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SISTEMA DI GESTIONE QUALITA’ CERTIFICATO DA SOCIETA’ SVIZZERA
03/02/2009
SISTEMA DI DELEGHE: AZIONI E CONTROLLI
29/01/2009 – Milano
Convegno ASPESI
Arch. Roberto Busso
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AGENDA
1. IL CONCETTO DI DELEGA
2. DELEGA DI FUNZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
3. L’EVOLUZIONE NORMATIVA
4. CONDIZIONI DELLA DELEGA DI FUNZIONI
5. IL CONTROLLO DEL DELEGANTE
6. IL RUOLO DEI VERIFICATORI INDIPENDENTI
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IL CONCETTO DI DELEGA
Definizione :
Processo per il quale un soggetto, il delegante, conferisce ad un altro, il delegato,
l'incarico di eseguire una prestazione che rientra nella proprie responsabilità.
Aspetti salienti
il compito che il delegante assegna al delegato;
l'autorità che deve essere concessa dal delegante al delegato, necessaria per
l'impiego delle risorse e per l'adozione delle azioni per l'assolvimento del
compito;
l'obbligo del delegato verso il delegante: rapporto di responsabilità doveroso,
del delegato nei confronti del delegante.
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IL CONCETTO DI DELEGA
Secondo D. Kelleher, P.Finestone e A. Lowy (1986), la delega è al tempo stesso:
una strategia che permette di abbassare il livello organizzativo al quale vengono prese
le decisioni;
un processo manageriale di fondamentale importanza per lo sviluppo, la gestione e la
motivazione delle risorse umane;
un fenomeno relazionale che coinvolge attori diversi, ai diversi livelli
dell’organizzazione.
Operativamente la delega consiste
nell’affidare agli individui l’autorità e la responsabilità (F.F. Huppe, 1994)
necessarie
per svolgere compiti più impegnativi e complessi rispetto alla routine
(R.B.Nelson,1988).
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DELEGA DI FUNZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
In materia di sicurezza:
In un sistema basato sui modelli di organizzazione e di gestione come quello che si stadelineando (art. 30 D.Lgs. 81/08), diventa obbligatorio andare a valutare non le responsabilitàsingole ma quelle dei componenti di una filiera di soggetti.
Al vertice di questa filiera resta il datore di lavoro, che ha il potere di organizzazione e di gestione,essendo anche il titolare delle risorse finanziarie necessarie.
La base di un sistema di gestione efficace può quindi essere identificata in un organigramma disicurezza definito in modo univoco.
La delega di funzioni costituisce un importante strumento di organizzazione
aziendale, essenziale per una migliore efficienza nelle organizzazioni ‘complesse’
ed altresì capace di allocare, in corrispondenza del soggetto sul quale gravano
effettivamente decisioni e poteri di spesa, le responsabilità giuridiche derivanti da
infortuni sui luoghi di lavoro.
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L’EVOLUZIONE NORMATIVA
In passato, in assenza di una specifica definizione legislativa, la giurisprudenza aveva individuato
una serie di caratteristiche volte a confermare l’istituto della delega ed i suoi relativi effetti in tema di
responsabilità, tra cui: le esigenze organizzative dell’azienda, il trasferimento di poteri decisionali e
di spesa, la puntualità di espressione della delega, l’idoneità del delegato, etc.
Il nuovo Testo Unico sulla sicurezza reca una serie di condizioni che in parte confermano gli
orientamenti giurisprudenziali del passato. La novità consiste nella definizione esplicita del
concetto di delega all’art. 16.
Applicabile sia alla gestione della sicurezza “ordinaria” negli ambienti di lavoro,
sia per quanto riguarda i cantieri mobili e temporanei (ex D.Lgs. 494/96, ora Titolo
IV del D.Lgs. 81/2008).
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Art. 16 D.Lgs. 81/2008, comma 1
La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, èammessa con i seguenti limiti e condizioni:
CONDIZIONI DELLA DELEGA DI FUNZIONI
Inoltre, alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.
a. che essa risulti da atto scritto recante data certa;
b. che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiestidalla specifica natura delle funzioni delegate;
c. che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllorichiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
d. che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
e. che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
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Art. 16 D.Lgs. 81/2008, comma 3
La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in
ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La
vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all'articolo 30,
comma 4.
IL CONTROLLO DEL DELEGANTE
Analogamente:
Art. 93. Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori
Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi
limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori. In ogni caso il conferimento
dell'incarico al responsabile dei lavori non esonera il committente dalle responsabilità
connesse alla verifica degli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 90, 92, comma
1, lettera e), e 99.
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IL CONTROLLO DEL DELEGANTE
Verificabile tramite idonei sistemi di registrazione
DELEGANTE DELEGATO
delega di funzioni
controllo
Art. 30
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IL CONTROLLO DEL DELEGANTE
FONDAMENTALE: IL PROCESSO DEVE ESSERE DOCUMENTATO E RIPERCORRIBILE
CONTROLLO
MISURA DI PREVENZIONE
STRUMENTO PER LA SCELTA
DI DECISIONI STRATEGICHE
MONITORAGGIO RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBBIETTIVI
VERIFICA DELLA CONFORMITA’ A QUANTO STABILITO
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Affidabile a verificatori indipendenti
IL CONTROLLO DEL DELEGANTE
CONTROLLO2° LIVELLO
Affidabile alle figure aziendali responsabili1° LIVELLO
L’audit e il monitoraggio da parte di verificatori terzi permettono:
di rilevare eventuali non conformità e/o margini di miglioramento;
di programmare tempestivamente gli interventi correttivi eventualmente
necessari;
di poter tenere traccia dei controlli eseguiti;
di dimostrare a un organo di controllo l’effettività del sistema
implementato in materia di sicurezza.
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