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sezioni unite civili; sentenza 8 luglio 2003, n. 10732; Pres. Grieco, Est. Elefante, P.M. Maccarone...

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sezioni unite civili; sentenza 8 luglio 2003, n. 10732; Pres. Grieco, Est. Elefante, P.M. Maccarone (concl. conf.); Chiaromonte e altra (Avv. Fasano, Pucci) c. Pulcini e altra (Avv. Lauria). Conferma App. Roma 13 giugno 2000 e rimette gli atti a sezione semplice Source: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 4 (APRILE 2004), pp. 1197/1198-1201/1202 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23199157 . Accessed: 28/06/2014 09:02 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.142.30.77 on Sat, 28 Jun 2014 09:02:44 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezioni unite civili; sentenza 8 luglio 2003, n. 10732; Pres. Grieco, Est. Elefante, P.M.Maccarone (concl. conf.); Chiaromonte e altra (Avv. Fasano, Pucci) c. Pulcini e altra (Avv.Lauria). Conferma App. Roma 13 giugno 2000 e rimette gli atti a sezione sempliceSource: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 4 (APRILE 2004), pp. 1197/1198-1201/1202Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23199157 .

Accessed: 28/06/2014 09:02

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Questa disposizione fa indubbiamente riferimento, nella sua

formulazione testuale, solo alla domanda di revisione dell'assi

curato, ma un esame complessivo dell'art. 137 dimostra che

l'intera disciplina riguarda sia le revisioni chieste dall'assicu rato che quelle disposte dall'Inail; per entrambe le ipotesi sussi

ste poi in ugual misura l'esigenza sia di certezza di rapporti tra

l'istituto assicuratore e il titolare della rendita, sia di tempesti vità dell'accertamento, su cui si fondano tanto la regola del con

solidamento dei postumi allo scadere del quindicennio quanto la

correlata previsione di decadenza dell'ultimo comma.

Come dalla protratta inerzia dell'assicurato oltre il termine

previsto deriva la presunzione assoluta di stabilizzazione delle

conseguenze della malattia, così da un analogo comportamento dell'ente assicuratore deve essere dedotta, superata una certa

estensione temporale, la stessa conseguenza. Ammettere che

l'Inail possa disporre in ogni tempo, senza alcun termine, la re

visione della rendita (con il solo limite della rilevanza dei mi

glioramenti verificatisi nell'ambito del quindicennio) impliche rebbe un irragionevole squilibrio delle posizioni delle parti del

rapporto con riguardo alla portata del principio sopra ricordato e

alla sottesa esigenza di certezza dei rapporti giuridici, oltre che

in relazione alla tutela, riconosciuta dalla giurisprudenza costi

tuzionale, dell'aspettativa del lavoratore al consolidamento

della situazione di fatto (cfr. Corte cost. 6 giugno 1989, n. 318,

id., 1990,1, 3339). 4.3. - Si deve quindi affermare il principio secondo cui l'Inail

può disporre la revisione per miglioramento (per fatti verificati

si entro il quindicennio dalla costituzione della rendita) solo

quando il relativo procedimento venga avviato nell'ulteriore

termine di un anno da tale scadenza. Il rispetto di tale termine

va verificato in relazione alla data della comunicazione con cui

viene data notizia all'assicurato dell'avvio del procedimento, come nel caso di trasmissione della richiesta di visita medica.

5. - L'enunciazione di questa regola pone il problema della

rilevanza del decorso del tempo, in relazione agli strumenti giu ridici di tutela utilizzabili, quando nel periodo successivo, una

volta rispettato il termine di decadenza dell'art. 137, ultimo

comma, il procedimento amministrativo di revisione, avviato su

domanda dell'assicurato o iniziativa dell'istituto, non giunga a

compimento. Esclusa, per quanto già rilevato, l'applicabilità dell'istituto

della prescrizione di cui all'art. 112 t.u. 1124/65, si deve ritene

re che l'assicurato possa far valere con i mezzi ordinari il pro

prio diritto ad una maggiore misura della rendita, corrispon dente ad un credito soggetto alla disciplina ordinaria della pre scrizione.

L'opposta pretesa dell'Inail, con cui si faccia valere la minore

entità del debito in relazione alla misura ridotta della rendita

dovuta, in conseguenza dei miglioramenti intervenuti, può d'al

tro canto corrispondere ad un'azione di ripetizione di indebito

oggettivo per le somme pagate in eccedenza al dovuto, soggetto al regime della prescrizione ordinaria.

6. - Il ricorso, nonostante il richiamo al disposto dell'art. 55, 5° comma, 1. 9 marzo 1989 n. 88, non muove alcuna specifica censura alla statuizione con cui il tribunale ha escluso di poter far riferimento nella specie all'esercizio di potere di rettifica da

parte dell'Inail dell'errore commesso nella concessione della

prestazione. Non si pone quindi la questione della configurabi lità di tale fattispecie normativa, ora regolata dall'art. 9 d.leg. 23 febbraio 2000 n. 38, che riconosce all'istituto la facoltà di

rettificare l'errore stesso entro dieci anni dalla data di comuni

cazione dell'originario provvedimento errato (salvo i casi di

dolo o colpa grave dell'assicurato). 7. - La sentenza impugnata risulta quindi affetta dall'errore di

diritto rilevato sub 2, avendo erroneamente affermato che l'Inail

era tenuto a procedere all'esame medico legale sulla persona dell'assicurato entro il termine del quindicennio dalla costitu

zione della rendita; conseguentemente, il tribunale ha omesso di

accertare, in relazione al presupposto della revisione, la sussi

stenza di miglioramenti delle condizioni fisiche dell'assicurato

verificatesi prima della scadenza di tale termine. In relazione al

principio enunciato sub 4.3, il tribunale ha poi omesso di accer

tare se l'avvio del procedimento di revisione sia stato comuni

cato all'interessato entro l'anno successivo alla suddetta sca

denza.

La sentenza impugnata deve essere quindi cassata, e la causa

Il Foro Italiano — 2004.

va rinviata ad altro giudice, designato nella Corte d'appello di

Bologna, il quale si atterrà ai seguenti principi di diritto:

a) «Il termine, per complessivi quindici anni, per la revisione

della rendita per inabilità professionale, previsto dall'art. 137

t.u. di cui al d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, non preclude la revi

sione ad opera dell'Inail per miglioramenti delle condizioni del l'assicurato oltre il quindicennio dalla costituzione della rendita,

sempre che il ritenuto miglioramento si sia verificato entro detto

quindicennio». b) «È preclusa la possibilità per l'Inail di disporre la revisione

per miglioramento (e si verifica quindi il consolidamento del

trattamento in atto) ove l'istituto, entro un anno dalla data di

scadenza del quindicennio dalla costituzione della rendita, non

comunichi all'interessato l'inizio del relativo procedimento». Il giudice del rinvio dovrà quindi procedere agli accertamenti

di fatto necessari per la decisione sulla base di tali principi, veri

ficando in particolare se l'avvio del procedimento di revisione

sia stato comunicato all'interessato in data antecedente a quella della visita medica indicata dall'attore in primo grado.

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 8 lu glio 2003, n. 10732; Pres. Grieco, Est. Elefante, P.M. Mac

carone (conci, conf.); Chiaromonte e altra (Avv. Fasano,

Pucci) c. Pulcini e altra (Avv. Lauria). Conferma App. Roma

13 giugno 2000 e rimette gli atti a sezione semplice.

Usi civici — Domanda di rilascio di terreno — Giurisdizione (Cod. proc. civ., art. 360; disp. att. cod. proc. civ., art. 142; 1.

16 giugno 1927 n. 1766, conversione in legge, con modifica

zioni, del r.d. 22 maggio 1924 n. 751, riguardante il riordina mento degli usi civici nel regno, del r.d. 28 agosto 1924 n.

1484 e del r.d. 16 maggio 1926 n. 895, sulla stessa materia, art. 21-29).

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario — e non a

quella del commissario per la liquidazione degli usi civici —

la controversia originata dalla domanda di rilascio di un ter

reno di uso civico che sia fondata sulla dedotta risoluzione o

nullità di un rapporto privatistico avente ad oggetto il trasfe rimento di quel bene. (1)

(1) La Suprema corte conferma l'orientamento, ormai consolidato, secondo cui, allorché la questione controversa, pur interessando un ter reno di uso civico, non verta sull'accertamento della qualitas soli, la

giurisdizione spetta al giudice ordinario: nello stesso senso, v. Cass., sez. un., 1° marzo 2002, n. 3031, Foro it., Rep. 2002, voce Usi civici, n. 9, con riferimento alle controversie tra privati, nelle quali la dema nialità civica di un bene sia eccepita al solo scopo di negare l'esistenza del diritto soggettivo di cui la controparte sostenga di essere titolare, e 19 giugno 1996, n. 5621, id., Rep. 1996, voce cit., n. 14.

Cfr. inoltre Cass., sez. un., 19 luglio 2000, n. 503/SU, id., Rep. 2001, voce cit., n. 16, secondo cui la giurisdizione del commissario si esauri sce una volta avuta esecuzione la sentenza irrevocabile di accertamento della qualità demaniale civica dei suoli (in particolare la pretesa di rila scio dei terreni avanzata dal comune nei confronti di soggetto che si sia immesso nel possesso dei terreni stessi in seguito ad un provvedimento autorizzativo del commissario deve ritenersi estranea alla competenza giurisdizionale del commissario medesimo e rientra, invece, in quella del giudice ordinario).

Nel senso dell'affermazione della giurisdizione del giudice ordinario, v. poi Cass.. sez. un., 6 maggio 1993, n. 5239, id., Rep. 1994, voce cit., n. 38, in tema di validità del titolo contrattuale portante obbligazioni, di carattere personale, a carico di università agraria che. per fini di gestio ne del demanio di uso civico, abbia prestato garanzia fideiussoria a fa

vore di azienda operante con utilizzazione di beni appartenenti al de manio medesimo; v. anche Cass., sez. un., 26 aprile 1993, n. 4901, id..

Rep. 1993, voce cit., n. 24 (relativa a domanda di rilascio di un terreno di uso civico fondata sulla pretesa nullità di un rapporto privatistico

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PARTE PRIMA 1200

Svolgimento del processo. — Con atto di citazione 24 marzo

1993, i coniugi Arnaldo Pulcini e Anna Colonia, promittenti venditori in virtù di scrittura privata del 7 maggio 1987 di un

fabbricato e circostante terreno in Zagarolo, contestualmente

consegnato, deducendo che i promissari acquirenti Raffaele

Chiaromonte e Graziella Gramiccia erano rimasti inadempienti in ordine al pagamento del prezzo convenuto in lire centotrenta

milioni, li convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma al fine di sentirli condannare al pagamento dell'intero prezzo

(domanda poi rinunciata), ovvero sentir dichiarare risolto il

contratto, con condanna dei convenuti al rilascio dell'immobile

e al risarcimento dei danni; in subordine, chiedevano dichiararsi

la nullità del preliminare con i provvedimenti conseguenti. Costituitisi, i convenuti assumevano che l'immobile era ri

avente ad oggetto il trasferimento di quel bene: nel caso, la tutela invo cata mirava esclusivamente ad assicurare il ripristino della situazione di fatto anteriore, senza alcun pregiudizio delle pretese delle parti nei con fronti dell'ente titolare del demanio civico); nello stesso senso, v. altre sì Cass., sez. un., 1° giugno 1993, n. 6066, ibid., n. 25, e 19 gennaio 1991, n. 519, id., Rep. 1991, voce cit., n. 14, secondo cui, con riguardo alla domanda di rilascio della porzione di un fondo, che si assume da altri abusivamente occupata, la giurisdizione del giudice ordinario non è esclusa dalla circostanza che sia pendente, davanti al commissario re

gionale per la liquidazione degli usi civici, controversia circa l'assog gettamento del fondo stesso ad uso civico (negli stessi termini, v. Cass. 12 dicembre 1988, n. 6760, id.. Rep. 1990, voce cit., n. 17).

In tema di affitto di fondo rustico intercorrente tra un comune ed un

privato, Cass. 25 marzo 1991, n. 3193, id., Rep. 1991, voce cit., n. 19 — e, negli stessi termini, Cass. 20 maggio 1985, n. 3093, id., Rep. 1987, voce cit., n. 11 — ha avuto modo di precisare che ove la questio ne verta sulla validità del rapporto d'affitto, e sulla conseguente spet tanza del diritto alla proroga legale, in relazione al pacifico presupposto dell'appartenenza di detto fondo al demanio di uso civico, la controver sia resta devoluta alla cognizione del giudice ordinario; Cass. 12 aprile 1990, n. 3160, id., Rep. 1990, voce Giurisdizione civile, n. 157, ha ri badito la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario anche

nell'ipotesi in cui il proprietario di un fondo, mediante azione di nun

ciazione, lamenti di aver subito un danno per effetto di lavori intrapresi dal concessionario di attività estrattiva su confinante terreno demaniale di uso civico, trattandosi di domanda volta a tutelare posizioni di diritto

soggettivo, senza interferenza sul rapporto amministrativo di conces sione. Sempre nel senso della prevalenza della giurisdizione del giudice ordinario su quella del commissario per la liquidazione degli usi civici, v. inoltre Cass., ord. 19 febbraio 1990, n. 112, ibid., n. 214, con riferi mento ad una questione, sollevata in via di eccezione dal convenuto, circa la demanialità del fondo che sarebbe appartenuto al demanio di uso civico nell'ambito di una controversia fra privati rivolta ad ottenere il rilascio di un fondo e promossa innanzi al giudice ordinario; Cass. 22 dicembre 1989, n. 5771, ibid., voce Usi civici, n. 18, conferma la giuris dizione del giudice ordinario relativamente ad un'azione di rilascio di un fondo concesso in affitto a seguito dell'intervenuto decesso dell'af

fittuario, così pure Cass. 21 gennaio 1988, n. 428, id., Rep. 1988, voce

cit., n. 10, in tema di controversia fra il comune ed il privato, affittuario in forza di contratto privatistico di un fondo incluso nel demanio di uso

civico, nonché Cass. 12 dicembre 1988, n. 6763, ibid., n. 14, in tema di controversia fra privati, promossa per denunciare la nullità di un con tratto traslativo di terreno di uso civico, al solo fine di conseguire il ri lascio del bene.

Cass. 20 maggio 1985, n. 3092, id.. Rep. 1986, voce Contratti agra ri, n. 376, con particolare riferimento ad una controversia promossa dal concedente di fondo rustico per il rilascio del bene, in forza di un accordo intervenuto con l'affittuario per la cessazione del rapporto al la scadenza prevista dalle leggi di proroga, statuisce nello specifico la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, ove l'eccezione di appartenenza del fondo al demanio di uso civico dedotta dal conve nuto venga sollevata solo per contestare il fondamento avverso, men tre Cass. 15 dicembre 1986, n. 7504, ibid., voce Usi civici, n. 6, attri buisce al commissario per la liquidazione degli usi civici la giurisdi zione in ordine alla controversia promossa dal comune nei confronti di un privato, affittuario di un fondo rustico, per sentir accertare l'assog gettamento del terreno a diritti di uso civico e la conseguente nullità del contratto di affitto, affermando invece la devoluzione alla giurisdi zione del giudice ordinario della controversia promossa dal privato af fittuario volta ad ottenere il riconoscimento della proroga di cui agli art. 2 e 4 1. 3 maggio 1982 n. 203, ferma restando la necessità della so

spensione del giudizio pendente dinanzi al giudice ordinario fino alla definizione di quello pregiudiziale inerente alla qualità e destinazione del suolo.

Infine, ribadiscono la giurisdizione del giudice ordinario, Cass. 27

luglio 1984, n. 4437, id.. Rep. 1984, voce cit., n. 12, con riferimento a controversia originata da domanda di rilascio di un terreno di uso civi co che, pur formalmente qualificata come reintegrazione amministrati

li. Foro Italiano — 2004.

sultato gravato da uso civico, per la cui affrancazione era in cor

so la relativa procedura; aggiungevano che inutilmente avevano

offerto il pagamento del saldo per la stipula del definitivo qua lora fosse stato dimostrato da parte dei promittenti venditori la

libertà del bene; in via riconvenzionale chiedevano che fosse

pronunciata sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., con condanna

della controparte al pagamento delle somme necessarie alla de

finizione della procedura di affrancazione e al risarcimento dei

danni subiti. Il tribunale, ritenuto che i promissari acquirenti in contratto

avevano dichiarato di essere a conoscenza della procedura di af

francazione in corso e che non era conseguibile la concessione

in sanatoria delle opere abusivamente edificate su suolo dema

niale, dichiarava la nullità del preliminare e, quindi, l'insussi

va nel possesso, integra sostanzialmente un'azione di restituzione; Cass. 9 marzo 1982, n. 1507, id., Rep. 1982, voce cit., n. 11, in ipotesi di controversia tra privati relativa alla reintegrazione o manutenzione del possesso di fondo per il quale sia in corso il procedimento di legit timazione dell'occupazione di cui all'art. 9 della legge sul riordina

mento degli usi civici 16 giugno 1927 n. 1766; Cass. 11 febbraio 1982, n. 838, ibid., n. 16, in tema di richiesta corresponsione di un indennizzo

per migliorie avanzata da un privato che deduca la propria pregressa qualità di enfiteuta di un fondo del patrimonio disponibile di un comu

ne, nonché Cass. 22 luglio 1982, n. 4286, id., 1983, I, 731, con riferi

mento alla domanda con la quale un soggetto alleghi il proprio diritto

ad ottenere l'assegnazione in godimento di un terreno da parte di una

partecipanza agraria, o, in subordine, il valore medio di esso, impu gnando i provvedimenti negativi adottati in proposito dagli organi co

munali, atteso che la questione verte esclusivamente sul riconoscimento o meno di un diritto di credito nei confronti di detta partecipanza.

Rientrano invece nella giurisdizione del commissario regionale per la

liquidazione degli usi civici le questioni inerenti i diritti di uso civico

(accertamento, esistenza, natura ed estensione) e la qualità demaniale del suolo; in particolare, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che, ove venga sollevata una questione attinente l'inclusione di un fon do nel demanio soggetto ad uso civico e detta questione sulla qualitas soli assuma carattere principale e non meramente incidentale, la cogni zione della medesima spetta al commissario per la liquidazione degli usi civici e non al giudice ordinario: v. Cass., sez. un., 19 novembre

2002, n. 16268, id., Rep. 2002, voce cit., n. 8, e 10 agosto 1996, n.

7407, id., Rep. 1996, voce cit., n. 13; tale ultima decisione conferma il

principio sopra enunciato in punto giurisdizione, precisando che nel ca so in cui il commissario abbia emesso un provvedimento di legittima zione relativamente ad un bene che venga poi accertato appartenere al demanio marittimo dello Stato, la competenza giurisdizionale a cono scere delle azioni di rivendica proposte da privati o pubblica ammini strazione iure privatorum, appartiene al giudice ordinario che può di

sapplicare il citato provvedimento. Sul riparto di giurisdizione, v. anche Cass. 26 ottobre 1994, n. 8778,

id., Rep. 1994, voce cit., n. 27; 28 dicembre 1994, n. 11225, ibid., n.

28; 8 marzo 1993, n. 2758, id., Rep. 1993, voce cit., n. 30; 18 novem bre 1989, n. 4944, id., Rep. 1990, voce cit., n. 16, nonché sez. un. 14

maggio 1993, n. 5506, id., Rep. 1993, voce cit., n. 23, che ribadisce il

principio sopra enunciato in tema di giurisdizione del commissario re

gionale, precisando che il giudice ordinario può esaminare incidental mente l'eccezione di demanialità del suolo sollevata da un terzo pos sessore al solo fine di negare la posizione di diritto accampata dall'atto

re, risolvendosi l'eccezione nella semplice contestazione di fatto costi tutivo del preteso diritto.

Con riferimento ad un'ipotesi in cui, nell'ambito di un giudizio di

reintegrazione e manutenzione nel possesso tra privati, era stata dedotta la demanialità del bene oggetto della controversia, si segnala anche Cass. 30 maggio 1994, n. 5281, id., 1995,1, 1575, con nota di richiami

(tale pronuncia ha asserito che non ricorre necessità di litisconsorzio

quando il giudice è chiamato a conoscere una questione incidenter

tantum, al solo effetto di accertare il fondamento di una domanda o di

un'eccezione, giacché in tal caso la sua decisione sul punto non acqui sta autorità di cosa giudicata, nonché in tema di mutamento di destina zione di terre di uso civico); v. infine Cass. 30 gennaio 2001, n. 1307, id., 2001, I, 3677, con nota di Gìli: secondo tale pronuncia la valuta zione se la nuova destinazione dei terreni ad uso civico rappresenti un beneficio per la generalità degli abitanti, cui è subordinata l'autorizza zione regionale al mutamento di destinazione, può riguardare qualsiasi tipo di interesse collettivo, di natura agricola, o di altro genere, indu

striale, commerciale, igienico-sanitario, turistico, ambientale, ecc.

Sugli usi civici, in dottrina, da ultimo, v. M. Arsì, I beni pubblici, in S. Cassese (a cura di). Trattato di diritto amministrativo. Diritto ammi nistrativo speciale, Milano, 2003, II, 1754 ss.; L. Fulciniti, 1 beni d'u so civico, 2a ed., Padova, 2000; L. De Lucia, Usi civici, voce del Dige sto pubbl., Torino, 1999, XV, 584 ss., nonché, per la configurazione della proprietà della collettività locale in termini privatistici, P. Stella

Richter, in Dir. amm., 2003, 183 ss.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

stenza del diritto dei convenuti al trasferimento del bene a loro

favore e li condannava al rilascio dell'immobile, escludendo

ogni danno in capo ai promittenti venditori per mancata dispo nibilità del bene stesso.

Proposta impugnazione da parte del Chiaromonte e della

Gramiccia, cui resistevano il Pulcini e la Colonia che formula

vano appello incidentale, la Corte d'appello di Roma, con sen

tenza 2073/00, rigettava entrambi i gravami e compensava tra le

parti le spese del secondo grado di giudizio. Riteneva la corte territoriale, per quel che ancora interessa,

l'infondatezza della censura (primo motivo) degli appellanti

principali di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, per essere la giurisdizione devoluta al commissario per la liquida zione degli usi civici, trattandosi di un terreno del demanio civi

co non affrancato né più affrancabile; in proposito il giudice

d'appello rilevava che le domande introdotte nel giudizio non

riguardavano questioni sulla qualitas soli, riservate alla giuris dizione del commissario per la liquidazione degli usi civici, ma riguardavano la risoluzione o nullità del preliminare e la non

trasferibilità del bene non affrancato dall'uso civico; pertanto la

cognizione relativa al ripristino della situazione preesistente e al

conseguente rilascio del bene spettava al giudice ordinario, che,

invero, aveva proceduto ad un mero accertamento incidentale

sulla natura giuridica del bene.

La corte territoriale riteneva, inoltre, inammissibili ex art. 345

c.p.c. il secondo e terzo motivo d'appello, relativi alla pretesa condizione di essi promissari acquirenti quali occupanti illegit timi del demanio civico (con conseguente possibilità di ottenere

la legittimazione ai sensi dell'art. 9 1. 16 giugno 1927 n. 1766), trattandosi di questioni nuove; infine riteneva che la compensa zione delle spese del giudizio da parte del giudice di primo gra do era stata corretta conseguenza della soccombenza reciproca.

Avverso tale sentenza il Chiaromonte e la Gramiccia hanno

proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, il

primo dei quali prospetta questione di giurisdizione (donde l'as segnazione alle sezioni unite).

Il Pulcini e la Colonia hanno resistito con controricorso.

Motivi della decisione. — Deve essere preliminarmente esa

minata, per ragioni di ordine logico, l'eccezione d'inammissibi lità del ricorso, sollevata dai resistenti Pulcini e Colonia, per es

sere stata effettuata la certificazione dell'autografia della sotto

scrizione delle parti ricorrenti a margine del ricorso soltanto

dall' avv. Pietro Carlo Pucci, difensore non ammesso al patroci nio dinanzi alla Corte di cassazione, e non anche dall'altro di

fensore, pure nominato nell'ambito dello stesso mandato, avv.

Oreste Michele Fasano, iscritto nell'albo speciale. L'eccezione è infondata.

La questione è già stata decisa da questa corte nel senso che

la mancata certificazione o la certificazione da parte di avvocato

che non sia ammesso al patrocinio innanzi alla Suprema corte di

cassazione dell'autografia della sottoscrizione della parte ricor

rente (o di quella resistente) apposta sulla procura speciale ad

litem, rilasciata «in calce» o «a margine» del ricorso (o del con

troricorso) per cassazione, che sia stato firmato anche da altro

avvocato, quest'ultimo iscritto nell'albo speciale e indicato co

me condifensore in procura, costituisce mera irregolarità, che

non comporta la nullità della procura ad litem, perché tale nul

lità non è comminata dalla legge, ed è del tutto inidonea ad in

cidere sui requisiti indispensabili per lo scopo dell'atto, sanabile

per effetto della costituzione in giudizio del procuratore nomi

nato, salvo che la controparte non contesti, con specifiche ar

gomentazioni, l'autografia della firma di rilascio della procura (Cass. 11 ottobre 2001, n. 12411, Foro it., Rep. 2001, voce Cas

sazione civile, n. 173; 26 maggio 2000, n. 6959, id., Rep. 2000, voce cit., n. 187; sez. un. 17 dicembre 1998, n. 12625, id., Rep. 1998, voce cit., n. 147). Tale indirizzo va ribadito, non essendo

vi ragioni per discostarsene.

Il ricorso del Chiaromonte e della Gramiccia contiene quattro

motivi, dei quali, in questa sede, deve essere esaminato soltanto

il primo, col quale si denuncia difetto di giurisdizione (violazio ne dell'art. 29, 2° comma, 1. 16 giugno 1927 n. 1766, in relazio ne all'art. 360, n. 1, c.p.c.) del giudice ordinario.

I ricorrenti assumono che la corte d'appello, nel dichiarare

insussistente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, non ha tratto le dovute conseguenze dal fatto che il tribunale aveva

Il Foro Italiano — 2004.

dichiarato la nullità del contratto preliminare stipulato tra le

parti, sulla base della considerazione che il terreno in questione era gravato da uso civico e non era ancora affrancato con conse

guente operatività del divieto di alienazione di cui all'art. 21,3°

comma, 1. 16 giugno 1927 n. 1766; pertanto costituiva presup

posto necessario della pronuncia del giudice di primo grado il

riconoscimento dell'uso civico relativamente al suddetto bene, e

tale cognizione è devoluta al commissario per la liquidazione

degli usi civici. Né, d'altra parte, i confini posti dall'ordina mento tra la giurisdizione ordinaria e quelle speciali possono es

sere disattesi ammettendo un accertamento sia pure meramente

incidentale sulla natura demaniale del terreno da parte del giu dice ordinario privo di giurisdizione al riguardo.

I ricorrenti aggiungono che il terzo mezzo di appello, ritenuto

inammissibile per asserita violazione dell'art. 345 c.p.c., era

semplicemente uno sviluppo argomentativo della censura relati

va alla carenza di giurisdizione del giudice ordinario. II motivo è infondato.

Gli attuali ricorrenti Chiaromonte e Gramiccia avevano solle

vato siffatta questione, in via di eccezione, al solo scopo di pa ralizzare la domanda di rilascio dell'immobile, conseguente alla

risoluzione del preliminare, avanzata dai coniugi Pulcini

Colonia, e non già per conseguire una pronuncia sull'esistenza

dell'uso civico, pacificamente ammesso dalle stesse parti che in

contratto ad esso avevano fatto espresso riferimento, in relazio

ne alla procedura di affrancazione in corso.

Orbene, quando la domanda di rilascio di un terreno di uso

civico è fondata sulla dedotta risoluzione o nullità di un rap

porto privatistico avente ad oggetto il trasferimento di quel be

ne, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e non al commis

sario per la liquidazione degli usi civici, poiché la tutela invo

cata mira esclusivamente ad assicurare il ripristino della situa

zione di fatto anteriore, senza alcun pregiudizio delle pretese delle parti nei confronti dell'ente titolare del demanio civico

(cfr. sez. un. 26 aprile 1993, n. 4901, id., Rep. 1993, voce Usi civici, n. 24; 12 dicembre 1988, n. 6763, id., Rep. 1988, voce cit., n. 14; 27 luglio 1984, n. 4437, id., Rep. 1984, voce cit., n. 12).

Correttamente, pertanto, la sentenza impugnata, rilevato che

la controversia non verteva sull'accertamento della qualitas so

li, ma sulla nullità o risoluzione di un contratto preliminare sti

pulato tra privati e sugli effetti restitutori, ha escluso la giurisdi zione del commissario per la liquidazione degli usi civici e rite nuto la giurisdizione del giudice ordinario.

In base alle considerazioni svolte, il primo motivo del ricorso

va, dunque, rigettato e va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

Poiché il ricorso è venuto all'esame delle sezioni unite per la

sola questione della giurisdizione (art. 142 disp. att. c.p.c.) gli atti devono essere trasmessi al primo presidente per l'assegna zione alla sezione semplice per l'ulteriore corso.

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