sezioni unite penali; sentenza 23 novembre 1985; Pres. Tamburrino, Rel. Nigro, Est. De Tullio,P. M. Valeri (concl. conf.); ric. P.m. c. Cottone. Conferma App. Cagliari 16 ottobre 1984Source: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 5 (MAGGIO 1987), pp. 327/328-329/330Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23178739 .
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PARTE SECONDA
di per sé, ad esimere il venditore dall'obbligo di osservarlo, in
quanto l'indicazione del termine massimo di conservazione della
merce, anche in tal caso, si risolve in un rafforzamento della tu
tela dei consumatori, cui lo stesso venditore è tenuto ad attenersi
sia nell'interesse generale, alla salvaguardia della salute pubblica, sia — giova sottolinearlo — nell'interesse della stessa impresa
produttrice, unica responsabile, a norma dell'art. 19 della citata
legge, qualora la non corrispondenza dei prodotti confezionati
alle prescrizioni di detta legge riguardi i requisiti intrinseci o la
composizione di tali prodotti.
Questa conclusione, infine, trova un ulteriore conforto nel ci
tato d.p.r. 18 maggio 1982 n. 322, rivolto all'attuazione di alcune
direttive CEE in materia di alimenti destinati al consumatore fi
nale ed entrato in vigore il 10 giugno 1982 e, cioè, qualche mese
prima della data delle contravvenzioni contestate al ricorrente.
Tale decreto, invero, modificando la disciplina risultante dagli art. 8 1. n. 283/62 e 65 d.p.r. n. 327/80, ha, per la prima volta
introdotto, in generale l'obbligo di indicare nell'etichettatura dei
prodotti preconfezionati il termine massimo di conservazione, con
ciò evidenziando e rafforzando la funzione di questo termine ri
volta alla tutela dei consumatori ed introducendo, quindi, per
implicito, l'obbligo dei venditori di non vendere tali prodotti do
po la scadenza di essi.
Vero è che a norma dell'art. 19 l'obbligatorietà della nuova
disciplina introdotta da tale decreto in tema di etichettatura ven
ne rinviata di un anno, ma non è contestabile che l'anticipata e volontaria osservanza, da parte del produttore, della normativa
dettata, sul punto, dal cennato decreto e dalle direttive comunita
rie da questo attuate, vale di per sé sola ad imporre al venditore
di attenersi al termine di scadenza indicata sui prodotti. Il ricorso deve essere, pertanto, respinto.
CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite penali; sentenza 23 no
vembre 1985; Pres. Tamburrino, Rel. Nigro, Est. De Tullio, P. M. Valeri (conci, conf.); ric. P.m. c. Cottone. Conferma
App. Cagliari 16 ottobre 1984.
Falsa testimonianza, perizia o interpretazione — Falsa testimo
nianza — Ritrattazione — Natura giuridica — Causa di esclu
sione della punibilità — Carattere oggettivo — Estensibilità al
compartecipe (Cod. pen. art. 119, 182, 372, 376).
La ritrattazione non può essere considerata causa di estinzione del reato o della pena ma ha natura giuridica di causa di esclu
sione della punibilità riconducibile, come tale, tra le circostan
ze previste dall'art. 119 c.p.; essa, risolvendosi in un impe dimento volontario del danno o pericolo derivante dalla falsità commessa ed eliminando in radice la ragione stessa della puni bilità della condotta illecita, ha carattere oggettivo ed è pertan to estensibile al concorrente (nella specie istigatore). (1)
(1) La pronuncia delle sezioni unite interviene su un tema — quello della natura giuridica della ritrattazione e della sua estensibilità al con corrente — relativamente al quale, a fronte di un dibattito dottrinale abbastanza ricco, la giurisprudenza sembrava attestata, fino a tempi piut tosto recenti, su posizioni ormai consolidate. Ed invero, fino al 1980, data di una isolata pronuncia giurisprudenziale che giungeva a conclusio ni analoghe a quelle ora riaffermate dalle sezioni unite (cfr. Cass. 10 marzo 1980, Orsolini, Foro it., 1980, II, 654, con nota di Boschi e in Cass, pen., 1981, 1017, con nota di Zagrebelsky), una costante giuris prudenza aveva negato l'estensibilità al concorrente della ritrattazione, attribuendo a tale istituto natura o di causa estintiva del reato (Cass. 16 marzo 1973, Mancini, Foro it., Rep. 1974, voce Falsa testimonianza, n. 8) ovvero, più frequentemente, di causa di esclusione della punibilità a carattere soggettivo (Cass. 3 novembre 1970, Nizzardelli, id., Rep. 1971, voce cit., n. 7; 28 marzo 1957, Masiero, id., Rep. 1957, voce Testimo nianza falsa, n. 17. Per ulteriori riferimenti giurisprudenziali cfr. la nota di Boschi sopra cit.).
In dottrina, la tesi della estensibilità al concorrente della ritrattazione è stata invece sostenuta, sia pure con percorsi argomentativi diversi, da una rosa abbastanza ampia di autori. Per taluni, la ritrattazione impedi rebbe la stessa consumazione della falsa testimonianza, perizia o interpre tazione, assumendosi come momento consumativo di tali figure criminose
Il Foro Italiano — 1987.
Cottone Francesco veniva tratto al giudizio del Tribunale di
Cagliari per rispondere, nella sua qualità di ufficiale di polizia
giudiziaria, di concorso nel reato di falsa testimonianza, resa dal
minore Cinus Giuseppe e poi ritrattata, nonché di favoreggia mento personale.
Con sentenza del 18 maggio 1982 il Cottone veniva assolto dal
la prima imputazione perché persona non punibile per avvenuta
ritrattazione e, dalla seconda, per insufficienza di prove.
quello della scadenza dei termini per ritrattare (cfr. Contieri, L'efficacia della ritrattazione nei confronti della istigazione a falsa testimonianza, perizia o interpretazione, in Ann. dir. proc. pen., 1933, 1084 ss. Secondo
questo a., peraltro, se la istigazione ai reati di cui agli art. 371 e 372 è commessa con le modalità di cui all'art. 377 c.p., e cioè attraverso offerta o promessa di denaro o altra utilità, residuerebbe in ogni caso una responsabilità a titolo di subordinazione ex art. 377, 2° comma). Per altri, l'estensione al concorrente della non punibilità troverebbe fon damento nel disposto dell'art. 119, 2° comma, in quanto la ritrattazione andrebbe definita, da un punto di vista dommatico, come una vera e
propria causa di esclusione della punibilità a carattere oggettivo, la cui
peculiare caratteristica, rispetto alle normali cause di non punibilità, sa rebbe quella di intervenire in un momento successivo alla consumazione del reato (cfr. Ruggiero, Falsa testimonianza, voce dell' Enciclopedia del
diritto, Milano, 1967, XVI, 543; a favore della estensibilità al concorren te della ritrattazione v. pure De Marsico, Se sia punibile la determinazio ne a falsa testimonianza non punibile per ritrattazione, in Riv. it. dir.
pen., 1932, 3 e Battaglini, La ritrattazione dell'istigatore alla falsa testi
monianza, in Giust. pen., 1942, II, 87). Sul versante opposto, si è escluso che la ritrattazione possa avere effi
cacia per il concorrente, o riconducendo tale ipotesi (proprio per la circo stanza che esso interverrebbe in un momento successivo alla realizzazione del fatto) fra le c.d. cause estintive della punibilità, con la conseguente applicabilità della disciplina di cui all'art. 182 c.p. (in questo senso: Car
nelutti, Teoria generale de! reato, Padova, 1933, 65; Chiarotti, Le cause
speciali di non punibilità, Roma, 1946, 165 ss.; Santoro, Le circostanze del reato, Torino, 1952, 127; Antolisei, Manuale di diritto penale, parte speciale, Milano, 1982, II, 897), ovvero qualificandola come causa di esclu sione della punibilità a carattere soggettivo, per cui verrebbe in questione l'art. 119, 1° comma, c.p. (cfr. Granata, La ritrattazione nella falsa testimonianza e la impossibilità giuridica di estensione ai correi, in Giust.
pen., 1957, II, 720; Guarneri, La ritrattazione della falsa testimonianza, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1973, 747).
Le oscillazioni e le incertezze dottrinali e giurisprudenziali sulla qualifi cazione dommatica della ritrattazione e sulle conseguenze che da essa di scendono sul piano applicativo, valgono a confermare la complessa natura di tale istituto della parte speciale del codice penale, che sembra in realtà mal coordinato con le disposizioni della parte generale. Se, infatti, si mette in evidenza il momento cronologico in cui la ritrattazione ha luogo (che per la maggioranza della dottrina è da considerarsi successivo alla consumazione dei reati di falsa testimonianza, perizia o interpretazione), essa sembra partecipare della natura delle cause estintive della pena (con conseguente applicabilità dell'art. 182 c.p.); se, viceversa, si privilegia il tenore letterale dell'art. 376 (per il quale «il colpevole non è punibile...»), la ritrattazione sembra potersi qualificare come una circostanza di esclu sione della pena (per cui verrebbe in gioco la disciplina dell'art. 119 c.p.) nella quale, peraltro, possono essere individuati sia elementi di natura
spiccatamente soggettiva (se si sottolinea il riferimento al comportamento di chi ha effettuato la ritrattazione ed alle motivazioni psicologiche che vi stanno alla base), sia aspetti di indubbio carattere oggettivo (se si sot tolinea l'incidenza che la ritrattazione possiede relativamente al venir me no della concreta lesività o pericolosità dei reati cui si riferisce).
Da questa duplice valenza (soggettiva-oggettiva) dell'istituto in esame
discendono, pertanto, i dubbi sulla applicabilità del 1° o del 2° comma dell'art. 119 c.p. Tali dubbi sono destinati, peraltro, a complicarsi ulte riormente per il fatto che, già su un piano generale, la norma da ultimo citata ha suscitato difficoltà interpretative in dottrina. Punto di contra
sto, a questo proposito, è la individuazione del criterio sulla base del
quale distinguere le circostanze di esclusione della pena in «oggettive» e «soggettive». Secondo un primo indirizzo, occorrerebbe fare riferimen to alla classificazione contenuta nell'art. 70 c.p. in tema di circostanze
(cfr. Ranieri, Il concorso di più persone in un reato, Milano, 1938, 262; Latagliata, Concorso di persone nel reato, voce dell' Enciclopedia del
diritto, Milano, 1961, Vili, 598). Un secondo orientamento considera cause «oggettive» quelle che escludono l'antigiuridicità e «soggettive» le cause di esclusione della copevolezza (cfr. Bettiol, Diritto penale, Pado
va, 1982, 617. V. pure, secondo prospettive in parte diverse, M. Gallo, Lineamenti di una teoria del concorso di persone nel reato, Milano, 1957, 82 ss.; Mantovani, Diritto penale, Padova, 1979, 486). Per altri, infine, una netta divisione in astratto fra le due categorie di cause di esclusione della pena sarebbe impossibile, per cui dovrebbero ritenersi oggettive quelle cause di esclusione della pena la cui struttura sia in concreto tale da inve stire la condotta di tutti i concorrenti, mentre si dovrebbe parlare di cau se soggettive quando queste siano tali da riguardare in concreto la condotta
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GIURISPRUDENZA PENALE
Proponevano appello sia l'imputato che il p.g. presso la Corte
d'appello di Cagliari. Con sentenza del 16 ottobre 1984 la corte d'appello conferma
va la pronuncia di primo grado in ordine al reato di falsa testi monianza ed assolveva il Cottone con formula piena dal delitto
di favoreggiamento. Hanno proposto ricorso per cassazione sia
l'imputato che il p.g. presso la Corte d'appello di Cagliari. Il Cottone non ha presentato motivi di ricorso.
Il p.g. ha dedotto che la ritrattazione non è estensibile al cor
reo istigatore quando non risulti che questi si sia adoperato per indurre il falso testimone alla ritrattazione.
Il ricorso veniva assegnato alla VI sezione penale di questa cor
te e, successivamente, su segnalazione del presidente di tale sezio
ne, che rilevava l'esistenza di un contrasto di giurisprudenza sulla
questione dedotta con il motivo di ricorso del p.g., assegnato a queste sezioni unite.
Osserva questa corte che il ricorso proposto dal Cottone va
dichiarato inammissibile non avendo il ricorrente, né nel termine
di legge né successivamente, presentato motivi di ricorso.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del Cot
tone al pagamento delle spese processuali e della somma di lire
400.000 alla cassa delle ammende.
Il ricorso del p.g. va rigettato. La questione sollevata dal p.g. ricorrente ha, come è noto, tro
vato discordanti soluzione nella giurisprudenza di questa corte.
Invero, ad una piuttosto consolidata giurisprudenza che ha esclu
so l'applicabilità della ritrattazione al concorrente istigatore del
falso testimone, si è contrapposta una recente diversa tendenza
di segno opposto. È opportuno, pertanto, ricordare che le precedenti sentenze di
alcune sezioni di questa corte che hanno escluso la possibilità di estendere l'effetto della ritrattazione all'istigatore sono fonda
te sul rilievo che la natura giuridica di questa è identificabile in una circostanza (o causa) di esclusione della pena di carattere
soggettivo. Tale carattere viene, quindi, individuato nel rilievo che la ri
trattazione trova fondamento in un impulso psichico, esclusiva
mente personale, determinato da un ravvedimento che induce il
reo alla ritrattazione del falso ed alla contemporanea rivelazione
del vero ovvero nel riferire all'a.g. ciò che prima si era taciuto; la soggettività della causa di non punibilità viene, inoltre, fonda
ta sul fatto che la ritrattazione inerisce ad una persona «qualifi
cata», cioè, ad una persona che ha già prestato il suo ufficio
di teste nel corso di un procedimento giurisdizionale. Al contrario, la già citata diversa opinione manifestata da que
sta corte (10 marzo 1980, ric. Orsolini, Foro it., 1980, II, 654) escluso che, quanto alla ritrattazione, possa fondatamente parlar si di causa di estinzione del reato o della pena (art. 182 c.p.),
configura la ritrattazione come causa di esclusione della pena di
di alcuni soltanto dei compartecipi (cfr. Pagliaro, Princìpi di diritto pe
nale, 575). La prospettiva da ultimo accennata, applicata al problema della effica
cia della ritrattazione per il concorrente, sembra aprire la possibilità di
una soluzione più articolata che esca dalla rigida alternativa estensibili tà/inestensibilità generalizzata nei confronti del concorrente istigatore. Ed
invero, se per un verso può apparire eccessivo estendere all'istigatore gli effetti di un comportamento dell'autore della falsa testimonianza, nel ca
so in cui l'istigatore sia rimasto estraneo alla ritrattazione, per un altro
verso non sembra equo escludere l'istigatore dalla non punibilità nel caso
in cui sia stato egli stesso (che, sulla base della normativa in vigore, non
sembra possa ritrattare direttamente — contra, però, Cass. 23 giugno
1941, Calidonna, Foro it., 1942, II, 109, per la quale è ammissibile una
ritrattazione prestata dallo stesso istigatore) a sollecitare il testimone, pe rito o interprete a ritrattare il falso ed a manifestare il vero (l'opportunità di una soluzione di questo tipo è suggerita da Pisa, in Giurisprudenza sistematica del diritto penale, a cura di Bricola e Zagrebelsky, Torino,
1984, 408, ed affermata — anche se non sufficientemente argomentata — da Antolisei, op. cit., 898, il quale ammette la non punibilità dell'isti
gatore quando il testimonio abbia ritrattato dietro suo incitamento, e da
Manzini, Trattato di diritto penale, Torino, 1982, V, 924).
Quanto fino ad ora esposto dovrebbe bastare a render conto di come
il problema affrontato dalla sentenza in epigrafe sia difficilmente risolvi
bile secondo criteri univoci e di assoluto rigore concettuale. Sarebbe forse
auspicabile, pertanto, su un piano de iure condendo, una disciplina nor
mativa ad hoc, che tenga conto delle possibili diverse esigenze prospetta bili nella pratica e della opportunità di una soluzione differenziata a seconda
dei casi di volta in volta presi in considerazione. [F. Albeggiani]
li Foro Italiano — 1987.
carattere oggettivo con la conseguenza di renderla estensibile an
che al concorrente nel reato.
Osservano queste sezioni unite che non può essere posto in dub
bio che la ritrattazione non può essere configurata come una cau
sa di estinzione del reato o della pena e che, pertanto, la questione
proposta con il ricorso del p.g. non può essere risolta sulla base
del disposto di cui all'art. 182 c.p. Tale norma, come ormai è pacificamente riconosciuto e dall'e
laborazione dottrinale e da quella giurisprudenziale, riguarda sol
tanto le cause generali di estinzione del reato o della pena. Del resto, e dato atto della difficoltà, allo stato della dottrina
e della giurisprudenza, di una precisa e netta definizione dogma tica degli istituti della estinzione del reato e della pena e delle
cause di non punibilità, va osservato che la norma che qui inte
ressa (art. 376 c.p.), definisce la ritrattazione come una causa
di esclusione della punibilità (il colpevole non è punibile) inciden do essa sulla possibilità giuridica di infliggere al reo una punizio ne e non, invece, sulla sussistenza di una condotta non conforme
a legge. Resta ora da esaminare se tale causa di esclusione della punibi
lità possa essere compresa tra le circostanze previste dall'art. 119
c.p. che fornisce una regola generale per la valutazione delle cir
costanze di esclusione della pena nei casi di concorso di persone nel reato.
La soluzione del quesito non può che essere positiva. Infatti,
posto che l'art. 119 c.p. enuncia un principio di natura ed appli cazione generale, e, quindi, operante in ogni ipotesi di concorso
di persone nel reato, deve ammettersi che la ritrattazione del fal
so (o reticente) testimone giova anche all'istigatore concorrente
nel reato.
Tale soluzione si impone perché deve riconoscersi che la ritrat
tazione ha natura sicuramente oggettiva e, pertanto, ricade nel
l'ambito di applicazione del capoverso dell'art. 119 c.p. Il carattere oggettivo della ritrattazione è evidenziato dalla sua
stessa natura e dalle finalità che sono alla base della sua configu razione da parte del legislatore.
La ritrattazione, infatti, si risolve in un impedimento volonta
rio, ma non necessariamente spontaneo, del danno o del pericolo derivante dalla falsità commessa sicché con essa viene del tutto
eliminata la ragione stessa della punibilità della condotta e cioè
l'ostacolo alla retta amministrazione della giustizia. Tale impedi mento produce, quindi, l'effetto di rendere penalmente indiffe
rente la falsità già commessa con la conseguente esclusione della
punibilità del reo. Queste osservazioni sono sufficienti per ritenere che la ritratta
zione incide direttamente e decisivamente sulla natura stessa del
l'azione penalmente repressa eliminandone la concreta punibilità in conseguenza dell'avvenuta totale eliminazione del danno e del
pericolo posti dal legislatore a fondamento della formulazione
della norma incriminatrice.
A fronte della decisività degli esposti rilievi non può essere ri
conosciuto decisivo valore a quei caratteri, certamente soggettivi, inerenti alla ritrattazione.
Del resto, è agevole rilevare che il preteso pentimento del teste
che ritratta la falsa deposizione è un elemento solamente acciden
tale e, nella pratica, davvero eccezionale, essendo sufficiente per concretare una valida ritrattazione il comportamento ritrattatorio
indipendentemente dal motivo che lo ha determinato e che la non
punibilità viene prevista dalla legge non in funzione della qualità di teste del reo, che non qualifica l'eliminazione del danno, ma
solo e direttamente per effetto dell'oggettivo comportamento del
teste che ritratta.
Va, infine, rilevato che, essendo l'istigazione o la determina
zione a commettere il reato di falsa testimonianza o reticenza,
nel vigente sistema legislativo, punito per effetto ed ai sensi delle
regole generali sul concorso di persone nel reato, non può trovare
alcun giuridico fondamento la pretesa di punire penalmente chi
abbia istigato o determinato altri a commettere un fatto ricono
sciuto, nei confronti del suo autore, come penalmente irrilevante
e non punibile.
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