Sezioni unite civili; sentenza 27 ottobre 1961, n. 2446; Pres. Lorizio P., Est. Serra, P. M. Pepe(concl. conf.); Opera naz. combattenti (Avv. Brenciaglia) c. Amici (Avv. Amici)Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 4 (1962), pp. 713/714-715/716Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23150428 .
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713 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 714
I
La clausola di gradimento & in sostanza una opzione,
e, per espressa previsione legislativa, e applicable ai con
tratti di vendita, e sotto tale aspetto la clausola andava
per primo riguardata ed esaminata, ove si fosse voluto ret
tamente procedere alla interpretazione della volontä con
creta delle parti. La sentenza ha perciö violato la norma d'interpreta
zione dei contratti, ledendo il prineipio dell'autonomia
contrattuale, perche ha negato alle parti la facoltä di pat
tuire, nella configurata vendita di una pelliccia da confe
zionare, una clausola che a tale figura contrattuale ineriva
ed era esplicitamente prevista dalla legge. E la stessa
Corte di merito non ha neppure valutato l'altro aspetto della
questione e, cioö, se essendo l'opzione, come la proposta ir
revocable, figure generali, essa non fosse anche applicabile al contratto di opera. A tal proposito questo Supremo col
legio giudica di affermare che al contratto di opera non re
pugna 1'applicability della clausola di gradimento, perche
questa bene s'incorpora nella essenza e nella causa e bene
trova spiegazione nell'oggetto e nella finalitä del negozio. Nö l'acconto versato contraddice il carattere della
clausola, perche l'acconto non presuppone sempre e sicu
ramente la caratteristica che il contratto si sia giä concluso
e non risulta incompatibile con una promessa impegnativa
per il venditore.
D'altra parte l'acconto veniva versato contemporanea rnente alia stipulazione della clausola « salvo gradimento »,
il che nell'autonomia della volontä contrattuale ne identi
ficava la consistenza e ne escludeva la incompatibility. E pertanto se, in linea di prineipio ed in quella di fatto,
il versamento di un acconto, per un contratto da consi
derarsi non ancora concluso e perfetto, non risulta incompa
tibile, la Corte di merito ha anche errato nel ritenere che di
per se l'acconto eliminasse la riserva.
Parecchie delle considerazioni su riportate non hanno
piu, come si b detto, una rilevanza diretta sull'ulteriore
trattazione della causa, ma esse sono state intese e svolte
al fine di ribattere ed escludere punti erronei della sentenza
impugnata e per dare orientamento e principi cui attenersi
la Corte di rinvio per quanto doveva risultare necessario
od opportuno.
Kiepilogando : la sentenza impugnata, dovendosi man
tenere nei limiti della impugnazione sulle questioni ad essa
devolute, avrebbe dovuto unicamente esaminare, come
richiedeva l'appellante nei suoi motivi di gravame, se, nella
specie, trattavasi di vendita con riserva di gradimento, come
aveva ritenuto il Tribunale, oppure di vendita a prova come
propugnava in appello la Mandruzzato.
La stessa Corte ha invece travalicato i suoi limiti incor
rendo anche in un pregiudiziale vizio di giudicare ultra
petita e contro il giudicato, anche nell'errore di aver rite
nuto come inesistente una clausola «salvo gradimento»
apposta al contratto, e come inoperante ai fini delle inter
pretazioni della stessa volontä, delle parti, lä dove la clausola
stessa prevista dalla legge doveva essere valutata nella
sua efficacia individuatrice della figura del contratto e della
volontä, delle parti per l'oggetto e finalitä negoziale ; e
lä dove, ad ogni ormai irrilevante buon fine, poteva ben
considerarsi non repugnante ed incompatibile, dal punto di vista strettamente giuridico, non escluso quello stesso
di fatto, alia figura, come erroneamente ritenuta e defi
nita, del contratto di opera. Grli altri motivi devono dichiararsi assorbiti.
La sentenza impugnata va, pertanto, cassata e la causa
rinviata per nuovo esame alia Corte d'appello di Venezia,
che, provvedendo anche per le spese di questo grado, va
lutando ogni elemento, procederä alla definizione e quali
ficazione del rapporto intercorso fra le parti, entro i limiti
del contratto di vendita, onde stabilire, nel suo sovrano
apprezzamento di merito e con il rispetto ed applicazione
dei principi suenunciati dal Supremo collegio, se si e trat
tato di una vendita con riserva di gradimento (art. 1520
cod. civ.) e di una vendita a prova (art. 1521 cod. civ.), in
relazione anche alia interpretazione della clausola «salvo
gradimento confezione » apposta al contratto.
Per questi motivi, cassa, ecc.
CORTE SUPREMA Dl CASSAZIONE.
Sezioni unite civili; sentenza 27 ottobre 1961, n. 2446;
Pres. Lorizio P., Est. Sebra, P. M. Pepe (concl. conf.) ;
Opera naz. combattenti (Aw. Brenciaglia) c. Amici
(Aw. Amici).
(Oassa App. Roma 21 ottobre 1958)
Impiegato dvllo Stato e degli cnti pubblici — Emo
lument! pretesi per illecilo licenziamenlo — l*i
gnoramento presso la pubblica Amministrazione — Accertamento dell'obbligo di corrisponderli —
Diletto di giurisdizione del giudice ordinario
(Cod. proc. civ., art. 549 ; r. d. 26 giugno 1924 n. 1054, t. u. delle leggi sul Corisiglio di Stato, art. 29, 30).
II giudice ordinario e carente di giurisdizione a conoscere,
anche in sede di accertamento dell'obbligo della pubblica Amministrazione terzo pignorato, di diritti derivanti dal
rapporto di pübblico impiego (nella specie, trattavasi
di emolumenti che si assumevano dovuti per ricostruzione
di camera conseguente ad illecito licenziamento). (1)
La Corte, ecc. — Svolgimento del processo.
— L'avv.
Vittorio Amici, sulla base di decreto ingiuntivo del Presi
dente del Tribunale di Roma, intimava a Dell'Aquila
Alessandro precetto per il pagamento di lire 970.179 oltre
gli accessori e procedeva, poi, a pignoramento, presso
l'Opera nazionale combattenti, di tutte le somme da questa
dovute, a qualsiasi titolo, al Dell'Aquila, citando conte
stualmente il terzo pignorato a comparire davanti al Pretore
di Roma per rendere la dichiarazione di cui all'art. 547
cod. proc. civile.
L'Opera naz. combattenti compariva a dicbiarare di
nulla piu dovere al Dell'Aquila in esecuzione della sen
tenza del Consiglio di Stato in data 28 aprile-30 giugno
1954, avendo giä provveduto al saldo di quanto per tale
titolo dovuto ; aggiungeva cbe il Dell'Aquila, quale di
pendente dell'O.n.c., percepiva mensilmente assegni fissi,
salvo altre somme per lavoro straordinario. II creditore pro
cedente contestava la dichiarazione del terzo ed il Pretore,
rilevata la propria incompetenza per valore, rimetteva le
parti davanti al Tribunale di Eoma. fj* Riassunto il giudizio dinanzi alio stesso"^ Tribunale,
l'Amici deduceva cbe l'O.n.c. non aveva dato integrale
esecuzione alia sentenza del Consiglio di Stato sulla cui
base sarebbero spettate al Dell'Aquila tutte le provvidenze
previste per i riassunti in servizio dopo essere stati dimessi
per ragioni politicbe e precisava che l'O.n.c., invece di pa
gare al Dell'Aquila tutti gli emolumenti dal 1° gennaio
1944 al 22 giugno 1953, aveva corrisposto quell i dal 29
gennaio 1948 ; pertanto l'Amici chiedeva venisse dichiarato
il diritto del Dell'Aquila, nei confronti dell'O.n.c., a perce
pire tutti gli emolumenti dovutigli dal 1° gennaio 1944
al 28 gennaio 1948, nonche le somme spettantegli, per la
ricostruzione della carriera dal giorno dell'illecito licenzia
mento, nonchõ quelle per lavoro straordinario compiuto,
e che venisse fissato termine per la prosecuzione del pro
cesso esecutivo.
L'O.n.c. eccepiva preliminarmente 1'inammissibilitä,
della domanda per difetto d'interesse, data l'impignora
bilitä degli stipendi dovuti al Dell'Aquila, ed in ogni caso
il difetto di giurisdizione dell'autorita giudiziaria ordinaria.
Il Tribunale adito, con sentenza 22 febbraio-27 marzo
1957, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice
ordinario a provvedere sulla domanda in oggetto di accerta
mento dell'obbligo del terzo e condannava l'Amici ed il
Dell'Aquila in solido alle spese del giudizio.
(1) Non constano precedenti. Sulla posizione del creditore, che promuove il giudizio di
accertamento dell'obbligo del terzo pignorato, Cass. 4 maggio
1960, n. 988, Foro it., 1901, I, 1982, con osservazioni di M.
Taddeucci.
il Foro Italiano — Volume LXXXV — Parte /-40.
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715 PARTE PRIMA 716
i L'avv. Amici proponeva appello oon atto notificato
all'Opera nazionale combattenti e al Dell'Aquila il 3 e 5
agosto 1957. Si costituivano in giudizio l'avv. Amici e
l'O.n.c.. Rimaneva contumace il Dell'Aquila. La Corte d'appello di Roma, investita del gravame,
oon sentenza 18 giugno-21 ottobre 1958, in riforma di quella del Tribunale, riteneva la giurisdizione dell'autorita giudi ziaria ordinaria in ordine alia domanda suddetta quale causa pregiudiziale al processo esecutivo in oggetto, rimet
teva le parti al primo Giudice e dichiarava compensate interamente fra le parti le spese del doppio grado del
giudizio. Ricorre, ora, per cassazione l'O.n.c., deducendo un
unico mezzo d'annullamento. Resiste, con controricorso,
l'avv. Amici. La ricorrente ha presentato ancbe memoria
illustrativa. Non si 6 costituito in questa sede il Dell'Aquila
pur legalmente intimato.
Motivi della decisione. — Deduce la ricorrente la viola
zione degli art. 29, n. 1, e 30 t. u. leggi sul Consiglio di
Stato ; 102, 103 Cost.; dei principi e norme in materia di
diritto pubblico ed in specie di rapporti di pubblico impiego, noncbe errata e falsa applicazione degli art. 548 e 549
cod. proc. civ., 2741 e 2901 cod. civ., ed illogica e con
traddittoria motivazione. Sostiene cbe la Corte di me
rito, dopo avere posto esatte premesse (concludendo cbe
le pretese relative alia ricostruzione della carriera e corre
sponsione degli stipendi non potevano essere fatti valere
dal Dell'Aquila cbe in sede di giustizia amministrativa),
abbia, contraddicendosi e dimenticando cbe ancbe il
Dell'Aquila davanti al Tribunale aveva in sostanza avan
zato le stesse pretese di ricostruzione di carriera e di emo
lumenti giä negate dall'Amministrazione, erroneamente
affermato ehe il Tribunale avrebbe dovuto considerare, non giä se l'impiegato possa far valere davanti l'autorita
giudiziaria i diritti derivanti dal rapporto di pubblico
impiego, nel quale caso b indiscutibile l'assoluto difetto di
giurisdizione dell'autorita giudiziaria, bensi se il terzo, creditore pignorante, possa agire in via surrogatoria da
vanti al Consiglio di Stato, esercitando, in veste di sosti
tuto processuale del proprio debitore, i diritti di quest'ul timo verso la pubblica Amministrazione per la decisione
della causa pregiudiziale al processo esecutivo, ed abbia,
poi, dopo avere escluso il potere del terzo, creditore del
l'impiegato, di proporre azione surrogatoria davanti al
Consiglio di Stato, illogicamente affermato cbe, negando tale
azione davanti all'autorita giudiziaria, si verrebbe, in
sostanza, a disconoscere detto potere giuridico di azione
del terzo medesimo, mettendo cosi due giudizi in netta
contraddizione fra loro. Sostiene, altresi, la ricorrente
cbe le peculiari caratteristicbe del rapporto di pubblico
impiego rendono inconcepibile ed inammissibile un potere del terzo, sia pure creditore dell'impiegato, di agire in
sostituzione di questo, per far riconoscere pretesi diritti
a ricostruzione della carriera o ad emolumenti giä. negati con provvedimento definitivo della pubblica Ammini
strazione.
Aggiunge cbe la Corte, escludendo tale potere davanti
al Consiglio di Stato ed ammettendolo invece davanti al
giudice ordinario, in sede di cognizione innestata nel
processo esecutivo, ba egualmente errato perchö la giuris dizione del giudice adito e determinata dalla legge, e non
dalle fasi del processo, in relazione all'oggetto sostanziale
della domanda, cbe, nella specie, come ammesso dalla
stessa Corte, rientrava nella giurisdizione esclusiva del
Consiglio di Stato.
Aggiunge, ancbe, cbe l'insussistenza in radice del po tere del terzo di agire in sostituzione dell'impiegato, per il
riconoscimento di diritti relativi al rapporto d'impiego, escludeva la possibilitä di applicazione, nella specie, delle
norme del cod. proc. civ. (art. 548 e 549), ricbiamate dalla
Corte per affermare la giurisdizione del giudice ordinario, in materia deferita per legge alia giurisdizione esclusiva
dal Consiglio di Stato.
II ricorso e fondato.
La Corte di merito, per giustificare, nel caso concreto,
l'affermata giurisdizione ordinaria, si e, in sintesi, basata
sostanzialmente su questo concetto: l'accertamento del
credito dell'impiegato nei confronti della pubblica Ammi
nistrazione, ai fini della pretesa esecutiva del creditore e su
istanza dello stesso, si pone come causa pregiudiziale ri
spetto ai processo esecutivo e sfugge perciõ alia competenza esclusiva del Consiglio di Stato in materia di rapporti di
pubblico impiego, che varrebbe soltanto per i casi all'uopo
stabiliti, fra i quali non sarebbe compreso quello particolare di che trattasi.
II concetto e perõ erroneo.
La questione pregiudiziale, invero, ha da essere sempre decisa, quando se ne debba conoscere, come nella specie, con effetto di giudicato, dal giudice competente secondo il
principio posto dall'art. 34 cod. proc. civ., in tema di ac
certamento incidentale.
Ora, che le controversie relative al diritto dell'impie
gato (dello Stato, degli enti locali parastatali controllati
dallo Stato), giä dispensato dal servizio o licenziato per mo
tivi politici, a vedere applicate in suo confronto le provvi denze della ricostruzione della carriera e dei conseguenti benefici economici in base alia legge reintegrativa dal
6 gennaio 1944 n. 9, siano devolute alia giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato, non puõ revocarsi in dub
bio e lo ammette la stessa Corte di merito quando considera
la questione in se, ossia staccata o svincolata dal carattere
di strumentalitä. che viene ad assumere rispetto all'azione
esecutiva del credito dell'impiegato. Nel caso concreto, infatti, si chiede, come si rileva
dalle suesposte premesse, il pagamento, fra l'altro, di emo
lumenti che si assumono ancora dovuti dall'odierna ricor
rente per la ricostituzione della sua carriera in applicazione della suindicata legge, ricostituzione perõ, che, nella portata reclamata dall'attore, viene contestata dalla convenuta
Amministrazione, onde 6 d'uopo che la controversia sia ri
solta dal competente giudice amministrativo.
Che legittimato a chiedere l'integrale riconoscimento
dei diritti in oggetto põssa essere anche il creditore, in luogo e vece dall'impiegato õ problema che nella sede attuale non
puö porsi, perche, com'6 noto, la legittimazione ad agire,
per essere inerente alle condizioni dell'azione, e questione che va demandata e risolta dal giudice dinanzi al quale l'azione stessa dev'essere promossa.
Devesi, pertanto, dichiarare la giurisdizione del Con
siglio di Stato a decidere la controversia di che trattasi.
Quanto alle spese del giudizio si ritiene di compensarle interamente fra le parti sia per questa sia per le precedenti fasi.
Accolto il ricorso, il deposito va restituito.
Per questi motivi, dichiara la giurisdizione del Consiglio di Stato a decidere la controversia in oggetto e, per l'effetto,
accoglie il ricorso di che trattasi.
GORTE SÜPREMA DI CASSAZIONE.
Sezioni unite civili; sentenza 21 ottobre 196.1, n. 2314;
Pres. VekzI P., Est. Rapisarda, P. M. Reale (concl.
conf.); Ministero difesa-eseroito (Aw. dello Stato Chia
rotti) c. Pascucci (Aw. Beoca, Boldbini).
(Conferma App. Ancona 20 agosto 1959)
Militare — Uliiciale di oomplemento — Controversie
— Competcnza del giudiee ordinario (R. d. 26
giugno 1924 n. 1054, t. u. delle leggi sul Consiglio di
Stato, art. 29,30; 1. 10 aprile 1954 n. 113, stato degli ufficiali dell'esercito, art. 3).
II giudiee ordinario e competente a conoseere delle contro
versie derivanti dal servizio prestato in qualitä di ufficiale di complemento. (1)
(1) In senso conforme Cons. Stato, Sez. IV, 23 aprile 1947, Foro it., Rep. 1947, voce Militare, n. 47 ; 21 giugno 1946, ibid., n. 45.
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