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Sezioni unite civili; sentenza 31 maggio 1961, n. 1283; Pres. Verzì P., Est. Lenti, P. M. Colli...

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Sezioni unite civili; sentenza 31 maggio 1961, n. 1283; Pres. Verzì P., Est. Lenti, P. M. Colli (concl. conf.); Cooperativa edilizia Casa nostra (Avv. Mirti) c. Scaldaferri (Avv. Ciampini) Source: Il Foro Italiano, Vol. 84, No. 9 (1961), pp. 1481/1482-1483/1484 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23174996 . Accessed: 28/06/2014 19:20 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.220.202.191 on Sat, 28 Jun 2014 19:20:45 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezioni unite civili; sentenza 31 maggio 1961, n. 1283; Pres. Verzì P., Est. Lenti, P. M. Colli(concl. conf.); Cooperativa edilizia Casa nostra (Avv. Mirti) c. Scaldaferri (Avv. Ciampini)Source: Il Foro Italiano, Vol. 84, No. 9 (1961), pp. 1481/1482-1483/1484Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23174996 .

Accessed: 28/06/2014 19:20

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1481 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 1482

ressi dell'assicuratore con quelli dell'assicurato ed ha sta

bilito che le spese anticipate facciano carico al primo solo

entro i limiti di un quarto della somma assicurata, mentre

l'eccedenza deve essere sopportata dall'assicurato. Delle

spese relative alla causa intentata dal danneggiato e liqui date in sentenza a carico del soccombente la norma in esame

non si è occupata e non aveva motivo di farlo perchè, dovendo l'assicuratore tenere indenne l'assicurato di quanto

egli deve pagare al terzo in conseguenza del sinistro acca

duto durante il tempo dell'assicurazione, è evidente che egli non può sottrarsi al pagamento di quella parte di somma

relativa alle spese e agli interessi, costituendo sia l'una sia

l'altra accessori della domanda principale di risarcimento.

È chiaro peraltro che la responsabilità dell'assicuratore

trova un limite nella somma assicurata, nel senso che la

sua obbligazione complessiva non può andare oltre la cifra

indicata nel massimale e l'eventuale eccedenza fa carico

all'assicurato. Le spese, invece, anticipate per resistere

all'azione del danneggiato sono state poste a carico del

l'assicuratore, sia pure entro i limiti di un quarto della

somma assicurata, in quanto sono spese fatte nel suo inte

resse. Ed è proprio la stessa ragione che rende inapplicabile la norma quando l'interesse non sia soltanto dell'assicura

tore, ma anche dell'assicurato, il che si verifica quando il

danneggiato pretenda un risarcimento superiore al massi

male. In tal caso, infatti, l'assicurato deve difendersi da

quella parte della domanda relativa al danno non coperto dalla polizza di assicurazione, onde è manifesto il suo diretto

interesse a resistere all'azione. Questa coincidenza di inte

ressi è stata in modo particolare tenuta presente nella

norma in esame stabilendosi che in tale ipotesi le spese debbano essere ripartite fra assicuratore e assicurato in

proporzione dei rispettivi interessi.

Sulla base di tali principi appare chiaro che il Tribu

nale, nella decisione impugnata, non solo ha equivocato

sull'oggetto della causa che concerneva la ripartizione delle

spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato e

non già le spese del giudizio poste a carico del soccom

bente, ma ha erroneamente interpretato la disposizione dell'art. 1917 ritenendo che essa fosse applicabile alle spese

liquidate in sentenza.

Ha del pari erroneamente ritenuto, come è stato posto in evidenza con il quarto ed il quinto motivo, che le spese in questione non potessero essere distribuite con la re

gola proporzionale, in quanto la somma da pagare al dan

neggiato era inferiore al massimale senza considerare che

le spese, costituendo accessorio della domanda principale di risarcimento, andavano sommate al capitale, unitamente

agli interessi, al fine di stabilire se il danno risarcibile fosse

superiore o inferiore al massimale.

La decisione impugnata deve, in conseguenza, essere

cassata e la causa rinviata ad altro giudice dello stesso

grado il quale si uniformerà ai seguenti principi :

1) il 3° comma dell'art. 1917 si riferisce esclusiva

mente alle spese sostenute dall'assicuratore per resistere

all'azione del danneggiato contro l'assicurato e non già alle

spese del giudizio liquidate a favore del danneggiato vit

torioso ;

2) le spese di cui all'art. 1917, 3° comma, sono a ca

rico dell'assicuratore nei limiti di un quarto della somma

assicurata sempre che la somma richiesta dal danneggiato

per capitale, spese e interessi non superi il massimale ;

3) se la somma richiesta dal danneggiato sia superiore al massimale, la norma di cui all'art. 1917 non trova appli cazione e le spese anticipate dall'assicuratore per resistere

all'azione del danneggiato sono ripartite fra assicuratore e

assicurato in proporzione dei rispettivi interessi.

Per questi motivi, cassa, ecc.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezioni unite civili ; sentenza 31 maggio 1961, n. 1283 ; Pres. Verzì P., Est. Lenti, P. M. Colli (conci, c.onf.) ;

Cooperativa edilizia Casa nostra (Avv. Mirti) c. Scal

daferri (Avv. Ciampini).

(Gassa App. Ancona 6 marzo 1959)

Case popolari — Cooperativa edilizia a contributo

statale — Controversie sulla qualità di socio —

Difetto di giurisdizione del giudice ordinarlo —

Fattispecie (R. d. 28 aprile 1938 n. 1165, t. u. sulla

edilizia popolare, art. 98, 131).

Le controversie tra cooperativa edilizia a contributo statale e

socio, sorte in tempo anteriore alla stipulazione del mutuo

individuale con la Gassa depositi e prestiti, sfuggono alla

competenza del giudice ordinario e formano oggetto di

cognizione della Commissione di vigilanza per l'edilizia

popolare, le cui decisioni sono impugnabili avanti il

Consiglio di Stato, pur se vertano sulla qualità di socio

(nella specie, trattavasi d'impugnazione della deliberazione

di esclusione dalla cooperativa). (1)

La Corte, ecc. — La Cooperativa ricorrente precisa mente lamenta che la Corte di merito non ha considerato

che lo Scaldaferri non poteva aver acquistato alcun diritto

soggettivo al godimento dell'alloggio, in quanto, alla data

della delibera consiliare di assegnazione privilegiata, l'edi

ficio era ancora in costruzione, onde non poteva verificarsi

l'ipotesi (consegna materiale dell'alloggio), che l'art. 98

t. u. n. 1165 dell'anno 1938 esige perchè l'assegnazione si

perfezioni dando vita, a favore dell'assegnatario, al diritto

soggettivo di godimento. Nella specie, spiega la ricorrente, con la detta delibera

era stata assicurata allo Scaldaferri soltanto la legittima

aspettativa a conseguire, « senza l'alea del sorteggio », il

diritto soggettivo, per altro, necessariamente subordinato

al fatto della costruzione dell'alloggio, ed alla conserva

zione della qualità di socio nel momento nel quale la con

segna si fosse resa possibile. Non essendosi verificata l'una ipotesi nè l'altra, non è

sorto alcun diritto soggettivo a favore dello Scaldaferri, e

pertanto, conclude la ricorrente, la controversia, contra

riamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito, rientra

nella competenza esclusiva della Commissione di vigilanza. La censura è fondata.

I rapporti giuridici che sorgono tra la cooperativa edi

lizia a contributo statale ed i soci sono rigorosamente stabiliti dalla legge speciale che regola la materia in previ sione del raggiungimento dei fini suoi propri d'ordine pre minentemente pubblicistico. Orbene il momento in cui

sorge a favore del socio il diritto soggettivo di godimento

dell'alloggio assegnato, è stato identificato dalla costante

giurisprudenza di questa Corte suprema, in quello della

stipula del mutuo individuale con la Cassa depositi e pre stiti.

Ed allora, nel periodo che precede tale stipula, a favore

del socio sussiste soltanto un interesse legittimo all'assegna zione dell'alloggio, vale a dire alla realizzazione del godi

ti) È da segnalare il contrasto tra la sentenza riportata e la

decisione 19 ottobre 1060, n. 761 della VI Sezione del Consiglio di Stato, la quale ha dichiarato la propria carenza di giurisdi zione a conoscere del ricorso proposto da cooperativa edilizia

a contributo statale avverso la determinazione, con cui la Com

missione di vigilanza aveva riconosciuto la qualità di socio, contestata dalla cooperativa (in questo volume, III, 5, con

ampia nota di richiami). Le sentenze 20 gennaio 1958 del Tribunale di Ascoli Piceno e

6 marzo 1959 della Corte d'appello di Ancona, pronunciata tra le parti (sentenze, dalle quali risulta il preciso oggetto del

giudizio : impugnazione d>lla deliberazione di esclusione dalla

cooperativa), sonò rispettivamente riassunte in Foro it,., Bep.

1958, voce Case -popolari, n. 37, e Bep. 1959, voce cit., n. 47,

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1483 PARTE PRIMA 1484

mento dell'alloggio medesimo ; interesse, per altro, che è

collegato e condizionato al raggiungimento del fine pubbli cistico proprio della speciale legislazione in materia, secondo

l'apprezzamento discrezionale degli organi ai quali spetta procedere all'assegnazione medesima.

Consegue pertanto che tutte le controversie comunque riflettenti la legittimità della prenotazione ed assegnazione,

comprese quelle attinenti alla posizione ed alla qualità di

socio o aspirante socio di una cooperativa edilizia a contri

buto erariale, e quelle tra socio e socio ovvero tra socio e cooperativa, in quanto riguardino rapporti sociali, senza alcuna distinzione fondata sull'origine di dette controversie, ed anche se sorte prima della concessione del contributo

statale, rientrano nella competenza della Commissione di

vigilanza per l'edilizia popolare ed economica istituita con il t. u. approvato con il r. decreto 28 aprile 1938 n. 1165, contro le cui deliberazioni, aventi carattere di atti ammi

nistrativi, non è ammesso, come è ovvio, che il ricorso al

Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. La sentenza impugnata, « ritenute pacifiche le circo

stanze di fatto esposte in narrativa », e cioè che il 13 mag gio 1952 (data della delibera di assegnazione di un apparta mento al socio Scaldaferri), l'edifioio sociale « era in corso di costruzione », si è evidentemente discostata dai principi di diritto sopra enunciati, allorché ha dichiarato « la giuris dizione del giudice ordinario a conoscere della causa in esame ».

Nè è a dirsi, e l'argomento è fatto proprio dal contro

ricorrente, che la Corte di merito ha dichiarato la compe tenza dell'autorità giudiziaria ordinaria a giudicare nel

caso, considerando ohe con la delibera del 13 maggio 1952 non si provvide ad una mera « prenotazione » di un apparta mento a favore dello Scaldaferri, bensì si operò una vera e propria « assegnazione » di alloggio, così che entrarono a far parte del patrimonio dello Scaldaferri « quei diritti

soggettivi ... la cui tutela non può che competere esclusi vamente all'autorità giudiziaria ordinaria ».

È palese l'errore logico-giuridico che informa tale ra

gionamento. Qualsiasi fine possano essersi proposti di raggiungere la

Cooperativa edilizia da un lato, ed il socio Scaldaferri dall'altro in relazione alla delibera del 13 maggio 1952, è certo che la natura pubblicistica dei rapporti che vincolano la Cooperativa ed i soci non ne consenta la loro disponibi lità e pertanto qualsiasi pattuizione, che urti o contrasti con le norme fondamentali della legislazione in materia, non ha alcuna giuridica rilevanza.

In altri termini, stabilendo la legge le condizioni ed il momento in cui il socio acquista un vero e proprio diritto

soggettivo di godimento dell'alloggio assegnato, nessuna volontà privata e per nessun motivo può modificare il con tenuto della legge, non essendo consentito al privato di attribuire ad libitum ad un interesse legittimo il contenuto di diritto soggettivo.

Questa Corte suprema, pertanto, in accoglimento del ricorso proposto dalla Cooperativa edilizia « Casa nostra » deve dichiarare la carenza di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria a decidere la causa in esame e di conseguenza deve cassare la sentenza impugnata senza rinvio. (Omissis)

Per questi motivi, ecc.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

Sezione I civile ; sentenza 30 maggio 1961, n. 1271 ; Pres. CELENTANO P., Est. GrIANNATTASIO, P. M. ClJTRUPIA (conci, conf.) ; Ente prov. turismo Messina (Avv. Sca lone, Silvestri) c. Compagnia meridionale gas (Avv. Annesi, Vitale).

(Conferma App. Messina 27 agosto 1959)

Turismo— Contributi Dichiarazione d'ille(jittimità Costituzionale delta normativa — Effetti sui rap

porti pendenti (Costituzione della Repubblica, art.

136 ; r. d. 1. 12 novembre 1936 n. 2302, sui contributi

obbligatori a favore degli enti prov. per il turismo, art. 2 ; r. d. 1. 20 giugno 1935 n. 1425, nuovo ordinamento

degli organi prov. per il turismo, art. 9).

A seguito della dichiarazione d'illegittimità costituzionale delle

norme che regolano Vim-posizione e l'accertamento dei

contributi dovuti agli enti provinciali del turismo da sog getti diversi da enti pubblici, è inammissibile l'esazione dei contributi divenuti definitivi e iscritti a ruolo antece dentemente alla pronuncia di incostituzionalità. (1)

La Corte, ecc. — Il ricorrente, denunciando la falsa

applicazione dell'art. 136 Cost, e dell'art. 30 legge 11 marzo 1953 n. 87, assume che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte del merito, le sentenze della Corte costituzio nale che dichiarano l'incostituzionalità di norme di legge hanno efficacia ex nunc e non già ex tunc ; sicché, nella

specie, poiché il rapporto tributario è sorto ed è stato definito alla scadenza del termine previsto per l'impugna tiva del decreto del Prefetto, e poiché a quella data deve essere riportato il debito della resistente nei confronti del

l'Ente, la sentenza della Corte costituzionale non può avere spiegato alcuna efficacia nei confronti di quel rap porto già costituito e perfezionato, essendo la Compagnia debitrice prima della detta pronuncia ed essendo irrilevante che la prestazione sia stata eseguita o meno.

Il ricorso è infondato. La disposizione dell'art. 136

Cost., in base alla quale, nel caso in cui la Corte costitu zionale dichiari l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, questa cessa di avere efficacia a partire dal giorno successivo a quello della

pubblicazione della decisione, va intesa nel senso che la

pronuncia di incostituzionalità, mentre, da un canto, lascia salvi tutti gli effetti ormai irrevocabilmente prodottisi in modo definitivo in base alla norma di legge dichiarata

incostituzionale, spiega, invece, la sua efficacia sulle situa zioni giuridiche non ancora esaurite, in quanto tuttora suscettibili di essere diversamente regolate per effetto della

pronuncia stessa, allo stesso modo e con la stessa estensione di un caso di ius superveniens. Tra le situazioni giuridiche non ancora esaurite sulle quali la pronuncia di illegittimità costituzionale di una legge rende questa inapplicabile sono i rapporti, per i quali pende controversia giudiziale (sempre beninteso che gli stessi non siano stati oggetto di una pro nuncia passata in cosa giudicata), con la conseguenza che, in ogni stato e grado del giudizio, il giudice deve tenere conto dell'intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge (Cass. 16 aprile 1959, n. 1137, Foro it., Rep. 1959, voce Corte cost., n. 50 ; 23 marzo 1959, n. 876, ibid., n. 49 ; 16 settembre 1957, n. 3492, id., 1957, I, 1607).

Tali concetti non vengono direttamente contestati dal

ricorrente, il quale, oppone, però, ohe. poiché il decreto

prefettizio, che dava origine al rapporto, fu pubblicato e non opposto, con l'effetto che il contributo divenne defi nitivo ed iscritto a ruolo, la resistente è divenuta debitrice del contributo stesso, anche se non l'aveva ancora pagato e tali effetti definitivi non possono essere posti nel nulla dalla sentenza della Corte costituzionale, che ha dichiarato incostituzionale la norma d'imposizione. Si oppone anche che, seguendo l'indirizzo accolto dalla Corte del merito, si

(1) La sentenza confermata, App. Messina 27 agosto 1959, è riassunta nel nostro Rep. 1959, voce Turismo, n. 17 ; e quella di primo grado (sempre conforme) Trib. Messina 30 maggio 1958, nel Rep. 1958, voce Corte cost., n. 57 (annotata da Vinci, in Giur. sic., 1959, 209).

Conformi, per il caso in cui la pronuncia di incostituzionalità intervenga nel corso del giudizio in cui si contesta l'obbligo tributario, Trib. Udine 16 gennaio 1958 e Trib. Padova 13 dicembre 1957, Foro it., 1958, I, 451. Per tutti gli altri pre cedenti si veda l'ampia nota redazionale alla conforme sentenza App. Firenze 13 maggio 1960, retro, 532.

La sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittime le norme in questione leggesi in questa livista, 1957, I, 912, con nota di richiami.

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