sezioni unite civili; sentenza 4 febbraio 1987, n. 1022; Pres. Marziano, Est. Laudato, P.M.Paolucci (concl. conf.); U.s.l. 4 Chieti (Avv. Moscarini) c. Manente (Avv. Cafiero). Regolamentopreventivo di giurisdizioneSource: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 9 (SETTEMBRE 1987), pp. 2447/2448-2449/2450Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23179010 .
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2447 PARTE PRIMA 2448
duttrice innanzi al Pretore di Pescara per la convalida. Esponeva che la Mungo si era resa inadempiente al pagamento di sei mensi
lità di «spese condominiali», dell'importo di lire 150.000 cadauna.
Assente l'intimata, lo sfratto era convalidato dal pretore con
ordinanza resa all'udienza del 14 marzo 1980.
La Mungo propose gravame avverso quel provvedimento, so
stenendo, fra l'altro, ch'esso era appellabile in quanto emesso
in difetto delle condizioni di legge, perché l'art. 658 c.p.c. stabili
sce tassativamente che lo sfratto può essere intimato nell'ipotesi del mancato pagamento del canone e perché il credito per spese
erogate dal locatore per la fornitura dei servizi non rientra nel
concetto di canone.
Il Terra resistette al gravame, denunciandone innanzitutto l'i
nammissibilità. Il Tribunale di Pescara, con sentenza del 23 marzo 1982, di
chiarò inammissibile l'appello, osservando che esso era stato pro
posto contro un provvedimento avente le caratteristiche intrinseche
dell'ordinanza. Esprimeva avviso, al riguardo, che la questione concernente la pretesa non riconducibilità delle «spese condomi
niali» nel concetto di canone, più che avere attinenza a un pre
supposto del procedimento di sfratto, integrava una questione di
merito che la conduttrice avrebbe dovuto far valere opponendosi alla convalida.
Avverso la sentenza del Tribunale di Pescara, Concetta Mungo è ricorsa per cassazione formulando un solo motivo di censura.
Leandro Giancarlo Terra ha proposto controricorso.
Motivi della decisione. — Nell'unico motivo del ricorso per
cassazione, con implicito riferimento agli art. 658 e 663 c.p.c., si oppone alla sentenza impugnata che l'ordinanza di convalida
nello sfratto per morosità relativa alle «spese condominiali» era
appellabile, avendo il contenuto di sentenza, perché emessa al
di fuori dei presupposti di legge. Il motivo è fondato. Quando il rapporto dedotto in giudizio
sia estraneo al paradigma del procedimento sommario per conva
lida di sfratto, l'ordinanza di convalida, emessa fuori della fatti
specie normativa, deve essere considerata una sentenza perché
questa è il normale tipo dei provvedimenti decisori delle contro
versie.
In tal caso, le pronuncia, risolutiva del contratto, è soggetta ai mezzi d'impugnazione previsti per le sentenze, fra i quali l'ap
pello. Verificare, poi, se un provvedimento del giudice sia appel labile è, anche nell'ipotesi considerata, un'indagine su presupposto
processuale demandata d'ufficio al giudice del gravame e condi
zionata semplicemente alla proposizione della relativa impu
gnazione. Non è esatto, dunque, che la relativa problematica — ricondu
cibile all'emissione dell'ordinanza di convalida in un caso non
compreso fra quelli per i quali essa è consentita — involga una
questione di merito, da sollevarsi attraverso l'opposizione. Nel concreto, poi, deve riconoscersi la esattezza dell'assunto,
implicito nel ricorso, secondo cui il procedimento per convalida
di sfratto non è applicabile al mancato pagamento degli «oneri
accessori» della locazione, quali sono le c.d. «spese condominia
li» poste a carico del conduttore.
Il procedimento considerato, invero, è predisposto per i caSi di «mancato pagamento del canone di affitto» (art. 658 c.p.c.).
Esso attiene ai rimedi dell'inadempimento dell'obbligazione prin cipale del conduttore, quella diretta a compensare il locatore del
far godere all'altro la res indicata in contratto.
Il procedimento medesimo non riguarda, dunque, i casi di man cato assolvimento degli «oneri accessori» gravanti sul condutto
re, i quali non si traducono in compensi per il locatore.
Orbene, l'estensione sua a questi casi diversi non è possibile. Esso integra un rito speciale, che si pone come eccezione all'or
dinario processo di cognizione, sicché la relativa normativa non
è applicabile per analogia (art. 14 disp. prel. c.c.). Inoltre, come ha già notato parte della dottrina, in molti casi
quell'estensione comporterebbe persino un adattamento del rito alla particolarità della fattispecie inglobata per analogia — ope razione di plastica legislativa non consentita alla giurisdizione —
rendendosi necessaria, da parte del giudice, una verifica che ecce de dal ristretto ambito documentale del contratto di locazione
per estendersi ad altre fonti probatorie, quali le delibere sulle spe se e sui criteri di ripartizione, la comunicazione fattane al con duttore e la richiesta di pagamento (art. 9 1. 27 luglio 1978 n.
392), condizioni tutte attinenti alla liquidità del credito fatto valere.
Argomento decisivo contrario all'opinione qui espressa, infine,
Il Foro Italiano — 1987.
non emerge dall'art. 55 1. n. 392 del 1978, circa la concedibilità
di un termine di grazia per il pagamento vuoi dei canoni vuoi
degli accessori, atteso che la corrispondente assegnazione può av
venire anche in ordinario procedimento di cognizione per la riso
luzione del contratto e il rilascio della cosa locata, quando la
morosità attenga al pagamento di quegli oneri.
Dalle osservazioni formulate risulta che il ricorso deve essere
accolto.
Di conseguenza, deve cassarsi la sentenza impugnata e rinviarsi
la causa a giudice pari-ordinato a quello di appello, giudice che
si designa nel Tribunale di Chieti, perché l'esamini nel merito.
CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 4 feb braio 1987, n. 1022; Pres. Marziano, Est. Laudato, P.M. Pao
lucci (conci, conf.); U.s.l. 4 Chieti (Aw. Moscarini) c. Manente
(Avv. Cafiero). Regolamento preventivo di giurisdizione.
Sanitario — Medico dipendente della U.s.l. — Prestazioni lavo
rative — Sistema della compartecipazione e del contributo di
incentivazione — Attività professionale — Controversie — Giu
risdizione ordinaria (D.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761, stato giu ridico del personale delle U.s.l., art. 35; d.p.r. 25 giugno 1983
n. 348, norme risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi
per il trattamento economico del personale delle U.s.l., art.
59 a 66).
Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la cognizione delle
controversie aventi ad oggetto l'attività svolta dal medico di
pendente della U.s.l. al di fuori del rapporto di lavoro subordi
nato ed in regime di istituto di incentivazione della produttività, ai sensi del punto n. 4.10 dell'accordo collettivo nazionale per il personale ospedaliero del 26 giugno 1980, recepito nell'art.
59 d.p.r. n. 348/83, stante la indubbia natura libero-professionale dell'attività. (1)
Svolgimento del processo. — Con ricorso al Pretore di Chieti, in funzione di giudice del lavoro, il dott. Antonio Manente, con
veniva in giudizio l'U.s.l. n. 4 di Chieti, dalla quale dipendeva in qualità di medico a tempo pieno e, premesso: a) di aver svol
to, per il periodo 1° luglio 1983-30 settembre 1984, fuori del nor
male orario e del rapporto di lavoro subordinato con l'ente, mansioni professionali a favore di pazienti che si erano rivolti
(1) In termini: Cass. 25 novembre 1986, n. 6923, Foro it., Mass., 1191; 22 novembre 1986, n. 3416, ibid., 602 (per i principi generali, con riferi mento a medici liberi professionisti assunti dal comune per fronteggiare esigenze sanitarie di emergenza); Pret. Ascoli Piceno 10 febbraio 1984, id., Rep. 1984, voce Sanità pubblica, n. 112 (e in Giusi, civ., 1984, I, 1312); Cass. 13 ottobre 1983, n. 5955, Foro it., Rep. 1983, voce Sanita rio, n. 240; 20 maggio 1980, n. 3291, id., Rep. 1980, voce cit., n. 193, e 22 ottobre 1979, n. 5465, ibid., n. 196 (in relazione all'art. 47 d.p.r. n. 130/69); contra, per l'affermazione della giurisdizione amministrativa, T.A.R. Puglia, sez. Lecce, 5 febbraio 1984, n. 54, id., Rep. 1985, voce
cit., n. 91; Pret. Lodi 24 ottobre 1983, id., 1984, I, 2038, con nota di
richiami, cui adde, per la legittimità dell'obbligo del degente al pagamen to delle prestazioni sanitarie al di fuori del regime di assistenza gratuita, Trib. Pisa 21 marzo 1984, ibid., 1371; per la qualificazione delle quote di compartecipazione come «emolumenti» costituenti elemento integrante della retribuzione, Cons. Stato, sez. VI, 19 dicembre 1980, n. 1321, id., Rep. 1981, voce cit., n. 222; nonché Verrienti, In tema di applicazione dell'istituto delle c.d. compartecipazioni e del «plus» orario previsti dal l'A.n.u.l. 1979-82 e sulla derogabilità degli accordi sindacali nazionali, in Lavoro 80, 1985, 203; Candido, Attività ambulatoriale e comparteci pazione ai relativi proventi del personale ospedaliero, in Nuova rass., 1983, 352.
Sulla insussistenza del reato di esercizio abusivo di professione da parte del medico ospedaliero a tempo pieno che svolga libera attività professio nale, munito dell'abilitazione, v. Cass. 23 ottobre 1981, Platania, Foro it., 1982, II, 368.
Sul d.p.r. n. 348/83, fondamentale nella evoluzione della disciplina della contrattazione collettiva per i dipendenti delle U.s.l., v. T.A.R. Lazio, sez. I, 23 maggio 1984, n. 484, ed altre, id., 1985, III, 102, con nota di richiami anche sulla incompatibilità fra rapporto di pubblico impiego ed esercizio della libera professione da parte del sanitario.
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
alle strutture ed agli organici ospedalieri per l'effettuazione di
prestazioni medico-specialistiche, esulanti dal ricovero di routine;
ti) che tale attività rientrava nel quadro di una collaborazione
continuativa e coordinata tra l'ente ed il personale medico, previ sta dall'art. 4.10 dell'accordo nazionale del 24 giugno 1980 per il personale ospedaliero e dagli art. 59 ss. d.p.r. n. 348/83; c) che
l'ente non gli aveva corrisposto quanto spettantegli per la predet ta attività a titolo di compartecipazione, limitandosi a corrispon
dergli esigui acconti; tanto premesso, chiedeva la condanna della
predetta unità al pagamento delle somme dovute, per la causale
innanzi indicata, maggiorata degli interessi maturati e maturandi, nonché della rivalutazione monetaria.
La convenuta, costituitasi in giudizio, dopo aver eccepito il di
fetto di giurisdizione del giudice ordinario e, nel merito, la infon
datezza della domanda, ha proposto regolamento preventivo di
giurisdizione illustrato con memoria con il quale sostiene l'attri
buzione della controversia alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il medico resiste con controricorso.
Motivi della decisione. — È certo che l'istituto di incentivazio
ne alla produttività, quale previsto e disciplinato dagli art. 59
a 66 dell'accordo nazionale unico di lavoro del personale delle
U.s.l., reso esecutivo con d.p.r. n. 348/83, applicabile alla pre sente controversia, costituisce, nella sua ratio, uno strumento di
politica sanitaria finalizzato a spostare verso la struttura pubbli
ca, in parti progressivamente crescenti, la domanda di assistenza
specialistica, con l'obiettivo di raggiungere una qualificazione di
versa della domanda reale dei cittadini, con conseguente riduzio
ne della spesa. Infatti, ferma restando l'entità della domanda reale
di assistenza, lo spostamento di parte delle prestazioni dal con
venzionamento esterno all'area pubblica non potrà che determi
nare un contenimento della spesa a carico dell'U.s.l. Condizione
necessaria per il raggiungimento delle finalità dell'istituto è, cosi, un ripensamento organizzativo degli orari di servizio e dei turni
in rapporto alla domanda reale che si intende soddisfare nelle
strutture pubbliche, in modo da rendere queste ultime disponibili e operative in un arco di ore giornaliere il più ampio possibile. Tale ripensamento, però, in relazione all'attività svolta dai medi
ci nell'ambito del predetto istituto, non snatura in alcun modo
il carattere libero-professionale della predetta attività. Queste se
zioni unite, con sentenza n. 6923 del 1986 (Foro it., Mass., 1191), hanno ritenuto — e il convincimento merita ampia adesione per la fondatezza delle ragioni esposte — che l'attività in comparteci
pazione di cui al n. 4.10 dell'accordo nazionale per il personale
ospedaliero del 24 giugno 1980, non sia altro che una specifica modalità di esercizio dell'attività libero professionale del medico
di cui all'art. 35 d.p.r. n. 761/79.
L'ultimo comma, orbene, dell'art. 59 1. n. 348/83, nel prevede re l'istituto di incentivazione della produttività, parla di una «ri
definizione dell'ex istituto della compartecipazione secondo le linee
organizzative che seguono». Tali linee, orbene, dirette a definire
le modalità operative per la realizzazione degli obiettivi perseguiti dal predetto istituto di incentivazione attraverso le aree di attua
zione e le relative prestazioni (art. 59, ultimo comma, 61, ultimo,
comma, 62), la valutazione economica della produttività aggiun tiva (art. 61) la indicazione del personale cui può essere richiesta
la prestazione (art. 63, lett. a e b, e art. 64), i criteri di ripartizio ne del fondo di incentivazione (art. 63) non toccano in alcun mo
do la sostanza dell'indicata natura dell'ex istituto delle
compartecipazioni, in quanto prevedono espressamente che l'atti
vità connessa con l'istituto di incentivazione va svolta in plus ora
rio, fuori del normale servizio di lavoro (art. 61 e 64) e che tutte
le prestazioni effettuate e riconosciute devono essere retribuite
con le modalità previste per il plus orario stesso (art. 64, 2°
comma). È agevole, allora, escludere che l'attività svolta dal sanitario
in regime di istituto di incentivazione sia inerente al rapporto su
bordinato di pubblico impiego, essendo, invece, essa attività, per
tempo e modalità di espletamento, attività libero-professionale
di un rapporto privatistico di natura autonoma, ancorché sogget
ta a diverse limitazioni, cosi' come già ritenuto da queste sezioni
unite per l'attività intra muraria e per l'attività in compartecipa
zione (sent. cit. n. 5465/79, id., Rep. 1980, voce Sanitario, n. 196).
Il che trova conferma nella considerazione che non è dato de
sumere dalle norme che disciplinano il predetto istituto in quali
specifici vincoli si sostanzierebbe la subordinazione, e che il plus
orario è previsto espressamente dal legislatore all'art. 35, 7° com
ma, lett. b, del citato d.p.r. n. 761/79 proprio in relazione all'at
II Foro Italiano — 1987.
tività libero-professionale, per la cui prestazione è norma che es
sa avvenga in orari diversi da quello ordinario. Né, infine, va
trascurata la ulteriore considerazione che la prestazione in plus
orario, prevista dal citato istituto, non è obbligatoria, dal mo
mento che il rifiuto ad eseguirla non determina alcuna conse
guenza in relazione al rapporto di pubblico impiego, ma soltanto
la non attribuzione delle quote inerenti il fondo comune (art. 64, ultimo comma).
Né diversa conclusione suggerisce il rilievo svolto dalla ricor
rente in ordine al rapporto previsto dalla legge tra la qualità di
prestazione valutabile come plus orario rispetto alla quantità di
prestazione fornita durante l'orario normale, in quanto tale rap
porto non investe in alcun modo l'autonoma natura della presta zione in plus orario, rappresentando, soltanto, uno dei mezzi diretti
a realizzare le finalità dell'istituto. Parimenti è a dirsi, poi, per
quanto riguarda la delibera della giunta regionale Abruzzi di ap
provazione dell'accordo quadro regionale concluso con i rappre sentanti delle organizzazioni sindacali, in quanto la norma
transitoria in essa contenuta, e invocata dalla ricorrente stessa, si limita soltanto a disciplinare il predetto istituto di incentivazio
ne per il periodo corrente tra il 1° luglio 1983 (data dalla quale esso avrebbe dovuto avere vigore ex d.p.r. n. 348/83) ed il 30
settembre 1984, prevedendo i criteri per il pagamento delle pre stazioni in plus orario correlato ai criteri per la quantificazione delle prestazioni stesse.
Deve essere, pertanto, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, indubbio essendo, per le considerazioni innanzi svolte, che l'attività dedotta in giudizio nell'ambito dell'istituto di incen
tivazione alla produttività inerisce ad un rapporto privatistico di
natura autonoma.
I
CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 14 gen naio 1987, n. 193; Pres. Barba, Est. Caturani, P.M. Sgroi
V. (conci, parz. diff.); Pallante (Avv. Sandulli) c. Prefetto
di Caserta ed altri (Avv. dello Stato Ferri). Conferma Cons.
Stato, sez■ IV, 15 novembre 1977, n. 955.
Edilizia e urbanistica — Condono edilizio — Sospensione dei pro cessi in corso — Sindacato della Cassazione sulla sanabilità delle
opere — Ammissibilità — Limiti (L. 28 febbraio 1985 n. 47, norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia,
sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie, art. 43, 44). Edilizia e urbanistica — Condono edilizio — Costruzione in vio
lazione del vincolo autostradale — Sanabilità — Limiti (L. 24
luglio 1961 n. 729, piano di nuove costruzioni stradali ed auto
stradali, art. 9; 1. 6 agosto 1967 n. 765, modifiche ed integra zioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150, art. 19; d.m. 1° aprile 1968, distanze minime a protezione del nastro
stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei
centri abitati, di cui all'art. 19 1. 6 agosto 1967 n. 765, art.
4; 1. 28 febbraio 1985 n. 47, art. 32). Edilizia e urbanistica — Condono edilizio — Provvedimento san
zionatorio inoppugnabile — Nozione (L. 28 febbraio 1985 n.
47, art. 43). Strade — Distanze delle costruzioni dai tracciati stradali ed auto
stradali — Costruzione in violazione — Ordine di demolizione
del prefetto — Impugnazione — Decisione del giudice ammini
strativo — Sindacabilità in Cassazione — Limiti (Cost., art.
Ill; cod. proc. civ., art. 362; r.d. 8 dicembre 1933 n. 1740, t.u. delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, art. 1, 20).
La Corte di cassazione, al pari di ogni altro giudice, quando sia
invocato l'effetto sospensivo della domanda di sanatoria delle
opere edilizie abusive sul processo in corso, ha il potere di veri
ficare se il giudizio che dovrebbe essere sospeso si riferisce o
meno ad opere che in astratto siano suscettibili di sanatoria,
senza, però, poter esplicare alcuna indagine di carattere tecnico
discrezionale. (1)
(1) La decisione confermata Cons. Stato, sez. IV, 15 novembre 1977, n. 955, è riassunta in Foro it., Rep. 1978, voce Edilizia e urbanistica, n. 337.
Sull'ambito di operatività dell'art. 44 1. n. 47/85, v., in giurisprudenza, Cons. Stato, sez. V, 20 dicembre 1985, n. 483, id., 1986, III, 374,
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