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sezioni unite penali; sentenza 23 novembre 1985; Pres. Tamburrino, Rel. Nigro, Est. De Tullio, P. M....

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sezioni unite penali; sentenza 23 novembre 1985; Pres. Tamburrino, Rel. Nigro, Est. De Tullio, P. M. Valeri (concl. conf.); ric. P.m. c. Cottone. Conferma App. Cagliari 16 ottobre 1984 Source: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 5 (MAGGIO 1987), pp. 327/328-329/330 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23178739 . Accessed: 28/06/2014 09:46 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.31.195.62 on Sat, 28 Jun 2014 09:46:54 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezioni unite penali; sentenza 23 novembre 1985; Pres. Tamburrino, Rel. Nigro, Est. De Tullio,P. M. Valeri (concl. conf.); ric. P.m. c. Cottone. Conferma App. Cagliari 16 ottobre 1984Source: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 5 (MAGGIO 1987), pp. 327/328-329/330Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23178739 .

Accessed: 28/06/2014 09:46

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PARTE SECONDA

di per sé, ad esimere il venditore dall'obbligo di osservarlo, in

quanto l'indicazione del termine massimo di conservazione della

merce, anche in tal caso, si risolve in un rafforzamento della tu

tela dei consumatori, cui lo stesso venditore è tenuto ad attenersi

sia nell'interesse generale, alla salvaguardia della salute pubblica, sia — giova sottolinearlo — nell'interesse della stessa impresa

produttrice, unica responsabile, a norma dell'art. 19 della citata

legge, qualora la non corrispondenza dei prodotti confezionati

alle prescrizioni di detta legge riguardi i requisiti intrinseci o la

composizione di tali prodotti.

Questa conclusione, infine, trova un ulteriore conforto nel ci

tato d.p.r. 18 maggio 1982 n. 322, rivolto all'attuazione di alcune

direttive CEE in materia di alimenti destinati al consumatore fi

nale ed entrato in vigore il 10 giugno 1982 e, cioè, qualche mese

prima della data delle contravvenzioni contestate al ricorrente.

Tale decreto, invero, modificando la disciplina risultante dagli art. 8 1. n. 283/62 e 65 d.p.r. n. 327/80, ha, per la prima volta

introdotto, in generale l'obbligo di indicare nell'etichettatura dei

prodotti preconfezionati il termine massimo di conservazione, con

ciò evidenziando e rafforzando la funzione di questo termine ri

volta alla tutela dei consumatori ed introducendo, quindi, per

implicito, l'obbligo dei venditori di non vendere tali prodotti do

po la scadenza di essi.

Vero è che a norma dell'art. 19 l'obbligatorietà della nuova

disciplina introdotta da tale decreto in tema di etichettatura ven

ne rinviata di un anno, ma non è contestabile che l'anticipata e volontaria osservanza, da parte del produttore, della normativa

dettata, sul punto, dal cennato decreto e dalle direttive comunita

rie da questo attuate, vale di per sé sola ad imporre al venditore

di attenersi al termine di scadenza indicata sui prodotti. Il ricorso deve essere, pertanto, respinto.

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite penali; sentenza 23 no

vembre 1985; Pres. Tamburrino, Rel. Nigro, Est. De Tullio, P. M. Valeri (conci, conf.); ric. P.m. c. Cottone. Conferma

App. Cagliari 16 ottobre 1984.

Falsa testimonianza, perizia o interpretazione — Falsa testimo

nianza — Ritrattazione — Natura giuridica — Causa di esclu

sione della punibilità — Carattere oggettivo — Estensibilità al

compartecipe (Cod. pen. art. 119, 182, 372, 376).

La ritrattazione non può essere considerata causa di estinzione del reato o della pena ma ha natura giuridica di causa di esclu

sione della punibilità riconducibile, come tale, tra le circostan

ze previste dall'art. 119 c.p.; essa, risolvendosi in un impe dimento volontario del danno o pericolo derivante dalla falsità commessa ed eliminando in radice la ragione stessa della puni bilità della condotta illecita, ha carattere oggettivo ed è pertan to estensibile al concorrente (nella specie istigatore). (1)

(1) La pronuncia delle sezioni unite interviene su un tema — quello della natura giuridica della ritrattazione e della sua estensibilità al con corrente — relativamente al quale, a fronte di un dibattito dottrinale abbastanza ricco, la giurisprudenza sembrava attestata, fino a tempi piut tosto recenti, su posizioni ormai consolidate. Ed invero, fino al 1980, data di una isolata pronuncia giurisprudenziale che giungeva a conclusio ni analoghe a quelle ora riaffermate dalle sezioni unite (cfr. Cass. 10 marzo 1980, Orsolini, Foro it., 1980, II, 654, con nota di Boschi e in Cass, pen., 1981, 1017, con nota di Zagrebelsky), una costante giuris prudenza aveva negato l'estensibilità al concorrente della ritrattazione, attribuendo a tale istituto natura o di causa estintiva del reato (Cass. 16 marzo 1973, Mancini, Foro it., Rep. 1974, voce Falsa testimonianza, n. 8) ovvero, più frequentemente, di causa di esclusione della punibilità a carattere soggettivo (Cass. 3 novembre 1970, Nizzardelli, id., Rep. 1971, voce cit., n. 7; 28 marzo 1957, Masiero, id., Rep. 1957, voce Testimo nianza falsa, n. 17. Per ulteriori riferimenti giurisprudenziali cfr. la nota di Boschi sopra cit.).

In dottrina, la tesi della estensibilità al concorrente della ritrattazione è stata invece sostenuta, sia pure con percorsi argomentativi diversi, da una rosa abbastanza ampia di autori. Per taluni, la ritrattazione impedi rebbe la stessa consumazione della falsa testimonianza, perizia o interpre tazione, assumendosi come momento consumativo di tali figure criminose

Il Foro Italiano — 1987.

Cottone Francesco veniva tratto al giudizio del Tribunale di

Cagliari per rispondere, nella sua qualità di ufficiale di polizia

giudiziaria, di concorso nel reato di falsa testimonianza, resa dal

minore Cinus Giuseppe e poi ritrattata, nonché di favoreggia mento personale.

Con sentenza del 18 maggio 1982 il Cottone veniva assolto dal

la prima imputazione perché persona non punibile per avvenuta

ritrattazione e, dalla seconda, per insufficienza di prove.

quello della scadenza dei termini per ritrattare (cfr. Contieri, L'efficacia della ritrattazione nei confronti della istigazione a falsa testimonianza, perizia o interpretazione, in Ann. dir. proc. pen., 1933, 1084 ss. Secondo

questo a., peraltro, se la istigazione ai reati di cui agli art. 371 e 372 è commessa con le modalità di cui all'art. 377 c.p., e cioè attraverso offerta o promessa di denaro o altra utilità, residuerebbe in ogni caso una responsabilità a titolo di subordinazione ex art. 377, 2° comma). Per altri, l'estensione al concorrente della non punibilità troverebbe fon damento nel disposto dell'art. 119, 2° comma, in quanto la ritrattazione andrebbe definita, da un punto di vista dommatico, come una vera e

propria causa di esclusione della punibilità a carattere oggettivo, la cui

peculiare caratteristica, rispetto alle normali cause di non punibilità, sa rebbe quella di intervenire in un momento successivo alla consumazione del reato (cfr. Ruggiero, Falsa testimonianza, voce dell' Enciclopedia del

diritto, Milano, 1967, XVI, 543; a favore della estensibilità al concorren te della ritrattazione v. pure De Marsico, Se sia punibile la determinazio ne a falsa testimonianza non punibile per ritrattazione, in Riv. it. dir.

pen., 1932, 3 e Battaglini, La ritrattazione dell'istigatore alla falsa testi

monianza, in Giust. pen., 1942, II, 87). Sul versante opposto, si è escluso che la ritrattazione possa avere effi

cacia per il concorrente, o riconducendo tale ipotesi (proprio per la circo stanza che esso interverrebbe in un momento successivo alla realizzazione del fatto) fra le c.d. cause estintive della punibilità, con la conseguente applicabilità della disciplina di cui all'art. 182 c.p. (in questo senso: Car

nelutti, Teoria generale de! reato, Padova, 1933, 65; Chiarotti, Le cause

speciali di non punibilità, Roma, 1946, 165 ss.; Santoro, Le circostanze del reato, Torino, 1952, 127; Antolisei, Manuale di diritto penale, parte speciale, Milano, 1982, II, 897), ovvero qualificandola come causa di esclu sione della punibilità a carattere soggettivo, per cui verrebbe in questione l'art. 119, 1° comma, c.p. (cfr. Granata, La ritrattazione nella falsa testimonianza e la impossibilità giuridica di estensione ai correi, in Giust.

pen., 1957, II, 720; Guarneri, La ritrattazione della falsa testimonianza, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1973, 747).

Le oscillazioni e le incertezze dottrinali e giurisprudenziali sulla qualifi cazione dommatica della ritrattazione e sulle conseguenze che da essa di scendono sul piano applicativo, valgono a confermare la complessa natura di tale istituto della parte speciale del codice penale, che sembra in realtà mal coordinato con le disposizioni della parte generale. Se, infatti, si mette in evidenza il momento cronologico in cui la ritrattazione ha luogo (che per la maggioranza della dottrina è da considerarsi successivo alla consumazione dei reati di falsa testimonianza, perizia o interpretazione), essa sembra partecipare della natura delle cause estintive della pena (con conseguente applicabilità dell'art. 182 c.p.); se, viceversa, si privilegia il tenore letterale dell'art. 376 (per il quale «il colpevole non è punibile...»), la ritrattazione sembra potersi qualificare come una circostanza di esclu sione della pena (per cui verrebbe in gioco la disciplina dell'art. 119 c.p.) nella quale, peraltro, possono essere individuati sia elementi di natura

spiccatamente soggettiva (se si sottolinea il riferimento al comportamento di chi ha effettuato la ritrattazione ed alle motivazioni psicologiche che vi stanno alla base), sia aspetti di indubbio carattere oggettivo (se si sot tolinea l'incidenza che la ritrattazione possiede relativamente al venir me no della concreta lesività o pericolosità dei reati cui si riferisce).

Da questa duplice valenza (soggettiva-oggettiva) dell'istituto in esame

discendono, pertanto, i dubbi sulla applicabilità del 1° o del 2° comma dell'art. 119 c.p. Tali dubbi sono destinati, peraltro, a complicarsi ulte riormente per il fatto che, già su un piano generale, la norma da ultimo citata ha suscitato difficoltà interpretative in dottrina. Punto di contra

sto, a questo proposito, è la individuazione del criterio sulla base del

quale distinguere le circostanze di esclusione della pena in «oggettive» e «soggettive». Secondo un primo indirizzo, occorrerebbe fare riferimen to alla classificazione contenuta nell'art. 70 c.p. in tema di circostanze

(cfr. Ranieri, Il concorso di più persone in un reato, Milano, 1938, 262; Latagliata, Concorso di persone nel reato, voce dell' Enciclopedia del

diritto, Milano, 1961, Vili, 598). Un secondo orientamento considera cause «oggettive» quelle che escludono l'antigiuridicità e «soggettive» le cause di esclusione della copevolezza (cfr. Bettiol, Diritto penale, Pado

va, 1982, 617. V. pure, secondo prospettive in parte diverse, M. Gallo, Lineamenti di una teoria del concorso di persone nel reato, Milano, 1957, 82 ss.; Mantovani, Diritto penale, Padova, 1979, 486). Per altri, infine, una netta divisione in astratto fra le due categorie di cause di esclusione della pena sarebbe impossibile, per cui dovrebbero ritenersi oggettive quelle cause di esclusione della pena la cui struttura sia in concreto tale da inve stire la condotta di tutti i concorrenti, mentre si dovrebbe parlare di cau se soggettive quando queste siano tali da riguardare in concreto la condotta

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GIURISPRUDENZA PENALE

Proponevano appello sia l'imputato che il p.g. presso la Corte

d'appello di Cagliari. Con sentenza del 16 ottobre 1984 la corte d'appello conferma

va la pronuncia di primo grado in ordine al reato di falsa testi monianza ed assolveva il Cottone con formula piena dal delitto

di favoreggiamento. Hanno proposto ricorso per cassazione sia

l'imputato che il p.g. presso la Corte d'appello di Cagliari. Il Cottone non ha presentato motivi di ricorso.

Il p.g. ha dedotto che la ritrattazione non è estensibile al cor

reo istigatore quando non risulti che questi si sia adoperato per indurre il falso testimone alla ritrattazione.

Il ricorso veniva assegnato alla VI sezione penale di questa cor

te e, successivamente, su segnalazione del presidente di tale sezio

ne, che rilevava l'esistenza di un contrasto di giurisprudenza sulla

questione dedotta con il motivo di ricorso del p.g., assegnato a queste sezioni unite.

Osserva questa corte che il ricorso proposto dal Cottone va

dichiarato inammissibile non avendo il ricorrente, né nel termine

di legge né successivamente, presentato motivi di ricorso.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del Cot

tone al pagamento delle spese processuali e della somma di lire

400.000 alla cassa delle ammende.

Il ricorso del p.g. va rigettato. La questione sollevata dal p.g. ricorrente ha, come è noto, tro

vato discordanti soluzione nella giurisprudenza di questa corte.

Invero, ad una piuttosto consolidata giurisprudenza che ha esclu

so l'applicabilità della ritrattazione al concorrente istigatore del

falso testimone, si è contrapposta una recente diversa tendenza

di segno opposto. È opportuno, pertanto, ricordare che le precedenti sentenze di

alcune sezioni di questa corte che hanno escluso la possibilità di estendere l'effetto della ritrattazione all'istigatore sono fonda

te sul rilievo che la natura giuridica di questa è identificabile in una circostanza (o causa) di esclusione della pena di carattere

soggettivo. Tale carattere viene, quindi, individuato nel rilievo che la ri

trattazione trova fondamento in un impulso psichico, esclusiva

mente personale, determinato da un ravvedimento che induce il

reo alla ritrattazione del falso ed alla contemporanea rivelazione

del vero ovvero nel riferire all'a.g. ciò che prima si era taciuto; la soggettività della causa di non punibilità viene, inoltre, fonda

ta sul fatto che la ritrattazione inerisce ad una persona «qualifi

cata», cioè, ad una persona che ha già prestato il suo ufficio

di teste nel corso di un procedimento giurisdizionale. Al contrario, la già citata diversa opinione manifestata da que

sta corte (10 marzo 1980, ric. Orsolini, Foro it., 1980, II, 654) escluso che, quanto alla ritrattazione, possa fondatamente parlar si di causa di estinzione del reato o della pena (art. 182 c.p.),

configura la ritrattazione come causa di esclusione della pena di

di alcuni soltanto dei compartecipi (cfr. Pagliaro, Princìpi di diritto pe

nale, 575). La prospettiva da ultimo accennata, applicata al problema della effica

cia della ritrattazione per il concorrente, sembra aprire la possibilità di

una soluzione più articolata che esca dalla rigida alternativa estensibili tà/inestensibilità generalizzata nei confronti del concorrente istigatore. Ed

invero, se per un verso può apparire eccessivo estendere all'istigatore gli effetti di un comportamento dell'autore della falsa testimonianza, nel ca

so in cui l'istigatore sia rimasto estraneo alla ritrattazione, per un altro

verso non sembra equo escludere l'istigatore dalla non punibilità nel caso

in cui sia stato egli stesso (che, sulla base della normativa in vigore, non

sembra possa ritrattare direttamente — contra, però, Cass. 23 giugno

1941, Calidonna, Foro it., 1942, II, 109, per la quale è ammissibile una

ritrattazione prestata dallo stesso istigatore) a sollecitare il testimone, pe rito o interprete a ritrattare il falso ed a manifestare il vero (l'opportunità di una soluzione di questo tipo è suggerita da Pisa, in Giurisprudenza sistematica del diritto penale, a cura di Bricola e Zagrebelsky, Torino,

1984, 408, ed affermata — anche se non sufficientemente argomentata — da Antolisei, op. cit., 898, il quale ammette la non punibilità dell'isti

gatore quando il testimonio abbia ritrattato dietro suo incitamento, e da

Manzini, Trattato di diritto penale, Torino, 1982, V, 924).

Quanto fino ad ora esposto dovrebbe bastare a render conto di come

il problema affrontato dalla sentenza in epigrafe sia difficilmente risolvi

bile secondo criteri univoci e di assoluto rigore concettuale. Sarebbe forse

auspicabile, pertanto, su un piano de iure condendo, una disciplina nor

mativa ad hoc, che tenga conto delle possibili diverse esigenze prospetta bili nella pratica e della opportunità di una soluzione differenziata a seconda

dei casi di volta in volta presi in considerazione. [F. Albeggiani]

li Foro Italiano — 1987.

carattere oggettivo con la conseguenza di renderla estensibile an

che al concorrente nel reato.

Osservano queste sezioni unite che non può essere posto in dub

bio che la ritrattazione non può essere configurata come una cau

sa di estinzione del reato o della pena e che, pertanto, la questione

proposta con il ricorso del p.g. non può essere risolta sulla base

del disposto di cui all'art. 182 c.p. Tale norma, come ormai è pacificamente riconosciuto e dall'e

laborazione dottrinale e da quella giurisprudenziale, riguarda sol

tanto le cause generali di estinzione del reato o della pena. Del resto, e dato atto della difficoltà, allo stato della dottrina

e della giurisprudenza, di una precisa e netta definizione dogma tica degli istituti della estinzione del reato e della pena e delle

cause di non punibilità, va osservato che la norma che qui inte

ressa (art. 376 c.p.), definisce la ritrattazione come una causa

di esclusione della punibilità (il colpevole non è punibile) inciden do essa sulla possibilità giuridica di infliggere al reo una punizio ne e non, invece, sulla sussistenza di una condotta non conforme

a legge. Resta ora da esaminare se tale causa di esclusione della punibi

lità possa essere compresa tra le circostanze previste dall'art. 119

c.p. che fornisce una regola generale per la valutazione delle cir

costanze di esclusione della pena nei casi di concorso di persone nel reato.

La soluzione del quesito non può che essere positiva. Infatti,

posto che l'art. 119 c.p. enuncia un principio di natura ed appli cazione generale, e, quindi, operante in ogni ipotesi di concorso

di persone nel reato, deve ammettersi che la ritrattazione del fal

so (o reticente) testimone giova anche all'istigatore concorrente

nel reato.

Tale soluzione si impone perché deve riconoscersi che la ritrat

tazione ha natura sicuramente oggettiva e, pertanto, ricade nel

l'ambito di applicazione del capoverso dell'art. 119 c.p. Il carattere oggettivo della ritrattazione è evidenziato dalla sua

stessa natura e dalle finalità che sono alla base della sua configu razione da parte del legislatore.

La ritrattazione, infatti, si risolve in un impedimento volonta

rio, ma non necessariamente spontaneo, del danno o del pericolo derivante dalla falsità commessa sicché con essa viene del tutto

eliminata la ragione stessa della punibilità della condotta e cioè

l'ostacolo alla retta amministrazione della giustizia. Tale impedi mento produce, quindi, l'effetto di rendere penalmente indiffe

rente la falsità già commessa con la conseguente esclusione della

punibilità del reo. Queste osservazioni sono sufficienti per ritenere che la ritratta

zione incide direttamente e decisivamente sulla natura stessa del

l'azione penalmente repressa eliminandone la concreta punibilità in conseguenza dell'avvenuta totale eliminazione del danno e del

pericolo posti dal legislatore a fondamento della formulazione

della norma incriminatrice.

A fronte della decisività degli esposti rilievi non può essere ri

conosciuto decisivo valore a quei caratteri, certamente soggettivi, inerenti alla ritrattazione.

Del resto, è agevole rilevare che il preteso pentimento del teste

che ritratta la falsa deposizione è un elemento solamente acciden

tale e, nella pratica, davvero eccezionale, essendo sufficiente per concretare una valida ritrattazione il comportamento ritrattatorio

indipendentemente dal motivo che lo ha determinato e che la non

punibilità viene prevista dalla legge non in funzione della qualità di teste del reo, che non qualifica l'eliminazione del danno, ma

solo e direttamente per effetto dell'oggettivo comportamento del

teste che ritratta.

Va, infine, rilevato che, essendo l'istigazione o la determina

zione a commettere il reato di falsa testimonianza o reticenza,

nel vigente sistema legislativo, punito per effetto ed ai sensi delle

regole generali sul concorso di persone nel reato, non può trovare

alcun giuridico fondamento la pretesa di punire penalmente chi

abbia istigato o determinato altri a commettere un fatto ricono

sciuto, nei confronti del suo autore, come penalmente irrilevante

e non punibile.

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