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Sezioni unite civili; sentenza 22 giugno 1963, n. 1707; Pres. Torrente P., Est. G. Rossi, P. M. Pepe...

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Sezioni unite civili; sentenza 22 giugno 1963, n. 1707; Pres. Torrente P., Est. G. Rossi, P. M. Pepe (concl. conf.); Perrone (Avv. De Felice) c. Com. di Bronte; Com. di Bronte (Avv. Barcellona) c. Perrone Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 7 (1963), pp. 1351/1352-1365/1366 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23152327 . Accessed: 25/06/2014 07:21 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.229.229.210 on Wed, 25 Jun 2014 07:21:19 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezioni unite civili; sentenza 22 giugno 1963, n. 1707; Pres. Torrente P., Est. G. Rossi, P. M.Pepe (concl. conf.); Perrone (Avv. De Felice) c. Com. di Bronte; Com. di Bronte (Avv.Barcellona) c. PerroneSource: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 7 (1963), pp. 1351/1352-1365/1366Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23152327 .

Accessed: 25/06/2014 07:21

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1351 PARTE PRIMA 1352

bunale per i minorenni (art. 38 disp. att. cod. civ.), trat

tandosi di provvedere sugli interessi personali dei minori.

Posto clie trattasi di provvedimento suscettibile di deli

bazione, deve indagarsi se sussistano i requisiti richiesti

dalla legge per la dichiarazione di esecutivita di esso.

Nei procedimenti in camera di consiglio con contrad

dittorio e possibile distinguere un attore e un convenuto.

II richiairio fatto dall'art. 801 agli art. 796 e 797, in quanto

applicabili, importa perciõ ebe la dicbiarazione di effi

cacia e condizionata alia sussistenza di un criterio di colle

gamento cbe determini la competenza internazionale del

giudice straniero, con riferimento al convenuto (art. 797, n. 1, in relazione all'art. 4).

Ora, se la convenuta Loresch fosse cittadina americana, ciõ sarebbe sufficiente per ritenere competente il giudice americano, senza il concorso di altri collegamenti, dato cbe

l'art. 4 si riferisce alio straniero convenuto, ammettendo

cosi ehe il cittadino põssa sempre essere tratto in giudizio avanti al giudice dello Stato.

Senonche la Loresch 6 cittadina italiana e non americana.

Infatti il Begbian e nato da genitori italiani, e quindi italiano come risulta dal certificato del console generale italiano ad Istanbul in data 4 aprile 1961 (art. 1 della

legge 13 giugno 1912 n. 555). La Lorescb ba cercato, di

svalutare l'efficacia di questo documento, rilevando cbe

esso non indica i nomi dei genitori e ebe attribuisce al

Begbian, oltre al prenome di Mario, quello di Arakel,

mentre nella comunicazione del Ministero dell'interno al

Comune di Milano il secondo prenome b Armais. Tali ri

lievi non possono infirmare 1'attestazione del console

generale, poiche non vi e dubbio sull'identita della per sona di cui trattasi. II libretto di matrimonio rilasciato dalla

Repubblica turca il 30 settembre 1947 conferma cbe il

Begbian era di nazionalita italiana, mentre attribuisce alia

Lorescb quella americana. II certificato rilasciato dal Sin

daco di Milano il 7 febbraio 1962 e la nota 9 luglio 1962

dell'Ufficio di stato civile del Comune di Milano, la quale ultima notifica al Begbian una comunicazione del Ministero

dell'interno, riferendosi al riacquisto della cittadinanza

italiana da parte del medesimo, confermano ulteriormente

cbe l'originaria cittadinanza era quella italiana.

li circostanza pacifica cbe dopo il matrimonio il Begbian, recatosi in America, acquistõ la cittadinanza americana

per naturalizzazione. Successivamente ancora, e cioe dal

23 settembre 1953, egli fissõ la sua residenza a Milano, come

risulta dai eitati certificati del Sindaco o dell'Ufficio dello

stato civile di quella citta. Posto ciõ, e posto cbe il Begbian ha mantenuto, come mantiene ancora, la residenza a Mi

lano, egli ba riacquistato la cittadinanza italiana, a norma

dell'art. 9, n. 3, della legge del 1912.

Com'6 noto, questa disposizione attribuisce il riacquisto della cittadinanza italiana a chi l'aveva perduta per l'ac

quisto di una straniera, dopo due anni di residenza in Italia.

Tale riacquisto e automatico, avviene cioe a prescindere da ogni manifestazione di volontä dell'interessato ed ancbe contro la sua volontä. L'unico ostacolo e l'esercizio del di

ritto di inibizione spettante al Governo, ai sensi del 2°

comma dell'art. 9 anzidetto (si vedano le sentenze di questo

Supremo eollegio 18 ottobre 1955, n. 3250, Foro it., Rep. 1955, voce Oittadinanza, n. 4 ; 13 dicembre 1935, n. 3656, id., Rep. 1935, voce cit., n. 7 ; 20 aprile 1933, n. 1322, id.,

Rep. 1933, voce cit., n. 13 ; 29 maggio 1931, n. 2060, id., 1931, I, 1155). E nella specie il Ministero dell'interno ha

comunicato al Comune di Milano, in data 30 aprile 1962, di non essersi avvalso della facolta di inibizione e di con siderare quindi perfetto il riacquisto della cittadinanza da parte del Beghian.

Dato il carattere automatico di detto riacquisto, nessun rilievo ha la circostanza che il Begbian, nel presentare la

petizione per l'ordine di habeas corpus alia Corte americana, si sia qualifieato cittadino americano e che tale lo abbia riconosciuto quella Corte con Vorder del 10 gennaio 1961. Tanto meno ha rilievo l'altra circostanza che il Beghian, comparso il 12 dicembre 1961 avanti al Presidente del Tri

bunale di Milano nella causa di separazione personale, abbia

chiesto tin lungo differimento per poter dimostrare la propria cittadinanza italiana.

Egli, ancorche non l'avesse saputo o voluto, l'aveva

acquistata ipso iure fin dal 23 settembre 1955, data di

compimento del biennio dalla fissazione della residenza a

Milano. Fino al 23 marzo 1956 il riacquisto poteva divenire

inefficace per effetto dell'esercizio della facoltä di inibizione

da parte del G-overno, essendo di sei mesi il termine entro

il quale tale facoltä puö essere esercitata, quando, come

nella specie, l'ultima cittadinanza sia di uno Stato non

europeo. Poiclie l'inibizione non intervenne, dalla detta

data del 23 marzo 1956 il riacquisto della cittadinanza

italiana, verificatosi il 23 settembre 1955, divenne defini

tive ed inoppugnabile. La Lorescb, nata cittadina americana, acquistõ con il

matrimonio la cittadinanza italiana (art. 10 della legge del

1912) ; poi, quando il marito divenne americano, riacquisto

quella americana; infine, quando il marito riacquisto la cittadinanza italiana, divenne di nuovo italiana. Ella,

infatti, risiedette con il marito a Milano, ove nacquero i due figli, Mark il 2 gennaio 1955 e Claudia il 16 giugno 1956. Si verificõ cosi la condizione ricbiesta dall'art. 11, 2°

comma, della legge del 1912 perchö la moglie acquisti la

cittadinanza quando il marito straniero diviene cittadino, vale a dire quella della residenza comune.

Poiche pertanto la Lorescb era italiana, e cioe straniera

rispetto alio Stato avanti al cui giudice fu convenuta, tale

giudice poteva essere internazionalmente competente solo

nella ricorrenza di uno dei criteri di collegamento previsti dall'art. 4 cod. proc. civile. Ora non sussisteva quello del

domicilio o della residenza in America, perche la moglie ha

il domicilio legale del marito (art. 45 cod. civ.), che nella

specie era a Milano. Ed ancbe a Milano era la residenza dei

coniugi, i quali si recarono in America nel 1960 solo per trascorrervi le ferie estive. La circostanza che la Loresch

si rifiutõ poi di rientrare con il marito in Italia, alia fine

delle ferie, non e idonea a porre in essere un trasferimento

della sua residenza, che per di piu doveva, per la nostra

legge, permanere nel luogo del domicilio e della residenza

del marito.

Non sussisteva nemmeno il momento di collegamento costituito dalPaccettazione della giurisdizione americana,

poi olio tale accettazione avrebbe importato una deroga con

venzionale alia giurisdizione italiana, che non e ammessa

se non nei casi tassativamente indicati nell'art. 2 cod. proc. civ., tra i quali non rientrano le controversie in materia

personale e familiare.

Nessun altro criterio di collegamento di cui all'art. 4

6 configurable. Pertanto la delibazione dell'onfer di cui trattasi non

poteva essere concessa.

In conseguenza la sentenza deniuiciata deve essere cas sata senza rinvio.

Per questi motivi, cassa, ecc.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

I

Sezioni unite civili; sentenza 22 giugno 1963, n. 1707 ; Pres.

Torrente P., Est. G. Rossi, P. M. Pepe (ooncl. conf.); Perrone (Aw. De Felice) c. Com. di Bronte ; Com. di Bronte (Aw. Barcellona) c. Perrone.

(Oassa App. Oatania, Sez. speeializzata agraria, 13 ottobre

1960)

Contratti agrari — Norme relative alia composi zione delle sezioni specializzate agrarie -—- Eiletti della dichiarazione d'ineostituzionalita — Fatti

specie (Costituzione della Repubblica, art. 136 ; legge 2 marzo 1963 n. 320, disciplina delle controversie in

nanzi alle sezioni specializzate agrarie, art. 6).

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ÖiÜRISPRUDENZA COSTITÜZIONALE E CIVILE

A seguito della dichiarazione d'incostituzionalita delle norme

relative alia composizione delle sezioni specializzate agra

rie, la Oassazione, anche se dette norme non han for

mato oggetto di tempestivo ricorso, deve cassare tutte le

sentenze (di primo e di secondo grado), pronunziate nel

eorso del giudizio, e rimettere le parti avanti la sezione

istituita ai sensi della sopravvenuta legqe 2 marzo 1963

n. 320. (1) II

Sezione I civile ; sentenza 27 marzo 1963, n. 759 ; Pres.

Celentano P., Est. Iannuzzi, P. M. Tavolaro (conol.

conf.) ; Taino (Aw. Putzoi.it, Goldoni) c. Finanze

(Aw. dello Stato Graziano).

(Oassa App. Brescia 13 gennaio 1961)

Registro — « Solve et repete » — Dichiarazionc d'in

costituzionalita — EHetti sui giudizi pcndcnti —

Fattispccie (Cod. proc. civ., art. 353 ; r. d. 30 dicembre

1923 n. 3269, legge del registro, art. 149 ; Costituzione

della Repubblica, art. 136).

Sopravvenuta alia sentenza d'appello, che, confermando la

pronuncia di prime cure, aveva dichiarato I'inammissi

bilitä della opposizione ad ingiunzione di pagare imposta

di registro per violazione del precetto del solve et repete,

la sentenza della Oorte costituzionale, che dichiard I'inco

stituzionalitä delVart. 149 della legge di registro, la Oorte

di cassazione, in aecoglimento del ricorso del contribuente,

che dedueeva la avvenuta pubblicazione della sentenza

della Oorte costituzionale, deve annullare la sentenza im

pugnata e rimettere le parti al primo giudice. (2)

III

Sezioni unite civili; sentenza 23 marzo 1963, n. 738 ; Pres.

Tavolaro P. P., Est. Arras, P. M. Reale (concl.

conf.); Arneri (Aw. Moschella) c. Marinoni (Aw.

Locati).

(Oonferma App. Milano 27 febbraio 1959)

Tasse eomunali — « Solve et repete » — Dichiara

zione d'incostituzionalita — Eiletti sui giudizi pen

denti — Fattispccie (Costituzione della Repubblica,

art. 136 ; r. d. 14 settembre 1931 n. 1175, t. u. per la

finanza locale, art. 285, 2° comma).

Tasse eomunali — Tasse per l'occupazione di spazi

ed arce pubbliclie — Dichiarazione d'incostitu

zionalita — Eiletti sui giudizi pcndcnti — Fatti

spccie (Costituzione della Repubblica, art. 136 ; r. d.

14 settembre 1931 n. 1175, art. 195).

La sopravvenuta sentenza della Oorte costituzionale, che ha

dichiarato Vincostituzionalitä delVart. 285, 2° comma,

t. u. per la finanza locale, determina Vassorbimento del

motivo di ricorso per cassazione, con il quale si deduce

la mancata applicazione del precetto del solve et repete. (3)

Sopravvenuta alia sentenza d'appello, che aveva accolto I'op

posizione ad ingiunzione di pagare tassa di occupazione

di aree pubbliclie per rinuncia dell'appaltatore, la sen

tenza della Oorte costituzionale, che ha dichiarato Vincosti

tuzionalitä delVart. 195 t. u. per la finanza locale, la

Oorte di cassazione deve confermare la sentenza impugnata,

sebbene sia stata emanata la legge 18 aprile 1962 n. 208,

il cui art. 7 disciplina in via transitoria le situazioni con

seguenziali alia sentenza della Oorte costituzionale. (4)

IV

Sezione I civile ; sentenza 27 febbraio 1963, n. 476 ; Pres.

Varallo P., Est. Giannattasio, P. M. Caldarera

(concl. diff.); Ente pro v. turismo Messina (Aw. Arena)

c. Caneva (Aw. Nicolõ, Peri).

(Oassa App. Messina 15 giugno 1960)

Turismo — Contributi —- Domanda di ripetizionc —

Intempestivitä — Dichiarazione d incostituziona

litä della normativa — Fattispecie (Costituzione

della Repubblica, art. 136; r. d. 14 settembre 1931

n. 1175, t. u. per la finanza locale, art. 285; r. d. 1.

12 novembre 1936 n. 2302, sui contributi obbligatori a

favore,degli enti prov. per il turismo, art. 3 ; r. d. 26

dicembre 1936 n. 2394, integrazione della procedura con

tenziosa in materia di tributi locali, art. 3).

II pagamento dei contributi a favore degli enti per il turismo,

effettuato prima della pubblicazione della sentenza della

Oorte costituzionale che ha dichiarato illegittima la norma

impositrice, h irripetibile anche quando, pur pendendo il

rieorso amministrativo, la domanda al giudice ordinario

sia stata proposta dopo la seadenza del termine semestrale

dalla pubblicazione dei ruoli. (5)

I

La Corte, ecc. — Svolgimento del processo.

—- (Omissis).

Nelle more del presente giudizio, la difesa del Perrone dap

prima con memoria depositata il 7 gennaio c. a., e poi con

istanza dell'8 aprile, ba dedotto la illegittimitä costitu

zionale dell'art. 7 della legge 4 agosto 1948 n. 1094, del

l'art. 5 della legge 18 agosto 1948 n. 1140, dell'art. 9 della

legge 25 giugno 1949 n. 353 e della norma sostitutiva di

cui all'art. 1 della legge 3 giugno 1950 n. 392 ; e ricbiamate

lerecenti sentenze della Corte costituzionale, con le quali 6 stata dichiarata 1'incostituzionalitä, delle dette norme, ba cbiesto cbe, in via pregiudiziale, sia dicbiarata la nullita

del processo svoltosi dinanzi alle Sezioni specializzate del

Tribunale e della Corte di appello di Catania, e delle relative

sentenze.

Motivi della decisione. — Pregiudiziale, rispetto al

l'esame dei motivi di rieorso, cbe investono esclusivamente

il merito della controversia, h la questione di legittimitä co

stituzionale prospettata dalla difesa del Perrone nelle more

(1-2) I. Sull'interpretazione dell'art. 136 della Costituzione

e dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953 n. 87, sono da aggiungere alle sentenze eitate nel corso della motivazione delle quattro sentenze riportate, Cons. Stato, Sez. IV, 27 febbraio 1963, n.

115, in questo volume, III, 197, con ampia nota di richiami; Cass. 21 dicembre 1962, n. 3403, retro, 1216, con nota dirichiami ; nonchi: Cons. Stato, Ad. plen., 10 aprile 1963, n. 8, in questo

fascicolo, III, 282, con nota di richiami.

II. Sulla prima massima, va ricordata, in aggiunta alle

sentenze eitate dalle Sezioni unite, Cass. 26 gennaio 1963, n. 119

(retro, 243, con osservazioni critiche di Andriotj), che non ha

tenuto conto della sentenza 20 gennaio 1962, n. 108 della Corte

costituzionale (retro, 11, con osservazioni di Ahdkioli), il cui

dispositivo era gi& stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale. In dottrina, cons., in senso contrario, Andbioli (Effetti

della incostituzionalitä delle sezioni agrarie, in Giur. cost., 1962,

1325), il quale, facendo leva sul combinato disposto degli art.

158 e 161, 1° comma, cod. proc. civ. (dei quali le Sezioni unite

richiamano il 1° e il 2° comma del secondo), sostiene che la pro nuncia d' i n cost, i t uz i o na 1 i ta. delle norme sulla composizione delle sezioni specializzate agrarie, non si applichi se la loro

violazione non sia stata fatta valere nei limiti e secondo le

regole proprie dell'appello e del rieorso per cassazione.

III. Sulle mässime seconda e terza, v., in ipotesi in cui la

questione d' i ncost it ay. innal it a non ayeva formato oggetto di

rieorso per cassazione, Cass. 9 gennaio 1963, n. 23, retro, 402, con nota di richiami.

IV. Sulla quinta massima, Cass. 30 maggio 1961, n. 1271

(richiamata nel corso della motivazione della sentenza n. 476

del 1963), pubblicata in Foro it., 1961, I, 1483, ha ritenuto non

piü esigibili i contributi per gli enti turismo, divenuti definitivi, iscritti a ruolo ma non pagati prima della sentenza che ha dichia

rato incostituzionale la norma impositrice (Corte cost. 18 marzo

1957, n. 47, id., 1957, I, 912). Conformi, sul termine semestrale dall'iscrizione a ruolo

per proporre l'azione giudiziaria, Cass. 18 settembre 1962, n. 2766, 14 marzo 1962, n. 513, id., Rep. 1962, voce Tasse comu

nali, nn. 68, 69 ; 3 marzo 1961, nn. 454 e 457, id., Rep. 1961, voce cit., nn. 83-88 ; 13 aprile 1960, n. 881, id., 1960, I, 946, con nota di richiami.

ii. Fobo ItaliANO — Volume LXXXV1 — Parte l-87.

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1355 PARTE PRIMA 1356

del presents giudizio di cassazione, con riferimento alle

norme legislative eoneernenti la composizione delle sezioni

specializzate per la decisione, in primo grado ed in appello, delle oontroversie agrarie (art. 7 legge 4 agosto 1948 n.

1094; art. 5 legge 18 agosto 1948 n. 1140 ; art. 2 legge 25

giugno 1949 n. 353 e art. 1 legge 3 giugno 1950 n. 392). E

poiche la Corte costituzionale, con le recenti sentenze dello

11 dicembre 1962, n. 108 (Foro it., 1963, I, 11) e del 12

febbraio 1963, n. 5 (ibid., 392), ha gia dichiarato la ille

gittimita, costituzionale di tali norme, in relazione agli art. 102, 2° comma, e 108, 2° comma, della Costituzione, onde esula a priori la possibilitä di disporre, ai sensi del

Part. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, la rimessione degli atti alia Corte costituzionale, l'indagine, ehe questa Corte

deve compiere in ordine alia detta questione, si risolve in

sostanza uello stabilire se, ed in quali limiti, la suindicata

pronuncia di incostituzionalitä possa esplicare effetti, nei

giudizi tuttora in corso, rispetto ai procedimenti svoltisi in primo grado ed in appello dinanzi alle sezioni specializ zate contemplate da quelle norme, ed alle sentenze giä

pronunciate dalle sezioni stesse.

II problema concernente i limiti di efficacia delle sen

tenze della Corte costituzionale che dichiarano l'illegitti mitä costituzionale di norme di legge o di altri atti aventi

forma di legge, e stato giä ripetutamente vagliato da questo Supremo collegio ; il quale ha piu volte affermato il principio secondo cui, in aderenza al combinato disposto dell'art. 136

Cost, e dell'art. 30 della cit. legge n. 87 del 1953, a partire dal giorno successivo alia pubblicazione nella Qazzetta uf

f ioiale della decisione della Corte costituzionale, la norma

dichiarata incostituzionale deve essere disapplicata dal

giudice, anche ex officio, rispetto a tutti i rapporti contro

versy compresi quelli precostituiti, salvo che essi non ab

biano giä, formato oggetto di una pronuncia passata in

giudicato ; il che importa ehe la pronuncia di incostituzio

nalitä non e operante soltanto ex nunc, e quindi per l'avvenire, ma 6 pur dotata di efficacia retroattiva ri

spetto alle situazioni giuridiehe, relative a rapporti o

ad atti posti in essere anteriormente, che si profilano ancora « esaurite » e suscettibili di essere diversamente re

golate in virtu della pronuncia stessa (efr. le sent. 16 set

tembre 1957, n. 3492, Foro it., 1957, I, 1607 ; 16 ottobre

1957, n. 3884, id., Rep. 1957, voce Oorte cost., n. 99 ; 29

ottobre 1957, n. 4186, ibid., n. 101 ; 23 marzo 1959, n. 876, id.,

Eep. 1959, voce cit., n. 49 ; 22 luglio I960, n. 2077 a Sez.

un., id., Rep. 1960, voce cit., nn. 66-68 ; 30 maggio 1961, n. 1271, id., 1961, I, 1483 ; 30 maggio 1961, n. 1273, id.,

Rep. 1961, voce cit., n. 110; 3 novembre 1961, n. 2565,

ibid., n. 110 bis ; 7 luglio 1962, n. 1749, id., 1963, I, 111).

Senonche, alcune recenti sentenze contengono, sia

pure incidentalmente, affermazioni piuttosto vaghe e per

plesse o meno univoche e recise (cfr. II Sez. 30 gennaio 1962, n. 172, Foro it., 1962, I, 1352 ; Sez. un. 22 marzo

1962, n. 593, ibid., 1065) e per di piti le Sez. un. penali di questa Corte, con la sent. 27 ottobre 1962, Ingrosso, (id., 1963, II, 1), esaminando ex professo il problema, a

proposito delle ripercussioni della dichiarazione di inco stituzionalitä dell'art. 30, capov., cod. proc. pen., sui pro cedimenti penali iniziati anteriormente in conformity di

tale norma, e non ancora definiti, hanno in sostanza ri

tenuto che la pronuncia di incostituzionalitä, «cui cer tamente spetta la stessa autorita e funzione normativa

dell'abrogazione da parte del legislatore», non influisce

sulla validity degli atti giä eompiuti sulla base della

norma poi dichiarata incostituzionale, essendo applica ble «il principio generale della conservazione », secondo

cui gli atti che risultino legittimi, sotto il profilo della forma

e della competenza, alia stregua delle norme in vigore al

tempo in cui furono posti in essere, non sono infirmati dallo

ius superveniens, e continua.no ad esplicare tutti gli effetti

giä prodottisi in modo definitivo ; e da questi rilievi hanno

poi dedotto che il cosiddetto effetto retroattivo della de

cisione della Corte costituzionale, «mentre e insito nel pro cedimento in cui la questione di legittimitä costituzionale e

stata sollevata come pregiudiziale » non si verifica rispetto ai procedimenti nei quali la detta questione non sia stata

prospettata o rilevata, e sia stata nel frattempo pronunciata sentenza di merito, ancorche soggetta ad impugnazione.

Ora, presoindendo dagli aspetti peculiari del caso deciso

dalla sentenza teste eitata, un ulteriore ed approfondito riesame dei vari profili della questione induce a non condi

videre le ragioni di ordine generale su cui e impostato il

detto orientamento, ed a ribadire quello eke riconosce l'effi

cacia retroattiva della pronuncia di incostituzionalitä ri

spetto ai rapporti, non esauriti, sorti anteriormente ad

essa. In realtä, per intendere esattamente la reale portata dell'art. 136 Cost., secondo cui la norma dichiarata incosti

tuzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alia

pubblicazione della decisione della Corte costituzionale, occorre anzitutto rifarsi, sotto il profilo dommatico, a con

siderazioni inerenti alla particolare condizione delle norme

ordinarie che siano in contrasto con precetti costituzio

nali, ed alia natura della pronuncia che accerta tale con

trasto ; ed e poi necessario, sotto il profilo sistematico, coordinare il disposto del cit. art. 136 con la norma dettata

dall'art. 1 della legge cost. 9 febbraio 1948 n. 1 oltre che con

quel la. dell'art. 30 della cit. legge ord. n. 87 del 1953.

Circa il primo punto, pur senza approfondire l'arduo

argomento (che ha formato oggetto, in dottrina, di interes

santi dibattiti), va notato che indubbiamente la norma inco

stituzionale, in quanto promani da organi investiti di po tere legislativo e presenti tutti i crismi formali nonche

tutti gli elementi ed i requisiti che integrano e caratteriz-'

zano l'essenza della legge, non õ radicalmente «nulla » o

«inesistente »; ed anzi, prima della decisione della Corte

costituzionale, e quanto meno « esecutoria », se non obbli

gatoria, nel senso che sia le autorita amministrative, di

cui regoli l'azione, sia i privati non possono, sempre ed

incondizionatamente, esimersi dall'osservarla, ne comunque sono a ciõ tenuti: essa, invero, quale estrinsecazione della

potestil di imperio dello Stato, introduce pur sempre nel

l'ordinamento un quid novi che non e mera « apparenza », ed e perciõ formalmente idonea a ricevere applicazione e ad

operare concretamente nel campo delle relazioni giuridiche, per un periodo di tempo che in pratica puõ essere anche

abbastanza lungo, in guisa da determinare effetti e situa zioni eventualmente suscettibili, per la loro oggettiva con sistenza e portata, di assumere giuridica rilevanza.

E quest'aspetto dell'esecutorieta, puõ avere il suo rilievo, come questa Corte non ha mancato di rilevare in recenti

decisioni, sul profilo della responsabilitä, della pubblica Amministrazione per l'attuazione della norma successiva mente dichiarata ineostituzionale.

Tuttavia si deve altresl riconoscere che l'inconcilia bilitä con le norme preminenti della Costituzione'o di altre

leggi costituzionali integra un vizio intrinseco e sostanziale clie implica la «illegittimitä » e la conseguente «invalidity » della norma, e che e « originario », nel senso che risale al momento dell'entrata in vigor© di essa o a quello dell'entrata in vigore dei precetti costituzionali violati, secondo che si tratti di norma emanata posteriormente o anteriormente a questi ultimi. Ed b appunto il carattere originario ed immanente di questa condizione di invaliditä della norma che ne esclude la « obbligatorietä » ; tanto piu che, nei giu dizi in cui venga in considerazione 1'applicability di essa, il detto vizio puõ essere dedotto in via incidentale dalle

parti interessate a farlo valere, e puõ essere rilevato anche di ufficio (art. 1 legge cost. n. 1 del 1948 e art. 23 legge n. 87 del 1953).

Da questi rilievi õ agevole dedurre che l'obiettivo e l'essenza della decisione demandata alia Corte costituzio

nale, in sede di controllo sulla legittimitä delle leggi, con siste appunto nell'accertare e dichiarare il menzionato

vizio, con efficacia erga omnes. E tale dichiarazione, che esaurisce il momento precettivo della decisione, dato che non si traduce in un provvedimento di «annullamento », nõ da questo e integrato (art. ex art. 136 Cost, e 27 legge n. 87 del 1953), non ha certo natura costitutiva, ma s'in

quadra piuttosto nella categoria dei cosiddetti «accerta menti costitutivi», giacchõ realizza il presupposto cui con

seguono, ope constitutionis, determinati effetti. Peraltro, ap punto perche la condizione di invaliditä che ha formato og

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

getto deH'accertamento risale al passato (e qvundi non si determina ex nunc, oome una conseguenza della pronuncia di incostituzionalita), noil e affatto abnorme, ed e anzi con

forme alia logica del sistema, clie anclie i detti effetti si riflettano anohe sul passato, e siano assimilabili a quelli dell'annullamento, il quale, di regola, opera reliminazione ex tunc degli atti invalidi.

Questi rapidi oenni denotano chiara mente clie l'isti

tuto di oui si disoute lia caratteristiche peculiari che lo

distinguono nettamente da istituti tradizionali, e non

permettono di qualificarlo, o di eliiarirne la portata e gli effetti, attraverso il riferimento a schemi e concetti ela

borati a proposito di tali istituti, ed in particolare a pro

posito dell'abrogazione e dello his superveniens. Invero, l'abrogazione e disposta dal legislatore per ra

gioni di mera opportunity e costituisce una manifesta

zione tipica di discrezionalitä politica ; mentre il fenomeno

della «perdita di efficacia» previsto dall'art. 136 Cost.,

per le norme dichiarate incostituzionali, õ ontologicamente diverso, coordinandosi ad una pronuncia che e di mera

legittimitä,, giacche deve prescindere da qualsiasi valu

tazione politico-discrezionale (art. 28 legge n. 87 del 1953), ed õ impostata, come si e detto, sull'accertamento di una

causa preesistente d'invaliditfk della norma di cui si tratta.

Del resto, che il detto fenomeno non sia assimilabile

all'abrogazione e confermato dal rilievo clie la formula usata

dal cit. art. 136 e nettamente diversa da quella dell'art.

75 Cost., in. cui si allude espressamente all'abrogazione, mentre õ conforme a quella dell'art. 77, che riflette anch'esso

una fattispecie di caducazione di norme costituzionalmente

illegittime: il clie denota come la differenza ontologica tra l'abrogazione di norme giä valide e la « perdita di effi

cacia » di norme incostituzionali sia postulata ed anzi deli

neata in maniera abbastanza univoca nella stessa Costi

tuzione.

Ciõ posto 6 quanto meno aprioristico ritenere, attraverso

il riferimento ai principi generali sulla successione delle

leggi nel tempo e sull'efficacia ex nunc dell'abrogazione, che l'art. 136, nel disporre che la norma dichiarata incosti

tuzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alia pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale,

postuli la prima efficacia o addirittura la convalida della

norma stessa rispetto al passato. Infatti, data la peculiare

configurazione dommatica dell'istituto, e ormai chiaro che, sotto il profilo sistematico, nessun elemento di interpreta zione, sia pur sussidiario, puõ esser fondatamente desunto da quei principi.

Per contro, la formula dell'art. 136, se vagliata alia luce

deirilievi che precedono, e soprattutto con riferimento alia

effettiva condizione della norma incostituzionale, risulta

intesa a sottolineare che la pronuncia di incostituzionalita

toglie alia norma stessa il earattere della «esecutorietä,»,

per modo che essa, finalmente eliminata in modo radicale

e definitivo, deve ormai considerarsi inesistente, e quindi

priva dell'attitudine a produrre quegli effetti, sia pur precari, limitati o indiretti, che alla esecutorietä, si ricollegano (come

quello inerente, ad es., alla non configurabilitä, per errore

scusabile, d'una responsabilitä, per atti o fatti compiut.i in

esecuzione di quella norma). Ora, questa interpretazione comporta che l'art. 136,

pur disponendo ex professo per il futuro, non esclude sen

z'altro che l'inefficacia della norma possa riferirsi anche a

rapporti o situazioni del tempo decorso. E ciõ e confermato

anche dal rilievo che nella Costituzione non erano ancora

previste le condizioni e le forme per la proposizione dei giu dizi di legittimita costituzionale, e che a tanto provvide

poi, in conformity della riserva formulata nell'art. 137, la

legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948.

Ed in effetti, õ appunto dal coordinamento dell'art. 1

di questa legge con il ripetuto art. 136 che si desume, in

maniera univoca e sicura, l'efficacia retroattiva della pro nuncia di incostituzionalita.

Invero, la disposizione secondo cui la questione di le

gittimitä, costituzionale puõ e deve esser sollevata, in via

incidentale,«nel corso d'un giudizio » purche si profili ri

levante per la decisione sul rapporto controverso, esclude

ehe l'eventuale pronuncia di accoglimento operi soltanto

per il futuro, giacclie postula ex neoesse ehe essa debba

esplicare in ogni easo la sua efficacia nel giudizio in cui la

questione fu sollevata, ancorche relativo ad un rapporto pre eostituito : una diversa interpretazione condurrebbe a ri

sultati incompatibilicon la previsione e la ratio della norma

stessa; la quale, mentre sostanzialmente ammette ehe, in linea di massima, la questione di legittimita costitiizio

nale põssa avere concreta rilevanza in ordine a rapporti

precostituiti, configura taie rilevanza quale presupposto condizionante per la proponibilitä della detta questione e

per la conseguente sospensione del giudizio in cui e insorta, rieonoscendo cosl ehe la decisione della Corte costituzio

nale 6 destinata a produrre effetti pratici in quel giudizio. D'altra parte, poiche, per la sua intima essenza, la

pronuncia d'incostituzionalita ha una portata generale e

vale erga omnes, non si puõ ammettere ehe i suoi effetti

non abbiano la stessa portata e la stessa estensione sia ri

spetto ai processo in cui la questione fu proposta, sia in

altri processi. E pertanto si deve riconoscere ehe 1'effi

cacia retroattiva da attribuirsi alla pronuncia stessa in

quel processo non 6 ehe l'estrinsecazione e 1'indice di una

piu ampia retroattivitä. Se cosi non fosse, si registrerebbero in pratica proprio quegli ineonvenienti (incertezza del di

ritto, disparitä di trattamento rispetto a situazioni iden

tiche o analoghe) ehe il costituente ha inteso evitare, de man

dando il controllo sulla legittimita delle leggi alla Corte

costituzionale, e conferendo alle sue decisioni efficacia

generale; e per di piu ne deriverebbe la eonseguenza, manifestamente incompatibile con i peculiari lineamenti

del sistema, ehe la questione di legittimita costituzionale, anche se giä portata a cognizione della Corte costituzionale, dovrebbe essere riproposta ex projesso in tutti gli altri

processi nei quali si profili rilevante in ordine a rapporti o fatti posti in essere anteriormente alla pronuncia di

incostituzionalitä. Ed anzi, poiche in seguito a tale pro nuncia la questione incidentale sarebbe improponibile,

perche ormai priva di ragion d'essere, e se rimessa ex novo

alla Corte costituzionale sarebbe da essa dichiarata « mani

festamente infondata», si perverrebbe ai risultato, ancor

piü aberrante e paradossale ehe, nell'ipotesi ora consi

derata, il giudice non dovrebbe rilevare d'ufficio la que

stione, come invece avrebbe potuto e dovuto fare se essa

non fosse stata deeisa, e le parti interessate ad ottenere

ehe la norma incostituzionale sia disapplicata verserebbero

in una situazione deteriore, essendo ormai preclusa la

possibility di svolgere utilmente quella attivitä ehe, se

condo la tesi ehe si confuta, condizionerebbe 1'efficacia

retroattiva della detta pronuncia. Aggiungasi ehe i suespo sti rilievi trovano puntuale riscontro nel disposto del

1'art. 20, 3° comma, della legge n. 87 del 1953, il quale vieta tassativamente 1'applicazione delle norme dichia

rate incostituzionali a partire dal giorno suecessivo alla

pubblicazione della decisione della Corte costituzionale, ed

<; applicabile, per la sua formulazione ampia e compren

siva, anche nei giudizi relativi a rapporti o fatti anteriori

a quella decisione. E ben vero ehe questa norma, essendo

eontenuta in una legge ordinaria non ha valore d'inter

pretazione autentica della norma costituzionale ma e

ormai chiaro ehe essa, lungi dall'essere in cont.rasto con

le norme costituzionali dianzi esaminate e dall'alterarne

o ampliarne la portata, si limita a sottolineare una esi

genza ehe si profila come un logico ed impreseindibile corollario del principio generale dell'efficacia retroattiva

della pronuncia di incostituzionalitä, ehe 6 insito nella

ratio e nel sostanziale contenuto di quelle norme.

A questo punto si pone il problema dei limiti a cui

e soggetto il detto principio. Ora, e da precisare ehe questi limiti non ineriscono all'intrinseca portata di esso, ehe e

assoluta, eome assoluta e totale 6 ormai, per il tempo decorso oltre ehe per il futuro, 1'inefficacia della norma

dichiarata incostituzionale, e quindi non implicano giam mai la possibilitä di una ulteriore applicazione ope iudicis

della norma stessa ; ma si coordinano a fattori estrinseci

ehe determinano 1'interferenza nella disciplina della fatti

specie concreta di altre norme le quali neutralizzano a

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1359 PARTE PRIMA 1360

priori 1© conseguenze che la pronuncia d'incostituzionalita

e astrattamente idonea a produrre. E, in: aderenza a tale

criterio, e da ritenere, come giä accennato, che i detti

limiti sussistono soltanto quando in relazioue agli atti o

ai rapporti precostituiti si siano determinate situazioni

giuridiche ormai «esaurite », ossia consolidate ed intan

gibili, e come tali insuseettibili di essere rimosse o diver

samente regolate attraverso una statuizione che prescinda dalla norma dichiarata incostituzionale : il che puõ verifi

carsi o per la preclusione nascente dal giudicato, o per effetto di atti amministrativi che abbiano esaurito i loro

effetti, o, in dipendenza di atti negoziali o di altri atti o

fatti che siano rilevanti sul piano sostanziale o processuale, nonostante l'inefficacia di quella norma.

Fuori di queste ipotesi, invece, la pronuncia d'incostitu

zionalita spiega in pieno la sua efficacia anche rispetto ai

rapporti, agli atti ed ai fatti anteriori, qualora sia rilevante

ai fini dell'individuazione del precetto applicabile per la

decisione di questioni sostanziali o processuali sulle quali il giudice abbia il potere-dovere di pronunciare. E questo

principio comporta che, indipendentemente da una esplicita eccezione o richiesta delle parti interessate, sia nel pro cesso di primo grado, sia nei processi d'impugnazione, il

giudice deve tener conto di quella pronuncia, non solo in

relazione alle questioni prospettate dalle parti, ma anche

rispetto a quelle che, in funzione di essa, siano eventual

mente rilevabili d'ufficio.

Ora, nel caso in esame, la questione che si delinea in

dipendenza dell'accertata incostituzionalitä delle norme

sulla composizione delle sezioni specializzate per le contro

versie agrarie, sebbene non sia stata a suo tempo prospet tata nei motivi di ricorso, b senza dubbio rilevabile d'uffi

cio anche in questa sede.

Invero, il vizio da cui erano inficiate quelle norme si riflette ed incide non solo sull'attivitä amministrativa

rivolta alla concreta organizzazione degli organi da essa

contemplati, ma anche sui procedimenti svoltisi dinanzi ad essi, e quindi sulle sentenze pronunciate, in primo grado ed in appello dagli organi stessi. E relativamente a tali procedimenti, questo vizio attiene ai presupposti del processo, giacche concerne la costituzione del giudice e la regolarita del rapporto processuale.

In proposito sono, pero, necessarie alcune precisazioni. Se si parte dalla premessa che la legge incostituzionale

e bensi illegittima ed invalida, ma non inesistente, si deve altresl escludere che le pronunce di cui si tratta siano addirittura giuridicamente inesistenti, come atti giurisdi zionali, e quindi inscuscettibili a priori di acquistare effi cacia di giudicato (cfr., in senso contrario, Cons. Stato, VI

Sez., 10 febbraio 1960, n. 51, Foro it., 1961, III, 190). Invero, secondo l'indirizzo ormai prevalso nella giu

risprudenza di questa Corte, l'irregolare costituzione del

giudice dä luogo all'inesistenza giuridica della sentenza, intesa come estrinsecazione di potere giurisdizionale, si da renderla insuscettibile di acquistare efficacia di giu dicato, solo se essa promani da un organo che, per le alte razioni della sua composizione numerica o per l'inosser vanza di altre norme organiche o di prescrizioni relative ad elementi o requisiti che incidono sull'essenza stessa del

l'organo, sia nettamente diverso da quello investito del

potere giurisdizionale (cfr. Sez. un. 19 ottobre 1951, n. 2641, Foro it., 1951, I, 1317 ; 10 ottobre 1952, n. 3008, id., 1952, I, 1321).

Ora, in dipendenza dell'esecutorietä delle norme isti tutive e della loro concreta attuazione, le sezioni specializ zate di cui si discute hanno costituito per anni una realtä

operante: esse, infatti, erano organicamente inquadrate nei vari uffici giudiziari (tribunali e corti d'appello) ; ed i loro membri (giudici togati ed esperti) venivano investiti delle loro funzioni in forza di formali atti amministrativi.

Inoltre, la pronuncia d'incostituzionalitä concerne non

giä le norme istitutive (come quella dell'art. 4 della legge 18 agosto 1948 n. 1840), bensi le norme sulla loro compo sizione, ed 6 impostata su considerazioni che non si riferi scono al numero dei membri ed alla proporzione tra i giu dici togati e gli esperti chiamati a comporre il collegio,

bensi alla mancanza di idonee garanzie in ordine all'ef

fettiyo possesso da parte di questi ultimi dei requisiti subiettivi d'idoneita all'esercizio della funzione, ricbiesti

dagli art. 102 e 108 Cost, al fine d'assicurare il corretto

funzionamento dell'attivitä giurisdizionale. Ciõ posto, sembra eyidente ebe le dette sezioni non pos

sono senz'altro considerarsi avulse ed estranee all'ordina

mento giurisdizionale, quasi cbe si trattasse d'organismi ope ranti extra legem, senza alcun crisma di statualita e di giu

ridicitä, ne si puõ ritenere cbe i loro atti, risolvendosi nella

manifestazione d'una personale opinione dei componenti, siano a priori inidonei ad assurgere ad espressione della

volontä dello Stato e ad essere qualificati giurisdizionali.

Tuttavia, si tratta pur sempre d'organi cbe, pur profilan dosi formalmente come giurisdizionali, risultayano illegit timamente costituiti, sotto il profilo strutturale, appunto

per la mancanza in alcuni dei componenti dei requisiti d'idoneita prescritti dalle predette norme costituzionali.

E tale legittimita si traduce, dal punto di yista funzionale, in un yizio cbe consiste, non tanto nel « difetto di giuris dizione » e tanto meno nell'<t incompetenza » (posto cbe

la giurisdizione e la competenza designano la misura ed

i limiti del potere giurisdizionale attribuito ad un dato

organo, in funzione dell'oggetto sostanziale, o di altre

peculiarity delle controversie demandate alia sua cogni

zione), bensl nella carenza della legittimazione all'eser

cizio della potestas decidendi, pur nei limiti fissati dalle

norme sulla ripartizione della giurisdizione o della compe tenza. Peraltro, sotto certi aspetti questo vizio õ pur sempre

assimilabile, quoad effectws, al difetto «non assoluto » di

giurisdizione, pur se ontologicamente diyerso ; e se consi

derato a parte abiecti s'inquadra nella fattispecie preyista dall'art. 158 cod. proc. civ.; la quale ricorre appunto nei

casi in cui i yizi inerenti alia costituzione del giudice,

lungi dall'escludere la possibility d'identificare il soggetto,

singolo o collettivo, cbe ba giudicato come organo giurisdi zionale, derivano dall'inosservanza di norme cbe, pur concernendo la composizione d'esso, non abbiano carattere

organico, e si riferiscano piuttosto a quei requisiti sogget tivi di idoneita cbe i componenti debbono possedere, affin

cbe concorrano le condizioni per il migliore esercizio delle

funzioni (cfr. sul punto, le cit. sent. n. 2641 del 1951 e

n. 3008 del 1952). Ora, come si desume dal combinato

disposto del cit. art. 158 e delPart. 161, dal primo ricbia

mato, le ipotesi teste indicate comportano la nullita (e non l'inesistenza) degli atti del procedimento e delle sen

tenze; e tale nullita, espressamente definita dalla legge «insanabile», dev'essere rilevata d'ufficio ancbe nei giu dizi d'impugnazione eventualmente proposti per altri

motivi, purchfe i giudizi stessi siano stati tempestivamente e ritualmente instaurati. Si tratta, pertanto, d'un vizio

ebe, sotto l'aspetto or ora menzionato, s'atteggia non diver

samente da quello, piu radicale dell'inesistenza ; dal quale,

peraltro, si differenzia sotto altro profilo : il primo, infatti, sebbene la sua rilevabilitä sia condizionata alia regolare proposizione dell'impugnazione, e suscettibile d'essere sa

nato dal giudicato ; mentre l'inesistenza non soggiace ad

alcuna preclusione, e puõ esser fatta valere ancbe fuori del

processo di cui si tratta, mediante azione d'accertamento

negativo, o in sede d'opposizione all'esecuzione.

Nel caso concreto, la detta nullita incide sia sulla sen

tenza di primo grado, sia su quella di appello, e si riflette

su tutte le statuizioni di merito a sua tempo impugnate in appello ed ora investite dai motivi deiricorsi, giaeche, come e ovvio, esulano rispetto ad esse gli estremi del giu dicato. In conseguenza, la causa dev'essere rinviata ai

giudici ora competenti a provvedere in primo grado : e, ciõ in conformity del principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui il rinvio al giudice di primo grado, prescritto dall'art. 354 con riferimento all'ipotesi contemplata dall'art. 161, 2° comma, va disposto, per interpretazione estensiva, ancbe neU'ipotesi in cui la sen tenza di primo grado sia nulla, ai sensi delPart. 158, per difetto di costituzione del giudice, trattandosi di nullita

espressamente definita «insanabile » (cfr. Cass. 23 ottobre

1951, n. 2647, Foro it., Rep. 1951, voce Sentenza civ.,

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1361 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 1362

nn. 30-32 ; Sez. un. 7 febbraio 1953, n. 313, id., 1953, I, 317 ; 11 ottobre 1954, n. 3588, id., Rep. 1954, voce Appello civ., n. 394 ; 17 marzo 1955, n. 799, id., Rep. 1955, voce

cit., n. 421). E poiche la recente legge 2 marzo 1963 n. 320

ha provveduto alla ricostituzione e riorganizzazione delle

sezioni specializzate, le parti vanno ri messe dinanzi alia

Sezione specializzata istituita ex novo presso il Tribunale

di Catania. Tenuto eonto delle peeuliari ragioni su cui si

fonda la decisione adottata si reputa giusto oompensare le spese del presente giudizio, riservando ai giudici di

merito la pronuncia sulle spese delle fasi precedenti. Per questi motivi, la Corte, pronunoiando sul ricorso

proposto da Antonino Perrone e sul ricorso incidentale

del Comune di Bronte, cassa la sentenza impugnata, dichia

rando la nullitä della sentenza stessa e di quella pronun eiata in primo grado, in data 13 novembre 1959. In con

seguenza, rinvia la causa alia Sezione specializzata per le

controversie in materia di contratti agrari, istituita presso il Tribunale di Catania ai sensi della legge 2 marzo 1963

n. 320, per il riesame delle questioni cbe formano oggetto dei ricorsi. Dichiara interamente compensate fra le parti le

spese del presente giudizio di cassazione ; e riserva ai giudici di merito la pronuncia sulle spese delle precedenti fasi pro cessuali.

II

La Corte, ecc. — £ fondato il primo motivo, con il

quale si cbiede rannullamento della sentenza impugnata in

virtu delle decisioni della Corte costituzionale, successiva

mente intervenute, con le quali b stata dicbiarata l'ille

gittimitä costituzionale delle varie disposizioni di legge relative al precetto solve et repete. Invero, la Corte costitu

zionale, con sentenza 30 dicembre 1961, n. 79 (Foro it.,

1962, I, 1), ha dichiarato 1'illegittimitä costituzionale anche

dell'art. 149 della legge sul registro che sancisce il precetto suindicato ed in virtu del quale i Giudici del merito hanno

dichiarato inammissibile l'opposizione all'ingiunzione fi

scale.

Ora tale pronuncia spiega efficacia, alio stesso modo dello

ius superveniens, su tutti i rapporti controversi e non ancora

definiti con sentenza passata in giudicato, siccM il giudice lion puõ non tenere conto, anche di ufficio, della interve

nuta dichiarazione di illegittimitä costituzionale di una

legge quando dovrebbe fame applicazione per risolvere

la controversia. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere

cassata, ma la causa va rinviata al Giudice di primo grado, in osservanza del principio del doppio grado di giurisdi zione ed a norma degli art. 353 e 383, ult. comma, cod.

proc. civ., avendo entrambi i Giudici di merito omesso di

provvedere sulla domanda per il rilevato difetto di giurisdi zione (sent. n. 1322 dell'8 giugno 1961, Foro it., 1961, I,

1478, e n. 194 del 1° febbraio 1962, id., Rep. 1962, voce

Solve et repete, nn. 6, 7).

Ogni altra censura rimane assorbita, compresa quella inerente alle spese, sulle quali provvedera il giudice di

rinvio, anche per quelle relative a questo grado del giudizio. Per questi motivi, eassa, ecc.

Ill

La Corte, ecc. — Con l'unico mezzo si denuncia :

a) la violazione del precetto del solve et repete e si

deduce che, avendo l'Arneri dichiarato di non avere in

teso rinunciare e di non potere validamente rinuneiare

al credito del tributo, la Corte, al fine di esonerare il Ma

rinoni dall'osservanza del solve et repete, non poteva af

fermare che la pretesa tributaria appariva prima facie infondata. La riprova si aveva nel fatto che, per giungere a dichiarare che la pretesa non era valida, la Corte aveva

dovuto affrontare e risolvere questioni di fatto e di diritto

gravemente controverse ;

b) la violazione dell'art. 53 della Costituzione, del

l'art. 31 disp. sulla legge in generale, degli art. 78, 84, 192

t. u. per la finanza locale 14 settembre 1931 n. 1175, degli art. 318, 319 reg. 30 aprile 1936 n. 1138 ; l'erronea inter

pretazione dell'art. 87 t. U. per la finanza locale ; la falsa

applioazione dell'art. 1236 cod. civ. e la motivazione illo

gica ed insufficiente (art. 360, nn. 1, 3, 4, 5, cod. proc. civ.) e si deduce che, per il solo fatto che aveva occupato il suolo

pubblico, depositandovi le tubazioni ed il materiale di

scavo, il Marinoni aveva posto in essere il fatto generatore del tributo ed era quindi divenuto debitore della tassa.

L'obbligazione tributaria, cosl sorta, non poteva essere

estinta che col pagamento o con la prescrizione, e non

poteva formare oggetto di private convenzioni e tanto meno

di rinuncia. Del tutto irrilevante clie l'appalto del servizio

di accertamento e di riscossione della tassa fosse a canone

fisso, perche tale modalitä della concessione non poteva snaturare l'obbligazione tributaria ne trasformare il contri

buente, di fronte all'appaltatore, in un debitore comune.

Nella specie, comunque, rinuncia non vi era stata, perche l'Arneri si era limitata a revocare la precedente ingiunzione, e ciõ õ cosa diversa dalla remissione del debito prevista dall'articolo citato.

Entrambe le censure sono infondate e vanno respinte sia pure per ragioni diverse di quelle addotte dalla Corte a

sostegno della decisione.

Sub a) la Corte costituzionale, che giä con sentenza 31

marzo 1961, n. 21 (Foro it., 1961, I, 561) aveva dichiarato

rillegittimita. costituzionale della norma contenuta nel 2°

comma dell'art. 6 legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. E, rela

tiva all'obbligo del previo pagamento dell'imposta per ren

dere ammissibili le opposizioni promosse dal contribuente

avanti l'autoritä giudiziaria nelle controversie d'imposta, con successive sentenze 7 luglio 1962, n. 86 {id., Rep. 1962, voce Begistro, n. 632) e 30 dicembre 1961, n. 79 (id., 1962,

I, 1), ha esteso la dichiarazione d'illegittimita costituzio

nale alle norme contenute negli art. 285, 2° comma, t. u.

per la finanza locale e 149 legge di registro 30 dicembre

1923 n. 3269, che prescrivono il pregio pagamento del tri

buto per rendere ammissibile il ricorso all'autoritii giudi ziaria nelle controversie in tema di tributi locali, in parti colare di tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche.

La dichiarazione d'illegittimitä costituzionale di dette

norme, risolvendosi nell'affermazione della loro invaliditä,

spiega la sua efficacia sulle situazioni giuridiche non ancora

esaurite, e perciö rende inapplicabili le norme ai rapporti

per i quali pende controversia giudiziale e rispetto ai quali l'eccezione d'incostituzionalita delle norme sia stata pro

posta o si presenti proponibile, sempre che i rapporti non

siano stati definiti con sentenza passata in autorita di

giudicata (Cass. 16 settembre 1957, n. 3492, Foro it., 1957,

I, 1607 ; Sez. un. 24 ottobre 1958, n. 3458, id., Kep. 1958, voce Oorte cost., n. 71).

Ne consegue che la dichiarata invaliditä del solve et

repete, spiegando la sua efficacia anche nella presente con

troversia, determina l'assorbimento della prima censura,

perche non 6 piu possibile configurare la viola zione d'un

precetto che non e piu valido, una volta che le disposizioni di legge che lo contenevano sono state dichiarate illegit

time, perch& in contrasto con gli art. 3, 24 e 113 della Co

stituzione. (Omissis) Non resta che esaminare la censura sub b). Essa non

merita d'essere accolta, giacche la decisione impugnata trova la sua giustificazione, sia pure in ragioni diverse da

quelle adottate dalla Corte d'appello. Griova ricordare che

la Corte costituzionale, con sentenza 30 gennaio 1962, n. 2 (Foro it., 1962, I, 169), ha, fra l'altro, dichiarato che le

norme contenute nell'art. 195 t. u. per la finanza locale

14 settembre 1931 n. 1175 (riguardanti le tariffe della tassa

di occupazione permanente e temporanea di spazi ed aree

pubbliche) sono incostituzionali, perche in contrasto con

l'art. 23 della Costituzione.

Riportandosi a suoi precedenti, la Corte costituzionale

ha considerato che la norma dell'art. 23 della Costituzione, secondo cui nessuna prestazione personale o patrimoniale

puõ essere imposta se non per legge, deve essere intesa

nel senso che la legge non puõ lasciare all'arbitrio dell'ente

impositore la determinazione della prestazione, ma deve

indicare i criteri idonei a delimitare la discrezionalitä del

l'ente nell'esercizio del potere impositivo attribuitogli; da

ciõ l'esigenza di verificare se la legge, in base alia quale la

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1363 PARTE PRIMA 1364

prestazione ö imposta, determini presupposti, garanzie e limiti sufficienti a circoscrivere la potestä dell'ente impo sitore.

Ora, un tale esame portando sulla norma contenuta nell'art. 195 t. u. citato, lia riscontrato che, in tema di tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, la me desima attribuiva al comune un potere d'imposizione, ma non fissava i limiti ed i controlli entro cui il potere avrebbe dovuto essere esercitato ; onde ne dedusse che la norma era incostituzionale. Negata la legittimitä, del potere d'im

posizione perchö non sufficientemente circoscritto, ne con

segue che la pretesa tributaria, che da tale norma di legge riconosciuta illegittima traeva fondamento, viene a cadere. £ stato sopra ricordato che la questione sulla legittimitä costituzionale della norma, nelle controversie in cui a tale norma si debba fare riferimento, si pone come pregiudiziale, non solo quando l'incostituzionalita sia stata eccepita o

rilevata, ma anche quando l'eccezione non si presenti piu proponibile perche la legge, che contiene la norma, sia giä stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale : il

che in sostanza null'altro vuol dire se non che l'efficacia

della sentenza della Corte costituzionale si estende a tutte le

controversie non ancora esaurite, nelle quali la norma al trimenti avrebbe dovuto essere applicata.

Ne consegue che la sentenza della Corte costituzionale

sopra eitata spiega la sua efficacia anche nella presente controversia, per legittimare l'accoglimento dell'opposizione all'ingiunzione, sotto il riflesso che la pretesa tributaria fatta valere non sussiste, essendo fondata su una norma di

legge che non e valida, perche in contrasto con le norme della

Costituzione.

Al fine di adeguarsi ai prineipi della Corte costituzionale affermati nella eitata sentenza, il legislatore ha emanato la

legge 18 aprile 1962 n. 208, portante « Modifiche alia tassa

per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ». Interesse nella specie la norma transitoria contenuta

nell'art. 7 della legge, in cui e detto che, « ferma restando la

prescrizione stabilita dall'art. 48, 3° comma, e 290 t. u. per la finanza locale e successive modificazioni, per le occupa zioni di spazi ed aree pubbliche effettuate prima e dopo il 4 febbraio 1962 e per le quali non sia stata pagata alcuna

tassa, come prevista dalle norme precedentemente vi

genti, i comuni e le province avranno diritto di chiedere

gli arretrati in base alle tariffe vigenti alia data del 3 feb braio 1962 ».

Nelle note scritte dopo la discussione la difesa dell'Arneri ha prospettato 1'applicability al caso in esame della eitata norma di diritto transitorio e ne ha, conseguentemente de dotto la validita dell'ingiunzione intimata.

Ora che la situazione del Marinoni, che non ha pagato alcuna tassa per l'occupazione del suolo pubblico effettuata anteriormente al febbraio 1962, possa ricondursi sotto la

fattispecie del citato art. 7, non puõ dare luogo a dubbi; ma di ciõ poträ derivare solo il diritto del Comune, e per esso dell'appaltatore, di chiedergli arretrati, e quindi la loro legittimazione a procedere a nuovo accertamento in base alle tariffe vigenti alia data del 3 febbraio 1962 e ad emettere nuova ingiunzione sulla base del nuovo disposto di legge ; ma non poträ valere ad attribuire validitä al

l'ingiunzione opposta, che b fondata su un disposto di legge riconosciuto e dichiarato costituzionalmente illegittimo.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato ; le ragioni del

rigetto spiegano e giustificano la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

Per questi motivi, rigetta, ecc.

IV

La Corte, ecc. — Svolgimento del processo.

— Con cita zione 23 novembre Caneva Adriana, premesso di essere titolare della cessata Ditta «W. Sanderson e Sons succ. G. A. Busorgi », che nel 1950 aveva presentato denuncia di cessazione di ogni attivitä alla Camera di commerio e all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette ; che que st'ultimo Ufficio, dopo un'istruttoria protrattasi per diversi

anni, aveva disposto la cancellazione della Ditta dal ruolo

di r. m. ; ohe, nel frattempo, la Ditta aveva continuato ad

essere oggetto, da parte dell'Ente provinciale per il turismo

di Messina, deH'accertamento dei contributi, ai sensi del

r. decreto legge 12 novembre 1936 n. 2302 ; ehe, perciõ, essa istante il 18 dicembre 1962 aveva proposto tempe stivo rieorso avverso 1'avviso di aecertamento per il 1953

e poi aveva proposto altro rieorso il 10 dicembre 1955

per l'accertamento relativo ai 1950, conveniva dinanzi ai

Tribunale di Messina 1'Ente provinciale per il turismo della

stessa citta, chiedendo ebe la Ditta suddetta venisse dichia

rata non assoggettabile ai contributi in questione e ehe il

eonvenuto venisse condannato ai rimborso dei contributi

versati dal 16 agosto 1950.

Il Tribunale di Messina accoglieva la domanda e con

dannava il eonvenuto a rimborsare all'attrice la somma

di lire 1.641.698.

L'Ente provinciale per il turismo appellava dedu

cendo ebe :

a) 1'attrice non aveva provato di essere Tunica tito

lare della cessata Ditta;

b) poiche la declaratoria di incostituzionalitä delle

norme relative all'imposizione dei contributi per il turismo

opera dal giorno successivo alla pubblicazione della sen

tenza della Corte costituzionale e quindi nessun effetto

produce sui pagamenti definitivi effettuati prima di taie

giorno, e poiche si doveva in conseguenza fare distinzione

tra pagamenti definitivi, perche effettuati su accertamenti

non impugnati entro i venti giorni ai sensi dell'art. 4 r. de

creto legge 12 novembre 1936 n. 2302 e pagamenti non

definitivi, perche effettuati su accertamenti impugnati entro il suddetto termine, la domanda doveva essere

respinta, perche 1'attrice non aveva provato quali accerta

menti erano stati impugnati ai sensi del citato art. 4.

La Corte di appello di Messina, con la denuneiata sen

tenza 15 giugno 1960, confermava la pronuncia di primo

grado. Relativamente ai motivo sub a) la Corte, premesso,

ehe, con atto notarile 17 luglio 1936 Bursogi Giuseppe e la moglie Caneva Adriana avevano costituito fra loro

la Soe. in nome collettiva « W. Sanderson e Son Coates e

Busorgi suceessori»; ehe eon testamento olografo 6 otto

bre 1934 Busorgi aveva istituito sua unica erede la moglie,

regolando la legittima spettante ai figli Leone ed Emilio ;

ehe, con atto notarile 26 febbraio 1947 Bursogi Leone e

Emilio avevano accettato e ratificato il testamento pa terno, ha ritenuto ehe dopo la morte di Busorgi Giuseppe la Soeieta in nome collettivo fosse riunita neile mani della

sola Caneva Adriana, la quale ne aveva continuato fino alla cessazione 1'attivitä con Ditta individuale con la stessa denominazione giä, costituente la ragione sociale modificata in «W. Sanderson Sons suceessori di G. A. Busorgi».

La Corte ha ritenuto ehe la mancata impugnazione, nel termine di cui all'art. 4 r. decreto legge 12 novembre 1936 n. 2302, del decreto del Prefetto con cui si proce deva ai riparto dei contributi non valesse a rendere defi nitivi ne le imposizioni ne tanto meno i successivi paga menti, perche lo stesso art. 4 dispone ehe « 6 fatta salva in ogni modo 1'azione davanti l'autoritä giudiziaria », per il cui eseroizio non era previsto alcun termine di deca denza. Ed ha osservato la Corte ehe nella specie la Caneva aveva proposto rieorso aH'Assessore regionale del turismo in data 18 dicembre 1952 ed in data 10 dicembre 1955 e ehe nel momento della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale la stessa Caneva era ancora in attesa del dovuto esame dei ricorsi. (Omissis)

Motivi della decisione. ■— (Omissis). Con il secondo

motivo il ricorrente, denunciando la violazione e la falsa

applicazione dell'art. 136 della Costituzione, e dell'art. 285 r. decreto 14 settembre 1931 n. 1175, modificato dall'art. 3 r. decreto legge 26 dicembre 1936 n. 2394, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., assume ehe la Corte di

merito, disponendo il rimborso dei contributi pagati dalla Societä tra il 1950 ed il 1955, e cioe prima della decisione della Corte costituzionale in data 18 marzo 1957 (Foro it., 1957, I, 912), e ritenendo che tali pagamenti non fos sero definitivi, ha errato perche :

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ÕlURISPRUDENZA CÖSTITUZIONALE E CIVILE

a) la declaratoria di ineostituzionalitä noil ha ©ffetto

non solo sui rapporti rispetto ai quali e intervenuta sen

tenza passata in giudicato, ma anche su quelli la cui impu

gnabilitä sia rimasta preclusa per decadenza, il ehe si era

verificato nella specie, perchö l'azione per la ripetizione dei pagamenti era stata proposta quando giä si era verifi

cata la decadenza per adire l'autoritä giudiziaria ordinaria

a norma dell'art. 285 r. decreto n. 1175 del 1931, modi

ficato dall'art. 3 r. decreto legge n. 2394 del 1936, quando cioe era giä trascorso il termine di sei mesi dalla pubbli cazione dei ruoli;

b) in ogni caso non 6 legittimo applicare retroatti

vamente la decisione di ineostituzionalitä ai pagamenti non definitivi per causa diversa dalla ineostituzionalitä,

perche, altrimenti, si negherebbe agli enti turismo il potere di imposizione anclie nel tempo in cui erano in vigore le

norme che attribuivano tale potere a detti enti.

La censura h fondata.

Questo Supremo collegio ha ripetutamente affermato

che la pronuncia di illegittimitä costituzionale di una legge rende questa inapplicabile a tutti i rapporti per i quali

penda controversia giudiziale, sempre che gli stessi non

siano stati oggetto di una pronuncia passata in giudicato, con la conseguenza che in ogni stato e grado del giudizio, ed anche di ufficio, il giudice deve tener conto dell'inter

venuta dichiarazione di illegittimitä costituzionale della

legge (Cass. 16 aprile 1959, n. 1137, Foro it., Eep. 1959, voce Oorte cost., n. 50 ; 23 marzo 1959, n. 876, ibid., n. 49 ; 30 maggio 1961, n. 1271, id., 1961, I, 1483). Tale criterio, con riferimento specifico ai contributi a favore degli enti

per il turismo, va integrato nel senso che il pagamento dei contributi effettuato anteriormente alia pubblicazione nella Qazzetta ufficiale della sentenza della Corte costitu

zionale, ohe dichiara viziata di ineostituzionalitä la norma

di imposizione, 6 irrevocabile non soltanto allorquando sia avvenuto senza contestazione o riserva o quando l'obbli

gatorietä sia stata riconosciuta con la forza del giudicato, ma anche allorquando il ricorso all'autoritä giudiziaria sia stato proposto dopo la scadenza del termine perentorio

per l'impugnazione. In altre parole, per ritenersi che penda tuttavia con

troversia giudiziale alia data in cui acquista efficacia la

sentenza che dichiara 1'ineostituzionalitä di una norma, non basta che a quella data si contesti giudizialmente

sull'applicazione di quella norma, ma occorre altresi che

a quel formale contrasto non sia di ostacolo l'inosservanza

di uu termine di decadenza entro il quale doveva essere

promossa l'opposizione. Ciõ premesso, si rileva ehe i contributi a favore degli

enti del turismo, oggi non piü applicabili in forza della

eitata sentenza della Corte costituzionale, rientravano

nella categoria dei tributi locali, onde la loro disciplina era

soggetta, al pari degli altri tributi locali, alle norme del

t. u. 14 settembre 1931 n. 1175 e successive modificazioni,

ivi compreso l'art. 285 modificato dall'art. 3 r. decreto

legge 26 dicembre 1936 n. 2394, il quale, all'ultimo comma,

dispone che, allorchö sia avvenuta, non importa se legit timamente o illegittimamente, l'iscrizione nei ruoli, il

coutribuente deve adire 1'autoritä giudiziaria, sotto com

minatoria, in difetto, della decadenza dell'azione stessa

per il decorso di sei mesi dalla pubblicP.^ione dei ruoli.

Inoltre, ed e principio costantemente affermato da

questo Supremo eollegio, i ricorsi amministrativi even

tualmente proposti non escludono la definitivitä, allorche

sia avvenuta la iscrizione nei ruoli.

II procedimento amministrativo, infatti, c diretto ad

evitare tale iscrizione, che non puõ avvenire se non per le

partite non contestate o definitivamente accertate; esso

quindi non ha piü ragione di essere qualora l'iscrizione nei

ruoli sia giä avvenuta e non impedisce la decadenza ove

il ricorso alla autoritä giudiziaria non segua nei sei mesi

dalla pubblicazione dei ruoli (Cass. 13 aprile 1960, n. 881,

Foro it., 1960, I, 947 ; 4 giugno 1960, n. 1447, id., Rep.

1960, voce Tasse com., n. 55 ; 3 marzo 1961, n. 457, id.,

Eep. 1961, voce eit., nn. 87, 88). Ne vale, in contrario, sostenere che l'art. 285, ult.

comma, t. u. finanza Irtcale non trova applicazione in. tema

di contributi a favore delle aziende di cura, di soggiorno e di

turismo, in virtu dell'art. 4 legge 12 novembre 1936 n. 2302. Per tale articolo 6 bensi « fatta salva in ogni caso ( cioe

indipendentemente dal rieorso amministrativo al Mini

stro) l'azione davanti alla autorita giudiziaria »; ma deve

escludersi che tale azione sia svincolata da ogni termine

o sia al massimo legata al normale termine di prescrizione. L'art. 4 della legge n. 2302 del 1936 va combinato con

l'art. 285 del t. u. per la finanza locale, e ciõ per due ordini

di considerazioni:

а) pcrchõ non puõ ammettersi che, in materia tri

butaria, la legge abbia voluto consentire ebe i rapporti

rimangano incerti per un tempo indeterminato o per un

periodo cosl lungo quale e quello dell'ordinaria prescri zione ;

б) perche, trattandosi di tributi locali e mancando

la determinazione, nella legge speciale, del termine entro

il quale va esercitata l'azione giudiziaria, devesi necessa

riamente far riferimento al termine fissato, per tutti i

tributi locali, nell'ult. comma dell'art. 285, cosi come

le Sezioni unite di questo Supremo collegio hanno ritenuto

con particolare riguardo alio speciale contributo di cui

si tratta (Cass. 4 giugno 1960, n. 1447, cit.). La denunciata sentenza va, pertanto, cassata, e la

causa va rinviata, per nuovo esame, ad altra corte di

appello, ehe dovrä unifirmarsi ai principi di diritto sopra enunciati.

Per questi motivi, cassa, ecc.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezioni unite civili; sentenza 22 giugno 1963, n. 1706 ; Pres. Tokhenie P., Est. Rossano, P. M. Pepe (concl.

diff.); Ente per la colonizzazione della Maremma tosco

laziale (Aw. G. Astuti) e. S. p. a. « II Solco »(Aw. Sci

pioni, Biondi, GtIRALDI), Becchini e altri; S. p. a. « II

Soleo » c. Ente per la colonizzazione della Maremma

tosoo-laziale, Becchini e altri.

(öassa App. Firenze 2 marzo 1962)

Agricoltura — Rilorma fondiaria — Dichiarazione

di parziale incostituzionalitä del dcereti presi denziali di trasierimento — Eiletti (Costituzione della Eepubbliea, art. 136).

L'ente di riforma fondiaria, ai quale sono stati trasferiti i

fondi mediante decreto presidenziale poi dichiarato ille

gittimo dalla Oorte costituzionale, e passivamente legit timato a resistere alle domande di restituzione dei fondi e di risarcimento dei danni, proposte dal proprietario. (1)

Bichiarata dalla Oorte costituzionale la parziale illegittimitä del decreto presidenziale di trasferimento di fondi in

proprietä di ente di riforma fondiaria, il giudice ordinario

non pud provvedere sulla domanda di restituzione sino

a quando non siano separati i fondi illegittimamente

trasferiti da quelli ehe lo fwrono legittimamente. (2) Il proprietario, se per conseguire la restituzione del fondo

es.'propriato per I'attuazione della riforma fondiaria, deve sperimentare la procedura, prevista neil'art. 27, n. 4, t. u. del öonsiglio di Stato, pud chiedere ai giudice ordi

nario la condanna dell'ente di riforma ai risarcimento

dei danni, ehe si sostanziano : a) nel valore attuale dei

fondi illegittimamente trasferiti, b) nel pregiudizio arre

cato alla consistenza dei fondi contigui non espropriati,

o) nei frutti percetti e percepiendi dopo la domanda giu diziale. (3)

(1-3) I principl, riassunti neile mässime, sono enunciati anche nella sentenza 22 giugno 1963, n. 1705, pronunciata dalle

Sezioni unite (Pres. Torbente, Est. Rossano, P. M. Pepe) nella controversia tra l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e Sacchini.

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