Tavola Rotonda CORSO DI LAUREA IN TECNICHE ERBORISTICHE
La tutela della biodiversità nella raccolta della flora
spontanea: ricadute nella filiera delle piante officinali
Il Testo Unico in materia di coltivazione, raccolta e prima
trasformazione delle piante officinali ed i decreti applicativi
previsti nell’articolato: lo stato dell’arte
Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n.75
Dr. Alberto Manzo
Direzione Generale per la Promozione
della Qualità Agroalimentare e
dell’Ippica
Ufficio PQAI 2
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• Istituzione formale del Tavolo di filiera con il Decreto Ministeriale n. 15391
del 10 dicembre 2013;
• Stesura della bozza definitiva del Piano di settore da parte dei Gruppi di lavoro istituiti con D.M. n.66562 del 20 dicembre 2013;
• Approvazione del Piano del Settore Piante Officinali presso la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 20 aprile 2014.
• Ai sensi dell’art.5 della Legge n.75 del 21 maggio 2018 è stato aggiornato il Tavolo tecnico con D.M. 17 gennaio 2019 n.492
Il Tavolo di Filiera delle Piante Officinali
Produzione di officinali nell’UE*
Polonia: 100.000 Ha Bulgaria: 37.000 Francia 35.000 Ha Germania 11.000 Ha Austria 8.000 Ha Italia 7.000 Ha Spagna 7.000 Ha Croazia 5.000 Ha Grecia, Ungheria, Slovenia superfici inferiori ai 1.500 Ha Raccolta su spontaneo nei vicini Balcani, Albania, Montenegro, Macedonia e in Romania, Bulgaria, Moldavia, Ucraina *Fonte: Europam, FIPPO, altri
Osservatorio Economico del settore
delle piante officinali (2013)
• <300 piante di specie officinali di principale interesse per il mercato nazionale di provenienza anche estera
• Italia importa 35 mila tonnellate/anno e produce 3.000–4.000 tonnellate
• Utilizzo in Italia 75% food e 25% salute e benessere
• Delle 296 specie officinali censite: • 160 coltivate (54%), • 73 spontanee (25%) • 63 coltivate e spontanee (21%) • 142, corrispondenti al 48% del totale, sono
coltivate o coltivabili nel nostro paese.
Specie vegetali «funzionali» di principale interesse
per il mercato nazionale (dati ASSOERBE)
314
144 coltivate o coltivabili in Italia
170 importate da altri paesi
52,2% coltivate
21% spontanee
26,8% coltivate e spontanee
Specie vegetali coltivate o coltivabili in Italia
144 specie
19.671 t
86.754.116 €
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OSSERVATORIO ECONOMICO PIANTE OFFICINALI
SETTORE AGRICOLO
Nell’ultimo decennio è stato profondamente investito dai cambiamenti del contesto di mercato:
Riforme della PAC:
• Smantellamento del sostegno dei prezzi e delle barriere commerciali
• Disaccoppiamento dei premi diretti agli agricoltori: eliminazione o forte riduzione dei contributi a singoli prodotti
Mercati internazionali instabili,aumento dei costi energetici e dei prezzi degli input agricoli
Diversificazione, multifunzionalità, nuove opportunità
CONSUMO Interesse dei nuovi consumatori per: • Salute
• Benessere • Ecologia • Prodotti innovativi, con funzioni
specifiche
Specie botanica superficie Utilizzo prevalente
menta piperita e dolce 253,54 olio essenziale
lavanda vera ed ibrida 178,77 olio essenziale
camomilla comune 123,1 prodotto secco
finocchio aromatico 78,21 prodotto secco
salvia officinale 68,45 prodotto secco
melissa 47,69 prodotto secco
camomilla romana 45,05 olio essenziale
passiflora incarnata 39,21 prodotto secco
coriandolo 37 prodotto secco
origano bianco 24,25 prodotto secco
psillio 23 prodotto secco
elicriso 22,44 olio essenziale
rosmarino 20,97 prodotto secco
assenzio romano pontico e
gentile 18,62 prodotto secco
santoreggia 17,3 prodotto secco
ortica 15,1 prodotto secco
Le Piante Officinali Le specie maggiormente utilizzate - 2013
NOME BOTANICO COLTIVATA
ANCHE IN ITALIA
Aesculus hippocastanum L.
Allium cepa L. SI
Allium sativum L. SI
Aloe spp. SI
Artemisia absinthium L. SI
Artemisia pontica L. SI
Camellia sinensis (L.) Kuntze
Carthamus tinctorius L. SI
Cassia angustifolia Vahl.
Cinchona succirubra Pav. ex Klotzsch
Citrus x aurantium subsp. amara
(Link) Engl. SI
Coriandrum sativum L. SI
Crataegus spp. SI
Curcuma zedoaria (Christm.) Roscoe
Cynara scolymus L. SI
Equisetum arvense L.
Foeniculum vulgare Mill. SI
Gentiana lutea L. SI
Ginkgo biloba L. SI
Glycyrrhiza glabra L. SI
NOME BOTANICO COLTIVATA
ANCHE IN ITALIA
Juniperus communis L. SI
Matricaria chamomilla L. SI
Melilotus officinalis (L.) Pall. SI
Origanum spp. SI
Panax ginseng C.A. Meyer
Passiflora incarnata L. SI
Phaseolus vulgaris L. SI
Pimpinella anisum L. SI
Piper nigrum L.
Plantago ovata Phil.
Rheum palmatum var. tanguticum
Maxim. ex Regel SI
Rosa canina L. SI
Rosmarinus officinalis L. SI
Ruscus aculeatus L.
Silybum marianum (L.) Gaertn. SI
Taraxacum officinale Webb
Tilia spp.
Vaccinium myrtillus L. SI
Valeriana officinalis L. SI
Vitis vinifera L. SI
Piante con maggior impatto sul mercato (> 100.000 kg/anno) – coltivate anche in Italia - 2013
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Le Piante Officinali in Italia Assenzio gentile Piemonte, Sardegna
Assenzio romano Piemonte, Emilia Romagna e Lombardia
Bardana Toscana, Abruzzo, Emilia, Veneto, ecc.
Bergamotto Calabria
Borragine Emilia, Lombardia, Toscana, ecc.
Calendula Emilia, Lombardia, Marche, Sicilia, piccole superfici altre regioni
Camomilla comune Toscana, Puglia, Piemonte, Abruzzo, Campania e piccole superfici altre regioni
Camomilla romana Piemonte
Carciofo Toscana e piccole superfici altre regioni
Cardo mariano Abruzzo, Sardegna, Marche e Sicilia
Coriandolo Piemonte, Sicilia e piccole superfici altre regioni
Dragoncello Piemonte e piccole superfici in altre regioni
Frassino da manna Sicilia (Palermo)
Galega Emilia, Marche e piccole superfici in altre regioni
Gelsomino Non rilevante
Genepì Piemonte
Genziana maggiore Lazio e piccole superfici in altre regioni
Giaggiolo Toscana e piccole superfici in altre regioni
Iperico Piemonte, Umbria, Toscana, Lombardia, Marche, Abruzzo, Lazio e in molte altre regioni
Issopo Piemonte, Emilia, Marche, ecc.
Lavanda e lavandino Piemonte, Liguria, Emilia, Marche, Abruzzo e piccole superfici in altre regioni
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Le Piante Officinali in Italia Lino Toscana
Liquirizia Calabria, Sud Italia
Malva Toscana, Piemonte, Marche, Veneto, ecc.
Manna Sicilia
Meliloto Marche
Melissa Piemonte, Toscana, Emilia, Lombardia, Marche e piccole superfici in altre Regioni
Menta piperita Piemonte e piccole superfici in altre regioni
Origano Sicilia e piccole superfici in altre regioni del nord e del sud
Passiflora incarnata Toscana, Marche, Abruzzo e in altre regioni
Psillio Umbria, Toscana, Emilia, Marche e Sicilia
Rosmarino Lombardia, Liguria, Piemonte, Emilia, Sardegna e in moltissime altre Regioni
Salvia officinale Piemonte, Emilia, Lombardia, Toscana e in moltissime altre Regioni
Salvia sclarea Piemonte, Abruzzo, Emilia, Marche
Santoreggia Piemonte, Veneto, Umbria e in altre regioni
Tarassaco officinale Toscana, Piemonte e in altre regioni
Tiglio Marche e Emilia
Timo Piemonte, Emilia , Lazio, Sardegna e in moltissime altre regioni
Valeriana Lombardia, Lazio e in altre regioni
Zafferano Sardegna, Abruzzo, Umbria
Lino Toscana
Specie vegetali importate da paesi terzi
170 specie
6.715 t
47.110.322 €
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Valore aggiunto del settore e diversificazione
per le aziende agricole
Non considerando le aromatiche da consumo fresco, che interessano, comunque, gran parte
delle produzioni, la domanda di prodotti officinali proviene:
per l’85% dalle industrie
trasformatrici operanti nel settore farmaceutico, alimentare, liquoristico, delle bevande in genere e cosmetico circa il 15% dalle erboristerie
Le Leggi che regolamentavano la raccolta e la produzione delle piante officinali:
- Disciplina la coltivazione, la raccolta e il commercio delle piante officinali;
Decreto attuativo della Legge 6 gennaio 1931, n. 99, portante disposizioni sulla disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali
Indica 54 piante officinali spontanee che sono in grado di esplicare azioni terapeutiche, aromatiche e cosmetiche. Definisce il nome botanico, le parti usate e i quantitativi di droga secca detenibile per uso familiare.
- Disciplina la raccolta e la vendita della camomilla;
- Disciplina la raccolta e la vendita della digitale;
. Suddivide in due categorie le erbe officinali con canali di commercializzazione distinti: farmacia e erboristeria. Richiama la necessità di registrazione per la commercializzazione dei prodotti medicinali a base di piante medicinali.
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Gruppi di lavoro del Tavolo tecnico Piante Officinali istituiti con Decreto Dipartimentale n.73436 del 19.10.2018
1. Ricerca e Formazione - Prof. Pistelli (Uni Pisa) e Prof. Di Renzo (Università Tor Vergata Roma)
2. Elenco specie art.1 e Registri Varietali – Dr. Manzo (MiPAAFT) e Dr. Bianchi (CREA)
3. Criteri Piante Spontanee art.3 – Dr. Vidale (Università Padova) e Prof. De Feo (Università Salerno)
4. Revisione Piano di settore – Dr. Manzo e Dr. Primavera (FiPPO)
5. Osservatorio Economico e Dati statistici - dr.ssa Di Rollo (CIA) e Prof. Ievoli (Università Molise)
Testo unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione
delle piante officinali Art. 1
Definizioni e ambito di applicazione
1. Il presente decreto legislativo disciplina la coltivazione, la raccolta e la prima trasformazione delle “piante officinali”.
2. Si intendono le piante cosiddette medicinali, aromatiche e da profumo nonché le alghe, i funghi macroscopici e i licheni. Comprendono alcune specie vegetali che in considerazione delle loro proprietà e delle loro caratteristiche funzionali possono essere impiegate, anche in seguito a trasformazione, nelle categorie di prodotti per le quali ciò è consentito dalla normativa di settore, previa verifica del rispetto dei requisiti di conformità richiesti.
3. Con decreto del MiPAAF, di concerto con Minambiente, e Minsalute, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, da adottare entro sei mesi, è definito l’elenco delle specie di piante officinali coltivate ai fini del presente decreto.
4. Il risultato dall’attività di coltivazione o di raccolta delle singole specie di piante officinali, può essere impiegato direttamente, oppure essere sottoposto ad operazioni di prima trasformazione indispensabili alle esigenze produttive, consistenti nelle attività di lavaggio, defoliazione, cernita, assortimento, mondanatura, essiccazione, taglio e selezione, polverizzazione delle erbe secche e ottenimento di olii essenziali da piante fresche direttamente in azienda agricola.
ART. 3 Prelievo, raccolta e prima trasformazione di piante officinali
spontanee
1. In conformità a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, dalla legge 1° dicembre 2015, n. 194, dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, ed in particolare dagli articoli 9, 10 e 11 del predetto decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano l’attività di prelievo delle specie di piante officinali che crescono spontaneamente sui rispettivi territori, in coerenza con le esigenze di conservazione della biodiversità locale.
2. Il decreto di cui all’articolo 1, comma 3, disciplina l’attività di raccolta e prima trasformazione delle specie di piante officinali spontanee, nel rispetto del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 ed, in particolare, dell’articolo 12, paragrafo 2, nonché delle specie e delle varietà da conservazione o in via di estinzione di cui alla legge 1° dicembre 2015, n. 194.
Decreto interministeriale del MiPAAFT di concerto con Ministero Ambiente e Ministero
Salute • CONSIDERATA la necessità di definire l’elenco delle specie di
piante officinali coltivate di cui all’articolo 1 comma 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75;
• CONSIDERATA la necessità di disciplinare l’attività di raccolta e prima trasformazione delle specie di piante officinali spontanee, nel rispetto del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 ed, in particolare, dell’articolo 12, paragrafo 2;
• CAPO I : Disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75 – Elenco Piante officinali
• CAPO 2: Disposizioni di cui all’articolo 3,commi 1 e 2 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75 – Criteri raccolta Piante spontanee
CAPO I : Disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75 –
Elenco Piante officinali Il presente Capo definisce l’elenco delle specie officinali
coltivate, come previsto dall’articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n.75 che è costituito dall’allegato al presente Decreto nonché dalle piante in esso non contemplate ma presenti nei seguenti documenti:
a) allegato 1 del Decreto del 10 Agosto 2018 del Ministero Salute “Disciplina dell’impiego negli integratori alimentari di sostanze e preparati vegetali”
b) elenco delle Herbal Drug Monographs riportato nella IX° edizione della Farmacopea Europea
c) database europeo delle specie vegetali per uso cosmetico
CAPO I : Disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75 –
Elenco Piante officinali d) specie vegetali autorizzate ai sensi del Reg.to UE 2015/2283; e) elenco di sostanze vegetali, preparati vegetali e loro combinazioni destinati a essere utilizzati in medicinali tradizionali di origine vegetale in conformità dell’articolo 16, lettera f), della direttiva 2001/83/CE modificata dalla direttiva 2004/24/CE f) monografie dell’Unione Europea redatte dal Comitato dei medicinali di origine vegetale (HMPC) pubblicate sul sito dell’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) g) elenco delle Monographs for homeopathic preparation della Farmacopea Europea
CAPO I : Disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75 – Elenco Piante officinali
Impatiens spp.
Impatiens glandulifera
Pueraria montana var. lobata
Acacia spp.
Acacia saligna
Ailanthus altissima
Aquilegia alpina
Aster spp.
Campanula spp.
Centaurea spp.
Colchicum spp.
Crocus spp.
Dianthus spp.
Eryngium spp.
Galium spp.
Iris spp.
Limonium spp.
Paeonia spp.
Primula spp.
Ribes spp.
Silene spp.
Trifolium spp.
Genere eliminato
Specie eliminata
Varietà eliminata
Genere eliminato
Specie eliminata
Specie eliminata
Specie eliminata
Genere eliminato
Genere eliminato
Genere eliminato
Genere eliminato
Genere eliminato
Genere eliminato
Genere eliminato
Genere eliminato
Genere eliminato
Genere eliminato
Genere eliminato
Genere eliminato
Genere eliminato
Genere eliminato
Genere eliminato
CAPO I : Disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75 – Elenco Piante
officinali Abies spp.
Genere non eliminato
La specie Abies nebrodensis è stata da tempo recuperata con successo e coltivata non solo nel Parco delle Madonie, ma anche in altri areali della Sicilia. All’EXPO 2015 la Regione Sicilia ha presentato il piano di recupero, ormai consolidato, di questo abete e sono stati mostrati ai visitatori centinaia di esemplari di questo abete coltivato.
Arnica montana
Specie non eliminata
Specie coltivata da decenni e non soltanto in Italia. L’estratto della pianta è alla base di diverse formulazioni per farmaci omeopatici, per pomate, creme, gel e tinture (ad uso farmaceutico).
Artemisia genepi
Specie non eliminata
Specie coltivata da decenni e non soltanto in Italia. Pianta basilare nella preparazione del liquore “Genepi del Piemonte” Indicazione Geografica, Decreto Mipaaf 24 aprile 2012. La Scheda Tecnica di questo liquore I.G. è pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
Galanthus nivalis
Specie non eliminata
Specie coltivata da decenni e non soltanto in Italia. La pianta viene coltivata per ricavarne un farmaco, la galantamina, utile nelle forme lievi e moderate della malattia di Alzheimer. E’ inoltre da tempo coltivata quale pianta ornamentale
Gentiana ligustica
Specie non eliminata
Specie spontanea in Piemonte ed in Liguria, oltre che sul versante francese delle Alpi. Da almeno un decennio è avviata un’opera di recupero della specie con coltivazione messa in atto insieme a ricercatori francesi. Pianta usata in erboristeria e nella formulazione di liquori.
CAPO I : Disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75 –
Elenco Piante officinali
Gentiana lutea
Specie non eliminata
Specie spontanea sulle Alpi ed in alcuni tratti appenninici. Il Centro CREA-MPF di Trento già dagli anni ’90 ha iniziato la domesticazione di questa specie. Da decenni è coltivata, perché indispensabile in erboristeria e nella formulazione di liquori.
Lycopodium spp.
Genere non eliminato
Presente soprattutto in Italia settentrionale ed in parte in quella centrale. Viene coltivato ai fini della preparazione di farmaci omeopatici sia per uso umano che veterinario.
Ruscus aculeatus
Specie non eliminata
Si tratta di una pianta con applicazioni in erboristeria ed in ambito farmaceutico. Essa viene coltivata da decenni, poiché è anche una pianta ornamentale: i suoi rami recisi in Italia vengono venduti soprattutto nel periodo invernale (natalizio).
art.1 comma 3 lo schema di decreto interministeriale si definisce: “La coltivazione delle specie officinali comprende, oltre alla coltivazione in campo e in ambiente protetto, anche tutte le operazioni a fini vivaistici”. Si tratta, quindi, di piante già da tempo coltivate non soltanto in campo aperto, ma anche mediante diverse tecniche sia agronomiche che di laboratorio, comprese la coltivazione in vitro, e come la coltura idroponica, per fare un esempio, e attraverso diverse metodologie di propagazione.
CAPO I : Disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75 – Elenco Piante
officinali
CAPO I : Disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3 del
decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75 – Elenco Piante officinali
Vi sono comprovate motivazioni storiche e funzionali, ampiamente presenti in letteratura, per le quali alcune specie, che sono state appunto “domesticate”, non possono essere eliminate dall’elenco delle piante coltivate in quanto permettono un consolidato sostentamento economico per le aziende agricole e soprattutto per la filiera di trasformazione dei prodotti (aziende italiane affermate anche a livello internazionale) che siano essi destinati ad uso farmaceutico e anche omeopatico (ben noto) umano o veterinario nonché per l’industria liquoristica e come pianta ornamentale. Infine vi è un chiaro interesse anche per il consumatore finale.
CAPO 2: Disposizioni di cui all’articolo 3,commi 1 e 2
del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75 – Criteri raccolta Piante spontanee
art.3 comma 3 chiarisce il termine “domesticazione” con il quale si intende il processo di adattamento ai fini della coltivazione di specie spontanee ovvero la salvaguardia, anche dall’estinzione, delle specie a rischio attraverso i processi agronomici sopra richiamati anche attraverso progetti regionali che coinvolgono Istituti di ricerca del MiPAAFT e delle Università
CAPO 2: Disposizioni di cui all’articolo 3,commi 1 e 2 del
decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75 – Criteri raccolta Piante spontanee
Art.3 Ambito di applicazione e definizioni
1. L’attività di raccolta e prima trasformazione delle specie officinali spontanee, ai fini del loro utilizzo diretto o della loro prima trasformazione è effettuata nel rispetto dei criteri previsti dall’articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007. 2. Ai fini del presente Capo, si intende per “prelievo” di specie officinali la quota di popolazione massima asportabile in forma di pianta intera dall’ambiente in cui svolge il suo ciclo biologico naturale, mentre si intende per “raccolta” l’effettiva asportazione dell’intera pianta o di parti di essa.
CAPO 2: Disposizioni di cui all’articolo 3,commi 1 e 2 del
decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75 – Criteri raccolta Piante spontanee
4. La responsabilità di effettuare la raccolta in conformità al presente decreto è attribuita al detentore dell’autorizzazione di cui all’art.6 comma 1. 5. Il detentore dell’autorizzazione alla raccolta di specie officinali, o un suo delegato, deve gestire e coordinare le operazioni di raccolta, assicurando che ciascun raccoglitore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di riconoscimento delle specie di interesse officinale e delle buone pratiche di raccolta, conservazione e prima trasformazione. La formazione dovrà essere garantita dal detentore dell’autorizzazione alla raccolta sul luogo di lavoro. 6. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 5 sono definiti dalle Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano in accordo con Università, Enti di ricerca e Organismi competenti sul proprio territorio, sulla base di quanto previsto dall’articolo 6.
CAPO 2: Disposizioni di cui all’articolo 3,commi 1 e 2 del decreto
legislativo 21 maggio 2018, n. 75 – Criteri raccolta Piante spontanee
Articolo 4 Norme generali per la raccolta di specie officinali spontanee
1. Le attività di raccolta di specie officinali spontanee rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto, così come disposto dall'articolo 3 comma 7, sono consentite previa autorizzazione di cui al successivo articolo 6. 2. I metodi di raccolta non devono danneggiare gli ecosistemi nei quali si sviluppano le specie officinali spontanee, assicurando in ogni caso le condizioni ottimali per la rigenerazione delle piante stesse e il mantenimento delle popolazioni anche nel rispetto delle leggi regionali. 3. Le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano promuovono programmi specifici di “domesticazione” delle specie spontanee, al fine di diminuire l’impatto della raccolta di tali specie in natura. 4. Di norma la raccolta deve seguire le Good Agricultural and Collection Practice (GACP) dell’Unione europea con particolare riferimento ai seguenti principi:
CAPO 2: Disposizioni di cui all’articolo 3,commi 1 e 2 del decreto
legislativo 21 maggio 2018, n. 75 – Criteri raccolta Piante spontanee
a) la raccolta di specie officinali spontanee può essere effettuata esclusivamente nel tempo balsamico o di maturità commerciale di ciascuna specie, fatta eccezione per parti (ad esempio frutti, semi, stoloni, rizomi, bulbi) destinate a successiva moltiplicazione ai fini di studio o di coltivazione; b) la raccolta di organi di propagazione (ad esempio frutti, semi, stoloni, rizomi, bulbi) deve garantire il permanere in situ di una quota idonea alla sopravvivenza della specie; c) le Regioni e le Province Autonome predispongono entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto l’elenco delle aree interdette alla raccolta e/o prelievo di specie officinali spontanee per accertato rischio sanitario e/o per la tutela e salvaguardia delle aree verdi pubbliche di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico, culturale; d) durante la raccolta di specie officinali spontanee è fatto obbligo di assicurarsi che non ci siano contaminazioni con specie potenzialmente tossiche. e) al fine di garantire il controllo sul mantenimento dell’equilibrio dell’habitat naturale e di fornire ulteriori garanzie sugli standard qualitativi e di sicurezza del prodotto finito, è fatto obbligo di indicare, nelle diverse fasi della filiera delle piante officinali, la zona geografica di raccolta delle specie officinali spontanee.
CAPO 2: Disposizioni di cui all’articolo 3,commi 1 e 2 del decreto
legislativo 21 maggio 2018, n. 75 – Criteri raccolta Piante spontanee
Articolo 6 Rilascio dell’autorizzazione a raccogliere specie officinali
spontanee 1. La raccolta di specie officinali spontanee è consentita
previo rilascio di autorizzazione da parte delle Regioni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano dopo il superamento di un esame abilitativo di cui al successivo comma 4.
2. L’autorizzazione di cui al comma 1 ha validità quinquennale, è personale e non è cedibile.
3. L’età minima per il rilascio è fissata in anni sedici. 4. L’esame abilitativo, necessario per il conseguimento
dell’autorizzazione di cui al comma 1 è volto alla conoscenza degli argomenti di cui al comma 6.
5. Le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano organizzano corsi di formazione in accordo con Università, Enti di ricerca e Organismi competenti sul proprio territorio, avvalendosi comunque di personale qualificato.
CAPO 2: Disposizioni di cui all’articolo 3,commi 1 e 2 del decreto
legislativo 21 maggio 2018, n. 75 – Criteri raccolta Piante spontanee
Articolo 6 6. I corsi di formazione, della durata minima di settanta ore, avranno lo scopo di trasferire le conoscenze dei seguenti argomenti: norme igienico-sanitarie; elementi di botanica e di tassonomia; riconoscimento delle specie officinali; flora officinale regionale; aspetti generali riguardanti le specie officinali ed i loro costituenti con particolare attenzione al tempo balsamico; specie officinali tossiche e/o allergeniche; aspetti normativi sulla protezione delle specie e degli habitat; normativa comunitaria, nazionale e regionale; specie officinali spontanee oggetto di tutela; buone pratiche di raccolta, metodi e tempi generali, e prima trasformazione; processi di post-raccolta e buone pratiche di imballaggio e stoccaggio; criteri di qualità e normative di riferimento in Italia ed Europa.
CAPO 2: Disposizioni di cui all’articolo 3,commi 1 e 2 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75 – Criteri raccolta Piante
spontanee
7. Il corso si avvarrà di una parte pratica esercitativa concernente il riconoscimento delle principali specie officinali spontanee del territorio. 8. L’autorizzazione è rilasciata dopo superamento positivo di un esame e frequenza ad almeno 70% delle ore previste dai corsi di cui al comma 6. 9. L’autorizzazione accorda il titolo di “raccoglitore di piante officinali spontanee”. 10. Le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano istituiscono l’elenco dei raccoglitori autorizzati di piante officinali spontanee. 11. Sono dispensati dal partecipare al corso, ma devono comunque sostenere il colloquio finale abilitativo, coloro i quali sono in possesso di titoli di studio coerenti con le materie soprarichiamate.
GRAZIE PER L’ATTENZIONE Alberto Manzo
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA E-mail:[email protected]