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sezioni unite civili; sentenza 23 luglio 2001, n. 10011; Pres. Vela, Est. A. Finocchiaro, P.M.Ceniccola (concl. diff.); Soc. Live Image (Avv. Romanelli, Vitale) c. Soc. Televideo club (Avv.Guardascione, Fornero). Regolamento di competenza avverso Pret. Milano 2 aprile 1998Source: Il Foro Italiano, Vol. 124, No. 12 (DICEMBRE 2001), pp. 3613/3614-3621/3622Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23196776 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
I
CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 23
luglio 2001, n. 10011; Pres. Vela, Est. A. Finocchiaro. P.M.
Ceniccola (conci, diff.); Soc. Live Image (Avv. Romanelli,
Vitale) c. Soc. Televideo club (Avv. Guardascione, Forne
ro). Regolamento di competenza avverso Pret. Milano 2
aprile 1998.
Ingiunzione (procedimento per) —
Opposizione — Conti
nenza rispetto ad altra causa pendente presso diverso giu dice — Competenza (Cod. proc. civ., art. 39, 50, 295, 645).
Se la causa in relazione alla quale è stato emesso il decreto in
giuntivo è in rapporto di continenza con altra causa pendente davanti a diverso giudice preventivamente adito in sede di
cognizione ordinaria, il giudice dell'opposizione a decreto
ingiuntivo, nell'esercizio della propria competenza funzio nale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare l'in
competenza del giudice che ha emesso il decreto e, conse
guentemente, la nullità del medesimo, fissando un termine pe rentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa
davanti al primo giudice. (1)
II
CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 18 luglio 2001, n. 9770; Pres. Vela, Est. A. Finocchiaro, P.M.
Raimondi (conci, conf.); Soc. Cidue c. Soc. Base. Regola mento di competenza.
Ingiunzione (procedimento per) — Opposizione — Doman
da riconvenzionale eccedente la competenza per valore del
giudice adito — Conseguenze (Cod. proc. civ., art. 20, 409,
413).
La competenza per l'opposizione a decreto ingiuntivo attribuita
all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso
il decreto ha carattere funzionale ed inderogabile e non può subire modificazioni neppure per una situazione di connes
sione quale quella derivante dalla proposizione ad opera del
l'opponente di una domanda riconvenzionale eccedente i li
miti per valore del giudice adito, con la conseguenza che in
una siffatta ipotesi tale giudice deve separare le cause, tratte
nere quella di opposizione e rimettere l'altra al giudice supe riore. (2)
(1-2) Un passo avanti ed uno indietro delle sezioni unite sul tema
dell'applicabilità anche al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo della disciplina della continenza (art. 39, 2° comma, c.p.c.) o connes sione (art. 31 ss. c.p.c.) di cause.
Il passo in avanti lo compie, in punto di continenza, Cass. 10011/01, in epigrafe, che compone il contrasto insorto tra le sezioni semplici nel senso più auspicabile (e difforme dal precedente di Cass.. sez. un., 8 ottobre 1992, n. 10985, Foro it., 1992, I, 3286, con nota critica di Pro to Pisani, Opposizione a decreto ingiuntivo, continenza e connessione: una grave occasione mancata dalle sezioni unite), affermando l'in
competenza del giudice che ha pronunciato il decreto ingiuntivo e la
conseguente nullità del medesimo, il tutto nel pieno rispetto della (rite nuta) competenza funzionale ed inderogabile del giudice dell'opposi zione, cui spetterebbe appunto la duplice declaratoria (di incompetenza e di nullità): in questo senso, più di recente, cfr. Cass. 7 dicembre 2000, n. 15525, id.. Rep. 2000, voce Competenza civile, n. 219, ove si legge che «la continenza di cause non è idonea a spostare la competenza (funzionale ed inderogabile) a decidere sull'opposizione a decreto in
giuntivo spettante all'ufficio di appartenenza del giudice che ha emesso il decreto, ma è rilevante per la determinazione della competenza di
quest'ultimo giudice, nel senso che, qualora la causa per la quale sia stata emanata ingiunzione sia in rapporto di continenza con altra pen dente davanti a diverso giudice, preventivamente adito in sede di co
gnizione ordinaria e competente per entrambi i giudizi, il giudice del
l'opposizione deve dichiarare l'incompetenza del giudice che ha pro nunziato il decreto e, conseguentemente, la nullità dello stesso, incor
rendo, in caso contrario, in un vizio di omessa pronuncia»; nonché Cass. 21 novembre 2000, n. 15020, ibid., n. 220; 17 dicembre 1999, n.
14225, ibid., n. 229. e Giust. civ., 2000, I, 686; 6 ottobre 1999, n.
11119, Foro it., Rep. 1999, voce Ingiunzione (procedimento per), n.
129; 4 dicembre 1999, n. 13547, ibid., n. 132; contra, invece, Cass. 7
dicembre 2000, n. 15528, id.. Rep. 2000, voce cit„ n. 49; 13 dicembre
1999, n. 13950, ibid., n. 56. e Giust. civ., 2000,1. 687.
Il Foro Italiano — 2001
I
Svolgimento del processo. — Il 25 giugno 1997 la Televideo
club s.r.l. proponeva opposizione a decreto ingiuntivo, provvi soriamente esecutivo, emanato dal Pretore di Milano l'8 aprile 1997 e notificatole il 7 giugno 1997, ad istanza della Live Image s.a.s.
L'opponente deduceva che il credito azionato dall'ingiun
gente, per il quale aveva emesso un assegno bancario rimasto
insoluto e relativo alla fattura n. 69/95, costituiva la prima rata
Il passo indietro è invece compiuto da Cass. 9770/01, anch'essa in
epigrafe (cui fanno eco Cass., sez. un., 18 luglio 2001, nn. 9768, e
9769, ancora inedite, pronunciate nella stessa camera di consiglio e con motivazione identica), che per l'individuazione del giudice competente nella diversa ipotesi di proposizione da parte dell'opponente di una domanda riconvenzionale di competenza di un giudice superiore con ferma la tendenza conservatrice, già diffusamente emersa nella giuri sprudenza delle sezioni semplici della Suprema corte: Cass. 11 dicem bre 2000, n. 15581, Foro it., Rep. 2000, voce cit., n. 47, secondo cui «la speciale competenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo a conoscere anche del relativo giudizio di opposizione, ha carattere funzionale ed inderogabile e non subisce modificazioni per ragioni di
connessione, anche nel caso di competenza funzionale del giudice di
pace quale giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, non ostandovi la nuova disciplina della connessione delle cause proposte davanti al
giudice di pace con altre proposte davanti al giudice togato introdotta dall'art. 19 1. n. 374 del 1991 con l'aggiunta del 6° e 7° comma all'art. 40 c.p.c.»; nonché, sempre nello stesso senso, Cass. 7 dicembre 2000, n. 15528, cit.; 18 febbraio 2000, n. 1828, ibid., n. 54; 1° settembre
2000, n. 11499, ibid., n. 51; 28 marzo 2000, n. 3730, ibid., n. 52; 1° marzo 2000, n. 2251, ibid., n. 53; 14 febbraio 2000. n. 1625, ibid., n.
55; 27 novembre 1999, n. 13281, id.. Rep. 1999. voce cit., n. 64; 26 novembre 1999, n. 13204, ibid., n. 66; 13 luglio 1999, n. 7418, ibid., n. 65; 9 aprile 1999, n. 3475, ibid., n. 67: 30 marzo 1999, n. 3055, ibid., n.
69; 12 marzo 1999, n. 2215, ibid., voce Competenza civile, n. 240; 26 novembre 1999. n. 13204, ibid., voce Ingiunzione (procedimento per), n. 66; 22 gennaio 1999, n. 562, ibid., n. 68; 16 gennaio 1999, n. 402, id., Rep. 2000, voce Competenza civile, n. 177, e 11 febbraio 1999, n.
1168, ibid., voce Ingiunzione (procedimento per), n. 57, entrambe in Giur. it., 2000, 520, con nota di Canavese, La derogabilità per ragioni di connessione della competenza del giudice dell'opposizione a decreto
ingiuntivo: una questione senza fine?', 9 febbraio 1998, n. 1319, Foro
it„ 1999,1, 1610, con nota di ulteriori richiami e commento di Cea; con riferimento all'eccezione di compensazione, v. Cass. 25 febbraio 1999, n. 1640, id., Rep. 1999, voce cit.. n. 72; in senso contrario, v. Giud. pa ce Foggia 18 febbraio 1999, id., 2000, I, 1030, con nota di G. Sbara
glio, cui si rinvia per ulteriori richiami. In tema di connessione, dunque, l'intervento delle sezioni unite tende
non alla soluzione di un contrasto, ma alla conferma dell'orientamento
prevalente anteriormente alla sostituzione dell'art. 38 c.p.c. ad opera dell'art. 4 1. 353/90 (sulle diverse ricadute di tale modifica e, segnata mente, sull'appannamento della distinzione tra competenze «forti» e
competenze «deboli» ai fini della derogabilità per ragioni di connessio
ne, v. Proto Pisani, La nuova disciplina del processo civile, Napoli, 1991, 20 ss., spec. 23, ove considera «insolubile» il problema della domanda riconvenzionale proposta dall'ingiunto e rientrante nella
competenza del giudice superiore «fino a che non si rinunzierà a quali ficare come funzionale e quindi assolutamente inderogabile la compe tenza sull'opposizione dell'ufficio cui appartiene il giudice che ha emanato il decreto ingiuntivo»; nonché, ex multis, Oriani, Il nuovo te sto dell'art. 38 c.p.c.. in Foro it., 1991, V, 337 ss., spec. 339, ove, in relazione al tema oggetto di indagine, afferma che «la situazione in un simile caso non è diversa da quella che si sarebbe verificata se l'attore, in luogo di ricorrere alla procedura monitoria, avesse iniziato un nor male processo di cognizione in via ordinaria»), ed all'aggiunta degli attuali 6° e 7° comma all'art. 40 c.p.c. (da parte dell'art. 19 1. 374/91, su cui cfr. G. Sbaraglio, Connessione e giudice di pace: prime appli cazioni dell'art. 40, 6° e 7° comma, c.p.c., id., 2000, I, 1030 ss.; Mer
lin, Connessione (dir. proc. civ.), voce dell' Enciclopedia giuridica Treccani, Roma, 1998, VIII, 4; Califano, in Codice di procedura civile
commentato a cura di Vaccarella-Verde, Torino, 1997,1, 353 ss.; Lui
so, in Consolo-Luiso-Sassani, La riforma del processo civile, Milano,
1993, II, 238; Capponi, Connessione e processo simultaneo davanti al
giudice di pace, in Giur. it., 1992, IV. 168 ss.).
Eppure, a ben vedere, il contrasto lo creano proprio le stesse sezioni
unite: in primo luogo rispetto al precedente costituito dall'obiter dictum
di Cass., sez. un., 8 marzo 1996, n. 1835, Foro it., 1996, I, 2086, con
nota di G. Sbaraglio, Le competenze assolutamente inderogabili di
fronte alla riforma del codice di procedura civile (a sua volta, in con
trasto con la precedente Cass., sez. un., 8 ottobre 1992, n. 10985, cit.), che viene diffusamente confutato in motivazione; in secondo luogo ri
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PARTE PRIMA
del corrispettivo dovuto in base al contratto del 10 novembre
1995, rispetto al quale pendeva presso il Tribunale di Modena
giudizio di risoluzione per inadempimento, da lei stessa pro mosso con atto di citazione notificato il 26 novembre 1996.
Chiedeva, pertanto, in ragione del rapporto di continenza fra
le due cause, la declaratoria di incompetenza del Pretore di Mi
lano, che aveva emesso il decreto, la conseguente nullità di tale
provvedimento e, nel merito, che il contratto del 10 novembre
1995 fosse risolto per inadempimento della Live Image, con
condanna di costei alla restituzione degli importi, degli assegni e di quanto ricevuto, nonché al risarcimento dei danni per lite
temeraria.
La Live Image chiedeva il rigetto dell'eccezione di incompe tenza e di tutte le domande svolte dall'opponente. Rispetto alla
domanda riconvenzionale, inoltre, eccepiva l'incompetenza del
spetto a Cass. 10011/01, e nonostante in quest'ultima si osservi che in caso di proposizione da parte dell'opponente di domanda riconvenzio nale eccedente i limiti di valore del giudice adito «si è in presenza di un
giudizio in cui il problema della competenza per connessione sorge successivamente all'emanazione del decreto ingiuntivo, laddove, inve
ce, nella fattispecie in esame, il decreto ingiuntivo nasce viziato, per l'incompetenza per continenza della domanda proposta al giudice del
monitorio con quella preventivamente proposta innanzi ad altro giudice in sede di giudizio ordinario».
Il distinguo adottato dalle sezioni unite ruota dunque intorno alla
prevenzione, assunto a vero e proprio spartiacque per ammettere o ne
gare la deroga alla competenza del giudice dell'opposizione a decreto
ingiuntivo; e tuttavia tale criterio si rivela presto insufficiente a risolve re ogni caso di connessione nei termini indicati dalle sezioni unite, ov
vero nel senso della permanenza della causa di opposizione presso il
giudice previamente adito con rito monitorio. Che dire, ad esempio, nel
caso in cui la causa pregiudiziale risulti già pendente al momento della
notificazione di un decreto ingiuntivo avente ad oggetto una pretesa da
essa pregiudicata? Se si segue il criterio della prevenzione viene da sé
l'assenza di ogni ostacolo ad una declaratoria di incompetenza del giu dice dell'opposizione, con conseguente nullità del decreto opposto, in
favore del giudice dinanzi al quale pende la causa pregiudiziale anterio re.
Per quanto concerne la continenza, poi, la prevenzione di una causa
rispetto ad un'altra è criterio tutt'altro che risolutivo: nella disciplina dell'art. 39. 2° comma, c.p.c. opera difatti solo se il giudice preventi vamente adito è competente anche per la causa successiva davanti a di verso giudice, nel caso contrario infatti è quello adito per primo a dover dichiarare la continenza. Quid iuris, pertanto, nel caso in cui la causa di
competenza di un giudice superiore venga introdotta dopo la notifica del decreto ingiuntivo? Non potendo operare il criterio di prevenzione, o il congegno sul quale sembra fare perno Cass. 10011/01 è destinato ad incepparsi (non facendosi luogo a declaratoria di continenza), oppu re si deve giocoforza concludere che la declaratoria di continenza e la nullità dei decreto opposto possono operare anche in favore del giudice superiore adito successivamente, con la conseguenza, però, che in tale caso diverrebbe ancora meno coerente continuare a discriminare l'ipo tesi di connessione di cause.
Nonostante questi limiti la stessa decisione da ultimo citata merita di essere invece condivisa nella parte in cui considera che «quello che si trasferisce al giudice preventivamente adito non è la causa di opposi zione a decreto ingiuntivo, che più non esiste a seguito della pronuncia d'incompetenza, ma una causa che si svolge secondo le norme del pro cedimento ordinario, sulla base della previsione dell'art. 645, 2° com
ma, c.p.c.». Affermazione che invero si sarebbe potuta ripetere anche in relazione ai casi di connessione e che. pure conservando la competenza «funzionale ed inderogabile» del giudice che ha pronunciato il decreto
opposto, muove verso una ricostruzione del giudizio di opposizione compatibile con la duplicità di natura e funzioni, contemperando ap punto i caratteri dell'impugnazione con quelli di un ordinario giudizio di cognizione: su questa terza via, tra le opposte tesi della natura impu gnatoria e non dell'opposizione, v. Proto Pisani, Opposizione a de creto ingiuntivo, cit., 3289; Id., Lezioni di diritto processuale civile.
Napoli, 1999, 595; Andrioli, Commento al codice di procedura civile,
Napoli, 1964, IV, 67 ss.; Mandrioli, Corso di diritto processuale civi
le, Torino, 1995, III, 191, che evidenzia analogie tra l'opposizione e
l'appello, per poi concludere che l'opposizione è «l'atto introduttivo non già di un giudizio autonomo e neppure di un grado autonomo, ma
semplicemente di una fase (eventuale) del giudizio già pendente», così riconducendo l'opposizione «entro i binari del processo ordinario di
cognizione», come disposto del resto dall'art. 645, 2° comma, c.p.c.; in
genere, sulla problematica definizione della natura del giudizio di op posizione a decreto ingiuntivo, ex pluribus, anche per ulteriori riferi
menti, v. Piccininni, in Codice di procedura civile commentato a cura di
Vaccarella-Verde, Torino, 1997. IV, 75 ss.; Garbagnati, Il procedi mento d'ingiunzione, Milano. 1991. 127 ss. [P. Gallo]
Il Foro Italiano — 2001
pretore adito, sia in ragione del superamento del limite di com
petenza per valore di tale giudice e sia la sussistenza della litis
pendenza rispetto al giudizio pendente innanzi al Tribunale di
Modena. In subordine chiedeva che, ove fosse stato ravvisato un
rapporto di continenza fra i due giudizi, quello di opposizione fosse sospeso ex art. 295 c.p.c.
Il Pretore di Milano, con sentenza 2 aprile 1998, ha dichiarato
la propria incompetenza per ragioni di continenza, in favore del
Tribunale di Modena, nonché la nullità dell'opposto decreto.
Avverso questa pronuncia la Live Image s.a.s. ha proposto ri
corso per regolamento di competenza, chiedendo che questa corte dichiari la competenza del Pretore di Milano. Resiste con
controricorso la Televideo club s.r.l.
La causa, inizialmente assegnata alla prima sezione civile, è
stata rimessa dal primo presidente alle sezioni unite per la com
posizione del contrasto di giurisprudenza sulla questione dei
poteri del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, qualora
quest'ultimo sia in rapporto di continenza con altra causa pen dente davanti ad altro giudice preventivamente adito in sede di
cognizione ordinaria.
Motivi della decisione. — 1. - E pacifica nella giurisprudenza di questa corte l'affermazione del principio secondo cui, ai sensi
dell'art. 39, 2° comma, c.p.c., la continenza ricorre non solo
quando due cause siano caratterizzate da identità di soggetti e
titolo e da una differenza soltanto quantitativa dell'oggetto, ma
anche quando fra le due cause sussista un rapporto di interdi
pendenza, come nel caso in cui sono prospettate, con riferi
mento ad un unico rapporto negoziale, domande contrapposte, o
in relazione di alternatività e caratterizzate da una coincidenza
soltanto parziale delle causae petendi (Cass. 21 aprile 2000, n.
5267, Foro it., Rep. 2000, voce Competenza civile, n. 224; 30
marzo 2000, n. 3924, ibid., n. 225; 24 febbraio 2000, n. 2109, ibid., n. 228; 10 marzo 1999, n. 2077, id., Rep. 1999, voce cit.,
n. 222). Nella fattispecie in esame deve, quindi, sulla base della ri
chiamata giurisprudenza, ritenersi la sussistenza di un rapporto di continenza tra la domanda di risoluzione di un contratto esi
stente fra le stesse parti, proposta con atto di citazione del 26
febbraio 1996 innanzi al Tribunale di Modena, e la domanda
monitoria accolta dal Pretore di Milano con decreto dell'8 aprile 1997 con il quale era stato ingiunto il pagamento della prima rata del corrispettivo dello stesso contratto.
2. - Ciò premesso, si tratta di risolvere la questione —
og
getto del contrasto di giurisprudenza — in ordine ai poteri del
giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo qualora innanzi a
lui sia eccepita la continenza fra la domanda proposta in sede
monitoria e quella precedentemente formulata innanzi ad altro
giudice. Un primo indirizzo ha ritenuto che, nel caso in cui la causa in
relazione alla quale è stato emesso il decreto ingiuntivo sia in
rapporto di continenza con altra causa pendente davanti ad altro
giudice preventivamente adito in sede di cognizione ordinaria, il
giudice dell'opposizione deve dichiarare, con pronuncia esau
stiva della sua competenza funzionale, l'incompetenza del giu dice che ha pronunciato il decreto e la nullità dello stesso (in
questo senso, ex plurimis, Cass. 17 dicembre 1999, n. 14225,
id., Rep. 2000, voce cit., n. 229; 4 dicembre 1999, n. 13547, id..
Rep. 1999, voce Ingiunzione (procedimento per), n. 132; 6 otto
bre 1999, n. 11119, ibid., n. 129; 16 marzo 1999, n. 2352, ibid., n. 133; 14 febbraio 1998, n. 1571, id., Rep. 1998, voce cit., n.
68; 1° aprile 1997, n. 2837, id., Rep. 1997, voce cit., n. 68; 27 marzo 1996, n. 2709, id., Rep. 1996, voce cit., n. 67; 11 ottobre
1995, n. 10594, id., Rep. 1995, voce Competenza civile, n. 134). Un secondo indirizzo, invece, sostiene che, ove sussista rap
porto di continenza con altra causa pendente davanti al giudice diverso, il giudice dell'opposizione non può rimetterla a detto
giudice, ma deve deciderla, salvo la sospensione prevista dal
l'art. 295 c.p.c., se ne ricorrano i presupposti (così, ex plurimis, Cass. 13 dicembre 1999, n. 13950, id.. Rep. 2000, voce Ingiun zione (procedimento per), n. 56; 10 luglio 1996, n. 6300, id., Rep. 1996, voce cit., n. 65; 19 aprile 1996, n. 3745, ibid., n. 66; 16 maggio 1995, n. 5385, id., Rep. 1995, voce cit., n. 47; 19 giugno 1993, n. 6838, id.. Rep. 1993, voce cit., n. 34).
A sostegno di quest'ultima soluzione si è osservato che poi ché l'opposizione a decreto ingiuntivo si caratterizza sia come
comparsa di risposta dell'ingiunto, che come impugnazione del
decreto, la relativa litispendenza concerne, in modo inscindibile
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
ed unitario, tanto la fase della pronuncia del decreto stesso, che
quella successiva all'opposizione, con la conseguenza che,
qualora il decreto ingiuntivo sia stato emesso in una situazione
nella quale anteriormente era già pendente una causa legata da
nesso di continenza con quella inerente al credito oggetto del
decreto, l'inapplicabilità della disciplina dell'art. 39, 2° comma,
c.p.c. e l'impossibilità della trasmissione del giudizio di opposi zione a decreto ingiuntivo avanti al giudice della causa ante
riormente pendente, discendenti dal carattere funzionale e, per tanto, inderogabile della competenza su detta opposizione, non
comportano la declaratoria della nullità del decreto ingiuntivo (nel presupposto che il procedimento di emanazione del decreto
sia da considerare un procedimento ormai concluso), ma com
portano che il giudice dell'opposizione, qualora la causa ante
riormente proposta abbia carattere pregiudiziale, sospenda ex
art. 295 c.p.c. il giudizio avanti a sé, in attesa della definizione
dell'altro, onde evitare il possibile contrasto di giudicati (Cass. 13 dicembre 1999, n. 13950, cit.).
Ritiene il collegio che il contrasto vada composto privile
giando la prima delle opzioni interpretative richiamate.
La tesi dell'inapplicabilità dell'art. 39, 2° comma, c.p.c., in
materia di opposizione a decreto ingiuntivo emesso in pendenza di un giudizio ordinario in rapporto di continenza con il primo, non ha alcun supporto normativo.
La continenza di cause non è idonea a spostare la certezza
funzionale ed inderogabile a decidere sull'opposizione a decreto
ingiuntivo, spettante all'ufficio di appartenenza del giudice che
ha emesso il decreto, ma è rilevante per la determinazione della
competenza di quest'ultimo giudice nel senso che, qualora la
causa, per la quale sia stata emanata ingiunzione, sia in rapporto di continenza con altra —
pendente davanti a diverso giudice,
preventivamente adito in sede di cognizione ordinaria e compe tente per entrambi i giudizi
— il giudice dell'opposizione deve
dichiarare l'incompetenza del giudice che ha pronunziato il de
creto e, conseguentemente, la nullità dello stesso (Cass. 8 otto
bre 1993, n. 9988, ibid., voce Competenza civile, n. 104), atteso
che, nel caso di continenza di cause, se il giudice preventiva mente adito è competente
— come nella specie — anche per la
causa proposta successivamente, il giudice di questa dichiara, con sentenza, la continenza e fissa un termine perentorio entro il
quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giu dice (art. 39, 2° comma, c.p.c.), il che si traduce, ove la causa
proposta successivamente sia stata introdotta con ricorso per in
giunzione a norma dell'art. 638 c.p.c., nella nullità di tale de
creto ingiuntivo, perché emesso da giudice incompetente (Cass. 11 ottobre 1995, n. 10594, cit.).
Il giudice dell'opposizione, a seguito della declaratoria d'in
competenza, deve contestualmente dichiarare la competenza del
giudice preventivamente adito con una pronuncia che permette rà la translatio iudicii al giudice competente attraverso la tem
pestiva riassunzione ex art. 50 c.p.c.
Conseguenza necessaria e inscindibile della pronuncia di in
competenza del giudice che lo ha emesso è la pronuncia di in
validità del decreto.
La pronuncia di nullità del decreto ingiuntivo per incompe tenza per continenza con altra causa precedentemente proposta costituisce esercizio della competenza funzionale ed inderoga bile del giudice dell'opposizione a conoscere della stessa.
Quanto precede rende inaccoglibili le premesse da cui parte Cass. 13 dicembre 1999, n. 13950, cit., per la quale «la litispen denza concerne, in modo inscindibile ed unitario, tanto la fase
della pronuncia del decreto stesso, che quella successiva all'op
posizione», da ciò facendo derivare «l'impossibilità della tra
smissione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avanti al giudice della causa anteriormente pendente» ed il di
vieto di «declaratoria della nullità del decreto ingiuntivo (nel
presupposto che il procedimento di emanazione del decreto sia
da considerare un procedimento ormai concluso)».
Quello che si trasferisce al giudice preventivamente adito non
è la causa di opposizione a decreto ingiuntivo, che più non esi
ste a seguito della pronuncia di incompetenza, ma una causa che
si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, sulla
base della previsione dell'art. 645, 2° comma, c.p.c. (Cass. 16
marzo 1999, n. 2352, cit.). Né queste conclusioni contrastano con la giurisprudenza
—
nel corso dell'odierna udienza confermata — secondo cui la
competenza per l'opposizione a decreto ingiuntivo attribuita
Il Foro Italiano — 2001.
dall'art. 645 c.p.c. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudi ce che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale ed indero
gabile stante l'assimilabilità del giudizio di opposizione a quello di impugnazione, sicché non può subire modificazioni neppure
per una situazione di connessione quale quella derivante dalla
proposizione, ad opera dell'opponente, di una domanda ricon
venzionale eccedente i limiti di valore del giudice adito, con la
conseguenza che in una siffatta ipotesi tale giudice deve separa re le cause, trattenere quella di opposizione e rimettere l'altra al
giudice superiore. In quest'ultima ipotesi, infatti, si è in presenza di un giudizio
in cui il problema della competenza per connessione sorge suc
cessivamente all'emanazione del decreto ingiuntivo, laddove,
invece, nella fattispecie in esame, il decreto ingiuntivo nasce vi
ziato, per l'incompetenza per continenza della domanda propo sta al giudice del monitorio con quella preventivamente propo sta innanzi ad altro giudice in sede di giudizio ordinario.
In entrambe le ipotesi opera il principio della competenza funzionale ed inderogabile del giudice dell'opposizione solo
che, nel primo caso, tale competenza impone di decidere nel
merito la causa di opposizione, senza alcuna possibilità di ri
metterla al giudice competente sulla domanda riconvenzionale, nel secondo caso la declaratoria di incompetenza ad emettere il
decreto ingiuntivo, per essere la relativa domanda avanzata in
una situazione d'incompetenza per continenza, costituisce eser
cizio della competenza funzionale ed inderogabile sull'opposi zione.
Concludendo, si deve quindi ritenere che nel caso in cui la
causa in relazione alla quale è stato emesso il decreto ingiuntivo sia in rapporto di continenza con altra causa pendente davanti ad
altro giudice preventivamente adito in sede di cognizione ordi
naria, il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, nel
l'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile
sull'opposizione, deve dichiarare l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del me
desimo, fissando un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice.
A tali principi si è attenuto il Pretore di Milano con la senten
za impugnata, onde la relativa pronuncia non merita censura.
Va, pertanto, rigettato il proposto regolamento di competenza e va dichiarata la competenza del Tribunale di Modena a cono
scere della controversia.
II
Svolgimento del processo. — A seguito di ricorso monitorio
della Base s.r.l. il Giudice di pace di Bassano del Grappa, con
decreto 3 luglio 1997 ingiungeva alla Cidue s.r.l. di pagare alla
ricorrente la somma di lire 3.909.150, quale corrispettivo della
vendita, con posa in opera, di tende filtranti per uffici.
Al decreto si opponeva la società ingiunta che, avendo ricon
venuto quella istante con la domanda di risoluzione del con
tratto del valore di lire 7.818.300 per inadempimento della me
desima in ragione di assunti vizi delle tende, eccepiva l'incom
petenza per valore del giudice adito, per essere competente il
pretore di quella città.
Con sentenza del 27 febbraio 1998 il giudice di pace declina va la propria competenza in favore del Pretore di Bassano del
Grappa, cui rimetteva l'intera causa.
Riassunta la causa il pretore, con ordinanza 29 gennaio 1999, ritenuta la propria competenza in ordine alla sola domanda ri
convenzionale, ha chiesto d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 c.p.c., il
regolamento di competenza in ordine alla causa principale, di
opposizione al decreto ingiuntivo, nel rilievo che la competenza a conoscere della medesima, attribuita dall'art. 645 c.p.c. all'uf
ficio giudiziario che ha emesso il decreto opposto, non subisce,
per il suo carattere funzionale ed inderogabile, modificazioni
per effetto della connessione, anche a seguito della riforma del
l'art. 40 c.p.c., introdotta con l'art. 19 1. 21 novembre 1994 n.
321. Le parti del giudizio di merito non hanno svolto attività di
fensiva in questa sede.
La causa, assegnata alla seconda sezione civile, è stata rimes
sa dal primo presidente a queste sezioni unite, per la particolare
importanza della questione relativa all'individuazione del giudi ce competente a conoscere dell'opposizione a decreto ingiunti-
*
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PARTE PRIMA 3620
vo emesso dal giudice di pace, qualora nel relativo giudizio sia
proposta domanda riconvenzionale eccedente la competenza per valore del giudice dell'opposizione.
Motivi della decisione. — La questione sottoposta a queste sezioni unite consiste nello stabilire se, proposta l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace, con
contestuale proposizione da parte dell'opponente di una doman
da riconvenzionale, il cui valore eccede la competenza del giu dice dell'opposizione, quest'ultimo debba rimettere al giudice
superiore l'intero giudizio o se, invece, debba limitarsi a rimet
tere al giudice superiore la cognizione della domanda riconven
zionale, trattenendo presso di sé la causa di opposizione a de
creto ingiuntivo, adottando rispetto a quest'ultima un prov vedimento di sospensione del giudizio, ove ne ricorrano le con
dizioni, o proseguendo nella trattazione della causa di opposi zione.
Come è noto, sulla questione queste sezioni unite sono in
tervenute una prima volta con le sentenze 8 ottobre 1992, nn.
10984 e 10985 (Foro it., 1992, I, 3286), per comporre un con
trasto di giurisprudenza verificatosi nell'ambito delle sezioni
semplici, affermando il principio secondo cui l'opposizione a
decreto ingiuntivo, che è disciplinata come procedimento d'im
pugnazione davanti allo stesso giudice che ha emesso il provve dimento, è devoluta alla cognizione di questi in via funzionale
ed inderogabile, con la conseguenza che tale competenza non
può subire eccezione per ragioni di connessione, e che, quindi, il giudice dell'opposizione, ove l'opponente formuli domanda
riconvenzionale eccedente la propria competenza per valore,
deve separare le due cause, trattenendo quella d'opposizione e
rimettendo l'altra al giudice superiore, salvo sospendere la pri ma, in attesa della definizione della seconda, ai sensi dell'art.
295 c.p.c. e nel concorso dei relativi presupposti. Una seconda volta queste sezioni unite sono intervenute — a
seguito del motivato dissenso espresso da Cass. 11 giugno 1993,
n. 6531 (id., 1994, I, 2213) alla soluzione in precedenza citata — riconfermando il richiamato orientamento con Cass. 8 marzo
1996, n. 1835 (id., 1996, I, 2086), la quale — nel precisare che
il contrasto andava risolto sulla base della «disciplina previ
gente alla riforma del processo civile, di cui alla 1. 26 novembre
1990 n. 353, che ha modificato, con l'art. 4. il vecchio testo del
l'art. 38 c.p.c., incidendo non solo sulla tralaticia distinzione tra
criteri 'forti' di competenza (materia e territorio ex art. 28
c.p.c.) e criteri 'deboli' (valore e territorio semplice), ma anche
sui tempi e sui modi di rilevazione dell'incompetenza» — ha
poi aggiunto che «il nuovo tessuto normativo, anche se entrato
in vigore a scaglioni, cioè in tempi differenziati, una volta a
pieno regime, porterà inevitabilmente ad una revisione dell'inte
ra problematica che tenga conto, mediante una visione globale
supportata da un'interpretazione sistematica sia delle norme no
vellate sia di quelle preesistenti che formano insieme il nuovo
spartito del processo civile. L'eliminazione della regola della
rilevabilità d'ufficio delle incompetenze forti in ogni stato e
grado oltre la prima udienza di trattazione, la soppressione della
distinzione tra competenze forti e deboli, tutte accomunate nella
previsione di una disciplina unitaria più proclive alla sanatoria
ispirata da una sana economia processuale, finiranno per con
sentire il simultaneus processus e la trattazione congiunta di
cause connesse davanti allo stesso giudice dell'opposizione». Ritiene il collegio che le ragioni che hanno motivato, sulla
base della precedente normativa processuale, le conclusioni
raggiunte circa la competenza funzionale del giudice dell'oppo sizione a decreto ingiuntivo e l'irrilevanza della connessione a
derogare a tale competenza sono da accettare integralmente, dal
momento che le argomentazioni contrarie in precedenza addotte
sono state esaustivamente disattese nelle richiamate sentenze
delle sezioni unite.
Il problema che resta da affrontare è quello di stabilire — in
presenza delle osservazioni formulate da Cass., sez. un., n. 1835
del 1996, cit., circa il diverso approccio interpretativo da segui re sulla base della nuova normativa — se le richiamate conclu
sioni sono superate dalle modifiche processuali apportate con la
1. n. 353 del 1990, con la 1. 21 novembre 1991 n. 374, istitutiva
del giudice di pace e con il d.leg. n. 51 del 1998, istitutivo del
giudice unico di primo grado. L'eliminazione della regola della rilevabilità d'ufficio delle
incompetenze c.d. forti in ogni stato e grado e la soppressione della distinzione tra competenze forti e deboli non determina ri
li. Foro Italiano — 2001.
cadute sulla disciplina delle modificazioni della competenza per connessione e ciò non già perché — come pure è stato ritenuto
da parte della dottrina — l'incompetenza funzionale continue
rebbe ad essere rilevabile in ogni stato e grado di giudizio, ma
perché una cosa è la limitazione della rilevabilità d'ufficio, nei
ristretti limiti temporali fissati dal novellato art. 38, 1° comma,
c.p.c., ed altra è la devoluzione della causa di opposizione a de
creto ingiuntivo al diverso giudice competente per valore a co
noscere della domanda riconvenzionale connessa e proposta in
nanzi al primo giudice o la devoluzione a quest'ultimo non solo
del giudizio di opposizione, ma anche della causa riconvenzio
nale eccedente la competenza per valore del giudice di pace, come prospettato dalla più volte richiamata Cass.. sez. un., n.
1835 del 1996. In altre parole, la limitata rilevabilità dell'incompetenza fun
zionale o di quella per valore può determinare — ove non ecce
pita o rilevata tempestivamente — la devoluzione delle due
controversie o al giudice superiore o allo stesso giudice dell'op
posizione, ma ciò, ripetesi, non perché, sulla base della normati
va novellata, sia venuta meno la competenza funzionale del giu dice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, in presenza di con
nessione con altra causa eccedente la competenza per valore di
quest'ultimo, o perché la competenza funzionale del giudice
dell'opposizione a decreto ingiuntivo cede ed è attratta nella
competenza per valore del giudice della causa connessa, ma
perché, in concreto, tutte le parti del giudizio, a ciò legittimate, non hanno sollevato tempestivamente le relative eccezioni.
Né un mutamento nell'operata ricostruzione può trarsi dai
commi aggiunti all'art. 40 c.p.c. dalla 1. 21 novembre 1991 n.
374. istitutiva del giudice di pace, che prevedono la possibilità di proposizione al tribunale di cause di competenza del giudice di pace ove connesse per i motivi di cui agli art. 31, 32, 34, 35 e
36 c.p.c. con altra causa di competenza del tribunale, perché siano decise nello stesso processo (6° comma) e l'obbligo del
giudice di pace, se le cause connesse sono proposte davanti a
quest'ultimo e al tribunale, di pronunziare, anche d'ufficio, la
connessione a favore del tribunale (7° comma). Non ignora il collegio che una parte della dottrina, in presen
za delle richiamate disposizioni, ha ritenuto, sia pure senza
spendere molte argomentazioni a sostegno delle conclusioni
raggiunte, che la competenza del giudice di pace subisce l'attra
zione della competenza del giudice togato anche nell'ipotesi in
cui una causa di competenza del primo, secondo il criterio della
competenza funzionale, sia connessa con altra di competenza
per valore del giudice togato, ai sensi delle norme da quei com
mi richiamate, cioè degli art. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c. In realtà, come ritenuto da altra dottrina, le disposizioni con
tenute nell'art. 40 c.p.c., se confrontate con la lettura tradizio
nale degli art. 31 ss. c.p.c.. non consentono alcuna deroga alle
competenze tradizionalmente considerate funzionali, ivi com
presa quella per territorio inderogabile, oltre che la competenza del tribunale fallimentare e la competenza sulle impugnazioni.
È bensì vero che questa stessa dottrina ritiene il 6° e 7° com
ma dell'art. 40 c.p.c. applicabili alla competenza del giudice di
pace sull'opposizione a decreto ingiuntivo, ma ciò nel presup
posto — non accolto da Cass., sez. un., n. 1835 del 1996, che in
proposito ha ampiamente motivato le ragioni della sua scelta e
che il collegio condivide — che la connotazione di funzionalità
vada riferita solo alla competenza a ricevere l'opposizione, re
stando invece, il giudizio di opposizione, una volta avvenuta la
proposizione dell'opposizione, disciplinato come un normale
giudizio di cognizione. Né diverse conclusioni possono raggiungersi sulla base del
d.leg. n. 51 del 1998, istitutivo del giudice unico di primo gra do, che è formalmente intervenuto soltanto su due delle norme
sulle modificazioni della competenza per ragioni di connessione
(e precisamente sull'art. 31 — il cui 2° comma è stato soppresso dall'art. 53 d.leg.
— e sull'art. 32 c.p.c. — il cui testo è stato
modificato dall'art. 54 d.leg.) senza in alcun modo incidere
sulla questione in esame.
Concludendo, si deve ritenere — in conformità del resto con
la costante giurisprudenza di questa corte (ex plurimis, Cass. 11
febbraio 1999, n. 1168, id., Rep. 2000, voce Ingiunzione (pro cedimento per), n. 57; 12 marzo 1999, n. 2215, id., Rep. 1999, voce Competenza civile, n. 240; 9 aprile 1999, n. 3475, ibid., voce Ingiunzione (procedimento per), n. 67; 13 luglio 1999, n.
7418, ibid., n. 65; 27 novembre 1999, n. 13281, ibid., n. 64; 18
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
febbraio 2000, n. 1828, id., Rep. 2000, voce cit.. n. 54, e succes
sive conformi) — che «malgrado la sostituzione dell'art. 38
c.p.c., operata dall'art. 4 1. 26 novembre 1990 n. 353, i commi
aggiunti all'art. 40 c.p.c. dalla 1. 21 novembre 1991 n. 374 e le
modifiche apportate agli art. 31 e 32 c.p.c. dal d.leg. 19 febbraio
1998 n. 51, la competenza per l'opposizione a decreto in
giuntivo attribuita dall'art. 645 c.p.c. all'ufficio giudiziario cui
appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere fun
zionale ed inderogabile stante l'assimilabilità del giudizio di
opposizione a quello di impugnazione, sicché non può subire
modificazioni neppure per una situazione di connessione quale
quella derivante dalla proposizione, ad opera dell'opponente, di
una domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore del
giudice adito, senza che incida su tali conclusioni l'eliminazio
ne della regola della rilevabilità d'ufficio delle incompetenze c.d. forti in ogni stato e grado, con la conseguenza che in una
siffatta ipotesi tale giudice deve separare le cause, trattenere
quella di opposizione e rimettere l'altra al giudice superiore e
che, in difetto, il giudice superiore cui sia stata eventualmente
rimessa l'intera causa, può richiedere, nei limiti temporali fissati
dall'art. 38 c.p.c., il regolamento di competenza ex art. 45
c.p.c.». Nella specie, quindi, in accoglimento del regolamento di
competenza proposto ex art. 45 c.p.c., va dichiarata la compe tenza del Giudice di pace di Bassano del Grappa sull'opposizio ne a decreto ingiuntivo.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 6 lu
glio 2001, n. 9209; Pres. Duva, Est. Vittoria, P.M. Cenicco
la (conci, conf.); Soc. Com Invest (Avv. Visconti, Micola
no) c. Masi e altri (Avv. Mazzucato). Conferma App. Bolo
gna 1° settembre 1998.
Società — Aumento di capitale — Socio — Versamenti in
conto — Diritto alla restituzione — Condizioni.
1 versamenti fatti dal socio in conto di un futuro aumento di ca
pitale genericamente collocato nel tempo avvenire si distin
guono dal mutuo e non attribuiscono al socio un diritto alla
restituzione se non previa fissazione giudiziale di un termine, entro il quale la società sia tenuta a riunire l'assemblea per decidere l'aumento di capitale, così da determinare l'avve
ramento od il mancato avveramento della condizione. (1)
Spetta al socio che agisce in restituzione delle somme versate in conto di un futuro aumento di capitale provare l'estremo del
mancato verificarsi della condizione. (2)
(1-2) La Cassazione fa il punto sui versamenti effettuati «in conto di un futuro aumento di capitale», affermando come in tali ipotesi l'ap porto patrimoniale possa relazionarsi non solo ad un aumento di capi tale venturo e determinato nel tempo, ma anche ad un aumento solo ge nericamente programmato, senza previsione di un termine entro il quale esso debba avvenire. Anche in tale caso infatti non si ritiene ricorrere
un'operazione di finanziamento, ma una formazione del capitale «fuori
del patrimonio sociale», attraverso versamenti risolutivamente condi zionati al mancato aumento di capitale cosicché solo in tale ipotesi sor
gerebbe un diritto alla restituzione da parte del socio. La quadratura del cerchio viene infine conseguita mediante il ricono
scimento al socio della possibilità di sollecitare il verificarsi della con
dizione risolutiva, attraverso l'esercizio di una actio interrogatoria (da considerarsi «atipica») finalizzata alla fissazione di un termine alla so
cietà entro il quale deliberare l'aumento, divenendo in difetto attuale
l'obbligo di restituzione delle somme versate.
Negli stessi termini della massima in epigrafe, in giurisprudenza, cfr.
Cass. 19 marzo 1996, n. 2314, Foro it., Rep. 1996, voce Società, n.
575, e Società, 1996, 1267, con nota di Gennari, ove si afferma che «in
Il Foro Italiano — 2001.
Svolgimento del processo. — 1. - La società Com Invest s.r.l.
iniziava in confronto di Roberto Masi un processo di espropria zione forzata presso terzi, sottoponendo a pignoramento crediti
del suo debitore verso vari istituti di credito e presso alcune so
cietà.
I rappresentanti delle società non si presentavano a rendere la
dichiarazione del terzo, la Com Invest presentava istanza di ac
certamento del loro obbligo e la causa, rimessa per competenza al Tribunale di Bologna, veniva riassunta davanti a questo dalla
società istante in confronto sia di Roberto Masi, con la citazione
notificata il 18 luglio 1984, sia delle società Stan Sabbiuno s.r.l.
e Grumello s.r.l.
Si costituiva in giudizio il solo Masi, che resisteva all'acco
glimento della domanda.
2. - Il Tribunale di Bologna, con sentenza del 29 ottobre
1996, accertava che le società Stan Sabbiuno e Grumello erano
debitrici verso Roberto Masi delle somme di lire 319.770.000 e
rispettivamente di lire 1.432.500.
3. - La decisione, impugnata da Roberto Masi, in proprio e
quale rappresentante legale delle due società, è stata riformata
dalla corte d'appello. 4. - La Com Invest ha chiesto la cassazione della sentenza
con il ricorso notificato il 14 maggio 1999.
caso di versamento del socio 'in conto aumento capitale infruttifero' il diritto alla restituzione delle somme corrisposte sussiste soltanto nell'i
potesi in cui il conferimento sia stato risolutivamente condizionato alla successiva deliberazione assembleare di aumento del capitale e tale de liberazione non sia intervenuta entro il termine stabilito dalle parti o fissato dal giudice»; sempre in tema, cfr. Cass. 14 dicembre 1998, n.
12539. Foro it., Rep. 1999, voce cit., n. 662, e Notariato, 1999, 538, con nota di Busi, ove dall'accostamento ad un conferimento di rischio si deduce che «all'autonomia privata sono consentiti, nelle società di
capitali, conferimenti atipici e ciò sia nel senso che si tratta di conferi menti eseguiti al di fuori degli schemi giuridico-formali previsti per la costituzione delle società e per l'aumento del capitale sociale, sia per ché sono conferimenti destinati ad incrementare il patrimonio della so cietà fuori del capitale»; 4 agosto 1995, n. 8587, Foro it., Rep. 1996, voce Redditi (imposte), n. 388, secondo cui anche ai fini tributari del l'art. 43, 2° comma, seconda ipotesi, d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597, «i versamenti dei soci 'in conto capitale' individuano tutte quelle attribu zioni fatte dai soci non a titolo di finanziamento, né a titolo di aumento attuale di capitale e tanto meno a titolo gratuito, ma a titolo di aumento del patrimonio fuori del capitale, senza obbligo di restituzione da parte della società se non in fase di scioglimento»; 3 dicembre 1980, n. 6315, id., 1981, I, 26, e Giur. comm., 1981, II, 895, con nota di Ferro Luzzi, che rappresenta il leading case in materia di versamenti effettuati in conto di un futuro aumento di capitale.
Per la giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Roma 17 marzo 2000, Fo ro it., 2001,1, 748; Trib. Firenze 3 novembre 1998, id., Rep. 1999. voce
Società, n. 663, e Toscana giur., 1998, 579, con nota di Brogioni; Trib.
Napoli 25 febbraio 1998, Foro it., 1999, I, 1026, con nota di Nazzico
ne, che precisa come la riserva costituita dai detti versamenti «è assi stita da un vincolo di indisponibilità assoluta e di essa non può tenersi conto al fine di ripianare le perdite, ma unicamente per aumentare il
capitale sociale»; nonché, Trib. Potenza 7 aprile 1998, ibid., 1019, con nota di ulteriori richiami; adde App. Torino 21 luglio 1995, id., Rep. 1996, voce cit., n. 569, e Società, 1996. 52, con nota di Montesano, ove si afferma che in ipotesi di utilizzazione delle somme versate in
precedenza dai soci in conto «versamento per aumento del capitale so ciale» non ricorre la fattispecie dell'aumento del capitale sociale «in
compensazione», poiché i citati versamenti non originano crediti esigi bili durante la vita della società e non possono quindi configurare una
posta soggetta a compensazione. Sulla distinzione, in concreto, tra finanziamenti e versamenti in conto
di un futuro aumento di capitale, v. Cass. 14 dicembre 1998. n. 12539, cit., secondo cui il problema di qualificazione deve essere risolto sulla base dell'effettiva volontà manifestata dalle parti e che, in mancanza, la corretta qualificazione non può che essere ricercata nella terminologia adottata dal bilancio approvato; nel senso di escludere la rilevanza della
qualificazione nominale contenuta nel bilancio, v. invece Trib. Verona 15 maggio 1998, Foro it.. Rep. 1998, voce cit., n. 528, e Società, 1998, 1195, con nota di Terenghi.
In dottrina, per riferimenti, cfr. Campobasso, Diritto commerciale. 2.
Diritto delle società, Torino, 1999, 459 s.; Di Sabato, Manuale delle
società, Torino, 1995, 669; Portale, Appunti in tema di «versamenti in
conto futuri aumenti di capitale» eseguiti da un solo socio, in Banca,
borsa, ecc., 1995, I, 93 ss.; Landolfi, I versamenti fuori capitale nelle società di capitali, in Vita not., 1993, 84 ss.; Irrera, / prestiti dei soci alla società, Padova, 1992, 142 ss.; Galgano, La società per azioni,
Milano, 1988, 369 ss.
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