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Sezioni unite civili; sentenza 30 ottobre 1961, n. 2507; Pres. Oggioni P. P., Est. Giannattasio, P....

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Sezioni unite civili; sentenza 30 ottobre 1961, n. 2507; Pres. Oggioni P. P., Est. Giannattasio, P. M. Pepe (concl. conf.); Florio Emanuela ved. Balbo (Avv. Di Gravio) c. Banca d'Italia (Avv. Guarracino, Grifoni), Finanze (Avv. dello Stato Del Greco) Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 6 (1962), pp. 1141/1142-1145/1146 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23150759 . Accessed: 25/06/2014 00:40 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.34.79.214 on Wed, 25 Jun 2014 00:40:54 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezioni unite civili; sentenza 30 ottobre 1961, n. 2507; Pres. Oggioni P. P., Est. Giannattasio, P.M. Pepe (concl. conf.); Florio Emanuela ved. Balbo (Avv. Di Gravio) c. Banca d'Italia (Avv.Guarracino, Grifoni), Finanze (Avv. dello Stato Del Greco)Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 6 (1962), pp. 1141/1142-1145/1146Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23150759 .

Accessed: 25/06/2014 00:40

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

derare ohe anche il fayore e una causa obligandi, percbe ohi firma per favore intende obbligarsi nell'interesse del favo

rito, ohe nella specie e stato accertato essere soltanto il Belluzzi con il Delia Salda.

Ora, per giurisprudenza consolidata, se e vero che le

firme di favore non possono dar luogo ad obbligazioni eam

biarie effioaci nei rapporti fra favorente e favorito, in modo

che il primo puõ paralizzare l'azione cambiaria proposta dal secondo con l'eccepire che la propria firma e stata

apposta per favore, e altrettanto vero che il favorento

(nella specie, il Mocchetti di fronte al Belluzzi e al Delia

Salda) avendo assunto una responsabilitä con l'emissiono

dell'assegno, non puõ opporre al terzo portatore (come e

nel caso in esame la Cremeria emiliana) la qualitä di « co modo » della firma.

Quisti esatti principi furono applicati dalla Corte di

merito, la cui decisione e, di conseguenza, immune da

censure.

Per questi motivi, rigetta, ecc.

CO ÜTE SÜPRSMA DI GASSAZIONE.

Sezioni unite civili; sentenza 30 ottobre 1961, n. 2507 ; Pres. Oggioni P. P., Est. Giannattasio, P. M. Pepe

(concl. conf.) ; Florio Emanuela ved. Balbo (Aw. di

Geavio) c. Banca d'ltalia (Aw. Guaeeacino, Grifoni), Pinanze (Aw. dello Stato Del Geeco).

(Gonferma App. Roma 29 luglio 1959)

Itanca e contratti bancari — l\orme sulla disciplina del blocco e dello sblocco delle cassette di sicu rezza — Incostituzionalitä della nor mat iva —

Questione manifestamente inlondata (Costituzione della Repubblica, art. 3, 10, 14, 15, 42 ; d. 1.1. 1 febbraio 1946 ri. 58, sblocco dei depositi presso le aziende di credito e gli uffici postali; 1. 11 luglio 1952 n. 911. sblocco dei depositi bancari e postali delle cassette di sicurezza e dei titoli di credito ; 1. 4 agosto 1955 n. 706, norme integrative e modificative alla 1. 11 luglio 1952 n. 911).

Ilanea e contratti bancari — Questioni sulla dispo ni hi lit a di cassette di sicurezza bloecate dalle autorita militari occupanti — Difetto di (jiurisdi zione del giudice ordinario (D. 1. 1. 1 febbraio 1946 n. 58 ; 1. 11 luglio 1952 n. 911 ; 1. 4 agosto 1955 n. 706).

Occupazione del territorio nazionale — Provvedi menti di blocco dei depositi bancari e postali — Contrasto con le norme di diritto internazio nale sui poteri delle autorita occupanti — Insus sistenza (R. d. 1. 11 febbraio 1944 n. 31, regime giu ridico dei territori italiani liberati; d. 1. 1. 20 luglio 1944 n. 162, regime giuridico dei territori restituiti aH'Amministrazione italiana ; d. 1. 1. 1 febbraio 1946 n. 58).

Occupazione del territorio nazionale — Dichiara zione di « cilia aperta » — Sussistenza della sotto

posizione al regime deH'occupante.

jE? manifestamente infondata la questione di illegittimitä costituzionale, per contrasto con i principl di cwi agli art. 3, 10, 14, 15, 42 della Oostituzione, delle norme relative alia disciplina del blocco e dello sblocco delle

cassette di sicurezza, ehe dispongono Vintervento di or

gani dello Stato per la ricognizione di quelle cassette, nelle quali, per le particolari quaUtä degli intestatari, e dato presumere Vesistenza di documenti aventi valore

slorico o politico interessanti Vintera collettivitä. (1) La perdurante validitä delle norme relative alio sblocco delle

cassette di sicurezza, clie prevedono, oltre la presenza del titolare (o di un notaio) e di un delegato del Ministero

delle finanze, anche il parere della Oommissione cui e

demandato I'esame delle istanze di sblocco, sottrae alia

giurisdizione del giudice ordinario le questioni attinenti alla disponibilitä delle cassette stesse. (2)

I provvedimenti di blocco dei depositi bancari e postali e dei titoli di credito adottati dalle autorita militari anglo-ame ricane, nonchb il decreto legisl. luog. 1 febbraio 1946 n. 58, ehe ne ha convalidato V efficacia, non sono in con trasto con le norme di diritto internazionale sui potcri delle potenze occupanti. (3)

Pur prescindendo dalla considerazione che la dichiarazione di Roma come «cittä aperta » non fu mai accettata dalle autorita anglo-americane, detta condizione non sottrae la Gittä stessa al regime di occupazione delVesercito vit torioso. (4)

La Corte, ecc. — Con il quarto motivo di ricorso, clie si esamina con precedenza, stante il suo caratter© pregiu diziale, la ricorrente risolleva l'eccezione di illegittimita costituzionale del decreto legisl. luog. 1 febbraio 1946 n. 58 e delle leggi 11 luglio 1952 n. 911 e 4 agosto 1955 n. 706, perche in contrasto con gli art. 3, 10, 15 e 42 della Costituzione.

Al riguardo la ricorrente sostiene che : a) mentre Part. 3 della Costituzione assicura a tutti i cittadini pari dignitä sociale ed uguaglianza di fronte alla legge, essa Florio e

stata privata del suo pieno diritto di disponibilitä della

cassetta di sicurezza, unicamente perche e vedova del

gerarca fascista Italo Balbo ; b) v'e contrasto con l'art. 10 della Costituzione, perche le norme recepite e convalidate dal decreto n. 58 del 1946 e dalle leggi successive hanno violato norme di diritto internazionale, come spiegato nel

terzo motivo ; c) mentre gli art. 14 e 15 della Costituzione

(1-2) La sentenza confermata, App. Roma 29 luglio 1959, e riassunta in Foro it., Rep. 1960, voce Fascismo, nn. 11, 12.

Per quel che riguarda la motivazione della sentenza che

respinge l'eccezione di illegittimitä costituzionale (questione in cidentalmente esaminata dalla Corte), vedi, in senso conforme, Cass. 4 maggio 1961, n. 1019, id., Rep. 1961, voce Corte costi tuzionale, n. 65 bis ; 30 ottobre 1961, n. 2507, ibid., nn. 66, 67 ; 21 novembre 1960, n. 3114, id., 1961, I, 471, con nota adesiva di Lavagna, Sulla possibilitä di riproporre in Cassazione la

questione di legittimita costituzionale.

(3) Sulla validita ed efficacia dei provvedimenti di blocco emanati dalle autorita militari alleate, convalidati dal decreto

legisl. luog. 1 febbraio 1946 n. 58, vedi Cass. 2 aprile 1948, n. 480, Foro it., Rep. 1948, voce Occupazione del territorio nazionale, n. 34 e Trib. Napoli 2 aprile 1947, id., 1948, I, 571, con nota di richiami.

Piu in generale sulla questione della conformitä dei provve dimenti ed atti emanati dalle autorita occupanti dopo l'armi

stizio, la prevalente giurisprudenza si pronuncia in senso favo

revole, richiamandosi alia Convenzione fra Italia e Nazioni Unite del 29 settembre 1943 ; detta Convenzione (in particolare agli art. 20 e segg.), pur derogando all'art. 43 regolamento annesso alia quarta Convenzione dell'Aja del 18 novembre 1907 e agli art. 55-57 legge di guerra e nonostante non sia stata resa esecu tiva in Italia, si sarebbe inserita nel nostro ordinamento giuridico per effetto dei r. decreti 11 febbraio 1944 n. 31 e 20 luglio 1044 n. 162. Cosi esplicitamente Cass. 12 ottobre 1959, n. 2779, id., Rep. 1959, voce cit., nn. 2-5, con nota critica di Lanzara, Un interessantc caso di successione di leggi, in Riv. pen., 1961, II, 1152 ; Cass. 6 maggio 1960, n. 1035, Foro it., Rep. 1960, voce cit., n. 2 e 30 ottobre 1957, n. 4212, id., Rep. 1957, voce cit., nn. 5-7 ; App. Venezia 24 settembre 1956, ibid., nn. 8, 9 ; Cass. 31 luglio 1952, n. 2451, id., 1953, I, 973, con nota di richiami e nota adesiva di Durante, Occupazione armistiziale e poteri dcl

Voccupante, in Giur. Cass, civ., 1952, 3° quadr., 992.

Sempre nello stesso senso, introducendo perö esplicitamente un limite alia validita dei provvedimenti delle autorita militari alleate nella conformitä ai principl dell'ordinamento giuridico italiano, Cass. 21 giugno 1954, n. 2141, Foro it., Rep. 1954, voce

cit., n. 7 e Cass. 1 settembre 1953, n. 2927, id., Rep. 1953, voce cit., n. 42, annotata da Socini, Ancora delVefficacia degli atti amministrativi delV occupante nelV ordinamento giuridico dello Stato occupato una volta cessato il regime di occupazione, in Giur. Cass, civ., 1954, 2° bim., 104.

(4) Nel senso della mancata accettazione da parte delle autoritä anglo-americane della dichiarazione di Roma come «cittä aperta », Cass. 19 luglio 1957, n. 3053, Foro it., 1957, I, 1398.

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1143 PARTE PRIMA 1144

garantiscono l'inviolabilita, del domicilio e la libertä e la

segretezza della corrispondenza, l'apertura della cassetta

di sicurezza alla presenza di estranei cost it ui see inammis

sibilo violazione di un segreto contenuto in un involucro

e restrizione della li'berta personale sotto il profilo del

diritto alia riservatezza; d) le leggi in quostione costi

tuiscono una violazione dell'art. 42 della Costituzione ehe

garantisce la propriety privata. Premesso ehe questo Supremo collegio ha giä, ripetuto

volte affermato ohe il giudice, dinanzi a cui insorge un

incidente di legittimit.ä costituzionale, deve compiere una

indagine non meramente superficial, volta a rilevaro

in limine, attraverso una sobria e misurata valutazione, l'effettiva controvertibilitä in diritto, per apprezzabilitä di argomenti o di dubbi, della sollevata eocezione, indagine che, senza invadere l'ambito di eompetenza della Corto

costituzionale, vale, secondo lo spirito del sist-ema legis lativo, quale primo vaglio discriminatore, al fine di de

mandare al giudizio dell'Alto consesso competente sol

tanto quelle questioni che si presentino veramente meri

tevoli di un sindasato di legittimitä. costituzionale (Cass., Sez. un., 4 maggio 1961, n. 1019, Foro it., Rep. 1961, voce

Gorte costit., n. 65 ; 12 giugno 1958, n. 1956, id., Eep. 1958, voce cit., n. 48) l'eccezione di incostituzionalita delle citato

norme, relative al blocco e alio sblocco dei depositi bancari,

postali e delle cassette di sicurezza õ manifestamente in

fondata.

Non sono in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, ehe assicura a tutti i cittadini pari dignitä, sociale ed ugua

glianza davanti alia legge, perche, dettando la disciplina cui e sottoposto lo sblocco' dei beni che il Go verno militare

alleato prima ed il G-overno italiano poi avevano sotto

posto a blocco, non stabiliscono alcuna discriminazione

tra l'uno e l'altro cittadino in rapporto al sesso, alia razza, alia lingua, alia religione, alle opinioni politiche, alle condi

zioni personali e sociali ed assicurano, al oontrario, a tutti

il medesimo trattamento.

Quando la legge dispone un intervento degli organi dello Stato per una ricognizione delle cassette di sicurezza, nelle quali, per la qualitä, dei loro intestatari o dei pros simi congiunti dei medesimi, possa presumersi l'esistenz i di documenti di valore storico o politico, che interessano la comunita o che involgono addirittura segreti di Stato, non pone alcuna disuguaglianza tra i cittadini, ma fissa

particolari obblighi per determinate categorie, il che e

perfettamente costituzionale. Particolari ragioni storiche,

politiche, economiche, sociali, giudiziarie, tributarie possono infatti indurre la legge a prendere posizione, senza cho con ciõ venga violato il principio generale costituzionale

dell'uguaglianza dei cittadini. Nõ le eitate norme sullo sblocco urtano contro l'art. 10

della Costituzione, che contempla, per la massima parte, la condizione giuridica dello straniero.

Per il 1° comma di tale articolo, l'ordinamento giuridico italiano deve bensi eonformarsi alle norme di diritto inter nazionale generalmente riconosciuto, ma non e stato spe eificato dalla ricorrente quali sarebbero le particolari normo internazionali che la legislazione di blocco o di sblocco avrebbe violato, se non attraverso un generieo richiamo alle convenzioni internazionali sulla guerra.

£ da rilevare, al riguardo, che la Convenzione d'armi stizio tra l'ltalia e le Nazioni Unite del 29 settembre 1943

agli art. 20 e segg. attribui un ampio e generieo potere di legiferare alle autorita occupanti (e ciõ anche in deroga all'art. 43 del regolamento connesso alla IV Convenzione

dell'Aja del 18 novembre 1907 e agli art. 55-57 della legge di guerra enianata con r. decreto 8 luglio 1938 n. 1415, che limitano il potere normativo dello Stato occupanto per ciõ che attiene all'ordine pubblico e alia vita pubblica) e tale Convenzione d'armistizio, anche se non e stata resa

esecutiva, e stata ritenuta inserita nell'ordinamento giu ridico italiano in forza del r. decreto 11 febbraio 1944 n. 310 e del decreto legisl. 20 luglio 1944 n. 162, con l'ef fetto della legittima rieezione nel diritto interno dei pro elami e delle ordinanze emanate dalPAmministrazione militare alleata (Cass. 12 ottobre 1959, n. 2779, Foro it.,

Rep. 1959, voce Occupazione del territorio naz., nn. 2-5) ; e tutto ciõ indipendentemente dalla circostanza che i

proclami delTAutoritä. militare alleata furono emanati

in pendenza dello stato di guerra, quando cioe, a norma

della stessa ricordata Convenzione dell'Aja (art. 13), l'au

toritä occupante aveva il pötere di emettere particolari

provvedimenti, ai quali era costretta dalle necessity bel

Iiehe, provvedimenti che, nella specie, hanno pienamente

rispettato i rapporti contrattuali preesistenti. L'art. 15 della Costituzione assicura la segretezza della

corrispondenza, che non puõ certo essere violata da una

misura di blocco clie lascia chiusa la cassetta di sicurezza

e nemmeno dal successivo sblocco, perche l'intervento di

un rappresentante dello Stato all'apertura della cassetta, come giä si e rilevato, non e diretto ad esercitare alcuna

ingerenza nel contenuto della corrispondenza privata (clie

puõ anche mancare), ma unicamente alla tutela di interes-i

pubblici. Nõ infine l'art. 42 della Costituzione, che tutela la

proprieta, ha alcuna attinenza con il blocco e lo sblocco

delle cassette di sicurezza, che lasciano integro agli intesta

tari il diritto di proprieta nel relativo contenuto.

Con il primo motivo la ricorrente, denunciando la vic

lazione e la falsa applicazione degli art. 1 e 37 cod. proc.

civ., in relazione all'art. 2 legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. E e all'art. 360, nn. 1 e 3, cod. proc. civ., assume che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito, il diritto di essa Florio alia libera disponibilita della cas

setta di sicurezza non puõ essere qualificato interesse le

gittimo perche il contenuto della pretesa azionata in giu dizio e caratterizzato essenzialmente dalle vicende di un

contratto esistente tra essa ricorrente e la Banca d'Italia, e l'inserimento della pubblica Amministrazione in tale

contratto appartiene soltanto alia sfera di valutazione del

comportamento inadempiente della banca, del quale inse

rimento il giudice ordinario puõ conoscere solo per deter

minare, in relazione alle pronunce di merito, se : a) la

Banca avesse errato o meno nel comunicare al Governo

militare alleato l'esistenza della cassetta in questione, dato

che il proclama alleato non faceva alcuna menzione della

Florio, sia in via diretta, sia in via indiretta ; b) la Banca

avesse o meno il diritto di opporre resistenza ad ogni prov vedimento di blocco illegittimamente disposto daU'esercito

occupante ; c) la Banca avesse o meno il dovere di pre tendere che ogni provvedimento di blocco fosse notificato

alia Florio ; d) la Banca avesse o meno il dovere di rite

nere comunque cessato ogni impedimento con la cessa

zione dello stato di guerra ; e) la Banca avesse o meno il

dovere di rispettare i suoi obblighi contrattuali data la

manifesta illegalita dell'ingerenza della pubblica Ammini

strazione ; /) la Banca avesse o meno il potere di adottare

la decisione unilaterale dell'apertura forzosa manifestata

con la lettera 1 agosto 1957.

Con tale motivo, pur nella molteplicitä delle argo

mentazioni, la ricorrente formula, in sostanza, due teei

che possono cosi riassumersi: 1) non esiste una situazione

di blocco nei riguardi della cassetta della Florio ; 2) l'auto

rita giudiziaria non poteva declinare la propria compe tenza di fronte all'invocata tutela di un diritto soggettivo e non di un interesse legittimo.

Al che e agevole replicare che la sottoposizione della

cassetta di sicurezza de qua a vincolo mediante l'apposi zione di sigilli da parte del Governo militare alleato e

circostanza di fatto accertata dal Giudice di merito, sor

retta da adeguata motivazione e comunque non contestaia

finora dalla ricorrente, cosi come e stato accertato in fatto

che il vincolo riguardava i beni e le cassette di sicurezza

non soltanto degli ex gerarchi fascisti, ma anche delle per sone a costoro legati da intimi rapporti di parentela, qual'e sicuramente la moglie di uno dei massimi esponenti del

cessato regime, o loro prestanomi. La perdnrante validitä del blocco delle cassette di

sicurezza e dimostrata poi dalle norme, inesattamente

eitate dalla ricorrente, e precisamente : a) dall'art. 1 decreto

legisl. 1 febbraio 1946 n. 58, per il quale, ai sensi del 3°

comma dell'art. 1 decreto legisl. luog. 20 luglio 1944 n. 162,

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1 145 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 1146

hanno piena validitä, ad ogni effetto, anche dopo la resti

tuzione dei singoli territori all'Amministrazione italiana, tatti i provvedimenti di bloooo dei depositi bancari e postali e dei titoli di oredito effettuati in applicazione dei pro claim e delle disposizioni doll'Autorita militare alleata ;

b) dall'art. 2 dello stesso decreto n. 58 del 1946, secondo

il quale il Ministro del tesoro e autorizzato a disciplinare la prooedura di sblocco dei conti eorrenti, cassette di sicu

rezza, ecc. bloccati per effetto dei provvedimenti disposti dalle aziende di credito e uffici postali in applicazione dei

proclaim e delle disposizioni a suo tempo emanati dal

Governo militare alleato; c) dalla legge 11 luglio 1952

n. 911 che stabilisce la procedura di sblocco dei vincoli

stabiliti dal decreto del 1946, che all'art. 6, ult. comma,

si riferisce alle cassette di sicurezza; d) dalla legge 4 ago sto 1955 n. 706, che, modificando con l'art. 9 l'ult.

comma dell'art. 6 legge n. 911 del 1952, stabilisce che

I'apertura delle cassette di sicurezza, nonche la ricogni zione di quanto contenuto in esse, a chiunque intestate, sara fatta, previo parere della Commissione cui e demandato

l'esame delle istanze di blocco (di cui all'art. 5 legge n. 911

del 1952), alia presenza del titolare o, in sua assenza, da

un notaio e con l'intervento di un delegato del Ministero

delle finanze.

Alia stregua di tali disposizioni deve necessariamente

essere seguita la particolare procedura amministrativa

adottata dalla legge per lo sblocco della cassetta, proce dura che, per la sua inderogabilitä, determina il difetto

di giurisdizione del giudice ordinario a conoscere delle

eventuali domande degli interessati, intese ad ottenere la

disponibilitä della cassetta sottraendosi alia procedura medesima.

Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando la

violazione e la falsa applicazione del decreto legisl. luog. 1 febbraio 1946 n. 58, legge 11 luglio 1952 n. 911 e legge 4

agosto 1955 n. 706, in relazione agli art. 14, 15, 30 e 31

delle preleggi e all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., assume

che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di me

rito, la cassetta di sicurezza in questione non poteva con

siderarsi soggetta a blocco, perche le leggi n. 911 del 1952

e n. 706 del 1955, regolando l'intera materia, hanno abro

gate il decreto legisl. luog. n. 58 del 1946, e comunque,

per quanto attiene alle cassette di sicurezza, hanno man

tenuto il blocco e disposto per la destinazione dei fondi,

previa apertura, soltanto per le cassette di sicurezza di

cui erano titolari le persone e gli enti elencati nell'art. 6

legge n. 911 del 1952 ; e, d'altra parte, perche il proclama del Groverno militare alleato non ha sottoposto a blocco

anche la cassetta di sicurezza di essa Plorio.

Tale motivo e, in buona sostanza, una ripetizione delle

censure contenute nel motivo precedente e delle quali e

gia stata dimostrata l'mfondatezza.

Pu6 aggiungersi che, mentre il decreto del 1946 rico

nosce validitä ai blocchi effettuati in applicazione delle

disposizioni alleate, le leggi del 1952 e del 1955 discipli nano la procedura di sblocco, gia prevista dal decreto del

1946, che no costituisce il presupposto, e ad essa fanno

esplicito riferimento.

Con il terzo motivo la ricorrente, denunciando la vio

lazione e la falsa applicazione dell'art. 1 decreto legisl.

luog. 20 luglio 1944 n. 162, in relazione all'art. 31 delle

preleggi, alla II Convenzione dell'Aja del 22 luglio 1899,

alla IV Convenzione dell'Aja del 1907, alia dichiarazione

di Bruxelles del 1874, al r. decreto 8 luglio 1938 n. 1415, al decreto legisl. luog. 1 febbraio 1946 n. 58 e all'art. 360,

nn. 3 e 5, cod. proc. civ., assume che il decreto legisl. luog. n. 173 del 1944 ha recepito soltanto gli atti legittimi della

Autorita militare occupante, e cioe soltanto gli atti con

formi ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato

italiano e a quelli del diritto internazionale : poiche lo

Stato occupante deve lasciare in vigore le leggi esistenti

e puõ emettere speciali provvedimenti quando sia costretto

da necessitä di guerra, il disposto vincolo dei depositi

bancari di cittadini dello Stato occupato non e atto le

gittimo, essendo stato emesso il provvedimento fuori della

sfera dei poteri consentiti dalle convenzioni internazionali,

e quindi non puö ritenersi recepito nell'ordinamento giuri dioo italiano. D'altra parte, secondo la ricorrente, il prov vedimento del Governo militare alleato era illegittimo, difettando il presupposto dello stato di guerra in Roma, come Citta sottratta alle vicende belliche con la qualiik a

di « citta aperta » ed essendo cessato lo stato di occupazione bellica a causa deH'armistizio e della cobelligeranza.

Anche tale motivo e infondato, perche, come gia e

stato dimostrato nell'esame del quarto motivo, i proclami del Governo militare alleato e il decreto legisl. 1 febbraio 1946 n. 58, clie ne ha convalidato l'efficacia, non sono contrari ai precetti di diritto internazionale riguardanti i poteri delle potenze occupanti.

Quanto, poi, alla particolare condizione giuridica di

Roma, in, quanto dichiarata « cittä aperta », queste Sezioni

unite hanno precisato che la dicMarazione fatta dal Go verno italiano prima dell'armistizio, e precisamente il

31 luglio 1943 agli anglo-americani, non fu mai accettata

da costoro (Cass. 19 luglio 1957, n. 3053, Foro it., 1957,

I, 1398), e, comunque, secondo il diritto internazionale

«citta aperta » significa citta priva di apprestamenti di

guerra, senza cho per ciõ la citta venga sottratta al regime di occupazione dell'esercito vittorioso.

Infine, come pure giä e stato rilevato, i provvedimeriti dell'Autorita militare alleata non hanno annullato i con

tratti preesistenti, ma soltanto stabilito il blocco delle

cassette di sicurezza, al fine della semplice ricognizione del contenuto per riscontrare la sussistenza o meno di ele

menti di interesse storico o politico. Per questi motivi, rigetta, ecc.

CORTE SÜPREMA DI GASSAZlONE.

Sezione II civile ; sentenza 27 ottobre 1961, n. 2422 ; Pres.

Lorizio P., Est. Tamburrino, P. M. Trotta (concl.

conf.) ; Piana (Aw. Gravone, Rubino) e. Comune

di Bulzi (Aw. Cbrvati).

(Oonferma App. Eoma 30 luglio I960)

IliriUi promiscui e usi civici — Li<|uidazi»iie — Giu

di/.io <11 rinvio — Sospensione — Mancata rias

sunzione — Elietti dell'estinzione — Fattispecie

(Cod. proc. civ., art. 297, 310, 393 ; 1. 16 giugno 1927

n. 1766, riordinamento degli usi civici; 1. 10 luglio 1930 n. 1078, definizione delle controversie in materia

di usi civici).

Sospeso, in sede di rinvio dalla Oassazione, il giudizio di

liquidazione di usi civici a seguito di conciliazione con

sentita prima dett'entrata, in vigore delVattuale codice di

procedura civile, la mancata riassunzione nel termine di

sei mesi dal rifiuto di approvazione, manifestato dal com

petente Ministero dopo Ventrata in vigore del codice

stesso, determina Vestinzione delVintero processo. (1)

La Corte, ecc. — (Omissis). Delimitato 1'ambito del

1'attuale indagine ai punto dibattuto in sede di merito

circa la perenzione e l'estinzione del procedimento iniziato

nel 1928, punto cui lianno riguardo e i primi cinque motivi

del ricorso principale e quello incidentale (ehe, per essere

(1) Suilimiti d'applicabilitä delle norme del codice di proce dura civile ai giudizi di liquidazione di usi civici, v. in generale Cass. 11 ottobre 1961, n. 2072, retro, 639, con nota di richiami,

compresa la sentenza 1° luglio 1957, n. 2537 della Cassazione

(Foro it., 1958, I, 659, con nota di richiami), cüi la pronuncia

riportata evidentemente si riferisce allorquando esamina gli ef

fetti della cancellazione della causa.

Sull'interpretazione dell'art. 393, cons. Cass. 15 aprile 1961, n. 766, id., 1961, I, 1141, con nota di richiami.

Cons., infine, sulla modalitä, di sospensione del giudizio

sospeso per violazione di norme tributarie, Cass. 7 febbraio

1962, n. 235, retro, 676, con nota di richiami.

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