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Sezioni unite civili; sentenza 18 ottobre 1984, n. 5246; Pres. Gambogi, Est. Ruperto, P. M. Miccio...

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Sezioni unite civili; sentenza 18 ottobre 1984, n. 5246; Pres. Gambogi, Est. Ruperto, P. M. Miccio (concl. conf.); Min. esteri e tesoro (Avv. dello Stato De Francisci) c. Costanza (Avv. Coronas). Cassa Corte conti 28 maggio 1980, n. 121/B Source: Il Foro Italiano, Vol. 107, No. 11 (NOVEMBRE 1984), pp. 2721/2722-2723/2724 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23177625 . Accessed: 28/06/2014 17:57 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.213.220.103 on Sat, 28 Jun 2014 17:57:37 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezioni unite civili; sentenza 18 ottobre 1984, n. 5246; Pres. Gambogi, Est. Ruperto, P. M.Miccio (concl. conf.); Min. esteri e tesoro (Avv. dello Stato De Francisci) c. Costanza (Avv.Coronas). Cassa Corte conti 28 maggio 1980, n. 121/BSource: Il Foro Italiano, Vol. 107, No. 11 (NOVEMBRE 1984), pp. 2721/2722-2723/2724Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23177625 .

Accessed: 28/06/2014 17:57

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

possibile non rispondenza precisa al vero, del suo carattere, cioè, di approssimazione alla verità, perché non si esclude affatto che

il quantum stimato possa essere di più o di meno rispetto a

quello effettivo.

Da questa differenza deriva che il rapporto tra i due istituti (e,

quindi, tra l'art. 1226 da imi lato e gli art. 2727 e 2729 dall'altro) non è di necessaria alternatività, ma può ben essere anche di

integrazione consecutiva, in quanto la legge, senza alcuna illogici

tà, consente che l'esistenza del danno possa essere presunta (al

pari di qualsiasi altro fatto per cui tale specie di prova non sia

esclusa) come fenomeno non soltanto effettivamente verificatosi, ma anche precisamente accertato almeno per quanto attiene alla

specie del suo oggetto e che — ciò ritenuto — la sua quantifica zione possa essere poi operata approssimativamente per ristorare, secondo equità, la vittima del danno che, pur avendolo certamen

te subito, sia nella ragionevole impossibilità di provarne il preciso ammontare.

Dovendosi, quindi, rigettare integralmente il ricorso principale,

quello incidentale — proposto dall'Europrogramme limitatamente

al capo della sentenza impugnata in cui si dichiara insussistente

nella specie un rapporto di concorrenza tra le parti in lite —

deve considerarsi assorbito perché proposto condizionatamente

all'accoglimento del ricorso principale. (Omissis)

CORTE DI CASSAZIONE; Sezioni unite civili; sentenza 18 ot

tobre 1984, n. 5246; Pres. Gambogi, Est. Ruperto, P. M. Mic

cio (conci, conf.); Min. esteri e tesoro (Avv. dello Stato De

Francisci) c. Costanza (Avv. Coronas). Cassa Corte conti 28

maggio 1980, n. 121 /B.

Corte dei conti — Magistrato — Collegio dei commissari ai conti

della N.a.t.o. — Componente — Indennità di servizio all'estero — Contestazione della misura — Difetto di giurisdizione della

Corte dei conti (R,d. 12 luglio 1934 n. 1214, t.u. delle leggi sulla

Corte dei conti, art. 65; 1. 6 dicembre 1971 n. 1034, istituzione

dei tribunali amministrativi regionali, art. 7).

Le sezioni riunite della Corte dei conti difettano di giurisdizione a

conoscere del ricorso con il quale il magistrato della stessa

corte, collocato, con il suo consenso, fuori ruolo per assumere

le funzioni di componente del collegio dei commissari ai conti

della N.a.t.o., contesta la misura dell'indennità attribuitagli per il servizio da prestare in tale veste all'estero. (1)

Svolgimento del processo. — Con d.p.r. 7 ottobre 1977 (reg.to alla Corte dei conti il 20 febbraio 1978), l'allora primo referenda

rio della Corte dei conti dott. Carlo Costanza veniva collocato, col suo consenso, fuori del ruolo della magistratura della corte

stessa, a norma dell'art. 1 1. 27 luglio 1962 n. 1114, per assumere, durante il triennio 1° agosto 1977-31 luglio 1980, le funzioni di

commissario ai conti nel collegio intemazionale dei commissari ai

conti della N.a.t.o. Nello stesso decreto si disponeva che, fermo

(1) La decisione delle sez. riun. della Corte dei conti, ora an nullata dalla Cassazione, è massimata in Foro it., Rep. 1981, Corte dei conti, n. 15. A quanto consta, la Corte dei conti si è occupata di controversie promosse da suoi magistrati designati alle funzioni di

componenti del collegio dei commissari ai conti della Nja.t.o. in altre due occasioni, e cioè: a) con la dee. delle sez. riun. 14 maggio 1975, n. 60/B, id., Rep. 1975, voce cit., n. 32, che ha riconosciuto

esplicitamente la giurisdizione della corte sul ricorso in tema di trattamento economico, alla stregua di argomentazioni riprodotte e confutate nella parte motiva della riportata sentenza; b) con la dee. delle sez. riun. 21 marzo 1977, n. 72, id., Rep. 1977, voce Impiegato dello Stato, n. 1172, la quale, ritenuta implicitamente la propria giurisdizione in materia, ha affermato che l'indennità integrativa previ sta dall'art. 189 d.p.r. 5 gennaio 1967 ti. 18 non è attribuita in relazione alla richiesta dell'interessato ma è determinata dall'ammini

strazione, anche nel suo ammontare, in base ad un potere-dovere esercitato alla stregua di una valutazione discrezionale, nel compimento della quale non può omettersi di tener conto del trattamento economi co assicurato dagli altri paesi ai propri rappresentanti nel medesimo

collegio e di quello corrisposto dallo Stato italiano ai funzionari non

diplomatici in servizio continuativo all'estero. Per qualche riferimento, a proposito della manifesta infondatezza

delle questioni di legittimità costituzionale degli art. 3, 1° comma, e

65 r.d. 12 luglio 1934 n. 1214, concernenti la c.d. giurisdizione domestica

della Corte dei conti (ora abolita dall'art. 12 1. 6 agosto 1984 n. 425, Le

leggi, 1984, 1050, con devoluzione della materia ai T.A.R.), in riferimen

to agli art. 3, 24, 25, 97, 101, 104, 108, 113 Cost., Cass. 1° marzo 1983, n. 1526, id., 1983, I, 610, con nota di richiami e osservazioni di A.

Lener.

restando il trattamento economico dovutogli, era attribuita al

predetto magistrato, dalla data di decorrenza del suo collocamen to fuori ruolo, un'indennità di servizio all'estero da determinarsi con successivo provvedimento.

In esecuzione di tale ultimo disposto, con decreto del ministero

per gli affari esterni di concerto con il ministro per il tesoro, in

data 1° gennaio 1978, veniva attribuita al dott. Costanza, dal 1°

agosto 1978 e per la durata di un triennio, l'indennità di servizio

all'estero nella misura spettante per la funzione di primo consi

gliere presso la rappresentanza permanente d'Italia al consiglio atlantico in Bruxelles.

Contro tale provvedimento proponeva ricorso alle sezioni riuni

te della Corte dei conti il dott. Costanza, con atto notificato il

20-21 giugno 1978 ai ministeri degli esteri e dal tesoro, deducendo

violazione di legge nonché eccesso di potere e chiedendo l'annul

lamento del provvedimento stesso, declaratoria del suo diritto ad

un'indennità di servizio all'estero non inferiore a quella spettante

per la sede di Bruxelles ad un ministro presso rappresentanza

diplomatica, con conseguente condanna dell'amministrazione per

gli affari esteri al pagamento della differenza fra detta indennità e

quella attribuitagli col provvedimento impugnato. Il p.g. concludeva per il rigetto del ricorso; mentre l'avvocatura

generale dello Stato eccepiva preliminarmente il difetto di giuri sdizione della Corte dei conti e solo in subordine chiedeva il

rigetto del ricorso siccome infondato.

Con decisione 20 febbraio-28 maggio 1980 n. 121/B, le sezioni

riunite della Corte dei conti, dichiarata la propria giurisdizione,

accoglievano il ricorso.

Avverso la decisione hanno ricorso il ministero degli esteri e il

ministero del tesoro, deducendo un unico motivo per denunziare

il difetto di giurisdizione della Corte dei conti. Ha resistito con

controricorso il Costanza, che ha anche depositato memoria.

Motivi della decisione. — Le sezioni riunite della Corte dei

conti hanno affermato la propria giurisdizione a conoscere della

fattispecie, sull'argomento (tratto da una propria precedente sen

tenza) che « tra il collegio dei commissari ai conti della N.a.t.o. e

la Corte dei conti del nostro paese esistono parallelismo di

funzioni e convergenza di finalità che rendono evidente l'esigenza costituzionale della presenza in detto collegio internazionale di un

magistrato della Corte dei conti, il quale in esso esercita funzioni

proprie del suo stato giuridico con un trattamento economico per

il servizio all'estero {facente interamente carico al bilancio dello

Stato italiano) che è in stretta relazione funzionale con tale suo

stato giuridico e col suo rapporto d'impiego ».

L'avvocatura generale dello Stato contesta l'argomentazione,

osservando che l'esigenza costituzionale come sopra invocata,

« non trova alcun riscontro nella normativa che attualmente

regola la composizione del collegio dei commissari ai conti della

N.a.t.o., onde potrebbe, a tutto concedere, farsi questione solo di

opportunità nella scelta governativa di preferire un magistrato

della Corte dei conti ».

Sembra a questo supremo collegio che l'osservazione dell'avvo

catura generale colga nel segno.

Ai sensi dell'art. 2, 2° comma, dello statuto relativo alla

verificazione della contabilità della N.a.t.o., infatti, i membri del

collegio dei commissari « devono essere preferibilmente alti fun

zionari degli organismi nazionali di controllo finanziario dei

paesi membri o in ogni caso alti funzionari o ex alti funzionari

dotati di una conoscenza ed esperienza approfondita del controllo

contabile e della revisione delle operazioni concernenti le pubbli che finanze ». Dunque, l'appartenenza agli organismi nazionali di

contrailo finanziario dei paesi membri (oltre tutto, senza distin

zione tra controllo esterno e controllo interno, con riguardo ai

paesi che, come l'Italia, tengono separate le due forme di

controllo) costituisce solo titolo di preferenza nella scelta dei

membri del collegio; mentre imprescindibile è unicamente la

qualità di alti funzionari o {soltanto) di ex funzionari « dotati di

una conoscenza ed esperienza approfondita del controllo contabile

e della revisione delle operazioni concernenti le pubbliche finan

ze ». Qualità, codesta, che, per quanto concerne lo Stato italiano,

è indubbiamente rivestita anche da soggetti diversi dai magistrati

della Corte dei conti in attività di servizio ed in particolare, oltre

che dagli stessi magistrati ormai fuori servizio, dai funzionari ed

ex funzionari della ragioneria dello Stato.

Certo, il richiamato parallelismo intercorrente tra le funzioni

esplicate dal collegio dei commissari ai conti della N.a.t.o. e

quelle esplicate in Italia dalla Corte dei conti, può giustificare

pienamente, sotto il profilo dell'opportunità, la prassi sinora

seguita dal governo italiano di far rioadere la propria scelta su di

un magistrato della Corte dei conti. Ma ciò non significa punto

che cotale scelta rappresenti una k< esigenza costituzionale » e,

ulteriormente, come sostiene la difesa del Costanza, che le

Il Foro Italiano — 1984 — Parte I-175.

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2723 PARTE PRIMA 2724

funzioni esercitate in quel collegio dal magistrato cosi scelto

siano da considerarsi « funzioni di istituto della Corte dei conti

proiettate all'estero ».

Detta esigenza — che dovrebbe scaturire, in ipotesi, dal difetto

di fungibilità, nel nostro ordinamento, tra controllo esterno, di

esclusiva spettanza della Corte dei conti per dettato costituziona

le, e controllo interno, subordinato all'esecutivo — è qui mal

invocata, non fosse altro perché sii è di fronte a due organismi muoventi® in orbite del tutto distinte, ed esplicanti funzioni

correlate ad organizzazioni essenzialmente difformi, senza recipro che interferenze e senza neppure « convergenza (ma semmai con

sempilice analogia) di finalità ».

Qualunque sia lo status {nel paese membro della Nja.t.o.) del

soggetto disegnato a far parte del collegio dei commissari ai

conti, de funzioni da esso esercitate esprimono soltanto la posi zione rivestita dal collegio stesso: come, del resto, può evincersi

dalla stessa disposizione dell'art. 3 del sucoitato statuto, secondo

cui i membri del collegio rispondono del loro lavoro soltanto al

consiglio, hanno « uno status indipendente e non ricevono né

richiedono istruzioni da autorità diverse ».

Ne discende che la controversia in esame, attenendo esclusiva mente all'indennità spettante per la partecipazione al detto colle

gio, non può essere ricollegata al rapporto d'impiego che lega il

dott. Costanza alla Corte dei conti. All'uopo è appena il caso di

notare anche che il Costanza fu collocato fuori ruolo dalla

magistratura della Corte dei conti per assumere le funzioni presso il collegio dei commissari ai conti della N.a.t.o., con d.p.r. 7

ottobre 1977; e che il provvedimento da lui impugnato è solo il

decreto ministeriale il" gennaio 1978, con cui gli venne determina

ta l'indennità ex 1. 5 gennaio 1967 n. 18 per il servizio prestato all'estero appunto quale componente di quel collegio. Un'indennità, com'è chiaro, ricollegabile al semplice dato che il dott. Costanza

veniva a trovarsi a disposizione del ministero degli affari esteri

per l'eseraizio delle funzioni presso un organismo internazionale, e non interessante la Corte dei conti neppure sotto il profilo della

spesa. Né assume alcuna rilevanza « la parteoipazione degli organi »

di tale corte « al collocamento fuori ruolo del Costanza a norma

dell'art. 1 1. 27 luglio 1962 n. 1114 », richiamata nel controricor

so: spiegandosi, essa, col semplice fatto che il Costanza veniva in

tal modo distolto dalle sue funzioni presso l'istituto di apparte

nenza, e nient'affatto con l'asserito collegamento fra le funzioni

medesime e quelle esercitate presso il collegio internazionale.

Stante ciò, non toma applicabile nella specie la norma dell'art.

65 t.u. 12 luglio 1934 n. 1214, la quale attribuisce alla competen za giurisdizionale delle sezioni riunite della Corte dei conti « la

definizione in forma contenziosa di tutti i reclami dei suoi

impiegati ed agenti... comunque attinenti al rapporto d'impie

go », in deroga al principio generale sulla giurisdizione ammini

strativa (v. art. 7 1. 6 dicembre 1971 n. 1034), che deve invece

trovare applicazione nella specie. Pertanto, in accoglimento del

ricorso, va dichiarato il difetto di giurisdizione delle sezioni

riunite della Corte dei conti a giudioare della presente specie e,

per l'effetto, si deve annullare l'impugnata sentenza. {Omissis)

CORTE DI CASSAZIONE; Sezione I civile; sentenza 15 otto

bre 1984, n. 5170; Pres. Santosuosso, Est. Lipari, P. M. Be

nanti {conci, conf.); Comune di Venezia <Aw. Mascarin,

Uckmar) c. Min. finanze (Avv. dello Stato Amato). Conferma Comm. trib. centrale 15 marzo 1980, n. 2534.

Tributi in genere — Commissione tributaria centrale — Com

posizione — Questione infondata di costituzionalità (Cost., art. 108; d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636, revisione della di

sciplina del contenzioso tributario, art. 9, 10). Ricchezza mobile (imposta sulla) — Casa da gioco autorizzata

— Gestione diretta del comune — Proventi — Natura —

Assoggettabilità (Cod. civ., art. 2093; d.p.r. 29 gennaio 1958

n. 645, t.u. leggi sulle imposte dirette, art. 81).

È manifestamente infondata la questione di legittimità costitu zionale dell'art. 9, lett. d), f), d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636, secondo cui i membri della Commissione tributaria centrale

sono scelti tra gli avvocati dello Stato e gli impiegati dell'am

ministrazione finanziaria centrale in attività di servizio o a

riposo, in riferimento all'art. 108, 2" comma, Cost. '(1)

(1) I precedenti 'invocati dalla corte a sostegno della dichiarazione di manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 9 d.p.r.

I proventi che il comune, autorizzato all'esercizio di casa da

gioco, ritrae dalla gestione diretta della stessa, costituendo

redditi di attività imprenditoriale e non entrate di carattere

tributario o quanto meno pubblicistico, sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile di cat. B. (2)

Svolgimento del processo. — Con avviso notificato il 18 di

cembre 1969 l'ufficio distrettuale delle II/DD di Venezia accerta

va per l'anno 1966 a carico del comune di Venezia, fra l'altro,

redditi di R.M. di categoria B per l'importo di lire 867.180.008

determinati rettificando le risultanze delle gestioni commerciali di

cui alla dichiarazione unica dei redditi presentata per l'anno di

n. 636 del 1972 in parte qua (che A. Proto Pisani ha ritenuto

impregiudicata da Conte cost. 24 novembre 1982, n. 196, Foro it., 1983,

I, 535, evidenziandone la inidoneità a risòlvere 41 nodo dii fondo della

disciplina del djp.r. n. 636/72 ravvisato nella « difficoltà di rinvenire nella sooietà soggetti che siano neutri rispetto al fenomeno impositivo e

quindi alle controversie che ne derivano »), possono essere utilmente

integrati dalle seguenti ulteriori pronunzie: a) Comm. trib. centrale 22

febbraio 1979, n. 2936, id., Rep. 1979, voce Tributi in genere, n. 588, secondo cui è infondata, in quanto non rilevante ai fini del decidere, la

questione di legittimità costituzionale, per asserito contrasto con gli art.

76 e 108, 2° comma, Cost., dell'art, 9 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636, nella parte in etri prevede che avvocati dello Stato e impiegati dell'amministrazione finanziaria siano chiamati a far parte delia Com

missione tributaria centrale, nella ipotesi in cui i componenti della sezione cui è assegnato il ricorso, che rivestono le anzidette qualifiche, siano stati già collocati a riposo, circostanza questa che ha determina to il venir meno di ogni collegamento con il precedente apparato; b) Comm. trib. centrale 6 maggio 1977, n. 5840, id., Rep. 1978, voce cit., n. 454 (annotata da Granelli, in Bollettino trib., 1978, 1228) per la

quale è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzio nale dell'art. 9 d.p.r. n. 636 del 1972, per contrasto con l'art. 102 Cost.,

dappoiché già decisa dalla Corte costituzionale nel senso che la riforma del contenzioso tributario costituisce revisione di preesistenti giurisdi zioni speciali e che essa non viola il principio di indipendenza posto dall'art. 108 Cost.; c) Cass. 21 maggio 1984, n. 3119, Foro it., Mass.,

635; 19 novembre 1979, n. 6028, id., Rep. 1980, voce cit., n. 917; 8

giugno 1979, n. 3253 e 9 maggio 1979, n. 2644, id., Rep. 1979, voce

oit., ttn. 586, 587 (ed altre più remote conformi), secondo le quali la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 cit., nella parte in cui consente che i componenti delia Commissione tributaria centrale

possano essere scelti fra gli avvocati dello Stato, è irrilevante, ove

prospettata per la prima volta con il ricorso per cassazione contro la

pronuncia della medesima, atteso che, vertendosi in tema di norma pro cessuale, la sua eventuale caducazione, per effetto della sentenza del la Corte costituzionale, opererebbe ex nunc, senza travolgere gli atti in precedenza compiuti in applicazione della stessa ed in difetto di preventiva deduzione di incostituzionalità; d) Corte cost. 7 giugno 1984, n. 154, id., 1984, I, 1767, con osservazioni di S.

Casamassima, per la quale è infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636, relativo alla

composizione delle commissioni tributarie, in riferimento all'art. 102 Cost.

Merita, inoltre, di essere ricordata Cons. Stato, sez. IV, 27 aprile 1982, n. 309, id., 1983, III, 6, con nota di richiami, la quale, in relazione al provvedimento di decadenza da componente della Commis sione tributaria centrale adottato nei confronti di avvocato dello Stato, collooato a riposo e iscritto all'albo dei professionisti legali, ha ritenuto che l'appartenenza a determinate categorie di pubblici funzionari è

presupposto per la legittimità della nomina a membro della Commis sione tributaria centrale, ma non è anche condizione per la conserva zione dell'incarico, soggiungendo che il sopravvenuto collocamento a

riposo nella categoria di provenienza non comporta anche la perdita dell'incarico, che segue al compimento di uno speciale limite di età.

(2) In senso conforme la coeva Cass. 15 ottobre 1984, n. 5168 (est. Lipari), che si basa, al pari della presente, sulla interpretazione coordinata dei vari precedenti giurisprudenziali, ricordarti da entrambe le pronunzie, -relativi alle implioazioni della gestione della casa da

gioco di Venezia ad opera del comune. Della parte motiva (della sentenza, che consta di 138 pagine)

corrispondente all'affermazione riassunta nella massima si pubblica soltanto il par. 7, in quanto i successivi — che ne costituiscono

esplicazione — proseguono per ben ulteriori 85 facciate di carta

bollata. Il Foro (1983, I, 93) ha già sottolineato la inusitata sovrabbondanza

di altra sentenza (24 luglio 1982, n. 4315) redatta, neanche a dirlo, dall'estensore della riportata pronuncia.

Qui bisogna aggiungere che, se i presidenti dei collegi giudicanti, venendo meno ai preoisi compiti di controllo cui sono tenuti, contìnue ranno a disinteressarsi del problema, le future sentenze prolisse come la presente (o la coeva n. 5168/84, peraltro di sole 102 pagine!) non avranno più alcuna possibilità di diffusione, perché gli addetti ai

lavori, finora pazientemente munitisi « di attrezzature da palombaro »

per consentire ai lettori di conoscere anche questi singolari aspetti di alcune pronunzie della conte, getteranno via gli scafandri per trovare definitivo scampo in superficie.

C. M. Barone

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