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sezioni unite civili; sentenza 27 aprile 2006, n. 9591; Pres. Carbone, Est. Bucciante, P.M. Iannelli...

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sezioni unite civili; sentenza 27 aprile 2006, n. 9591; Pres. Carbone, Est. Bucciante, P.M. Iannelli (concl. conf.); Direzione provinciale del lavoro di Ascoli Piceno (Avv. dello Stato Massarelli) c. Giacomozzi e altra. Cassa Trib. Ascoli Piceno 10 ottobre 2001 Source: Il Foro Italiano, Vol. 129, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 2006), pp. 2019/2020-2023/2024 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23202097 . Accessed: 28/06/2014 10:43 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.0.146.7 on Sat, 28 Jun 2014 10:43:33 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezioni unite civili; sentenza 27 aprile 2006, n. 9591; Pres. Carbone, Est. Bucciante, P.M.Iannelli (concl. conf.); Direzione provinciale del lavoro di Ascoli Piceno (Avv. dello StatoMassarelli) c. Giacomozzi e altra. Cassa Trib. Ascoli Piceno 10 ottobre 2001Source: Il Foro Italiano, Vol. 129, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 2006), pp. 2019/2020-2023/2024Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23202097 .

Accessed: 28/06/2014 10:43

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PARTE PRIMA 2020

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 27 aprile 2006, n. 9591; Pres. Carbone, Est. Bucciante, P.M.

Iannelli (conci, conf.); Direzione provinciale del lavoro di

Ascoli Piceno (Avv. dello Stato Massarelli) c. Giacomozzi e

altra. Cassa Trib. Ascoli Piceno 10 ottobre 2001.

Sanzioni amministrative e depenalizzazione — Ordinanza

ingiunzione — Termine per l'emanazione — Disciplina

generale del procedimento amministrativo — Applicabili tà — Esclusione (L. 24 novembre 1981 n. 689, modifiche al

sistema penale, art. 18; 1. 7 agosto 1990 n. 241, nuove norme

in materia di procedimento amministrativo e di diritto di ac

cesso ai documenti amministrativi, art. 2; d.leg. 30 aprile 1992 n. 285. nuovo codice della strada, art. 204).

Il termine per la conclusione deI procedimento amministrativo

stabilito in generale dall'art. 2, 3° comma, l. 7 agosto 1990 n.

241 non è applicabile ai procedimenti di irrogazione delle

sanzioni amministrative disciplinati dalla l. 24 novembre

1981 n. 689. ( 1)

(1) Con la sentenza in epigrafe le sezioni unite pongono fine ad un contrasto di giurisprudenza, di recente maturato all'interno della sezio ne lavoro, circa l'applicazione del termine generale per la conclusione dei procedimenti stabilito dall'art. 2, 3° comma, 1. 7 agosto 1990 n. 241 alla fase conclusiva del procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative disciplinato dalla 1. 24 novembre 1981 n. 689 (in senso favorevole, Cass. 6 marzo 2004, n. 4616, Foro it., Rep. 2004, voce Sanzioni amministrative e depenalizzazione, n. 89; contra, Cass. 22 marzo 2005, n. 6148, inedita). La decisione non riguarda invece il ter mine quinquennale di prescrizione dell'illecito (art. 28 1. n. 689 del

1981) e quello di novanta giorni per la contestazione della violazione

(art. 14, 2° comma, 1. n. 689 del 1981), che restano fermi. Nell'art. 18 I. n. 689 del 1981 non è stabilito alcun termine per l'e

manazione dell'ordinanza-ingiunzione: ciò nonostante, secondo le se zioni unite, non si applica la disposizione generale dell'art. 2, 3° com ma, 1. n. 241 del 1990 (che — a seguito delle modifiche introdotte dal l'art. 36 bis d.l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito in 1. 14 maggio 2005 n. 80 — fissa in novanta giorni, in luogo dei trenta originariamente previ sti, il termine per la conclusione del procedimento). La decisione è fon data su un duplice ordine di argomentazioni. Anzitutto, si sottolinea una specialità «sostanziale»: il «carattere del tutto peculiare» dei prov vedimenti sanzionatori «richiede una distinta disciplina»; viene inoltre in rilievo una specialità «procedimentale»: infatti, il «procedimento di carattere sostanzialmente contenzioso» disciplinato dalla 1. n. 689 del 1981 è «scandito in fasi i cui tempi non sono regolati, nell'interesse

dell'incolpato, in modo da consentire il rispetto di termini tanto brevi da parte dell'amministrazione».

L'inapplicabilità del termine dell'art. 2 1. n. 241 del 1990 al proce dimento di irrogazione delle sanzioni amministrative disciplinato dalla 1. n. 689 del 1981 è stata sostenuta dalla giurisprudenza maggioritaria (Cass. 28 giugno 2006, n. 14890, inedita; 22 febbraio 2006, n. 3852, id., Mass., 340; 26 agosto 2005, n. 17386, id., Mass., 1274; 28 dicem bre 2004, n. 24053, id., Rep. 2004, voce cit., n. 93; 10 novembre 2004, n. 21406, ibid., n. 97; 6 aprile 2004. n. 6769, ibid., n. 94; 30 marzo 2004, n. 6337, ibid., n. 92; 21 gennaio 2004, n. 874, ibid., n. 90; 22 di cembre 2003, n. 19617, id.. Rep. 2003. voce cit., n. 25; 22 novembre 2003, n. 17779, id.. Rep. 2004, voce cit., n. 99; 11 luglio 2003, n. 10920, id.. Rep. 2003, voce cit., n. 104; 17 giugno 2003, n. 9680. ibid., n. 101 ; 11 giugno 2003, n. 9357, ibid., voce Banca, credilo e risparmio, n. 146); sia pure per incidens. tale orientamento è ribadito anche in un'ulteriore decisione recente (Cass. 19 gennaio 2006, n. 982, id., Mass., 72).

Non ha invece precedenti in giurisprudenza l'argomentazione fon data sul carattere peculiare del potere (sanzionatorio) esercitato (si veda

però P. Cerbo, Le sanzioni amministrative, in AA.VV., Trattato di di ritto amministrativo a cura di S. Cassese. parte speciale, Milano, 2003, I, 591, secondo il quale il ruolo dell'amministrazione nell'irrogazione delle sanzioni non è «funzione, cioè cura concreta di un certo interesse

pubblico tramite l'esercizio del potere»). La soluzione appare ragionevole perché la 1. n. 689 del 1981 assicura

comunque garanzie procedimentali non inferiori al «minimum prescritto dalla legge generale» (Cass. 5 marzo 2003, n. 3254, Foro it.. Rep. 2003, voce Sanzioni amministrative e depenalizzazione, n. 19; in senso conforme, 15 dicembre 2005, n. 27681. id.. Mass., 2078; 27 novembre 2003, n. 18114, id.. Rep. 2003, voce cit., n. 71; 10 novembre 1999, n. 12473, id.. Rep. 2000, voce Agricoltura, n. 78; 7 agosto 1997, n. 7288, id.. Rep. 1997, voce Circolazione stradale, n. 195); perciò, neppure sussistono fondati dubbi di costituzionalità dell'art. 18 1. n. 689 del 1981 per la mancata previsione di un termine per la conclusione del procedimento, ulteriore rispetto a quello di prescrizione dell'illecito (Cass. 15 aprile 2005, n. 7804. id., Mass., 941).

D'altro canto, quand'anche il termine generale trovasse applicazione,

II. Foro Italiano — 2006.

Svolgimento del processo. — Con la sentenza indicata in epi

grafe il Tribunale di Ascoli Piceno in funzione di giudice del la

voro — adito da Alessandro Giacomozzi e dalla s.a.s. Chalet La

Siesta di Giacomozzi Alessandro & C., in opposizione all'ordi

nanza-ingiunzione del 28 dicembre 1999, con cui la locale dire

zione provinciale del lavoro aveva irrogato loro una sanzione

pecuniaria, per la violazione di norme in materia di tutela del

lavoro dipendente — ha accolto il ricorso, rilevando che il

provvedimento era stato emesso, in violazione dell'art. 2, 3°

dal suo superamento non conseguirebbe necessariamente un vizio del

provvedimento sanzionatorio. A questo proposito rileva non tanto la circostanza che il termine non sia espressamente previsto dalla legge come perentorio alla stregua dell'art. 152, 2° comma, c.p.c.: infatti, le

qualificazioni di perentorio e ordinatorio riguardano esclusivamente i termini processuali e non si addicono al procedimento amministrativo

(Cass. 27 aprile 1999, n. 4204, id., Rep. 1999. voce cit., n. 239; 19 gen naio 1999. n. 468, ibid., n. 243; 25 febbraio 1998, n. 2064, id., Rep. 1998, voce cit., n. 172; in dottrina, cfr. M. Clarich. Termine deI proce dimento e potere amministrativo. Torino, 1995, 25); rileva piuttosto che, anche nei contesti ove trova applicazione, il termine stabilito dal l'art. 2 1. n. 241 del 1990 non rappresenta un limite oltre il quale si ve rifica un esaurimento del potere, che a tale stregua non sarebbe quindi più esercitabile (Cons. Stato, sez. IV, 10 giugno 2004, n. 3741. Foro it.,

Rep. 2004. voce Giustizia amministrativa, n. 455; Tar Lazio, sez. II, 8 marzo 2004, n. 2159, ibid., voce Atto amministrativo, n. 169; Cons.

Stato, sez. VI, 13 maggio 2003. n. 2533, id., Rep. 2003, voce cit., n. 346; sez. V 19 settembre 2000, n. 4844, id., Rep. 2000, voce Sanitario, n. 113; sez. II 16 ottobre 1996, n. 1154/96, id., Rep. 1997, voce Atto

amministrativo, n. 338; contra, sez. VI 19 dicembre 1997, n. 1869, id..

Rep. 1998, voce Istruzione pubblica, n. 247, e M. Clarich, Termine, cit., 83 e 176 s., secondo il quale per la «irrogazione di una sanzione

pecuniaria» ed «in generale» per la emanazione di ogni «atto che incide

negativamente nella sfera giuridica del destinatario», «più che un limite interno all'esercizio del potere equiparabile ad altri limiti posti nell'in teresse pubblico dalle c.d. norme di azione, il termine finale nei proce dimenti di questo tipo, proprio per questa sua funzione di garanzia della sfera giuridica di colui che è posto in posizione di soggezione, rappre senta un limite esterno all'esercizio del potere che trova fondamento nell'art. 2 1. n. 241 del 1990»), In questa logica, anche nei procedimenti lato sensu sanzionatori nei quali il termine dell'art. 2 1. n. 241 del 1990 trova applicazione, ad esso è riconosciuta una natura solo «accelerato ria» ed al suo superamento non consegue alcuna decadenza (Cass. 15

gennaio 2002, n. 369, Foro it.. Rep. 2002, voce Professioni intellettua li, n. 145, in materia di procedimento disciplinare).

La tesi sostenuta dalla giurisprudenza minoritaria va dunque esami nata alla luce di queste considerazioni: secondo tale giurisprudenza il

superamento del termine previsto dall'art. 2, 3° comma, 1. n. 241 del 1990 comporterebbe l'invalidità dell'ordinanza-ingiunzione, in analo

gia a quanto previsto dall'art. 204 d.leg. 30 aprile 1992 n. 285 per la decisione del prefetto sul ricorso avverso il verbale di accertamento per violazioni al codice della strada (Cass. 4616/04, cit.; 23 luglio 2003, n. 11434, id.. Rep. 2003, voce Telefono e comunicazioni, n. 63).

Si tratta di un orientamento molto circoscritto e persino alcune deci sioni enumerate nella sentenza in epigrafe come precedenti contrari ri sultano in realtà inconferenti: due riguardano infatti violazioni al codice della strada nella disciplina anteriore all'entrata in vigore del d.leg. n. 285 del 1992 (Cass. 21 marzo 2001, n. 4042, id., Rep. 2001, voce San zioni amministrative e depenalizzazione, n. 87; 4 settembre 2001. n. 11390, ibid., voce Circolazione stradale, n. 213); una terza non entra nell'esame del merito della questione dell'applicazione del termine, in

ragione dell'inammissibilità della relativa questione (Cass. 15 giugno 1999, n. 5936, id., Rep. 1999, voce Sanzioni amministrative e depena lizzazione, n. 106).

Al di là di questa considerazione, l'argomentazione fondata sull'a

nalogia con quanto previsto dal codice della strada non pare convin cente.

Anzitutto, nel codice della strada — a differenza di quanto accade nell'art. 18, 2° comma, 1. n. 689 del 1981 — un termine è espressa mente previsto (art. 204 d.leg. n. 285 del 1992). È vero che la giuris prudenza ha affermato l'essenzialità del rispetto di tale termine proprio facendo riferimento alla previsione dell'art. 2, 3° comma, 1. n. 241 del 1990 (Cass. 16 giugno 2004. n. 11323, id.. Rep. 2004, voce Circolazio ne stradale, n. 253; 20 dicembre 2002, n. 18153, id.. Rep. 2003, voce Sanzioni amministrative e depenalizzazione, n. 99; 12 dicembre 2001, n. 15709, id., Rep. 2002, voce Circolazione stradale, n. 182; 9 agosto 2000, n. 10541. id., Rep. 2000, voce cit.. n. 234; 27 luglio 2000, n. 9889, id., Rep. 2001, voce cit., n. 215; 27 aprile 1999, n. 4204. id.. Rep. 1999, voce cit.. n. 239; tale orientamento è dato per «consolidato» an che da Corte cost., ord. 16 maggio 2002. n. 201. id.. Rep. 2002, voce cit., n. 181). Tuttavia, in questi casi, la giurisprudenza non ha certo so stenuto l'applicabilità del termine generale per la conclusione del pro

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

comma, 1. 7 agosto 1990 n. 241, «a distanza di oltre trenta giorni dalla presentazione all'autorità amministrativa di scritti difensi

vi relativi alle infrazioni contestate (difese del 20 gennaio 1999, audizione del 29 giugno 1999)».

La direzione provinciale del lavoro di Ascoli Piceno ha pro

posto ricorso per cassazione, in base a un motivo, poi illustrato

anche con memoria. Alessandro Giacomozzi e la s.a.s. Chalet

La Siesta di Giacomozzi Alessandro & C. non hanno svolto at

tività difensive nel giudizio di legittimità.

cedimento: ha sostenuto invece che il rispetto del termine procedimen tale specificamente previsto dall'art. 204 d.leg. n. 285 del 1992 costi tuisce requisito di validità dell'ordinanza prefettizia; in tale contesto, il richiamo all'art. 2, 3° comma, 1. n. 241 del 1990 rappresenta solo un

argomento per affermare il rilievo giuridico del termine nel procedi mento e, di converso, per escludere che da! superamento del suddetto termine non discenda alcuna conseguenza giuridica. Non si tratta pe raltro di un argomento essenziale, al punto che in qualche sentenza la medesima conclusione è stata fondata su considerazioni diverse e senza fare alcun riferimento all'art. 2 1. n. 241 del 1990 (secondo Cass. 23 lu

glio 1997, n. 6895, id., Rep. 1998, voce cit., n. 157, il superamento del termine comporta l'invalidità dell'ordinanza prefettizia, in quanto al trimenti non si capirebbe la ragione per la quale il legislatore ha am

pliato la durata di tale termine; secondo Cass. 9 settembre 2002, n.

13078, id., Rep. 2003, voce cit., n. 231, rileva a questo fine la garanzia in favore del cittadino a non restare esposto, per un tempo maggiore ri

spetto a quello prefissato, all'irrogazione della sanzione). Inoltre, come segnala anche la sentenza in epigrafe, da ultimo nel

l'art. 204 d.leg. n. 285 del 1992 è stata inserita l'espressa previsione che il ricorso al prefetto, in mancanza di tempestiva adozione dell'ordi

nanza-ingiunzione, deve intendersi accolto (cfr. il comma 1 bis intro dotto dall'art. 4 d.l. 27 giugno 2003 n. 151, convertito in 1. 1° agosto 2003, n. 214); d'altro canto la giurisprudenza esclude l'applicazione del termine dell'art. 2, 3° comma, 1. n. 241 del 1990 anche alle fasi dello stesso procedimento sanzionatorio previsto dal codice della stra

da, allorquando la relativa disciplina non stabilisca alcuno specifico termine (Cass. 3 marzo 2005, n. 4643. id., Mass., 578, che riguarda la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione, per la quale — prima delle modifiche introdotte nel 2003 — il codice della strada non stabiliva al cun termine).

E escluso quindi che la soluzione adottata dal codice della strada

possa trovare applicazione analogica nel procedimento sanzionatorio

disciplinato dalla 1. n. 689 del 1981 (Cass. 6 aprile 2004, n. 6762, id.,

Rep. 2004, voce Sanzioni amministrative e depenalizzazione, n. 98) e

questa conclusione è compatibile con il dato letterale: infatti, l'art. 1 1. n. 241 del 1990 fa salve le disposizioni che disciplinano i singoli pro cedimenti e l'art. 18, 2° comma, 1. n. 689 del 1981 non fissa uno speci fico termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio (Cass. 7804/05, cit.).

In quest'ottica va considerata anche la giurisprudenza sulle violazio ni in materia di intermediazione finanziaria (in particolare, art. 195

d.leg. 24 febbraio 1998 n. 58). Tale giurisprudenza esclude l'applica zione del termine generale dell'art. 2, 3° comma, 1. n. 241 del 1990 al relativo procedimento sanzionatorio (Cass. 16 aprile 2003, n. 6014,

ibid., voce Banca, credito e risparmio, n. 193; App. Milano 21 giugno 2003, ibid., voce Sanzioni amministrative e depenalizzazione, n. 101;

contra, App. Milano 26 febbraio 2003, ibid., voce Intermediazione fi nanziaria, n. 101, e, per esteso, Banca, borsa, ecc., 2004, II, 259, la

quale richiama come precedenti favorevoli alcune decisioni relative al diverso procedimento previsto dal codice della strada, nonché Cass.

5936/99, cit., che però — come si è già detto — non ha affrontato la

questione di merito); tuttavia, afferma che le varie fasi del procedi mento sanzionatorio sono soggette al rispetto di termini definiti con re

golamento della Consob, a pena di invalidità della sanzione irrogata (Cass. 9 marzo 2005, n. 5099, Foro it., Mass., 334). Si tenga però presente che l'art. 195 d.leg. n. 58 del 1998 non stabili

sce alcuno specifico termine per il procedimento sanzionatorio: anzi, è

espressamente richiamata la normativa generale contenuta nella 1. n.

689 del 1981, con la sola esclusione del pagamento in misura ridotta

(art. 196, 3° comma, d.leg. n. 58 del 1998); i termini per i procedimenti sanzionatori di competenza della Consob sono stabiliti solo da un re

golamento della medesima autorità, per giunta espressamente adottato

in attuazione dell'art. 2, 2° comma, 1. n. 241 del 1990 (cfr. il regola mento adottato con del. Consob 2 agosto 2000, n. 12697, e successiva

mente modificato con del. 11 marzo 2004. n. 14468, e del. 5 agosto 2005, n. 15131; analogo problema si pone per la fase conclusiva dei

procedimenti sanzionatori di competenza dell'Isvap, il cui termine è

definito con il regolamento 1° marzo 2006 della medesima autorità). In

tale contesto è dubitabile che il superamento dei suddetti termini rego lamentari possa determinare di per sé un'invalidità della sanzione irro

gata. [P. Cerbo]

Il Foro Italiano — 2006.

Motivi della decisione. — Con il motivo addotto a sostegno del ricorso la direzione provinciale del lavoro di Ascoli Piceno

lamenta che erroneamente il giudice a quo ha ritenuto che il

termine stabilito dall'art. 2, 3° comma, 1. 7 agosto 1990 n. 241,

per la conclusione dei procedimenti amministrativi, si applichi anche all'emissione delle ordinanze-ingiunzioni irrogati ve di

sanzioni amministrative, e che comunque il suo mancato ri

spetto comporti l'invalidità del provvedimento. In materia, nella giurisprudenza di legittimità, si è verificato

un contrasto, per la cui composizione la causa è stata assegnata alle sezioni unite.

In grande prevalenza questa corte si è orientata nel senso pro

pugnato dalla ricorrente, sulla scorta soprattutto di dati di natura

testuale, rivelatori dell'inconciliabilità della norma di cui si

tratta con la disciplina delle sanzioni amministrative, contenuta

nella 1. 24 novembre 1981 n. 689: v., tra le più recenti, Cass. 16

aprile 2003, n. 6014, Foro it.. Rep. 2004, voce Banca, credito e

risparmio, n. 193; 11 giugno 2003, n. 9357, id.. Rep. 2003, voce

cit., n. 146; 17 giugno 2003, n. 9680, ibid., voce Sanzioni am

ministrative e depenalizzazione, n. 101; 11 luglio 2003, n.

10920, ibid., n. 104; 22 novembre 2003, n. 17779, id., Rep. 2004, voce cit., n. 99; 22 dicembre 2003, n. 19617, id., Rep. 2003, voce cit., n. 25; 21 gennaio 2004, n. 874, id., Rep. 2004,

voce cit., n. 90; 30 marzo 2004, n. 6337, ibid., n. 92; 6 aprile 2004, n. 6762, ibid., n. 98; 6 aprile 2004, n. 6769, id., 2005, I, 1160; 10 novembre 2004, n. 21406, id., Rep. 2004, voce cit., n.

97; 28 dicembre 2004, n. 24053, ibid., n. 93; 26 agosto 2005, n. 17386, id., Mass., 1274.

Con alcune altre pronunce è stata però adottata la soluzione

opposta, in considerazione del carattere generale della 1. 7 ago sto 1990 n. 241, che si riferisce indistintamente a tutti i proce dimenti amministrativi: v. Cass. 15 giugno 1999, n. 5936, id.,

Rep. 1999, voce cit., n. 106; 21 marzo 2001, n. 4042, id., Rep. 2001, voce cit., n. 87; 4 settembre 2001, n. 11390, ibid., voce

Circolazione stradale, n. 213; 23 luglio 2003, n. 11434, id.,

Rep. 2003, voce Telefono e comunicazioni, n. 63; 6 marzo 2004,

n. 4616, id.. Rep. 2004. voce Sanzioni amministrative e depe nalizzazione, n. 89.

Ritiene il collegio che debba essere seguito l'indirizzo giuris

prudenziale maggioritario. Non impedisce di pervenire a questa conclusione la «univer

salità» della legge citata, che per la prima volta ha regolamen tato in maniera uniforme i procedimenti amministrativi. Per il

principio di specialità, che prescinde dalla successione cronolo

gica delle norme, quelle posteriori non comportano la caduca

zione delle precedenti, che disciplinano diversamente la stessa

materia in un campo particolare. E appunto in questo rapporto si

pongono la 1. 7 agosto 1990 n. 241 e la 1. 24 novembre 1981 n.

689, riguardanti l'una i procedimenti amministrativi in genere, l'altra in specie quelli finalizzati all'irrogazione delle sanzioni

amministrative, caratterizzati da questa loro funzione del tutto

peculiare, che richiede una distinta disciplina. D'altra parte, le disposizioni della 1. 24 novembre 1981 n.

689 costituiscono un sistema organico e compiuto, nel quale non occorrono inserimenti dall'esterno: necessità che infatti è

stata costantemente esclusa, con riferimento ad altre norme

della legge generale sul procedimento amministrativo, come

quelle relative alla «partecipazione dell'interessato» (v., tra le

altre, Cass. 27 novembre 2003, n. 18114, id., Rep. 2003, voce

cit., n. 71) e al diritto di accesso ai documenti (v., per tutte, Cass. 15 dicembre 2005, n. 27681, id., Mass., 2078).

Un tale innesto non è comunque praticabile, in particolare, relativamente all'art. 2, 3° comma, 1. 7 agosto 1990 n. 241, che

stabilisce il termine entro il quale il procedimento amministrati

vo deve essere concluso, ove non ne sia fissato uno diverso per

legge o regolamento. Sia quello di novanta giorni, ora previsto dalla norma come modificata da ultimo dall'art. 36 bis d.l. 14

marzo 2005 n. 35, convertito con 1. 14 maggio 2005 n. 80, sia

quello di trenta giorni, indicato nel testo originario, applicabile nella specie ratione temporis, sono incompatibili con le disposi zioni della 1. 24 novembre 1981 n. 689, che delineano un proce dimento di carattere sostanzialmente contenzioso, scandito in

fasi i cui tempi sono regolati, nell'interesse dell'incolpato, in

modo da non consentire il rispetto di termini tanto brevi da parte dell'amministrazione: la contestazione, se non è stata effettuata

immediatamente, può avvenire fino a novanta giorni dall'ac

certamento per i residenti in Italia e fino a trecentosessanta per i

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Page 4: sezioni unite civili; sentenza 27 aprile 2006, n. 9591; Pres. Carbone, Est. Bucciante, P.M. Iannelli (concl. conf.); Direzione provinciale del lavoro di Ascoli Piceno (Avv. dello Stato

2023 PARTE PRIMA 2024

residenti all'estero (art. 14); se ne viene fatta richiesta entro ul

teriori quindici giorni, deve poi provvedersi alla revisione delle

analisi eventualmente compiute (art. 15); nei successivi sessanta

giorni è ammesso il pagamento in misura ridotta (art. 16); se

questo non avviene, viene trasmesso il rapporto all'autorità

competente (art. 17); ad essa gli interessati possono far perveni re scritti difensivi e documenti, nonché prospettare argomenti, dei quali si deve tener conto nel provvedere (art. 18).

Né l'ostacolo può essere superato, come si è opinato con la

sentenza impugnata, applicando il termine in questione alle sin

gole fasi in cui il procedimento è articolato, o comunque a

quella conclusiva. In tal modo verrebbe operata un'arbitraria

manipolazione della norma, la quale considera unitariamente il

procedimento amministrativo e dispone che il termine per la sua

conclusione decorre non dall'esaurimento di ognuno dei vari

segmenti che eventualmente lo compongono, bensì «dall'inizio

di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se

il procedimento è ad iniziativa di parte». Peraltro, nell'ambito in cui la disposizione è operante, l'inos

servanza del termine da essa stabilito, secondo la prevalente

giurisprudenza amministrativa (v. Cons. Stato, sez. V, 19 set

tembre 2000, n. 4844, id., Rep. 2000, voce Sanitario, n. 113; sez. VI 13 maggio 2003, n. 2533, id., Rep. 2003, voce Atto am

ministrativo, n. 346; sez. IV 10 giugno 2004, n. 3741, id.. Rep. 2004, voce Giustizia amministrativa, n. 455; contra, Cons. Sta

to, sez. VI, 19 dicembre 1997, n. 1869, id., Rep. 1998, voce

Istruzione pubblica, n. 247), non è causa di invalidità del prov vedimento che sia stato emesso tardivamente, poiché anche do

po la scadenza non viene meno i) potere e dovere dell'ammini

strazione di attivarsi comunque, per il soddisfacimento degli interessi pubblici affidati alla sua cura.

Resta naturalmente salva la necessità che la pretesa sanzio

natoria venga fatta valere entro il termine di prescrizione di cin

que anni dalla commissione della violazione, stabilito dall'art.

28 1. 24 novembre 1981 n. 689: termine che non ha tuttavia na

tura procedimentale, ma sostanziale, poiché il suo inutile decor

so comporta l'estinzione del diritto alla riscossione.

Rimane altresì fermo che invece, per le violazioni di norme

sulla circolazione stradale, la validità dell'ordinanza-ingiun zione è subordinata al rispetto dei termini stabiliti per la sua

emissione dall'art. 204, 1° comma, d.leg. 30 aprile 1992 n. 285:

termini che il successivo comma 1 bis, introdotto dall'art. 4 d.i.

27 giugno 2003 n. 151, convertito con 1. 1° agosto 2003 n. 214, definisce espressamente come «perentori», disponendo altresì

che il ricorso al prefetto, in mancanza della tempestiva adozione

del provvedimento sanzionatorio, deve intendersi accolto. In

questo senso si è costantemente pronunciata questa corte (v., tra

le più recenti, Cass. 17 marzo 2005, n. 5813, id., Mass., 366) anche con riferimento al testo originario della norma, in consi

derazione della natura a sua volta speciale che la caratterizza, ri

spetto a quelle dettate dalla 1. 24 novembre 1981 n. 689 per il

generale ambito delle sanzioni amministrative.

Il ricorso deve essere pertanto accolto, con conseguente cas

sazione della sentenza impugnata. La causa, poiché gli attori avevano fatto valere anche altre ra

gioni di opposizione, che il Tribunale di Ascoli Piceno ha con

siderato assorbite, non può essere decisa nel merito in questa sede, sicché va rinviata ad altro giudice, che si designa nel Tri

bunale di Macerata, cui viene anche rimessa la pronuncia sulle

spese del giudizio di legittimità. Il giudice di rinvio, nel riesaminare la questione decisa dal

Tribunale di Ascoli Piceno, si uniformerà al seguente principio di diritto: «Il termine stabilito dall'art. 2, 3° comma, 1. 7 agosto 1990 n. 241 non è applicabile nei procedimenti di irrogazione di

sanzioni amministrative».

Il Foro Italiano — 2006.

I

CORTE DI CASSAZIONE; ufficio elettorale centrale nazio

nale; decisione 20 aprile 2006; Pres. Paolini; ric. Nuvoli e

altro.

Elezioni — Camera dei deputati — Attribuzione dei seggi — Scambio dei seggi tra liste eccedentarie e liste deficitarie — Individuazione delle circoscrizioni — Criteri (D.p.r. 30

marzo 1957 n. 361, approvazione del t.u. delle leggi recanti

norme per la elezione della camera dei deputati, art. 83).

In sede di attribuzione dei seggi, l'individuazione delle circo

scrizioni soggette allo scambio dei seggi tra liste eccedentarie

e liste deficitarie deve essere operata seguendo il criterio le

gato alla graduatoria delle parti decimali dei quozienti non

utilizzate delle liste eccedentarie, non a quella delle parti de

cimali dei quozienti non utilizzati delle liste deficitarie. (1)

II

CORTE DI CASSAZIONE; ufficio elettorale centrale nazio

nale; decisione 19 aprile 2006; Pres. Paolini.

Elezioni — Camera dei deputati — Coalizioni — Cifra elet

torale nazionale — Determinazione — Lista presentata in

una sola circoscrizione — Computo (D.p.r. 30 marzo 1957

n. 361, art. 83).

La previsione secondo cui la cifra elettorale nazionale di cia

scuna coalizione si determina attraverso la sommatoria delle

cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circo

scrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno non im

plica che non si debbano computare i voti conseguiti da una

lista che si sia presentata in una sola circoscrizione. (2)

(1-2) 1. - Con il provvedimento in epigrafe, l'ufficio elettorale cen trale nazionale costituito presso la Corte di cassazione è intervenuto su uno degli aspetti problematici della ripartizione dei seggi spettanti alle liste presentatesi alle elezioni politiche del 9 e del 10 aprile scorsi. L'o

perazione, di natura eminentemente tecnica, si è andata connotando, al l'indomani delle elezioni, per una particolare delicatezza, in ragione dell'accendersi del dibattito tra le forze politiche in ordine alle modalità di conteggio dei voti ottenuti.

II. - Un primo tema di dibattito era costituito dalle «si hede conte nenti voti contestati e provvisoriamente non assegnate» in sede di scru

tinio, inizialmente quantificate in un numero tale da poter stravolgere l'esito della consultazione, ma poi ridottesi — alla prova dei fatti — a cifre largamente inferiori al divario riscontrato tra le coalizioni di cen tro-sinistra e di centro-destra.

Sulle schede contestate, a pronunciarsi sono stati gli uffici centrali circoscrizionali (costituiti, ai termini dell'art. 13 d.p.r. 30 marzo 1957 n. 361, presso la corte d'appello o il tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo della circoscrizione, e composti da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della corte d'appello o del tribunale), sulla base del disposto dell'art. 76, 1°

comma, lett. b), d.p.r. 361/57 (secondo cui l'ufficio centrale circoscri zionale «procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in pro posito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi»).

III. - All'ufficio centrale nazionale è spettato, invece, dirimere un'altra controversia insorta (v. massima sub 2), relativa alla possibilità di computare, tra quelli da assegnare, alla camera dei deputati, alla coalizione di centro-sinistra, i voti ottenuti da una lista (la Lega per l'autonomia. Alleanza lombarda. Lega pensionati) presentatasi in una sola circoscrizione (Lombardia 2): avendo ottenuto 44.589 suffragi, la lista risultava decisiva per determinare l'esito della consultazione,

giacché la camera bassa vedeva una prevalenza (con il conseguente premio di maggioranza in seggi) del centro-sinistra sul centro-destra di 24.755 voti (19.002.598 contro 18.977.843).

Alla radice della controversia si è posta l'interpretazione data da al cuni esponenti della coalizione sconfitta dell'art. 83. 1° comma, n. 1,

d.p.r. 361/57. L'art. 83. 1° comma, attribuisce all'ufficio centrale nazionale il com

pito di determinare la cifra elettorale di ciascuna lista (n. 1) e, successi vamente, di determinare la cifra elettorale nazionale di ciascuna coali zione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa, nonché la cifra elettorale nazionale delle liste non collegate (n. 2).

Punctum dolens era, in particolare, la definizione della cifra eletto

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