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sezioni unite civili; sentenza 3 aprile 2000, n. 90/SU; Pres. Grossi, Est. Evangelista, P.M. Cinque...

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sezioni unite civili; sentenza 3 aprile 2000, n. 90/SU; Pres. Grossi, Est. Evangelista, P.M. Cinque (concl. conf.); Soc. Cartificio Ermolli di Moggio Udinese (Avv. Are, Berarducci) c. Spinelli Ressi; Spinelli Ressi (Avv. Torrese, Dominioni) c. Soc. Cartificio Ermolli di Moggio Udinese. Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario Source: Il Foro Italiano, Vol. 123, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 2000), pp. 2207/2208-2209/2210 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23194603 . Accessed: 24/06/2014 23:35 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.229.229.162 on Tue, 24 Jun 2014 23:35:56 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: sezioni unite civili; sentenza 3 aprile 2000, n. 90/SU; Pres. Grossi, Est. Evangelista, P.M. Cinque (concl. conf.); Soc. Cartificio Ermolli di Moggio Udinese (Avv. Are, Berarducci)

sezioni unite civili; sentenza 3 aprile 2000, n. 90/SU; Pres. Grossi, Est. Evangelista, P.M. Cinque(concl. conf.); Soc. Cartificio Ermolli di Moggio Udinese (Avv. Are, Berarducci) c. SpinelliRessi; Spinelli Ressi (Avv. Torrese, Dominioni) c. Soc. Cartificio Ermolli di Moggio Udinese.Dichiara la giurisdizione del giudice ordinarioSource: Il Foro Italiano, Vol. 123, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 2000), pp. 2207/2208-2209/2210Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23194603 .

Accessed: 24/06/2014 23:35

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2207 PARTE PRIMA 2208

Pacifico, in linea di fatto, quanto sopra, è evidente che cor

rettamente i giudici del merito hanno esteso la loro indagine alla proponibilità stessa della domanda, atteso che per effetto

delle censure hinc et inde proposte deve escludersi fosse coperta da giudicato alcuna delle affermazioni — implicite ovvero espli cite — contenute nella pronunzia di primo grado.

Anche a prescindere da quanto precede si evidenzia che la

sussistenza o meno dei requisiti — indicati dall'art. 8 1. 26 mag

gio 1965 n. 590, perché possa trovare accoglimento una doman

da di riscatto agrario — costituenti condizioni dell'azione, deve

essere accertata dal giudice d'ufficio.

Come — pertanto — non incorre in vizio di ultrapetizione, né viola il giudicato interno, il giudice d'appello che rilevi d'uf

ficio la mancanza degli anzidetti presupposti nel caso in cui la

questione non sia stata expressis esaminata dal giudice di primo

grado (cfr. Cass. 16 aprile 1996, n. 3561, id., Rep. 1996, voce

Agricoltura, n. 120; 25 marzo 1997, n. 2603, id., Rep. 1998, voce cit., n. 141), così deve escludersi che sia precluso al giudice

d'appello — allorché (come nel caso di specie) sia ancora con

troverso se sussistano o meno i presupposti, in concreto, indi

spensabili per l'accoglimento della domanda di riscatto — veri

ficare se quale sia, il petitum azionato.

Correttamente, pertanto, la Corte d'appello di Cagliari ha

proceduto, da un lato, alla verifica della domanda giudiziale in concreto proposta dal Valentino (accertando che l'attore sia

nell'atto introduttivo del giudizio, sia in prosieguo aveva sem

pre dichiarato di volere esercitare il diritto di riscatto mediante

il pagamento della somma di lire tre milioni e cinquecentomila, senza formulare alcuna domanda subordinata) dall'altro, all'e

same della sua fondatezza alla luce delle risultanze istruttorie

acquisite in atti (confermando che non era stata raggiunta la

prova che la Ciaffia e la Tamponi avessero acquistato il terreno

oggetto di controversia al prezzo di lire tre milioni e cinquecen

tomila), da ultimo, traendo le conclusioni del caso dai compiuti accertamenti (rigettando la domanda di riscatto).

7. - Risultato infondato in ogni sua parte il proposto ricorso deve rigettarsi, con assorbimento del ricorso incidentale, espres samente condizionato dalla Ciaffia e dalla Tamponi all'even

tuale accoglimento del ricorso principale.

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 3 apri le 2000, n. 90/SU; Pres. Grossi, Est. Evangelista, P.M. Cin

que (conci, conf.); Soc. Cartificio Ermolli di Moggio Udine se (Avv. Are, Berarducci) c. Spinelli Ressi; Spinelli Ressi

(Avv. Torrese, Dominioni) c. Soc. Cartificio Ermolli di Mog gio Udinese. Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

Tributi in genere — Somme percepite dal lavoratore — Ritenu

ta fiscale — Applicabilità — Contestazione — Giurisdizione

del giudice ordinario (D.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917, appro vazione del testo unico delle imposte sui redditi, art. 16; d.l.

23 febbraio 1995 n. 41, misure urgenti per il risanamento del

la finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse, art. 32; 1. 22 marzo 1995 n. 85, conversione in legge, con

modificazioni, del d.l. 23 febbraio 1995 n. 41, art. 1).

Qualora il lavoratore agisca in giudizio contro il datore di lavo ro lamentando il non integrale adempimento dell'obbligazio ne, assunta in sede di conciliazione giudiziale, di pagare una somma di denaro, e contesti la ritenuta fiscale dal datore di lavoro posta a giustificazione della discrepanza in questione solo sotto il profilo dell'esistenza di una pattuizione contrat

tuale relativa al versamento della somma concordata al netto di ritenute (c.d. patto di netto), la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella delle

Il Foro Italiano — 2000.

commissioni tributarie; né in senso contrario, stante la causa

petendi, rileva il fatto che possa essere stata una norma so

pravvenuta alla stipulazione della conciliazione (l'art. 32 d.l.

n. 41 del 1995, convertito in I. n. 85 del 1995) a comportare

l'assoggettamento a ritenuta fiscale del versamento. (1)

Svolgimento del processo. — Con ricorso al Pretore di Mila

no, in funzione di giudice del lavoro, il sig. Decio Spinelli, pre messo che, con verbale di conciliazione giudiziale sottoscritto

il 18 ottobre 1994, la società Cartificio Ermolli di Moggio Udi nese, si era, fra l'altro, obbligata a corrispondergli, in rate bi

mestrali, la somma «netta» di lire 655.000.000, a titolo di risar

cimento del danno da dequalificazione professionale, sofferto

nella fase terminale di un pregresso rapporto di lavoro, e che,

per contro, alcune delle rate suddette erano state versate in un

importo inferiore al dovuto, per essere state, sulle medesime, effettuate ritenute fiscali ai sensi dell'art. 32 1. 23 marzo 1995

n. 85, di conversione del d.l. n. 41 dello stesso anno, conveniva

in giudizio la nominata società chiedendone la condanna al pa

gamento delle relative differenze, sull'assunto che tale ultima

disposizione (istitutiva dell'assoggettamento a ritenuta fiscale ob

bligatoria anche delle somme corrisposte a titolo risarcitorio o

in forza di transazioni relative alla risoluzione di rapporti di

lavoro) non trovava, ratione temporis, applicazione al caso di

specie e, comunque, non esonerava la convenuta dal corrispon dere gli importi netti delle varie frazioni del debito, atteso che

l'ammontare di questo era stato espressamente pattuito come

«netto».

Il giudice adito, pur ritenendo l'applicabilità della disposizio ne sopra menzionata, riteneva tuttavia, l'illegittimità della rite nuta ed accoglieva la domanda in base alla subordinata pro

spettazione, attinente all'intervenuta stipulazione del «patto di

netto».

Proponevano appello entrambe le parti: la società sostenendo

che un patto del genere sarebbe stato nullo per contrasto con

una norma imperativa che inibiva, sotto pena di sanzioni, la

traslazione dell'imposta e proponendo domanda di restituzione

delle somme versate in esecuzione della sentenza impugnata; il

lavoratore insistendo sull'inapplicabilità delle disposizioni sopra richiamate.

Il Tribunale di Milano, con sentenza depositata in cancelleria

il 9 novembre 1996, riformava la decisione pretorile, rilevando

che: — la controversia relativa alla pretesa stipulazione del patto

anzidetto, concernendo l'accertamento dell'esistenza e del signi ficato di un obbligo contrattuale, correttamente doveva ritener

si devoluta alla giurisdizione ordinaria; — la domanda fondata sulla deduzione di siffatto obbligo

era tuttavia inammissibile, poiché il diritto vantato risultava già

presidiato da titolo esecutivo, consistente nel verbale di conci liazione giudiziale che lo consacrava;

— le questioni concernenti ulteriori articolazioni della doman

da erano da ritenere riservate alla giurisdizione tributaria, in

quanto attinenti all'assoggettabilità o meno a ritenuta fiscale delle somme de quibus.

Per la cassazione di questa sentenza ricorrono la società, in

via principale, ed il lavoratore, in via incidentale.

La società ha anche depositato una memoria difensiva.

Motivi della decisione. — I due ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., in quanto proposti contro la mede sima sentenza.

Il primo motivo del ricorso principale denuncia il difetto di

giurisdizione dell'a.g.o., sull'assunto che, il principio della de

voluzione al giudice tributario delle controversie, fra sostituito

(1) Si consolida l'orientamento della Suprema corte sulla giurisdizio ne del giudice ordinario (anziché di quello tributario) sulle controversie nelle quali — in relazione ad accordi intercorsi tra datore di lavoro e lavoratori, attributivi di somme di denaro a questi ultimi — sia dub bio se tali somme debbano intendersi al netto o al lordo delle ritenute

fiscali, senza che sia al contempo messo in discussione l'obbligo tributario. Nello stesso senso, v. Cass. 30 giugno 1999, n. 365/SU, Foro it.,

Mass., 682, e Gazzetta giur., 1999, fase. 32, 47; 17 novembre 1999, nn. 786/SU e 787/SU, Foro it., Mass., 1170; 10 dicembre 1999, nn. 875/SU-887/SU, ibid., 1267; 13 dicembre 1999, n. 888/SU, ibid.; 30 dicembre 1999, nn. 936/SU-938/SU, ibid., 1280.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

e sostituto d'imposta, in punto di legittimità delle ritenute fisca

li operate da quest'ultimo ed il previsto obbligo della rivalsa

da parte del medesimo nei confronti del primo, relativamente

ai versamenti effettuati all'amministrazione finanziaria, impedi scono di ritenere conservato a quella giurisdizione l'esame delle

questioni attinenti a patti contrari a tale obbligo. Il secondo motivo dello stesso ricorso denuncia la violazione

dell'art. 112 c.p.c., per non avere il tribunale, nonostante la

riforma della sentenza impugnata, provveduto sulla (espressa

mente) proposta domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione di tale sentenza.

Il primo motivo del ricorso incidentale denuncia violazione

dell'art. 100 c.p.c. per avere i giudici a quibus trascurata la

persistenza dell'interesse ad ottenere l'accertamento dell'esatto

significato delle clausole della conciliazione giudiziale del 1994 e della portata degli obblighi ivi sanciti a carico della società,

in relazione alle contestazioni implicite nel comportamento di

quest'ultima, concernente l'assoggettamento dei versamenti do

vuti a ritenuta fiscale.

Il secondo motivo dello stesso ricorso denuncia vizi di moti

vazione, per omessa indagine sulla comune volontà delle parti,

in relazione all'interpretazione delle clausole 2 e 3 della suddet

ta conciliazione, nella parte in cui, prevedendo l'erogazione di

somme «nette», presupponevano dovuti importi maggiori, tali

che, assoggettati alle ritenute di legge, potessero produrre un

risultato pari a siffatta erogazione. Il primo motivo del ricorso principale, che, proponendo que

stione di giurisdizione, compete all'esame di queste sezioni uni

te non è fondato.

Ai sensi dell'art. 386 c.p.c., la giurisdizione si determina dal

l'oggetto della domanda, intendendosi per tale, secondo conso

lidata giurisprudenza delle sezioni unite di questa corte, il peti

tum sostanziale, vale a dire la reale natura della controversia,

da identificarsi non soltanto in funzione della concreta statui

zione che si chiede al giudice, ma anche, e soprattutto, in fun

zione della causa petendi individuabile in relazione alla sostan

ziale protezione accordata, in astratto, dall'ordinamento alla si

tuazione dedotta in giudizio, senza che a tal fine possa assumere

rilievo la prospettazione della parte. Alla stregua di tali criteri, la pretesa del lavoratore, concer

nente l'erogazione di importi netti e corrispondenti alla deter

minazione in tal senso fattane col titolo costitutivo del relativo

credito, si compendia nella deduzione di un'obbligazione con

trattuale, di natura privatistica ed implica una questione, con

troversa esclusivamente fra parti private, di esatta individuazio

ne dei contenuti della pattuizione, cosi da non potersi sottrarre

alla cognizione del giudice ordinario.

In questo senso, del resto, è stato recentemente affermato

dalle stesse sezioni unite il principio (cfr. sent. 30 giugno 1999,

n. 365/SU, Foro it., Mass., 682), dal quale non v'è ora ragione

di discostarsi, secondo cui «qualora il lavoratore agisca in giu

dizio contro il datore di lavoro lamentando il non integrale adem

pimento dell'obbligazione, assunta in sede di conciliazione giu

diziale, di pagare una somma di denaro e contesti la ritenuta

fiscale dal datore di lavoro posta a giustificazione della discre

panza in questione solo sotto il profilo dell'esistenza di una pat

tuizione contrattuale relativa al versamento della somma con

cordata al netto di ritenute (c.d. patto di netto), la questione

appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quel

la delle commissioni tributarie; né in senso contrario, stante ta

le causa petendi, rileva il fatto che possa essere stata una norma

sopravvenuta alla stipulazione della conciliazione (art. 32 d.l.

n. 41 del 1995, convertito in 1. n. 85 del 1995) a comportare

l'assoggettamento a ritenuta fiscale del versamento».

L'orientamento così espresso è stato poi ribadito con le sen

tenze n. 786/SU e n. 787/SU del 1999 (ibid., 1170) affermando si, con la prima, che «appartiene alla giurisdizione del giudice

ordinario la controversia nella quale, in relazione ad un accor

do sindacale attributivo di somme di denaro ai lavoratori, sia

dubbio se tali somme debbano intendersi al netto o al lordo

delle ritenute d'imposta, giacché, in tal caso, non viene in di

scussione l'obbligo del datore di lavoro di effettuare, in qualità

di sostituto d'imposta, le ritenute fiscali sugli emolumenti corri

sposti ai lavoratori, bensì soltanto la corretta interpretazione

dell'accordo alla stregua delle norme di ermeneutica contrattua

le, dettate dagli art. 1362 ss. c.c.»; e precisandosi, con la secon

da, che «il principio secondo il quale le controversie fra sosti

li. Foro Italiano — 2000.

tuito e sostituto d'imposta (e cioè fra lavoratore e datore di

lavoro) sono devolute alla cognizione delle commissioni tributa

rie trova un limite nell'ipotesi in cui dette controversie non ine

riscano alla legittimità delle ritenute d'acconto operate dal da

tore di lavoro (non abbiano cioè ad oggetto né l'obbligo del

datore di lavoro di effettuare le ritenute fiscali su retribuzioni

od altri emolumenti, né la legittimità — in astratto — della

misura di tali ritenute, né l'inclusione di eventuali indennità nel

calcolo della base imponibile), ma soltanto l'interpretazione della

fonte contrattuale in forza della quale è stato erogato il com

penso assoggettato a ritenuta».

Correttamente, pertanto, il tribunale ha ritenuto sussistente

la propria giurisdizione in punto di accertamento del c.d. patto di netto e quella, invece, delle commissioni tributarie sulla que stione dell'assoggettabilità o meno degli emolumenti per cui è

causa al disposto dell'art. 32 1. 23 marzo 1995 n. 85, di conver

sione del d.I. n. 41 dello stesso anno, quale norma che discipli na il rapporto tributario, quanto ad identificazione delle eroga

zioni, da sottoporre a prelievo fiscale.

Il primo motivo del ricorso principale va, dunque, rigettato,

dichiarandosi, per l'effetto, la giurisdizione dell'a.g.o. Ai sensi dell'art. 142 disp. att. c.p.c., gli atti devono essere

inviati al primo presidente per l'assegnazione dei ricorsi alla se

zione semplice competente per l'esame delle residue censure e

per il regolamento delle spese processuali.

I

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 30 mar

zo 2000, n. 72/SU; Pres. Vessia, Est. Morelli, P.M. Ian

nelli (conci, conf.); Soc. Labor (Avv. Carlucci) c. Comune

di Venezia (Avv. Paoletti, Gidoni, Morino). Regolamento di giurisdizione.

Giurisdizione civile — Servizio comunale di refezione scolastica — Appalto di fornitura stipulato tra gestore e soggetto priva

to — Controversie — Giurisdizione ordinaria (Cost., art. 103;

d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616, attuazione della delega di cui

all'art. 1 1. 22 luglio 1975 n. 382, art. 45; d.leg. 31 marzo

1998 n. 80, nuove disposizioni in materia di organizzazione

e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di

giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione am

ministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, 4° comma,

1. 15 marzo 1997 n. 59, art. 33).

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alle

controversie insorte tra gestore del servizio comunale di refe

zione scolastica e fornitore privato di prestazioni ad esso stru

mentali (nella specie, preparazione e consegna dei pasti) atti

nenti alla fase di esecuzione del contratto, non rientrando tali

controversie tra quelle indicate dall'art. 33, lett. e), d.leg.

80/98, aventi ad oggetto le procedure di affidamento di ap

palti pubblici, per le quali, invece, resta ferma la giurisdizio ne esclusiva del giudice amministrativo. (1)

(1-2) I. - Entrambe le pronunce in epigrafe affrontano, in sede di

regolamento di giurisdizione, la questione relativa all'esatta individua

zione dell'ambito oggettivo della devoluzione al giudice amministrativo

delle controversie in materia di pubblici servizi, ai sensi dell'art. 33 d.leg.

80/98. Nel primo caso, il comune, gestore del servizio di refezione scolasti

ca, aveva domandato al giudice amministrativo (oltre alla condanna

al risarcimento dei danni) la risoluzione per inadempimento del contrat

to stipulato con una ditta privata avente ad oggetto la preparazione e la consegna dei pasti.

Nel secondo caso, la controversia era stata promossa da una società

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