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TRIBUNALE DI MASSA - studioinnocenti.com · RELAZIONE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE EX ART. 172 R.D....

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GIUSEPPE INNOCENTI DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE 54031 CARRARA - Viale G. Galilei, 27/A Tel. 0585857930 - Fax 0585855451 e mail: [email protected] PEC: [email protected] TRIBUNALE DI MASSA Sezione Fallimentare Procedura di Concordato Preventivo con cessione dei beni, proposto dalla ‘Società Costruzioni Dal Pino S.r.l. in liquidazione’ (R.C.P. n. 14/2012) GIUDICE DELEGATO: DOTT. GIOVANNI SGAMBATI COMMISSARIO GIUDIZIALE: DOTT. GIUSEPPE INNOCENTI * * * * RELAZIONE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE AI SENSI DELL’ART. 172 R.D. 16 MARZO 1942, N. 267
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GIUSEPPE INNOCENTI

DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

54031 CARRARA - Viale G. Galilei, 27/A

Tel. 0585857930 - Fax 0585855451

e mail: [email protected] PEC: [email protected]

TRIBUNALE DI MASSA

Sezione Fallimentare

Procedura di Concordato Preventivo

con cessione dei beni, proposto dalla

‘Società Costruzioni Dal Pino S.r.l. in liquidazione’

(R.C.P. n. 14/2012)

GIUDICE DELEGATO: DOTT. GIOVANNI SGAMBATI

COMMISSARIO GIUDIZIALE: DOTT. GIUSEPPE INNOCENTI

∗∗∗∗ ∗∗∗∗ ∗∗∗∗ ∗∗∗∗

RELAZIONE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

AI SENSI DELL’ART. 172 R.D. 16 MARZO 1942, N. 267

CONCORDATO PREVENTIVO PROPOSTO DA “SOCIETÀ COSTRUZIONI DAL PINO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE” (R.C.P. 14/2012)

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I N D I C E

Capitolo I - Introduzione ................................................................................................. 4

Capitolo II - Atti del Tribunale e del Commissario Giudiziale ........................................ 5

Capitolo III - Origine ed evoluzione della società, suoi atti rilevanti ................................ 7

• Costituzione della società e modifiche degli assetti societari ................................................................. 7 • Operazioni di gestione rilevanti.............................................................................................................. 7 • Situazione dei dipendenti........................................................................................................................ 8

Capitolo IV - Cause e circostanze del dissesto ................................................................ 11

• Indicazioni contenute nel ricorso depositato......................................................................................... 11 • Esame della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società ........................................ 12 • Sintesi ................................................................................................................................................... 18

Capitolo V - Esame delle scritture contabili ................................................................... 20

Capitolo VI - Condotta della società debitrice................................................................. 24

Capitolo VII - Contenuti del ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato ...... 27

• Il ricorso depositato ed i documenti allegati ......................................................................................... 27 • Stato analitico estimativo delle attività indicate in ricorso ................................................................... 27 • Stato analitico estimativo delle passività indicate in ricorso ................................................................ 30 • La proposta concordataria .................................................................................................................... 32 • Convenienza del concordato secondo la proposta depositata ............................................................... 36 • La relazione del professionista ai sensi del 3° comma dell’art. 161 L. Fall. ........................................ 36 • La relazione del professionista ai sensi del 2° comma dell’art. 160 L. Fall. ........................................ 38

Capitolo VIII - Le poste indicate in ricorso, rettifiche apportate........................................ 40

• Variazioni apportate dal Commissario Giudiziale alle poste attive ...................................................... 40 a) Beni strumentali e magazzino............................................................................................................... 40 b) Crediti ................................................................................................................................................... 42 c) S.A.L. – stati avanzamento lavori......................................................................................................... 55 d) Altri crediti ........................................................................................................................................... 57 e) Magazzino ............................................................................................................................................ 57 f) Depositi bancari.................................................................................................................................... 57 g) Cassa..................................................................................................................................................... 58 h) la somma messa a disposizione dal socio ............................................................................................. 58 • Riepilogo variazioni apportate alle poste attive.................................................................................... 58

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• Variazioni apportate dal Commissario Giudiziale alle poste passive ................................................... 59

Capitolo IX - Raffronto tra fabbisogno e disponibilità ....................................................64

Capitolo X - Convenienza della proposta rispetto all’eventuale fallimento ...................68

Capitolo XI - Creditori ammessi alla votazione e creditori privilegiati ...........................71

Capitolo XII - Considerazioni conclusive .........................................................................77

CONCORDATO PREVENTIVO PROPOSTO DA “SOCIETÀ COSTRUZIONI DAL PINO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE” (R.C.P. 14/2012)

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Capitolo I - INTRODUZIONE

La ‘Società Costruzioni Dal Pino S.r.l. in liquidazione’ con sede in Carrara (MS), Via Provin-

ciale Nazzano 24, codice fiscale e Registro Imprese n. 01198710459, in persona del signor Amilca-

re Dal Pino, nato a Pisa (PI) il 24 ottobre 1972 e residente a Pietrasanta (LU), in via della Dilectosa

n. 1, codice fiscale DLPMCR72R24G702R, legale rappresentante pro tempore della medesima, ha

presentato, in data 9 maggio 2012, ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventi-

vo ex art. 160 del R.D. 16.3.42 n. 267 (qui di seguito indicata “L. Fall.”). Il Tribunale ha dichiarato

aperta la procedura di Concordato Preventivo nei confronti della società medesima (R.C.P. n.

6/2012), ma tale proposta non ha ottenuto l’approvazione della massa creditoria. Ne è conseguito

che il legale rappresentante della società, Sig. Amilcare Dal Pino, ha ravvisato l’opportunità di rei-

terare il procedimento concordatario, previa formulazione di una proposta ai creditori migliorativa

rispetto a quella precedente e conseguentemente ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 160 L.F..

A tal fine è stato predisposto un piano concordatario che contiene la indicazione programmatica

delle intenzioni del debitore, delle azioni che saranno poste in essere per realizzarle e dei risultati

attesi, allegando, inoltre, una situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, uno

stato analitico ed estimativo delle attività, l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei ri-

spettivi crediti e delle cause di prelazione, l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di

proprietà o in possesso del debitore.

Il ricorso è stato depositato il 14/11/2012, congiuntamente alla relazione ex art. 161, terzo

comma L. Fall.,del Dott. Emanuele Giorgi, Dottore Commercialista con studio in Carrara (MS), via

del Cavatore, avente i requisiti di cui all' art. 67, terzo comma, lett. d) L. Fall., attestante la veridi-

cità dei dati aziendali e la fattibilità del piano presentato.

Il piano concordatario, prevedendo la falcidia di taluni creditori privilegiati, risulta accompagna-

to anche dalla relazione giurata ex art. 160, secondo comma L. Fall. 1, da parte del medesimo Dott.

Giorgi.

1 La procedura ricade nella disciplina prevista dalla normativa vigente per le procedure concorsuali dichiarate dopo il 01/01/2008, con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 12/09/2007, n.169, che ha introdotto la previsione di tale ulteriore at-testazione da parte di un professionista.

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Capitolo II - ATTI DEL TRIBUNALE E DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, con decreto del 20/11/2012, depositato in Cancelle-

ria Fallimentare il 30/11/2012, ha riscontrato la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 160 e

161 L. Fall., in particolare ha constatato la regolarità della domanda di ammissione alla procedura

di Concordato Preventivo, completa dei documenti di cui agli allegati, nonché della relazione del

professionista incaricato, il quale ha attestato la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano

e fornito, come indicato in premessa, l’attestazione indicata al secondo comma dell' art. 160 L. Fall.

prevista per le proposte concordataria, come quella in esame, che prevedano che i creditori muniti

di privilegio, pegno o ipoteca non vengano soddisfatti integralmente.

. Il Tribunale ha pertanto:

• dichiarato aperta la procedura di Concordato Preventivo nei confronti della ‘Società Costruzioni

Dal Pino Sr l in liquidazione’ con sede in Carrara (M8), Via Provinciale Nazzano 24, codice fi-

scale e Registro Imprese n. 01198710459;

• delegato alla procedura il Dott. Giovanni Sgambati;

• nominato Commissario Giudiziale il sottoscritto;

• ordinato la convocazione dei creditori per l’udienza del giorno 21 febbraio 2013 alle ore 10,30,

presso l’aula di udienza civile in Massa, Piazza De Gasperi;

• stabilito il termine di quindi giorni dalla comunicazione del provvedimento alla parte ricorrente

per il deposito della somma di € 60.000,00, per le spese di procedura, ex art. 163 L. Fall., da ac-

quisirsi tramite la giacenza del conto corrente bancario, riferito alla precedente procedura di

concordato preventivo proposto dalla società, presso UBI Banca Regionale Europea S.p.A.;

• conferito alla Cancelleria il mandato di provvedere alla pubblicazione prevista dall’art. 166 del-

la Legge Fallimentare ed al Commissario Giudiziale di provvedere immediatamente alle notifi-

che del decreto ai competenti uffici per le annotazioni nei pubblici registri, a norma dell’art. 88,

secondo comma, richiamato dal citato art. 166 della Legge Fallimentare.

Assunto l’Ufficio, il sottoscritto ha provveduto a richiedere autorizzazione all’acquisizione alla

procedura della giacenza del conto corrente bancario ordinario n. 0000027779 presso UBI Banca

Regionale Europea S.p.A., filiale di Avenza Carrara (Iban IT68M0690624500000000027779 -

swift BLOPIT22) intestato a ‘Società Costruzioni Dal Pino S.r.l. in liquidazione Concordato Pre-

ventivo’, il cui saldo attuale è pari ad € 607.747,66 (cfr. copia allegata), designando il conto mede-

simo quale conto corrente bancario da intestarsi alla nuova procedura di concordato preventivo

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(R.C.P. 14/2012), riconoscendo in tal modo l’avvenuto versamento a carico della ricorrente della

somma per le spese di procedura.

Inoltre, lo scrivente ha richiesto autorizzazione ad acquisire anche la perizia di stima dell’Arch.

Mauro Bondielli del 25/07/2012, il quale è stato già designato stimatore per il precedente concorda-

to preventivo n. 6/2012, provvedendo alla valutazione dei beni di pertinenza della società concor-

dataria.

Tali autorizzazioni sono state concesse dal Giudice Delegato alla procedura. All’istituto di cre-

dito presso il quale era già in essere il conto corrente intestato alla procedura è stata notificata

l’esistenza della nuova procedura alla quale il deposito è stato integralmente riferito.

Lo scrivente Commissario Giudiziale ha provveduto ad comunicare con raccomandata, o posta

elettronica certificata, un avviso contenente la data di convocazione dei creditori e gli estremi della

proposta concordataria, ai sensi dell’art. 171 L. Fall., desumendo i nominativi dagli elenchi presen-

tati dalla società debitrice.

In data 15/12/2012 è stata notificata al tenutario del Pubblico Registro Automobilistico di Massa

Carrara copia conforme del decreto di ammissione alla procedura, con la richiesta di trascrizione di

tale provvedimento in relazione agli automezzi di pertinenza della società concordataria ivi regi-

strati.

Inoltre, considerato che il buon esito della proposta concordataria è strettamente legato al recu-

pero degli ingenti crediti vantati, lo scrivente, con l’invio di messaggi di posta elettronica certifica-

ta, ha richiesto ai singoli debitori di confermare la loro posizione debitoria risultante dall’elenco

clienti depositato. Ciò al fine di verificare non solo la consistenza della massa attiva, ma soprattutto

di determinare il grado di rischio, la percentuale di solvibilità ed i tempi di recupero.

Sempre nell’ambito dei doveri imposti dall’art. 171. L. Fall. lo scrivente ha esaminato i docu-

menti depositati unitamente al ricorso per l’ammissione alla procedura, procedendo alla verifica

dell’elenco dei creditori e del debitori sulla scorta delle scritture contabili e della documentazione

amministrativa di supporto.

Lo scrivente, in base agli elementi sinora acquisiti, presenta la presente relazione.

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DOTT. GIUSEPPE INNOCENTI - CARRARA

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Capitolo III - ORIGINE ED EVOLUZIONE DELLA SOCIETÀ, SUOI ATTI RI-

LEVANTI

Il ricorso depositato per l’ammissione alla procedura e le relazione allegate al medesimo ribadi-

scono le vicende sociali e l’evoluzione storica della società, rappresentabili come segue.

• COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ E MODIFICHE DEGLI ASSETTI SOCIETARI

La Società Costruzioni Dal Pino S.r.l. è stata costituita il 18/12/2008 con atto del Notaio Luigi

Cattaneo.

Il settore di riferimento è quello della realizzazione di opere pubbliche. Il capitale sociale di €

100.000,00 suddiviso come segue:

– Dal Pino Amilcare, nato a Pisa (PI) il 24/10/1972, residente a Pietrasanta (LU) in via della Di-

lectosa n. 1, codice fiscale DLP MCR 72R24 G702 R, € 80.000,00 pari all'80% del capitale so-

ciale;

– Fuksinska Grazyna Lidia, nata a Plock (Polonia) il 15/08/1940, residente a Pietrasanta (LU) in

via della Dilectosa n. 1, codice fiscale FKS GZY 40M55 Z127 V, € 20.000,00 pari al 20% del

capitale sociale.

La compagine sociale non ha subito modifiche dalla costituzione.

La forma prescelta per l’amministrazione della società è stata, sin dalla sua costituzione, quella

dell’amministratore unico, nella persona del signor Amilcare Dal Pino, nominato liquidatore della

società il 12/12/2011 quando la società è stata posta in liquidazione ai sensi dell'art. 2487. Al me-

desimo, per la liquidazione, sono stati attribuiti tutti i poteri ivi compresi quelli per la presentazione

di ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo.

• OPERAZIONI DI GESTIONE RILEVANTI

La ‘Società costruzioni Dal Pino S.r.l. in liquidazione’ ha sottoscritto nell’anno 2009 due con-

tratti di affitto di azienda con due società in liquidazione, rispettivamente ‘CO.G.E. S.r.l.’ e ‘I.O.S.

S.p.A.’, nei quali figura come affittuaria.

In virtù di tali accordi è subentrata nella gestione dei lavori e nei contratti di appalto relativi alle

opere stradali facenti capo a tali imprese. Il contratto stipulato con la ‘I.O.S. S.p.A.’ in seguito a ri-

chiesta da parte di un committente, la provincia di La Spezia, il 18/05/2009 è stato integrato.

La società ‘CO.G.E. S.r.l.’ è stata posta in liquidazione il 1° aprile 2009 e il 16/04/2009 ha pre-

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sentato ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo in data 16.04.2009. Il

concordato è stato omologati il 15/12/2009 e la procedura è tutt’ora in corso.

La società ‘I.O.S. S.p.A.’ è stata posta in liquidazione il 19.03.2009 e il 19.06.2009 ha presenta-

to ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, revocando il ricorso medesi-

mo in data 02.07.2009. La società è stata è stata dichiarata fallita il 12/11/2009.

• SITUAZIONE DEI DIPENDENTI

La società concordataria ha fatto ricorso all'utilizzo degli ammortizzatori sociali a seguito della

dichiarazione di cessazione dell' attività.

Il consulente del lavoro incaricato di tali pratiche, il Rag. Vincenzo Casella ha riferito che il

23/11/2011 è stata inviata presso la sede dell'Assessorato alle Politiche del Lavoro della Provincia

di Massa Carrara, come da procedura, la richiesta di esame congiunto, previsto dall'art. 2 del D.P.R.

n. 21812000, preliminare alla presentazione della richiesta di intervento del trattamento straordina-

rio di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della Legge n. 223/91 e dell'art. 2 del

D.M. n. 31826 del 1811212002, modificato ed integrato con D.M. n. 33582 del 15/12/2004.

La ‘Società Costruzioni Dal Pino s.r.l. in liquidazione’ in quella sede ha comunicato la propria

indifferibile intenzione di cessare l'attività, a seguito della registrazione di un grave deficit finanzia-

rio, causato dalla crisi economica che ha colpito il settore edile.

Con accordo delle organizzazioni sindacali di settore, il giorno 01/12/2011, è stato siglato il

verbale di consultazione sindacale utile per la presentazione della domanda di cassa integrazione

guadagni straordinaria, ai sensi dell'art. 1, della Legge n. 223/91, per trentotto lavoratori e con so-

spensione a zero ore per dodici mesi, decorrenti dal 02/12/2011.

A seguito della dichiarata cessazione dell'attività, non sono stati individuati dei criteri di rota-

zione tra i lavoratori ed è stato previsto il pagamento diretto dell'integrazione salariale da parte del-

l'INPS.

Il consulente incaricato ha specificato che, come previsto dalla normativa in vigore, le parti so-

ciali hanno altresì concordato un piano di gestione degli esuberi articolato nel ricorso ad una proce-

dura di mobilità, finalizzata alla ricollocazione del personale in esubero, unitamente all'utilizzo de-

gli strumenti di politica attiva messi a disposizione dal competente Centro per l'impiego.

Il 02/12/2011, le parti sociali interessate hanno, pertanto, convenuto 1'avvenuto esaurimento,

con esito positivo, della procedura di mobilità, prevista dagli artt. 4 e 24 della Legge n. 223/91, ri-

conoscendo la possibilità, per la totalità dell'organico, di aderire con il criterio dell'adesione volon-

taria entro il termine del 01/12/2012.

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DOTT. GIUSEPPE INNOCENTI - CARRARA

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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Decreto n. 64322 del 20/02/2012 ha auto-

rizzato la corresponsione del trattamento di integrazione salariale per cessazione dell'attività in fa-

vore per un massimo di trentotto unità lavorative.

Nei primi mesi dell'anno 2012, si è verificata l'adesione volontaria di due lavoratori alla proce-

dura di mobilità e la scadenza di due contratti a tempo determinato, fissando una forza lavoro pari a

trentaquattro dipendenti.

A seguito dell’ammissione della società alla procedura di concordato preventivo è sorta la ne-

cessità, a seguito della modifica della causale, di presentare una domanda di cassa integrazione

guadagni straordinaria per procedure concorsuali, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n.

223/91.

Le parti sociali, ritenuto di garantire l'intervento del trattamento di integrazione salariale allo

scopo di sostenere il reddito dei lavoratori, con verbale siglato in data 18/06/2012 presso l'Assesso-

rato alle Politiche del Lavoro della Provincia di Massa Carrara, hanno concordato, in subordine alla

concessione dell'autorizzazione da parte del giudice delegato, la richiesta del trattamento straordi-

nario di integrazione salariale per procedure concorsuali, per il periodo dal 10/05/2012 al

09/05/2013.

In data 19/07/2012, è stata, pertanto, presentata al Ministero del lavoro e delle Politiche

sociali istanza di Cigs, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge n. 223/91, per la totalità del per-

sonale in forza pari a n. 33 lavoratori.

Con decreto n. 68385 del 09/10/2012, è stato autorizzato il pagamento diretto del trat-

tamento di integrazione salariale, per il periodo richiesto, disponendo, altresì, l’annullamento del

decreto direttoriale n. 64322 del 20/02/2012, limitatamente al periodo coincidente con la ri-

chiesta di Cigs per procedure concorsuali.

In relazione alla necessità di allineare il termine ultimo di adesione alla procedura di mobilità

con la scadenza della cassa integrazione guadagni straordinaria per procedure concorsuali, ai sensi

e per gli effetti degli art. 4 e 24 della Legge 223/91, in data 20 novembre 2012, è stata

formalmente attivata una nuova procedura.

Con verbale sindacale del 27/11/2012, atto a sostituire l’accordo del 02/12/2011, le par-

ti sociali hanno accordato la collocazione in mobilità per la totalità del personale in organico ed

hanno disposto criteri di scelta del personale alternativi rispetto a quelli previsti dalla normativa in

vigore dovendo l’azienda, alla data del 09/05/2013, ritenersi soddisfatta delle adesioni ricevute con

il solo criterio dell’adesione volontaria.

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Alla data odierna, l’organico consta di n. 31 lavoratori, essendo intervenute n. 3 adesioni alla

suddetta procedura di mobilità.

Il Rag. Casella ha indicato che in mancanza di prospettive di reimpiego, fatte salve eventuali

proroghe dell'intervento di integrazione salariale previste solo in caso di prosecuzione dell'attività

dell'impresa, , la totalità dei lavoratori, in organico alla data del 09/05/2013, sarà collocata in mobi-

lità alla scadenza del periodo di Cigs per procedure concorsuali.

Il professionista ha altresì precisato che l'intervento della cassa integrazione guadagni per pro-

cedure concorsuali non comporta oneri aggiuntivi per la procedura, in quanto non è dovuto il con-

tributo addizionale del 3% del trattamento di integrazione salariale, previsto nel caso di aziende con

meno di cinquanta dipendenti, e non viene versato il contributo di ingresso alla procedura di mobi-

lità in quanto azienda edile. L'utilizzo della Cigs con sospensione a zero ore non determina inoltre,

la formazione dei costi relativi alla retribuzione diretta e indiretta in quanto, per il periodo corri-

spondente, non maturano i ratei di ferie, permessi e mensilità aggiuntive e non è dovuta la contri-

buzione previdenziale ed assistenziale. Nel caso di lavoratori licenziati al termine del trattamento di

integrazione salariale straordinario, anche la quota di trattamento di fine rapporto, relativa al perio-

do di sospensione caratterizzato da continuità cronologica, rimane a carico dell'Inps.

Ai fini delle presente esposizione, l’elenco dei dipendenti è stato fornito dalla società concorda-

taria e lo scrivente ha integrato tali informazioni con quelle desunte dal Centro per l’Impiego di

Massa.

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DOTT. GIUSEPPE INNOCENTI - CARRARA

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Capitolo IV - CAUSE E CIRCOSTANZE DEL DISSESTO

• INDICAZIONI CONTENUTE NEL RICORSO DEPOSITATO

Nel ricorso è specificato che per un’adeguata ricostruzione delle cause del dissesto aziendale, è

necessario ripercorrere le motivazioni per le quali la società ricorrente è stata costituita ed ha inizia-

to ad operare.

Nel ricorso il liquidatore indica che la compagine societaria cui la società fa riferimento, la fa-

miglia Dal Pino, vanta una significativa tradizione imprenditoriale nel comparto delle opere pub-

bliche e nell' edilizia, iniziata nei primi anni dello scorso secolo a cura del nonno Amilcare, omo-

nimo del liquidatore medesimo.

Il padre del ricorrente, Ing. Settimo Dal Pino, ha fondato negli anni '80 la società "Impresa Ope-

re Stradali S.p.A." (IOS S.p.A.) avente per oggetto sociale la realizzazione di opere pubbliche, da

lui amministrata fino al decesso avvenuto nell' anno 2005.

Successivamente a tale data e fino a metà 2008, recita il ricorso, la società stessa è stata ammi-

nistrata e gestita da parte di un soggetto, estraneo alla famiglia, che pare non aver adempiuto all'in-

carico secondo i principi di buona amministrazione previsti dalla normativa vigente. A metà 2008

circa, la famiglia Dal Pino, titolare della maggioranza del capitale della società, decideva di inter-

venire direttamente nell' amministrazione della società, avvedendosi del fatto che la società stessa

verteva in uno stato di grave deficit patrimoniale, cagionato da perdite subite in precedenti esercizi,

celato a causa della valutazione alterata delle poste patrimoniali dei bilanci degli esercizi precedenti

al 2008. Poiché il deficit accertato non ha consentito la ricapitalizzazione della società, la famiglia

Dal Pino ha deciso di tentare di salvare il complesso aziendale mediante stipulazione di un contrat-

to di affitto di azienda con l'allora neo costituita ‘Società Costruzioni Dal Pino S.r.l.’, che iniziò la

propria attività nel mese di aprile 2009.

L'attività della nuova società si mostrò, tuttavia, difficile fin dall' inizio, a causa del pesante far-

dello ereditato dalla precedente gestione. L'azienda avrebbe subito un avviamento negativo per ap-

palti in corso di esecuzione con margini, nel migliore dei casi, assai risibili (spesso anche in perdi-

ta) e da una qualità modesta delle maestranze, contraddistintasi per tassi di assenteismo assai eleva-

ti. In relazione a ciò, pertanto, il canone di affitto di azienda pattuito nel contratto si è rivelato ele-

vato e sproporzionato rispetto agli effettivi valori concessi in uso.

A quanto sopra, prosegue il documento, un fattore decisivo per le sorti della società è derivato

dai rapporti con le pubbliche amministrazioni, clienti di riferimento della debitrice, che a causa del-

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la vigenza dei cosiddetti ‘patti di stabilità’, si sarebbero concesse tempi di pagamento “stratosferi-

ci”, da cui è conseguito che la società si è venuta spesso a trovare in situazione di illiquidità.

Il deficit finanziario avrebbe causato l'impossibilità di pagare con puntualità i fornitori, quindi

ritardi nella fornitura dei materiali e nelle prestazioni d'opera. A ciò si aggiungono le sanzioni am-

ministrative subite per i ritardi nei pagamenti fiscali e previdenziali.

Nell' anno 2011 il dissesto si è manifestato in maniera ancor più evidente e la società, spesso,

non era in grado di svolgere la propria attività per la carenza delle materie prime e/o delle mae-

stranze. Da ciò sono derivate numerose azioni legali dei creditori, con aggravio di spese, per cui,

vista l'impossibilità di proseguire l'attività veniva dato incarico ai professionisti di fornire

l’assistenza per il ricorso alla procedura di concordato preventivo.

Come già specificato nelle premesse, la proposta di concordato domandata con ricorso deposita-

to in data 09/05/2012 non ha ottenuto l’approvazione da parte di creditori che rappresentassero la

maggioranza dei crediti ammessi al voto. Il Sig. Dal Pino ha ravvisato comunque l’opportunità di

reiterare la domanda di concordato, provvedendo a formulare ai creditori, con il presente ricorso,

una proposta migliorativa rispetto a quella precedente.

• ESAME DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA DELLA SOCIETÀ

Il sottoscritto, sulla base dei documenti ufficiali presentati, ha proceduto all’analisi e alla riclas-

sificazione dei dati di bilancio della società ammessa al beneficio della procedura di concordato

preventivo, soprattutto per approfondire l’indagine sulle cause e le circostanze del dissesto.

Poiché l’ultimo bilancio approvato che l’assemblea dei soci ha approvato in data 28 settembre

2012 è quello relativo all’esercizio che si è chiuso il 31/12/2011, perento si è proceduto a riclassifi-

care i bilanci della ‘Società Costruzioni Dal Pino S.r.l. in liquidazione’ per il triennio 2009 - 2011

e, successivamente, procedere alla loro analisi attraverso i principali numeri indici.

Supponendo che i criteri adottati nella redazione del bilancio dei vari esercizi siano stati unifor-

mi, la riclassificazione dello stato patrimoniale, relativo agli ultimi tre esercizi, in aree finanziarie

omogenee, consente di ottenere le seguenti informazioni contabili, utilizzabili per meglio definire i

fatti di gestione. I criteri seguiti per tale riclassificazione sono stati uniformi per tutti gli esercizi

considerati: conformarsi alle

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TABELLA 1

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009

Attivo

Attività disponibili 4.897.453 6.708.356 4.414.152

Liquidità immediate 524.841 28.540 112.799

Liquidità differite 3.261.374 4.670.832 3.247.706

Rimanenze finali 1.111.238 2.008.984 1.053.647

Attività fisse 88.828 181.247 68.353

Immobilizzazioni immateriali - 59.207 46.317

Immobilizzazioni materiali 88.763 121.975 21.971

Immobilizzazioni finanziarie 65 65 65

Capitale investito 4.986.281 6.889.603 4.482.505

Passivo

Debiti a breve 6.756.590 5.895.333 3.832.941 Debiti a medio/lungo 1.436.693 828.036 536.476

Mezzi propri -3.207.002 166.234 113.088

Fonti del capitale investito 4.986.281 6.889.603 4.482.505

In termini percentuali:

TABELLA 2

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009

Attivo

Attività disponibili 98,22% 97,37% 94,02%

Liquidità immediate 10,53% 0,41% 2,40%

Liquidità differite 65,41% 67,80% 69,18%

Rimanenze finali 22,29% 29,16% 22,44%

Attività fisse 1,78% 2,63% 5,98%

Immobilizzazioni immateriali 0,00% 0,86% 0,99%

Immobilizzazioni materiali 1,78% 1,77% 0,47%

Immobilizzazioni finanziarie 0,00% 0,00% 0,00%

Capitale investito 100,00% 100,00% 100,00%

Passivo

Debiti a breve 135,50% 85,57% 85,51% Debiti a medio/lungo 28,81% 12,02% 11,97%

Mezzi propri -64,32% 2,41% 2,52%

Fonti del capitale investito 100,00% 100,00% 100,00%

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La composizione delle fonti, all’inizio ed alla fine del periodo osservato, mostra la larga preva-

lenza dei debiti a breve rispetto a quelli a medio/lungo termine e sui mezzi propri. Questi ultimi di-

ventano ampiamente negativi nell’ultimo esercizio osservato a causa della rilevante perdita che si è

manifestata.

Il conto economico riclassificato “a valore aggiunto” illustra in maniera più significativa

l’andamento economico della gestione. Nei tre anni considerati essa è rappresentabile come segue:

TABELLA 3

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009

Ricavi netti 3.599.563 6.029.670 4.811.297

Costi esterni 4.892.609 3.640.302 3.136.660

Valore aggiunto -1.293.046 2.389.368 1.674.637

Costo lavoro 1.851.343 2.132.327 1.578.005

Margine operativo lordo -3.144.389 257.041 96.632

Ammortamenti 91.573 23.535 11.341

Reddito operativo della gestione tipica -3.235.962 233.506 85.291

Proventi diversi 53.064 28.986 24.741

Reddito operativo -3.182.898 262.492 110.032

Proventi finanziari 274 111 28

Oneri finanziari 124.597 84.195 20.973

Reddito di competenza -3.307.221 178.408 89.087

Proventi straord. e rivalutazioni - 20 -

Oneri straordinari e svalutazioni 66.015 268 -

Reddito ante imposte -3.373.236 178.160 89.087

Imposte - 125.014 75.999

Reddito (perdita) netta -3.373.236 53.146 13.088

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In termini percentuali:

TABELLA 4

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009

Ricavi netti 100,00 100,00 100,00

Costi esterni 135,92 60,37 65,19

Valore aggiunto -35,92 39,63 34,81

Costo lavoro 51,43 35,36 32,80

Margine operativo lordo -87,35 4,26 2,01

Ammortamenti 2,54 0,39 0,24

Reddito operativo della gestione tipica -89,90 3,87 1,77

Proventi diversi 1,47 0,48 0,51

Reddito operativo -88,42 4,35 2,29

Proventi finanziari 0,01

Oneri finanziari 3,46 1,40 0,44

Reddito di competenza -91,88 2,96 1,85

Proventi straord. e rivalutazioni - - -

Oneri straordinari e svalutazioni 1,83 - -

Reddito ante imposte -93,71 2,95 1,85

Imposte - 2,07 1,58

Reddito (perdita) netta -93,71 0,88 0,27

Il conto economico della società evidenzia un valore aggiunto ampiamente negativo

nell’ultimo esercizio, nel quale si è dimezzato il valore dei ricavi, mentre i ‘Costi esterni’ sono ad-

dirittura aumentati. In tale esercizio, di conseguenza, anche il margine operativo lordo è risultato

negativo, sebbene il ‘Costo lavoro’ abbia subito una flessione (-13,18%). Il risultato di esercizio del

2011, desunto dalla bozza di bilancio, risulta anomalo rispetto all’andamento degli esercizi prece-

denti. Si ricorda che la società è stata costituta nel dicembre 2008 ed avrebbe iniziato ad operare

dall’aprile 2009, per cui non sono disponibili serie storiche di valori aziendali utili a formulare

proiezioni più significative.

I dati dei due prospetti appena esposti consentono la determinazione di indici finanziari e di

struttura ed una rappresentazione più chiara (in termini percentuali) degli impieghi e delle fonti

(capitale acquisito e capitale investito).

Gli indici di liquidità e di solidità consentono di delineare le caratteristiche della struttura pa-

trimoniale e finanziaria della società.

Tale analisi è la seguente:

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Indici finanziari

liquidità immediate + liquidità differite Liquidità primaria =

debiti a breve

misura l’attitudine dell’azienda a soddisfare, mediante la riscossione di attività immediate e differite, gli impegni assunti con le passività cor-renti. In una situazione equilibrata dovrebbe tendere all’unità, ossia vi dovrebbe essere fisiologicamente un’equivalenza tra i debiti a breve e le risorse finanziarie disponibili per soddisfarli. Rappresenta il Margine di Tesoreria espresso sotto forma di rapporto. Il suo range fisiologico è rappresentato da valori maggiori di 1.

Nel caso in esame:

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009

Liquidità primaria = 0,56 0,80 0,88

liquidità immediate + liquidità differite + rimanenze Liquidità secondaria =

debiti a breve

denominato anche indice di liquidità generale, o indice di disponibilità, quantifica la copertura delle uscite dovute all’estinzione di passività a breve scadenza con mezzi liquidi esistenti nell’azienda ed altri proventi dalla realizzazione delle attività correnti. Rappresenta il Capitale Cir-colante Netto espresso sotto forma di rapporto. È un indicatore più grossolano del precedente, includendo tra i mezzi a disposizione le rima-nenze. I valori del suo range fisiologico variano tra l’unità e 2.

Nel caso in esame:

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009

Liquidità secondaria = 0,72 1,14 1,15

I valori assunti dai due indici mostrano come l’indebitamento a breve abbia sempre superato

l’importo delle risorse che avrebbero dovuto soddisfarlo, ossia la difficoltà che l’azienda ha avuto

nello svolgere la sua gestione in condizioni di adeguata liquidità. I valori più confortanti espressi

dall’indice di liquidità secondaria devono essere soppesati adeguatamente tenuto conto che tale in-

dice, rispetto a quello di liquidità primaria, tiene conto della giacenza di magazzino, che ha però in

genere scarsa attitudine a divenire liquidità.

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Margini significativi della struttura patrimoniale Oltre alle valutazioni fin qui effettuate, i valori patrimoniali e finanziari del bilancio riclassificato consentono un analisi di tipo strutturale me-diante la determinazione del margine di tesoreria, del margine di struttura e del capitale circolante netto, che rappresentano differenze tra a-ree finanziarie omogenee degli impieghi – capitale investito – e delle fonti – i finanziamenti acquisiti.

Margine di tesoreria = liquidità immediate + liquidità differite – passività è un indice utile per valutare la solvibilità poiché confronta gli impieghi liquidabili entro 12 mesi con la passività che l’azienda sarà chiamata a rimborsare entro 12 mesi. Affinché l’azienda non sia soggetta a problemi di solvibilità nel breve termine, l’indice deve essere positivo. Nel caso in esame:

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009

Margine di tesoreria = -2.970.375 -1.195.961 -472.436

Margine di struttura = capitale netto – attivo immobilizzato mette in evidenza quanto parte delle immobilizzazioni è finanziata con il capitale proprio. Vista la condizione di equilibrio patrimoniale che prevede che l’attivo immobilizzato sia finanziato dalle passività consolidate e dal patrimonio netto, questo indice evidenzia il fabbisogno di passività consolidate dell’azienda Nel caso in esame:

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009

Margine di struttura = -3.295.830 -15.013 44.800

Capitale circolante netto = rimanenze + liquidità differite + liquidità immediate – passività correnti esprime la capacità dell’azienda di far fronte con le attività correnti alle passività correnti. Il Capitale Circolante Netto, detto anche Capitale Circolare, affinché l’azienda non abbia problemi di solvibilità, deve essere positivo.

Nel caso in esame:

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009

Capitale circolante netto = -1.859.137 813.023 581.211

Anche le tabelle appena esposte illustrano la prevalenza dei mezzi di terzi rispetto a quelli pro-

pri dell’impresa. L’esigenza di far fronte agli eventuali rimborsi dei debiti a breve con la propria li-

quidità non è stata adeguatamente supportata (margine di tesoreria sempre negativo), il capitale

netto è stato insufficiente a coprire il capitale fisso, finanziato in parte con debiti (indicazione del

margine di struttura negativo negli ultimi due esercizi). L’indicazione del capitale circolante

netto positivo non deve trarre in inganno, in quanto tale valore non esclude che l’azienda abbia

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problemi di liquidità. Questo indicatore, infatti, comprende tra le attività correnti anche le rimanen-

ze che, come già indicato in precedenza, non sempre sono beni che possono essere vendute senza

difficoltà e quindi spesso non consentono di generare liquidità pari al valore a cui sono state conta-

bilizzate.

Indici di redditività

reddito operativo R.O.I. =

capitale investito

Rapporta il reddito operativo al capitale investito nell’attività tipica svolta. Evidenzia il rendimento dell’intero capitale investito, esprimendo l’efficienza reddituale intrinseca dell’azienda. Il valore che esprime deve essere raffrontato con il costo medio ponderato del denaro sia a bre-ve che a medio termine, ossia il valore minimo che deve raggiungere la redditività.

Nel caso in esame:

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009

R.O.I. = -0,65 0,03 0,02

utile netto R.O.E. =

mezzi propri

indica la redditività del capitale proprio. Il suo valore deve essere confrontato con il rendimento (costo-opportunità) di investimenti alternativi. il valore espresso da questo indice è la risultante di tre fattori distinti: la redditività espressa dall’indice R.O.I., la struttura finanziaria dell’azienda e l’incidenza del reddito netto su quello operativo.

Nel caso in esame:

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009

R.O.E. = n.d. 0,32 0,12

L’esame della redditività si prospetta poco rilevante i risultati ottenibili. I due indici utilizzati

sono calcolabili solo per gli anni 2009 e 2010, in ragione dei risultati economici negativi

nell’ultimo esercizio. I valori ottenuti in quell’anno si attestano a livelli poco soddisfacenti.

• SINTESI

L’analisi condotta conferma le difficoltà economiche che la società ha incontrato, soprattutto

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nell’ultimo esercizio, ma anche in precedenza la redditività è stata assai modesta.

L’inadeguata struttura finanziaria è stata fronteggiata con apporti effettuati dai soci e con il ri-

corso al credito. Alla base di tale patologia vi è quanto emerso nella verifica delle posizioni credito-

rie della società: i clienti di riferimento sono gli enti pubblici che, soggetti a vincoli di stabilità, a-

dempiono al pagamento dei propri impegni in tempi assai lunghi.

Per la comprensione delle cause del dissesto, a tali motivazioni di carattere aziendale deve ag-

giungersi quanto indicato nel ricorso per l’ammissione alla procedura, di cui si è già detto, ossia i

risicati margini realizzabili sulle commesse assunte dagli enti appaltanti.

CONCORDATO PREVENTIVO PROPOSTO DA “SOCIETÀ COSTRUZIONI DAL PINO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE” (R.C.P. 14/2012)

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Capitolo V - ESAME DELLE SCRITTURE CONTABILI

Il sottoscritto Commissario Giudiziale ha verificato il deposito presso la Cancelleria del Tribu-

nale di Massa, da parte del liquidatore, del libro giornale, del libro inventari, del libro dei verbali

delle assemblee dei soci, del libro dei verbali del consiglio di amministrazione e del libro soci.

Ai medesimi è stato apposto il visto del Giudice Delegato che indica l’ammissione della società

alla procedura di concordato preventivo.

Sebbene la legge fallimentare vigente non richieda più al Commissario Giudiziale di accertare

che il soggetto ammesso alla procedura di concordato preventivo abbia tenuto una “regolare conta-

bilità” e che la tutela dei creditori sociali in merito all’attendibilità delle scritture contabili sia, inol-

tre, garantita dal lavoro del professionista incaricato di redigere la relazione ex. art.161, terzo

comma, L. Fall. attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del concordato, lo scrivente

ha comunque visionato la contabilità aziendale al fine di verificare la consistenza patrimoniale del-

la società (crediti, debiti etc.) ed anche in relazione a quanto richiesto dall’art. 173 L. Fall..

Da una prima verifica della documentazione contabile è emerso che i libri obbligatori previsti

dall’art. 2441 e segg. del Codice Civile sono stati regolarmente istituiti.

L’esame dei libri depositati ha consentito di verificarne la regolarità formale. Al riguardo si ri-

leva quanto segue:

– libro giornale 2011, compilato sino alla pagina 2011/148 con la trascrizione di operazioni con-

tabili dal 01/01/2011 sino al 31/12/2011;

– libro giornale 2010, compilato sino alla pagina 2010/180 con la trascrizione di operazioni dalle

operazioni di apertura a quelle di chiusura del 2010;

– libro inventari, costituito complessivamente da 67 pagine complessive, di cui 16 pagine nume-

rate progressivamente dalla 2009/1 alla 2009/16, oltre a 24 pagine numerate progressivamente

dalla 2010/1 alla 2010/24 e 27 pagine numerate progressivamente dalla 1/2011 alla 27/2011; sul

libro sono riportati gli inventari ed i bilanci relativi agli esercizi 2009, 2010 e 2011;

– libro dei verbali delle assemblee dei soci, con vidimazione iniziale effettuata dalla C.C.I.A.A.

di Massa-Carrara il 23/12/2008 n. 1694 Reg. Vid., composto da n. 100 pagine; dette pagine ri-

sultano compilate meccanograficamente fino alla n. 2008/27 con la trascrizione del verbale del

28/09/2012 afferente l’approvazione del bilancio al 31/12/2011 e varie ed eventuali;

– libro dei verbali del consiglio di amministrazione, con vidimazione iniziale effettuata dalla

C.C.I.A.A. di Massa-Carrara il 23/12/2008 n. 1694 Reg. Vid., composto da n. 100 pagine; in

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bianco;

– libro soci2, con vidimazione iniziale effettuata dalla C.C.I.A.A. di Massa-Carrara il 23/12/2008

n. 1694 Reg. Vid., composto da n. 100 pagine; compilato sino alla pagina 2008/2, con la trascri-

zione della compagine sociale, mai variata.

Sono stati, inoltre, esaminati i seguenti registri previsti dalla normativa fiscale:

a) Registro IVA acquisti relativo all’anno 2009, composto da n. 29 pagine, compilate mec-

canograficamente dalla n. 2009/1 alla 2009/29; la prima annotazione riguarda la registra-

zione della fattura n. 1033 del 24/12/08 del Notaio Luigi Cattaneo di € 1.350,00 oltre I.v.a.

e € 850,00 di spese escluse dalla base imponibile, l’ultima riguarda la registrazione della

fattura n. 19 del 28/12/09 della società ‘Marzotti Oviedio e C. S.n.c.’ di € 2.717,00 oltre

I.v.a..

b) Registro IVA acquisti relativo all’anno 2010, composto da n. 33 pagine, compilate mec-

canograficamente dalla n. 2010/1 alla 2010/33; la prima annotazione riguarda la registra-

zione del documento n. 1 ‘AUT. CONTR. PUBB.’ di € 20,00 importo escluso dalla base

imponibile I.v.a., l’ultima riguarda la registrazione della fattura n. 15 del 01/07/2010 di

‘CM Elettra di Mancini Cesare’di € 4.221,00 oltre I.v.a..

c) Registro IVA acquisti relativo all’anno 2011, composto da n. 32 pagine, compilate mec-

canograficamente dalla n. 2011/1 alla 2011/32; la prima annotazione riguarda la registra-

zione di una nota spese di € 20,00 importo escluso dalla base imponibile I.v.a., l’ultima ri-

guarda la registrazione della fattura n. 21 del 16/12/11 della società ‘B. M. Impianti Ter-

moidraulici S.n.c.’ di € 15.000,00 oltre I.v.a..

d) Registro IVA acquisti relativo all’anno 2012, composto da n. 11 pagine, compilate mec-

canograficamente dalla n. 2012/1 alla 2012/8; la prima annotazione riguarda la registrazio-

ne della fattura n. 29 del 01.01.2012 della G&G Informatica Srl di € 289,65 oltre I.v.a.; l'ul-

tima riguarda l’ultima riguarda la registrazione della fattura n. 14582 del 07/11/12 della

Alba Leasing Spa di € 254,00 oltre I.v.a..

e) Registro IVA sezionale vendite 1 relativo all’anno 2009, utilizzato per la registrazione

delle fattura di vendita e per le liquidazioni periodiche dell’imposta, composto da n. 21 pa-

gine, compilate meccanograficamente dalla n. 2009/1 alla 2009/21; la prima annotazione

2 L’obbligo di tenuta del Libro Soci da parte delle società a responsabilità limitata è stato soppresso a decorrere dal 30 marzo 2009 (art. 16, comma 12-undecies, del decreto-legge 29 novembre n.185, convertito con la legge 28 gennaio 2009 n.2 - G.U. 28 gennaio 2009 n. 22), la legittimazione ad esercitare i diritti sociali (intervento e voto in assemblea; riscos-sione dei dividendi; poteri di controllo) si acquisisce con il deposito al Registro del Imprese dell'atto dal quale deriva l'as-sunzione della qualità di socio.

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riguarda la registrazione della fattura n. 1 del 27/04/09 emessa a carico del Comune di Ce-

sena per € 219.900,00 oltre I.v.a., l’ultima pagina contiene la liquidazione I.v.a. di dicem-

bre 2009.

f) Registro IVA sezionale vendite 1 relativo all’anno 2010, utilizzato per la registrazione

delle fattura di vendita e per le liquidazioni periodiche dell’imposta, composto da n. 24 pa-

gine, compilate meccanograficamente dalla n. 2010/1 alla 2010/24; la prima annotazione

riguarda la registrazione della fattura n. 1 del 05/10/2010 emessa a carico del Comune di

Carrara per € 101.700.000,00 oltre I.v.a., l’ultima pagina contiene la liquidazione I.v.a. di

dicembre 2010.

g) Registro IVA sezionale vendite 1 relativo all’anno 2011, utilizzato per la registrazione

delle fattura di vendita e per le liquidazioni periodiche dell’imposta, composto da n. 24 pa-

gine, compilate meccanograficamente dalla n. 2011/1 alla 2011/24; la prima annotazione

riguarda la registrazione della fattura n. 1 del 03/01/11 emessa a carico

dell’Amministrazioni Provinciale della Spezia per € 773,56 oltre I.v.a., l’ultima pagina

contiene la liquidazione I.v.a. di dicembre 2011.

h) Registro IVA sezionale vendite 1 relativo all’anno 2012, utilizzato per la registrazione

delle fattura di vendita e per le liquidazioni periodiche dell’imposta, composto da n. 20 pa-

gine, compilate meccanograficamente dalla n. 2012/1 alla 2012/17; la prima annotazione

riguarda la registrazione della fattura n. 1 del 27/01/12 emessa a carico del Comune di So-

rano per € 1.000,00 oltre I.v.a., l’ultima pagina contiene la liquidazione I.v.a. di dicembre

2012.

Dalla visione dei registri e dei libri sociali non sono emersi rilievi formali degni di nota, atteso

che le scritture risultano redatte ed aggiornate nei termini e con le modalità di legge.

Oltre al controllo formale sul libri e registri relativo al biennio precedente l’istanza di ammis-

sione al concordato preventivo, il sottoscritto ha provveduto a verificare a campione alcune regi-

strazioni contabili:

Anno 2010 • Il Libro giornale riporta alla pagina 2010/24 la registrazione, in data 24/02/10, del-

la fattura d’acquisto n. 220 del 30/01/2010 emessa da ‘Vela S.p.A.’ di € 784,08.

Tale registrazione risulta regolarmente annotata nel Registro IVA sezionale acqui-

sti alla pagina 2010/04 e corrisponde al documento cartaceo rinvenuto.

• Il Libro giornale riporta alla pagina 2010/68 la registrazione, in data 27/05/10, del-

la fattura d’acquisto n. 1263 del 06/05/2010 emessa da ‘SDP S.r.l.’ di € 3.564,00.

Tale registrazione risulta regolarmente annotata nel Registro IVA sezionale acqui-

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sti alla pagina 2010/15 e corrisponde al documento cartaceo rinvenuto.

• Il Libro giornale riporta alla pagina 2010/121 la registrazione, in data 17/09/10,

della fattura d’acquisto n. 2433 del 31/08/2010 emessa da ‘Lumachelli Pietro &

Figli S.r.l.’ di € 3.658,57. Tale registrazione risulta regolarmente annotata nel Re-

gistro IVA sezionale acquisti alla pagina 2010/28 e corrisponde al documento car-

taceo rinvenuto.

Anno 2011 • Il Libro giornale riporta alla pagina 2011/16 la registrazione, in data 31/01/11, del-

la fattura d’acquisto n. 22 del 31/01/2011 emessa da ‘Eurobeton S.r.l.’ di €

5.339,96. Tale registrazione risulta regolarmente annotata nel Registro IVA sezio-

nale acquisti alla pagina 2011/02 e corrisponde al documento cartaceo rinvenuto.

• Il Libro giornale riporta alla pagina 2011/73 la registrazione, in data 31/05/11, del-

la fattura d’acquisto n. 1664 del 31/05/2011 emessa da ‘I.C.E.S. S.p.A.’ di €

4.196,42. Tale registrazione risulta regolarmente annotata nel Registro IVA sezio-

nale acquisti alla pagina 2011/15 e corrisponde al documento cartaceo rinvenuto.

• Il Libro giornale riporta alla pagina 2011/112 la registrazione, in data 31/08/11,

della fattura d’acquisto n. 2373 del 31/08/2011 emessa da ‘CO.I.MAR. S.r.l.’ di €

639,30. Tale registrazione risulta regolarmente annotata nel Registro IVA seziona-

le acquisti alla pagina 2011/24 e corrisponde al documento cartaceo rinvenuto.

Per l’anno 2012 il termine di stampa del Libro Giornale non è ancora scaduto.

CONCORDATO PREVENTIVO PROPOSTO DA “SOCIETÀ COSTRUZIONI DAL PINO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE” (R.C.P. 14/2012)

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Capitolo VI - CONDOTTA DELLA SOCIETÀ DEBITRICE

Come è noto, le modifiche intervenute sulla legge fallimentare hanno affievolito il rilievo dato

in precedenza alla condotta del debitore ed alla sua meritevolezza, pur confermando l’obbligo in

capo al commissario giudiziale, qualora accerti “che il debitore ha occultato o dissimulato parte

dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o

commesso altri atti di frode” di riferirne immediatamente al Tribunale che apre d’ufficio il proce-

dimento per la revoca dell’ammissione al concordato. Ciò implica lo svolgimento di accertamenti

necessari a valutare il comportamento di chi ha gestito l’azienda.

L’analisi della gestione sin qui effettuata ha messo in risalto che il triennio di attività della so-

cietà concordataria è stato caratterizzato da una cronica scarsa redditività, accompagnata da una si-

tuazione finanziaria non equilibrata, probabile concausa dei risultati di gestione con una pesante

perdita.

Da rilevare che l’ultimo esercizio, quello che si è chiuso al 31/12/2011, è stato particolarmente

negativo. Da una situazione di modesta redditività dei due anni precedenti si è passati a un risultato

di gestione pesantemente deficitario.

Lo scrivente ritiene dover rilevare che l’assemblea dei soci ha deliberato un compenso per

l’amministratore unico per l’esercizio in corso al 07/04/2010 ed al 29/04/2011 di € 100.000,00, an-

nui, che commisurato all’ammontare dei ricavi realizzato non appare eccessivo, ma, alla luce

dell’evoluzione negativa dell’andamento gestionale, quanto meno inopportuno.

In merito al tenore di vita dei soci, tra cui vi è l’amministratore unico della società, oggi liquida-

tore, gli elementi che lo scrivente può analizzare provengono dalle operazioni di gestionali tracciate

nei libri contabili.

Alla luce di quanto sopra, ad oggi, non sono emersi elementi giuridicamente rilevanti che fac-

ciano presumere distrazioni di somme dal patrimonio aziendale o, comunque, attività occulte con-

dotte con riferimento allo stesso, con riserva di relazionare ulteriormente gli Organi di Giustizia

circa gli esiti di eventuali approfondimenti d’indagine, se occorrenti e/o di interesse.

In merito alla consistenza del patrimonio personale dei soci, sebbene i termini concessi siano

stati ristretti, lo scrivente ha effettuato un ricerca presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.

Il signor Amilcare Dal Pino, socio di maggioranza, è risultato intestatario dei seguenti diritti e

quote su beni immobili:

RELAZIONE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE EX ART. 172 R.D. 16 MARZO 1942, N. 267

DOTT. GIUSEPPE INNOCENTI - CARRARA

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TABELLA 5

Comune u/t Fg. Mapp sub Quota Tipo Gravami

Carrara u 101 861 57 1/1 1/1 Ip. Giud. n- 558/12, 584/12, 731/12, 160/10

Carrara t 917 1/1 1/1 Ip. Giud. n- 558/12, 584/12, 731/12

Massa u 118 994 1 1/1 1/1 Ipoteca n. 2469/06, 2468/06, 1347/09, Locaz ul-

trav nt 9154/07

Massa u 118 995 1/1 1/1 Ipoteca n. 2469/06, 2468/06, 1347/09, 558/12,

584/12, 731/12, Locaz ultrav nt 9154/07

Massa u 129 1 1/1 np

1/1 Ip. Giud. n- 558/12, 584/12, 731/12

Massa u 129 314 1/1 np

1/1 Ip. Giud. n- 558/12, 584/12, 731/12

Carrara t 55 58 1/5 1/5 Ip. Giud. n- 558/12, 584/12731/12

Carrara t 56 153 1/5 1/5 Ip. Giud. n- 558/12, 584/12, 731/12

Pietrasanta U 44 220 Ip vol 3273/06, 1360/12, 1417/12, 1711/12

Arcola t 7 134 1/1 Ip. Giud. 525/12, 555/12, 666/12

L’altro socio, la signora Fuksinska Grazyna, madre del signor Amilcare Dal Pino, risultato tito-

lare dei seguenti diritti e quote su beni immobili

TABELLA 6

Comune u/t Fg. Mapp sub Quota Tipo Gravami

Massa u 129 1 1/1 Us 1/1 Ip. Giud. n- 558/12, 584/12, 731/12

Massa u 129 314 1/1 Us 1/1 Ip. Giud. n- 558/12, 584/12, 731/12

Carrara u 101 861 51 1/1 Ip. Giud. n- 558/12, 584/12, 731/12, 160/10

Carrara u 101 861 54 1/1 Ip. Giud. n- 558/12, 584/12, 731/12, 160/10

Carrara u 101 950 16 1/1 Ip. Giud. n- 558/12, 584/12, 731/12, 160/10

Carrara u 101 950 33 1/1 Ip. Giud. n- 558/12, 584/12, 731/12, 160/10

Carrara u 101 951 64 1/1 Ip. Giud. n- 558/12, 584/12, 731/12, 160/10

Carrara u 101 904 3 1/1 Ip. Giud. n- 558/12, 584/12, 731/12, 160/10

Camaiore U 37 471 18 1/1 Ip. Giud. 1043/12, 1098/12, 1354/12

Il patrimonio rilevato è di un certo interesse, anche se sui beni che lo costituiscono sono trascrit-

ti i gravami sopra precisati. La documentazione a disposizione risulta la successione ereditaria per

la morte dell’Ing. Settimo Dal Pino e l’assegnazione di beni al signor Amilcare Dal Pino, in qualità

di socio della ‘Immobiliare Apua S.r.l. in liquidazione’.

CONCORDATO PREVENTIVO PROPOSTO DA “SOCIETÀ COSTRUZIONI DAL PINO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE” (R.C.P. 14/2012)

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Il possesso di tali immobili appare coerente con quanto indicato nel ricorso per l’ammissione al-

la procedura di concordato preventivo, ove si legge che “la famiglia Dal Pino vanta una significa-

tiva tradizione imprenditoriale nel comparto delle opere pubbliche e nell' edilizia, iniziata nei pri-

mi anni dello scorso secolo a cura del nonno Amilcare, omonimo dell' odierno debitore”, per cui è

verosimile che tali beni provengano dall’attività che la famiglia ha per lungo tempo condotto con

profitto.

Qualora emergano nuovi elementi per gli argomenti esposti nel presente capitolo, lo scrivente

provvederà a fornire adeguata integrazione a quanto esposto.

RELAZIONE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE EX ART. 172 R.D. 16 MARZO 1942, N. 267

DOTT. GIUSEPPE INNOCENTI - CARRARA

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Capitolo VII - CONTENUTI DEL RICORSO PER L’AMMISSIONE ALLA PRO-

CEDURA DI CONCORDATO

• IL RICORSO DEPOSITATO ED I DOCUMENTI ALLEGATI

La proposta depositata contiene una rappresentazione della situazione patrimoniale aggiornata al

31/10/2012, che può essere così rappresentata:

TABELLA 7

Attivo Importo Passivo Importo

Beni strumentali 81.881,00 Dipendenti 334.826,19

Crediti 1.401.732,12 Professionisti 456.806,60

Magazzino 10.835,00 Artigiani, cooperative e coltiva-

tori diretti

527.347,28

S.A.L. netti 263.086,47 Fondo Rischi 200.000,00

Depositi bancari 336.483,73 Entri previdenziali 39.673,41

Altri crediti 38.462,12 Fondo Oneri 545.476,43

Denaro in cassa 42,77 Erario 1.204.853,06

Esattoria 71.802,74

Fornitori 2.837.869,22

Banche 24.440,11

Soci 224.065,66

TOTALE ATTIVO € 2.132.523,21 TOTALE PASSIVO € 6.467.160,70

• STATO ANALITICO ESTIMATIVO DELLE ATTIVITÀ INDICATE IN RICORSO

In relazione ai valori dell’attivo, la proposta concordataria specifica la consistenza dell’attivo

dello stato patrimoniale, in base alle categorie individuando le seguenti categorie omogenee.

� Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni indicate nel ricorso introduttivo sono sostanzialmente costituite da beni

strumentali all’esercizio di impresa. In particolare si tratta di ”macchinari”, “automezzi” ed “attrez-

zature” i cui valori fanno riferimento alla relazione estimativa redatta a cura dell’Architetto Marco

Bondielli, incaricato dal Giudice Delegato nell’ambito della procedura di concordato preventivo

scaturente dal ricorso depositato in data 09/05/2012. Il valore di mercato attribuito ai medesimi è

pari ad € 81.881,00.

� Beni in leasing

Il ricorso depositato contiene dei seguenti beni detenuti in precedenza dalla società concordata-

ria in base a contratti di locazione finanziaria stipulati.

CONCORDATO PREVENTIVO PROPOSTO DA “SOCIETÀ COSTRUZIONI DAL PINO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE” (R.C.P. 14/2012)

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Tali beni sono stati tutti restituiti e sono i seguenti:

1) Contratto di locazione finanziaria n. 01004124/001, stipulato con la società Alba Leasing,

per n. 1 escavatore cingolato Hitachi mod.ZX240 NM-3 e n. 1 escavatore cingolato Hitachi modo

ZX60USB-3-LR, durata 24/07/2010-24/07/2015; bene restituito il 14/09/20212;

2) Contratto di locazione finanziaria n. 01016295/001, stipulato con la società Alba Leasing,

per n. 1 mini escavatore cingolato Hitachi modo ZX17U-2, durata 02/04/2011-02/04/2016; bene re-

stituito il 14/09/20212;

3) Contratto di locazione finanziaria n. 01016296/001, stipulato con la società Alba Leasing,

per n. 1 mini escavatore cingolato Hitachi modo ZX33U-3, durata 02/04/2011-02/04/2016; bene re-

stituito il 14/09/20212;

4) Contratto di locazione finanziaria n. 01019098/001, stipulato con la società Alba Leasing,

per n. 1 autovettura Toyota Rav 4, durata 29/06/2011-29/06/2015; bene restituito il 14/09/20212;

5) Contratto di locazione finanziaria n. 3010652, stipulato con la società Biella Leasing, per n. 1

autocarro Iveco Stralis AD260S42Y/PS, durata 01/06/2010-01/06/2015; bene restituito il

26/10/20212.

Trattandosi di contratti di natura traslativa, la società ha sostenuto l’applicabilità a tali rapporti

della previsione di cui all' art. 1526 del codice civile, riguardante il contratto di vendita con riserva

di proprietà. La norma citata prevede che nel caso intervenga la risoluzione del contratto, l'utilizza-

tore abbia diritto alla restituzione delle rate pagate ma, al contempo, il concedente vanti il diritto ad

un ‘equo compenso’ per l'utilizzazione della cosa, oltre al risarcimento dell' eventuale danno.

Nel ricorso è stato proposto il calcolo di tale equo compenso, rappresentato dal differenziale tra

il valore del bene all'inizio del contratto e quello, invece, risultante al momento della restituzione

dello stesso, e 1'interesse implicito per il periodo di detenzione del bene da parte dell' utilizzatore.

Il calcolo ha tenuto conto dei valori di mercato dei beni oggetto dei contratti di leasing, sulla base

della stima del perito incaricato dal Giudice Delegato.

Dai conteggi indicati in ricorso la società concordataria sostiene essere nei confronti di Alba

Leasing di € 51.425,38 e nei confronti della Biella Leasing di € 31.655,47, da considerati tra i debi-

ti del concordato.

� Stati di avanzamento lavori

Il ricorso specifica che una parte dell’attivo liquidabile della So.Co.Da.P. è relativo a crediti per

lavori in corso che, alla data di riferimento del 31/10/2012, non risultavano ancora esigibili perché

ancora oggetto di contradditorio rivolto alla definizione degli importi di dare/avere tra la ricorrente

RELAZIONE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE EX ART. 172 R.D. 16 MARZO 1942, N. 267

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e le stazioni appaltanti. L’ammontare presumibile di realizzo indicato in ricorso ammonta ad €

263.086,47, il dettaglio dei medesimi è il seguente:

TABELLA 8

Committente Valore

contabile svalutazione Netto ricorso

Comune di Arenzano 631,52 631,52

Comune di Massa3 342.363,42 50% 171.181,71

Comune di Massarosa 22.564,51 22.564,51

Immobiliare Chiara S.r.l. in liq.4 40.711,91 100% 0

Provincia della Spezia 46.780,99 46.780,99

Provincia di Grosseto 21.927,74 21.927,74

Provincia di Savona5 24.500,00 100% 0

Totale € 263.086,47

� Rimanenze

Le rimanenze di materie prime e di consumo sono stimate dalla ricorrente, sulla base della peri-

zia dell’Arch. Marco Bondielli, in € 10.835,00

� Crediti verso i clienti

I crediti vantati verso clienti riferiti alla data del 31/10/2012 sono stati indicati nel ricorso depo-

sitato nell’ammontare di € 2.236.345,71. In relazione ai medesimi, nel ricorso è precisato quanto

segue:

� € 482.822,54 risultano essere stati ceduti agli istituti di credito a garanzia delle operazioni di an-

ticipo fattura. È precisato che le cessioni di credito con gli istituti di credito sono state tutte effet-

tuate, come previsto dalla normativa vigente, mediante atto notarile, con successiva esecuzione del-

le formalità necessarie per rendere opponibili ai terzi le cessioni stesse;

� € 102.580,09 vantati nei confronti del cliente TEAS Srl, ai sensi del combinato disposto degli

artt. 169 e 56 L.F., devono compensarsi con il debito verso il medesimo soggetto;

� € 87.891,04 vantati nei confronti della Provincia di Massa Carrara sono stati oggetto di assegna-

zione in una procedura di pignoramento;

� € 100.212,42 vantati verso la Provincia di Grosseto sono stati oggetto di assegnazione;

3 Il valore del SAL, relativo ad un’opera svolta in loc. Capannelle, è stato oggetto di contenzioso da parte del Comune di Massa con la stazione appaltante, che, a fronte di opere asseritamente eseguite, per complessivi € 921.143,38, ha ricono-sciuto il solo importo di € 578.779,96. Ai fini del ricorso depositato è stato svalutato dalla società ricorrente del 50%. 4 Il valore del SAL è stato contestato nei confronti della società ‘Immobiliare Chiara Srl in liquidazione’ ed ai fini del ri-corso depositato è stato svalutato dalla società ricorrente del 100%. 5 Si tratta di importo trattenuto dalla Provincia di Savona a titolo di penale, per i quali è in corso una trattativa per il rico-noscimento, ma che in via prudenziale è stato svalutato dalla società ricorrente del 100%.

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� € 60.200,00 sono di dubbia esigibilità.

Ne consegue che il presumibile valore di realizzo dei crediti verso i clienti indicato in ricorso è

pari ad € 1.401.732,12.

� Altri crediti

Nel ricorso per l’ammissione ala procedura di concordato preventivo, la società ha indicato che

negi altri crediti “… è collocato un credito verso la Banca Carige che in precedenza risultava esse-

re cessionaria di alcune fatture emesse dalla società nei confronti della Provincia Della Spezia. A

fronte di tali cessioni era stato erogato un finanziamento a favore della società ricorrente. La Ban-

ca Carige aveva poi messo in sofferenza la posizione debitoria della società ottenendo l’emissione

di un decreto ingiuntivo. Le fatture oggetto di cessione e di anticipo da parte della Banca Carige

sono state di recente integralmente incassate da quest’ultima, con un surplus attivo di € 38.462,12

che dovrà essere riconosciuto alla procedura.”.

� Disponibilità liquide

In merito a disponibilità liquide nella proposta concordataria sono indicati depositi bancari e

cassa contante, per l’ammontare rispettivamente di € 336.483,73 ed € 42,77.

*

Il ricorso della società procede indicando che all’importo delle attività sopra elencate, deve ag-

giungersi la somma messa a disposizione dal socio Dal Pino a favore dei creditori chirografari e dei

privilegiati rimasti insoddisfatti dalla liquidazione dei beni.

• STATO ANALITICO ESTIMATIVO DELLE PASSIVITÀ INDICATE IN RICORSO

Nel ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, la descrizione delle pas-

sività risultanti alla data del 31/10/2012, è la seguente:

– Debiti Vs. Dipendenti comprensivi del T.F.R. e delle altre competenze maturate: € 334.826,19,

di cui di cui € 295.650,19 di rango privilegiato ed € 39.176,00 di rango chirografario.

– Debiti Vs. Banche per rapporti di conto corrente: € 24.440,11.

– Debiti vs. fornitori: € 2.837.869,22 di rango chirografario.

– Debiti vs. professionisti: € 456.806,60 di cui € 312.000,00 prededuttivi, € 121.302,41 di rango

privilegiato ed € 23.504,19 di rango chirografario.

– Debiti vs. artigiani: € 308.614,17 di cui € 238.727,27 di rango privilegiato ed € 69.886,90 di

RELAZIONE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE EX ART. 172 R.D. 16 MARZO 1942, N. 267

DOTT. GIUSEPPE INNOCENTI - CARRARA

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rango chirografario.

– Debiti vs. cooperative: € 168.071,61 di cui € 138.315,76 di rango privilegiato ed € 29.755,85

di rango chirografario.

– Debiti vs. coltivatori diretti: € 50.661,50 di cui € 49.394,50 di rango privilegiato ed € 1.267,00

di rango chirografario.

– Debiti Tributari: € 1.204.853,06, di rango privilegiato.

– Debiti Vs. Enti previdenziali: € 39.673,41, di rango privilegiato.

– Debiti Vs. Esattoria: € 71.802,74 di cui € 64.944,85 di rango privilegiato ed € 6.857,89 di ran-

go chirografario.

– Fondo Oneri: € 545.476,43 per appostazione prudenziale per le passività maturate e/o matu-

rande, non ancora contabilizzate, di cui:

� € 340.980,69 di rango privilegiato per far fronte alle spese per sanzioni ed interessi di

riscossione afferenti al mancato pagamento di imposte e contributi previdenziali;

� € 59.000,00 in prededuzione sono stati stanziati in relazione ai servizi di consulenza

ed assistenza tecnica, legale e contabile relativi alle ulteriori attività che saranno svolte in

conseguenza del concordato preventivo;

� € 31.271,45 di rango privilegiato per interessi legali stimati per 3 anni per i creditori

privilegiati diversi dall’erario e dagli enti previdenziali;

� € 24.000,00 in privilegio quale contributo per CIG straordinaria;

� € 90.224,28 (chirografari) sono stanziati a far fronte delle spese afferenti alle spese di

riscossione relative al mancato pagamento di imposte e contributi previdenziali.

– Fondo rischi: € 200.000,00 (di cui € 100.000,00 di rango privilegiato), in considerazione

dell’attuale situazione societaria.

– Finanziamento soci: € 224.065,66, per le somme che la società ha ricevuto dai soci a titolo di

mutuo non oneroso. Il ricorso contiene la precisazione che tale esposizione è soggetta alla disci-

plina di cui all' art. 2467 codice civile, che ne dispone la postergazione rispetto al soddisfaci-

mento degli altri creditori sociali. Il documento prosegue indicando che “in una proposta di

concordato che preveda una qualsivoglia falcidia dei creditori non postergati, tali importi non

possano trovare soddisfazione alcuna e, pertanto, non debbano essere considerati nell' ambito

del presente piano concordatario.”.

CONCORDATO PREVENTIVO PROPOSTO DA “SOCIETÀ COSTRUZIONI DAL PINO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE” (R.C.P. 14/2012)

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*

Il riepilogo delle passività indicate nella situazione patrimoniale al 31/10/2012, sono state sud-

divise nel documento depositato, in funzione delle eventuali cause di prelazione previste dalla nor-

mativa vigente, come segue

TABELLA 9

prededuttivo privilegiato chirografario postergato totale

Dipendenti 0 295.650,19 39.176,00 0 334.826,19

Professionisti 312.000,00 121.302,41 23.504,19 0 456.806,60

Artigiani, cooperative e coltivatori diretti 0 426.437,53 100.909,75 0 527.347,28

Fondo Rischi 0 100.000,00 100.000,00 0 200.000,00

Entri previdenziali 0 39.673,41 0 0 39.673,41

Fondo Oneri 59.000,00 396.252,14 90.224,29 0 545.476,43

Erario 0 1.204.853,06 0 0 1.204.853,06

Esattoria 0 64.944,85 6.857,89 0 71.802,74

Fornitori 0 0 2.837.869,22 0 2.837.869,22

Banche 0 0 24.440,11 0 24.440,11

Soci 0 0 0 224.065,66 224.065,66

Totale € 371.000,00 2.649.113,59 3.222.981,45 224.065,66 6.467.160,70

• LA PROPOSTA CONCORDATARIA

La proposta depositata dalla Società prevede la liquidazione di tutte le attività aziendali, nessuna

esclusa. Le somme ricavate saranno utilizzate per il pagamento delle spese di procedura e, per il re-

siduo, per soddisfare i creditori concorsuali come meglio di seguito descritto.

Più dettagliatamente, il piano prevede, anzitutto, che le risorse finanziarie ottenute dalla liquida-

zione dei beni sociali siano utilizzate:

1) in via prioritaria per il pagamento dei debiti per IVA e ritenute fiscali. Tali debiti, infatti,

per espressa disposizione dell'art. 182 ter L. Fall. non possono essere oggetto di falcidia e, per-

tanto, devono essere integralmente soddisfatti senza che ciò determini una violazione dell' ob-

bligo di rispetto dell' ordine legittimo di prelazione (in ricorso contiene il riferimento alla sen-

tenza della Corte Cassazione, sez. Civile n. 22931 del 12/10/2011);

2) in via residuale, per il soddisfacimento dei creditori muniti di legittime cause di prelazio-

ne, in funzione dell'ordine preferenziale previsto dalla normativa vigente.

RELAZIONE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE EX ART. 172 R.D. 16 MARZO 1942, N. 267

DOTT. GIUSEPPE INNOCENTI - CARRARA

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Il piano prevede che, subordinatamente al passaggio in giudicato dell'eventuale provvedimento

di omologa della proposta concordataria, si consegua la disponibilità dell'ulteriore somma di €

600.000 (cinquecentomila/00) da parte del socio Amilcare Dal Pino ("appositamente versata a fon-

do perduto" si legge nella domanda), somma che viene destinata al soddisfacimento dei creditori

chirografari e di quei creditori che, pur muniti di cause di prelazione, non saranno soddisfatti dalla

ripartizione delle somme ottenute dalla liquidazione delle attività. Pertanto nell'elenco dei crediti da

intendersi come chirografari, è compresa anche la quota parte dei crediti privilegiati oggetto di fal-

cidia, la quale, come previsto dall'art. 177 comma 3 L. Fall., è equiparata ai crediti chirografari in

senso stretto. La somma offerta viene indicata come "da versare entro e non oltre 18 mesi dalla da-

ta di passaggio in giudicato del provvedimento di omologazione.". La percentuale di soddisfaci-

mento di tali tipologie di creditori (privilegiati non soddisfatti, da equiparare ai chirografari, e chi-

rografari) è stimata, nella proposta depositata, nella misura del 14,25% del valore del credito.

Pertanto, la proposta non offre una percentuale di soddisfazione ai creditori, ma la cessione dei

beni aziendali con il cui ricavato si dovrà procedere, come già indicato, anzitutto al pagamento del-

le spese di procedura e di quelle prededuttive, dei creditori prededuttivi pregressi, quindi dei credi-

tori privilegiati, in via prioritaria con pagamento dei debiti IVA e delle ritenute fiscali, quindi se-

condo l’ordine dei privilegi, con il declassamento dei creditori privilegiati insoddisfatti a chirogra-

fari.

Il piano prevede anche l'eventualità di esperire azioni risarcitorie nei confronti di quelle stazioni

appaltanti che, con il loro inadempimento e/o tardivo, abbiano cagionato o contribuito a cagionare

l'attuale dissesto.

La proposta stabilisce, infine, che l'eventuale fase di liquidazione delle attività aziendali sia e-

ventualmente affidata ad un professionista incaricato dalla società ricorrente, dotato dei requisiti

previsti dall'art. 28 L. Fall., così come richiamato dall'art. 182, comma 2, della stessa Legge Falli-

mentare, al quale verrebbe versato un compenso predeterminato nell'importo di € 50.000,00 da ri-

tenersi inferiore rispetto a quello che deriverebbe dall'applicazione dei criteri di determinazione del

compenso stesso ex art. 5 comma 3 del recente Decreto Ministeriale 25 gennaio 2012 n. 30.

Gli elementi fondamentali della proposta, rinviando all’esame della documentazione depositata

(domanda di concordato, Relazione del professionista attestatore ex art. 161, terzo comma, L. Fall.

e 160, seconda comma, L. Fall., e tutti gli altri documenti depositati dalla società ricorrente) per gli

opportuni approfondimenti, sono come già anticipato i seguenti.

Nella domanda il passivo concordatario è indicato nei seguenti termini:

1) € 67.600,00 per le spese di procedura, riferiti agli onorari del Commissario Giudiziale e

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del Liquidatore della procedura;

2) € 31.200,00 per spese in prededuzione, per pagamento delle spese professionali per la

predisposizione della proposta, compreso il professionista attestatore del piano;

3) € 371.000,00 ai creditori prededuttivi, rappresentati quanto ad € 312.000,00 ai crediti

sorti quali spese di procedura e prededuttive nella precedente proposta di concordato preventivo

e quanto ad € 59.000,00, quale fondo in prededuzione per i servizi di consulenza legale e conta-

bile per le attività da svolgersi nel corso del concordato;

4) creditori privilegiati: l'ammontare complessivo dei creditori privilegiati è indicato in €

2.649.113,59;

5) creditori chirografari: l’ammontare dei creditori chirografari è indicato pari ad €

3.222.981,45, comprensivi di un fondo rischi.

Non è indicata l’esposizione nei confronti dei soci, coerentemente a quanto già specificato al ri-

guardo.

È precisato che qualora le passività potenziali stanziate nel fondo rischi, complessivamente per

€ 200.000,00 (di cui € 100.000,00 privilegiati ed € 100.000,00 chirografari) si rivelassero difformi

rispetto a quanto prudenzialmente stimato, la percentuale di soddisfacimento dei creditori chirogra-

fari sarebbe ovviamente destinata a variare rispetto all'importo sopra stimato.

L'attivo indicato nella domanda è il seguente:

A. € 2.132.523,21, derivanti dalla cessione di tutte le attività aziendali così come si desume dalle

valutazioni del ricorso, che sono già state esposte;

B. € 600.000,00, somma messa a disposizione dei soli creditori chirografari e dei privilegiati non

soddisfatti.

Pertanto, la somma derivante dalla cessione di tutte le attività aziendali (€ 2.132.523,21), dedot-

te detratte le spese di procedura, quelle in prededuzione ed i debiti pregressi prededuttivi (comples-

sivamente apri ad € 469.800,00) diviene pari ad € 1.662.723,21, inferiore al totale dei creditori pri-

vilegiati (€ 2.649.113,59). Nella prospettazione depositata, parte dei creditori privilegiati non verrà

pagata in misura integrale. In particolare, viene previsto il pagamento integrale dei debiti nei con-

fronti dell’Erario per IVA e ritenute fiscali, nei confronti dei dipendenti e dei professionisti. Infine,

il pagamento dei creditori muniti del privilegio di cui all’art. 2751 bis n° 5 Cod. Civ., artigiani, col-

tivatori diretti e società cooperative di produzione e lavoro, limitatamente rispettivamente

all’importo di € 62.076,18, € 12.844,04 ed € 35.966,21, che, in relazione alle indicazioni contenute

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DOTT. GIUSEPPE INNOCENTI - CARRARA

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in ricorso6, rappresenta il 26,00% circa del loro credito. I crediti privilegiati non soddisfatti inte-

gralmente (artigiani, coltivatori diretti e società cooperative), o del tutto non soddisfatti (Enti previ-

denziali ed Erario – per crediti diversi da IVA e ritenute fiscali – ed Esattoria, nonché eventuali al-

tri privilegiati, prudenzialmente appostati nel Fondo Oneri) da sommare ai chirografari sono stimati

in ricorso pari ad € 986.390,38.

Ne consegue che il totale dei creditori chirografari e di quelli equiparati ai medesimi è pari ad € 4.209.371,83.

La proposta concordataria può essere riassunta, quindi, come segue:

TABELLA 10

Attivo patrimoniale

Beni strumentali 81.881,00

Crediti 1.401.732,12

Magazzino 10.835,00

S.A.L. netti 263.086,47

Depositi bancari 336.483,73

Altri crediti 38.462,12

Cassa 42,77

Totale € 2.132.523,21

Passivo concordatario

Spese di procedura 67.600,00

Spese in prededuzione 31.200,00

Creditori pregressi in prededuzione 371.000,00

Privilegiati soddisfatti 1.662.723,21

Totale € 2.132.523,21

Privilegiati non soddisfatti (da sommare ai chirografari) 986.390,38

Chirografari 3.222.981,45

Totale chirografari ed equiparati € 4.209.371,83

Somma da assegnare ai chirografari ed equiparati € 600.000,00

Ipotesi % di soddisfacimento dei creditori chirografari ed equiparati 14,25%

In caso di dichiarazione di fallimento, verrebbe meno l'impegno di uno dei soci di provvedere

all'esborso nelle casse sociali a fondo perduto dell'ulteriore importo di € 600.000,00 a disposizione

dei creditori chirografari, che vedrebbero compromessa totalmente la possibilità di veder soddisfat-

to, anche in parte, il proprio credito.

6 I crediti riferibili agli artigiani sono indicati complessivamente pari ad € 238.727,27, quello dei coltivatori diretti in € 49.394,50, mentre quello delle società cooperative è indicato pari ad € 138.315,76.

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• CONVENIENZA DEL CONCORDATO SECONDO LA PROPOSTA DEPOSITATA

La parte conclusiva la proposta depositata contiene considerazioni circa la convenienza del pia-

no rispetto all'ipotesi di fallimento, poiché si otterrebbe una più rapida e proficua liquidazione del-

l'attivo, oltre al fatto che, in caso di fallimento, verrebbe meno l'impegno di uno dei soci di provve-

dere al versamento a fondo perduto dell'ulteriore importo di € 600.000,00, messo a disposizione dei

soli creditori chirografari, con la conseguenza che questi ultimi non percepirebbero verosimilmente

alcunché dalla liquidazione dell' attivo della massa fallimentare.

• LA RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA AI SENSI DEL 3° COMMA DELL’ART. 161 L. FALL.

In relazione a quanto previsto dal comma 3° dell’art. 161 L. Fall., la società ha incaricato il

Dott. Emanuele Giorgi di predisporre la relazione idonea ad attestare la veridicità dei dati aziendali

e la fattibilità del piano medesimo. Tale elaborato è stato allegato al ricorso depositato.

Scopo di tale relazione è quello di attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del pia-

no, rappresenta quindi elemento di garanzia per i creditori chiamati ad approvare la proposta con-

cordataria.

Questi ultimi, è evidente, confidano nella competenza e piena autonomia del professionista inca-

ricato, anche se permane l’attività del Commissario Giudiziale, indirizzata al riscontro della regola-

rità dell’impianto contabile societario e della concreta fattibilità del piano, attestati dal perito.

Il professionista incaricato ha rilevato che “.. in considerazione della massa di decreti ingiuntivi

pendenti e della necessità di evitare ulteriori oneri nonché della peculiarità della proposta che

prevede l'attribuzione di tutte le attività, nessuna esclusa, ai creditori, ha reso necessario privile-

giare la velocità rispetto all'accuratezza delle verifiche. Un diverso modo d'operare avrebbe com-

portato tempi d'attesa di alcune risposte (contenziosi in essere, definitiva valutazione delle diffe-

renze inventari ali relative alla riconsegna dei rami d'azienda IOS S.p.a. ecc.) incompatibili con

l'esigenza di tutelare l'integrità del patrimonio.”.

Per la scelta della metodologia da adottarsi, egli ha ritenuto adeguato riferirsi ai principi di revi-

sione per le piccole e medie imprese, per ciò che riguarda i dati contabili storici assunti a fonda-

mento del piano. In merito ai criteri di valutazione, il giudizio di fattibilità è stato improntato al ri-

spetto di un “principio rigorosamente prudenziale”.

Poiché il Dott. Giorgi è stato nominato liquidatore della società ‘Impresa Chiara S.r.l. in liqui-

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dazione’, ha mancato di valutare l’asserito credito della società concordataria nei confronti della

medesima, in quanto in posizione conflittuale. Oltre a tale posizione, il professionista ha conferma-

to gli importi indicati dalla società ricorrente quanto a crediti verso clienti e stati di avanzamento

lavori, precisando la sussistenza di contenzioso per opere effettuate per conto della Provincia di

Massa e della Provincia di Savona.

Per la valutazione delle immobilizzazioni materiali, egli si è riferito alla perizia di stima redatta

dall’Architetto Marco Bondielli, su incarico del Tribunale di Massa, sezione fallimentare, nel corso

della prima proposta concordataria, al netto delle cessioni nel frattempo intervenute.

La valutazione complessiva cui il professionista si è riferito è pari ad € 81.881,00 riferita a tutti i

beni materiali riscontrati con possibilità di vendita in sede di liquidazione.

Il professionista incaricato di redigere la relazione circa la fattibilità del piano, non ha mancato

di evidenziare elementi di criticità individuati nella possibilità che sopravvengano controversie in

materia di lavoro e, in genere, in merito ad accordi contrattuali pregressi, che possano intervenire

ritardi negli incassi dei crediti, per cause meramente dilatorie o per atteggiamento scorretto dei de-

bitori, con l’opposizione di contestazioni in merito all’esecuzione dei lavori, o la mancata capacità

dell'impresa di fare fronte al deposito delle spese di procedura indicate dal decreto di ammissione

alla procedura, considerata l’attività esecutiva intrapresa da alcuni creditori. Egli tra i potenziali ri-

schi ha inoltre evidenziato la mancata capacità della società concordataria di fare fronte al deposito

delle spese di procedura , nell’ipotesi in cui azioni esecutive dei creditori possano aggredire la li-

quidità esistente. Tale ultima insidia è stata però scongiurata e l’obbligo del deposito è stato assol-

to.

Il Dott. Giorgi ha concluso la relazione attestando che i dati aziendali esposti nel piano presenta-

to sono corretti ed esprimono in modo veritiero la situazione patrimoniale e finanziaria della società

in ottica liquidatoria dichiarando, quindi, la veridicità dei dati offerti dall'impresa ricorrente con la

presentazione del piano concordatario.

In merito alla fattibilità del piano, l’esperto incaricato ha attestato che il medesimo piano appare

“coerente alla prospettazione formulata al ceto creditorio, serio, concretamente realizzabile sulla

base delle risorse patrimoniali attuali della società, di quelle che verranno fornite dal Sig. Amilca-

re Dal Pino e di quelle che alla stessa perverranno anche all'esecuzione della liquidazione da par-

te degli organi della procedura, purché ispirata a criteri di corretta, pratica e celere gestione am-

ministrativa e che pertanto, conclusivamente, dopo la copertura di tutte le spese di giustizia e pro-

duci bili residuino somme tali da consentire:

• la soddisfazione integrale dei crediti aventi titolo di privilegio ex art. 182 ter L. Fall. e art.

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2751 bis n. 1,

• la soddisfazione parziale dei crediti aventi titolo di privilegio ex art. 2751 bis n. 5 nella mi-

sura che risulterà tra il residuo dalla liquidazione delle attività ed il totale dei crediti ex art. 2751

bis n.5 ed al momento stimata nell'67,34%

• il passaggio a rango chirografario dei crediti privilegiati non integralmente soddisfatti e di

quelli non soddisfatti del tutto e quindi il pagamento al ceto chirografario della somma di €

600.000 che, sulla base delle previsioni del piano consente di stimare la percentuale di soddisfa-

zione nel 14,25%”.

• LA RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA AI SENSI DEL 2° COMMA DELL’ART. 160 L. FALL.

Poiché la proposta concordataria prevede che dalla liquidazione dell'attivo concordatario non

emergeranno somme sufficienti alla soddisfazione integrale dei creditori privilegiati, la società ha

incaricato il Dott. Emanuele Giorgi di predisporre anche la relazione previsto al 2° comma dell’art.

160 L. Fall..

Il professionista tenuto conto di quanto indicato dall’art. 160 L. Fall., considerato altresì l’art.

182ter della legge fallimentare, ha precisato che l’ordine dei privilegi deve essere “raccordato, in

sede concordataria, non solo con le previsioni del Codice Civile e delle leggi speciali, ma anche

con quelle dell' art. 182 ter della L. Fall.”. Egli ha inoltre rilevato che “il passivo di So.Co.Dap.

S.R.L. non contempla creditori titolari di privilegi speciali” che potrebbero subire nell’ipotesi con-

cordataria in esame un trattamento peggiorativo.

Il Dott. Giorgi, dopo aver ripercorso le valutazioni già svolte per la relazione indicata al para-

grafo che precede, è quindi passato a considerare le eventuali azioni di responsabilità e revocatorie,

precisando però che le valutazioni del perito non possano prescindere da quelli che sono i limiti po-

sti dalla vigente Legge Fallimentare alla valutazione del Tribunale e che le sue verifiche non pos-

sono “superare quelle che la legge fissa al Tribunale Fallimentare in merito alla convenienza o

meno della procedura in sede di ammissibilità del ricorso” e quindi nemmeno formulare valuta-

zioni che nemmeno il Tribunale potrebbe fare in merito a somme che potrebbero derivare da even-

tuali azioni di responsabilità e/o da azioni revocatorie. Ciò premesso, egli ha comunque evidenziato

come dalla condotta dell'organo amministrativo della società concordataria “non siano emersi pro-

fili di responsabilità nel dissesto tali da indurre a ritenere che sia possibile avviare un'azione di re-

sponsabilità nei suoi confronti.”, rilevando, infine che i soci abbiano versato nelle casse della so-

cietà l'importo complessivo di € 224.066 a titolo di finanziamento infruttifero soci per le esigenze

finanziarie della società medesima.

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L’esperto incaricato, ritenendo che, dalla lettura del combinato disposto dell'art. 182ter e del-

l'art. 160 L. Fall. ed anche alla luce della Cassazione Civile n. 22931 del 12/10/2011, le valutazioni

ex II comma dell' art. 160 L. Fall. “non debbano considerare le distorsioni all'ordine dei privilegi

previste dall'art. 182ter ma limitarsi ad un confronto delle due alternative (concordataria o falli-

mentare) secondo le previsioni di legge”, ha infine attestato “che la misura della soddisfazione dei

creditori privilegiati oggetto di falcidia così come prevista dal piano sottoposto ai creditori dalla

società So.Co.Dap. S.R.L. non risulta inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione

preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione fallimentare.”.

Al fine di illustrate ai singoli creditori tutti gli elementi per valutarne la convenienza, lo scri-

vente osserva che effetti diversi si avrebbero nella liquidazione fallimentare – alternativa cui si è ri-

ferito il professionista per valutare la proposta –, ove il pagamento dei creditori privilegiati avver-

rebbe unicamente in base all’ordine previsto dalle cause legittime di prelazione. Pertanto, sebbene

nel parere depositato ai sensi 2° comma dell’art. 160 L. Fall. non sia stata rilevata nell’ambito con-

cordatario “violazione alcuna all’ordine dei privilegi che rispecchiano le previsioni di legge”, in

ipotesi di fallimento, considerato il parziale pagamento dei creditori privilegiati, i creditori privile-

giati medesimi verrebbero soddisfatti con un diverso ordine, o meglio con una diversa collocazione

preferenziale, rispetto a ciò che è ipotizzato nel piano proposto.

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Capitolo VIII - LE POSTE INDICATE IN RICORSO, RETTIFICHE APPORTATE

In relazione a quanto indicato all’art. 172 L. Fall., lo scrivente ha provveduto ad effettuare delle

rettifiche, sull’entità delle attività e delle passività indicate nella proposta concordataria, per con-

sentire ai creditori di poter valutare il grado di convenienza della medesima.

• VARIAZIONI APPORTATE DAL COMMISSARIO GIUDIZIALE ALLE POSTE ATTIVE

In relazioni alle poste attive indicate in ricorso si procede all’analisi che segue:

a) Beni strumentali e magazzino

Come già indicato, per ottenere una indicazione circa l’adeguatezza della valutazione dei beni

mobili offerti dalla società con la proposta ai creditori di concordato, lo scrivente, ha chiesto al

Giudice Delegato di acquisire i valori dalla perizia di stima depositata dall’Architetto Marco

Bondielli, depositata il 25 luglio 2012. Il Giudice ha autorizzato tale acquisizione.

Da rilevare però che l’inventario effettuato ha evidenziato una consistenza di beni inferiore ri-

spetto a quella riguardante la precedente procedura di concordato preventivo. Infatti medio tem-

pore è intervenuta la vendita del bene ‘Escavatore CASE CX210’ matricola n. DCH21N0446 che

il Giudice Delegato ha autorizzato. Inoltre, vi è stata, previa autorizzazione, la restituzione dei

beni in leasing e tra le dotazioni degli escavatori restituiti vi erano gran parte delle benne errone-

amente indicate come beni disponibili dalla società concordataria nel ricorso depositato7. La ben-

na superstite rinvenuta è quella usata da fossato, stimata € 300,00.

Il dettaglio dei beni disponibili inventariati è il seguente:

TABELLA 11

N Stima

n. descrizione

beni

strumentali magazzino

13 2 autocarro per trasporto cose marca MAN NUTZFAHRZEUGE, targato CX648JX 24.000,00 0

14 3 rullo Compattatore DYNAPAC CA152D, targato AE F 036 25.000,00 0

15 4 escavatore cingolato HINOWA, modello MINIDUMPER HS1100/A 7.000,00 0

16 5 furgone per trasporto cose IVECO, tipo DAYLY 35S13, targato CA331GK 6.000,00 0

17 6 Pick-Up FIAT AUTO SPA, tipo FIAT STRADA 178ED1A 1A, targato CT512ZW 3.000,00 0

18 7 furgone per trasporto cose MERCEDES BENZ 313 CDI, targato BR695JJ 3.000,00 0

19 8 autocarro per trasporto cose IVECO, tipo DAILY 35/A, targato DB059YJ 4.500,00 0

1 9 gruppo di ventilazione per scavi FLAKTWOODS 1.000,00 0

2 10 cassaforma circolare 3.000,00 0

3 11 Tubi in acciaio x micropali 0 9.000,00

4 12 condotta in acciaio zincato 0 500,00

7 Le benne complessivamente indicate erano 9, di cui 8 restituite alla società di leasing in quanto di pertinenza delle mac-chine operatrici rese al locatore.

RELAZIONE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE EX ART. 172 R.D. 16 MARZO 1942, N. 267

DOTT. GIUSEPPE INNOCENTI - CARRARA

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N Stima

n. descrizione

beni

strumentali magazzino

5 13 n. 19 pozzetti in cemento prefabbricati per opere stradali 0 520,00

6 14 n. 29 blocchi in calcestruzzo per opere stradali 0 345,00

7 15 benna per escavatore usata da fossato 300,00 0

8 16 legname vario per casserature 0 300,00

9 17 reti in pvc per recinzioni 0 20,00

10 18 residui di pavimentazione stradale 0 50,00

11 19 residui di cartellonistica stradale 0 100,00

12 20 serbatoio per carburanti 200,00 0 20 21 autocarro ASTRA, targato CG305XS 3.000,00 0 21 22 fax HP Laser Jet, M1319fMFP 150,00 0 22 23 cellulare HTC 10,00 0 23 24 chiavetta internet Alice Mobile 1,00 0 24 25 stufa elettrica 20,00 0

Valore complessivo € 80.181,00 10.835,00

Dal raffronto tra il valore indicato nel ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato pre-

ventivo e quella derivante dalla tabella sopra esposta vi è una riduzione del valore dei beni stru-

mentali di € 1.700,00, relativo alle benne non disponibili.

Lo scrivente ribadisce che la società Vebra S.r.l. ha inviato comunicazione nella quale ha ri-

chiesto la possibilità di ritirare il materiale consegnato alla concordataria il 06/09/2010 in conto

noleggio, dal quale deriverebbe il credito di € 5.040,00, che ha indicato per precisare il credito nei

confronti della procedura. Il bene in questione è rappresentato da casseforme circolari per la rea-

lizzazione di un muro circolare. Al riguardo lo scrivente ha chiesto chiarimenti al liquidatore della

società concordataria, interessando anche il perito nominato per la stima dei beni. Il signor Dal

Pino ha esibito la fattura finale di acquisto delle casseforma, segnalando che le fatture precedenti

sono relative al nolo. Il partitario contabile riferito al fornitore evidenza la contabilizzazione di

varie fattura tra cui la fattura n. 114 del 28/02/2011 che risulta contabilizzata e che riguarda la

cessione di “merce usata, vista e piaciuta da rigenerare” tra cui casse forma (articolo 010400 e

010401) di dimensioni 1200 x 3000 e 1100 x 3000. Il perito incaricato nella precedente procedura

di concordato preventivo, aveva proceduto alla valutazione di tali beni indicando “La società

concordataria ha acquistato il bene mobile dalla soc. VEBRA come risulta da fattura n. 114 del

28/02/2011 (Allegato 12b)”. Tale bene è stato quindi ritenuto tra i beni della società concordata-

ria.

Nella relazione di stima relativa alla precedente concordato, il professionista incaricato ha for-

nito la seguente valutazione dei beni in leasing, utile al calcolo dell’equo compenso da ricono-

scersi alla società di leasing, tenuto conto delle rate pagate:

CONCORDATO PREVENTIVO PROPOSTO DA “SOCIETÀ COSTRUZIONI DAL PINO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE” (R.C.P. 14/2012)

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TABELLA 12

Descrizione bene Stima del perito

escavatore cingolato HITACHI ZX60 USB-3 CLT 30.000,00

escavatore cingolato HITACHI ZX240N-3 70.000,00

autocarro IVECO, modello MAGIRUS 260S/E4 ST 22, targa DS618BK 85.000,00

escavatore cingolato HITACHI ZX33U-3 CLR 25.000,00

escavatore cingolato HITACHI ZX17U-2 YLR 16.000,00

autovettura TOYOTA RAV 4, targata EJ375JE; 14.000,00

Tenuto conto del costo storico dei beni, quindi del loro deprezzamento, del tasso di interesse ap-

plicato e del numero di rate pagate, nonché dell’epoca di restituzione dei beni, la valutazione for-

nita dal perito consente la determinazione del differenziale a favore della società di leasing tra

l’equo compenso per l’utilizzo del bene e gli importi pagati delle rate del contratto.

b) Crediti

Il buon esito della proposta depositata dipende in gran parte dal recupero di rilevanti crediti indi-

cati nella proposta concordataria. Lo scrivente ha proceduto ad aggiornare il valore dei crediti te-

nuto conto della fatturazione intervenuta (nel precedente concordato, alcuni valori erano inseriti

negli stati di avanzamento lavori ed in seguiti, per l’emissione della fattura, sono divenuti crediti),

nonché dei pagamenti effettuati dai debitori. In ricorso soni indicati i seguenti importi:

TABELLA 13

Clienti Importo contabile

Svalutazione /

assegnazione/

compensazione

Netto residuo

indicato in ricorso

Belloni Barbara 907,50 -907,50 0,00

Consorzio di Bonifica della Versilia Massaciuccoli 82.473,12 0,00 82.473,12

Comune di Arcola 14.520,91 0,00 14.520,91

Comune di Bolano 94.517,58 0,00 94.517,58

Comune di Carrara 167.765,72 0,00 167.765,72

Comune di Fosdinovo 64.826,13 0,00 64.826,13

Comune di Fivizzano 29.252,71 0,00 29.252,71

Comune di Massa 164.662,46 0,00 164.662,46

Comune di Sorano 1.210,00 0,00 1.210,00

Comune di Spezia 29.086,15 0,00 29.086,15

Comune di Vezzano Ligure 213.646,95 0,00 213.646,95

Immobiliare Chiara S.r.l. in Liquidazione 24.200,00 -24.200,00 0,00

Costruzioni Chiavarino Domenico S.r.l. 36.000,00 -36.000,00 0,00

Edilturci S.r.l. 8.200,00 0,00 8.200,00

Fuksinska Grazyna lidia 508,20 0,00 508,20

Provincia di Grosseto 543.499,84 -100.212,42 443.287,42

Provincia di Massa Carrara 254.938,84 -87.891,04 167.047,79

Provincia della Spezia 331.456,51 0,00 331.456,51

Provincia di Savona 0,00 0,00 0,00

Teas S.r.l. 102.580,09 -102.580,09 0,00

Unione di Comuni Alta Versilia 69.129,00 0,00 69.129,00

Vescovi Renzo S.p.A. 2.964,00 0,00 2.964,00

Totale € 2.236.345,70 -351.791,05 1.884.554,65

RELAZIONE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE EX ART. 172 R.D. 16 MARZO 1942, N. 267

DOTT. GIUSEPPE INNOCENTI - CARRARA

Pag. 43 di 78

Nel ricorso depositato, tali voci sono state diminuite dalla società ricorrente in regione delle ces-

sioni di credito agli istituti bancari per l’importo di € 482.822,54, per giungere ad un valore netto

di € 1.401.732,11.

La valutazione dei crediti, effettuata in questa sede, anche sulla base della indicazioni fornite dai

clienti che sono stati contattati, già in occasione della precedente procedura di concordato preven-

tivo, tenuto conto delle informazioni che il liquidatore della società ha fornito e dell’altra docu-

mentazione disponibili, vale a dire le copie delle fatture emesse corredate in gran parte dei certifi-

cati di pagamento (in realtà si tratta di documenti di liquidazione degli importi dovuti e non, come

indicato dal termine, di documentazione relativa all’effettivo pagamento delle somme) emessi da-

gli enti appaltanti, nonché le risposte pervenute dai medesimi.

� La cessione dei crediti

Si deve considerare, inoltre, che parte di tali importi sono stati oggetto di cessione di credito agli

istituti bancari, tramite atto notarile, si tratta quindi di importi relativi a cessioni notificate ai sin-

goli debitori.

Come già indicato, nel ricorso depositato sono state sottratte le cessioni di credito effettuate con

atto notarile a favore degli istituti di credito per complessive € 482.822,54. La somma anticipata

degli istituti è pari all’80% del credito.

Nella presente esposizione si procederà alla quantificazione dei crediti vantati dalla società, sot-

traendo quindi, dall’importo complessivamente determinato, il valore delle anticipazioni che gli

istituto di credito hanno erogato e di cui hanno richiesto il riconoscimento.

In merito alle cessioni già esaminate in occasione del precedente concordato preventivo, gli isti-

tuti di credito hanno aggiornato le indicazioni già fornite, precisando quanto segue:

• Banca Carige S.p.A. ha indicato che “….. la Provincia di La Spezia ha provveduto al paga-

mento di tutte le fatture a noi cedute dalla So.Co.Da.P. Srl per complessivi Euro 198.163,90=

(Euro 169.794,83= ft. 44/2010 ed Euro 28.369,07= a saldo della ft. 53/10 - in data

07/09/2011 già ricevuto acconto di Euro 37.375,42=); considerato che il ns. credito nei con-

fronti della So.Co.Da.P. Srl al 09/05/20112 - data di deposito della proposta di Concordato

Preventivo - ammontava ad Euro 155.431,37=, ne deriverebbe un importo di Euro

42.738,53= eventualmente da restituire…..”; l’importo di € 42.738,53 è già stato accreditato

nel conto corrente bancario intestato alla procedura;

• Cassa di Risparmio di Carrara S.p.A. ha effettuato la rimessa delle quote dei crediti che i debi-

CONCORDATO PREVENTIVO PROPOSTO DA “SOCIETÀ COSTRUZIONI DAL PINO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE” (R.C.P. 14/2012)

Pag. 44 di 78

tori hanno pagato, non oggetto di anticipazione, precisando che “Considerato che la Provincia

di Massa Carrara deve tuttora provvedere al saldo della fattura n. 5/2011 per Euro

89.600,00= e che il Comune di Fosdinovo deve ancora provvedere al pagamento della fattura

n. 18/2011 di Euro 64.826,13=, riteniamo che, nell'attesa di ricevere i suddetti pagamenti,

nessuna ulteriore somma (quale ad esempio l'importo di Euro 54.306,56= rinveniente da

compensazione legale) possa e debba essere restituita.”. Pertanto l’importo di due fatture og-

getto di cessione alla banca (la fattura n. 18 del 03/05/2011 emessa nei confronti Fosdinovo

di € 64.826,13 ed il saldo della fattura n. 5 del 14/02/2011 emessa nei confronti della Provin-

cia di Massa € 89.600), al momento del pagamento da parte dei committenti, dovrà essere in-

tegralmente riaccreditato alla So.Co.Da.P., poiché la banca ha già trattenuto altre somme che

hanno già coperto gli anticipi ricevuti;

• Banca Popolare S.p.A. (già Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa e Livorno S.p.A.): la società

concordataria ha effettuato a favore di questo istituto numerose cessioni di credito pro solven-

do tramite atti notarili, per complessive € 656.237,94. Per le anticipazioni effettuate la banca

ha comunicato un residuo credito di € 461.923,32.

� Procedure esecutive ed altri pagamenti

Nel ricorso per accedere alla procedura di concordato preventivo inoltre specificato che sono in-

tervenute numerose procedure esecutive, azionate secondo la modalità del pignoramento presso

terzi ex art. 543 c.p.c .. In alcuni casi sono state disposte alcune assegnazioni di cui si è tenuto

conto nella valutazione dei crediti nella presente esposizione.

*

In base alle indicazioni contenute in ricorso e alle dichiarazioni che sono pervenute al Commissa-

rio Giudiziale, l’analisi dei crediti della società concordataria è la seguente:

1 - Barbara Belloni

L’importo contabile del credito della società concordataria nel ricorso depositato è stato azzerato.

La signora Barbara Belloni rivendica somme per retribuzioni per le quali è stato emesso decreto in-

giuntivo provvisoriamente esecutivo a carico della società concordataria. L’importo a debito è sti-

mato nel ricorso tra i debiti verso dipendenti da soddisfare. La debitrice, per il combinato disposto

degli artt. 169 e 56 L. Fall., può invocare la compensazione.

Il credito è stato opportunamente azzerato.

RELAZIONE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE EX ART. 172 R.D. 16 MARZO 1942, N. 267

DOTT. GIUSEPPE INNOCENTI - CARRARA

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2 - Comune della Spezia

L’importo del credito della società concordataria è rappresentabile come segue:

TABELLA 14

Indicato in

ricorso Stima Pagamenti Residuo

29.086,15 29.086,15 - 29.086,15

Il Comune della Spezia ha confermato il credito della società concordataria di € 29.086,15, preci-

sando che “la somma non è stata ancora corrisposta alla ditta sopra citata in quanto la stessa non

ha costituito la garanzia fidejussoria "a saldo" prevista dalla vigente normativa in materia. Detta

somma peraltro è stata ceduta dalla ditta medesima alla Cassa di Risparmio di Lucca Pisa e Li-

vorno S.p.A. Si rimane in attesa di conoscere Vostre disposizioni al riguardo.”.

Tale indicazione si riferisce alla cessione alla ‘Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno S.p.A.’

del credito portato dalla fattura n. 43 di € 29.086,15 del 01/08/2011, a carico Comune della Spezia,

importo anticipato € 23.268,92, assistita da cessione pro solvendo atto autenticato nelle firme dal

Notaio Dott. Giulio Faggioni Rep. n. 38847 del 03/08/2011.

3 - Comune di Arcola

L’importo del credito della società concordataria è rappresentabile come segue:

TABELLA 15

Indicato in

ricorso Stima Pagamenti Residuo

14.520,91 14.520,91 14.520,91 -

Il Comune di Arcola ha effettuato il pagamento di tali importo con bonifico nel conto corrente ban-

cario intestato alla procedura in data 21/12/12, al netto delle spese.

4 - Comune di Bolano

L’importo del credito della società concordataria è rappresentabile come segue:

TABELLA 16

Indicato in

ricorso Stima Pagamenti Residuo

94.517,58 94.517,58 - 94.517,58

Il credito è rappresentato da quanto dovuto per le fatture n. 13 del 01/08/2012 di € 57.103,57 e n.

67 del 22/12/2011 per € 37.414,01.

Il credito è riferito a due distinti interventi:

− l’intervento di “Adeguamento statico-sismico allo stato limite della salvaguardia della vita uma-

na (SLU) ex DM 14.01.2008 dell’edificio sede della scuola secondaria di 1° grado sita in loc.

CONCORDATO PREVENTIVO PROPOSTO DA “SOCIETÀ COSTRUZIONI DAL PINO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE” (R.C.P. 14/2012)

Pag. 46 di 78

Ceparana” di cui allo ‘Stato finale dei Lavori’ eseguiti dalla società concordataria del

10/05/2012, ove è evidenziato un totale S.A.L. finale di € 64.091,33 e l’emissione di certificato

di pagamento in data 15/09/2011 per l’importo di € 51.915,34. A fronte di tale stato avanzamen-

to lavori, la società ha emesso la fattura n. 13 del 01/08/2012 di € 57.103,57 (CUP N°

D26E10000090007);

− l’intervento di “Sistemazione dei movimenti franosi verificatisi in loc. Casa Botti di Sopra”, di

cui documentato da “atto di sottomissione” per l’assunzione dell’esecuzione dei lavori da parte

della società concordataria; l’Ente nell’agosto 2012 ha richiesto la produzione della fattura

67/2011 non ancora acquisita, che gli è stata inviata in data 10.08.2012 (CUP N°

D26J10000270004).

5 - Comune di Carrara

L’importo del credito della società concordataria è rappresentabile come segue:

TABELLA 17

Indicato in

ricorso Stima Pagamenti Residuo

167.765,72 167.765,72 - 167.486,52

Il Comune di Carrara ha confermato il credito della società concordataria di € 167.486,52, preci-

sando che le due fatture riferibili a tale importo sono state oggetto di due cessioni di credito a favo-

re della ‘Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno S.p.A.’ notificate al Comune, debitore ceduto,

rispettivamente il 05/08/2011 e 03/11/20118.

Con comunicazione del 25/01/2012 l’Avv. Vannucci ha però precisato che sebbene la So.Co.Da.P.

srl vanti nei confronti del Comune un credito complessivo di € 167.486,52, per lo Stato finale dei

lavori di ricostruzione del ponte sul torrente Carrione in loc. Pontecimato (€ 46.470,92 oltre IVA

10%, fattura n° 45 del 1.8.2011), e per lo Stato finale dei lavori di ricostruzione del ponte sul tor-

rente Carrione in loc. Pontecimato, opere complementari ed integrative (€ 96.973,76 oltre IVA

20%, fattura n° 55 del 14.9.2011), a causa di “mancata attestazione di regolarità contributiva da

parte della Ditta appaltatrice, ad oggi non sono stati redatti i corrispondenti atti di liquidazione.

Le somme risultano quindi accantonate dal Comune e, tra l'altro, non sono mai richieste dalla

Banca.”.

8 Cessione del credito portato dalla fattura n. 45 di € 51.118,01 del 01/08/2011 atto del Notaio Dott. Giulio Faggioni Rep. n. 38847 del 03/08/2011 e cessione del credito portato dalla fattura n. 55 di € 116.368,51 del 14/09/2.011 atto del Notaio Dott. Giulio Faggioni Rep. n. 39014 del 02/11/2011.

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DOTT. GIUSEPPE INNOCENTI - CARRARA

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6 - Comune di Fivizzano

L’importo del credito della società concordataria è rappresentabile come segue:

TABELLA 18

Indicato in

ricorso Stima Pagamenti Residuo

29.252,71 29.252,71 29.252,71 -

Il Comune di Fivizzano ha effettuato il pagamento di tale importo con bonifico nel conto corrente

bancario intestato alla procedura in data 05/11/2012, versando la somma dovuta.

7 - Comune di Fosdinovo

L’importo del credito della società concordataria è rappresentabile come segue:

TABELLA 19

Indicato in

ricorso Stima Pagamenti Residuo

64.826,13 64.826,13 - 64.826,13

In relazione a tale posizione, in atti sono contenuti i documenti della cessione dell'intero credito alla

banca Cassa di Risparmio di Carrara S.p.A., nonché il certificato di pagamento che identifica la

somma liquidata. In relazione a quanto dichiarato dalla banca9 l’importo dell’anticipazione è già

stato introitato, quindi la somma dovrà essere girata alla società concordataria e non verrà sottratta

ai crediti disponibili.

8 - Comune di Massa

L’importo del credito della società concordataria è rappresentabile come segue:

TABELLA 20

Indicato in

ricorso Stima Pagamenti Residuo

164.662,46 169.865,66 - 169.865,66

L’importo indicato dalla società ricorrente è costituito dal credito confermato dal Comune di Massa

per la fattura n. 41 del 18/07/11 dell’importo di € 116.368,51, già oggetto di cessione e dal credito

portato dalla fattura n. 3 del 13/07/2012 di € 38.282,40, oltre ad Iva per € 8.039,30, per comples-

sive € 46.321,70. Oltre a tali fattura, la ricorrente evidenzia anche il credito portato dalla fattura n.

16 del 26/04/2011 per complessive € 5.203,20.

Il Comune con nota del 19 aprile u.s., ha riconosciuto il debito per i seguenti interventi:

− l’intervento n. 39 di consolidamento della frana in località Pariana, Polla di Tommaso, per l'im-

porto complessivo di € 164.662,46, disconoscendo, in questa sede, la rivendicazione del subap-

9 Cfr. comunicazione del 14/11/2012.

CONCORDATO PREVENTIVO PROPOSTO DA “SOCIETÀ COSTRUZIONI DAL PINO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE” (R.C.P. 14/2012)

Pag. 48 di 78

paltatore (la Tecnopali Apuana srl), ritenendo che la somma debba essere computata tra i crediti

della procedura concorsuale in corso;

− l’intervento di riqualifìcazione della pavimentazione a Forno per l'importo complessivo di €

5.203,20.

Il credito qui stimato è quindi superiore a quello dichiarato in ricorso.

9 - Comune di Sorano

L’importo del credito della società concordataria è rappresentabile come segue:

TABELLA 21

Indicato in

ricorso Stima Pagamenti Residuo

1.210,00 1.210,00 - 1.210,00

Il Comune di Sorano ha confermato il credito di € 1.210,00, rimanendo in attesa di indicazioni per

le modalità di pagamento nell’ambito della procedura di concordato preventivo, che gli sono state

trasmesse.

10 - Comune di Vezzano Ligure

L’importo del credito della società concordataria è rappresentabile come segue:

TABELLA 22

Indicato in

ricorso Stima Pagamenti Residuo

213.646,95 213.646,95 213.500,00 146,95

Il Comune ha proceduto al pagamento dei seguenti importi:

– Fattura n. 13 del 05/04/2011 per € 115.254,82, in data 06/11/1210,

– Fattura n. 2 del 03/02/2011 per € 15.575,70, in data 19/11/1211,

– Fattura n. 33 del 01/07/2011 per € 82.669,48, in data 21/11/1212,

per un importo complessivo di € 213.500,00.

L’importo residuo è rappresentato da quanto dovuto per la fattura n. 37 del 25/06/2010.

10 Come comunicato da Cassa di Risparmio di Carrara S.p.A. in data 14/11/2012. 11 Sul conto corrente bancario intestato alla procedura presso Ubi Banca Europea. 12 Sul conto corrente bancario intestato alla procedura presso Ubi Banca Europea.

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DOTT. GIUSEPPE INNOCENTI - CARRARA

Pag. 49 di 78

11 - Consorzio di Bonifica della Versilia

L’importo del credito della società concordataria è rappresentabile come segue:

TABELLA 23

Indicato in

ricorso Stima Pagamenti Residuo

82.473,12 83.739,25 - 83.739,25

In Consorzio ha dichiarato che il debito è costituito dalla somma di € 1.266,13 (saldo

all’approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori) ed € 82.473,12, oggetto di ces-

sione alla banca.

12 - Costruzioni Chiavarino Domenico S.r.l.

La società ricorrente ha già operato nel ricorso depositato l’intera svalutazione del credito di €

36.000,00, non ritenendolo perseguibile. Lo scrivente ha inviato richiesta di conferma di tale im-

porto alla società ‘Costruzioni Chiavarino Domenico S.r.l.’ senza ottenere riscontro.

13 - Edilturci S.r.l.

La società debitrice ha precisato che l’entità del credito ed i tempi per la sua realizzabilità dipendo-

no rispettivamente dal riconoscimento della contabilità finale la quale “se approvata così com'è, dà

il credito a favore di So.Co.Da.P. s.r.l, di € 8.200,00, ma se il collaudatore dovesse, malaugurata-

mente, applicare delle decuratazioni, queste verrebbero portate in detrazione sul credito

So.Co.Da.P.” e dai tempi di pagamento della stazione appaltante, il Comune di Sorano, da cui di-

pende la riscossione dalla società debitrice.

Per i motivi predetti si rende opportuna una svalutazione prudenziale del 20%.

L’importo del credito della società concordataria è quindi così rappresentabile:

TABELLA 24

Indicato in

ricorso Stima Pagamenti Residuo

8.200,00 6.560,00 - 6.560,00

14 - Fuksinska Grazyna Lidia

L’importo del credito della società concordataria è rappresentabile come segue:

TABELLA 25

Indicato in

ricorso Stima Pagamenti Residuo

508,20 508,20 - 508,20

Il credito è riferito al socio della società concordataria ed è da ritenersi realizzabile.

CONCORDATO PREVENTIVO PROPOSTO DA “SOCIETÀ COSTRUZIONI DAL PINO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE” (R.C.P. 14/2012)

Pag. 50 di 78

15 - Immobiliare Chiara S.r.l. in liquidazione

Nel ricorso depositato la società concordataria ha azzerato prudenzialmente il credito nei confronti

di ‘Immobiliare Chiara Srl in liquidazione’ ai soli fini del conteggio depositato, in ragione delle

contestazione che la committente ha sollevato in ordine alle opere svolte.

Lo scrivente ritiene opportuna la svalutazione operata.

17 - Provincia della Spezia

L’importo del credito della società concordataria è rappresentabile come segue:

TABELLA 26

Indicato in

ricorso Stima Pagamenti Residuo

331.456,51 331.456,51 194.467,91 136.988,60

Il credito è portato dalle seguenti fatture, riconosciute dalla parte committente:

TABELLA 27

fatt. n. 42 del 19/07/2011 29.757,36

fatt. n. 54 del 12/09/2011 194.467,91

fatt. n. 62 del 23/11/2011 358,11

fatt. n. 69 del 30/12/2011 78.350,21

fatt. n. 70 del 30/12/2011 26.330,22

fatt. n. 5 del 13/07/2012 573,9

fatt. n. 6 del 13/07/2012 531,99

fatt. n. 7 del 13/07/2012 502,14

fatt. n. 10 del 13/07/2012 584,67

Totale € 331.456,51

In data 15/11/12 è pervenuto l’incasso della fattura n. 54 del 12/09/2011 per € 194.467,91.

17 - Provincia di Grosseto

L’importo del credito della società concordataria è rappresentabile come segue:

TABELLA 28

Indicato in

ricorso Stima Pagamenti Residuo

443.287,42 308.289,14 - 308.289,14

RELAZIONE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE EX ART. 172 R.D. 16 MARZO 1942, N. 267

DOTT. GIUSEPPE INNOCENTI - CARRARA

Pag. 51 di 78

La Provincia di Grosseto ha già confermato il credito della società concordataria per gli importi di

€ 407.614,25 (oltre I.V.A. aliquota 10%) e di € 8.191,83 (oltre I.V.A. aliquota 21%). Da tale indi-

cazione si otterrebbe un importo più elevato di quello indicato in ricorso. Prudenzialmente si assu-

me il valore inferiore.

L’importo indicato in ricorso è già al netto di quanto l’ente ha corrisposto ai dipendenti della socie-

tà (€ 46.921,59) ed alla C.E.R.T. (€ 53.290,83), per complessivi € 100.212,42.

Dal medesimo deve però detrarsi l’ulteriore somma che, successivamente alla presentazione del ri-

corso, è stato pagata dall’ente a seguito dell’assegnazione del Tribunale di Grosseto ai lavoratori

della società concordataria. Si tratta dell’importo complessivo di € 134.998,28 che il Tribunale ha

ordinato doversi corrispondere entro il 18/04/2013. Di tale pagamento è pervenuta conferma e se ne

terrà conto per la stima del passivo.

18 - Provincia di Massa Carrara

L’importo del credito della società concordataria è rappresentabile come segue:

TABELLA 29

Indicato in

ricorso Stima Pagamenti Residuo

167.047,80 167.047,79 - 167.047,79

Il credito nei confronti della Provincia di Massa Carrara è documentato da varia documentazione

(certificati di regolare esecuzione dei lavori o certificati di pagamento) ed è stato oggetto di parzia-

le cessione alla Cassa di Risparmio di Lucca S.p.A. e alla Cassa di Risparmio di Carrara S.p.A..

È rappresentato dalle seguenti fatture:

TABELLA 30

fatt. n. 47 del 19/07/2010 7.711,27

fatt. n. 48 del 19/07/2010 590,11

saldo fatt. n. 5 del 14/02/201113

89.600,00

fatt. n. 37 del 08/07/2011 48.285,12

fatt. n. 11 del 13/07/2012 108.752,33

Totale € 254.938,83

Poiché innanzi al Tribunale di Massa, si è svolta la procedura esecutiva R.G. Es. N. 432/2011, con

terzi pignorati la Provincia di Massa Carrara e la banca Cassa di Risparmio di Carrara S.p.A., con

l'intervento dei creditori Ing. Carlo Chioni, David Pettazzoni, Land Mover di Tonelli Emanuele e

Metronotte Massa S.r.l. ed il Giudice delle Esecuzioni ha ordinato alla Provincia di Massa Carrara

di provvedere al pagamento complessivo di € 87.891,0414, la società ricorrente ha dedotto tale im-

13 Importo al netto di quanto già incassato dalla C.R.C. cessionaria del credito (€ 100.000,00).

CONCORDATO PREVENTIVO PROPOSTO DA “SOCIETÀ COSTRUZIONI DAL PINO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE” (R.C.P. 14/2012)

Pag. 52 di 78

porto dal credito complessivo portato dalle fattura sopra indicate. Di tali pagamenti si terrà per la

stima del passivo.

Anche in questo caso una fattura (il saldo della fattura n. 5 del 14/02/2011 per € 89.600,00) è stata

oggetto di cessione alla Cassa di Risparmio di Carrara S.p.A., ma, in base a quanto dichiarato dalla

banca stessa15, l’importo dell’anticipazione è già stato incassato, quindi la somma dovrà essere gi-

rata alla società concordataria e non deve quindi sottrarsi ai crediti disponibili.

19 - Provincia di Savona

Per valutare questa posizione occorre considerare che si è svolta innanzi al Tribunale di Savona u-

n'unica procedura esecutiva mobiliare di pignoramento del credito della società concordataria pres-

so terzi (RGE 185/2012), che ha visto terzo pignorato la Provincia di Savona. L’azione è stata pro-

mossa da ‘LAMAES s.r.l.’ con l'intervento dei lavoratori subordinati della società debitrice. La

Provincia di Savona, visto il provvedimento di assegnazione relativo a tale procedura, emesso dal

Tribunale e notificato alla medesima in data 31.05.2012, ha emesso provvedimento di liquidazione

(n. 2012/4514 del 26/07/12) procedendo al pagamento dell'importo corrispondente al credito deri-

vante dal certificato di regolare esecuzione pari ad € 171.751,33, spettante all'impresa So.Co.Da.P.

S.r.l., in persona dei creditori istanti, riservandosi il pagamento dell’Iva 21% (pari ad euro

36.067,77), se dovuta, con successivo provvedimento. Pertanto l’ente ha proceduto preliminarmen-

te al pagamento dalle somma di € 1,00 all'Inps e di € l.504,13, all’Inail, quindi alla liquidazione di

€ 170.246,20 da assegnare ai creditori procedenti di cui € 46.890,36, alla ditta ‘La.M.A.E.S. di Ma-

rina Volonté’ ed € 123.355,84 ai dipendenti, quindi per complessive € 171.751,33. Di tali assegna-

zioni si terrà per la stima del passivo.

In relazione all’emissione della fattura n. 14 del 27/11/2012, imponibile € 171.751,33 ed Iva €

36.067,78, il credito si è consolidato in € 207.819,11. Risulta pertanto dovuta la differenza di €

36.067,78, rappresentata dall’Iva sulla fattura emessa.

TABELLA 31

Indicato in

ricorso Stima Pagamenti Residuo

0 36.067,78 - 36.067,78

20 - TEAS S.r.l.

La ‘Teas S.r.l.’ risulta creditrice, come riconosciuto dalla società concordataria, di un maggior im-

porto. Anche in questo caso la debitrice, per il combinato disposto degli artt. 169 e 56 L. Fall., può

14 Nelle seguenti misure: € 44.583,98 all'Ing. Carlo Chioni, € 11.929,61 alla ditta Pettazzoni David, € 5.000,00 alla ditta Metronotte Massa Srl ed € 26.377,45 alla ditta Land Mover di Tonelli Emanuele. 15 Cfr. comunicazione del 14/11/2012.

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invocare la compensazione, come la medesima ha comunicato. Nel ricorso introduttivo la società

concordataria ha già evidenziato tale compensazione.

21 - Unione di Comuni Alta Versilia

Il credito che la società ha indicato nei confronti dell’Unione di Comuni Alta Versilia è costituto

dal saldo della fattura n. 58 del 04/10/11 (€ 69.129,00) che l’ente ha invece versato all’Inail. Infatti,

per i lavori di mitigazione del rischio idraulico in località Monte Pitoro, per un importo complessi-

vo liquidabile di € 133.100,00 (fattura n. 58 del 04/10/2011), l’ente appaltante, considerato il

DURC ricevuto in data 21/12/2011 risultato irregolare in relazione al mancato versamento

all’INAIL dei premi ed accessori per l’anno 2011 per un importo pari ad €. 69.129,00, pur ricono-

scendo che il credito medesimo era stato oggetto di cessione, con atto del notaio Dott. Giulio Fag-

gioni di Carrara n° 5279 in data 5/10/2011, a favore della Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livor-

no S.p.A., ha determinato di liquidare la somma complessiva di €. 63.971,00 all’impresa

SO.CO.DA.P S.r.l. e la somma di € 69.129,00 all’INAIL sede di Carrara, a saldo del debito vantato

dal medesimo Ente. L’importo corrisposto alla società concordataria presso la Cassa di Risparmio

di Lucca Pisa Livorno S.p.A. è stato trattenuto dalla banca per l’importo della cessione. La società

concordataria ritiene che il pagamento effettuato all’Inail sia avvenuto in maniera indebita e lo ha

inserito nei crediti ancora in essere.

Gli esisti del tentativo di ottenere dall’istituto previdenziale la ripetizione di tale importo dipenderà

da argomentazioni giuridiche favorevoli, o meno, alla posizione che la società concordataria ha as-

sunto. Si ritiene prudenzialmente di non considerare tra i crediti l’importo già versato all’Inail.

Come evidenziato più sotto, in merito ai S.A.L., nei confronti dell’Unione di Comuni Alta Versilia

deve evidenziarsi il credito relativo allo stato finale di alcuni interventi, per cui successivamente al

deposito del ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, è stata emessa la re-

lativa fattura (€ 27.303,05 Iva compresa), pertanto da includersi tra i crediti.

In base alla valutazione di tali elementi il credito in esame è rappresentabile come segue:

TABELLA 32

Indicato in

ricorso Stima Pagamenti Residuo

69.129,00 27.303,05 - 27.303,05

21 - Vescovi Renzo S.p.A.

L’importo del credito della società concordataria è rappresentabile come segue:

CONCORDATO PREVENTIVO PROPOSTO DA “SOCIETÀ COSTRUZIONI DAL PINO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE” (R.C.P. 14/2012)

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TABELLA 33

Indicato in

ricorso Stima Pagamenti Residuo

2.964,00 2.964,00 2.964,00 -

In data 26/11/12 è pervenuto il pagamento di tale importo, a mezzo bonifico, nel conto corrente

bancario intestato alla procedura

*

La sintesi cui si perviene è pertanto la seguente:

TABELLA 34

Clienti Valore

contabile

Valore

indicato

in ricorso

Valore

stimato Incassi Residuo

1. Barbara Belloni 907,50 0 0 0 0

2. Comune della Spezia 29.086,15 29.086,15 29.086,15 0 29.086,15

3. Comune di Arcola 14.520,91 14.520,91 14.520,91 14.520,91 0

4. Comune di Bolano 94.517,58 94.517,58 94.517,58 0 94.517,58

5. Comune di Carrara 167.765,72 167.765,72 167.486,52 0 167.486,52

6. Comune di Fivizzano 29.252,71 29.252,71 29.252,71 29.252,71 0

7. Comune di Fosdinovo 64.826,13 64.826,13 64.826,13 0 64.826,13

8. Comune di Massa 164.662,46 164.662,46 169.865,66 0 169.865,66

9. Comune di Sorano 1.210,00 1.210,00 1.210,00 0 1.210,00

10. Comune di Vezzano Ligure 213.646,95 213.646,95 213.646,95 213.500,00 146,95

11. Consorzio di Bonifica della Versilia 82.473,12 82.473,12 83.739,25 0 83.739,25

12. Costruzioni Chiavarino Domenico S.r.l. 36.000,00 0 0 0 0

13. Edilturci S.r.l. 8.200,00 8.200,00 6.560,00 0 6.560,00

14. Fuksinska Grazyna Lidia 508,20 508,20 508,20 0 508,20

15. Immobiliare Chiara S.r.l. in liquidazione 24.200,00 0 0 0 0

16. Provincia della Spezia 331.456,51 331.456,51 331.456,51 194.467,91 136.988,60

17. Provincia di Grosseto 543.499,84 443.287,42 308.289,14 0 308.289,14

18. Provincia di Massa Carrara 254.938,84 167.047,80 167.047,79 0 167.047,79

19. Provincia di Savona 0 0 36.067,78 0 36.067,78

20. TEAS S.r.l. 102.580,09 0 0 0 0

21. Unione di Comuni Alta Versilia 69.129,00 69.129,00 27.303,05 0 27.303,05

22. Vescovi Renzo S.p.A. 2.964,00 2.964,00 2.964,00 2.964,00 0

Totale crediti € 2.236.345,71 1.884.554,66 1.748.348,33 454.705,53 1.293.642,80

Da tale valore occorre sottrarre l’importo rivendicato dal Banco Popolare16 − considerato che la

Cassa di Risparmio di Carrara S.p.A. ha già ottenuto il pagamento di quanto anticipato, pur in co-

stanza di crediti ancora da incassare − per le cessioni di credito stipulato, pari ad € 461.923,32.

Ne consegue che il valore disponibile per la liquidazione concorsuale è pari ad € 831.719,48.

16 Già Cassa di Risparmio di Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno S.p.A..

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c) S.A.L. – stati avanzamento lavori

La verifica degli stati di avanzamento (S.A.L.) è stata effettuata con l’ausilio di certificati di pa-

gamento (come già detto sono documenti di liquidazione degli importi e non di vero e proprio pa-

gamento) e dei computi metrici degli enti committenti, delle schede di lavoro della società con-

cordataria, nonché con le indicazioni pervenute dai committenti dei lavori in esame.

� Comune di Arenzano

L’importo di € 631,52, oltre ad Iva, a favore della società concordataria è rappresentato dal saldo

delle ritenute di garanzia indicate nel Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori, in data

04/05/2012, per l’intervento di asfaltatura delle strade comunali via Rue, via Leopardi, via Roma-

na di Ponente, via Cesare Battisti, via Della Colletta (C.I.G. 05158962D8).

� Comune di Massa

In relazione alla posizione riferita ai lavori svolti per il Comune di Massa in località Capannelle è

sorto un contenzioso con la stazione appaltante. Il credito menzionato trae origine da un lavoro di

"somma urgenza" per sistemazione idrogeologica del versante a monte SP Bassa Tambura in lo-

calità Capanelle. Il lavoro è stato assegnato alla ricorrente in data 10/01/2010, previa redazione

del relativo verbale di assegnazione e consegna. L'opera è stata ultimata nel mese di settembre

2010, quando la stazione appaltante emetteva un certificato di ultimazione lavori e un verbale di

regolare esecuzione dell' opera appaltata, con importi tuttavia sensibilmente inferiori rispetto ai

valori scaturenti dal computo metrico dell’opera stessa. Per ottenere il pagamento dei lavori ese-

guiti, la società concordataria ha conferito incarico professionale allo Studio legale ‘Merusi-

Toscano’ di Pisa, specializzato nel diritto amministrativo e delle opere pubbliche, di assisterla nel

contenzioso nei confronti della stazione appaltante. È già stato svolto, peraltro, un accertamento

tecnico preventivo per la verifica dello stato dei lavori.

Per tali motivi, nel ricorso depositato l’importo è stata abbattuto prudenzialmente del 50%. Si

condivide tale valutazione.

� Unioni di Comuni Alta Versilia (Comune di Massarosa)

L’importo indicato in ricorso come stato avanzamento lavori per intervenuti a favore del Comune

di Massarosa è divenuto un credito a seguito dell’emissione della fattura n. 15 del 27/11/2012,

emessa a carico di ‘Unioni di Comuni Alta Versilia’ che sarebbe il committente cessionario

dell’appalto.

Si tratta delle medesime opere di cui al credito già esposto nei confronti dell'Unione di Comuni

Alta Versilia. Sono interventi di cui al contratto di appalto del 9 luglio 2010 (rep. 8022 Comune

CONCORDATO PREVENTIVO PROPOSTO DA “SOCIETÀ COSTRUZIONI DAL PINO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE” (R.C.P. 14/2012)

Pag. 56 di 78

di Massarosa) relativo ai lavori di mitigazione del rischio idraulico in località Monte Pitoro. Il

contratto risulta ceduto dal Comune di Massarosa all'Unione di Comuni Alta Versilia. Per tali

motivi, poiché all’epoca del deposito del ricorso per l’ammissione ala procedura di concordato la

fattura citata non era ancora stata emessa, la società, nella proposta depositata, ha indicato il rela-

tivo valore tra i SAL, indicando però erroneamente quale debitore il Comune di Massarosa, che

ha invece ceduto il contratto all'Unione di Comuni Alta Versilia.

Nella contabilità della società concordataria è contenuto il ‘Libretto delle misure’ dei ‘Lavori di

mitigazione del rischio idraulico in località Monte Pitoro nel Comune di Massarosa’ datato

09/11/2011, che evidenza quale committente la società concordataria e un importo netto dei lavori

di € 247.541,89 che, al netto degli acconti già corrisposti, tra cui il secondo stato avanzamento la-

vori di cui si è detto a proposito dei crediti nei confronti dell’ente, e di una penale addebitata, ri-

sulta ancora da saldare per € 22.564,51, oltre ad Iva.

Come già detto, poiché la fattura è stata emessa e la relativa Iva (€ 4.738,54) contabilizzata nelle

passività della procedura tra l’Iva da pagarsi, la posizione (€ 27.303,05 Iva compresa) deve essere

inserita, come è stata inserita nella tabella che precede, nei crediti e non tra i S.A.L..

� Provincia della Spezia

L’importo è riferito allo stato finale dei lavori presso il cantiere di Maramozza – Telaro, nel Co-

mune di Lerici, eseguiti a tutto 05/12/2011, di cui la Provincia ha richiesto l’emissione della fattu-

re con comunicazione in data 17/09/2012.

� Provincia di Grosseto

Si tratta delle ritenuta a garanzia desumibili dalla comunicazione della Provincia in data

19/07/2012 per € 21.927,74 e riguarda lo svincolo della ritenuta effettuata a garanzia, che deve

essere fatturata.

*

In ragione di quanto esposto, la rappresentazione dei valori relativi ai S.AL. è la seguente:

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TABELLA 35

Committente Cantiere Valore

in ricorso

Stima del

Commissario

Comune di Arenzano Asfaltatura strade comunali 631,52 631,52

Comune di Massa Capannelle 171.181,71 171.181,71

Unioni di Comuni Alta Versilia (Comune di Massarosa) monte Pitoro 22.564,51 0

Provincia della Spezia Tellaro 46.780,99 46.780,99

Provincia di Grosseto Manciano 21.927,74 21.927,74

Totale € 263.086,47 240.521,96

d) Altri crediti

Nel ricorso depositato è indicato realizzabile l’importo di € 38.462,12 quale credito nei confronti

della Banca Carige S.p.A. per un “surplus attivo sulla somme incassate in relazione alle cessioni

dei crediti che la banca ha anticipato. Tale avanzo è stato incassato dalla procedura per €

42.738,53 il 26/11/2012.

Altri crediti sono però rappresentati dalla somme posta in compensazione dalla Cassa di Rispar-

mio di Carrara S.p.A. riferita al saldo del conto corrente ordinario, pari ad € 54.306,56, oltre ad

una differenza costituita da quanto l’istituto si era dichiarato obbligato a restituire17 e quanto ef-

fettivamente ha rimborsato18. Tale ulteriore somma è pari ad € 5.138,44. L’importo complessivo

di tali crediti è pertanto € 59.445,00.

e) Magazzino

Il valore del magazzino è stato indicato nella valutazione dei beni strumentali e delle macchine

operatrici indicato al punto ‘a’.

f) Depositi bancari

Nella situazione contabile allegata al ricorso, tra le poste attive i saldi dei conti correnti bancari

sono quantificati come segue:

TABELLA 36

Cassa di Risparmio di Savona S.p.A. 101.117,57

UBI Banca S.p.A. 235.366,16

totale € 363.922,03

a seguito di successive operazioni, il conto presso Cassa di Risparmio di Savona S.p.A. è stato e-

stinto e il ricavato è stato accredito tramite bonifico sul conto corrente intestato alla procedura in

data 13/11/12 (estinzione c/c bancario 24714.80 con accredito di € 101.060,72) ed in conto cor-

17 Comunicazione dell’istituto del 14/11/2012 dove erano indicata € 69.964,57 da restituire. 18 € 64.826,13 tramite bonifico in data 16/11/2012.

CONCORDATO PREVENTIVO PROPOSTO DA “SOCIETÀ COSTRUZIONI DAL PINO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE” (R.C.P. 14/2012)

Pag. 58 di 78

rente intestato alla procedura mostra attualmente un saldo positivo di € 550.882,27.

g) Cassa

Il valore della giacenza di cassa indicata in ricorso è paria ad € 42,77.

h) la somma messa a disposizione dal socio

Il Sig. Amilcare Dal Pino ha assunto l'impegno di versare nelle casse aziendali la somma di €

600.000 da destinare alla soddisfazione dei creditori chirografari e dei privilegiati che resteranno

insoddisfatti, in tutto od in parte, dalla liquidazione del patrimonio aziendale.

La somma che il signor Dal Pino ha offerto ai creditori non è assistita da alcuna garanzia ad

eccezione di quella personale del medesimo

Egli, come già rilevato, risultato intestatario di diritti e quote su beni immobili che costituisco-

no un patrimonio di una certa entità, sebbene sul medesimo risultino annotate trascrizioni pregiu-

dizievoli. Il signor Dal Pino ha onorato impegni analoghi riguardanti altre società riferibili allo

stesso.

Ciò premesso, ritenuto che l’apporto che il socio si è impegnato ad effettuare è di grande rilie-

vo, sebbene non vi siano motivi di dubitare della buona fede del signor Amilcare Dal Pino, rile-

vandone l’indiscussa credibilità personale, lo scrivente ritiene opportuno prospettare, ai fini del

calcolo del soddisfacimento del ceto creditorio, due ipotesi che si distingueranno per l’includere o

meno, tra le disponibilità della procedura, l’impegno che il signor Amilcare dal Pino ha assunto.

Sarebbe opportuno che, qualora la proposta concordataria venisse approvata da creditori, il si-

gnor Amilcare Dal Pino si impegnasse a mettere a disposizione della procedura tale somma prima

dell’udienza per l’omologazione.

*

• RIEPILOGO VARIAZIONI APPORTATE ALLE POSTE ATTIVE

La sintesi delle disponibilità della procedura, con evidenziati i valori espressi nella proposta de-

positata dal debitore e quelli rettificati dallo scrivente, è la seguente:

RELAZIONE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE EX ART. 172 R.D. 16 MARZO 1942, N. 267

DOTT. GIUSEPPE INNOCENTI - CARRARA

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TABELLA 37

Attività Valore

indicato in ricorso

Valore stimato

dal Commissario

a) Beni strumentali 81.881,00 80.181,00

b) Crediti 1.401.732,12 831.719,48

c) S.A.L. 263.086,47 240.521,96

d) Altri crediti 38.462,12 59.445,00

e) Magazzino 10.835,00 10.835,00

f) Depositi bancari 336.483,73 550.882,27

g) Cassa 42,77 42,77

Totale attività 2.132.523,21 1.773.627,48

h) la somma messa a disposizione dal socio 600.000,00 600.000,00

Totale disponibilità € 2.732.523,21 2.373.627,48

• VARIAZIONI APPORTATE DAL COMMISSARIO GIUDIZIALE ALLE POSTE PASSIVE

Nella valutazione del buon esito della proposta concordataria influisce anche l’entità del fabbi-

sogno concordatario. Al riguardo, sulla base dagli elenchi forniti dalla società e delle scrittura con-

tabili, è stati richiesto ai singoli creditori di indicare l’importo del rispettivo credito.

Nella tabella che segue, dal valore complessivo dei debiti chirografari stimati è stato sottratto

l’importo delle anticipazioni che il Banco Popolare S.p.A. (Cassa di Risparmio di Cassa di Rispar-

mio di Lucca Pisa Livorno S.p.A..) ha concesso alla società concordataria per un valore complessi-

vo di € 461.923,32, che verrà soddisfatto dai debitori ceduti. Nello stesso modo, come già esposto,

per la determinazione del valore dell’attivo disponibile, l’importo dei crediti accertati verranno ri-

dotti del medesimo importo. Il valore dei crediti relativi alle cessioni assume però rilevanza al fine

del diritto di voto alla proposta concordataria da parte del cessionario pro solvendo del credito me-

desimo.

Il fabbisogno concordatario, con le necessarie modifiche intervenute sui valori espressi nella

proposta depositata dalla società concordataria, è il seguente:

CONCORDATO PREVENTIVO PROPOSTO DA “SOCIETÀ COSTRUZIONI DAL PINO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE” (R.C.P. 14/2012)

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TABELLA 38

Valore indicato in ricorso Valore rettificato Passività

Prededuttivo Privilegio Chirografo Postergato Prededuttivo Privilegio Chirografo Postergato

a) dipendenti 0 295.650,19 39.176,00 0 0 199.794,70 28.452,51 0

b) professionisti 312.000,00 121.302,41 23.504,19 0 305.760,00 121.382,42 23.504,18 0

c) artigiani 0 238.727,29 69.886,88 0 0 260.374,99 73.268,53 0

d) coltivatori diretti 0 49.394,50 1.267,00 0 0 48.534,25 2.127,25 0

e) cooperative 0 138.315,76 29.755,85 0 0 138.315,76 35.402,00 0

f) fondo rischi 0 100.000,00 100.000,00 0 0 100.000,00 100.000,00 0

g) enti previdenziali 0 39.673,41 0 0 0 97.868,68 2.793,93 0

h) fondo oneri 59.000,00 396.252,14 90.224,29 0 59.000,00 48.088,28 90.224,28 0

i) erario 0 1.204.853,06 0 0 0 1.480.187,90 0 0

j) esattoria 0 64.944,85 6.857,89 0 0 0 4.006,14 0

k) fornitori 0 0 2.837.869,22 0 0 0 2.807.595,81 0

l) banche 0 0 24.440,11 0 0 0 5.911,34 0

m) soci 0 0 0 224.065,66 0 0 0 224.065,66

Totali parziali € 371.000,00 2.649.113,61 3.222.981,43 224.065,66 364.760,00 2.494.546,98 3.173.285,97 224.065,66

Totale complessivo indicato in ricorso € 6.467.160,70 Totale complessivo rettificato € 6.256.658,61

L’analisi delle poste sopra indicate è la seguente:

a) Dipendenti

La rettifica in diminuzione che è stata eseguita è indotta, oltre dalle dichiarazioni di credito che i

dipendenti hanno opportunamente documentato, dalle assegnazioni effettuate ai dipendenti dalla

Provincia di Grosseto e dalla provincia di Savona. Gli importi erogati sono stati posti in corri-

spondenza delle somme dovute ai singoli soggetti.

b) Professionisti

Gli importi indicati in ricorso sono coerenti con quanto riscontrato, salvo per quanto riguarda la

parte prededuttiva, che tenuto conto della liquidazione del compenso al commissario giudiziale

ed al perito stimatore, è quantificabile in € 305.760,00. L’appostazione chirografaria riguarda la

parte di credito non assistita da privilegio.

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c) Artigiani

La rettifica in aumento deriva dal riconoscimento del privilegio ad alcuni creditori che ne hanno

fondatamente fatto richiesta.

d) Coltivatori diretti

La variazione dell’importo assistito da privilegio rispetto al chirografario è giustificata dalla

precisazione delle somme realmente dalla causa legittima di prelazione.

e) Cooperative

La variazione in aumento trova fondamento nei titoli prodotti dalle due società per la precisa-

zione del loro credito, in particolare per la parte chirografaria dello stesso.

f) Fondo Rischi

Nel ricorso depositato è stanziato un fondo rischi riservato, a differenza del fondo oneri destina-

to ad accogliere passività certe, riservato alla contabilizzazione di passività potenziali, di incerto

esito. Si tratta di un accantonamento generico di € 200.000 di cui € 100.000 di rango privilegia-

to.

g) Enti Previdenziali

Nel ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato il debito nei confronti degli enti pre-

videnziali è suddiviso nelle voci ‘ENTI PREVIDENZIALI’ e ‘ESATTORIA’ al netto degli ac-

cessori, la rappresentazione sopra esposta tiene conto della cartelle esattoriali emesse per le

somme dovute e tale titolo, dei pagamenti effettuati dalla società di cui in tali documenti non si

tiene conto, nonché degli accessori dovuti.

h) Fondo Oneri

È condivisibile la previsione di oneri prededuttivi per l’importo di € 59.000,00, prospettati

nel ricorso (fondo oneri per consulenze legali, adempimenti contabili e contabilità del lavoro),

mentre:

� l’ammontare complessivo degli interessi ai privilegiati (dipendenti e professionisti) che ver-

ranno soddisfatti per il periodo di 3 anni, può essere ridotto;

� le sanzioni ed interessi per Iva ed altre imposte e sulle ritenute fiscali, le sanzioni ed interessi

sui debiti previdenziali, sono già stimate nelle voci di riferimento.

i) Erario

L’importo appostato tiene conto delle cartelle esattoriali pervenute, della contabilità aziendale e

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delle operazioni di gestione della procedura, successivamente alla presentazione del ricorso, tra

cui i versamenti Iva effettuati.

Gli importi sono riferibili a imposta sul reddito delle società, Irap, Iva, ritenute fiscali operate,

oltre agli accessori, questi ultimi rilevabili dalla documentazione pervenuta da Equitalia ed in

parte stimati. Le sanzioni e gli interessi nel ricorso depositato erano invece inserite nel fondo

oneri.

Come già indicato, per Iva e ritenute fiscali la società concordataria ha proposto il pagamento

integrale.

j) Esattoria

Nella voce è rimasto inserito l’importo evidenziato dal concessionario della riscossione per

diritti camerali e spese per la riscossione (diritti di notifica e spese tabellari).

k) Fornitori

La determinazione della voce è avvenuta in base alla valutazione delle dichiarazioni di credito

che sono pervenute.

l) Banche

Il debito verso gli istituti di credito è rappresentato dall’esposizione nei confronti della Bnaca

Popolare (già Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa e Livorno S.p.A.) rappresentato da:

� scoperto di conto corrente c/c 2641/269 € 5.911,34

� scoperto di anticipo fatture c/anticipo 2641/325 € 461.923,32

L’importo degli anticipi è da detrarsi dall’ammontare dell’attivo disponibile, quindi nella tabella

riepilogativa che precede non è stato inserito tra le passività.

m) Soci

La posta presente nel bilancio al 31/12/2010 sotto la voce ‘402.00071 DEB.vs SOCI FI-

NANZ.INFRUTT.>12mesi’ è stata movimentata nel corso del 2011, come segue:

TABELLA 39

Data Descrizione importo

01/01/11 Saldo d’apertura 273.294,37

31/01/11 PAGAMENTO PAG.FATTURE 1.131,00

11/02/11 MOVIM.VARI RIMB.SOCIO DA CRLU -3.000,00

19/04/11 MOVIM.VARI RIMB.SOCIO DAL PINO/CRLU -15.000,00

19/04/11 MOVIM.VARI RIMB.SOCIO DAL PINO/CRLU -16.000,00

16/06/11 MOVIM.VARI RIMB.PREST.SOCIO DAL PIN -20.000,00

05/07/11 PAG.FT.CON CARTASI PAG.FT.LA TAVERNA ETRUS 237,29

12/07/11 PAGAMENTO PAG.SPESE CONTRATT.C/MS 1.151,92

03/11/11 PAGAMENTO PAG.FT.FINANZ.SDP 2.122,58

Saldo d’apertura 223.937,16

RELAZIONE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE EX ART. 172 R.D. 16 MARZO 1942, N. 267

DOTT. GIUSEPPE INNOCENTI - CARRARA

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A tale importo deve aggiungersi quello portato dal partitario ‘402.00051 DEB.vs SOCI FI-

NANZIAM.>12mesi’ il cui saldo è pari ad € 28,50 e si ottiene il credito del socio indicato in ri-

corso (€ 223.965,66), oltre ad un incremento successivo di € 100,00 indicato in ricorso che se

pur non rilevabile nella contabilità prodotta, rimane del tutto marginale ed ininfluente sulla pro-

cedura.

In relazione a tale esposizione il socio Da Pino ha inviato alla società dichiarazione di posterga-

zione ai sensi dell’art. 2467 Cod. Civ. del proprio credito.

Nella proposta si legge inoltre che tale importo non può trovare soddisfazione di pagamento

nell’ambito della procedura e quindi non viene considerato.

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Capitolo IX - RAFFRONTO TRA FABBISOGNO E DISPONIBILITÀ

La ‘Società Costruzioni Dal Pino S.r.l. in liquidazione’ ha offerto ai creditori la liquidazione di

tutte le attività aziendali, nessuna esclusa ed il pagamento, con le somme ottenute, delle spese di

procedura e, per il residuo, per soddisfare i creditori concorsuali in ragione e in funzione del loro

legittimo ordine di prelazione, così come stabilita dalla normativa vigente. In particolare in anzitut-

to il pagamento dei debiti per IVA e ritenute fiscali, quindi il pagamento degli altri creditori privi-

legiati in funzione dell'ordine preferenziale previsto dalla normativa vigente. Ai creditori chirogra-

fari e a quelli privilegiati rimasti in parte o in tutto insoddisfatti da tale liquidazione dei beni azien-

dali, subordinatamente al passaggio in giudicato dell' omologa della proposta concordataria, la di-

sponibilità dell'ulteriore somma di € 600.000,00 (seicentomila/00) da parte del socio Amilcare Dal

Pino appositamente versata a fondo perduto, che verrà versata “entro e non oltre 18 mesi dalla da-

ta di passaggio in giudicato del provvedimento di omologazione.”.

Lo scrivente, in base agli elementi acquisti, nel termine disponibile per un più accurato accerta-

mento, ha apportato una serie di rettifiche alle attività ed alle passività indicate nel ricorso.

Tali variazioni si sono rese necessarie per assicurare elementi adeguati ad una ragionevole valu-

tazione della proposta depositata.

Per la stima dei beni mobili è stata acquisita la recente relazione estimativa redatta a cura

dell’Architetto Marco Bondielli, incaricato dal Giudice Delegato nell’ambito della precedente pro-

cedura di concordato preventivo scaturente dal ricorso depositato in data 09/05/2012.

Riguardo ai crediti verso clienti e agli stati di avanzamento lavori, lo scrivente si è avvalso della

documentazione messa a disposizione dalla società ricorrente e dalle indicazioni pervenute a segui-

to delle comunicazioni inviate a tutti i debitori. Gran parte dei crediti sono riferibili ad enti pubbli-

ci, clientela di riferimento di So.Co.Da.P., per cui le risposte pervenute non sono state granché

tempestive. La valutazione è avvenuta in maniera prudenziale.

Il giudizio da formularsi richiede, quindi, la comparazione tra l’attivo realizzabile ed il passivo

da soddisfare.

Tali valori di cui si è dato ampia illustrazione nella presente esposizione possono riassumersi

come segue:

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TABELLA 40

Attività

Beni strumentali 80.181,00

Crediti 831.719,48

Stati di Avanzamento Lavori 240.521,96

Altri crediti 59.445,00

Magazzino 10.835,00

Depositi bancari 550.882,27

Cassa 42,77

Totale attività aziendali 1.773.627,48

somma messa a disposizione dal socio 600.000,00

Totale disponibilità € 2.373.627,48

Poiché le attività sopra, in particolare i crediti, sono già al netto delle cessioni pro solvendo dei

crediti medesimi agli istituti di credito, anche l’entità dei debiti verso le medesime banche devono

essere esposti al netto di tali cessioni.

Il passivo concordatario è rappresentabile come segue:

TABELLA 41

Passivo concordatario

Spese di procedura 78.000,00

Spese in prededuzione 31.200,00

Creditori pregressi in prededuzione 364.760,00

Passività Prededuttivo Privilegio Chirografo Postergato

Dipendenti 0 199.794,70 28.452,51 0

Professionisti 305.760,00 121.382,42 23.504,18 0

Artigiani 0 260.374,99 73.268,53 0

Coltivatori diretti 0 48.534,25 2.127,25 0

Cooperative 0 138.315,76 35.402,00 0

Fondo rischi 0 100.000,00 100.000,00 0

Enti previdenziali 0 97.868,68 2.793,93 0

Fondo oneri 59.000,00 48.088,28 90.224,28 0

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Passività Prededuttivo Privilegio Chirografo Postergato

Erario19

0 1.480.187,90 0 0

Esattoria 0 0 4.006,14 0

Fornitori 0 0 2.807.595,81 0

Banche 0 0 5.911,34 0

Soci 0 0 0 224.065,66

Totale passivo € 364.760,00 2.494.546,98 3.173.285,97 224.065,66

Ne consegue che il pagamento ai creditori concorsuali può avvenire nella seguente misura:

Ipotesi 1 – nel caso in cui il socio Dal Pino adempia al versamento per il quale si è impegnato

In questa ipotesi l’attivo disponibile è stimato in € 2.373.627,48, di cui 600.000, 00 da destinar-

si al pagamento dei creditori chirografari ed assimilati, per cui il pagamento ai creditori privilegiati

può avvenire nella seguente misura:

TABELLA 42

Spese di procedura 78.000,00

Spese in prededuzione 31.200,00

Creditori pregressi in prededuzione 364.760,00

Privilegiati soddisfatti 1.299.667,48

Totale € 1.773.627,48

Il dettaglio dei pagamenti ai creditori privilegiati è il seguente:

TABELLA 43

spettante da corrispondersi %

erario (art. 182 ter L.F.) 817.949,00 817.949,00 100,00%

dipendenti 199.794,70 199.794,70 100,00%

fondo oneri (art. 2751 bis n. 1) 14.984,60 14.984,60 100,00%

professionisti 121.382,42 121.382,42 100,00%

fondo rischi (art. 2752 bis n. 2) 100.000,00 100.000,00 100,00%

19 Dell’importo complessivo in via privilegiata, € 817.949,00 per Iva e ritenute da pagarsi integralmente, il rimanente da retrocedersi a chirografario.

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spettante da corrispondersi %

fondo oneri (art. 2752 bis n. 2) 9.103,68 9.103,68 100,00%

artigiani 260.374,99 21.223,03 8,15%

coltivatori diretti 48.534,25 3.956,00 8,15%

cooperative 138.315,76 11.274,05 8,15%

Totale € 1.299.667,48

da cui deriva:

TABELLA 44

Privilegiati non soddisfatti (da sommare ai chirografari) 1.194.879,49

Chirografari 3.173.285,97

Totale chirografari ed equiparati € 4.368.165,46

Somma da assegnare ai chirografari ed equiparati € 600.000,00

% di soddisfacimento dei creditori chirografari ed equiparati 13,74%

I creditori privilegiati rappresentati da Erario per I.V.A. e ritenute20, dipendenti e professionisti

vengono soddisfatti integralmente, i coltivatori diretti, gli artigiani e le cooperative nella misura del

8,15% e per il credito rimanente assimilati ai creditori chirografari.

∗ ∗ ∗

Ipotesi 2 – nel caso di mancato versamento da parte del socio Dal Pino

In questa ipotesi peggiorativa i creditori possono trovare soddisfazione unicamente nel ricavato

della liquazione dei beni aziendali, stimato in € 1.773.627,48.

Vengono soddisfatti unicamente l’Erario per I.V.A. e ritenute, i dipendenti e i professionisti in

maniera integrale, mentre i coltivatori diretti, gli artigiani e le cooperative vengono soddisfatti nella

misura del 8,15% del loro credito, come risulta dal dettaglio già esposto e nulla residua per il credi-

to rimanente ed altrettanto dicasi per i chirografari integralmente insoddisfatti.

∗ ∗ ∗

Le percentuali sopra esposte potranno variare all’esito della liquidazione concordataria, conside-

rato che le stime effettuate sono piuttosto prudenti e nel fabbisogno sono stati accantonati rilevanti

importi che potrebbero rivelarsi non necessari per eventi imprevisti.

20 Per complessive € 817.949,00.

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Capitolo X - CONVENIENZA DELLA PROPOSTA RISPETTO

ALL’EVENTUALE FALLIMENTO

La presente relazione ha la funzione di informare i creditori per consentire ai medesimi di essere

nelle condizioni di esprimere il proprio voto alla luce di una valutazione pienamente consapevole

delle soluzioni alternative prospettabili e, quindi, sulla base di una conoscenza adeguata di tutti gli

elementi informativi a questo scopo necessari.

L’analisi dei profili di convenienza della proposta concordataria rispetto all’eventualità del fal-

limento deve considerare la possibilità che il curatore possa intraprendere attività che consentano di

incrementare le disponibilità per il soddisfacimento del ceto creditorio.

Poiché la società concordataria era solita effettuare cessioni di crediti commerciali, sorte istinti-

vo chiedersi se le cessioni effettuate siano revocabili qualora intervenisse il fallimento. Al riguardo

occorre rilevare che, rispetto alla previgente disciplina, l’attuale formulazione dell’art. 67 L. Fall.

ha fortemente ridotto l’ampiezza dei “periodi sospetti” ed escluso dal novero degli atti revocabili

alcune importanti fattispecie; in questo modo, si è finito per penalizzare fortemente l’efficacia della

revocatoria fallimentare rispetto alle speranze di ricostituzione del patrimonio del debitore.

Affinché vi siano i presupposti del’azione revocatoria occorre verificare se l’operazione oggetto

di azione al momento in cui è stata compiuta aveva carattere «normale» o «anormale», se è avvenu-

ta in periodo sospetto, se chi ha contrattato col fallito conosceva lo stato di insolvenza del debitore

e se l’operazione ha pregiudicato le ragioni dei creditori.

Nella cessione di credito nella quale il debitore (cedente) ceda ad altro soggetto (cessionario) un

credito vantato nei confronti di un terzo (debitore ceduto), la cessione è considerata un mezzo nor-

male di pagamento quando le parti l’abbiano prevista sin dal sorgere del debito come mezzo di a-

dempimento dell’obbligazione21, o se tale modalità è seguita per prassi dalle parti. Diversamente la

cessione è considerata come mezzo anormale di pagamento.

La cessione del credito a fronte di una contestuale anticipazione del credito ceduto è considerata

un normale mezzo di pagamento22. Anche la cessione “pro solvendo” di un credito verso terzi, ef-

fettuata nell’ambito di un contratto di sconto, al fine di ottenere della banca cessionaria

l’anticipazione, previa deduzione degli interessi, dell’importo del credito stesso è considerata un

normale mezzo di pagamento 23.

21 Cass. 23 aprile 2002 n. 5917, Cass. 5 luglio 1997 n. 6047, App. Bologna 13 gennaio 2006. 22 Trib. Milano 16 giugno 2004, Trib. Milano 5 dicembre 2002. 23 Cass. 19 ottobre 2007 n. 22014.

RELAZIONE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE EX ART. 172 R.D. 16 MARZO 1942, N. 267

DOTT. GIUSEPPE INNOCENTI - CARRARA

Pag. 69 di 78

In merito alla cessione del credito a scopo di garanzia occorre considerare se la garanzia di cui

si intende chiedere la revoca è contestuale, o meno, rispetto al sorgere del credito. La garanzia che

nasce contestualmente al sorgere del debito garantito si ritiene normale24. La garanzia non conte-

stuale, cioè quella costituta per debiti preesistenti, si considera invece come atto anormale, non es-

sendo espressione di un’autotutela preventiva del creditore.

Nel caso di cui si tratta, nell’ipotesi di fallimento della società concordataria, trattandosi

dell’ipotesi di consecuzione di procedure, secondo la giurisprudenza anteriore alla riforma, la data

di riferimento per calcolare a ritroso il periodo sospetto era quella di emissione del decreto di aper-

tura del concordato25. Dal 17 marzo 2005, il presupposto per accedere al concordato preventivo

non è più lo stato di insolvenza, ma anche un più generico «stato di crisi», per cui può venire a

mancare il legame logico e consequenziale con il fallimento. La dottrina prevalente ritiene quindi

che , in generale, se al concordato segue il fallimento, il periodo sospetto non può essere fatto re-

troagire al momento di apertura della procedura di concordato, a meno che non sia possibile prova-

re, in concreto e caso per caso, che al momento dell’apertura del concordato, l’imprenditore era già

insolvente. Da considerare però la particolarità di due procedure di concordato che si sono succedu-

te, per cui alla fattispecie potrebbero rivelarsi applicabili argomentazioni giuridiche ulteriori.

Altro atto che invece risulta più facilmente valutabile per un’azione di revocatoria, ai sensi del

primo comma dell’art. 2467 Cod.Civ., è parte del rimborso al socio Dal Pino del finanziamento che

egli ha fatto. Si tratta dell’importo di € 20.000,00 (rispetto ai complessivi € 54.000,00 che gli sono

stati rimborsati nell’anno 2011), qualora venga accolta la tesi della retrodazione del termine, per il

computo del periodo “revocabile”, a decorrere dalla data di ammissione alla procedura di concorda-

to preventivo, anziché da quella del fallimento, salvo diverse considerazioni che la successione di

due autonome procedure di concordato preventivo possa comportare.

In merito ad eventuali azioni di responsabilità esercitabili nei confronti dell’organo amministra-

tivo, sebbene l’analisi della gestione aziendale possa essere ulteriormente approfondita, ciò che

emerge dall’analisi condotta è che il dissesto aziendale sia stato provocato da una gestione poco

oculata, con l’assunzione di appalti poco redditizi e subendo le lungaggini dei pagamenti eseguiti

dagli enti pubblici che hanno minato l’equilibrio finanziario della società. Per quanto sinora emer-

so, tali accadimenti non concretizzano violazioni di un obbligo e il venir meno ad uno dei doveri

posti a carico dell’organo amministrativo.

La convenienza della procedura di concordato preventivo rispetto a quella fallimentare deve es-

sere valutata considerando le eventuali maggiori possibilità di soddisfacimento dei creditori chiro-

24 Cass. 22 gennaio 2009 n. 1617, Cass. 6 dicembre 2006 n. 26154. 25 Fra le altre Cass. 14 marzo 2006 n. 5527, Cass. 13 dicembre 202 n. 17844.

CONCORDATO PREVENTIVO PROPOSTO DA “SOCIETÀ COSTRUZIONI DAL PINO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE” (R.C.P. 14/2012)

Pag. 70 di 78

grafari.

Nella proposta concordataria vi è l’impegno del socio di maggioranza, Amilcare Dal Pino, di ef-

fettuare il versamento di € 600.000,00, a favore dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati

che soddisfatti, in tutto o in parte, dalla ripartizione delle somme ottenute dalla liquidazione delle

attività.

La rinuncia a tale opportunità , benché, allo stato, l’impegno sia stato adeguatamente garantita,

significherebbe di certo la rinuncia a tale possibile introito. Le azioni legali da potersi intraprender-

si, peraltro non ancora individuate, né valutate nella fondatezza, a causa del breve termine a dispo-

sizione. Qualora tali attività risultassero esercitabili sarebbe comunque accompagnate da margini di

incertezza e con prospettive non certo di breve termine.

Si richiama quanto già indicato alla pagina 39 della presente esposizione, in merito al diverso

ordine con cui le somme verrebbero ripartite ai creditori privilegiati in caso di fallimento.

RELAZIONE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE EX ART. 172 R.D. 16 MARZO 1942, N. 267

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Capitolo XI - CREDITORI AMMESSI ALLA VOTAZIONE E CREDITORI PRI-

VILEGIATI

A norma dell’art. 177 L Fall., i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca non hanno diritto

al voto a meno che non rinuncino alla prelazione, anche parzialmente. La valutazione del voto dei

creditori privilegiati dovrà avvenire nel limite della rinuncia che i medesimi avranno esplicitamente

espresso al privilegio.

Nel caso dei creditori artigiani, dei coltivatori diretti e delle cooperative, per i quali in base alla

proposta concordataria è desumibile il soddisfacimento parziale, il voto dovrà essere conteggiato

nella misura del credito non soddisfatto in via privilegiata, in base alla percentuale di soddisfazione

di tale classe di creditori, stimata nella presente relazione, salvo diversa indicazione del creditore in

merito all’espressa rinuncia al privilegio per la totalità del credito.

In merito agli istituti di credito che sono intervenuti nelle operazioni di cessione di credito che

la società concordataria ha effettuato, vi è da rilevare che sebbene la fattispecie del credito del ces-

sionario pro solvendo possa essere assimilata a quella del credito condizionale, in quanto il credito

è condizionato all'inadempimento del debitore ceduto, tuttavia, sulla base dell'art. 169 L. Fall., deve

ritenersi che i cessionari pro solvendo abbiano diritto di voto per effetto dell'espresso richiamo al-

l'art. 55 comma 3 L. Fall., nonché all'art. 61 L. Fall. Infatti, a tutti gli effetti, i crediti che non pos-

sono farsi valere contro il debitore, se non previa escussione di un obbligato principale, sono crediti

che partecipano al concorso e che sono ammessi a votare, così come il creditore di più coobligati in

solido, in base alla regola dettata dall'art. 1292 c.c., concorre per l'intero credito nel concordato di

quello che vi è stato ammesso.

Viceversa non è da includersi tra i creditori con diritto di voto il socio per i finanziamenti po-

stergati effettuati alla società. La proposta concordataria specifica già che “in una proposta di con-

cordato che preveda una qualsivoglia falcidia dei creditori non postergati, tali importi non possa-

no trovare soddisfazione alcuna e, pertanto, non debbano essere considerati nell' ambito del pre-

sente piano concordatario.”. La Corte di Cassazione26 ha previsto inoltre che i crediti di rimborso

dei soci per finanziamenti a favore della società, in quanto postergati ai sensi dell'art. 2467, primo

comma, Cod. Civ. non possano essere inseriti in un piano di cui facciano parte anche altri creditori

chirografari, poiché tale collocazione violerebbe la necessaria omogeneità degli interessi economici

alla cui stregua vanno formate le classi ex art. 160, primo comma, lett. c) L. Fall.. Tuttavia, il Su-

premo Collegio, trattandosi comunque di creditori, da soddisfare teoricamente dopo l'estinzione

26 Cfr. Corte Cassazione, Sez. I Civile 04 febbraio 2009, n. 2706 .

CONCORDATO PREVENTIVO PROPOSTO DA “SOCIETÀ COSTRUZIONI DAL PINO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE” (R.C.P. 14/2012)

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degli altri debiti, sarebbe ammessa la deroga al principio della postergazione, qualora vi sia il con-

senso maggioranza di ciascuna classe di creditori e non già il solo consenso della maggioranza as-

soluta del totale dei crediti chirografari. Allo stato attuale tale ipotesi non ricorre per cui lo scriven-

te ritiene che il socio creditore del finanziamento postergato non sia titolare del diritto di voto.

In considerazione di quanto detto, l’ammontare di ciascun credito complessivamente accertato,

è rappresentabile come segue, salvo le eventuali variazioni che il Signor Giudice vorrà apportare:

ELENCO DEI CREDITORI - TABELLA 45

N° Nominativo privilegio chirografo

dipendenti

1 Adragna Francesco 0 1.540,43

2 Alberti Claudio 5.010,01 1.555,82

3 Argenti Giorgio 1.559,74 500,73

4 Argini Paolo 8.626,74 0

5 Baldi Gianluca 1.976,96 0

6 Balloni Giuliana 7.567,84 0

7 Belloni Barbara 9.809,43 1.354,84

8 Belloni Giorgio 48.744,99 1.895,77

9 Bertelloni Gianluca 2.547,07 1.562,49

10 Calabrese Francesco 2.252,15 0

11 Campani Pier Luigi 1.625,83 1.598,59

12 Carboni Sandro Sebastiano 3.193,40 0

13 Casotti Almo 3.828,15 0

14 Certa Antonio Giuseppe 0 182,90

15 Cichosz Robert 1.265,18 0

16 De Nitto Antonio 97,44 0

17 De Nitto Claudio 2.791,37 0

18 Dell'Amico Renato 1.167,47 2.083,32

19 Duarte Pena Aneudy 2.806,41 0

20 Gassani Andrea Nicola 1.629,04 1.567,89

21 Gennaio Salvatore 1.225,98 0

22 Giannetti Rossano 2.457,53 634,96

23 Grillotti Onesto 2.958,90 1.701,66

24 Gussoni Marco 7.239,64 0

25 Kadelski Jacek 3.285,92 0

26 Lachgar Ahmed 2.962,79 0

27 Lega Cristian 941,91 0

28 Lorenzetti Angelo 5.441,05 0

29 Marando Angelo 8.281,61 0

30 Marcis Franco 3.024,46 0

31 Marii Mauro 6.378,75 0

32 Marroncini Alessandro 0 160,88

33 Mazzanti Giorgio 0 41,42

34 Mazzanti Manuele 0 1.490,21

35 Mura Fiorenzo 2.167,19 0

36 Mura Tiziana 6.636,38 0

37 Novani Ivano 3.257,66 1.937,52

38 Pagliai William 4.492,59 0

RELAZIONE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE EX ART. 172 R.D. 16 MARZO 1942, N. 267

DOTT. GIUSEPPE INNOCENTI - CARRARA

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N° Nominativo privilegio chirografo

39 Panesi Stefano 4.204,24 0

40 Pedrinzani Antonio 2.832,54 1.696,73

41 Peducci Fabrizio 749,58 0

42 Pellegrini Roberto 76,52 0

43 Prendin Marco 1.664,40 0

44 Pucci Enrico 1.733,57 1.567,89

45 Ribul Moro Alberto 947,28 0

46 Ricci Antonio 6.741,00 0

47 Ricci Michele 0 725,39

48 Ricci Pietro 2.145,93 1.767,63

49 Rossi Enrico 686,37 0

50 Scalabrelli Athos 836,57 0

51 Scarcella Edoardo 531,21 0

52 Stasi Ciro 4.846,85 0

53 Tonarelli Roberto 0 1.188,71

54 Tonioni Libero 4.243,84 0

55 Zavaglia Loris 303,22 1.696,73

professionisti 0 0

56 Barbieri Stefano 14.705,86 687,59

57 Capulzini Achille 1.829,26 384,14

58 Casella Rag. Vincenzo 12.175,00 2.851,38

59 Ferdani Luca 4.873,49 687,59

60 Giuliani Ing. Roberto 1.650,00 509,41

61 Lenzetti Avv. Carlo 600,00 109,20

62 Nerbi Avv. Matteo 61.246,78 12.762,40

63 Perfetti Avv. Franco 11.018,23 2.166,83

64 Sarith Phon-Sary 11.227,60 2.868,24

65 Vallini Francesca 856,20 179,80

66 Viani Ing. Michele 1.200,00 297,60

artigiani 0 0

67 A.B.S. di Alessandro Biasci 6.307,87 1.261,58

68 Alberici Andrea 1.372,00 288,12

69 Artigiana Mirafiora S.n.c. 540,79 113,57

70 Autofficina Cherubini S.n.c. 11.333,00 0

71 Badaracco Trasporti S.n.c. 1.952,00 390,40

72 Beghini Auto S.n.c. 37.288,03 7.831,34

73 Benedetti Scavi di Benedetti Andrea 1.210,00 1.539,99

74 Bertelloni Franco 9.891,00 1.978,20

75 Campra Duilio 9.670,02 4.365,60

76 Capetta Gianni 0 1.057,92

77 Cm Elettra di Mancini Cesare 8.558,29 2.470,96

78 De.Ca. S.r.l. 7.692,50 1.538,50

79 Edilscavi Val di Vara di Volpi Franco 48.400,00 9.680,00

80 F.lli Beghini S.n.c. 2.534,88 1.844,47

81 Grossi Giancarlo 12.686,37 7.635,51

82 I.M.E.C. Costruzioni di Elio Vulcano & C. S.a.s. 9.646,67 1.929,33

83 Land Mover di Tonelli Emanuele 39.095,54 18.151,56

84 M.B. Sport di Biondi F. 3.693,22 1.579,48

85 Marcuccetti Rinaldo 790,00 158,00

86 Martinelli S.a.s. 3.538,02 742,98

87 Moglia Danilo & C. S.a.s. 0 853,00

88 Montali Sauro 6.550,00 1.310,00

CONCORDATO PREVENTIVO PROPOSTO DA “SOCIETÀ COSTRUZIONI DAL PINO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE” (R.C.P. 14/2012)

Pag. 74 di 78

N° Nominativo privilegio chirografo

89 Progetto Verde di Pitanti Paola 7.050,00 1.410,00

90 Rumiz Stefano 341,00 68,20

91 Scopetani Maurizio 1.249,02 249,80

92 Zambelli Sopalù Sandro 18.984,78 2.820,00

93 Zanelli Claudio 10.000,00 2.000,00

coltivatori diretti 0 0

94 Ricci Az. Agriflorovivaista di Ricci Cipriano 4.301,25 860,25

95 Spatarra Elena 44.233,00 1.267,00

cooperative 0 0

96 Ambiente S.C. 17.420,34 0

97 La Montagna Soc.Cooperativa 120.895,42 35.402,00

enti previdenziali 0 0

98 C.E.R.T. - Cassa Edile Regionale Toscana 3.465,84 0

99 Inps (Equitalia Centro S.p.A.) 94.402,84 2.793,93

erario 0 0

100 Agenzia delle Entrate (Equitalia Centro S.p.A.) 1.480.187,90 0

esattoria 0 0

101 Equitalia Centro S.p.A. 0 4.006,14

fornitori 0 0

102 888 Software Products S.r.l. 0 953,97

103 Agraria Cantarelli & C.S.n.c. 0 871,07

104 Alba Leasing S.p.A. 0 51.425,38

105 Albergo Il Cantuccio di Longhi e Bertolotto S.n.c. 0 1.980,00

106 Alberto Mazzi & C. S.n.c. 0 96,00

107 Alga S.p.A. 0 32.951,47

108 Area-Azienda Riciclaggio Edilizia Ambiente 0 65.643,91

109 Articoli Sanitari ed Ortopedici Ciaglia di Bertaccini Loriana 0 741,38

110 Autostrade per l'Italia S.p.A. 0 2.389,18

111 Avcp 0 1.584,25

112 B.M. Impianti Termoidraulici S.n.c. 0 18.150,00

113 Baglioni Giancarlo 0 1.127,52

114 Bedini Olinto 0 840,00

115 Beton Cave Olivi S.r.l. 0 89.395,96

116 Betonbit S.r.l. 0 16.815,51

117 Bg Service di Barattini Claudio 0 23,76

118 Biella Leasing S.p.A. 0 31.655,47

119 Bocchi S.r.l. 0 46.608,00

120 Bono Delia 0 2.461,38

121 C.M. di Stoppa Riccardo 0 55.591,80

122 Calcestruzzi Lusardi S.r.l. 0 1.641,00

123 Campanini Luca & C. S.n.c. 0 12.778,32

124 Cave Piandirena S.n.c. 0 1.998,30

125 Celaschi & C. S.n.c. 0 41,75

126 Cemenbit S.r.l. 0 83.255,76

127 Centro Edile Lombardelli S.r.l. 0 2.760,73

128 Co.I.Mar.Srl 0 46.862,01

129 Coge S.r.l. in Liquidazione 0 1.800,00

130 Colliva Edilizia S.r.l. 0 431,69

131 Cooperativa Le Lame S.r.l. 0 12.400,00

132 Corpo Vigili Giurati S.p.A. 0 1.753,60

133 Costruzioni Chiavarino Domenico S.r.l. 0 583,20

134 Costruzioni Grenti S.r.l. 0 11.380,00

RELAZIONE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE EX ART. 172 R.D. 16 MARZO 1942, N. 267

DOTT. GIUSEPPE INNOCENTI - CARRARA

Pag. 75 di 78

N° Nominativo privilegio chirografo

135 Culligan Technoacque S.r.l. 0 26.163,60

136 Dat.El. S.r.l. 0 12.448,45

137 Demolscavi S.a.s. 0 25.844,15

138 Due G S.n.c. 0 25.660,00

139 E.L.I.O.S. S.r.l. 0 1.620,00

140 Ecology Group Cons. Stabile a r.l. 0 3.352,65

141 Edil Marchetti S.a.s. 0 8.480,00

142 Edil.Co.Pre S.r.l. 0 10.188,87

143 Edilcementi S.r.l. 0 47.313,57

144 Edilizia Odalis di Marte Rodriguez Odalis 0 2.049,61

145 Edilmarket 2000 dei 3G S.r.l. 0 18.125,57

146 Edilverde S.r.l. 0 5.366,31

147 El.Ma Scavi S.n.c. 0 6.500,96

148 Enel Servizio Elettrico S.p.A. 0 1.770,01

149 Errebian S.p.A. 0 1.275,81

150 Eurosol Palimodena S.r.l. 0 176.586,36

151 Euroverde Group S.r.l. 0 1.768,91

152 F.lli Fiasella S.r.l. 0 1.091,16

153 Fibro Edil S.r.l. 0 5.216,83

154 Flakt Woods S.p.A. 0 4.800,00

155 Fracasso S.p.A. 0 12.525,51

156 Fratelli Albertazzi S.n.c. 0 135,00

157 G.D. S.r.l. 0 671,24

158 General Costruzioni S.r.l. 0 11.500,00

159 Geobrugg Italia S.r.l. 0 14.184,00

160 Geonord Wellpoint S.r.l. 0 4.012,80

161 Gieffesse di Rossi Gigliola & C.S.n.c. 0 2.940,00

162 Graffiti S.p.A. 0 21.400,80

163 Gre.Col. S.r.l. 0 3.864,00

164 I.C.E.S. S.p.A. 0 13.281,42

165 I.O.S. S.p.A. in liq. 0 652.621,37

166 Idrosanitaria di Rinaldi Vincenzo & C. S.a.s. 0 66.990,97

167 Impresa F.lli Massai S.r.l. 0 68.595,51

168 Kaloroil di Bartolini Mario & Figli S.r.l. 0 40.777,60

169 La Pietra di Cassio di Giulia Magnani 0 1.944,32

170 Ligure Calcestruzzi S.r.l. 0 47.448,00

171 Lo.Com. S.r.l. 0 4.907,15

172 Lombardi Marco - Autofficina meccanica 0 817,20

173 Lumachelli Pietro & Figli S.r.l. 0 15.072,80

174 M. Ferrero S.r.l. 0 1.828,56

175 Mancini Costruzioni Generali S.a.s. 0 3.000,00

176 Manfredi & Bocchi S.r.l. 0 744,00

177 Marchini A. & G. S.n.c. 0 5.595,00

178 Marsiliana Bitumi S.r.l. 0 128.510,70

179 Merigo S.p.A. 0 31.288,77

180 Metaltecnica Apuana S.r.l. 0 4.123,20

181 Milani Macchine S.r.l. 0 20.080,01

182 Nucciarelli Rino 0 78.712,00

183 Nuova Service Commerciale S.r.l. 0 577,60

184 Off. Padana Gru e Pelegatti Guido & C S.r.l. 0 256,23

185 Passaglia Fulvio 0 6.116,23

186 Pavitecna S.r.l. 0 42.000,00

CONCORDATO PREVENTIVO PROPOSTO DA “SOCIETÀ COSTRUZIONI DAL PINO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE” (R.C.P. 14/2012)

Pag. 76 di 78

N° Nominativo privilegio chirografo

187 Perforazioni Calabrese S.r.l. 0 80.840,09

188 Pneu.Mar di Tommaso Bartolomei 0 3.718,38

189 Reb S.r.l. 0 8.000,00

190 Risp S.r.l. 0 21.864,00

191 Ronca Fabio 0 4.860,00

192 S.I.M.A. S.r.l. 0 5.690,69

193 S.P.V.M. di Vazio Bruno & C. S.a.s. 0 490,00

194 Safe S.r.l. 0 10.320,00

195 Scai S.p.A. 0 22.580,11

196 Sicurimpianti S.r.l. 0 5.000,00

197 Società Articoli Industriali S.r.l. 0 4.853,69

198 Teas S.r.l. 0 217.833,08

199 Tecnopali Apuana S.r.l. 0 86.767,60

200 Tecnosistampa Italia S.r.l. 0 303,36

201 Telecom Italia S.P.A. 0 10.091,18

202 Telepass S.p.A. 0 2.389,18

203 Tirrena Carri Service S.r.l. 0 4.211,66

204 Tirrena Petroli di Tranchinetti Valeria 0 730,07

205 Tnt Global Express S.p.A. 0 74,47

206 Trattoria La Lanterna Blu di Manini Morena 0 3.679,00

207 Tuscia Sider S.r.l. 0 1.865,59

208 Vebra S.r.l. 0 5.040,00

209 Venturini Marmi S.r.l. Unipersonale 0 12.000,00

210 Versilgas S.r.l. 0 65,83

211 Versilia Garden di Fracassini Paola 0 676,50

212 Water Time Il Boccione S.r.l. 0 71,21

213 Wuerth S.r.l. 0 2.442,94

banche 0 0

214 Banca Popolare S.p.A. (già Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno S.p.A.)

0 467.834,66

Totale € 2.346.458,71 3.444.984,99

La tabella che precede individua la categoria dei creditori privilegiati e quella dei chirografari.

Occorre tener conto però che i creditori privilegiati parzialmente o totalmente insoddisfatti saranno

equiparati ai chirografari e potranno esprimere il proprio voto, limitatamente alla parte di credito

non soddisfatta in via privilegiata.

Tenuto conto di ciò, il totale dei crediti per i quali potrà essere espresso il voto, considerato

l’ammontare dei crediti chirografari in senso stretto e delle percentuali di pagamento previste per i

creditori privilegiati, è pari ad € 4.615.864,51.

In ragione di ciò, ai sensi dell’art. 177 L.F., il presente concordato preventivo, per essere

approvato, deve ottenere il voto favorevole, da acquisirsi nelle modalità di legge, di tanti cre-

ditori i cui crediti ammontino almeno ad € 2.307.933,26, pari alla maggioranza dei crediti

ammessi al voto, ossia i chirografari e i privilegiati che non soddisfatti, integralmente o par-

zialmente, in relazione al privilegio detenuto.

RELAZIONE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE EX ART. 172 R.D. 16 MARZO 1942, N. 267

DOTT. GIUSEPPE INNOCENTI - CARRARA

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Capitolo XII - CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L’articolata proposta depositata evidenzia un punto di criticità rappresentato della fatto che il

socio si è impegnato al versamento di una cifra considerevole (€ 600.000,00) a favore dei credito-

ri, senza fornire idonea garanzia di tale adempimento ad eccezione di quella propria personale.

Tenuto conto del’insufficienza del patrimonio aziendale a soddisfarla proposta concordataria,

sarebbe opportuno che tale impegno venisse garantito adeguatamente.

Il patrimonio personale di Amilcare Dal Pino risulta di una certa consistenza, benché gli immo-

bili risultino gravati da trascrizioni pregiudizievoli.

Le due ipotesi di soddisfacimento dei creditori sono sintetizzabili come segue:

Ipotesi 1 – nel caso in cui il socio Dal Pino adempia al versamento per il quale si è impegnato

In questa ipotesi l’attivo disponibile è stimato in € 2.373.627,48, per cui il pagamento ai credito-

ri privilegiati consentirebbe:

• il pagamento delle spese di procedura;

• il pagamento delle spese in prededuzione;

• il pagamento dei debiti prededuttivi pregressi;

• l’integrale pagamento: dell’Erario per I.V.A. e ritenute, dei dipendenti e dei professionisti;

• il pagamento dei coltivatori diretti, degli artigiani e delle cooperative nella misura dell’8,15%

del loro credito assistito da privilegio e la retrocessione del residuo a credito chirografario;

• il pagamento dei creditori chirografari ed equiparati nella misura del 13,74% del loro credito.

∗ ∗ ∗

Ipotesi 2 – nel caso di mancato versamento da parte del socio Dal Pino

In questa ipotesi peggiorativa i creditori possono trovare soddisfazione unicamente nel ricavato

della liquazione dei beni aziendali, stimato in € 1.773.627,48 e ciò consentirebbe:

• il pagamento delle spese di procedura;

• il pagamento delle spese in prededuzione;

• il pagamento dei debiti prededuttivi pregressi;

CONCORDATO PREVENTIVO PROPOSTO DA “SOCIETÀ COSTRUZIONI DAL PINO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE” (R.C.P. 14/2012)

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• l’integrale pagamento: dell’Erario per I.V.A. e ritenute, dei dipendenti e dei professionisti;

• il pagamento dei coltivatori diretti, degli artigiani e delle cooperative nella misura dell’8,15%

del loro credito assistito da privilegio.

Lo scrivente ritiene opportuno ribadire che le percentuali sopra esposte potranno variare

all’esito della liquidazione concordataria, considerato che le stime sono avvenute con un approccio

prudenziale e per gli accantonamenti che potrebbero non essere impiegati per imprevisti.

∗ ∗ ∗

Ciò premesso, il sottoscritto ha esposti tutti gli elementi accertati allo scopo di illustrare ai cre-

ditori la proposta depositata ed ai fini della loro valutazione, ritenendo di aver adempiuto agli ob-

blighi previsti dalla normativa vigente.

Ringrazia il Tribunale per la fiducia rinnovata.

Con la massima osservanza,

Carrara, 6 maggio 2013.

IL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Dott. Giuseppe Innocenti


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