Sezioni unite civili; sentenza 23 gennaio 1963, n. 92; Pres. Tavolaro P. P., Est. La Porta, P. M.Reale (concl. conf.); Cammardella, Troise, Labadia, Colombo, Gargiulo, Guacci (Avv. Augenti,Caruso, Spagnuolo-Vigorita) c. Comune di Napoli, Soc. Trezza (Avv. Turco, Napolitani)Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 4 (1963), pp. 721/722-723/724Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23152422 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
prieta almeno il titolo di acquisto della propriety stessa ; ciõ perchõ il terzo costruttore non e che un precarista, fino a quando viene lasciato nel godimento del suolo e
non ha alcun diritto di credito nell'ipotesi in cui avvenga la ritenzione delle opere. A maggiore ragione, continua
la ricorrente, questa situazione si verifica in regime di
pubblico demanio, perche le regole delle pertinenze com
portano 1'estensione della natura giuridica della cosa prin
cipal all'accessione ed esigono che questa abbia regime demaniale ; ne b necessario che il proprietario del suolo
debba avere giä chiesto la ritenzione per invocare la sua
posizione in ordine alle costruzioni, perche il diritto a conse
guire la propriety di tali costruzioni e giä attuale, anche
se l'effetto devolutivo si verifichi solo con il futuro esercizio
del diritto stesso. D'altro canto, volendosi ammettere che
la concessione di costruire su suolo demaniale abbia l'effetto
di costituire un diritto di superficie a favore del conces
sionario, il principio dell'accessione e ugualmente appli cabile al diritto temporaneo di superficie e, scaduto il
termine, la costruzione ritorna al proprietario del suolo, con la differenza che la devoluzione e gratuita ;
b) sostiene ancora la ricorrente Amministrazione che, contrariamente a quanto e stato ritenuto dalla Corte di
merito, la situazione suddetta si verifica anche nella ipotesi di concessione-licenza di cui all'srt. 36 cod. nav., perche in tale ipotesi la rimozione delle costruzioni e un diritto
solo per 1'Amministrazione e non anche per il privato, avendo TAmministrazione la facoltä di ritenere le opere, con il compenso di cui all'art. 936 cod. civile.
Anche le censure di questo mezzo sono infondate tanto
piu che in questa sede TAmministrazione ricorrente piu non disconosce di non essere, almeno alio stato, proprietaria delle costruzioni rispetto alle quali fu chiesta l'osservanza
delle distanze legali.
Ya, anzitutto, rilevato che, nella specie, la Corte ha
incensurabilmente accertato che il Salerni, prima, e la
Soe. Pirgus, poi, erano stati solo autorizzati aH'immediata
occupazione ed all'uso del suolo del demanio marittimo
ed alia esecuzione dei lavori in attesa dell'atto formale
di concessione, essendo cosi titolari di una mera conces
sione-licenza, anziche di una concessione-contratto, secondo
la previsione dell'art. 38 del codice della navigazione.
Ora, a norma dell'art. 38 cod. nav., allorquando la
concessione venga negata a chi, avendo ricevuto la mera
autorizzazione all'anticipate occupazione del suolo dema
niale, vi abbia eseguito lavori di costruzione, quest'ul timo deve demolire le opere eseguite e rimettere i beni nel
pristino stato. Kel caso in cui segua, invece, la concessione, la sorte delle costruzioni viene regolata dal successivo
art. 49 cod. nav., secondo il quale, al termine della con
cessione, le opere restano acquisite alio Stato, senza com
penso, se Tautorita concedente non preferisca, invece, di
ordinarne la demolizione, con la restituzione del bene dema
niale al pristino stato.
Fino a quando, percio, lo Stato non abbia rinunziato
alio ius tollendi e non abbia, invece, prescelto di ritenere
le costruzioni, nel ricorrere delle altre condizioni alio scopo anzidetto fissate dalla legge, esso non puõ dirsi titolare
attuale di un diritto autonomo sulle opere stesse, cosi da
legittimarlo ad opporsi di terzo ad una sentenza che abbia
imposto al concessionario di arretrare le opere alia pre scritta distanza dal confine del vicino che di ciõ abbia
fatto richiesta.
fv noto, infatti che l'opposizione ordinaria di terzo puõ
sperimentarsi non da tutti i terzi, in generale, ma solo da
quei terzi che, essendo titolari di un diritto autonomo,
incompatibile col rapporto deciso, abbiano ricevuto un
pregiudizio in danno della loro sfera giuridica, derivante
dalla circostanza che la sentenza impugnata importi la
menomazione, o contestazione del diritto del terzo, o ne
metta in pericolo il godimento. Segue da ciõ che il terzo
potra legittimarsi all'opposizione solo in quanto titolare
di un diritto autonomo e non di mere aspettative di diritti, cosicchõ la sentenza impugnata rappresenti una meno
mazione attuale del diritto stesso che giustifichi un inte
resse, anche esso attuale (e non futuro od eventuale), ad
Il Foro Italiano — Volume LXXXV1 — Parte I-il.
ottenere la rimozione della pronunzia pregiudizievole del diritto vantato dal terzo.
In relazione ai detti principi, clie regolano la legitti mazione del terzo alla opposizione ordinaria di cui all'art. 404 cod. proc. civ., riesce evidente che rAmministrazione
del demanio non aveya alcuna legittimazione ad opporsi di terzo alia sentenza pronunziata in causa tra gli attuali
resistenti Zocclii e Todini ed il Salerni, o la Soc. Pirgus
per ottenere l'arretramento dello stabilimento balneare
costruito in yiolazione delle distanze legali, in quanto I'Amministrazione non ayeva subito alcun pregiudizio attuale di un proprio diritto autonomo sugli stabilimenti
stessi, dal momento che solo alia fine della concessione
(o con il diniego della concessione stessa) essa avrebbe
potuto chiedere la deyoluzione in proprietä dello stabili
mento balneare, se ancora esistente in quel momento, o
delle strutture eventualmente residue, se ciõ ayesse pre ferito di fare, in luogo di cliiederne la rimozione e la rimes
sione dei beni demaniali in pristino. In ogni caso, solo in
quel futuro momento lo Stato sarebbe divenuto o diver
rebbe titolare di un diritto autonomo sullo stabilimento
balneare (se ancora esistente) e solo allora potrebbe
sorgere quel pregiudizio ebe oggi h meramente eventuale
e futuro, con la conseguenza che, in base ad esso, il terzo
difetta oggi di un interesse attuale all'opposizione, e, con
ciõ stesso, della possibility di proporre la proposta impu
gnazione. Per questi motiyi, rigetta, ecc.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
Sezioni unite civili; sentenza 23 gennaio 1963, n. 92; Pres. Tavolaro P. P., Est. La Porta, P. M. Reale
(concl. conf.) ; Cammardella, Troise, Labadia, Colombo,
Gargiulo, Gnacci (Aw. Augenti, Caruso, Spagnuolo
Yigorita) c. Comune di Napoli, Soc. Trezza (Aw.
Turco, Napolitani).
(Oonferma App. Napoli 13 gennaio 1960)
Tassa sul consumo — Convenzioni d'abbonamento — Mancata autorizzazione del consiglio comu
nale — Invaliditä — Successiva ratilica — Am
missibilitä — Condizioni (Legge 2 luglio 1952 n. 703,
disposizioni in. materia di finanza locale, art. 14).
Le convenzioni d'abbonamento, stipulate dall'appaltatore della
riscossione delle imposte di consumo senza la preventiva autorizzazione del consiglio comunale, sono invalide e
possono essere ratificate dallo stesso consiglio comunale
solo mediante Vadozione di un provvedimento di autoriz
zazione tardiva ovvero di approvazione. (1)
(1) La sentenza della Corte d'appello di Napoli 13 gennaio 1960, confermata dalla presente, e riassunta in Foro it., Rep. 1960, voce Tassa sul consumo, n. 408. La questione, ora decisa dalla Suprema corte alla stregua del testuale disposto dell'art. 14 della legge 2 luglio 1952 n. 703, era giä stata esaminata, sotto il vigore dell'abrogato art. 42 del t. u. per la finanza locale, dai giudici di merito e risolta nel senso ehe l'abbonamento con
cluso fra il privato venditore e 1'ufficio delle imposte di consumo
lion fosse perfetto se non approvato dal podestä. (App. Lecce 18
maggio 1934, id., Rep. 1934, voce eit., n. 74 ; Trib. Lecce 6
dicembre 1932, id., Rep. 1933, voce eit., n. 75). Sl da notari' ehe la convenzione d'abbonamento (ehe e
atto pubblico e non serittura privata : Trib. Savona 28 novembre
1955, id., Rep. 1956, voce eit., n. 212) non puõ essere revocata
dal comune per applicare il dazio di tariffa (App. Firenze 7
novembre 1956, id., Rep. 1934, voce eit., n. 39), ne puõ avere
risoluzione anticipata, salvi i casi in cui le parti vi consentano
(Min. fin. 17 settembre 1948, id., Rep. 1949, voce eit., n. 86), ovvero 1'autorita giudiziaria accerti inadempienze contrattuali
dell'esercente abbonato, anche fuori dell'ipotesi di morosita
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723 PARTE PRIMA 724
La Corte, ecc. — (Omissis). Col primo motivo si censura
la impugnata sentenza per violazione degli art. 42, 3° com
ma, e 44, 2° comma, del citato t. u. per la finanza locale,
n. 1175 del 1931, assumendosi ehe i Giudici di merito
sarebbero incorsi in errore nel ritenere ehe i contratti
individuali di abbonamento facoltativo erano yiziati da
un difetto estrinseco, che li rendeva temporaneamente
inefficaci, come negozi sottoposti a condizione sospensiva sino a quando 11011 fosse intervenuta la ratifica ; e nell'affer
mare che la mancata restituzione dei contratti, nel termine
di trenta giorni di cui all'art. 165 del regolamento 30 aprile 1936 n. 1138, non equi valeva a ratifica. I ricorrenti assu
mono, altresi, che i Giudici di merito non avrebbero con
siderato che con la deliberazione del Commissario straor
dinario al Comune, imponendosi ai contribuenti di atte
nersi alle disposizioni per il versamento dell'imposta a
tariffa, a decorrere dal 1° luglio 1958, in sostanza prima erano stati ratificati i contratti facoltativi di abbonamento
stipulati dalla Ditta Trezza e poi gli stessi erano stati re
scissi unilateralmente e, quindi, illegalmente. La censura b priva di fondamento. Nel sistema della
legge (art. 42 del citato t. u. sulla finanza locale, sostituito
con l'art. 14 della legge 2 luglio 1952 n. 703, e modificato
con l'art. 1 della legge 26 giugno 1954 n. 457) la riscossione
delle imposte di consumo e fatta normalmente in seguito a dichiarazione del contribaente e mcdiante applicazione della tariffa alle materie imponibili. £, tuttavia, consentito
(3° comma del citato articolo) che la riscossione sia effet
tuata, salve le limitazioni stabilite dal regolamento, me
diante convenzione di abbonamento con singoli contri
buenti. Questo ultimo sistema deve essere autorizzato dal
consiglio comunale, con deliberazione motivata, soggetta
all'approvazione della giunta provinciale amministra
tiva. L'autorizzazione consiliare, di carattere generale, costituisce l'inderogabile presupposto per l'esercizio, da
parte dell'ufficio delle imposte, in caso di gestione diretta, 0 dell'appaltatore della riscossione, in caso di gestione in
appalto, della facoltä di stipulare, con singoli contribuenti, 1 contratti di abbonamento. La potestä di adozione del
sistema di riscossione in abbonamento spetta esclusiva
mente all'organo deliberative del comune, il quale e sovrano
nella designazione dei generi ai quali applicare il sistema
e del periodo di durata di applicazione del sistema. Ciõ
precisato, e chiaro che nessun potere di scelta del sistema
di riscossione (a tariffa o in abbonamento) b attribuito
dalla legge all'organo esecutivo incaricato dell'accerta
mento e della riscossione del tributo di consumo, sia in
ipotesi di gestione diretta, sia in ipotesi di gestione in
appalto. L'appaltatore dell'accertamento e della riscos sione delle imposte di consumo e un esercente privato di
pubbliche funzioni che ripete i suoi poteri dal comune, cui
(art. 78 del t. u. sulla finanza locale) subentra in tutti i
diritti e gli obblighi verso i contribuenti in virtu del rap
porto di concessione (appalto). Egli agisce in nome proprio, ma fa valere un diritto alfrui. Non e titolare del diritto di
imposizione, che spetta soltanto al comune, che esclusi vamente puõ esercitare le potestä che gli sono conferite
dalla legge. Alia stregua di tali concetti e chiaro che, in
difetto della preventiva autorizzazione generale da parte del consiglio comunale, i contratti di abbonamento stipu lati dall'appaltatore dell'accertamento e della riscossione
delle imposte di consumo, anche se perfetti, sono inva
lidi. Siffatta invaliditä, trovando causa nella mancanza del
l'atto preparatorio di autorizzazione, che ne costituisce il
presupposto, puõ essere sanata mediante l'adozione tardiva
dell'autorizzazione o di un provvedimento di approvazione ;
nel pagamento del canone (Trib. Bergamo 21 novembre 1939,
id., Rep. 1940, voce cit., n. 171). In dottrina, sulla natura e le finalita della convenzione di
abbonamento, cons. Bolla, I contratti di abbonamento, in Ammin.
it., 1960, 781 ; De Leoni, Imposte di consumo - Riscossione per abbonamento, in Boltettino trib., 1957, 411.
ma b chiaro ehe tanto 1'autorizzazione tardiva quanto
l'approvazione debbono promanare dall'organo, cui spetta il potere di deliberare ebe l'accertamento e la riscossione delle imposte di eonsumo abbia luogo eol sistema di abbo
namento, debbono eioe promanare dal consiglio eomunale.
Ciö importa ehe non puõ riconoscersi carattere di sanatoria alla circostanza ehe, nel termine fissato dall'art. 165 del
regolamento 30 aprile 1936 n. 1138, ossia nel termine di trenta giorni dal ricevimento dei contratti di abboname ito, non ne sia stata negata l'approvazione. L'art. 165, ora
eitato, preserive ehe i contratti di abbonamento debbono
essere, nei venti giorni dalla stipula, rimessi ai comune per
l'approvazione e ehe, decorso il termine di trenta giorni dal
ricevimento, senza ehe la giunta eomunale (la norma, per vero, parla di podestä, ma dopo la ricostituzione delle am
ministrazioni comunali su base elettiva, deve ritenersi ehe
l'approvazione dei contratti spetti alla giunta, ehe e 1'organo funzionalmente competente all'accertamento dei tributi
eomunali) abbia provveduto, i contratti si intendono appro -
vati. La norma, posta in relazione a quella del precedente art. 164, ehe stabilisee la forma seritta dei contratti e gli altri elementi degli stessi (indicazione dei generi eompresi nell'abbonamento ; ammontare e natura della garanzia, prestata dal contribuente mediante cauzione e malleveria ;
importo del eanone concordato o stabilito per ciaseun
genere ; modo di pagamento del canone ; durata del con
tratto), va intesa nel senso ehe l'approvazione e diretta ad accertare la legittimitä e la convenienza dell'abbona
mento. Per tale sua natura e perchõ promanante da un organo
(giunta municipale) diverso da quello (consiglio eomunale) investito del potere di deliberare il sistema di riscossione in abbonamento, l'approvazione dei contratti di abbona mento non puõ tener luogo dell'autorizzazione tardiva o
dall'approvazione dell'organo deliberative. Pertanto, e>
infondato l'assunto dei ricorrenti, secondo cui i Giudici
di merito avrebbero dovuto riconoscere valore di « ratifica »
(reotius : di sanatoria) alla presunta approvaziorie dei con
tratti di abbonamento per decorso del termine. Anche privo di giuridico fondamento e 1'ulteriore assunto
dei ricorrenti, secondo cui i Giudici di merito avrebbero
dovuto ritenere ehe con la deliberazione n. 2177 del 20
giugno 1958 il Commissario st.raordinario ai Comune,
disponendo ehe le imposte di eonsumo fossero aecertate
e riseosse a tariffa a partire dal 1° luglio 1958, in sostanza
aveva coneesso sanatoria della invaliditä dei contratti, derivata dal difetto di autorizzazione, onde non poteva unilateralmente rescindere i contratti medesimi. Poiche
i contratti di abbonamento avevano giä avuto esecuzione
per il periodo decorso alla data della deliberazione, in
forza del 1° comma dell'art. 164 del regolamento, che, in
deroga al principio di diritto pubblico per cui i contratti
sono esecutori dopo l'approvazione, stabilisee ehe i con
tratti hanno effetto dal primo giorno del mese successivo
a quello della stipulazione, e chiaro ehe il Commissario
straordinario al Comune non poteva non prendere atto del
fatto compiuto, e, quindi, non poteva provvedere ehe per il futuro, manifestando, per il periodo avvenire, la volontä,
contraria del Comune all'adozione del sistema in abbona
mento. Ond'e che, se anche si possa ravvisare l'intervento
di una sanatoria per il periodo decorso, non puõ ritenersi
che vi sia stata nel easo una reseissione unilaterale dei
contratti di abbonamento. Questi, essendo invalidi, non
vincolavano il Comune. La reseissione, peraltro, presup
pone un contratto valido ed effieace. (Omissis) Per questi motivi, rigetta, ecc.
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