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sezioni unite civili; sentenza 2 dicembre 1998, n. 12200; Pres. Vessia, Est. Carbone, P.M. Iannelli...

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sezioni unite civili; sentenza 2 dicembre 1998, n. 12200; Pres. Vessia, Est. Carbone, P.M. Iannelli (concl. conf.); Atac Roma (Avv. Tesauro, Falasca) c. Consorzio imprese private autopullman Roma (Avv. Colabianchi). Regolamento di giurisdizione Source: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 4 (APRILE 1999), pp. 1223/1224-1229/1230 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23195386 . Accessed: 25/06/2014 03:15 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.2.32.134 on Wed, 25 Jun 2014 03:15:16 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezioni unite civili; sentenza 2 dicembre 1998, n. 12200; Pres. Vessia, Est. Carbone, P.M.Iannelli (concl. conf.); Atac Roma (Avv. Tesauro, Falasca) c. Consorzio imprese privateautopullman Roma (Avv. Colabianchi). Regolamento di giurisdizioneSource: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 4 (APRILE 1999), pp. 1223/1224-1229/1230Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23195386 .

Accessed: 25/06/2014 03:15

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1223 PARTE PRIMA 1224

I

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 2 di

cembre 1998, n. 12200; Pres. Vessia, Est. Carbone, P.M.

Iannelli (conci, conf.); Atac Roma (Avv. Tesauro, Fala

sca) c. Consorzio imprese private autopullman Roma (Avv.

Colabianchi) . Regolamento di giurisdizione.

Comune e provincia — Appalto di pubblici servizi — Gara in

detta da concessionario — Controversie — Giurisdizione am

ministrativa (Cod. civ., art. 2093, 2201; d.p.r. 14 gennaio 1972

n. 3, trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle fun

zioni amministrative statali in materia di assistenza scolastica

e di musei e biblioteche di enti locali e dei relativi personali ed uffici, art. 1; 1. 22 luglio 1975 n. 382, norme sull'ordina

mento regionale e sulla organizzazione della pubblica ammi

nistrazione; 1. reg. Lazio 6 settembre 1975 n. 77, disposizioni in materia di assistenza scolastica e di diritto allo studio; d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616, attuazione della delega di cui all'art.

1 1. 22 luglio 1975 n. 382, art. 17, 42, 45; 1. reg. Lazio 18

settembre 1979 n. 78, norme per l'attuazione del diritto allo

studio; 1. 8 giugno 1990 n. 142, ordinamento delle autonomie

locali, art. 23; 1. reg. Lazio 30 marzo 1992 n. 29, norme per l'attuazione del diritto allo studio, art. 4, 10).

Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine al

le controversie relative a gare di appalto di pubblici servizi

poste in essere da enti pubblici economici (nella specie, azien

da speciale Atac) nella qualità di concessionari dell'ammini

strazione. (1)

II

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 4 ago sto 1998, n. 7639; Pres. V. Sgroi, Est. Carbone, P.M. Mo

rozzo Della Rocca (conci, conf.); Azienda servizi munici

palizzati di L'Aquila (Avv. Tessarolo) c. Soc. F.lli Mazzoc

chia officine meccaniche (Avv. Del Tosto). Regolamento di

giurisdizione.

Comune e provincia — Azienda municipalizzata — Procedure

per la stipulazione di contratti d'appalto — Controversie —

Giurisdizione ordinaria (R.d. 15 ottobre 1925 n. 2578, appro vazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei

pubblici servizi da parte dei comuni e delle province, art. 2; 1. 8 giugno 1990 n. 142, art. 22, 23).

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle con

troversie relative a gare di appalto concorso indette da un'a

zienda di servizi municipalizzati per la fornitura di mezzi e

attrezzature necessari per l'espletamento del servizio di igiene urbana. (2)

(1-2) Le pronunce in epigrafe affrontano il problema della giurisdi zione sugli atti di gara posti in essere da aziende istituite dai comuni

per lo svolgimento di pubblici servizi, affermando in un caso (in base alla natura di ente pubblico economico delle aziende speciali) la compe tenza dei giudici ordinari e in un altro (facendo leva sulla loro qualità di concessionarie dell'amministrazione locale) quella del giudice ammi nistrativo.

In tal modo, avendo riguardo alle categorie formali utilizzate, la Su

prema corte si conforma ai propri precedenti orientamenti. Con riguardo al concessionario (la cui posizione viene — attraverso

la teoria dell'organo indiretto — in tutto parificata a quella dell'ammi nistrazione concedente), v. Cass., sez. un., 29 dicembre 1990, n. 12221, Foro it., 1991, I, 3405, con nota di richiami e confermata da Cass., sez. un., 21 maggio 1992, n. 6132, id., 1992, I, 2670, e 18 marzo 1992, n. 3359, id., 1993, I, 2328, con nota di richiami; al riguardo si tenga presente che la giurisprudenza amministrativa restringe l'area della con cessione traslativa alle sole ipotesi in cui è configurata come tale dalla

legge: così Cons. Stato, sez. V, 20 dicembre 1996, n. 1577, id., Rep. 1997, voce Amministrazione dello Stato, n. 137, e voce Contratti della

p.a., n. 337, a cui espressamente si riporta, da ultimo, Cons. Stato, sez. VI, 28 ottobre 1998, n. 1478, in questo fascicolo, parte terza, con nota di R. Garofoli, Sviluppi in tema di giurisdizione amministrativa e regole costituzionali: organo indiretto, nozione comunitaria di ammi nistrazione aggiudicatrice, riparto per blocchi di materie (d.leg. 80/98), anche Corriere giur., 1999, 94, con nota di R. De Nictolis, e Urbani stica e appalti, 1999, 71, con nota di E. Chiti; per l'inquadramento

Il Foro Italiano — 1999.

I

Svolgimento del processo. — Il consorzio Cipar, con ricorso

giurisdizionale, incardinato innanzi al Tar Lazio-Roma (sezione seconda ter) n. 16101197, ha chiesto l'annullamento del provve dimento del consiglio di amministrazione dell'Atac del 28 ago sto 1997 relativo alla gara pubblica, con procedura aperta, per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico nelle sole parti concernenti l'ammissione e l'aggiudicazione al Cotral del lotto

14/A.

sistematico della problematica, cfr. F. De Leonardis, Il concetto di

organo indiretto: verso nuove ipotesi di applicazione dell'esercizio pri vato di funzioni pubbliche, in Dir. ammin., 1995, 347; per un più gene rale inquadramento dell'istituto concessorio, v. A. Romano, La conces sione di un pubblico servizio, in AA.VV., La concessione di pubblico servizio, Milano, 1995, 11.

Per quanto attiene agli enti pubblici economici, per il caso emblema tico degli enti fieristici, v., da ultimo, Cons. Stato, sez. VI, 16 settem bre 1998, n. 1267, in questo fascicolo, parte terza, che rappresenta una netta inversione della tendenza da ultimo espressa da Cons. Stato, sez.

VI, 21 aprile 1995, n. 353, Foro it., Rep. 1995, voce cit., n. 235. In tema di s.p.a. risultanti dalla privatizzazione degli enti pubblici

economici o istituite per la gestione di servizi pubblici locali, v. Cass., sez. un., 6 maggio 1995, n. 4989, id., 1996, I, 1363, con nota di F.

Caringella, e 27 marzo 1997, n. 2738, id., Rep. 1997, voce cit., n.

164, che ne affermano la piena caratterizzazione privatistica e la conse

guente sottoposizione alla giurisdizione ordinaria; per la diversa posi zione assunta dalla giurisprudenza amministrativa che riconduce tali so cietà alla giurisdizione amministrativa, facendo leva sui tratti sostan zialmente pubblici, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 20 maggio 1995, n. 498, id., Rep. 1995, voce cit., n. 241; sez. II 28 febbraio 1996, n. 366, id., Rep. 1996, voce Comune, n. 470; Tar Lazio, sez. Ili, 10 giugno 1996, n. 1202, ibid., voce Ferrovie e tramvie, nn. 23 , 24.

In dottrina, v. A. Police, Dai concessionari di opere pubbliche alle società per azioni «di diritto speciale»: problemi di giurisdizione, in Dir. proc. ammin., 1996, 158; G. Greco, Gli appalti pubblici di servizi, in Riv. it. dir. pubbl. comunitario, 1995, 1286; F.G. Scoca, La s.p.a. mista tra soggetto privato e organismo pubblico, in AA.VV., Le società miste locali per la gestione di pubblici servizi, Napoli, 1997, 173; D.

Sorace, Pubblico e privato nella gestione dei servizi pubblici locali me diante società per azioni, in Riv. it. dir. pubbl comunitario, 1997, 51, ed ivi ulteriori indicazioni bibliografiche.

Sull'incidenza della nozione comunitaria di amministrazione aggiudi catrice e della sottoposizione alla disciplina degli appalti pubblici previ sta dalle relative direttive ai fini del riparto di giurisdizione — negata da Cass., sez. un., 6 maggio 1995, n. 4989, cit., e 27 marzo 1997, n. 2738, cit. — cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. VI, 28 ottobre 1998, n. 1478, cit., in cui si sottolinea come l'attribuzione ad un soggetto privato della qualifica di amministrazione aggiudicatrice incide non so lo in sede di individuazione della disciplina sostanziale di gara da osser

vare, ma anche in ordine al riparto di giurisdizione (al riguardo, cfr. anche Cons. Stato, sez. V, 20 dicembre 1996, n. 1577, Foro it., Rep. 1997, voce Comune, n. 271). Precedentemente, l'applicabilità della di

sciplina relativa agli appalti pubblici e la giurisdizione del giudice am ministrativo sugli atti di gara erano affermate sulla base dell'obiettiva valenza pubblicistica — e dunque del carattere funzionale — dell'attivi tà svolta da soggetti operanti in settori di interesse generale (v., con

riguardo ai concessionari, Cons. Stato, sez. V, 21 ottobre 1991, n. 1250, id., 1993, III, 401, con nota di richiami; in tema di s.p.a. risultanti dalla privatizzazione degli enti pubblici economici, Cons. Stato, sez. VI, 20 maggio 1995, n. 498, cit.; per quanto attiene alle società istituite

per la gestione di servizi pubblici locali e per la costruzione di opere, Cons. Stato, sez. II, 28 febbraio 1996, n. 366, cit.; Tar Lazio, sez.

Ili, 10 giugno 1996, n. 1202, cit.; in riferimento agli enti pubblici eco

nomici, Cons. Stato, sez. VI, 21 aprile 1995, n. 353, cit.). Per l'inciden za sistematica di tali evoluzioni in ordine all'individuazione dell'oggetto della giurisdizione amministrativa, A. Romano, Sulla pretesa risarcibili tà degli interessi legittimi: se sono risarcibili, sono diritti soggettivi, in Dir. ammin., 1998, 1. Sulla tematica delle nozioni interne e comunitarie di amministrazione pubblica, E. Chiti, La nozione di ente pubblico tra disciplina comunitaria e nazionale, in Giornale dir. amm., 1996, 735; D. Sorace, L'ente pubblico tra diritto comunitario e diritto nazio nale, in AA.VV., Ente pubblico ed enti pubblici, Torino, 1994, 62; L. Righi, La nozione di organismo di diritto pubblico nella disciplina comunitaria degli appalti: società in mano pubblica e appalti di servizi, in Riv. it. dir. pubbl. comunitario, 1996, 347.

Al riguardo si tenga presente l'art. 33, lett. e), d.leg. 31 marzo 1998 n. 80, che, nel quadro della generale devoluzione della materia dei pub blici servizi alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, indi vidua in particolare «le controversie aventi ad oggetto le procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, servizi e forniture, svolte da

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

La gara aveva ad oggetto l'affidamento del servizio di tra

sporto scolastico riservato, gestito dall'Atac per conto del co

mune di Roma, e l'affidamento in sub-concessione del servizio

pubblico di trasporto di linea per alcune linee periferiche a bas

sa domanda integrate o integrabili con il servizio scolastico. Al

la gara, svolta secondo il criterio dell'aggiudicazione al prezzo

più basso, si sono presentati il Cipar, l'Asso Pullmann, il Cean

e il Cotral che si è aggiudicato l'appalto avendo offerto uno

sconto del 30,4 per cento.

Secondo l'Atac, azienda del comune di Roma che svolge ser

vizio di trasporto passeggeri, trasformata, ai sensi dell'art. 23

1. 8 giugno 1990 n. 142 ed a seguito della delibera n. 325 del

10 dicembre 1992, da azienda municipalizzata in azienda specia le, il giudizio non appartiene alla cognizione del giudice ammi

nistrativo, ma a quella del giudice ordinario.

Con atto del 23 gennaio 1988 l'Atac ha, pertanto, proposto ricorso per regolamento di giurisdizione. Resiste con controri

corso il consorzio Cipar. Il Tar Lazio ha sospeso il processo con ord. 608/98, ritenendo ex art. 367, 1° comma, c.p.c. l'i

stanza dell'Atac non manifestamente inammissibile, né la con

testazione della giurisdizione stessa manifestamente infondata. 11 consorzio Cipar ha depositato memoria.

Motivi della decisione. — Secondo la ricorrente, con l'art.

23 1. 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie

locali, la natura delle (ex) aziende municipalizzate e consortili

è sostanzialmente mutata, nel senso che le aziende speciali non

sono più organi interni degli enti locali di riferimento, né sog

getti pubblici autonomi. È venuto meno il requisito essenziale

perché le controversie che le riguardano, e che assumono con

notazioni essenzialmente privatistiche, siano sottoposte alla co

gnizione del giudice amministrativo.

Infatti l'Atac ha indetto la gara in questione ed ha deliberato

l'aggiudicazione, operando quale imprenditore pubblico o ente

pubblico economico del comune di Roma. Ne consegue che la

domanda giudiziale presentata dal Cipar e concernente l'attività

imprenditoriale dell'Atac è stata rivolta ad un giudice carente

di giurisdizione, difettando proprio gli elementi essenziali per una decisione in sede giurisdizionale amministrativa, in linea

con un recente indirizzo giurisprudenziale che equipara le ex

aziende municipalizzate agli enti pubblici economici e la conse

guente equivalenza tra impresa pubblica ed impresa privata sta

bilita dagli art. 2093 e 2201 c.c. Anche la controversia concer

nente la c.d. aggiudicazione disposta da azienda municipalizza

ta, trasformata ai sensi della 1. n. 142, come è la ricorrente

Atac, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto i provvedimenti impugnati dal Cipar innanzi al Tar «esprimono un'attività negoziale da valutare sotto il profilo delle norme re

golamentari e del principio di correttezza» (Cass., sez. un., 6

giugno 1997, n. 5085, Foro it., Rep. 1997, voce Comune, n. 420). La resistente si oppone sottolineando la natura soggettiva

mente e oggettivamente amministrativa degli atti dell'Atac rela

tivi alla gara per l'affidamento dei servizi di trasporto riservato

scolastico gestito per conto del comune di Roma, gestibili in

sub-concessione per alcune linee periferiche a bassa domanda o integrabili con il servizio scolastico.

Sostiene che l'Atac è azienda pubblica legata da rapporto con

cessorio con l'amministrazione comunale che gestisce un servi

zio pubblico essenziale, avendo la Costituzione garantito il di

ritto allo studio e l'obbligatorietà e gratuità dell'istruzione infe

riore. La regione, infatti, ai sensi dell'art. 117 Cost., emana

norme legislative in materia di assistenza scolastica nei limiti

dei principi-quadro stabiliti nelle leggi dello Stato. Inoltre, l'art.

118 Cost, affida alla regione le funzioni amministrative in ma

teria di assistenza scolastica, salvo quelle di interesse esclusiva

mente locale che possono essere attribuite dalla legge alle pro

vince, ai comuni o ad altri enti locali.

soggetti comunque tenuti all'applicazione delle norme comunitarie o della normativa nazionale o regionale», in relazione al quale v. il commento di A. Romano al parere sullo schema di decreto legislativo espresso da Cons. Stato, ad. gen., 12 marzo 1998, n. 30/98, Foro it., 1998,

III, 350, e, da ultimo, i richiami in nota (2-3) a Cass., sez. un., 27

gennaio 1999, n. 4/SU, id., 1999, I, 458. Per la posizione della giurisprudenza comunitaria, cfr. Corte giust.

10 novembre 1998, causa C-360/96, in questo fascicolo, IV, 139, con

nota di E. Scotti.

11 Foro Italiano — 1999 — Parte 1-21.

Con il d.p.r. 14 gennaio 1972 n. 3 sono state trasferite alle

regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative statali di

assistenza scolastica in favore degli alunni delle scuole ed istitu ti d'istruzione di ogni ordine e grado, statali o autorizzati a

rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, in base all'art.

I, lett. b), d.p.r. 3/72. Il trasferimento riguarda tutte le funzio ni amministrative, comprese quelle concernenti il trasporto gra tuito degli alunni della scuola materna e dell'obbligo. Con l'art.

II. 22 luglio 1975 n. 382 il governo è stato delegato ad emanare

per le regioni a statuto ordinario decreti aventi valore di legge ordinaria diretti a completare il trasferimento delle funzioni am

ministrative, ivi compresa l'assistenza scolastica. Il trasferimen

to e le deleghe delle funzioni amministrative dello Stato sono

stati attuati secondo le disposizioni del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, ripartendole nel settore organico — tra gli altri — dei

servizi sociali. In relazione al settore dei servizi sociali, con l'art.

17 d.p.r. 616/77 sono state trasferite alle regioni le funzioni

amministrative dello Stato in materia di assistenza scolastica.

In base all'art. 42 d.p.r. 616/77, le funzioni amministrative in

materia di assistenza scolastica concernono tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare l'assolvimento dell'ob

bligo scolastico mediante servizi collettivi a favore degli alunni

di istituzioni scolastiche pubbliche o private; con l'art. 45 d.p.r. 616/77 le funzioni amministrative indicate nell'art. 42 sono sta

te attribuite ai comuni che le svolgono secondo le modalità pre viste dalla legge regionale.

La regione Lazio è intervenuta con 1. reg. Lazio 77/75 e 1.

reg. Lazio 78/79, ritenendo che il trasporto gratuito degli alun

ni della scuola dell'obbligo e degli alunni handicappati delle scuo

le superiori, organizzato dai comuni, costituisce servizio pubbli co obbligatorio e collettivo; l'affidamento a terzi del servizio

configura un rapporto concessorio, quand'anche sia stata adot

tata la forma contrattuale dell'appalto. Successivamente la 1.

reg. Lazio 29/92, recante norme per l'attuazione del diritto allo

studio ha, all'art. 4, disciplinato le modalità del servizio, preci sando all'art. 10 che deve essere attuato in favore degli alunni

che frequentano le scuole materne e le scuole dell'obbligo. Tanto premesso, occorre rilevare che con delibera di giunta

comunale 2 agosto 1996, n. 2860, in riferimento a quanto previ sto dalla 1. reg. Lazio 29/92, il comune di Roma ha deliberato

di affidare la gestione, per conto del comune di Roma, all'A

zienda speciale Atac a partire dal 12 settembre 1996, data di

apertura dell'anno scolastico, e fino al 30 giugno 1998, secondo

il calendario scolastico, del servizio di trasporto per le scuole

materne e dell'obbligo. Con successiva delibera di giunta comu

nale 30 aprile 1997, n. 1566, il comune di Roma, approvati i rendiconti dei costi di gestione del servizio di trasporto scola

stico, ha deliberato di autorizzare la prosecuzione della gestio

ne, per conto del comune di Roma, del servizio di trasporto riservato scolastico fino al 30 giugno 2001.

Alla stregua delle esposte considerazioni, nel momento inizia

le della procedura di appalto del servizio di trasporto scolastico

e del servizio pubblico di linee a bassa domanda integrate o

integrabili con il servizio scolastico, l'Atac ha agito nella sua

qualità di concessionaria per la realizzazione dei servizi pubbli ci, e i concessionari sono posti sullo stesso piano delle ammini

strazioni pubbliche e degli enti pubblici. Ne consegue che la situazione soggettiva dell'imprenditore

escluso dalla gara, come il Cipar, si configura secondo il mo

dello dell'interesse legittimo: interesse a che la norma sia rispet tata da chi bandisce la gara, perché, se invece questa è violata,

egli può subire il pregiudizio insito nella mancata o nella non

corretta partecipazione alla gara. Non è diritto soggettivo, per ché la norma ha per destinatario direttamente ed esclusivamente

chi indice la gara ed è, come si è detto, volta a tutelare l'interes

se pubblico ad una effettiva pluralità di partecipanti alla gara. In quest'ottica si era posto il soggetto escluso e cioè il Cipar

che, dolendosi dell'ammissione del Cotral alla gara, ha conte

stato l'avvenuta aggiudicazione dell'appalto del servizio scola

stico lotto 14/A, impugnando gli atti relativi all'individuazione

del contraente innanzi al Tar Lazio.

E la soluzione va condivisa poiché in materia di gare per la

scelta del contraente di un contratto di appalto di servizi pub

blici, la disciplina posta dalla legge non è diretta alla tutela del

contraente (o del candidato contraente), ma essenzialmente alla

tutela dell'interesse pubblico al corretto svolgimento dell'attivi

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1227 PARTE PRIMA 1228

tà della pubblica amministrazione, tendendo allo scopo di esclu

dere ogni arbitrio in materia e di assicurare alla pubblica ammi

nistrazione le più vantaggiose scelte contrattuali. Il privato può

da tali norme ricavare la tutela del proprio concorrente interes

se allo svolgimento della gara in modo regolare in via indiretta,

essendosi nel campo degli interessi legittimi, non degli interessi

semplici, né in quello dei diritti soggettivi. La cognizione delle

controversie relative al rispetto delle regole di svolgimento delle

procedure di scelta del contraente, spetta esclusivamente al giu dice amministrativo, trattandosi appunto di materia di interessi

legittimi. È certo che la cognizione della controversia portata innanzi

dal Cipar sarebbe spettata al giudice amministrativo qualora il

bando di gara fosse stato indetto direttamente dal comune di

Roma. E la soluzione non può essere diversa per la circostanza

che l'appalto del servizio scolastico obbligatorio, di competenza

comunale, sia stato indetto dall'Atac.

Gli atti posti in essere dal concessionario in funzione della

concessione e che non avrebbe potuto compiere senza la conces

sione, non sono attività di diritto privato. Tali attività non sono

privatizzate per il fatto che sono poste in essere da soggetti pri

vati, in quanto conservano la natura di attività amministrativa

in senso obiettivo. E non potrebbe essere altrimenti, dato che

la loro funzione è quella di assicurare la protezione dell'interes

se pubblico, protezione affidata istituzionalmente all'ente con

cedente e solo per tramite della concessione trasferita dal conce

dente al concessionario. Le funzioni non cessano di essere pub bliche per il fatto solo che sono esercitate dal privato. E l'esercizio

di pubbliche funzioni, quando queste riguardano attività ammi

nistrativa in senso stretto, non può compiersi che tramite atti

sostanzialmente amministrativi.

Il concessionario agisce anche e soprattutto (in senso quanti tativo rispetto al complesso della sua attività) per il consegui mento dei suoi scopi; e quando si tratta di concessionario priva

to, il suo scopo è essenzialmente quello privatistico del conse

guimento del profitto. Non v'è dubbio, quindi, che rientrino

nella categoria degli atti privati (anche obiettivamente) tutti quelli che riguardano l'organizzazione dell'impresa propria: e basti pen sare ai rapporti di lavoro subordinato. Il concessionario attua

certamente i suoi fini, che sono normalmente quelli di consegui re lo sperato profitto e, sotto questo aspetto, agisce ricorrendo

ad atti di natura privata; ma agisce anche, proprio in forza

dell'investitura in pubbliche funzioni, per attuare i fini propri della pubblica amministrazione, come ad esempio quando agi sce quale stazione appaltante. In questi momenti, e sotto questo

aspetto, agisce come organo della pubblica amministrazione ri

correndo ad atti obiettivamente amministrativi, come ammini

strativa è la funzione che esercita con quegli atti.

L'attribuzione della qualifica di «amministrativi» agli atti po sti in essere dal concessionario quando esercita una o più delle

funzioni pubbliche trasferitegli in forza della concessione risol

ve il quesito in esame: rientra nella giurisdizione dei giudici am

ministrativi la controversia promossa da un privato che ritenga

pregiudicato un proprio interesse da un'asserita illegittimità del

l'atto compiuto dal concessionario.

Come di recente hanno ribadito queste sezioni unite (Cass. 28 agosto 1998, n. 8541, id., Mass., 917) spetta alla giurisdizio ne del giudice amministrativo e non a quella del giudice ordina

rio la cognizione della controversia relativa all'aggiudicazione di un appalto di opera pubblica o di un pubblico servizio allor

ché il procedimento di individuazione del contraente sia condot

to da un ente pubblico economico il quale agisca non nell'inte

resse proprio, ma quale concessionario di un ente pubblico non

economico quale l'amministrazione comunale.

Su posizioni non diverse già Cass., sez. un., 29 dicembre 1990, n. 12221 (id., 1991, I, 3405), per la quale ha consistenza di

interesse legittimo (e non di diritto soggettivo, né di interesse

semplice) la posizione dell'impresa privata aspirante all'aggiudi cazione di appalto per la costruzione di opera pubblica, che

censuri l'esito della gara e, pertanto, appartiene alla giurisdizio ne del giudice amministrativo il ricorso contro l'aggiudicazione che ha natura di provvedimento amministrativo, pure se dispo sto non direttamente dall'amministrazione, ma da società priva ta sua concessionaria.

La presenza del rapporto concessorio comporta, pertanto, la

giurisdizione del giudice amministrativo.

Il Foro Italiano — 1999.

II

Svolgimento del processo. — L'Azienda servizi municipaliz zati (Asm) di L'Aquila, con deliberazione 4 maggio 1995, n.

83, ha autorizzato l'espletamento di tre distinti appalti-concorso

per l'aggiudicazione della fornitura di mezzi e attrezzature per

il servizio di igiene urbana. Ad uno dei tre appalti-concorso, relativo alla fornitura di compattatori per rifiuti solidi urbani

a carico laterale, è stata invitata la s.r.l. f.lli Mazzocchia offici

ne meccaniche di Frosinone, la quale ha presentato domanda

di partecipazione alla gara di appalto-concorso, esperito con il

metodo delle offerte segrete. La commissione di esperti, nomi

nata per la valutazione delle offerte, ha proposto alla commis

sione amministratrice dell'Asm di L'Aquila l'aggiudicazione di

questo contratto alla s.r.l. f.lli Mazzocchia. Ma la proposta non

ha trovato accoglimento, in quanto la commissione amministra

trice dell'Asm di L'Aquila, acquisito un parere legale, ha deci

so, con deliberazione 23 dicembre 1995, n. 257, la non aggiudi cazione del contratto per la ritenuta esistenza di vizi formali

attinenti alla fase di preselezione delle ditte da invitare e conte

stualmente ha indetto un nuovo appalto-concorso, comunicato, ai fini della preselezione, anche alla s.r.l. f.lli Mazzocchia.

La s.r.l. f.lli Mazzocchia, con ricorso notificato in data 21

febbraio 1996, ha impugnato innanzi al Tar Abruzzo-L'Aquila la predetta deliberazione 257/95 della commissione amministra

tiva dell'Asm, chiedendone, previa sospensione, l'annullamento

siccome viziata per eccesso di potere, sviamento, travisamento

dei fatti, contraddittorietà (con la precedente delibera 83/85) e per illogicità manifesta. Innanzi al Tar Abruzzo-L'Aquila si

è costituita l'Azienda servizi municipalizzati (Asm), attuale ri

corrente, rilevando, tra l'altro, il difetto di giurisdizione dell'a

dito giudice amministrativo. Nel corso del giudizio di primo

grado, con ricorso notificato il 13 marzo 1996 l'Asm ha propo sto regolamento preventivo di giurisdizione, ribadendo che la

controversia non rientra nella giurisdizione del giudice ammini

strativo ma dell'autorità giudiziaria ordinaria. Resiste con con

troricorso la s.r.l. f.lli Mazzocchia che insiste per la giurisdizio ne del giudice amministrativo, rilevando che, nelle more, il Tar

ha sospeso la deliberazione impugnata in relazione al nuovo

bando di gara. Motivi della decisione. — Con il proposto ricorso per regola

mento preventivo di giurisdizione, in relazione al giudizio pen dente innanzi al Tar l'Azienda servizi municipalizzati (Asm) di

L'Aquila sostiene la giurisdizione del giudice ordinario per aver

agito, nell'appalto concorso de quo agitur, quale azienda spe ciale municipalizzata, non ancora trasformata all'epoca della

gara, ai sensi dell'art. 23 1. n. 142 del 1990. Secondo la ricor

rente l'accertata natura di azienda speciale municipalizzata com

porta la qualifica di ente pubblico economico, con l'ulteriore

conseguenza che le posizioni dei partecipanti a gare di appalto, indette da ente pubblico economico, vanno ricondotte al model

lo del diritto soggettivo, svolgendosi i rapporti tra costoro e

l'ente su di un piano di parità, con la conseguenza che le con

troversie ad esse relative sono soggette alla giurisdizione del giu dice ordinario.

L'assunto è fondato, sicché pronunciando sul proposto ricor

so va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

Le sezioni unite hanno, infatti, già avuto modo di occuparsi dei rapporti instaurati dalle aziende municipalizzate, sia con il

personale (Cass., sez. un., 18 dicembre 1997, n. 12831, Foro

it., Rep. 1997, voce Impiegato dello Stato, n. 921, e 3 dicembre

1996, n. 10796, ibid., n. 222), sia mediante la procedura di

appalti-concorso per l'aggiudicazione della fornitura di mezzi

e l'espletamento di servizi, riconoscendo in entrambe le ipotesi la giurisdizione del giudice ordinario.

Proprio in relazione al profilo dell'appalto-concorso espleta to da un'azienda municipalizzata è stato ritenuto che rientra

nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia concer

nente l'aggiudicazione di un appalto per la realizzazione di un'o

pera pubblica. L'azienda municipalizzata, infatti, mentre in ori

gine costituiva un organo dell'ente pubblico, privo di autonoma

personalità, ma dotato soltanto di autonomia gestionale, finan

ziaria e contabile (art. 2 r.d. 15 ottobre 1925 n. 2578), successi

vamente (art. 22 e 23 1. 8 giugno 1990 n. 142) è divenuta ente

strumentale dell'ente locale, dotato di personalità giuridica ed

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Page 5: sezioni unite civili; sentenza 2 dicembre 1998, n. 12200; Pres. Vessia, Est. Carbone, P.M. Iannelli (concl. conf.); Atac Roma (Avv. Tesauro, Falasca) c. Consorzio imprese private autopullman

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

autonomia imprenditoriale, pienamente equiparabile agli enti pub blici economici. Ne consegue che la delibera, che tale aggiudica zione dispone, non configura un'espressione di potestà ammini

strativa discrezionale, ma esprime un'attività negoziale da valu

tare sotto il profilo delle norme regolamentari e del principio di correttezza (Cass., sez. un., 6 giugno 1997, n. 5085, ibid., voce Comune, n. 420; per le aziende consortili, Cass., sez. un., 9 luglio 1997, n. 6225, id., 1997, I, 3194).

Si tratta di un indirizzo radicato secondo cui l'azienda muni

cipalizzata, come poi la società per azioni deputata alla gestione di servizi pubblici locali, ex art. 22 1. 142/90, pur se a prevalen te partecipazione pubblica, costituisce un soggetto di diritto pri

vato, del tutto distinto dall'amministrazione pubblica. Ne con

segue che la scelta della controparte, ai fini dell'esecuzione di

un'opera funzionale alla gestione del servizio, non è soggetta alla procedura dell'evidenza pubblica, ed inoltre che le relative

controversie rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario

(Cass., sez. un., 6 maggio 1995, n. 4989, id., 1996, I, 1363, e n. 4992, id., Rep. 1996, voce cit., n. 410, che in relazione

al ricorso proposto contro la procedura di gara indetta dalla

società per azioni a prevalente capitale pubblico locale per l'af

fidamento dei lavori per la realizzazione dei parcheggi comunali

ha ritenuto sussistere la giurisdizione del giudice ordinario). In altri termini, l'azienda municipalizzata, come quella eser

cente servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, integra una struttura dotata di propria autonoma organizzazione, di

stinta da quella pubblicistica del comune, e svolge attività eco

nomica con ampia libertà, nonché con modalità e strumenti di

natura tipicamente imprenditoriali. Ciò comporta, in tema di

contratti conclusi da aziende municipalizzate equiparate agli en

ti pubblici economici — e cioè da soggetti che per il carattere

imprenditoriale della loro attività non sono assimilabili agli enti

pubblici non economici, quanto alla disciplina delle procedure

strumentali a tale conclusione — che ove si proceda, al fine

di individuare la più vantaggiosa proposta contrattuale, ad una

selezione dei possibili contraenti indicendo una gara, le opera zioni a questa inerenti costituiscono esercizio di attività impren

ditoriale, non dissimile — atteso che non investe profili generali di autorganizzazione — da quella che può porre in essere qual siasi imprenditore privato, con la conseguenza che le controver

sie ad essa inerenti non esorbitano dall'ambito della giurisdizio

ne ordinaria (Cass., sez. un., 1° agosto 1994, n. 7147, id., Rep.

1994, voce Giurisdizione civile, n. 128; sez. lav. 28 gennaio 1997,

n. 862, id., Rep. 1997, voce Comune, n. 432). In conclusione, le aziende municipalizzate costituiscono una

delle forme organizzate mediante le quali la pubblica ammini

strazione svolge un'attività economica finalizzata alla produzio

ne o allo scambio di beni o servizi, instaurando relazioni inter

soggettive con i privati che ricadono nelle regole di diritto co

mune, sicché le relative controversie non possono che essere

attribuite al giudice ordinario.

Il Foro Italiano — 1999.

I

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 24 no

vembre 1998, n. 11911; Pres. Cantillo, Est. Morelli, P.M. Sepe (conci, parz. diff.); Comune di Lagonegro (Avv. Fer

rara) c. Iorio (Aw. Marotta, Scala). Conferma App. Po

tenza 2 marzo 1996.

Espropriazione per pubblico interesse — Occupazione appro

priativa — Risarcimento del danno — Edifici — Disciplina

(L. 25 giugno 1865 n. 2359, espropriazioni per pubblica utili tà, art. 39; d.l. 11 luglio 1992 n. 333, misure urgenti per il

risanamento della finanza pubblica, art. 5 bis; 1. 8 agosto 1992

n. 359, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 11

luglio 1992 n. 333; 1. 23 dicembre 1996 n. 662, misure di

razionalizzazione della finanza pubblica, art. 3, comma 65).

Il criterio di liquidazione del danno da occupazione appropria tiva, ancorato dall'art. 5 bis, comma 7 bis, /. 8 agosto 1992

n. 359, come introdotto dall'art. 3, comma 65, l. 23 dicembre

1996 n. 662, all'indennità di espropriazione prevista dal 1°

comma, è applicabile alle sole aree edificabili, non anche agli

edifici. (1)

II

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 10 luglio

1998, n. 6718; Pres. ed est. Carbone, P.M. Morozzo Della

Rocca (conci, conf.); Assessorato lavori pubblici regione si

ciliana (Avv. dello Stato La Porta) c. Trifirò e altro (Avv.

Saitta). Conferma App. Messina 10 maggio 1996.

Espropriazione per pubblico interesse — Indennità di esproprio — Determinazione — Area di sedime e cortile interno — In

dennizzabilità separata dall'edificio — Esclusione (Cod. civ., art. 817, 818; 1. 25 giugno 1865 n. 2359, art. 39; d.l. 11 luglio 1992 n. 333, art. 5 bis; 1. 8 agosto 1992 n. 359).

Il criterio di determinazione dell'indennità di esproprio, di cui

all'art. 5 bis /. 8 agosto 1992 n. 359, non è applicabile all'a

rea di sedime di un fabbricato (abbattuto per la costruzione

dell'opera pubblica) ed al cortile interno, che a questo dà luce

ed aria e non costituisce pertinenza, ma va commisurato al

valore venale complessivo dell'edificio, a norma dell'art. 39

l. 25 giugno 1865 n. 2359. (2)

(1-3, 7) I. - L'art. 5 bis 1. 8 agosto 1992 n. 359, nel disporre i nuovi criteri di determinazione dell'indennità di esproprio, è testualmente ap plicabile alle sole aree edificabili. Con l'art. 16, 9° comma, 1. 22 otto bre 1971 n. 865, mentre per le aree prive di costruzioni ci si distaccava dalla regola del valore venale, sancito dalla legge fondamentale sulle

espropriazioni (art. 39 1. 25 giugno 1865 n. 2359), l'esproprio delle aree edificate comportava un indennizzo composto dalla somma del valore

dell'area, commisurato al valore agricolo, e del valore, puro e semplice, delle costruzioni, purché eseguite previo conseguimento della licenza edi lizia. Il principio dell'autonomia del valore del terreno rispetto a quello della costruzione è stato in seguito superato, nel momento in cui, con la dichiarazione d'illegittimità costituzionale dei criteri posti dalla 1. 865/71

(Corte cost. 30 gennaio 1980, n. 5, Foro it., 1980, I, 273), veniva gene ralizzata la commisurazione dell'indennità di esproprio al valore ver, ile. E pur con l'entrata in vigore dell'art. 5 bis, continua a prevalere il cri terio unitario del valore di mercato dell'edificio espropriato, di cu al l'art. 39 1. 25 giugno 1865 n. 2359 (Cass. 21 novembre 1995, n. 12 )6, id., 1996, I, 2181, con nota di richiami, e, inoltre, 17 novembre 1 95, n. 11918, id., Rep. 1997, voce Espropriazione per p. n. 175; 5 ag sto

1997, n. 7202, ibid., n. 389) confermato dalle sentenze riportate in epi

grafe: il principio della separata indennizzabilità dell'area, di cii al

l'art. 16, 9° comma, 1. 865/71, «s'inseriva nel più ampio disegno nor

mativo nel quale la determinazione del valore del terreno prescindeva

comunque del tutto dalle sue eventuali potenzialità edificatorie, disegno ormai definitivamente travolto, quanto ai suoli edificatori, dalla dichia

razione d'incostituzionalità dei criteri di determinazione di cui all'art.

16, 5°, 6° e 7° comma, ragione per cui ... è da escludere che dalla

norma sia dato desumere sul piano sistematico l'esistenza di un princi

pio di valutazione separata dall'area di sedime rispetto alle opere edili

zie che sull'area medesima siano costruite» (così, testualmente, Cass.

21 novembre 1995, n. 12036, cit.). La prima sentenza in epigrafe rigetta il ricorso avverso una pronun

cia di merito che per un edificio aveva liquidato il danno da occupazio ne appropriativa, commisurandolo al valore venale del bene. Nella mo

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