sezioni unite; decisione 19 dicembre 1995, n. 4430; Pres. Quartulli, Est. Freni; Ufficio delregistro di Genova c. MilanoSource: Il Foro Italiano, Vol. 119, No. 9 (SETTEMBRE 1996), pp. 481/482-483/484Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23191644 .
Accessed: 25/06/2014 02:47
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].
.
Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.
http://www.jstor.org
This content downloaded from 195.34.79.107 on Wed, 25 Jun 2014 02:47:34 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
che essi non abbiano proceduto alla verifica dei risultati conse
guiti dagli allievi nell'apprendimento delle singole materie (va in proposito annotato che, ai sensi dell'art. 1, lett. b, ord. min.
3/93, solo tale attività, e non anche quelle enumerate dal ricor
rente, è imposta ai docenti).
Quand'anche, poi, la circostanza risultasse in concreto con
fermata, essa potrebbe rilevare a determinati effetti, ad esempio di tipo disciplinare nei riguardi dei docenti inadempienti, essen do, però, insuscettibile di rifluire, in senso viziante, sulle opera zioni di scrutinio finale.
5. - Con l'ultimo mezzo di gravame si sostiene l'erroneità
della determinazione, assunta nella seduta del 12 maggio 1995,
del collegio dei docenti in ordine ai criteri da seguire per lo
svolgimento degli scrutini (art. 12, 2° comma, cit. ord. min.) essendosi statuito di «valutare se l'alunno nelle varie discipline ha conseguito i contenuti disciplinari minimi per potersi inserire
nella classe successiva».
A detta del ricorrente l'adottato criterio non sarebbe idoneo
a fungere da valido criterio valutativo nel senso indicato dalla
riportata previsione regolamentare, in quanto il collegio dei do
centi avrebbe dovuto più correttamente indicare il conseguimento, da parte degli alunni, non dei contenuti disciplinari minimi»
ma «degli obiettivi minimi nelle varie discipline». 6. - Anche la prospettazione che precede non può trovare
adesione.
Osserva, anzitutto, il collegio che la censura, siccome propo
sta, si attarda su una sterile disputa di carattere terminologico, di dubbia pertinenza, peraltro, al tema della proposta impu
gnativa.
Sembra, comunque, al collegio che le due locuzioni non pre sentino affatto la supposta divergenza semantica, in quanto l'e
spressione utilizzata («contenuti disciplinari minimi») e quella asseritamente indicata più aderente al testo regolamentare («obiet
tivi minimi nelle varie discipline») esprimono la medesima esi genza valutativa, mirata ad accertare se il grado di apprendi mento e di profitto degli allievi nelle varie discipline sia perve
nuto alla soglia di un livello sufficiente tale da consentire il
loro passaggio alla classe successiva.
7. - Per tutte le considerazioni che precedono, il ricorso va
respinto.
COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE; sezioni unite; de cisione 19 dicembre 1995, n. 4430; Pres. Quartulli, Est. Fre
ni; Ufficio del registro di Genova c. Milano.
COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE;
Tributi locali — Invim — Agevolazioni — Acquisto della prima casa — Immobile acquistato in regime di comunione legale — Applicabilità (Cod. civ., art. 177, 179; 1. 22 aprile 1982 n. 168, misure fiscali per lo sviluppo dell'edilizia abitativa,
art. 3).
Le agevolazioni fiscali previste in materia di Invim per l'acqui sto della prima casa dall'art. 3, 2° comma, I. 22 aprile 1982
n. 168 (c.d. legge Formica) spettano anche nel caso in cui
il contribuente venda la casa di abitazione di sua esclusiva
proprietà e con il ricavato acquisti, in regime di comunione
legale, un'altra casa di abitazione di valore inferiore al dop
pio del ricavato della precedente vendita. (1)
(1) La conclusione raggiunta dalle sezioni unite della Commissione
tributaria centrale — ripetutamente investita, in questi ultimi tempi, dalle sezioni semplici: v., per stare alle ordinanze di rimessione edite, Comm. trib. centrale, ord. 4 marzo 1994, n. 32597, Foro it., Rep. 1994,
Il Foro Italiano — 1996.
Fatto. — Con rogito Bocchiardo del 28 luglio 1982, registra to a Genova il 4 agosto 1982, le sig. Graziella e Gabriella Mila
no, ciascuna per la rispettiva quota del 50%, alienavano, per il prezzo dichiarato di lire 70 milioni, un appartamento di loro
proprietà sito in Genova Nervi, ad esse pervenuto per successio
ne della sig. Angela Milano deceduta il 30 ottobre 1963. Nel
l'atto la sig. Graziella Milano chiedeva l'esenzione dall'Invim, essendo il corrispettivo destinato interamente all'acquisto di al
tra unità immobiliare da adibire a propria abitazione. Successivamente, con atto del 21 dicembre 1982, registrato
a Monza il 7 gennaio 1983, la sig. Graziella Milano e il sig.
Virginio Realini, coniugi in regime di comunione legale dei be
ni, acquistavano congiuntamente per il prezzo dichiarato di lire
55 milioni, un appartamento sito in Casatenovi (Monza), che
dichiaravano di voler adibire a propria abitazione.
Con avviso notificato I'll febbraio 1984, l'ufficio del registro
(atti pubblici) di Genova intimava alla sig. Graziella Milano il pagamento di lire 2.050.000 per Invim, 615.000 per sopratassa, 369.000 per pena pecuniaria, dovute «per decadenza dei benefi
ci fiscali (esenzione Invim) concessi ai sensi della 1. 22 aprile 1982 n. 168, a fronte dell'atto not. Bocchiardo del 28 luglio 1982 registrato il 4 agosto 1982 al n. 14029, per il mancato
reimpiego dell'intero corrispettivo ricavato (pro quota) dalla ven
dita di cui all'atto not. Bocchiardo sopra citato (vendita per lire 70.000.000: pro quota lire 35.000.000, reimpiego in comu
nione legale col coniuge per lire 55.000.000 e quindi pro quota lire 27.500.000).
Avverso il suddetto avviso, la sig. Graziella Milano propone va ricorso alla Commissione tributaria di II grado di Genova,
assumendo che l'effetto dell'acquisto in comunione, scaturente
dal regime legale di comunione dei beni nel quale versavano
i coniugi Milano-Realini, in quanto appunto effetto ope legis, non escludeva che nell'acquisto la sig. Milano avesse investito
l'intero ricavato dalla precedente vendita di altro immobile. Re
sisteva l'ufficio. Nel corso del giudizio la contribuente produce va documentazione, peraltro priva di qualsiasi autenticità, dalla
quale risultava che in data 30 luglio 1982 e 3 settembre 1982
il sig. Virginio Realini — coniuge della Milano — aveva versato
sul suo conto corrente n. 35430/0 presso la Banca popolare di
Lecco due assegni bancari emessi uno in data 30 luglio 1982
e l'altro in data 31 agosto 1982 rispettivamente di lire 32.500.000
e di lire 2.050.000 e che in data 31 agosto 1982, 29 novembre
1982 e 22 dicembre 1982 lo stesso sig. Virginio Realini aveva
emesso sul predetto conto corrente tre assegni, rispettivamente di lire 20.000.000, 5.000.000 e 10.500.000 in favore di Trezzi Giulio.
Con decisione 2-23 maggio 1985, n. 2047 della X sezione, la commissione adita accoglieva il ricorso della contribuente,
con la seguente motivazione:
«Ritenuto che la imputabilità del 50% del prezzo alla quota di comproprietà dell'altro coniuge di cui alla circolare n. 29
del 29 giugno 1982 del ministero è evidentemente una presun zione che ammette la prova contraria. Nel caso concreto detta
prova emerge sia dalla certezza che la acquirente aveva in pre cedenza alienato un altro bene ricavando per la propria parte lire 35.000.000 di cui è logico ritenere sia stato fatto uso nel
nuovo acquisto, sia dal fatto che le produzioni dimostrano che
l'intero importo è stato materialmente versato dal marito Reali
ni Virginio cosa che dimostra come il ricavato della vendita era
confluito nel patrimonio familiare e quidi era entrato in regime di comunione di beni conformemente al disposto dell'art. 179
c.c. così che altrettanto in regime di comunione è stato reimpie
gato. In conseguenza, si è verificato il presupposto per il godi mento del beneficio fiscale. La ricorrente ha venduto un bene
di cui era comproprietaria con la sorella ricavandone lire
voce Tributi locali, n. 110, e 27 giugno 1995, n. 90041, id., Rep. 1995, voce cit., n. 132 (rispettivamente della quarta e della sesta sezione) —
coincide con quella di cui a Cass. 14 marzo 1996, n. 2118, Foro it.,
1996, I, 1219, con nota di richiami: è lecito a questo punto pensare che la questione della spettanza delle agevolazioni in materia di Invim
previste dalla c.d. legge Formica in caso di reinvestimento del denaro
realizzato da una precedente vendita di un proprio immobile nell'acqui sto di un immobile destinato a rifluire nella comunione legale può dirsi
definitivamente chiusa.
This content downloaded from 195.34.79.107 on Wed, 25 Jun 2014 02:47:34 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
PARTE TERZA
35.000.000 ed ha acquistato con il marito un altro immobile
per lire 55.000.000». L'ufficio proponeva appello, deducendo l'illogicità e comun
que l'erroneità della decisione impugnata. La contribuente resisteva in giudizio e chiedeva altresì la re
stituzione di quanto versato per Invim nelle more del giudizio e successivamente produceva copia di una nota del 30 settembre
1985 della Banca popolare di Lecco attestante che la sig. Mila
no Gabriella risultava essere delegata ad operare sul conto cor
rente intestato al marito, con firma libera e disgiunta. Con decisione 9 maggio-6 giugno 1986, n. 1036, la Commis
sione tributaria di II grado di Genova, sez. IV, confermava la
decisione di primo grado «ritenuto che appare sufficientemente
provato l'avvenuto integrale reinvestimento della somma rica
vata dalla precedente vendita per l'acquisto di altro apparta mento da adibire ad abitazione propria del contribuente come
previsto dalla richiamata legge agevolativa». Con atto notificato alla contribuente il 26 febbraio 1987, l'uf
ficio ha proposto ricorso alla Commissione tributaria centrale, insistendo nelle tesi già svolte nei precedenti gradi di giudizio. La contribuente ha prodotto memoria, resistendo al ricorso. L'uf
ficio con istanza del 15 marzo 1993 ha chiesto, ai sensi degli art. 73, 2° comma, e 75, 2° comma, d.leg. 31 dicembre 1992
n. 546, la trattazione del ricorso.
La sezione VI, investita del ricorso, con ordinanza del 17
gennaio-4 marzo 1994, rilevato il difforme orientamento delle
sezioni XIII e XVI, rimetteva la decisione alle sezioni unite del
la Commissione tributaria centrale, dinanzi alla quale la causa
è stata trattata nell'udienza del 20 ottobre 1995.
Diritto. — L'art. 3, 2° comma, 1. 22 aprile 1982 n. 168 esen
ta dall'Invim «gli incrementi di valore conseguenti all'alienazio
ne a titolo oneroso ...di fabbricati o porzioni di fabbricato de
stinati ad abitazione non di lusso... a condizione che l'alienante
dichiari nell'atto che il corrispettivo è destinato interamente al
l'acquisto... di altro fabbricato o porzione di fabbricato da de
stinare a propria abitazione».
La stessa disposizione fa carico al soggetto interessato di «pro
durre, entro 60 giorni dalla data di acquisto, all'ufficio che ha
proceduto alla registrazione dell'atto, copia del contratto di ac
quisto», mentre il successivo 3° comma stabilisce che «l'ufficio
accerta il verificarsi della condizione e, in difetto, procede al
recupero dell'importo dovuto ed applica la soprattassa nella mi
sura del trenta per cento della stessa imposta». La questione da decidere è se ed a quali condizioni possa
ritenersi soddisfatto l'onere del reinvestimento dell'intero corri
spettivo (ricavato dalla vendita) nell'acquisto di altro immobile
allorché la vendita abbia avuto ad oggetto un bene (immobile)
personale di uno dei coniugi soggetti al regime patrimoniale della
comunione legale, mentre il successivo acquisto di altro immo
bile per un prezzo corrispondente o superiore a quello ricavato
dalla vendita sia stato operato congiuntamente dai coniugi ov
vero, comunque, il bene sia caduto nella comunione legale di
cui all'art. 177 c.c.
Al riguardo, la giurisprudenza della Commissione centrale in
alcune occasioni si è orientata nel senso che l'esenzione dall'In
vim spetta anche nel caso in cui l'intero corrispettivo ricavato
dalla vendita di un fabbricato di uno solo dei coniugi venga
reimpiegato nell'acquisto di altro fabbricato che — per effetto
dell'esistente regime della comunione legale dei beni — diviene
di proprietà anche dell'altro coniuge, pur non avendo quest'ul timo corrisposto alcun prezzo per l'acquisto del fabbricato me
desimo» (cfr. Comm. centrale, sez XIII, 9 marzo 1990, n. 1894, Foro it., Rep. 1990, voce Tributi in genere, n. 791; sez. XXI
22 maggio 1991, n. 4158, id., Rep. 1991, voce cit., n. 905). In altre occasioni, l'orientamento è stato, invece, nel senso
(conforme a quello espresso dalla r.m. n. 12 del 24 agosto 1983, richiamata nel ricorso dell'ufficio) che, nel caso suddetto, l'e
senzione spetta a condizione che l'inteo corrispettivo reimpiega to corrisponda «almeno alla metà del prezzo del nuovo fabbri cato acquistato e caduto in comunione, non potendosi compu tare, a tali effetti, a favore dell'alienante tenuto al reinvestimento
legale, la quota del prezzo di acquisto imputabile alla quota di comproprietà dell'altro coniuge» (cfr. sez. XVI 8 marzo 1990, n. 1836, id., Rep. 1990, voce cit., n. 792).
L'orientamento da ultimo riferito non può essere condiviso
in quanto muove dalla errata supposizione che, negli acquisti
Il Foro Italiano — 1996.
a titolo oneroso, l'effetto ex lege (art. 177, lett. a, c.c.) dell'as
soggettamento alla comunione legale dei beni tra i coniugi, che
a tale ragione siano soggetti, per quota paritaria (cfr. art. 194
2° comma, e art. 210, 4° comma, c.c.) postuli la corrisponden te provenienza (e imputabilità) per la stessa quota paritaria del
relativo corrispettivo. A smentire siffatta supposizione è sufficiente il richiamo del
l'art. 179, lett. f), c.c., a norma del quale «non costituiscono
oggetto della comunione i beni acquistati con il prezzo del tra
sferimento di beni personali, purché ciò sia espressamente di
chiarato nell'atto di acquisto». Dalla norma si desume a con
trario che la regola è nel senso che costituiscono oggetto della
comunione anche i beni acquistati con denaro ricavato dall'alie
nazione di beni personali, salvo — che è dunque l'eccezione — che l'acquirente non dichiari espressamente la particolare pro venienza del denaro» (cfr. C.M. Bianca, Diritto civile, Milano,
Giuffrè, 1985, II, 72, il quale rileva che cadono in comunione
anche gli acquisti eseguiti con i proventi dell'attività separata di uno dei coniugi pur trattandosi di beni comuni solo de resi
duo e quindi ancora personali nel momento in cui vengono im
piegati, senza che in tale acquisto sia ravvisabile una liberalità). In conclusione, l'acquisto cade in comunione anche se le ri
sorse investite appartengono ad uno solo dei coniugi e perciò è del tutto arbitraria l'illazione che dalla quota paritaria della
comproprietà acquisita ex lege possa presumersi una corrispon dente quota del corrispettivo riferibile a ciascuno dei coniugi. Viene quindi meno l'argomento che il reinvestimento debba pre sumersi pari alla quota di comproprietà e perciò che, al fine
della conservazione dell'esenzione dall'Invim, per potersi consi
derare realizzata la condizione del reinvestimento dell'intero cor
rispettivo realizzato dalla precedente alienazione di bene perso
nale, occorra che tale corrispettivo corrisponda almeno alla me
tà del prezzo del nuovo fabbricato acquistato e caduto in
comunione.
D'altra parte la stessa norma tributaria, ai fini della conser
vazione dell'esenzione accordata alla precedente alienazione ri
chiede soltanto ed in sostanza che il nuovo acquisto avvenga
per un corrispettivo non inferiore a quello della precedente alie
nazione (significativamente ammettendosi — cfr. r.m. 4/2051
del 21 dicembre 1983 — che tale corrispettivo sia pagato parte in contanti e parte mediante accollo di mutuo).
La realizzazione di siffatta condizione non potrebbe essere
fondatamente messa in dubbio nell'ipotesi che l'atto di acquisto sia stipulato «separatamente» dal coniuge che abbia alienato
un suo bene personale, sempreché il corrispettivo di tale acqui sto non sia inferiore a quello della precedente alienazione. In
tal caso l'effetto legale della caduta nella comunione dei coniu
gi del bene così acquistato si presenta, infatti, come vicenda
ulteriore e irrilevante ai fini tributari, atteso che la norma di
esenzione è riferita all'atto di acquisto e agli effetti suoi propri e non all'evenienza — quindi, ultronea — che l'acquirente sia
soggetto al regime legale ordinario di comunione legale col co
niuge e, per effetto di ciò, i beni acquistati durante il matrimo
nio cadano nella predetta comunione.
Ma la norma civilistica (art. 177 c.c.) tratta allo stesso modo
«gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente ed in dipendenza di tale equiparazione è perciò indifferente che i coniugi, acquistando «insieme» anticipino l'effetto della co
munione legale paritaria del bene, che si verificherebbe comun
que anche se acquistassero «separatamente» (o congiuntamen te, ma per quote non paritarie).
Sicché non vi è ragione alcuna per differenziare, sia pure ai
soli fini tributari, gli acquisti operati congiuntamente da quelli
operati separatamente, atteso che comunque essi ricadano nella
comunione legale tra i coniugi. Né argomento in contrario può trarsi dalla possibilità — pre
vista come eccezione — dell'art. 179 c.c., già ricordato, sia per ché la norma ha carattere derogatorio, mentre la regola è in
senso opposto, sia perché sarebbe in contrasto con il favor com munionis una interpretazione della norma tributaria agevolatri ce che invece di privilegiare gli acquisti in comunione favorisse
gli acquisti personali, eccezionalmente consentiti dall'art. 179, in tal modo sfavorendo i coniugi che mostrano di sentire più intensamente il regime di comunione legale dei beni nel quale vivono, come scelta consapevole (e non solo per non avere ope rato una diversa scelta: art. 159 c.c.).
This content downloaded from 195.34.79.107 on Wed, 25 Jun 2014 02:47:34 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions