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sezioni unite civili; sentenza 5 novembre 2001, n. 13627; Pres. Vessia, Est. Altieri, P.M. Lo Cascio...

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sezioni unite civili; sentenza 5 novembre 2001, n. 13627; Pres. Vessia, Est. Altieri, P.M. Lo Cascio (concl. conf.); Partredeeriet Elisabeth Clipper VII e altra (Avv. Sperati, Balestra) c. Sigma International Trading Corp. (Avv. Raimondi, Ghelardi) e altra. Regolamento di giurisdizione Source: Il Foro Italiano, Vol. 125, No. 5 (MAGGIO 2002), pp. 1463/1464-1467/1468 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23198358 . Accessed: 28/06/2014 10:40 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.105.245.150 on Sat, 28 Jun 2014 10:40:22 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezioni unite civili; sentenza 5 novembre 2001, n. 13627; Pres. Vessia, Est. Altieri, P.M. LoCascio (concl. conf.); Partredeeriet Elisabeth Clipper VII e altra (Avv. Sperati, Balestra) c.Sigma International Trading Corp. (Avv. Raimondi, Ghelardi) e altra. Regolamento digiurisdizioneSource: Il Foro Italiano, Vol. 125, No. 5 (MAGGIO 2002), pp. 1463/1464-1467/1468Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23198358 .

Accessed: 28/06/2014 10:40

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1463 PARTE PRIMA 1464

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 5

novembre 2001, n. 13627; Pres. Vessia, Est. Altieri, P.M. Lo

Cascio (conci, conf.); Partredeeriet Elisabeth Clipper VII e

altra (Avv. Sperati, Balestra) c. Sigma International Tra

ding Corp. (Avv. Raimondi, Ghelardi) e altra. Regolamento di giurisdizione.

Giurisdizione civile — Convenzione di Bruxelles 27 settem

bre 1968 — Connessione di cause — Fattispecie (L. 21 giu

gno 1971 n. 804, ratifica ed esecuzione della convenzione

concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione

delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968: convenzione, art. 6,

22).

Proposta azione per risarcimento danni da bagnamento dal

cessionario dei diritti del ricevitore della merce nei confronti del vettore e del raccomandatario danesi e dell'assicuratore

italiano del vettore, deve ritenersi la giurisdizione italiana, ex

art. 6, n. 1, della convenzione di Bruxelles del 27 settembre

1968, sussistendo vincolo di connessione, tale da rendere op

portuna la trattazione e la decisione unitarie, davanti al giu dice competente dello Stato ove la società assicuratrice ha la

propria sede, in quanto, pur essendo diversi i titoli posti a

fondamento della domanda, identici sono il petitum e l'og

getto dell'azione e sussiste rapporto di alternatività tra le

prestazioni dovute. ( 1 )

Svolgimento del processo. — La Sigma International Trading

Corp., con sede in Vancouver (Canada), premesso che in data 2

e 6 febbraio 1998 venivano sbarcate nel porto di Rio de Janeiro

dalla motonave Elisabeth Clipper, di bandiera danese e armata

dalla Partredeeriet Elisabeth Clipper VII di Esbjerg (Danimar

ca), due partite di acciaio per molle rappresentate da polizze di

carico emesse in Sorel (Canada) e destinate alla Cimobras

Industria de molas brasileiras Ltda di Nova Igua<?u (Brasile); che durante le operazioni veniva riscontrata una rilevante quan tità di barre ossidate per bagnamento di acqua marina; che il

danno sofferto dalla proprietaria e destinataria era di 321.280,30

dollari; che dette merci erano assicurate contro i rischi del tra

sporto da Sorel a Rio de Janeiro presso la Ums Generali Marine

di Genova s.p.a.; che, con atto del 27 gennaio 1999, la Cimobras

aveva ceduto ad essa esponente ogni diritto e ragione di credito

nei confronti del vettore e dell'assicuratore dipendenti dall'ava

(1) La sentenza in epigrafe si segnala per l'ampia motivazione, in ordine all'individuazione nel caso della connessione, richiesta ai fini

applicativi dell'art. 6, n. 1, della convenzione di Bruxelles del 27 set tembre 1968, come affermato da Corte giust. 27 settembre 1988, causa 189/87 (cit. in motivazione), Foro it., 1990, IV, 345, che ha ritenuto che tale connessione, da intendersi in modo autonomo da quanto stabi lito nel diritto processuale dei singoli paesi, ricorre quando tra le cause vi sia nesso che comporti l'interesse a giudicare insieme le diverse do

mande, al fine di evitare pronunce inconciliabili, e spetta al giudice na zionale verificare se questa condizione sia soddisfatta. Nella specie, il

Supremo collegio ha ritenuto configurarsi ipotesi di litisconsorzio fa coltativo proprio ed ha escluso che l'azione contro l'assicuratore fosse stata esercitata per radicare la causa secondo un criterio di convenienza, considerata la connessione in relazione all'oggetto tra azione contro il vettore marittimo ed azione contro l'assicuratore e rilevato il rapporto di alternatività tra le prestazioni dovute.

Infine, secondo il Supremo collegio, la pronuncia de qua non si pone in contrasto con Corte giust. 27 ottobre 1998, causa C-51/97, id., Rep. 1999, voce Giurisdizione civile, n. 99, che ha escluso la connessione tra domanda risarcitoria contro il vettore di fatto (e non già quello indicato in polizza) e domanda contro l'assicuratore, atteso il diverso fonda mento delle domande (la prima basata sulla responsabilità extracon

trattuale, la seconda sulla responsabilità contrattuale), mentre nel caso in oggetto le due domande si fondano ambedue sulla responsabilità contrattuale.

In senso conforme, v. Cass., sez. un., 3 aprile 2000, n. 86/SU, id., 2001, I, 3376, con nota redazionale alla quale si rimanda, e Resp. civ., 2000, 1345, con nota di De Cristofaro, Giurisdizione per connessione e foro del litisconsorzio passivo, e Giur. it., 2000, 1784, con nota di

Consolo, cui adde, in relazione al criterio di cui all'art. 6, n. 2, della

convenzione, Cass., sez. un., 10 agosto 1999, n. 579/SU, Foro it., Rep. 1999, voce cit., n. 110, e Dir. mariti., 2001, 729, con nota di Perrella, Sull'inquadramento della chiamata in garanzia dell'«actual carrier» ed i riflessi sulla giurisdizione in una recente pronunzia della Suprema corte.

Il Foro Italiano — 2002.

ria, e che gli stessi non avevano provveduto a corrispondere l'indennizzo dovuto; conveniva la Partredeeriet Elisabeth Clip

per, la Juhl & Ehrhorn, con sede in Danimarca, nella sua qualità di rappresentante dell'armatore, e la Ums Generali Marine s.p.a. dinanzi al Tribunale di Genova, chiedendone la condanna, soli

dale o pro quota, della somma di 321.280,30 dollari.

La Partredeeriet Elisabeth e la Juhl & Ehrhorn, costituitesi in

giudizio, eccepivano il difetto di giurisdizione del giudice ita liano. Con ordinanza del 9-10 aprile 2000 il g.i. dichiarava, fra

l'altro, che tale eccezione non era in grado di definire il giudi

zio, stante la connessione delle domande proposte nei confronti

delle due convenute. Le prime parti, quindi, proponevano ricor

so per regolamento di giurisdizione, al quale resisteva con con

troricorso la Sigma International Trading. La Ums, costituitasi

nel giudizio di merito, non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Le ricorrenti e le altre parti costituite hanno presentato memo

rie. Le questioni svolte nel ricorso per regolamento.

— Secondo

le ricorrenti, la domanda proposta contro gli assicuratori italiani

costituirebbe un espediente per radicare la giurisdizione italiana

anche nei confronti del vettore marittimo. Sarebbe, infatti, sin

golare che la Ums sia rimasta per tanto tempo contumace, pre cludendosi ogni possibilità di dedurre prove ed eccezioni.

La controversia sarebbe, comunque, sottratta alla giurisdizio ne italiana in forza delle disposizioni della convenzione di

Bruxelles del 1968, e specificamente: — le due convenute hanno sede in due paesi dell'Ue; le ri

correnti in Danimarca e l'Ums in Italia; — in materia di criterio di competenza per ragioni di connes

sione, la Corte di giustizia, nella sentenza del 27 settembre

1988, causa 189/87 (Foro it., 1990, IV, 345) ha statuito che tale

criterio, previsto dall'art. 6, n. 1, della convenzione di Bruxel

les, costituisce una norma eccezionale rispetto al principio gene rale della competenza dello Stato in cui il convenuto ha il domi

cilio, e che lo stesso criterio si applica solo quando esista un

interesse a trattare unitariamente le cause, al fine di evitare so

luzioni che potrebbero essere tra loro incompatibili, in caso di

decisioni separate. Spetterebbe, quindi, al giudice nazionale, e

nella specie alla Corte di cassazione, verificare se tale rischio di

contrasto di giudicati sussista; — la risposta sarebbe negativa, in quanto:

i) il rapporto assicurativo, oggetto della domanda contro

l'Ums, copre i rischi di un trasporto all'interno del Canada fino

a Rio de Janeiro, via il porto d'imbarco a Sorel in Canada;

ii) il trasporto marittimo, costituente oggetto della domanda

nei confronti delle ricorrenti vettrici, si doveva svolgere da So

rel a Rio de Janeiro.

Le questioni relative alla copertura assicurativa del trasporto e alla responsabilità del vettore marittimo sarebbero indipen denti.

Infatti, se da un lato l'assicuratore copriva tutti i rischi che si

fossero verificati dall'interno del Canada fino alla destinazione

di Rio de Janeiro (e, quindi, sia il bagnamento da acqua dolce

prima dell'imbarco, sia quello da acqua di mare nella tratta ma

rittima), la questione che si pone per la responsabilità vettoriale

è se il bagnamento sia da acqua dolce (e quindi avvenuto prima dell'imbarco e, in forza delle riserve contenute nelle polizze di

carico, non attribuibile al vettore), ovvero quello asserito dovuto

ad acqua di mare, per il quale sorgerebbe la responsabilità del

vettore.

L'accertamento dei fatti che comportano la responsabilità del

vettore marittimo sarebbe, pertanto, del tutto irrilevante nei con

fronti del rapporto assicurativo, giacché questo copre anche i ri

schi verificatisi prima dell'imbarco; — l'eccezione sollevata dagli assicuratori circa un preteso

difetto d'imballaggio sarebbe totalmente infondata, in quanto le

sbarre d'acciaio vengono trasportate alla rinfusa; sarebbe, co

munque, irrilevante in relazione alla responsabilità del vettore

marittimo perché, in assenza d'imballaggio, la penetrazione di

acqua nelle stive sarebbe in ogni caso attribuibile al vettore, il

quale deve tenere i boccaporti chiusi; — sarebbero altrettanto irrilevanti, in quanto estranee al tra

sporto marittimo, le questioni sollevate dall'Ums circa la legit timazione della Sigma in relazione al rapporto di assicurazione;

— in definitiva, non sussistendo alcun rischio di contrasto di

giudicati, non ricorrerebbe un caso di connessione ai sensi del

l'art. 6, n. 1, della convenzione di Bruxelles.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

. Le questioni svolte nel controricorso. — Secondo la controri

corrente, il Tribunale di Genova sarebbe in via esclusiva com

petente, stante la vis attractiva della domanda proposta contro

l'Urns, avente sede in Italia, nei confronti delle domande propo ste contro la Partredeeriet Clipper e la Juhl & Ehrhorn.

Nel caso stabilito dall'art. 6, n. 1, della convenzione di

Bruxelles il convenuto avente domicilio nel territorio di uno

Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente, in

caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice in cui è situato il domicilio di uno di essi.

Nella specie non sarebbe contestabile la connessione tra le

domande (pur fondate su diverse causae petendi), in quanto en

trambe tendenti a conseguire il medesimo oggetto, ossia l'in

dennizzo derivante dall'avaria.

La difesa delle ricorrenti avrebbe, poi, applicato non corret

tamente i principi affermati dalla Corte di giustizia nella senten

za 27 settembre 1988.

In tale decisione, infatti, è stato ritenuto: — il principio enunciato dall'art. 6, n. 1, si applica allorché

le domande promosse nei confronti di più convenuti siano con

nesse al momento del loro esperimento, vale a dire se sussiste il

rischio di soluzioni eventualmente incompatibili se le cause fos

sero decise separatamente. Il giudice nazionale ha il compito di

controllare se tale condizione sia soddisfatta; — il vincolo di connessione deve essere tale da rendere op

portuna una trattazione e decisione uniche per evitare soluzioni

che potrebbero risultare incompatibili. Contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, nell'at

tuale situazione processuale sussisterebbe, comunque, un am

bito di interesse comune tra vettore e assicuratore, e cioè il

viaggio marittimo da Sorel a Rio de Janeiro. Sussiste, infatti, la

possibilità che i giudici separatamente aditi pervengano a con trastanti pronunce sulle causali del danno (da acqua dolce o da

acqua marina), sulla sua collocazione spazio-temporale, sulla

sua estensione.

Motivi della decisione. — 1. - Ai fini della decisione, deman data alle sezioni unite, sulla giurisdizione è necessario tracciare

una sintesi del contenuto normativo dell'art. 6, n. 1, della con

venzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, sulla cui base la

società attrice ha ritenuto la competenza giurisdizionale del giu dice adito anche nei confronti dell'armatore e del suo rappre sentante.

Tale norma consente all'attore di convenire in giudizio più

persone — aventi domicilio in diversi Stati membri — nel do micilio di una di queste. Nonostante la disposizione — a diffe renza di quanto stabilito nel 2° comma — nulla preveda in pro

posito, tra le diverse pretese fatte valere in giudizio deve esiste

re una connessione.

Già nel rapporto di esperti sulla convenzione (G.U.C.E. C 59

del 5 marzo 1979, pag. 1) veniva osservato che «l'applicazione di questa disposizione presuppone che tra le pretese nei con

fronti dei singoli convenuti sussista una relazione, come nell'i

potesi di condebitori solidali. Da ciò deriva che l'azione non

può essere proposta al solo scopo di sottrarre uno dei convenuti

alla giurisdizione del proprio Stato di residenza».

Il requisito della connessione impedisce, cosi, gli abusi e de

limita la deroga al principio generale del foro del domicilio del

convenuto, stabilito dall'art. 2 della convenzione.

Come le stesse parti hanno rilevato, la norma è stata oggetto di una pronuncia interpretativa della Corte di giustizia delle

Comunità europee, e cioè la sentenza del 27 settembre 1988,

causa 189/87, Athanasios Kalfelis c. Bankhaus Schroeder e al

tri, nella quale è stato affermato che il concetto di connessione,

presupposto necessario per l'applicazione dell'art. 6, n. 1, deve

essere inteso, in modo autonomo da quello stabilito dal diritto

processuale degli Stati membri, in un nesso tale che vi sia inte

resse a giudicare insieme le diverse domande, onde evitare pro

nunce che potrebbero essere inconciliabili se le cause fossero

decise separatamente. La corte ha, altresì, demandato al giudice nazionale il com

pito di «controllare di volta in volta se questa condizione è sod

disfatta».

La sentenza ha, quindi, accolto la tesi sostenuta dall'avvocato

generale, secondo cui la connessione — conformemente alla

nozione fornita dall'art. 22 della convenzione — non deve ne

cessariamente dar luogo ad un litisconsorzio necessario, essendo

sufficiente l'esistenza di un litisconsorzio facoltativo, ricorrente

Il Foro Italiano — 2002.

nella controversia instaurata dinanzi al giudice di rinvio tedesco,

concernente un'azione di responsabilità nei confronti di coob

bligati solidali, la quale, nel diritto tedesco, dava luogo a liti sconsorzio semplice (einfache Streitgenossenschafìt), figura

analoga — come lo stesso avvocato generale aveva osservato —

al litisconsorzio facoltativo del diritto italiano.

È, del resto, significativo ricordare che la competenza spe ciale stabilita dall'art. 6, n. 1, viene definita da autorevoli com

mentatori tedeschi proprio come foro del litisconsorzio (Geri chtsstand der Streitgenossenschafìt).

2. - Questa corte ritiene che l'applicazione dei principi pre detti consenta alla società attrice di convenire tutte le parti, dalle

quali si pretende la corresponsione dell'indennizzo derivante

dall'avaria, dinanzi al giudice competente dello Stato in cui la società assicuratrice ha la propria sede.

Infatti, applicando i principi enunciati dalla citata sentenza

della Corte comunitaria, il nesso sussistente fra le domande po trebbe condurre, nel caso di trattazione separata, a pronunce contraddittorie.

Tale eventualità non deve essere intesa in senso giuridico

formale, ma in un senso eminentemente pratico. Il caso tipico, che ha costituito punto di riferimento della pronunzia della corte

comunitaria è, come si è ricordato, quello del litisconsorzio fa

coltativo tra domande verso condebitori solidali, nel quale il di

ritto italiano, come quello tedesco (par. 421 BGB) consente al

creditore di pretendere l'adempimento dell'intera obbligazione da ciascuno dei condebitori e, quindi, non dà luogo ad un liti sconsorzio necessario nei confronti di tutti i debitori, con la

conseguenza che, se sono stati instaurati separati processi, po trebbero essere emesse decisioni di diverso tenore, mentre non

sussiste alcun vincolo giuridico (salva la possibilità prevista dall'art. 1306 c.c.) dei giudici separatamente aditi alla decisione resa nei confronti di altro condebitore.

Occorre, quindi, verificare se, come dedotto dalle ricorrenti, il

ricorso delle società attrici al foro facoltativo previsto dall'art.

6, n. 1, abbia avuto come unico scopo quello di sottrarre le altre

convenute al foro generale del domicilio del convenuto. Tale

indagine deve essere compiuta dalla corte anche attraverso un

diretto esame degli atti, consentito in sede di decisione sulla

giurisdizione. Il certificato di assicurazione dell'Ums Generali Marine con

tiene la dichiarazione di quest'ultima «di aver assicurato ... il

viaggio da interior of Canada, via Sorel, Canada, a Rio de Janei

ro, Brazil - Mezzo: Elisabeth Clipper». L'assicurazione copriva,

quindi, il rischio di perdite o avarie verificatesi lungo tutto il

percorso, ivi compreso quello terrestre in territorio canadese.

Poiché la garanzia assicurativa copre l'intera prestazione

contrattuale, sembra evidente che una separata trattazione e de

cisione delle controversie tra caricatori, vettore e destinatario, e

tra quest'ultimo e assicuratore potrebbe condurre a decisioni di

tenore contrastante su identiche questioni e in relazione al me

desimo oggetto della prestazione (e cioè l'indennizzo derivante

dall'avaria). Si configura, pertanto, un'ipotesi di litisconsorzio

facoltativo proprio. Non può, del resto, sostenersi, che l'assicuratore sia assolu

tamente indifferente alle possibili decisioni che potrebbero esse

re assunte nei confronti dell'obbligato alla prestazione coperta dall'assicurazione (con la conseguenza di configurare la scelta

del foro della residenza dell'assicuratore come abusiva, e cioè

col solo scopo di sottrarre gli altri obbligati al foro generale del

domicilio). La decisione demandata ai diversi giudici, in en trambi i casi, può riguardare, non solo l'individuazione del mo

mento in cui l'affermata avaria si è verificata (e cioè durante il

trasporto terrestre o quello per mare) — questione certamente

indifferente per l'assicuratore, il cui obbligo d'indennizzo copre

l'intero trasporto — ma anche altre questioni, quali la stessa

esistenza del danno o il suo ammontare o, nel caso in cui venga

accertato che l'avaria sia dipesa da bagnamento da acqua mari

na, le ulteriori condizioni della responsabilità del vettore marit timo e dell'estensione della copertura assicurativa.

È manifesto, d'altra parte, l'interesse del ricevitore (e quindi

della Sigma International, che ha acquistato dallo stesso ogni

ragione di credito nei confronti del vettore) ad esercitare le pro

prie pretese anche nei confronti dell'assicuratore. L'azione nei

confronti di quest'ultimo non presenta, quindi, quei caratteri di

assoluta estraneità rispetto a quella del vettore marittimo, che

potrebbero farla considerare come manifestamente esercitata al

solo scopo di ottenere un forum conveniens.

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1467 PARTE PRIMA 1468

In definitiva, pur essendo diversi i titoli posti a fondamento

della domanda, il petitum è identico per tutti e tre i convenuti, essendo identico l'oggetto dell'azione. Pertanto, così come

l'attrice ha formulato la domanda, non può negarsi che, versan

dosi in un caso di responsabilità alternativa, ciò che la Sigma International dovesse ottenere da uno dei soggetti obbligati non

potrebbe non influire sulla posizione processuale degli altri

convenuti, in quanto la responsabilità dell'uno influisce su

quella dell'altro.

Sull'esistenza di una connessione in relazione all'oggetto tra

azione contro il vettore marittimo e azione contro l'assicuratore

e al rapporto di alternatività tra le prestazioni dovute dai due

soggetti, con conseguente spostamento della competenza inter

nazionale, la giurisprudenza della corte si è ripetutamente pro nunciata: v., fra le altre, sez. un. 14 novembre 1981, n. 6035

{id., 1982, I, 1640), e 21 maggio 1986, n. 3375 (id., Rep. 1987, voce Giurisdizione civile, n. 70).

Nessun sostegno alla tesi delle società ricorrenti può, del re

sto, ricavarsi dalla sentenza della Corte di giustizia 27 ottobre

1998, causa C-51/97, Reunion Européenne SA c. Spliethoffs Be

vrachtingskantoor BV (id., Rep. 1999, voce cit., n. 99), nella

quale è stata esclusa l'esistenza di una connessione, ai fini del

l'applicazione degli art. 6, n. 1, e 22 della convenzione, tra le

domande di risarcimento nei confronti del vettore di fatto (e non

di quello indicato nella polizza di carico) e dell'assicuratore.

Tale esclusione è stata, infatti, ritenuta dalla Corte comunita

ria sul diverso fondamento delle due domande, fondata, la prima sulla responsabilità extracontrattuale, la seconda sulla responsa bilità contrattuale. Nel caso di specie, invece, le due domande si

fondano entrambe sulla responsabilità contrattuale; inoltre,

l'applicabilità degli art. 6, n. 1, e 22 era esclusa perché la causa

era stata proposta dinanzi a un giudice nella cui circoscrizione

non aveva sede alcuno dei convenuti.

La decisione, pertanto, non contiene alcuna deviazione dai

principi affermati dalla Corte di giustizia nella sentenza Kalfeìis del 1988.

3. - In conclusione, deve essere dichiarata la giurisdizione del

giudice italiano nei confronti di tutte le convenute.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 29 ottobre 2001, n. 13419; Pres. Fiduccia, Est. Preden, P.M. Russo (conci, parz. diff.); Ottomano (Avv. Nanna) c. Borrelli

(Avv. Sacchetti, Notaristefano). Conferma Trib. Bari 25 settembre 1999.

Sfratto (procedimento per la convalida) — Opposizione tar

diva — Natura — Articolazione — Fase rescissoria —

Domanda nuova del locatore intimante — Inammissibilità — Fattispecie (Cod. proc. civ., art. 384, 416, 420, 447 bis, 668).

Poiché il giudizio di opposizione tardiva alla convalida di sfratto, ex art. 668 c.p.c., ha natura di mezzo di impugnazione speciale, che si articola in una duplice fase, rescindente e re

scissoria, nella seconda delle quali oggetto del giudizio di

merito è il diritto azionato con l'originaria intimazione di li cenza o di sfratto dal locatore, il quale assume la veste so stanziale di attore, nel giudizio di merito, soggetto al rito di cui all'art. 447 bis c.p.c., che si instaura con l'apertura della

fase rescissoria, il locatore medesimo non può proporre do mande nuove, ma tutt 'al più modificare la propria domanda, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 420, 1° comma,

c.p.c. (nella specie, la Suprema corte, rilevando la novità della domanda di condanna al pagamento di canoni ed oneri accessori relativi a periodi del rapporto locatizio ulteriori ri

spetto a quelli dedotti nell'originaria intimazione di sfratto

Il Foro Italiano — 2002.

per morosità, ha confermato, correggendone la motivazione

ai sensi dell'art. 384 c.p.c., la sentenza del giudice del meri

to, che aveva ritenuto inammissibile detta domanda perché

proposta oltre il termine di decadenza previsto per le doman

de riconvenzionali). (1)

(1) Con la decisione che si riporta la corte di legittimità affronta per la prima volta approfonditamente la problematica della natura e della struttura dell'opposizione tardiva alla convalida di sfratto ex art. 668

c.p.c., aderendo alla tesi, autorevolmente sostenuta in dottrina (v. A. Proto Pisani, Il procedimento per convalida di sfratto, in Riv. trim. dir.

eproc. civ., 1988, 1379; R. Preden, Sfratto (procedimento per convali da di), voce dell' Enciclopedia del diritto, Milano, 1990, XLII, 429,

spec. 452; G. Trisorio Liuzzi, Procedimenti in materia di locazione, voce del Digesto civ., Torino, 1996, XIV, 459, spec. 505 ss.; F. Trifo

ne, Del procedimento per convalida di sfratto, in Cod. proc. civ. comm. a cura di Vaccarella-Verde, Torino, 1997, IV, 260), secondo cui si tratta di uno speciale mezzo di impugnazione del provvedimento emes so dal giudice ai sensi dell'art. 663 c.p.c., ed il relativo procedimento si articola in una fase rescindente, diretta ad ottenere la declaratoria della nullità e la revoca del provvedimento impugnato, ed in una susseguente (eventuale) fase rescissoria, diretta ad ottenere la sua sostituzione con una sentenza favorevole all'opponente («nella quale oggetto del giudi zio di merito è il diritto azionato dal locatore con l'originaria intima zione di licenza o sfratto»). Un accenno alla distinzione tra le due fasi anzidette si rinviene nella motivazione di Trib. Milano 31 maggio 1999, Foro it., 2000, I, 680. In dottrina, v. anche, da ultimo, ampia mente, R. Frasca, Il procedimento per convalida di sfratto, in Giur. sist. dir. proc. civ. diretta da A. Proto Pisani, Torino, 2001, 455 ss.

La natura impugnatoria dell'opposizione ex art. 668 c.p.c. trova, pe raltro, riconoscimento, ancorché — sovente — solo incidentalmente, nella giurisprudenza consolidata: cfr., tra le più recenti, Cass. 19 gen naio 2000, n. 560, Foro it.. Rep. 2000, voce Sfratto, n. 18; 16 maggio 1997, n. 4366, id., Rep. 1997, voce cit., n. 11; 1° dicembre 1994, n.

10270, id., Rep. 1995, voce cit., n. 24; 27 aprile 1994, n. 3977, id., 1995, I, 230 (riportata anche in Rass. locazioni, 1995, 354, con nota di A. Carrato); nonché, da ultimo, Cass. 21 novembre 2001, n. 14720, Foro it., Mass., 1169; concorde, sul punto, è anche l'opinione della dottrina prevalente: oltre agli autori poc'anzi menzionati, v. E. Garba

gnati, I procedimenti di ingiunzione e per convalida di sfratto, 5" ed., Milano, 1979, 340; C. Cavallini, In tema di «decisione» sull'ammissi bilità dell'opposizione tardiva alla convalida di sfratto, in Giur. it., 1995, I, 1, 1122; M. Di Marzio, Il procedimento per convalida di licen za e sfratto, Milano, 1998, 348 ss.; C. Mandrioli, Diritto processuale civile, 13aed„ Torino, 2000, III, 233.

Altra parte (ormai minoritaria) della dottrina, configura, invece, l'opposizione ex art. 668 c.p.c. come rivolta contro l'intimazione, sot tolineandone quindi il parallelismo con l'opposizione tempestiva di cui all'art. 665 c.p.c.: in questo senso, N. Giudiceandrea, Il procedimento per convalida di sfratto, Torino, 1956, 380; V. Anselmi Blaas, Il pro cedimento per convalida di licenza o di sfratto, Milano, 1966, 260; F. Lazzaro-R. Preden-M. Varrone, Il procedimento per convalida di

sfratto, Milano, 1978, 294; A. Bucci-M. Crescenzi, Il procedimento per convalida di sfratto, Padova. 1990, 153 ss. E nella stessa ottica sembre rebbero muoversi, in verità, anche quelle pronunzie che, nel regime anteriore alla riforma processuale della I. 353/90, riservavano al giudice competente per valore, ex art. 667 c.p.c., non soltanto il merito della

controversia, ma anche la decisione in ordine all'ammissibilità dell'op posizione tardiva (come Cass. 3 marzo 1999, n. 1785, Foro it., Rep. 2000, voce cit., n. 24, e 2 dicembre 1993, n. 11923, id., 1994, I, 1074, con nota di richiami).

Circa i presupposti di ammissibilità dell'opposizione tardiva alla convalida di sfratto, v. Trib. Milano 31 maggio 1999, cit., e Pret. Torre

Annunziata-Gragnano 13 febbraio 1995, id., 1995, I, 2313, e le rispetti ve note di richiami.

Per quanto riguarda, invece, il termine utile per la proposizione del rimedio ex art. 668 c.p.c., v., nel senso che esso decorre dal primo ac cesso dell'ufficiale giudiziario, che segna l'inizio dell'esecuzione for zata per rilascio, Cass., sez. un., 3 aprile 1989, n. 1610, id., 1989, I, 2168, con nota di richiami di D. Piombo; Pret. Verona 19 aprile 1989, id., 1990, I, 3034, e, da ultimo, Cass. 26 ottobre 2001, n. 13310, id., Mass., 1065. Per una diversa soluzione, qualora la causa di forza mag giore, che abbia impedito all'intimato la conoscenza del procedimento di sfratto, si protragga oltre l'inizio dell'esecuzione, v., tuttavia, Pret.

Bologna 19 gennaio 1995, id., 1995,1, 3615. Nel restringere alla sola modifica della domanda, nei limiti e alle

condizioni di cui all'art. 420, 1° comma, c.p.c., i mutamenti della do manda consentiti all'intimante-opposto nella fase rescissoria dell'oppo sizione ex art. 668 c.p.c., la Cassazione sembrerebbe, d'altra parte, avallare la tesi secondo cui, nel caso di tempestiva opposizione dell'in timato alla convalida dello sfratto e di conseguente prosecuzione del

giudizio con il rito locatizio, ex art. 667 o 447 bis c.p.c., è inammissi bile la proposizione, da parte del locatore-intimante, di domande nuove (c.d. mutatio libelli) con la memoria integrativa depositata in seguito

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