Sezioni unite civili; sentenza 6 agosto 1962, n. 2418; Pres. Verzì P., Est. La Porta, P. M.Criscuoli (concl. conf.); Opera pia Ospedale degli infermi di Narni (Avv. Stoppani, Lucifredi,Marinelli) c. Martinico (Avv. Busacca)Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 1 (1963), pp. 63/64-65/66Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23153230 .
Accessed: 25/06/2014 10:40
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PARTE PRIMA 64
Importando l'omessa trascrizione 1'inopponibilitä, del di
ritto ai terzi ehe, avendo acquistato dallo stesso dante
causa lo stesso diritto o un diritto limitato sullo stesso
bene, abbiano trascritto il proprio titolo anteriormente ai
primi aequirenti, la trascrizione õ di per se un onere, non
ha efficacia costitutiva (se non impropriamente, a favore
di quel successivo acquirente cbe trascriva per primo),
l'inopponibilita risolvendosi nella inefficacia, di fronte al
terzo, di un atto di acquisto altrimenti valido. Ma ciõ
non toglie che se un primo acquirente, dopo cbe il
terzo, successivo acquirente dallo stesso autore, abbia
trascritto, anteriormente, il suo titolo di acquisto, tras
ferisca il bene non conservato, il suo contraente diretto,
cbe non puõ far valere il diritto per la mancanza di con
tinuity della trascrizione, possa ben, in un caso del genere, ritenersi evitto.
Ma nella specie, quando il fondo dei Coli fu venduto,
il bene sul quale gravava a favore di esso la servitü era
ancora, come accertavano i Giudici del merito ed b paci fico in causa, nelle mani di colui che aveva costituito
la servitü ed era pertanto il diretto contraente dei Coli,
ai quali a titolo particolare erano succedutii Pulido. Non
vi era ancora un terzo acquirente del fondo Campioni cbe
avesse trascritto il suo acquisto, e questo stato di cose
durõ dal novembre 1949 all'aprile 1951. Esatta e quindi l'affermazione della Corte del merito che i Coli avevano
trasferito il diritto ai coniugi Pulido, il che esclude la
fattispecie dell'evizione non tanto e non certo per il profilo
seguito dalla Corte del merito, ma per la ragione preva lente che qui di seguito si espone.
In tutta la causa gli attuali ricorrenti e i Griudici del
merito sono stati dominati dal convincimento che sol
tanto le parti di un contratto, e soprattutto gli aequirenti in base al contratto soggetto a trascrizione, siano legittimati a chiedere la formality, di talchfe l'omissione nella quale essi fossero incorsi avrebbe efficienza causale sulla inop
ponibilitä sopraggiunta del diritto ai terzi, che avessero
trascritto il loro titolo anteriormente all'acquisto non an
cora trascritto o non assistito dalla continuitä della tras
crizione. La Corte del merito, si deve riconoscere, non
esaminõ questo lato del problema, ma l'avere attribuito
al fatto che i Pulido non esercitassero azioni nei confronti
dei Campioni la perdita della servitü, denuncia questo
implicito errore di prospettiva perchi; i Pulido-Stellin non
dovevano esercitare azione veruna.
In realtä legittimato alia trascrizione in genere e qua
lunque soggetto, come si desume dall'art. 2666 cod. civ. :
« La trascrizione, da chiunque si faccia, giova a tutti co
loro che vi hanno interesse ». A fortiori, essa puõ essere
chiesta da chiunque vi abbia interesse : e puõ riferirsi
tanto all'acquisto immediatamente fatto, quanto agli
acquisti dei danti causa che non fossero stati trascritti, essendo palese che, ai fini di garantire la opponibilita del
proprio acquisto, abbiano interesse ad assicurare la conti
nuitä della trascrizione (art. 2650 cod. civ.). II principio e confermato dal decreto legisl. luog. n. 770 del 1945, che
prescrisse la ricostruzione dei registri immobiliari distrutti
a causa di guerra. L'art. 5 di questo dispose che gl'inte ressati potessero provvedere alia presentazione di note e
di documenti atti a far ricostruire la trascrizione; tra
questi interessati erano da considerare sicuramente tutti i
successivi aequirenti da coloro gli acquisti dei quali erano
stati trascritti nei registri distrutti. E del resto, indipen dentemente dalla ricostruzione della trascrizione (che dopo il 18 dicembre 1946 avrebbe preso decorrenza dalla data
di presentazione dei documenti per la ricostruzione : art. 5
decreto legisl. luog. cit.), la semplice richiesta di trascri
zione della servitü, costituita con l'atto divisionale del
1942, sarebbe valsa a preservare, se fatta in tempo anteriore
all'aprile 1951, data nella quale il fondo servente fu tras
ferito dagli eredi Campioni, il diritto che i Pulido avevano
acquistato dai Coli efficacemente, anche se la trascrizione
dell'atto costitutivo del 1942 non era stata ricostruita, non essendovi ancora a quella data terzi del genere con
template dall'art. 2644 cod. civile.
£ in tal modo che va integrata e rettificata la motiva
zione della sentenza denunciata, la quale deve essere te
nuta ferma, perche la pronuncia relativa alia inefficienza
oausale del maneato assolviinento dell'onere della trascri
zione da parte dei venditori e esatta non solo per i motivi
della sentenza, ma anche e soprattutto per il profilo di
diritto teste cliiarito. (Omissis) Per qnesti motivi, rigetta, eee.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
Sezioni unite civili; sentenza 6 agosto 1962, n. 2418 ; Pres.
VERzi P., Est. La Poeta, P. M. Criscuoli (concl.
eonf.) ; Opera pia Ospedale degli infermi di Narni (Aw. Stoppani, Lucifredi, Marinelli) o. Martinico (Aw.
Busacca).
(Oassa senza rinvio App. Perugia 20 maggio 1961)
Itesponsal>ilit:i civile — Alto amministrativo lesivo
d'inleresse lcgittimo — Annullamento del Consi
<)lio di Stato— Uomaiida di risarcimento di danni — Difetto di <|iurisdizioiie del Gonsiylio di Statu
(Costituzione della Repubblica, art. 113 ; legge 20 marzo
1865 n. 2248, all. E, abolizione del contenzioso ammini
strativo, art. 2, 3, 4).
II giudice ordinario difetta di giurisdizione a eonoscere della
domanda di risarcimento di danni, ehe il titolare di un
interesse legittimo assume determinati da un atto ammini
strativo anche se questo e stato annullato, perehe illegit timo, dal Gonsiglio di Stato. (1)
La Corte, eoc. — Svolgimento del processo.
— Nel 1949 il
Comune di Narni indisse un conoorao interno, fra i propri medici condotti, per il conferimento della condotta medica
primaria, cui era abbinato l'eseroizio delle funzioni di me
dico primario dell'Ospedale degli infermi. La Commissione,
giudicatrice classificõ primo il dott. Tonietti e secondo il
dott. Martinico. La graduatoria venne impugnata dal
Martinico e la G-iunta prov. amm. di Terni, con decisione 20
luglio 1950, annullõ gli atti impugnati. Tale prommcia venne confermata dal Gonsiglio di Stato, con decisione 28 settembre 1951, con la quale venne rigettato il ricorso pro posto dal Comune di Narni. Rinnovate le operazioni di
concorso, il dott. Martinico risultõ vincitore. Con delibera
(1) Conf., nella motivazione, Oass. 28 luglio 1962, n. 2210, Foro it., 1962, I, 1650, con nota di richiami relativi anche alia
questione di giurisdizione risolta dalle Sezioni unite e riassunta nella massima estratta dalla sentenza riportata; richiami cui adde De Valles, id., 1962, I, 1000 (nota critica a Cass. 23 ottobre 1961, n. 2348).
La sentenza delle Sezioni unite 8 luglio 1953, n. 2157, eitata nella moi ivazione, confermõ per prima la giurisprudenza del Consiglio di Stato, che estende l'art. 27, n. 4, t. u. sul Consiglio di Stato al giudicato amministrativo : essa si legge in questa rivista, 1953, I, 1081, con nota di richiami.
Per qualche riferimento, in tema di inadempimento dell'ob
bligo della pubblica Amministrazione di conformarsi al giudicato e ai poteri del Consiglio di Stato, v. Cons. Stato, Sez. V, 7 aprile 1962, n. 304, id., 1962, III, 329, con nota di richiami.
Per il fondamento sistematico dell'indirizzo seguito anche dalla sentenza surriferita, secondo cui puõ ottenere il risarci mento ehi risulti essere stato leso in un diritto affievolito, ma non in un interesse legittimo, v. Montesano, Processo civile e rub blica Amministrazione, Napoli, 1960, pag. 155 ; successivamente dello stesso A., La natura del risarcimento pecuniario per atti amministrativi illegittimi e illeciti nella recente giurisprudenza della Cassazione (nota a Cass. 19 giugno 1981, n. 1440), in Foro it., 1962, I, 544.
La decisione 3 giugno 1955, n. 826, del Cons, di Stato, Sez. IV, che aveva dichiarato illegittimo l'atto amministrativo lesivo dell'interesse legittimo del privato, il quale ha successivamente proposto avanti il giudice ordinario domanda di risarcimento di danni, ora dichiarata improponibile dalle Sezioni unite, e rias sunta nel Eep. 1955, voce Concorso a un impiego, n. 116.
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GIURISPRÜDENZA COSTLTUZIONALE E CIVILE
zione in data 26 marzo 1953, il Commissario prefettizio al
Comune di Narni confer! al Martinico la condotta mediea
posta a concorso, fissando la data del 15 giugno 1953 per l'inizio delle funzioni correlative.
Frattanto con deliberazioni 26 gennaio 1953 e 1° aprile 1953 l'Amministrazione dell'ospedale degli infermi stabiliva
ohe l'incarico di primario della divisione mediea dovesse es
sere affidato non piil al primario medico del Comune di
Narni, ma ad un medico condotto a scelta della Amministra
zione.
II Martinico impugnõ tanto la delibera del Commissario
al Comune, assumendone la illegittimitä, quanto alia decor
renza della nomina, ehe avrebbe dovuto essere retrodatata
al 9 febbraio 1950 ; quanto le delibere di riforma del rego lamento ospedaliero. La Giunta prov. amm., con decisione
29 aprile 1954, rigettõ il ricorso avverso la deliberazione
del Commissario prefettizio al Comune e dichiarõ irricevi
bile il ricorso avverso le deliberazioni dell'Amministrazione
ospedaliera. Su impugnazione del Martinico, il Consiglio di Stato, con decisione 3 giugno 1955, annullõ le delibera
zioni impugnate, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione in ordine alia decorrenza della nomina
del Martinico. Con lettera 29 dicembre 1955 FAmministrazione dell'ospe
dale comunicõ al Martinico che nulla aveva da eccepire in merito alia esecuzione della decisione del Consiglio di
Stato e che era disposta ad adottare il relativo conseguente
provvedimento non appena il Comune di Narni avesse, nelle debite forme, dato corso agli adempimenti di sua com
petenza. Precisõ, inoltre, che il provvedimento avrebbe potuto
avere efficacia limitatamente al periodo 26 maggio 1953
10 dicembre 1955, in quanto a far data dall'll dicembre
1955 il servizio di primario medico era stato diversamente
disciplinato dal regolamento ospedaliero. II Martinico in data 29 febbraio 1956 impugnõ dinanzi
alia Giunta prov. amm. di Terni il nuovo regolamento 20 maggio 1955, col quale 1'Ospedale aveva stabilito che i
posti di primario medico e di primario chirurgo sarebbero
stati scelti mediante pubblico concorso. La Giunta prov. amm., con decisione 26 aprile 1957, rigettõ il ricorso. II
Martinico impugnõ tale decisione con ricorso al Consiglio di Stato, il quale, con decisione 26 aprile 1958 rigettõ l'im
pugnazione. Con atto di citazione 13 febbraio 1959, il Martinico,
assumendo che a norma della decisione del Consiglio di
Stato del 3 giugno 1955 egli aveva diritto a tutti gli emolu
ment^ che avrebbe potuto percepire dal 2 febbraio 1950 al
12 dicembre 1955, e che per l'illegittimo comportamento del
l'Amministrazione ospedaliera egli aveva sublto ingenti danni per discredito professional, per sviamento di clien
tela e per Fimpossibility di conseguire il titolo di primario di ospedale civile, che gli avrebbe consentito il concorso
in altri ospedali con indubbio esito, convenne 1'Opera pia
ospedale degli infermi di Narni dinanzi al Tribunale di
Terni, per sentirla condannare al risarcimento di tutti i
danni subiti.
L'Opera pia, costituitasi in causa, eccepl il difetto di
giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della lite.
11 Tribunale adito, con sentenza non definitiva 26 aprile 1960, ritenne trattarsi di questione relativa a diritti con
seguenziali alla pronuncia di illegittimitä, dell'atto ammini
strativo ed affermõ la propria competenza giurisdizionale. Contro detta sentenza 1'Opera pia propose appello, dedu
cendone Ferroneita. La Corte d'appello di Perugia, con
sentenza 20 maggio 1961, rigettõ il gravame. Contro quest'ultima sentenza 1'Opera pia ospedale degli
infermi di Narni ha proposto ricorso per cassazione, con tre
mezzi di annullamento. II Martinico resiste con contro -
ricorso.
Motivi della decisione. — Col primo motivo si censura
l'impugnata sentenza per violazione degli art. 2, 3 e 4
della legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. E, in relazione all'art.
113 della Costituzione della Repubblica, e per violazione
dell'art. 27, n. 4, del t. u. 26 giugno 1924 n. 1054, sul Consi
glio di Stato.
Il Foro Italiano — Volume LXXXV1 — Parte IS.
La censura e fondata. L'impugnata sentenza lia consi derato ohe, se la violazione di un interesse 6 stata affermata dal competente gindice amministrativo, il non essersi data esecuzione alia sentenza, risolvendosi nella protrazione di una situazione riconosoiuta illegittima, denuncia l'antigiu ridicitä del comportamento della pubblica Amministrazione
e quindi, ove esso sia produttivo di darino, non si differenzia
da ogni altro comportamento illecito, ne ha invece pari efficienza e determina il sorgere di una obbligazione per la riparazione della diminuzione patrimoniale ad esso col
legata causalmente. Quindi ha rilevato che il Martinico
chiede proprio il risarcimento del danno subito a seguito di un comportamento illegittimo della pubblica Ammini
strazione, la quale, dopo aver leso un interesse legittimo e
dopo che la lesione stessa venne accertata dal competente
giudice, non si e curata di adeguare la sua condotta al
pronunciato giurisdizionale. Siffatto ragionamento non puõ essere condiviso. Per la
proponibilita contro la pubblica Amministrazione della azione risarcitoria non e sufficiente la decisione di annul lamento di un atto illegittimo da parte del giudice ammini
strativo, ma occorre che dall'atto, la cui illegittimitä sia stata accertata, sia derivata una lesione di un diritto sog gettivo. Invero, il cittadino ha soltanto un interesse legit timo alla legittimita dell'azione amministrativa, ond'6 che, fuori dei casi di connessione di tale interesse con la titola ritä, di un diritto soggettivo (casi nei quali si ha affievoli
mento di un diritto soggettivo perfetto, che, per l'effetto
retroattivo della pronuncia di annullamento, si deve consi
derare come non mai affievolito, per cui il titolare ha di
ritto al risarcimento dei danni derivatigli dalla lesione
infertagli dall'atto amministrativo annullato), dalla pro nuncia di annullamento non deriva altro effetto che quello di eliminazione dell'atto invalido. In altri termini, quando l'atto amministrativo viola soltanto una norma di azione, non v'e lesione di un diritto soggettivo e, pertanto, il pri vate, che abbia fatto valere la invalidity dell'atto ed abbia
ottenuto dal giudice amministrativo la pronuncia di an
nullamento dello stesso, non e legittimato alia azione di
risarcimento di danni, perche nessuna lesione della sua
situazione giuridica ha patito. Ne, peraltro, un risarcimento
puõ competergli per l'inadempimento da parte dell'Ammi
nistrazione dell'obbligo di conformarsi al giudicato ammi
nistrativo. Infatti, un diritto soggettivo all'adempimento del giudicato amministrativo non sussiste, in quanto la
esecuzione di detto giudicato 6 affidata alia stessa pubblica Amministrazione, neil' interesse del buon andamento della
cosa pubblica. Dal che consegue che, per assicurare l'attua
zione del giudicato amministrativo, cui la pubblica Ammi
nistrazione non abbia prestato osservanza, il privato citta
dino non ha altra via che quella del ricorso al Consiglio di Stato in sede di merito, previsto dall'art. 27, n. 4, del
t. u. del 1924 (v. Cass., Sez. un., 8 luglio 1953, n. 2157, Foro it., 1953, I, 1081), che, pur essendo previsto per otte
nere l'adempimento del giudicato ordinario, per identita
di ratio, puõ essere esteso anche al caso di denegata esecu
zione dei giudicati amministrativi.
Ciõ precisato, e chiaro che di fronte all'inadempimento, da parte dell'Amministrazione ospedaliera, dell'obbligo di
conformarsi al giudicato amministrativo, costituendo il
rapporto d'impiego, il Martinico, titolare di un mero inte
resse legittimo, non poteva proporre azione di risarcimento
di danni all'autorita giudiziaria ordinaria, ma doveva ricor
rere alio stesso Consiglio di Stato in sede di merito. La sen
tenza impugnata, affermando la competenza giurisdizio nale dell'autorita giudiziaria ordinaria a conoscere della
controversia, ha violato i principi su esposti e, pertanto, va cassata, per difetto assoluto di giurisdizione, senza rinvio.
Grli altri motivi del ricorso sono assorbiti.
Per questi motivi, cassa senza rinvio, ecc.
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