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Sezioni unite civili; sentenza 23 gennaio 1963, n. 92; Pres. Tavolaro P. P., Est. La Porta, P. M....

Date post: 31-Jan-2017
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Sezioni unite civili; sentenza 23 gennaio 1963, n. 92; Pres. Tavolaro P. P., Est. La Porta, P. M. Reale (concl. conf.); Cammardella, Troise, Labadia, Colombo, Gargiulo, Guacci (Avv. Augenti, Caruso, Spagnuolo-Vigorita) c. Comune di Napoli, Soc. Trezza (Avv. Turco, Napolitani) Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 4 (1963), pp. 721/722-723/724 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23152422 . Accessed: 25/06/2014 00:27 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.229.248.152 on Wed, 25 Jun 2014 00:27:41 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezioni unite civili; sentenza 23 gennaio 1963, n. 92; Pres. Tavolaro P. P., Est. La Porta, P. M.Reale (concl. conf.); Cammardella, Troise, Labadia, Colombo, Gargiulo, Guacci (Avv. Augenti,Caruso, Spagnuolo-Vigorita) c. Comune di Napoli, Soc. Trezza (Avv. Turco, Napolitani)Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 4 (1963), pp. 721/722-723/724Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23152422 .

Accessed: 25/06/2014 00:27

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

prieta almeno il titolo di acquisto della propriety stessa ; ciõ perchõ il terzo costruttore non e che un precarista, fino a quando viene lasciato nel godimento del suolo e

non ha alcun diritto di credito nell'ipotesi in cui avvenga la ritenzione delle opere. A maggiore ragione, continua

la ricorrente, questa situazione si verifica in regime di

pubblico demanio, perche le regole delle pertinenze com

portano 1'estensione della natura giuridica della cosa prin

cipal all'accessione ed esigono che questa abbia regime demaniale ; ne b necessario che il proprietario del suolo

debba avere giä chiesto la ritenzione per invocare la sua

posizione in ordine alle costruzioni, perche il diritto a conse

guire la propriety di tali costruzioni e giä attuale, anche

se l'effetto devolutivo si verifichi solo con il futuro esercizio

del diritto stesso. D'altro canto, volendosi ammettere che

la concessione di costruire su suolo demaniale abbia l'effetto

di costituire un diritto di superficie a favore del conces

sionario, il principio dell'accessione e ugualmente appli cabile al diritto temporaneo di superficie e, scaduto il

termine, la costruzione ritorna al proprietario del suolo, con la differenza che la devoluzione e gratuita ;

b) sostiene ancora la ricorrente Amministrazione che, contrariamente a quanto e stato ritenuto dalla Corte di

merito, la situazione suddetta si verifica anche nella ipotesi di concessione-licenza di cui all'srt. 36 cod. nav., perche in tale ipotesi la rimozione delle costruzioni e un diritto

solo per 1'Amministrazione e non anche per il privato, avendo TAmministrazione la facoltä di ritenere le opere, con il compenso di cui all'art. 936 cod. civile.

Anche le censure di questo mezzo sono infondate tanto

piu che in questa sede TAmministrazione ricorrente piu non disconosce di non essere, almeno alio stato, proprietaria delle costruzioni rispetto alle quali fu chiesta l'osservanza

delle distanze legali.

Ya, anzitutto, rilevato che, nella specie, la Corte ha

incensurabilmente accertato che il Salerni, prima, e la

Soe. Pirgus, poi, erano stati solo autorizzati aH'immediata

occupazione ed all'uso del suolo del demanio marittimo

ed alia esecuzione dei lavori in attesa dell'atto formale

di concessione, essendo cosi titolari di una mera conces

sione-licenza, anziche di una concessione-contratto, secondo

la previsione dell'art. 38 del codice della navigazione.

Ora, a norma dell'art. 38 cod. nav., allorquando la

concessione venga negata a chi, avendo ricevuto la mera

autorizzazione all'anticipate occupazione del suolo dema

niale, vi abbia eseguito lavori di costruzione, quest'ul timo deve demolire le opere eseguite e rimettere i beni nel

pristino stato. Kel caso in cui segua, invece, la concessione, la sorte delle costruzioni viene regolata dal successivo

art. 49 cod. nav., secondo il quale, al termine della con

cessione, le opere restano acquisite alio Stato, senza com

penso, se Tautorita concedente non preferisca, invece, di

ordinarne la demolizione, con la restituzione del bene dema

niale al pristino stato.

Fino a quando, percio, lo Stato non abbia rinunziato

alio ius tollendi e non abbia, invece, prescelto di ritenere

le costruzioni, nel ricorrere delle altre condizioni alio scopo anzidetto fissate dalla legge, esso non puõ dirsi titolare

attuale di un diritto autonomo sulle opere stesse, cosi da

legittimarlo ad opporsi di terzo ad una sentenza che abbia

imposto al concessionario di arretrare le opere alia pre scritta distanza dal confine del vicino che di ciõ abbia

fatto richiesta.

fv noto, infatti che l'opposizione ordinaria di terzo puõ

sperimentarsi non da tutti i terzi, in generale, ma solo da

quei terzi che, essendo titolari di un diritto autonomo,

incompatibile col rapporto deciso, abbiano ricevuto un

pregiudizio in danno della loro sfera giuridica, derivante

dalla circostanza che la sentenza impugnata importi la

menomazione, o contestazione del diritto del terzo, o ne

metta in pericolo il godimento. Segue da ciõ che il terzo

potra legittimarsi all'opposizione solo in quanto titolare

di un diritto autonomo e non di mere aspettative di diritti, cosicchõ la sentenza impugnata rappresenti una meno

mazione attuale del diritto stesso che giustifichi un inte

resse, anche esso attuale (e non futuro od eventuale), ad

Il Foro Italiano — Volume LXXXV1 — Parte I-il.

ottenere la rimozione della pronunzia pregiudizievole del diritto vantato dal terzo.

In relazione ai detti principi, clie regolano la legitti mazione del terzo alla opposizione ordinaria di cui all'art. 404 cod. proc. civ., riesce evidente che rAmministrazione

del demanio non aveya alcuna legittimazione ad opporsi di terzo alia sentenza pronunziata in causa tra gli attuali

resistenti Zocclii e Todini ed il Salerni, o la Soc. Pirgus

per ottenere l'arretramento dello stabilimento balneare

costruito in yiolazione delle distanze legali, in quanto I'Amministrazione non ayeva subito alcun pregiudizio attuale di un proprio diritto autonomo sugli stabilimenti

stessi, dal momento che solo alia fine della concessione

(o con il diniego della concessione stessa) essa avrebbe

potuto chiedere la deyoluzione in proprietä dello stabili

mento balneare, se ancora esistente in quel momento, o

delle strutture eventualmente residue, se ciõ ayesse pre ferito di fare, in luogo di cliiederne la rimozione e la rimes

sione dei beni demaniali in pristino. In ogni caso, solo in

quel futuro momento lo Stato sarebbe divenuto o diver

rebbe titolare di un diritto autonomo sullo stabilimento

balneare (se ancora esistente) e solo allora potrebbe

sorgere quel pregiudizio ebe oggi h meramente eventuale

e futuro, con la conseguenza che, in base ad esso, il terzo

difetta oggi di un interesse attuale all'opposizione, e, con

ciõ stesso, della possibility di proporre la proposta impu

gnazione. Per questi motiyi, rigetta, ecc.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezioni unite civili; sentenza 23 gennaio 1963, n. 92; Pres. Tavolaro P. P., Est. La Porta, P. M. Reale

(concl. conf.) ; Cammardella, Troise, Labadia, Colombo,

Gargiulo, Gnacci (Aw. Augenti, Caruso, Spagnuolo

Yigorita) c. Comune di Napoli, Soc. Trezza (Aw.

Turco, Napolitani).

(Oonferma App. Napoli 13 gennaio 1960)

Tassa sul consumo — Convenzioni d'abbonamento — Mancata autorizzazione del consiglio comu

nale — Invaliditä — Successiva ratilica — Am

missibilitä — Condizioni (Legge 2 luglio 1952 n. 703,

disposizioni in. materia di finanza locale, art. 14).

Le convenzioni d'abbonamento, stipulate dall'appaltatore della

riscossione delle imposte di consumo senza la preventiva autorizzazione del consiglio comunale, sono invalide e

possono essere ratificate dallo stesso consiglio comunale

solo mediante Vadozione di un provvedimento di autoriz

zazione tardiva ovvero di approvazione. (1)

(1) La sentenza della Corte d'appello di Napoli 13 gennaio 1960, confermata dalla presente, e riassunta in Foro it., Rep. 1960, voce Tassa sul consumo, n. 408. La questione, ora decisa dalla Suprema corte alla stregua del testuale disposto dell'art. 14 della legge 2 luglio 1952 n. 703, era giä stata esaminata, sotto il vigore dell'abrogato art. 42 del t. u. per la finanza locale, dai giudici di merito e risolta nel senso ehe l'abbonamento con

cluso fra il privato venditore e 1'ufficio delle imposte di consumo

lion fosse perfetto se non approvato dal podestä. (App. Lecce 18

maggio 1934, id., Rep. 1934, voce eit., n. 74 ; Trib. Lecce 6

dicembre 1932, id., Rep. 1933, voce eit., n. 75). Sl da notari' ehe la convenzione d'abbonamento (ehe e

atto pubblico e non serittura privata : Trib. Savona 28 novembre

1955, id., Rep. 1956, voce eit., n. 212) non puõ essere revocata

dal comune per applicare il dazio di tariffa (App. Firenze 7

novembre 1956, id., Rep. 1934, voce eit., n. 39), ne puõ avere

risoluzione anticipata, salvi i casi in cui le parti vi consentano

(Min. fin. 17 settembre 1948, id., Rep. 1949, voce eit., n. 86), ovvero 1'autorita giudiziaria accerti inadempienze contrattuali

dell'esercente abbonato, anche fuori dell'ipotesi di morosita

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723 PARTE PRIMA 724

La Corte, ecc. — (Omissis). Col primo motivo si censura

la impugnata sentenza per violazione degli art. 42, 3° com

ma, e 44, 2° comma, del citato t. u. per la finanza locale,

n. 1175 del 1931, assumendosi ehe i Giudici di merito

sarebbero incorsi in errore nel ritenere ehe i contratti

individuali di abbonamento facoltativo erano yiziati da

un difetto estrinseco, che li rendeva temporaneamente

inefficaci, come negozi sottoposti a condizione sospensiva sino a quando 11011 fosse intervenuta la ratifica ; e nell'affer

mare che la mancata restituzione dei contratti, nel termine

di trenta giorni di cui all'art. 165 del regolamento 30 aprile 1936 n. 1138, non equi valeva a ratifica. I ricorrenti assu

mono, altresi, che i Giudici di merito non avrebbero con

siderato che con la deliberazione del Commissario straor

dinario al Comune, imponendosi ai contribuenti di atte

nersi alle disposizioni per il versamento dell'imposta a

tariffa, a decorrere dal 1° luglio 1958, in sostanza prima erano stati ratificati i contratti facoltativi di abbonamento

stipulati dalla Ditta Trezza e poi gli stessi erano stati re

scissi unilateralmente e, quindi, illegalmente. La censura b priva di fondamento. Nel sistema della

legge (art. 42 del citato t. u. sulla finanza locale, sostituito

con l'art. 14 della legge 2 luglio 1952 n. 703, e modificato

con l'art. 1 della legge 26 giugno 1954 n. 457) la riscossione

delle imposte di consumo e fatta normalmente in seguito a dichiarazione del contribaente e mcdiante applicazione della tariffa alle materie imponibili. £, tuttavia, consentito

(3° comma del citato articolo) che la riscossione sia effet

tuata, salve le limitazioni stabilite dal regolamento, me

diante convenzione di abbonamento con singoli contri

buenti. Questo ultimo sistema deve essere autorizzato dal

consiglio comunale, con deliberazione motivata, soggetta

all'approvazione della giunta provinciale amministra

tiva. L'autorizzazione consiliare, di carattere generale, costituisce l'inderogabile presupposto per l'esercizio, da

parte dell'ufficio delle imposte, in caso di gestione diretta, 0 dell'appaltatore della riscossione, in caso di gestione in

appalto, della facoltä di stipulare, con singoli contribuenti, 1 contratti di abbonamento. La potestä di adozione del

sistema di riscossione in abbonamento spetta esclusiva

mente all'organo deliberative del comune, il quale e sovrano

nella designazione dei generi ai quali applicare il sistema

e del periodo di durata di applicazione del sistema. Ciõ

precisato, e chiaro che nessun potere di scelta del sistema

di riscossione (a tariffa o in abbonamento) b attribuito

dalla legge all'organo esecutivo incaricato dell'accerta

mento e della riscossione del tributo di consumo, sia in

ipotesi di gestione diretta, sia in ipotesi di gestione in

appalto. L'appaltatore dell'accertamento e della riscos sione delle imposte di consumo e un esercente privato di

pubbliche funzioni che ripete i suoi poteri dal comune, cui

(art. 78 del t. u. sulla finanza locale) subentra in tutti i

diritti e gli obblighi verso i contribuenti in virtu del rap

porto di concessione (appalto). Egli agisce in nome proprio, ma fa valere un diritto alfrui. Non e titolare del diritto di

imposizione, che spetta soltanto al comune, che esclusi vamente puõ esercitare le potestä che gli sono conferite

dalla legge. Alia stregua di tali concetti e chiaro che, in

difetto della preventiva autorizzazione generale da parte del consiglio comunale, i contratti di abbonamento stipu lati dall'appaltatore dell'accertamento e della riscossione

delle imposte di consumo, anche se perfetti, sono inva

lidi. Siffatta invaliditä, trovando causa nella mancanza del

l'atto preparatorio di autorizzazione, che ne costituisce il

presupposto, puõ essere sanata mediante l'adozione tardiva

dell'autorizzazione o di un provvedimento di approvazione ;

nel pagamento del canone (Trib. Bergamo 21 novembre 1939,

id., Rep. 1940, voce cit., n. 171). In dottrina, sulla natura e le finalita della convenzione di

abbonamento, cons. Bolla, I contratti di abbonamento, in Ammin.

it., 1960, 781 ; De Leoni, Imposte di consumo - Riscossione per abbonamento, in Boltettino trib., 1957, 411.

ma b chiaro ehe tanto 1'autorizzazione tardiva quanto

l'approvazione debbono promanare dall'organo, cui spetta il potere di deliberare ebe l'accertamento e la riscossione delle imposte di eonsumo abbia luogo eol sistema di abbo

namento, debbono eioe promanare dal consiglio eomunale.

Ciö importa ehe non puõ riconoscersi carattere di sanatoria alla circostanza ehe, nel termine fissato dall'art. 165 del

regolamento 30 aprile 1936 n. 1138, ossia nel termine di trenta giorni dal ricevimento dei contratti di abboname ito, non ne sia stata negata l'approvazione. L'art. 165, ora

eitato, preserive ehe i contratti di abbonamento debbono

essere, nei venti giorni dalla stipula, rimessi ai comune per

l'approvazione e ehe, decorso il termine di trenta giorni dal

ricevimento, senza ehe la giunta eomunale (la norma, per vero, parla di podestä, ma dopo la ricostituzione delle am

ministrazioni comunali su base elettiva, deve ritenersi ehe

l'approvazione dei contratti spetti alla giunta, ehe e 1'organo funzionalmente competente all'accertamento dei tributi

eomunali) abbia provveduto, i contratti si intendono appro -

vati. La norma, posta in relazione a quella del precedente art. 164, ehe stabilisee la forma seritta dei contratti e gli altri elementi degli stessi (indicazione dei generi eompresi nell'abbonamento ; ammontare e natura della garanzia, prestata dal contribuente mediante cauzione e malleveria ;

importo del eanone concordato o stabilito per ciaseun

genere ; modo di pagamento del canone ; durata del con

tratto), va intesa nel senso ehe l'approvazione e diretta ad accertare la legittimitä e la convenienza dell'abbona

mento. Per tale sua natura e perchõ promanante da un organo

(giunta municipale) diverso da quello (consiglio eomunale) investito del potere di deliberare il sistema di riscossione in abbonamento, l'approvazione dei contratti di abbona mento non puõ tener luogo dell'autorizzazione tardiva o

dall'approvazione dell'organo deliberative. Pertanto, e>

infondato l'assunto dei ricorrenti, secondo cui i Giudici

di merito avrebbero dovuto riconoscere valore di « ratifica »

(reotius : di sanatoria) alla presunta approvaziorie dei con

tratti di abbonamento per decorso del termine. Anche privo di giuridico fondamento e 1'ulteriore assunto

dei ricorrenti, secondo cui i Giudici di merito avrebbero

dovuto ritenere ehe con la deliberazione n. 2177 del 20

giugno 1958 il Commissario st.raordinario ai Comune,

disponendo ehe le imposte di eonsumo fossero aecertate

e riseosse a tariffa a partire dal 1° luglio 1958, in sostanza

aveva coneesso sanatoria della invaliditä dei contratti, derivata dal difetto di autorizzazione, onde non poteva unilateralmente rescindere i contratti medesimi. Poiche

i contratti di abbonamento avevano giä avuto esecuzione

per il periodo decorso alla data della deliberazione, in

forza del 1° comma dell'art. 164 del regolamento, che, in

deroga al principio di diritto pubblico per cui i contratti

sono esecutori dopo l'approvazione, stabilisee ehe i con

tratti hanno effetto dal primo giorno del mese successivo

a quello della stipulazione, e chiaro ehe il Commissario

straordinario al Comune non poteva non prendere atto del

fatto compiuto, e, quindi, non poteva provvedere ehe per il futuro, manifestando, per il periodo avvenire, la volontä,

contraria del Comune all'adozione del sistema in abbona

mento. Ond'e che, se anche si possa ravvisare l'intervento

di una sanatoria per il periodo decorso, non puõ ritenersi

che vi sia stata nel easo una reseissione unilaterale dei

contratti di abbonamento. Questi, essendo invalidi, non

vincolavano il Comune. La reseissione, peraltro, presup

pone un contratto valido ed effieace. (Omissis) Per questi motivi, rigetta, ecc.

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