sezioni unite civili; sentenza 19 marzo 1997, n. 2431; Pres. Bile, Est. Bibolini, P.M. MorozzoDella Rocca (concl. conf.); Siae (Avv. Lubrano, Nicolai, Tomaselli) c. Codacons e altri (Avv.Rienzi, Recca, Canestrelli). Dichiara inammissibile ricorso avverso Cons. Stato, sez. VI, 27ottobre 1994, n. 1571Source: Il Foro Italiano, Vol. 120, No. 12 (DICEMBRE 1997), pp. 3639/3640-3643/3644Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23191785 .
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3639 PARTE PRIMA 3640
e l'usuario. Per la verità, si tratta di una imputazione diversa
dal comportamento colpevole del responsabile, in quanto consi
ste nella relazione tra il soggetto e la cosa, che determina il
danno, e la responsabilità incontra il limite nel caso fortuito, cioè in un elemento estraneo, considerato prevalente sotto il
profilo causale (Cass. 4 dicembre 1995, n. 12500, id., 1996, I,
3179; 28 novembre 1995, n. 12300, id., Rep. 1995, voce cit., n. 173; 26 febbraio 1994, n. 1947, id., Rep. 1994, voce cit., n. 127; 9 febbraio 1994, n. 1332, ibid., n. 125).
Entrambi gli elementi si rinvengono in ordine alla fattispecie dei danni cagionati dalle infiltrazioni d'acqua, provenienti dal
lastrico solare, a un diritto dei condomini estraneo ai rapporti di condominio o a un diritto dei terzi, posto che si riscontra tanto il requisito oggettivo dell'insorgenza nella cosa, di per sé
atta a nuocere, di un processo dannoso provocato da elementi
esterni, quanto quello soggettivo della relazione tra il soggetto e la cosa, cui inerisce il rischio di custodia.
In questo caso, per quanto attiene alla imputazione, alla sud
divisione ed alla valutazione del danno, valgono le regole stabi
lite in tema di responsabilità extracontrattuale (art. 2055, 2056, 1223, 1226 e 1227 c.c.).
3. - Sulla base delle direttive esposte e avuto riguardo alle
posizioni processuali assunte dalle parti, la corte, accogliendo il ricorso, deve cassare la sentenza impugnata e rinviare la cau
sa ad altra sezione della Corte d'appello di Milano, che decide
rà uniformandosi ai seguenti principi di diritto. Poiché il lastri co solare dell'edificio (soggetto al regime del condominio) svol
ge la funzione di copertura del fabbricato, anche se appartiene in proprietà superficiaria o se è attribuito in uso esclusivo ad uno dei condomini, all'obbligo di provvedere alla sua riparazio ne o alla ricostruzione sono tenuti tutti i condomini, in concor so con il proprietario superficiario o con il titolare del diritto di uso esclusivo. Pertanto, dei danni cagionati all'appartamento sottostante per le infiltrazioni d'acqua provenienti dal lastrico, deteriorato per difetto di manutenzione, rispondono tutti gli ob
bligati inadempienti alla obbligazione di conservazione, secon do le proporzioni stabilite dall'art. 1126 cit.: vale a dire, i con
domini, ai quali il lastrico serve da copertura, in proporzione dei due terzi, ed il titolare della proprietà superficiaria o dell'u so esclusivo, in ragione delle altre utilità, nella misura del terzo residuo.
CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 19 mar zo 1997, n. 2431; Pres. Bile, Est. Bibolini, P.M. Morozzo Della Rocca (conci, conf.); Siae (Aw. Lubrano, Nicolai, Tomaselli) c. Codacons e altri (Aw. Rienzi, Recca, Cane
strelli). Dichiara inammissibile ricorso avverso Cons. Stato, sez. VI, 27 ottobre 1994, n. 1571.
Diritti d'autore — Siae — Ordinanza di ripartizione dei proven ti per diritti d'autore — Domanda di annullamento — Giuris dizione amministrativa (L. 22 aprile 1941 n. 633, protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, art. 180).
Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la domanda di annullamento delle ordinanze di ripartizione dei proventi per diritti d'autore (nella specie, di opere musicali eseguite dal vivo) emesse dalla Siae, in quanto provvedimenti insu scettibili di ledere direttamente i diritti dei terzi, destinatari dei proventi, prima della loro applicazione in concreto. (1)
(1) Le sezioni unite statuiscono sulla natura dell'ordinanza di riparti zione dei proventi per diritti d'autore (ma v. anche Cons. Stato, sez. VI, 27 ottobre 1994, n. 1571, Foro it., Rep. 1994, voce Diritti d'autore, n. 277), deducendola logicamente dalla natura di ente pubblico econo
II Foro Italiano — 1997.
Svolgimento del processo. — Con ricorso in data 28 febbraio
1991, 10 marzo 1991, 30 marzo 1991 il Codacons, l'Associazio ne utenti dell'informazione della stampa e del diritto d'autore, ed altre persone indicate in epigrafe adivano il Tar del Lazio
chiedendo l'annullamento della delibera in data 4 dicembre 1990
con cui il presidente della Siae aveva modificato, con effetto
del 1° gennaio 1991, la vigente ordinanza relativa al sistema di ripartizione dei proventi per diritti d'autore, riguardanti ope re musicali eseguite dal vivo. Sostenevano, tra l'altro, i ricor
renti che l'ordinanza aveva illegittimamente escluso dalla perce zione dei proyenti intere categorie di autori ed inoltre che essa
era illegittima in quanto emessa a seguito del parere di un orga no (la commissione della sezione musica) a sua volta illegittimo
perché tale dichiarato dal Consiglio di Stato con decisione 97/92, che aveva annullato le elezioni dei soggetti componenti tale com missione.
Con successivo ricorso del 15 marzo 1993 gli stessi ricorrenti
chiedevano al Tar del Lazio l'annullamento della successiva de
libera del presidente della Siae in data 2 dicembre 1992, con cui erano apportate ulteriori modifiche, con efficacia dal 1° gen naio 1993, all'ordinanza di ripartizione dei proventi della sezio ne musica in vigore dal 1° gennaio 1991.
La Siae, costituitasi nella duplice serie di ricorsi, si opponeva alle domande, eccependo pregiudizialmente il difetto di giuris dizione e difendendosi nel merito.
Il Tar, dopo avere dichiarato inammissibili i ricorsi limitata mente alla Codacons ed all'Associazione utenti dell'informazio
ne, accoglieva i ricorsi con separate sentenze n. 1929/93 e 406/94, annullando gli atti impugnati perché resi su parere di un organo ad illegittima composizione.
I separati ricorsi avverso dette decisioni proposti dalla Siae erano riuniti e rigettati dal Consiglio di Stato con decisione n. 1571/94.
Riteneva in particolare il Consiglio di Stato, in ordine alla
questione di giurisdizione, riproposta ora in sede di legittimità,
mico della Siae (incontestata in giurisprudenza sin dall'anteguerra ed affermata legislativamente dall'art. 180 1. 633/41; in dottrina, v. Fabia ni, Siae, voce del Digesto comm., Torino, 1996, XIII, 388, 393; diver so, ma pur sempre ispirato ad un Verteilungsplan, atto ad escludere «spartizioni capricciose», l'approccio delineato, in ambiente tedesco, del § 7 dell' Urheberrechtswahrnemungsgesetz). L'elemento pubblicisti co, in tal caso, coinvolge il fattore organizzativo, consentendo al deci dente di distinguere tra attività di organizzazione e deli'organizzazione. Nel primo caso, siamo in presenza di un «potere di indirizzo che l'orga nizzazione dà a se stessa» (v. Cass. 15 luglio 1993, n. 7841, Foro it., 1994, I, 80, con osservazione di C. M. Barone), incidente su posizioni di interesse legittimo, dal momento che si tratta di attività volta alla costituzione della struttura nella sua articolazione organica, alla regola mentazione dei rapporti interorganici ed al conferimento delle singole funzioni, nonché alla determinazione degli indirizzi e dei criteri generali cui le articolazioni organiche dovranno attenersi nello svolgimento delle loro attribuzioni funzionali: come dire che si tratta di un prius logico rispetto alla concretezza dell'attività gestoria, che costituisce l'attività dell'organizzazione. In questo senso, le ordinanze in questione sono atti di carattere generale e di indirizzo, che determinano le linee generali per la ripartizione dei proventi agli aventi diritto, in base a criteri di standardizzazione dei rapporti («l'atto giuridico per il riparto dei pro venti costituisce un'esigenza tecnica alquanto articolata e complessa, finalizzata alla individuazione degli effettivi aventi diritto, tenendo con to della multiforme tipologia delle opere dell'ingegno, della oggettiva diversità delle forme di utilizzazione, della quantità di opera utilizzata dal terzo, del contesto spettacolistico in cui l'opera viene eseguita, del numero certo o potenziale dei fruitori, della redditività economica della singola manifestazione spettacolistica in cui l'opera viene utilizzata, per cui l'atto giuridico di riparto manca totalmente di autoritatività e di screzionalità amministrativa»: così Tomaselli e Amendola, Le funzioni primarie della Siae e la natura delle deliberazioni relative al sistema di ripartizione dei proventi dei diritti d'autore, nota alla presente sen tenza, in Dir. autore, 1997, 209, che richiamano la memoria dell'ente nel ricorso in Cassazione): alle corte, atti amministrativi, sottoposti per ciò stesso alla giurisdizione del giudice amministrativo. Il passaggio al l'attività dell'organizzazione, nel pensiero della corte, si ha quando l'or dinanza deve essere attuata: l'applicazione in concreto delle singole ri partizioni con atti di esecuzione nei confronti degli aventi diritto, è in fatti atta ad incidere sui diritti dei terzi — nei cui confronti l'attività di intermediazione della Siae si svolge — e qualifica come imprendito riale l'attività dell'ente (v. Regoli, La Siae esercita un'attività indu striale?, id., 1995, 515), radicando la giurisdizione innanzi al giudice ordinario, dal momento che vengono incisi diritti soggettivi.
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
che alle deliberazioni relative alla determinazione generale dei
criteri per la ripartizione dei proventi acquisiti, dovesse ricono
scersi carattere regolamentare e, in particolare, di regolamento di organizzazione in quanto disciplinatore di una delle funzioni
demandate all'ente pubblico dall'art. 180 1. 633/41. Detta atti
vità, quindi, doveva considerarsi attività amministrativa posta in essere nell'esercizio del potere di auto organizzazione dell'en
te, avente come tale carattere autoritativo e, quindi, soggetto alla giurisdizione del giudice amministrativo in sede di annulla
mento. Riteneva, d'altronde, che la fase gestionale, di natura
sicuramente privatistica, era invece quella successiva, attuativa
della ripartizione concreta dei proventi. Detti atti erano stati impugnati per illegittimità procedimen
tale e sostanziali, vizi di fronte ai quali la posizione degli inte
ressati aveva la consistenza di interesse legittimo.
Rileva, in particolare, il Consiglio di Stato che l'illegittima
composizione dell'organo cui era demandato il compito di dare, come aveva dato nella specie, il parere preventivo, come atto
endoprocedimentale, travolgeva in toto tutti gli atti successivi
che dovevano pertanto essere reiterati.
Rileva, infine, il Consiglio di Stato che con decisione n. 77 del 28 gennaio 1994, in sede di esecuzione del giudicato relativo
alla decisione 97/92, aveva rilevato l'illegittimità e l'elusività
del decreto di commissariamento della Siae, riconoscendo il rap
porto di necessaria consequenzialità tra gli atti annullati e quelli emanati su tale unico presupposto e la loro automatica cadu
cazione.
Avverso detta decisione proponeva ricorso alle sezioni unite
della Cassazione la Siae per motivi di giurisdizione. Depositava no controricorso le parti indicate in premessa. Entrambe le par ti operative in questa sede, depositavano memoria.
Motivi della decisione. — Preliminarmente deve ritenersi pri va di rilievo la notazione (svolta nella memoria) della ricorrente
relativa alla violazione della legge sul bollo nella redazione e
nel deposito del controricorso. L'eventuale inottemperanza alla
normativa tributaria, pur potendo dare luogo a situazioni di
regolarizzazione, non pregiudica l'esercizio dei diritti processuali. Esatto è, invece, il rilievo della ricorrente relativo all'inam
missibilità del controricorso della Codacons e dell'Associazione
degli utenti dell'informazione, della stampa e del diritto d'auto
re. Detti soggetti, infatti, vennero estromessi dal giudizio per difetto di legittimazione attiva dal Tar del Lazio, e le relative
determinazioni non sono state modificate dalla decisione del Con
siglio di Stato. Esclusa, quindi, la loro posizione di parti essen
ziali del giudizio di merito, le stesse non hanno titolo per parte
cipare attivamente al presente giudizio, limitato al difetto di
giurisdizione. La Siae, riproponendo in sede di legittimità la questione di
giurisdizione, reiteratamente sollevata davanti al Tar ed al Con
siglio di Stato sostiene che le questioni sottoposte al giudice amministrativo dai vari ricorrenti erano attinenti a diritti sog
gettivi e come tali rientranti nella giurisdizione dell'a.g.o. La ricorrente giunge a detta conclusione, che in via propositi
va sottopone al giudizio di questa corte, attraverso un iter logi co complesso, ampiamente svolto e sintetizzabile come segue:
A) la Siae è un ente pubblico economico e, in particolare, l'unico ente pubblico economico a base associativa. Essa è pub blica in virtù della funzione perseguita di tutela della proprietà intellettuale. Detta funzione, peraltro, essa esplica essenzialmente
con un'attività di intermediazione che, pur corrispondendo al
l'interesse pubblico connesso alla garanzia di protezione ade
guata del diritto d'autore, si esplica attraverso un'attività emi
nentemente privata ed un'organizzazione ad impresa.
B) È coerente a detta qualificazione che debbano considerar
si atti o provvedimenti amministrativi quelli emanati nell'eserci
zio del potere di auto organizzazione, attinenti al piano istituti
vo e funzionale della struttura, e comprendenti sia i rapporti
tra l'ente-impresa e l'ente politico di controllo o vigilanza, sia
quelli relativi alla costituzione ed organizzazione della struttura,
integrante una fase preliminare rispetto alla concreta effettua
zione dell'attività oggetto dell'impresa. Una volta costituita la
struttura dell'ente, si possono qualificare atti amministrativi so
lo quelli aventi ad oggetto i rapporti tra organi ovvero l'eserci
zio di poteri e facoltà connessi alla struttura dell'ente medesi
mo. Atti di diversa natura attengono all'esercizio dell'impresa
e, come tali, a situazioni giuridiche perfette instaurate su base
Il Foro Italiano — 1997.
negoziale normalmente rientranti nella giurisdizione ordinaria
dell'a.g.o.
C) In base alla disciplina dell'art. 180, 1° comma, 1. 22 apri le 1941 n. 633, l'attività di intermediazione della Siae viene spe cificata attraverso una serie di qualificazioni che richiamano ne
gozi di diritto privato (mediazione, mandato, rappresentanza,
cessioni) e si svolge in tre direzioni fondamentali: la stipulazio ne per conto e nell'interesse degli aventi diritto di negozi priva tistici con gli utilizzatori delle opere ad essa affidate per la ge stione dei diritti; l'incasso del corrispettivo versato dagli utiliz zatori; il riversamento di quanto incassato ai singoli aventi diritto
sulla singola opera.
D) Essendo diverse le categorie degli aventi diritto su ogni
singola opera (l'autore, l'editore, l'autore o l'editore straniero, l'amministrazione finanziaria dello Stato, i soggetti c.d. man
danti che abbiano stipulato l'apposito contratto di durata quin
quennale); essendo, inoltre, numerose le categorie delle opere
per le quali i criteri di percezione dei proventi e di ripartizione, anche tra più aventi diritto sulla stessa opera, debbano seguire distinti criteri tecnici, si pone la necessità della disciplina dei criteri generali di riferimento, pur nell'ambito del fondamentale
concetto di avente diritto e della nozione giuridica di ripartizio ne tra gli aventi diritto che, fissate dalla 1. 633/41, non lasciano
all'ente pubblico spazio di discrezionalità.
Agendo la Siae, nelle varie fasi dell'attività gestoria, sulla ba
se di mandati conferitile dagli aventi diritto, essa nello svolgi mento dell'incarico (che è necessitato per l'autore che voglia avvalersi dell'opera di intermediario, ma che il singolo avente
diritto sull'opera dell'ingegno può anche esercitare personalmente e rispetto al quale la stessa Siae si pone in situazione di concor
renza) deve attenersi ai criteri di diligenza, di correttezza e di
rispetto del diritto pertinente ad ogni singolo titolare.
Nell'atto ripartitorio, di conseguenza, non è possibile indivi
duare natura autoritativa per la considerazione che la società
intermediaria altro non fa, nel suo complessivo ed unitario ci
clo produttivo, che porre in essere gli identici comportamenti
che, sulla base dell'/c? quod plerumque accidit, pone, o potreb be porre, in essere il singolo avente diritto che non si avvalga dell' intermediazione.
E) L'ordinanza di ripartizione, oggetto di impugnazione, cor
risponde a detta funzione eminentemente gestoria ed esula dal
l'espletamento di una potestà regolamentare, e per di più rego lamentare di organizzazione; la diversa opinione del Consiglio di Stato, secondo cui la natura regolamentare della ripartizione discende dalla legge sul diritto d'autore e dal regolamento della
Siae, ha equivocato sul tenore dell'art. 180 l.d.a. il cui riferi
mento concerne il regolamento generale della Siae (atto di auto
organizzazione per la disciplina degli organi, la loro elezione,
l'ordinamento interno), non al regolamento di esecuzione e tan
to meno alle ordinanze di determinazione dei criteri di riparti zione tra le categorie ed i soggetti degli aventi diritto.
Tale essendo il tenore della doglianza, quale emerge dal di
battito t a le parti, occorre innanzi tutto trarre le mosse dalle
domande originariamente proposte nei ricorsi al Tar del Lazio, successivamente ribadite davanti al Consiglio di Stato, al fine
di determinare se, secondo il criterio del petitum sostanziale, si verta in una situazione di diritti soggettivi ovvero di interessi
legittimi. Con i ricorsi erano state impugnate le delibere del presidente
della Siae rispettivamente in data 7 dicembre 1990 e 9 dicembre
1992, con le quali erano state modificate le norme relative al
riparto dei proventi della sezione musica con effetto rispettiva mente dal 1° gennaio 1991 e 1° gennaio 1993. Di dette ordinan
ze veniva chiesto l'annullamento per vizi attinenti al contenuto
(esse avrebbero violato i diritti dei creditori per proventi di ope
re dell'ingegno, escludendo, in particolare, dalla divisione nu
merosi iscritti), e per vizi di procedimento formativo della vo lontà dell'ente; quest'ultimo aspetto era stato accolto dagli or
gani della giurisdizione amministrativa aditi. Vi è, quindi, un petitum (l'annullamento) ed una causa pe
tendi enunciata (vizio nel procedimento formativo dell'atto) che
nella prospettazione delle parti agenti attengono tipicamente ad
un atto amministrativo, in quanto atto conclusivo di un proce
dimento fissato normativamente, che mal si attaglia alla confi
gurazione dello stesso come atto di «gestione economica» ad
impresa, normalmente caratterizzato dalla libertà delle forme
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3643 PARTE PRIMA 3644
nell'ambito dell'oggetto e della finalità economica attribuiti
all'ente.
Perché, peraltro, un petitum sostanziale possa configurare la
situazione giuridica lesa come «interesse» o come «diritto», ai
fini dell'individuazione della giurisdizione, occorre che l'atto di cui viene chiesto l'annullamento sia effettivamente un atto am
ministrativo, e non soltanto un atto dell'amministrazione inte
grante gestione di impresa. Dovendosi avere riguardo, al fine
di accertare il tipo di giurisdizione azionabile in concreto, al
c.d. petitum sostanziale, occorre individuare l'intrinseca consi
stenza dell'interesse dedotto in lite, in relazione alla reale prote
zione accordata dall'ordinamento giuridico alla situazione del
soggetto agente, ed individuare se la situazione dedotta come
non conforme a legge sia configurabile, con riferimento alla
protezione accordata dall'ordinamento, come lesiva di un dirit
to soggettivo o di un interesse legittimo.
Detta inviduazione assume, poi, particolare caratterizzazione
negli enti pubblici economici, nei quali l'elemento pubblicistico coinvolge il fattore organizzativo, mentre l'attività operativa ge
storia è retta dalla disciplina di diritto comune coinvolgente ti
picamente diritti soggettivi. Determinare, quindi, se un concre
to atto dell'ente si caratterizzi e cada sul versante dell'organiz
zazione ovvero su quello della gestione ad impresa nell'ambito
dell'oggetto attribuito dalla legge al singolo ente, involge la scis
sione tra atti amministrativi ed atti di diritto comune e, quindi,
tra azioni a tutela di interessi ed azioni a tutela di situazioni
giuridiche piene e perfette. La Siae ha indubbiamente la natura di ente pubblico econo
mico. Ente economico, in quanto esercita con funzione lucrati
va un'attività gestoria retribuita nel campo della intermediazio
ne di servizi (affidatale in via esclusiva ed agendo in regime
di concorrenza con gli autori ed editori che intendano esercitare
autonomamente i loro diritti), servizi tra l'altro di accertamento
delle rappresentazioni, esecuzioni, recitazioni, radiodiffusioni,
riproduzione meccanica e cinematografica, di riscossione dagli
utilizzatori dei proventi del diritto d'autore, di ripartizione dei
proventi agli interessati. La Siae inoltre è ente pubblico in rela
zione alla funzione di interesse generale di tutela della proprietà
intellettuale, considerata patrimonio comune del paese (in tale
senso, Cass. 4 febbraio 1969, n. 361, Foro it., Rep. 1969, voce
Impiegato dello Stato, n. 956; 20 marzo 1972, n. 863, id., Rep.
1992, voce Diritti d'autore, n. 61: sez. un. 15 luglio 1993, n.
7841, id., 1994, I, 80). Al fine di individuare se un atto, o un'attività, attenga all'ente
organizzazione ovvero ali'ente-gestione, è opportuno individua
re il carattere discretivo tra «attività di organizzazione» e «atti
vità dell'organizzazione». Si tratta di una distinzione concettua
le elaborata in dottrina, ed accolta in giurisprudenza, al fine
di individuare il momento di nascita dell'impresa a fini specifici (per es. concorsuali) ed estensibile anche alle situazioni in cui,
come nella specie, la distinzione assume rilevanza non solo nel
momento genetico, ma anche nel corso della vita operativa del
l'organizzazione, nella quale l'attività dell'organizzazione stessa
si individua come attività di impresa. Attività di organizzazione, nell'ambito di tale distinzione, è
non solo quella volta alla costituzione della struttura nella sua
articolazione organica, alla regolamentazione dei rapporti inte
rorganici, ma anche quella volta a conferire le singole funzioni
ed a determinare gli indirizzi ed i criteri generali cui le articola zioni organiche dovranno attenersi nello svolgimento delle loro
attribuzioni funzionali. Quest'ultima situazione, che interessa particolarmente il caso
di specie, è indubbiamente destinata a riflettersi nell'attività di impresa esercitabile o esercitata, ma rispetto alla concretezza
dell'attività gestoria costituisce un prius logico, oltre che tem
porale, nell'ambito di un potere di indirizzo che l'organizzazio
ne dà a se stessa. Ancorché le discipline generali in ordine allo
svolgimento della funzione organica possano non essere espres
sione di attività discrezionale (per il doveroso rispetto dei diritti dei terzi cui l'attività in concreto, in esecuzione degli indirizzi
generali, dovrà uniformarsi), non per questo la determinazione
generale dei criteri cui l'articolazione dell'organizzazione dovrà
attenersi nell'esercizio dell'attività di impresa diventa essa stessa
attività di impresa (v. Cass., sez. un., 15 luglio 1993, n. 7841,
Il Foro Italiano — 1997.
cit., in ordine agli atti di organizzazione, connessi ad interessi
legittimi, anche se privi di contenuto discrezionale).
In concreto, le ordinanze oggetto di impugnazione davanti
agli organi della giurisdizione amministrativa, determinavano le
linee generali per la ripartizione dei proventi agli aventi diritto,
in base a criteri di standardizzazione dei rapporti e, talora, an
che di forfetizzazione delle situazioni. Si trattava, quindi, di
un atto di carattere generale che, in quanto tale, in via diretta
non era idoneo di per sé ad incidere sui diritti dei terzi, destina
tari dei proventi. Solo la loro applicazione in concreto alle sin
gole ripartizioni avrebbe inciso sui diritti dei terzi, nei cui con
fronti l'attività di intermediazione della Siae si svolge e che qua
lifica come imprenditoriale l'attività dell'ente. Solo nella
concretezza dei singoli atti di gestione, in cui si sviluppa l'attivi
tà economica organizzata ad impresa, si individua l'attività del
l'organizzazione concernente diritti soggettivi, ed eventualmente
lesivi degli stessi, atti a radicare la giurisdizione dell'a.g.o. Tut
to ciò che precede la concretezza dell'attività di impresa, ed
attinente alla predeterminazione dell'oggetto di detta attività,
della finalità cui essa tende, delle modalità generali con cui essa
deve esplicarsi, integra atto di organizzazione, in quanto diret
tamente ed immediatamente rivolto agli organi operativi che ai
criteri generali dovranno dare attuazione nello svolgimento in
concreto dell'attività di impresa. Come atti di carattere generale e di indirizzo, quindi, le ordi
nanze in questione non erano suscettibili di ledere direttamente
i diritti dei terzi prima della loro applicazione in concreto; non
erano, quindi, atti dell'organizzazione ma atti di organizzazione
nel corso della vita dell'ente destinati a riflettersi solo nel suc
cessivo momento attuativo sui diritti dei terzi.
L'ordinanza, peraltro, in se e per se considerata, essendo pri
va dell'idoneità ad incidere in via diretta sui diritti dei terzi,
attiene ad interessi legittimi; essendo peraltro destinata inesora
bilmente ad essere attuata, con atti di esecuzione, nei confronti
dei terzi, legittima questi alla proposizione attuale dell'azione
di annullamento davanti agli organi della giurisdizione ammini
strativa.
Nel senso indicato se è già espressa questa corte con la sen
tenza 27 ottobre 1994, n. 1571 (rectius: Cons. Stato, sez. VI,
27 ottobre 1994, n. 1571, id., Rep. 1994, voce cit., n. 277) al
cui indirizzo si ritiene di dovere, con le osservazioni svolte, dare
continuità.
In base ai rilievi svolti, diviene anche priva di rilievo la que
stione di legittimità costituzionale proposta dalla ricorrente su
gli art. 180 e 172, 2° comma, l.d.a. in relazione agli art. 2,
3, 4, 35, 36, 41 e 42 Cost. Detta questione è prospettata sul
presupposto che l'attribuzione alla Siae di un potere di caratte
re discrezionale con la degradazione ad interesse dei diritti del
singolo avente diritto, potere inserito nella esclusività dell'atti
vità di intermediazione costituente l'oggetto dell'ente, finirebbe
per essere in contrasto con la disciplina costituzionale richiamata.
In effetti, secondo l'interpretazione sopra data, la situazione
degli aventi diritto alla ripartizione dei proventi delle opere del
l'ingegno è, e rimane, un diritto soggettivo; è l'atto di carattere
generale avente ad oggetto la determinazione dei criteri di ripar tizione dei proventi che non è idoneo ad incidere direttamente
ed immediatamente sui diritti dei terzi, per cui la domanda vol
ta all'annullamento di detto provvedimento, di carattere orga
nizzativo, muove nei confronti dello stesso di una situazione
di interesse. (Omissis)
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