituiti dalla richiesta del

l'ufficio tedesco, in conformità alla convenzione italo-ger manica sull'assistenza amministrativa e giudiziaria in materia

tributaria del 9 giugno 1938, approvata e resa esecutiva con

r.d.l. 9 settembre 1938 n. 1676, rimessa in vigore con scambio

di note del 3 dicembre 1954 e 11 luglio 1956.

Avverso tale sentenza il sig. Rogen ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre mezzi d'annullamento. La Cassa di

risparmio di Bolzano s.p.a., concessionario della riscossione, re

siste con controricorso ed ha, altresì, proposto ricorso inciden

tale.

Disposta preliminarmente la riunione dei ricorsi, la sezione

tributaria di questa corte con ordinanza del 10 novembre 2004

(depositata il 17 febbraio 2005) rilevava che la decisione della

causa implica la risoluzione di questioni di giurisdizione e quin di rimetteva la controversia alle sezioni unite.

Motivi della decisione. — E compito di queste sezioni unite

risolvere una questione di riparto di giurisdizione, che presenta un duplice profilo, riguardando per un verso il rapporto tra giu dice italiano e giudice straniero, per altro verso il riparto di giu risdizione, nell'ambito nazionale, tra il giudice tributario ed al

tre giurisdizioni. Per quanto attiene al rapporto fra giurisdizione italiana e giu

risdizione germanica, giova sottolineare che oggetto della pre sente controversia non è soltanto l'atto di riscossione emesso

dal concessionario secondo la legge fiscale italiana, ma anche

l'esistenza dell'obbligazione tributaria sorta nell'ordinamento

tedesco. In particolare, col terzo motivo del ricorso principale viene eccepita la prescrizione della pretesa tributaria, mentre col

secondo motivo del ricorso incidentale si lamenta la mancata

integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente imposi tore tedesco.

Dunque sotto alcuni profili la presente controversia viene a

impingere sulla sussistenza stessa del debito tributario (ed è ov

vio come in simile contenzioso l'ente impositore tedesco sareb be contraddittore necessario).

Ritiene peraltro il collegio che questi profili fuoriescano dalla

giurisdizione del giudice italiano e siano riservati al giudice

germanico. Invero il r.d.l. 9 settembre 1938 n. 1676 traccia una riparti

zione di giurisdizione ben precisa affidando, nel caso di specie, alle autorità tedesche il compito di accertare la sussistenza (o

meno) del debito tributario; spetta dunque a queste autorità la

competenza a pronunciarsi anche sull'eventuale prescrizione del

debito stesso (si veda in particolare l'art. 10 della convenzione

che prevede il riconoscimento della «definitività» degli atti

emessi dall'autorità competente). Così come per converso spetta alle autorità italiane accertare i crediti per imposte dovute in

Italia, ed alle autorità tedesche assicurare la riscossione in ter

ritorio germanico di questi crediti.

Si tratta, del resto, di un criterio di ripartizione di competenze e di collaborazione fra Stati che è oggi recepito negli art. 5 e 6

d.leg. 9 aprile 2003 n. 69 (attuazione della direttiva 2001/44/Ce

relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero di crediti

connessi al sistema di finanziamento del Feoga, nonché ai pre lievi agricoli, ai dazi doganali, all'Iva ed a talune accise), appli cabile (art. 1) anche in materia di imposte sui redditi.

Una volta che il debito tributario sia stato accertato nelle for

me previste —

per il caso che qui interessa — dal diritto germa nico, l'autorità tedesca può, in base all'art. 10 della convenzio

!l Foro Italiano — 2006.

ne, rivolgersi all'autorità dello Stato italiano competente per la

riscossione dell'imposta, e per gli atti esecutivi che si rendesse

ro necessari. E l'autorità italiana deve procedere, senza udire

preventivamente il debitore, ma pur sempre in conformità alla

legge italiana (art. 7). Perciò provvedendo alla notifica di una

cartella esattoriale, o comunque di un atto che renda il contri

buente consapevole del fatto che l'amministrazione italiana pro cede alla riscossione di un debito tributario nell'interesse e per conto dell'amministrazione tedesca.

Questo atto è — come ogni atto amministrativo — impugna

bile per i vizi suoi propri; ed essendo regolato dalla legge italia

na ed emesso in Italia da un'autorità italiana è impugnabile avanti al giudice italiano (si veda oggi il 2° comma dell'art. 6

d.leg. 69/03). Non sarebbe del resto concepibile l'impugnazione avanti al giudice tedesco.

Occorre però stabilire se la competenza su tale impugnazione

spetti al giudice tributario o al giudice ordinario.

Il collegio ritiene, in primo luogo, che la problematica in que stione debba essere risolta in riferimento all'ambito della giuris dizione tributaria italiana definito dall'art. 12, 2° comma, 1. 28

dicembre 2001 n. 448, che attribuisce alle commissioni tributa

rie giurisdizione sulle controversie «aventi ad oggetto i tributi di

ogni genere e specie», ambito ulteriormente (e forse utronea

mente) precisato dalla 1. 248/05 che ha aggiunto alla formula

ora riportata le parole «comunque denominati».

Infatti la controversia è stata portata avanti al giudice tributa

rio e da esso è stata gestita.

Dunque, secondo la costante giurisprudenza di questa corte, la controversia resta affidata alla giurisdizione tributaria sia ove

tale giurisdizione sussistesse in base alle norme vigenti al mo

mento in cui la controversia fu introdotta (c.d. perpetuano iuris

dictionis di cui all'art. 5 c.p.c.) sia ove sussista in base alle

norme oggi vigenti (cfr., da ultimo, la sentenza di queste sezioni

unite n. 13549 del 24 giugno 2005, Foro it., Mass., 1373). Ritiene in proposito il collegio che dall'insieme delle norme

contenute nel r.d.l. 9 settembre 1938 n. 1676 emerga con chia

rezza come l'obbligazione che riceve esecuzione in Italia abbia

natura di obbligazione tributaria e come tale sia gestita dall'au

torità italiana.

Basta in proposito ricordare che la stessa rubrica della legge

(e della convenzione) parla di «assistenza in materia tributaria»; mentre l'art. 1 ribadisce che «la convenzione si applica alle im

poste». Ed il testo prosegue parlando di «assistenza tributaria», «assistenza nella materia tributaria», di «atti in materia tributa

ria» (art. 10). Dunque la relativa controversia riguarda un «tributo di ogni

genere e specie, comunque denominato» cioè un obbligo tribu

tario, sorto bensì all'estero ma dalla nostra legge riconosciuto e

recepito come obbligo tributario.

Né, per le ragioni già esposte, assume rilievo il fatto che le

imposte previste dalla legge tedesca rientrassero o meno fra i

tributi tassativamente elencati dal testo originario dell'art. 2

d.leg. 546/92 e il contenzioso relativo alla loro riscossione fosse

allora eventualmente estraneo alla giurisdizione tributaria. Do

vendosi risolvere il problema sulla base della normativa oggi

vigente. La competenza del giudice ordinario scatta perciò, in base al

citato art. 2 d.leg. 546/92 solo per gli «atti dell'esecuzione for

zata tributaria successivi alla notifica della cartella di paga mento». Ma qui si discute della cartella di pagamento, o meglio

degli effetti della sua mancata notifica, e della notifica di un av

viso di mora sostitutivo della cartella stessa, ma asseritamente

privo dei requisiti necessari.

Giova infine ricordare, a confutazione di alcune delle consi

derazioni svolte nel ricorso incidentale, che solo nella fase del

l'esecuzione forzata potrà entrare in gioco la sospensione della

garanzia giurisdizionale prevista dagli art. 53 e 54 d.p.r. 29 set

tembre 1973 n. 602, e che in base alla sentenza di queste sezioni

unite n. 2755 dell'8 marzo 1993 (id., Rep. 1993, voce Riscos

sione delle imposte, n. 113), opera anche quando l'esecuzione

forzata sia stata promossa in forza di un provvedimento defini

tivo della competente autorità di uno Stato estero ed in applica zione di una convenzione di mutua assistenza tra l'Italia e detto

Stato.

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