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Sezioni unite civili; sentenza 25 luglio 1964, n. 2062; Pres. Torrente P., Est. Modigliani, P. M.Tavolaro (concl. conf.); Ufficio unico notificazioni esecuzioni e protesti della Corte d'appello diNapoli (Avv. Angelo, Boccia) c. Pumpo (Avv. De Luca Tamajo), Riccardi e Guida (Avv. Saviotti),Mirabella (Avv. Barberio), Miglio, De Renzis e SantoroSource: Il Foro Italiano, Vol. 87, No. 11 (1964), pp. 2123/2124-2127/2128Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23155139 .
Accessed: 25/06/2014 08:48
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2123 PARTE PRIMA 2124
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
Sezioni unite civili ; sentenza 25 luglio 1964, n. 2063 ; Pres. Torrente P., Est. Corduas, P. M. Tavolaro (conci, conf.) ; Marasco e altri (Avv. Vita) c. Comune di Vietri di Potenza.
(Conflitto negativo di giurisdizione)
Ci mil ero — Ordinanza sindacale di demolizione —
Impili)nazione — Giurisdizione del Consij|lio di Stalo (R. d. 21 dicembre 1942 n. 1880, regolamento di polizia mortuaria, art. 76).
Compete al Consiglio di Stato conoscere dell'impugnazione dell'ordinanza sindacale di demolizione, proposta dal tito lare di ima concessione cimiteriale, nei confronti dell'am ministrazione concedente. (1)
La Corte, ecc. — Fatto. -— Il sindaco di Vietri di Po
tenza, con ordinanza 12 ottobre 1956, in considerazione dei lavori di restauro e di ampliamento del cimitero locale e dello stato di abbandono in cui trovavasi la tomba dei
congiunti di Giovanni Marasco, ingiungeva a costui di de molire la predetta tomba e di trasferire i resti mortali in essa contenuti in altro luogo del cimitero, del quale gli assegnava un'area di due metri quadrati.
Il Marasco impugnava questo provvedimento presso la Giunta prov. amm. di Potenza, sostenendone la illegitti mità per eccesso di potere, prevedendo le norme in vigore lo spostamento delle tombe solo per soppressione del ci mitero.
La giunta, con decisione 30 gennaio 1959, dichiarava la propria incompetenza, ritenendo che il Marasco fosse ti tolare di un diritto reale.
Con citazione del 13 febbraio 1961 il Marasco chiedeva al Tribunale di Potenza di dichiarare la illegittimità della ordinanza del sindaco e di condannare il comune al risar cimento dei danni.
Il comune resisteva alla domanda, sostenendo la le
gittimità della ordinanza, perchè emessa nell'esercizio del
potere conferitogli dal decreto 21 dicembre 1942 n. 1880 di disporre il trasferimento delle tombe in altri luoghi.
Il Tribunale di Potenza, con sentenza 9 luglio 1963, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione a conoscere della domanda, ritenendo che il Marasco, nei confronti della pubblica amministrazione, era titolare solo di un di ritto affievolito e che, pertanto, competente a dichiarare la illegittimità della ordinanza emessa dal sindaco nell'eser cizio di un potere discrezionale era il giudice ammini strativo.
Ai sensi dell'art. 362, 2° comma, n. 1, cod. proc. civ. ricorrono in Cassazione Marasco Paolina, Graziano, Ange lomaria, Carmela e Lauro Maria Luigia, quali eredi di Ma rasco Giovanni, deceduto nelle more del giudizio, per la risoluzione del conflitto negativo di giurisdizione insorto tra la Giunta di Potenza ed il tribunale di detta città.
Il comune non si è costituito. Diritto. —- Il Marasco ha impugnato l'ordinanza del
sindaco sotto duplice aspetto e ne ha sostenuto la illegitti mità sia perchè, ai sensi dell'art. 71 del regolamento di po lizia mortuaria del comune 4 maggio 1951, l'obbligo del
privato concessionario di mantenere la tomba in buono stato dà solo facoltà al comune di imporre all'inadempiente l'esecuzione delle opere necessarie e, in difetto, di provve
(1) Nello stesso senso, v. Cass. 28 dicembre 1961, n. 2835, Foro it., Rep. 1961, voce Cimitero, n. 2 (la sentenza è stata pubblicata anche in Giur. it., 1963, I, 1, 245, con nota di Jemolo) ; 2 aprile 1959, n. 974, Foro it., Rep. 1959, voce cit., n. 3 ; 4 marzo 1957, n. 762, id., 1958, I, 942, con nota di richiami.
Per riferimenti, sulla natura delle posizioni giuridiche deri vanti da una concessione cimiteriale, cfr. Cons. Stato, Sez. "V, 27 settembre 1960, n. 690, id., Rep. 1960, voce cit., nn. 2, 3 ; App. Trieste 9 gennaio 1962, id., Rep. 1963, voce cit., n. 6 ; App. Milano 9 aprile 1963, ibid., n. 8.
dere di ufficio, sia perchè, a norma dell'art. 76 del r. decreto
21 dicembre 1942 n. 1880, il trasferimento di una tomba
in altro luogo è consentito nel caso di soppressione e non
di lavori di ampliamento o sistemazione di un cimitero.
Poste tali premesse, dovendo il petitum sostanziale della richiesta pronuncia di illegittimità ravvisarsi nel fatto che il sindaco avrebbe usato di un potere discrezionale in modo
scorretto sotto l'aspetto del contenuto, e cioè per fini di
versi da quelli in vista dei quali il potere stesso gli è stato
conferito dalla legge, discende che la decisione della contro
versia, in virtù dei principi che regolano il contenzioso
amministrativo, esula dalla giurisdizione del giudice or
dinario.
Come questa Corte ha infatti altre volte avvertito, il
diritto al sepolcro si fonda su di una concessione, da parte della autorità amministrativa, di una area di terreno in un
cimitero, di carattere demaniale ai sensi dell'art. 824 cod.
civ., e da tale concessione possono derivare, a favore del
concessionario, diritti soggettivi perfetti nei confronti degli altri privati, mentre, nei rapporti con la pubblica ammi
nistrazione concedente, di fronte ad esigenze di carattere
generale per la tutela dell'ordine e del buon governo del
cimitero, tali diritti sono destinati ad affievolirsi ed a
degenerare ad interessi legittimi, onde solo il giudice am ministrativo può conoscere della relativa lesione che venga denunciata dal privato.
Ciò posto, occorre stabilire quale sia il giudice ammini strativo competente a decidere sul ricorso proposto dal Marasco contro l'ordinanza del sindaco.
Come è noto la giurisdizione generale di legittimità sugli atti amministrativi appartiene esclusivamente al
Consiglio di Stato (art. 26 t. u. 26 giugno 1924 n. 1054), tranne che non si tratti di materia che sia dalla legge tassa tivamente devoluta ad altri corpi o collegi speciali.
Nel caso in esame, ora, non ricorre alcuna delle ipotesi che attribuiscono alla giunta prov. amm., a norma del t. u. 26 giugno 1924 n. 1058, e, in particolare, dell'art. 1, nn. 3 e 4, la giurisdizione per decidere sui ricorsi contro i prov vedimenti del sindaco, sia perchè deve escludersi che l'ordi nanza in questione, in considerazione dei motivi per cui è stata emanata, costituisca un provvedimento contingi bile ed urgente di pubblica sicurezza, sia perchè deve egual mente escludersi che trattasi di provvedimento in materia di igiene dell'abitato, secondo le attribuzioni conferite al sindaco dal t. u. delle leggi sanitarie, che riguardano, se condo quanto previsto dall'art. 1, n. 4, del citato t. u. n. 1058 del 1924, talune discipline relativamente alle case urbane e rurali.
Spetta perciò al Consiglio di Stato la giurisdizione a co noscere sul ricorso proposto dal Marasco contro l'ordinanza del sindaco di Vietri di Potenza.
Per questi motivi, ecc.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
Sezioni unite civili ; sentenza 25 luglio 1964, n. 2062 ; Pres Torrente P., Est. Modigliani, P. M. Tavolaro (conci, conf.) ; Ufficio unico notificazioni esecuzioni e protesti della Corte d'appello di Napoli (Avv. Angelo, Boccia) c. Pumpo (Avv. De Luca Tamajo), Riccardi e Guida (Avv. Saviotti), Mirabella (Avv. Barberio), Miglio, De Renzis e Santoro.
(Regolamento eli giurisdisione)
Ufficiale giudiziario — Ufficio unico — Dipendenti — Rapporto d'impiego -— Controversie -— Giuri sdizione ordinaria (Legge 19 dicembre 1956 n. 1442, modificazioni alla legge 18 ottobre 1951 n. 1128, sul l'ordinamento degli ufficiali giudiziari, art. 1 ; d. pres. 15 dicembre 1959 n. 1229, ordinamento degli ufficiali
giudiziari, art. 1, 21, 101, 105, 106, 146 ; legge 11 giugno 1962 n. 546, modificazioni del vigente ordinamento de
gli ufficiali giudiziari, art. 17, 18).
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2125 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 2126
Spetta al giudice ordinario la cognizione delle controversie
d'impiego dei dipendenti (nella specie amanuensi) di uffi cio unico notificazioni, esecuzioni e protesti. (1)
La Corte, ecc. — Svolgimento del processo. — Con distinti
atti di citazione Raffaele Pumpo, Domenico Riccardi, Gae
tano Guida, Vincenza Mirabella, Domenico Miglio e Raf
faele De Renzis, premesso di essere stati alle dipendenze in qualità di amanuensi dell'ufficio notifiche esecuzioni e
protesti presso la Corte di appello di Napoli, convennero il detto ufficio dinanzi al Tribunale di Napoli, chiedendone la condanna al pagamento delle somme, a ciascuno di essi
spettanti a titolo di differenze di retribuzioni e di indennità varie inerenti ai precorsi rapporti di lavoro.
In particolare, la Mirabella convenne in giudizio con
giuntamente al predetto ufficio l'ufficiale giudiziario Giu
seppe Santoro chiedendo la condanna in solido dei due con
venuti al pagamento delle somme dovute a essa attrice.
Costituitosi il contraddittorio, l'ufficio unico notifiche
esecuzioni e protesti presso la Corte d'appello di Napoli
oppose tra l'altro il difetto di giurisdizione dell'autorità
giudiziaria ordinaria assumendo che la controversia era
relativa a rapporti di pubblico impiego. (Omissis) Motivi della decisione. ■— Nella istanza per regolamento
preventivo di giurisdizione si deduce che, data la natura
di ente pubblico dell'ufficio unico notificazioni esecuzioni e protesti della Corte di appello di Napoli che è un organo dell'amministrazione della giustizia, tra il detto ufficio e
gli impiegati da esso assunti per attendere al disbrigo delle
varie pratiche di ufficio, si sono costituiti dei rapporti di
pubblico impiego soggetti alla giurisdizione del giudice amministrativo, per cui l'autorità giudiziaria ordinaria
difetta di giurisdizione a conoscere della controversia.
Il ricorso è privo di fondamento. Per la migliore intel
ligenza dei termini della questione, giova, innanzi tutto, ricordare talune disposizioni dell'ordinamento degli uffi
ciali giudiziari. Nelle sedi capoluogo di distretto o di circondario sono
stati costituiti, rispettivamente, presso la corte d'appello o presso il tribunale, uffici unici, dei quali fanno parte di
diritto gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti assegnati alle
piante organiche dei rispettivi uffici giudiziari (art. 1 della
legge 19 dicembre 1956 n. 1442 e art. 101 dell'ordinamento
degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari
approvato con decreto pres. 15 dicembre 1959 n. 1229). Nelle sedi di ufficio unico il presidente della corte di
appello o il presidente del tribunale provvede, sentito l'uf
ficiale giudiziario dirigente, alla designazione degli uffi
ciali giudiziari preposti ai diversi rami di servizio, nonché
all'assegnazione del personale occorrente per l'assistenza
alle udienze degli uffici giudiziari della sede (art. 105 del
citato ordinamento). Le somme riscosse per diritti, indennità di trasferta e
percentuali sono amministrate dall'ufficiale giudiziario diri
gente, il quale ne è l'unico responsabile. Questi deve poi detrarre per le spese di ufficio il 10% delle predette somme,
egli amministra le somme a tal fine detratte sotto il con
trollo del capo dell'ufficio al quale deve presentare il ren
diconto mensile e quello annuale (art. 146 del citato ordi
namento, modificato dall'art. 17 della legge n. 546 dell'11
giugno 1962). Gli ufficiali giudiziari addetti allo stesso uf
ficio, tranne quelli assegnati in soprannumero devono ripar
ti) Non constano precedenti in termini. Trib. Roma 19
dicembre 1961, Foro it., Rep. 1962, voce Ufficiale giudiziario, n. 3, ha negato all'ufficio unico personalità giuridica e legitti mazione passiva per l'atto compiuto da un funzionario (inclu sione nel bollettino dei protesti d'una tratta non accettata).
Rientrano nella giurisdizione amministrativa le questioni di retribuzione (percentuali sui campioni dell'erario) dell'uffi
ciale giudiziario : Cons. Stato, Sez. IV, 24 aprile 1959, n. 484,
id., Rep. 1959, voce cit., nn. 1, 2. Per riferimenti, sulla natura del rapporto tra ufficiali giu
diziari e commessi, prima della entrata in vigore della legge n. 1128 del 1951, Oass. 17 ottobre 1960, n. 2784, id., 1961, I,
647, con osservazioni di P. Sandtjlli.
tire tra loro in quote uguali i diritti e le percentuali. L'uffi
ciale giudiziario dirigente mensilmente determina l'importo delle quote spettanti a ciascun ufficiale giudiziario e pro cede alle operazioni di riparto (art. 147 del citato ordina
mento, modificato dall'art. 18 della legge n. 546 del 1962). Ciò posto, si osserva che poiché la qualifica di ente pub
blico postula innanzi tutto l'esistenza di un soggetto giu ridico, ad escludere che i menzionati « uffici unici », costi
tuiti nelle sedi capoluogo di distretto o di circondario, siano
degli enti pubblici, soccorre in primo luogo il rilievo che
non può ravvisarsi in essi la natura di persone giuridiche. È noto che, di massima, la nascita di una persona giu
ridica presuppone una espressa manifestazione di volontà
dello Stato che viene esplicata mediante il decreto di rico
noscimento. Vero è che quando l'istituzione dell'ente av
viene mediante una legge, la qualifica di soggetto giuridico
può essere attribuita all'ente medesimo dalla stessa legge istitutiva. Tuttavia, tra le norme che disciplinano l'istitu
zione e il funzionamento degli uffici notificazioni esecu
zioni e protesti nelle sedi capoluogo di distretti o di circon
dario non vi è alcuna disposizione che abbia attribuito
loro espressamente la personalità giuridica. Nè può dirsi che la qualificazione di persone giuridiche
di diritto pubblico sia implicita e si desuma dal modo con
cui l'ordinamento giuridico considera gli uffici in questione e dalle norme che li disciplinano.
Del tutto inconferente è al riguardo il rilievo del ricor
rente che gli ufficiali giudiziari hanno la qualifica di ausi
liari dell'ordine giudiziario e sono equiparati a determinati
effetti agli impiegati civili dello Stato (art. 1 e 2 del citato
ordinamento). Infatti il carattere tipico delle persone giu ridiche è la titolarità di poteri, diritti e obblighi nel mentre
del tutto irrilevanti sono la condizione e la qualifica dei
singoli componenti l'ente.
Per effetto della creazione di una persona giuridica si
determina tra i componenti l'ente collettivo una coesione
preordinata al conseguimento di una determinata finalità
e la personalità dei componenti l'ente resta assorbita per
quel che concerne l'attività rivolta al conseguimento della
detta finalità nella personalità del soggetto collettivo : nel
l'esplicare l'attività in parola i singoli componenti operano
dunque non in nome proprio ma quali organi o strumenti
di una entità distinta. Ove pertanto si ritenesse che, nelle
sedi di capoluogo di distretto o di circondario, il servizio
delle notificazioni delle esecuzioni e dei protesti abbia, come
il ricorrente sostiene, la natura di una distinta entità di
interesse pubblico, dovrebbe altresì ritenersi che solo gli elementi materiali dell'attività attinente all'espletamento del servizio in discorso siano riferibili ai singoli ufficiali
giudiziari e che l'attività stessa debba essere ricollegata dal punto di vista giuridico agli « uffici » in quanto enti
dotati di distinte personalità. Senonchè a una tesi siffatta
non si ritiene di poter fare adesione. Infatti l'istituzione
degli uffici unici per le notifiche, le esecuzioni e i protesti, se è giuridicamente rilevante per gli obblighi che ne deri
vano per gli ufficiali giudiziari, non comporta che gli stessi
uffici siano soggetti ideali delle funzioni che vengono mate
rialmente esplicate dagli ufficiali giudiziari e cioè che siano
degli enti giuridici che hanno le dette funzioni. Al contrario
le notifiche, le esecuzioni e i protesti sono atti non dell'uf
ficio, ma degli ufficiali giudiziari, i quali operano in nome
proprio e non quali organi o strumenti di una persona giu
ridica, tanto vero che l'esecuzione dei predetti atti è de
mandata a essi singolarmente (art. 1, 2° comma, e 106 del
citato ordinamento) e che sono personalmente tenuti a
prestare una cauzione a garanzia dei danni cagionati nel
l'esercizio delle funzioni (art. 21 del citato ordinamento).
Le norme concernenti gli uffici in discorso appaiono,
dunque, dirette non già a istituire persone giuridiche
pubbliche per l'espletamento delle notificazioni, delle ese
cuzioni e dei protesti nelle sedi capoluogo di distretto o di
circondario, ma a disciplinare l'organizzazione del servizio
cui gli ufficiali giudiziari devono attendere nelle predette sedi.
Nè l'istituzione di persone giuridiche pubbliche può es
sere ravvisata sotto l'aspetto che è stabilita la creazione
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2127 PARTE PRIMA 2128
di un fondo per le spese di ufficio amministrativo dall'uf
ficiale giudiziario dirigente e costituito mediante la detra
zione del 10% sull'ammontare dei diritti delle indennità
e delle percentuali (citati art. 146 dell'ordinamento e 17
della legge n. 546 del 1962). Invero la formazione di un fondo comune non presup
pone la creazione di una persona giuridica essendo espres samente prevista dall'ordinamento giuridico anche nei
riguardi delle associazioni non riconosciute (art. 37 cod.
civ.). In realtà per effetto delle dianzi richiamate disposi zioni si è costituita, fra gli ufficiali giudiziari addetti allo
stesso ufficio, un'associazione, peraltro senza personalità
giuridica, intesa a svolgere attività di interesse comune
con fondo comune e con vincoli tra gli associati dai quali sono sorti diritti e doveri reciproci e si sono delineati rap
porti dell'associazione di fronte ai terzi (cfr., per riferimenti,
per quanto riguarda la cassa unica, istituita tra gli uffi
ciali giudiziari prima dell'attuale ordinamento dal decreto
legislativo 5 marzo 1947 n. 480, la sentenza di questa Su
prema corte n. 2259 del 1951, Foro it., 1952, I, 459). Nonostante che le dianzi svolte considerazioni abbiano
carattere assorbente ai fini della reiezione della tesi soste
nuta dal ricorrente, per compiutezza di motivazione non è
fuori di luogo aggiungere che la qualità di enti pubblici
degli uffici in questione è da escludere anche per altro
aspetto. Infatti per la configurazione di un ente pubblico oc
corre che esso oltre a essere dotato di propria personalità sia inserito istituzionalmente nell'organizzazione statale.
Tale inserimento che si risolve in un rapporto di subordi
nazione speciale rispetto allo Stato, importa tra l'altro il
potere di sottoporre gli enti ad amministrazione straordi
naria e di annullarne i provvedimenti illegittimi nonché il
potere di indirizzarne, di coordinarne e di vigilarne l'ope rato. Orbene, per quanto riguarda gli uffici dei quali si
discute, non è prevista la possibilità che lo Stato li sotto
ponga ad amministrazione straordinaria e ne annulli i
provvedimenti illegittimi. Nè può attribuirsi alcuna rile
vanza, ai fini dell'accoglimento della tesi sostenuta dal
ricorrente, alla vigilanza che dagli organi statali viene eser
citata sugli stessi uffici. Infatti è noto che non ogni forma di controllo può considerarsi come espressione dell'esistenza di un ente pubblico. Ora la vigilanza di cui trattasi in ef
fetti non ha caratteri tali da poter essere considerata un in
dice della configurazione di un ente pubblico. Invero a parte la diversità dell'organo che esercita il detto controllo, es sendo questo demandato prevalentemente al capo di un
ufficio giudiziario mentre per gli enti pubblici viene eser citato di norma da un organo dell'amministrazione (tanto vero che come criterio discriminativo della competenza del Consiglio di Stato rispetto alla competenza della giunta provinciale amministrativa è indicata l'esistenza di un controllo dell'amministrazione centrale dello Stato ovvero di una « amministrazione pubblica locale » : art. 29 t. u. 26
giugno 1924 n. 1054 delle leggi sul Consiglio di Stato e art. 4 t. u. 26 giugno 1924 n. 1058 delle leggi sulla giunta pro vinciale), la vigilanza, della quale si discute, riguarda pre valentemente l'esercizio delle funzioni dei singoli ufficiali
giudiziari e, comunque, non investe tutta l'attività dell'uf ficio. A conferma, è da notare che sebbene l'ufficiale giu diziario dirigente abbia, come si è visto l'obbligo, di pre sentare al capo dell'ufficio giudiziario il rendiconto mensile e quello annuale dell'amministrazione del fondo per le
spese di ufficio (citato art. 17 dell'ordinamento), gli organi statali non hanno alcuna, ingerenza, in ordine alle assun zioni di dipendenti, effettuate dalla collettività degli uffi ciali giudiziari. Per vero sono rimesse esclusivamente a costoro la determinazione di avvalersi, o non, di collabo ratori per il disbrigo delle pratiche di ufficio e la scelta delle persone. È poi da aggiungere che i cennati dipen denti, i quali hanno d'altronde una modesta sfera di attri
buzioni, sono sottoposti solo agli ufficiali giudiziari e che la loro collaborazione è esclusivamente destinata ad accre scere con il ritmo dell'attività degli ufficiali giudiziari me desimi il suo risultato economico, onde è che non si deter mina alcun rapporto tra i detti dipendenti e lo Stato il
quale rimane del tutto estraneo agli effetti delle assun
zioni in discorso.
Sotto qualunque aspetto si consideri la questione, si
deve pertanto escludere che i rapporti tra il ricorrente uf
ficio e i suoi dipendenti siano di pubblico impiego e siano
pertanto soggetti alla giurisdizione del giudice ammini
strativo.
In conseguenza il ricorso deve essere rigettato dichia
randosi la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere
delle domande formulate da Raffaele Pumpo, Domenico
Riccardi, Gaetano Guida, Vincenza Mirabella, Domenico
Miglio e Raffaele De Renzis.
Per questi motivi, ecc.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
Sezione I civile ; sentenza 25 luglio 1964, n. 2055 ; Pres.
Cementano P., Est. Perrone Capano, P. M. Pedace
(conci, conf.) ; Ditta A.l.p.i. (Avv. Perrelli, Bercelli) c. Polato (Avv. Cevolotto).
(Istanza di regolamento di competenza avverso Pret. Ve
rona 24 maggio 1963)
Tasse e imposte comunali -— Pubbliche affissioni
effettuate dal privato con mezzi propri — Natura
tributaria — Competenza per materia del tribu
nale (Legge 5 luglio 1961 n. 641, disposizioni sulle
pubbliche affissioni e sulla pubblicità affine, art. 2).
I diritti spettanti, ai sensi della legge 5 luglio 1961 n. 641, al comune per le pubbliche affissioni, effettuate diretta
mente dalVinteressato con mezzi propri, hanno carattere
tributario e, pertanto, le relative controversie rientrano nella
competenza per materia del tribunale. (1)
La Corte, ecc. —- Con l'unico motivo di ricorso, nel
denunciare la violazione e falsa applicazione degli art. 8 e
9 cod. proc. civ. e dell'art. 3 del t. u. 14 aprile 1960 n. 639, in relazione agli art. 1 e 2 della legge 5 luglio 1961 n. 641, la ditta A.l.p.i. si duole che il pretore abbia ravvisato
nella fattispecie una controversia in materia tributaria, devoluta per legge alla competenza del tribunale. Essa
sostiene che hanno carattere di tributo solo i diritti dovuti
ai comuni per la pubblicità affine, mentre i diritti dovuti
per le pubbliche affissioni avrebbero sempre carattere pri vatistico di corrispettivo, anche quando (come è avvenuto
nel caso in esame) le affissioni vengano effettuate diretta
mente dagli interessati, a loro cura e spese, e fuori degli
spazi all'uopo destinati dal comune (esercente il servizio
di pubblicità in regime di monopolio ed a mezzo di conces
sionario). Anche in tal caso, secondo la ricorrente, i diritti
dovuti al comune avrebbero natura di corrispettivo, pur mancando una prestazione o un servizio da parte dell'ente
pubblico, in quanto « il comune, esercitando il diritto di
privativa, predispone le tabelle, le lamiere, i quadri su
cui effettuare materialmente le affissioni, organizza una
azienda con un proprio personale e attrezzatura, allo scopo di realizzare, nell'interesse e su commissione dei privati,
l'esposizione di manifesti, avvisi e simili ; ed allorquando
(1) Conf., in sede d'interpretazione del decreto pres. 8 no vembre 1947 n. 1417, il cui art. 2 è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sent. 27 giugno 1959, n. 36 (Foro it., 1959, I, 1069, con nota di richiami), citata nella motivazione della presente, Cass. 19 giugno 1962, n. 1571, id,., Bep. 1962, voce Tasse com., n. 74.
Sulla distinzione fra pubblicità effettuata dal comune e
pubblicità effettuata con mezzi propri, v. Trib. S. Maria Capua Vetere 29 settembre 1961, ibid., nn. 179, 180.
Per alcuni problemi sollevati dalla nuova disciplina della materia introdotta con legge 5 luglio 1961 n. 641, v. Fragola, Prime osservazioni sulla nuova disciplina delle pubbliche affis sioni e pubblicità affine, in Bass. dir. cinem., 1961, I, 71.
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