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sezioni unite penali; sentenza 30 giugno 1999; Pres. Bile, Est. Raimondi, P.M. Toscani (concl....

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sezioni unite penali; sentenza 30 giugno 1999; Pres. Bile, Est. Raimondi, P.M. Toscani (concl. conf.); ric. Lotto. Conferma Trib. Venezia, ord. 18 settembre 1998 Source: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 11 (NOVEMBRE 1999), pp. 617/618-621/622 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23193579 . Accessed: 28/06/2014 10:07 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.220.202.155 on Sat, 28 Jun 2014 10:07:03 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: sezioni unite penali; sentenza 30 giugno 1999; Pres. Bile, Est. Raimondi, P.M. Toscani (concl. conf.); ric. Lotto. Conferma Trib. Venezia, ord. 18 settembre 1998

sezioni unite penali; sentenza 30 giugno 1999; Pres. Bile, Est. Raimondi, P.M. Toscani (concl.conf.); ric. Lotto. Conferma Trib. Venezia, ord. 18 settembre 1998Source: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 11 (NOVEMBRE 1999), pp. 617/618-621/622Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23193579 .

Accessed: 28/06/2014 10:07

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617 GIURISPRUDENZA PENALE 618

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite penali; sentenza 30

giugno 1999; Pres. Bile, Est. Raimondi, P.M. Toscani (conci,

conf.); ric. Lotto. Conferma Trib. Venezia, ord. 18 settem

bre 1998.

CORTE DI CASSAZIONE;

Reati e infrazioni disciplinari in materia di navigazione — La

guna veneta — Servizio di taxi acqueo — Licenza comunale — Mancanza — Reato configurabile (Cod. nav., art. 1231; 1. 24 novembre 1981 n. 689, modifiche al sistema penale, art.

9).

Integra il reato di cui all'art. 1231 c. nav. la mancanza della

«licenza» comunale prescritta per l'esercizio del servizio di

«taxi acqueo» nella laguna veneta dalla l. reg. Veneto n. 63

del 1993 e dal reg. com. Venezia n. 239 del 1994, siccome

attinente — anche — al profilo della sicurezza della naviga zione, oltre che a quello della tutela ambientale e del patri monio storico-artistico della città di Venezia. (1)

Svolgimento del processo e motivi della decisione. — 1. - Con

ordinanza del 21 agosto 1998, il G.i.p. presso la Pretura di Ve

nezia dispose la revoca del sequestro preventivo dell'imbarca

zione targata Ve 7737, denominata Melania, di proprietà della

Motoscafi S. Giorgio s.r.l,, sequestro disposto nell'indagine a

carico di Lotto Roberto quale indagato per il reato di cui al

l'art. 1231 c. nav., avendo il Lotto condotto il natante nell'am

bito della laguna di Venezia senza avere ottenuto la prescritta licenza comunale.

Il g.i.p. motivava il suo provvedimento di revoca del seque stro preventivo, richiamando il principio di specialità sancito

dall'art. 9, 2° comma, 1. 24 novembre 1981 n. 689, secondo

cui la norma sanzionatoria penale prevale su quella sanzionato

ria amministrativa, sempreché la norma penale non preveda un

reato sussidiario, quale la contravvenzione prevista dall'art. 1231

c. nav., cit. Il quale, sotto la titolazione «inosservanza di nor

me sulla sicurezza della navigazione», stabilisce che è punito con sanzione penale, se il fatto non costituisce, appunto, un

più grave reato, «chiunque non osserva una disposizione di leg

ge o di regolamento ovvero un provvedimento legalmente dato

dall'autorità competente in materia di sicurezza della navi

gazione». Avverso tale provvedimento di revoca del sequestro, ai sensi

dell'art. 322 bis c.p.p. propose appello il p.m. richiamando la

recente sentenza di queste sezioni unite penali 24 giugno 1998, Fabris (Foro it., 1998, II, 589) — d'ora innanzi più semplice

mente, sentenza Fabris — per la quale il regime autorizzativo

di cui alla normativa regionale veneta riguardava «anche» la

sicurezza della navigazione, con la conseguente violazione del

l'art. 1231 c. nav. nel caso, quale quello in esame, di esercizio

di un taxi lagunare nelle acque interne a scopo di lucro da parte di chi fosse sprovvisto, come il Lotto, della prescritta licenza

comunale.

Il Tribunale del riesame di Venezia, con ordinanza del 18

settembre 1998, annullò l'ordinanza del g.i.p. di revoca del se

(1) A distanza di un anno dalla sentenza 24 giugno 1998, Fabris (Fo ro it., 1998, II, 589, con nota di richiami) le sezioni unite, cui il ricorso era stato rimesso ancora una volta dalla terza sezione con ordinanza 26 febbraio 1999 (redatta dallo stesso estensore del primo provvedimen to di rimessione), ribadiscono le linee argomentative a sostegno della tesi interpretativa favorevole all'applicabilità della fattispecie contrav venzionale di cui all'art. 1231 c. nav. al fenomeno dell'abusivismo per il servizio di taxi acqueo nella laguna di Venezia; ipotesi di conduzione di un'imbarcazione per scopi lucrativi senza il prescritto titolo profes sionale, questa, costituente violazione di disposizioni dettate dalla ri chiamata normativa regionale e comunale, «anche» in funzione dell'in

teresse pubblico per la sicurezza della navigazione. V., per la conforme soluzione interpretativa, Corte cost. 19 dicembre

1991, n. 478, cit. in motivazione, id., 1992,1, 1617; nonché, per i profi li di raffronto del trattamento sanzionatorio stabilito per le «non omo

genee» fattispecie criminose di conduzione per scopi lucrativi di un'im

barcazione addetta alla navigazione interna senza il titolo professionale e di conduzione di un'imbarcazione per la navigazione da diporto senza l'abilitazione alla guida, Corte cost. 21 gennaio 1999, n. 9, id., 1999,

I, 1397. L'indirizzo ermeneutico recepito dalle sezioni unite non risulta condi

viso da Pret. Venezia 26 aprile 1999, giud. Maturi, imp. Casson, inedi

ta, che richiama l'opposta «ultracinquantennale prassi interpretativa» dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in con

cessione e l'altrettanto contraria «ultracinquantennale giurisprudenza» della Pretura di Venezia.

Il Foro Italiano — 1999 — Parte II-16.

questro dell'imbarcazione e ne dispose a sua volta il sequestro

preventivo. 2. - Avverso l'ordinanza del tribunale del riesame propose

ricorso il difensore del Lotto articolando i seguenti motivi.

(Omissis) Il ricorso era assegnato alla terza sezione penale della corte,

che, a sua volta, ne ha disposto però la rimessione alle sezioni

unite con ordinanza adottata nella camera di consiglio del 26

febbraio 1999. 3. - Val la pena ricordare che la sentenza Fabris aveva evi

denziato che sulla questione si contrapponevano due orienta

menti interpretativi, quello secondo cui l'abusivismo dei tassisti

lagunari configurava il reato di cui all'art. 1231 c. nav., e quel

lo, di segno opposto, decisamente minoritario e rappresentato anzi da un'unica sentenza, la sentenza sez. Ili 4 novembre 1997, Tesolato (id., Rep. 1998, voce Reati in materia di navigazione, n. 11).

La decisione delle sezioni unite, dopo avere sottolineato che

l'art. 1231 c. nav. prevedeva un reato sussidiario e conteneva

una norma penale in bianco, ne individuava l'interesse protetto nella sicurezza della navigazione, fornendone circostanziata

nozione.

La sicurezza della navigazione era garantita, oltreché dall'i

doneità del mezzo, anche dalla capacità professionale di chi è

preposto alla sua conduzione. Nel caso in esame, per la condu

zione dei taxi acquei era richiesto un titolo, per così dire, raf

forzato, non essendo sufficiente il mero titolo professionale di

conduttore di motoscafi, ma occorrendo il possesso di una spe cifica autorizzazione, la licenza comunale, rilasciata dal comu

ne di Venezia, previa iscrizione nel ruolo provinciale dei condu

centi. Dell'iscrizione costituiscono requisiti indispensabili il pos sesso dei titoli professionali marittimi congiunti di motorista

abilitato e di conduttore al traffico locale e il superamento del

relativo esame di idoneità all'esercizio del servizio. Il tutto giu sta il regolamento comunale approvato con deliberazione consi

liare n. 239 del 22-23 dicembre 1994, in attuazione della 1. reg. Veneto 63/93.

Tale licenza, nell'economia della sentenza Fabris, si giustifica anche e in particolare con l'esigenza di garantire la sicurezza

della navigazione interna, cui viene dedicata una lunga e accu

rata ricognizione della normativa costituzionale, statale e regio

nale, della regione Veneto in particolare, fino alla già citata

deliberazione del consiglio comunale di Venezia n. 239 del 22-23

dicembre 1994, che, col così approvato regolamento in attua

zione della 1. reg. 63/93, per la guida dei taxi lagunari aveva

appunto richiesto l'apposita licenza comunale.

4. - Quanto agli eventuali limiti derivanti per la legislazione

regionale, in forza dell'art. 117 Cost., la sentenza Fabris ha

ricordato la decisione n. 478 del 19 dicembre 1991 della Corte

costituzionale (id., 1992, I, 1617), in riferimento alla precedente 1. reg. Veneto 47/80, sentenza che sottolineava la peculiarità della navigazione interna della regione in questione e la coeren

za del complessivo assetto del sistema pluralistico delle fonti

normative, tra le quali la delega conferita alle regioni nello spe cifico settore della «sicurezza dei natanti addetti alle linee di

navigazione interna» dall'art. 86, 3° commà, d.p.r. n. 616 del

1977, «pur persistendo l'attribuzione agli organi statali del di

retto esercizio, nella materia dei trasporti, delle funzioni relati

ve alla sicurezza della navigazione interna».

Donde la conclusione, cui è pervenuta la sentenza Fabris, che

le richiamate disposizioni, che per l'espletamento del servizio

pubblico di linea di taxi acqueo nella laguna di Venezia prescri vono il rilascio dell'apposita licenza comunale, attengono «an

che» al profilo della sicurezza della navigazione. Con la conse

guente possibilità di integrare la norma in bianco prevista dal

l'art. 1231 c. nav. e conseguente punibilità dell'abusivo condu

cente del taxi acqueo. 5. - A fronte dell'ampia e approfondita disamina della mate

ria condotta dalla sentenza Fabris, la difesa del Lotto prima e l'ordinanza di rimessione poi sollevano precise obiezioni e per

plessità. Val la pena anticipare che la difesa del ricorrente contesta

il carattere personale della licenza come connessa alle capacità di conduzione del natante e quindi anche alla sicurezza della

navigazione, e ipotizza invece un rilascio della licenza alla so

cietà armatrice.

Tale prospettiva è manifestamente infondata non soltanto per le argomentazioni a proposito della licenza ricordate dalla sen

tenza Fabris, ma anche perché la già menzionata sentenza della

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PARTE SECONDA

Corte costituzionale n. 478 del 19 dicembre 1991 aveva dichia

rato non fondate le questioni di legittimità costituzionale del

l'art. 13, 4° comma, 1. reg. Veneto 8 maggio 1980 n. 47, che

escludeva il rinnovo dell'autorizzazione dopo il compimento del

sessantacinquesimo arino di età del titolare di autorizzazione al

trasporto con taxi acqueo nella laguna di Venezia. Nella moti

vazione si sottolineava tra l'altro che «la ragionevolezza della

deroga (al diritto al rinnovo) rispetto ai principi fondamentali

trova un indubbio referente nella peculiarità della navigazione interna della regione interessata, che solo il legislatore regiona

le, titolare della materia, è in grado di valutare con piena cogni zione di causa e che, quindi, egli soltanto può adeguatamente

apprezzare nello stabilire i requisiti di coloro che debbono eser

citare l'attività nel proprio ambito territoriale». Sicché la deca

denza per raggiunti limiti di età non era stata ritenuta discrimi

natoria e irragionevole in relazione alla ratio che si desume dal

contesto in cui si colloca la disposizione in questione. In rela

zione cioè all'esigenza di assicurare l'idoneità psico-fisica, desti

nata ad attenuarsi con l'avanzare degli anni, in chi svolge l'atti

vità di guida dei taxi acquei, da cui dipende la sicurezza dei

trasporti e l'incolumità dei soggetti trasportati. 6. - La terza sezione ha motivato la rimessione alle sezioni

unite con due distinti ordini di ragioni: quelle che possono dar

luogo a un nuovo contrasto giurisprudenziale sulle questioni già esaminate, ai sensi dell'art. 172, 2° comma, disp. att. c.p.p.; e quelle che possono far insorgere altro contrasto giurispruden ziale su questioni non ancora esaminate. (Omissis)

7. - Passando ad esaminare il primo ordine di ragioni poste a base dell'ordinanza di rimessione — che per le relative que stioni riprende il secondo motivo a sostegno del ricorso — eb

bene, con esse si sollevano due perplessità in ordine alla solu

zione cui era pervenuta la sentenza Fabris.

Questa presupponeva che la 1. reg. Veneto n. 63 del 30 di

cembre 1993 inerisse «anche» alla sicurezza della navigazione, sicché la violazione della norma di cui all'art. 4 stessa legge, che prescrive l'apposita autorizzazione comunale, per poter eser

citare il servizio di taxi acqueo, integra il reato previsto dall'art.

1231 c. nav.

Contro questa conclusione la prima forte perplessità della se

zione rimettente nasce dalla considerazione che l'art. 104, lett.

0, d.leg. 31 marzo 1998 n. 112 espressamente mantiene allo

Stato le funzioni relative alla sicurezza della navigazione inter na. Sicché l'art. 4 or citato non poteva ritenersi dettato a presi dio della sicurezza della navigazione. Con la conseguenza che la relativa violazione non poteva attivare la previsione di reato di cui all'art. 1231 c. nav.

A tale perplessità se ne aggiunge una seconda, strettamente

connessa alla prima, che cioè non importa l'attribuzione alla

regione della competenza amministrativa, ma rileva invece quel la legislativa, in mancanza della quale la regione non avrebbe

potuto legiferare in una materia, quale appunto quella della si curezza della navigazione; né la sentenza Fabris indica il titolo

dell'attribuzione di codesta competenza, da essa decisione pre supposta.

8. - Le due perplessità, ancorché articolate con dovizie di ar

gomenti, non meritano accoglimento. È ben vero che l'art. 104, lett. /), d.leg. 112/98 sopra cit.

recita testualmente: «Sono mantenute allo Stato le funzioni re lative: (. . .) 0 alla disciplina e alla sicurezza della navigazione da diporto; alla sicurezza della navigazione interna». Ma è pur vero che lo stesso d.leg. n. 112, con una norma di apertura, all'art. 1, 4° comma, previene ogni incongruenza che potrebbe derivare da una normativa in tumultuosa evoluzione e quindi da una non perfetta tecnica legislativa, stabilendo: «In nessun caso le norme del presente decreto legislativo possono essere

interpretate nel senso dell'attribuzione allo Stato, alle sue am ministrazioni o ad enti pubblici nazionali, di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque attribuiti alle regioni, agli enti locali e alle autonomie funzionali dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo». Con ciò disattivando all'origine qualsiasi slabbratura normativa del decreto che rappresentasse un ritorno al passato.

9. - Sicché, il problema si sposta sul quesito se in passato la sicurezza della navigazione interna era stata già attribuita alle

regioni a statuto ordinario. Ai fini della risposta affermativa soccorre il d.p.r. 616/77, che, all'art. 86, titolato «Funzioni de

legate», delega appunto «alle regioni l'esercizio delle funzioni relative alla sicurezza dei natanti addetti alle linee di navigazio ne interna» (4° comma). Competenza, questa, attribuita alle re

gioni, non soltanto amministrativa, ma anche normativa, per

ii. Foro Italiano — 1999.

ché l'art. 7 (norme regionali di attuazione) stabilisce che «le

regioni in tutte le materie delegate dallo Stato possono emanare

norme legislative di organizzazione o di spesa, nonché norme

di attuazione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 117 Cost.».

Competenza normativa dunque, questa attribuita alle regioni, che la regione Veneto aveva esercitato con la 1. 63/93, in tema

di «trasporto non di linea in acque di navigazione interna»,

prima dunque che intervenisse il d.leg. 112/98. Per cui è indu

bitabile che la regione Veneto con la sua legge potesse aver ri

guardo anche alla sicurezza dei servizi di trasporto su tali acque e ben potesse integrare con l'art. 4 la norma penale in bianco

contenuta nell'art. 1231 c. nav. prevedendo, inoltre, nel succes

sivo art. 43, nell'esercizio discrezionale della competenza legi slativa attribuitale, a carico del conducente del natante trasgres

sore, sia la sanzione penale, in questo caso appunto quella pre vista dall'art. 1231 c. nav., sia le sanzioni amministrative, in

tale articolo previste: «Ferma restando l'applicazione delle san

zioni penali, ove il fatto costituisca reato ai sensi della normati

va vigente, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative

(. . .)». In definitiva, la chiara dizione dell'art. 43 testé citato dimo

stra la preoccupazione del legislatore regionale per una materia

così delicata, quale quella del trasporto in acque di navigazione

interna, a causa dei molti interessi protetti, fra cui, in testa a

tutti quello dell'incolumità dei viaggiatori e di quanti comunque

possono essere coinvolti in un sinistro, riaffermando la punibi lità del conducente del natante, che la sicurezza delle persone avesse messo in pericolo essendosi peritato nella guida senza

essere provvisto dell'apposita licenza e dei titoli abilitativi che

questa presuppone. 10. - Con ciò si risolve anche la questione dell'applicabilità

o meno dell'art. 9 1. 24 novembre 1981 n. 689, che la sentenza

Fabris non aveva esaminata perché estranea al dibattito che aveva

nutrito il precedente contrasto giurisprudenziale. Questione pro

posta e risolta affermativamente sia dalla difesa del ricorrente

nel secondo motivo di ricorso, sia dall'ordinanza di rimessione,

sia, prima ancora, dall'ordinanza con cui il g.i.p. aveva dispo sto la revoca del sequestro. Nel senso che, disponendo l'art. 9 la prevalenza della disposizione penale su quella amministrati va sempreché la disposizione penale non prevedesse un reato

sussidiario, ne derivava che, attesa appunto la natura di reato

sussidiario della contravvenzione prevista dall'art. 1231 c. nav., avrebbe dovuto applicarsi soltanto la sanzione amministrativa.

Applicabilità però della sanzione amministrativa, che, a parte la dubbia costituzionalità dell'art. 9, 3° comma, 1. n. 689, viene

espressamente impedita ed esclusa dalla chiara dizione dell'art. 43 su citato e dalla natura speciale della norma regionale.

11. - Resta l'ultimo problema, con cui l'ordinanza di rimes

sione riprende il terzo motivo addotto a sostegno del ricorso.

«L'asserita manifesta illogicità della motivazione sulla base del l'erroneo presupposto di fatto che si tratti di navigazione inter

na, mentre invece si tratta di navigazione promiscua». «Per cui — si sottolinea nella memoria difensiva del 16 feb

braio 1998 — i presupposti dell'impugnato sequestro non sussi stono (. . .) anche per il sopraggiunto motivo connesso all'in

terpretazione autentica della 1. reg. Veneta 63/93, che ne deli mita l'applicazione alla sola navigazione interna, non consentendone l'estensione» a quella promiscua.

Intanto, non si vede come si possa imputare all'ordinanza

impugnata, una manifesta illogicità di motivazione in riferimento all'omesso accertamento dell'asserita navigazione promiscua, quando fino ad allora la navigazione interna dei taxi acquei e del Lotto in particolare non risulta mai essere stata messa in discussione. Ovvero imputarle come manifesta illogicità di

motivazione l'omessa valutazione del motivo, pure espressamente dichiarato come sopraggiunto, indotto da una nuova legge re

gionale, la n. 3 del 18 gennaio 1999, che è dunque successiva all'ordinanza impugnata e che inoltre subordina la propria ap plicabilità alla stazza inferiore alle dieci tonnellate del natante, circostanza anch'essa, completamente fuori dal presente proce dimento incidentale.

La richiamata 1. reg. 3/99 inoltre non è pertinente perché non limita ma, al contrario, estende l'obbligo della licenza, «nel

l'ipotesi di navigazione promiscua di cui agli art. 24 c. nav. e 4 del regolamento per la navigazione interna approvato con

d.p.r. 28 giugno 1949 n. 361», anche ai «soggetti che svolgono servizi di trasporto di persone nei canali lagunari di navigazione interna (. . .)». Dove per navigazione promiscua s'intende quel la delle navi addette alla navigazione marittima quando entrano in acque interne, e quella, viceversa, delle navi addette alla na

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GIURISPRUDENZA PENALE

vigazione interna quando sforino in acque marittime. Il princi

pio dettato dall'art. 24 c. nav., che fornisce la detta nozione, è che le navi s'uniformino al regime delle acque praticate.

In sintonia con tale principio la nuova 1. reg. 3/99 appare

esigere l'obbligo della licenza anche per i conducenti dei natan

ti, con stazza inferiore alle dieci tonnellate, che pratichino i ca nali lagunari, venendo magari da fuori della laguna. In una

parola l'obbligo della licenza per un tale genere di trasporto deriva dalle acque di navigazione interna praticate, a causa del

la maggiore capacità che si richiede ai conducenti. E non dalla

normale attività di navigazione, marittima o interna, cui si sia

addetti.

Previsione, dunque, questa, che, mentre per le acque di navi

gazione interna rafforza la necessità della licenza, estendendola

anche a quanti esercitano l'attività di navigazione promiscua nei canali lagunari, non riguarda i conducenti dei taxi acquei, i quali, per definizione, ex art. 4 1. reg. Veneto 63/93, svolgono un servizio nelle acque di navigazione interna, e come tali, già erano assoggettati all'obbligo del preventivo rilascio della licen

za. Senza che per essi dunque possa dirsi intervenuta alcuna

novità normativa.

Si deve dunque concludere nel senso che integra il reato di

cui all'art. 1231 c. nav. la condotta di chi effettui, senza la

preventiva licenza comunale, servizio di trasporto pubblico non

di linea utilizzando a tal fine un natante (taxi acqueo).

I

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III penale; sentenza 24 feb

braio 1999; Pres. Avitabile, Est. De Maio, P.M. Ciampoli

(conci, conf.); ric. Proc. gen. App. Firenze in c. Catania.

Conferma Trib. Prato 31 marzo 1998.

Violenza sessuale, atti sessuali con o in presenza di minorenni,

divulgazione di generalità o immagine della persona offesa — Induzione con abuso delle condizioni di inferiorità psichi ca o fisica — Elemento essenziale del reato — Fattispecie (Cod.

pen., art. 609 bis).

Nessuna aggravante è ravvisabile nella violenza sessuale com

messa con abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichi ca della persona offesa, posto che nel nuovo art. 609 bis, 20

comma, n. 1, c.p., la condotta si connota sotto il profilo dell'induzione con abuso delle condizioni di menomazione,

per cui l'abuso è elemento essenziale del reato (fattispecie re

lativa ad abuso sessuale commesso nei confronti di una don

na al settimo mese di gravidanza). (1)

II

TRIBUNALE DI RIETI; sentenza 20 ottobre 1998; Pres. Puc

ci, Est. Arturi; imp. Brescia.

Violenza sessuale, atti sessuali con o in presenza di minorenni,

divulgazione di generalità o immagine della persona offesa — Induzione con abuso delle condizioni di inferiorità fisica

o psichica — Reato — Fattispecie (Cod. pen., art. 609 bis).

Integra il reato di violenza sessuale commesso con abuso delle

condizioni di inferiorità psichica della persona offesa, atte

nuato dalla minore gravità, il comportamento dell'adulto di

età notevolmente maggiore che induca una ragazza quattordi cenne a compiere atti sessuali, profittando della sua inespe

rienza e immaturità e del suo forte stato di disagio psicologi

co, ma essendo tale comportamento maturato sulla base di

atteggiamenti iniziali della stessa vittima pienamente consen

suali, manifestazione di un interesse per l'uomo e della dispo nibilità ad instaurare un rapporto di frequentazione. (2)

(1-2) I. - La sentenza della Cassazione su riprodotta, ancorché abbia

suscitato un certo sconcerto nell'opinione pubblica e reazioni negative nei media (nel presupposto «emotivo» che una violenza sessuale su donna incinta non può, per una sorta di diritto naturale, non comportare una

Il Foro Italiano — 1999.

I

Motivazione. — Catania Salvatore fu rinviato al giudizio del

Tribunale di Prato perché rispondesse dei reati di cui agli art.:

a) 605 c.p. perché privava della libertà personale E.S., sua fi

danzata, impedendole di lasciare la sua abitazione e al riguardo trattenendola con forza per i vestiti, tanto da strapparli, e poi

costringendola — per un arco di tempo apprezzabile — a seder

si su un letto ove poi, con successivo e distinto impulso crimi

noso, commetteva il reato di cui al capo successivo; b) 519,

circostanza aggravante!), appare tuttavia meno censurabile sotto un pro filo strettamente tecnico-giuridico: cfr. il commento di Ciaravolo, Una sentenza della Cassazione senza ombre ma i giudici finiscono sul banco

degli imputati, in Guida al dir., 1999, fase. 16, 68 s. La ragione del ricorso immediato del procuratore generale, che ha

dato occasione alla pronuncia in epigrafe, derivava in realtà da un erro re in cui era incorso il Tribunale di Prato quale giudice del merito, e in cui è peraltro caduto lo stesso procuratore ricorrente: tale errore è bene spiegato nella motivazione della sentenza su riprodotta, alla cui lettura si può rinviare.

Proprio perché l'abuso della condizione di inferiorità costituisce ele mento integrante il reato di cui al nuovo art. 609 bis, 2" comma, n.

1, c.p., non esiste — come la Cassazione precisa — «alcuna incompati bilità ontologica tra l'ipotesi contestata e il (. . .) caso di minore gravi tà, che, anzi, è esplicitamente previsto dall'art. 609 bis, 3° comma, per tutte le ipotesi contemplate nello stesso art. 609 bis c.p., compresa ov viamente quella (che ricorre nel caso in esame) realizzata mediante in duzione con abuso delle condizioni di inferiorità fisica». Sulla circo stanza attenuante della minore gravità, v. anche infra, sub II.

II. - La sentenza del Tribunale di Rieti sopra riportata contribuisce a incrementare la prassi applicativa dell'attuale art. 609, 2° comma, n. 1, c.p. (che ha modificato la vecchia violenza carnale «presunta» di cui al previgente art. 519, 2° comma, c.p.), con specifico riguardo ai casi di abuso di una condizione di inferiorità «psichica»: in proposi to, cfr. la nota di Giammona a Cass. 3 dicembre 1996, Pennese, Foro

it., 1997, II, 692, e ivi ampi riferimenti alle ragioni ispiratrici alla rifor ma del 1996 e ai primi commenti dottrinali, oltre che alla giurispruden za maturata sotto la disciplina precedente.

Il tribunale mostra di recepire l'orientamento dei giudici di legittimi tà, secondo cui la differenza di età tra il soggetto attivo e la vittima

può essere di per sé sintomatica di quel «qualificato differenziale di

potere», che deve caratterizzare il rapporto sessuale ai fini della sua rilevanza penale (Cass. 19 novembre 1997, Tomasello, cit. in motiva

zione, id., Rep. 1998, voce Violenza sessuale, n. 20); nonché l'insegna mento, per vero già emerso in precedenza, per il quale lo stato di infe riorità della vittima non presuppone una menomazione mentale né uno stato patologico, potendo l'incapacità di esprimere un consenso valido e consapevole derivare anche da situazioni ambientali o da fattori trau matici (Cass. 16 marzo 1988, Putignano, cit. in motivazione, id., Rep. 1989, voce Violenza carnale, n. 7; 3 dicembre 1996, Pennese, cit.). Nel senso che lo stato di inferiorità psico-fisica esprime una situazione es senzialmente relazionale, da accertarsi attraverso l'analisi in concreto della dinamica dei fatti, v., altresì, Cass. 14 marzo 1984, Germani, cit. in motivazione, Giust. pen., 1985, II, 463, e Foro it., Rep. 1985, voce

cit., n. 11. In tema di violenza sessuale con induzione e abuso, cfr., anche, con

riferimento alla disciplina vigente, Cass. 28 febbraio 1997, Masu, id., Rep. 1997, voce Violenza sessuale, n. 25.

In dottrina, cfr., in particolare, i rilievi di Cadoppi, Commento al l'art. 3 I. 15 febbraio 1996 n. 66, in AA.VV., Commentari delle norme contro la violenza sessuale e della legge contro la pedofilia, 2a ed., a cura di A. Cadoppi, Padova, 1999, 83 ss.

Per ipotesi applicative della diminuente dei casi di minore gravità, prevista dall'art. 609 bis, 3° comma, c.p., cfr. Cass. 7 luglio 1996, De

Barberi, Giust. pen., 1997, II, 340, e Foro it., Rep. 1997, voce cit., n. 27; 15 novembre 1996, Coro, Riv. pen., 1997, 147, e Foro it., Rep. 1997, voce cit., n. 28.

III. - Riguardo alla fattispecie generale di violenza sessuale, nella nuova formulazione di cui all'art. 609 bis, 1° comma, c.p., si segnala come assai discussa l'ormai famosa pronuncia relativa alla violenza su donna «in jeans»: Cass. 6 novembre 1998, Cristiano, id., 1999, II, 165, con nota di Fiandaca, Violenza su donna «in jeans» e pregiudizi nell'accer tamento giudiziario, nella quale si esprimono rilievi critici anche rispet to alle valutazioni probatorie compiute dalla Corte d'appello di Poten

za come giudice di secondo grado; ma assai meno critico verso quest'ul timo giudice, sulla base di una lettura integrale (e non solo, come nella

nota di Fiandaca, cit., dell'affrettato riassunto fattone dai giudici di

legittimità) della motivazione della sentenza relativa, il commento di

Iacoviello, Toghe e jeans. Per una difesa (improbabile) di una senten

za indifendibile, in Cass. pen., 1999, 2204. Con riferimento, altresì, alla controvertibile rilevanza penale, in ter

mini di violenza sessuale punibile, del «bacio», cfr., rispettivamente in

senso positivo e negativo, Cass. 27 aprile 1998, Di Francia, e 9 ottobre

1997, Corsaro, Foro it., 1998, II, 505, con nota di Fiandaca, La rile

vanza penale del «bacio» tra anatomia e cultura. [G. Fiandaca]

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