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Sezioni unite civili; sentenza 20 ottobre 1961, n. 2263; Pres. Verzì P., Est. Favara, P. M. Reale...

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Sezioni unite civili; sentenza 20 ottobre 1961, n. 2263; Pres. Verzì P., Est. Favara, P. M. Reale (concl. conf.); Antoci (Avv. M. S. Giannini) c. Buttitta (Avv. Vivona) Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 4 (1962), pp. 717/718-719/720 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23150430 . Accessed: 28/06/2014 08:28 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 46.243.173.46 on Sat, 28 Jun 2014 08:28:53 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: Sezioni unite civili; sentenza 20 ottobre 1961, n. 2263; Pres. Verzì P., Est. Favara, P. M. Reale (concl. conf.); Antoci (Avv. M. S. Giannini) c. Buttitta (Avv. Vivona)

Sezioni unite civili; sentenza 20 ottobre 1961, n. 2263; Pres. Verzì P., Est. Favara, P. M. Reale(concl. conf.); Antoci (Avv. M. S. Giannini) c. Buttitta (Avv. Vivona)Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 4 (1962), pp. 717/718-719/720Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23150430 .

Accessed: 28/06/2014 08:28

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.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

La Corte, eco. — Con l'unico mezzo, il ricorrente denuncia

la violazione dell'art. 29, 1° comma, n. 1, e dell'art. 30 t. u.

delle leggi del Consiglio di Stato, approvato con r. decreto

26 giugno 1924 n. 1054, in, considerazione cho, essendo il

Pascucci, quale ufficiale di complemento, legato all'Ammi

nistrazione della difesa da un rapporto di impiego, la con

troversia derivata dal rapporto stesso sarebbe sottratta

alia giurisdizione del giudice ordinario e rientrerebbe invece

nella giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato in sede

giurisdizionale. II ricorso õ infondato, perche infondato e il presupposto

da cui muove, cioe cbe il servizio prestato dall'ufficiale

di complemento abbia natura di pubblico impiego.

Invero, õ fin troppo noto, perchõ si debba indugiare

per dimostrarlo, cbe elementi caratteristici ed indispen sabili per aversi un rapporto di pubblico impiego sono la

volontarietä e la professionals, che invece difettano total

mente nel servizio prestato dall'ufficiale di complemento.

Questi, come unanimemente riconosce la migliore dottrina,

nonostante l'attribuzione del grado e delle funzioni ad esso

relative, non fa che prestare, in una particolare posizione e funzione, il servizio militare cui õ obbligato, non diversa

mente degli arruolati di leva o del cittadino ricbiamato

alle armi per le particolari esigenze dello Stato. II com

penso cbe riceve non puõ essere confuso con la retribuzione

dell'impiegato, perches non trae la sua origine dall'istitu

zionale carattere lucrativo e professionale del rapporto di

impiego. Difetta, soprattutto, nell'ufficiale di complemento, la professionals, a differenza degli ufficiali e sottufficiali

in servizio permanente. Peraltro, la migliore dimostrazione cbe l'ufficiale di

complemento non puõ essere considerate pubblico impie

gato si desume dalla legge 10 aprile 1954 n. 113, sullo stato

degli ufficiali dell'esercito, in cui si dicbiara esplicita mente (art. 3) che sono vincolati da rapporto di impiego

gli ufficiali in servizio permanente, ma non si fa alcun cenno

degli ufficiali di complemento.

Consegue che nel caso in oggetto non si puo parlare di

giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato, ai sensi del

l'art. 29 e dell'art. 30 t. u. del 1924.

Nõ per altro verso (in veritä nel ricorso non se ne fa

cenno) si potrebbe sostenere, come era avvenuto nel giu

dizio di merito, che con l'impugnazione dell'ingiunzione si veniva direttamente a sindacare il provvedimento disci

plinare dell'autorita amministrativa del 18 marzo 1948

che ne costituiva la base, perchõ, come e stato avanti

ampiamente spiegato, quel provvedimento venne dallo

stesso Ministero della difesa revocato e sostituito con altro

provvedimento di punizione di 10 giorni di arresti di rigore,

il quale importava che, per la sopravvenuta legge 23 gen

naio 1952 n. 93, il Pascucci acquistava il diritto a quei

benefici economici, che gli erano stati corrisposti, e di cui

l'Amininistrazione chiedeva la restituzione. Perciõ, sostan

zialmente, il Pascucci veniva, non a contestare, ma ad invo

care l'applicazione di un atto amministrativo, in base al

quale era sorto il suo diritto indubbiamente perfetto di

ricevere i cosiddetti assegni di prigionia fissati dalla legge n. 583 del 1941.

Per questi motivi, rigetta, ecc.

Per qualche riferimento sugli estremi necessari per confi

gurare il rapporto di pubblico impiego, vedi Cass. 28 luglio 1960, n. 2196, id., Rep. 1960, voce Impiegato dello Stato,n. 866, con nota

di D'Abbiero, L'atto formate di nomina nel rapporto di pubblico

impiego, in Riv. giur. lav., 1960, II, 584 ; Cons. Stato, Sez. IV, 24 giugno 1960, n. 686, Foro it., Rep. 1960, voce cit , n. 867.

CORTE SÜPREMA DI CASSAZlONE.

Sezioni unite eivili ; sentenza 20 ottobre 1961, n. 2263 ; Pres. Verzt P., Est. Favara, P. M. Reale (ooncl.

conf.); Antoci (Aw. M. S. G-iannini) c. Buttitta (Aw.

Vivona).

(Dichiara inammissibile rieorso avverso Oons. giust. amm.

reg. sic. 20 giugno 1959 e 20 ottobre 1960)

Giustizia amministrativa — Deeisioni del Consiglio di

giustizia per la Regione sieiliana — Errori ma

terjali -— Correzione — Rieorso per eassazione — Inammissibilitä —- Fattispeeie (Costituzione della

Repubblica, art. Ill ; r. d. 26 giugno 1924 n. 1054, t. u.

sul Consiglio di Stato, art. 48).

E inammissibile il rieorso alia Oassazione proposto contro le

deeisioni (eorretta e di correzione) del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, con il quale si

contesta V applicabilitä della esperita procedura di corre

zione di errore materiale al caso in cui, in luogo del

consigliere cJie aveva partecipato alia deliberazione, sotto

scrisse I'originale il consigliere astenutosi. (1)

La Corte, ecc. — Con l'unico motivo del rieorso, deduce

il ricorrente l'errata applicazione degli art. 158 e 161 cod.

proc. civ. e degli art. 276 e 287 cod. proc. civ., in relazione

all'art. 362 cod. proc. civ. e sostiene ehe non sarebbe stato

ammissibile, nella specie, il procedimento di errore mate

riale : non si trattava, infatti, di una svista in cui si sarebbe

incorsi nella materiale estensione della sentenza, col se

gnare tra i componenti del Collegio decidente un compo nente del Collegio piuttosto die l'altro, ma della partecipa zione e della sottoscrizione della sentenza da parte di un

magistrato non legittimato a fare parte del Collegio, se

non altro perchö si era astenuto, come da sua stessa dichia

razione in udienza.

Da ci6, il ricorrente trae la conclusione clie la sentenza

del 20 giugno 1959 del Consiglio di giustizia amministra

tiva per la Regione siciliana, da lui impugnata insieme a

quella di correzione di errore materiale del 20 ottobre

1960, sottoscritta da un giudice estraneo al Collegio giu dicante, si deve considerare inesistente e, con riguardo alia

potestä dell'organo, viziata da difetto assoluto di giuris dizione e non da mero errore materiale per scambio di

firme come, a torto, ritenuto dalla seconda. decisione in

sieme alia prima impugnata col rieorso in esame. A sua

volta, il resistente eccepisoe l'inammissibilita del rieorso,

perclie, in ordine alia prima decisione del Consiglio di giu stizia per la Regione siciliana del 20 giugno 1959, il termine

e largamente scaduto senza che sia dato invocare Part. 288

cod. proc. civ. od alcun principio di conservazione del gra vame e, in relazione alia decisione dello stesso Consiglio di giustizia del 20 ottobre 1960 di correzione di errore

(1) Conform!, sull'ammissibilita del rieorso solo per rriotivi attinenti alia giurisdizione : Cass. 24 giugno n. 1521, 31 gennaio n. 190, 28 aprile n. 977 del 1961, Foro it., Rep. 1961, voce Giu stizia amministrativa, nn. 518-529 ; 4 giugno 1960, n. 1443, id., Rep. 1960, voce cit., n. 614 ; 29 febt>raio 1960, n. 396, id., 1960, I, 579, con nota di richiami.

La controversia, su cui le Sezioni unite hanno pronunciato l'annotata sentenza, 6 stata riportata all'esame del Cons, giust. amm. siciliana che, con decisione 19 gennaio 1962, in questo fascicolo, III, 152, con nota di richiami, ha ritenuto che 1'Ammi nistrazione non sia tenuta a conformarsi al giudicato, finche il

consigliere, che non aveva sottoscritto, non abbia apposto la

propria firma alla decisione eorretta. Avendo dichiarato 1'inammissibilitä del rieorso, le Sezioni

unite non hanno esaminato la questione sollevata dal ricorrente, relativa alia possibility, di qualificare il difetto numerico del Col

legio di giustizia amministrativa giudicante, ad un tempo, quale vizio attinente alia giurisdizione e motivo d'inesistenza della decisione impugnata : duplice qualificazione, ritenüta, come 6

noto, dalle Sezioni unite con sent. 11 ottobre 1952 (Foro it., 1952, I, 1321, con requisitoria deH'Avvocato generale Kr I.A).

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PARTE PRIMA

materiale, perche puõ, ai piu, parlarsi di un error in iudi

cando, di cui,per altro, il resistente nega anohe 1'esistenza, ma in nessun caso di una decisione viziata per difetto di

giurisdizione. L'eccezione di inammissibilitä oosi proposta e fondata

per entrambe le decisioni impugnate ed il ricorso deve, pertanto, dichiararsi inammissibile.

Come, infatti, queste Sezioni unite lianno avuto varie volte occasione di affermare (cfr. sentenze 4 giugno 1960, n. 1443, Foro it., Rep. 1960, voce Giustizia amministrativa, n. 614 ; 4 maggio 1960, n. 1006, ibid., n. 615 ; 31 maggio 1958, n. 1835, id., Rep. 1958, voce Sentenza civ., nn. 144 146 ; e 2 ottobre 1954, n. 3201, id., Rep. 1954, voce Giu stizia amministrativa, n. 29) il difetto di giurisdizione del

Consiglio di Stato, o del Consiglio di giustizia amministra tiva per la Regione siciliana, ebe rende le relative decisioni

impugnabili avanti queste Sezioni unite, consiste nello esercizio di attivitä giurisdizionale fuori dei limiti che la

legge assegna alia cognizione dei detti giudici amministra

tivi, sia in relazione al contenuto della controversial, sia in relazione alle controversie ad essi devolute per il con trollo di legittimitä,, o di merito, a seconda delle varie

ipotesi di legge. Non sussiste, pertanto, tale difetto quando la parte si limiti a denunziare che il Consiglio di Stato o,

alternativamente, quello di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, senza evadere i predetti limiti, sia caduto in pretesi errori in iudicando ovvero in procedendo, adottando un errato processo logico per pervenire alia risoluzione del caso controverso, od un'errata interpreta zione delle norme applicabili al caso concreto. Con tali censure limitate, infatti, non deduce l'inesistenza del

potere giurisdizionale, ma solo il modo di esercizio del

potere stesso, e, sostanzialmente, perciõ una violazione di

legge e non un caso di difetto di giurisdizione. E poichõ, ai sensi dell'art. 93 del regolamento 17 agosto

1907 n. 602 per la procedura innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, detto Collegio (e, perciõ, anche il

Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione sici

liana) ha il potere di procedere, nei modi del procedimento ordinario, alia correzione di errori materiali contenuti nelle

proprie decisioni, la denunzia di asserti vizi di una decisione dei detti organi giurisdizionali amministrativi, che abbia

provveduto alia correzione di errori materiali contenuti in una precedente decisione, si riferisce necessariamente, non alia esistenza del potere di correzione, ma al modo di

esercizio del potere giurisdizionale e, percio stesso, ad er rores in iudicando (o secondo i casi, in 'procedendo), senza

perõ che il dedotto errore nell'esercizio del potere possa integrare comunque un difetto di giurisdizione, che renda la decisione, che ha proceduto alia correzione di errore ma

teriale, denunziabile alle Sezioni unite della Corte di cassa

zione, il cui sindacato, a norma dell'art. 3. n. 3, della legge n. 3761 del 1877 ; dell'art. 48 del t. u. 26 giugno 1924 n. 1054 e dell'art. Ill della Costituzione, e limitato solo al di fetto di giurisdizione. £ pertanto inammissibile il ricorso

proposto alle Sezioni unite di questa Suprema corte, col quale

venga denunziato il preteso errore nel quale sarebbe incorso il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione sici

liana, applicando il procedimento di correzione di errore materiale ad una ipotesi che, secondo il ricorrente, non avrebbe invece consentito tale rimedio.

In particolare, e inammissibile il ricorso che, come nella

specie, tenda a portare aU'esame di questa Corte regolatrice una decisione del Consiglio di giustizia per la Regione sici

liana, con la quale detto Collegio aveva ordinato rettifi

carsi la intestazione di una propria precedente decisione

e lo scambio di firme conseguenziali avvenuto nella sotto

serizione della decisione stessa, in difformitä dalla composi zione risultante dal foglio di udienza, nel quale si era dato

atto dell'astensione del componente, che aveva, invece,

per il ritenuto errore materiale, firmato la decisione in

luogo dell'altro componente, ehe aveva, secondo quanto la

decisione impugnata ha ritenuto, preso invece effettiva parte alia discussione ed alia deliberazione della causa.

Del resto, la stessa valorosa difesa del ricorrente ravvisa

piuttosto il difetto di giurisdizione non nella decisione corret

tiva, ma, se mai, nella precedente decisione del 20 giugno 1959insieme all'altra di correzione oggi impugnata, e so

stiene, che la prima decisione sarebbe inesistente per irrego lare composizione del Oollegio giudicante, che si tradurrebbe, a suo avviso, in un vero e proprio difetto di giurisdizione del Collegio, cosi erroneamente formato, per la partecipa zione del componente Corso ehe aveva invece dichiarato, in verbale, di astenersi. Senonche, a prescindere da ogni rilievo circa la fondatezza di tale tesi, e comunque evidente che la inammissibilita del ricorso contro la seconda deci sione del 20 ottobre 1960 trascina con se inevitabilmente anche la inammissibilitä del ricorso contro la prima deci

sione, ormai corretta con la seconda decisione proprio nel suo preteso difetto di composizione del collegio e nel cor relativo scambio di firme, con la conseguente avvenuta eliminazione del vizio posto a base della denunzia formu lata col ricorso. D'altro canto, non h a tacere che effettiva mente il termine per ricorrere contro la prima decisione 6 da tempo largamente scaduto, mentre la disposizione dell'art. 288 cod. proc. civ. (se pure applicabile alia proce dure avanti ai Consiglio di Stato) non puõ trovare efficacia nel caso in esame.

Infatti, come qüesta Suprema corte ha pure altra volta ritenuto (Cass. 13 ottobre 1954, n. 3630, Foro it., Rep. 1954, voce Impugnazioni civ., nn. 34-37), la riapertura del termine per l'impugnazione, di cui all'art. 288 cod. proc. civ. rispetto alle parti corrette della sentenza, e limitata ai casi in cui il provvedimento di correzione riveli, nei

riguardi della parte soccombente, un vizio in iudicando od in procedendo intrinseco alle statuizioni della sentenza, ma rimasto latente prima della correzione.

Qui b insostenibile l'esistenza di una tale situazione, in punto di fatto prima che di diritto, avendo giä l'attuale ricorrente portato il preteso vizio nascente dallo scambio di firme con l'appello da lui proposto avanti l'Adunanza

plenaria del Consiglio di Stato, che, come si e riferito, ebbe

perõ, a dichiarare inammissibile il gravame, con decisione 28 gennaio 1960.

Non puõ pertanto parlarsi di un errore latente che solo la decisione correttiva abbia messo luce, trattandosi, per contro, di un asserto motivo di nullita, che proprio l'attuale ricorrente aveva denunziato per ottenere la riforma della decisione impugnata in detta sede anche sotto il riferito

profilo. N6 potrebbe parlarsi di un effetto conservativo della

impugnazione incompetentemente proposta dall'Antoci avanti all'Adunanza plenaria, in quanto, per aversi detto

effetto, deve l'impugnazione proposta appartenere al genus previsto dalla legge, e nell'ambito della stessa giurisdizione (cfr. Cass. 10 marzo 1959, n. 681, Foro it., Rep. 1959, voce Lavoro (compet.), n. 83), mentre, nella specie, l'impugna zione allora proposta era un appello a giudice amministra tivo e perciõ di un genus certamente diverso dal ricorso ora proposto, a tanta distanza di tempo, avanti queste Sezioni unite, tra l'altro per motivi o diversi, o diversa mente formulati, e, in ogni caso, in rapporto ad una im

pugnativa di ben diversa natura.

Comunque riguardato, pertanto, il ricorso e inammis sibile nei rapporti di entrambe le decisioni impugnate e la soccombenza dell'Antoci importa la sua condanna alia

perdita del deposito ed alle spese in favore del Buttitta.

Nulla, invece, per le spese dell'Ospedale civile di Ragusa, non comparso in questa sede.

Per questi motivi, rigetta, ecc.

CORTE SÜPREMA DI CASSAZIONE

Sezione II civile; sentenza 19 ottobre 1961, n. 2244; Pres. Fibbi P., Est. Flore, P. M. Silocchi (concl.

eonf.) ; Bugliari (Aw. Selvaggi) c. Moscatelli.

(Gassa Trib. Horn,a 23 dicembre 1958)

Spese gludiziali — Awocato c procuratore — Ri nuncia agli atti del giudizio nei confront! di un

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