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sezioni unite civili; sentenza 23 aprile 1987, n. 3947; Pres. Marziano, Est. Sensale, P. M. Paolucci...

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sezioni unite civili; sentenza 23 aprile 1987, n. 3947; Pres. Marziano, Est. Sensale, P. M. Paolucci (concl. conf.); Min. finanze (Avv. dello Stato D'Amico) c. Zanfini (Avv. Savini, Giardini). Dichiara inammissibile ricorso avverso App. Bologna 22 giugno 1982 Source: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 5 (MAGGIO 1987), pp. 1417/1418-1423/1424 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23178694 . Accessed: 28/06/2014 15:19 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 141.101.201.103 on Sat, 28 Jun 2014 15:19:31 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezioni unite civili; sentenza 23 aprile 1987, n. 3947; Pres. Marziano, Est. Sensale, P. M. Paolucci(concl. conf.); Min. finanze (Avv. dello Stato D'Amico) c. Zanfini (Avv. Savini, Giardini).Dichiara inammissibile ricorso avverso App. Bologna 22 giugno 1982Source: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 5 (MAGGIO 1987), pp. 1417/1418-1423/1424Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23178694 .

Accessed: 28/06/2014 15:19

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

è stata recepita — resta svincolata dalla sua vigenza nell'ordina

mento originario o rispetto alla fonte originaria, il rinvio formale

implica il riferimento ad altra norma in relazione alla fonte sua

propria, con l'effetto dell'automatico adeguamento della discipli na di cui alla norma rinviante alle modifiche della norma richia

mata; e in base a questa premessa hanno affermato il principio che quando la norma richiamante e quella richiamata apparten

gono allo stesso ordinamento, al rinvio deve tendenzialmente at

tribuirsi carattere formale, in quanto è ragionevole presumere che

le esigenze che hanno determinato la modifica della disposizione richiamata conservino valore in qualunque sede questa debba tro

vare applicazione, dunque anche nell'ambito della disciplina che

essa integra attraverso il rinvio; ciò, ovviamente, sempre che di

versamente non risulti dalla stessa disposizione di rinvio ovvero

che la ragione del richiamo non risieda in un apprezzamento di

particolare congruità della norma richiamata rispetto al sistema

cui appartiene la norma rinviante (v. sent. n. 5693 del 1981, id.,

1982, I, 75). Nella specie, l'art. 12 cit. si limita a richiamare talune disposi

zioni del codice relative alla separazione personale e alla filiazio

ne per disciplinare analoghe fattispecie correlate alla pronunzia di divorzio, ma non specificamente regolate in relazione ad esso, e risulta evidente, quindi, la finalità di assoggettare sistematica

mente i due gruppi di fattispecie — ritenute sostanzialmente omo

genee — alla medesima disciplina, ancorché con il consueto limite

della compatibilità. In particolare quanto ai provvedimenti relati

vi alla prole, poi, anche dalle disposizioni di cui all'art. 6 1. n.

898/70, modellate sulle corrispondenti in tema di separazione, si evince l'intento del legislatore di realizzare, attraverso il rinvio, una tutela sostanzialmente uguale per i figli dei coniugi divorziati

e quelli dei coniugi separati.

Inoltre, non solo non si riscontra, manifestamente, una neces

saria compenetrazione fra il sitema della disciplina del divorzio

e l'originario contenuto precettivo delle norme richiamate, ma,

all'opposto, la possibilità di automatico adeguamento al nuovo

contenuto delle stesse è in linea con la finalità suddetta e, più in generale, con l'esigenza di coordinamento con gli istituti della

separazione personale e della filiazione.

Pertanto, sia alla stregua dei criteri innanzi ricordati in via ge nerale e sia in relazione alle concrete finalità del riferimento alla

normativa codicistica, deve essere affermato il carattere non ri

cettizio del rinvio e, conseguentemente, l'applicabilità al divorzio

delle nuove disposizioni introdotte in sostituzione delle preceden

ti, tanto più che la specificità della disciplina in cui debbono ope rare è salvaguardata dal limite della possibilità e della compatibilità

dell'integrazione, stabilito con l'espressione «per quanto di

ragione». 3. - Appunto questa, come si è anticipato, è la via battuta

dalle sentenze da cui qui si dissente, le quali — pur ammettendo, ancorché in modo problematico, il carattere formale del rinvio — ritengono che l'istituto dell'attribuzione della casa familiare

sia incompatibile con gli effetti del divorzio, giacché la definitiva

cessazione della comunione coniugale renderebbe ingiustificata l'as

segnazione dell'abitazione in contrasto con il diritto soggettivo del coniuge che ne ha la disponibilità a titolo reale o personale.

L'argomento non può essere condiviso. Questa corte ha più volte precisato (anche a sezioni unite; sent. n. 2494 del 1982, id.,

1982, I, 1895) che la disposizione dell'art. 155, 4° comma, c.c., nel conferire al giudice il potere di attribuire l'abitazione della

casa familiare al coniuge affidatario di figli minorenni anche quan do non sia titolare o esclusivo titolare del diritto di godimento

(reale o personale), ha riguardo esclusivamente all'interesse della

prole, non venendo in diretta considerazione né il regime giuridi co proprio di appartenenza dell'immobile, né l'addebitabilità del

la separazione, né la necessità di mantenimento del coniuge

incolpevole. Lo stesso diritto di abitazione, costituito con il prov vedimento del giudice, è funzionalmente correlato appunto alla

presenza di prole minorenne, il quale elemento assume rilievo es

senziale sia quanto alla costituzione che alla durata del diritto

medesimo, nel duplice senso che il suo protrarsi è subordinato

alla presistenza di un conforme interesse dei figli e che esso com

pete al coniuge affidatario fin quando continuerà ad essere tale.

Nella struttura della fattispecie del peculiare istituto, cioè, non

ha rilevanza il potenziale carattere temporaneo dello stato di se

parazione, né sono determinanti le esigenze dell'assetto definitivo

o transitorio dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, mentre l'uni

co presupposto è la presenza di figli minori, rispetto ai quali la

Il Foro Italiano — 1987.

ratio della preferenza legislativa per il loro mantenimento nella

casa familiare risulta chiarissima, in relazione alle finalità di assi

curare una pronta e conveniente sistemazione dei minori con l'af

fidatario, di impedire che essi, oltre al trauma della separazione dei genitori, abbiano a subire anche quello dell'allontanamento

dall'ambiente in cui vivono e, infine, di favorire la continuazione

della convivenza fra loro, evitando, per quanto possibile, di se

pararli. Le quali esigenze non vengono meno nei casi di scioglimento

o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, anzi, si fanno

più pressanti proprio per la definitiva cessazione della comunione

tra i genitori e per la eventualità che questi diano vita ad altre

unioni.

In conclusione, non si riscontra l'asserita incompatibilità dell'i

stituto e perciò la norma dell'art. 155, 4° comma, c.c. deve rit

nersi applicabile, in forza del rinvio di cui all'art. 12 1. n. 898/70, anche in materia di divorzio.

4. - Si trae conferma dell'operatività del rinvio, poi, dall'art.

6 1. 27 luglio 1978 n. 392, per cui «in caso di separazione giudi

ziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti

civili dello stesso, nel contratto di locazione succede al condutto

re l'altro coniuge, se il diritto di abitazione nella casa familiare

sia stato attribuito dal giudice a quest'ultimo». La disposizione è rilevante ai fini dell'esegesi dell'art. 12 cit., a conferma del ca rattere formale del rinvio, risultando cosi che il legislatore ha

considerato automaticamente estesa al regime del divorzio la di

sposizione innovativa di cui all'art. 155, 4° comma.

In definitiva, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugna ta deve essere cassata con rinvio della causa ad altro giudice, che si designa in altra sezione della Corte d'appello di Roma, la quale procederà a nuovo esame della controversia attenendosi

al seguente principio di diritto: «La disposizione dell'art. 155, 4° comma, c.c. (nel testo novellato con la 1. 19 maggio 1975

n. 151), che attribuisce al giudice della separazione personale il

potere di assegnare l'abitazione della casa familiare al coniuge cui vengono affidati figli minorenni, che non sia il titolare o l'e

sclusivo titolare del diritto di godimento (reale o personale) sul

l'immobile, è applicabile anche nei casi di scioglimento o di

cessazione degli effetti civili del matrimonio, in forza del rinvio

non ricettizio alla norma suddetta contenuto nell'art. 12 1. 1°

dicembre 1970 n. 898». (Omissis)

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 23 apri le 1987, n. 3947; Pres. Marziano, Est. Sensale, P. M. Pao

lucci (conci, conf.); Min. finanze (Avv. dello Stato D'Amico) c. Zanfini (Avv. Savini, Giardini). Dichiara inammissibile ri

corso avverso App. Bologna 22 giugno 1982.

Cassazione civile — Ricorso — Notifica — Procuratore domici

liatario in primo grado — Inesistenza — Conseguenze — Fatti

specie (Cod. civ., art. 47; cod. proc. civ., art. 330).

La notifica del ricorso per cassazione presso il procuratore domi

ciliatario dalla controparte indicato per il giudizio di primo grado e non presso l'altro, dalla stessa designato, in sostituzione di

quello, per l'appello è inesistente e determina la inammissibilità

dell'impugnazione. (1)

(1) Con la riportata pronuncia le sezioni unite affermano il principio riassunto in massima eliminando, cosi, le perplessità suscitate dalle diver

genti enunciazioni in precedenza formulate in argomento dalla stessa corte. Ai precedenti richiamati in motivazione, che consentono peraltro di

individuare le varie tendenze manifestatesi nella giurisprudenza della Cas

sazione, si possono, comunque, aggiungere per ulteriori riferimenti: — Cass. 30 ottobre 1984, n. 5558, Foro it., Rep. 1984, voce Cassazio

ne civile, n. 123, secondo cui la notificazione del controricorso effettua

ta, invece che nel domicilio eletto con il ricorso per cassazione, in quello eletto per il precedente giudizio di merito presso difensore il cui mandato è definitivamente cessato, è nulla con la conseguenza che l'attività difen siva concessa alla parte resistente risulta limitata alla sola partecipazione alla discussione orale;

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1419 PARTE PRIMA 1420

Svolgimento del processo. — Con ingiunzione fiscale, notifica

ta il 19 aprile 1978, l'ufficio del registro di Cesena ordinava ad

Orfeo Zanfini il pagamento della somma di lire 3.181.000, com

prensiva di soprattassa e interessi maturati, per omesso versa

mento dell'imposta una tantum 1976 di lire 1.000.000, dovuta

per l'imbarcazione da diporto di sua proprietà, iscritta nei regi stri dell'ufficio locale marittimo di Cesenatico.

Con atto di citazione notificato il 5 maggio 1978, lo Zanfini — eleggendo domicilio presso l'avvocato Giorgio Liquori, che

lo rappresentava e difendeva unitamente all'avvocato Lodovico

Giardini — conveniva davanti al Tribunale di Bologna l'ammini

strazione finanziaria dello Stato per sentir dichiarare l'illegittimi tà dell'ingiunzione, deducendo di non essere tenuto al pagamento

dell'imposta siccome esercente il servizio pubblico autorizzato di

sci nautico per conto di terzi.

Vittorioso nel giudizio di primo grado, lo Zanfini si costituiva

nel giudizio d'appello, instaurato dall'amministrazione delle fi

nanze, con elezione di domicilio presso l'avvocato Nino Damato, dal quale era rappresentato e difeso, in secondo grado, unita

mente all'avvocato Lodovico Giardini.

La Corte d'appello di Bologna confermava la decisione del tri

bunale, osservando che lo Zanfini adibiva il suo motoscafo all'e

sercizio dello sci nautico per conto di terzi, munito di

autorizzazione, nella quale si dava atto dell'idoneità del natante

al traino di sciatori nautici e si imponevano allo Zanfini varie

prescrizioni, fra le quali quella di condurre personalmente il mo

toscafo e di farsi assistere da altra persona esperta nel nuoto.

L'imbarcazione rientrava, quindi, nella categoria degli «autoscafi

destinati al servizio pubblico autorizzato», che l'art. 4, 2° com

ma, d.l. 6 luglio 1974 n. 251, convertito nella 1. 14 agosto 1974

n. 346, esentava dalla imposta una tantum istituita dallo stesso

testo legislativo. Contro tale sentenza, l'amministrazione delle finanze ha pro

posto ricorso per cassazione notificato, il 12 gennaio 1983, ad

Orfeo Zanfini «presso il suo procuratore in giudizio Giorgio Li

guori» cioè presso il procuratore domiciliatario nel giudizio di

primo grado. Chiamata la causa all'udienza del 3 luglio 1985 dinanzi alla

prima sezione di questa corte, lo Zanfini, il quale in data 7 giu

gno 1985 aveva conferito procura speciale agli avvocati Lodovico

Giardini ed Enrico Savini per essere da costoro rappresentato e

difeso nel giudizio di cassazione all'udienza suddetta, eccepiva, nel corso della discussione orale cui partecipava senza avere de

positato il controricorso, la inammissibilità del ricorso per inesi

stenza della notificazione.

La prima sezione — postosi il problema se la notificazione del

ricorso per cassazione, effettuata presso il procuratore domicilia

tario del giudizio di primo grado e non presso quello del giudizio

d'appello, sia da qualificare inesistente ovvero soltanto nulla, con

conseguenze eventualmente diverse in ordine all'ammissibilità del

ricorso; ed avendo rilevato nella giurisprudenza delle sezioni sem

plici di questa corte indirizzi non del tutto uniformi, pur dopo una pronunzia a sezioni unite nel senso della inesistenza — ha

rinviato a nuovo ruolo la trattazione del ricorso, disponendone la trasmissione al primo presidente perché ne fosse apprezzata

— Cass. 16 febbraio 1981, n. 931, id., Rep. 1981, voce cit., n. 214, per la quale la notifica del ricorso per cassazione ad istanza del procura tore della parte del precedente giudizio di merito, anziché del difensore munito del mandato speciale per la proposizione di tale ricorso, non è riferibile alla parte medesima, ed è, conseguentemente, affetta da giuridi ca inesistenza, la quale implica l'inammissibilità dell'impugnazione, a pre scindere dall'eventuale costituzione della controparte.

Per quanto riguarda, poi, l'art. 330 c.p.c. (che, secondo Cass. 1° mar zo 1986, n. 1315, id., Mass., 239, prevedendo nel 1° comma la notifica zione dell'impugnazione presso il procuratore costituito solo in mancanza di dichiarazione di residenza ed elezione di domicilio nell'atto di notifica zione della sentenza, induce a ritenere rituale la notifica dell'impugnazio ne presso la sede dell'ente che nel notificare la sentenza abbia indicato la sede medesima come proprio domicilio), sul quale pure si soffermano le sezioni unite, è il caso di ricordare che i rilievi di queste ultime non coincidono perfettamente, in parie qua, con quelli svolti in motivazione da Cass. 24 novembre 1986, n. 6908, id., 1987, I, 819, con nota di richia

mi, a sostegno, fra l'altro, dell'affermazione, secondo la quale l'elezione di domicilio personale della parte costituita in giudizio mediante procura tore domiciliatario non rileva ai fini della notificazione degli atti del giu dizio successivi alla costituzione, ivi compreso l'atto di impugnazione. [C.M. Barone]

Il Foro Italiano — 1987.

l'opportunità dell'eventuale assegnazione alle sezioni unite. Con

provvedimento del primo presidente, il ricorso suddetto è stato

assegnato alle sezioni unite, fissandosene la trattazione all'odier

na udienza.

Motivi della decisione. — La questione, preliminare di rito, del cui esame le sezioni unite sono investite essendosi formati

presso le sezioni semplici indirizzi non del tutto uniformi e coe

renti, concerne il punto se la notificazione del ricorso per cassa

zione alla controparte presso il procuratore domiciliatario del

giudizio di primo grado e non presso il procuratore domiciliata

rio del giudizio d'appello, sia da qualificare inesistente ovvero

soltanto nulla, al fine di stabilire conseguentemente se debba per venirsi alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso ovvero al

l'ordine di rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291

c.p.c., che queste sezioni unite hanno ritenuto applicabile anche

al giudizio di cassazione (ord. 3 maggio 1984, n. 280, Foro it.,

1985, I, 207). Come si è accennato, nelle decisioni delle sezioni semplici di

questa corte si sono manifestate, al riguardo, difformità ed incer

tezze, essendosi, da alcune, qualificata nulla e sanabile la notifi

cazione della impugnazione eseguita presso il procuratore domiciliatario del giudizio a quo e non, invece, presso quello in

dicato nell'atto di notifica della sentenza (v. sent. 8 febbraio 1983, n. 1052, id., Rep. 1983, voce Impugnazioni civili, n. 98; 23 aprile

1983, n. 2804, ibid., voce Appello civile, n. 95; 7 maggio 1980, n. 3016, id., Rep. 1980, voce Impugnazioni civili, n. 87; ed altre

precedenti conformi) e, da altre, essendosi ritenuta inammissibile

la impugnazione notificata, come nel caso in esame, non presso il procuratore domiciliatario del giudizio a quo, ma presso quello

designato per un grado o fase anteriore (v. sent. 4 dicembre 1974, n. 3967 e 24 gennaio 1974, n. 189, id., Rep. 1974, voce cit., nn. 59, 58).

Benché non sempre esplicitato dalle richiamate decisioni, si è

creduto di poter trovare un coordinamento fra le diverse soluzio

ni prospettate nel principio, secondo cui, in presenza di una vi

cenda sostitutiva di un procuratore domiciliatario ad un altro

precedente, ciò che deciderebbe della qualificazione in termini di

nullità o di inesistenza della notifica è la contiguità, o meno, tra

il grado di giudizio adito con l'impugnazione notificata e il grado nel quale è stata effettuata la elezione di domicilio, sull'implicito

presupposto che il salto di un grado nella sequenza processuale cosi delineata faccia venir meno quel predicato di «riferibilità»

del luogo e della persona (in cui ed a cui la notifica è effettuata) al destinatario dell'atto, che, per costante giurisprudenza, costi

tuisce il discrimen concettuale fra nullità e inesistenza della noti

ficazione (sent. 8 febbraio 1985, n. 1006, id., Rep. 1985, voce

cit., n. 65; 28 giugno 1984, n. 3836, 16 giugno 1984, n. 3604

e 24 maggio 1984, n. 3191, id., Rep. 1984, voce Notificazione

civile, nn. 33, 42, 13 e molte altre precedenti).

Senonché, proprio con riferimento alla ipotesi che qui interes

sa, in contrasto con l'indirizzo che, operando in tal modo il coor

dinamento, era pervenuto all'affermazione della inesistenza, altre

pronunce hanno qualificato in termini di mera nullità la notifica

zione sia del ricorso per cassazione, eseguita presso il procuratore domiciliatario del giudizio di primo grado nei confronti della parte rimasta contumace nel giudizio d'appello (sent. 5 febbraio 1983, n. 1010, id., Rep. 1983, voce Impugnazioni civili, n. 101; 6 feb

braio 1975, n. 434, id., Rep. 1975, voce cit., n. 73), ovvero costi

tuitasi con altro procuratore domiciliatario (sent. 26 settembre

1979, n. 3673, id., Rep. 1979, voce Notificazione civile, n. 29; 10 luglio 1971, n. 2231, id., Rep. 1971, voce Procedimento civile, n. 264; 7 settembre 1982, n. 4845, id., Rep. 1982, voce cit., n.

43), la quale ha ritenuto che la elezione di domicilio conserva

la sua validità per tutti i gradi del giudizio); sia dell'appello noti

ficato al procuratore che aveva rappresentato la parte nel proce dimento monitorio (sent. 2 aprile 1975, n. 1188, id., Rep. 1975, voce Notificazione civile, n. 45).

Con riguardo alla ipotesi di ricorso per cassazione nei confron

ti di una parte rimasta contumace nel giudizio di secondo grado,

queste sezioni unite, peraltro non in occasione di un esame ex

professo del contrasto, hanno ritenuto inammissibile il ricorso

in tal modo notificato, osservando che l'elezione di domicilio presso 11 procuratore è limitata — al pari della procura, anche se da

essa ontologicamente distinta — a un solo grado di giudizio, ove

non risulti il contrario, e che la notifica dell'impugnazione ad

un difensore che non abbia (più) la rappresentanza processuale della parte e non sia (più) suo domiciliatario è inesistente, in quanto

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

eseguita presso una persona e in luogo non aventi (più) alcun

riferimento con il destinatario dell'atto (sent. 20 novembre 1982, n. 6248, id., Rep. 1982, voce Impugnazioni civili, n. 88).

Peraltro, pure dopo tale pronunzia, il contrasto non può rite

nersi del tutto composto, poiché, in ipotesi omologa a quella esa

minata dalle sezioni unite, la sentenza n. 1010/83, cit., si è espressa in termini di nullità e di sanabilità della notificazione.

Dal quadro che si è delineato risulta che le diverse soluzioni

prospettate si riferiscono ad ipotesi non sempre uniformi e che

da esse può trarsi l'unica regola costante, che è quella della riferi

bilità — al destinatario dell'atto — del luogo e della persona in

cui ed a cui la notifica è effettuata, con la precisazione che il

criterio della contiguità, o meno, tra il giudizio adito con l'impu

gnazione e il grado nel quale è avvenuta la elezione di domicilio, se inteso in senso meramente temporale, non è sicuramente indi

cativo di quella riferibilità e che, pertanto, più corretto è intende

re tale criterio in senso (anche) logico e giuridico.

Occorre, per ciò, precisare che, pur se la funzione nomofilatti

ca di questa corte si esplica nella enunciazione di astratti principi di diritto, questi devono, tuttavia, essere affermati con specifico riferimento alla fattispecie dedotta, la cui soluzione costituisce, al tempo stesso, il limite e lo scopo della decisione. La ipotesi, in relazione alla quale il principio di diritto deve essere enuncia

to, è costituita, nel caso in esame, dall'avvenuta notificazione

del ricorso per cassazione al destinatario di esso presso il procu ratore domiciliatario indicato per il giudizio di primo grado inve

ce che presso il procuratore domiciliatario che la parte, costituitasi

nel giudizio d'appello, aveva indicato, per tale grado, in sostitu

zione del primo. D'altra parte, il delineatosi contrasto non può che essere risolto in relazione a fattispecie omologhe, ché, se tale

omologia non sussiste, non solo il contrasto potrebbe risultare

più apparente che reale (in quanto la diversità delle situazioni

considerate potrebbe giustificare soluzioni diverse e non incom

patibili fra loro), ma la soluzione della questione in termini più

generali potrebbe perfino vanificare l'opera chiarificatrice che si

richiede in materia.

Ciò premesso, si osserva che le disposizioni dettate dall'art.

330 c.p.c. circa il luogo di notificazione della impugnazione con

tengono tre regole da osservarsi in ordine successivo. La prima

riguarda l'ipotesi in cui la parte, che abbia effettuato la notifica

zione della sentenza, ha in questo atto indicato la residenza o

eletto il domicilio nella circoscrizione del giudice che ha emesso

la decisione. La seconda contempla il caso in cui la parte vitto

riosa non abbia dichiarato la residenza o eletto il domicilio nel

l'atto di notificazione della sentenza o non l'abbia notificata. La

terza è dettata per l'ipotesi in cui difetti la dichiarazione di resi

denza o la elezione di domicilio, sia nella notificazione che nel

giudizio, e per l'ipotesi in cui sia comunque trascorso un anno

dalla pubblicazione della sentenza (che costituisce il termine mas

simo di perpetuatio dell'ufficio del difensore o della dichiarazio

ne di residenza e della elezione di domicilio effettuate per il

giudizio), se l'impugnazione è ancora ammissibile, come, ad esem

pio, nel caso, previsto dal cpv. dell'art. 327 c.p.c., in cui la parte contumace dimostri di non avere avuto conoscenza del processo

per nullità della citazione, o della notificazione di essa, e per nul

lità della notifica degli atti di cui all'art. 292. La regola dettata nella prima ipotesi, per cui la notifica del

l'impugnazione dev'essere effettuata nella residenza dichiarata o

nel domicilio eletto nell'atto di notificazione della sentenza e nel

l'ambito della quale si collocano le questioni relative alla sorte

delle impugnazioni notificate in un luogo diverso (ad esempio, nel domicilio eletto nel giudizio a quo o in altre precedenti fasi

processuali), è sicuramente estranea al presente giudizio, poiché la sentenza impugnata non era stata notificata dalla parte vitto

riosa alla parte soccombente nel giudizio d'appello. Del pari estranea è la terza ipotesi, per cui l'impugnazione si

notifica personalmente, poiché nel caso in esame vi è stata elezio

ne di domicilio nel giudizio di secondo grado e la impugnazione è stata proposta entro l'anno dalla pubblicazione della sentenza.

La questione relativa alla inesistenza o alla nullità della notifi

cazione della impugnazione presso il procuratore domiciliatario

del giudizio di primo grado e non presso il procuratore domicilia

tario indicato per il giudizio d'appello, deve quindi esaminarsi

e risolversi nell'ambito della seconda ipotesi prevista dall'art. 330,

a norma della quale la notificazione dev'essere eseguita o presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domici

lio eletto per il giudizio a quo.

Il Foro Italiano — 1987.

Cosi impostata la questione, deve ritenersi che la notificazione

del ricorso per cassazione presso il domicilio eletto dalla contro

parte nel giudizio di primo grado, quando la stessa abbia eletto,

per il giudizio d'appello, un diverso domicilio, sia inesistente.

Ai sensi dell'art. 47 c.c., l'elezione di domicilio deve avvenire

per determinati atti o affari e, se fatta presso il procuratore ad

litem, come queste sezioni unite hanno già ritenuto con la citata

sentenza n. 6248/82, deve ritenersi limitata — al pari della procu

ra, anche se da essa ontologicamente distinta — ad un solo grado di giudizio, a meno che non risulti il contrario.

La limitazione del domicilio speciale, eletto per un determinato

atto o affare, rispetto al domicilio generale, si spiega con la con

siderazione che quest'ultimo, necessariamente unico, ha una sua

immancabile relazione con il luogo che costituisce il centro prin

cipale degli affari della persona ed è, pertanto, agevolmente iden

tificabile dai terzi, mentre tale identificazione può risultare più difficoltosa per il domicilio eletto, in quanto esso difetta di un

qualsiasi elemento obiettivo, bastando a costituirlo la specifica dichiarazione del soggetto. Se ne deduce che il domicilio eletto

non può essere dilatato oltre i limiti che ad esso assegna la legge, né quanto ai termini di riferibilità ad un determinato atto o affa

re per cui avviene l'elezione, né quanto alla sua durata tempora le. Sotto entrambi i profili, ciò che rileva è lo scopo per il quale vi fu l'elezione, la cui durata è, infatti, diversa dalla durata del

domicilio vero e proprio; quest'ultima si riferisce al permanere della situazione di fatto, mentre la prima si riferisce al permanere

degli effetti giuridici voluti con la elezione e, quindi, al permane re della volontà di chi la effettua. In conseguenza, la cessazione

dello scopo della elezione ne determina la estinzione, che si ha,

inoltre, anche prima del venir meno dello scopo, per effetto di

una diversa manifestazione di volontà delle parti, della revoca

dell'eleggente o della rinuncia della persona in cui favore si era

eletto il domicilio. Da tale impostazione si traggono i seguenti corollari.

Se la ontologica diversità della elezione di domicilio rispetto al conferimento della procura fa si che la prima possa sopravvi vere alla semplice revoca della seconda, non può tuttavia ammet

tersi tale sopravvivenza quando il conferimento di una nuova

procura sia accompagnata da una nuova elezione di domicilio, che necessariamente implica la revoca della precedente elezione

fatta per lo stesso atto o affare.

Inoltre, la cosiddetta «esecuzione litigiosa» dell'affare — che, come si è precisato in dottrina, non coincide con il concetto di

«esecuzione processuale» dell'affare medesimo, esprimendo un con

cetto più ampio, sul piano sostanziale, ma più ristretto, sul piano

processuale — in vista della quale il domicilio è eletto, non impli ca necessariamente, salvo che risulti diversamente, che la parte intenda estendere tale esecuzione a più gradi di giudizio. Ne con

segue che la norma sostanziale la quale limita la elezione di do

micilio ad un determinato affare, trasferita in campo processuale, deve intendersi nel senso di limitare la elezione di domicilio ad

un grado, nel quale l'esecuzione litigiosa dell'affare potrebbe ri

manere esaurita o, comunque, esaurirsi per volontà dell'eleggente in base a un diverso apprezzamento dell'interesse alla esecuzione

stessa, salvo che risulti la predisposizione, da parte di lui, di una

elezione estesa alle eventuali fasi ulteriori, che risultassero neces

sarie, o semplicemente volute, per esaurire la esecuzione litigiosa dell'affare. A maggior ragione, la elezione di domicilio deve in

tendersi limitata al primo grado di giudizio, quando, per il suc

cessivo grado, sia eletto un diverso domicilio, implicando tale

elezione, come si è già detto, la revoca della elezione precedente. Nella situazione considerata viene, dunque, a mancare ogni pos

sibile riferibilità, al destinatario dell'atto, della notificazione ese

guita presso il domicilio eletto per il giudizio di primo grado. La elezione di un nuovo domicilio per il giudizio d'appello,

infatti, non è, rispetto alla precedente, un evento irrilevante e,

per cosi dire, neutro, si da lasciare spazio ad indagini circa la

possibilità di affermare tale riferibilità, ma la esclude in radice, togliendo sicuramente e definitivamente di mezzo ogni residuale

collegamento fra il destinatario dell'atto e il luogo e la persona, in cui e presso cui il domicilio era stato eletto, in quanto quell'e lezione viene meno per effetto della nuova. Invero, di contiguità fra il grado di giudizio adito con l'impugnazione e il grado nel

quale era avvenuta l'elezione non è a parlarsi né in senso tempo

rale, perché fra l'uno e l'altro grado si inserisce una nuova e

diversa elezione di domicilio fatta per il grado intermedio; né

in senso logico, perché la nuova elezione non ha altro significato

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Page 5: sezioni unite civili; sentenza 23 aprile 1987, n. 3947; Pres. Marziano, Est. Sensale, P. M. Paolucci (concl. conf.); Min. finanze (Avv. dello Stato D'Amico) c. Zanfini (Avv. Savini,

1423 PARTE PRIMA 1424

che quello di escludere il permanere della precedente; né in senso

giuridico, perché essa ne fa venire meno gli effetti, producendo effetti giuridici nuovi incompatibili con quelli ricollegabili alla pre cedente elezione.

Esclusa la riferibilità del domicilio eletto per il primo grado di giudizio al destinatario dell'atto da notificare, quando la pri ma elezione sia sostituita da una nuova e diversa elezione per il grado d'appello, la notificazione eseguita presso il primo domi

cilio eletto deve qualificarsi inesistente; e non solo non può essere

sanato attraverso la costituzione — peraltro avvenuta, nel caso

in esame, quando erano ampiamente scaduti i termini per il de

posito del controricorso — ma non consente l'applicazione del

l'art. 291 c.p.c.

Pertanto, il ricorso proposto dall'amministrazione delle finan

ze deve dichiararsi inammissibile per inesistenza della notificazio

ne. (Omissis)

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 12 marzo

1987, n. 2561; Pres. Falcone, Est. Graziadei, P. M. Fedeli

(conci, diff.); Istituto autonomo per le case popolari di Bari

(Aw. Fazzalari, Buonamico, Minunno) c. Serpenti (Avv. Spi

nelli, Francia). Regolamento di competenza avverso Trib. Bari

27 novembre 1985.

Opere pubbliche — Appalto — Competenza arbitrale — Deroga bilità — Disciplina vigente — Applicabilità — Limiti — Conse guenze (L. 10 dicembre 1981 n. 741, ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pub

bliche, art. 16).

L'art. 16 l. 10 dicembre 1981 n. 741 (che, nel sostituire l'art.

47 d.p.r. 16 luglio 1962 n. 1063, ha mantenuto fermo il princi

pio della derogabilità della competenza arbitrale modificando i modi e i tempi di manifestazione della volontà derogatoria) non si applica ai contratti di appalto di opere pubbliche perfe zionati prima della entrata in vigore della legge, nei quali la

cognizione degli arbitri resta validamente esclusa dalla iniziati

va giudiziale di una delle parti. (1)

Svolgimento del processo. — In accoglimento di ricorso pro

posto dall'ing. Valchirio Serpenti, il presidente del Tribunale di

Bari, con decreto del 16 ottobre 1982, ingiungeva all'Istituto au

tonomo per le case popolari della provincia di Bari il pagamento della somma di lire 116.058.840, dovuta all'istante a seguito della

risoluzione di contratto di appalto stipulato nel settembre del 1980

ed avente ad oggetto la costruzione di «alloggi-pareheggio» (riso luzione deliberata dall'ente appaltante nel maggio 1982).

(1) Sull'art. 16 1. n. 741 del 1981, del quale, a quanto consta, la Corte di cassazione si occupa ora per la prima volta, si possono consultare Cianflone, L'appalto di opere pubbliche, 1985, 1084 ss.; Scordo, La scelta del sistema di risoluzione delle controversie, ecc., in Dir. e giur., 1983, 43, il quale (p. 48-49) si pone, mostrando di volerlo risolvere nega tivamente, il problema della conformità della disposizione in parola ai

principi enunciati da Corte cost. 14 luglio 1977, n. 127, Foro it., 1977, I, 1849, con nota di richiami.

È il caso di aggiungere, comunque, che, come ritenuto, nella materia considerata, da C. M. Barone (V. Andrioli, G. Pezzano, A. Proto Pisani, Le controversie in materia di lavoro, 1987, 210), al di fuori del campo dell'appalto di opere pubbliche, il meccanismo delineato nel previ gente art. 47 d.p.r. 16 luglio 1962 n. 1063 costituisce ancora un soddisfa cente parametro di individuazione dei rimedi per rendere operante il

principio della facoltatività dell'arbitrato rituale, previsto in atti autorita tivi di carattere generale privi della specificazione delle modalità di attua zione dell'anzidetto principio.

Il Foro Italiano — 1987.

L'istituto si opponeva, eccependo in rito l'incompetenza del

giudice adito, per essere la controversia devoluta alla cognizione di arbitri; nel merito, sosteneva che la responsabilità dello sciogli mento del rapporto era del comune di Bari, per aver modificato le proprie originarie determinazioni circa l'ubicazione delle sud dette opere, e chiamava in causa il comune stesso, per essere te nuto indenne dall'eventuale soccombenza sulla domanda attrice.

Il giudice istruttore disponeva la separazione della causa fra

l'I.a.c.p. ed il comune di Bari.

Il Tribunale di Bari, con sentenza depositata il 27 novembre 1985 e comunicata il 2 dicembre 1985, disattendeva l'eccezione

d'incompetenza per l'asserita devoluzione della controversia alla

competenza arbitrale, e rigettava l'opposizione ponendo a carico

dell'opponente l'ulteriore somma di lire 18.000.000, a titolo di danno per svalutazione monetaria.

L'eccezione d'incompetenza veniva respinta in base alle seguenti osservazioni.

Il capitolato speciale del contratto d'appalto recepiva le dispo sizioni del capitolato generale per le opere di competenza del mi nistero dei lavori pubblici, di cui al d.p.r. n. 1063/62, ivi incluso l'art. 47 sul carattere facoltativo del ricorso agli arbitri.

Detto richiamo assegnava al disposto del citato art. 47 il valore di patto negoziale, il cui contenuto restava quindi indifferente alle modifiche del testo del medesimo art. 47 introdotto dalla successiva 1. n. 741/81.

Non poteva sostenersi un'applicazione diretta del capitolato ge nerale, perché si trattava di opere pubbliche esorbitanti dall'edili zia economica e popolare, affidate in appalto nell'ambito della

diversa disciplina degli interventi d'emergenza per l'attività edili zia di cui alla 1. n. 166/75. Peraltro, anche in caso contrario, si sarebbe dovuta negare l'invocabilità del nuovo testo dell'art. 47 del capitolato generale, fissato dell'art. 16 della citata legge del 1981. Quest'ultima norma, infatti, disponendo che la deroga alla competenza arbitrale è consentita solo quando espressamente

prevista nel contratto, non può incidere retroattivamente su con tratti già stipulati nella vigenza del principio della derogabilità di quella competenza per effetto di mera iniziativa in giudizio di una delle parti, perché ciò si tradurrebbe sostanzialmente in

un'inammissibile previsione di obbligatorietà dell'arbitrato.

Contro la predetta sentenza del Tribunale di Bari, ha proposto ricorso per regolamento di competenza l'istituto autonomo per le case popolari, con atto notificato a Valchirio Serpenti il 27

dicembre 1985. Il ricorrente sostiene che la causa deve essere devoluta alla co

gnizione di arbitri, denunciando l'erroneità di entrambe le consi derazioni poste dalla sentenza impugnata a sostegno dell'opposta soluzione.

In primo luogo, si osserva che la disciplina normativa, nel cui ambito è stato stipulato l'appalto, non è quella richiamata dal

tribunale, bensì quella del r.d. 28 aprile 1938 n. 1165, sulla edili zia economica e popolare; ciò comporterebbe, in applicazione del l'art. 8 di detto decreto (nonché degli art. 10 e 13 I. 6 agosto 1978 n. 457, che devolvono il finanziamento delle opere di edili zia residenziale pubblica ad apposita sezione della Cassa depositi e prestiti), l'operatività, in via normativa e diretta, non mera mente negoziale, del capitolato del 1962, e quindi anche delle

sopravvenute modificazioni del capitolato stesso di cui all'art. 16 1. n. 741/81 (con la conseguente inderogabilità della competenza arbitrale, per difètto di una specifica clausola del contratto che autorizzi la deroga).

Del resto, aggiunge il ricorrente, la controversia non potrebbe comunque sottrarsi all'innovazione introdotta dalla citata legge del 1981, alla stregua del principio generale dell'immediata ope ratività della nuova norma processuale. Valchirio Serpenti ha de

positato memoria difensiva, chiedendo il rigetto del ricorso. Il procuratore generale, con le sue conclusioni scritte, ha chie

sto, in via preliminare, che sia disposta l'integrazione del con traddittorio nei confronti del comune di Bari.

Motivi della decisione. — In via pregiudiziale, non ricorre la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei con fronti del comune di Bari, cui il ricorso per regolamento di com

petenza non è stato notificato. Detto comune, infatti, pur se formalmente indicato come parte

in causa nell'epigrafe della sentenza impugnata, non ha in effetti tale qualità, perché la sentenza medesima, nella ricostruzione del le vicende processuali, dà atto dell'intervenuta separazione (con provvedimento del giudice istruttore) dell'autonoma controversia

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