sezioni unite civili; sentenza 3 aprile 2000, n. 86/SU; Pres. Vela, Est. Corona, P.M. Dettori(concl. conf.); Barking and Havering Health Authority e altro (Avv. Mottola, Conte) c.Chiarelli e altri (Avv. Greco, Delitala); North Essex Health Authority (Avv. Portalupi) c.Barking and Havering Health Authority e altri. Regolamento di giurisdizioneSource: Il Foro Italiano, Vol. 124, No. 11 (NOVEMBRE 2001), pp. 3375/3376-3377/3378Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23197659 .
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3375 PARTE PRIMA 3376
come fatto costituito dal comportamento e dall'evento dannoso
ad esso collegato da nesso di causalità.
E poiché è incontroverso che gli studi televisivi della s.p.a. Rti, nei quali il programma di cui trattasi è stato realizzato e dif
fuso, sono ubicati in Roma, la competenza spetta al Tribunale di
Roma.
Non osta a tale attribuzione di competenza, in riferimento al
forum delieti di cui all'art. 20 c.p.c., la previsione dell'art. 30, 5° comma, 1. 6 agosto 1990 n. 223, recante la disciplina del si
stema radiotelevisivo pubblico e privato, secondo la quale, per i
reati di diffamazione attraverso trasmissioni consistenti nell'at
tribuzione di un fatto determinato, il foro competente è determi
nato dal luogo di residenza della persona offesa.
Si tratta infatti di norma speciale relativa alla competenza in
materia penale in ordine a specifica ipotesi di reato, che non può essere invocata in relazione all'individuazione del giudice com
petente in materia di controversie civili.
4. - Una volta esclusa la competenza del Tribunale di Milano, non è necessario soffermarsi sull'ulteriore questione, sollevata
dalla ricorrente con il secondo motivo, volta a contestare il
menzionato foro (se ritenuto sussistente), in ragione della qua lità di magistrato addetto al Tribunale di Milano rivestita dal
l'attore, ai sensi dell'art. 11 c.p.p., estensivamente applicato
(ponendosi altrimenti questione di illegittimità costituzionale), con conseguente individuazione del giudice competente nel Tri
bunale di Brescia.
E per eguale ragione non occorre soffermarsi sulla innovativa
previsione dell'art. 30 bis c.p.c. (introdotto dalla 1. 2 dicembre
1998 n. 420). 5. - In conclusione, va accolto il ricorso e va dichiarata la
competenza del Tribunale di Roma a conoscere della causa tra il
dott. Padalino e la s.p.a. Rti.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese dell'intero
giudizio tra il dott. Padalino e la s.p.a. Rti.
In difetto di ricorso per regolamento di competenza dell'on.
Sgarbi resta ferma la decisione adottata dal Tribunale di Milano
in relazione alla causa tra il dott. Padalino e l'on. Sgarbi.
sto il risarcimento del danno alla reputazione patito nel proprio paese in
conseguenza della diffusione di notizie diffamatorie in altro Stato, la soluzione che determina la competenza con riferimento al luogo della
stampa-pubblicazione dell'opera generatrice del danno, ovvero della sede dell'emittente radiotelevisiva del programma, resterebbe in questa fattispecie priva del concreto criterio di collegamento da utilizzare ai fini della determinazione dell'ufficio giudiziario legittimato; in tal caso si potrebbe avallare la scelta del luogo della sede del distributore italia no della pubblicazione, o addirittura della allocazione dei ripetitori dei
segnali televisivi, ma anche tali riferimenti «di ripiego» — oltre ad es sere effettivamente pressoché incompatibili con la ratio legis del foro dell'illecito — potrebbero, peraltro, nella specie concreta non sussistere affatto nel territorio italiano, dovendosi perciò necessariamente ritenere
inapplicabile l'art. 20 c.p.c. ovvero ripiegare sul foro del luogo in cui si deduce che il danno è stato sofferto.
Di certo non si vuole sostenere che la necessità in ipotesi peculiari di adottare la soluzione preferita da chi scrive, sol per questo possa im
porla come regola generale, ma d'altro canto è innegabile che anche tale rilievo utilmente concorre a valutare l'inidoneità della interpreta zione avallata dalla Suprema corte sul problema in esame.
Luigi Iannicelli
Il Foro Italiano — 2001.
CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 3
aprile 2000, n. 86/SU; Pres. Vela, Est. Corona, P.M. Det
tori (conci, conf.); Barking and Havering Health Authority e
altro (Avv. Mottola, Conte) c. Chiarelli e altri (Avv. Greco,
Delitala); North Essex Health Authority (Avv. Portalupi) c.
Barking and Havering Health Authority e altri. Regolamento di giurisdizione.
Giurisdizione civile — Convenzione di Bruxelles 27 settem
bre 1968 — Risarcimento danni — Pluralità di convenuti — Fattispecie (L. 21 giugno 1971 n. 804, ratifica ed esecu
zione della convenzione concernente la competenza giurisdi zionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e
commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre
1968: convenzione, art. 2, 5, 6; 1. 31 maggio 1995 n. 218, ri
forma del sistema italiano di diritto internazionale privato, art. 3).
Ai sensi dell'art. 6, n. 1, della convenzione di Bruxelles del 27
settembre 1968, sussiste la giurisdizione del giudice italiano,
allorquando siano stati citati più convenuti, dei quali uno
domiciliato in Italia. (1)
Svolgimento del processo. — Il 28 luglio 1991 in Inghilterra,
durante una partita di calcio, il minorenne Claudio Chiarelli,
ospite per motivi di studio nel college presso l'università di Es
sex, per una violenta pallonata al capo subì una emorragia cere
(1 ) Promossa azione per il risarcimento dei danni conseguiti al mino
re, ospite per motivi di studio nel college di università inglese, per ri tardo nel ricovero ospedaliero e per le negligenti prestazioni professio nali rese dai medici dei due ospedali, nei quali lo stesso era stato rico verato ed aveva subito due interventi, è stato proposto regolamento preventivo di giurisdizione dai due enti inglesi.
Il Supremo collegio ha ritenuto che, in forza dell'art. 6, n. 1, della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, spetta all'attore il po tere di scegliere il foro facoltativo determinato dal domicilio di uno dei
convenuti, nella specie in Roma, e che tale disposizione eccezionale consente di derogare pertanto al foro generale, ex art. 2 della detta con
venzione, nonché ai fori facoltativi di cui alle sezioni da 2 a 6, nella
specie quello di cui all'art. 5, n. 3 (per essersi verificato l'evento dan noso in territorio britannico), né può ritenersi la pretestuosità della evo cazione in giudizio dell'asserito responsabile domiciliato in Italia, atte so che a questi gli attori hanno addebitato il ritardo con il quale il mino re era stato trasportato in ospedale, che astrattamente potrebbe avere concorso al sopravvenire o all'aggravarsi dell'evento, il cui accerta mento configura questione di merito.
In senso conforme, sull'applicazione dell'art. 6, n. 1, della conven zione di Bruxelles, v., da ultimo, con riguardo ad azione di simulazione esercitata in via principale ed azione di revocazione in via subordinata,
proposta da società italiana nei confronti di convenuti domiciliati in Italia ed all'estero, Cass., sez. un., 30 giugno 1999, n. 370/SU, Foro it.,
Rep. 2000, voce Giurisdizione civile, n. 109; per l'esclusione della giu risdizione italiana, nel caso di pluralità di convenuti, nessuno dei quali domiciliato in Italia, Cass., sez. un., 25 novembre 1995, n. 12209, id..
Rep. 1997, voce cit., n. 73, e Riv. dir. internai, privato e proc., 1996, 816; per l'affermazione della giurisdizione italiana, in relazione all'art.
6, n. 1, della convenzione ed all'art. 4, n. 3, c.p.c., ora abrogato ex art. 73 1. 31 maggio 1995 n. 218, nel caso che la domanda proposta contro cittadini italiani si fondi su causa petendi comune anche alle domande
proposte contro stranieri, rimanendo irrilevante che l'articolazione delle stesse implichi la cognizione di ulteriori e diverse causae petendi non connesse, allorquando l'articolazione delle domande comporti la
preliminare cognizione della causa petendi che, determinando la con
nessione, impone l'unitaria trattazione, Cass. 6 agosto 1990, n. 7935, Foro it., Rep. 1991, voce cit., n. 111, e Riv. dir. internai., 1990, 714.
Sull'interpretazione delle ipotesi di connessione previste dall'art. 6 della convenzione di Bruxelles, v. Giovannetti, Osservaiioni su alcune vicende modificatrici della giurisdiiione verso lo straniero, in Giust.
civ., 1996, I. 481, spec. 484 s., che rileva che i problemi interpretativi, derivanti dall'assenza di disciplina processuale uniforme degli Stati
contraenti, sono stati tenuti presenti dal legislatore nazionale, che, al l'art. 2, 2° comma, 1. 218/95, ha previsto che nella interpretazione delle convenzioni internazionali si debba tenere conto del carattere interna zionale delle stesse e dell'esigenza di applicazione uniforme; v. altresì Di Blase, Connessione e litispendenia nella conveniione di Bruxelles, Padova, 1993, 23 ss.; Campeis-De Pauu, La procedura civile interna
lionale, Milano, 1991, 169; Broggi, Sui rapporti di litispendenza e connessione, alla stregua della convenzione giudiziaria di Bruxelles, in Giust. civ., 1988, I, 2166; sull'art. 21 della convenzione, v. C. Silve
stri, Sul concetto di litispendenza nella conveniione di Bruxelles, in Foro it., 1994,1,3193.
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
brale, cui fece seguito lo stato di coma. Fu soccorso dall'ac
compagnatore italiano Davide Borsella e ricoverato, da prima,
presso il Colchester General Hospital in Essex e, poi, presso l'Oldchurch Hospital di Romford, dove subì due interventi, che
tuttavia non determinarono la regressione della patologia. I genitori Pierangelo e Angela Chiarelli fecero rientrare il fi
glio in Italia e, nel luglio del 1995, entrambi in proprio e Pie
rangelo Chiarelli anche quale tutore provvisorio del figlio mino
renne convennero, davanti al Tribunale di Roma (r.g. n. 48932
del 1995), Davide Borsella, il Colchester General Hospital di
Essex e l'Oldchurch Hospital di Romford, per conseguire il ri
sarcimento dei danni, addebitando la responsabilità al Borsella
per il ritardo nel ricovero ed ai due ospedali per le negligenti
prestazioni professionali rese dal personale medico.
Per l'Oldchurch Hospital, privo di personalità giuridica, in
tervenne in giudizio la Barking and Havering Health Authority, che eccepì, tra l'altro, il difetto di giurisdizione.
Con ulteriore citazione i coniugi Chiarelli, nella predetta
qualità, convennero davanti al Tribunale di Roma (r.g. n.
16628/97), per conseguire il risarcimento dei danni, ancora Da
vide Borsella, 1'Essex Rivers Healthcare NHS Trust (North Es
sex Health Authority) e l'Havering Hospital NHS Trust (Bar
king and Havering Health Authority). Riunite le due cause, la Barking and Havering Health Au
thority e l'Havering Hospital NHS hanno proposto ricorso per
regolamento preventivo di giurisdizione; la North Essex Healt
Authority propone ricorso incidentale e aderisce alla richiesta
delle ricorrenti principali. Motivi della decisione. — 1. - A fondamento del primo ricor
so (n. 15406/98), si deduce difetto di giurisdizione ex art. 360, n. 1, c.p.c., ai sensi degli art. 2 e 5 della convenzione di Bru
xelles 27 settembre 1968, ratificata con 1. 21 giugno 1971 n.
804. Secondo la convenzione di Bruxelles, la giurisdizione spetta
al giudice inglese sia in base al criterio del domicilio degli enti
convenuti (art. 2), sia in base al fatto che l'evento ed il danno si
sono verificati in territorio britannico (art. 5, nn. 3 e 4). D'altra
parte, il criterio di cui all'art. 6 è inapplicabile, avuto riguardo alla mera pretestuosità della citazione di Borsella.
(Si precisa non essere stato il ricorso notificato all'Oldchurch
Hospital di Romford ed al Colchester General Hospital, in
quanto strutture ospedaliere prive di soggettività giuridica). 2. - A fondamento del secondo ricorso (n. 17472/98), si dedu
ce sempre il difetto di giurisdizione del giudice italiano. 2.1. - Con riferimento all'art. 2 della convenzione di Bruxel
les 27 settembre 1968: avendo la sede nel Regno unito, la ricor
rente North Essex Health Authority avrebbe dovuto essere con
venuta davanti ai giudici inglesi, in base al criterio generale del
foro delle persone fissato in relazione al domicilio.
2.2. - Con riferimento all'art. 5 della convenzione di Bruxel
les e dell'art. 3.2 della 1. 31 maggio 1995 n. 218, essendosi veri
ficato l'evento dannoso nel Regno unito la giurisdizione spetta ai giudici inglesi, in base all'ulteriore criterio stabilito nell'am
bito dei fori alternativi previsti e dall'art. 5, n. 3, della conven
zione di Bruxelles e dall'art. 3, 2° comma, 1. n. 318 del 1995.
2.3. - Con riferimento all'art. 6 della convenzione di Bruxel
les 27 settembre 1968 ed all'art. 3.2 1. 31 maggio 1995 n. 218.
II criterio di connessione di cui all'art. 6, n. 1, della conven
zione di Bruxelles è inapplicabile: detta regola, costituendo una
eccezione al principio generale del foro del domicilio del con
venuto, non può legittimare abusi e tale connotazione deve esse
re attribuita alla evocazione in giudizio del Borsella, estraneo
alla prospettazione degli attori concernente le asserite responsa bilità professionali dei medici.
3. - La Suprema corte deve dichiarare la giurisdizione del
giudice italiano. 3.1. - L'art. 2 della convenzione di Bruxelles 27 settembre
1968, ratificata in Italia con 1. 21 giugno 1971 n. 804, stabilisce, come regola di carattere generale, che le persone aventi il domi
cilio nel territorio di uno Stato contraente devono essere conve
nute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti agli organi
giurisdizionali di tale Stato. L'art. 3 aggiunge, tuttavia, che le
stesse persone possono essere convenute davanti agli organi
giurisdizionali di un altro Stato contraente, in virtù dei criteri
fissati dalle norme dettate dalle sezioni da 2 a 6 della stessa con
venzione.
In particolare, l'art. 5 precisa che il convenuto domiciliato in
Il Foro Italiano — 2001.
uno Stato contraente può essere citato in altro Stato contraente, in materia di delitti o di quasi delitti, davanti al giudice del luo
go in cui l'evento dannoso è avvenuto. L'art. 6 aggiunge che il
convenuto domiciliato in uno stato contraente può inoltre essere
citato, in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice nella
cui circoscrizione è situato il domicilio di uno di essi.
Per interpretazione consolidata, fondata sul testo univoco
della disposizione, il foro generale del domicilio del convenuto
può essere derogato, in favore dei fori facoltativi ricordati sopra, in virtù della scelta compiuta dall'attore.
Nella specie, la giurisdizione del giudice straniero (il giudice del Regno unito) potrebbe sussistere in base alla regola generale
configurata dal domicilio degli enti convenuti e in base al foro
facoltativo rappresentato dal luogo, in cui si sono verificati il
fatto (il trauma cranico) e l'evento dannoso, che è seguito (lo stato di coma).
Peraltro, in caso di pluralità di convenuti, all'attore è ricono
sciuto il potere di scegliere il foro facoltativo determinato dal
domicilio di uno di essi, vale a dire il potere di citare tutti i con
venuti davanti al giudice, nella cui circoscrizione è situato il
domicilio di uno di essi: in virtù di questa norma, che rispetto alla regola di carattere generale raffigura una disposizione ecce
zionale applicabile in seguito alla scelta compiuta dall'attore, avendo l'attore citato un convenuto domiciliato in Roma, nella
specie sussiste la giurisdizione del giudice italiano.
3.2. - D'altra parte, non è fondato l'unico argomento dedotto
a sostegno dell'inapplicabilità del criterio di cui all'art. 6, con
figurato dalla asserita mera pretestuosità della citazione del
Borsella.
È certamente vero che l'eccezione al principio generale del
foro del domicilio del convenuto non deve legittimare abusi. Ma
l'evocazione in giudizio del Borsella non può aprioristicamente considerarsi tale, non risultando egli estraneo alla prospettazio ne della responsabilità formulata dagli attori, i quali a fonda
mento della richiesta di risarcimento dei danni hanno dedotto
non soltanto le asserite responsabilità professionali dei medici, ma altresì la asserita responsabilità del Borsella, al quale in cita
zione addebitano il ritardo nel trasporto del ragazzo al reparto di
neurochirurgia. Tra il momento dell'incidente e quello del rico
vero presso l'Oldchurch Hospital trascorsero quasi cinque ore:
avuto riguardo a questo dato di fatto, gli attori assumono che il
Borsella avrebbe dovuto sollecitare un intervento più tempesti vo da parte delle strutture sanitarie e che, non avendolo fatto, in
qualche misura deve rispondere. Stabilire, poi, se il comportamento del Borsella abbia o no
concorso al sopravvenire o all'aggravarsi dell'evento dannoso
(lo stato di coma) costituisce questione di merito, che può essere
decisa soltanto in sede di determinazione della responsabilità. 4. - La Suprema corte, rigettato il ricorso, deve dichiarare la
giurisdizione del giudice italiano.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 28
gennaio 2000, n. 968; Pres. Giuliano, Est. M. Finocchiaro, P.M. Schirò (conci, conf.); Dreoni (Avv. Sarandria) c.
Monzali (Avv. Gentiloni, Novelli, Saltafuso) e altri. Cassa
App. Firenze 6 dicembre 1996.
Lavoro e previdenza (controversie in materia di) — Appel lo — Deposito — Notifica nulla o inesistente — Sanatoria — Fattispecie (Cod. proc. civ., art. 160, 291, 415, 421, 435).
Nelle controversie soggette al rito del lavoro, la proposizione
dell'appello si perfeziona con il deposito, nei termini previsti dalla legge, del ricorso nella cancelleria del giudice ad quem, che impedisce ogni decadenza dall'impugnazione, con la
conseguenza che ogni eventuale vizio o inesistenza — giuridi
ca o di fatto — della notificazione del ricorso e del decreto di
fissazione dell'udienza di discussione non si comunica al
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