+ All Categories
Home > Documents > sezioni unite penali; sentenza 29 novembre 2005; Pres. Marvulli, Est. Cortese, P.M. (concl. conf.);...

sezioni unite penali; sentenza 29 novembre 2005; Pres. Marvulli, Est. Cortese, P.M. (concl. conf.);...

Date post: 31-Jan-2017
Category:
Upload: phamdien
View: 228 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
11
sezioni unite penali; sentenza 29 novembre 2005; Pres. Marvulli, Est. Cortese, P.M. (concl. conf.); ric. Ghezzi. Annulla G.i.p. Trib. Bolzano, ord. 11 febbraio 2005 Source: Il Foro Italiano, Vol. 129, No. 9 (SETTEMBRE 2006), pp. 479/480-497/498 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23201669 . Accessed: 28/06/2014 16:20 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.220.202.116 on Sat, 28 Jun 2014 16:20:45 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript
Page 1: sezioni unite penali; sentenza 29 novembre 2005; Pres. Marvulli, Est. Cortese, P.M. (concl. conf.); ric. Ghezzi. Annulla G.i.p. Trib. Bolzano, ord. 11 febbraio 2005

sezioni unite penali; sentenza 29 novembre 2005; Pres. Marvulli, Est. Cortese, P.M. (concl.conf.); ric. Ghezzi. Annulla G.i.p. Trib. Bolzano, ord. 11 febbraio 2005Source: Il Foro Italiano, Vol. 129, No. 9 (SETTEMBRE 2006), pp. 479/480-497/498Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23201669 .

Accessed: 28/06/2014 16:20

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 91.220.202.116 on Sat, 28 Jun 2014 16:20:45 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 2: sezioni unite penali; sentenza 29 novembre 2005; Pres. Marvulli, Est. Cortese, P.M. (concl. conf.); ric. Ghezzi. Annulla G.i.p. Trib. Bolzano, ord. 11 febbraio 2005

PARTE SECONDA

condotta omissiva del Druta dovrebbe normalmente trovare ap

plicazione, secondo la giurisprudenza di questa corte richiamata

dal p.m. ricorrente, quella più severa che è sopravvenuta, ma ciò

non è possibile per la ragione esattamente individuata nell'unica

parte della sentenza impugnata che si sottrae a censura.

Ed invero, poiché la condotta sanzionata dal comma 5 ter

dell'art. 14 ter consiste nel trattenersi nel territorio dello Stato

in violazione dell'ordine impartito dal questore «ai sensi del comma 5 bis», il quale prevede che nel provvedimento siano in

dicate le conseguenze penali (e quindi le specifiche sanzioni ir

rogatoli) della sua trasgressione, fa nel caso di specie difetto

quello che della nuova norma incriminatrice rappresenta un pre

supposto indispensabile, e cioè la notifica di un ordine di allon tanamento accompagnato dall'avviso che la sua violazione co

stituisce delitto punibile con la reclusione da uno a quattro anni.

Questo avvertimento il Druta non ha mai ricevuto, poiché nell'ordine che gli è stato notificato lo si avvisava che se si fos

se trattenuto nel territorio dello Stato sarebbe stato punibile a

titolo di contravvenzione con l'arresto da sei mesi a un anno, e

l'ostacolo all'applicazione della nuova norma incriminatrice

rappresentato sul piano giuridico e dell'equità da questa indica

zione divenuta fuorviante non è superabile con il richiamo al

l'art. 5 c.p., come vorrebbe il p.m. ricorrente, trattandosi di fat

tispecie in cui eccezionalmente il legislatore ha ritenuto oppor tuno demandare la funzione informatrice delle conseguenze della violazione allo stesso provvedimento amministrativo la cui

inosservanza è penalmente sanzionata.

Ciò posto, deve ritenersi però erronea, oltre che inaccettabile

sul piano della ragionevolezza perché farebbe all'atto pratico

conseguire addirittura l'impunità della trasgressione da un'ini

ziativa legislativa diretta a inasprire la risposta penale, la con

clusione alla quale il tribunale è pervenuto secondo cui la con

dotta omissiva attribuita al Druta non sarebbe in alcun modo

sanzionabile.

Nella delineata situazione di continuità non vi è invero ragio

ne, una volta ritenuto che non possa operare nel caso di specie la norma più severa che l'ha sostituita, di escludere l'applicabi lità al reato permanente di carattere omissivo che è stato conte

stato all'imputato, qualora vengano verificati in concreto tutti

gli estremi della fattispecie, della norma incriminatrice, configu rante una contravvenzione, che era in vigore quando è iniziata la

violazione.

La sentenza impugnata deve in conclusione essere annullata

con rinvio e, trattandosi di ricorso immediato, gli atti a norma

dell'art. 569, 4° comma, c.p.p. devono essere trasmessi alla

Corte d'appello di Bologna affinché proceda, tenendo conto dei

sopra enunciati principi, al giudizio di secondo grado.

Il Foro Italiano — 2006.

I

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite penali; sentenza 29

novembre 2005; Pres. Marvulli, Est. Cortese, P.M. (conci,

conf.); ric. Ghezzi. Annulla G.i.p. Trib. Bolzano, ord. 11 feb braio 2005.

Sport — Misure di prevenzione — Divieto di accesso ai luo

ghi dove si svolgono manifestazioni sportive — Convalida — Estremi — Carenza di motivazione — Annullamento con rinvio (Cost., art. 13; 1. 13 dicembre 1989 n. 401, inter venti nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e

tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni

agonistiche, art. 6; d.l. 22 dicembre 1994 n. 717, misure ur

genti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di com

petizioni agonistiche, art. 1; 1. 24 febbraio 1995 n. 45, conver

sione in legge, con modificazioni, del d.l. 22 dicembre 1994 n. 717, art. unico; d.l. 20 agosto 2001 n. 336, disposizioni ur

genti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di

competizioni sportive, art. 1; 1. 19 ottobre 2001 n. 377, con

versione in legge, con modificazioni, del d.l. 20 agosto 2001 n. 336, art. unico; d.l. 17 agosto 2005 n. 162, ulteriori misure

per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di compe tizioni sportive; 1. 17 ottobre 2005 n. 210, conversione in leg

ge, con modificazioni, del d.l. 17 agosto 2005 n. 162).

La convalida del provvedimento adottato dal questore ai sensi

dell'art. 6, 2° comma, l. 13 dicembre 1989 n. 401, deve rive

stire la natura di pieno controllo di legalità sull 'esistenza dei

presupposti legittimanti la sua adozione, compresi quelli che

la natura di misura di prevenzione richiede, ovvero il fumus

di attribuibilità delle condotte alla persona sottoposta alla

misura, la riconducibilità di tali condotte alle ipotesi previste dalla norma, le ragioni di «necessità e urgenza» che hanno

indotto il questore ad adottare il provvedimento, la pericolo sità del soggetto cui è applicata la misura, nonché la valuta

zione circa la «congruità» della durata della misura stessa;

l'ordinanza di convalida tempestivamente adottata ma non

sostenuta da congrua motivazione deve essere annullata con

rinvio al giudice per una nuova valutazione di merito. (1)

II

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite penali; sentenza 29 novembre 2005; Pres. Marvulli, Est. Cortese, P.M. (conci,

parz. diff.); ric. L'Ozio. Annulla senza rinvio G.i.p. Trib. Bol zano, ord. 4 febbraio 2005.

Sport — Misure di prevenzione — Divieto di accesso ai luo ghi dove si svolgono manifestazioni sportive — Convalida — Tempestività — Incertezza — Annullamento senza rin vio (Cost., art. 13; 1. 13 dicembre 1989 n. 401, art. 6; d.l. 22

dicembre 1994 n. 717, art. 1; 1. 24 febbraio 1995 n. 45, art.

unico; d.l. 20 agosto 2001 n. 336, art. 1; 1. 19 ottobre 2001 n.

377, art. unico; d.l. 17 agosto 2005 n. 162; 1. 17 ottobre 2005

n. 210).

Il tempestivo intervento della richiesta di convalida da parte del

pubblico ministero e la successiva emanazione del provvedi mento del giudice per le indagini preliminari nei termini sta

biliti si pongono quali presupposti per la persistenza in vita

della misura restrittiva con la quale il questore prescrìve ai

soggetti di cui all'art. 6, 1° comma, l. 13 dicembre 1989 n.

401 di comparire personalmente, una o più volte negli orari

indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in rela

zione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specifi

(1-6) I. - Le sentenze in rassegna affrontano alcune delle questioni principali che ruotano intorno alla più volte modificata 1. 13 dicembre 1989 n. 401 posta a tutela della correttezza nelle manifestazioni sporti ve.

II. - La questione affrontata da Cass., sez. un., 29 novembre 2005, Ghezzi, e da Cass. 9 novembre 2005, Liti, in epigrafe rispettivamente

This content downloaded from 91.220.202.116 on Sat, 28 Jun 2014 16:20:45 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 3: sezioni unite penali; sentenza 29 novembre 2005; Pres. Marvulli, Est. Cortese, P.M. (concl. conf.); ric. Ghezzi. Annulla G.i.p. Trib. Bolzano, ord. 11 febbraio 2005

GIURISPRUDENZA PENALE

camente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni sportive loro inibite; l'incertezza, non risol

vibile alla stregua degli atti, sulla tempestività anche di uno

solo di tali interventi non può che tradursi nel mancato ri

scontro del detto presupposto essenziale, con conseguente annullamento della misura medesima senza rinvio. (2)

III

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III penale; sentenza 9 no vembre 2005; Pres. Lupo, Est. Onorato, P.M. Veneziano

(conci, parz. diff.); ric. Fraticelli. Annulla senza rinvio G.i.p. Trib. Perugia, ord. 16 aprile 2005.

Sport — Misure di prevenzione — Convalida del provvedi mento del questore — Memorie e documenti a difesa —

Termine — Inadeguatezza — Fattispecie (L. 13 dicembre

1989 n. 401, art. 6; d.l. 20 agosto 2001 n. 336, art. 1; 1. 19 ot tobre 2001 n. 377, art. unico).

Sport — Misure di prevenzione — Divieto di accesso ai luo

ghi dove si svolgono manifestazioni sportive — Possesso di artifici fumogeni — Applicabilità — Esclusione (L. 13 di cembre 1989 n. 401, art. 6, 6 bis, 6 ter).

Nella procedura per la convalida del provvedimento del questo re che interdice l'accesso ai luoghi in cui si svolgono manife

stazioni sportive ex art. 6 l. 13 dicembre 1989 n. 401, è ina

deguato un termine inferiore alle ventiquattro ore concesso

all'interessato per esercitare il suo diritto di presentare me

morie e documenti a difesa, garantito dall'art. 6, comma 2

bis, l. cit. (nella specie, il provvedimento di convalida era in

tervenuto appena diciassette ore e mezzo dopo la notifica del

provvedimento questorile). (3) Benché il possesso di artifici fumogeni (nella specie, torce illu

minanti) integri il reato contravvenzionale previsto dall'art. 6

ter /. 13 dicembre 1989 n. 401, si deve tuttavia escludere che

una simile condotta sia idonea a giustificare l'emissione

della misura di prevenzione di cui ali 'art. 6, 1° comma, l. cit.

per effetto della quale il questore può disporre il divieto di

accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive,

poiché tale ultima disposizione prevede, tra i vari presupposti della predetta misura, la denuncia per il reato di cui all'art.

sub I e IV, si riferisce ai requisiti minimi che deve possedere il provve dimento di convalida della misura interdittiva disposta dal questore, ai

sensi dell'art. 6 1. 13 dicembre 1989 n. 401. Sotto questo profilo, le due

sentenze ribadiscono quanto già statuito da Cass., sez. un., 27 ottobre

2004, Labbia, Foro it., 2005, II, 401, richiamata nelle rispettive moti

vazioni, in cui è stato valorizzato il carattere sostanziale della verifica

eseguita da parte del giudice sul provvedimento amministrativo del

questore. Infatti, sia la sentenza in epigrafe sub I, che Cass., sez. un., 27

ottobre 2004, Labbia, aderiscono all'orientamento che assegna al con

trollo giudiziale un «carattere pieno», cioè esteso alla «verifica in con

creto» dei presupposti richiesti dalla legge per l'adozione della misura:

secondo i giudici di legittimità, tale verifica giudiziale deve necessa

riamente avere ad oggetto le ragioni di necessità ed urgenza imposte dall'art. 13 Cost, (trattandosi di un provvedimento restrittivo della li

bertà personale); il fumus di attribuibilità delle condotte al destinatario

della misura di prevenzione; la riconducibilità delle medesime alle

ipotesi previste dall'art. 6 1. cit.; la valutazione della sussistenza della

pericolosità del soggetto, nonché la ragionevole commisurazione della

durata della misura di prevenzione entro i limiti fissati dalla legge. Una simile posizione trarrebbe fondamento dalla considerazione per

la quale «solo l'atto motivato dell'autorità giudiziaria viene a costituire

il provvedimento idoneo a incidere definitivamente sulla posizione

soggettiva della persona, mentre quello dell'autorità di polizia, in

quanto servente, non può che avere effetti anticipatori e preparatori»

(nello stesso senso, cfr. Cass., sez. un., 29 novembre 2005, Spinelli, Ced Cass., rv. 232712, 232713; 19 febbraio 2004, Rocchi, Foro it.,

Rep. 2004, voce Sport, n. 132; 19 novembre 2003, Bergesio, ibid., n.

123; 1° luglio 2003, Benzi, ibid., n. Ili; 26 marzo 2003, Basile, ibid.,

n. 125; 24 gennaio 2003, Ferretti, id., Rep. 2003, voce cit., n. 84, e

Cass. pen., 2003, 3164, con nota di Molinari; 10 dicembre 2001, Car

lomagno, Foro it., Rep. 2002, voce cit., n. 64, e Guida al dir., 2002,

fase. 7, 49, con nota di Forlenza; 4 dicembre 2001, Coppola, Foro it.,

Il Foro Italiano — 2006.

6 bis /. cit., cioè per il lancio di artifici pirotecnici in modo da

creare pericolo nei predetti luoghi, ma non prevede la denun

cia per il semplice possesso degli stessi artifici pirotecnici di

cui all'art. 6 ter. (4)

IV

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III penale; sentenza 9 no vembre 2005; Pres. Lupo, Est. Onorato, P.M. Veneziano

(conci, conf.); ric. Liti. Annulla G.i.p. Trib. Perugia, ord. 19

aprile 2005.

Sport — Misure di prevenzione — Divieto di accesso ai luo ghi dove si svolgono manifestazioni sportive — Porto abu sivo di oggetti atti ad offendere — Possesso di mazza da baseball — Applicabilità (L. 18 aprile 1975 n. 110, norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi,

delle munizioni e degli esplosivi, art. 4; 1. 13 dicembre 1989 n. 401, art. 6).

Sport — Misure di prevenzione — Divieto di accesso ai luo ghi dove si svolgono manifestazioni sportive — Convalida — Carenza di motivazione — Annullamento con rinvio —

Fattispecie (L. 13 dicembre 1989 n. 401, art. 6).

Il possesso di una mazza da baseball integra il reato di porto abusivo di oggetti atti ad offendere previsto dall'art. 4, 2° e

3° comma, l. 18 aprile 1975 n. 110; esso costituisce dunque uno dei presupposti previsti dall'art. 6, 1° comma, l. 13 di

cembre 1989 n. 401 per disporre il divieto questorile di acce

dere alle manifestazioni sportive con la connessa prescrizione di comparire periodicamente presso l'autorità di polizia. (5)

Nelle ipotesi in cui il giudice della convalida del provvedimento

questorile di cui all'art. 6 l. 401/89 ometta di motivare su

tutti i presupposti che legittimano tale provvedimento, ovvero

nelle ipotesi in cui il predetto giudice eserciti il controllo di

legalità a lui spettante con una motivazione apparente, l'or

dinanza di convalida della misura di prevenzione disposta dal

questore va annullata con rinvio per un nuovo giudizio (nella

specie, il giudice aveva convalidato il provvedimento di pre

venzione nell'errato presupposto che l'interessato fosse stato

denunciato per aver preso parte ad episodi di violenza in oc

casione di manifestazioni sportive, in effetti del tutto estranei

alla condotta concretamente realizzata). (6)

Rep. 2002, voce cit., n. 63, e Giur. it., 2002, 1676, con nota di D'Ar

gento; 27 gennaio 2000, Nicolini, Foro it., Rep. 2000, voce cit., n. 53; 20 gennaio 1997, Nucciarelli, id., Rep. 1998, voce cit., n. 83).

Benché Cass., sez. un., 29 novembre 2005, Ghezzi, in epigrafe, sot

tolinei la necessità di un'adeguata motivazione della convalida quale baluardo garantistico per l'esercizio del diritto di difesa del destinatario

della misura restrittiva che non può limitarsi ad «un'acritica recezione

del provvedimento amministrativo» (nello stesso senso, cfr. Cass. 20

gennaio 2004, Di Lonardo, id., Rep. 2004, voce cit., n. 131; 4 giugno

2003, Alio, ibid., n. 133; 14 febbraio 2003, Innaro, id., Rep. 2003, voce

cit., n. 92), ritiene comunque sufficiente una motivazione per relatio

nem, che tuttavia non si limiti ad un richiamo sintetico al dispositivo della prescrizione del questore (in senso conforme, cfr. Cass. 3 dicem

bre 2003, Di Chio, id., Rep. 2004, voce cit., n. 134; 31 ottobre 2003,

Scarola, ibid., n. 137; 4 giugno 2003, Giacomelli, id., Rep. 2003, voce

cit., n. 96; 9 maggio 2003, Beghini, id., Rep. 2004, voce cit., n. 135, e

Cass. pen., 2004, 2129, con nota di Molinari; 12 febbraio 2003, Legge ri, Foro it., Rep. 2003, voce cit., n. 89; 11 dicembre 2002, Travia, ibid., n. 88).

È dunque evidente che la Cassazione ha così respinto quel filone giu

risprudenziale (recentemente riemerso con Cass. 6 maggio 2004, De

melia, id., Rep. 2004, voce cit., n. 139; 20 gennaio 2004, Buttarelli,

ibid., n. 127; 20 gennaio 2004, Leopizzi, ibid., n. 130; 5 novembre

2003, Corallini, ibid., n. 129; 15 ottobre 2003, Malfa, ibid., n. 126; 9

maggio 2003, Beghini, ibid., n. 122, e Cass. pen., 2004, 2129, con nota

di Molinari; 30 maggio 2002, Marchello, Foro it., Rep. 2003, voce cit., n. 94) che limita il sindacato del giudice ad un mero controllo formale

di legittimità: in base al predetto orientamento, è stato ritenuto che il

g.i.p. debba limitarsi a verificare soltanto se il questore abbia o meno

indicato i presupposti formali nel provvedimento, senza riscontrarne

anche l'effettiva sussistenza nel caso concreto.

III. - Risolta in tali termini la prima questione, le sezioni unite af

This content downloaded from 91.220.202.116 on Sat, 28 Jun 2014 16:20:45 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 4: sezioni unite penali; sentenza 29 novembre 2005; Pres. Marvulli, Est. Cortese, P.M. (concl. conf.); ric. Ghezzi. Annulla G.i.p. Trib. Bolzano, ord. 11 febbraio 2005

PARTE SECONDA

I

Fatto. — Con provvedimento del 26 gennaio 2005, emesso ai

sensi dell'art. 6 1. 13 dicembre 1989 n. 401, e notificato all'inte ressato il successivo 9 febbraio, alle ore 13,20, il questore di

Bolzano disponeva nei confronti di Ghezzi Massimiliano il di vieto di assistere, per la durata di un anno, agli incontri sportivi della HC Milano e dell'HC Bolzano, nonché di accedere a tutti

gli impianti sportivi del territorio nazionale, ospitanti le sud

frontano il quesito che ha causato la rimessione del ricorso, ovvero se la carenza di motivazione dell'ordinanza con cui il giudice per le inda

gini preliminari convalida il provvedimento questorile di divieto di ac cesso alle manifestazioni sportive comporti un annullamento con o sen za rinvio.

Sotto tale profilo, Cass., sez. un., 29 novembre 2005, Ghezzi, in epi grafe, aderisce all'orientamento giurisprudenziale favorevole all'an nullamento con rinvio: ciò perché i giudici di legittimità, qualificando i vizi di motivazione come errores in indicando, ritengono che il giudice del rinvio svolga una «nuova» (e non una «prima») valutazione di me

rito, proseguendo un esame già validamente intrapreso, anche se poi, nel suo concreto svolgimento ed esito, esso si è rivelato viziato. In altre

parole, secondo la decisione in rassegna, nelle ipotesi di carenza di motivazione della convalida giudiziale tempestivamente disposta, l'esi stenza dei presupposti per il legittimo passaggio al successivo esame di merito non sarebbe in discussione: tale nuovo esame, infatti, andrebbe

«rifatto, e in maniera esente dal precedente errore, ma ciò nell'alveo di un fisiologico prosieguo di una procedura ritualmente sviluppatasi».

In effetti, va riconosciuto alla Cassazione riunita di avere questa volta supportato per la prima volta con specifiche considerazioni la so luzione dell'annullamento con rinvio già adottata sic et simpliciter da Cass. 18 novembre 2004, Morelli, Arch, nuova proc. pen., 2005, 170, e Cass, pen., 2005, 2716; sez. un. 27 ottobre 2004, Labbia, cit.; 14 feb braio 2003, Innaro, cit.; 27 gennaio 2000, Nicolini, cit.; 10 gennaio 1997, Nucciarelli, cit., tutte richiamate in motivazione.

Invece, per l'opposto orientamento giurisprudenziale favorevole al l'annullamento senza rinvio, per il quale sarebbe impossibile rinnovare la convalida del g.i.p. una volta spirato il termine perentorio previsto dall'art. 6 1. cit., cfr., ex plurimis, Cass. 20 gennaio 2004, Di Lonardo, cit.; 10 dicembre 2001, Carlomagno, cit.; 4 dicembre 2001, Coppola, cit.; 4 dicembre 2001, Chiorino, id., Rep. 2002, voce cit., n. 70.

IV. - Cass., sez. un., 29 novembre 2005, L'Ozio, in epigrafe sub II, affronta la questione se la caducazione del provvedimento con cui il

g.i.p. convalida la misura di prevenzione adottata dal questore, in ipote si di mancato rispetto dell'intervallo temporale che deve intercorrere tra i due atti, comporti un annullamento con o senza rinvio: le sezioni unite adottano la soluzione dell'annullamento senza rinvio poiché, nei casi in cui l'inefficacia della misura di prevenzione sia stata determi nata dall'incertezza sul rispetto dei termini fissati dalla legge, verrebbe definitivamente precluso un nuovo controllo di merito da parte del giu dice per le indagini preliminari (in questo senso, cfr. anche Cass., sez.

un., 29 novembre 2005, Zito, Ced Cass., rv. 232711; 2 dicembre 2001, Chiorino, cit.; 28 aprile 1999, Para, Foro it.. Rep. 1999, voce cit., n. 69, alcune delle quali richiamate in motivazione).

In particolare, le sezioni unite non condividono l'argomentazione per cui l'inefficacia del provvedimento interdittivo deriverebbe «dall'ap plicazione analogica del principio del favor rei» (in tal senso, Cass. 28

aprile 1999, Para, cit.), e negano che in questa materia tale principio possa venire in rilievo: secondo i giudici di legittimità, «è la legge a stabilire l'automatica decadenza della prescrizione a comparire all'uffi cio di polizia della quale non venga richiesta o disposta la convalida nei termini stabiliti». L'incertezza sulla tempestività della richiesta del

pubblico ministero e della convalida del g.i.p. si tradurrebbe, cioè, nella mancanza di un presupposto essenziale per la validità della misura re strittiva disposta dal questore: ciò in quanto si dovrebbe escludere «in tema di libertà personale ed in presenza di una disciplina così rigorosa, la possibilità di ricorrere a presunzioni di sorta riguardo alla legittimità e regolarità formale degli atti giudiziari». Del resto, anche nelle pieghe della motivazione di Cass. 29 novembre 2005, Ghezzi, in epigrafe sub I, emerge che la rilevazione di vizi, preclusivi in radice di un nuovo esame del merito da parte del g.i.p., non possa che comportare l'annul lamento senza rinvio del provvedimento di convalida: un eventuale an nullamento con rinvio si risolverebbe, infatti, nelP«abilitare il g.i.p. a

svolgere per la prima volta quel controllo di merito, ormai definitiva mente precluso dall'intervenuto decorso del termine».

V. - Cass. 9 novembre 2005, Fraticelli, in epigrafe sub III, affronta l'ulteriore questione concernente il lasso di tempo entro il quale il de stinatario del provvedimento interdittivo del questore può utilmente

Il Foro Italiano — 2006.

dette squadre di hockey, compresi i luoghi interessati alla sosta, transito e trasporto dei partecipanti o assistenti alle competizioni medesime.

Con lo stesso provvedimento era prescritto al Ghezzi di pre sentarsi presso la questura di Milano mezz'ora prima dell'inizio

delle partite di campionato — in sede o in trasferta — delle

suddette squadre, ovvero mezz'ora dopo l'inizio degli incontri

in caso di orario posticipato o anticipato o di partita agonistica fuori campionato.

esercitare il diritto di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del pre detto provvedimento, considerata la difficoltà pratica di conciliare l'ef fettivo esercizio del diritto di difesa concesso all'interessato con il ri stretto termine di quarantotto ore entro il quale il giudice deve convali

dare, sotto pena di inefficacia, il provvedimento del questore. Invero, dal momento che in proposito non è stata fornita alcuna indicazione né dalla sentenza integrativa della Corte costituzionale (Corte cost. 23

maggio 1997, n. 144, id., 1998,1, 2327, e Giur. costit., 1997, 1576, con note critiche di Pace, Misure di prevenzione personale contro la vio

lenza negli stadi ed esercizio del diritto di difesa con forme semplifi cate, e di Dolso, Misure di prevenzione atipiche e diritto di difesa, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 6 1. cit. nella parte in cui non pre vedeva che la notifica del provvedimento del questore contenesse l'av viso che l'interessato può presentare memorie o deduzioni al giudice della convalida), né dall'art. 6, comma 2 bis, 1. cit., introdotto dall'art.

1, 1° comma, lett. b), d.l. 20 agosto 2001 n. 336, che ne ha recepito l'integrazione, spetta di fatto al giudice il compito di individuare un termine adeguato alle esigenze difensive in questione.

A tal proposito, la sentenza in rassegna si pone esplicitamente nel solco tracciato da quell'orientamento, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, per il quale deve ritenersi palesemente illegittima la con valida del giudice intervenuta lo stesso giorno della notifica del prov vedimento del questore al destinatario, dal momento che un termine in feriore alle ventiquattro ore non dà la possibilità di approntare una dife sa scritta, peraltro la sola consentita (cfr. Cass. 15 ottobre 2003, Viscia

no, Foro it., Rep. 2003, voce cit., n. 125, e Guida al dir., 2003, fase.

47, 64; 12 dicembre 2002, Mara, Foro it., Rep. 2004, voce cit., n. 151; 12 dicembre 2002, Goi, ibid., n. 153; 23 ottobre 2002, Alunni Biagiotti, id., Rep. 2003, voce cit., n. 106, richiamata in motivazione; 5 luglio 2002, Toppi, id., Rep. 2002, voce cit., n. 71; 10 dicembre 2001, Carlo

magno, cit.; 25 gennaio 1999, Pinotti Guiri, id., Rep. 2000, voce cit., n.

55). Al di là della palese illegittimità dell'ipotesi in cui il provvedimento

di convalida giudiziale intervenga lo stesso giorno della notifica del

provvedimento del questore al destinatario della misura di prevenzione — o comunque prima del decorso delle ventiquattro ore — la Cassa zione invece mostra qualche incertezza rispetto ai casi in cui il lasso di

tempo fra il provvedimento interdittivo del questore e la convalida del

giudice competente oscilli fra le ventiquattro e le quarantotto ore. È

stata, ad esempio, ritenuta illegittima la convalida intervenuta dopo un solo giorno dalla notifica dell'interessato (Cass. 6 ottobre 2000, Cac

ciotti, id., Rep. 2002, voce cit., n. 67); illegittima la convalida prima del decorso del termine di quarantotto ore assegnato dal questore (Cass. 27 ottobre 2004, Faustini, Ced Cass., rv. 231024; 9 maggio 2003, Miche

lotto, Foro it., Rep. 2003, voce cit., n. 121; 12 dicembre 2002, Damia

no, id., Rep. 2004, voce cit., n. 154; 28 gennaio 2000, Bucciarelli, id., Rep. 2000, voce cit., n. 52). Al contrario, è stato ritenuto congruo, ai fi ni della possibilità per l'interessato di esercitare la facoltà di produrre memorie o deduzioni a difesa, un termine di oltre ventiquattro ore in tercorso fra la notifica del provvedimento questorile e la pronuncia del l'ordinanza di convalida (Cass. 6 maggio 2004, Demelia, id., Rep. 2004, voce cit., n. 145; 22 maggio 2003, Nota, id., Rep. 2003, voce cit., n. 122; 12 dicembre 2002, Favaron, id., Rep. 2004, voce cit., n. 141); in

particolare, è stata ritenuta legittima la convalida intervenuta quasi due

giorni dopo la notifica (Cass. 19 giugno 2000, Iacomini, id., Rep. 2001, voce cit., n. 55), nel giorno successivo (Cass. 12 dicembre 2002, An

nunziata, id.. Rep. 2004, voce cit., n. 152; 5 ottobre 2000, Frixione, id.. Rep. 2002, voce cit., n. 66, fattispecie quest'ultima in cui la notifica è intervenuta alle ore 12,55 e la convalida alle ore 19,15 del giorno suc

cessivo), dopo ventidue ore (Cass. 22 novembre 2001, Giacomelli, ibid., n. 69) e, ovviamente, è stato ritenuto adeguato un termine di ses santa ore per esercitare il diritto di presentare memorie e documenti a difesa (Cass. 19 giugno 2002, Lezzi, id., Rep. 2003, voce cit., n. 100, e Cass. pen., 2003, 995, con nota di Molinari, Senza pace la tormentata vicenda della prescrizione di comparizione personale nelle misure an tiviolenza nelle manifestazioni sportive).

E evidente che la presenza di orientamenti difformi all'interno della corte rende necessario un intervento legislativo che fissi un termine per

This content downloaded from 91.220.202.116 on Sat, 28 Jun 2014 16:20:45 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 5: sezioni unite penali; sentenza 29 novembre 2005; Pres. Marvulli, Est. Cortese, P.M. (concl. conf.); ric. Ghezzi. Annulla G.i.p. Trib. Bolzano, ord. 11 febbraio 2005

GIURISPRUDENZA PENALE

Il provvedimento veniva adottato dopo che il predetto era

stato segnalato dalla pubblica sicurezza quale autore di episodi di violenza verificatesi nel corso dell'incontro di hockey tra HC

Bolzano e HC Milano il 4 gennaio 2005 presso il locale palazzo del ghiaccio.

Nel provvedimento era dato avviso all'interessato della fa

coltà di presentare memorie e deduzioni al g.i.p. entro le qua rantotto ore successive dalla data di notifica.

In data 11 febbraio 2005, il g.i.p. del Tribunale di Bolzano, su

l'esercizio delle facoltà difensive previste dall'art. 6, comma 2 bis, I. cit. Sotto questo profilo, sembra proprio che il legislatore abbia perduto un'occasione con l'entrata in vigore della 1. 17 ottobre 2005 n. 210

(conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 17 agosto 2005 n.

162, recante ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive), per effetto della quale sono state

apportate rilevanti novità alla 1. 13 dicembre 1989 n. 401 — come, per esempio, l'inasprimento delle pene per il lancio di oggetti contundenti o per l'invasione di campo quando da questi atti derivi un danno alle

persone, o la facoltà concessa al questore di disporre il divieto di acces so allo stadio per i più facinorosi anche quando le partite si giochino all'estero — senza nulla disporre intorno ad un problema così delicato, attinente alla libertà personale, come quello della concreta fissazione dei termini di difesa. In attesa di un ulteriore intervento legislativo che ritocchi per l'ennesima volta l'art. 6 1. 13 dicembre 1989 n. 401, si se

gnalano le osservazioni di Forlenza, Il giudice delle indagini prelimi nari deve consentire l'esercizio della difesa, in Guida al dir., 2003, fase. 47, 68, il quale suggerisce d'interpretare le norme vigenti nel sen so di procedere comunque ad udienza di convalida, con audizione del destinatario della misura, ferma restando la facoltà di quest'ultimo, in

luogo della comparizione, di presentare memorie entro la data fissata

per l'udienza di convalida stessa. VI. - In ordine alla questione relativa ai presupposti applicativi della

misura di prevenzione di cui all'art. 6 1. cit., Cass. 9 novembre 2005, Fraticelli, in epigrafe sub III, si raccorda alla posizione già espressa da Cass. 4 aprile 2002, Cini, Foro it., Rep. 2003, voce cit., n. 102, e Cass.

pen., 2003, 1002, secondo cui il possesso di un fumogeno non può giu stificare l'emissione del provvedimento del questore a norma dell'art. 6 1. cit., poiché il reato previsto dall'art. 6 bis stessa legge, la cui com missione rappresenta uno dei presupposti per l'applicazione della misu ra interdittiva del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono mani festazioni sportive, punisce solo il lancio di corpi contundenti o di altri

oggetti, compresi gli artifizi pirotecnici che possono creare un pericolo per le persone, ma non il porto di tali oggetti.

Benché emessa in epoca antecedente all'entrata in vigore del d.l. 24

febbraio 2003 n. 28, che ha introdotto all'interno della 1. 13 dicembre

1989 n. 401 la fattispecie contravvenzionale di possesso di artifici pi rotecnici in occasione di manifestazioni sportive ex art. 6 ter, Cass. 4

aprile 2002, cit. sembra rappresentare ancora un valido precedente in

termini dal momento che la fattispecie predetta non è stata inserita nel

novero delle disposizioni normative la cui violazione costituisce ex art.

6 cit. il presupposto per l'applicabilità del provvedimento interdittivo del questore.

In altre parole, il possesso di torce illuminanti o di fumogeni, da classificare come artifici pirotecnici, sebbene integri la contravvenzione di cui all'art. 6 ter 1. cit., non rientra tra le categorie elencate dall'art. 6, 1° comma, 1. cit., nella sua ultima formulazione: la suddetta conclusio ne sembra non essere opinabile, dal momento che la misura di preven zione delineata dall'art. 6 1. cit. è un provvedimento di natura restrittiva che non consente interpretazione analogica o estensiva (per un'esposi zione ragionata di dottrina e giurisprudenza circa l'ambito soggettivo dell'art. 6 1. 13 dicembre 1989 n. 401, cfr. Molinari-Papadia, Le misu re di prevenzione nella legge fondamentale, nelle leggi antimafia e

nella legge antiviolenza nelle manifestazioni sportive, 2° ed., Milano,

2002, 806). A differenza del semplice possesso di artifici fumogeni, il possesso

di una mazza da baseball costituisce valido presupposto del divieto

questorile di accedere alle manifestazioni sportive, come deciso da

Cass. 9 novembre 2005, Liti, in epigrafe sub IV: infatti, l'art. 4, 1° e 2°

comma, 1. 18 aprile 1975 n. 110, che sottopone a sanzione penale il

porto di armi od oggetti atti ad offendere, è la prima disposizione nor

mativa richiamata dall'art. 6 1. 13 dicembre 1989 n. 401 quale presup

posto idoneo a giustificare l'emissione del provvedimento del questore con il quale si vieta all'interessato l'accesso alle manifestazioni sporti ve. Peraltro, sulla base di un orientamento giurisprudenziale recente

mente emerso con Cass. 3 luglio 2003, Porcu, Foro it., Rep. 2003, voce

Armi, n. 28, poiché fra gli oggetti equiparabili alle armi improprie figu rano anche le «mazze», ne deriva che anche il porto di una mazza da

baseball va considerato idoneo a costituire reato se, indipendentemente

Il Foro Italiano — 2006.

richiesta del p.m. del 10 febbraio, convalidava i provvedimenti del questore, così motivando: «ritenuto che sussistono i presup

posti di cui alla 1. 401/89 e successive modifiche, che legittima no i provvedimenti del questore».

In data 17 febbraio era notificato all'interessato il provvedi mento di convalida.

Avverso l'ordinanza di convalida del g.i.p., con atto deposi tato il 23 febbraio 2005 presso la cancelleria del Tribunale di Udine, ricorreva per cassazione l'avv. R. Bussinello del foro di

Verona, difensore di fiducia di Ghezzi, deducendo: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 6, 3° comma, 1. 13

dicembre 1989 n. 401 e successive modificazioni, sotto i profili del difetto di motivazione del decreto del p.m. contenente la ri

chiesta di convalida del provvedimento del questore e del ri

spetto dei termini per la convalida;

2) difetto o mancanza di motivazione della convalida del

g.i.p., in ordine ai presupposti prescritti e alla pericolosità del soggetto interessato;

3) difetto di motivazione in ordine alle ragioni di necessità ed urgenza che giustificano l'adozione della misura;

4) difetto di motivazioné in merito all'adeguatezza del con

tenuto ed alle modalità applicative (posto che le partite di hoc

key vengono disputate nei giorni lavorativi ed essendo pertanto sufficiente a svolgere una funzione preventiva la presenza del

suo assistito sul posto di lavoro). Ciò premesso, il ricorrente chiedeva l'annullamento con ogni

conseguenza di legge dell'ordinanza gravata. La terza sezione, assegnataria del ricorso, con ordinanza pro

nunciata all'udienza camerale del 4 luglio 2005, ne rimetteva la

decisione alle sezioni unite penali. La corte osservava preliminarmente come il ricorso si pre

sentasse fondato prima facie limitatamente alle carenze motiva

zionali del provvedimento di convalida, siccome non recante al

cuna valutazione, neppure generica, in ordine ai presupposti

soggettivi ed oggettivi richiesti dalla legge per l'imposizione dell'obbligo di cui al 2° comma dell'art. 6 1. 401/89. Richiama va a tal riguardo gli arresti giurisprudenziali formatisi in ordine alla necessità di un'adeguata verifica dei presupposti giustifica tivi dell'atto, ovvero delle ragioni di necessità e di urgenza, della pericolosità concreta ed attuale del soggetto, dell'attribui

bilità al medesimo delle condotte addebitate e della loro ricon

ducibilità alle ipotesi previste dalla norma (presupposti indicati in particolare da sez. un. 27 ottobre 2004, Labbia, Foro it.,

2005, II, 401). La stessa corte, peraltro, osservava che l'annullamento del

provvedimento, a causa della strutturale carenza motivazionale,

poneva il giudice di legittimità di fronte ad un'opzione circa la tipologia della relativa pronuncia

— annullamento «con» o

«senza» rinvio — in merito alla quale erano adottate da parte della Suprema corte divergenti soluzioni interpretative.

Con decreto del 28 luglio 2005 il primo presidente assegnava il ricorso alle sezioni unite, fissandone la trattazione all'udienza

camerale del 29 novembre 2005.

Diritto. — Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezio

ne di violazione e falsa applicazione dell'art. 6, 3° comma, 1. 13

dicembre 1989 n. 401 e successive modificazioni, sotto i profili del difetto di motivazione del decreto del p.m. contenente la ri

chiesta di convalida del provvedimento del questore e del ri

spetto dei termini per la convalida.

Per vero, per quanto concerne quest'ultimo profilo, nel ricor

so lo stesso è meramente enunciato ma non riceve alcuno svi

luppo. E, in effetti, nella specie, la mancata indicazione dell'ora

nella richiesta del p.m. e nel successivo provvedimento di con

dalla concreta prospettabilità di una sua utilizzazione per l'offesa alla

persona, esso non abbia un giustificato motivo.

In dottrina, sulle questioni afferenti alle misure di cui all'art. 6 1.

401/89, Longo, La Corte costituzionale e il tifo violento: un caso parti colarmente interessante di «Drittwirkung», in Giur. it., 2003, 2003;

D'Argento, Controllo dei tifosi violenti e verifiche giurisdizionali, id.,

2002, 1676; Sarti, Prevenzione dei fenomeni di violenza negli stadi ed

esercizio del diritto di difesa, ibid., 1477; Molinari-Papadia, Le misure

di prevenzione nella legge fondamentale, cit. [D. D'Agostino-G. Lei

neri]

This content downloaded from 91.220.202.116 on Sat, 28 Jun 2014 16:20:45 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 6: sezioni unite penali; sentenza 29 novembre 2005; Pres. Marvulli, Est. Cortese, P.M. (concl. conf.); ric. Ghezzi. Annulla G.i.p. Trib. Bolzano, ord. 11 febbraio 2005

PARTE SECONDA

valida non determina alcuna incertezza sul rispetto dei termini

di legge, posto che la richiesta risulta avanzata il giorno succes

sivo alla notifica del provvedimento del questore e la convalida

risulta emessa il giorno successivo alla richiesta del p.m.

Circa, invece, l'eccezione d'invalidità della richiesta del p.m., sotto il profilo del difetto di motivazione, si osserva che la

stessa è sollevata in modo generico e ipotetico, in quanto si

ammette nel ricorso la non cognizione del decreto del p.m. Nella ratio della norma decadenziale in esame, peraltro, è

evidente lo scarso rilievo che assume la motivazione (solo inci

dentalmente prevista) del provvedimento di richiesta del p.m., che è un mero atto di impulso, inteso a innescare, con le scan

sioni perentorie prescritte, il pronto e completo controllo del

giudice sulla sussistenza dei presupposti per la limitazione della libertà personale del destinatario del provvedimento del questo re.

Il p.m., in definitiva, non deve far altro che svolgere una

sommaria delibazione sulla sussistenza di tali presupposti, al

solo fine di verificare se inoltrare o no la richiesta di convalida

al giudice. Dal suo decreto deve pertanto semplicemente risulta

re che tale delibazione è stata effettuata, e tanto è dato riscontra

re in atti con riferimento al caso di specie.

Sgombrato il campo dalle eccezioni preliminari, esaminiamo

ora i rilievi attinenti al provvedimento del g.i.p. Al riguardo il ricorrente lamenta in particolare la carenza di

motivazione dell'ordinanza di convalida, in ordine alla verifica dei presupposti (ivi compresi quelli della pericolosità del sog getto interessato e delle ragioni di necessità ed urgenza) richiesti

per l'applicazione della misura.

Le censure appaiono fondate.

L'ordinanza impugnata, invero, reca la seguente motivazione:

«ritenuto che sussistono i presupposti di cui alla 1. 401/89 e suc

cessive modifiche, che legittimano i provvedimenti del questo re».

Tale motivazione è sicuramente carente rispetto a quanto im

posto dalla ratio e dallo scopo dell'intervento giurisdizionale in

questione, così come definitivamente puntualizzati dalla giuris

prudenza costituzionale e di legittimità. Il giudice delle leggi ha avuto modo di qualificare la misura

prevista dal 2° comma dell'art. 6 1. 301/89 come un provvedi mento di tipo preventivo «idoneo ad incidere sulla libertà per sonale del soggetto tenuto a comparire, facendola pertanto rien

trare a pieno titolo nelle previsioni dell'art. 13 Cost. (sent. n.

193 del 1996, id., 1996,1, 2620). Nel sottolineare (nella sentenza n. 143 del 1996, ibid., 2621)

la sostanziale analogia fra la procedura prescelta dal legislatore

per disciplinare le modalità della convalida della misura prevista dall'art. 6, 2° comma, 1. cit. e quella prevista dall'art. 390 c.p.p.

per la convalida dell'arresto o del fermo, la stessa corte ha pre cisato che il giudizio di convalida effettuato dal g.i.p. deve pre sentare le seguenti caratteristiche: deve concretarsi in un con

trollo pieno, ovvero tale da coinvolgere la personalità del desti

natario, le modalità di applicazione (sentenza n. 143, cit.), la ra

gionevolezza ed «esigibilità» della misura (sentenza n. 136 del

1998, id., 1999, I, 771), e deve svolgersi nel rispetto delle ga ranzie della difesa (sent. n. 144 del 1997, id., 1998,1, 2327).

Le sezioni unite di questa corte, con la sentenza 27 ottobre

2004, Labbia, cit., nel comporre il contrasto che si era profilato in giurisprudenza in ordine ai limiti del controllo devoluto al

giudice della convalida del provvedimento adottato dal questore (era in particolare controverso se tale controllo dovesse esten

dersi o meno alla verifica della pericolosità del soggetto interes

sato), hanno fatto proprie le indicazioni ermeneutiche del giudi ce delle leggi (sent. n. 136 del 1998, cit., e sent. n. 512 del 2002, id., Rep. 2003, voce Sport, n. 83), assegnando al controllo del

giudice carattere «pieno», ossia esteso alla verifica in concreto, anche sotto il profilo della sufficienza indiziaria, dell'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge. Secondo la ricostruzione della Suprema corte, la prescrizione imposta dal questore ai sen si dell'art. 6, 2° comma, 1. 401/89 deve qualificarsi come «misu

ra di prevenzione» (diretta in particolare ad evitare la consuma

zione di reati attinenti alla tutela dell'ordine pubblico in occa sione di manifestazioni di carattere sportivo da parte di soggetti che, per precedenti condotte, siano ritenuti socialmente perico

II Foro Italiano — 2006.

losi), che — come tutti i provvedimenti provvisori restrittivi

della libertà che l'autorità di polizia può adottare a norma del

l'art. 13, 3° comma, Cost. — deve avere natura necessariamente

«servente» rispetto all'intervento di competenza dell'autorità

giudiziaria, da identificarsi nel controllo di legalità devoluto al giudice della convalida. In tale ricostruzione, solo l'atto moti

vato dell'autorità giudiziaria viene a costituire il provvedimento idoneo a incidere definitivamente sulla posizione soggettiva della persona, mentre quello dell'autorità di polizia, in quanto

servente, non può che avere «effetti anticipatori e preparatori». La convalida, quindi, non può che rivestire la natura di «pie

no controllo di legalità sull'esistenza dei presupposti legitti manti l'adozione del provvedimento da parte dell'autorità am

ministrativa, compresi quelli che la natura di misura di preven zione richiede», non differenziandosi, nella sostanza, da quello

previsto per altri provvedimenti provvisori attribuiti alla com

petenza dell'autorità amministrativa (quale in particolare quello avente ad oggetto l'arresto operato dalla polizia).

I presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento del

questore, sulla cui sussistenza deve esplicarsi il controllo giudi ziale sono stati dalla Suprema corte individuati segnatamente: nel fumus di attribuibilità delle condotte alla persona sottoposta alla misura; nella riconducibilità di tali condotte alle ipotesi previste dalla norma; nelle ragioni di «necessità ed urgenza» che hanno indotto il questore ad adottare il provvedimento; nella valutazione di sussistenza della pericolosità del soggetto cui è applicata la misura (il giudice della convalida dovrà in particolare verificare se i fatti indicati dal questore possano co

stituire indice sicuro della pericolosità intesa nella particolare accezione che risulta dal testo dell'art. 6 1. 401/89). Inoltre, il

giudice della convalida deve procedere alla valutazione circa la

«congruità» della durata della misura, potendo, ove la ritenga

eccessiva, ridurla. La stessa corte ha poi ribadito il principio se condo cui, anche in questa materia, il giudice della convalida

può legittimamente avvalersi della motivazione per relationem,

purché dia conto del percorso giustificativo e delle ragioni di

condivisione del provvedimento richiamato, non potendosi ri

solvere la motivazione in un'acritica recezione del provvedi mento amministrativo.

Per procedere a tale penetrante controllo il g.i.p. deve dispor re della documentazione su cui è fondato il provvedimento del

questore, che dovrà, pertanto, essergli trasmessa dal pubblico ministero.

Risulta chiaro, alla stregua di quanto sopra, come la surri

portata lapidaria locuzione posta a base dell'ordinanza di con

valida oggetto d'impugnazione non risponda al compiuto obbli

go di motivazione cui il g.i.p. era tenuto. Né può nell'ordinanza ravvisarsi una valida motivazione per

relationem, limitandosi essa a riportare sinteticamente il solo di

spositivo del provvedimento questorile, senza alcuna notazione

atta a dar «conto del percorso giustificativo e delle ragioni di

condivisione del provvedimento richiamato».

L'impugnata ordinanza deve, pertanto, essere annullata.

Si pone a questo punto il problema che ha determinato la ri

messione del ricorso alle sezioni unite: se cioè l'annullamento

debba essere senza rinvio o con rinvio.

La formula dell'annullamento senza rinvio, oltre ad essere

pacificamente adottata dalla Suprema corte in presenza di profili di illegittimità afferenti direttamente al provvedimento del que store o nei casi di convalida intervenuta tardivamente (23 otto

bre 1998, Azzolin, id., Rep. 1999, cit., n. 60; 22 marzo 1999, Cori, ibid., n. 65), ricorre prevalentemente anche in presenza di

vizi relativi alla procedura o al provvedimento di convalida. Si tratta tuttavia di scelte quasi sempre non supportate da specifi che argomentazioni.

Per quanto riguarda i vizi della procedura, tale formula è stata

costantemente pronunciata con riferimento ad un provvedimento di convalida adottato da giudice incompetente (Cass. 28 novem bre 1995, Tortora, id., Rep. 1996, voce cit., n. 52; 23 settembre 1996, De Risi, ibid., n. 51), ovvero in violazione dei diritti di di fesa (si è ravvisato in tal caso una nullità assoluta dell'ordinanza

di convalida per violazione dell'art. 178, 1° comma, lett. c,

c.p.p.: Cass. 16 novembre 1998, Piscitelli, id., Rep. 1999, voce cit., n. 61; 15 marzo 1999, Smeragliuolo, ibid., n. 64; 22 aprile

This content downloaded from 91.220.202.116 on Sat, 28 Jun 2014 16:20:45 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 7: sezioni unite penali; sentenza 29 novembre 2005; Pres. Marvulli, Est. Cortese, P.M. (concl. conf.); ric. Ghezzi. Annulla G.i.p. Trib. Bolzano, ord. 11 febbraio 2005

GIURISPRUDENZA PENALE

1999, Furnari, id., Rep. 2000, voce cit., n. 54; 28 gennaio 2000, Bucciarelli, ibid., n. 52; 6 ottobre 2000, Cacciotti, id., Rep. 2002, voce cit., n. 67; 10 dicembre 2001, Carlomagno, ibid., n. 68; 23 ottobre 2002, Alunni Biagiotti, id., Rep. 2003, voce cit., n. 106; 27 ottobre 2004, Faustini, id., Rep. 2005, voce cit., n. 140; 5 novembre 2003, Ecchili, id., Rep. 2004, voce cit., n. 155). In particolare, nelle citate sentenze Piscitelli, Cacciotti,

Faustini, e Ecchili si fa osservare che l'annullamento dell'ordi

nanza impugnata «non può che essere disposto senza rinvio, non

potendo la convalida stessa più essere validamente rinnovata», essendo ormai spirato il termine perentorio previsto dalla legge, a pena di inefficacia del provvedimento stesso.

In merito alle carenze motivazionali del provvedimento di

convalida, la prevalente giurisprudenza della Suprema corte si è

espressa per la formula dell'annullamento senza rinvio, nella

maggior parte dei casi senza particolari argomentazioni circa la

scelta operata e la sorte del provvedimento del questore. In tal

senso, Cass. 20 gennaio 2004, Di Lonardo, id., Rep. 2005, voce cit., n. 144.

Soltanto alcune pronunce, però, dichiarano espressamente la

cessazione dell'efficacia delle prescrizioni imposte dal questore (Cass. 4 dicembre 2001, Coppola, id., Rep. 2002, voce cit., n. 63; 4 dicembre 2001, Chiorino, ibid., n. 70; 10 dicembre 2001, Carlomagno, ibid., n. 64), ovvero prendono specifica posizione sui motivi della scelta della formula dell'annullamento senza

rinvio. L'argomento su cui viene fondata tale scelta è anche qui essenzialmente quello dell'impossibilità di rinnovare la conva

lida, una volta spirato il termine perentorio previsto dall'art. 6 1.

cit. Così sez. I 23 gennaio 2004, dep. 9 marzo 2004, n. 11039, ric. Fattori, inedita, nella quale si è affermato che poiché, nel termine perentorio stabilito dall'ultima parte del 3° comma del

l'art. 6 1. 401/89, non era intervenuto un valido provvedimento del giudice (nel caso di specie, per difetto assoluto di motiva zione), l'ordinanza impugnata doveva essere annullata senza

rinvio con la conseguenza prevista da detta norma, consistente

nella perdita di efficacia della prescrizione del questore; sez. I

25 gennaio 2005, dep. 10 maggio 2005, n. 17644, ric. Todisco, inedita, secondo cui l'annullamento doveva essere disposto sen

za rinvio, poiché, una volta trascorso il termine per la convalida, il provvedimento del questore aveva perso efficacia. Nei mede

simi termini, si rinviene sez. I 22 settembre 2004, dep. 8 ottobre

2004, n. 39580, ric. Caldarella, inedita. In favore dell'annullamento con rinvio, si può anzitutto ri

chiamare la succitata sentenza Labbia delle sezioni unite, che —

pur senza supportare con specifiche considerazioni la propria scelta —, dopo aver rilevato che nel caso di specie il giudice della convalida aveva del tutto omesso di motivare sui presup

posti legittimanti l'adozione della misura da parte del questore, essendosi limitato ad un controllo meramente formale del prov vedimento, ha significativamente disposto l'annullamento del

l'ordinanza impugnata «con rinvio» al giudice della convalida

che avrebbe dovuto uniformarsi, nella valutazione della richie

sta di convalida, ai principi enunciati. In precedenza, talune sentenze della Suprema corte, in pre

senza di carenze motivazionali dell'ordinanza di convalida, avevano disposto l'annullamento con rinvio, peraltro senza par ticolari argomentazioni. Così Cass. 20 gennaio 1997, Nuccia

relli, id., Rep. 1998, voce cit., n. 83; 27 gennaio 2000, Nicolini, id., Rep. 2000, voce cit., n. 53; 14 febbraio 2003, Innaro, id., Rep. 2003, voce cit., n. 92.

Da ultimo, questa scelta è stata seguita da sez. Ili 4 febbraio

2005, n. 8871, ric. Norice; sez. Ili 4 febbraio 2005, n. 10892, ric. Donnarumma; sez. Ili 4 febbraio 2005, n. 10892, ric. Asta

rita, inedite. Un approfondimento della questione, con particolare riguardo

al correlato problema dell'efficacia delle prescrizioni questorili oggetto della convalida annullata in sede di legittimità, è venuto

da Cass. 18 novembre 2004, Morelli (id., Rep. 2005, voce cit., n. 137), che, nel conformarsi alla scelta della formula della de

cisione indicata dalle sezioni unite, si è soffermata sulle conse

guenze del disposto annullamento con rinvio, pervenendo alla

conclusione che la pronuncia di annullamento con rinvio del

l'ordinanza di convalida «tempestivamente» adottata, ma non

sostenuta da congrua motivazione, non può comportare la per

ii. Foro Italiano — 2006.

dita di efficacia delle prescrizioni imposte dal questore, conse guente soltanto alla «mancata adozione» del provvedimento di

convalida entro il termine prescritto. Una volta tempestivamente adottato il provvedimento di convalida, la perdita di efficacia delle prescrizioni non può pertanto più aver luogo, anche nel ca

so in cui detto provvedimento venga, a seguito di ricorso per cassazione, annullato «con rinvio» per vizio di motivazione o

per altra causa. La corte, nel fondare questa affermazione, ha ri

chiamato l'analoga situazione dell'annullamento con rinvio del

l'ordinanza del tribunale del riesame confermativa della misura

cautelare personale, per violazione dei termini perentori previsti dall'art. 309, 9° comma, c.p.p., in merito alla quale le sezioni

unite avevano costantemente escluso la perdita di efficacia della

misura cautelare, conseguente soltanto, ai sensi del 10° comma

del citato art. 309 c.p.p., al mancato intervento di qualsiasi deci

sione del tribunale del riesame entro il termine prescritto (sez. un. 12 febbraio 1993, Piccioni, id., 1993, II, 403; 12 ottobre 1993, Durante, id., 1994, II, 1).

Ad avviso del collegio, è da condividere l'orientamento a fa

vore dell'annullamento con rinvio.

La tesi contraria, come si è visto, si basa essenzialmente sul

rilievo che la caducazione dell'ordinanza di convalida si risol

verebbe nel mancato rispetto del termine perentorio fissato per la sua adozione, con correlativa immediata perdita di efficacia

della misura e conseguente inutilità di un nuovo intervento del

giudice. Non c'è dubbio che il problema relativo alla determinazione

del tipo di annullamento (con o senza rinvio) da disporre in caso

di vizio dell'ordinanza del g.i.p. è connesso a quello inerente agli eventuali effetti — che a tale vizio si ricolleghino — di ca ducazione della misura applicata. In presenza di tale situazione,

infatti, una nuova deliberazione in sede di rinvio appare preclu sa, non solo e non tanto dall'intervenuta cessazione in sé della

misura (posto che una residua utilità della nuova deliberazione

potrebbe comunque riconoscersi sotto il profilo dell'accerta

mento della legittimità originaria dell'azione dell'autorità di polizia, come ad es. è espressamente previsto, in tema di conva

lida dell'arresto e del fermo, dall'art. 121 disp. att. c.p.p., nel

caso in cui la persona sia stata nel frattempo liberata, per vizi

non attinenti all'illegittimità o all'efficacia della restrizione della libertà), quanto dalla circostanza che, se si ritiene nella so

stanza scaduto il termine per l'intervento del giudice, questi non

avrebbe più alcuna legittimazione a provvedere. Per escludere la caducazione della misura, la giurisprudenza

ha fatto leva sugli argomenti usati dalla giurisprudenza delle se

zioni unite al fine di giustificare la perdurante efficacia della misura coercitiva in caso di pronuncia, affetta da nullità, adot

tata dal tribunale del riesame entro il termine prescritto dall'art.

309, 9° e 10° comma, c.p.p. Il percorso motivazionale seguito al

riguardo dalla sentenza 12 febbraio 1993, Piccioni, cit., veniva a

fondarsi sulla distinzione dei concetti di inesistenza e di invali dità: l'inesistenza sarebbe di per sé irrimediabile, ma non così l'invalidità processuale, che potrebbe risultare invece priva di

conseguenze se non fatta valere con i rimedi previsti dalla leg

ge. Si affermava pertanto che l'effetto caducatorio previsto dal

10° comma della citata norma («se la decisione ... non inter

viene entro il termine prescritto»), avendo la funzione di garan tire nel breve termine un controllo sul provvedimento coerciti

vo, faceva riferimento soltanto alla mancanza e non all'invali

dità del provvedimento. Tali principi risultavano riaffermati dalle sezioni unite in suc

cessive pronunce: nella sentenza 17 aprile 1996, Pagnozzi (id.,

1996, II, 701), con riferimento all'inosservanza del termine di

tre giorni liberi previsto dall'art. 309, 8° comma, c.p.p. (anche in tal caso insistendosi sulla distinzione tra il concetto di inesi stenza, comportante la perdita di efficacia dell'ordinanza dispo sitiva della misura coercitiva e l'impossibilità di reiterazione della decisione nel rispetto del termine, ormai decorso, e quello di nullità, postulante invece l'esistenza giuridica del provvedi

mento, pur meritevole di annullamento con conseguente neces

sità di un nuovo esame); nella sentenza 12 ottobre 1993, Du

rante, cit., con riferimento all'erronea declaratoria d'inammissi

bilità dell'istanza di riesame per carenza di interesse; nella sen

tenza 22 novembre 1995, Carlutti (ibid., 724), con riferimento

This content downloaded from 91.220.202.116 on Sat, 28 Jun 2014 16:20:45 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 8: sezioni unite penali; sentenza 29 novembre 2005; Pres. Marvulli, Est. Cortese, P.M. (concl. conf.); ric. Ghezzi. Annulla G.i.p. Trib. Bolzano, ord. 11 febbraio 2005

PARTE SECONDA

alla mancata traduzione, perché non disposta o non eseguita,

dell'indagato all'udienza di riesame o di appello cautelare.

Ora, non c'è dubbio che l'analogia tra la situazione esaminata

dalle sezioni unite e quella oggetto di ricorso è, come corretta

mente rilevato in dottrina, solo parziale. Nel caso dell'ordinanza

del riesame, infatti, per impedire la perdita di efficacia della mi sura, è sufficiente, a norma del 10° comma dell'art. 309 c.p.p., l'intervento nei termini di una qualsiasi «decisione sulla richie sta di riesame», mentre, per impedire la perdita di efficacia della misura preventiva di cui in causa, è necessario che, nel termine

previsto, intervenga un positivo controllo giurisdizionale di me

rito sul provvedimento del questore. Ne consegue che se tale

intervento risulti inficiato da vizi che avrebbero precluso in ra

dice il valido passaggio all'esame del merito da parte del g.i.p., la loro rilevazione, facendo venir meno in toto e ab origine

l'espletato controllo giurisdizionale, non può che comportare l'annullamento senza rinvio del provvedimento di convalida, con correlativa decadenza della misura preventiva, posto che un

eventuale annullamento con rinvio si risolverebbe nell'abilitare

il g.i.p. a svolgere per la prima volta quel controllo di merito, ormai definitivamente precluso dall'intervenuto decorso del

termine.

In queste situazioni, correlate a vitia in procedendo, il rinvio

ha in effetti, per usare una terminologia più diffusa nella dottri

na processual-civilistica, un carattere tipicamente «restitutorio»:

espressione con cui si vuole appunto significare la riconduzione

della causa al giudice di merito nella stessa posizione in cui si

trovava al momento del verificarsi del vizio. Per evidenziare

tale particolarità, si usa talvolta nella prassi di questa corte la

formula dell'annullamento senza rinvio, con contestuale ordine

di trasmissione degli atti del giudice di merito per l'ulteriore corso.

Ora, è chiaro che quando il detto «riposizionamento» è pre cluso, come nel caso in esame, da una decadenza esplicitamente

prevista, la rilevazione del vizio determina inevitabilmente un

annullamento senza rinvio. Una situazione di questo tipo cor

rettamente ravvisata dalle sezioni unite nella sentenza 25 giugno 1997, Gattellaro (id., Rep. 1997, voce Nullità in materia penale, n. 8), in riferimento a un'ipotesi di nullità, derivante da omesso

rispetto dei diritti di difesa e quindi inficiarne in radice il pas saggio del giudice all'esame del merito, del provvedimento di

proroga di una misura cautelare, che poteva essere mantenuta in

vita solo da un positivo provvedimento di proroga tempestiva mente assunto.

Il discorso sopra svolto non vale però per i c.d. errores in iu

dicando e, in particolare, per i vizi di motivazione. Qui infatti

l'esistenza dei presupposti per il legittimo passaggio all'esame

del merito non è in discussione e, quindi, tale esame è stato va

lidamente intrapreso, anche se poi, nel suo concreto svolgi mento ed esito, si è rivelato viziato. In questo caso l'esame stes

so va sì rifatto, e in maniera esente dal precedente errore, ma ciò nell'alveo di un fisiologico prosieguo di una procedura ritual

mente sviluppatasi. In tal senso si può correttamente parlare di

rinvio in funzione «prosecutoria». Le conseguenze delle considerazioni che precedono sul tema

che ci occupa sono evidenti. Se il positivo controllo giurisdizio nale di merito, che l'ultima parte del 3° comma dell'art. 6 1.

401/89 richiede a pena di decadenza della misura, è intervenuto in maniera proceduralmente valida nel termine prescritto, il

conseguente realizzarsi della condizione voluta dalla legge, in

ossequio al principio di cui al 3° comma dell'art. 13 Cost., per evitare l'immediata decadenza della misura restrittiva, non può essere eliso dagli interventi caducatori, che, senza rilevare vizi

implicanti la formale originaria carenza del controllo stesso, siano diretti solo ad assicurarne la completa e corretta effettua zione: attenendo ciò non più alla predetta garanzia della libertà

personale nei confronti dei provvedimenti provvisori di polizia, bensì al naturale svolgersi dell' iter impugnatorio previsto, nel l'ambito del sistema di tutela nei confronti dei provvedimenti giurisdizionali.

Escluso, quindi, che, in tale ipotesi, la rilevazione del vizio del provvedimento di convalida determini la caducazione della misura e la connessa preclusione di un nuovo intervento del

giudice di merito, nulla osta a che l'annullamento derivante

Il Foro Italiano — 2006.

dalla rilevazione anzidetta sia disposto, quando la relativa causa

lo richieda in relazione ai limiti propri del sindacato di legitti mità (ed è la regola per i casi di vizio della motivazione), con rinvio al g.i.p., che andrà legittimamente a svolgere la sua nuova

(ma non «prima», agli effetti che qui interessano) valutazione di

merito.

È opportuno sottolineare, sotto un profilo sistematico, che la

questione qui affrontata, e risolta nel senso dell'utilità, e conse

guente necessità, dell'annullamento con rinvio dell'ordinanza di

convalida affetta da vizio di motivazione, va tenuta distinta da

quella relativa alla sorte dell'esecutività del provvedimento nel

periodo intercorrente fra l'annullamento e il nuovo provvedi mento adottato in sede di rinvio.

Tale questione si pone in effetti per tutte quelle situazioni, nelle quali un unico provvedimento immediatamente incidente

sulla libertà personale sia soggetto a diretto ricorso per cassa

zione. Basti pensare al settore dell'esecuzione o all'adozione di

una misura di prevenzione personale intervenuta per la prima volta in sede d'appello. In questi casi, in cui, come in quello

oggetto del nostro discorso, è escluso dalla legge l'effetto so

spensivo del ricorso per cassazione, non c'è dubbio che l'inter

vento rescindente della Suprema corte toglie al titolo annullato

la possibilità di essere posto a base di una restrizione in atto

della libertà personale. Ciò però non può essere, e non è mai

stato in effetti, considerato preclusivo in sé di un rinvio al giu dice di merito, per una rinnovata deliberazione, intesa a correg

gere, quando possibile, i vizi del provvedimento annullato, con

ricostituzione, ove del caso, di un titolo restrittivo valido e ope rativo: essendo, una simile conseguenza, intrinsecamente ine

rente all'esigenza di concludere l'iter impugnatorio che il sin

dacato di legittimità abbia, per i limiti che lo connotano, lasciato incompleto.

Né, a confutazione della linea argomentativa esposta, appare utile il richiamo alla fattispecie dell'annullamento, da parte del

giudice di legittimità, della misura cautelare personale impu

gnata per saltum ai sensi dell'art. 311, 2° comma, c.p.p., in rela

zione alla quale la Suprema corte ha affermato che, una volta

accertata la mancanza di motivazione dell'ordinanza cautelare

e, pertanto, la nullità del provvedimento, va dichiarato l'annul

lamento senza rinvio e la cessazione dell'efficacia della custo

dia cautelare (Cass. 4 agosto 1998, Sesana, id., Rep. 1999, voce

Misure cautelari personali, n. 190; 14 dicembre 1994, Bisogno, id., Rep. 1995, voce cit., n. 680).

Ci si trova dinanzi a una situazione del tutto particolare, di un

ricorso diretto, che, previsto in via alternativa avverso un prov vedimento avente la sua naturale sede di rivalutazione del me

rito nel procedimento di riesame, diviene, una volta proposto,

preclusivo per legge di quest'ultimo: all'annullamento del detto

provvedimento, derivante anche da vizi della motivazione, man

ca dunque, in conseguenza del sistema scelto, una utile sede per la ri-deliberazione (eventualmente correttiva) del merito, non essendo a tanto legittimato il g.i.p., per il ruolo esclusivo istitu

zionalmente assegnato al riguardo al tribunale del riesame, e

non potendo più neppure quest'ultimo essere chiamato a inter

venire, per l'effetto preclusivo derivante dalla scelta del ricorso

diretto.

Da tutto quanto sopra consegue l'annullamento dell'ordinan za impugnata, con rinvio al g.i.p. del Tribunale di Bolzano per nuova deliberazione.

II

Fatto. — Con provvedimento del 7 gennaio 2005, emesso ai

sensi dell'art. 6 1. 13 dicembre 1989 n. 401, e notificato all'inte

ressato il 31 gennaio alle ore 10,25, il questore di Bolzano di sponeva nei confronti di L'Ozio Marzio Francesco il divieto di assistere, per la durata di tre anni, agli incontri sportivi dell'HC

Milano e dell'HC Bolzano, nonché di accedere a tutti gli im

pianti sportivi del territorio nazionale, ospitanti le suddette

squadre di hockey, compresi i luoghi interessati alla sosta, tran sito e trasporto di coloro che partecipano o assistono alle com

petizioni medesime. Con lo stesso provvedimento era prescritto a L'Ozio di presentarsi presso la questura di Milano mezz'ora

This content downloaded from 91.220.202.116 on Sat, 28 Jun 2014 16:20:45 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 9: sezioni unite penali; sentenza 29 novembre 2005; Pres. Marvulli, Est. Cortese, P.M. (concl. conf.); ric. Ghezzi. Annulla G.i.p. Trib. Bolzano, ord. 11 febbraio 2005

GIURISPRUDENZA PENALE

prima dell'inizio delle partite di campionato — in sede o in tra

sferta — delle suddette squadre, ovvero mezz'ora dopo l'inizio

degli incontri in caso di orario posticipato o anticipato o di par tita agonistica fuori campionato.

Il provvedimento veniva adottato dopo che il predetto era

stato segnalato dalla pubblica sicurezza quale autore di episodi di aggressione e rapina nei confronti di personale della forza

pubblica nel corso dell'incontro di hockey tra HC Bolzano e HC

Milano il 4 gennaio 2005 presso il locale palazzo del ghiaccio (fatti per i quali il medesimo veniva tratto in arresto). In parti colare nel provvedimento veniva evidenziata la pericolosità di

L'Ozio, desunta anche da pregressi episodi di violenza tra tifo

serie avversarie ai quali aveva preso parte. In data 4 febbraio 2005, il g.i.p. del Tribunale di Bolzano, su

richiesta del p.m. del 2 febbraio, convalidava i provvedimenti del questore, così motivando: «ritenuto che sussistono i presup

posti di cui alla 1. 401/89 e successive modifiche, che legittima no i provvedimenti del questore».

In data 8 febbraio 2005 veniva notificato all'interessato il

provvedimento di convalida.

Avverso l'ordinanza di convalida del g.i.p., con atto deposi tato il 23 febbraio 2005 presso la cancelleria del Tribunale di Udine, ricorreva per cassazione l'avv. R. Bussinello del foro di

Verona, difensore di fiducia di L'Ozio, deducendo: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 6, 3° comma, 1. 13

dicembre 1989 n. 401 e successive modifiche, sotto il profilo dell'incertezza del rispetto dei termini per la convalida;

2) violazione e falsa applicazione dell'art. 6, 3° comma, 1. 13 dicembre 1989 n. 401 e successive modifiche sotto il profilo del difetto di motivazione del decreto del p.m. e del rispetto del

termine di quarantotto ore per la presentazione della richiesta di

convalida;

3) difetto o mancanza di motivazione della convalida del

g.i.p. in ordine ai presupposti prescritti e alla pericolosità del soggetto interessato;

4) difetto di motivazione in ordine alle ragioni di necessità ed urgenza che giustificano l'adozione della misura.

Ciò premesso, il ricorrente chiedeva l'annullamento con ogni

conseguenza di legge dell'ordinanza gravata e, in particolare, nel caso di accoglimento del primo motivo, l'annullamento sen

za rinvio della stessa, per la perdita di efficacia in toto del prov vedimento del questore.

La terza sezione, assegnataria del ricorso, con ordinanza pro nunciata all'udienza camerale del 4 luglio 2005, ne rimetteva la

decisione alle sezioni unite penali. La corte osservava preliminarmente come il ricorso si pre

sentasse fondato prima facie limitatamente alle carenze motiva

zionali del provvedimento di convalida, siccome non recante al

cuna valutazione, neppure generica, in ordine ai presupposti

soggettivi ed oggettivi richiesti dalla legge per l'imposizione dell'obbligo di cui al 2° comma dell'art. 6 1. 401/89. Richiama va a tal riguardo gli arresti giurisprudenziali formatisi in ordine alla necessità di un'adeguata verifica dei presupposti giustifica tivi dell'atto, ovvero delle ragioni di necessità e di urgenza, della pericolosità concreta ed attuale del soggetto, dell'attribui

bilità al medesimo delle condotte addebitate e della loro ricon

ducibilità alle ipotesi previste dalla norma, (tutti presupposti in

dicati da sez. un. 27 ottobre 2004, Labbia, Foro it., 2005, II,

401). La stessa corte, peraltro, osservava che l'annullamento del

provvedimento, a causa della strutturale carenza motivazionale,

poneva il giudice di legittimità di fronte ad un'opzione circa la

tipologia della relativa pronuncia — annullamento «con» o

«senza» rinvio — in merito alla quale erano state adottate da

parte della Suprema corte divergenti soluzioni interpretative. Il collegio riteneva quindi opportuno investire della questione

le sezioni unite.

Con decreto del 28 luglio 2005 il primo presidente assegnava il ricorso alle sezioni unite, fissandone la trattazione all'udienza

camerale del 29 novembre 2005.

Diritto. — Il testo vigente dell'art. 6 1. 13 dicembre 1989 n. 401 prevede, fra l'altro, al 3° comma:

— che la prescrizione (aggiuntiva) di comparire all'ufficio di

polizia è immediatamente comunicata al competente procuratore

Il Foro Italiano — 2006.

della repubblica, che, se ritiene che sussistano i presupposti per l'adozione del provvedimento del questore, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la convalida al

giudice per le indagini preliminari; — che le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il

pubblico ministero con decreto motivato non avanza la richiesta

di convalida entro il termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive.

E evidente che la verifica del rispetto dei suddetti termini, po sti a pena della perdita di efficacia delle prescrizioni, attenendo

ai presupposti formali dell'esercitabilità in sé del potere del giudice di adottare il provvedimento di convalida, assume ca

rattere preliminare rispetto a quella inerente alla validità di tale

provvedimento, sia sotto il profilo del suo contenuto che sotto

quello della sua emanazione previa l'osservanza delle garanzie difensive previste a tutela dell'interessato.

Nella specie, per quanto attiene alla richiesta di convalida da

parte del pubblico ministero, ne viene anzitutto contestata la

validità, sotto il profilo del difetto di motivazione.

L'eccezione è sollevata in modo generico e ipotetico, in

quanto si ammette nel ricorso di non aver preso cognizione del

decreto del p.m. Nella ratio della norma decadenziale in esame, peraltro, è

evidente lo scarso rilievo che assume la motivazione (solo inci

dentalmente prevista) del provvedimento di richiesta del p.m., che è un mero atto di impulso, inteso a innescare, con le scan

sioni perentorie prescritte, il pronto e completo controllo del

giudice sulla sussistenza dei presupposti per la limitazione della libertà personale del destinatario del provvedimento del questo re.

Il p.m., in definitiva, non deve far altro che svolgere una

sommaria delibazione sulla sussistenza di tali presupposti, al

solo fine di verificare se inoltrare o no la richiesta di convalida

al giudice. Dal suo decreto deve pertanto semplicemente risulta

re che tale delibazione è stata effettuata, e tanto è dato riscontra

re in atti nel caso di specie. Per quanto concerne la tempestività della richiesta del p.m. e

del provvedimento di convalida, il relativo difetto è dedotto in

relazione alla circostanza che la prima risulta presentata, senza

indicazione di orario, il secondo giorno successivo alla notifica del provvedimento del questore, e il secondo risulta emesso, pa rimenti senza indicazione di orario, il secondo giorno successi

vo a quello del decreto del p.m. Il problema non è di carattere formale —

posto che le sud

dette indicazioni di orario non sono espressamente prescritte —

ma sostanziale, in quanto incide sulla verificabilità del rispetto dei termini di quarantotto ore, stabiliti perentoriamente per la

presentazione della richiesta e per l'adozione del provvedimento di convalida.

Nella specie, a fronte della notifica del provvedimento que

storile, avvenuta il 31 gennaio 2005 alle ore 10,25, la richiesta

del p.m. risulta presentata il 2 febbraio 2005 in ora non cono

sciuta e il provvedimento del g.i.p. risulta emesso il 4 febbraio

successivo, senza alcuna indicazione dell'ora di adozione.

In giurisprudenza si è affermato: — da un lato, che l'intempestività della richiesta del p.m. e

della convalida del giudice non può presumersi per la sola cir

costanza che tali atti, pur regolarmente datati, non contengano l'indicazione dell'ora in cui sono stati assunti (Cass. 7 novem

bre 2003, Capecchi, id., Rep. 2004, voce Sport, n. 140), e che,

comunque, la tempestività della convalida deve presumersi, sal

vo che sia fornita, dalla parte che la contesti, la prova contraria,

acquisibile presso la cancelleria (sez. Ili 7 aprile 2005, dep. 11 maggio 2005, n. 17669, ric. Fanti, inedita);

— dall'altro, che l'assoluta incertezza sulla tempestività della convalida ne verrebbe ad inficiare ab origine la legittimità, in applicazione analogica del principio del favor rei (Cass. 4 di cembre 2001, Chiorino, id., Rep. 2002, voce cit., n. 70; 28 aprile 1999, Para ed altri, id., Rep. 1999, voce cit., n. 69).

Ad avviso del collegio, in questa materia non viene in rilievo

l'applicabilità in senso proprio del principio del favor rei, né la tematica in tema di puntualità e tempestività delle eccezioni

procedurali. È la legge a stabilire l'automatica decadenza della

prescrizione a comparire all'ufficio di polizia della quale non

This content downloaded from 91.220.202.116 on Sat, 28 Jun 2014 16:20:45 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 10: sezioni unite penali; sentenza 29 novembre 2005; Pres. Marvulli, Est. Cortese, P.M. (concl. conf.); ric. Ghezzi. Annulla G.i.p. Trib. Bolzano, ord. 11 febbraio 2005

PARTE SECONDA

venga richiesta o disposta la convalida nei termini stabiliti. Il tempestivo intervento di entrambi tali atti si pone dunque come

presupposto per la persistenza in vita, nella nuova «veste» giu risdizionale prevista, della misura restrittiva, nata per sé preca ria. L'incertezza, non risolvibile alla stregua degli atti, sulla

tempestività anche di uno solo di tali interventi non può che tra

dursi nel mancato riscontro del detto presupposto essenziale,

con conseguente caducazione della misura medesima; dovendo

si certamente escludere, in tema di libertà personale e in presen za di una disciplina così rigorosa, la possibilità di ricorrere a presunzioni di sorta riguardo alla legittimità e regolarità formale

degli atti giudiziari. Discende da quanto sopra che il provvedimento impugnato

deve essere annullato senza rinvio e la misura preventiva della

prescrizione a comparire presso la questura di Milano, imposta al L'Ozio con il provvedimento del 7 gennaio 2005 del questore di Bolzano deve essere dichiarata inefficace.

Nessuna conseguenza invece si verifica sulla parte del prov vedimento del questore relativa al divieto di assistenza alle par tite e di accesso agli impianti sportivi ed aree limitrofe. L'uso del termine plurale «prescrizioni», di cui all'ultima parte del 3°

comma dell'art. 6 1. 401/89 non può infatti significare altro che

la ricomprensione di tutte indistintamente le prescrizioni che

possono comporre contenutisticamente l'ordine di comparire al

l'ufficio di polizia, senza coinvolgere in alcun modo la misura

inibitoria a monte, che non è soggetta a convalida giudiziale e

non può, quindi, essere toccata dalle eventuali patologie delle

vicende relative a quest'ultima.

Ili

In fatto e in diritto. — 1. - Con ordinanza del 16 aprile 2005

il g.i.p. del Tribunale di Perugia ha convalidato il provvedi mento dell' 11 aprile 2005 con cui il questore di Perugia aveva

vietato a Danilo Fraticelli, trovato in possesso di sei torce illu

minanti nelle adiacenze dello stadio calcistico di Perugia prima della partita di calcio Perugia-Ternana del 9 aprile 2005, di ac

cedere ai luoghi in cui svolgono competizioni di calcio dei cam

pionati nazionali, nonché gli incontri amichevoli, e gli aveva

prescritto di presentarsi presso la stazione dei carabinieri di

Giove in concomitanza degli incontri di calcio della Ternana per la durata di due anni.

Ha osservato il g.i.p. che esistevano i presupposti per la misu

ra prevenzionale richiesti dall'art. 6, 1° comma, 1. 401/89, in

quanto il Fraticelli era stato «denunciato per aver preso parte a

episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive» e segnatamente «prima dell'incontro calcistico Perugia-Ternana del 9 aprile 2005».

2. - Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso il difensore

del Fraticelli, chiedendone l'annullamento sulla base di tre mo

tivi. 2.1. - Con il primo denuncia violazione dell'art. Ill Cost,

perché la convalida è intervenuta il sabato 16 aprile 2005 poco

dopo le ore 12,30, e quindi appena diciassette ore e mezzo dopo la notifica del provvedimento questorile (avvenuta il venerdì 15

aprile 2005 alle ore 19), privando l'interessato del diritto di di

fesa (la sua memoria difensiva non poteva essere depositata nel

primo pomeriggio del sabato, perché gli uffici del tribunale era

no chiusi). 2.2. - Con il secondo motivo il difensore lamenta erronea ap

plicazione dell'art. 6 1. 401/89 e vizio di motivazione sul punto, giacché difettava il presupposto legale per l'applicazione della

misura di prevenzione, posto che il Fraticelli era stato denun

ciato soltanto per possesso ingiustificato di artifici fumogeni, trovati nella sua auto in occasione del c.d. servizio di prefiltrag

gio della tifoseria ternana prima della menzionata partita di cal

cio, e non già — come asserisce il g.i.p.

— per aver preso parte

attiva a episodi di violenza.

2.3. - Con il terzo e ultimo motivo il ricorrente denuncia vio

lazione o erronea applicazione degli art. 6, 6 bis e 6 ter 1.

401/89, nonché manifesta illogicità di motivazione sul punto, giacché il possesso (non il lancio) di fumogeni all'interno degli stadi non integra un presupposto per l'applicazione della misura

Il Foro Italiano — 2006.

della c.d. diffida con obbligo di firma, mentre il possesso di fu mogeni fuori dei luoghi in cui si svolgono manifestazioni spor tive non integra neppure il reato di cui all'art. 6 ter.

3. - Il ricorso va accolto, essendo fondati tutti i motivi dedotti

a sostegno.

Quanto al primo, basta osservare che ormai la giurisprudenza di questa corte si è consolidata nel senso di ritenere inadeguato un termine inferiore alle ventiquattro ore concesso all'interes

sato per esercitare il suo diritto di presentare memorie e docu

menti a difesa (v., ad es., 23 ottobre 2002, Alunni Biagiotti, Fo ro it., Rep. 2003, voce Sport, n. 106).

Nel caso di specie, invece, è provato che la notifica del prov vedimento questorile è stata perfezionata alle ore 19 del 15

aprile 2005, che il pubblico ministero ha formulato richiesta di

convalida il 16 aprile 2005 alle ore 12,30 e che il giudice ha di sposto la convalida nello stesso giorno di sabato 16 aprile 2005, e — deve ritenersi — entro il normale orario d'ufficio. Al Frati

celli è stato quindi concesso un termine per difendersi molto in

feriore alle ventiquattro ore.

4. - Altrettanto fondati sono gli altri due motivi di ricorso, che

possono trattarsi congiuntamente. Come risulta dal provvedimento del questore, il Fraticelli era

stato denunciato in stato di libertà perché, durante un servizio di

«prefiltraggio» in occasione della suddetta partita di calcio, nelle adiacenze dello stadio perugino «Renato Curi», era stato

fermato a bordo della sua auto perché trovato in possesso di sei

torce illuminanti.

Orbene, il giudice della convalida non ha correttamente eser

citato la sua funzione di controllo della legalità del provvedi mento questorile, laddove ha affermato che il Fraticelli era stato

«denunciato per aver preso parte a episodi di violenza in occa

sione di manifestazioni sportive», giacché nel provvedimento amministrativo il Fraticelli non risultava affatto coinvolto negli

episodi di violenza che pure si erano verificati in occasione

della partita. Unico presupposto fattuale in base al quale il questore aveva

disposto la misura di prevenzione contro il Fraticelli era invece

il «possesso ingiustificato di artifici fumogeni», cioè delle sei torce illuminanti che il medesimo portava nella sua autovettura.

Ma una simile condotta, sebbene integri il reato contravven

zionale previsto dall'art. 6 ter 1. 401/89, non legittima la misura

di prevenzione, atteso che l'art. 6, 1° comma, stessa legge, tra i

vari presupposti di tale misura, prevede la denuncia per il reato

di cui all'art. 6 bis, cioè per lancio di corpi contundenti o di arti

fici pirotecnici in modo da creare pericolo nei luoghi in cui si

svolgono manifestazioni sportive; ma non prevede la denuncia

per il semplice possesso degli stessi artifici pirotecnici di cui al l'art. 6 ter. Evidentemente il legislatore, pur sanzionando pe nalmente il possesso di artifici pirotecnici in occasione di mani festazioni sportive, non l'ha ritenuto indice di specifica perico losità «sportiva», tale da giustificare la misura di prevenzione, come invece ha ritenuto il lancio degli stessi oggetti.

5. - In conclusione, non ricorrendo il presupposto per il prov vedimento di prevenzione, questo non poteva essere convalidato

dal giudice, sicché l'impugnata ordinanza di convalida va an

nullata senza rinvio.

IV

In fatto e in diritto. — 1. - Con ordinanza del 19 aprile 2005

il g.i.p. del Tribunale di Perugia ha convalidato il provvedi mento dell'11 aprile 2005 con cui il questore di Perugia aveva

vietato ad Andrea Liti, trovato in possesso di una mazza da ba

seball presso lo stadio calcistico di Perugia prima della partita di calcio Perugia-Ternana del 9 aprile 2005, di accedere ai luoghi in cui si svolgono competizioni di calcio dei campionati nazio nali nonché gli incontri amichevoli, e gli aveva prescritto di pre sentarsi presso la stazione dei carabinieri di Montecastrilli in concomitanza degli incontri di calcio della Ternana per la durata di due anni.

Ha osservato il g.i.p. che esistevano i presupposti per la misu

ra prevenzionale richiesti dall'art. 6, 1° comma, 1. 401/89, in

quanto il Liti era stato «denunciato per aver preso parte a episo di di violenza in occasione di manifestazioni sportive».

This content downloaded from 91.220.202.116 on Sat, 28 Jun 2014 16:20:45 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 11: sezioni unite penali; sentenza 29 novembre 2005; Pres. Marvulli, Est. Cortese, P.M. (concl. conf.); ric. Ghezzi. Annulla G.i.p. Trib. Bolzano, ord. 11 febbraio 2005

GIURISPRUDENZA PENALE

2. - Avverso l'ordinanza il Liti ha proposto ricorso per cassa

zione, chiedendone l'annullamento per violazione dell'art. 6, nonché per violazione degli art. 6 bis e 6 ter 1. 401/89.

In primo luogo denuncia la mera apparenza della motivazione

in ordine alla sussistenza dei presupposti della misura, giacché dallo stesso provvedimento questorile risultava che egli non

aveva partecipato ad alcun episodio di violenza, ma era stato

semplicemente trovato in possesso di una mazza da baseball

(peraltro regalatagli dalla fidanzata cubana e rimasta nella sua

autovettura per dimenticanza). In secondo luogo sostiene che il semplice possesso di oggetti,

anche potenzialmente pericolosi, non integra alcun presupposto

per l'adozione della prescrizione de qua. 3. - Va premesso in fatto che il questore di Perugia ha emesso

il provvedimento prevenzionale de quo perché, durante il servi

zio di «prefiltraggio» della tifoseria ternana in occasione di un incontro di calcio tra le squadre del Perugia e della Ternana, Andrea Liti veniva fermato alla guida della sua autovettura, ve

niva trovato in possesso di una mazza da baseball lunga circa

settanta centimetri, e pertanto veniva denunciato in stato di li

bertà per porto abusivo di oggetti atti ad offendere, punito con

l'arresto e con l'ammenda dall'art. 4, 2° e 3° comma, 1. 18

aprile 1975 n. 110. Esisteva quindi uno dei presupposti previsti dall'art. 6, 1°

comma, 1. 13 dicembre 1989 n. 401 per disporre il divieto que storile di accedere alle manifestazioni sportive e la connessa

prescrizione di comparire periodicamente presso l'autorità di

polizia. Sul punto, il secondo motivo di ricorso è manifesta

mente infondato.

4. - È invece fondato il primo motivo di ricorso.

Infatti il giudice ha convalidato il provvedimento di presen zione sull'errato presupposto che il Liti era stato denunciato per aver preso parte a episodi di violenza in occasione di manifesta

zioni sportive. Ciò significa che il controllo di legalità a lui spettante è stato esercitato con una motivazione apparente, oltre

che mancante sugli altri presupposti della misura.

Questa corte ha ormai precisato che il controllo di legalità del

giudice della convalida deve riguardare tutti i presupposti che

legittimano il provvedimento questorile, ivi compresi quelli re

lativi al carattere prevenzionale della misura (ragioni di neces

sità e urgenza, pericolosità concreta e attuale del soggetto, attri

buibilità al medesimo delle condotte addebitate e loro ricondu

cibilità alle ipotesi previste dalla norma), e deve inoltre investire

la durata della misura, che — se ritenuta eccessiva — può esse

re congniamente ridotta dal giudice stesso (27 ottobre 2004,

Labbia, Foro it., 2005, II, 401). Nel caso in cui il giudice della convalida ometta di motivare

— com'è avvenuto nell'ordinanza impugnata — su tutti i pre

supposti che legittimano il provvedimento questorile l'ordinan

za stessa va annullata con rinvio per nuovo giudizio sulla con

valida (sent. Labbia, cit.).

Il Foro Italiano — 2006.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione VI penale; sentenza 2 no

vembre 2005; Pres. Romano, Est. Fidelbo, P.M. Esposito

(conci, conf.); ric. P.m. in c. Sergi e altri. Annulla Trib. Bolo gna, ord. 28 maggio 2005.

Circostanze di reato — Aggravante della finalità di eversio ne dell'ordine democratico — Accertamento — Fattispe cie (D.l. 15 dicembre 1979 n. 625, misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica, art. 1; 1. 6

febbraio 1980 n. 15, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 15 dicembre 1979 n. 625).

L'intento eversivo non può ritenersi provato solo in base all'e

sistenza di azioni caratterizzate da modalità violente, occor

rendo valutare l'intenzione degli agenti e l'idoneità dei mezzi

adoperati per il raggiungimento dello scopo; ciò che rileva è

lo scopo cui tende l'agente con l'azione posta in essere e la

prova della sussistenza di tale scopo non può essere sostituita

da un generico collegamento del reato con un 'organizzazione ritenuta eversiva (nella specie, la corte ha ritenuto che la co

mune appartenenza degli autori di una serie di condotte ille

cite finalizzate alla realizzazione di un servizio di copisteria

gratuito per studenti meno abbienti al collettivo Passepartout o al gruppo di Disobbedienti non consente di desumere auto

maticamente la finalità eversiva, come connotato delle sin

gole condotte illecite, dal programma eversivo dell'associa

zione). (1)

Svolgimento del processo. — 1. - Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del riesame, in parziale accoglimento dei ricorsi presentati da Sergi Vittorio, Di

Berardino Fabiano e Guaragna Carmine, annullava l'ordinanza

cautelare emessa il 25 maggio 2005 dal g.i.p. in sede per i reati

di invasione di edificio, di danneggiamento, di violenza privata, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, aggravati dalla circostanza della finalità di eversione dell'ordine demo

cratico di cui all'art. 1 d.l. 15 dicembre 1979 n. 625, convertito

nella 1. 6 febbraio 1980 n. 15. Secondo l'ordinanza cautelare gli indagati dopo aver forzato

la serratura di una saracinesca si erano introdotti all'interno dei

locali appartenenti a Germana e Gloria Governatori, occupan doli assieme ad un gruppo di circa venticinque giovani, tutti

aderenti al collettivo Passepartout e al sodalizio dei Disobbe

dienti, impedendo ai legittimi proprietari di entrare e usando violenza e minacce contro gli agenti della polizia, che erano in

(1) La sentenza in epigrafe si colloca nel solco di un orientamento

giurisprudenziale consolidato, incline a riconoscere la sussistenza del

l'aggravante comune della finalità di eversione dell'ordine democratico al ricorrere del duplice presupposto costituito dalla presenza nella sfera

psichica del soggetto agente dell'intenzione «diretta e immediata» di

provocare il sovvertimento dell'ordinamento costituzionale vigente e dall'idoneità oggettiva della condotta-base a realizzare il programmato esito offensivo (oltre alle sentenze richiamate in motivazione, sul pun to, cfr., da ultimo, Cass. 2 dicembre 1999, Faccia, Foro it., Rep. 2000, voce Reati in materia di navigazione, n. 20, e Dir. pen. e proc., 2001,

999). In particolare, la pronuncia su riprodotta, nel distinguere tra concetto

sostanziale e prova processuale, si preoccupa di precisare che la finalità

eversiva, nella sua duplice caratterizzazione oggettivo-soggettiva, deve funzionalmente qualificare in via autonoma la singola condotta crimi nosa e non può perciò esaurirsi nell'accertamento dell'avvenuto ricorso a metodi violenti, né nel riscontro di comportamenti pregressi Contrad distinti da analoga finalità, né nella provata appartenenza a organizza zioni politico-eversive.

Sotto tale ultimo profilo la sentenza in epigrafe costituisce ulteriore

sviluppo di una posizione già sostenuta in passato dalle sezioni unite

della Corte di cassazione, secondo cui la configurabilità dell'aggra vante in questione non sarebbe «condizionata affatto dalla partecipa zione degli autori del reato ad un'associazione terroristica o eversiva, essendo prospettabile una condotta con fini eversivi anche al di fuori di

legami di tipo associativo» (Cass. 23 novembre 1995, Facchini, Foro

it., Rep. 1996, voce Circostanze di reato, n. 14, e Riv. pen., 1996, 723): in sintesi, mentre per le sezioni unite l'elemento dell'organizzazione —

valorizzato da una parte della giurisprudenza di merito dei primi anni

ottanta per limitare l'applicazione dell'aggravante a fatti realmente of

fensivi del bene protetto — non è un presupposto applicativo necessa

rio, per la sentenza in epigrafe non è nemmeno sufficiente.

This content downloaded from 91.220.202.116 on Sat, 28 Jun 2014 16:20:45 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended