sezioni unite civili; sentenza 5 novembre 2001, n. 13627; Pres. Vessia, Est. Altieri, P.M. LoCascio (concl. conf.); Partredeeriet Elisabeth Clipper VII e altra (Avv. Sperati, Balestra) c.Sigma International Trading Corp. (Avv. Raimondi, Ghelardi) e altra. Regolamento digiurisdizioneSource: Il Foro Italiano, Vol. 125, No. 5 (MAGGIO 2002), pp. 1463/1464-1467/1468Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23198358 .
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1463 PARTE PRIMA 1464
CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 5
novembre 2001, n. 13627; Pres. Vessia, Est. Altieri, P.M. Lo
Cascio (conci, conf.); Partredeeriet Elisabeth Clipper VII e
altra (Avv. Sperati, Balestra) c. Sigma International Tra
ding Corp. (Avv. Raimondi, Ghelardi) e altra. Regolamento di giurisdizione.
Giurisdizione civile — Convenzione di Bruxelles 27 settem
bre 1968 — Connessione di cause — Fattispecie (L. 21 giu
gno 1971 n. 804, ratifica ed esecuzione della convenzione
concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione
delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968: convenzione, art. 6,
22).
Proposta azione per risarcimento danni da bagnamento dal
cessionario dei diritti del ricevitore della merce nei confronti del vettore e del raccomandatario danesi e dell'assicuratore
italiano del vettore, deve ritenersi la giurisdizione italiana, ex
art. 6, n. 1, della convenzione di Bruxelles del 27 settembre
1968, sussistendo vincolo di connessione, tale da rendere op
portuna la trattazione e la decisione unitarie, davanti al giu dice competente dello Stato ove la società assicuratrice ha la
propria sede, in quanto, pur essendo diversi i titoli posti a
fondamento della domanda, identici sono il petitum e l'og
getto dell'azione e sussiste rapporto di alternatività tra le
prestazioni dovute. ( 1 )
Svolgimento del processo. — La Sigma International Trading
Corp., con sede in Vancouver (Canada), premesso che in data 2
e 6 febbraio 1998 venivano sbarcate nel porto di Rio de Janeiro
dalla motonave Elisabeth Clipper, di bandiera danese e armata
dalla Partredeeriet Elisabeth Clipper VII di Esbjerg (Danimar
ca), due partite di acciaio per molle rappresentate da polizze di
carico emesse in Sorel (Canada) e destinate alla Cimobras
Industria de molas brasileiras Ltda di Nova Igua<?u (Brasile); che durante le operazioni veniva riscontrata una rilevante quan tità di barre ossidate per bagnamento di acqua marina; che il
danno sofferto dalla proprietaria e destinataria era di 321.280,30
dollari; che dette merci erano assicurate contro i rischi del tra
sporto da Sorel a Rio de Janeiro presso la Ums Generali Marine
di Genova s.p.a.; che, con atto del 27 gennaio 1999, la Cimobras
aveva ceduto ad essa esponente ogni diritto e ragione di credito
nei confronti del vettore e dell'assicuratore dipendenti dall'ava
(1) La sentenza in epigrafe si segnala per l'ampia motivazione, in ordine all'individuazione nel caso della connessione, richiesta ai fini
applicativi dell'art. 6, n. 1, della convenzione di Bruxelles del 27 set tembre 1968, come affermato da Corte giust. 27 settembre 1988, causa 189/87 (cit. in motivazione), Foro it., 1990, IV, 345, che ha ritenuto che tale connessione, da intendersi in modo autonomo da quanto stabi lito nel diritto processuale dei singoli paesi, ricorre quando tra le cause vi sia nesso che comporti l'interesse a giudicare insieme le diverse do
mande, al fine di evitare pronunce inconciliabili, e spetta al giudice na zionale verificare se questa condizione sia soddisfatta. Nella specie, il
Supremo collegio ha ritenuto configurarsi ipotesi di litisconsorzio fa coltativo proprio ed ha escluso che l'azione contro l'assicuratore fosse stata esercitata per radicare la causa secondo un criterio di convenienza, considerata la connessione in relazione all'oggetto tra azione contro il vettore marittimo ed azione contro l'assicuratore e rilevato il rapporto di alternatività tra le prestazioni dovute.
Infine, secondo il Supremo collegio, la pronuncia de qua non si pone in contrasto con Corte giust. 27 ottobre 1998, causa C-51/97, id., Rep. 1999, voce Giurisdizione civile, n. 99, che ha escluso la connessione tra domanda risarcitoria contro il vettore di fatto (e non già quello indicato in polizza) e domanda contro l'assicuratore, atteso il diverso fonda mento delle domande (la prima basata sulla responsabilità extracon
trattuale, la seconda sulla responsabilità contrattuale), mentre nel caso in oggetto le due domande si fondano ambedue sulla responsabilità contrattuale.
In senso conforme, v. Cass., sez. un., 3 aprile 2000, n. 86/SU, id., 2001, I, 3376, con nota redazionale alla quale si rimanda, e Resp. civ., 2000, 1345, con nota di De Cristofaro, Giurisdizione per connessione e foro del litisconsorzio passivo, e Giur. it., 2000, 1784, con nota di
Consolo, cui adde, in relazione al criterio di cui all'art. 6, n. 2, della
convenzione, Cass., sez. un., 10 agosto 1999, n. 579/SU, Foro it., Rep. 1999, voce cit., n. 110, e Dir. mariti., 2001, 729, con nota di Perrella, Sull'inquadramento della chiamata in garanzia dell'«actual carrier» ed i riflessi sulla giurisdizione in una recente pronunzia della Suprema corte.
Il Foro Italiano — 2002.
ria, e che gli stessi non avevano provveduto a corrispondere l'indennizzo dovuto; conveniva la Partredeeriet Elisabeth Clip
per, la Juhl & Ehrhorn, con sede in Danimarca, nella sua qualità di rappresentante dell'armatore, e la Ums Generali Marine s.p.a. dinanzi al Tribunale di Genova, chiedendone la condanna, soli
dale o pro quota, della somma di 321.280,30 dollari.
La Partredeeriet Elisabeth e la Juhl & Ehrhorn, costituitesi in
giudizio, eccepivano il difetto di giurisdizione del giudice ita liano. Con ordinanza del 9-10 aprile 2000 il g.i. dichiarava, fra
l'altro, che tale eccezione non era in grado di definire il giudi
zio, stante la connessione delle domande proposte nei confronti
delle due convenute. Le prime parti, quindi, proponevano ricor
so per regolamento di giurisdizione, al quale resisteva con con
troricorso la Sigma International Trading. La Ums, costituitasi
nel giudizio di merito, non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Le ricorrenti e le altre parti costituite hanno presentato memo
rie. Le questioni svolte nel ricorso per regolamento.
— Secondo
le ricorrenti, la domanda proposta contro gli assicuratori italiani
costituirebbe un espediente per radicare la giurisdizione italiana
anche nei confronti del vettore marittimo. Sarebbe, infatti, sin
golare che la Ums sia rimasta per tanto tempo contumace, pre cludendosi ogni possibilità di dedurre prove ed eccezioni.
La controversia sarebbe, comunque, sottratta alla giurisdizio ne italiana in forza delle disposizioni della convenzione di
Bruxelles del 1968, e specificamente: — le due convenute hanno sede in due paesi dell'Ue; le ri
correnti in Danimarca e l'Ums in Italia; — in materia di criterio di competenza per ragioni di connes
sione, la Corte di giustizia, nella sentenza del 27 settembre
1988, causa 189/87 (Foro it., 1990, IV, 345) ha statuito che tale
criterio, previsto dall'art. 6, n. 1, della convenzione di Bruxel
les, costituisce una norma eccezionale rispetto al principio gene rale della competenza dello Stato in cui il convenuto ha il domi
cilio, e che lo stesso criterio si applica solo quando esista un
interesse a trattare unitariamente le cause, al fine di evitare so
luzioni che potrebbero essere tra loro incompatibili, in caso di
decisioni separate. Spetterebbe, quindi, al giudice nazionale, e
nella specie alla Corte di cassazione, verificare se tale rischio di
contrasto di giudicati sussista; — la risposta sarebbe negativa, in quanto:
i) il rapporto assicurativo, oggetto della domanda contro
l'Ums, copre i rischi di un trasporto all'interno del Canada fino
a Rio de Janeiro, via il porto d'imbarco a Sorel in Canada;
ii) il trasporto marittimo, costituente oggetto della domanda
nei confronti delle ricorrenti vettrici, si doveva svolgere da So
rel a Rio de Janeiro.
Le questioni relative alla copertura assicurativa del trasporto e alla responsabilità del vettore marittimo sarebbero indipen denti.
Infatti, se da un lato l'assicuratore copriva tutti i rischi che si
fossero verificati dall'interno del Canada fino alla destinazione
di Rio de Janeiro (e, quindi, sia il bagnamento da acqua dolce
prima dell'imbarco, sia quello da acqua di mare nella tratta ma
rittima), la questione che si pone per la responsabilità vettoriale
è se il bagnamento sia da acqua dolce (e quindi avvenuto prima dell'imbarco e, in forza delle riserve contenute nelle polizze di
carico, non attribuibile al vettore), ovvero quello asserito dovuto
ad acqua di mare, per il quale sorgerebbe la responsabilità del
vettore.
L'accertamento dei fatti che comportano la responsabilità del
vettore marittimo sarebbe, pertanto, del tutto irrilevante nei con
fronti del rapporto assicurativo, giacché questo copre anche i ri
schi verificatisi prima dell'imbarco; — l'eccezione sollevata dagli assicuratori circa un preteso
difetto d'imballaggio sarebbe totalmente infondata, in quanto le
sbarre d'acciaio vengono trasportate alla rinfusa; sarebbe, co
munque, irrilevante in relazione alla responsabilità del vettore
marittimo perché, in assenza d'imballaggio, la penetrazione di
acqua nelle stive sarebbe in ogni caso attribuibile al vettore, il
quale deve tenere i boccaporti chiusi; — sarebbero altrettanto irrilevanti, in quanto estranee al tra
sporto marittimo, le questioni sollevate dall'Ums circa la legit timazione della Sigma in relazione al rapporto di assicurazione;
— in definitiva, non sussistendo alcun rischio di contrasto di
giudicati, non ricorrerebbe un caso di connessione ai sensi del
l'art. 6, n. 1, della convenzione di Bruxelles.
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
. Le questioni svolte nel controricorso. — Secondo la controri
corrente, il Tribunale di Genova sarebbe in via esclusiva com
petente, stante la vis attractiva della domanda proposta contro
l'Urns, avente sede in Italia, nei confronti delle domande propo ste contro la Partredeeriet Clipper e la Juhl & Ehrhorn.
Nel caso stabilito dall'art. 6, n. 1, della convenzione di
Bruxelles il convenuto avente domicilio nel territorio di uno
Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente, in
caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice in cui è situato il domicilio di uno di essi.
Nella specie non sarebbe contestabile la connessione tra le
domande (pur fondate su diverse causae petendi), in quanto en
trambe tendenti a conseguire il medesimo oggetto, ossia l'in
dennizzo derivante dall'avaria.
La difesa delle ricorrenti avrebbe, poi, applicato non corret
tamente i principi affermati dalla Corte di giustizia nella senten
za 27 settembre 1988.
In tale decisione, infatti, è stato ritenuto: — il principio enunciato dall'art. 6, n. 1, si applica allorché
le domande promosse nei confronti di più convenuti siano con
nesse al momento del loro esperimento, vale a dire se sussiste il
rischio di soluzioni eventualmente incompatibili se le cause fos
sero decise separatamente. Il giudice nazionale ha il compito di
controllare se tale condizione sia soddisfatta; — il vincolo di connessione deve essere tale da rendere op
portuna una trattazione e decisione uniche per evitare soluzioni
che potrebbero risultare incompatibili. Contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, nell'at
tuale situazione processuale sussisterebbe, comunque, un am
bito di interesse comune tra vettore e assicuratore, e cioè il
viaggio marittimo da Sorel a Rio de Janeiro. Sussiste, infatti, la
possibilità che i giudici separatamente aditi pervengano a con trastanti pronunce sulle causali del danno (da acqua dolce o da
acqua marina), sulla sua collocazione spazio-temporale, sulla
sua estensione.
Motivi della decisione. — 1. - Ai fini della decisione, deman data alle sezioni unite, sulla giurisdizione è necessario tracciare
una sintesi del contenuto normativo dell'art. 6, n. 1, della con
venzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, sulla cui base la
società attrice ha ritenuto la competenza giurisdizionale del giu dice adito anche nei confronti dell'armatore e del suo rappre sentante.
Tale norma consente all'attore di convenire in giudizio più
persone — aventi domicilio in diversi Stati membri — nel do micilio di una di queste. Nonostante la disposizione — a diffe renza di quanto stabilito nel 2° comma — nulla preveda in pro
posito, tra le diverse pretese fatte valere in giudizio deve esiste
re una connessione.
Già nel rapporto di esperti sulla convenzione (G.U.C.E. C 59
del 5 marzo 1979, pag. 1) veniva osservato che «l'applicazione di questa disposizione presuppone che tra le pretese nei con
fronti dei singoli convenuti sussista una relazione, come nell'i
potesi di condebitori solidali. Da ciò deriva che l'azione non
può essere proposta al solo scopo di sottrarre uno dei convenuti
alla giurisdizione del proprio Stato di residenza».
Il requisito della connessione impedisce, cosi, gli abusi e de
limita la deroga al principio generale del foro del domicilio del
convenuto, stabilito dall'art. 2 della convenzione.
Come le stesse parti hanno rilevato, la norma è stata oggetto di una pronuncia interpretativa della Corte di giustizia delle
Comunità europee, e cioè la sentenza del 27 settembre 1988,
causa 189/87, Athanasios Kalfelis c. Bankhaus Schroeder e al
tri, nella quale è stato affermato che il concetto di connessione,
presupposto necessario per l'applicazione dell'art. 6, n. 1, deve
essere inteso, in modo autonomo da quello stabilito dal diritto
processuale degli Stati membri, in un nesso tale che vi sia inte
resse a giudicare insieme le diverse domande, onde evitare pro
nunce che potrebbero essere inconciliabili se le cause fossero
decise separatamente. La corte ha, altresì, demandato al giudice nazionale il com
pito di «controllare di volta in volta se questa condizione è sod
disfatta».
La sentenza ha, quindi, accolto la tesi sostenuta dall'avvocato
generale, secondo cui la connessione — conformemente alla
nozione fornita dall'art. 22 della convenzione — non deve ne
cessariamente dar luogo ad un litisconsorzio necessario, essendo
sufficiente l'esistenza di un litisconsorzio facoltativo, ricorrente
Il Foro Italiano — 2002.
nella controversia instaurata dinanzi al giudice di rinvio tedesco,
concernente un'azione di responsabilità nei confronti di coob
bligati solidali, la quale, nel diritto tedesco, dava luogo a liti sconsorzio semplice (einfache Streitgenossenschafìt), figura
analoga — come lo stesso avvocato generale aveva osservato —
al litisconsorzio facoltativo del diritto italiano.
È, del resto, significativo ricordare che la competenza spe ciale stabilita dall'art. 6, n. 1, viene definita da autorevoli com
mentatori tedeschi proprio come foro del litisconsorzio (Geri chtsstand der Streitgenossenschafìt).
2. - Questa corte ritiene che l'applicazione dei principi pre detti consenta alla società attrice di convenire tutte le parti, dalle
quali si pretende la corresponsione dell'indennizzo derivante
dall'avaria, dinanzi al giudice competente dello Stato in cui la società assicuratrice ha la propria sede.
Infatti, applicando i principi enunciati dalla citata sentenza
della Corte comunitaria, il nesso sussistente fra le domande po trebbe condurre, nel caso di trattazione separata, a pronunce contraddittorie.
Tale eventualità non deve essere intesa in senso giuridico
formale, ma in un senso eminentemente pratico. Il caso tipico, che ha costituito punto di riferimento della pronunzia della corte
comunitaria è, come si è ricordato, quello del litisconsorzio fa
coltativo tra domande verso condebitori solidali, nel quale il di
ritto italiano, come quello tedesco (par. 421 BGB) consente al
creditore di pretendere l'adempimento dell'intera obbligazione da ciascuno dei condebitori e, quindi, non dà luogo ad un liti sconsorzio necessario nei confronti di tutti i debitori, con la
conseguenza che, se sono stati instaurati separati processi, po trebbero essere emesse decisioni di diverso tenore, mentre non
sussiste alcun vincolo giuridico (salva la possibilità prevista dall'art. 1306 c.c.) dei giudici separatamente aditi alla decisione resa nei confronti di altro condebitore.
Occorre, quindi, verificare se, come dedotto dalle ricorrenti, il
ricorso delle società attrici al foro facoltativo previsto dall'art.
6, n. 1, abbia avuto come unico scopo quello di sottrarre le altre
convenute al foro generale del domicilio del convenuto. Tale
indagine deve essere compiuta dalla corte anche attraverso un
diretto esame degli atti, consentito in sede di decisione sulla
giurisdizione. Il certificato di assicurazione dell'Ums Generali Marine con
tiene la dichiarazione di quest'ultima «di aver assicurato ... il
viaggio da interior of Canada, via Sorel, Canada, a Rio de Janei
ro, Brazil - Mezzo: Elisabeth Clipper». L'assicurazione copriva,
quindi, il rischio di perdite o avarie verificatesi lungo tutto il
percorso, ivi compreso quello terrestre in territorio canadese.
Poiché la garanzia assicurativa copre l'intera prestazione
contrattuale, sembra evidente che una separata trattazione e de
cisione delle controversie tra caricatori, vettore e destinatario, e
tra quest'ultimo e assicuratore potrebbe condurre a decisioni di
tenore contrastante su identiche questioni e in relazione al me
desimo oggetto della prestazione (e cioè l'indennizzo derivante
dall'avaria). Si configura, pertanto, un'ipotesi di litisconsorzio
facoltativo proprio. Non può, del resto, sostenersi, che l'assicuratore sia assolu
tamente indifferente alle possibili decisioni che potrebbero esse
re assunte nei confronti dell'obbligato alla prestazione coperta dall'assicurazione (con la conseguenza di configurare la scelta
del foro della residenza dell'assicuratore come abusiva, e cioè
col solo scopo di sottrarre gli altri obbligati al foro generale del
domicilio). La decisione demandata ai diversi giudici, in en trambi i casi, può riguardare, non solo l'individuazione del mo
mento in cui l'affermata avaria si è verificata (e cioè durante il
trasporto terrestre o quello per mare) — questione certamente
indifferente per l'assicuratore, il cui obbligo d'indennizzo copre
l'intero trasporto — ma anche altre questioni, quali la stessa
esistenza del danno o il suo ammontare o, nel caso in cui venga
accertato che l'avaria sia dipesa da bagnamento da acqua mari
na, le ulteriori condizioni della responsabilità del vettore marit timo e dell'estensione della copertura assicurativa.
È manifesto, d'altra parte, l'interesse del ricevitore (e quindi
della Sigma International, che ha acquistato dallo stesso ogni
ragione di credito nei confronti del vettore) ad esercitare le pro
prie pretese anche nei confronti dell'assicuratore. L'azione nei
confronti di quest'ultimo non presenta, quindi, quei caratteri di
assoluta estraneità rispetto a quella del vettore marittimo, che
potrebbero farla considerare come manifestamente esercitata al
solo scopo di ottenere un forum conveniens.
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1467 PARTE PRIMA 1468
In definitiva, pur essendo diversi i titoli posti a fondamento
della domanda, il petitum è identico per tutti e tre i convenuti, essendo identico l'oggetto dell'azione. Pertanto, così come
l'attrice ha formulato la domanda, non può negarsi che, versan
dosi in un caso di responsabilità alternativa, ciò che la Sigma International dovesse ottenere da uno dei soggetti obbligati non
potrebbe non influire sulla posizione processuale degli altri
convenuti, in quanto la responsabilità dell'uno influisce su
quella dell'altro.
Sull'esistenza di una connessione in relazione all'oggetto tra
azione contro il vettore marittimo e azione contro l'assicuratore
e al rapporto di alternatività tra le prestazioni dovute dai due
soggetti, con conseguente spostamento della competenza inter
nazionale, la giurisprudenza della corte si è ripetutamente pro nunciata: v., fra le altre, sez. un. 14 novembre 1981, n. 6035
{id., 1982, I, 1640), e 21 maggio 1986, n. 3375 (id., Rep. 1987, voce Giurisdizione civile, n. 70).
Nessun sostegno alla tesi delle società ricorrenti può, del re
sto, ricavarsi dalla sentenza della Corte di giustizia 27 ottobre
1998, causa C-51/97, Reunion Européenne SA c. Spliethoffs Be
vrachtingskantoor BV (id., Rep. 1999, voce cit., n. 99), nella
quale è stata esclusa l'esistenza di una connessione, ai fini del
l'applicazione degli art. 6, n. 1, e 22 della convenzione, tra le
domande di risarcimento nei confronti del vettore di fatto (e non
di quello indicato nella polizza di carico) e dell'assicuratore.
Tale esclusione è stata, infatti, ritenuta dalla Corte comunita
ria sul diverso fondamento delle due domande, fondata, la prima sulla responsabilità extracontrattuale, la seconda sulla responsa bilità contrattuale. Nel caso di specie, invece, le due domande si
fondano entrambe sulla responsabilità contrattuale; inoltre,
l'applicabilità degli art. 6, n. 1, e 22 era esclusa perché la causa
era stata proposta dinanzi a un giudice nella cui circoscrizione
non aveva sede alcuno dei convenuti.
La decisione, pertanto, non contiene alcuna deviazione dai
principi affermati dalla Corte di giustizia nella sentenza Kalfeìis del 1988.
3. - In conclusione, deve essere dichiarata la giurisdizione del
giudice italiano nei confronti di tutte le convenute.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 29 ottobre 2001, n. 13419; Pres. Fiduccia, Est. Preden, P.M. Russo (conci, parz. diff.); Ottomano (Avv. Nanna) c. Borrelli
(Avv. Sacchetti, Notaristefano). Conferma Trib. Bari 25 settembre 1999.
Sfratto (procedimento per la convalida) — Opposizione tar
diva — Natura — Articolazione — Fase rescissoria —
Domanda nuova del locatore intimante — Inammissibilità — Fattispecie (Cod. proc. civ., art. 384, 416, 420, 447 bis, 668).
Poiché il giudizio di opposizione tardiva alla convalida di sfratto, ex art. 668 c.p.c., ha natura di mezzo di impugnazione speciale, che si articola in una duplice fase, rescindente e re
scissoria, nella seconda delle quali oggetto del giudizio di
merito è il diritto azionato con l'originaria intimazione di li cenza o di sfratto dal locatore, il quale assume la veste so stanziale di attore, nel giudizio di merito, soggetto al rito di cui all'art. 447 bis c.p.c., che si instaura con l'apertura della
fase rescissoria, il locatore medesimo non può proporre do mande nuove, ma tutt 'al più modificare la propria domanda, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 420, 1° comma,
c.p.c. (nella specie, la Suprema corte, rilevando la novità della domanda di condanna al pagamento di canoni ed oneri accessori relativi a periodi del rapporto locatizio ulteriori ri
spetto a quelli dedotti nell'originaria intimazione di sfratto
Il Foro Italiano — 2002.
per morosità, ha confermato, correggendone la motivazione
ai sensi dell'art. 384 c.p.c., la sentenza del giudice del meri
to, che aveva ritenuto inammissibile detta domanda perché
proposta oltre il termine di decadenza previsto per le doman
de riconvenzionali). (1)
(1) Con la decisione che si riporta la corte di legittimità affronta per la prima volta approfonditamente la problematica della natura e della struttura dell'opposizione tardiva alla convalida di sfratto ex art. 668
c.p.c., aderendo alla tesi, autorevolmente sostenuta in dottrina (v. A. Proto Pisani, Il procedimento per convalida di sfratto, in Riv. trim. dir.
eproc. civ., 1988, 1379; R. Preden, Sfratto (procedimento per convali da di), voce dell' Enciclopedia del diritto, Milano, 1990, XLII, 429,
spec. 452; G. Trisorio Liuzzi, Procedimenti in materia di locazione, voce del Digesto civ., Torino, 1996, XIV, 459, spec. 505 ss.; F. Trifo
ne, Del procedimento per convalida di sfratto, in Cod. proc. civ. comm. a cura di Vaccarella-Verde, Torino, 1997, IV, 260), secondo cui si tratta di uno speciale mezzo di impugnazione del provvedimento emes so dal giudice ai sensi dell'art. 663 c.p.c., ed il relativo procedimento si articola in una fase rescindente, diretta ad ottenere la declaratoria della nullità e la revoca del provvedimento impugnato, ed in una susseguente (eventuale) fase rescissoria, diretta ad ottenere la sua sostituzione con una sentenza favorevole all'opponente («nella quale oggetto del giudi zio di merito è il diritto azionato dal locatore con l'originaria intima zione di licenza o sfratto»). Un accenno alla distinzione tra le due fasi anzidette si rinviene nella motivazione di Trib. Milano 31 maggio 1999, Foro it., 2000, I, 680. In dottrina, v. anche, da ultimo, ampia mente, R. Frasca, Il procedimento per convalida di sfratto, in Giur. sist. dir. proc. civ. diretta da A. Proto Pisani, Torino, 2001, 455 ss.
La natura impugnatoria dell'opposizione ex art. 668 c.p.c. trova, pe raltro, riconoscimento, ancorché — sovente — solo incidentalmente, nella giurisprudenza consolidata: cfr., tra le più recenti, Cass. 19 gen naio 2000, n. 560, Foro it.. Rep. 2000, voce Sfratto, n. 18; 16 maggio 1997, n. 4366, id., Rep. 1997, voce cit., n. 11; 1° dicembre 1994, n.
10270, id., Rep. 1995, voce cit., n. 24; 27 aprile 1994, n. 3977, id., 1995, I, 230 (riportata anche in Rass. locazioni, 1995, 354, con nota di A. Carrato); nonché, da ultimo, Cass. 21 novembre 2001, n. 14720, Foro it., Mass., 1169; concorde, sul punto, è anche l'opinione della dottrina prevalente: oltre agli autori poc'anzi menzionati, v. E. Garba
gnati, I procedimenti di ingiunzione e per convalida di sfratto, 5" ed., Milano, 1979, 340; C. Cavallini, In tema di «decisione» sull'ammissi bilità dell'opposizione tardiva alla convalida di sfratto, in Giur. it., 1995, I, 1, 1122; M. Di Marzio, Il procedimento per convalida di licen za e sfratto, Milano, 1998, 348 ss.; C. Mandrioli, Diritto processuale civile, 13aed„ Torino, 2000, III, 233.
Altra parte (ormai minoritaria) della dottrina, configura, invece, l'opposizione ex art. 668 c.p.c. come rivolta contro l'intimazione, sot tolineandone quindi il parallelismo con l'opposizione tempestiva di cui all'art. 665 c.p.c.: in questo senso, N. Giudiceandrea, Il procedimento per convalida di sfratto, Torino, 1956, 380; V. Anselmi Blaas, Il pro cedimento per convalida di licenza o di sfratto, Milano, 1966, 260; F. Lazzaro-R. Preden-M. Varrone, Il procedimento per convalida di
sfratto, Milano, 1978, 294; A. Bucci-M. Crescenzi, Il procedimento per convalida di sfratto, Padova. 1990, 153 ss. E nella stessa ottica sembre rebbero muoversi, in verità, anche quelle pronunzie che, nel regime anteriore alla riforma processuale della I. 353/90, riservavano al giudice competente per valore, ex art. 667 c.p.c., non soltanto il merito della
controversia, ma anche la decisione in ordine all'ammissibilità dell'op posizione tardiva (come Cass. 3 marzo 1999, n. 1785, Foro it., Rep. 2000, voce cit., n. 24, e 2 dicembre 1993, n. 11923, id., 1994, I, 1074, con nota di richiami).
Circa i presupposti di ammissibilità dell'opposizione tardiva alla convalida di sfratto, v. Trib. Milano 31 maggio 1999, cit., e Pret. Torre
Annunziata-Gragnano 13 febbraio 1995, id., 1995, I, 2313, e le rispetti ve note di richiami.
Per quanto riguarda, invece, il termine utile per la proposizione del rimedio ex art. 668 c.p.c., v., nel senso che esso decorre dal primo ac cesso dell'ufficiale giudiziario, che segna l'inizio dell'esecuzione for zata per rilascio, Cass., sez. un., 3 aprile 1989, n. 1610, id., 1989, I, 2168, con nota di richiami di D. Piombo; Pret. Verona 19 aprile 1989, id., 1990, I, 3034, e, da ultimo, Cass. 26 ottobre 2001, n. 13310, id., Mass., 1065. Per una diversa soluzione, qualora la causa di forza mag giore, che abbia impedito all'intimato la conoscenza del procedimento di sfratto, si protragga oltre l'inizio dell'esecuzione, v., tuttavia, Pret.
Bologna 19 gennaio 1995, id., 1995,1, 3615. Nel restringere alla sola modifica della domanda, nei limiti e alle
condizioni di cui all'art. 420, 1° comma, c.p.c., i mutamenti della do manda consentiti all'intimante-opposto nella fase rescissoria dell'oppo sizione ex art. 668 c.p.c., la Cassazione sembrerebbe, d'altra parte, avallare la tesi secondo cui, nel caso di tempestiva opposizione dell'in timato alla convalida dello sfratto e di conseguente prosecuzione del
giudizio con il rito locatizio, ex art. 667 o 447 bis c.p.c., è inammissi bile la proposizione, da parte del locatore-intimante, di domande nuove (c.d. mutatio libelli) con la memoria integrativa depositata in seguito
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