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sezioni unite civili; sentenza 9 dicembre 1985, n. 6195; Pres. Mirabelli, Est. Nocella, P. M....

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Page 1: sezioni unite civili; sentenza 9 dicembre 1985, n. 6195; Pres. Mirabelli, Est. Nocella, P. M. Valente (concl. conf.); Turano (Avv. Osnato) c. Comune di Agrigento. Regolamento di giurisdizione

sezioni unite civili; sentenza 9 dicembre 1985, n. 6195; Pres. Mirabelli, Est. Nocella, P. M.Valente (concl. conf.); Turano (Avv. Osnato) c. Comune di Agrigento. Regolamento digiurisdizioneSource: Il Foro Italiano, Vol. 109, No. 6 (GIUGNO 1986), pp. 1595/1596-1597/1598Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23180408 .

Accessed: 25/06/2014 07:43

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1595 PARTE PRIMA 1596

tuata nelle forme previste dall'art. 145, 1° comma, ovvero in

quelle previste dagli art. 138, 139 e 141 c.p.c. richiamate dall'ulti mo comma dell'art. 145.

In sostanza il ricorrente si duole che si sia preceduto alla notifica col rito degli irreperibili senza prima tentare di eseguire la notifica al domicilio del legale rappresentante della società.

Il motivo non può essere accolto perché nello svolgimento di esso non si prospettano — come già non si prospettarono nell'atto di appello — due condizioni di fatto essenziali (la prima in linea generale e la seconda per la peculiarità del caso in

esame) per la necessità di tale tentativo; e che, cioè, nell'atto da notificare fossero indicate le generalità della persona fisica rap presentante l'ente e che il suo indirizzo risultasse diverso da

quello ove la notifica avvenne.

La prima di dette condizioni costituisce una circostanza di decisivo rilievo in quanto, ai fini dell'ammissibilità della notifica zione di un atto ad una persona giuridica con il rito degli irreperibili a norma dell'art. 140 c.p.c., occorre sempre distinguere a seconda che nell'atto sia indicata o meno la persona che

rappresenta l'ente. Ove tale persona sia indicata, si può ricorrere alla notificazione ai sensi della norma da ultimo citata, purché, non solo non sia possibile la notificazione a norma del 1° comma dell'art. 145 c.p.c., ma si accerti altresì l'impossibilità di notifica zione dell'atto o in mani proprie o nella residenza o nella dimora o nel domicilio della persona che rappresenta l'ente o presso il domiciliatario di quest'ultimo. Qualora, invece, manchi l'indicazione di tale persona, ben si può ricorrere alla notificazio ne ex art. 140 c.p.c. sulla base della sola impossibilità di notificazione dell'atto nella sede dell'ente e ciò perché nella notificazione alle persone giuridiche l'art. 145 c.p.c. non prescrive la necessità dell'indicazione della persona fisica del rappresentante dell'ente (conf. Cass. nn. 2604/83, id., Rep. 1983, voce Notifica zione civile, n. 20; 2166/80, id., Rep. 1980, voce cit., n. 27; 317/76, id., Rep. 1976, voce cit., n. 35; 752/75, id., Rep. 1975, voce cit., n. 28; 2070/71, id.. Rep. 1971, voce cit., n. 29; 1131/70, id., Rep. 1970, voce cit., n. 40; 1243/68, id., Rep. 1968, voce cit., n. 30).

Ma, nel caso in esame, era necessario anche sostenere che il recapito del legale rappresentante della Clinikosm — ove l'atto avrebbe dovuto essergli notificato ai sensi del combinato disposto degli art. 139 e 145 c.p.c. — fosse diverso da via Feliciuzza 1 C (ove cioè si recò l'ufficiale giudiziario per la notifica senza trovare alcuno nelle cui mani poterla effettuare). Infatti, come i giudici di merito hanno implicitamente ma chiaramente ritenuto, il locale di via Feliciuzza 1 C costituiva anche — essendo la sede effettiva della società — il luogo ove l'amministratore della medesima aveva il suo ufficio ed esercitava il commercio (e dove in effetti fu trovato al momento del sequestro) cioè uno dei luo

ghi nei quali l'atto avrebbe potuto essergli notificato ai sensi dell'art. 139. In tale situazione non si può lamentare che si sia

proceduto alla notifica di un atto, destinato alla società, col rito

degli irreperibili senza prima tentare la notifica alla persona del

rappresentante, perché, stante la constatata irreperibilità di alcuno in via Feliciuzza 1 C, tale tentativo deve considerarsi sostanzial mente effettuato.

Si sarebbe potuto certamente discutere se tale tentativo fosse stato completo, se cioè — prima di ricorrere alla notifica col rito degli irreperibili — non fosse sufficiente constatarne la irreperibilità del legale rappresentante della società in uno solo dei luoghi indicati nell'art. 139 (come pure talvolta ritenuto, cfr. Cass. n. 516/79, id., Rep. 1979, voce cit., n. 25) ma fosse necessario estendere le ricerche anche agli altri luoghi indicati nella norma medesima. Tale questione però non risulta essere stata mai fatta, né nell'atto d'appello né nel ricorso per cassazione in esame.

Conseguentemente, se pur è vero che la corte d'appello è incorsa in una omissione non prendendo in considerazione un

punto specificamente dedotto nei motivi d'appello (e cioè l'illegit timità del ricorso alla notifica col rito degli irreperibili ex art. 140 senza prima tentare la notifica al domicilio del legale rappresentante dell'ente cui la notifica stessa è diretta) è anche vero che tale omissione non risulta concernere una questione decisiva (come invece avrebbe dovuto apparire per provocare la Cassazione della sentenza impugnata: cfr. Cass. nn. 2224/63, id., Rep. 1963, voce Cassazione civile, n. 88 e 2066/64, id., Rep. 1964, voce cit., n. 101) in quanto, se anche fosse stata presa in esame, ovviamente nei limiti nei quali fu proposta, non avrebbe potuto portare, per le ragioni sopraspecificate, a far ritenere nulla la notifica de qua. (Omissis)

Il Foro Italiano — 1986.

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 9 dicembre 1985, n. 6195; Pres. Mirabelli, Est. Nocella, P. M.

Valente (conci, conf.); Turano <Avv. Osnato) c. Comune di

Agrigento. Regolamento di giurisdizione.

Impiegato dello Stato e pubblico — Controversie — Giurisdi zione amministrativa — Questione manifestamente infondata di costituzionalità (Cost., art. 3, 4, 35, 103; r.d. 26 giugno 1924 n.

1054, t.u. sul Consiglio di Stato, art. 29; 1. 6 dicembre 1971 n.

1034, istituzione dei tribunali amministrativi regionali, art. 7).

È manifestamente infondata la questione di legittimità costitu zionale dell'art. 29 r.d. n. 1054/24, e dell'art. 7 l. n. 1034/71, in

quanto attribuiscono le controversie in materia di pubblico impiego al giudice amministrativo, diverso da quello previsto per la cognizione delle controversie in materia di rapporto di lavoro di diritto privato, in riferimento agli art. 3, 4 e 35 Cost. (1)

Svolgimento del ricorso. — Con ricorso al T.A.R. Lazio della

Sicilia, sezione di Agrigento, il vigile urbano Turano Saverio

dapprima sospeso cautelativamente dalla qualifica e dallo stipen dio a seguito di mandato di cattura emesso dal g.i. del Tribunale di Agrigento, riammesso quindi in servizio ed infine con delibera zione della giunta municipale destituito dall'impiego a seguito della decisione della Corte di cassazione intervenuta nel procedi mento penale — eccepiva preliminarmente l'illegittimità costitu zionale dell'art. 85 t.u. 10 gennaio 1957 n. 3 per contrasto con l'art. 3 Cost., ove interpretato nel senso che esso comporti l'automatica irrogazione della destituzione senza procedimento disciplinare anche nell'ipotesi in cui con la sentenza di condanna sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena e chiedeva la rimessione degli atti alla Corte costituzionale, previa sospensione del giudizio e, nel merito, l'annullamento della suddetta deliberazione della giunta municipale di Agrigento non ché di ogni provvedimento antecedente e conseguente, comunque ad essa connessi, nonché occorrendo, dell'art. 211 del regolamento organico del comune.

Lo stesso Turano propone ora regolamento preventivo di giu risdizione. Il comune intimato non si è costituito.

Motivi della decisione. — L'istante sostiene che l'attribuzione delle controversie in materia di rapporto di pubblico impiego alla

(1) La sentenza sostiene la sua affermazione della manifesta infonda tezza della questione di legittimità costituzionale della devoluzione alla giurisdizione (esclusiva) del giudice amministrativo delle controversie concernenti il rapporto di pubblico impiego, specie sotto il profilo della disparità di trattamento con i lavoratori privati, oltre che con argomentazioni del tutto note col richiamo delle sentenze della Corte cost, il3 luglio 1975, n. 209, Foro it., 1975, I, 1573; 16 marzo 1976, nn. 47 e 49, id., 1976, I, 859 e 897; 20 maggio 1976, n. 118, ibid., 1415, tutte con note di richiami, e soprattutto sent. 20 gennaio 1977, n. 43, id., 1977, I, 257, con nota di richiami. A quest'ultima pronuncia si sono rifatte le ordinanze di manifesta infondatezza della stessa questione, che poi ha emesso la Corte costituzionale per difetto di elementi nuovi a sostegno di essa: sent. 10 maggio 1978, n. 63, id., Rep. il978, voce Lavoro e previdenza (controversie), n. 75; 21 novembre 1979, n. 133, id., Rep. 1980, voce Impiegato dello Stato, n. 183.

Inoltre, Corte cost. 30 luglio 1980, n. 140, id., 1980, I, 2958, con nota di richiami, richiamando le sentenze nn. 47/76 e 43/77, ha dichiarato l'infondatezza della questione di legittimità, in riferimento agli art. 3 e 24 Cost., dell'art. 15, 2° comma, 1. 2 aprile 1968 n. 482, nella parte in cui demanda alla giurisdizione amministrativa esclusiva ie controversie in materia di assunzione obbligatoria di invalidi civili da parte di p.a. E con sentenza 10 dicembre 1981, n. 185, id., 1982, I, 346, con nota di C. M. Barone (confermata ancora con l'ordinanza di manifesta infondatezza della riproposta questione 25 marzo 1982, n. 62, ibid., 2098, con nota di richiami), ha dichiarato l'infonda tezza, tra l'altro, della questione di legittimità costituzionale, in ri ferimento agli art. 1, 3, 24, 25, 38, 42, 70, 101, 102, 104 e 113 Cost., dell'art. 6, 1° comma, 1. 20 marzo 1980 n. 75, che attribui sce alla giurisdizione esclusiva dei tribunali amministrativi regionali la cognizione delle controversie in materia di indennità di buonuscita relative al personale dello Stato e delle aziende autonome.

Sempre in relazione ad ipotesi particolari, Cass. 5 febbraio 1983, nn. 95C, 952-957, id., Rep. 1983, voce cit., nn. 89-95, ha dichiarato manifesta mente infondata la questione di legittimità costituzionale della devolu zione alla giurisdizione amministrativa esclusiva delle controversie concernenti un rapporto di pubblico impiego quale quello degli assistenti di scuole materne statali, sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto ai dipendenti che svolgano analoghe mansioni in forza di un rapporto di lavoro di diritto privato, come tale spettante alla giurisdizione del giudice ordinario.

In dottrina, v. la recente trattazione di Corpaci, Riparto della giurisdizione e tutela del lavoro nella pubblica amministrazione, 1985.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

giurisdizione di organi giudicanti diversi da quelli previsti per la

cognizione delle controversie in materia di rapporti di diritto

privato si pone in contrasto con gli art. 3, 4 e 35 Cost., nonostante il disposto dell'art. 103, 1° comma, Cost, medesima; che quest'ultima norma costituzionale non sembra — nonostante

la normativa preesistente all'entrata in vigore della Costituzione — possa ritenersi applicabile all'ipotesi di diritti soggettivi e

interessi legittimi correlati a rapporti di pubblico impiego; che la

non unicità di organi giurisdizionali e di disciplina del processo

per rapporti di pubblico impiego reca gravi, ingiustificate spere

quazioni, non sanate da una tendenza alla unicità della disciplina sostanziale; il Turano chiede, pertanto, che, ritenuta la giurisdi zione del giudice ordinario, previa occorrendo declaratoria di non

manifesta infondatezza della proposta questione di illegittimità costituzionale dell'art. 29 t.u. n. 1054 del 1924 e dell'art. 7 1. n.

1034 del 1971, il giudizio sia sospeso e gli atti rimessi alla Corte

costituzione.

Il ricorso è infondato. Il ricorrente, pur avendo proposto avanti

il T.A.R. della Sicilia, sezione di Agrigento, azione per l'annulla

mento della deliberazione della giunta municipale di quella città, che disponeva la sua destituzione dall'impiego, sostiene ora con il

proposto regolamento preventivo di giurisdizione che la cognizio ne della controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario in dipendenza della eccepita questione di illegittimità costituzionale delle norme citate che, attribuendo la giurisdizione in materia di rapporti di pubblico impiego al giudice amministra

tivo, attuerebbero una situazione di disparità processuale tra

rapporti di natura privata e rapporti di natura pubblica in

contrasto con gli art. 3, 4 e 35 Cost.

La questione di legittimità costituzionale, direttamente ed esclu

sivamente proposta in un ordinario mezzo di impugnazione, senza

che siano state riproposte, sia pure incidentalmente le questioni sostanziali o processuali rispetto alle quali la questione di costitu

zionalità sia rilevante, è preclusa a seguito dell'inammissibilità del

ricorso (Cass., sez. un., 8 giugno 1978, n. 3414, Foro it., 1979, I, 411, e conformi). Nessuna preclusione può invece verificarsi

nell'ipotesi in cui la questione di legittimità costituzionale sia

proposta in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, anche se al fine esclusivo e diretto a determinare un dato riparto di giurisdizione. Poiché il regolamento preventivo di giurisdizione non dà luogo ad un ordinario mezzo di impugnazione, è sufficien te la semplice proposizione della relativa istanza a sollecitare il

potere-dovere delle sezioni unite di pronunciarsi sulla questione di giurisdizione nella sua totalità, anche se dipendente dalla

eccepita questione di costituzionalità, che, una volta proposta, diventa per ciò stesso rilevante.

L'eccezione di illegittimità costituzionale, sollevata dal ricorren

te, è però manifestamente infondata.

Il sistema della giurisdizione unica civile può concettualmente

apparire il sistema processuale migliore in quanto integralmente attuativo del principio della unità di giurisdizione, la cui realizza

zione ha costituito una costante, anche se irrealizzabile, aspirazio ne della generalità, espressa, sia pure in modo assai limitato, dalla stessa finalità della legge fondamentale sull'abolizione del

contenzioso amministrativo (1. 20 marzo 1865 ali. E). Tuttavia il

principio di unità di giurisdizione, di difficilissima attuazione

pratica, non trova riscontro nell'ordinamento positivo. L'art. 103, 1" comma, richiamato dal ricorrente, stabilisce che

alla giustizia amministrativa spetta la giurisdizione per la tutela

nei confronti della p.a. degli interessi legittimi, e, in particolari materie indicate dalle leggi, anche dei diritti soggettivi, sanzio nando sostanzialmente il sistema positivo anteriore e, in particola re, l'attribuzione della giurisdizione esclusiva in materia di pub blico impiego, che si estende anche alla tutela dei diritti soggetti vi del pubblico dipendente. La stessa norma suddetta è quindi confermativa del mantenimento del sistema anteriore, il cui vigore è palesato dalla stessa disciplina costituzionale degli organi della

giustizia amministrativa.

Potrebbe pertanto riconoscersi sufficiente in via generale lo stesso contenuto della suddetta norma dell'art. 103 e delle altre, che di questa rappresentano l'attuazione, ad emettere un giudizio di conformità dell'attuale sistema di giurisdizione al dettato

costituzionale, rispetto al quale quello ipotizzato dal ricorrente

rappresenterebbe un quasi totale rovesciamento. L'esclusività della giurisdizione amministrativa in materia di

pubblico impiego non attua comunque una disparità di tutela

processuale rispetto al trattamento processuale riservato ai dipen denti, abilitati in analoga materia ad adire il giudice ordinario, in relazione alla diversità dei due procedimenti, da cui deriverebbe una tutela maggiormente garantista nella sede ordinaria.

Il Foro Italiano — 1986.

Con numerose successive sentenze (n. 209 del 1975, id., 1975, I,

1573; nn. 47, 49 e 118 del 1976, id., 1976, I, 859, 897 e 1415) ed in

particolare con la sentenza n. 43 del 1977 (id., 1977, I, 257), in

cui ha dichiarato infondata la questione di costituzionalità del

l'art. 409, n. 5, c.p.c. nella parte in cui riserva al giudice amministrativo la cognizione delle controversie degli enti pubblici non economici e dello Stato in riferimento agli art. 3, 1° comma, 4, 1° comma, 25, 1° comma, 35, 1° comma, e 102 Cost, la Corte

costituzionale nel comparare le situazioni dei dipendenti privati e dei dipendenti pubblici, pur ammettendo l'esistenza della tenden za a realizzare per esse una unica e omogenea disciplina, ha avvertito che ricorrono presupposti e condizioni, nella inelimina bile varietà delle prestazioni, perché rimangano settoriali e pun tuali differenze giuridiche. La stessa Corte costituzionale ha

precisamente affermato che le situazioni tra le due categorie di

dipendenti non sono identiche o assimilabili, attesa la tipicità dei due rapporti e che la diversità dei relativi trattamenti sul piano processuale non appare in definitiva irrazionale, considerato che la pretesa maggiore facilità di accesso davanti al giudice ordina

rio è ora bilanciata dalla articolata istituzione dei tribunali

regionali amministrativi e che la particolare speditezza, tempestivi tà ed efficacia nel procedimento avanti al giudice ordinario è sostanzialmente assicurata anche davanti al giudice amministrati

vo, per modo che vantaggi secondo il codice di rito (come modificato dalla 1. n. 533 del 1973) a favore dei dipendenti, soggetti alla giurisdizione del giudice ordinario, non sussistono.

Le suesposte considerazioni, riferite alla illegittimità costituzio nale dell'art. 409, n. 5, c.p.c., possono essere validamente adottate con riferimento all'analoga eccezione di illegittimità costituzionale

degli art. 29 del t.u. n. 1024 del 1924 e dell'art. 7 1. n. 1034 del 1971.

Deve essere dunque dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo. (Omissis)

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 2 dicembre

1985, n. 6018; Pes. La Torre, Est. Cantillo, P. M. Nicita

(conci, conf.); Rensch (Avv. Sigillò, Broggini, Facca) c. Soc.

Della Valentina (Avv. Furu, Vettorello). Regolamento di

competenza avverso Trib. Pordenone 12 marzo 1984.

Brevetti per invenzioni industriali — Controversie — Competenza territoriale — Titolare del brevetto residente all'estero —

Elezione di domicilio contenuta nella lettera d'incarico —

Efficacia (R.d. 29 giugno 1939 n. 1127, disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali, art. 75, 94).

L'elezione di domicilio effettuata, dal titolare del brevetto re

sidente all'estero, nella lettera di incarico rivolta ad un man datario per il conseguimento del brevetto è idonea a radi care la competenza in materia di brevetti per invenzioni in

dustriali. (1)

(1) La sentenza si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato presso la corte di legittimità (v. sent. 4 gennaio 1978, n. 4, Foro it., Rep. 1978, voce Brevetti per invenzioni industriali, n. 65; 3 dicembre 1975, n. 3998, id., Rep. 1975, voce cit., n. 18; 10 ottobre

1975, n. 3238, id., Rep. 1976, voce cit., n. 31; 18 dicembre 1974, n. 4343, id., Rep. 1975, voce Competenza civile, n. 90; 30 ottobre 1974, n. 3325, id., Rep. 1974, voce Brevetti per invenzioni industriali, n. 48; 2 ottobre 1972, n. 2800, id., Rep. 1972, voce cit., n. 51, nella motivazione in Giur. dir. ind., 1973, 26) cui si è uniformata anche la

giurisprudenza di merito che, inizialmente, si era mostrata di contrario avviso (cfr. le rispettive decisioni — specie dei collegi meneghini —

con cui era stato negato valore alle indicazioni contenute nella lettera di incarico ai fini della competenza sulle controversie relative alla nullità ed alla decadenza di brevetti: Trib. Milano 30 giugno 1972, Foro it., Rep. 1973, voce cit., n. 32; 26 novembre 1973, id., Rep. 1976, voce cit., n. 33; 8 luglio 1974, ibid., n. 34; 20 marzo 1975, Riv. dir.

ind., 1976, II, 188; 20 giugno 1974, Giur. dir. ind., 1974, 866; 9 otto bre 1975, id., 11975, 637; nonché App. Milano 18 giugno 1974, id., 1974,

846; Trib. Torino 25 maggio 1974, ibid., 720 e Trib. Ancona 7 marzo

1976, Foro it., Rep. 1976, voce cit., n. 35; in senso conforme all'orienta mento della corte di legittimità v., invece, Trib. Roma 17 settembre 1973, Giur. dir. ind., 1973, 1063 (sull'analoga questione relativa ai brevetti

per marchi d'impresa); 25 maggio 1973, ibid., 342; Trib. Firenze 20

giugno 1978, Foro it., Rep. 1980, voce cit., n. 86; Trib. Torino 9 ottobre 1978, ibid., n. 82; Trib. Milano 8 febbraio 1979, id., Rep. 1981, voce cit., n. 53).

In dottrina, l'orientamento ' primigenio

' dei giudici di merito è stato

appoggiato, in più di un'occasione da 'Franzosi (In tema di competen

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