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Sezioni unite civili; sentenza 6 ottobre 1962, n. 2865; Pres. Lombardo P., Est. Bianchi d'Espinosa,...

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Sezioni unite civili; sentenza 6 ottobre 1962, n. 2865; Pres. Lombardo P., Est. Bianchi d'Espinosa, P. M. Criscuoli (concl. parz. diff.); Comune di S. Maria La Fossa (Avv. Sementini) c. Società industriale forniture amministrazioni comunali - S.i.f.a.c. (Avv. Falcone, Gabriele) Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 10 (1962), pp. 1871/1872-1873/1874 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23150808 . Accessed: 28/06/2014 10:29 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.31.195.90 on Sat, 28 Jun 2014 10:29:28 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezioni unite civili; sentenza 6 ottobre 1962, n. 2865; Pres. Lombardo P., Est. Bianchid'Espinosa, P. M. Criscuoli (concl. parz. diff.); Comune di S. Maria La Fossa (Avv. Sementini) c.Società industriale forniture amministrazioni comunali - S.i.f.a.c. (Avv. Falcone, Gabriele)Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 10 (1962), pp. 1871/1872-1873/1874Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23150808 .

Accessed: 28/06/2014 10:29

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1871 PARTE PRIMA 1872

CORTE SDPREMA DI CASSAZIONE.

Sezioni unite civili; sentenza 6 ottobre 1962, n. 2865; Pres. Lombardo P., Est. Bianchi d'Esfinosa, P. M.

Criscuoli (concl. parz. diff.) ; Comune di S. Maria

La Fossa (Avv. Sementini) o. Societa industriale

forniture amministrazioni comunali - S.i.f.a.c. (Avv.

Falcone, Gabriele).

(Gonferma Trib. Napoli 12 maggio 1961)

Liti comunali — Autorizzazione a resistere in giu dizio — Limit i — Opposizione all'eseeuzionc —

Fattispeeie. Esecuzionc iorzata in gcnere — Opposizione all'ese

cuzione — Credito preesistentc al titolo giudi ziale — Compensability — Limiti.

L'autorizzazione ooncessa al sindaco per resistere in un

giudizio non e valida anche per resistere all'opposizione all'esecuzione promossa in base alia sentenza resa in

quel giudizio. (1) In sede di opposizione all'esecuzione forzata, promossa sulla

base di sentenza di condanna neile spese giudiziali, il

debitore pud dedurre in compensazione un suo credito, sebbene sorto anteriormente alia sentenza stessa. (2)

La Corte, ecc. — (Omissis). II ricorso e ammissibile, esso e perõ infondato. II primo motivo e diretto contro la

pronunzia con cui il Tribunale di Napoli dichiarõ la con

tumacia del Comune nel giudizio di merito, perche il Sin

daco si era costituito senza le prescritte autorizzazioni.

L'Amministrazione ricorrente sostiene la illegittimitä di

quolla pronunzia (e perciõ la nullitä della sentenza impu

gnata), in quanto, a suo dire, con deliberazione 16 gennaio 1958 il Consiglio comunale stabili di resistere nel giudizio

promosso dalla S.i.f.a.c. innanzi al Tribunale di Napoli,

giudizio concluso con la sentenza 21 gennaio 1959, in base

alia quale e stato promosso il presente giudizio di esecu

zione (la deliberazione fu regolarmente approvata dall'auto

ritä. tutoria il 29 gennaio 1958). La tesi del Comune non 6 esatta. £ certamente vero

elie, allorche un ente pubblico sia stato autorizzato (come nella specie), senza alcuna limitazione a stare in giudizio,

(1) Non risultano precedenti in termini. L'autorizzazione concessa senza limitazione di grado vale

anche per il giudizio d'appello : Cass. 8 febbraio 1961, n. 262, Foro it., Rep. 1961, voce Liti comunali, n. 11 ; mentre la limita zione deve risultare in modo espresso dal provvedimento d'auto rizzazione : Cass. 11 ottobre 1958, n. 3220, id., 1959, I, 1876.

Sul problema di carattere generate, vedi la nota di R. San dulli, in qu sta rivista, 1960, I, 629, alle sentenze Cass. 22 settembre 1959, n. 2594, 5 agosto 1959, n. 2453 e 29 luglio 1959, n. 2430.

(2) Affermano l'inopponibilita di eccezioni che non dipen dono da fatti posteriori al giudicato, quando si tratti di esecu zione promossa in base a sentenza passata in giudicato, Cass. 25 marzo 1959, n. 923, Foro it., Rep. 1959, voce Esecuzione for zata in genere, n. 57 ; 27 ottobre 1959, n. 3115, ibid., n. 58 (ag giunge non potersi considerare sorto posteriormente un creditc preesistente al titolo esecutivo, sol perche divenuto liquido ed

esigibile dopo la sentenza di condanna) ; 18 giugno 1958, n. 2097, id., Rep. 1958, voce cit., n. 55 ; 11 marzo 1957, n. 818, id., Rep. 1957, voce cit., n. 67 ; 15 ottobre 1957, n. 3843, ibid., n. 65 (puõ farsi luogo a compensazione solo per i crediti maturati dopo la remissione al collegio della causa che si 6 conclusa con la sentenza

posta in esecuzione) ; 12 giugno 1956, n. 2044, id., Rep. 1956, voce cit., n. 44; 11 febbraio 1952, n. 323, id., Rep. 1952, voce cit., n. 78 ; 24 luglio 1947, n. 1170, id., Rep. 1947, voce cit., n. 39.

La pecu] ia rictn della specie e data da ciõ che il credito princi pale per spese giudiziali era sorto sol con la sentenza, sulla base della quale si promuove l'esecuzione, mentre nei casi su elencati la sentenza di condanna si era limitata a dichiarare l'esistenza del credito, giä. sorto in tempo anteriore.

Sull'estremo della coesistenza dei due crediti, sui quali opera la compensazione, v., in tema di pignoramento presso terzi, Cass. 29 agosto 1962, n. 2697, retro, 1793, con nota di ri chiami.

l'autorizzazione si intende conferita non soltanto per quel determinate grado del giudizio, ma anche per i successivi

fino alia definizione della lite (cfr., in questo senso, la sen

tenza di questa Corte suprema 23 febbraio 1956, n. 527, Foro it., Rep. 1956, voce Liti comunali, n. 26), ma il prin

eipio ora enunciato non e certo invocabile nella fattispecie. Infatti, il Comune vorrebbe rendere efficace l'autorizza

zione a suo tempo concessa, non solo per le fasi successive al giudizio di primo grado, e cioe per gli eventuali giudizi

d'impugnazione ; ma anche per l'esecuzione iniziale sulla

base della sentenza clie ha posto definitivamente termine

a quella lite, e precisamente per resistere all'opposizione all'esecuzione promossa dal debitore. Ora e sufficiente rilevare che il giudizio di esecuzione e del tutto autonomo

e diverso da quello di cognizione, essendo diretto, non

all'accertamento di un diritto e ad ottenere pronunzia di condanna, ma a realizzare forzatamente il credito deri

vante dal giudicato ; per stabilire che l'autorizzazione con

cessa per il giudizio di cognizione, anche se valida per tutti i gradi, adempie le sua funzione, e perde ogni efficacia, con il passaggio in giudicato della sentenza che chiude la

lite ; e che indubbiamente occorre una nuova deliberazione

del consiglio comunale, per che l'ente possa ritenersi

legittimato a costituirsi nel giudizio di opposizione all'ese

cuzione. La costituzione del Sindaco, privo delle neces

sarie autorizzazioni, era perciõ irregolare ; esattamente il

Tribunale riconobbe l'irrcgolarita, e dichiarö la contumacia

dell'ente in quella fase del processo. IC poi appena il caso

di rilevare come non abbia alcun fondamento la singolare tesi prospettata dal Comune, secondo la quale l'attuale

deliberazione di ricorrere in Cassaziorie contro la sentenza

del Tribunale di Napoli, potrebbe avere l'efficacia (retroat

tiva) di regolarizzare la costituzione nel giudizio d'appello,

giä definito con sentenza.

Col secondo motivo del ricorso, il Comune (denunciando la violazione delle norme di legge sul giudicato) sostiene che non poteva essere opposto in compensazione, in sede di

opposizione all'esecuzione, il credito vantato dalla S.i.f.a.c.

nei confronti del Comune medesimo. E, infatti, principio

generate (che deriva dal principio per il quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile), che, nel giudizio di esecu

zione, possano essere fatti valere soltanto fatti posteriori al giudicato ; in particolare, per quanto riguarda i fatti

estintivi del credito per cui si procede, l'opponente puõ

eccepire soltanto la compensazione derivante da un pro prio credito formatosi posteriormente al giudicato. Vice

versa, il credito della S.i.f.a.c. era anteriore alia sentenza del Tribunale, che conteneva la condanna nelle spese, onde l'inammissibilita dell'eccezione di compensazione.

La Corte osserva che, il linea di principio, non puõ

negarsi l'esattezza della tesi ora esposta. In sede di esecu

zione, non puõ disattendersi l'efficacia del giudicato, che

integra il titolo esecutivo ; e significherebbe disconoscere la detta efficacia consentire la proposizione di un'eccezione di

compensazione, che (per riguardare un credito giä esistente durante il giudizio di cognizione) avrebbe potuto e dovuto essere proposta in detto giudizio. Ma proprio in base ai

principi ora esposti, l'eccezione di compensazione poteva essere opposta in sede di esecuzione nel caso concreto ; nel quale, se e vero che il credito opposto in compensazione era sorto anteriormente al formarsi del giudicato, non esisteva invece all'epoca del giudizio di cognizione il credito in base al quale il Comune ha promosso il giudizio di ese cuzione forzata, onde non poteva neanche prospettarsi la possibilitä, per l'attuale debitore espropriato, di invocare nel processo di cognizione la compensazione. Infatti, il credito del Comune consiste nelle spese del giudizio, al rimborso delle quali la S.i.f.a.c. fu condannata ; il credito stesso e perciõ sorto soltanto al momento in cui la sen tenza 21 gennaio 1959, del Tribunale di Napoli, e passata in giudicato. Se e vero che la compensazione estingue i due debiti contrapposti dal giorno della loro coesistenza

(art. 1242 cod. civ.), l'estinzione si e verificata al momento del sorgere del credito del Comune (cioõ, si ripete, col

passaggio in giudicato della sentenza recante la condanna della S.i.f.a.c. alle spese); soltanto dopo quel giorno la

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1873 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 1874

S.i.f.a.c. (che del resto nel giudizio concluso in detta sen tenza chiedeva essa stessa la condanna del Comune, e non era convenuta) pote far valere detta causa estintiva del suo debito. Essendosi verificata la compensazione solo

dopo il prooesso di eognizione (e precisamente con il for marsi del giudicato), e chiaro clie essa non avrebbe potuto essere dedotta in quella sede, e non era preclusa dal giudi cato medesimo ; onde ritualmente la S.i.f.a.c. poteva ecce

pire la compensazione quale opponente all'esecuzione.

(Omissis) Per questi motivi, rigetta, ecc.

CORTB SÜPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione I civile; sentenza 10 agostoT1962, 11. 2524; Pres. Lonabdo P., Est. Giannattasio, P. M. Trotta (oonol. diff.); S.a.m.e. (Aw. Di Roberto, Clerici, Frigerio) c. Credito commerciale (Aw. Silvestri, Segre).

(Gonferma App. Milano 11 marzo 1960)

l'ascismo (sanzioni contro il) — Proiitti di regime — Soeietä — Sequestro del pacchetto azionario e dei beni mobili ed immobili — Amministra tori — Poteri di gcstione — Limili — Fattispeeie (D. 1. 1. 26 marzo 1946 n. 134, avocazione dei profitti di regime, art. 32).

II sequestro, attuato ai sensi delVart. 32 del decreto legisl. 26 marzo 1946 n. 134, per I'avocazione dei profitti di regime, sui beni mobili ed immobili di una soeietä oltreche sull'in tero pacchetto azionario, non vieta agli organi ammi nistrativi di eompiere tutti gli atti che rientrano nelVog getto soeiale e che non siano incompatibili con la gestione, da parte del sequestratario, dei beni assoggettati a seque stro (nella specie, e stato riconosciuto all'amministratore il potere di obbligare cambiariamente la soeietä). (1)

La Corte, ecc. — Con il primo motivo la Soeietä. ricor rente denuncia la violazione dell'art. 32, 5° comma, del decreto legisl. luog. 26 marzo 1946 n. 134 e leggi connesse, in relazione agli art. 670 cod. proc. civ., 2905, 2912 cod.

civ., 671 cod. proc. civ. e 922 cod. civ. e lamenta che la Corte di merito abbia errato : a) nel ritenere che il seque stro specialissimo di cui all'art. 32 citato fosse identico al

sequestro conservative del codice civile e che, pertanto, esso potesse cadere sui singoli beni dei quali l'azienda b costituita e non giä nel loro complesso organizzato e cioe sull'azienda ; b) nel ritenere che la funzione del sequestro per profitti di regime sia quella di garantire un credito dello Stato. In realtä, secondo la ricorrente : A) il seque stro in questione e assimilabile al sequestro giudiziario, che puõ cadere su un'azienda o su altra universalitä di

beni; B) tale sequestro tende, non giä a garantire un cre dito dello Stato, bensl a realizzare, attraverso la confisca, un modo di acquisto della proprietä da parte dello Stato. La ricorrente assume, poi, che l'ammettere che il seque strate possa assumere obbligazioni passive a suo piaci mento e un assurdo, perche rimarrebbe cosi elusa la fina litä del sequestro, giacche, a norma del 5° comma del ricor dato art. 32 del decreto legisl. luog. n. 134 del 1946, i poteri di gestione dell'azienda sequestrata entro i limiti di ordi naria amministrazione spettano esclusivamente al seque stratario. Con il terzo motivo, che si esamina congiunta

(1) Non ci risultano precedenti specifici editi. Nel senso che il

sequestro di cui trattasi non ha i caratteri del sequestro conser vativo o giudiziario e costituisce una forma di sequestro sui ge neris avente finalitä di conservazione, cfr. Trib. Macerata 2

luglio 1949, Foro it., Rep. 1950, voce Fascismo, n. 140. Sulla natura di detto sequestro e sui poteri conferiti al sequestratario, cons. Vocino, I poteri del sequestratario di azienda ecc., in Riv. dir. proc., 1946, I, 137.

mente al primo, del quale riprende e sviluppa le censure, la Society ricorrente, lamentando la violazione degli art.

2298 e 2384 cod. civ., in relazione all'art. 360, n. 5, cod.

proc. civ., assume clie la Corte di merito nel ritenere elie,

malgrado il sequestro in questione, il Cella avesse conser

vato la rappresentanza della Societä ed il potere di porre in essere tutti gli atti ohe rientrano nell'oggetto sociale,

avrebbe, oltretutto, mancato di considerare che, a norma

dell'art. 32, 5° comma, del decreto legisl. luog. n. 134 del

1946, la normale amministrazione dell'azienda rimane affi

data al sequestratario, onde la rappresentanza del Cella

doveva essere considerata inoperante e sospesa. Questa Suprema corte osserva che il dibattito si im

pernia sulla interpretazione del 5° comma dell'art. 32

del decreto legisl. 26 marzo 1946 n. 134, che e del seguente tenore : « Quando il sequestro (per avocazione di profitti di regime) cada su aziende, spettano al sequestratario,

indipendentemente dall'espletamento delle operazioni di

inventario, i poteri di gestione entro i limiti di ordinaria

amministrazione, con la facolta di assumere, previa auto

rizzazione del Ministro delle finanze, i finanziamenti neces sari per la ripresa e per l'esercizio dell'attivita dell'azienda ».

Si tratta di stabilire che cosa debba intendersi per gestione del sequestratario entro i limiti dell'ordinaria amministra

zione e, qualora, i beni eolpiti dal sequestro siano, come

nel caso deciso, quelli che costituiscono la organizzazione aziendale di una societa per azioni, se alia nomina del

sequestratario sopravvivano ed in quali limiti i normali

organi sociali, vale a dire l'assemblea, gli amministratori

e il collegio sindacale, dal momento che i quattro «pagherõ cambiari», di cui e causa, furono sottoscritti, per avallo, dal

l'amministratore della S.a.m.e., Cella, allorquando si pro traeva ancora il sequestro.

Le censure mosse dalla ricorrente alia denunciata

sentenza non appaiono fondate. II decreto legisl. n. 134

del 1946, che inquadra, nel sistema tributario, l'avoca

zione dei profitti di regime, non diversamente dalla pre cedente legislazione (decreti legisl. luog. 27 luglio 1944

n. 159 e 31 maggio 1945 n. 364), la quale inquadrava, invece, la detta avocazione nel sistema punitivo delle

sanzioni contro il fascismo, mira a colpire determinate

persone fisiche che, durante il regime fascista o durante

l'occupazione tedesca, hanno coperto particolari cariche

od hanno compiuto specifici atti, per cui prende in consi

derazione, quali soggetti sottoposti all'avocazione, persone condannate per alcuni delitti (art. 1, 2). contro le quali sia stata iniziata, relativamente a tali delitti, 1'azione

penale (art. 4), che abbiano assunto appalti con il tedesco

invasore (art. 6) e cosi via. Al fine, poi, di assicurare l'Am

ministrazione finanziaria contro il pericolo che il contri

buente (vale a dire una delle persone fisiche anzidette)

possa sottrarsi al pagamento dei profitti di regime, l'art.

32 prevede un sistema di garanzia, che eomprende, fra

l'altro, il sequestro conservativo (tale denominazione si

legge, oltre che nell'art. 32, anche nel precedente art. 4) :

di tutte le somme e dei beni, immobili e mobili, di perti nenza del contribuente, anche se dati in cauzione. II 5° com

ma, dianzi ricordato, prevede anche che il sequestro possa

colpire un'azienda, ma mentre puõ dissentirsi, in astratto, se il sequestro d'azienda previsto dalla legge sull'avoca

zione dei profitti di regime debba intendersi nel significato

proprio della parola « azienda », cioe come un sequestro che

colpisce il complesso dei beni organizzati dalPimpfenditore

(soggetto ad avocazione) per l'esercizio dell'impresa (art. 2555 cod. civ.), ovvero nel significato di sequestro di tutti

i singoli beni, da cui l'azienda e formata ; quello, invece, di

cui non sembra possa discutersi e che : a) nel caso di specie, il sequestro sia caduto sui singoli beni e cioe sul pacchetto azionario e sui beni immobili e mobili della S.a.d.e., per che ciõ e stato accertato e ritenuto dalla Corte di merito

con insindacabile apprezzamento di fatto, sorretto da con

grua motivazione ; b) il legislatore abbia potuto trascurare

la distinzione tra imprenditore ed impresa da un lato

(art. 2082 cod. civ.) ed azienda dell'altro (art. 2555 cod.

civ.). Mentre l'impresa e l'estrinsecazione deU'attivita

professionale dell'imprenditore, l'azienda e Porganizza

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