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Startup innovative Italia

Date post: 21-Jul-2015
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Start Up Innovative
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Page 1: Startup innovative Italia

Start Up Innovative

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Il 19 dicembre 2012 è entrata in vigore la legge n. 221/2012 di conversione del Dl

179/2012, chiamato anche Decreto Legge Crescita 2.0, con il quale lo Stato ha adottato

una normativa per lo sviluppo e la crescita del Paese.

In particolare la Sezione IX è dedicata ad una nuova tipologia di imprese:

la start-up innovativa.

SONO SOCIETÀ DI CAPITALI, COSTITUITE ANCHE IN FORMA

COOPERATIVA, CHE HANNO QUALE OGGETTO SOCIALE ESCLUSIVO O

PREVALENTE LO SVILUPPO, LA PRODUZIONE E LA

COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI O SERVIZI INNOVATIVI AD

ALTO VALORE TECNOLOGICO

Riferimento normativo:

legge n. 221 del 17/12/2012

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IMPORTANTE

.

Per favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico e l'occupazione, in

particolare giovanile.

Per contribuire allo sviluppo di nuova cultura imprenditoriale, alla creazione di un

contesto maggiormente favorevole all'innovazione.

Per promuovere maggiore mobilità sociale e attrarre in Italia talenti, imprese

innovative e capitali dall'estero.

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VANTAGGI

.

In favore della start-up innovativa sono previste una serie di esenzioni ai fini della

costituzione ed iscrizione dell'impresa nel Registro delle Imprese,

agevolazioni fiscali, nonché deroghe al diritto societario e una disciplina

particolare nei rapporti di lavoro nell'impresa.

Condizione fondamentale per poter beneficiare di tali vantaggi è che le imprese

vengano iscritte nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese

riservata alle start-up innovative.

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.SINTESI DEI REQUISITI

E’ Startup innovativa la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le

cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un

mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i

seguenti requisiti:

meno di 4 anni di attività

sede principale in Italia

(La Startup innovativa deve avere «la sede principale dei propri affari e interessi in Italia». Anche

le imprese non residenti possono accedere alla normativa a condizione che siano residenti in

Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico

europeo ed esercitino in Italia un’attività d’impresa mediante una stabile organizzazione)

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SINTESI DEI REQUISITI

a partire dal secondo anno, produzione annua inferiore a € 5 mln

non distribuisce utili

oggetto sociale lo sviluppo e commercializzazione di prodotti o servizi

innovativi ad alto valore tecnologico

non è stata costituita da fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di

azienda o di ramo di azienda

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.SINTESI DEI REQUISITI

Le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del

maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up

innovativa.

Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la

locazione di beni immobili. In aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono

altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo

sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e

sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da

incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati

nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la

registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso.

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.SINTESI DEI REQUISITI

Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa.

In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite

dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa

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SINTESI DEI REQUISITI

A partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore

della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei

mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro.

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SINTESI DEI REQUISITI

È titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a

una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a

semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, oppure è titolare di diritti relativi ad un

software originario registrato presso la Siae, purché tali diritti o privative siano

direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa.

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SINTESI DEI REQUISITI

Impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o

superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di

dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università

italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che ha svolto, da almeno tre anni,

attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o

all'estero, oppure, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro

complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale.

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REGIME PUBLICITA’

Le startup innovative e gli incubatori certificati devono registrarsi nella sezione

speciale del Registro delle imprese creata ad hoc presso le Camere di Commercio

Questa registrazione permette di dare pubblicità, effettuare controlli e garantire il

monitoraggio dell’impatto che la nuova legislazione avrà sulla crescita economica e

l’occupazione

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AGEVOLAZIONI PRINCIPALI

Riduzione degli oneri amministrativi per apertura e avvio

Incentivi fiscali per l’investimento nelle startup innovative

Deroghe al diritto societario

Agevolazione in materia giuslavoristica

Intervento del Fondo centrale di garanzia per le PMI

Piattaforme web di equity crowdfunding

Deroga alla disciplina della legge fallimentare

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AGEVOLAZIONI PRINCIPALI

Copertura delle perdite e gestione flessibile del capitale

Esclusione dal regime delle società in perdita sistematica

Facoltà di creare quote prive di diritti di voto

Facoltà di emissione di strumenti finanziari partecipativi

Remunerazione basata sulla performance aziendale (piani di stock options e work for

equity)

Contratto di lavoro a termine ad hoc

Credito d’imposta per l’assunzione di personale altamente

qualificato

Accesso agevolato ai servizi per l’estero con l’ICE

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1. Abbattimento degli oneri per l'avvio d'impresa – la start-up, a differenza delle altre

aziende, sarà esonerata dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti

per l'iscrizione nel Registro delle Imprese nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto

alle Camere di Commercio.

2. Disciplina in materia di lavoro applicabile alle start-up – la start-up potrà assumere

personale con contratti a tempo determinato della durata minima di 6 mesi e massima di 36

mesi. All'interno di questo arco temporale, i contratti potranno essere anche di breve durata e

rinnovati più volte. Dopo 36 mesi, il contratto potrà essere ulteriormente rinnovato una sola

volta, per un massimo di altri 12 mesi, e quindi fino ad arrivare complessivamente a 48 mesi.

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Dopo questo periodo, il collaboratore potrà continuare a lavorare in startup solo con un

contratto a tempo indeterminato.

La start-up potrà remunerare i propri collaboratori con stock option, e i fornitori di servizi

esterni – come ad esempio gli avvocati e i commercialisti – attraverso il work for equity. Il

regime fiscale e contributivo che si applica a questi strumenti è vantaggioso e concepito su

misura rispetto alle esigenze tipiche di una start-up.

3. Credito d'imposta – la start-up godrà di un accesso prioritario alle agevolazioni per le

assunzioni di personale altamente qualificato.

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4. Introduzione di incentivi fiscali per investimenti in start-up provenienti da aziende e

privati per gli anni 2013, 2014 e 2015. Gli incentivi valgono sia in caso di investimenti diretti

in start-up, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di altre società che investono

prevalentemente in start-up. Il beneficio fiscale è maggiore se l'investimento riguarda le

start-up a vocazione sociale e quelle che operano nel settore energetico.

5. Introduzione del crowdfunding, la cui regolamentazione di dettaglio sarà predisposta

dalla Consob.

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6. Accesso semplificato, gratuito e diretto per le start-up al Fondo Centrale di

Garanzia, un fondo governativo che facilita l'accesso al credito attraverso la concessione di

garanzie sui prestiti bancari.

Gli incubatori certificati possono beneficiare dello stesso trattamento speciale riservato alle

start-up.

7. Sostegno ad hoc nel processo di internazionalizzazione delle start-up da parte

dell'Agenzia ICE. Il sostegno include l'assistenza in materia normativa, societaria, fiscale,

immobiliare, contrattualistica e creditizia, l'ospitalità a titolo gratuito alle principali fiere e

manifestazioni internazionali, e l'attività volta a favorire l'incontro delle startup innovative con

investitori potenziali per le fasi di early stage capital e di capitale di espansione.

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Per diventare start-up è necessario presentare al Registro delle Imprese l'apposita domanda

allegando una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti.

Il termine di legge per il possesso dei requisiti è fissato:

alla data di invio della domanda al Registro delle Imprese per le società costituite dopo

il 19 dicembre 2012

al 19 dicembre 2012 per le altre società

Non è previsto alcun termine temporale per il deposito della domanda.

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INCENTIVI FISCALI

Per le persone fisiche, detrazione dall’Irpef del 19 % della somma investita nelle

startup innovative fino ad un massimo di € 500 mila

Per le società, deduzione dal reddito imponibile pari al 20 % della somma investita

nel capitale sociale delle startup, nei limiti di un massimo di € 1,8 mln

per investimenti in startup a vocazione sociale, o che sviluppano e

commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore

tecnologico in ambito energetico, la detrazione è aumentata al 25% e la deduzione

aumentata al 27%

l’investimento può essere effettuato anche indirettamente per il tramite di organismi

di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono

prevalentemente in startup innovative

l’agevolazione è condizionata al mantenimento dell’importo

dell’investimento per un periodo di almeno due anni

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INCENTIVI FISCALI

La norma prevede inoltre alcune esclusioni da meccanismi penalizzanti:

Esclusione di penalizzazioni fiscali in caso di perdita sistematica

Disapplicazione della disciplina in materia di società di comodo non operative e in

perdita sistematica che dispone l’imputazione a tali società di un reddito minimo

determinato su base forfettaria

Una vera e propria guida sulle agevolazioni fiscali è la Circolare Agenzia delle Entrate

n.16/E dell’11/6/2014

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DEROGHE AL DIRITTO SOCIETARIO

Quote prive di diritti di voto

Facoltà di creare categorie di quote prive di diritti di voto o con diritti di voto non

proporzionali alla partecipazione

Facoltà di emissione di strumenti finanziari partecipativi

Possibilità di offrire al pubblico quote di capitale (normalmente preclusa alle Srl)

Possibilità di effettuare operazioni sulle proprie partecipazioni in attuazione di piani

di incentivazione dei propri dipendenti/fornitori

Possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi (non imputati a capitale)

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DEROGHE GIUSLAVORISTICHE

Contratto di lavoro a termine ad hoc

Possibilità di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con una durata

variabile tra un minimo di 6 mesi e un massimo di 36 mesi

Possibilità di rinnovi contrattuali anche senza soluzione di continuità

Dopo il terzo anno è possibile un solo rinnovo per un ulteriore anno

Dopo 4 anni il rapporto di lavoro diventa a tempo indeterminato

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DEROGHE GIUSLAVORISTICHE

Remunerazione basata sulla performance aziendale

Deroga al divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni qualora l’operazione sia

effettuata in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di

strumenti finanziari a dipendenti, collaboratori, componenti dell’organo

amministrativo o prestatori di opere o servizi, anche professionali (stock options e work

for equity)

Il reddito derivante dall’attribuzione di questi strumenti finanziari non concorre alla

formazione della base imponibile, sia a fini fiscali che contributivi

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DEROGHE LEGGE FALLIMENTARE

Introdotte norme per favorire il cd. fresh start di chi ha investito in startup in cui vi è alta

probabilità di insuccesso:

assoggettamento, in via esclusiva, al procedimento per la composizione delle crisi da

sovraindebitamento applicabile ai soggetti non fallibili

contrazione dei tempi della liquidazione giudiziale approntando un procedimento

semplificato rispetto a quelli della legge fallimentare (cd. fail fast)

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COPERTURA PERDITE DI ESERCIZIO

Estensione di dodici mesi del periodo di c.d. “rinvio a nuovo” delle perdite per le

perdite pari a 1/3 del capitale, che non riducono il medesimo al di sotto del minimo

legale, esse possono essere “rinviate a nuovo” per 2 esercizi consecutivi

Nel caso in cui le perdite riducano il capitale al di sotto del minimo legale, possibilità

di differire la ricapitalizzazione – di norma immediata – alla chiusura dell’esercizio

successivo

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FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER PMI

Garanzia dello Stato per l’ 80% del finanziamento senza valutazione dei dati di

bilancio dell’impresa e senza garanzie accessorie da parte della banca

Importo massimo garantito per ogni impresa è di € 2,5 mln da utilizzare anche

frazionatamente in più tranches

La garanzia del Fondo sui finanziamenti bancari è concessa a titolo gratuito

L’intervento del Fondo è ammissibile anche in assenza di un programma di

Investimento, né è richiesta una misura minima del versamento dei mezzi propri

Maggiore velocità di istruttoria e presentazione


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