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Sezioni unite civili; sentenza 25 luglio 1962, n. 2113; Pres. Lombardo P., Est. Rossi G., P. M....

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Sezioni unite civili; sentenza 25 luglio 1962, n. 2113; Pres. Lombardo P., Est. Rossi G., P. M. Criscuoli (concl. conf.); Donati (Avv. Novelli, Chersi) c. I.n.a.m. (Avv. Jemolo, Agosta, Foà) Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 10 (1962), pp. 1879/1880-1885/1886 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23150811 . Accessed: 28/06/2014 10:33 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.105.245.71 on Sat, 28 Jun 2014 10:33:44 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: Sezioni unite civili; sentenza 25 luglio 1962, n. 2113; Pres. Lombardo P., Est. Rossi G., P. M. Criscuoli (concl. conf.); Donati (Avv. Novelli, Chersi) c. I.n.a.m. (Avv. Jemolo, Agosta,

Sezioni unite civili; sentenza 25 luglio 1962, n. 2113; Pres. Lombardo P., Est. Rossi G., P. M.Criscuoli (concl. conf.); Donati (Avv. Novelli, Chersi) c. I.n.a.m. (Avv. Jemolo, Agosta, Foà)Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 10 (1962), pp. 1879/1880-1885/1886Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23150811 .

Accessed: 28/06/2014 10:33

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1879 PARTE PRIMA 1880

alle due categorie, della oompetenza derogabile, e di quel la

inderogabile. In base a tali premesse, 6 sufficiente la semplioe lettura

del testo dell'art. 36 («II giudice competente per la causa

principale conosce anche delle domande riconvenzio

nali...»), per stabilire che tale norma ha posto una regola

generale ed assoluta, in virtü della quale la connessione

a seguito della riconvenzionale modifica in ogni caso le

norme ordinarie di competenza; con le sole eccezioni

espressamente indicate dal seguito dell'articolo («purche non eccedano la sua competenza per materia o per valore »). In relazione all'analoga disciplina degli art. 34 e 35, richia

mati dall'art. 36, i soli casi in cui il giudice della causa

principale non deve ritenersi competente a conoscere della

domanda riconvenzionale, sono quelli in cui tale ricon

venzionale appartenga, per materia o valore, alia com

petenza di un giudice superiore. Resta invece operante la connessione, per effetto della regola generale, in tutte

le altre ipotesi: se, cioe, la riconvenzionale appartiene alia competenza per materia o per valore, di un giudice inferiore ; e se appartiene alia competenza territoriale di

altro giudice, audio nell'ipotesi che si tratti di competenza

per territorio che non puõ essere derogata per accordo

delle parti. Nella specie, quindi, anche se per motivi diversi da

quelli espressi nella sentenza impugnata, deve riconoscersi

che il Tribunale di Roma era competente a giudicare anche

sulla domanda riconvenzionale proposta dal Luna relativa

alla dichiarazione di nullita dei brevetti di cui la Ditta

Pastore lamentava la violazione ; ed il ricorso dev'essere

respinto. Per questi, motivi, ecc.

II

La Corte, ecc. — L'art. 56 r. decreto 21 giugno 1942

n. 929 trae la sua origine dall'art. 107 r. decreto 13 settem

bre 1934 n. 1602 e si riferisce a tutte le azioni dirette a

tutelare il potere assoluto di disponibilita del marchio, e

piil precisamente alle azioni che mirano alia dichiarazione di nullita di un brevetto di marchio indipendente da ogni e qualsiasi lesione dei diritti del titolare. L'art. 57, invece,

riguarda le azioni spettanti al titolare del brevetto quando si sia verificata una lesione effettiva del suo diritto e questa sia posta a base dell'azione. Con la prima disposizione, pertanto, viene disciplinata l'azione diretta a contrastare un preteso diritto del convenuto, mentre, con la seconda, viene disciplinata l'azione diretta a proteggere un diritto del titolare del brevetto che e stato leso da un fatto ille cito compiuto dal convenuto.

La diversa natura delle due azioni giustifica la diversity di procedura.

Nel primo caso, infatti, la competenza e determinata dal forum rei ed b inderogabile ; nel secondo l'attore ha facoltä di scegliere o il forum rei o il forum commissi delicti.

Tale distinzione ö stata giä posta in evidenza con una

precedente sentenza di questa Corte suprema (n. 659 del

1950, Foro it., Rep. 1950, voce Marchio, nn. 82, 83), dalla

quale non vi e motivo di discostarsi perche risponde ad una perfetta esegesi della legge.

Sorge, perõ, questione quando l'azione di nullita di cui all'art. 56 sia proposta congiuntamente ad altra azione di contraffazione o di concorrenza sleale e queste ultime siano fondate su fatti lesivi del diritto dell'attore.

£ controverso in tale caso se debba trovare applica zione il foro facoltativo di cui all'art. 57 ovvero se debba restare ferma la competenza esclusiva ed inderogabile del

forum rei stabilita dall'art. 56 per l'azione di nullita. II ricorrente sostiene la prima tesi sulla base di una decisione di questa Suprema corte (n. 1992 del 1953, Foro it., Rep. 1953, voce Marchio, nn. 91-94), la quale, pur riaffermando i principi differenziatori indicati nella decisione del 1950, ritenne che, quando l'azione di nullita venga proposta cumulativamente con quella di contraffazione o di con correnza sleale, l'attore sia libero, ai sensi dell'art. 57, di

scegliere il forum rei o quello commissi delicti. A tale deci

sione la Corte pervenne sulla base di una errata interpre tazione letterale di una espressione avverbiale contenuta nell'art. 57 attribuendole un significato ed una portata diversi da quelli ehe aveva. Essa, infatti, affermõ ebe le due norme dovevano essere esaminate congiuntamente nel loro logico e giuridico coordinamento e conseguentemente doveva essere riconosciuta all'attore la facoltä di scelta del foro ogni qualvolta la sua azione fosse fondata ancbe su fatti illeciti. Tale interpretazione non e perõ eonforme alia lettera della legge in quanto questa si limita a stabilire

cbe, quando l'azione sia fondata su fatti lesivi del diritto

dell'attore, essa puö essere proposta anebe davanti all'auto ritä giudiziaria del luogo in cui i fatti stessi sono stati commessi. L'avverbio « anebe» pertanto non lega le due

ipotesi su eui e fondata l'azione, in quanto la norma sta bilisce per una sola delle ipotesi, cioe quella ehe vi sia stata una lesione del diritto dell'attore, la facoltä spettante a

quest'ultimo di scegliere il foro commissi delicti ovvero

quello ordinario del domieilio del convenuto. In conse

guenza deve ritenersi, contrariamente all'avviso preceden temente espresso, cbe, anebe quando siano proposte cumu lativamente l'azione di nullita e quella di eontraffazione o concorrenza sleale, resti ferma per la prima la competenza assoluta ed inderogabile del forum rei e questa attragga la competenza delle azioni eonnesse specie quando queste ultime abbiano un vincolo di dipendenza.

II fatto cbe tali azioni siano di competenza di altro

giudice, se autonomamente proposte, non impedisce cbe

possano essere attratte dalla competenza assoluta stabilita

per l'azione principale dalla cui risoluzione esse dipendono. Infatti la prima azione ba un carattere di prevalenza rispetto alle altre cbe sono ad essa subordinate e la loro

riunione, determinata dalla volontä dell'attore, impedisce cbe si possa modificare per le azioni eonnesse quella liberty di scelta del foro cbe la legge riconosce a cbi sia stato leso nel suo diritto assoluto di marcbio. Conseguentemente ancbe il secondo motivo di ricorso si rivela privo di consi stenza. Si deve, pertanto, dicbiarare la competenza del Tribunale di Brescia e rigettare il ricorso.

Per questi motivi, ecc.

CORTE SÜPREMA DI GASSAZIONE.

Sezioni unite civili; sentenza 25 luglio 1962, n. 2113; Pres. Lombardo P., Est. Rossi G., P. M. Criscuoli

(concl. eonf.) ; Donati (Aw. Novelli, Chersi) c. I.n.a.m. (Avv. Jemolo, Agosta, Pol).

(Oonferma App. Trieste 28 dicembre 1959)

Previdenza sociale — Assistenza malattie — Itieo vcro d'ui'jjenza — Controversia tra I.n.a.m. e assicurato — Competenza dcl giudicc urdinario

(Legge 26 aprile 1954 n. 251, modificazione agli art.

10, 34, 36 r. d. 30 dicembre 1923 n. 2841, e all'art. 6 t. u. 14 settembre 1931 n. 1175, art. 3).

Previdenza socialc — Assistenza malattie — Ilico vero d'uryenza — Accertamento drH'obblicjo del 1'I.n.a.m. — Lcgittimazionc ed interesse attuale ad agire dcll'assicurato — Fattispccie (Cod. proc. civ., art. 100 ; 1. 26 aprile 1954 n. 251, art. 3).

Rientrano nella competenza del giudice ordinario le contro versie tra privati ed enti pubblici, aventi per oggetto la

definitiva incidenza delle spese delVassistenza, di cui i primi hari fruito a seguito del rieovero d'urgenza. (1)

L'assicurato per assistenza malattie non e legittimato a chie dere I'accertamento giudiziale delVesistenza dell'obbligo, da parte delV I.n.a.m., di rimborsare le spese di assistenza

(1) Sui limiti di ammissibilitä della procedura ammini strativa prevista nell'art. 3 della legge 26 aprile 1954 n. 261, su cui la massima si fonda, v. Cons. Stato, Sez. V, 18 novembre 1961, n. 661, in questo volume, III, 11, con nota di richiami.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZlONALE E CIVILE

all'ospedale nel quale I'assicurato fu soccorso in via

d'urgenza. (2) All'assicurato per assistenza malattie difetta I'interesse at

tuale a chiedere I'accertamento giudiziale dell'obbligo del I'l.n.a.m. di rimborsargli le spese di assistenza, deter minate dal rieovero d'urgenza in ospedale, che lo stesso assicurato non ha corrisposto, se, malgrado il rifiuto delVI.n.a.m. ad assumersi tale onere, espresso anche

all'ospedale, non siasi verificata una delle due condizioni ehe seguono : Vesclusione dell'onere sia nei confronti degli enti mutualistici di diritto pubblico verso i quali il ricoverato aveva diritto all'assistenza, sia nei confronti del eomune del domieilio di soccorso (esclusione dicMarata a definizione della procedura amministrativa prevista nella legge 26 aprile 1954 n. 231), ovvero I'assunzione, da parte del comune del domieilio di soccorso, dell'onere

del pagamento e I'effettiva esecuzione del pagamento stesso. (3)

La Corte, eoc. — Con i due motivi del rieorso, si denuncia

la violazione degli art. 459 cod. proc. civ., 3 della legge 26 aprile 1954 n. 251 e 100 cod. proc. civ. All'uopo si lamenta

clie la sentenza impugnata, nel dichiarare inammissibile

la domanda, abbia omesso di rilevare che il rapporto assi

curativo tra il Donati e l'l.n.a.m., dedotto in giudizio dal

primo, e del tutto distinto ed autonomo rispetto al rapporto

pubblicistico (tra l'Ospedale clie provvide al rieovero di

urgenza dell'assicurato, l'lstituto assicuratore ed il Comune

del domieilio di soccorso), e che il collegamento tra i due

rapporti e solo apparente, onde le situazioni giuridiche inerenti al secondo non possono comunque influire sul

primo ; ed abbia ritenuto che la domanda postuli la neces

sity di pronunciare su una questione, relativa al rapporto tra gli enti, la quale, a norma del citato art. 3 della legge n. 251 del 1954, 6 devoluta alia cognizione del prefetto, ed

eccede quindi dalla sfera di giurisdizione del giudice ordi

nario, e che alio stato il Donati sia carente di legittimazione e di interesse ad agire per ottenere che sia accertato l'ob

bligo dell'I.n.a.m. di pagare le spese di spedalitä, giacche solo in segu i to alia decisione in sede amministrativa della

question© teste menzionata potrebbe sorgere una contesta

zione in ordine a tale obbligo nell'ambito ed in funzione

del rapporto assicurativo. Secondo il ricorrente, invece, il ragionamento della Corte di merito & errato sia nella

premessa dovendosi appunto escludere ogni possibility di

interferenza del procedimento amministrativo, predisposto dalla legge con esclusivo riferimento alia controversia tra

gli enti pubblici rispetto al rapporto assicurativo tra l'attore

e l'l.n.a.m., sia nei corollari relativi agli asseriti limiti

della giurisdizione ordinaria, ed alia carenza di legitti

(2) Conf. App. Trieste 5 maggio 1960, Foro it., Rep. 1960, voce Previdema sociale, n. 643.

(3) V., in senso conforme, oltre la sentenza 28 dicembre 1959 della Corte d'appello di Trieste (Foro it., Rep. 1960, voce Previdenza sociale, nn. 638, 639), ora confermata, App. Trieste 6 febbraio 1961 {id., Rep. 1061, voce eit., n. 615), la quale non ritenne sufficiente a determinare I'attualitii dell'interesse ad

agire il semplice rifiuto dell'I.n.a.m. ; Trib. Pisa 10 giugno 1960, id., Rep. 1960, voce cit., n. 644, che ritenne attuale I'inte resse dell'assicurato, cui il comune aveva richiesto il rimborso della retta di degenza.

Nel senso, contrario alia sentenza riportata, della suffi cienza del rifiuto dell'I.n.a.m. a determinare I'attualita del l'interesse ad agire, v. App. Trieste 21 novembre 1960, id., Rep. 1961, voce cit., n. 604 ; Trib. Roma 16 gennaio 1958, id., Rep. 1958, voce cit., n. 861 ; nel senso che non sia necessaria l'ingiun zione del comune a pagare, v. Trib. Brescia 6 novembre 1959,

id., Rep. 1959, voce cit., n. 648.

Cons., per 1'ammissibilitä. in genere dell'azione d'accerta mento dell'assicurato verso l'l.n.a.m., App. Firenze 8 marzo

1961, id., Rep. 1961, voce cit., n. 610 ; App. Trieste 6 novem bre 1959, id., Rep. 1960, voce cit., n. 640 ; Trib. Roma 23 feb braio 1957, id., Rep. 1957, voce cit., n. 420.

A proposito di altra situazione, determinata da assicu

razioni obbligatorie, v., suH'ammissibi]ita dell'azione di mero

accertamento, Cass. 26 giugno 1962, n. 1654, infra, 1934, con

nota di richiami.

mazione del Donati. E per quanto attiene poi all'interesse ad agire, si sostiene elie, nell'escluderlo, la Corte ha omesso di tener conto del fatto che l'l.n.a.m. aveva contestato di essere tenuto a sopportare le spese di spedalitä, ed lia

erroneamente eseluso 1'esperibilitä di un'azione di accer tamento preventivo di tale obbligo, equiparandola ille

gittimamente all'azione di garanzia ex art. 106 cod. proo. civile.

Tali doglianze sono in parte prive di ragione d'essere, ed in parte infondate.

In primo luogo, per quanto attiene alia questione di

giurisdizione rilevabile anche di ufficio, va notato che senza dubbio le controversie in tema di spese di spedalitä che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 251 del 1954, debbono essere decise in sede amministrativa dal prefetto, salvo il ricorso per motivi di legittimitä al Consiglio di Stato, investito in materia di giurisdizione esclusiva (art. 29, n. 6, t. u. 26 giugno 1924 n. 1054), sono soltanto quelle che intercorrono tra enti pubblici, e precisamente tra gli enti

ospedalieri che in concreto abbiano provveduto al ricovero di infermi, prestando ad essi l'assistenza sanitaria, e gli enti (comuni, provincie, enti di assistenza, istituti mutua

listici o assicurativi di diritto pubblico) nei cui confronti sia astrattamente ipotizzabile, per disposizioni di legge o di statuti, un obbligo di provvedere al pagamento, a

favore dei primi, delle spese di spedalitä, e concernono :

a) la sussistenza degli estremi che, secondo le norme della

legge fondamentale del 17 luglio 1890 n. 6972 (art. 78 a, 78 6, 78 c, e le successive modificazioni ed integrazioni

disposte dal r. decreto 30 dicembre 1923 n. 2841 e dalla

eitata legge del 1954), legittimano il ricovero di urgenza e

condizionano il menzionato obbligo, oppure b) la identifi

cazione del soggetto passivo stesso. Pertanto, õ innegabile che esulano sia dalla sfera di competenza amministrativa

del prefetto, sia dalla sfera" di giurisdizione del Consiglio di Stato, e sono invece devolute al giudice ordinario le

controversie fra privati ed enti pubblici aventi per oggetto la definitiva incidenza sull'una o sull'altra parte delle

spese della assistenza ospedaliera di cui il privato abbia

fruito in seguito al ricovero di urgenza. Nella specie, l'azione esercitata dal Donati e espres

samente e specificamente impostata non giä sul rapporto sorto ex lege tra l'Ospedale e l'l.n.a.m. in riferimento alia

assistenza prostata dal primo al Donati, o sulle norme di

legge che disciplinano tale rapporto, bensi su rapporto di

assicurazione obbligatoria, ed ha per oggetto l'accerta

mento che l'attore ha diritto di ottenere dall'Istituto assi

curatore «il rimborso delle spese di spedalitä» dato che

in virtu del menzionato rapporto e nell'ambito di esso

l'onere dell'assistenza incombe in ogni caso all'Istituto

stesso. Ora, a prescindere per il momento dalla indagine circa l'ammissibilitä di siffatta pretesa sotto il profilo della legittimazione e dell'interesse ad agire, e chiaro che

essa involge una controversia, la quale, avuto riguardo ai

soggetti, alia causa petendi (rapporto assicurativo) e al

petitum (accertamento di un obbligo che, a quanto si

assume, deriverebbe appunto da tale rapporto), si inquadra tra le controversie in tema di previdenza previste dal

l'art. 259 cod. proc. eiv. e devolute alia cognizione del

giudice ordinario, onde la questione di giurisdizione non

ha ragione d'essere e non 6 comunque fondata.

Ne, in contrario, & conferente il rilievo che per pronun ciarsi sulla pretesa detta occorrerebbe pur sempre accertare

se, rispetto all'Ospedale che provvide all'assistenza a favore

del Donati, l'onere di sostenere la relativa spesa debba

incidere o meno sull'I.n.a.m. o eventualmente su altro

ente (ad es. il comune del domicilio di soccorso), laddove

tale questione, ai sensi dell'art. 3 legge n. 251 del 1954

e dell'art. 29, n. 6, t. u. 1924 sul Consiglio di Stato, trascende

la sfera di giurisdizione del giudice ordinario. £ ben vero

che sia la controversia tra il Donati e l'l.n.a.m. sia quella tra gli enti pubblici traggono origine da uno stesso fatto

(il ricovero spedaliero attuato in via di urgenza) ed hanno

il medesimo oggetto (le spese di spedalitä). Senonche, data

la diversitä ontologica dei rapporti giuridici ai quali si

coordinano le due controversie e delle situazioni giuridiche

Il Foro Italiano — Volume LXXXV — Parte i-120.

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1883 PARTE PRIMA 1884

elie potrebbero essersi determinate nei rapporti stessi iii

dipendenza di quel fatto, la suindicata questione potrebbe tutt'al piu assumere rilevanza in via indiretta nel pre sente processo e venire in discussione incidenter tantum

per modo ehe la soluzione che ad essa fosse data in riferi

mento al rapporto assicurativo noil potrebbe giammai fare stato nell'ambito dell'altro rapporto teste indieato ; cosi come, del resto, la deoisione nella competente sede

amministrativa e giurisdizionale della controversia fra gli enti non potrebbe senz'altro interferire sul rapporto assi

curativo tra il Donati e l'l.n.a.m. e sui correlativi diritti

ed obblighi (cfr., per riferimenti, Cass. 9 ottobre 1956, n. 3444, Foro it., 1957, I, 1651).

Accertata cosi la giurisdizione dell'autorita giudiziaria ordinaria, va peraltro rilevato clie la sentenza impugnata, sebbene abbia esaminato cumulativamente ed alquanto confusamente le varie questioni pregiudiziali, senza una

netta e rigorosa distinzione tra i profili strettamente atti

nenti alia giurisdizione e quelli relativi alia legittimazione ed all'interesse ad agire, e risulti quindi motivata in modo

poco incisivo e perspicuo, ha in sostanza impostato la

deoisione essenzialmente sul presupposto della carenza di

legittimazione e di interesse, e non giä su quello del difetto

di giurisdizione. Infatti, pur avendo richiamato il disposto dell'art. 3 della legge n. 251 del 1954, per dedurne che

l'identificazione dell'ente eventualmente obbligato verso

l'ospedale al pagamento delle spese di spedalitä sfugge alia giurisdizione del giudice ordinario, ha pur dato atto

che il titolo dedotto in giudizio a fondamento della domanda

del Donati & costituito esclusivamente dal rapporto assi

curativo tra il medesimo e l'l.n.a.m. e che la decisione in

sede amministrativa della controversia sia tra gli enti

pubblici non potrebbe pregiudicare i diritti e gli obblighi inerenti a questo specifico rapporto. E, in definitiva, dalla norma teste eitata e dal "conseguente rilievo che non

era giuridicamente possibile pronunciarsi circa la sussi

stenza di un obbligo dell'I.n.a.m. o del Comune del domicilio

di soccorso verso l'Ospedale, la Corte di merito ha tratto

argomento, non tanto per negare in radice ed in senso

assoluto la propria giurisdizione rispetto alia specifica

pretesa vantata dal Donati, ma soprattutto per dimostrare

(in conformitä di quella che era, ed e tuttora, la tesi soste nuta in via principale dalla difesa dell'Istituto) che, non

essendo intervenuta, in ordine al rapporto tra i vari enti

pubblici interessati, una pronuncia amministrativa o giuris dizionale che escludesse nei confronti dell'I.n.a.m. l'onere

della spedalitä e lo ponesse a carico di altro ente, esulano, alio stato, gli essenziali elementi della legittimazione e dell'interesse ad agire.

E che sia questo 1 'iter logico della sentenza si evince non solo e non tanto dalla circostanza che nel dispositivo l'azione e stata dichiarata «inammissibile» (mentre, a

rigore, il difetto di giurisdizione importa la « improponi bilitä»), ma anche e soprattutto dalle considerazioni for mulate con espresso ed esclusivo riferimento alia legitti mazione ed all'interesse. In particolare, a proposito della

prima e stato osservato : che non era configurable un diritto del Donati al rimborso di spese che non erano state da lui sostenute, ne pagate all'Ospedale o al Comune del domicilio di soccorso ; e che si doveva, d'altro canto, esclu dere che in forza del rapporto assicurativo egli potesse senz'altro agire per far accertare l'obbligo dell'Istituto di

pagare le spese stesse all'Ospedale, giacche una pretesa di tal natura involge una inammissibile sostituzione processuale, ed interferiva in un rapporto che interessava esclusivamente i due enti pubblici, ed era distinto da quello dedotto in

giudizio. E, quanto all'interesse, 6 stato rilevato che fino a quando le spese in questione non fossero state poste a carico di un ente investito del diritto di rivalersi verso il Donati e tale diritto non fosse stato esercitato, era priva di giustificazione una domanda rivolta ad ottenere l'aceer tamento del diritto del Donati di essere garantito e rim borsato dall'I.n.a.m. della somma, che, nella menzionata

eventualita, avrebbe dovuto pagare all'Ospedale o al Comune.

il evidente, adunque, che nella economia eomplessiva

della inotivazione della sentenza assume ampio e prerni nente rilievo, ad onta di talune inesattezze o perplessitä di

impostazione, l'esame dei profili attinenti alia legittima zione ed all'interesse, mentre di quello concernente la

giurisdizione si fa cenno solo di sfuggita ; il che denota

appunto che, con tale accenno, si e inteso non giä, escludere

senz'altro la giurisdizione del giudice ordinario, bensi

puntualizzare e circoscrivere i termini e lo specifico oggetto della controversia e sottolineare gli elementi reputati rilevanti ai fini della pronuncia sulle questioni relative alia

legittimazione ed all'interesse.

Individuata la vera portata della pronuncia impugnata, e rilevata quindi l'inconsistenza della doglianza formulata

dal ricorrente sul presupposto erroneo che la Corte di

merito abbia negato la propria giurisdizione, consegue che

questa Corte, oltre a riaffermare la giurisdizione del giudice ordinario nei limiti ed in aderenza ai criteri giuridici dianzi

enunciati, deve anche esaminare le censure formulate a

proposito della legittimazione e dell'interesse ad agire,

posto che le considerazioni come sopra contenute nella

sentenza impugnata in ordine a questi punti non risultano

formulate ad abundantiam o per tuziorismo, e non trascen

dono quindi la ratio decidendi, ma integrano elementi

essenziali e determinanti del contenuto di essa.

Ora, anche questc censure sono giuridicamente inat

tendibili. £ incontroverso, in fatto, che il Donati ottenne, tra

mite l'Ospedale maggiore di Trieste, l'assistenza di cui

aveva bisogno per la malattia da cui fu colpito, e non ha

finora sostenuto alcuna spesa per le dette prestazioni.

Inoltre, dalla sentenza impugnata non risulta che l'Ospedale o il Comune abbiano promosso azione di rivalsa contro il

Donati per ottenere il pagamento delle spese di spedalitä, o quanto meno che, ai fini della proposizione di tale azione, 1'elenco di tali spese sia stato trasmesso al prefetto per il

visto, in conformity di quanto disposto dalla legge 3 dicem

bre 1931 n. 1580.

Ciõ posto, sembra evidente che alio stato il Donati non

ha alcuna ragione di credito da far valere nei confronti

dell'l.n.a.m. in funzione del rapporto assicurativo, avendo

giä fruito, senza sopportare alcun onere, della assistenza

cui aveva diritto in virtu del rapporto stesso.

D'altra parte, la sua domanda, cosi come formulata in

citazione, ha per oggetto, come giä. accennato, il «rim

borso » delle spese di spedalitä ed e ovvio che siffatto diritto

ha come suo imprescindibile presupposto l'avvenuta anti

cipazione di tali spese, e non puö quindi esser fatto valere

da un soggetto ehe non le abbia di fatto anticipate. Si e obiettato, a questo proposito, che con l'espres

sione «rimborso delle spese di spedalitä », usata in cita

zione, si b voluto in sostanza alludere, sia, pure, in termini

impropri, all'obbligo dell'l.n.a.m., giä dal medesimo con

testato, di pagare a chi di ragione le spese stesse.

Senonche, cosi intesa, la domanda risulta diretta a far

valere una obbligazione il cui soggetto attivo e l'Ospedale, e non il Donati, il quale, ripetesi, non ha erogato alcuna

somma per il titolo in questione. Si tratta, invero, di una

ragione di credito che ha per causa giuridica la prestazione attuata appunto dall'Ospedale, in via d'urgenza, per conto

e nelle veei dell'l.n.a.m. e che, sebbene presupponga l'esi

stenza del rapporto assicurativo, si coordina al rapporto che, in seguito al ricovero di urgenza, sorge ex lege tra

l'ente ospedaliero e l'ente assicuratore: talche rispetto a

quest'ultimo rapporto non avrebbe alcuna efficacia libera

toria il pagamento che fosse eseguito direttamente a favore

del ricoverato. Pertanto, l'azione del Donati, in quanto diretta a promuovere l'accertamento di siffatta obbliga zione verso l'Ospedale, implica senza dubbio, come la

Corte di merito ha esattamente osservato, una sostitu

zione processuale non consentita dal vigente ordinamento

ed in conseguenza, a prescindere da ogni altro profilo, ö

pur sempre inammissibile per difetto di legittimazione. Infine, la sentenza impugnata ha pure esattamente

ritenuto che l'azione & inammissibile per carenza di inte

resse se rivolta, come pure sostiene il ricorrente, ad otte nere il preventivo accertamento dell'obbligo dell'l.n.a.m.

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Page 5: Sezioni unite civili; sentenza 25 luglio 1962, n. 2113; Pres. Lombardo P., Est. Rossi G., P. M. Criscuoli (concl. conf.); Donati (Avv. Novelli, Chersi) c. I.n.a.m. (Avv. Jemolo, Agosta,

GIURISPRUDENZa costituzionale e civile

di rivalere il Donati delle somme ehe eventualmente egli do vesse pagare all'Ospedale o ai Comune per le spese di

degenza di cui si controverte.

L'ammissibilitä dell'azione di mero accertamento trova

un limite nell'esigenza ehe sussista nn interesse ad agire concreto ed attuale, e ciõ si verifiea qualora di fatto ricorra

una situazione di obiettiva incertezza, la quale implichi,

per 1'attore, un pregiudizio attuale e giuridicamente apprez

zabile, clie non põssa essere eliminato senza pronuneia

giudiziale. Ora, nel caso in esame, il fatto ehe l'l.n.a.m. abbia a

suo tempo contestato l'urgenza e la necessitä del ricovero

ospedaliero del Donati e siasi rifiutato di assumere il rela

tivo onere non impliea senz'altro ehe lo stesso Donati

sia esposto a dovere anticipare le spese di degenza all'Ospe dale o a doverle rimborsare ai Comune del domicilio di

soccorso, in seguito ad azione di rivalsa di questo ultimo, eon conseguente pregiudizio o incertezza per ciõ ehe attiene

ai diritto all'assistenza gratuita a lui spettante in base ai

rapporto assicurativo. In realtä, dal coordinamento delle

norme ehe disciplinano il rimborso delle spese di spedalitä si desume ehe, nell'ipotesi di ricovero attuato in via di

urgenza, 1'ente ospedaliero puõ ripetere le dette spese dal

ricoverato ehe non versi in condizioni di indigenza, soltanto

se, attraverso la procedura amministrativa prevista dal

1'art. 3 della legge n. 251 del 1954, 1'onere della spedalitä sia stato escluso sia nei confronti degli enti mutualistici

o assicurativi di diritto pubblieo verso i quali il ricoverato

stesso aveva diritto all'assistenza, sia nei confronti del

eomune del domicilio di soccorso (arg. ex art. 78, uit. comma,

legge 1890, cosi come modificato dal r. decreto 30 dieembre

1923 n. 2841 ; art. 1, uit. comma, legge 3 dieembre 1931

n. 1580 ; art. 2 e 3 eit. legge n. 251 del 1954).

Inoltre, un'azione di rivalsa contro il ricoverato da

parte del comune del domicilio di soccorso non e ipotizzabile se non nel caso in cui il ricoverato stesso non versi in stato

di povertä e sul presupposto ehe 1'ente ospedaliero abbia

puntualmente ottemperato agli adempimenti preseritti dal

1'art. 34 sub 78, uit. comma, del citato decreto del 1923

anche nei confronti del comune (senza di che l'ospedale decade dal diritto di conseguire da esso il pagamento delle

spese di spedalitä) e che il eomune abbia in effetti eseguito tale pagamento.

Ora, nella specie, stando agli elementi di fatto messi

in risalto nella sentenza impugnata, non risulta affatto che

sulla controversia tra l'l.n.a.m. e gli altri enti pubblici interessati sia intervenuta ai sensi dell'art. 3 cit. legge 1954

una decisione che escluda il detto onere sia nei confronti

dell'I.n.a.m. sia nei confronti del Comune. Inoltre per

quanto concerne quest'ultimo e certo che finora esso non

si e assunto ne ha pagato le spese di cui si discute, e per di piii manea addirittura la prova che l'Ospedale gli abbia

tempestivamente comunicato l'avvenuto ricovero del Donati.

Pertanto, anche ammesso che il Donati non versi in

condizioni di povertä, non risulta punto che ricorrano gli altri presupposti per l'esereizio dell'azione di rivalsa da

parte dell'Ospedale o del Comune.

Ora, indipendentemente da ogni indagine circa l'esat

tezza degli ulteriori rilievi formulati nella sentenza per sostenere che l'azione del Donati e equiparabile ad una

azione in garanzia e per negare in via di massima ehe un

obbligo di garanzia põssa essere fatto valere merce azione

di mero accertamento, senza che sia stato giä accertato

e sanzionato l'obbligo del garantito verso terzi, le suesposte considerazioni sono sufficienti e decisive per ritenere che

in effetti nel caso in esame l'interesse, sul quale e impostata l'azione di mero accertamento, lungi dall'essere concreto

ed attuale, ha carattere meramente potenziale o eventuale,

giacche seoondo la prospettazione dello stesso attore si

coordina ad una situazione di incertezza e di pregiudizio

(la esperibilitä dell'azione di rivalsa da parte dell'Ospedale o del Comune), la quale per il momento non trova affatto

riscontro nella realtä, per l'insussistenza dei relativi presup

posti di fatto e di diritto e si profila quindi assolutamente

ipotetica ed astratta.

In base ai rilievi ehe precedono, il ricorso deve essere

integralmente res pinto, e pertanto in applicazione del

principio della soccombenza le spese del presente giudizio vanno messe a carico del ricorrente (art. 335 cod. proc.

civile). Per questi motivi, rigetta, ecc.

CORTE SÜPREMA Dl CASSAZIONE.

Sezione I civile ; sentenza 24 luglio 1962. n. 2096 ; Pres.

Celentano P., Est. Baktolomei, P. M. Tavolako

(conol. conf.) ; Napoli (Aw. Castaldo) c. Rolli e Coccia

(Aw. Coccia).

(Gonjerma App. Roma 7 dicembre I960)

Giuramento in materia eivilc — Giuramcutu decisorio — Prezzo ili compravendita iinmobiliare — Ammis

sibilitä — Fattispecic (Cod. civ., art. 2739).

E ammissibile il giuramento decisorio diretto a precisare il prezzo ejfettivo pattuito in una compravendita immo

biliare, nella quale i eontraenti lo avevano determinato, in misura diversa, nel contratto preliminare, nel contratto

definitivo e nella controdichiarazione. (1)

(1) Nei casi in cui e prescritto ad substaniiam l'atto scritto, si c ritenuto die il divieto del giuramento decisorio non si estende ai patti di contenuto contrario all'atto scritto, App. Roma 20

gennaio 1961, Foro it., Hep. 1961, voce Giuramento civ., nn. 13 15 ; nel senso, inyece, ehe la legge non distingua tra prova del contenuto e prova dell'esistenza del contratto, App. Napoli 25

agosto 1945, id., Rep. 1946, voce cit., n. 15. Ha ritenuto che il concetto d'illecito vada desunto dalla

comune etica sociale e perciõ non corrisponda a quello tecnico

giuridico, specie per quanto riguarda l'illecito fiscale : App. Mes sina 7 ottobre 1958, id., 1959, I, 710, con nota di richiami, cui adde Aragon A, in Oiur. sic., 1959, 53.

In particolare, per quanto riguarda il prezzo nella compra vendita immobiliare, e stato ritenuto ammissibile il giuramento tendente a stabilire l'esatto ammontare : App. Koma 20 gennaio 1961, cit. ; contra App. Genova 18 maggio 1961, Foro it., Rep. 1961, voce cit., n. 53.

Con la sentenza annotata, il Supremo collegio ha affermato che la frode fiscale non puõ essere considerata come fatto il lecito determinante l'inammissibilita del giuramento, quando non risulta direttamente dalla formula da giurare, ma sia desumi bile per via d'illazione. In questo senso sono conformi, oltre le decisioni eitate nella sentenza, anche : App. Eoma 20 gennaio 1961, cit. ; App. Firenze 20 giugno 1951, id., 1952, I, 1259, con nota di richiami; Cass. 16 marzo 1943, id., Eep. 1943-45, voce

cit., n. 19. In senso contrario, App. Napoli 27 ottobre 1953, id., Eep. 1954, voce cit., n. 17.

Invece, e -tat i negata la possibility di distinguere tra illecito

penale o civile o tributario : App. Genova 22 maggio 1958, id., Rep. 1958, voce cit., n. 33 ; Cass. 24 aprile 1956, n. 1224, id., Hep. 1956, voce cit., n. 30 ; Pret. Agrigento 24 giugno 1946, id., Hep. 1947, voce cit., n. 16.

In dottrina, il Torrente, id., 1960, I, 2045, distingue l'il lecito fiscale dall'illecito civile, escludendo il primo dal divieto dell'art. 2739 cod. civile ; il Benanti, Considerazioni sull'inam missibilitä del giuramento su fatto illecito, in Oiur. Cass, civ., 1952, III, 240, afferma che «il concetto d'illecito come attributo del fatto che vieta 1 'ammissibi 1 it ä del giuramento va desunto dalla comune etica ed e pertanto oggettivo, sebbene non giuri dico »; 1'Andkioli, Giuramento, voce del Novissimo digesto it., pag. 950, n. 6, ritiene che, nella risoluzione del problema del concetto di fatto illecito riguardante il giuramento, non si possa prescin dere dalle disposizioni contenute negli art. 2043, 1343-45 e 2035 cod. civile.

Per vari problemi inerenti al «fatto illecito # agli effetti dell'art. 2739 cod. civ., vedi l'ampia nota di A. Lener, in Foro it., 1961,1, 301, cui adde Cass. 22 giugno 1962, n. 1609, id., Mass., 486.

Nel senso, infine, che nel contenzioso tributario non pi õ

essere deferito giuramento sull'occultazione del prezzo : i fini

dell'imposta di registro e, se prestato, non puõ essere preso in

considerazione, Comm. centrale 27 giugno 1961, n. 46196, in

questo volume, III, 341, con nota di richiami,

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