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Sezioni unite civili; sentenza 27 ottobre 1961, n. 2446; Pres. Lorizio P., Est. Serra, P. M. Pepe...

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Sezioni unite civili; sentenza 27 ottobre 1961, n. 2446; Pres. Lorizio P., Est. Serra, P. M. Pepe (concl. conf.); Opera naz. combattenti (Avv. Brenciaglia) c. Amici (Avv. Amici) Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 4 (1962), pp. 713/714-715/716 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23150428 . Accessed: 28/06/2014 18:11 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.105.245.159 on Sat, 28 Jun 2014 18:11:04 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezioni unite civili; sentenza 27 ottobre 1961, n. 2446; Pres. Lorizio P., Est. Serra, P. M. Pepe(concl. conf.); Opera naz. combattenti (Avv. Brenciaglia) c. Amici (Avv. Amici)Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 4 (1962), pp. 713/714-715/716Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23150428 .

Accessed: 28/06/2014 18:11

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713 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 714

I

La clausola di gradimento & in sostanza una opzione,

e, per espressa previsione legislativa, e applicable ai con

tratti di vendita, e sotto tale aspetto la clausola andava

per primo riguardata ed esaminata, ove si fosse voluto ret

tamente procedere alla interpretazione della volontä con

creta delle parti. La sentenza ha perciö violato la norma d'interpreta

zione dei contratti, ledendo il prineipio dell'autonomia

contrattuale, perche ha negato alle parti la facoltä di pat

tuire, nella configurata vendita di una pelliccia da confe

zionare, una clausola che a tale figura contrattuale ineriva

ed era esplicitamente prevista dalla legge. E la stessa

Corte di merito non ha neppure valutato l'altro aspetto della

questione e, cioö, se essendo l'opzione, come la proposta ir

revocable, figure generali, essa non fosse anche applicabile al contratto di opera. A tal proposito questo Supremo col

legio giudica di affermare che al contratto di opera non re

pugna 1'applicability della clausola di gradimento, perche

questa bene s'incorpora nella essenza e nella causa e bene

trova spiegazione nell'oggetto e nella finalitä del negozio. Nö l'acconto versato contraddice il carattere della

clausola, perche l'acconto non presuppone sempre e sicu

ramente la caratteristica che il contratto si sia giä concluso

e non risulta incompatibile con una promessa impegnativa

per il venditore.

D'altra parte l'acconto veniva versato contemporanea rnente alia stipulazione della clausola « salvo gradimento »,

il che nell'autonomia della volontä contrattuale ne identi

ficava la consistenza e ne escludeva la incompatibility. E pertanto se, in linea di prineipio ed in quella di fatto,

il versamento di un acconto, per un contratto da consi

derarsi non ancora concluso e perfetto, non risulta incompa

tibile, la Corte di merito ha anche errato nel ritenere che di

per se l'acconto eliminasse la riserva.

Parecchie delle considerazioni su riportate non hanno

piu, come si b detto, una rilevanza diretta sull'ulteriore

trattazione della causa, ma esse sono state intese e svolte

al fine di ribattere ed escludere punti erronei della sentenza

impugnata e per dare orientamento e principi cui attenersi

la Corte di rinvio per quanto doveva risultare necessario

od opportuno.

Kiepilogando : la sentenza impugnata, dovendosi man

tenere nei limiti della impugnazione sulle questioni ad essa

devolute, avrebbe dovuto unicamente esaminare, come

richiedeva l'appellante nei suoi motivi di gravame, se, nella

specie, trattavasi di vendita con riserva di gradimento, come

aveva ritenuto il Tribunale, oppure di vendita a prova come

propugnava in appello la Mandruzzato.

La stessa Corte ha invece travalicato i suoi limiti incor

rendo anche in un pregiudiziale vizio di giudicare ultra

petita e contro il giudicato, anche nell'errore di aver rite

nuto come inesistente una clausola «salvo gradimento»

apposta al contratto, e come inoperante ai fini delle inter

pretazioni della stessa volontä, delle parti, lä dove la clausola

stessa prevista dalla legge doveva essere valutata nella

sua efficacia individuatrice della figura del contratto e della

volontä, delle parti per l'oggetto e finalitä negoziale ; e

lä dove, ad ogni ormai irrilevante buon fine, poteva ben

considerarsi non repugnante ed incompatibile, dal punto di vista strettamente giuridico, non escluso quello stesso

di fatto, alia figura, come erroneamente ritenuta e defi

nita, del contratto di opera. Grli altri motivi devono dichiararsi assorbiti.

La sentenza impugnata va, pertanto, cassata e la causa

rinviata per nuovo esame alia Corte d'appello di Venezia,

che, provvedendo anche per le spese di questo grado, va

lutando ogni elemento, procederä alla definizione e quali

ficazione del rapporto intercorso fra le parti, entro i limiti

del contratto di vendita, onde stabilire, nel suo sovrano

apprezzamento di merito e con il rispetto ed applicazione

dei principi suenunciati dal Supremo collegio, se si e trat

tato di una vendita con riserva di gradimento (art. 1520

cod. civ.) e di una vendita a prova (art. 1521 cod. civ.), in

relazione anche alia interpretazione della clausola «salvo

gradimento confezione » apposta al contratto.

Per questi motivi, cassa, ecc.

CORTE SUPREMA Dl CASSAZIONE.

Sezioni unite civili; sentenza 27 ottobre 1961, n. 2446;

Pres. Lorizio P., Est. Sebra, P. M. Pepe (concl. conf.) ;

Opera naz. combattenti (Aw. Brenciaglia) c. Amici

(Aw. Amici).

(Oassa App. Roma 21 ottobre 1958)

Impiegato dvllo Stato e degli cnti pubblici — Emo

lument! pretesi per illecilo licenziamenlo — l*i

gnoramento presso la pubblica Amministrazione — Accertamento dell'obbligo di corrisponderli —

Diletto di giurisdizione del giudice ordinario

(Cod. proc. civ., art. 549 ; r. d. 26 giugno 1924 n. 1054, t. u. delle leggi sul Corisiglio di Stato, art. 29, 30).

II giudice ordinario e carente di giurisdizione a conoscere,

anche in sede di accertamento dell'obbligo della pubblica Amministrazione terzo pignorato, di diritti derivanti dal

rapporto di pübblico impiego (nella specie, trattavasi

di emolumenti che si assumevano dovuti per ricostruzione

di camera conseguente ad illecito licenziamento). (1)

La Corte, ecc. — Svolgimento del processo.

— L'avv.

Vittorio Amici, sulla base di decreto ingiuntivo del Presi

dente del Tribunale di Roma, intimava a Dell'Aquila

Alessandro precetto per il pagamento di lire 970.179 oltre

gli accessori e procedeva, poi, a pignoramento, presso

l'Opera nazionale combattenti, di tutte le somme da questa

dovute, a qualsiasi titolo, al Dell'Aquila, citando conte

stualmente il terzo pignorato a comparire davanti al Pretore

di Roma per rendere la dichiarazione di cui all'art. 547

cod. proc. civile.

L'Opera naz. combattenti compariva a dicbiarare di

nulla piu dovere al Dell'Aquila in esecuzione della sen

tenza del Consiglio di Stato in data 28 aprile-30 giugno

1954, avendo giä provveduto al saldo di quanto per tale

titolo dovuto ; aggiungeva cbe il Dell'Aquila, quale di

pendente dell'O.n.c., percepiva mensilmente assegni fissi,

salvo altre somme per lavoro straordinario. II creditore pro

cedente contestava la dichiarazione del terzo ed il Pretore,

rilevata la propria incompetenza per valore, rimetteva le

parti davanti al Tribunale di Eoma. fj* Riassunto il giudizio dinanzi alio stesso"^ Tribunale,

l'Amici deduceva cbe l'O.n.c. non aveva dato integrale

esecuzione alia sentenza del Consiglio di Stato sulla cui

base sarebbero spettate al Dell'Aquila tutte le provvidenze

previste per i riassunti in servizio dopo essere stati dimessi

per ragioni politicbe e precisava che l'O.n.c., invece di pa

gare al Dell'Aquila tutti gli emolumenti dal 1° gennaio

1944 al 22 giugno 1953, aveva corrisposto quell i dal 29

gennaio 1948 ; pertanto l'Amici chiedeva venisse dichiarato

il diritto del Dell'Aquila, nei confronti dell'O.n.c., a perce

pire tutti gli emolumenti dovutigli dal 1° gennaio 1944

al 28 gennaio 1948, nonche le somme spettantegli, per la

ricostruzione della carriera dal giorno dell'illecito licenzia

mento, nonchõ quelle per lavoro straordinario compiuto,

e che venisse fissato termine per la prosecuzione del pro

cesso esecutivo.

L'O.n.c. eccepiva preliminarmente 1'inammissibilitä,

della domanda per difetto d'interesse, data l'impignora

bilitä degli stipendi dovuti al Dell'Aquila, ed in ogni caso

il difetto di giurisdizione dell'autorita giudiziaria ordinaria.

Il Tribunale adito, con sentenza 22 febbraio-27 marzo

1957, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice

ordinario a provvedere sulla domanda in oggetto di accerta

mento dell'obbligo del terzo e condannava l'Amici ed il

Dell'Aquila in solido alle spese del giudizio.

(1) Non constano precedenti. Sulla posizione del creditore, che promuove il giudizio di

accertamento dell'obbligo del terzo pignorato, Cass. 4 maggio

1960, n. 988, Foro it., 1901, I, 1982, con osservazioni di M.

Taddeucci.

il Foro Italiano — Volume LXXXV — Parte /-40.

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715 PARTE PRIMA 716

i L'avv. Amici proponeva appello oon atto notificato

all'Opera nazionale combattenti e al Dell'Aquila il 3 e 5

agosto 1957. Si costituivano in giudizio l'avv. Amici e

l'O.n.c.. Rimaneva contumace il Dell'Aquila. La Corte d'appello di Roma, investita del gravame,

oon sentenza 18 giugno-21 ottobre 1958, in riforma di quella del Tribunale, riteneva la giurisdizione dell'autorita giudi ziaria ordinaria in ordine alia domanda suddetta quale causa pregiudiziale al processo esecutivo in oggetto, rimet

teva le parti al primo Giudice e dichiarava compensate interamente fra le parti le spese del doppio grado del

giudizio. Ricorre, ora, per cassazione l'O.n.c., deducendo un

unico mezzo d'annullamento. Resiste, con controricorso,

l'avv. Amici. La ricorrente ha presentato ancbe memoria

illustrativa. Non si 6 costituito in questa sede il Dell'Aquila

pur legalmente intimato.

Motivi della decisione. — Deduce la ricorrente la viola

zione degli art. 29, n. 1, e 30 t. u. leggi sul Consiglio di

Stato ; 102, 103 Cost.; dei principi e norme in materia di

diritto pubblico ed in specie di rapporti di pubblico impiego, noncbe errata e falsa applicazione degli art. 548 e 549

cod. proc. civ., 2741 e 2901 cod. civ., ed illogica e con

traddittoria motivazione. Sostiene cbe la Corte di me

rito, dopo avere posto esatte premesse (concludendo cbe

le pretese relative alia ricostruzione della carriera e corre

sponsione degli stipendi non potevano essere fatti valere

dal Dell'Aquila cbe in sede di giustizia amministrativa),

abbia, contraddicendosi e dimenticando cbe ancbe il

Dell'Aquila davanti al Tribunale aveva in sostanza avan

zato le stesse pretese di ricostruzione di carriera e di emo

lumenti giä negate dall'Amministrazione, erroneamente

affermato ehe il Tribunale avrebbe dovuto considerare, non giä se l'impiegato possa far valere davanti l'autorita

giudiziaria i diritti derivanti dal rapporto di pubblico

impiego, nel quale caso b indiscutibile l'assoluto difetto di

giurisdizione dell'autorita giudiziaria, bensi se il terzo, creditore pignorante, possa agire in via surrogatoria da

vanti al Consiglio di Stato, esercitando, in veste di sosti

tuto processuale del proprio debitore, i diritti di quest'ul timo verso la pubblica Amministrazione per la decisione

della causa pregiudiziale al processo esecutivo, ed abbia,

poi, dopo avere escluso il potere del terzo, creditore del

l'impiegato, di proporre azione surrogatoria davanti al

Consiglio di Stato, illogicamente affermato cbe, negando tale

azione davanti all'autorita giudiziaria, si verrebbe, in

sostanza, a disconoscere detto potere giuridico di azione

del terzo medesimo, mettendo cosi due giudizi in netta

contraddizione fra loro. Sostiene, altresi, la ricorrente

cbe le peculiari caratteristicbe del rapporto di pubblico

impiego rendono inconcepibile ed inammissibile un potere del terzo, sia pure creditore dell'impiegato, di agire in

sostituzione di questo, per far riconoscere pretesi diritti

a ricostruzione della carriera o ad emolumenti giä. negati con provvedimento definitivo della pubblica Ammini

strazione.

Aggiunge cbe la Corte, escludendo tale potere davanti

al Consiglio di Stato ed ammettendolo invece davanti al

giudice ordinario, in sede di cognizione innestata nel

processo esecutivo, ba egualmente errato perchö la giuris dizione del giudice adito e determinata dalla legge, e non

dalle fasi del processo, in relazione all'oggetto sostanziale

della domanda, cbe, nella specie, come ammesso dalla

stessa Corte, rientrava nella giurisdizione esclusiva del

Consiglio di Stato.

Aggiunge, ancbe, cbe l'insussistenza in radice del po tere del terzo di agire in sostituzione dell'impiegato, per il

riconoscimento di diritti relativi al rapporto d'impiego, escludeva la possibilitä di applicazione, nella specie, delle

norme del cod. proc. civ. (art. 548 e 549), ricbiamate dalla

Corte per affermare la giurisdizione del giudice ordinario, in materia deferita per legge alia giurisdizione esclusiva

dal Consiglio di Stato.

II ricorso e fondato.

La Corte di merito, per giustificare, nel caso concreto,

l'affermata giurisdizione ordinaria, si e, in sintesi, basata

sostanzialmente su questo concetto: l'accertamento del

credito dell'impiegato nei confronti della pubblica Ammi

nistrazione, ai fini della pretesa esecutiva del creditore e su

istanza dello stesso, si pone come causa pregiudiziale ri

spetto ai processo esecutivo e sfugge perciõ alia competenza esclusiva del Consiglio di Stato in materia di rapporti di

pubblico impiego, che varrebbe soltanto per i casi all'uopo

stabiliti, fra i quali non sarebbe compreso quello particolare di che trattasi.

II concetto e perõ erroneo.

La questione pregiudiziale, invero, ha da essere sempre decisa, quando se ne debba conoscere, come nella specie, con effetto di giudicato, dal giudice competente secondo il

principio posto dall'art. 34 cod. proc. civ., in tema di ac

certamento incidentale.

Ora, che le controversie relative al diritto dell'impie

gato (dello Stato, degli enti locali parastatali controllati

dallo Stato), giä dispensato dal servizio o licenziato per mo

tivi politici, a vedere applicate in suo confronto le provvi denze della ricostruzione della carriera e dei conseguenti benefici economici in base alia legge reintegrativa dal

6 gennaio 1944 n. 9, siano devolute alia giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato, non puõ revocarsi in dub

bio e lo ammette la stessa Corte di merito quando considera

la questione in se, ossia staccata o svincolata dal carattere

di strumentalitä. che viene ad assumere rispetto all'azione

esecutiva del credito dell'impiegato. Nel caso concreto, infatti, si chiede, come si rileva

dalle suesposte premesse, il pagamento, fra l'altro, di emo

lumenti che si assumono ancora dovuti dall'odierna ricor

rente per la ricostituzione della sua carriera in applicazione della suindicata legge, ricostituzione perõ, che, nella portata reclamata dall'attore, viene contestata dalla convenuta

Amministrazione, onde 6 d'uopo che la controversia sia ri

solta dal competente giudice amministrativo.

Che legittimato a chiedere l'integrale riconoscimento

dei diritti in oggetto põssa essere anche il creditore, in luogo e vece dall'impiegato õ problema che nella sede attuale non

puö porsi, perche, com'6 noto, la legittimazione ad agire,

per essere inerente alle condizioni dell'azione, e questione che va demandata e risolta dal giudice dinanzi al quale l'azione stessa dev'essere promossa.

Devesi, pertanto, dichiarare la giurisdizione del Con

siglio di Stato a decidere la controversia di che trattasi.

Quanto alle spese del giudizio si ritiene di compensarle interamente fra le parti sia per questa sia per le precedenti fasi.

Accolto il ricorso, il deposito va restituito.

Per questi motivi, dichiara la giurisdizione del Consiglio di Stato a decidere la controversia in oggetto e, per l'effetto,

accoglie il ricorso di che trattasi.

GORTE SÜPREMA DI CASSAZIONE.

Sezioni unite civili; sentenza 21 ottobre 196.1, n. 2314;

Pres. VekzI P., Est. Rapisarda, P. M. Reale (concl.

conf.); Ministero difesa-eseroito (Aw. dello Stato Chia

rotti) c. Pascucci (Aw. Beoca, Boldbini).

(Conferma App. Ancona 20 agosto 1959)

Militare — Uliiciale di oomplemento — Controversie

— Competcnza del giudiee ordinario (R. d. 26

giugno 1924 n. 1054, t. u. delle leggi sul Consiglio di

Stato, art. 29,30; 1. 10 aprile 1954 n. 113, stato degli ufficiali dell'esercito, art. 3).

II giudiee ordinario e competente a conoseere delle contro

versie derivanti dal servizio prestato in qualitä di ufficiale di complemento. (1)

(1) In senso conforme Cons. Stato, Sez. IV, 23 aprile 1947, Foro it., Rep. 1947, voce Militare, n. 47 ; 21 giugno 1946, ibid., n. 45.

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