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sezioni unite civili; sentenza 21 marzo 2001, n. 118/SU; Pres. Vela, Est. Prestipino, P.M. Maccarone...

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sezioni unite civili; sentenza 21 marzo 2001, n. 118/SU; Pres. Vela, Est. Prestipino, P.M. Maccarone (concl. diff.); Inps (Avv. Starnoni, Passaro) c. Di Cicco (Avv. Concetti). Cassa Trib. Avezzano 11 dicembre 1996 Source: Il Foro Italiano, Vol. 124, No. 5 (MAGGIO 2001), pp. 1511/1512-1519/1520 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23196167 . Accessed: 28/06/2014 09:12 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.213.220.163 on Sat, 28 Jun 2014 09:12:22 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezioni unite civili; sentenza 21 marzo 2001, n. 118/SU; Pres. Vela, Est. Prestipino, P.M.Maccarone (concl. diff.); Inps (Avv. Starnoni, Passaro) c. Di Cicco (Avv. Concetti). Cassa Trib.Avezzano 11 dicembre 1996Source: Il Foro Italiano, Vol. 124, No. 5 (MAGGIO 2001), pp. 1511/1512-1519/1520Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23196167 .

Accessed: 28/06/2014 09:12

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PARTE PRIMA

specie, nella sentenza impugnata si sia fatta, comunque, appli cazione della norma sanzionatoria abrogata, si determina una

fattispecie assimilabile a quella prefigurata dall'art. 384, 1°

comma, secondo periodo, c.p.c.: infatti — posto, da un lato, che

si versa in ipotesi di doverosa applicazione di una regola giuri dica diversa da quella applicata nella sentenza impugnata; dal

l'altro, che non sono necessari, per definizione, ulteriori accer

tamenti di tatto (quello stesso fatto, un tempo punibile, non è

più considerato tale dal legislatore); ed infine, che, in attuazione

dei principi di effettività della tutela giurisdizionale e di certez za dei rapporti giuridici, è indispensabile eliminare definitiva

mente dall'ordinamento il provvedimento amministrativo vi

ziato da illegittimità sopravvenuta (per violazione del principio del favor rei, retroattivamente applicabile)

— la Corte di cassa

zione, previo annullamento della sentenza impugnata, deve, de

cidendo la causa nel merito, annullare anche il provvedimento che ha irrogato la sanzione in applicazione della norma abroga ta.

2.5. - Conseguentemente, nella specie, deve essere annullata la

sentenza impugnata e decisa la relativa causa nel merito, nel sen

so dell'annullamento dell'avviso di irrogazione delle sanzioni n.

100509 del 13 ottobre 1993 dell'ufficio Iva di Latina, impugnato dalla Cicalese G. & Sepe A. s.n.c. con ricorso alla Commissione

tributaria di primo grado di Latina del 28 luglio 1994.

Le considerazioni che precedono determinano, con ogni evi

denza, l'assorbimento di tutti i motivi proposti con entrambi i

ricorsi.

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 21 marzo 2001, n. 118/SU; Pres. Vela, Est. Prestipino, P.M.

Maccarone (conci, diff.); Inps (Avv. Starnoni, Passaro) c.

Di Cicco (Avv. Concetti). Cassa Trib. Avezzano 11 dicembre

1996.

Previdenza e assistenza sociale — Pensione di invalidità —

Revoca — Ripristino o attribuzione dell'assegno di inva

lidità — Requisito contributivo (Disp. att. cod. proc. civ.,

art. 149; r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, modificazioni delle di

sposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la

vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involon

taria, art. 9; 1. 4 aprile 1952 n. 218, riordinamento delle pen sioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vec chiaia e i superstiti, art. 2; d.p.r. 27 aprile 1968 n. 488, au

mento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico del

l'assicurazione generale obbligatoria, art. 18; 1. 12 giugno 1984 n. 222, revisione della disciplina della invalidità pensio nabile, art. 1, 2, 4, 9, 12).

Nella controversia avente ad oggetto il riprìstino della pensione di invalidità revocata, si deve differenziare l'ipotesi in cui il

ripristino debba essere disposto fin dall'epoca della soppres sione senza soluzione di continuità, dall'ipotesi in cui debba

essere riconosciuto, con decorrenza successiva all'epoca della soppressione, uno dei nuovi istituti di tutela previden ziale dell'invalidità introdotti dalla l. 12 giugno 1984 n. 222; nel primo caso dovendosi accertare, anche d'ufficio, l'esi

stenza del requisito contributivo nel quinquennio antecedente

alla presentazione dell'originaria domanda di pensione in

sede amministrativa, e nel secondo caso dovendosi effettuare l'accertamento con riferimento al quinquennio antecedente

alla domanda in sede amministrativa diretta al ripristino della pensione o al momento successivo in cui il requisito ri

sulti essere stato maturato. (1)

(1) Le sezioni unite disattendono, argomentandone la carenza di va lido supporto ermeneutico, la tesi dell'unitarietà del sistema di tutela dell'invalidità pensionabile, sostenuta da diverse sentenze della sezione

Il Foro Italiano — 2001.

Motivi della decisione. — (Omissis). II. - Con la seconda cen

sura afferma il ricorrente che il tribunale, avendo riconosciuto

alla Di Cicco il diritto previsto dall'art. 1 1. 12 giugno 1984 n. 222 e avendole, quindi, attribuito l'assegno di invalidità, avreb

be dovuto verificare, in capo alla medesima Di Cicco, l'esisten

za del requisito contributivo non già in base alle vecchie dispo sizioni di legge, ma ai sensi dell'art. 4 della nuova legge. Ag

giunge l'istituto previdenziale che, a ragionare come ha fatto il

giudice dell'appello, si finirebbe con il sancire l'ultrattività della vecchia normativa solo in virtù di quanto è previsto da una

norma processuale, quella contenuta nell'art. 149 disp. att.

c.p.c., senza considerare che l'art. 10 della suddetta 1. n. 222 del

1984 detta una disciplina transitoria relativamente al passaggio dal vecchio al nuovo regime.

Questa censura, oltre ad essere ammissibile in rito, è pure fondata, nel merito, nei termini che saranno indicati.

III. - Come è necessario preliminarmente precisare al fine di

ritenere l'ammissibilità della censura, la questione che deve es

sere decisa in questo giudizio di legittimità deriva solo indiret

tamente dalla pronuncia emessa dal giudice di appello.

Quest'ultimo, nel liquidare all'assicurata, ai sensi degli art. 1

e 12, 1° comma, 1. 12 giugno 1984 n. 222 e dell'art. 149 disp. att. c.p.c., l'assegno ordinario di invalidità, ha implicitamente accertato —

pur non avendo svolto alcuna esplicita argomenta zione al riguardo

— che sussistevano tutti gli elementi costituti

vi della fattispecie discussa in giudizio — necessari, quindi, per

l'erogazione della prestazione previdenziale — ivi compreso il

requisito contributivo c.d. relativo (cfr., in ordine all'implicito

lavoro: cfr. Cass. 16 febbraio 2000, n. 1730, Foro it., Mass., 199; 6

giugno 1998, n. 5599, id., Rep. 1998, voce Previdenza sociale, n. 557; 18 marzo 1995, n. 3171, id., Rep. 1995, voce cit., n. 689; 7 aprile 1993, n. 4163, id., Rep. 1993, voce cit., n. 660; 28 marzo 1992, n. 3842, id.,

Rep. 1992, voce cit., n. 726; 17 febbraio 1992, n. 1930, ibid., n. 732; 16 novembre 1991, n. 12285, id., Rep. 1991, voce cit., n. 737; 24 giugno 1991, n. 7103, ibid., n. 742; 5 febbraio 1991, n. 1099, ibid., n. 1022; 7 febbraio 1990, n. 849, id., Rep. 1990, voce cit., n. 708; 5 maggio 1989, n. 2126, ibid., n. 736; 16 aprile 1988, n. 3013, id., Rep. 1988, voce cit., n. 1119. Tali decisioni hanno escluso che, per il ripristino della presta zione previdenziale nelle nuove tipologie dell'assegno di invalidità e della pensione di inabilità, sia necessario avere perfezionato il requisito contributivo per come «inasprito» dall'art. 4, 2° comma, 1. 222/84, ri sultando sempre sufficiente il requisito originario, previsto dall'art. 9, n. 2, r.d.l. 636/39 come modificato dall'art. 2 1. 218/52, per la conces sione della pensione di invalidità. Cass. 5 giugno 1992, n. 6921, id., 1992, I, 2640, con nota di V. Ferrari (il quale segnalava l'ambiguità della tesi dell'unitarietà, o continuità, del sistema di tutela dell'invali

dità), aveva invece ritenuto che, anche in caso di revoca della pensione di invalidità, l'accesso all'assegno di invalidità, a seguito di aggrava mento dello stato di salute successivo alla revoca, richiedesse il perfe zionamento del nuovo requisito, a tal fine potendosi ritenere valida mente computabili i periodi di fruizione della pensione di invalidità.

Il contrasto di giurisprudenza che ha determinato la rimessione alle sezioni unite è scaturito da Cass. 28 settembre 1998, n. 9684, id., Rep. 1999, voce cit., n. 570, e 16 giugno 2000, n. 8202, id., Mass., 742, che

apparentemente si sono allineate alla sent. 6921/92 cit., ma in realtà hanno adottato una soluzione ermeneutica respinta dalle sezioni unite, ritenendo che il quinquennio nel quale verificare la sussistenza del re

quisito contributivo fosse ancorato alla decorrenza della prestazione anziché, per come normativamente previsto, alla domanda di pensione.

La decisione che si riporta perviene all'affermazione del principio ri assunto in massima, pur ribadendo tale concetto, tenendo conto che Corte cost. 27 giugno 1989, n. 355, id., 1989, I, 2046, ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 d.p.r. 488/68, nella parte in cui esclude che il requisito contributivo possa essere perfezionato anche

posteriormente alla domanda di pensione, nel corso del successivo pro cedimento amministrativo o giudiziario. E tenendo conto, altresì, che l'art. 149 disp. att. c.p.c. impone di considerare le infermità o gli ag gravamenti che sopravvengono nel corso del giudizio (sul punto, cfr. Cass. 27 marzo 2001, n. 4385, che sarà riportata in un prossimo fasci

colo). Con riferimento al diverso istituto della pensione d'invalidità civile

ai sensi della 1. 30 gennaio 1971 n. 5, Cass. 27 luglio 1996, n. 6786, id., 1997,1, 1222, con nota di richiami, ha statuito che l'omessa tempestiva impugnazione in sede amministrativa di un atto di revoca della pensio ne di invalidità civile ed una successiva domanda amministrativa di

pensione non importano di per sé acquiescenza all'atto di revoca, per cui l'accertata persistenza dei requisiti comporta la sopravvivenza del

l'originario diritto. Sul concetto atecnico di «revoca» della pensione di invalidità del re

gime Inps, cfr. Cass., sez. un., 25 settembre 1991, n. 10033, id., 1991,1, 2697, con nota di V. Ferrari.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

accertamento d'ufficio di tale requisito, Cass., sez. un., 2 giugno 1988, n. 3771, in motivazione, Foro it., Rep. 1988, voce Cassa

zione civile, n. 38). La censura ora dedotta dall'Inps, pertanto, può essere esami

nata nel merito, dato che sulla questione oggetto dell'implicita

pronuncia resa dal tribunale, attesa la decisione di rigetto della

domanda della Di Cicco emanata dal primo giudice, non si era

formata alcuna preclusione. IV. - La prestazione previdenziale, che deve essere elargita

dall'Inps in caso di evento che riduca la capacità (di guadagno in base alle disposizioni di legge che in precedenza regolavano la materia e, ora, di lavoro) dei prestatori d'opera aventi diritto

all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, è

subordinata, come è stato ripetutamente sostenuto da questa corte, all'esistenza di determinate condizioni (rectius, per evita

re inutili fraintendimenti, requisiti: cfr., in proposito, Cass., sez.

un., 2 giugno 1988, n. 3771, sopra indicata, che ha definito con

dizione di erogabilità della prestazione solamente l'elemento

collegato al reddito). E, in particolare, richiesta l'esistenza —

oltre che dei requisiti assicurativo e sanitario — del requisito di

attualità contributiva, detto anche requisito contributivo relativo

perché lo stesso attiene — ed è, per questo, «relativo» — al

quinquennio che precede la presentazione della domanda di

pensione in sede amministrativa.

Prima dell'entrata in vigore della 1. 12 giugno 1984 n. 222 la

disciplina concernente tale requisito era contenuta nel r.d.l. 14

aprile 1939 n. 636, il cui art. 9, n. 2, risultante dalla modifica

allo stesso apportata dall'art. 2 1. 4 aprile 1952 n. 218, stabiliva

che, in caso di riconoscimento dello stato di invalidità (oltre la

soglia minima prevista dalla legge), lo stesso era necessario per la nascita del «diritto alla pensione ... a qualunque età».

In particolare, dalla lett. a) del suddetto n. 2 era stato previsto che gli interessati potessero ottenere la pensione quando fossero

«trascorsi almeno cinque anni dalla data iniziale della assicura

zione» e risultassero versati o accreditati a loro favore i contri

buti previdenziali, il cui numero variava a seconda che si trat

tasse di contributi mensili, o settimanali, o annui, o giornalieri

(c.d. requisito assicurativo o contributivo assoluto); inoltre, dalla lett. b) — la sola che deve essere presa in esame, ai fini

della decisione della presente controversia, perché inerente al

c.d. requisito contributivo relativo — era stato disposto che il

diritto alla prestazione previdenziale potesse essere conseguito

qualora fossero stati raccolti, nel quinquennio precedente la

domanda di pensione, «almeno dodici contributi mensili... ov

vero cinquantadue settimanali... ovvero un contributo an

nuo ... ovvero centocinquantasei contributi giornalieri... per

gli uomini ... ovvero centoquattro contributi giornalieri... per le donne e i giovani».

Queste disposizioni sono state in seguito parzialmente modi

ficate dalla 1. 12 giugno 1984 n. 222, con la quale è stata attuata

la «revisione della disciplina della invalidità pensionabile». Con

la nuova legge, mentre sono state tenute ferme, in base all'art.

4, 1° comma, le norme relative al requisito assicurativo o con

tributivo assoluto (contenute, come si è detto, nella lett. a del

suddetto n. 2 dell'art. 9 r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 sub art. 2 1. 4

aprile 1952 n. 218), è stata dettata una disciplina parzialmente diversa in ordine al requisito contributivo relativo previsto dalla

lett. b), dal momento che i contributi attinenti al quinquennio

precedente la domanda di pensione sono stati elevati, per i lavo

ratori subordinati, «a trentasei contributi mensili e centocin

quantasei contributi settimanali» (2° comma); col che, come è

stato rilevato in dottrina, ora si richiede, in relazione agli ultimi

cinque anni antecedenti la domanda di pensione, un periodo di

contribuzione minimo di tre anni e non di un anno.

V. - Facendo leva sulla nuova disposizione concernente il re

quisito contributivo c.d. relativo (art. 4, 2° comma, 1. n. 222 del

1984), l'Inps dunque sostiene che il tribunale avrebbe dovuto

compiere il necessario accertamento, in ordine a tale requisito, in maniera più rigorosa, ancorando l'indagine, da effettuarsi a

ritroso, nel giorno del riconoscimento della prestazione previ denziale attribuita alla Di Cicco (l'assegno ordinario di invali

dità), per escluderne, poi, come deve intendersi, l'esistenza.

In questi termini, l'assunto dell'istituto riflette un principio di

diritto enunciato da questa corte in due recenti sentenze, nelle

quali è stata espressa una tesi in contrasto con quanto era stato

in plurime occasioni affermato in base ad un orientamento

ormai radicato (v. i successivi punti VIII e IX). Nella prima di tali sentenze è stato asserito che, nella contro

li. Foro Italiano — 2001.

versia promossa contro l'Inps per conseguire il ripristino della

pensione di invalidità erogata secondo le disposizioni che disci

plinavano la materia prima dell'entrata in vigore della 1. n. 222

del 1984, qualora non sussistano le condizioni sanitarie per l'attribuzione della originaria prestazione poi soppressa, ma, ai

sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., all'assicurato possa essere ri

conosciuto il diritto all'assegno ordinario di invalidità o la pen sione di inabilità, il requisito contributivo deve essere valutato

«in relazione al tempo dell'accertamento della ricorrenza del

requisito socio-sanitario ... posto che, in seguito alla riforma

del 1984, le disposizioni in tema di requisito contributivo (tre anni nell'ultimo quinquennio) riguardano le domande successi

ve alla data di entrata in vigore della suddetta 1. n. 222 del

1984» (Cass. 28 settembre 1998, n. 9684, id., Rep. 1999, voce

Previdenza sociale, n. 570). Nella seconda sentenza, nella quale è stata richiamata la pro

nuncia da ultimo indicata, è stato sostenuto che, una volta ac

certato che nel caso sottoposto all'esame della corte l'assicurato

aveva diritto di ottenere la pensione di inabilità, a decorrere dal

1° luglio 1990, in luogo di quella di invalidità già riconosciuta gli nella vigenza della vecchia disciplina e poi soppressa, la

sentenza impugnata doveva essere cassata, dato che il giudice di

appello non aveva appurato se per la prestazione in concreto at

tribuita «sussistessero i (più rigorosi) requisiti contributivi» (Cass. 16 giugno 2000, n. 8202, id., Mass., 742).

VI. - Poiché il giudice, nell'esame della fattispecie sottoposta al suo giudizio, deve applicare le norme del diritto positivo esi

stenti nell'ordinamento, non può essere condivisa, non trovando

riscontro nella normativa che regola la materia, la tesi espressa nelle due sentenze or ora indicate (e in questo giudizio pure in

vocata dall'Inps nonché in passato auspicata, peraltro soltanto

de iure condendo, da un'autorevole dottrina). Nell'ordinamento

giuridico previdenziale attualmente vigente, infatti, non esiste

alcuna disposizione di legge dalla quale si possa ricavare che, ai

fini dell'accertamento inerente al requisito contributivo c.d. re

lativo, debba essere preso come termine di riferimento il giorno della liquidazione della prestazione previdenziale.

Va al riguardo rilevato che la materia, per quanto concerne

l'individuazione del termine, ai fini del computo, a ritroso, del

quinquennio, continua ad essere disciplinata dall'art. 9, n. 2, r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 sub art. 2 1. 4 aprile 1952 n. 218 (so pra esaminato nel punto IV), secondo cui i contributi, nel nume

ro indicato, debbono sussistere «nel quinquennio precedente la

domanda di pensione» (v. la norma modificatrice inserita nel

suddetto art. 2 1. n. 218 del 1952, che ha solo mutato la dizione, ma non la sostanza, della norma originaria contenuta nel r.d.l.

del 1939). Questa disposizione, pur essendo stata introdotta nell'ordi

namento previdenziale oltre sessant'anni fa, non è stata, succes

sivamente, mai sostituita né modificata, dal momento che la

modificazione, poi effettuata mediante l'art. 4, 2° comma, 1. n.

222 del 1984, ha riguardato, come si è detto (v. ancora una volta

il precedente punto IV), solamente la seconda parte della lett. b) del n. 2 inerente al numero dei contributi, ma non ha toccato la

prima parte, contenente la locuzione «nel quinquennio prece dente la domanda di pensione».

La norma in questione, pertanto, deve considerarsi tuttora vi

gente anche dopo l'entrata in vigore della normativa emanata in

epoca successiva a revisione della materia, sia perché nell'ordi

namento non si rinviene alcuna disposizione di contenuto con

trario alla stessa, sia perché l'art. 12, 2° comma, 1. n. 222 del

1984 testualmente stabilisce che, «ove non espressamente previ

sto, per le prestazioni liquidate ai sensi della presente legge val

gono le norme in vigore nelle gestioni cui le prestazioni stesse

fanno capo». Pertanto, a parte quanto si dirà nel successivo punto XI, il

contrasto su questo particolare aspetto della questione, determi

nato dalle due sentenze sopra indicate (Cass. 28 settembre 1998,

n. 9684, e 16 giugno 2000, n. 8202) rispetto al precedente indi

rizzo giurisprudenziale (in relazione al quale, cfr., in particolare, Cass. 16 novembre 1987, n. 8407, id., Rep. 1987, voce cit., n.

903, e 16 aprile 1988, n. 3013, id., Rep. 1988, voce cit., n, 1119), deve essere risolto a favore del vecchio orientamento, nel

senso che il termine, ai fini del computo a ritroso del quinquen

nio, deve essere individuato nel giorno della presentazione della

domanda in sede amministrativa e non già nel giorno di ricono

scimento della prestazione.

Questa tesi trova conferma in due disposizioni di legge, en

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PARTE PRIMA

trambe vigenti nell'ordinamento previdenziale, che dimostrano

appunto come il legislatore abbia sempre assegnato una parti colare rilevanza al giorno in cui viene presentata, in sede ammi

nistrativa, la domanda avente per oggetto la prestazione previ denziale (cfr., per le considerazioni che seguono, soprattutto Cass. 7 febbraio 1990, n. 849, id., Rep. 1990, voce cit., n. 708).

La prima norma è quella inserita nell'art. 18 d.p.r. 27 aprile 1968 n. 488, con la quale è stabilito — con una espressione let

terale della cui chiarezza non è il caso di dubitare — che la pen sione di invalidità, oltre a quella di vecchiaia, decorre «dal pri mo giorno del mese successivo a quello di presentazione della

domanda», aggiungendo «sempreché a tale data risultino perfe zionati i relativi requisiti». Su quest'ultima disposizione è stato

operato un intervento dalla Corte costituzionale, la quale, con la

sentenza 27 giugno 1989, n. 355 (id., 1989, I, 2046), ne ha di

chiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui esclude

che il requisito contributivo, necessario per il conseguimento del diritto, possa essere perfezionato anche nel corso del succes

sivo procedimento amministrativo e giudiziario e, quindi, anche

successivamente, con la conseguenza che, in questo caso, la

pensione decorre dal primo giorno del mese che segue quello in

cui si è perfezionato il requisito. La seconda norma è quella contenuta nell'art. 111.12 giugno

1984 n. 222 (operante, a dire il vero, «a decorrere dall'entrata in

vigore della presente legge»), con la quale è stato disposto che

l'assicurato, che abbia presentato una domanda diretta ad otte

nere una prestazione collegata ad uno stato di invalidità (o abbia

in corso il relativo procedimento), non può presentare un'altra

domanda avente per oggetto la medesima prestazione «fino a

quando non sia esaurito Yiter di quella in corso in sede ammini

strativa o, nel caso di ricorso in sede giudiziaria, fino a quando non sia intervenuta sentenza passata in giudicato».

VII. - A conclusione dei rilievi fin qui svolti e in conformità a

quanto è stato sostenuto in una sentenza emanata dalla sezione

lavoro della corte (Cass. 20 marzo 1992, n. 3496, id., 1992, I,

2641) si deve affermare che, qualora la decorrenza della presta zione previdenziale venga stabilita in un momento successivo a

quello in cui la pensione di invalidità è stata soppressa —

per essere sorta una diversa infermità o per essersi verificato un ag

gravamento delle infermità già esistenti nel corso del procedi mento giudiziario, ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c.

— per

escludere che il requisito contributivo c.d. relativo possa essere

accertato anche in relazione ad un tempo diverso da quello della

presentazione della domanda è sufficiente il rilievo che la legge non ha mai stabilito alcun collegamento fra la verifica in que stione e la data di decorrenza dell'assegno di invalidità o della

pensione di inabilità. VIII. - Come peraltro va rilevato, all'interno della sezione la

voro della corte in precedenza era sorto, nella medesima mate

ria, un altro contrasto, diverso da quello già esaminato.

All'interno dell'indirizzo sopra riferito, in base al quale era

stato ritenuto che per valutare il requisito contributivo c.d. rela

tivo si dovesse tenere conto della domanda amministrativa, era

sorta questione se — a seguito dell'entrata in vigore della nuova

disciplina dettata dalla 1. 12 giugno 1984 n. 222 e in caso di ri

conoscimento giudiziale, ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., di

un diritto non identico a quello soppresso (attribuzione dell'as

segno ordinario di invalidità o della pensione di inabilità in luo

go della pensione di invalidità) — dovesse aversi riguardo o alla

originaria domanda (con la quale l'assicurato aveva chiesto al

l'ente previdenziale la pensione di invalidità) o a quella, succes

siva al provvedimento di soppressione, concernente il ripristino della prestazione.

Da un lato, secondo un primo orientamento risultante da una

pluralità di sentenze succedutesi nell'arco di oltre dieci anni, era

stato affermato che, nel giudizio avente per oggetto il ripristino della pensione di invalidità, poi revocata nella vigenza sia della

vecchia che della nuova disciplina introdotta con la 1. 12 giugno 1984 n. 222, il giudice, in presenza di una infermità o di un ag

gravamento successivi alla revoca e valutabili ai sensi dell'art.

149 disp. att. c.p.c., ai fini dell'accertamento dell'esistenza del

requisito contributivo deve applicare non già le disposizioni contenute nell'art. 4, 2° comma, medesima 1. n. 222 del 1984 e

vigenti al tempo della presentazione della domanda di ripristino, ma le norme esistenti al tempo della presentazione dell'origina ria domanda della pensione di invalidità poi revocata (cfr., fra le

altre, Cass. 16 aprile 1988, n. 3013, cit.; 5 maggio 1989, n.

2126, id., Rep. 1990, voce cit., n. 736; 7 febbraio 1990, n. 849,

Il Foro Italiano — 2001.

cit.; 5 febbraio 1991, n. 1099, id., Rep. 1991, voce cit., n. 1022;

24 giugno 1991, n. 7103, ibid., n. 742; 16 novembre 1991, n. 12285, ibid., n. 737; 17 febbraio 1992, n. 1930. id., Rep. 1992, voce cit.. n. 732; 28 marzo 1992, n. 3842, ibid., n. 726; 7 aprile 1993, n. 4163, id.. Rep. 1993, voce cit., n. 660; 18 marzo 1995, n. 3171, id., Rep. 1995, voce cit., n. 689; 6 giugno 1998, n.

5599, id., Rep. 1998, voce cit., n. 557, e, da ultimo, Cass. 16

febbraio 2000, n. 1730, id., Mass., 199). Dall'altro lato, da parte di un'unica sentenza, era stato vice

versa asserito che, nell'ipotesi di cui si discute, l'attribuzione

del diritto ad una prestazione previdenziale diversa da quella

originariamente riconosciuta e poi soppressa, nel caso di nuovo

superamento della soglia di invalidità in epoca successiva al

l'entrata in vigore della 1. 12 giugno 1984 n. 222, presuppone la

maturazione del requisito contributivo nel quinquennio antece

dente la domanda amministrativa avente per oggetto il ripristino della pensione, non essendo sufficiente il requisito in base al

quale era stato originariamente riconosciuto il diritto (Cass. 5

giugno 1992, n. 6921, id., 1992,1, 2640). IX. - Il primo e prevalente indirizzo è stato fondato, oltre che

sulle disposizioni di legge indicate nel punto VI, sulle seguenti considerazioni.

IX. 1. - È stata richiamata la disposizione contenuta nell'art.

149 disp. att. c.p.c., la quale, come è stato più volte rilevato, di

spone che il giudice, nelle controversie aventi per oggetto l'in

validità pensionabile, deve valutare qualsiasi aggravamento del

l'infermità o ogni nuova malattia che siano sopravvenuti nel

corso del procedimento amministrativo o giudiziario. Poiché

questa norma trova applicazione non solo nei giudizi promossi

dagli assicurati per ottenere per la prima volta la prestazione

previdenziale collegata all'invalidità, ma anche nelle controver

sie aventi per oggetto il ripristino della prestazione in caso di

soppressione (v., in tal senso, fra le tante sentenze, Cass., sez.

un., 25 settembre 1991, n. 10033, id., 1991,1, 2697), se ne è de

dotto che la previsione di legge — che permette l'erogazione

della prestazione a distanza di tempo (anche notevole) dal gior no in cui è stata presentata la domanda amministrativa — indica

l'intento del legislatore di considerare tale domanda come un

punto di riferimento certo per la verifica dei requisiti richiesti

dalla legge e, soprattutto, di quello contributivo.

IX.2. - È stato tratto argomento dalle disposizioni contenute

negli art. 1, 6° e 10° comma, e 4, 4° comma, 1. n. 222 del 1984, che consentono all'interessato di considerare utili, ai fini della

erogazione delle prestazioni previdenziali di invalidità e di vec

chiaia, i periodi di godimento dell'assegno ordinario di invali

dità e la pensione di inabilità.

IX.3. - È stato sostenuto che gli art. 4 e 10 1. n. 222 del 1984

(il secondo contenente una norma di diritto transitorio) preve dono che i nuovi e più rigorosi parametri inerenti al requisito contributivo c.d. relativo debbono sussistere — a parte quanto è

previsto dall'art. 18 d.p.r. 27 aprile 1968 n. 488, come risultante

dalla sentenza della Corte costituzionale 27 giugno 1989, n.

355, cit. (v. il precedente punto VI) — nel giorno in cui è pre sentata la domanda amministrativa per ottenere l'assegno di in

validità o la pensione di inabilità e da questo rilievo viene tratta

la conseguenza che, qualora si controverta sul ripristino di una

pensione assoggettata al provvedimento di soppressione, per la

verifica del suddetto requisito deve aversi riguardo all'epoca della presentazione dell'originaria domanda di pensione.

IX.4. - E stato richiamato quell'indirizzo, ormai consolidato, in base al quale si afferma che il provvedimento, con il quale

l'Inps o il giudice riconoscono la prestazione previdenziale, co

stituisce un atto di semplice certazione, in quanto contiene la

verifica di uno stato di invalidità in relazione al quale l'ordina

mento attribuisce all'interessato un determinato diritto. E poiché è opinione corrente che tale principio si attaglia anche al caso di

aggravamento o di nuova malattia sopravvenuti in un giudizio avente per oggetto il ripristino della prestazione precedente mente revocata, il relativo accertamento non può che essere cor

relato, quanto all'esistenza del requisito contributivo, alla ini

ziale domanda amministrativa, dato che lo stesso si basa su

quella medesima originaria invalidità.

IX.5. - È stato pure osservato che, in base alla vecchia nor

mativa (art. 10, 2° comma, r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636), la pen sione di invalidità poteva essere soppressa in caso di recupero della capacità di guadagno del pensionato (c.d. revoca della

pensione, come impropriamente l'istituto veniva definito), mentre ora l'art. 9 1. 12 giugno 1984 n. 222 — la cui rubrica

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

parla di «revisione» dell'assegno di invalidità e della pensione di inabilità —

dispone che il titolare delle prestazioni previden ziali riconosciute dalla legge può essere sottoposto ad accerta

menti sanitari allo scopo di pervenire alla suddetta revisione

«nei casi in cui risultino mutate le condizioni che hanno dato

luogo al trattamento in atto». E, poiché l'8° comma del mede

simo art. 9 consente all'interessato di chiedere «la revisione del

provvedimento di rettifica o di revoca della prestazione ... in

caso di aggravamento delle infermità», da quest'ultima norma si

argomenta che il legislatore, il quale non a caso ha utilizzato il

termine «revisione», non può non avere voluto che il requisito contributivo sia individuato non già con riferimento alla data

della chiesta revisione, bensì all'epoca dell'originario ricono

scimento della prestazione, in tal modo intendendo suffragare una prassi che si era andata consolidando in base alla vecchia

disciplina. IX.6. - Si conclude, a compendio di tutti gli argomenti utiliz

zati — e tale conclusione viene formulata alla stregua della

enunciazione del relativo principio di diritto — che, qualora il

giudizio avente per oggetto la domanda diretta al ripristino della

pensione di invalidità, soppressa dall'Inps, si svolga dopo l'en

trata in vigore della 1. 12 giugno 1984 n. 222, il giudice, in pre senza di un aggravamento delle infermità già esistenti o del so

praggiungere di una nuova infermità nel corso del medesimo

giudizio, può riconoscere all'assicurato, nella constatata esi

stenza di uno stato invalidante previsto dalla nuova disciplina, il

diritto all'assegno ordinario di invalidità o la pensione di inabi

lità, senza che a tal fine — atteso che la vicenda del diritto alla

prestazione previdenziale va considerata come unica anche

quando si susseguono le fasi della sospensione, della rettifica o

della revoca — debba farsi applicazione delle disposizioni in

tema di requisiti contributivi dettate dall'art. 4 della suddetta 1.

n. 222 del 1984, le quali, nell'introdurre il diverso e più oneroso

requisito contributivo relativo a tre anni nell'ultimo quinquen nio (anziché a un anno, come in precedenza stabilito), riguarda no le domande successive alla data di entrata in vigore della

medesima legge; con la conseguenza che, anche in tal caso, l'e

sistenza del requisito contributivo deve essere verificata esclu

sivamente con riferimento al quinquennio antecedente la pre sentazione dell'originaria domanda di pensione in sede ammini

strativa, senza che occorra una nuova verifica all'epoca della ri

determinazione dello stato invalidante.

X. - Il secondo indirizzo era stato basato su un'unica conside

razione, essendo stato sostenuto che, in caso di soppressione della pensione di invalidità disposta nel periodo immediata

mente precedente o immediatamente successivo all'entrata in

vigore della 1. n. 222 del 1984, non è il caso di operare alcuna

distinzione nella posizione che può assumere l'interessato, il

quale, per un verso, potrebbe immediatamente contestare il

provvedimento di soppressione della prestazione e chiedere di

questa il ripristino e, per un altro verso, potrebbe fare acquie scenza al provvedimento e, solo in un secondo momento, in pre senza di una nuova infermità o di un aggravamento di una infer

mità già esistente, adire il giudice per ottenere una prestazione

previdenziale diversa dalla precedente (assegno ordinario di in

validità o pensione di inabilità in luogo della pensione di invali

dità). Qualora si realizzasse questa seconda ipotesi essendo già

vigente la nuova disciplina dettata dalla 1. n. 222 del 1984, il re

quisito contributivo dovrebbe essere valutato in base alle dispo sizioni, più rigorose, contenute nella nuova legge, con la conse

guenza che l'adesione all'altro indirizzo si risolverebbe, «sul

piano pratico, in una sollecitazione a contestare come illegittimo

ogni provvedimento di revoca o mancata conferma senza atten

dere aggravamenti delle condizioni, così da poter fruire del pre esistente requisito contributivo».

XI. - Anche se per ragioni diverse da quelle esposte nella

sentenza che ne costituisce l'espressione — dato che l'esegesi

di una disposizione di legge non può essere adottata, esclusiva

mente, in considerazione di un inconveniente che potrebbe deri

vare da una interpretazione di segno contrario e dato che, sem

mai, il prospettare quell'inconveniente può essere utile per con

fermare l'interpretazione già compiutamente assegnata alla

norma — il secondo indirizzo merita di essere condiviso.

Il primo orientamento, come si è visto, fa leva sul contenuto

di numerose disposizioni di legge, le quali, a dire di alcune delle

sentenze indicate nel punto VIII (v., soprattutto, Cass. 7 feb

braio 1990, n. 849, cit.), indicherebbero che il legislatore, anche

quando si susseguono le fasi della sospensione, della rettifica o

Il Foro Italiano — 2001.

della revoca, ha considerato la vicenda del diritto alla prestazio ne previdenziale come un unicum.

Senonché, a parte che la norma giuridica va interpretata, in

primo luogo, traendo il suo significato dalla intenzione del le

gislatore desumibile dalla connessione delle parole utilizzate

(art. 12 disp. sulla legge in generale), il vero è che tutte le di

sposizioni richiamate dal suddetto prevalente indirizzo o indica

no, ancora una volta, che l'indagine sulla esistenza del requisito contributivo c.d. relativo deve essere effettuata prendendo come

punto di riferimento il giorno della presentazione della domanda

amministrativa, ma non precisano se tale domanda debba essere

quella originaria o quella con la quale viene chiesto, dopo la

soppressione, il ripristino della pensione (v. quanto è stato espo sto nel punto VI); o enunciano regole che, non avendo diretta ed

immediata attinenza con la questione esaminata, non possono essere utilizzate allo scopo invocato (come quelle indicate nei

punti IX. 1 e IX.4); o sono contenute (come quelle menzionate

nei punti IX.2, IX.3, IX.5) in un provvedimento legislativo che è

successivo alla disposizione di legge da interpretare e con il

quale, addirittura, è stato eliminato l'istituto della soppressione della pensione e del conseguente, eventuale ripristino della pre stazione (in precedenza regolato dall'art. 10, 2° comma, r.d.l. 14

aprile 1939 n. 636), ove si consideri che attualmente è vigente l'istituto della revisione «nei casi in cui risultino mutate le con

dizioni che hanno dato luogo al trattamento in atto» e che tale

istituto può condurre ad un provvedimento di revoca o di rettifi

ca, avverso il quale l'interessato può chiedere, a sua volta, una

successiva revisione «in caso di aggravamento delle infermità»

(art. 9, 2° e 8° comma, 1. n. 222 del 1984). D'altra parte, per confutare l'argomento di fondo che viene

utilizzato a sostegno del suddetto prevalente indirizzo — quello

relativo alla unicità della vicenda — va obiettato che di unicità

si può parlare solamente se non vi sia soluzione di continuità

nell'intero iter, procedimentale e giudiziario, che attiene alla

(concessione, alla soppressione e al ripristino della) pensione, come avviene quando il giudizio promosso dall'interessato, che

contesta il provvedimento di soppressione, si conclude con l'ac

coglimento integrale della domanda (in quanto il giudice rico

nosce che l'originaria pensione era stata ingiustamente revocata

per non essere mai venuto meno lo stato invalidante). Non è

unica, viceversa, una vicenda che presenta uno iato fra un primo

periodo, in cui all'assicurato è stato elargito un determinato be

neficio, e un secondo periodo, in cui il riconoscimento ha ri

guardato un beneficio diverso (in quanto elargito nella vigenza di una nuova disciplina). In questo secondo caso l'intervallo, che è derivato dall'interruzione, impedisce di considerare l'uni

cità dell'evento, la soluzione di continuità comportando il sor

gere — con la successione, l'uno all'altro — di due distinti av

venimenti.

Per risolvere la questione, allora, si debbono richiamare le

considerazioni svolte nel precedente punto IV, quando è stato

rilevato che con la norma contenuta nell'art. 9, n. 2, lett. b), r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 (sub art. 2 1. 4 aprile 1952 n. 218), tuttora vigente nella parte che qui interessa, era stato disposto che il diritto alla prestazione previdenziale può essere conse

guito qualora i contributi richiesti dalla legge (nel numero sta

bilito) sussistano nel quinquennio precedente la domanda di

pensione (v. anche il riferimento sopra già operato all'art. 18

d.p.r. 27 aprile 1968 n. 488, quale risultante dalla sentenza della

Corte costituzionale 27 giugno 1989, n. 355, cit.).

Applicando questa regola alla questione che ha formato og

getto del contrasto interpretativo, si deve affermare che, poiché la domanda giudiziale di ripristino della pensione di invalidità, erogata nella vigenza della vecchia normativa e poi soppressa,

può essere — oltre che rigettata — anche accolta sia integral

mente che parzialmente, dando quindi luogo tanto al ripristino

dell'originaria pensione, quanto al riconoscimento — ai sensi

dell'art. 149 disp. att. c.p.c. e, ove sia già entrata in vigore la 1.

12 giugno 1984 n. 222, a norma dell'art. 12, 1° comma, di tale

legge — di un diritto non identico a quello in precedenza rico

nosciuto all'assicurato (l'assegno ordinario di invalidità o la

pensione di inabilità), si deve distinguere a seconda che si veri

fichi l'una o l'altra fra queste due situazioni. Se il giudizio in

staurato dall'interessato si conclude con l'integrale accogli mento della pretesa dedotta in giudizio e se, pertanto, il giudice riconosce che la pensione, non ricorrendone le condizioni, non

poteva essere soppressa, la domanda di pensione, cui va riferito

«il quinquennio precedente», deve essere sempre considerata

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PARTE PRIMA 1520

quella originaria, presentata in sede amministrativa nella vigen za della vecchia disciplina (e, in tal senso, come si è detto, deve

ammettersi la sostanziale unicità della vicenda inerente alla pre stazione previdenziale, perché a nulla in tal caso rileva il succe

dersi delle varie fasi della concessione, della soppressione e del

ripristino del beneficio). Se però il giudice reputa giusto il prov vedimento di soppressione della pensione, per essere venuto

meno, al tempo della emanazione del relativo provvedimento, il

requisito sanitario e tuttavia riconosce — ai sensi dell'art. 149

disp. att. c.p.c. e, vigente lo stesso, dell'art. 12, 1° comma, 1. n.

222 del 1984 — che l'assicurato ha diritto all'assegno ordinario

di invalidità o alla pensione di inabilità per essere sopraggiunto un nuovo stato invalidante nel corso del procedimento ammini

strativo o giudiziario, la valutazione del requisito contributivo

c.d. relativo deve essere effettuata con riferimento al tempo della proposizione della domanda amministrativa di ripristino della prestazione e non in relazione al tempo della presentazione della originaria domanda di pensione; con la conseguenza che, se la domanda di ripristino è stata presentata dopo l'entrata in

vigore della 1. n. 222 del 1984, il suddetto requisito contributivo

deve essere valutato in base alle disposizioni, più rigorose, contenute nell'art. 4 di tale legge.

XII. - A tutte le argomentazioni che sono state svolte nei

punti da IV a XI deve farsi riferimento, nel comporre il contra

sto di giurisprudenza di cui si discute, ai fini della decisione della presente controversia. Pertanto, poiché il Tribunale di

Avezzano, a fronte della domanda di ripristino della pensione di

invalidità a suo tempo proposta dalla Di Cicco, ha riconosciuto

alla medesima l'assegno ordinario di invalidità senza peraltro

svolgere alcuna indagine per appurare se in capo all'assicurata

sussistesse il requisito contributivo c.d. relativo, il ricorso deve

essere accolto per quanto di ragione e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al profilo della seconda censura, dedotta con l'unico motivo, che viene accolto. La causa, per

conseguenza, deve essere rinviata ad un altro giudice, che si de

signa nella Corte di appello di L'Aquila e che dovrà uniformarsi

ai seguenti principi di diritto. «Il giudice, nella decisione della controversia avente per og

getto il ripristino della pensione di invalidità liquidata in base alle disposizioni esistenti nell'ordinamento prima dell'entrata in

vigore della 1. 12 giugno 1984 n. 222 e poi soppressa, qualora intenda provvedere, in totale accoglimento della domanda, al ri

pristino della pensione, senza soluzione di continuità, fin dall'e

poca della soppressione, deve accertare, anche d'ufficio, l'esi

stenza del requisito contributivo c.d. relativo prendendo come

termine di riferimento, per il computo a ritroso del quinquennio nel quale debbono essere conteggiati i contributi, il giorno nel

quale è stata presentata l'originaria domanda di pensione in sede

amministrativa, con la conseguente applicazione dell'art. 9, n.

2, lett. b), r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 (sub art. 2 1. 4 aprile 1952 n. 218)».

«Qualora, viceversa, in relazione alla medesima controversia si profili l'accoglimento parziale della domanda, con il ricono

scimento, ai sensi degli art. 1, 2 e 12, 1° comma, 1. 12 giugno 1984 n. 222 (nel frattempo entrata in vigore) e 149 disp. att.

c.p.c., del diritto dell'interessato a conseguire l'assegno ordina

rio di invalidità o la pensione di inabilità con decorrenza suc

cessiva all'epoca della soppressione, il giudice deve controllare, anche d'ufficio, l'esistenza del requisito contributivo c.d. rela

tivo prendendo come termine di riferimento, per il computo a ri

troso del quinquennio nel quale debbono essere conteggiati i

contributi, il giorno nel quale è stata presentata in sede ammini

strativa la domanda diretta al ripristino della pensione, con la

conseguente applicazione dell'art. 4, 2° comma, 1. 12 giugno 1984 n. 222 ove tale domanda di ripristino sia stata presentata

dopo l'entrata in vigore della legge da ultimo indicata (o, ricor

rendone le condizioni, in base all'art. 18 d.p.r. 27 aprile 1968 n.

488, come risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n.

355 del 1989, prendendo come termine di riferimento il giorno in cui si è maturato il suddetto requisito nel corso del procedi mento amministrativo o giudiziario)».

Il Foro Italiano — 2001.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 21

marzo 2001, n. 4020; Pres. Sommella, Est. Trifone, P.M.

Raimondi (conci, conf.); Carrozzo (Avv. De Mauro) c. Mon

tinaro (Avv. Di Biase, Cramis), Chirizzi e altri (Avv. Caprio

li). Conferma App. Lecce 16 gennaio 1998.

Locazione — Legge 392/78 — Immobili adibiti ad uso diver so dall'abitazione — Cessione di quote della società loca

trice — Prelazione del conduttore — Esclusione (L. 27 lu

glio 1978 n. 392, disciplina delle locazioni di immobili urba ni, art. 38, 39).

Nel caso di cessione delle quote di una società di persone, nel

cui patrimonio sia compreso un immobile locato ad uso com

merciale, al conduttore di questo non spetta il diritto di pre lazione previsto dall'art. 38 l. 392/78, neppure qualora per

effetto della cessione si determini la concentrazione in capo ad un unico soggetto dell'intera partecipazione sociale (nel

rettificare, ai sensi dell'art. 384, 2° comma, c.p.c., la motiva

zione della sentenza impugnata, la Corte di cassazione ha

precisato che l'ipotesi esaminata va tenuta distinta da quella dell'alienazione di una quota di comproprietà indivisa del

l'immobile locato, nella quale, invece, non sussistono valide

ragioni per negare l'applicabilità dell'art. 38 l. 392/78). (1)

Svolgimento del processo. — Con citazione del 30 novembre

1990 Salvatore Carrozzo conveniva in giudizio, innanzi al Tri

bunale di Lecce, Carmela, Teresa, Anna, Immacolata e Luigi Chirizzi nonché Italo Montinaro per ottenere, previo riconosci

mento del diritto di prelazione ex art. 38 1. n. 392 del 1978 e

conseguente determinazione del prezzo, il riscatto dell'immo

bile — adibito a bar, ristorante e rivendita di tabacchi — da lui

condotto in locazione e che assumeva essere stato trasferito al

Montinaro a titolo oneroso, con scrittura privata «nell'ambito di

una cessione di quote della società Chirmenti s.a.s. comprensiva

(1) La Corte di cassazione conferma, con riferimento alla prelazione urbana, l'orientamento già espresso in materia di prelazione agraria ex art. 8 1. 590/65 (v. Cass. 25 agosto 1990, n. 8732, Foro it., Rep. 1990, voce Agricoltura, n. 127, e Gìur. agr. it., 1990, 529, con nota di L. Se

rafini; 7 novembre 1983, n. 6566, richiamata in motivazione, Foro it.,

Rep. 1984, voce cit., n. 108, e, per esteso, Giur. it., 1984, I, 1, 1611, con nota di D. Memmo, e Giur. agr. it., 1984, 468, con nota di D. Dan

za), sottolineando, in estrema sintesi, come la cessione di quote della società locatrice realizzi in ogni caso una vicenda modificatrice dell'as setto personale della società stessa (vale a dire, il trasferimento dello status di socio), e non già un'alienazione (ovvero un trasferimento di

proprietà), sia pur parziale, dell'immobile locato. In senso conforme, in tema di prelazione ex art. 38 1. 392/78, v. Trib.

Genova 17 gennaio 1984, Foro it., Rep. 1985, voce Locazione, n. 336

(riportata in Riv. dir. comm., 1984, II, 225, con nota di F. Sarchi), non ché Trib. Milano 28 dicembre 1981, Foro it., Rep. 1982, voce cit., n.

1089, e Arch, locazioni, 1982, 491; in dottrina, E. Caputo, Il diritto di

prelazione nella nuova disciplina delle locazioni urbane, Padova, 1987, 82.

Alla medesima conclusione è pervenuta la giurisprudenza con riferi mento al caso di cessione del(l'intero) pacchetto azionario della società di capitali locatrice: v., da ultimo, Cass. 23 luglio 1998, n. 7209, Foro

it., 1999, I, 3017, con nota di G. La Rocca, la quale, contrariamente a

quanto precedentemente ritenuto, in tema di prelazione agraria, da Cass. 1° dicembre 1987, n. 8939, id., Rep. 1988, voce Società, n. 297

(richiamata in motivazione dalla pronunzia in epigrafe e riportata in extenso in Giur. it., 1988,1, 1, 1578, con nota di A. Ricardi), mostra di considerare irrilevante l'essere il patrimonio della società locatrice co stituito esclusivamente dall'immobile oggetto del vantato diritto di pre ferenza ex art. 38 1. 392/78, dovendo escludersi (conformemente alla

prevalente dottrina e alla giurisprudenza più recente) la configurabilità di una simulazione dell'atto costitutivo di società di capitali.

Analogamente, viene esclusa l'operatività della disciplina di cui al citato art. 38 nell'ipotesi di cessione di una quota ideale dell'edificio

comprendente l'immobile locato (v., da ultimo, Cass. 21 ottobre 1998, n. 10431, Foro it., 1999, I, 3598, con nota di richiami); così come nel caso di conferimento dell'immobile ad una società da parte del locatore

(v. Cass. 21 luglio 2000, n. 9592, id., 2000,1, 2774). Con riferimento alla differente ipotesi di vendita di una quota di

comproprietà dell'unità immobiliare oggetto del contratto di locazione, v., invece, nel senso della configurabilità del diritto di prelazione del

conduttore, Cass. 11 settembre 1990, n. 9354, id., Rep. 1991, voce Lo

cazione, n. 288 (riportata, tra l'altro, in Giur. it., 1991, I, 1, 1062, con nota di S. Giove, e Riv. giur. edilizia, 1991, I, 49, con nota di M. De Till a).

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