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sezioni unite civili; sentenza 19 luglio 1995, n. 7821; Pres. Zucconi Galli, Est. Olla, P.M. Di...

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sezioni unite civili; sentenza 19 luglio 1995, n. 7821; Pres. Zucconi Galli, Est. Olla, P.M. Di Rienzo (concl. conf.); Salemi (Avv. Salemi) c. Prefetto di Caltanissetta. Conferma Pret. Caltanissetta 13 giugno 1990 Source: Il Foro Italiano, Vol. 118, No. 12 (DICEMBRE 1995), pp. 3483/3484-3489/3490 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23190688 . Accessed: 28/06/2014 17:38 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.142.30.55 on Sat, 28 Jun 2014 17:38:24 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezioni unite civili; sentenza 19 luglio 1995, n. 7821; Pres. Zucconi Galli, Est. Olla, P.M. DiRienzo (concl. conf.); Salemi (Avv. Salemi) c. Prefetto di Caltanissetta. Conferma Pret.Caltanissetta 13 giugno 1990Source: Il Foro Italiano, Vol. 118, No. 12 (DICEMBRE 1995), pp. 3483/3484-3489/3490Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23190688 .

Accessed: 28/06/2014 17:38

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3483 PARTE PRIMA 3484

La risposta al quesito non può non essere positiva, sia perché il rilascio dello scontrino (a norma dell'art. 1 1. 26 gennaio 1983

n. 18) è obbligatorio per la cessione di beni effettuata in locali

aperti al pubblico (e nessuno dubita che detta caratteristica sia

riscontrabile nell'attività tipica del farmacista), sia consideran

do che nella specie nessuno ha mai contestato che la sig. Fer nanda Pinto, quale titolare della farmacia Salus in Cuneo, ab

bia più volte omesso il rilascio dello scontrino fiscale, violando

l'obbligo relativo e che dette violazioni siano state accertate de

finitivamente, secondo la disciplina dell'art. 2 della stessa legge.

Se, quindi, il farmacista è obbligato al rilascio dello scontri no e per la relativa omissione è soggetto alla sanzione pecunia ria, diviene difficilmente spiegabile perché mai egli dovrebbe andare immune dalla sanzione più grave, determinata dalla gra vità della violazione della norma in relazione alla reiterazione

dei fatti, volta che né la lettera delF8° comma dell'art. 2 1.

18/83, né l'art. 2 1. 13 luglio 1985 n. 354, nell'indicare la san zione e l'organo abilitato ad emetterla, ha posto alcuna espres sa eccezione per determinati soggetti.

Né può sostenersi, senza dare una interpretazione abrogante della norma, che il tipo di sanzione della sospensione sia di

per sé incompatibile con il servizio reso dal farmacista. Si tenga conto che il legislatore, quando per la particolarità di alcune

attività, intese sottrarre la sanzione della sospensione all'autori

tà tributaria, proprio in materia di Iva, non escluse il soggetto da quel tipo di sanzione, ma ne demandò l'applicazione all'or

gano competente per la disciplina di detta attività. Cosi avven

ne (con l'art. 6, 3° comma, d.l. 1° ottobre 1982 n. 697 conv.

nella 1. 20 novembre 1982 n. 869) per gli esercenti arti e profes sioni per violazione degli obblighi di fatturazione e di registra zione; in detta situazione il potere dell'intendente di finanza

viene limitato alla proposta della sospensione, mentre all'orga no competente per la tenuta dell'albo è demandata l'applicazio ne eventuale della sanzione.

Nulla di tutto ciò, peraltro, è previsto per i farmacisti.

Né, infine, l'incompatibilità della sanzione con il tipo di atti vità svolta dal farmacista può dedursi dallo stesso testo della

legge (l'art. 2, 4° comma, poi divenuto 5°), in cui la sanzione

viene individuata come «sospensione della licenza o dall'auto

rizzazione», qualora si ritenga che il farmacista operi in base

a concessione.

Quale sia il significato della «sospensione della licenza e del

l'autorizzazione», emerge chiaramente dall'art. 2 1. 13 luglio 1985

n. 354 che, nell'indicare l'intendenza di finanza quale autorità

amministrativa competente all'applicazione di sanzioni, indivi

dua dette sanzioni come «chiusura dell'esercizio ovvero sospen sione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività

svolta», con una dizione onnicomprensiva individuante la so

stanza della sanzione, consistente nella effettiva chiusura dell'e

sercizio (si noti che le norme sanzionatone espressamente ri

chiamate dall'art. 2 1. 354/85 e cioè l'8° comma dell'art. 8 1. 249/76 come modificata dalla 1. 71/80 ed il 4° nonché il penul timo comma dell'art. 2 1. 18/83, individuano tutti la sanzione

come sospensione dalla licenza e dall'autorizzazione, senza rife rimento alcuno alla chiusura dell'esercizio).

D'altra parte, non può non rilevarsi che le sezioni unite di

questa corte, ribadendo un precedente indirizzo con la sentenza

3 gennaio 1993, n. 1315 (id., 1993, I, 1722), ha espressamente escluso che il decreto con cui l'autorità amministrativa autoriz

za l'apertura e l'esercizio di una farmacia, abbia natura di con cessione amministrativa in senso tecnico-giuridico individuan

dosi, per contro, nel provvedimento un'autorizzazione, sia pure costitutiva.

Dando adesione e continuità a questo indirizzo, deve ritenersi

che il farmacista, anche per la vendita di medicinali, può essere

assoggettato alla sanzione della sospensione della licenza e del

l'autorizzazione, secondo la normativa sanzionatoria richiama

ta, in presenza degli altri presupposti per l'applicazione di detta

sanzione.

La diversa sezione della Corte d'appello di Torino, cui la con

troversia viene rimessa, quale giudice del rinvio si atterrà al prin

cipio ora enunciato.

Il Foro Italiano — 1995.

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 19 lu glio 1995, n. 7821; Pres. Zucconi Galli, Est. Olla, P.M.

Di Rienzo (conci, conf.); Salemi (Avv. Salemi) c. Prefetto

di Caltanissetta. Conferma Pret. Caltanissetta 13 giugno 1990.

Sanzioni amministrative e depenalizzazione — Notificazione della

contestazione ad opera del funzionario accertatore — Notifi

cazione a mezzo posta — Omissione della relazione di notifi

ca — Irregolarità (Cod. proc. civ., art. 149; 1. 24 novembre

1981 n. 689, modifiche al sistema penale, art. 14; 1. 20 no vembre 1982 n. 890, notificazione di atti a mezzo posta e

di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione

di atti giudiziari, art. 3, 12).

In tema di sanzioni amministrative, ove la contestazione sia ef

fettuata mediante notifica da un funzionario dell'amministra

zione che ha accertato la violazione, a mezzo del servizio po stale e secondo il regime prescritto dalla l. 20 novembre 1982

n. 890, la sola circostanza che il funzionario abbia omesso

di stendere sull'originale e sulla copia dell'atto la relazione di notifica, costituisce una mera irregolarità che non inficia la validità della medesima. (1)

(1) La sentenza, componendo un contrasto di giurisprudenza manife

statosi in materia di omissione di relata di notifica, accoglie l'orienta mento già espresso da Cass., sez. un., 29 gennaio 1994, n. 890, Foro

it., Rep. 1994, voce Sanzioni amministrative e depenalizzazione, n. 26, la cui motivazione viene esplicitamente richiamata nella sentenza. Se

condo tale precedente pronuncia, l'omissione della relata della notifica

a mezzo posta, regolata dall'art. 149 c.p.c. e dalla 1. 890/82, integrereb be un vizio dell'atto che comporta una mera irregolarità, purché siano

comunque verificabili il mezzo legale di trasmissione nonché l'osservan za del termine perentorio fissato dall'art. 14 1. 24 novembre 1981 n.

689, per la contestazione previsto dalla legge (sull'art. 14 1. 689/81, da ultimo, si veda C. Mezzabarba - A. Travi, Sanzioni amministrati

ve. Rassegna di giurisprudenza della Cassazione: illecito amministrati

vo, procedimento, sanzioni accessorie, id., 1994, I, 777). Nel medesimo senso si segnalano inoltre: A) Cass. 23 giugno 1987,

n. 5489, id., Rep. 1987, voce cit., n. 35, secondo la quale «la mancata

predisposizione della relata prima della consegna dell'atto all'ufficio po stale è un semplice vizio della notificazione, realizzato da un soggetto

appositamente abilitato da una norma speciale, l'art. 14 1. 689/81, per semplificare e rendere più spedita la comunicazione». Ciò consente di ritenere che la mancata trascrizione sia una mera irregolarità che non rende invalida l'avvenuta notificazione a mezzo posta anche perché la

ratio della relata che è imposta all'ufficiale giudiziario a garanzia del terzo notificante, non ricorre quando è il funzionamento della stessa amministrazione procedente a dover dar conto, al proprio ufficio, del l'avvenuto inoltro; B) Cass. 23 giugno 1987, nn. 5490, 5491, 5492, id.,

Rep. 1987, voce cit., nn. 36-38, secondo le quali la circostanza che il funzionario abbia omesso di stendere sull'originale e sulla copia del l'atto la relazione di notifica, non inficia l'avvenuta notificazione, a mezzo posta, della contestazione; C) Cass. 23 giugno 1987, n. 5493, id., 1987, I, 3027, con nota di richiami, la quale ribadisce l'ininfluenza, per la regolarità della notifica effettuata dal funzionario, della mancata

trascrizione, prima della consegna dell'atto all'ufficio postale della rela

ta; D) Cass. 13 agosto 1992, n. 9557, id., Rep. 1993, voce cit., n. 53: secondo tale pronuncia, qualora il procedimento di notificazione

dell'ordinanza-ingiunzione sia attuato dal funzionario che l'ha accerta

ta, quest'ultimo non è vincolato all'osservanza delle regole del codice di rito: la raccomandata con ricevuta di ritorno, recante l'indicazione dell'ufficio di provenienza, è considerata sufficiente a ritenere corretta mente notificata l'ordinanza-ingiunzione. Secondo tale orientamento, la necessità della relata, sostenibile ex art. 148 c.p.c., Sarebbe superata dell'esigenza di riscontrare il rispetto delle diverse forme adottate dal notificante.

L'orientamento difforme, segnalato dalla sentenza in rassegna, è rap presentato da Cass. 12 agosto 1992, n. 9544, id., Rep. 1993, voce cit., n. 51, che confermava Pret. Verona 17 novembre 1989, id., 1991, I, 1296: la sentenza affermava che la mancanza della relazione di notifica zione «oltre a lasciare priva di dimostrazione la contestazione stessa, ancorché eseguita mediante il servizio postale, di fronte all'eccezione del destinatario di non avere ricevuto l'atto con la descrizione della violazione di legge sanzionata in via amministrativa, incide su una delle essenziali modalità previste per conferire certezza al risultato della noti

fica»; pertanto, agli effetti previsti all'art. 14 1. 689/81, la notificazione deve essere considerata inesistente: secondo la Suprema corte infatti, la documentazione postale dà prova dell'iter seguito dal plico chiuso ma non del contenuto dello stesso. Tale orientamento difforme era sta to accolto anche da altre pronunce di giudici di merito. Si veda, in tal senso, Pret. Recco 29 giugno 1987, id., 1987, I, 3028: secondo tale pronuncia, la mancanza di sottoscrizione e di altre forme d'attestazione della provenienza dalla pubblica amministrazione dell'atto di contesta

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Svolgimento del processo. — Con trentaquattro ordinanze no

tificate il 29 gennaio 1987, venticinque ordinanze notificate il 7 dicembre 1987 e quattro ordinanze notificate il 30 marzo 1989, il prefetto di Caltanissetta ingiunse ad Angelo Salemi di pagare le somme specificate in ciascuno dei detti provvedimenti, a tito

lo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione del

precetto di cui agli art. 4 e 115 d.p.r. 15 giugno 1959 n. 393:

in concreto, per avere, nelle singole occasioni cui detti provve dimenti si riferivano, posteggiato la propria autovettura targata CL 124915, in una zona ove ciò era vietato.

Il Salemi propose tre distinte opposizioni (una per ciascuno

dei richiamati gruppi di ordinanze) davanti al Pretore di Calta

nissetta, ai sensi dell'art. 22 1. 24 novembre 1981 n. 689, con

le quali prospettò plurime ragioni di illegittimità dei singoli prov vedimenti monitori, non più rilevanti in questa sede di legittimi

tà, perché non riproposte. Il pretore adito riunì' i processi conseguenti alle distinte oppo

sizioni. Nel corso del relativo giudizio, l'opponente, eccepì, quale ul

teriore motivo di invalidità di tutte le ordinanze-ingiunzioni, sia l'inesistenza giuridica delle contestazioni delle infrazioni cui le stesse si riferivano, atteso che dette contestazioni erano state

effettuate direttamente dall'agente che aveva accertato le infra

zioni tramite la notifica a mezzo del servizio postale, senza,

però, che nell'originale e nella copia degli atti di contestazione

risultasse la relazione di notifica; e sia, conseguentemente, l'e

stinzione per prescrizione dell'obbligo di pagare le sanzioni, a

mente dell'ultimo comma dell'art. 14 1. 689/81.

Il Pretore di Caltanissetta, pronunciando con sentenza depo sitata il 13 giugno 1990, ha respinto le opposizioni. In partico lare, ha respinto l'eccezione di inesistenza giuridica della notifi

cazione della contestazione sulla base del rilievo che la mancata

apposizione della relazione sull'originale dell'atto di contesta

zione rimasto in possesso dell'ufficio, costituisce una mera irre

golarità che non inficia la validità della notificazione.

Angelo Salemi ha proposto ricorso per cassazione affidato

ad unico mezzo col quale denuncia, con riferimento all'art. 360,

zione notificato a mezzo posta renderebbe nullo l'atto stesso ed inesi stente la relativa notifica.

La posizione accolta dalla Cassazione con la sentenza sopra riporta ta, in tema di contestazione di una violazione amministrativa (mediante notifica), risulta quindi ben diversa dalla posizione della giurisprudenza

prevalente in tema di notifica di atti processuali, e ciò anche se l'art.

14 1. 24 novembre 1981 n. 689 richiama espressamente, per le contesta zioni di una violazione amministrativa effettuate da un funzionario del

l'amministrazione mediante notifica, «le modalità previste dal codice di procedura civile». Per gli atti processuali, la mancanza della relazio ne di notifica e di elementi essenziali della stessa è considerata causa

di nullità ai sensi dell'art. 160 c.p.c. Si vedano in tal senso: Cass. 11

aprile 1991, n. 3819, id., Rep. 1991, voce Notificazione civile n. 49; 14 febbraio 1983, n. 7374, id., Rep. 1983, voce cit., n. 55. Talune pro nunce ritengono invece la notificazione addirittura inesistente: cosi Cass.

26 novembre 1988, n. 6377, id., Rep. 1988, voce cit., n. 46. Con riferimento sempre alla notifica di atti processuali, diversa è la

soluzione accolta nel caso in cui l'apposizione della relazione di notifica

sia effettuata unicamente sull'originale e non sulla copia dell'atto con

segnata al destinatario. Secondo parte della giurisprudenza, la suddetta omissione concrete

rebbe soltanto una mera irregolarità del procedimento di notificazione

che non dà luogo a nullità, non essendo tale forma di invalidità previ sta espressamente dalla legge né essendo deducibile dal mancato rag

giungimento dello scopo ai sensi dell'art. 121 c.p.c. Si vedano in tal

senso: Cass. 4 giugno 1988, n. 3795, ibid., n. 40; 1° giugno 1987, n.

4824, id., Rep. 1987, voce cit., n. 40; 14 marzo 1985, n. 1978, id.,

Rep. 1985, voce cit., n. 40. In senso contrario, Cass. 11 gennaio 1986, n. Ill, id., Rep. 1986,

voce cit., n. 44; tale sentenza afferma che con riguardo al destinatario

dell'atto, ai fini della validità e regolarità della notifica, è necessario

riferirsi alle risultanze della copia a lui consegnata; pertanto, quando in essa manchino gli elementi necessari della relata ai sensi dell'art.

148 c.p.c., si verifica la nullità della notificazione anche qualora sull'o

riginale dell'atto la relazione sia completa. Invece, per l'ipotesi della mancanza dell'avviso di ricevimento (che

costituisce l'unica prova della consegna del relativo plico al destinata

rio), l'orientamento consolidato della Suprema corte è nel senso che

la mancata allegazione dell'avviso di ricevimento determinerebbe l'ine

sistenza della notificazione. Si veda in tal senso: Cass. 26 maggio 1994, n. 5141, id., Rep. 1994, voce cit., n. 43; 8 aprile 1994, n. 3303, ibid., n. 44.

Il Foro Italiano — 1995.

n. 3, c.p.c., che il pretore nisseno ha violato gli art. 14 1. 24

novembre 1981 n. 689, 149 c.p.c., 3 e 14 1. 20 novembre 1982

n. 890, posto che dall'esegesi di queste norme emerge che la

mancata redazione — da parte del funzionario dell'amministra

zione che procede alla notifica della contestazione dell'infrazio

ne amministrativa a mezzo del servizio postale — della relazio ne documentante tale attività, dà luogo ad un vizio che determi

na l'inesistenza giuridica della notificazione stessa, e non già una sua mera irregolarità priva di qualsiasi effetto pregiudican te. L'intimato prefetto di Caltanissetta ha resistito con contro

ricorso.

Motivi della decisione. — 1. - Il ricorso è stato rimesso alle

sezioni unite ai sensi dell'art. 374, 2° comma, c.p.c., per la

composizione del contrasto esistente, nell'ambito delle decisioni

di questa Corte suprema, sulla questione relativa all'identifica

zione degli effetti — in tema di sanzioni amministrative e di contestazione dell'infrazione da parte di un funzionario dell'am

ministrazione che ha accertato la violazione con la specifica mo

dalità, prevista dal codice di procedura civile, dalla notificazio ne a mezzo del servizio postale — della mancata apposizione della relazione di notificazione sull'originale e sulla copia del l'atto di contestazione rimesso al trasgressore e agli altri inte

ressati.

Secondo la sentenza della prima sezione civile di questa corte n. 5489 del 23 giugno 1987 (Foro it., Rep. 1987, voce Sanzioni amministrative e depenalizzazione, n. 35) l'omissione costitui

sce una mera irregolarità che non inficia la validità della notifi

cazione e, conseguentemente, della contestazione. Tanto per la

considerazione che nella notifica a mezzo del servizio postale la relazione di notifica richiesta all'ufficiale giudiziario ha la mera funzione di «garantire» il terzo notificante (ossia di docu

mentare al richiedente, nel suo esclusivo interesse, l'espletamen to dei compiti di pertinenza di tal organo), e che, pertanto,

posto che nell'ipotesi che ne occupa vi è coincidenza tra il bene

ficio della relazione di notifica e l'organo che provvede alla no

tifica, l'omissione non può pregiudicare gli interessi del richie

dente, e non può inficiare in alcun modo la validità della notifi

ca stessa.

Nel medesimo senso hanno poi deciso le sezioni unite di que sta corte nella sentenza n. 890 del 29 gennaio 1994 (id., Rep.

1994, voce cit., n. 26), non pronunciata, peraltro, in sede di

composizione di contrasto. Di contro, la sentenza della prima sezione civile n. 9544 del

12 agosto 1992 (id., Rep. 1993, voce cit., n. 26), sviluppando il proprio iter argomentativo sulla base della premessa che an

che con riferimento alla contestazione delle violazioni ammini

strative la relazione dell'organo notificante assolve funzioni es

senziali (non foss'altro perché non conseguibili altrimenti) alla

realizzazione della fase di documentazione della notificazione, ha affermato che, invece, la carenza della relazione determina

l'inesistenza giuridica di tal atto. Ciò perché, ha osservato, in assenza della relazione:

a) innanzitutto l'amministrazione «si porrebbe nella condi

zione di non poter dimostrare (di fronte all'eccezione del desti

natario della notifica il quale asserisca di non aver ricevuto l'at

to contenente la contestazione della violazione) quali adempi menti siano stati fatti, secondo il codice di rito, per far pervenire l'atto nella disponibilità e nella conoscenza del destinatario»;

infatti, «solo la relata dell'agente notificatore costituisce la pro va del passaggio dell'atto da notificare dalla pubblica ammini strazione che lo abbia redatto all'ufficio postale; e [dà] la cer

tezza che nel plico esisteva il singolo atto contenente la descri

zione della violazione da contestare e non anche, per mero errore,

atto diverso o nulla», dato anche che la «ricezione del plico

[non] potrebbe far radicare una presunzione semplice sulla na

tura del contenuto spedito nel plico, con inversione dell'onere

della prova, volta che il privato non potrebbe dimostrare che

il contenuto del plico non esisteva»;

b) inoltre, e in ogni caso, non verrebbe garantito il consegui

mento della sua funzione essenziale dal fornire la «certezza su

gli atti notificati, sugli agenti che procedono, sui soggetti cui l'atto sia consegnato».

2. - L'analisi del sistema normativo depone per la soluzione

accolta nelle sentenze n. 5493 del 1987 e n. 890 del 1994.

3.1. - L'art. 14 1. 24 novembre 1981 n. 689, nel dettare la

disciplina sulla necessaria contestazione delle violazioni punite

con sanzioni amministrative pecuniarie, dispone che, ove la stes

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3487 PARTE PRIMA 3488

sa non sia avvenuta immediatamente, agli interessati «debbono

essere notificati gli estremi dell'infrazione» (2° comma); che per «la forma della . . . notificazione si applicano le disposizioni

previste dalle leggi vigenti»; e che «in ogni caso, la notificazio

ne può essere effettuata, con le modalità previste dal codice

di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministra zione che ha accertato la violazione» (4° comma).

Quindi, poiché il codice di rito civile annovera tra le modalità della notificazione anche quella a mezzo del servizio postale (art.

149), la contestazione della violazione amministrativa può avve

nire anche tramite notifica con quel mezzo, secondo la discipli na dettata dalla 1. 20 novembre 1982 n. 890 con gli adattamenti,

però, conseguenti alla specificità della ipotesi. In particolare, alle circostanze che nei compiti e nelle attribuzioni dell'ufficiale

giudiziario subentra (o meglio può subentrare) il funzionario dell'amministrazione; e che agli interessati deve pervenire l'ori

ginale dell'atto di contestazione (secondo l'art. 14, 2° comma, 1. 689/81 la notificazione deve avere per oggetto un atto conte nente «gli estremi della violazione»), o uno degli originali del verbale di accertamento della violazione che, all'uopo, deve es

sere redatto in più esemplari (tanto è prescritto, per quanto at

tiene alle infrazioni in materia di competenza regionale, tra le

altre, nelle leggi reg. Friuli-Venezia Giulia 17 gennaio 1984 n. 1, reg. Lombardia 5 dicembre 1983 n. 90, reg. Liguria 2 dicem bre 1982 n. 45, reg. Marche 5 luglio 1983 16), o una copia dello stesso verbale autenticata dall'organo dell'amministrazio

ne cui è attribuita la relativa competenza, diverso da quello che

procede materialmente alla notificazione a mezzo posta (v. l'art.

14 d. pres. giunta prov. Bolzano 25 giugno 1984 n. 16/legs.). 3.2. - Successivamente alla 1. 689/81, l'art. 12 1. 20 novembre

1982 n. 890 estese il regime da ultimo alle infrazioni stradali

disponendo, appunto, che «le norme sulla notificazione a mez

zo posta sono applicabili alla notificazione dei verbali di con

travvenzione alle disposizioni del testo unico approvato con d.p.r. 5 giugno 1959 n. 393 e successive modificazioni, sulla circola zione stradale, da parte dell'ufficio cui appartiene il funziona rio o l'agente che ha accertato la contravvenzione», ed è pro

prio sulla base di questa disciplina che sono state effettuate al

Salemi le notifiche, a mezzo posta, delle contestazioni per cui

è controversia.

3.3. - Da ultimo, infine, con un regime sostanzialmente omo

logo a quello prescritto nella 1. 689/81, il d.Ieg. 30 aprile 1992, contenente il nuovo codice della strada, ha disposto, all'art.

201, che «qualora la violazione non possa essere immediata

mente contestata, il verbale . . . deve . . . essere notificato al

l'effettivo trasgressore» (1° comma) e che «alla notificazione

si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi

comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha ac certato la violazione, con le modalità previste dal codice di pro cedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme

sulle notificazioni a mezzo del servizio postale» (3° comma). Inoltre, il d.p.r. 16 dicembre 1992 n. 495, contenente il rego

lamento del nuovo codice della strada, ha disposto, all'art. 385,

che, qualora la contestazione non abbia potuto aver luogo al l'atto dell'accertamento della violazione, l'organo accertatore

compila il verbale e lo trasmette al comando o all'ufficio da

cui dipende per la notifica; e che «il verbale redatto dall'organo accertatore rimane agli atti dell'ufficio o comando, mentre ai

soggetti ai quali devono esserne notificati gli estremi viene in

viato uno degli originali o copia autenticata a cura del respon sabile dello stesso ufficio o comando o di un suo delegato».

4. - Risulta in modo piano, allora, che la soluzione della que stione che ne occupa discende direttamente dalla ricostruzione

del regime giuridico delle notificazioni a mezzo posta dettato

dalla 1. 20 novembre 1982 n. 890 (sulla notificazione di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari, che ha sostituito la disciplina contenuta nei codici di rito in ordine a tale materia) con specifi co riguardo all'ipotesi che la notifica abbia ad oggetto la conte

stazione, in generale, di una violazione amministrativa e, in par ticolare, di una infrazione stradale.

5.1. - Ora, la richiamata 1. n. 890 del 1982 scinde in due distinti momenti la fase del procedimento notificatorio, usual

mente definita di «trasmissione e di consegna» dell'atto da no

tificare, di regola attribuita in via esclusiva all'ufficiale giudi ziario; ed affida a quest'ultimo solo alcuni adempimenti della

fase di trasmissione, ed al servizio postale (ed ai suoi agenti)

Il Foro Italiano — 1995.

i residui adempimenti della stessa fase, nonché tutti gli adempi menti della fase della consegna.

In dettaglio, all'ufficiale giudiziario è attribuito il compito di inserire l'atto da notificare in una busta chiusa (sulla quale deve apporre le indicazioni delle generalità del destinatario, il

numero del registro cronologico, la propria sottoscrizione ed

il sigillo dell'ufficio); di presentare quel plico all'ufficio postale per la spedizione al destinatario con raccomandata con avviso

di ricevimento, unitamente all'avviso di ricevimento da lui com

pilato in alcune parti e contenente anch'esso l'indicazione del

numero cronologico. Al servizio postale compete, invece, oltre

che il rilascio all'ufficiale giudiziario della ricevuta della spedi zione della raccomandata, l'inoltro del plico e la sua consegna al destinatario.

Correlativamente — posto che la scissione della fase di tra

smissione e consegna non può che imporre anche la scissione

della fase di documentazione del procedimento di notificazione, nel senso che ciascuno dei due organi deve provvedere alla re

dazione della relazione degli adempimenti di sua pertinenza —

la 1. 890/82 impone all'ufficiale giudiziario di scrivere la rela zione di notificazione sull'originale e sulla copia facendo men

zione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia

(art. 3, 1° comma), e, all'agente postale, di documentare la pro

pria attività nell'avviso di ricevimento, che «deve essere com

pletato in ogni sua parte, e [che] munito del bollo dell'ufficio

postale recante la data dello stesso giorno di consegna, è spedi to in raccomandazione all'indirizzo già predisposto dall'ufficia

le giudiziario» (art. 4, 1° comma). 5.2. - Evidentemente, la scissione della attività di documenta

zione della notificazione a mezzo posta nei due atti — autono

mi, anche se collegati — della relazione dell'ufficiale giudiziario e dell'avviso di ricevimento, pone il problema relativo agli ef

fetti della carenza di uno di essi, sulla validità della notificazio

ne stessa, stante il principio che la radicale mancanza della sua

documentazione determina l'inesistenza giuridica della notifi

cazione. In ordine alla mancata allegazione dell'avviso di ricevimento,

nella giurisprudenza di questa Corte suprema è del tutto conso

lidato l'orientamento che poiché nelle notifiche a mezzo posta il procedimento notificatorio non si esaurisce con la spedizione

dell'atto, ma si perfeziona con la conseguenza del relativo plico al destinatario, e poiché di ricevimento è l'unico mezzo che pos sa documentare il perfezionamento della notifica, la mancata

allegazione di quel documento determina l'inesistenza giuridica della notificazione, con conseguente impossibilità per il giudice di disporre la rinnovazione (v., da ultimo, Cass. 26 maggio 1994, n. 5141 e 8 aprile 1994, n. 3303, id., Rep. 1994, voce Notifica zione civile, nn. 43, 44). D'altra parte, non è certamente soste nibile una diversa conclusione, di fronte all'espressa prescrizio ne del 4° comma dell'art. 4 1. 890/82 per il quale «l'avviso

di ricevimento costituisce prova dell'eseguita notificazione».

Di contro, non risultano precedenti che abbiano esaminato

direttamente l'ipotesi (decisiva ai fini della soluzione della que stione che ne occupa) in cui, mentre sia allegato l'avviso di rice vimento attestante la valida consegna dell'atto da notificare nel

la sfera giuridica del destinatario, difetti la relazione dell'uffi

ciale giudiziario prescritta dal 1° comma dell'art. 3 1. 890/82.

Pertanto, questa ipotesi deve essere analizzata partitamente. Come appare immediatamente palese, stante l'allegazione del

l'avviso di ricevimento, essa risulta caratterizzata dalla presenza di un documento che certifica il momento essenziale della noti

fica costituito dalla consegna dell'atto che si assume essere sta

to notificato e che enuncia tutti i dati che, giusta le prescrizioni dell'art. 148 c.p.c., costituiscono requisiti della relazione di no

tifica. Ne discende che il procedimento complesso della documenta

zione della notificazione a mezzo posta non è totalmente caren

te, il che comporta, per un verso, che l'ipotesi in esame non

può essere ricondotta a quella della radicale assenza della rela

zione di notifica, ma deve essere valutata alla stregua di quelle in cui difetti un solo elemento della relazione stessa; e, per altro

verso, che la soluzione del problema degli effetti della carenza

dell'adempimento in esame sulla validità della notificazione, si

identifica con i risultati dell'indagine circa l'essenzialità, o no, dello stesso adempimento nell'economia, e nel sistema, delle no

tificazioni a mezzo posta.

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Page 5: sezioni unite civili; sentenza 19 luglio 1995, n. 7821; Pres. Zucconi Galli, Est. Olla, P.M. Di Rienzo (concl. conf.); Salemi (Avv. Salemi) c. Prefetto di Caltanissetta. Conferma Pret.

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

All'uopo, risulta determinante la ricostruzione del contenuto

della relazione dell'ufficiale giudiziario e della sua funzione.

In proposito, deve essere tenuto fermo che, a tal fine, occor

re rifarsi esclusivamente alla disciplina dettata dall'art. 3, 1°

comma, 1. 890/82, e non già a quella dell'art. 148 c.p.c., atteso

che quest'ultima attiene alla notificazione con le modalità ordi

narie, nella quale tutte le fasi della notificazione sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, e che, comunque, i dati relativi alla consegna ai destinatari risultano dall'avviso di ricevimento.

Ebbene, alla stregua del richiamato art. 3 va detto, prelimi

narmente, che la relazione non può che limitarsi ad enunciare

un'attività futura dell'ufficiale giudiziario. Infatti, dovendo es

sere redatta, con identico contenuto, anche sulla «copia» che

sarà poi inserita nella busta da presentare chiusa all'ufficio po

stale, non può che essere compilata anteriormente all'inserimento

stesso ed alla spedizione del plico. Nel contempo, si deve escludere che in quella relazione l'uffi

ciale giudiziario attesti la conformità dell'atto che inserirà nella

busta a quello che dovrà essere restituito al notificante.

Per vero, non v'è alcuna norma positiva che preveda detto

adempimento; né, in contrario, può essere valorizzato il dispo sto dell'art. 137, 2° comma, c.p.c. perché questo si limita a

prescrivere che la «copia» consegnata deve essere «conforme

all'originale» e non anche che l'ufficiale giudiziario deve proce dere ad accertare tal conformità.

Nello stesso senso, depongono, in primo luogo, il rilievo che

neanche l'art. 148 c.p.c. impone all'ufficiale giudiziario di certi

ficare la conformità della copia consegnata, o comunque, di

enunciare d'aver consegnato una copia conforme. Indi, il di

sposto dell'art. Ili d.p.r. 15 dicembre 1959 n. 1229 (contenente l'ordinamento degli ufficiali giudiziari), perché, mentre attribuisce

all'ufficiale giudiziario la potestà di autenticare le copie degli atti da notificare, ne subordina l'esercizio alla richiesta delle

parti, il che denota che la autenticazione di conformità non è

un adempimento ontologico della notificazione. Infine, l'art.

165, ultimo comma, d.p.r. 1229/59 che consente all'aiutante

ufficiale giudiziario di procedere alle notificazioni, ma riserva

espressamente all'ufficiale giudiziario «l'autenticazione delle copie di cui all'art. Ili» avanti richiamata, il che ribadisce che la

stessa autenticazione non è un atto intrinsecamente ricompreso nella notificazione, una volta che, appunto, l'aiutante ufficiale

giudiziario, nel procedervi, non può però provvedere alla certi

ficazione di conformità, e che, perciò, questa, ove richiesta,

dovrà essere compiuta, preventivamente e separatamente dal

l'ufficiale giudiziario. In realtà, la non immanenza della funzione certificatoria,

espressa o implicita, al procedimento notificatorio e, di conse

guenza, alla sua documentazione, si evince anche dalla consta

tazione che, evidentemente, tale attività sarebbe del tutto ultro

nea e, addirittura, non attuabile, nelle ipotesi in cui la «copia» da consegnare al destinatario sia già autenticata da altri (ad

esempio, dal cancelliere nel caso di notifica della sentenza), o

in quelle in cui al destinatario debba essere consegnato un origi

nale, come, appunto, nelle ipotesi di notificazione della conte stazione delle violazioni amministrative.

In definitiva, con la relazione ex art. 3, 1° comma, 1. 890/82,

l'ufficiale giudiziario si limita ad attestare che «inserirà» l'atto

da notificare in una busta che poi spedirà, chiusa, al destinata

rio in piego raccomandato con avviso di ricevimento da un uffi

cio postale che deve indicare in modo specifico.

Quindi, quella relazione, proprio perché redatta prima dell'e

secuzione dei vari adempimenti dell'ufficiale giudiziario, non

potrà mai fornire la dimostrazione della loro sussistenza; e, in

realtà, la prova dell'avvenuta presentazione del plico all'ufficio

postale sarà data, esclusivamente, dalla ricevuta della spedizio

ne della raccomandata che, proprio per questa funzione, l'art.

5 1. 890/82 impone all'ufficiale giudiziario di conservare e di annotare nel registro cronologico. Parimenti, non potrà preclu

dere al destinatario di negare (e di dimostrare con ogni mezzo)

che nella busta pervenutagli fosse contenuto l'atto che il notifi

cante assume essergli stato trasmesso, o che l'atto ivi contenuto

fosse conforme all'asserito originale. Nel contempo, la relazione è superflua ai fini della significa

zione al destinatario dell'organo che ha proceduto alla notifica,

in quanto quel dato risulta dalla busta contenente l'atto, sulla

quale, come si è detto, l'ufficiale giudiziario deve apporre «il

Il Foro Italiano — 1995.

numero del registro cronologico, la propria sottoscrizione ed

il sigillo dell'ufficio». Infine, non deve e non può fornire la certezza sui soggetti

ai quali l'atto è stato consegnato, in quanto tale funzione è

assolta dall'avviso di ricevimento.

Ne discende che la relazione ex art. 3 1. 890/82 ha il solo

scopo di fornire al terzo notificante la garanzia dell'effettuazio

ne della notifica a mezzo del servizio postale, nonché il dato

(l'indicazione dell'ufficio postale al quale presenterà il plico per l'invio al destinatario) indispensabile per gli accertamenti da esple tare in caso di eventuali disguidi.

Ma ne discende, soprattutto, che, stante il suo contenuto ed il suo scopo, la relazione non assolve (quanto meno nei riguardi del destinatario) alcuna funzione essenziale al procedimento no

tificatorio. L'affermazione trova definitivo conforto nel dato normativo

perché la constatazione che la legge sulle notificazioni a mezzo

posta, mentre prescrive espressamente che l'avviso di accerta mento costituisce prova della notificazione — e, cosi, ne detta

l'essenzialità — non contiene alcuna indicazione in ordine al

l'efficacia probatoria della relazione dell'ufficiale giudiziario, denota in modo univoco che, nel sistema di quella legge, questo

adempimento non ha carattere e natura di requisito essenziale

ai fini dell'esistenza giuridica della fase di documentazione del l'avvenuta notificazione.

Risulta legittimata, allora, l'ulteriore conclusione che quando sia allegato l'avviso di ricevimento ritualmente completato, l'o

missione della apposizione della relazione, non solo nella copia

per il destinatario (e ciò risulta incontestabile sol che si conside

ri che tutti i dati del procedimento notificatorio per lui essenzia li sono enunciati nella busta consegnatagli) ma altresì nell'origi

nale, non può determinare l'inesistenza giuridica della documen

tazione della notifica e, con ciò, della notifica stessa; e,

correlativamente, che siffata omissione realizza un semplice vi

zio che, comunque, a tutto concedere, non può essere fatto va

lere dal destinatario, una volta che l'adempimento non è previ sto nel suo interesse (arg. art. 157, 2° comma, c.p.c.).

6. - In realtà, nell'ipotsi che alla notifica a mezzo posta prov veda lo stesso notificante (come, appunto, nel caso della notifi

ca della contestazione di una violazione amministrativa, ivi com

prese quelle c.d. stradali) l'omissione non può che realizzare

una mera irregolarità. Invero, alla conclusione secondo cui la relazione assolve la

sola funzione di «garantire» il notificante, ed è prevista nel suo

esclusivo interese, è direttamente conseguenziale il corollario che

nelle ipotesi in cui la notificazione a mezzo posta sia effettuata

dallo stesso ed è allegato l'avviso di ricevimento, la stessa è

sostanzialmente superflua, di modo che la sua carenza non può inficiare in alcun modo la validità della documentazione e della

notificazione.

7. - In sintesi, componendo il contrasto, si deve affermare

il principio che in tema di sanzioni amministrative, comprese

quelle sulla disciplina della circolazione stradale, ove — come

consentito dall'art. 14, 4° comma, 1. 24 novembre 1981 n. 689, dall'art. 12 1. 20 novembre 1982, n. 890 e, ora dall'art. 201, 3° comma, d.leg. 30 aprile 1992 n. 285 — la notificazione della

contestazione sia effettuata da un funzionario dell'amministra

zione che ha accertato la violazione, a mezzo del servizio posta le e secondo il regime prescritto dalla 1. 20 novembre 1982 n.

890, la sola circostanza che il funzionario abbia omesso di sten

dere, sull'originale e sulla copia dell'atto, la relazione di notifi

ca prevista dall'art. 3, 1° comma, 1. n. 890 del 1982, costituisce

una mera irregolarità che non inficia la validità della notifica

zione medesima.

8. - Ne consegue che del tutto correttamente la sentenza im

pugnata ha affermato, alla stregua dell'enunciato principio, la

perfezione delle notifiche delle contestazioni al Salemi delle vio

lazioni alla disciplina legislativa sulla circolazione stradale ascrit

tegli; e che, pertanto, il motivo del ricorso che ne occupa è

infondato e deve essere disatteso.

9. - Il ricorso del Salemi, perciò, deve essere respinto.

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