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sezioni unite civili; sentenza 19 marzo 1997, n. 2431; Pres. Bile, Est. Bibolini, P.M. Morozzo Della...

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sezioni unite civili; sentenza 19 marzo 1997, n. 2431; Pres. Bile, Est. Bibolini, P.M. Morozzo Della Rocca (concl. conf.); Siae (Avv. Lubrano, Nicolai, Tomaselli) c. Codacons e altri (Avv. Rienzi, Recca, Canestrelli). Dichiara inammissibile ricorso avverso Cons. Stato, sez. VI, 27 ottobre 1994, n. 1571 Source: Il Foro Italiano, Vol. 120, No. 12 (DICEMBRE 1997), pp. 3639/3640-3643/3644 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23191785 . Accessed: 28/06/2014 16:06 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.238.114.31 on Sat, 28 Jun 2014 16:06:14 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezioni unite civili; sentenza 19 marzo 1997, n. 2431; Pres. Bile, Est. Bibolini, P.M. MorozzoDella Rocca (concl. conf.); Siae (Avv. Lubrano, Nicolai, Tomaselli) c. Codacons e altri (Avv.Rienzi, Recca, Canestrelli). Dichiara inammissibile ricorso avverso Cons. Stato, sez. VI, 27ottobre 1994, n. 1571Source: Il Foro Italiano, Vol. 120, No. 12 (DICEMBRE 1997), pp. 3639/3640-3643/3644Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23191785 .

Accessed: 28/06/2014 16:06

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3639 PARTE PRIMA 3640

e l'usuario. Per la verità, si tratta di una imputazione diversa

dal comportamento colpevole del responsabile, in quanto consi

ste nella relazione tra il soggetto e la cosa, che determina il

danno, e la responsabilità incontra il limite nel caso fortuito, cioè in un elemento estraneo, considerato prevalente sotto il

profilo causale (Cass. 4 dicembre 1995, n. 12500, id., 1996, I,

3179; 28 novembre 1995, n. 12300, id., Rep. 1995, voce cit., n. 173; 26 febbraio 1994, n. 1947, id., Rep. 1994, voce cit., n. 127; 9 febbraio 1994, n. 1332, ibid., n. 125).

Entrambi gli elementi si rinvengono in ordine alla fattispecie dei danni cagionati dalle infiltrazioni d'acqua, provenienti dal

lastrico solare, a un diritto dei condomini estraneo ai rapporti di condominio o a un diritto dei terzi, posto che si riscontra tanto il requisito oggettivo dell'insorgenza nella cosa, di per sé

atta a nuocere, di un processo dannoso provocato da elementi

esterni, quanto quello soggettivo della relazione tra il soggetto e la cosa, cui inerisce il rischio di custodia.

In questo caso, per quanto attiene alla imputazione, alla sud

divisione ed alla valutazione del danno, valgono le regole stabi

lite in tema di responsabilità extracontrattuale (art. 2055, 2056, 1223, 1226 e 1227 c.c.).

3. - Sulla base delle direttive esposte e avuto riguardo alle

posizioni processuali assunte dalle parti, la corte, accogliendo il ricorso, deve cassare la sentenza impugnata e rinviare la cau

sa ad altra sezione della Corte d'appello di Milano, che decide

rà uniformandosi ai seguenti principi di diritto. Poiché il lastri co solare dell'edificio (soggetto al regime del condominio) svol

ge la funzione di copertura del fabbricato, anche se appartiene in proprietà superficiaria o se è attribuito in uso esclusivo ad uno dei condomini, all'obbligo di provvedere alla sua riparazio ne o alla ricostruzione sono tenuti tutti i condomini, in concor so con il proprietario superficiario o con il titolare del diritto di uso esclusivo. Pertanto, dei danni cagionati all'appartamento sottostante per le infiltrazioni d'acqua provenienti dal lastrico, deteriorato per difetto di manutenzione, rispondono tutti gli ob

bligati inadempienti alla obbligazione di conservazione, secon do le proporzioni stabilite dall'art. 1126 cit.: vale a dire, i con

domini, ai quali il lastrico serve da copertura, in proporzione dei due terzi, ed il titolare della proprietà superficiaria o dell'u so esclusivo, in ragione delle altre utilità, nella misura del terzo residuo.

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 19 mar zo 1997, n. 2431; Pres. Bile, Est. Bibolini, P.M. Morozzo Della Rocca (conci, conf.); Siae (Aw. Lubrano, Nicolai, Tomaselli) c. Codacons e altri (Aw. Rienzi, Recca, Cane

strelli). Dichiara inammissibile ricorso avverso Cons. Stato, sez. VI, 27 ottobre 1994, n. 1571.

Diritti d'autore — Siae — Ordinanza di ripartizione dei proven ti per diritti d'autore — Domanda di annullamento — Giuris dizione amministrativa (L. 22 aprile 1941 n. 633, protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, art. 180).

Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la domanda di annullamento delle ordinanze di ripartizione dei proventi per diritti d'autore (nella specie, di opere musicali eseguite dal vivo) emesse dalla Siae, in quanto provvedimenti insu scettibili di ledere direttamente i diritti dei terzi, destinatari dei proventi, prima della loro applicazione in concreto. (1)

(1) Le sezioni unite statuiscono sulla natura dell'ordinanza di riparti zione dei proventi per diritti d'autore (ma v. anche Cons. Stato, sez. VI, 27 ottobre 1994, n. 1571, Foro it., Rep. 1994, voce Diritti d'autore, n. 277), deducendola logicamente dalla natura di ente pubblico econo

II Foro Italiano — 1997.

Svolgimento del processo. — Con ricorso in data 28 febbraio

1991, 10 marzo 1991, 30 marzo 1991 il Codacons, l'Associazio ne utenti dell'informazione della stampa e del diritto d'autore, ed altre persone indicate in epigrafe adivano il Tar del Lazio

chiedendo l'annullamento della delibera in data 4 dicembre 1990

con cui il presidente della Siae aveva modificato, con effetto

del 1° gennaio 1991, la vigente ordinanza relativa al sistema di ripartizione dei proventi per diritti d'autore, riguardanti ope re musicali eseguite dal vivo. Sostenevano, tra l'altro, i ricor

renti che l'ordinanza aveva illegittimamente escluso dalla perce zione dei proyenti intere categorie di autori ed inoltre che essa

era illegittima in quanto emessa a seguito del parere di un orga no (la commissione della sezione musica) a sua volta illegittimo

perché tale dichiarato dal Consiglio di Stato con decisione 97/92, che aveva annullato le elezioni dei soggetti componenti tale com missione.

Con successivo ricorso del 15 marzo 1993 gli stessi ricorrenti

chiedevano al Tar del Lazio l'annullamento della successiva de

libera del presidente della Siae in data 2 dicembre 1992, con cui erano apportate ulteriori modifiche, con efficacia dal 1° gen naio 1993, all'ordinanza di ripartizione dei proventi della sezio ne musica in vigore dal 1° gennaio 1991.

La Siae, costituitasi nella duplice serie di ricorsi, si opponeva alle domande, eccependo pregiudizialmente il difetto di giuris dizione e difendendosi nel merito.

Il Tar, dopo avere dichiarato inammissibili i ricorsi limitata mente alla Codacons ed all'Associazione utenti dell'informazio

ne, accoglieva i ricorsi con separate sentenze n. 1929/93 e 406/94, annullando gli atti impugnati perché resi su parere di un organo ad illegittima composizione.

I separati ricorsi avverso dette decisioni proposti dalla Siae erano riuniti e rigettati dal Consiglio di Stato con decisione n. 1571/94.

Riteneva in particolare il Consiglio di Stato, in ordine alla

questione di giurisdizione, riproposta ora in sede di legittimità,

mico della Siae (incontestata in giurisprudenza sin dall'anteguerra ed affermata legislativamente dall'art. 180 1. 633/41; in dottrina, v. Fabia ni, Siae, voce del Digesto comm., Torino, 1996, XIII, 388, 393; diver so, ma pur sempre ispirato ad un Verteilungsplan, atto ad escludere «spartizioni capricciose», l'approccio delineato, in ambiente tedesco, del § 7 dell' Urheberrechtswahrnemungsgesetz). L'elemento pubblicisti co, in tal caso, coinvolge il fattore organizzativo, consentendo al deci dente di distinguere tra attività di organizzazione e deli'organizzazione. Nel primo caso, siamo in presenza di un «potere di indirizzo che l'orga nizzazione dà a se stessa» (v. Cass. 15 luglio 1993, n. 7841, Foro it., 1994, I, 80, con osservazione di C. M. Barone), incidente su posizioni di interesse legittimo, dal momento che si tratta di attività volta alla costituzione della struttura nella sua articolazione organica, alla regola mentazione dei rapporti interorganici ed al conferimento delle singole funzioni, nonché alla determinazione degli indirizzi e dei criteri generali cui le articolazioni organiche dovranno attenersi nello svolgimento delle loro attribuzioni funzionali: come dire che si tratta di un prius logico rispetto alla concretezza dell'attività gestoria, che costituisce l'attività dell'organizzazione. In questo senso, le ordinanze in questione sono atti di carattere generale e di indirizzo, che determinano le linee generali per la ripartizione dei proventi agli aventi diritto, in base a criteri di standardizzazione dei rapporti («l'atto giuridico per il riparto dei pro venti costituisce un'esigenza tecnica alquanto articolata e complessa, finalizzata alla individuazione degli effettivi aventi diritto, tenendo con to della multiforme tipologia delle opere dell'ingegno, della oggettiva diversità delle forme di utilizzazione, della quantità di opera utilizzata dal terzo, del contesto spettacolistico in cui l'opera viene eseguita, del numero certo o potenziale dei fruitori, della redditività economica della singola manifestazione spettacolistica in cui l'opera viene utilizzata, per cui l'atto giuridico di riparto manca totalmente di autoritatività e di screzionalità amministrativa»: così Tomaselli e Amendola, Le funzioni primarie della Siae e la natura delle deliberazioni relative al sistema di ripartizione dei proventi dei diritti d'autore, nota alla presente sen tenza, in Dir. autore, 1997, 209, che richiamano la memoria dell'ente nel ricorso in Cassazione): alle corte, atti amministrativi, sottoposti per ciò stesso alla giurisdizione del giudice amministrativo. Il passaggio al l'attività dell'organizzazione, nel pensiero della corte, si ha quando l'or dinanza deve essere attuata: l'applicazione in concreto delle singole ri partizioni con atti di esecuzione nei confronti degli aventi diritto, è in fatti atta ad incidere sui diritti dei terzi — nei cui confronti l'attività di intermediazione della Siae si svolge — e qualifica come imprendito riale l'attività dell'ente (v. Regoli, La Siae esercita un'attività indu striale?, id., 1995, 515), radicando la giurisdizione innanzi al giudice ordinario, dal momento che vengono incisi diritti soggettivi.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

che alle deliberazioni relative alla determinazione generale dei

criteri per la ripartizione dei proventi acquisiti, dovesse ricono

scersi carattere regolamentare e, in particolare, di regolamento di organizzazione in quanto disciplinatore di una delle funzioni

demandate all'ente pubblico dall'art. 180 1. 633/41. Detta atti

vità, quindi, doveva considerarsi attività amministrativa posta in essere nell'esercizio del potere di auto organizzazione dell'en

te, avente come tale carattere autoritativo e, quindi, soggetto alla giurisdizione del giudice amministrativo in sede di annulla

mento. Riteneva, d'altronde, che la fase gestionale, di natura

sicuramente privatistica, era invece quella successiva, attuativa

della ripartizione concreta dei proventi. Detti atti erano stati impugnati per illegittimità procedimen

tale e sostanziali, vizi di fronte ai quali la posizione degli inte

ressati aveva la consistenza di interesse legittimo.

Rileva, in particolare, il Consiglio di Stato che l'illegittima

composizione dell'organo cui era demandato il compito di dare, come aveva dato nella specie, il parere preventivo, come atto

endoprocedimentale, travolgeva in toto tutti gli atti successivi

che dovevano pertanto essere reiterati.

Rileva, infine, il Consiglio di Stato che con decisione n. 77 del 28 gennaio 1994, in sede di esecuzione del giudicato relativo

alla decisione 97/92, aveva rilevato l'illegittimità e l'elusività

del decreto di commissariamento della Siae, riconoscendo il rap

porto di necessaria consequenzialità tra gli atti annullati e quelli emanati su tale unico presupposto e la loro automatica cadu

cazione.

Avverso detta decisione proponeva ricorso alle sezioni unite

della Cassazione la Siae per motivi di giurisdizione. Depositava no controricorso le parti indicate in premessa. Entrambe le par ti operative in questa sede, depositavano memoria.

Motivi della decisione. — Preliminarmente deve ritenersi pri va di rilievo la notazione (svolta nella memoria) della ricorrente

relativa alla violazione della legge sul bollo nella redazione e

nel deposito del controricorso. L'eventuale inottemperanza alla

normativa tributaria, pur potendo dare luogo a situazioni di

regolarizzazione, non pregiudica l'esercizio dei diritti processuali. Esatto è, invece, il rilievo della ricorrente relativo all'inam

missibilità del controricorso della Codacons e dell'Associazione

degli utenti dell'informazione, della stampa e del diritto d'auto

re. Detti soggetti, infatti, vennero estromessi dal giudizio per difetto di legittimazione attiva dal Tar del Lazio, e le relative

determinazioni non sono state modificate dalla decisione del Con

siglio di Stato. Esclusa, quindi, la loro posizione di parti essen

ziali del giudizio di merito, le stesse non hanno titolo per parte

cipare attivamente al presente giudizio, limitato al difetto di

giurisdizione. La Siae, riproponendo in sede di legittimità la questione di

giurisdizione, reiteratamente sollevata davanti al Tar ed al Con

siglio di Stato sostiene che le questioni sottoposte al giudice amministrativo dai vari ricorrenti erano attinenti a diritti sog

gettivi e come tali rientranti nella giurisdizione dell'a.g.o. La ricorrente giunge a detta conclusione, che in via propositi

va sottopone al giudizio di questa corte, attraverso un iter logi co complesso, ampiamente svolto e sintetizzabile come segue:

A) la Siae è un ente pubblico economico e, in particolare, l'unico ente pubblico economico a base associativa. Essa è pub blica in virtù della funzione perseguita di tutela della proprietà intellettuale. Detta funzione, peraltro, essa esplica essenzialmente

con un'attività di intermediazione che, pur corrispondendo al

l'interesse pubblico connesso alla garanzia di protezione ade

guata del diritto d'autore, si esplica attraverso un'attività emi

nentemente privata ed un'organizzazione ad impresa.

B) È coerente a detta qualificazione che debbano considerar

si atti o provvedimenti amministrativi quelli emanati nell'eserci

zio del potere di auto organizzazione, attinenti al piano istituti

vo e funzionale della struttura, e comprendenti sia i rapporti

tra l'ente-impresa e l'ente politico di controllo o vigilanza, sia

quelli relativi alla costituzione ed organizzazione della struttura,

integrante una fase preliminare rispetto alla concreta effettua

zione dell'attività oggetto dell'impresa. Una volta costituita la

struttura dell'ente, si possono qualificare atti amministrativi so

lo quelli aventi ad oggetto i rapporti tra organi ovvero l'eserci

zio di poteri e facoltà connessi alla struttura dell'ente medesi

mo. Atti di diversa natura attengono all'esercizio dell'impresa

e, come tali, a situazioni giuridiche perfette instaurate su base

Il Foro Italiano — 1997.

negoziale normalmente rientranti nella giurisdizione ordinaria

dell'a.g.o.

C) In base alla disciplina dell'art. 180, 1° comma, 1. 22 apri le 1941 n. 633, l'attività di intermediazione della Siae viene spe cificata attraverso una serie di qualificazioni che richiamano ne

gozi di diritto privato (mediazione, mandato, rappresentanza,

cessioni) e si svolge in tre direzioni fondamentali: la stipulazio ne per conto e nell'interesse degli aventi diritto di negozi priva tistici con gli utilizzatori delle opere ad essa affidate per la ge stione dei diritti; l'incasso del corrispettivo versato dagli utiliz zatori; il riversamento di quanto incassato ai singoli aventi diritto

sulla singola opera.

D) Essendo diverse le categorie degli aventi diritto su ogni

singola opera (l'autore, l'editore, l'autore o l'editore straniero, l'amministrazione finanziaria dello Stato, i soggetti c.d. man

danti che abbiano stipulato l'apposito contratto di durata quin

quennale); essendo, inoltre, numerose le categorie delle opere

per le quali i criteri di percezione dei proventi e di ripartizione, anche tra più aventi diritto sulla stessa opera, debbano seguire distinti criteri tecnici, si pone la necessità della disciplina dei criteri generali di riferimento, pur nell'ambito del fondamentale

concetto di avente diritto e della nozione giuridica di ripartizio ne tra gli aventi diritto che, fissate dalla 1. 633/41, non lasciano

all'ente pubblico spazio di discrezionalità.

Agendo la Siae, nelle varie fasi dell'attività gestoria, sulla ba

se di mandati conferitile dagli aventi diritto, essa nello svolgi mento dell'incarico (che è necessitato per l'autore che voglia avvalersi dell'opera di intermediario, ma che il singolo avente

diritto sull'opera dell'ingegno può anche esercitare personalmente e rispetto al quale la stessa Siae si pone in situazione di concor

renza) deve attenersi ai criteri di diligenza, di correttezza e di

rispetto del diritto pertinente ad ogni singolo titolare.

Nell'atto ripartitorio, di conseguenza, non è possibile indivi

duare natura autoritativa per la considerazione che la società

intermediaria altro non fa, nel suo complessivo ed unitario ci

clo produttivo, che porre in essere gli identici comportamenti

che, sulla base dell'/c? quod plerumque accidit, pone, o potreb be porre, in essere il singolo avente diritto che non si avvalga dell' intermediazione.

E) L'ordinanza di ripartizione, oggetto di impugnazione, cor

risponde a detta funzione eminentemente gestoria ed esula dal

l'espletamento di una potestà regolamentare, e per di più rego lamentare di organizzazione; la diversa opinione del Consiglio di Stato, secondo cui la natura regolamentare della ripartizione discende dalla legge sul diritto d'autore e dal regolamento della

Siae, ha equivocato sul tenore dell'art. 180 l.d.a. il cui riferi

mento concerne il regolamento generale della Siae (atto di auto

organizzazione per la disciplina degli organi, la loro elezione,

l'ordinamento interno), non al regolamento di esecuzione e tan

to meno alle ordinanze di determinazione dei criteri di riparti zione tra le categorie ed i soggetti degli aventi diritto.

Tale essendo il tenore della doglianza, quale emerge dal di

battito t a le parti, occorre innanzi tutto trarre le mosse dalle

domande originariamente proposte nei ricorsi al Tar del Lazio, successivamente ribadite davanti al Consiglio di Stato, al fine

di determinare se, secondo il criterio del petitum sostanziale, si verta in una situazione di diritti soggettivi ovvero di interessi

legittimi. Con i ricorsi erano state impugnate le delibere del presidente

della Siae rispettivamente in data 7 dicembre 1990 e 9 dicembre

1992, con le quali erano state modificate le norme relative al

riparto dei proventi della sezione musica con effetto rispettiva mente dal 1° gennaio 1991 e 1° gennaio 1993. Di dette ordinan

ze veniva chiesto l'annullamento per vizi attinenti al contenuto

(esse avrebbero violato i diritti dei creditori per proventi di ope

re dell'ingegno, escludendo, in particolare, dalla divisione nu

merosi iscritti), e per vizi di procedimento formativo della vo lontà dell'ente; quest'ultimo aspetto era stato accolto dagli or

gani della giurisdizione amministrativa aditi. Vi è, quindi, un petitum (l'annullamento) ed una causa pe

tendi enunciata (vizio nel procedimento formativo dell'atto) che

nella prospettazione delle parti agenti attengono tipicamente ad

un atto amministrativo, in quanto atto conclusivo di un proce

dimento fissato normativamente, che mal si attaglia alla confi

gurazione dello stesso come atto di «gestione economica» ad

impresa, normalmente caratterizzato dalla libertà delle forme

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3643 PARTE PRIMA 3644

nell'ambito dell'oggetto e della finalità economica attribuiti

all'ente.

Perché, peraltro, un petitum sostanziale possa configurare la

situazione giuridica lesa come «interesse» o come «diritto», ai

fini dell'individuazione della giurisdizione, occorre che l'atto di cui viene chiesto l'annullamento sia effettivamente un atto am

ministrativo, e non soltanto un atto dell'amministrazione inte

grante gestione di impresa. Dovendosi avere riguardo, al fine

di accertare il tipo di giurisdizione azionabile in concreto, al

c.d. petitum sostanziale, occorre individuare l'intrinseca consi

stenza dell'interesse dedotto in lite, in relazione alla reale prote

zione accordata dall'ordinamento giuridico alla situazione del

soggetto agente, ed individuare se la situazione dedotta come

non conforme a legge sia configurabile, con riferimento alla

protezione accordata dall'ordinamento, come lesiva di un dirit

to soggettivo o di un interesse legittimo.

Detta inviduazione assume, poi, particolare caratterizzazione

negli enti pubblici economici, nei quali l'elemento pubblicistico coinvolge il fattore organizzativo, mentre l'attività operativa ge

storia è retta dalla disciplina di diritto comune coinvolgente ti

picamente diritti soggettivi. Determinare, quindi, se un concre

to atto dell'ente si caratterizzi e cada sul versante dell'organiz

zazione ovvero su quello della gestione ad impresa nell'ambito

dell'oggetto attribuito dalla legge al singolo ente, involge la scis

sione tra atti amministrativi ed atti di diritto comune e, quindi,

tra azioni a tutela di interessi ed azioni a tutela di situazioni

giuridiche piene e perfette. La Siae ha indubbiamente la natura di ente pubblico econo

mico. Ente economico, in quanto esercita con funzione lucrati

va un'attività gestoria retribuita nel campo della intermediazio

ne di servizi (affidatale in via esclusiva ed agendo in regime

di concorrenza con gli autori ed editori che intendano esercitare

autonomamente i loro diritti), servizi tra l'altro di accertamento

delle rappresentazioni, esecuzioni, recitazioni, radiodiffusioni,

riproduzione meccanica e cinematografica, di riscossione dagli

utilizzatori dei proventi del diritto d'autore, di ripartizione dei

proventi agli interessati. La Siae inoltre è ente pubblico in rela

zione alla funzione di interesse generale di tutela della proprietà

intellettuale, considerata patrimonio comune del paese (in tale

senso, Cass. 4 febbraio 1969, n. 361, Foro it., Rep. 1969, voce

Impiegato dello Stato, n. 956; 20 marzo 1972, n. 863, id., Rep.

1992, voce Diritti d'autore, n. 61: sez. un. 15 luglio 1993, n.

7841, id., 1994, I, 80). Al fine di individuare se un atto, o un'attività, attenga all'ente

organizzazione ovvero ali'ente-gestione, è opportuno individua

re il carattere discretivo tra «attività di organizzazione» e «atti

vità dell'organizzazione». Si tratta di una distinzione concettua

le elaborata in dottrina, ed accolta in giurisprudenza, al fine

di individuare il momento di nascita dell'impresa a fini specifici (per es. concorsuali) ed estensibile anche alle situazioni in cui,

come nella specie, la distinzione assume rilevanza non solo nel

momento genetico, ma anche nel corso della vita operativa del

l'organizzazione, nella quale l'attività dell'organizzazione stessa

si individua come attività di impresa. Attività di organizzazione, nell'ambito di tale distinzione, è

non solo quella volta alla costituzione della struttura nella sua

articolazione organica, alla regolamentazione dei rapporti inte

rorganici, ma anche quella volta a conferire le singole funzioni

ed a determinare gli indirizzi ed i criteri generali cui le articola zioni organiche dovranno attenersi nello svolgimento delle loro

attribuzioni funzionali. Quest'ultima situazione, che interessa particolarmente il caso

di specie, è indubbiamente destinata a riflettersi nell'attività di impresa esercitabile o esercitata, ma rispetto alla concretezza

dell'attività gestoria costituisce un prius logico, oltre che tem

porale, nell'ambito di un potere di indirizzo che l'organizzazio

ne dà a se stessa. Ancorché le discipline generali in ordine allo

svolgimento della funzione organica possano non essere espres

sione di attività discrezionale (per il doveroso rispetto dei diritti dei terzi cui l'attività in concreto, in esecuzione degli indirizzi

generali, dovrà uniformarsi), non per questo la determinazione

generale dei criteri cui l'articolazione dell'organizzazione dovrà

attenersi nell'esercizio dell'attività di impresa diventa essa stessa

attività di impresa (v. Cass., sez. un., 15 luglio 1993, n. 7841,

Il Foro Italiano — 1997.

cit., in ordine agli atti di organizzazione, connessi ad interessi

legittimi, anche se privi di contenuto discrezionale).

In concreto, le ordinanze oggetto di impugnazione davanti

agli organi della giurisdizione amministrativa, determinavano le

linee generali per la ripartizione dei proventi agli aventi diritto,

in base a criteri di standardizzazione dei rapporti e, talora, an

che di forfetizzazione delle situazioni. Si trattava, quindi, di

un atto di carattere generale che, in quanto tale, in via diretta

non era idoneo di per sé ad incidere sui diritti dei terzi, destina

tari dei proventi. Solo la loro applicazione in concreto alle sin

gole ripartizioni avrebbe inciso sui diritti dei terzi, nei cui con

fronti l'attività di intermediazione della Siae si svolge e che qua

lifica come imprenditoriale l'attività dell'ente. Solo nella

concretezza dei singoli atti di gestione, in cui si sviluppa l'attivi

tà economica organizzata ad impresa, si individua l'attività del

l'organizzazione concernente diritti soggettivi, ed eventualmente

lesivi degli stessi, atti a radicare la giurisdizione dell'a.g.o. Tut

to ciò che precede la concretezza dell'attività di impresa, ed

attinente alla predeterminazione dell'oggetto di detta attività,

della finalità cui essa tende, delle modalità generali con cui essa

deve esplicarsi, integra atto di organizzazione, in quanto diret

tamente ed immediatamente rivolto agli organi operativi che ai

criteri generali dovranno dare attuazione nello svolgimento in

concreto dell'attività di impresa. Come atti di carattere generale e di indirizzo, quindi, le ordi

nanze in questione non erano suscettibili di ledere direttamente

i diritti dei terzi prima della loro applicazione in concreto; non

erano, quindi, atti dell'organizzazione ma atti di organizzazione

nel corso della vita dell'ente destinati a riflettersi solo nel suc

cessivo momento attuativo sui diritti dei terzi.

L'ordinanza, peraltro, in se e per se considerata, essendo pri

va dell'idoneità ad incidere in via diretta sui diritti dei terzi,

attiene ad interessi legittimi; essendo peraltro destinata inesora

bilmente ad essere attuata, con atti di esecuzione, nei confronti

dei terzi, legittima questi alla proposizione attuale dell'azione

di annullamento davanti agli organi della giurisdizione ammini

strativa.

Nel senso indicato se è già espressa questa corte con la sen

tenza 27 ottobre 1994, n. 1571 (rectius: Cons. Stato, sez. VI,

27 ottobre 1994, n. 1571, id., Rep. 1994, voce cit., n. 277) al

cui indirizzo si ritiene di dovere, con le osservazioni svolte, dare

continuità.

In base ai rilievi svolti, diviene anche priva di rilievo la que

stione di legittimità costituzionale proposta dalla ricorrente su

gli art. 180 e 172, 2° comma, l.d.a. in relazione agli art. 2,

3, 4, 35, 36, 41 e 42 Cost. Detta questione è prospettata sul

presupposto che l'attribuzione alla Siae di un potere di caratte

re discrezionale con la degradazione ad interesse dei diritti del

singolo avente diritto, potere inserito nella esclusività dell'atti

vità di intermediazione costituente l'oggetto dell'ente, finirebbe

per essere in contrasto con la disciplina costituzionale richiamata.

In effetti, secondo l'interpretazione sopra data, la situazione

degli aventi diritto alla ripartizione dei proventi delle opere del

l'ingegno è, e rimane, un diritto soggettivo; è l'atto di carattere

generale avente ad oggetto la determinazione dei criteri di ripar tizione dei proventi che non è idoneo ad incidere direttamente

ed immediatamente sui diritti dei terzi, per cui la domanda vol

ta all'annullamento di detto provvedimento, di carattere orga

nizzativo, muove nei confronti dello stesso di una situazione

di interesse. (Omissis)

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