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Smau Roma 2011 Nicola Fabiano

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Il sistema della posta elettronica certificata (PEC)
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1 Roma, 30-31 marzo – Fiera di Roma 1 Il sistema della posta elettronica certificata (PEC) PEC e firme elettroniche anche alla luce delle recenti modifiche al CAD Avv. Nicola Fabiano
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Roma, 30-31 marzo – Fiera di Roma !

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Il sistema della posta elettronica certificata (PEC)!

PEC e firme elettroniche anche alla luce delle recenti modifiche al CAD!

Avv. Nicola Fabiano!

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Nomenclatura  

!! PEC! Posta Elettronica Certificata!!

!CPECPT! Casella di Posta Elettronica Certificata del Processo Telematico!!

!CEC-PAC ! Casella Elettronica Certificata Pubblica Amministrazione e Cittadini!

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Il  sistema  PEC  

PEC

CEC-PAC

?

DOMINIO GIUSTIZIA

PCT

CPECPT

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I  sogge6  della  PEC  ed  i  rispe6vi  ruoli  

•  DigitPA (già CNIPA)!➮  vigilanza e controllo nei confronti dei gestori del servizio;!➮  supporto alle PA per l'introduzione della PEC nei procedimenti

amministrativi.!

•  Il gestore di PEC!•  Gli utenti (mittente – destinatario)!

➮  Professionisti!➮  Imprese!➮  PA!➮  cittadini!

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Il  CAD  vigente  

Art. 48. Posta elettronica certificata. !!

1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito DigitPA. !

2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata (mediante la posta elettronica certificata) ai sensi del comma 1, equivale, (nei casi consentiti dalla legge) salvo che la legge disponga diversamente , alla notificazione per mezzo della posta.!

3. La data e l’ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso (mediante posta elettronica certificata) ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1.!

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Legge  28  gennaio  2009,  n.  2  –  art.  16,  commi  6,7,8  e  9  !!Obbligatorietà della PEC o analogo   indirizzo   di   posta  ele<ronica  cer=ficata per:!!Ø  Professionisti: entro il 28/11/2009;!

Ø  Imprese: entro il 28/11/2011;!

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L.  2/09  –  art.  16,  commi  6,7,8  e  9  

6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Entro tre anni ...!!7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini

o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni,i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.!!8. Le amministrazioni pubbliche ... istituiscono una casella di posta certificata o analogo indirizzo di

posta elettronica di cui al comma 6 per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica. ...!!9. Salvo quanto stabilito dall'articolo 47, commi 1 e 2, del codice dell'amministrazione digitale di cui al

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni tra i soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo.!

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La  firma  delle  ricevute  

!Il D.P.R. 68/2005 prevede che le   ricevute   siano   firmate  ele<ronicamente  mediante  la  firma  ele<ronica  avanzata.!E’ opportuno, quindi, capire che cosa sia la firma elettronica avanzata anche rispetto ad altre tipologie di firme elettroniche (e-signature).!

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Le  firme  eletroniche  

•  q) firma elettronica: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica;!

•  q-bis) firma elettronica avanzata: insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l'identificazione del firmatar io del documento e garant iscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati;!

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Le  firme  eletroniche  

•  r) firma elettronica qualificata: un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma;!

•  s) firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;!

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L’efficacia  probatoria  

Art. 21, comma 2, CAD!!

Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.!

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Le  buste  

Un messaggio di e-mail è composto da:!!➡  una busta (envelope)!➡  una sezione di intestazioni (header)! (Data, A, Da, Ccn, Oggetto, Rispondi a ....)!➡  un corpo del messaggio (body)!

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Le  buste  

Messaggio email!A

B

Busta di trasporto!

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Le  buste  

L’art. 6, comma 9, del D.M. prevede solo 2 buste:!!

a)  busta di trasporto;!b)   busta di anomalia.!

Art. 1 D.M. 2/11/05!(definizioni)!

a)  busta di trasporto: la busta creata dal punto di accesso e sottoscritta con la firma del gestore di posta elettronica certificata mittente, all'interno della quale sono inseriti il messaggio originale inviato dall'utente di posta elettronica certificata ed i relativi dati di certificazione;!

b)   busta di anomalia: la busta, sottoscritta con la firma del gestore di posta elettronica certificata del destinatario, nella quale è inserito un messaggio errato ovvero non di posta elettronica certificata e consegnata ad un titolare, per evidenziare al destinatario detta anomalia.!

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La  consegna  del  messaggio  

Art.  6  D.P.R.  68/2005  !comma  3: La  ricevuta  di  avvenuta  consegna  fornisce  al  mi<ente  prova  che  il  

suo  messaggio  di  posta  ele<ronica  cer=ficata  e'  effe6vamente  pervenuto  all'indirizzo   ele<ronico  dichiarato  dal   des=natario   e   cer=fica   il  momento  della  consegna  tramite  un  testo,   leggibile  dal  mi<ente,  contenente   i  da=  di  cer=ficazione.!

!comma   5: La   ricevuta   di   avvenuta   consegna   e'   rilasciata   contestualmente  

alla  consegna  del  messaggio  di  posta  ele<ronica  cer=ficata  nella  casella  di  posta   ele<ronica   messa   a   disposizione   del   des=natario   dal   gestore,  indipendentemente   dall'avvenuta   le<ura   da   parte   del   sogge<o  desLnatario.!

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I  vantaggi  della  PEC  

1.  effetti legali (raccomanda a.r.)!2.  certezza della trasmissione e della consegna di un messaggio di

posta elettronica!3.  univocità della provenienza (identità del mittente)!4.  immodificabilità del contenuto!5.  riservatezza del contenuto!6.  il gestore è obbligato a conservare i messaggi per 30 mesi (log)!7.  il gestore è obbligato ad assicurare le misure di sicurezza previste

dal codice privacy!8.  costi ridotti!9.  sicurezza: virus e spam (??) !10.  Albo Telematico: obbligo di comunicare l’indirizzo PEC.!

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Principali  pun=  cri=ci  della  PEC  1/2  

1.  Discutibile la creazione del sistema PEC mediante l’utilizzo dello strumento normativo del D.P.R.;!

2.  La PEC necessita della firma elettronica avanzata (art. 9 DPR 68/05 – art. 1, lett. d del D.M. 2/11/05) che non esiste nel sistema normativo italiano;!

3.  Il mittente e il destinatario devono essere titolari di PEC affinché per entrambi si realizzino gli effetti legali relativi alla trasmissione;!

4.  Gli effetti si producono dalla trasmissione invece che al momento della ricezione;!

5.  Interoperabilità: manca a livello internazionale (in Italia ?);!6.  la PEC non appone firma elettronica e/o digitale agli allegati (nessuna

certezza sulla paternità dell’allegato);!

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Principali  pun=  cri=ci  della  PEC  2/2  

7.  incongruenza normativa (art. 16, comma 4, D.P.R. 68/2005 - art. 4 L. 24/2010): si potrà utilizzare la PEC nel proc. civ. ?!

8.  Albo telematico e comunicazione della PEC: quali sanzioni per chi omette o ritarda la comunicazione ?!

9.  problemi di sicurezza sul server LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) (v. processo di standardizzazione IETF - Internet Engineering Task Force);!

10.  non esiste un elenco pubblico dei titolari di PEC (cittadini e professionisti-per le imprese i dati si rilevano dal R.II.), mentre solo la PA può accedere ai dati;!

11.  nessuna esenzione dallo SPAM;!12.  limite operativo in caso casella piena: cosa accade ?!13.  I professionisti non possono utilizzare la CEC-PAC per l’attività

professionale.!

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Lo  scenario  internazionale  

REM è l’acronimo di Registered Electronic Mail!!È appena il caso di fare cenno ad uno standard tecnico in corso di approvazione che è stato

recentemente codificato dall’ETSI (European Telecommunications Standards Institute), come TS 102 640. L’ETSI è un’organizzazione europea sugli standards ufficialmente riconosciuta dalla Commissione Europea ed è inutile soffermarsi sul rilievo di questa entità. Con lo standard TS 102 640, pubblicato nel 2008, l’ETSI ha ideato la Registerd Electronic Mail (REM) consistente in un servizio email che ha un funzionamento similare – nei principi – a quello della PEC: semplificando “all’osso”, verrebbe sostanzialmente garantita l’accettazione e la consegna del messaggio email con l’ausilio di sistemi di firma sicuri (ma la REM non è solo questo). !

!Ciò che risulta interessante è che la REM – si ribadisce differente rispetto alla PEC – denota

l’attenzione europea per gli aspetti di certificazione da un lato (attestazione di consegna e ricevuta) e di assoluta interoperabilità dall’altro. Si tratta di un sistema che comunque risulta, a chi scrive, in fase non ancora definitiva.!

!L’UPU  (Universal  Postal  Union)  sta  prendendo  in  considerazione  lo  standard  REM  su  cu  lavora  ETSI.  

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Grazie per l’attenzione!-----!

Avv. Nicola Fabiano!Patrocinante in Cassazione!Specialista in Diritto Civile!

AIPSI Member!

[email protected]!www.studiolegalefabiano.eu!

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