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Sezioni unite civili; sentenza 2 marzo 1981, n. 1202; Pres. G. Rossi, Est. Schermi, P. M. Fabi(concl. parz. diff.); Min. agricoltura e riforma agraria della Repubblica araba di Libia, Progettoagrario del Gebel el Akdar (Avv. Ventura, Lana) c. Soc. Franchi (Avv. Schiavone, Suardi, Calvi)e I.n.a. Regolamento di giurisdizioneSource: Il Foro Italiano, Vol. 104, No. 6 (GIUGNO 1981), pp. 1599/1600-1603/1604Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23173150 .
Accessed: 28/06/2014 18:29
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1599 PARTE PRIMA 1600
questione di competenza tempestivamente sollevata (in tal senso,
fra tante: Cass. 18 ottobre 1977, n. 4454, id., 1977, I, 2651), non
sembrando che l'ammissibilità in tale specifica ipotesi possa ravvi
sarsi (come ritenuto, invece, nella richiamata sent. 11 luglio 1977,
n. 3091) per l'inidoneità della pronuncia, implicita ed esplicita sulla competenza, a far acquistare carattere di definitività e di
assimilabilità ad una sentenza in senso sostanziale, a tale provve
. dimento provvisorio di urgenza, soggetto, anche sotto il profilo della competenza, al controllo, verifica ed eventuale modificazione
da parte del giudice del merito, tenuto a decidere sulla propria
competenza ancor prima che nel merito.
Nel caso in esame, con unico atto, è stato proposto il ricorso
per il provvedimento di urgenza ed il ricorso per l'instaurazione
del connesso giudizio di merito, secondo il vigente rito in materia
di controversie di lavoro, ed il provvedimento d'urgenza è stato
emesso soltanto dopo l'instaurazione del contraddittorio, in pen denza della controversia di lavoro, dal Pretore di Napoli nella sua
qualità di istruttore di tale causa.
La diversa nozione di litispendenza del procedimento d'urgenza ex art. 700 cod. proc. civ., secondo la quale il momento di
riferimento è segnato dal deposito del ricorso e non dal compi mento dell'attività di notificazione, costituente il momento effetti
vo della contestazione per l'instaurazione formale del contraddit
torio, non ha rilevanza per il caso in esame, dovendosi in questo
prendere in considerazione, per stabilire se vi sia causa pendente
per il merito, ai fini della competenza ai sensi dell'art 701 cod.
proc. civ., la situazione processuale esistente all'atto dell'emana
zione del provvedimento d'urgenza e non della sua richiesta.
Una diversa soluzione comporterebbe, peraltro, una illogica scissione dei due procedimenti, con identificazione di giudici diver
si territorialmente competenti, in base ai distinti criteri dettati,
rispettivamente, dall'art. 701, 1° parte, cod. proc. civ. e dall'art.
413, 2° comma, stesso codice, proprio nell'ipotesi di contestuale
proposizione dei due ricorsi per ottenere il provvedimento d'ur
genza dallo stesso giudice adito per la decisione della causa di
merito.
Dovendosi in concreto ritenere, per il caso in esame, che il
provvedimento di urgenza è stato emesso quando era pendente la
causa di merito, per essere stato già notificato alla controparte, insieme al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza ex art.
415, 2° comma, cod. proc. civ., il ricorso previsto dall'art. 414 cod.
proc. civ. deve ritenersi inammissibile il ricorso per regolamento di competenza nonostante che il pretore nel provvedimento di
urgenza si sia esplicitamente pronunciato sulla propria competen za, peraltro limitandosi a rilevare l'intempestività della sollevata
eccezione di incompetenza territoriale. In conseguenza, si deve dichiarare inammjssibile il ricorso per
regolamento di competenza. (Omissis) Per questi motivi, ecc.
Ili
Il Pretore, ecc. — 1) Con atto 27 novembre 1980 la ditta
T.G.M e Corrado Maddii, pilota di motocross nella categoria senior e internazionale, si sono accordati, al dire del ricorrente, nel senso che il Maddii si è obbligato a correre con motocicli T.G.M. in tutte le gare di motocross organizzate nel 1981.
2) La ricorrente ha segnalato che il Maddii era per stipulare un
contratto di ingaggio con la ditta Aprilia, concorrente della T.G.M.: sussisteva pertanto il pericolo che il Maddii gareggiasse con motocicli diversi da quelli di produzione T.G.M.
3) Si è cosi chiesto al Pretore di Parma ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ. di inibire con effetto immediato al Maddii di
partecipare a gare di motocross con motocicli prodotti da ditte
diverse dalla T.G.M.
4) Il pretore ha accolto la domanda inaudita altera parte, ma
successivamente, comparse le parti, ha revocato il provvedimento. 5) Il Maddii si è costituito in giudizio, opponendo, tra l'altro,
l'incompetenza del giudice adito.
6) Sul punto, valga il vero. Premesso che il procedimento di cui agli art. 700 segg. codice di rito ha natura speciale ma portata
generale, che, viceversa, il procedimento di cui alla legge 11
agosto 1973 n. 533 non ha natura speciale avendo solo regolamen tato la materia delle controversie individuali di lavoro e quelle previdenziali; ciò premesso, competente a conoscere del ricorso
per provvedimento di urgenza a tutela di un diritto relativo al
rapporto di lavoro è il pretore competente in funzione di giudice del lavoro, fermo restando che l'identificazione del giudice del
lavoro territorialmente competente avviene in base al criterio dettato dall'art. 701 cod. proc. civ. e cioè viene indicato il pretore del luogo in cui l'istante teme che stia per verificarsi il fatto
dannoso (Arezzo o Mestre). Per questi motivi, ecc.
CORTE DI CASSAZIONE; Sezioni unite civili; sentenza 2
marzo 1981, n. 1202; Pres. G. Rossi, Est. Schermi, P. M. Fabi
(conci, parz. diff.); Min. agricoltura e riforma agraria della
Repubblica araba di Libia, Progetto agrario del Gebel
el Akdar (Avv. Ventura, Lana) c. Soc. Franchi (Avv.
Schiavone, Suardi, Calvi) e I.n.a. Regolamento di giurisdi zione.
Giurisdizione civile — Straniero — Sentenza declinatoria pro nunciata nei confronti dell'assicurato e del responsabile —
Efficacia nei confronti dell'assicuratore attore in surrogazione — Fattispecie (Cod. civ., art. 1916; cod. proc. civ., art. 41, 105, 274, 382; legge 28 febbraio 1967 n. 131, disposizioni sul
l'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alile
esportazioni di merci e servizi, alla esecuzione di lavori al
l'estero, nonché alla assistenza ai paesi in via di sviluppo, art. 29).
Negata la giurisdizione italiana nel giudizio instaurato dall'assicu
rato nei confronti del responsabile, essa va esclusa anche nel
giudizio instaurato dall'assicuratore, attore in surrogazione, e
dallo stesso assicurato, intervenuto volontariamente. (1)
(1) La precedente sentenza declinatoria della giurisdizione, resa nella medesima vicenda, è Cass. 4 marzo 1975, n. 809, Foro it., Rep. 1975, voce Giurisdizione civ., nn. 34, 178.
La fattispecie sulla quale la corte si è pronunciata può essere cosi riassunta: concluso un contratto fra un'impresa italiana e un ente straniero e stipulato un contratto di assicurazione a garanzia dei crediti derivanti da detto contratto ai sensi della legge 131/1967, l'assicurato re conveniva in giudizio l'ente straniero, assumendo che questo si era reso inadempiente, che era stato versato l'indennizzo e che intendeva esercitare il diritto di surrogazione ex art. 1916 cod. civ. e 29, 2°
comma, legge 131/1967; in questo giudizio interveniva l'assicurato per la differenza fra quanto percepito e il danno effettivamente subito.
Senonché, l'assicurato instaurava anche un autonomo giudizio a tutela del medesimo diritto; a seguito del regolamento di giurisdizione chiesto dal convenuto, la corte negava la giurisdizione italiana. Con la sentenza in epigrafe, la corte ha negato la giurisdizione italiana anche in relazione al giudizio instaurato dall'assicuratore, giudizio nel quale era intervenuto l'assicurato. Il p. m. concludeva chiedendo che fosse s dichiarato il difetto di giurisdizione e che fosse dichiarata la
giurisdizione del giudice italiano »; il che, escludendo errori di datti
loscrittura, può forse indicare che il p. m. abbia chiesto una diversa soluzione per l'assicurato interventore e per l'assicuratore, attore in
surrogazione. Nella motivazione, la corte non distingue fra la posizione dell'assicu
rato, vincolato dalla precedente pronuncia declinatoria, e quella dell'as
sicuratore, ma fonda la propria decisione sulla circostanza che il diritto dell'assicuratore è quello stesso imputabile all'assicurato e da questo trasferito all'assicuratore per effetto della surrogazione: nel dispositivo si dichiara « il difetto di giurisdizione del giudice italiano » e, in motivazione, si conclude affermando: « Pertanto deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano a conoscere della domanda proposta dall'I.n.a. ».
Se, effettivamente, il diritto fatto valere dall'assicuratore fosse stato
quello dell'assicurato, trasferito per effetto della surrogazione, non Earebbe stato possibile affermare l'ammissibilità del regolamento e
giudicare nuovamente sulla giurisdizione; e, trattandosi di diritti diver
si, sarebbe stato necessario verificare l'incidenza della sentenza declina toria pronunciata nei confronti dell'assicurato dopo l'esercizio del diritto di surrogazione sul rapporto assicuratore-(presunto) responsabile.
Ma tali aspetti non risultano sviluppati nella motivazione. Sulle pronunce preclusive della proponibilità del regolamento, v.
Cass. '5 marzo 1979, n. 1356, id., 1980, I, 1998; 4 gennaio 1979, n. 4, id., Rep. 1979, voce cit., n. 147; sulla riproposizione del regolamento di giurisdizione nella stessa causa, v. Cass. 29 giugno 1979, n. 3666, id., 1980, I, 1083, con nota di richiami ed osservazioni di F. Cipriani. In tema di regolamento di giurisdizione nei giudizi con pluralità di parti, v. Cass. 16 ottobre 1980, n. 5560, id., Mass., 1077, per la quale, in caso di litisconsorzio (o di cumulo) facoltativo, qualora il regolamento sia chiesto in relazione ad una soltanto delle cause riunite, le altre non debbono essere sospese, ma occorre disporre la separazione; 12 marzo 1980, n. 1641, ibid., 322, che ha affermato la legittimazione a proporre il regolamento dell'interventore adesivo dipendente quale parte in senso formale; nello stesso senso è la massima ufficiale di Cass. 26 novembre 1979, n. 6166, id., 1980, I, 329; Cass. 23 aprile 1980, n. 2640, id., Mass., 528, ha negato l'ammissibilità dell'intervento in sede di regolamento dei terzi non costituiti nel giudizio di merito.
In relazione all'esercizio del diritto di surrogazione ex art. 1916 cod. civ. è ricorrente l'affermazione secondo cui l'assicuratore è un successo re nel credito dell'assicurato, il quale non è più legittimato a pretende re quanto ha già ricevuto ma soltanto le eventuali differenze; si distingue tuttavia il caso in cui la fattispecie acquisitiva del diritto di surrogazione si perfezioni pendente lite, nella quale ipotesi l'assicurato re è considerato un successore a titolo particolare nel diritto controver so con tutte le conseguenze indicate nell'art. Ill cod. proc. civ., da quello in cui si sia perfezionata prima dell'inizio del processo, nella quale ipotesi occorre verificare in concreto l'efficacia delle fattispecie estintive del credito provocate dall'assicurato nei confronti dell'assicura tore attore in surrogazione essendo diversa la disciplina a seconda del
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
La Corte, ecc. — Svolgimento del processo. — Il 29 dicembre 1965 la s.p.a. fratelli Franchi, con sede in Bergamo, concludeva con la National Agricoltural Settlement Authority (N.a.s.a.), ente
pubblico libico, un contratto di appalto per l'appoderamento e trasformazione dei terreni mediante piantagioni di fruttiferi vari su una superficie di circa 8.463 ettari del Gebel Cirenaico com
presa tra il km 75 ad est di Bengasi ed il versante ovest della
zona di Berma. Il 23 maggio 1968 veniva concluso fra le parti un
accordo integrativo. Il 14 gennaio 1970 la s.p.a. fratelli Franchi stipulava con l'I.n.a.
una polizza ai sensi e per gli effetti della legge 28 febbraio 1967
n. 131, recando, tra l'altro, disposizioni sull'assicurazione dei
crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi ed alla esecu
zione di lavoro all'estero.
Con atto di citazione notificato il 31 luglio 1972 l'I.n.a. conve
niva davanti al Tribunale di Bergamo il ministero dell'agricoltura e della riforma agraria della Repubblica araba di Libia, succe
duto alla N.a.s.a. L'attore esponeva che, essendosi resa inadem
piente la stazione appaltante ed avendo in conseguenza la s.p.a. fratelli Franchi risolto il contratto con atto notificato il 25 marzo
1971 al ministro dell'agricoltura dello Stato libico, esso I.n.a.
aveva pagato alla detta società, a titolo di indennizzo assicurativo, la complessiva somma di lire 2.227.288.925. Premesso ciò e dichia
rando di surrogarsi nei diritti dell'assicurata, chiedeva che il
ministero dell'agricoltura e della riforma agraria della Repubblica araba di Libia fosse condannato a pagargli la somma sopra indicata, oltre gli interessi legali.
Il convenuto, costituitosi, eccepiva il difetto di giurisdizione del
giudice italiano.
Interveniva volontariamente in causa la s.p.a. fratelli Franchi, la quale chiedeva, oltre all'accoglimento della domanda proposta
dall'I.n.a., che il contratto di appalto fosse dichiarato risolto per fatto e colpa della stazione appaltante e che il ministero dell'agri coltura di Libia fosse condannato a pagarle tutte le somme, eccedenti quelle corrispostele dall'I.n.a., a lei dovute in esecuzione
del contratto di appalto ed a titolo di risarcimento danni.
Con atto di citazione notificato il 27 gennaio 1973 la s.p.a. fratelli Franchi conveniva davanti allo stesso tribunale gli enti
libici « Progetto agrario del Gebel-el-Akdar » ed « Organizzazio
momento nel quale la fattispecie estintiva si è perfezionata: v., per l'applicabilità dell'art. Ill cod. proc. civ., Cass. 22 gennaio 1980, n.
519, id., Mass., 98; nel senso che il termine di prescrizione del diritto dell'assicurato opera anche per l'assicuratore attore in surroga zione, v. Cass. 14 giugno 1979, n. 3350, id., Rep. 1979, voce Assicurazione (contratto), n. 162; 14 aprile 1976, n. 1302, id., Rep. 1976, voce cit., n. 166; 8 novembre 1974, n. 3435, id., Rep. 1974, voce
cit., n. 190; sull'efficacia delle transazioni concluse dall'assicurato,' v. Cass. 20 marzo 1980, n. 1869 (citata in motivazione), id., Mass., 366; 16 novembre 1979, n. 5953 (citata in motivazione), id., Rep. 1979, voce
cit., n. 163; 7 febbraio 1979, n. 853, ibid., n. 177; 18 aprile 1973, n.
1118, id., 1974, I, 2497, con osservazioni di G. Pezzano; 25 ottobre
1972, n. 3263, id., 1973, I, 673, con nota di richiami; sul difetto di
legittimazione dell'assicurato dopo che è stato esercitato il diritto di
surrogazione, v. Cass. 28 maggio 1977, n. 2195, id., Rep. 1977, voce
cit., n. 159; 15 dicembre 1976, n. 4640, ibid., n. 165; 6 maggio 1974, n. 1252, id., Rep. 1975, voce cit., n. 163; 13 marzo 1975, n. 954, ibid., n. 165; 13 aprile 1973, n. 1056, id., 1974, I, 2497, con nota di
richiami; v. inoltre Cass. 19 marzo 1979, n. 1597 (citata in motivazio
ne), id., Rep. 1979, voce cit., n. 160; 6 giugno 1979, n. 3193, ibid., n.
161; 30 novembre 1977, n. 5222, id., Rep. 1978, voce cit., n. 150; 2 novembre 1977, n. 5116, ibid., n. 152; 1° aprile 1980, n. 2094, id., Mass., 412, ha negato al responsabile convenuto dall'assicuratore, attore in surrogazione, il potere di dedurre eccezioni relative al rapporto di
assicurazione; 7 giugno 1977, n. 2341, id., Rep., 1978, voce cit., n. 154, ha negato all'assicurato il potere di eccepire la prescrizione del diritto di surrogazione. Per ulteriori indicazioni, v. le note di richiami a Corte cost. 21 maggio 1975, n. 117, id., 1975, I, 1561, che ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 1916 cod. civ., nella parte in cui non menziona il coniuge dell'assicurato; nonché le note a Cass. 17
novembre 1976, n. 4269, id., 1977, I, 88, con osservazioni di A. Lener, che ha ritenuto ammissibile la chiamata in causa del (presunto)
responsabile nel giudizio instaurato dall'assicurato nei confronti dell'as
sicuratore; a Cass. 1056 e 1118 del 1973, e a Cass. 3263/1972, cit.
Sulla inscindibilità delle cause fra assicurato e assicuratore e fra
assicuratore e responsabile, v. Cass. 14 gennaio 1980, n. 292, id., Mass.,
59, per la quale, in caso di soccombenza dell'assicuratore e di
impugnazione da questo proposta, la causa è inscindibile qualora si
contesti la responsabilità dell'assicurato ed è, invece, scindibile, qualora si contesti soltanto la garanzia assicurativa.
Sul diritto di surrogazione, v. La Torre, Il punto sulla surrogazione
dell'assicuratore, in Assicurazioni, 1978, I, 341, 596; Durante, La
giurisprudenza e la cosiddetta surrogazione assicurativa, id., 1976, I,
522; Castellano, Le assicurazioni private, in Giurisprudenza sistemati
ca civile e commerciale, fondata da W. Bigiavi, 1970, 350 ss. .Sugli effetti della sentenza sulle cause dipendenti, v. A. Proto Pisani, Note
in tema di impugnazione di cause tra loro dipendenti: pregiudizialità sostanziale e sue conseguenze processuali, in Foro it., 1978, I, 1396.
ne generale per la riforma agraria », nonché l'I.n.a., proponendo nei confronti dei due enti libici le stesse domande di cui alla detta comparsa di intervento.
In questa seconda causa gli enti libici convenuti proponevano ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, nei confronti della s.p.a. fratelli Franchi e dell'I.n.a., deducendo il difetto di
giurisdizione del giudice italiano.
Le sezioni unite di questa Suprema corte, con sentenza 4 marzo 1975 (Foro it., Rep. 1975, voce Giurisdizione civile, nn. 34, 178), dichiaravano il difetto di giurisdizione del giudice italiano a conoscere della domanda proposta dalla s.p.a. fratelli Franchi.
Rimasta pendente la prima causa davanti al Tribunale di
Bergamo, il ministero dell'agricoltura e riforma agraria della
Jamahiriah araba libica popolare socialista e l'ente pubblico libico
Progetto agrario del Gebel-el-Akdar hanno proposto, nei confronti dell'I.n.a. e della s.p.a. fratelli Franchi, ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione deducendo il difetto di giurisdizione del giudice italiano. La s.p.a. fratelli Franchi resiste con controri corso. L'I.n.a. non si è costituito. Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria.
Motivi della decisione. — Nella causa promossa dalla s.p.a. fratelli Franchi contro i due enti libici « Progetto agrario del Gebel-El-Akdar » ed « Organizzazione generale per la riforma
agraria », succeduti alla National Agricoltural Settlement Autho
rity, nonché nei confronti dell'I.n.a., in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, a seguito del ricorso proposto dagli enti convenuti, la detta società sostenne la giurisdizione del
giudice italiano tra l'altro, ai sensi dell'art. 4, n. 3, prima previsione, cod. proc. civ., per la connessione della domanda da essa proposta con quella dell'I.n.a. Assunto, questo, che fu disat teso nella sentenza 4 marzo 1975, con la quale — come si è visto nella precedente narrativa — le sezioni unite di questa Suprema corte dichiararono il1 difetto di giurisdizione del giudice italiano a
conoscere della domanda proposta dalla s.p.a. fratelli Franchi.
Riguardo a quel dedotto criterio di collegamento, si osservò nella citata sentenza: « Trattasi, infatti, malgrado la diversità delle
parti, della medesima controversia, in ordine alla quale il proble ma di giurisdizione (perché nel giudizio già pendente il convenuto non ha accettato la giurisdizione italiana, ma ne ha accolto il
difetto, com'è incontroverso fra le parti, e come risulta dalla
documentazione prodotta) si pone negli stessi termini che per la
controversia in esame ». Il che va ora ribadito.
Nella presente causa, invero, l'I.n.a., con il quale la s.p.a. fratelli Franchi aveva stipulato la polizza assicurativa ai sensi e
per gli effetti della legge 28 febbraio 1967 n. 131, agisce in virtù del diritto di surrogazione concessogli dall'art. 29, 2° comma, della citata legge e previsto in via generale dall'art. 1916 cod.
civ.: diritto di surrogazione che, secondo la costante giurispru denza di questa Corte suprema, dà luogo ad una particolare forma di successione a titolo particolare dell'assicuratore, che
abbia pagato l'indennità assicurativa, nel diritto dell'assicurato
verso il terzo (nei limiti dell'ammontare dell'indennità pagata), attuantesi nel momento in cui l'assicuratore manifesta al terzo la
volontà di avvalersi del diritto di surrogazione; con la conseguen za che, da quel momento, la legittimazione ad agire contro il
terzo si trasferisce, in quel limite, dall'assicurato all'assicuratore
(sent. 20 marzo 1980, n. 1869, id., Mass., 366; 18 febbraio 1980, n. 1179, ibid., 225; 16 novembre 1979, n. 5953, id., Rep. 1979, voce Assicurazione (contratto), n. 163; 19 marzo 1979, n. 1597, ibid., n. 160). Il diritto fatto valere dal detto istituto è, dunque, quello che, secondo la prospettazione della causa petendi effettuata dal
medesimo istituto attore, sarebbe sorto in capo all'assicurato s.p.a. fratelli Franchi in conseguenza del dedotto inadempimento della
National Agricoltural Settlement Authority, a lui trasferito per effetto dell'esercizio del diritto di surrogazione; diritto della s.p.a. fratelli Franchi, nei confronti di quell'ente libico (e poi dei suoi
successori), trasferito all'I.n.a. (nei limiti dell'ammontare dell'in
dennità pagata) con tutte le sue caratteristiche e modalità anche
di natura processuale.
E modalità del diritto di natura processuale è l'esistenza o
meno di alcuno dei criteri di collegamento stabiliti dalla norma
di cui all'art. 4 cod. proc. civ. ai fini della giurisdizione del
giudice italiano nelle cause in cui sia convenuto un soggetto straniero. Sicché, esclusa, con la precedente citata sentenza delle
sezioni unite di questa Suprema corte, l'esistenza di alcuno di
quei criteri di collegamento rispetto al diritto fatto valere anche
dalla s.p.a. fratelli Franchi con la sua domanda, nell'ambito
residuale dopo l'esercizio della surrogazione da parte dell'I.n.a., alla conclusione già a suo tempo adottata da queste sezioni unite
deve ora pervenirsi, per le medesime ragioni allora esposte,
riguardo allo stesso diritto fatto valere, a seguito dell'esercitata
surrogazione, da quell'istituto, nell'ambito soggettivo determinato
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1603 PARTE PRIMA 1604
dalla misura dell'indennità pagata. Né può invocarsi quale criterio
di collegamento — come fa la controricorrente s.p.a. fratelli
Franchi — l'asserita connessione della presente causa con l'altra
promossa da detta società, poiché tale causa non è più pendente davanti al giudice italiano, essendone stato dichiarato il difetto di
giurisdizione con la precedente citata sentenza delle sezioni unite
di questa Suprema corte.
Pertanto, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del
giudice italiano a conoscere della domanda proposta dall'I.n.a.
contro il ministero dell'agricoltura e della riforma agraria della
Repubblica araba di Libia. (Omissis) Per questi motivi, ecc.
CORTE DI CASSAZIONE; Sezione III civile; sentenza 19
febbraio 1981, n. 1022; Pres. Cusani, Est. Guerrieri, P. M.
Nicita (consci, conf.); Sperandeo (Avv. Della Pietra) c. Spi nelli, Pinardi. Regolamento di competenza avverso Pret. Napoli 30 gennaio 1980.
Locazione — Immobili adibiti ad uso diverso dalla abitazione — Controversie sulla misura del canone e sui diritti di rivalsa
del conduttore — Competenza (Legge 27 luglio 1978 n. 392,
disciplina delle locazioni di immobili urbani, art. 43, 44, 68, 79).
Le controversie sulla misura del canone della locazione di immobi
li urbani adibiti ad uso diverso dall'abitazione e quelle sui diritti di rivalsa del conduttore sono attratte nella competenza per materia del pretore e del conciliatore secondo il rito speciale delle locazioni. (1)
La Corte, ecc. — Fatto. — Con ricorso del 10 settembre 1979, Achille Sperandeo, conduttore dal 1964 di un locale scantinato sito in Napoli alla via C. Carelli n. 7/A, di proprietà di Vincenzo
Spinelli e Piero Pinardi, adibito ad autorimessa con officina, adiva il Pretore di Napoli, esponendo che i locatori, con minaccia di azioni di rilascio, avevano illegittimamente preteso il pagamento di un canone di lire 340.000, superiore a quello legalmente dovuto in base alla normativa precedente la legge n. 392 del 1978.
Precisava il ricorrente che inizialmente era stato convenuto il
corrispettivo mensile di lire 100.000 e che i locatori non potevano pretendere di porre a base dell'aumento ex art. 68 della citata
legge (o dell'aggiornamento ex art. 71) il diverso e maggior canone come sopra indicato.
Chiedeva pertanto il ricorrente che il pretore, sulla base del suddetto canone di lire 100.000, determinasse la misura dell'ag giornamento, soggiungendo che trattavasi di un contratto non
soggetto a proroga, donde la inapplicabilità dell'art. 68 riguardan te invece i contratti soggetti a proroga legale.
I convenuti, nel costituirsi, chiedevano il rigetto della domanda, dichiarando che nel corso della locazione il canone era stato
legittimamente aumentato in considerazione di taluni benefici concessi al conduttore. Rilevavano, altresì', che il contratto doveva ritenersi soggetto a proroga, per cui nella specie doveva comun
que trovare applicazione l'art. 68 e non l'art. 71 della citata legge. Con provvedimento reso in udienza il 30 gennaio 1980, il
pretore, ritenuto che il ricorso tendeva alla ricostruzione del canone secondo i principi della legislazione vincolistica e alla restituzione di aumenti illegittimamente corrisposti; che, inoltre, il rito previsto dall'art. 45 stessa legge non si applicava alle contro versie sull'accertamento del canone (base) per gli immobili desti nati ad uso diverso dalla abitazione (per i quali la legge non aveva inteso stabilire un equo canone) dichiarava che la causa era estranea alla previsione dell'art. 45, ne disponeva il passaggio dal rito speciale al rito ordinario ex art. 49 legge n. 392 del 1978,
(1) A quanto risulta, è la prima decisione della corte ad affrontare il problema della disciplina processuale delle controversie sulla misura del canone non espressamente previste nella lettera dell'art. 43 legge 392/1978. In senso divergente sulla competenza per le controversie sulla validità delle clausole ISTAT introdotte dall'intimato nel proce dimento di sfratto per morosità, v. Cass. 9 ottobre 1980, n. 5411, Foro it., 1981, I, 433 (per l'applicabilità dei criteri ordinari) e Sez. un. 23 aprile 1980, n. 2646, id., 1980, I, 1229 (per la competenza per materia del pretore).
In dottrina, nel senso della decisione in epigrafe, con un'interpreta zione esplicitamente correttiva dell'art. 43 legge 392/1978, v. G. Costantino, Controversie in materia di locazioni di immobili urbani, voce del Novissimo digesto, appendice, 1981, II, § 23; contra, in relazione alle controversie sulla misura del canone ex art. 68 legge 392/1978, v. A. Saletti, in Nuove leggi civ., 1978, 1189 e 1312.
rimettendo le parti innanzi al Tribunale di Napoli competente per materia e per territorio.
Avverso l'ordinanza ricorre lo Sperandeo per regolamento di
competenza. Diritto. — Dopo avere preliminarmente sostenuto la inammissi
bilità della istanza di regolamento di competenza, per il contenuto
sostanziale di sentenza del provvedimento impugnato, il ricorrente
si duole che il pretore si sia dichiarato funzionalmente incompe
tente, in base al convincimento che le controversie aventi ad
oggetto la ricostruzione del canone a norma delle disposizioni sul
regime vincolistico, relative ad immobili adibiti ad uso diverso
dall'abitazione, esorbiterebbero dall'ambito dell'art. 45 legge 392 del
1978. Sostiene che, relativamente alle locazioni di detti immobili, in
corso all'entrata in vigore della legge, pur non essendovi un
canone « equo » (vale a dire determinabile secondo i noti criteri
ex art. 12 della legge citata) possono profilarsi questioni sull'ag
giornamento annuale o sull'aumento, fermo restando che l'una e
l'altra modifica percentuale possono incidere soltanto sul canone
legittimamente dovuto e non già su quello arbitrariamente elevato
e preteso dal locatore, per cui si innesta il riferimento alla
legislazione precedente, la quale, tutt'altro che abrogata, deve
ritenesi recepita nella disciplina transitoria che, per certi aspetti,
distingue proprio fra contratti in corso soggetti o non soggetti a
proroga prima del 29 luglio 1978.
La controversia rientrava poi nella competenza del giudice adito, essendo a lui riservata l'indagine sulla misura legale del
canone da porre a base dell'aggiornamento (o dell'aumento) non
ché quella in ordine alla assoggettabilità o meno del rapporto alla
proroga legale anteriore all'entrata in vigore. Preliminarmente va rilevato che il ricorso deve ritenersi ammis
sibile poiché il provvedimento impugnato, nonostante la qualifica zione di ordinanza ad esso data dall'art. 49 legge 392 del 1978, ha
natura sostanziale di sentenza, presupponendo esso una pronuncia irrevocabile di competenza.
Nel merito il ricorso è fondato.
Infatti l'art. 74 (capo III del titolo II della legge 392 del 1978) dichiara applicabili alle locazioni previste dai capi I e II dello
stesso titolo le disposizioni di cui agli art. da 43 a 57 del titolo I, il che significa che la disciplina transitoria dettata per i contratti
di locazione in corso alla entrata in vigore della legge si applica sia che si tratti di immobili adibiti ad uso di abitazione sia che
trattisi di immobili adibiti ad uso diverso.
Da tale rinvio, in entrambi i casi, non sono quindi esclusi gli art. da 43 a 45 della citata legge, che stabiliscono la competenza del pretore per le controversie relative alla determinazione, all'ag
giornamento e all'adeguamento del canone.
Ciò è conforme alla ratio della citata legge, la quale, come
rilevato dal ricorrente, se non fissa per gli immobili adibiti ad uso
diverso da quello di abitazione un equo canone sulla base dei
criteri indicati nel capo I del titolo I (art. da 12 a 24) prevede tuttavia anche per gli immobili adibiti ad uso diverso aumenti in
misure percentuali (se soggetti a proroga) ovvero in base alle
clausole 1ST AT (se non soggetti a proroga). In altri termini il regime di vincolo porta a ricomprendere nella
sfera di competenza per materia ex art. 43 e 45 della legge ogni caso in cui — come nel presente — si discuta di quanto sia
dovuto dal conduttore al locatore a titolo di corrispettivo nella
misura consentita dalla legge n. 392 del 1978, per cui perde rilievo ai fini della competenza per materia la questione dibattuta
fra le parti se nella specie si tratti o meno di locazione soggetta a
proroga secondo la legislazione precedente la cosiddetta legge
sull'equo canone.
Né varrebbe rilevare a questo proposito che l'art. 43 non fa
cenno delle controversie sull'« aumento del canone » secondo la
precisa dizione di cui all'art. 68 (che riguarda i contratti di
locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abita
zione e soggetti alla proroga legale) dovendosi tutte le variazioni
in aumento considerare concettualmente comprese « nell'aggior namento del canone ». Ciò del resto è fatto palese dall'art. 32
della legge nel quale l'espressione « variazioni in aumento del
canone » viene usata dal legislatore come una specificazione della
più ampia nozione di « aggiornamento del canone », allorché si intenda far riferimento alle sole « variazioni in aumento » (che in
teoria non esauriscono ogni ipotesi di aggiornamento). È poi da soggiungere che le controversie in ordine alla legittimi
tà dei pregressi aumenti del canone, in violazione di norme
vincolistiche anteriori alla legge sull'equo canone, devono inten
dersi attratte nella competenza funzionale ex art. 43, trattandosi di questioni strettamente connesse, dovendosi prender le mosse,
per il computo delle variazioni ai sensi della legge successiva, dalle somme corrisposte o che dovevano essere corrisposte all'atto
della sua entrata in vigore.
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