sezioni unite civili; sentenza 26 maggio 1998, n. 5233; Pres. V. Sgroi, Est. Varrone, P.M.Morozzo Della Rocca (concl. conf.); Renato (Avv. Prisco) c. Acanfora. Conferma Pret. TorreAnnunziata 23 gennaio 1996Source: Il Foro Italiano, Vol. 121, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 1998), pp. 2093/2094-2103/2104Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23193108 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
ricorso alla categoria dell'inesistenza giuridica, che resta pur sem
pre una categoria che rientra in una (sia pur ampia) nozione
di (in)validità. La conferma della inaccettabilità dell'indirizzo dottrinario che
si sta esaminando discende anche dalle difficoltà che lo stesso
incontra nella individuazione della categoria di nullità dalla quale sarebbe affetto il lodo irrituale erroneamente dichiarato esecuti
vo. L'inquadramento di tale fattispecie nella previsione di cui
al n. 1 dell'art. 829 c.p.c. si pone infatti in netto contrasto
con la lettera della legge che presuppone l'accertamento della
invalidità di un atto che tuttavia sia qualificabile come compro messo rituale. Allo stesso presupposto, a maggior ragione, è
anche subordinata l'applicazione del n. 4, prima parte, della
stessa disposizione, che prevede il vizio di eccesso dai limiti del
compromesso. Resta da ultimo da valutare l'esigenza pratica che è al fondo
della dottrina che si sta esaminando. Ora, non vi è dubbio che
la sentenza che dichiara inammissibile l'impugnazione ex art.
828 c.p.c., sulla base dell'accertamento della natura irrituale del
compromesso e del lodo, non è una sentenza di merito, ma
di contenuto processuale (la contraria affermazione contenuta
in Cass. 188/62, 4964/77, 5351/81, 6099/81, già citate, deve intendersi nel senso che l'inammissibilità è cosa diversa dall'in
competenza) e pertanto è estranea alla nozione di giudicato, in senso sostanziale, ai sensi dell'art. 2909 c.c. che riguarda so
lo le statuizioni su diritti. È altresì pacifico che, in generale, le sentenze di contenuto processuale possono acquistare effica
cia vincolante all'interno dello stesso processo, ma non soprav vivono all'estinzione (art. 310, 2° comma, c.p.c.) e non sono
idonee ad acquistare efficacia vincolante nei successivi processi tra le stesse parti.
A tale regola generale tuttavia fanno eccezione le sentenze
con le quali questa corte «regola» la competenza, in sede di
regolamento (art. 310, 2° comma, c.p.c.) o di esame di ricorso
ordinario (art. 382, 2° comma, secondo cui in entrambi i casi
la corte «statuisce» sulla competenza); le sentenze di questa corte
sulla giurisdizione, sia se rese in sede di regolamento che di
ricorso ordinario (art. 382, 1° comma) perché è funzione preci
pua della Corte di cassazione di assicurare il rispetto dei limiti
delle diverse giurisdizioni (art. 65 ord. giud.). A tali sentenze, secondo autorevole dottrina, debbono aggiungersi, per intuitive
esigenze logiche e pratiche, anche le sentenze di rigetto per di
fetto di legitimatio ad causarti.
Ma, aperta la strada per la ricerca di ulteriori ipotesi di sen
tenze a contenuto processuale con efficacia vincolante c.d. pan
processuale, oltre quelle espressamente previste dalla legge, sem
bra ragionevole chiedersi se anche la sentenza di inammissibilità
dell'impugnazione ex art. 828 c.p.c., basata sull'accertamento
della natura irrituale del compromesso e del lodo, possa acqui stare una tale efficacia. A differenza delle altre sentenze a con
tenuto processuale, quella di cui si tratta non si limita a chiude
re il processo sul semplice rilievo di un vizio di un atto proces suale e neppure, come avviene per le sentenze sulla competenza e sulla giurisdizione, le valutazioni dei fatti dedotti dalle parti viene effettuata in via meramente incidentale e allo stato degli atti. La sentenza di inammissibilità ha infatti come antecedente
logico necessario il compiuto accertamento della effettiva vo
lontà espressa dalle parti nel compromesso e la qualificazione
giuridica in termini di compromesso irrituale. Sarebbe contrario
a ogni esigenza logica e giuridica ammettere che un tale accerta
mento possa essere messo nel nulla nell'ulteriore processo insor
to tra le stesse parti davanti al giudice dell'impugnazione del
lodo irrituale. Né tale conclusione sembra imposta dalla diversi
tà dell'azione prevista dall'art. 828 c.p.c. rispetto a quella diret
ta a far valere l'invalidità del negozio posto in essere dagli arbi
tri irrituali, perché, a parte il rilievo dell'identità di petitum, impugnativa processuale e azioni negoziale sono due facce della
stessa medaglia, ovvero sono le uniche alternative possibili per chi voglia contestare la validità del lodo, con la conseguenza che affermare la natura irrituale del lodo e l'inammissibilità del l'impugnazione ex art. 828 c.p.c. vale quanto dire che il lodo
non è rituale e che è ammissibile l'impugnativa negoziale.
3) L'accoglimento del ricorso della GrifQne e del primo moti vo del ricorso del Saracini, comporta la cassazione senza rinvio
della sentenza impugnata in quanto l'azione di impugnazione di nullità di cui all'art. 828 c.p.c. non poteva essere proposta.
Ne deriva anche la caducazione della pronuncia sulle spese,
Il Foro Italiano — 1998.
oggetto della censura articolata con il secondo mezzo del ricor
so del Saracini (con il quale, deducendo la violazione dell'art.
97 c.p.c., si sostiene che per la profonda diversità degli interessi
delle parti — la Grifone interessata alla risoluzione di un im
portante contratto, ed egli cessionario del solo credito per spese
legali — non sussiste quell'interesse comune che può giustifica re la condanna in solido al pagamento delle spese di lite) e l'as
sorbimento del terzo motivo con il quale lo stesso Saracini de
nuncia l'omesso esame di punti decisivi.
CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 26 mag gio 1998, n. 5233; Pres. V. Sgroi, Est. Varrone, P.M. Mo
rozzo Della Rocca (conci, conf.); Renato (Avv. Prisco) c.
Acanfora. Conferma Pret. Torre Annunziata 23 gennaio 1996.
Locazione — Immobili adibiti ad abitazione — Provvedimento
di rilascio — Esecuzione — Assistenza della forza pubblica — Concessione o diniego — Impugnazione — Giurisdizione
(Cod. proc. civ., art. 610, 615, 617; d.l. 30 dicembre 1988 n. 551, misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative, art. 3; 1. 23 febbraio 1989 n. 61, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 30 dicembre
1988 n. 551). Locazione — Immobili adibiti ad abitazione — Provvedimento
di rilascio — Esecuzione — Assistenza della forza pubblica — Concessione — Revoca — Commissione prefettizia — Po
teri — Esclusione — Fattispecie (Cod. proc. civ., art. 610,
615, 617; 1. 20 marzo 1865 n. 2248, ali. E, sul contenzioso
amministrativo, art. 5; d.l. 30 dicembre 1988 n. 551, art. 3,
4; 1. 21 febbraio 1989 n. 61).
Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario l'impugnazione
proposta dal locatore esecutante avverso la revoca del prov vedimento autorizzativo dell'assistenza della forza pubblica
per l'esecuzione dello sfratto, disposta dall'apposita commis
sione consultiva istituita presso la prefettura, essendo l'atto
di concessione o diniego della forza pubblica, sulla base dei
criteri generali stabiliti dal prefetto ai sensi dell'art. 3 d.l.
551/88 (convertito nella l. 61/89), atto dovuto e privo di di
screzionalità amministrativa, la cui eventuale illegittimità, in
cidendo su posizioni di diritto soggettivo, può essere conte
stata solo con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi
ex art. 617, 2° comma, c.p.c. (1) Una volta concesso il nulla osta all'assistenza della forza pub
blica all'esecuzione dello sfratto, il relativo provvedimento di
concessione, in quanto atto dovuto e privo di discrezionalità
amministrativa, può essere sospeso o differito soltanto per motivi tecnici (quali l'impossibilità o la difficoltà o inoppor tunità di fornire materialmente la forza pubblica), ma non
già per motivi di merito, tanto meno dalla commissione isti
tuita presso la prefettura ai sensi dell'art. 4 d.l. 551/88 (con vertito nella l. 61/89), cui la legge attribuisce soltanto poteri consultivi in ordine alla determinazione dei criteri generali da
fornire al prefetto per l'impiego della forza pubblica (nella
specie, la Suprema corte ha, conseguentemente, ritenuto le
gittima la disapplicazione da parte del pretore della revoca
del nulla osta all'assistenza della forza pubblica disposta dal
l'autorità amministrativa in seguito ad una nuova e diversa
valutazione della dichiarazione di urgente necessità presentata dal locatore esecutante ai sensi dell'art. 3, 3° comma, d.l.
551/88). (2)
(1-2) La Suprema corte ribadisce quanto già affermato con le senten ze 19 novembre 1994, n. 9803, Foro it., 1995, I, 2193, con nota di richiami (circa la esclusione dai compiti demandati al prefetto ex art. 3 ss. d.l. 551/88, convertito nella 1. 61/89, del potere di interferire di
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2095 PARTE PRIMA 2096
Svolgimento del processo. — Con ricorso dell'11 agosto 1995
al Pretore di Torre Annunziata Raffaella Acanfora esponeva: — che era proprietaria dell'appartamento sito in via Torretta
di Siena n. 5, concesso in locazione a Mario Renato; — che il suddetto pretore aveva emesso, in data 26 ottobre
1983, convalida di licenza per finita locazione al 31 dicembre
1983 con esecuzione dello sfratto al 2 gennaio 1986; — che su sua dichiarazione di urgente necessità la commis
sione consultiva, istituita presso la prefettura di Napoli ai sensi
dell'art. 4 1. n. 61 del 1989, aveva concesso il nulla osta all'assi
rettamente sul singolo procedimento esecutivo di sfratto); 26 giugno 1996, n. 5894, id., 1997, I, 221, con nota di D. Piombo (annotata anche da N. Izzo, in Giust. civ., 1997, 1, 474, e da R. Tosti, in Arch, locazio ni, 1996, 696), e 16 dicembre 1996, n. 11214, Foro it., 1997, I, 808, con nota di aggiornamento (sul riparto di giurisdizione in tema di con troversie concernenti l'assistenza della forza pubblica nell'esecuzione dello sfratto: la più recente di tali pronunzie riguarda in particolare la tutela del diritto di accesso, da parte degli interessati, ai documenti del proce dimento amministrativo di concessione della forza pubblica). La pro nunzia in rassegna, peraltro, si fa carico di precisare ulteriormente i
passaggi attraverso cui si snoda l'intervento dell'autorità amministrati va previsto dagli art. 3 ss. d.l. 551/88 e la caratterizzazione dell'atto finale di concessione o diniego della forza pubblica come «atto assolu tamente dovuto e privo di discrezionalità amministrativa» («dovendosi riconoscere all'autorità di polizia... esclusivamente un margine limitato di discrezionalità tecnica, nella scelta del momento concreto in cui pre stare la propria assistenza...», in relazione alla molteplicità dei compiti affidati alle forze di polizia ed ai possibili fattori ambientali suscettibili di condizionare nel caso concreto il loro intervento), nonché i limiti delle funzioni spettanti alla commissione prefettizia di cui all'art. 4 d.l. 551/88.
Mette conto osservare, tuttavia, che nel penultimo dei provvedimenti legislativi di proroga del termine finale di operatività del sistema di c.d. graduazione prefettizia della forza pubblica nell'esecuzione degli sfratti, delineato dagli art. 3 ss. d.l. 551/88 (termine attualmente fissato al 31 ottobre 1998, ex art. 1 d.l. 7/98, Le leggi, 1998, I, 509, convertito nella 1. 67/98, ibid., 1360), il legislatore ha inserito una norma di inter
pretazione autentica nella quale, mentre, per un verso, ha ribadito che le commissioni prefettizie di cui all'art. 4 del citato d.l. hanno soltanto funzioni consultive di carattere generale («... forniscono pareri sui cri teri generali per l'impiego della forza pubblica esclusa qualsiasi decisio ne sui singoli casi di richiesta della medesima, che rimane esclusiva com
petenza dei prefetti»), per altro verso, invece, ha stabilito che le dispo sizioni degli art. 3 e 5 d.l. 551/88 «devono intendersi nel senso che al prefetto è attribuita la potestà, oltre che di fissare criteri generali per l'impiego della forza pubblica nell'esecuzione di tutti i provvedi menti di rilascio degli immobili urbani ad uso di abitazione, con esclu sione soltanto di quelli non aventi origine da rapporti di locazione, an che di determinare puntualmente i tempi e le modalità della concessione della medesima, in correlazione con le situazioni di volta in volta emer
genti, anche in deroga all'ordine di presentazione delle richieste dell'uf ficiale giudiziario» [v. l'art. 1 bis d.l. 19 giugno 1997 n. 172 (id., 1997, I, 2021), aggiunto dalla legge di conversione 25 luglio 1997 n. 240 (ibid., 2353)]. Identica disposizione era già inserita in alcuni precedenti decreti
legge, non convertiti, di proroga del termine di cui all'art. 3, 5° com
ma, d.l. 551/88 (sul punto, cfr. D. Piombo, Note minime sulla I. 566/96:
proroga della «graduazione» della forza pubblica nell'esecuzione degli sfratti e «sanatoria» dei patti in deroga alla legge c.d. dell'equo canone, in Foro it., 1997, I, 222, in nota a Cass. 5894/96, e Pret. Torino 2
agosto 1996), ed è stata impugnata da Pret. Firenze, ord. 25-26 settem bre 1996, id., Rep. 1996, voce Locazione, n. 408 (riportata in Arch, locazioni, 1996, 677, e id., 1997, 391), per violazione degli art. 24, 42 e 102 Cost., avanti alla Corte costituzionale, la cui decisione dovrebbe essere ormai imminente.
In tema di applicazione del sistema di «graduazione» della forza pub blica ex d.l. 551/88, v. ancora, da ultimo:
— Trib. Genova 27 maggio 1997, id., 1997, 847 (secondo cui sono esclusi dall'ambito di operatività della normativa in discorso i titoli di rilascio emessi e divenuti esecutivi dopo il 30 aprile 1989; con la conse
guenza che in tal caso l'assistenza della forza pubblica può essere nega ta dalla pubblica amministrazione solo per necessità oggettive e contin
genti relative alla organizzazione del servizio, sostanzialmente integranti causa di forza maggiore, derivandone altrimenti l'illiceità del comporta mento della pubblica amministrazione e la sua responsabilità per i dan ni subiti dal locatore esecutante);
— Pret. Padova 4 dicembre 1997, id., 1998, 105 (nel senso che le
questioni concernenti la dichiarazione di urgente necessità presentata dal locatore ai sensi dell'art. 3, 3° comma, d.l. 551/88 non sono suscet tibili di esame da parte del pretore in sede di ricorso ex art. 2 stesso d.l., rientrando invece nella competenza del pefetto);
— Trib. Firenze 5 febbraio 1997, Trib. Milano 23 dicembre 1996, e Trib. Verona 30 novembre 1995, Foro it., 1997, I, 1963, con nota
Il Foro Italiano — 1998.
stenza della forza pubblica per l'esecuzione dello sfratto a far
tempo dal 30 luglio 1995; — che, peraltro, su istanza del Renato, il suddetto provvedi
mento era stato revocato.
Ciò premesso, l'Acanfora proponeva opposizione ex art. 617
c.p.c. avverso la revoca del nulla osta, denunciandone l'illegitti mità e chiedendo la sospensione di tale provvedimento.
Costituitosi l'opposto e concessa, con decreto 18 ottobre 1995, l'invocata sospensione, l'adito pretore, con sentenza 23 gennaio 1996, accoglieva l'opposizione e, disapplicato per illegittimità
di richiami, nonché Trib. Milano 11 luglio 1996, Arch, locazioni, 1997, 858 (sulle condizioni per l'applicazione delle sanzioni previste dal 4° comma dell'art. 3 d.l. 551/88, in caso di dichiarazione di urgente neces sità del locatore non seguita, dopo il rilascio, dalla tempestiva utilizza zione dell'immobile);
— Cass. 6 novembre 1996, Mastrogiacomo, Arch, locazioni, 1997, 229 (circa il reato configurabile in caso di mendacio nella dichiarazione di urgente necessità ex art. 3, 3° comma, d.l. 551/88).
Il sistema di graduazione prefettizia della forza pubblica nell'esecu zione degli sfratti riguardanti gli immobili ad uso di abitazione ubicati nelle zone ad alta tensione abitativa, delineato dal d.l. 551/88 (1. 61/89), sembra comunque destinato a rimanere in vigore ancora per poco: il d.d.l. di riforma della disciplina delle locazioni abitative, attualmente all'esame del parlamento (il cui testo, nell'ultima stesura nota, è qui di seguito riprodotto) prevede infatti (art. 5), dopo un iniziale periodo di sospensione delle esecuzioni volta a favorire il rinnovo dei contratti di locazione in base al nuovo regime, l'affidamento al pretore, quale giudice dell'esecuzione, della potestà di differire, su istanza della parte interessata e tenuto conto delle peculiarità del caso concreto, l'esecuzio ne dei provvedimenti di rilascio per finita locazione oltre la data (vale a dire, il termine dilatorio di eseguibilità) fissata dal giudice della cogni zione, ai sensi dell'art. 56 1. 392/78, con il provvedimento di condanna al rilascio; e ciò secondo un meccanismo nelle sue linee generali già noto e sperimentato, quale è quello previsto dall'art. 11 d.l. 9/82, con vertito nella 1. 94/82 (nota come «legge Nicolazzi», dal nome del mini stro dei lavori pubblici dell'epoca, che trovò applicazione per i provve dimenti di rilascio già esecutivi alla data della sua entrata in vigore o divenuti tali entro diciotto mesi da essa, ovvero per i contratti di locazione scaduti entro il 30 giugno 1984, come successivamente stabili to dall'art. 1 d.l. 462/83, convertito con modifiche nella 1. 637/83), prima di passare al sistema di graduazione prefettizia della forza pub blica (introdotto per la prima volta dal d.l. 708/86, convertito nella 1. 899/86). [D. Piombo]
* * ♦
Nuova disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo (testo unificato 22 aprile 1998 risultante dagli emenda menti accolti dal relatore durante i lavori del Comitato ristretto).
Capo I
LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO.
Art. 1.
(Ambito di applicazione).
1. I contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, di
seguito denominati «contratti di locazione», sono stipulati o rinnovati, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo 2 della presente legge.
2. Le disposisioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6, 7 e 11 della presente legge non si applicano;
a) ai contratti di locazione, relativi agli immobili inclusi nelle catego rie catastali A/8 e A/9, che sono sottoposti esclusivamente alla discipli na di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile;
b) agli alloggi di edilizia residenziale pubblica o comunque di pro prietà dello Stato o di enti pubblici, ai quali si applica la relativa nor mativa vigente, statale e regionale;
c) agli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche.
Art. 2.
(Modalità di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione).
1. Le parti possono stipulare contratti di locazione di durata non inferiore a quattro anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un eguale periodo, fatti salvi i casi in cui il locatore intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui al successivo articolo 3. Alla seconda scadenza del contratto, ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
il provvedimento di revoca di cui sopra, ordinava al competente ufficiale giudiziario di procedere all'esecuzione stessa e com
pensava le spese giudiziali. Premesso che l'opposizione era am
missibile, il suddetto giudice affermava che il provvedimento di revoca, essendo viziato da eccesso di potere e violazione di
legge, andava disapplicato. Ha proposto ricorso per cassazione il Renato, sulla base di
due motivi, con il primo dei quali ha contestato la giuridisdizio ne dell'a.g.o. L'intimata non si è costituita in questo grado.
Motivi della decisione. — Con il primo motivo il ricorrente
o di rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria inten zione con lettera raccomandata da inviare alla controparte almeno do dici mesi prima della scadenza.
2. Per i contratti stipulati o rinnovati in base al comma 1, i contraen ti possono avvalersi dell'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, tramite le loro organizzazioni centrali ovvero tramite le organizzazioni delle stesse competenti per territorio in rela zione al luogo dove è ubicato l'immobile.
3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, le parti possono stipulare contratti di locazione, definendo il valore del canone, la dura ta del contratto, nel rispetto comunque di quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, ed altre condizioni contrattuali sulla base di
quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organiz zazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori mag giormente rappresentative, che provvedono alla definizione di contratti
tipo. Al fine di promuovere i predetti accordi, i comuni provvedono a convocare le parti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge e, successivamente, ogni tre anni a decorrere dalla mede sima data.
4. Per favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3, i comuni possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, ali
quote lei più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi. I comuni che adottano tali delibere possono derogare ai limiti, minimo e massimo, stabiliti dalla vigente normativa ai fini della determinazione delle aliquote.
5. I contratti di locazione stipulati ai sensi del comma 3 non possono avere durata inferiore ai tre anni, ad eccezione di quelli di cui al comma 3 dell'articolo 4. Alla scadenza del contratto, ove le parti non concordi no sull'ulteriore periodo di locazione, il contratto è prorogato di diritto
per due anni fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui al successivo articolo 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o di rinuncia al rinnovo del contratto, co municando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare alla controparte almeno dodici mesi prima della scadenza.
Art. 3.
(Disdetta del contratto da parte del locatore).
1. Alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2, e alla scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il locatore può avvalersi della facoltà di di sdetta del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavvi so di almeno sei mesi, per i seguenti motivi:
a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei geni tori, dei figli o dei parenti
' entro il secondo grado;
b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o
comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche cooperative, as
sistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle proprie funzioni od attività sociali ed offra al conduttore altro immobile idoneo o pienamente disponibile;
c) quando il conduttore abbia la piena ed attuale disponibilità di un
alloggio già libero ed idoneo nello stesso comune; d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente dan
neggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimen to di indispensabili lavori;
e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'in
tegrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione e per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trat tandosi di appartamento sito all'ultimo piano, il proprietario intenda
eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensa bile per ragioni tecniche lo sgombero dell'appartamento stesso;
f) quando l'immobile sia di interesse artistico o storico ai sensi della
legge 1° giugno 1939, n. 1089, e la competente soprintendenza ricono sca necessario ed urgente che si proceda a riparazioni e restauri, la cui esecuzione sia resa impossibile dallo stato di occupazione dell'immobile:
g) quando il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza
giustificato motivo e non si verifichi la successione del contratto.
li Foro Italiano — 1998.
ribadisce l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordi nario adito affermando che il potere attribuito alla pubblica amministrazione di concedere o meno l'assistenza della forza
pubblica per l'esecuzione degli sfratti, essendo volto a tutelare
in via primaria interessi di carattere generale, incide su posizio ni soggettive private di mero interesse, legittimo, e si estrinseca
in atti amministrativi di natura discrezionale, che la stessa am
ministrazione può ben revocare in via di autotutela e la cui even
tuale illegittimità può essere fatta valere solo davanti al giudice amministrativo. Aggiunge il Renato che ove, al contrario, a tale
2. Nei casi di disdetta del contratto da parte del locatore per i motivi di cui al comma 1, lettere d), e), f), il possesso, per l'esecuzione dei lavori ivi indicati, della concessione o dell'autorizzazione edilizia è con dizione di procedibilità dell'azione di rilascio. I termini di validità della concessione o della autorizzazione decorrono dall'effettivo rilascio del l'immobile. L'inquilino ha diritto di prelazione se il proprietario, termi nati i lavori, affitta nuovamente l'immobile. Nella comunicazione del locatore deve essere specificato, a pena di nullità, il motivo, fra quelli tassativamente indicati al comma 1, sul quale la disdetta è fondata.
3. In caso di illegittimo esercizio da parte del locatore della facoltà di disdetta ai sensi del presente articolo e nei casi in cui il locatore nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato la disponibi lità dell'alloggio, non lo adibisca agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta ai sensi del presente articolo, il locatore è tenuto a corrispondere un risarcimento al conduttore da determinarsi in misu ra non inferiore a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione
percepito.
Capo II
CONTRATTI DI LOCAZIONE STIPULATI IN BASE AD ACCORDI DEFINITI IN SEDE LOCALE.
Art. 4.
(Convenzione nazionale).
1. Al fine di favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3 dell'articolo 2, il Ministro dei lavori pubblici convoca le organizzazio ni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rapv entati ve a livello nazionale, entro tre mesi dai . Ji entrata vigore della presente legge e, successivamente, og, i ut anni a deco. - e dalla medesima data, al fine di promuovere una convenzione, di seguito de nominata convenzione nazionale, che individui i criteri generali per la definizione dei canoni, anche in relazione alla durata dei contratti, alla rendita catastale dell'immobile e ad altri parametri oggettivi, nonché delle modalità per garantire particolari esigenze delle parti. In caso di mancanza di accordo unanime delle parti, i predetti criteri generali so no stabiliti dal Ministro dei lavori pubblici, con il decreto di cui al successivo comma 2, sulla base degli orientamenti prevalenti espressi dalle predette organizzazioni. I criteri generali definiti ai sensi del pre sente comma costituiscono la base per la realizzazione degli accordi locali di cui al comma 3 dell'articolo 2 e il loro rispetto costituisce condizione per l'applicazione dei benefici di cui al successivo articolo 7.
2. I criteri generali di cui al comma 1 sono indicati in apposito decre to del Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro trenta giorni dalla conclusione della convenzione nazionale. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di applicatone dei benefici di cui al successivo articolo 7 per i contratti di locazione stipulati ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 in conformità ai criteri generali di cui al comma 1 del
presente articolo. 3. Il decreto di cui al comma 2 del presente articolo e gli accordi
locali di cui al comma 3 dell'articolo 2 definiscono inoltre le condizioni e le modalità per la stipula di contratti di locazione di immobili ad uso abitativo per particolari categorie di conduttori ovvero legati ad
esigenze, temporanee o specifiche.
Capo III
ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI RILASCIO DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO.
Art. 5.
(Rilascio degli immobili).
1. Nei comuni indicati all'articolo 1 del decreto legge 30 dicembre
1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo di cui al medesimo articolo
1, sono sospese per un periodo di centocinquanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ad esclusione di quel le per le quali l'assistenza della forza pubblica è già stata concessa alla
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2099 PARTE PRIMA 2100
provvedimento dovesse riconoscersi natura giurisdizionale, si por rebbe la questione della legittimità costituzionale dell'art. 3, 1°, 2° e 3° comma, 1. n. 61 del 1989, attesa l'attribuzione ad un'au
torità amministrativa (il prefetto) di funzioni giurisdizionali in contrasto con l'art. 102 Cost., che conferisce l'esercizio di tali
funzioni alla sola magistratura ordinaria.
La tesi del ricorrente, pur avendo trovato un certo seguito sia in dottrina che fra i giudici di merito, non appare condivisi bile. Giova premettere che, al fine di fronteggiare l'eccezionale
carenza di disponibilità abitative, è stato disposto che l'assisten
za della forza pubblica avvenga secondo criteri stabiliti dal pre
fetto, in relazione a quanto indicato da una speciale commissio
ne (composta da rappresentanti del prefetto, del sindaco, delle
organizzazioni ed associazioni più rappresentative degli inquili
data di entrata in vigore della presente legge e di quelle programmate nei cinque mesi successivi alla medesima data.
2. Il locatore ed il conduttore di immobili adibiti ad uso abitativo,
per i quali penda provvedimento esecutivo di rilascio per finita locazio
ne, avviano entro il termine di sospensione di cui al comma 1, a mezzo
di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche tramite le ri
spettive organizzazioni sindacali, trattative per la stipula di un nuovo
contratto di locazione in base alle procedure definite all'articolo 2 della
presente legge, ovvero comunicano all'altra parte i motivi di necessità
per la rinuncia alla nuova locazione. 3. Trascorso il termine di cui al comma 1 ed in mancanza di accordo
fra le parti per il rinnovo della locazione, i conduttori interessati posso no chiedere, con istanza rivolta al pretore competente ai sensi dell'arti colo 26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia nuova mente fissato il giorno dell'esecuzione. Si applicano i commi da 2 a 7 dell'articolo 11 del decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Avverso il decreto del pretore è ammessa opposizione, alla quale si applicano le disposi zioni di cui agli articoli 617 e 618 del codice di procedura civile.
4. Per i provvedimenti esecutivi di rilascio emessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge, il conduttore può chiedere una
sola volta, con istanza rivolta al pretore competente ai sensi dell'artico lo 26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno dell'esecuzione. L'istanza non è accolta quando il pre tore accerta la sussistenza dei motivi di necessità comunicati dal locato re ai sensi del comma 2. Si applicano i commi dal secondo al settimo dell'articolo 11 del citato decreto legge n. 9 del 1982, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982. Avverso il decreto del pretore il locatore ed il conduttore possono proporre opposizione, per qualsiasi motivo; si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 615 del codice di procedura civile.
5. II differimento del termine delle esecuzioni di cui ai comni 3 e 4 può essere fissato in diciotto mesi nei casi in cui il conduttore abbia
compiuto i 65 anni di età, sia portatore di handicap o malato terminale, sia iscritto nelle liste di mobilità o disoccupato a seguito dell'inserimen to in tali liste, usufruisca della cassa integrazione guadagni, sia formal mente assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica ovvero di ente previdenziale o assicurativo, sia prenotatario di alloggio coope rativo in corso di costruzione, sia acquirente di un alloggio in costruzio
ne, sia proprietario di alloggio per il quale abbia iniziato azione di rilascio, 6. Durante i periodi di sospensione delle esecuzioni di cui al comma
1 del presente articolo e al comma 4 dell'articolo 11 del citato decreto
legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982, e comunque fino all'effettivo rilascio, i conduttori sono tenuti a corrispondere, ai sensi dell'articolo 1591 del codice civile, una somma mensile pari all'ammontare del canone dovuto alla cessazione del con
tratto, al quale si applicano gli aggiornamenti previsti dall'articolo 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392, maggiorato del venti per cento. La
corresponsione di tale maggiorazione esime il conduttore dall'obbligo di risarcire il maggior danno ai sensi dell'articolo 1591 del codice civile. Durante i predetti periodi di sospensione sono dovuti gli oneri accessori di cui all'articolo 9 della citata legge n. 392 del 1978. In caso di inadem
pimento, si applica quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 6 del decreto legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, fatto salvo quanto previsto dall'ar ticolo 55 della citata legge n. 392 del 1978.
Art. 6.
(Condizione per la messa in esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile).
1. Condizione per la messa in esecuzione del provvedimento di rila scio dell'immobile locato è la dimostrazione che il contratto di locazio ne è stato registrato nei modi previsti dalla vigente normativa e che l'immobile è stato denunciato ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi e dell'Ici. A tali fini, il locatore è tenuto a produrre copia del contratto nonché dell'ultima dichiarazione dei redditi e delle ricevute di versamento dell'Ici relative all'anno precedente a quello di competenza.
Il Foro Italiano — 1998.
ni, dei proprietari, dei lavoratori e degli imprenditori nonché
dai rappresentanti dell'Ance, degli enti assicurativi e previden ziali e dell'Iciap), che fornisce periodicamente al prefetto il suo
parere sui criteri da adottare, «tenuto conto della generale si
tuazione abitativa della provincia e delle richieste di esecuzione
presentate all'ufficiale giudiziario (art. 3, 4 e 5 1. n. 61 del 1989). Ora, di fronte a siffatto quadro normativo, questa corte ha già avuto occasione di affermare, con la sentenza 19 novembre 1994, n. 9803 CForo it., 1995, I, 2193):
— che in base all'art. 3 1. cit. il prefetto ha il compito di
dettare i criteri di ordine generale per l'impiego della forza pub
blica, ma non di decidere caso per caso, in relazione al singolo
sfratto, se debba essere o meno assegnata la forza pubblica ri
chiesta dall'ufficiale giudiziario;
Capo IV
MISURE DI SOSTEGNO AL MERCATO DELLE LOCAZIONI.
Art. 7.
(Agevolazioni fiscali).
1. Nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n.
61, per i contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 3 dell'artico lo 2 a seguito di accordo definito in sede locale e nel rispetto dei criteri fissati dal decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4, le riduzioni forfet tarie del reddito derivante dal canone di locazione, previste dall'articolo
34, comma 4 bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aumentate del 30 per cento. Per i suddetti contratti il corrispettivo annuo ai fini della determinazione della base imponibile per l'applica zione dell'imposta proporzionale di registro è assunto nella misura del 70 per cento.
2. Il locatore, per ottenere i benefici di cui al comma 1, deve dimo strare di aver registrato il contratto nei modi previsti dalla vigente nor mativa e di aver denunciato l'immobile ai fini dell'applicazione delle
imposte sui redditi e dell'Ici. 3. Le agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano ai con
tratti di cui al comma 3 dell'articolo 4. 4. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE), su proposta del Ministro dei lavori pubblici, provvede, ogni ventiquattro mesi, all'aggiornamento dell'elenco dei comuni di cui al comma 1, anche articolando ed ampliando i criteri previsti dall'articolo 1 del decreto legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modifica
zioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899. La proposta del Ministro dei lavori pubblici è formulata avuto riguardo alle risultanze dell'attivi tà dell'Osservatorio per la condizione abitativa di cui all'articolo 10.
Art. 8.
1. Con stanziamento determinato dalla legge finanziaria, ai sensi del l'articolo 11, comma 3, lettera a) della legge 5 agosto 1978, n. 468, è istituito, a decorrere dall'anno 2001, un fondo per la copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione di una detrazione ai fini delle
imposte sui redditi delle persone fisiche in favore dei conduttori, appar tenenti a determinate categorie di reddito, di alloggi locati a titolo di abitazione principale, da stabilire nell'ambito di una generale visione
dell'imposizione sugli immobili. 2. Le detrazioni di cui al comma 1 non sono cumulabili con i contri
buti previsti dal comma 2 dell'articolo 9.
Art. 9.
(Fondo nazionale).
1. Presso il Ministero dei lavori pubblici è istituito il fondo nazionale
per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, la cui dotazione annua è determinata dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 468.
2. Le somme assegnate al fondo di cui al comma 1 sono utilizzate
per la concessione ai soggetti meno abbienti di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli im
mobili, di proprietà sia pubblica sia privata, nonché, qualora le dispo nibilità del fondo lo consentano, per sostenere le iniziative intraprese dai comuni anche attraverso la costituzione di agenzie o istituti per la
locazione, tese a favorire la mobilità nel settore della locazione attra verso il reperimento di alloggi da concedere in locazione per periodi determinati.
3. Il Ministro dei lavori pubblici, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, i requisiti minimi necessari
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
— che, cioè, il potere di graduazione attiene ad una preventi va regolamentazione di un'attività di collaborazione alla vera
e propria esecuzione forzata, dettata in via preventiva e nell'e
sercizio di una funzione che rimane anche sostanzialmente di
natura amministrativa, senza potere, tra l'altro, incidere diret
tamente sui singoli procedimenti esecutivi se non attraverso i
criteri generali preventivamente stabiliti e che, quindi, non com
porta alcun esame del titolo esecutivo, restando attribuito al
giudice dell'esecuzione, ove necessario, il controllo sull'osser
vanza dei criteri generali indicati dal prefetto; — che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale del
l'art. 3 1. cit. (riproposta negli stessi termini anche nel presente
giudizio) è manifestamente infondata, poiché tale disposizione attribuisce al prefetto non l'esercizio di alcuna funzione giuris dizionale, in contrasto con l'art. 102 Cost., bensì l'adozione
di provvedimenti aventi carattere meramente ausiliario e stru
mentale rispetto a quelli di natura autenticamente giurisdiziona le rientranti nel processo di esecuzione forzata per rilascio.
Con particolare riguardo, poi, al problema del riparto della
giurisdizione, è stato altresì statuito che nel caso in cui la parte
impugni innanzi al tribunale amministrativo regionale il provve dimento con il quale l'apposita commissione prefettizia autoriz
zi l'assistenza della forza pubblica nell'esecuzione dello sfratto
in danno della parte stessa, adducendo a sostegno motivi affe
renti alla concreta esecuzione dello sfratto (art. 615 c.p.c.), o
alle difficoltà sorte nel corso dell'esecuzione (art. 610 c.p.c.), correttamente il giudice amministrativo declina la propria giuris dizione in favore del giudice ordinario (Cass., sez. un., 26 giu
gno 1996, n. 5894, id., 1997, I, 221; in senso conforme sul
per beneficiare dei contributi integrativi di cui al comma 2 e i criteri
per la determinazione dell'entità dei contributi stessi in relazione al red dito familiare e all'incidenza sul reddito medesimo del canone di lo cazione.
4. Le risorse assegnate al fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La riparti zione è effettuata ogni anno, su proposta del Ministro dei lavori pubbli ci, dal C1PE, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano anche in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singo le regioni ai sensi del comma 5.
5. Le regioni possono concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 2 con proprie risorse iscritte nei rispettivi bilanci.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provve dono alla ripartizione fra i comuni delle risorse di cui al comma 5 non ché di quelle ad esse attribuite ai sensi del comma 4, sulla base di para metri che tengono anche conto della disponibilità dei comuni a concor rere con proprie risorse alla realizzazione delle finalità di cui al comma 2.
7. I comuni definiscono l'entità dei contributi integrativi di cui al comma 2 e ne garantiscono l'erogazione individuando con appositi bandi
pubblici i requisiti dei conduttori che possono beneficiarne, nel rispetto dei criteri di cui al comma 3.
8. Per gli anni 1999, 2000 e 2001, ai fini della concessione dei contri buti integrativi di cui al comma 2 in favore di lavoratori dipendenti,
pensionati e disoccupati, è assegnata al fondo una quota, pari a lire 600 miliardi per il 1999, 600 miliardi per il 2000 e 600 miliardi per il 2001, delle risorse di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, relative alle annualità 1996, 1997 e 1998.
Capo V
DISPOSIZIONI FINALI.
Art. 10.
(Osservatorio nazionale sulla condizione abitativa).
1. Presso il Ministero dei lavori pubblici è istituito l'Osservatorio na
zionale sulla condizione abitativa al quale è attribuito il compito di
raccogliere i dati e di effettuare il monitoraggio permanente della situa
zione abitativa. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre sente legge, definisce l'organizzazione e le funzioni dell'osservatorio, anche ai fini del collegamento con gli osservatori istituiti dalle regioni con propri provvedimenti.
Art. 11.
(Patti contrari alla legge).
1. È nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo del cano
ne superiore a quello risultante dalla registrazione del contratto.
Il Foro Italiano — 1998.
punto Cass., sez. un., 16 dicembre 19%, n. 11214, ibid., 808, ha ribadito che per individuare la giurisdizione in ordine all'im pugnazione del provvedimento che autorizzi l'assistenza della
forza pubblica occorre esaminare i motivi addotti). E se que st'ultima affermazione, nella sua genericità, suscitasse il dubbio
di un richiamo surrettizio alla superata teoria della c.d. pro
spettazione, per dissiparlo sarebbe sufficiente esaminare la mo
tivazione della sentenza per rilevare che sono stati ritenuti «mo
tivi... afferenti alla concreta esecuzione dello sfratto» profili di
vera e propria illegittimità del provvedimento di concessione della
forza pubblica in relazione alle contrapposte situazioni delle parti
(istruttoria insufficiente, erronee dichiarazioni del locatore, ecc.).
Ora, agli esposti principi conviene fare riferimento, per ri chiamarli e confermarli, in una con la giurisprudenza — ordi
naria ed amministrativa — di gran lunga prevalente, ancorché
la peculiarità della fattispecie suggerisca qualche ulteriore ap profondimento. Va in primo luogo ribadito che già nella stessa
dizione della formula esecutiva (art. 475, 3° comma, c.p.c.: «co
mandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti... di mettere ad esecuzione il presente titolo... e a tutti gli ufficiali
della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente
richiesti») si riscontra un vero e proprio comando alla forza
pubblica di prestare assistenza, ove richiesta dall'ufficiale giudi ziario chiamato a portare a esecuzione la sentenza e, quindi, ad attuare concretamente il dictum del giudice. Pertanto, la pre stazione della forza pubblica si configura non come un provve dimento discrezionale, bensì come un vero e proprio atto dovu
to da parte dell'amministrazione di polizia, atto che, necessaria
mente e naturalmente, si inserisce, diventandone parte integrante,
2. Nei casi di nullità cui al comma 1 il conduttore, con azione propo nibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, può chiedere la restituzione delle somme corrisposte in misura superiore al canone risultante dalla registrazione del contratto.
3. È nulla ogni pattuizione volta a derogare ai limiti di durata del
contratto, stabiliti dalla presente legge. 4. Per i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 2, è nulla ogni pat
tuizione volta ad attribuire al locatore un canone superiore a quello massimo definito, per immobili aventi le medesime caratteristiche e ap partenenti alle medesime tipologie, dagli accordi definiti in sede locale. Per i contratti stipulati in base all'articolo 2, comma 1, della presente legge, è nullo qualsiasi obbligo del conduttore nonché qualsiasi clausola diretti ad attribuire al locatore un canone nella sostanza superiore a
quello contrattualmente stabilito o altro vantaggio economico o norma
tivo, in contrasto con le disposizioni della presente legge. 5. Nei casi di nullità di cui al comma 4, il conduttore, con azione
proponibile entro sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, può richiedere la restituzione delle somme indebitamente versate. Nei mede
simi casi, il conduttore può altresì richiedere, con azione proponibile dinanzi al pretore, che la locazione venga ricondotta a condizioni con
formi a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2 ovvero dal comma
3 dell'articolo 2, a seconda della modalità prescelta per la stipula del
contratto.
Art. 12.
(Abrogazione di norme).
1. Sono abrogati l'articolo 11 del decreto legge 11 luglio 1992, n.
333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e, per le parti non richiamate dalla presente legge, il decreto legge 30
dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 1989, n. 61.
2. Sono altresì abrogati gli articoli 1, 3, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 , 26, 54, 60, 61, 62, 63 , 64, 65 , 66, 75,
76, 77, 78, 79, 81 e 83 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
Art. 13.
(Copertura finanziaria).
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 nonché dal comma 8
dell'articolo 9, agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione della presen te legge, valutati in lire 200 miliardi per l'anno 1999 e in lire 300 miliar
di per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-C000, nell'ambi
to dell'unità previsionale di base di parte conente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario
1998, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori
pubblici.
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2103 PARTE PRIMA 2104
nel procedimento giurisdizionale di esecuzione forzata. In que sto procedimento le posizioni delle parti sono di vero e proprio diritto soggettivo perfetto: da un lato, il diritto del locatore di
riottenere la disponibilità della res locata, dall'altro il diritto
del conduttore di riconsegnarla soltanto secondo le modalità ed
i tempi stabiliti dalla legge e l'eventuale lesione di tali diritti
non può essere fatta valere se non davanti al giudice dell'ese
cuzione.
In particolare, nell'ambito dell'intervento dell'autorità ammi
nistrativa, sono ravvisabili tre atti, distinti e pur collegati: il
parere della surricordata commissione consultiva che, in quanto tale, non è idoneo a ledere alcuna posizione soggettiva tutelabi
le in via giudiziaria; il decreto prefettizio che stabilisce i criteri
generali per l'autorizzazione all'assistenza della forza pubblica, indicando altresì le priorità per gruppi di provvedimenti; infine, l'atto specifico con il quale viene concessa la forza pubblica
per attuare, nel singolo caso concreto, l'ordine di rilascio conte
nuto nel provvedimento giurisdizionale. Ora, anche se riguardo ai provvedimenti prefettizi di determinazione dei criteri generali
possa concepirsi la tesi di considerarli quali atti amministrativi, nei cui confronti sussisterebbero solo situazioni di interesse le
gittimo tutelabili davanti al giudice amministrativo (tesi agevol mente superabile ove si acceda all'attribuzione, a tali provvedi
menti, di un carattere strumentale ed ausiliario rispetto a quelli
prettamente giurisdizionali del processo esecutivo e la cui even
tuale illegittimità non è rilevante ex se: cfr. Cass. 9803/94, cit.), certamente tale impostazione non vale nei confronti dell'atto
ultimo di concessione o diniego della forza pubblica, atto asso
lutamente dovuto e privo di discrezionalità amministrativa, do
vendosi riconoscere all'autorità di polizia — come si vedrà me
glio nell'esame del secondo motivo — esclusivamente un margi ne limitato di discrezionalità tecnica, nella scelta del momento
concreto in cui prestare la propria assistenza, atteso che le forze
di polizia non sono adibite esclusivamente a tale fine, ma han
no una molteplicità di compiti da svolgere, e che la possibilità effettiva del loro intervento può essere condizionata da vari fat
tori, tra i quali va annoverato il particolare momento sociale
in cui versa la città od il quartiere nel quale lo sfratto deve
essere eseguito. Si tratta, comunque, di un momento del com
plessivo procedimento esecutivo, la cui eventuale illegittimità,
impingendo in posizione di diritto soggettivo, trova il suo giudi ce naturale nel giudice dell'esecuzione e può essere contestato
solo con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ex art.
617, 2° comma, c.p.c.
Concludendo, il primo motivo va rigettato, con conseguente dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario e ricono
scimento dell'ammissibilità della opposizione come sopra
proposta. Con il secondo mezzo il Renato, denunciando la violazione
degli art. 3, 1° comma, 1. n. 61 del 1989, 2, 3 e 4 1. n. 2248
del 1865, ali. E, contesta nel merito la pronuncia pretorile lad
dove ha negato all'amministrazione di polizia il potere di revo
care, in sede di autotutela, il provvedimento di concessione del
la forza pubblica, salvo che la revoca non sia motivata «da
una attuale indisponibilità della forza pubblica».
Neppure questa censura coglie nel segno. Va al riguardo ri
cordato che la locatrice, Acanfora, la quale aveva fatto la di
chiarazione di necessità per le esigenze abitative del figlio nu
bendo ottenendo la concessione della forza pubblica a partire dal 30 luglio 1995, ha proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il sostanziale blocco della procedura esecutiva conse
guente al telefax del 2 giugno 1995 con il quale l'ufficio sfratti
della prefettura di Napoli aveva comunicato all'ufficio esecu
zioni della Pretura di Torre Annunziata ed al locale commissa
riato di p.s. che, in data 1° giugno 1995, la commissione con
sultiva di cui all'art. 4 1. 61/89, cit. aveva espresso parere favo
revole alla revoca del provvedimento di concessione della forza
pubblica. Ora, da un lato, va osservato che nessuna norma at
tribuisce alla suddetta commissione, a cui spettano poteri con
sultivi in ordine alla determinazione dei criteri generali da for
nire al prefetto per l'impiego della forza pubblica, il potere di
interferire con pareri su singole specifiche procedure di sfratto;
dall'altro, che una volta concesso il nulla osta per l'assistenza
della forza pubblica a seguito della riconosciuta eseguibilità del
lo sfratto, il provvedimento di concessione, trattandosi ormai
di atto dovuto privo di discrezionalità amministrativa, può esse
re sospeso o differito soltanto per motivi tecnici (impossibilità e difficoltà o inopportunità di fornire materialmente la forza
pubblica), non già «per motivi di merito riguardanti — ad esem
II Foro Italiano — 1998.
pio — la inesistenza della urgente necessità dedotta dal locatore a norma dell'art. 3 1. 61/89», come esattamente affermato dal
pretore campano. Ogni questione, infatti, attinente all'esistenza od al sopravvenuto mutamento delle condizioni necessarie per la concessione dell'assistenza della forza pubblica deve essere
sollevata davanti al giudice dell'esecuzione, competente a risol verla ai sensi degli art. 610, 615 e 617 c.p.c. Nella specie, la
pretesa revoca del nulla osta è stata disposta, da parte dell'au torità amministrativa, a seguito di una nuova e diversa valuta zione della dichiarazione di necessità presentata dalla locatrice, non già per circostanze di carattere generale inerenti alle con crete modalità di utilizzazione della forza pubblica; e poiché si tratta comunque di un atto amministrativo viziato — per quan to sopra detto — da violazione di legge ed incompetenza, e tale da incidere, pregiudicandola, sulla posizione di diritto sog
gettivo della Acanfora, legittimamente è stato disapplicato dal
giudice adito, ai sensi dell'art. 5 1. n. 2248 del 1865, ali. E. Anche il secondo motivo va, pertanto, rigettato.
CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 25 mag
gio 1998, n. 5198; Pres. V. Sgroi, Est. A. Finocchiaro, P.M.
Morozzo Della Rocca (conci, conf.); Pres. cons, ministri
(Avv. dello Stato Ventrella) c. D'Angelo (Avv. Salemi, Du
minuco). Rigetta Pret. Treviso 12 luglio 1995.
Sciopero, serrata e boicottaggio — Sciopero — Servizi pubblici essenziali — Provvedimento di irrogazione di sanzioni ammi
nistrative — Opposizione — Giurisdizione del giudice ordina
rio (L. 12 giugno 1990 n. 146, norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzio
ne della commissione di garanzia dell'attuazione della legge, art. 8, 9, 10).
La giurisdizione in ordine all'opposizione avverso l'atto irroga tivo della sanzione amministrativa per la violazione, da parte del lavoratore (anche se pubblico dipendente), del divieto di
esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali — divieto disposto con precedente provvedimento ammini
strativo di carattere generale — spetta al giudice ordinario
anche nell'ipotesi in cui il dipendente alleghi, a fondamento
dell'impugnazione, l'illegittimità di tale provvedimento. (1)
(1) In senso conforme alla pronuncia in rassegna, v. anche — sempre delle sezioni unite — Cass. 17 marzo 1998, n. 2870, e 27 febbraio 1998, n. 2185, Foro it., Mass., 301, 231. Parimenti, la giurisdizione del giudi ce ordinario è stata anche ritenuta — sempre con riferimento ai giudizi introdotti con opposizione a provvedimenti sanzionatori per inosser vanza dell'ordinanza di precettazione — da Cass. 6 novembre 1997, n. 10889, id., 1997, I, 3129, con nota di richiami. Sempre, con riferi mento alla 1. n. 146 del 1990 si è affermata la sussistenza della giurisdi zione del giudice ordinario nel caso in cui il sindacato ricorrente chieda l'accertamento dell'antisindacalità del comportamento tenuto da un en te pubblico ove non sia allegata la lesione di diritti soggettivi o interessi
legittimi inerenti al rapporto d'impiego (Cass. 6 febbraio 1997, n. 1136, id., Mass., 107). Viceversa, appartiene alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo la cognizione delle controversie riguardanti la condotta antisindacale plurioffensiva della pubblica amministrazione qua lora, pur in assenza di una esplicita richiesta di rimozione del provvedi mento lesivo per violazione di disposizioni della 1. n. 146 del 1990, la cessazione del comportamento antisindacale non possa che avvenire me diante la revoca del provvedimento stesso (Cass. 10 maggio 1995, n.
5117, id., 1996, I, 186, con nota di Nicosia). La pronuncia in rassegna ha poi puntualizzato che i limiti, entro i
quali il giudice adito può conoscere dell'illegittimità del provvedimento amministrativo con cui il divieto è stato disposto, attengono (non già ai limiti esterni della giurisdizione, bensì) alle modalità di esercizio della funzione giurisdizionale e, quindi, alla fondatezza del merito. Proprio esercitando tale sindacato di merito Cass. 6 novembre 1997, n. 10889, cit., ha ritenuto che l'illegittimità dell'ordinanza può essere accertata incidenter tantum in forza del generale disposto dell'art. 5 1. 20 marzo
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