sezioni unite civili; sentenza 6 febbraio 1995, n. 1381; Pres. Montanari Visco, Est. Giustiniani,P.M. Morozzo Della Rocca (concl. conf.); Proc. gen. Corte conti c. Negro (Avv. Goglino) eRegione Piemonte (Avv. E. Romanelli). Cassa Corte conti, sez. riun., 4 novembre 1993Source: Il Foro Italiano, Vol. 118, No. 11 (NOVEMBRE 1995), pp. 3223/3224-3225/3226Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23190403 .
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3223 PARTE PRIMA 3224
per le quali i sindaci non mettevano in discussione la configura bilità di una loro colpa;
— che il Perra ed il Marini, a mezzo di atto notificato il
27 dicembre 1993, hanno chiesto la cassazione dell'ordinanza
del tribunale, con quattro censure, rinnovando la tesi secondo
cui le menzionate disposizioni del codice di rito devono trovare
applicazione in via prevalente sull'art. 146 1. fall., anche in punto di competenza (primo motivo), poi denunciando l'omesso rilie
vo dell'arbitrarietà dell'operato del giudice delegato, nel valo
rizzare, in sede di conferma del suo precedente decreto, fatti
diversi ed anteriori (secondo motivo), e, inoltre, dolendosi del
riscontro dei requisiti del sequestro sulla scorta di risultanze ina
deguate (terzo motivo), nonché, infine, con riguardo al quan
tum, deducendo la violazione dell'art. 2407 c.c., circa i limiti
della responsabilità dei sindaci (quarto motivo); — che il curatore ha replicato con controricorso, opponendo
pregiudizialmente l'inammissibilità dell'impugnazione; — che gli art. 669 bis, 669 quaterdecies c.p.c., introdotti dal
l'art. 74 1. 26 novembre 1990 n. 353, ed applicabili alla vicenda
ai sensi degli art. 90 di detta legge, 3 1. 4 dicembre 1992 n.
477, 4 d.l. 8 agosto 1994 n. 493 e 4 d.l. 7 ottobre 1994 n.
571, hanno ridisegnato il procedimento diretto all'adozione del
le misure cautelari, eccettuando, fra l'altro, la tutela del con
traddittorio (nei limiti conciliabili con la sommarietà e celerità del procedimento stesso), ma hanno mantenuto il carattere prov visorio di quelle misure, sotto il duplice profilo che esse sono
munite di efficacia temporanea, condizionata all'instaurarsi della
causa di merito e poi superata dalla sua definizione, e che, inol
tre, sono modificabili o revocabili anche in corso di tale causa
(art. 669 decies c.p.c.); — che detto carattere è proprio non solo dell'ordinanza che
provvede sull'istanza dell'interessato, ai sensi dell'art. 669 se
xies c.p.c., ma anche dell'ordinanza che pronuncia sul reclamo
proposto ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c., la quale presenta identità di forma e di contenuto rispetto al precedente provve
dimento, ne prende il posto con pari funzione, e, in ogni caso, non può avere natura sostanziale di sentenza, né in particolare
può essere equiparata alla pronuncia sulla convalida contempla ta dalla precedente normativa (istituto abrogato dall'art. 89 1.
n. 353 del 1990), anche perché non tocca il persistere della revo
cabilità o modificabilità del sequestro (ai sensi del citato art.
669 decies c.p.c.); — che, pertanto, sulla scorta di principi analoghi a quelli
enunciati da questa corte con riferimento alla previgente nor
mativa (v., da ultimo, sent. n. 1336 del 9 febbraio 1994, Foro
it., Rep. 1994, voce Sequestro conservativo, 48, e n. 2336 del
10 marzo 1994, ibid., n. 91), si deve escludere che l'ordinanza
confermativa in sede di reclamo del sequestro conservativo sia suscettibile di ricorso per cassazione in difetto di espressa previ
sione, alla stregua della non invocabilità dell'art. Ili, 2° com
ma, Cost., con riguardo ad atti giurisdizionali, che, pur ineren do a diritti soggettivi, non statuiscano su di essi, cioè non risol
vano un conflitto con pronuncia idonea ad acquistare definitività
e conseguente autorità di giudicato sostanziale, ma si esaurisca no in prescrizioni strumentali, temporanee e rivedibili, aventi la mera funzione di prenotare per esigenze cautelari gli effetti di una sentenza da emanarsi;
— che il provvedimento impugnato integra l'ordinanza di cui
al predetto art. 669 terdecies c.p.c., trattandosi di norma che 11 Tribunale di Brescia ha esplicitamente applicato, e che dove va applicare, alla stregua delle previsioni dell'art. 669 quaterde cies c.p.c., il quale stabilisce l'operatività del nuovo rito anche
per le misure cautelari contemplate da leggi speciali, ove non
sussista incompatibilità (come non sussiste rispetto all'art. 146 1. fall, che non detta regole procedimentali in deroga alla prece dente disciplina generale sulla convalida del sequestro, e, quin di, non si pone in conflitto con la sopraggiunta revisione di tale disciplina);
— che non occorre prendere posizione sul quesito dell'even tuale natura decisoria dell'ordinanza del tribunale, limitatamen te alla parte in cui si è espressa affermativamente sulla spettan za al giudice delegato del potere di autorizzare il sequestro, per ché la soluzione del relativo problema non potrebbe comunque comportare l'ammissibilità del ricorso, previa conversione di es so in regolamento (necessario) di competenza, a ciò ostando il decorso del termine di cui all'art. 47 c.p.c.;
— che, in conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inam
missibile.
Il Foro Italiano — 1995.
CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 6 feb
braio 1995, n. 1381; Pres. Montanari Visco, Est. Giustinia
ni, P.M. Morozzo Della Rocca (conci, conf.); Proc. gen. Corte conti c. Negro (Avv. Goglino) e Regione Piemonte (Aw. E. Romanelli). Cassa Corte conti, sez■ riun., 4 novembre 1993.
Responsabilità contabile e amministrativa — Giudizio di respon sabilità patrimoniale — Assunzione in ruolo in modo fraudo
lento — Risarcimento del danno — Giurisdizione della Corte
dei conti.
Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti per il giudizio di responsabilità patrimoniale da danno erariale nei confronti di soggetto la cui assunzione in ruolo sia stata annullata per ché ottenuta in modo fraudolento (nella specie, trattavasi di
neurochirurgo ospedaliero che aveva esercitato la professione medica senza essere provvisto di titolo di laurea). (1)
Svolgimento del processo. — Il procuratore generale della Cor
te dei conti conveniva in giudizio davanti alla corte medesima in sede giurisdizionale Luigi Negro, chiedendone la condanna
al risarcimento dei danni cagionati alla Usi n. 70 di Alessandria
per avere esercitato presso la detta Usi la professione medica
(neurochirurgo), benché sprovvisto del titolo di laurea.
Con decisione del 14 ottobre 1991, la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, in parziale accoglimento del ricorso, con dannava il Negro al pagamento della somma di lire 192.480.000
(così ridotta l'originaria richiesta di condanna) a titolo di risar
cimento del danno patrimoniale erariale, oltre rivalutazione mo
netaria, interessi legali e spese di giudizio. Con la stessa decisione la corte respingeva l'eccezione di di
fetto di giurisdizione della Corte dei conti, formulata dal Ne
gro, mentre dichiarava ammissibile l'intervento — che qualifi cava ad adiuvandum — spiegato in giudizio dalla regione Piemonte.
Avverso detta decisione proponeva appello Luigi Negro da
vanti alle sezioni riunite della Corte dei conti. Il procuratore
generale — il quale proponeva appello incidentale in ordine al
l'operata riduzione dell'entità del danno — e la regione Pie
monte resistevano al gravame. Con decisione del 12 maggio-4 novembre 1993, le sezioni riunite della Corte dei conti dichiara
vano il difetto di giurisdizione della corte stessa. (Omissis) Motivi della decisione. — Con un unico motivo il procurato
re generale della Corte dei conti denunzia: «violazione dell'art. 103 Cost.; dell'art. 52 t.u. 12 luglio 1934 n. 1214; degli art.
18 e 19 t.u. 10 gennaio 1957 n. 3 in combinato disposto con
l'art. 28 d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761 e con gli art. 58 1.
8 giugno 1990 n. 142 e 1, 7° comma, 1. 27 ottobre 1993 n.
423, dell'art. 3 d.leg. 15 novembre 1993 n. 453».
Il procuratore generale della Corte dei conti, premesso che, per consolidata giurisprudenza della corte medesima, è propo nibile l'azione di responsabilità amministrativa avverso il dipen dente, l'agente o l'amministratore percettore di somme non do
vutegli quando il pregiudizio riportato dalla pubblica ammini
strazione sia dovuto a colpevole condotta commissiva od omissiva del percipiente, afferma che, nel caso di specie, la condotta frau dolenta del Negro non ha riguardato soltanto il momento gene tico del rapporto ma ha accompagnato tutta la «carriera» del
(1) In termini, esplicitamente in punto di giurisdizione, Corte conti, sez. I, 22 maggio 1989, n. 173, Foro it., Rep. 1989, voce Responsabilità contabile, n. 457; nonché, con l'affermazione che il danno da risarcire è pari a tutte le retribuzioni percepite, senza che possa riconoscersi l'u tilità per la pubblica amministrazione della controprestazione comun que resa, 28 settembre 1993, n. 134, id., Rep. 1994, voce cit., n. 435.
Per riferimenti in materia di giurisdizione della Corte dei conti nei giu dizi di responsabilità per danno erariale, v. la nota di richiami a Cass. 8 luglio 1993, n. 7476 e 10 maggio 1993 n. 5338, id., 1994,1, 1086; in ordi ne al principio della compensatio lucri cum damno, v. la nota a Corte conti, sez. I, 27 gennaio 1987, nn. 19 e 18, id., 1988, III, 390.
La pronunzia si presenta di rilevante attualità nelle procedure di veri fica delle assunzioni nella pubblica amministrazione dei falsi invalidi i quali, oltre a perdere il posto fraudolentemente acquisito, rischiano di dover restituire tutti gli emolumenti percepiti in costanza di rapporto (i quotidiani, tra i quali, v. La Repubblica del 2 ottobre 1995, 15, han no dato notizia dei primi procedimenti già aperti dalla Corte dei conti nei confronti dei dipendenti, nonché dei sanitari e funzionari responsa bili delle illecite assunzioni).
Da ultimo, si adegua esplicitamente a Cass. 1381/95 in epigrafe, sez. un. 20 ottobre 1995, n. 10931, inedita, con riferimento a soggetto as sunto da Usi con qualifica di biologo coadiutore sulla base di un falso certificato di laurea.
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
«medico putativo» in seno alla struttura pubblica sanitaria, dal
tirocinio alla posizione di incaricato, all'immissione in ruolo,
al diuturno svolgimento delle funzioni, sia sotto l'aspetto tecni
co che sotto quello amministrativo.
Soggiunge che la pretesa attorea attiene al risarcimento del
danno per la dolosa alterazione del sinallagma tra prestazione lavorativa e controprestazione retributiva, la cui misura costi
tuisce elemento indiziario principe per la quantificazione del pre
giudizio riportato dalla struttura pubblica. Precisa che, nel caso di specie, si era instaurato indubbia
mente un rapporto di servizio e che, contrariamente a quanto ritenuto dalle sezioni riunite della Corte dei conti, nessuna au
torità, né in astratto, né in concreto, aveva inteso porre nel
nulla il rapporto organico e gli atti compiuti dal Negro ad ogni livello funzionale, non vertendosi nel caso di carenza di atto
formale di nomina.
A tal riguardo rileva che non può sostenersi che il rapporto sarebbe stato travolto da una pretesa retroattività, che caratte rizza la pronuncia stessa di decadenza, poiché tale valenza re
troattiva incontra limiti nell'esercizio di fatto di pubbliche fun
zioni da parte del Negro e nell'esistenza, quanto meno di fatto, di un rapporto di servizio atto a radicare la giurisdizione della
Corte dei conti in tema di responsabilità amministrativa. Sog
giunge che, comunque, l'effetto retroattivo della decadenza non
può estendersi agli aspetti economici, in caso di effettiva presta zione del servizio.
La censura è fondata e va accolta. Va, innanzi tutto, posta in rilievo una certa contraddittorietà della decisione delle sezio
ni riunite della Corte dei conti, in quanto le stesse, pur affer
mando che — per giurisprudenza costante della corte medesima — affinché si radichi la sua giurisdizione è sufficiente la sussi stenza di un semplice rapporto organico o di servizio, tuttavia
tale principio non va ritenuto valido nel caso concreto, non rav
visando nella specie la sussistenza di danni derivanti dallo svol
gimento del rapporto organico o di servizio, bensì solo di dan
no causato dal sorgere stesso del rapporto di servizio, dal fatto
cioè di avere posto in essere il Negro un tale rapporto, che vie
ne, in tal modo, considerato «fatto dannoso e da imputare al
soggetto che lo ha realizzato». Sostiene in altri termini la Corte
dei conti, nella decisione impugnata, che il rapporto qui non
viene in rilievo quale presupposto per la giurisdizione della cor
te medesima, poiché al Negro si imputa sostanzialmente soltan
to d'aver instaurato, con falsa documentazione il rapporto e
nell'aver, quindi, con attività del tutto conseguenziale prestato la sua opera in presenza di un rapporto posto in essere in modo
fraudolento e, pertanto non riferibile alla pubblica amministrzio
ne; da cui la carenza di giurisdizione della corte, atteso che in
tal caso il soggetto convenuto ha agito ed agisce quale estraneo
alla pubblica struttura.
Il convincimento, posto a base della decisione delle sezioni
riunite della Corte dei conti, non può essere condiviso.
Dalla falsità o dalla nullità del titolo in base al quale è stato
costituito il rapporto di pubblico impiego consegue solo che detto
rapporto risulta posto in essere in carenza di un requisito richie
sto per la sua costituzione; onde l'atto di nomina è illegittimo,
quindi annullabile ex officio (non nullo o inesistente), allorché
sussistano i presupposti per l'esercizio del potere discrezionale
di autotutela.
Ne consegue che, nel caso di specie, per il principio factum
infectum fieri nequit, la valenza retroattiva dell'annullamento
non può cancellare l'attività di fatto prestata dal c.d. «medico
putativo» in nome e per conto della pubblica amministrazione
(la Usi n. 70 di Alessandria). Contrariamente all'opinione delle sezioni riunite della Corte
dei conti, il danno patrimoniale arrecato dal Negro alla pubbli
ca amministrazione non va soltanto ravvisato nel momento ge netico in cui costui ebbe, prestando certificazione falsa, ad in
staurare un rapporto di servizio con l'amministrazione, ma an
che con l'espletare di fatto pubbliche funzioni per un lungo
periodo di anni. L'annullamento della nomina a medico della Usi non può,
dunque, eliminare o travolgere le prestazioni e, nel rapporto
sinallagmatico, le controprestazioni, dal «medico putativo», ri
spettivamente, rese e percepite in esecuzione dell'atto di nomi
na, poi annullato. Orbene, queste prestazioni e controprestazio
II Foro Italiano — 1995.
ni, ormai irreversibili e sulle quali non può incidere retroattiva
mente (secondo la più qualificata dottrina) l'annullamento
dell'atto di nomina, altro non sono che l'esplicazione di un rap
porto di servizio e costituiscono l'oggetto specifico del giudizio
per danno erariale instaurato davanti alla Corte dei conti dal
procuratore generale della stessa.
D'altronde, già queste sezioni unite, con le sentenze n. 3358/94
e n. 9751/94 {Foro it., Rep. 1994, voce Responsabilità contabi
le, n. 541, 544), in conformità peraltro ad una precedente co
stante giurisprudenza (Cass., sez. un., 5467/79, id., 1980, I,
692; 5490/88, id., Rep. 1988, voce Impiegato dello Stato, nn.
83, 1239; 12259/92, id., Rep. 1992, voce cit., n. 175) hanno ritenuto la giurisdizione della Corte dei conti in relazione ad
un «vero e proprio inserimento funzionale, sia pur temporaneo, dei soggetti nell'apparato organizzativo della pubblica ammini
strazione» ed in relazione ad una compartecipazione fattiva del
soggetto stesso.
È la stessa Corte dei conti, con molteplici decisioni (Corte dei conti 173/89, id., Rep. 1989, voce Responsabilità contabile, n. 386, 457; 531/90; n. 320/84; 134/94, id., Rep. 1994, voce cit., n. 435; 148/93, ibid., n. 986), ha ritenuto sussistere la pro
pria giurisdizione in materia di indebita percezione di emolu
menti da parte di soggetto il cui rapporto di impiego sia stato
costituito in modo viziato, in quanto l'assunzione del soggetto stesso consente di ritenere, comunque, la instaurazione di un
rapporto di servizio, «considerato che il relativo provvedimento
dispiega i propri effetti giuridici fino alla pronuncia di annulla
mento da parte della autorità competente».
Invero, l'attività di fatto espletata dal c.d. «medico putativo» non può che essere assunta come propria dalla pubblica ammi
nistrazione, in forza del principio dell'apparendo iuris e del con
seguente affidamento del terzo. Se così non fosse, l'eventuale
terzo danneggiato dall'operato professionale del medico putati vo non potrebbe ad esempio chiamare a rispondere, in solido
col medico stesso, l'amministrazione ospedaliera.
Conclusivamente, per quanto qui interessa in tema di giuris dizione, va rilevato che avendo il Negro esercitato la propria attività di medico, anche nelle strutture dell'unità sanitaria lo
cale, svolgendo compiti propri dell'organizzazione sanitaria pub
blica, egli non ha solo instaurato il rapporto, ma anche concre
tamente esercitato l'attività in un rapporto organico di servizio
con la pubblica amministrazione.
Ciò è sufficiente per dichiarare la giurisdizione della Corte
dei conti in relazione alla domanda proposta contro il Negro dal procuratore generale della corte stessa, per responsabilità
patrimoniale da danno erariale.
Né rileva che il Negro sia stato convenuto anche in altra sede,
come afferma lo stesso resistente, atteso che in tal caso le due
responsabilità hanno natura diversa.
Va dunque, accolto il ricorso e dichiarata la giurisdizione del
la Corte dei conti.
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