+ All Categories

S.n.c.

Date post: 05-Jul-2015
Category:
Upload: donatella-carli-moretti
View: 3,541 times
Download: 5 times
Share this document with a friend
15
SOCIETA IN NOME COLLETTIVO s.n.c.
Transcript
Page 1: S.n.c.

SOCIETA IN NOME COLLETTIVO

s.n.c.

Page 2: S.n.c.

Caratteri generali

• È una società di persone

• È una società COMMERCIALE

• Può avere come oggetto sociale sia l’esercizio diun’attività agricola sia di un’attività commerciale

• Se svolge un’attività commerciale– Deve essere iscritta nel registro delle imprese

– Deve tenere le scritture contabili

– È soggetta al fallimento e alle altre procedureconcorsuali: il fallimento della società provoca ilfallimento dei singoli soci

Page 3: S.n.c.

DISCIPLINA

• La società in nome collettivo è regolata dalle norme sulla società semplice SALVO norme specifiche che derogano alla disciplina della società semplice o che la integrano.

Page 4: S.n.c.

Si applicano le stesse norme della società semplice

• ai CONFERIMENTI dei soci

• ai criteri di RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

• alla PARTECIPAZIONE DEI SOCI ALLE PERDITE

• alle regole SULL’AMMINISTRAZIONE e SULLA

RAPPRESENTANZA

• allo scioglimento DEL RAPPORTO DEL

SINGOLO SOCIO

• allo SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ

Page 5: S.n.c.

L’atto costitutivo

• La forma del contratto deve essere l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata

• L’atto costitutivo deve essere registrato nel registro delle imprese.

Page 6: S.n.c.

Contenuto dell’atto costitutivo

• indicazione delle generalità dei soci

• ragione sociale• soci amministratori e con rappresentanza• sede• oggetto sociale• conferimenti, valore e modo di valutazione• prestazioni d’opera• modalità di ripartizione utili/ perdite• durata

Page 7: S.n.c.

Modifiche all’atto costitutivo

• Se nel contratto non è stabilito diversamente le modifiche sono possibili solo con il consenso di tutti i soci.

• Le modifiche dell’atto costitutivo non sono opponibili ai terzi finché non sono iscritte nel registro delle imprese, a meno che si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Page 8: S.n.c.

La ragione sociale

• E’ il nome della società

• Deve indicare il nome almeno un socio e l’indicazione s.n.c.

• Rossi &figli/ Bianchi & fratelli/Verdi &co

Page 9: S.n.c.

Differenze dalla società semplice

• Tutti i soci rispondono ILLIMITATAMENTE e SOLIDALMENTE.

• Il patto contrario di limitazione della responsabilità non ha effetto verso i terzi: eventuali limitazioni della responsabilità hanno effetto solo tra i soci.

• E’ vietato il PATTO LEONINO con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite.

Page 10: S.n.c.

Maggiore Autonomia Patrimoniale

• La s.n.c. si caratterizza per una maggiore AUTONOMIA PATRIMONIALE rispetto alla s.s.– I creditori della società non possono pretendere il

pagamento dai singoli soci se non dopo l’escussione del patrimonio sociale (è il creditore che deve provare l’insufficienza del patrimonio sociale)

– il creditore particolare, finché dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore (ha il diritto di percepire gli utili spettanti al socio).

Page 11: S.n.c.

Tutela del capitale sociale

• Per garantire i creditori sociali sono previste particolari regole relative a

– RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

– RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

Page 12: S.n.c.

RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

• Se il capitale diventa eccessivo rispetto al volume d’affari i soci possono procedere ad una riduzione del capitale a determinate condizioni:

– La delibera deve essere iscritta nel registro delle imprese

– Se nessun creditore si oppone entro 3 mesi dall’iscrizione si può procedere al rimborso di parte dei conferimenti ai soci

Page 13: S.n.c.

Limiti alla ripartizione degli utili

• Per evitare che i soci si riprendano una parte del capitale sociale

– non si possono ripartire somme tra i soci se non per utili realmente conseguiti (art 2303 c.c)

• Nel caso si realizzino delle perdite:

– Non possono essere distribuiti utili fino a quando il capitale non sia completamente ricostruito

Page 14: S.n.c.

Società irregolare/ di fatto

• La società è irregolare se l’atto costitutivo non viene iscritto nel registro delle imprese.

• La società è di fatto quando più persone, senza nessun atto costitutivo, esercitano in comune un’attività commerciale allo scopo di dividere gli utili e le perdite.

• Le società irregolari e quelle di fatto possono essere dichiarate fallite e falliscono personalmente tutti i soci.

Page 15: S.n.c.

Società irregolare/ di fatto

• Per le società irregolari e di fatto VALGONO LE REGOLE DELLA SOCIETA’ SEMPLICE:

– I creditori possono rivalersi direttamente sui soci senza prima escutere il capitale sociale.

– I soci devono indicare i beni sui quali il creditore può agevolmente soddisfarsi

– Il creditore particolare del socio può chiedere la liquidazione della quota sociale


Recommended