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Sezioni unite civili; sentenza 18 febbraio 1963, n. 392; Pres. Torrente P., Est. Stella Richter, P....

Date post: 31-Jan-2017
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Sezioni unite civili; sentenza 18 febbraio 1963, n. 392; Pres. Torrente P., Est. Stella Richter, P. M. Pepe (concl. parz. diff.); Della Pietra (Avv. Santagata) c. Mannelli (Avv. Sassone, Scopece) Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 5 (1963), pp. 927/928-929/930 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23152585 . Accessed: 25/06/2014 01:08 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.78.108.40 on Wed, 25 Jun 2014 01:08:19 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: Sezioni unite civili; sentenza 18 febbraio 1963, n. 392; Pres. Torrente P., Est. Stella Richter, P. M. Pepe (concl. parz. diff.); Della Pietra (Avv. Santagata) c. Mannelli (Avv. Sassone,

Sezioni unite civili; sentenza 18 febbraio 1963, n. 392; Pres. Torrente P., Est. Stella Richter, P.M. Pepe (concl. parz. diff.); Della Pietra (Avv. Santagata) c. Mannelli (Avv. Sassone, Scopece)Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 5 (1963), pp. 927/928-929/930Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23152585 .

Accessed: 25/06/2014 01:08

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927 PARTE PRIMA 928

reddito di ricchezza mobile inferiore al minimo impouibile,

o, in maneanza di accertamento, ooloro che abbiano in

vestito nell'azienda un capitale non superiore a lire

30.000 (elevato a lire 900.000 dall'art. un. della legge 20

ottobre 1952 n. 1375). £ pure noto ehe, sempre ai fini della qualifica di piccolo

imprenditore, occorre che l'accertamento fiscale sia defi

nitive, e ciõ sia che esso risulti dalla rettifica di ufficio

alia denuncia del contribuente, sia che risulti dalla de

nuncia stessa, accettata dai competenti organi finanziari.

£ infine, giuridicamente esatto che i presupposti del

fallimento debbono accertarsi in relazione alia data di

dichiarazione, non al tempo in cui si decide sulla oppo sizione.

Ma la sentenza impugn ata lungi dal disapplicare o dal

malamente interpretare la norma ed i principi teste ri

chiamati, come sostiene il ricorrente, si e uniformata per fettamente ad essi nel giudicare sul caso concreto sotto

posto al suo esame.

Ed invero, la sentenza della Corte di merito ha ritenuto

pertanto che l'Elia non fosse piccolo imprenditore ai

sensi del 2° comma, prima ipotesi, dell'art. 1 legge sul

fallimento, in quanto lo stesso, nella denuncia dei red

diti presentata per il 1958 (come del resto per gli anni

precedenti 1957 e 1956), aveva dichiarato un reddito di

ricchezza mobile superiore al minimo imponibile, reddito

che era stato accettato dall'ufficio imposte, mediante

concordato intervenuto col curatore.

La qualifica di piccolo imprenditore dell'Elia fu quindi esclusa dalla Corte di merito in base alia sua stessa dichia

razione (di essere titolare di un reddito di ricchezza mo

bile superiore al minimo imponibile) integralmente accet

tata dal Fisco, ne puõ fondatamente opporsi che, essendo

l'accertamento fiscale intervenuto dopo la dichiarazione

di fallimento, esso non potrebbe spiegare efficacia, in

conformity del principio, giä richiamato, che i presuppo sti del fallimento debbono accertarsi in relazione alia data

di dichiarazione.

A vineere la obiezione 6 sufficiente considerare, da una

parte, che gli organi fiscali potevano solo accettare senza

variazioni o aumentare, ma non mai diminuire l'entita

della somma denunciata dal contribuente quale reddito di

ricchezza mobile, dall'altra che l'accertamento fiscale de

finitive deve riguardare il periodo di tempo anteriore alia

dichiarazione di fallimento, ma puõ bene intervenire anclie

dopo, specie in relazione alia legge Vanoni di denuncia po stuma dei redditi (legge 11 gennaio 1951 n. 25 e successive

variazioni). Pertanto deve disattendersi il primo mezzo del ricorso,

senza nemmeno esaminare la seconda parte della cen

sura, che concerne il punto del capitale inferiore alle lire

900.000 investito nell'azienda, siccome ovviamente assorbita.

Ugualmente infondati sono gli altri due mezzi di ri

corso (secondo e terzo) con i quali, rispettivamente, si

deduce : che la Corte di merito abbia omesso di motivare

sulla istanza di richiesta di informazioni all'Ufficio finan

ziario di Bari per accertare l'esatta posizione dell'Elia,

anche in relazione all'equivoco tenore del certificato rila

sciato da quell'ufficio il 16 luglio 1960 ; e che erroneamente

abbia affermato l'esistenza dei presupposti richiesti dal

l'art. 1 della legge fallimentare, mentre nessun reddito

fu dichiarato ne accertato nel 1959 a carico dell'Elia (sia

pure limitatamente ai primi sei mesi di quell'anno). Osserva sulla prima censura che la sentena denunciata

ha precisato che risultando chiara, dai documenti giä

acquisiti al processo, la posizione dell'Elia, quanto al red

dito di ricchezza mobile ricevuto dall'esercizio commer

ciale (superiore al minimo imponibile), appariva super flua ogni altra prova. Tale motivazione e adeguata e cor

retta, e il giudizio sulla superfluity della prova e incensu

rabile in questa sede. Peraltro, il precetto dell'art. 213

cod. proc. civ. per il quale il giudice puõ richiedere di uf

ficio informazioni alia pubblica Amministrazione relativa

mente ad atti e documenti dell'Amministrazione stessa,

riflette non giä. un obbligo, ma una facoltä discrezionale,

il cui mancato esercizio non e suscettibile di sindacato in

Cassazione (cfr. da ultimo sent. 14 marzo 1962, n. 534, Foro it., 1962, I, 946).

Per questi motivi, rigetta, ece.

CDRTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezioni unite civili; sentenza 18 febbraio 1963, n. 392 ; Pres. Torrente P., Est. Stella Richter, P. M. Pepe

(eoncl. parz. diff.) ; Delia Pietra (Arv. Santagata) c. Mannelli (Aw. Sassone, Scopece).

(Oonferma App. Napoli 14 marzo 1961)

Trascrizione — Demolizione di costruzione abusiva

per violazione di norme di edilizia —■ Trascri

zione della domanda — Illegittimitä — Falti

specie (Cod. civ., art. 873, 2643, 2645). Trascrizione — Domanda non trascrivibile — Ri

sarcimento di danni —- Condizioni (Cod. proc. civ., art. 278 ; cod. civ., art. 2643).

E illegittima la trascrizione della domanda intesa alla demo

lizione di costruzione, ehe si assuma abusiva per viola

zione di norme di edilizia (nella specie art. 7 della legge 29 gennaio 1939 n. 1497 ; 2 e 3 dell'appendice del rego lamento edilizio di Napoli). (1)

La trascrizione della domanda non trascrivibile giustifica la

condanna generica di ohi, incorrendo in errore di diritto vi

ha proceduto, ai risarcimento dei danni, indipendentemente dalla injondatezza della domanda giudiziale illegittima mente traseritta. (2)

La Corte, ecc. — (Omissis). Con il terzo motivo del ri

corso principale si lameuta clie sia stata dichiarata ille

gittima la trascrizione della domanda del Della Pietra.

All'uopo si deduce ehe taie domanda, come diretta al

1'accertamento di una trasgressione di un vincolo legale esistente sull'immobile, era suscettibile di trascrizione, ai

sensi dell'art. 2653, n. 1, eod. civ. o, quanto meno, del

1'art. 2645, in relazione all'art. 2643, n. 14. Si sostiene ehe

non lia rilievo l'origine legale anziche convenzionale del

vincolo, poiche non alla provenienza di esso va fatto rife

rimento, bensi agli effetti, ebe sono uguali neile due ipotesi. Ancbe quest a censura e infondata.

Come questo Supremo collegio ha giä avuto occasione

di rilevare (sentenza 5 maggio 1960, n. 1029, Foro it.,

1961,1, 1198) e come ö pacifieo anche in dottrina, non esiste, secondo il nostro ordinamento, una trascrivibilitä, facolta

tiva ; la trascrizione e ammessa solo se essa o richiesta dalla

legge in ordine a quella determinata categoria o a quel de

terminate tipo di atti. La trascrizione costituisce, cioe, una

forma di pubblicitä necessaria, in deroga alla regola generale

per cui la nascita o 1'efficacia dei negozi giuridici non dipen dono dall'osservanza di particolari formalitä,; per modo ehe

essa b eonsentita solo nei easi tassativamente indieati dalla

(1-2) La sentenza 14 marzo 1961 della Corte d'appello di

Napoli, ora confermata, e riassunta in Foro it., Kep. 1961, voce Trascrizione, n. 74.

Sulla prima massima, v., in senso conforme, Cass. 5 maggio 1960, n. 1029 (id., 1961, I, 1198, con nota di richiami, cui adde

ProzZillo, in Riv. trim,, dir. e proc. civ., 1961, 1526), eitata nella

motivazione della presente. Sulla seconda massima, cons, l'ampia nota redazionale a

Cass. 8 luglio 1957, n. 2695 (Foro it., 1958, I, 883), richiamata nella motivazione della presente, la quale ritenne clie la domanda

di risarcimento di danni per illegittimitä, della trascrizione, de

rivante dall'essere stata traseritta domanda giudiziale non

trascrivibile, puõ formare oggetto di separato giudizio ; nonche

App. Napoli 15 marzo 1957, ibid., per la quale la responsabilita di ehi ha proceduto alla trascrizione di domanda non trascrivi

bile, e disciplinata dal 1° comma dell'art. 96. La decisione 18 marzo 1960, n. 66 del Cons. Stato, Sez. V,

resa tra le parti, e stata confermata da Cass. 26 febbraio 1963, n. 469, retro, 699, con nota di richiami.

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929 GIÜRISPRÜDENŽA COSTITÜZIONfALE E CIVILE 930

legge. Da ciõ consegue ehe le norme sulla trascrizione non

possono appliearsi analogieamente (art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale). Ora Part. 2653, n. 1, prevede «le

domande dirette a rivendicare la propriety o altri diritti

reali di godimento su beni immobili e le domande dirette

aH'aceertamento dei diritti stessi». L'articolo aggiunge, nel capoverso, ebe «la sentenza pronunciata contro il con

venuto indicato nella trascrizione della domanda ba ef

fetto anche contro coloro cbe banno acquistato diritti dal

medesimo in base a un atto trascritto dopo la trascrizione

della domanda». Questa ultima disposizione costitnisce

appunto la ratio della precedente, in quanto deroga al prin

cipio generale dell'art. Ill cod. proc. civ., secondo cui la

sentenza pronunciata contro l'alienante produce i suoi

effetti ancbe contro il successore a titolo particolare in corso

di lite, deroga ricbiamata dallo stesso art. Ill, cbe fa salve

le norme sulla trascrizione. Ciõ dimostra cbe tra le domande

considerate nell'art. 2653, n. 1, non puõ ricomprendersi

quella diretta alia demolizione di un fabbricato per viola

zione delle norme edilizie, o, in subordine, al risarcimento

dei danni, dato cbe tale domanda e fondata esclusivamente

sulla legge, cbe si pretende violata, e concerne una situa

zione alia quale qualsiasi terzo cbe divenga proprietario dell'immobile õ soggetto direttamente in forza della legge,

indipendentemente dal rapporto negoziale con il proprie tario originario.

Nemmeno puõ farsi riferimento, come vorrebbe il ri

corrente, all'art. 2645, in relazione all'art. 2643, n. 1, cod.

civ. Invero l'art. 2645 considera ogni altro atto o provve dimento, cbe produca, rispetto agli immobili, gli effetti

dei contratti menzionati nell'art. 2643, il cbe dimostra cbe

ba riguardo pur sempre a un determinato atto, ancorcbe

non contrattuale, owero ad un determinato provvedimento delTautoritä, non giä, ad una situazione di fatto stabilita

direttamente dalla legge, come quella cbe deriva dai limiti

della propriety. D'altro canto la sentenza di accoglimento della domanda, con cui si lamenta la violazione di tali li

miti, non potrebbe certo operare la costituzione, iltrasfe

rimento o la modificazione di un diritto immobiliare, ai

sensi dell'art. 2643, n. 14. Pertanto la domanda in oggetto non poteva essere trascritta.

Con il quarto ed ultimo motivo del ricorso principale si

lamenta cbe la Corte abbia pronunciato condanna al risar

cimento dei danni per l'illegittima trascrizione della do

manda. Si assume cbe il giudice avrebbe dovuto valutare

il fondamento della domanda e cbe comunque avrebbe

dovuto escludere la colpa del Della Pietra, cbe sarebbe

incorso in un errore di diritto ; cbe, infine, avrebbe dovuto

escludere la sussistenza del danno.

Ancbe queste censure sono destituite di fondamento. La trascrizione illegittima costituisce un fatto illecito,

indipendentemente dalla fondatezza o meno della domanda

trascritta, ed obbliga quindi al risarcimento dei danni cbe ne sono conseguiti (si veda in tal senso la sentenza 8 luglio 1957, n. 2695, Foro it., 1958, I, 883). £ infatti nozione di

comune esperienza cbe l'esistenza di una trascrizione di

una domanda con cui si vanti una pretesa concernente un

immobile importa di regola un intralcio all'alienazione dell'immobile medesimo, ancorchõ quella pretesa sia in

fondata. Naturalmente, in sede di liquidazione dei danni

dovrä il creditore dimostrarne la sussistenza concreta, senza di cbe la condanna generica non poträ avere attua

zione.

Quanto alia dedotta assenza di colpa, basta osservare

cbe questa consiste nell'aver compiuto volontariamente

un atto non consentito dalla legge, e produttivo di effetti

dannosi, senza cbe abbia influenza l'erroneo convincimento

cbe l'atto fosse invece lecito. Pertanto entrambi i ricorsi

devono essere respinti con la condanna dei ricorrenti alia

perdita dei depositi. Le spese vanno poste a carico del Della Pietra, data la

minima importanza, rispetto alia sua soccombenza di

quella del Mannelli.

Per questi motivi, rigetta, ecc.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione III civile; sentenza 18 febbraio 1963, n. 358 ; Pres. Naso P., Est. Felicetti, P. M. Silocchi (conol.

conf.) ; Errante (Avv. Gallo) c. Favero (Aw. Mo

SCHELLA, LATROFA).

(Cassa App. Venezia 21 settembre 1962)

Prova testimoniale — Prova tendente a dimostrare

la nullita del contratto —- Limitation! in materia

convenzionale —• Sussistenza (Cod. civ., art. 2722). Prova testimoniale — Verbale di mancata risposta

all'interrogatorio tormale — Prineipio di prova seritta — Insussistenza (Cod. civ., art. 2724).

Prova testimoniale — Interpretazione del eontratto — Limitazioni in materia convenzionale — In

sussistenza (Cod. civ., art. 2722). Obbligazioni e eontratti —• Delegazione cumulativa

— Debito del delegato verso il delegante —- Estin

zione — Presupposto (Cod. civ., art. 1268).

II divieto, posto dalVart. 2722 ood. civ. alia prova per testi moni avente per oggetto atti aggiunti o contrari al con

tenuto di un documento, sussiste anche quando la prova abbia il fine di dimostrare la nullita del contratto. (1)

II verbale attestante che la parte non e comparsa per rispon dere all'interrogatorio deferitole, ovvero che non ha ri

sposto, non integra gli estremi del prineipio di prova per iscritto idoneo a superare i lirniti alia prova testimoniale

posti dagli art. 2722 e 2723 cod. civile. (2) II divieto posto dalVart. 2722 cod. civ. non opera quando

la prova testimoniale e diretta a chiarire il contenuto del

documento. (3) Anche nella delegazione cumulativa, la estinzione del debito

del delegato verso il delegante avviene con Vadempimento del delegato verso il delegatario. (4)

La Corte, ecc. ■—- La Corte di merito ha riteimto in

punto di fatto che il Parrino, creditore verso il Favero

dell'importo di 1400 quintali di vino da quest'ultimo ven

duti e non consegnati, e nel contempo debitore verso il

Lloyd triestino, rilasciö al Favero, in data 13 marzo 1957, una scrittura con la quale dichiarõ «tacitata ogni sua pre tesa di credito » (verso lo stesso Favero) « con la defini

zione del rapporto Favero-Lloyd triestino». La stessa

Corte ha ritenuto pacifico che la suddetta « definizione »

del secondo rapporto ebbe luogo mediante il rilascio di

cambiali emesse dal Favero in favore del Lloyd triestino

per l'importo del debito del Favero verso il Parrino.

In base a tali premesse, la Corte ha ritenuto contraria

al contenuto del documento sopra cennato la prova per

(1) Conf. Cass. 25 gennaio 11J60, n. 68, Foro it., Rep. 1960, voce Prova testimoniale, n. 15.

(2) Non risultano precedenti giurisprudenziali editi. In

dottrina, in senso contrario Battaglint, Appunti sul concetto di prova per iscritto, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1956, 573 ; conforme Ricci, Delle prove, 1891, pag. 607. Cons., per i! caso inverso in cui l'interrogatorio sia stato reso, Cass. 20 ottobre

1955, n. 3328, Foro it., Rep. 1955, voce Prova testimoniale, n. 48 ; 6 ottobre 1954, n. 3337, id., Rep. 1954, voce eit., nn. 36, 37 ; 5 luglio 1952, n. 2016, id., Rep. 1952, voce cit., n. 33 ; 16 marzo

1951, n. 673, id., Rep. 1951, v ce c t., n. 38 ; 15 marzo 1949, n.

548, id., Rep. 1949, voce ci1., n. 26; 17 maggio 1949, ibid., n. 29 ; App. Venezia 19 dicembre 1947, id., Rep. 1948, voce

cit., n. 28 ; Cass. 9 aprile 1943, id., Rep. 1943-45, voce cit., n. 77 ; 31 luglio 1945, n. 656, ibid., n. 86.

(3) Giurisprudenza costante : v. per tutte, Cass. 22 febbraio

1961, n. 413, Foro it., Rep. 1961, voce Prova testimoniale, nn. 16, 17 ; 18 aprile 1961, n. 842, ibid., n. 18; 22 ottobre 1960, n. 2865, id., Rep. 1960, voce cit., n. 17 ; 15 giugno 1960, n. 1583, ibid., n. 18 ; 18 ottobre 1960, n. 2819, ibid., n. 19 ; 25 mag gio 1960, n. 1347, ibid., nn. 20, 21.

(4) Non risultano precedenti editi: v., per qualche riferi mento, Cass. 28 gennaio 1961, n. 155, Foro it., 1961, I, 440, con nota di richiami, e, successivamente, Cass. 4 giugno 1962, n. 1336, id., 1962, I, 1271, con nota di richiami.

It, Foro Italiano — Volume LXXXV1 — Parte 7-60.

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