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TESTO UNICO NORMATIVO TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 Cuneo 6 ottobre 2014 Avv. Tiziana Marengo
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TESTO UNICO NORMATIVO TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008

Cuneo 6 ottobre 2014Avv. Tiziana Marengo

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L’EVOLUZIONE NORMATIVA

La prima produzione normativa in tema di sicurezza sul lavoro risale alla fine del secolo XIX quando si sentì l’esigenza di tentare di arginare il fenomeno infortunistico derivato dalla crescita senza regole del lavoro all’interno delle fabbriche e dall’uso sempre piu’ diffuso di macchinari ed attrezzature privi delle piu’ elementari misure di sicurezza

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ART. 2087 C.C. DEL 1942 L’articolo in questione è l’origine della norma

in tema sicurezza e impone all’imprenditore di adottare “” nell’esercizio dell’impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”

Tale norma sin dall’origine ha assunto un ruolo di fulcro del sistema di sicurezza sul lavoro (ampia formulazione / obbligo di salvaguardia di salute/ adozione delle misure di massima sicurezza possibile)

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DALLA COSTITUZIONE ALLA 626

Con la Costituzione del 1948 la tutela della salute e della salubrità dell’ambiente di lavoro assume nuovo rilievo grazie alle disposizioni

Art. 31 = diritto alla salute e integrità fisica

Art. 35 = tutela del lavoro in tutte le sue forme

Art. 41 = l’iniziativa economica privata, seppur libera, “non puo’ svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”

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Dopo questi interventi legislativi sporadici, viene emanata la prima disciplina organica che risale alla seconda metà degli anni 50 quando, grazie ad una delega contenuta nella legge 12 febbraio 1955 n. 51, il Governo predispose una serie di decreti presidenziali in materia di sicurezza sul lavoro con i quali si cerco’ di contenere il fenomeno infortunistico sui luoghi di lavoro

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ANNI ‘50

L’impianto normativo del nostro sistema in tema di sicurezza sul lavoro poggiava sui:

DPR 27 aprile 1955 n- 547 ( regolamento generale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro)

DPR 7 gennaio 1956 n. 164 ( attività edilizia)

DPR 19 marzo 1956 n. 303 ( norme generali per l’igiene sul lavoro)

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NORMATIVA ANNI ‘50

I caratteri fondamentali della normativa erano:

1.finalità è realizzare la protezione obiettiva

2.principio di tassatività secondo cui le misure di sicurezza sono inderogabili indisponibili insostituibili ed infungibili

3.criterio di presunzione assoluta di pericolo

4. primato assoluto delle esigenze di sicurezza

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STATUTO DEI LAVORATORI

Dopo l’ampia produzione normativa degli anni 50, inizia un lungo periodo di stasi, interrotto agli inizi degli anni 70 quando nello “Statuto dei Lavoratori” si dice che i lavoratori mediante loro rappresentanze sono chiamati a

“controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica”( at. 9 l. 20.5.1970 n.300)

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LA 833/78

Sicurezza sul lavoro è uno degli obbiettivi principali anche della legge 23 dicembre 1978 n. 833 di riforma del servizio sanitario nazionale in cui si ribadisce la necessità della prevenzione delle malattie e infortuni

Nell’art. 24 = vi era delega, mai attuata dal governo , per l’emanazione di un Testo Unico che avrebbe dovuto riordinare e innovare tutta la materia di sicurezza sul lavoro per ovviare alla disomogeneità derivata da una produzione poco coordinata e

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TRATTATO DI NIZZA

Una rilevante forza propulsiva in materia di sicurezza e igiene sul lavoro è derivato dall’applicazione del diritto comunitario, le cui fonti sono indicate nell’art. 249 del Trattato di Nizza

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DECRETO LEGISLATIVO 626/1994

Principali novità maggiore specificazione del contenuto

sull’obbligo di sicurezza valutazione dei rischi per la salute e la

sicurezza dei lavoratori programmazione della gestione e

procedimentalizzazione degli obblighi di prevenzione

ampliamento novero soggetti interessati alla gestione della sicurezza

gestione concertata con partecipazione attiva lavoratori/loro rappresentanti

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La materia prevenzionale NON è piu’ statica ma dinamica, legata all’evoluzione della tecnologia e dei modi di produzione dei beni e dei servizi ed idonea a consentire un pronto aggiornamento delle misure di sicurezza

Passaggio da un modello di protezione oggettiva, finalizzato a garantire un ambiente tecnologicamente sicuro, ad un modello di sicurezza basato essenzialmente su “comportamenti operativi dei lavoratori soggettivamente sicuri”

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Obiettivi del d.lgs. N. 626 del 1994:

Valutazione del rischioSuccessiva redazione del piano di

sicurezzaAdozione di misure di sicurezza

individuali o collettive

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La formazione rientrava tra le misure generali di tutela (art. 3 comma 1) e imponeva al datore di lavoro di fornire una formazione sufficiente ed adeguata sul tipo di produzione nonché sulla sicurezza sul lavoro individuale e collettiva all’interno dell’ambiente di lavoro con particolare riguardo ai rischi esistenti, ai possibili danni che ne potevano derivare e sulle misure richieste per fronteggiarli

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Si parlava anche di informazione e riguardava

Rischi sulla sicurezza individuale e collettiva

Misure per la prevenzione e la protezione

Pericoli legati all’uso di sostanze pericolose

Procedure di pronto soccorso e di evacuazione in caso di incendio

Nominativi del RSPP e del medico competente

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D.LGS N.81 DEL 9 APRILE 2008 TESTO UNICO NORMATIVO TUTELA SALUTE E SICUREZZA

Testo Normativo = l’insieme di norme contenute nel d.lgs 81/2008 che, in attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007 n.123, ha riformato, riunito ed armonizzato, abrogandole, le disposizioni dettate da numerose precedenti normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro succedutesi nell’arco di quasi 60 anni, al fine di adeguare il corpus normativo all’evolversi di organizzazione del lavoro

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1 principi comuni 2. luoghi di lavoro 3.Uso delle attrezzature 4.cantieri temporanei o mobili 5.segnaletica di salute e sicurezza 6.movimentazione manuale carichi 7.attrezzature munite di videoterminali 8.agenti fisici 9. sostanze pericolose 10 esposizione ad agenti biologici 11 protezione da atmosfere esplosive 12 disposizioni in materia penale 13 norme transitorie e finali

STRUTTURA: 306 ART. IN 13 TITOLI E 51 ALL.

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AMBITO DI APPLICAZIONE

Il decreto si applica a tutti i settori di attività,privati e pubblici, ed a tutte le tipologie di rischio

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D.LGS. 106/2009 Il 5 agosto 2009 viene pubblicato sulla

gazzetta Ufficiale il d.lgs. 106/09 “disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 81/2008”

Questo decreto contiene 149 articoli che modificano in maniera incisiva il precedente, soprattutto in tema di cantieri temporanei e mobili, segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro e Movimentazione manuale dei carichi.

Inoltre modifica anche il sistema sanzionatorio, con una logica di generale abbassamento delle sanzioni previste e una razionalizzazione delle sanzioni stesse.

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DECRETO DEL FARE

 Decreto del Fare (D.L. n. 69/2013, conv. in legge 9 agosto 2013, n. 98) interviene anche in materia sicurezza sul lavoro, modificando l’art. 26 del T.U (in materia di gestione prevenzione nei luoghi di lavoro DUVRI)

In particolare si evidenziano: l’introduzione della figura dell’incaricato in

sostituzione del D.U.V.R.I. (Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza, cui è obbligato il datore di lavoro-committente in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture a un’'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda) per settori a basso rischio infortunistico e tecnopatico

il parametro dei cinque uomini giorno quale limite temporale rispetto al quale non vi è obbligo di compilazione né di redigere il D.U.V.R.I. né di individuare l’incaricato

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Il DUVRI non sarà più l'unica scelta in quanto è stato previsto che il datore di lavoro-committente, se opera in settori di attività a basso rischio infortunistico (che verranno determinati con successivo del Decreto del Ministero del Lavoro da emettersi) potrà, in alternativa, individuare un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche del preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovraintendere alla cooperazione e coordinamento dell’attività.

Si deve peraltro evidenziare che, per quanto riguarda il regime ordinario, la lettera a) comma I dell’art. 32 della Legge 98/2013 ha confermato l’obbligatorietà del DUVRI. Lo stesso articolo 32 della Legge 98/2013, tuttavia, permette alle aziende nei settori a basso rischio di non redigere il D.U.V.R.I., purché il committente individui un proprio incaricato “in possesso di formazione, esperienza e competenze professionali, adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento”.

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L'individuazione dell’incaricato, pertanto, non è una mera attività formale, ma si sostanzia di precisi contenuti e, quindi, tale individuazione è valida se tiene conto da un lato, del fatto che l'incaricato possiede i requisiti previsti dalla norma e, dall'altro, del contenuto dettagliato dell'incarico “per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento” alle attività d’impresa.

Il datore di lavoro, una volta individuato il suddetto incaricato, deve inserire la nomina e dare piena evidenza nel contratto di affidamento di lavori e/o servizi e/o forniture della esplicita individuazione di tale figura.

E’ opportuno ribadire tuttavia che la possibilità-facoltà del datore di lavoro-committente di procedere alla individuazione del proprio incaricato-sovraintendente ai lavori-servizi-opere affidati in sostituzione del DUVRI e per i lavori di durata superiore ai cinque uomini giorno, è concessa limitatamente ai “settori di attività a basso rischio” di infortuni e malattie professionali di cui all’articolo 29, comma 6-ter del D.Lgs. n. 81/2008, che dovranno essere individuati con un apposito decreto ministeriale, con riferimento non solo all’attività svolta dal datore di lavoro-committente, ma anche a quella dell’impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi. Ai sensi della lettera b) dell’articolo 32 della Legge 98/2013 dovrà dunque essere emanato un Decreto del Ministero del Lavoro - da adottarsi in coerenza con le indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro - con cui saranno individuati i settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali; l’individuazione dei settori avverrà sulla base di “criteri e parametri oggettivi desunti dagli indici infortunistici e delle malattie professionali di settore dell’INAIL”.

Per la necessaria valutazione dei rischi nei settori così individuati, i datori di lavoro potranno utilizzare, in alternativa, o un modello semplificato, che sarà allegato al Decreto ministeriale, ovvero le procedure standardizzate già previste.

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L'obbligo del DUVRI o dell'incaricato non si applica ai servizi di natura intellettuale, le mere forniture di materiali o attrezzature e i lavori o servizi la cui durata è al di sotto dei cinque addetti per un giorno, e che non comportino rischi derivanti dal rischio incendio alto, secondo il DM 10/3/1998, dallo svolgimento di attività in ambienti confinati secondo il DPR 177/2011 o dalla presenza oltre ad agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive, dalla presenza dei rischi particolari anche di agenti mutageni e amianto.

Di conseguenza, nel caso contrario in cui si tratti di un lavoro, opera o servizio affidati a imprese o autonomi, di entità superiore a cinque uomini-giorno, il DUVRI è sempre obbligatorio, salvo che risulti avviato da un committente dall’attività lavorativa classificata a basso rischio: in tal caso il DUVRI può essere sostituito dall’individuazione di un «incaricato», che può così sovrintendere a attività anche di significativa importanza per durata e numero di persone impegnate, ed anche se di durata superiore ai cinque uomini giorno.

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LEGGE 9 AGOSTO 2013 N. 99

Il decreto legge 28.6.2013 n.76, convertito in L. 9.8.2013 n. 99, ha rivalutato gli importi di tutte le sanzioni previste dal d.lgs. 81/2008 così come modificato dal d.lgs. 106/2009. A decorrere dal 1 luglio 2013 è stata stabilita una maggiorazione del 9,65, da applicarsi esclusivamente alle sanzioni irrogate per le violazione commesse successivamente alla suddetta data

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LE FIGURE DELLA PREVENZIONE AZIENDALE Organigramma aziendale

Datore di lavoro

dirigente

preposto

lavoratore

Potere decisionale e spesa

Organizzazion

e e gestione

Sovraintendimento e

vigilanza sul lavoratore

Funzione operativ

a

Obbligo di vigilare

Attua direttive DDL

Vigila su corretta

esecuzione

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LE RESPONSABILITA’ In materia di sicurezza, la mentalità del non

compete a me e comunque ci sta pensando qualcun altro è contraria a cio’ che il legislatore pretende ponendo anche specifici precetti normativi.

Domanda fondamentale: quali sono i compiti di prevenzione e sicurezza

che sono riferibili alla mia mansione? Cio’ a prescindere da incarichi formali..poichè

non è l’incarico formale a creare la responsabilità, al piu’ questo estenderà la responsabilità

(Trib. Milano sez. IV pen 13.10.99)

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ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA

Datore lavoro

Dirigente

Preposto

lavoratore

Medico competent

e

Sorveglianza sanitaria

Addetti anticendio e Primo soccorso

Servizio protezione e prevenzione

Valutazione rischi

RLS

Funzione di

portavoce

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DATORE DI LAVORO

Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore

In ogni caso soggetto che ha la responsabilità dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la sua attività

Ha la responsabilità dell’organizzazione in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa

In caso di omessa individuazione il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo

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DATORE DI LAVORO E CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

All’interno di una medesima organizzazione è possibile individuare piu’ soggetti responsabili?

Al processo per 11 operai morti nello stabilimento Montefibre di Verbania, per le conseguenze dell’amianto dal 1972 al 1996, relative alle omissioni dolose sulla sicurezza sul lavoro, la Cassazione ha deciso che l’intero consiglio di amministrazione dovesse rispondere in caso di incidenti e morti sul lavoro ricorrenti e protratti nel tempo, perché nessuno intervenne a mettere in campo le opportune misure di sicurezza

Sentenza Cassazione 38991 del 4.11.2010

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Perno dell’obbligo infortunistico: definire la struttura aziendale.

Deve: strutturare l’organizzazione in modo che i compiti siano distribuiti tra piu’ persone

La divisione dei compiti deve rispondere a effettive esigenze dell’impresa anche finalizzate alla prevenzione degli infortuni

L’attribuzione di funzioni deve essere accompagnata da poteri reali e data a persona idonea

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Se la persona incaricata si dimostra incapace di svolgere adeguatamente il compito affidatole, il delegante (ossia il datore di lavoro) risponde direttamente della mancata esecuzione per culpa in eligendo (cioè per aver scelto persona inadeguata) e per culpa in vigilando ( non aver vigilato sulla corretta esecuzione)

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OBBLIGHI DATORE DI LAVORO Il DdL NON puo’ delegare le seguenti

attività 1. valutazione di tutti i rischi con al

conseguente elaborazione del documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e di un programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento della sicurezza

2. la designazione del RSPP La delega di funzioni non esclude

l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro

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GLI ELEMENTI DEL DVR

Relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute con i criteri adottati per la valutazione stessa

Indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate

Programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento della sicurezza

Individuazione delle procedure per attuazione misure

Indicazione nominativo del responsabile servizio protezione, RdL, MC

Individuazione mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici

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OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DIRIGENTI EX ART. 18

Nominare medico competente Designare preventivamente i lavoratori

incaricati dell’attuazione delle misure di gestione emergenze (incendi ecc..)

Affidare i compiti ai lavoratori Fornire ai lavoratori i necessari e idonei

dispositivi di protezione individuale (sentito il RSPP e il MC)

Prendere misure affinchè solo chi di dovere acceda a determinate zone che li esponga a rischio

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Richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti e delle disposizioni aziendali

Inviare i lavoratori alla visita medica Adempiere agli obblighi di informazione,

formazione e addestramento Consentire ai lavoratori di verificare (RLS)

l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione

Prendere provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la popolazione o l’ambiente esterno

Consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

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Se piu’ di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica

Aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza o in relazione al grado di evoluzione della tecnica

Vigilare affinchè i lavoratori per i quali vige obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti a mansioni senza il prescritto giudizio di idoneità

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DIRIGENTI E PREPOSTI

Dirigente : persona che in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali conferitogli.

SOVRINTENDE all’attività lavorativa e GARANTISCE l’attuazione delle direttive ricevute dal datore di lavoro

Preposto: persona che in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali conferitogli:

ATTUA le direttive del datore di lavoro organizzando e vigilando sull’attività lavorativa

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Il binomio datore di lavoro-dirigente è distinto dalla figura del preposto inq aunto ad attribuzione di poteri:

1. le attribuzione del proposto NON afferiscono alla fase di programmazione predisposizione o organizzazione delle misure preventive

Il preposto NON ha poteri a livello finanziario o di intervento sul processo produttivo

Egli CONTROLLA le modalità esecutive della prestazione lavorativa dei soggetti da lui coordinati

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PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO

Il dirigente e il preposto sono tenuti, in base al principio di affidamento, ad attivarsi con la diligenza e la prudenza del caso, per evitare che altri soggetti affidati alle loro cure possano provocare infortuni

In caso contrario potrebbe ravvisarsi a loro carico una responsabilità concorsuale per avere cooperato colposamente con altri soggetti nel determinismo causale dell’evento lesivo

e cio’ in applicazione della norma del codice penale art. 40 comma 2 che espressamente prevede “Non impedire un evento che si ha obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo”

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COMPITI DEL DIRIGENTE

I dirigenti devono per quanto di competenza e nell’ambito dell’organizzazione aziendale VIGILARE sulla regolarità antinfortunistica e igienica delle lavorazioni e dare istruzioni

Organizzare la produzione con distribuzione di compiti fra i dipendenti in modo da impedire la violazione della normativa e garantire un numero adeguato di preposti per vigilare

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IL PREPOSTO

Ha l’obbligo di SOVRINTENDERE e VIGILARE sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza, uso dei mezzi di protezione e in caso di persistenza della inosservanza INFORMARE i loro diretti superiori

La vigilanza= assiduo controllo dello svolgimento dell’attività lavorativa in conformità tempi, modi obiettivi

Sovrintendere comporta un requisito preliminare e cioè il possesso di una supremazia riconosciuta sugli altri lavoratori

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OBBLIGHI EX ART. 19 VERIFICARE che solo chi di dovere acceda a

luoghi rischiosi SEGNALARE tempestivamente al datore di

lavoro o al dirigente sua le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e DPI sia ogni altra condizione di pericolo

RICHIEDERE L’OSSERVANZA DELLE MISURE per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinche i lavoratori possano abbandonare il posto in caso di pericolo grave immediato e inevitabile

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Il preposto raramente è chiamato così in azienda, è bene sapere che il caporeparto, il caposquadra, capocantiere, capoturno,team leader ...ecc. sono “preposti”

Ai sensi dell’art. 299 del d.lgs. 81/2008 tutti questi soggetti sono quasi sempre definibili preposti di fatto o di diritto poco importa, lo sappiano o non lo sappiano non importa,

la legge non ammetta ignoranza

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Il datore di lavoro deve prevedere un numero sufficiente di responsabili cui affidare il compito da “preposto”

Datore di lavoro

Crea condizioni per

sicurezza

Puntuale opera di supervisionePreposto

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CASSAZIONE PENALE 7.10.99 N.11406

“In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il conferimento della qualifica di preposto deve essere attribuita, piu’ che in base a formali qualificazioni giuridiche, con riferimento alle mansioni effettivamente svolte nell’impresa; pertanto chiunque abbia assunto posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori cosi da poter impartire loro ordini istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire deve esser considerato tenuto all’osservanza delle prescritte misure di sicurezza ed al controllo del loro rispetto da parte dei lavoratori”

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Alla base del ruolo del preposto sta il fatto di essere “effettivamente” il coordinatore di altri lavoratori

Cio’ lo rende solitamente assimilabile alla figura, in cantiere, alla figura del capocantiere o dell’assistente di cantiere nella posizione di dover gestire anche la sicurezza sul luogo di lavoro

La funzione della gestione della produzione in cantiere infatti NON è scindibile da quella di gestore della sicurezza

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IL PREPOSTO IN CANTIERE Collabora con il datore di lavoro nella

definizione delle misure generali e specifiche per la protezione della salute e per la sicurezza del personale e nella pianificazione delle attività di controllo periodico e verifica:

.impianti .mezzi di sollevamento . Macchine e attrezzature . Opere provvisionali .materie prime e prodotti chimici utlizzati

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COORDINATORE IN CANTIERE

Il titolo IV del decreto contiene la disciplina in materia di cantieri temporanei o mobili ossia = qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile di cui all’elenco che è riportato nella norma stessa (all. X..tipo costruzione, manutenzione, riparazione, conservazione, demolizione, risanamento..)

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FIGURE TITOLO IVcommittente: il soggetto per conto del quale

l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente e' il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;

responsabile dei lavori: soggetto incaricato, dal committente,della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori e' il responsabile unico del procedimento;

lavoratore autonomo: persona fisica la cui attivita‘ professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;

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coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 91

coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non puo' essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato;

uomini-giorno: entita' presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera;

piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a),i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV;

impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, puo‘ avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi;

idoneita' tecnico-professionale: possesso di capacita‘ organizzative, nonche' disponibilita' di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera.

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ART. 90: OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione

dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.

2) Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, valuta i documenti di cui all'articolo 91,comma 1, lettere a) e b).

3) Nei cantieri in cui e' prevista la presenza di piu' imprese,anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori,contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione,designa il coordinatore per la progettazione.

4) Nel caso di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.

5) La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o piu' imprese.

6) Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, ha facolta' di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

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7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.

8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facolta' di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.

9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:

a) verifica l'idoneita' tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalita' di cui all'allegato XVII. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarita' contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonche' una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative,applicato ai lavoratori dipendenti. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarita' contributiva e della autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;

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c) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attivita', copia della notifica preliminare di cui all’art99, il documento di regolarità contributiva, e una dichiarazione attastante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione a) e b)

10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1,lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista, e' sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza alla amministrazione concedente.

11. In caso di lavori privati, la disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori non soggetti a permesso di costruire e comunque di importo inferiore ai 100.000 Euro.

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IL COORDINATORE Quella del coordinatore della sicurezza è una figura professionale

importantissima, che riguarda in dettaglio la sicurezza sul lavoro e la regolarità dei cantieri temporanei e mobili. Dei cantieri edili ad esempio e in generale dei “lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali (Testo unico Allegato X)”.

È una figura chiave, che si trova nella posizione intermedia, di ponte, tra i committenti e i progettisti ai quali spetta la prima e indispensabile pianificazione e organizzazione della sicurezza in cantiere, le ditte sul campo e gli operai.

È una figura che ha due parti, due sezioni e rispettivi ruoli, distinti e paralleli che possono essere ricoperti anche da due professionisti differenti. Parliamo del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

 Tre sono i testi di legge chiave sui quali si basa il ruolo di questo responsabile della sicurezza nei cantieri, in riferimento ovviamente a entrambi gli aspetti citati. Tre testi che in ordine cronologico sono: Decreto legislativo 626/94 nota a tutti come 626; Decreto legislativo 494/96 “Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili”, e infine ovviamente il Testo unico sulla sicurezza 81 08.

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OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE ART. 91 1. Durante la progettazione dell'opera e comunque

prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:

a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV;

b) predispone un fascicolo, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non e'predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera “a” del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), e' preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.

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Il coordinatore per la progettazione è tenuto a predisporre il fascicolo anche per lavori di manutenzione ordinaria?

NO, il fascicolo tecnico non serve per quegli interventi edilizi che riguardano opere di riparazioni, rinnovamento e sostituzione delle finiture negli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti esistenti

Non rientra nei compiti del Coord.per la progettazione il controllo e la manutenzione degli impianti (funzione del datore. Cass. Pen. N 21995 del 19.5.2003)

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OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI ART. 921. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per

l'esecuzione dei lavori: a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e

controllo,l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

b) verifica l'idoneita' del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera “b”, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario,i rispettivi piani operativi di sicurezza;

c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attivita' nonche‘ la loro reciproca informazione;

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verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

e) segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e 97 comma 1 alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione da' comunicazione dell'inadempienza alla Asl e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;

f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere “a” e “b”.

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Il Coordinatore per l’esecuzione ha il potere/dovere di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente che abbia riscontrato direttamente le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti necessari.

Qualora OMETTA di sospendere nonostante abbia rilevato inosservanza di prescrizioni antinfortunistiche sarà penalmente responsabile degli eventi conseguenti tale violazione

Cass. Pen. 2004 condanna per omicidio colposo un coordinatore per violazione di tale obbligo

Cass. Pen. 2009, n. 6219 coordinatore colpevole di lesioni colpose per la caduta di un operaio dal tetto

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COMMITTENTI E RESPONSABILI DEI LAVORI ART. 93

1. Il committente e' esonerato dalle responsabilita' connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori

2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione, non esonera il responsabile dei lavori dalle responsabilita' connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1,lettere “a”, “b”, “c” e “d”.

Il committente è esonerato da responsabilità solo se ha provveduto alla nomina di un responsabile lavori e se ha conferito allo stesso delega avente ad oggetto gli adempimenti richiesti per l’osservanza delle norme antinfortunistiche (Cass. 23090/2008)

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LAVORATORI AUTONOMI ART. 94

1. I lavoratori autonomi che esercitano la propria attivita' nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente decreto legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza

Lavoratore autonomo la persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione

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OBBLIGHI DEI DATORI LAVORO DIRIGENTI E PREPOSTI1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese

esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:

a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII;

b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalita' chiaramente visibili e individuabili;

c) curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;

d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;

e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi,previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;

f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;

g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera “h”.

2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato,adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1,lettera “a”, all'articolo 18, comma 1, lettera “z”, e all'articolo 26,commi 1, lettera “b”, e 3.

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In caso di subappalto l’obbligo di redigere il piano di sicurezza grava anche sul datore di lavoro dell’impresa appaltante?

SI, grava su TUTTI i datori di lavoro delle imprese esecutrici e affidatarie (Cass. Pen. 2008/43111)

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REQUISITI DEL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E DEL C. PER L’ESECUZIONE 1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per

l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi:LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca in data 16 marzo 2007,pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca in data 5 maggio2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004,nonche' attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti,comprovante l'espletamento di attivita' lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;

b) laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23,di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al citato decreto ministeriale in data 4 agosto 2000, nonche' attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attivita' lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;

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c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonche' attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attivita' lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.

2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresi', in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa,dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale,dai rispettivi ordini o collegi professionali, dalle universita',dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia.

3. I contenuti, le modalita' e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all'allegato XIV. 4. L'attestato di cui al comma 2 non e' richiesto per coloro che,non piu' in servizio, abbiano svolto attivita' tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualita' di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui all'allegato XIV, o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario con i medesimi contenuti minimi. L'attestato di cui al comma 2 non e' richiesto per coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26. 5. Le spese connesse all'espletamento dei corsi di cui al comma 2 sono a totale carico dei partecipanti.

6. Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse organizzati, da porsi a carico dei partecipanti

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NOTIFICA PRELIMINARE ART. 99 1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima

dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unita' sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato XII, nonche' gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:

a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3; b) cantieri che, inizialmente non soggetti

all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera “a” per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;

c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entita' presunta di lavoro non sia inferiore a duecento

uomini- giorno. 2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera

visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.

3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'articolo 51 possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza

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Qual è la conseguenza della mancata notifica preliminare?

L’organo di vigilanza è tenuto a comunicare la mancata trasmissione della notifica preliminare all’amministrazione concedente che dispone al SOSPENSIONE del titolo abilitativo all’esecuzione delle opere

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PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO ART. 100 1. Il piano e' costituito da una relazione tecnica e

prescrizioni correlate alla complessita' dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all'allegato XI, nonche' la stima dei costi di cui al punto 4 dell'allegato XV. Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e' corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull'organizzazione del cantiere e, ove la particolarita' dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all'allegato XV.

2. Il piano di sicurezza e coordinamento e' parte integrante del contratto di appalto.

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3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza.

4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.

5. L'impresa che si aggiudica i lavori ha facolta' di presentare al coordinatore per l'esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata e' necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio.

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Il piano per la sicurezza viene redatto dal coordinatore per la progettazione (art. 91) ed è parte integrante del contratto di appalto

Detto piano deve affrontare in modo specifico ed analitico i rischi del cantiere con le misure atte alla prevenzione

Valutazioni generiche ripetitive o di mero stile sono inefficaci ed inidonee ad escludere in caso di infortunio la responsabilità penale (Cass. Pen. 30.6.2009 n. 26684)

La sua funzione primaria è l’individuazione e la eliminazione dei rischi interferenziali, cioè derivanti dalla presenza in cantiere di piu’ imprese o di piu’ lavoratori autonomi

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TRASMISSIONE – ART. 101

1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.

2. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria trasmette il piano di cui al comma 1 alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.

3. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione

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CONSULTAZIONE DEI RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA ART. 102

1. Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facolta' di formulare proposte al riguardo.

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LAVORATORI – ART. 20 Ogni lavoratore deve prendersi cura della

propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro

Contribuire all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute

Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di

protezione Segnalare immediatamente deficienze e ogni

condizione di pericolo Partecipare a programmi di formazione Sottoporsi ai controlli sanitari previsti

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Cass. Pen. 14 ottobre 2008 n.1763 “E’ ravvisabile responsabilità anche del

lavoratore subordinato per infortunio subito da altro lavoratore a seguito del verificarsi di una frana durante i lavori di scavo di un pozzo, allorquando si accertino profili di colpa quali quello di avere iniziato e continuato i lavori di scavo senza applicare le armature necessarie ad evitare il franamento. Cio’ in quanto è precipuo obbligo del lavoratore di segnalare IMMEDIATAMENTE al datore di lavoro o ai suoi preposti le deficienze dei dispositivi di sicurezza nonché le altre condizioni di pericolo”

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DIRITTI DEI LAVORATORI

Essere informati sui pericoli presenti sul posto di lavoro, istruiti sulle misure di sicurezza e ricevere informazione, formazione ed addestramento

Avere a disposizione i necessari dispositivi di protezione individuale

Avere attrezzature conformi e in buono stato Allontanarsi dal posto di lavoro o rifiutarsi di

iniziare un’attività lavorativa in caso di pericolo grave ed imminente

Richiedere che il datore di lavoro si attenga a quanto previsto dalle misure generali di tutela

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PREVENZIONE E PROTEZIONE Insieme delle persone sistemi e mezzi

esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali per i lavoratori

Supporto tecnico e di assistenza per il datore di lavoro

Collaborazione e consulenza al datore di lavoro

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RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPP

Persona in possesso di specifiche capacità e requisiti professionali designata dal DdL, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dei rischi

Puo’ essere lo stesso datore di lavoro nelle aziende artigianali e industriali con meno di 30 lavoratori

Si occupa anche della gestione delle emergenze

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Quali sono i requisiti necessari al fine di ricoprire gli incarichi di responsabili e addetti ai servizi di prevenzione e protezione?

Essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria e attestato di frequenza a specifici corsi di formazione

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COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Coadiuvare il datore di lavoro : Individuazione fattori di rischio Valutazione dei rischi Individuazione e verifica delle misure di

prevenzione e protezione Elaborazione procedure di sicurezza Organizzazione e svolgimento

dell’informazione e della formazione Organizzazione delle riunioni periodiche sulla

sicurezza (tutte funzioni NON operative)

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MEDICO COMPETENTE

E’ un medico in possesso di titoli e requisiti formativi e professionali (specializzazione in medicina del lavoro ed iscrizione in apposito albo tenuto presso il Ministero della Salute) che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è

Nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria

I lavoratori esposti a rischi derivanti dallo svolgimento di lavori devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria con modalità e periodicità stabilite dal MC. Essa è obbligatoria per tutti i lavoratori individuati dal MC indipendentemente dai problemi di salute

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Il MC effettua una visita e puo’ effettuare controlli e analisi specifici.

Per ogni lavoratore compila una cartella sanitaria di rischio che aggiorna periodi e custodisce personalmente

La copia della cartella è consegnata al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro

Il MC è tenuto al segreto professionale e non puo’ divulgare argomenti espressi nella cartella clinica. Al datore comunicherà unicamente la idoneità o meno al lavoro

Il MC collabora anche alla formazione e organizzazione del primo soccorso

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ALTRE FIGURE

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza eletta o designata dai lavoratori per rappresentarli

Num minimo 1 per aziende sino a 200 unità 3 per aziende sino a 1000

unità 6 in tutte le altre aziende Abbiamo RLS aziendale territoriale di comparto di sito produttivo

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Addetto antincendio: addetto alla prevenzione incendi, gestione di emergenza ed evacuazione, si attiene al piano di emergenza, non è un vigile del fuoco, non è tenuto a rischiare la propria vita, deve essere formato informato e addestrato

Addetto primo soccorso: attua le misure di primo soccorso sanitario.

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DOCUMENTI E DEGLI ADEMPIMENTI INERENTI LA SICUREZZADA TENERE IN CANTIERE AI SENSI DEL D. LGS. 81/08

Cartello informativo di cantiere

Da affiggere all’entrata

Notifica preliminare da affiggere ben visibile

Permesso /autorizzazione edilizia Copia in cantiere

Denuncia inizio lavori a inps, inail cassa

Dpr 1124/65

Registro infortuni Vidimato dall’asl competente

Copia dei contratti di appalto Copia sul luogo di lavoro

Tessera riconoscimento lavoratori presenti in cantiere

Copia sul luogo di lavoro

Copia regolarità contributiva DURC

Tra obbligo e cancellazione

Certificato iscrizione camera commercio

Copia sul luogo di lavoro

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Nomina del Coordinatore progettazione

Copia su luogo lavoro

Nomina coordinatore fase esec. Copia sul luogo lavoro

Requisiti professionali del coord. Copia sul luogo lavoro

Verbali verifica applicazione PSc, del POS…

Copia luogo lavoro

Piano sostitutivo di Sicurezza PSS Nel caso di appalti pubblici in assenza di PSC

Fascicolo dell’opera Non previsto per lavori riparazione /rinnovamento

Piano di sicurezza ed i Coordinamento (PSC)

Piano operativo di sicurezza POS

Piano Sicurezza Specifico

Documento unico di valutazione dei rischi in caso di contratto d’appalto d’opera o di somministrazione DUVRI

DVR (valutazione rischi aziendali)

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Attestato di aggiornamento del datore per svolgere compiti di RSPP (artigiani fino a 30 dip)

Sul luogo lavoro

Autocertificazione aver frequentato corso di formazione specifico per essere RSPP

Sul luogo lavoro

Nomina addetti e responsabili dei servizi di prevenzione e protezione

Sul luogo lavoro

Verbali riunione periodiche di sicurezza

Sul luogo lavoro

Nomina del MC Sul luogo lavoro

Attestazione della avvenuta sorveglianza medica giudizi idoneità dei lavoratori

Sul luogo lavoro

Valutazione rischi, piano antincendio

Sul luogo lavoro

Provvedimenti necessari primo soccorso

Sul luogo lavoro

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LE PROCEDURE ISPETTIVE E DI CONTROLLO

L’effetto deterrente delle pene è determinato dalla certezza delle stesse e non dalla gravità della punizione

Spesso agli organi di vigilanza viene richiesto dalle ditte e dai tecnici di ricevere una consulenza sul campo, al momento dell’accesso ispettivo. Questa richiesta non puo’ essere soddisfatta perchè l’ispettore è un U.P.G, che secondo il c.p.c., deve “prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale”

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DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO

Verifica della regolarità di rapporti di lavoro

Tutela della lavoratrice in gravidanza e lavoratrice madre

Vigilanza in edilizia

Autorizzazione all’assunzione di apprendisti e minori

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CARABINIERI E VIGILI DEL FUOCO

Interventi su richiesta dei cittadini In caso di infortunio grave In collaborazione con altri enti ( asl, dpl..)

Vigilanza e controllo in materia di prevenzione incendi

Interventi in caso di infortuni gravi

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INAIL

Acquisisce le dichiarazioni di conformità degli impianti elettrici

Effettua verifiche a campione Collauda gli impianti di sollevamento e

apparecchi pressione Indirizzi tecnici formazione linee guida Materia assicurativa Banca dati (statistiche su infortuni ecc) Formazione

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PROVINCIA

Vigilanza antinfortunistica cave e miniere

Competenza nell’esercizio degli esplosivi

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POLIZIA LOCALE

Controllano le recinzioni di cantiere,le opere provvisionali e la delimitazione egli scavi

In caso di non adeguatezza invitano l’impresa ad adeguarsi

In caso di mancato adeguamento segnalano il cantiere alla ASL

Verificano il rispetto di quanto previsto dal codice della strada

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AZIENDA SANITARIA LOCALE

Art. 13 D.lgs.81/2008 La vigilanza sull’applicazione della

legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio

vigilanza Igiene, sicurezza,

sorveglianza sanitaria, infortuni e malattie

assistenza Accesso alle informazioni:sportello

informativo e linee guida

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SISTEMA SANZIONATORIO

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Una delle novità piu’ rilevanti del d.lgs. 81/2008 è la rivisitazione delle sanzioni che riguarda modifiche dell’entità delle sanzioni e l’allargamento delle ipotesi contravvenzionali

Il decreto legge 28 giugno 2013 n. 76 convertito con legge 99/2013 ha rivalutato gli importi di tutte le sanzioni previste (+9,6%) dopo che il decreto legislativo 106/2009 aveva apportato correzioni diminuendo in generale le sanzioni del d.lgs. 81/2008

Oggi preminenza alla funzione di prevenzione

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Le norme di prevenzione sul lavoro sono norme penali di carattere speciale

I reati si distinguono in : Contravvenzioni = punite con ammenda

e/o arresto. Sono meno gravi dei delitti, sono punite sia per colpa che per dolo

Delitti = puniti con ergastolo, reclusione o multa. Sono piu’ gravi delle contravvenzioni e sono usualmente puniti se commessi con dolo, salvo i casi di delitti preterintenzionali e colposi espressamente previsti dalla legge (ad es. infortuni e malattie professionali)

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SISTEMA SANZIONATORIO

Detentive Pecuniarie

Delitti Ergastoloreclusione

Multa

Contravvenzioni Arresto ammenda

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La reclusione è la pena detentiva prevista per i reati più gravi, ovvero i delitti, e può andare da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 24 anni.

A differenza di quest’ultima l’arresto è la pena detentiva prevista per le contravvenzioni, cioè per i reati meno gravi, che infatti consistono nella temporanea privazione della libertà da 5 giorni a 3 anni. La pena dell’arresto deve essere scontata negli appositi stabilimenti, le case di arresto sono infatti differenziate dalle case di reclusione o eventualmente in sezioni speciali degli stabilimenti di reclusione, con l’obbligo del lavoro e con l’isolamento notturno, come avviene per la reclusione; egli può essere assegnato a lavori anche diversi da quelli organizzati all’interno dello stabilimento, tenendo conto delle sue attitudini e alle sue precedenti occupazioni. A differenza della reclusione il condannato all’arresto può avere la possibilità di:- accedere alle misure alternative alla detenzione;- alla semilibertà.

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Le violazioni del D.lgs. 81/2008 sono principalmente contravvenzioni e salvo qualche eccezione presuppongono l’atteggiamento tecnico giuridico della colpa

Colpa = quando l’evento anche se prevedibile non è voluto dal soggetto ma si verifica per imprudenza imperizia negligenza o inosservanza di leggi

Dolo = quando l’evento dannoso, che è il risultato dell’azione o dell’omissione è voluto dall’agente come conseguenza della propria azione od omissione

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SANZIONI: A CARICO DI CHI? Datori e dirigenti Proposti Progettisti fabbricanti fornitori installatori Medico competente Lavoratori, anche autonomi Noleggiatori o concedenti attrezzature di

lavoro Committenti e responsabili dei lavori nei

cantieri mobili/temporanei Coordinatori per la sicurezza in fase di

progettazione ed in fase di esecuzione

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A titolo indicativo:

Obblighi datore sanzioniViolazione obbligo effettuare la valutazione dei rischi e di elaborare DVR

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2740,00 a 7014,40

Mancata nomina RSPPMancata frequenza corsi di formazione

idem

Adozione del DVR in assenza di uno dei seguenti elementi:Indicazione misure prevenzione e protezione attuateIndividuazione procedure per attuazione delle misure da realizzare /assegnazione ruoli Effettuazione della valutazione rischi e adozione relativo doc.senza consultazione con RLSMancata rielaborazione della valutazione dei rischi in occasione di modifiche al processo produttivoMancato aggiornamento misure prevenzione in caso di rielaborazione della valutazione rischi

Ammenda da 2192,00 a 4384,00

Omessa comunicazione del RLs all’inail Sanzione amministrativa da 54,80 a 328,80

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Obblighi datore sanzioni

Mancata nomina MC, Mancato aggiornamento delle misure prev.Mancata cooperazione con appaltatori, fornitori ecc. per eliminazione rischiMancata elaborazione del DUVRI

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda 1664-6576,00

Mancato invio alla visita medicaMancata consegna del DUVRI al RLSMancata convocazione riunione (se az +15 dip)

Ammenda 2192-4384,00

Mancata custodia del DVR presso l’unità produttivaMancata messa a disposizione di chi partecipa alle riunione periodica del DVR della programmazione relativa alla misure di prevenzione

Sanzione amministrativa 2192,00- 7233,60

Mancata comunicazione degli infortuni con assenza da lavoro + 3 ggUtilizzo di lavoratori per cui manca giudizio di idoneità

Sanzione amministrativa 1096,00-4932,00

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Obblighi medico competente sanzioni

Programmare ed effettuare sorveglianza sanitaria

Arresto sino a due mesi o ammenda 328,80 – 1315,20

Visitare ambienti di lavoro almeno una volta l’anno

Arresto sino a 3 mesi o ammenda 438,40 – 1753,60

Trasmettere entro il primo trimestre dell’anno successivo le informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria

Sanzione amministrativa da 1096,00 a 4384,00

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Obblighi dei preposti sanzioni

Sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di leggeSegnalare tempestivamente al datore o al dirigente sia le deficienze di mezzi e attrezzature di lavoro o protezione individuale

Arresto da 1 a 2 mesi o ammenda 438,40 – 1315,20

Informare i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediatoVerificare che solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico

Arresto sino a 1 mese o ammenda da 219,20 – 876,80

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Obblighi dei lavoratori sanzioni

Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datoreUtilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze..Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezioneSegnalare immediatamente al datore/dirigente/preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositiviNon rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza

Arresto sino a 1 mese o ammenda da 219,60 – 657,60

Se azienda in regime di appalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento

Sanzione amministrativa da 54,80 – 328,80

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Coordinatore per la progettazione sanzioni

Mancata redazione del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)Mancata predisposizione del fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;Mancata coordinazione onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro

arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740,00 a 7014,40 euro.

Mancata verifica attuazione di quanto previsto accordi per coordinamento

Arresto 1-4 mesi o ammenda da 1096,00 – 5260,80

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Coordinatore per l’esecuzione sanzioni

Mancata verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, dell’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC e la corretta applicazione delle relative procedure

Arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740,00- 7014,40 euro.

Mancata verifica idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC, assicurandone la coerenza con quest’ultimoMancata adeguazione di PSC e di fascicolo dell’operaMancata sospensione attività se necessariarelazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, Mancata verifica che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi piani operativi di sicurezza

idem

Mancata organizzazione tra i datori di lavoro, della cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione.

idem

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POTERI ISPETTIVI Le attività di vigilanza e controllo sono svolte

da personale ispettivo con qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria che hanno i poteri seguenti:

Potere di accesso Potere di diffida Prescrizione obbligatoria (art.20 d.lgs.

19.12.1994 n.758) Potere di disposizione Potere di divieto d’esercizio o di uso Potere di sequestro preventivo Potere di sospensione dell’attività

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In caso di riscontro di una contravvenzione l’organo di vigilanza, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, impartisce al contravventore una prescrizione (art. da 19 a 25 d.lgs. 19.12.94 n. 758) che deve verificare

1. termine per la regolarizzazione, non eccedente il periodo di tempo necessario e non sup a 6 mesi

2. imposizione di specifiche misure per far cessare il pericolo

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L’organo di vigilanza comunica senza ritardo al PM la notizia di reato inerente la contravvenzione che viene iscritta nel registro ma “congelata”

Entro e non oltre 60 gg dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, ll’organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati

ottemperanza

inottemperanza

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OTTEMPERANZA

Se risulta l’adempimento alla prescrizione, l’organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di 30 gg, una somma pari ad un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la violazione commessa

Entro 120 gg dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l’organo di vigilanza comunica al PM l’adempimento alla prescrizione, nonché l’eventuale pagamento della somma

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NON OTTEMPERANZA

Nel caso in cui non risulti l’adempimento della prescrizione, l’organo di vigilanza ne da’ comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro 90 gg dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione

Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell’iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all’art.335 cpp fino al momento in cui il PM riceve la comunicazione concernente l’adempimento o meno della prescrizione

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L’adempimento in un tempo superiore a quello indicato nella prescrizione, ma che comunque risulta congruo, o l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall’organo di vigilanza, sono invece valutate ai fini dell’applicazione art. 162 bis cp (oblazione)

La somma è ridotta ad ¼ del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa

In tutti i casi in cui gli organi ispettivi accertino la violazione di norme penalmente sanzionate, hanno l’obbligo di riferire alla Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 347 cpp

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La prescrizione si applica anche alle ipotesi di reati a “condotta esaurita”, vale a dire nei reati istantanei, con o meno effetti permanenti, nonché nelle fattispecie in cui il reo abbia autonomamente provveduto all’adempimento degli obblighi di legge sanzionati precedentemente all’emanazione della prescrizione

Esempio: mancata vigilanza

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INFORTUNIO

Secondo il Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per infortunio si deve intendere:

Un evento che avviene per causa violenta, in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o la inabilità permanente al lavoro assoluto o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che comporti l’astensione dal lavoro per piu’ di tre giorni

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ART. 2050 C.C.

Chiunque cagiona und anno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento se non prova di aver adottato tutti le misure idonee ad evitare il danno

Risarcimento civile

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L’infortunio nella maggior parte dei casi deriva dalla mancata applicazione della normativa antinfortunistica

Cioè non aver ottemperato a disposizioni di legge

è perseguibile penalmente

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SISTEMA SANZIONATORIO REATI DI EVENTO O DANNO Se chiunque, commettendo un reato di pericolo previsto

dalle norme di igiene e sicurezza sul lavoro, che di per se solo è un reato contravvenzionale, provoca danni a qualcun altro incorre in reati ben piu’ gravi che sono:

Lesioni personali colpose gravi: art. 590c.p. (prognosi superiore a 40gg)

Pena: reclusione da 3 mesi a 1 anno o multa 500,00 – 2000,00

Lesioni personali gravissime art. 590 c.p pena prevista reclusione 1-3 anni

Omicidio colposo art. 589 c.p. Pena prevista reclusione da 2 a 7 anni

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GLI STRUMENTI A DISPOSIZIONE DEGLI ORGANI DI VIGILANZA

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SOPRALLUOGO Il sopralluogo puo’ essere: D’iniziativa Su segnalazione A seguito di infortunio Nel corso dell’ispezione si compila sempre un

verbale di sopralluogo (o di ispezione) che è atto pubblico attestativo.

Ha valore probatorio, fa piena prova fino a querela di falso:

1.della provenienza del documento dal P.U 2.delle dichiarazioni delle parti 3. degli altri fatti che il P.U. attesta essere

avvenuti in sua presenza od a lui compiuti

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CASS. CIVILE S.U. 17355/2009

L’efficacia di prova legale del verbale non puo’ estendersi alle valutazioni espresse dal pubblico ufficiale ed alla menzione dei fatti avvenuti in sua presenza, che possono risolversi in apprezzamenti personali, perché mediati attraverso la occasionale percezione sensoriale di accadimenti, che si svolgono cosi repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo senza alcun margine di apprezzamento

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DIFFIDA

Dal D.P.R. n. 520/1955 è previsto che, in caso di constatata inosservanza delle norme in materia di lavoro e legislazione sociale, il personale ispettivo qualora rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, diffida il datore di lavoro alla regolarizzazione delle inosservanze comunque sanabili, fissando il relativo termine

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DISPOSIZIONE

La disposizione è un atto con cui l’organo di vigilanza (l’ente non la persona) impartisce, sulla base di un apprezzamento discrezionale, un’ingiunzione al datore di lavoro di adottare le misure prevenzionali ad integrazione e specificatamente dell’obbligo generico contenuto in una norma primaria in bianco o di portata molto ampia ed indeterminata

Le disposizioni, provvedimenti di prevenzione non previsti specificatamente dalla legge, hanno la funzione di adeguare la disciplina dettata da quest’ultima alla concreta situazione di fatto consentendo un costante adeguamento delle misure di prevenzione alla evoluzione delle tecniche. L’atto di disposizione deve precisare con accuratezza il contenuto specifico

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A differenza della diffida, la disposizione impone al datore di lavoro un obbligo nuovo, che viene a specificare quello genericamente previsto dalla legge, specie laddove essa non regolamenta fin nei dettagli la singola fattispecie e penali,

L’inottemperanza alle disposizioni del personale ispettivo seguita ad essere soggetta alle previste sanzioni amministrative e penali, secondo la distinzione per materia

Contro le disposizioni è ammesso ricorso entro 30gg al Presidente della Giunta Regionale, ricorso che NON sospende l’esecutività della disposizione

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ART.11 D.LGS.758/94 INOSSERVANZA

Le inosservanza delle disposizioni legittimamente impartite dagli ispettori nell’esercizio delle loro funzioni sono punite con al sanzione amministrativa…

Si applica la pena dell’arresto fino a 1 mese o dell’ammenda sino a €. Se l’inosservanza riguarda disposizioni impartite dagli ispettori impartite dagli ispettori del lavoro in materia di sicurezza o igiene del lavoro

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disposizione

disposizione

Invio al soggetto

interessato

Scadenza :risposta ditta

verifica

Positiva pratica

conclusaNegativa :comunicazione al

PM

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SEQUESTRO PROBATORIO ART-354 CPP

Tale atto puo’ essere utilizzato laddove non esistono i presupposti per il sequestro ma si vuole sancire comunque in modo piu’ incisivo il divieto di utilizzare una macchina o un impianto non conforme al dispositivo legislativo per il tempo intercorrente alla sua messa a norma

Il divieto d’uso esiste solo come conseguenza alla contestazione di una norma violata quando, per condizioni tecniche e organizzative, non si ritiene sufficiente la dizione inserita a fine del verbale di prescrizione che richiama la responsabilità del datore di lavoro in ordine all’utilizzo della macchina sino alla sua messa a norma

Differentemente dal sequestro il divieto d’uso non va convalidato dalla magistratura

In caso di infortuni e condizioni di rischio è indubbiamente preferibile il sequestro

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Il sequestro probatorio mira ad assicurare le cose pertinenti al reato sottraendole all’altrui disponibilità.

L’art.354 cp autorizza gli U.P.G. a sequestrare di loro iniziativa il corpo de reato, e le cose a questo pertinenti, ogni qualvolta vi sia motivo di tenere che , prima dell’intervento dell’autorità giudiziaria, il corpo o le tracce del reato si alterino o si disperdano

L’iniziativa della P.G. va limitata ai casi in cui l’autorità giudiziaria si trovi nell’impossibilità di intervenire tempestivamente e abbia concreta probabilità di dispersione o alterazione delle prove

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SEQUESTRO PREVENTIVO ART. 321 CPP

Prevede che quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato posa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, la P.G. procede al sequestro preventivo.

Se la cosa da sequestrare e cosa mobile trasportabile essa è presa e, dopo essere stata descritta nell’apposito verbale, viene rinchiusa in apposito plico per essere trasmessa all’ufficio reperti dell’Autorità giudiziaria. S eè cosa immobile o non trasportabile si provvede ad assicurarne indisponibilità apponendo i sigilli ed affidandone la custodia a persona edotta dei doveri che le competono

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Nel corso delle indagini preliminari, quando a causa di una situazione d’urgenza non è possibile attendere il provvedimento del giudice, gli Ufficiali di P.G. possono procedere a sequestro preventivo, il cui verbale dovrà essere trasmesso al PM competente per la convalida entro le 48 ore successive

In particolari csi è utilizzato il sequestro preventivo come strumento per mettere termine ad una situazione di grave ed immediato rischio per la sicurezza dei lavoratori specie nei cantieri edili

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LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ D.L. 223/2006 DECRETO BERSANI )

Gli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro, anche su segnalazione di altre amministrazioni pubbliche, al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori nonchè per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso, possono adottare provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale:

- se è impiegato personale in nero o irregolare pari o maggiore deal 20% del totale dei lavoratori

- in caso di reiterate violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza

L’adozione del provvedimento di sospensione è da intendersi come obbligatoria ogni qual volta ne ricorrano i presupposti, salvo valutazione di circostanze particolari

Questi poteri spettano anche agli organi di vigilanza dell’Asl (in tema di minaccia alla salute) e al Corpo Vigili del Fuoco (nel settore di loro competenza)

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Il provvedimento di sospensione puo’ essere revocato da parte dell’organo di vigilanza che lo ha adottato, a condizione che:

Regolarizzazione dei lavoratori Accertamento ripristino delle regolari condizioni di

lavoro Pagamento di somme aggiuntive

Qualora emergano le condizioni cautelari per l’adozione del provvedimento penale (sequestro penale), il provvedimento amministrativo presente non verrà adottato. Cio’ solo dove gli ambiti applicativi dei due provvedimenti coincidano

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TAR ROMA SEZ.III N. 1913/2011

Il provvedimento ministeriale di interdizione dalle contrattazioni è conseguenza del provvedimento di sospensione dei lavori. Esso, come del resto il provvedimento degli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro, di sospensione dell’attività imprenditoriale, è autonomamente disciplinato dall’art. 14 d.lgs. 81/2008 senza nessun nesso di accessorietà rispetto alle sanzioni pecuniarie

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ALCUNE SENTENZE

La Cassazione con sentenza n. 37738, del 13 settembre 2013 chiarisce sulla responsabilità per infortunio in cantiere, in presenza di lavori in appalto e con compresenza di più soggetti garanti. Infortunio mortale del lavoratore

Il caso di specie riguardava la morte di un lavoratore a seguito delle lesioni riportate durante la sua caduta da un parapetto che era stato malamente realizzato e fissato. L'incidente si era verificato in un cantiere dove i lavori erano stati subappaltati a più ditte ed è stato determinato dalla cattiva realizzazione di una barriera di protezione e dal contingente irregolare accatastamento di materiale su un solaio. L'imputazione è stata elevata nei confronti di numerose figure di garanti ed ha condotto all'affermazione di responsabilità nei confronti di ben nove persone fra cui anche il responsabile il committente responsabile di lavori, che aveva nominato un coordinatore per l'esecuzione.

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Secondo la Cassazione "Soprattutto nei contesti lavorativi più complessi, si è frequentemente in presenza di differenziate figure di soggetti investiti di ruoli gestionali autonomi a diversi livelli degli apparati; ed anche con riguardo alle diverse manifestazioni del rischio. Ciò suggerisce che in molti casi occorre configurare già sul piano dell'imputazione oggettiva, distinte sfere di responsabilità gestionale, separando le une dalle altre. Esse conformano e limitano l'imputazione penale dell'evento al soggetto che viene ritenuto "gestore" del rischio. Allora, si può dire in breve, garante è il soggetto che gestisce il rischio".Per quanto riguarda l'organizzazione di cantiere, la sentenza analizza nel dettaglio tutte le sfere di competenza dei soggetti che in esse operano, soffermandosi in particolare sulla figura del Coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva, cui è affidata una funzione di "alta vigilanza" e non si confonde con quella operativa demandata al datore di lavoro ed alla figure che da esso ricevono poteri e doveri: il dirigente ed il preposto.

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Tanto è vero che, afferma la Corte, il coordinatore articola le sue funzioni in modo formalizzato:-contestazione scritta alle imprese delle irregolarità riscontrate per ciò che riguarda la violazioni dei loro doveri "tipici", e di quelle afferenti all'inosservanza del piano di sicurezza e di coordinamento; -segnalazione al committente delle irregolarità riscontrate. -sospensione dei lavori solo in caso di imminente e grave pericolo direttamente riscontrato

Il suo ruolo è quindi diverso da quello del datore di lavoro delle

imprese esecutrici: un ruolo di vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale stringente vigilanza, momento per momento, demandata alle figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto).Responsabilità del coordinatore per l'esecuzione

Da tale ruolo discende che il committente responsabile di lavori che abbia nominato un Coordinatore per l'esecuzione trasferisce a tale figura tecnica le competenze e le responsabilità in ordine alla "vigilanza alta" di cui si è detto e rimane portatore di un limitato ruolo che, per quel che interessa il caso di specie attiene alla verifica che il tecnico nominato adempia al suo compito di generale, formalizzato controllo delle lavorazioni. 

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E' dunque erroneo pensare, sottolinea la Corte, che il responsabile dei lavori debba comunque personalmente interessarsi, con attività ispettiva, della situazione del cantiere. La vigilanza attiene solo al rispetto, da parte del coordinatore per l'esecuzione, del compito tecnico affidatogli.Nel caso di specie, secondo la Cassazione, il giudice di merito non aveva per nulla colto le peculiarità del ruolo del Responsabile dei lavori, nel caso in cui abbia nominato un tecnico che assuma il ruolo di Coordinatore per l'esecuzione. Il Responsabile ha un compito di vigilanza che attiene al solo rispetto, da parte del Coordinatore, dell'incarico ricevuto. Tale limitata vigilanza è stata posta in essere nel caso di specie, visto che il responsabile aveva partecipato alle riunioni ed era intervenuto in più momenti.

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CASSAZIONE PENALE SENTENZA, SEZ. IV, 18/01/2011, N. 1225 Viene commentata un'interessante sentenza della Corte di Cassazione su un

caso di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.  Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è responsabile, unitamente al

datore di lavoro dell'impresa appaltatrice, dell'infortunio occorso ad un dipendente di quest'ultimo, quando ometta di svolgere quell'azione di coordinamento derivante dal suo ruolo e necessaria in ipotesi di compresenza di più soggetti operanti nel medesimo cantiere; nondimeno, deve escludersi qualsiasi legittimo affidamento del datore di lavoro sul comportamento del lavoratore, non essendo ravvisabile una situazione di abnormità nel comportamento di quest'ultimo, in quanto chi è responsabile della sicurezza del lavoro deve avere sensibilità tale da rendersi interprete, in via di prevedibilità, del comportamento altrui. Interessante decisione della Cassazione sul delicato tema dei rapporti intercorrenti tra i diversi soggetti gravati di obblighi di protezione dell’incolumità degli operai operanti su un medesimo cantiere.

I Supremi Giudici, chiamati ad affrontare l’ennesimo caso di infortunio mortale sul lavoro dovuto a inescusabile trascuratezza del coordinatore per l’esecuzione e del datore di lavoro della vittima, sottolineano con particolare vigore l’esistenza dell’inderogabile obbligo di coordinamento gravante sul coordinatore per l’esecuzione, cui spetta, anche in base alla nuova disciplina attuativa della “direttiva cantieri”, un ruolo di centrale importanza a tutela dell’altrui incolumità sul luogo di lavoro in caso di compresenza di più lavoratori dipendenti da imprese diverse.

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CASSAZIONE PENALE 14/01/2010, N. 1490 “Atteso il ruolo di collaboratore del committente che la caratterizza la

figura del coordinatore per la sicurezza, la lettura della specifica sfera di gestione del rischio discende per un verso dalla funzione di generale, alta vigilanza che la legge demanda al committente; e per l'altro dalla disciplina di cui all’art. 5 D.Lgs. n. 494/1996 [v. ora art. 92 D.Lgs. n. 81/2008]”.

Sostiene che “tale disciplina conferma che la funzione di vigilanza è ‘alta’ e non si confonde con quella operativa demandata al datore di lavoro ed alla figure che da esso ricevono poteri e doveri: il dirigente ed il preposto”. Nota che “il coordinatore articola le sue funzioni in modo formalizzato: contestazione scritta alle imprese delle irregolarità riscontrate per ciò che riguarda la violazioni dei loro doveri ‘tipici’, e di quelle afferenti all'inosservanza del piano di sicurezza e di coordinamento; indi segnalazione al committente delle irregolarità riscontrate; solo in caso di imminente e grave pericolo direttamente riscontrato è consentita la immediata sospensione dei lavori”. Ribadisce “la rimarcata diversità di ruolo rispetto al datore di lavoro delle imprese esecutrici: un ruolo di vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale stringente vigilanza, momento per momento, demandata alle figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto)”.

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CASS PEN. 13236/2010 La sentenza n. 13236 conferma la condanna di un coordinatore per

l’esecuzione dei lavori per il delitto di omicidio colposo commesso in danno di un operaio “messo a lavorare, con pala e piccone, ad uno scavo di m. 1,70 di profondità e di m. 1,60 di larghezza senza tener conto della natura del terreno di riporto, privo di aderenza in quanto addossato ad un muro di cemento armato, che non garantiva adeguata resistenza”, “circostanza che rendeva indispensabile provvedere all'esecuzione di opere di sostegno nell'ambito di un piano di sicurezza che andava rinnovato in ragione della necessità, appena emersa - per la presenza di una condotta per lo smaltimento di acque fognarie - di effettuare scavi più profondi rispetto a quelli originariamente previsti”, e, dunque, “rimasto travolto dal terreno soprastante, franatogli improvvisamente addosso mentre, dal fondo dello scavo, si stava accingendo a salire in superficie”.

Gli addebiti di colpa mossi all’imputato furono quelli di avere “omesso di aggiornare le prescrizioni di sicurezza attraverso la predisposizione di un apposito piano di lavoro che, tenendo conto dell'esigenza di eseguire uno scavo di circa m. 1,70 di profondità, prevedesse la realizzazione di opere di sostegno delle pareti le cui condizioni di instabilità, e dunque di pericolosità, derivavano oltre che dalla maggiore profondità dello scavo, dall'instabilità del terreno, già rimaneggiato per precedenti scavi”.

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In particolare, la Sez. IV prende atto che “dall'imprevista presenza, sul posto ove dovevano essere posizionati i tubi della rete idrica della rete fognaria, e dunque dall'interferenza delle due condotte, che imponeva di modificare l'originario piano di lavoro e di adattarlo alla nuova situazione, nascesse il dovere dell'imputato, in ragione della qualifica ricoperta, di rielaborare il piano di sicurezza in vista dell'esigenza di eseguire una diversa tipologia di scavo, in relazione alla quale si rendeva necessario l'intervento manuale dei lavoratori in fondo alla trincea già realizzata con i mezzi meccanici”, e che “davanti all'evidente aumento del rischio - che nasceva dalla previsione di un abbassamento di quota dello scavo, e quindi della sua profondità, e dalla necessaria, e non prevista, originariamente, presenza di operai al fondo dello stesso, nella zona di intersezione delle due condotte, oltre che dalla natura del terreno sul quale si andava ad operare, rimaneggiato e di riempimento della vecchia trincea - l'imputato, in violazione di precise norme antinfortunistiche, ha omesso di predisporre un aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento, essendosi limitato a fornire verbali e generiche indicazioni ai lavoratori (la vittima, peraltro, era stata assunta solo il giorno prima), e di prevedere interventi sul piano della sicurezza in grado di evitare crolli, e comunque di assicurare la regolare e sicura prosecuzione, oltre che dei lavori di scavo, anche di quelli, a scavo ultimato, di posa in opera dei tubi”. Rimprovera all’imputato “di non avere proceduto ad una revisione dell'originario piano di sicurezza e coordinamento allorchè erano emerse non solo la necessità di procedere ad uno scavo più profondo di quello inizialmente previsto, ma anche la impossibilità, per la presenza della rete fognaria, di proseguire lo scavo con l'uso del mezzo meccanico e la necessità di un intervento manuale dei lavoratori in fondo alla trincea”. E ritiene una simile condotta in rapporto causale rispetto all'evento determinatosi, “posto che, se l'imputato avesse attentamente esaminato la nuova situazione venutasi a creare per la presenza della rete fognaria ed avesse modificato il piano di sicurezza in coerenza rispetto al diverso e ben più grave grado di rischio dovuto alla esigenza di eseguire una diversa tipologia di scavo, eventualmente imponendo la sospensione dei lavori, in attesa dei necessari approfondimenti, l'infortunio sarebbe stato evitato”.

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“ Per costituire un gruppo di lavoro occorrono tempo, pensiero e comunicazione in stretta collaborazione"(Meltzer)


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