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TRIBUNALE DI TERAMO · 2019. 10. 9. · Bene N° 1 - Villa ubicata a Mosciano Sant'Angelo (TE) -...

Date post: 03-Mar-2021
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1 TRIBUNALE DI TERAMO SEZIONE EE.II. Perizia dell'Esperto ex art. 568 c.p.c. Arch. Rossi Marco, nell'Esecuzione Immobiliare 325/2014 del R.G.E. promossa da **** Omissis **** contro **** Omissis **** **** Omissis **** Firmato Da: ROSSI MARCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7aeaf4aaa378555522e2188efa1bf502 - Firmato Da: MANIERI EMILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 7349d
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Page 1: TRIBUNALE DI TERAMO · 2019. 10. 9. · Bene N° 1 - Villa ubicata a Mosciano Sant'Angelo (TE) - via Convento n30 DESCRIZIONE Villa, via Convento n.30, Mosciano Sant'Angelo (TE),

1

T R I B U N A L E D I T E R A M O

SE ZI ON E EE . I I .

Perizia dell'Esperto ex art. 568 c.p.c. Arch. Rossi Marco, nell'Esecuzione Immobiliare 325/2014 del R.G.E.

promossa da

**** Omissis ****

contro

**** Omissis ****

**** Omissis ****

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SOMMARIO

Incarico ............................................................................................................................................................................................... 3

Premessa ............................................................................................................................................................................................ 3

Descrizione ....................................................................................................................................................................................... 3

Lotto Unico ........................................................................................................................................................................................ 4

Completezza documentazione ex art. 567 ...................................................................................................................... 4

Titolarità ....................................................................................................................................................................................... 4

Confini ............................................................................................................................................................................................ 5

Consistenza .................................................................................................................................................................................. 5

Cronistoria Dati Catastali ....................................................................................................................................................... 8

Dati Catastali ............................................................................................................................................................................... 8

Precisazioni .................................................................................................................................................................................. 9

Patti .............................................................................................................................................................................................. 10

Condizioni .................................................................................................................................................................................. 11

Parti Comuni ............................................................................................................................................................................. 11

Servitù, censo, livello, usi civici ......................................................................................................................................... 11

Caratteristiche costruttive prevalenti............................................................................................................................ 12

Stato di occupazione ............................................................................................................................................................. 15

Provenienze Ventennali ....................................................................................................................................................... 16

Formalità pregiudizievoli .................................................................................................................................................... 17

Normativa urbanistica .......................................................................................................................................................... 19

Regolarità edilizia ................................................................................................................................................................... 30

Vincoli od oneri condominiali ........................................................................................................................................... 31

Stima / Formazione lotti .......................................................................................................................................................... 31

Riserve e particolarità da segnalare .................................................................................................................................... 34

Riepilogo bando d'asta .............................................................................................................................................................. 37

Lotto Unico .............................................................................................................................................................................. 37

Schema riassuntivo per la pubblicità Esecuzione Immobiliare 325/2014 del R.G.E. ..................................... 44

Lotto Unico - Prezzo base d'asta: € 656.000,00 .................................................................................................. 44

Formalità da cancellare con il decreto di trasferimento ............................................................................................. 46

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INCARICO

In data 19/01/2015, il sottoscritto Arch. Rossi Marco, con studio in Via Marcacci, 20 - 64026 - Roseto degli Abruzzi (TE), email [email protected], PEC [email protected], Tel. 388 11 88 124, veniva nominato Esperto ex art. 568 c.p.c. e in data 17/11/2015 accettava l'incarico e prestava giuramento di rito avanti al G.E. Dott. Cannavale Stefania presso il Tribunale di Teramo.

PREMESSA

I beni oggetto di pignoramento sono costituiti dai seguenti immobili:

Bene N° 1 - Villa ubicata a Mosciano Sant'Angelo (TE) - via Convento n30

DESCRIZIONE

Villa, via Convento n.30, Mosciano Sant'Angelo (TE), 64023, e catastalmente al NCEU Fg.26 part.1500 sub5, 13,5 vani, cat.A/8 cl.1, r.1464,16 via Balifieri snc, piano S1-T-1

L'immobile si colloca nel Comune di Mosciano Sant'Angelo, in periferia, zona Convento, alla via Convento n.30, catastalmente identificato invece come via Balifieri snc. La zona si presenta di tipo prettamente residenziale, con limitrofe zone commerciali industriali. La densità di costruito ed abitativa è bassa, in effetti la zona risulta antropizzata con edilizia isolata composta da villette, oltre alcune costruzioni di tipo condominiale a palazzina. La zona è servita da strada comunali asfaltate, facilmente raggiungibile, buona presenza di posti auto pubblici, facile la fruizione ed accesso presso l'unità oggetto di stima.

Nel raggio di 1 km si trovano i servizi principali, fra cui tutti gli sportelli pubblici nel centro cittadino distante circa 1,5 km.

L'immobile si configura come una villetta composta da due piani fuori terra (T-1) ed un piano seminterrato (S1) indipendente ed isolata, munita di pertinenze quali una piscina scoperta oltre struttura sottostante alla piscina che funge da spogliatoio, servizi igienici ad uso piscina e locali tecnici, inoltre si aggancia all'immobile principale una superficie di terreno di natura agricola identificato sempre sotto il sub 5, si specificherà nella descrizione dell'iter approvativo comunale le superfici di terreno agricolo che risultano vincolate ed agganciate allo stesso fabbricato. Lo stesso terreno al sub 5 quale pertinenza diretta dell'immobile risulta in parte recintato, inoltre all'interno dell'area si trova una recinzione che divide l'intero terreno in due quote ovvero una porzione di terreno più curata ed a mò di giardino verde con prato rasato e piante da giardino più limitrofo all'immobile il quale vi insiste sopra, ed un'altra quota di terreno sempre al sub 5 più spostata verso valle o verso il fossato sottostante lasciata a terreno agricolo e provvista di terreno misto e piante di olivo di medio fusto.

L'immobile si dispone nel piano T sopraelevato con una zona giorno e parte della zona notte ovvero si trovano anche due camere, quindi il piano primo adibito a zona notte e composto da due camere munite di bagno interno e con ciò due bagni.

Al piano seminterrato S1 si trovano locali lavanderia, ripostiglio, locale taverna, magazzino e rimessa mezzi, bagno e locale tecnico con accesso dall'esterno.

Si riscontra sempre all'interno della proprietà e terreno al sub 5 anche due pertinenze non provviste di regolare autorizzazione amministrativa di realizzo. Ovvero si trovano una rimessa e ricovero animali da cortile, quindi una pensilina in legno lamellare aperta.

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La recinzione a monte e limitrofa all'ingresso principale sia carrabile che pedonale risulta fatta in opera in mattoni faccia vista ed in ottimo stato, mentre per la restante parte della recinzione presente sull'area risulta composta da rete metallica e paletti metallici disposti a secco. Gli accessi all'area sono del tipo in ferro battuto di buona qualità e muniti di comando elettrico sia l'ingresso pedonale che l'ingresso carrabile, altro cancello si trova a valle e facente parte della divisione mediante recinzione sopra descritta, cancello metallico quest'ultimo con movimentazione manuale ed in buono stato. L'interno dell'area pertinenziale diretta all'immobile si compone di una serie di percorsi rivestiti in betonelle con disposizione a secco ed in buono stato per il percorso carrabile mentre per i percorsi pedonali e scivolo carrabile si riscontra una pavimentazione a piastrelle ceramiche per esterno su base massetto. Il giardino più limitrofo alla casa presenta inoltre una serie di piante di medio e piccolo fusto in ottimo stato conservativo.

Si riscontra la presenza nel giardino di un gazebo metallico con tendone plastico bianco, posato su di una base di massetto e rivestimento ultimo a piastrelle ceramiche, si precisa che lo stesso gazebo non presenta alcuna autorizzazione Comunale ne quindi lo si rileva nel catastale.

Si precisano quindi che: il gazebo metallico, la pensilina lignea lamellare indipendente, il prefabbricato in lamiera e sandwich in appoggio sul terreno, ed il manufatto a ricovero animali ed attrezzi agricoli risultano privi di ogni autorizzazione e su verifiche del CT presso gli uffici preposti non condonabili , ed inoltre esclusi dalla valutazione stessa immobiliare essendo per il gazebo metallico una struttura leggera amovibile oltre che priva di autorizzazione, per il prefabbricato a lamierino e sandwich una struttura amovibile ed in appoggio oltre che priva di autorizzazione, per la pensilina lignea in lamellare una struttura leggera amovibile oltre che priva di autorizzazione, ed in ultimo per la struttura ricovero animali ed attrezzi in parte di tipo leggero a sandwich in parte fissa con massetto a platea e pilastrini metallici risulta non condonabile quindi oggetto di demolizione e ripristino al quo ante.

L'Esperto ha svolto con ordinaria attività tutte le dovute verifiche, sopralluoghi, accessi, misurazioni.

LOTTO UNICO

Il lotto è formato dai seguenti beni:

Bene N° 1 - Villa ubicata a Mosciano Sant'Angelo (TE) - via Convento n30

COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE EX ART. 567

Si attesta che la documentazione di cui all'art. 567 c.p.c. risulta completa.

TITOLARITÀ

L'immobile oggetto dell'esecuzione, appartiene ai seguenti esecutati:

**** Omissis **** (Proprietà 1/2)

**** Omissis **** (Proprietà 1/2)

nonché ai seguenti comproprietari non esecutati:

**** Omissis **** (Abitazione 1/1)

L'immobile viene posto in vendita per i seguenti diritti:

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**** Omissis **** (Proprietà 1/2)

**** Omissis **** (Proprietà 1/2)

Regime patrimoniale di separazione legale dei beni

Dalle verifiche presso l'uff. anagrafe competente risulta che:

**** Omissis **** nato a Giulianova il **** Omissis **** e residente in **** Omissis ****, ha contratto matrimonio il **** Omissis **** nella condizione di separazione dei beni.

**** Omissis **** nato a Giulianova il **** Omissis **** e residente in **** Omissis ****, non è coniugato.

**** Omissis **** nato a Giulianova il **** Omissis **** e residente in **** Omissis ****, ha contratto matrimonio il **** Omissis **** nella condizione di separazione dei beni.

Il pignoramento avente data 31.07.2014 su deposito presso la cancelleria Esecuzioni Teramo e su notifica alle parti Debitrici il 25.07.2014, quindi su trascrizione dello stesso pignoramento con Nota di Trascrizione n.2 del 01.09.2014 rg10409 ed rp7914 pone a pignoramento l'intero bene nella piena proprietà, quale Villa sita in via Balifieri snc (via Convento n30)in Mosciano Sant'Anglo (TE) al NCEU fg.26 part 1500 sub 3-5 (oggi sub5). La piena proprietà si compone delle quote di 1/2 della proprietà in testa a **** Omissis **** ed altra quota di 1/2 della proprietà in testa a **** Omissis ****.

Quindi si riscontra che con atto di donazione a rogito del Notaio **** Omissis **** del 18.06.2008 rp1405 poi trascritto presso l'Agenzia delle Entrate Teramo al n.7998 del 30.07.2008, **** Omissis **** ed **** Omissis **** donano al padre **** Omissis **** la quota di 1/1 del diritto di abitazione sull'immobile al sub 3 part.1500 fg.26 (oggi sub 5).

L'Esperto fa presente quindi che fra la Nota di Trascrizione del Pignoramento del 01.09.2014 e la donazione con Nota di Trascrizione del 30.07.2008 risultano trascorsi oltre cinque anni scaduti il 30.07.2013.

Si precisa che il Precetto risulta notificato il 09.05.2014 sia ad **** Omissis **** che **** Omissis ****.

CONFINI

Villa, via Convento n.30, Mosciano Sant'Angelo (TE), 64023, e catastalmente al NCEU Fg.26 part.1500 sub5, 13,5 vani, cat.A/8 cl.1, r.1464,16 via Balifieri snc, piano S1-T-1.

L'immobile confina con:

Proprietà della società **** Omissis ****,

Proprietà **** Omissis ****,

Proprietà **** Omissis ****

CONSISTENZA

Destinazione Superficie Netta

Superficie Lorda

Coefficiente Superficie Convenzionale

Altezza Piano

Villa 121,00 mq 145,00 mq 1,00 145,00 mq 2,71 m T

Balcone scoperto 11,80 mq 11,80 mq 0,25 2,95 mq 0,00 m T

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Portico 74,80 mq 74,80 mq 0,33 24,68 mq 3,00 m T

Villa 80,80 mq 103,30 mq 1,00 103,30 mq 2,71 m 1

Balcone scoperto 48,50 mq 48,50 mq 0,25 12,13 mq 0,00 m 1

Locale di deposito 180,25 mq 210,00 mq 0,50 105,00 mq 2,55 m S1

Cortile 24,00 mq 24,00 mq 0,25 6,00 mq 0,00 m S1

piscina esterna 77,00 mq 77,00 mq 0,40 30,80 mq 0,00 m T

solarium esterno + scale est.

35,00 mq 35,00 mq 0,30 10,50 mq 0,00 m T

locali tecnici e spogliatoio piscina

29,80 mq 39,80 mq 0,50 19,90 mq 2,55 m S1

Totale superficie convenzionale: 460,26 mq

Incidenza condominiale: 0,00 %

Superficie convenzionale complessiva: 460,26 mq

I beni non sono comodamente divisibili in natura.

Villa, via Convento n.30, Mosciano Sant'Angelo (TE), 64023, e catastalmente al NCEU Fg.26 part.1500 sub5, 13,5 vani, cat.A/8 cl.1, r.1464,16 via Balifieri snc, piano S1-T-1.

Il fabbricato si dispone nelle superfici nella seguente maniera:

PIANO S1

locale sgombero 86,20 mq

bagno 6,60 mq

locale tecnico 9,80 mq

disimpegno scale 12,40 mq

disimpegno 3,80 mq

lavanderia 9,80 mq

ripostiglio 9,70 mq

magazzino-rimessa 41,95 mq

scivolo rampa 24,00 mq

PIANO TERRA RIALZATO

ingresso-soggiorno 62,40 mq

bagno 5,20 mq

cucina 9,60 mq

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disimpegno 2,10 mq

bagno 4,90 mq

bagno 4,90 mq

camera 16,80 mq

camera 15,40 mq

balcone 6,10 mq

balcone 5,70 mq

portico 74,80 mq

PIANO PRIMO

camera 23,50 mq

camera 28,70 mq

disimpegno 18,40 mq

bagno 10,20 mq

bagno 6,50 mq

ripostiglio 21,20 mq

ripostiglio 11,80 mq

balcone 16,00 mq

balcone 26,00 mq

PERTINENZA PISCIA ESTERNA

piscina scoperta vasca 77,00 mq

solarium esterno 28,00 mq

scale esterne di accesso al piano inferiore 7,00 mq

PERTINENZA LOCALI INTERRATI PISCINA

disimpegno 12,00 mq

locale tecnico piscina 4,40 mq

disimpegno spogliatoi 3,70 mq

bagno 2,30 mq

spogliatoio donne 3,00 mq

spogliatoio uomini 4,40 mq

PERTINENZE ESTERNE

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Terreno annesso identificato alla part.1550 sub5 fg.26, adibito in parte a giardino con verde rasato, illuminazione esterna su paletti in ghisa a doppia luce, e piante da giardino medie circa n.20 e piccole circa n.20, percorsi pedonali pavimentati a piastrelle, percorsi carrabili con pavimentazione a betonelle a secco, platea pavimentata e rivestita a piastrelle con gazebo metallico sovrastante ( il gazebo non rientra nella stima e vendita), quindi altro terreno sempre alla part.1500 sub 5 adibito a coltivazione mista e piante di olivo e da frutta, si contano circa n.88 piante da frutta medie e miste e circa n.70 piante di olivo medie e piccole. Il terreno nella sua origine risulta avere atto di vincolo per le part. 1398-1396-1400-1446-1447-1450-1453-1445 ai fini della realizzazione dell'immobile oggi part.1500 sub 5. All'originale vincolo delle part.1398-1396-1400-1402, si aggiunge la part.1447 con atto di vincolo successivo, e si mantiene anche la part.1446 nel solo atto di vincolo se pur venduta la part. alla **** Omissis ****. L'atto di vincolo delle part.lle come identificate e richiamate consiste nel vincolo della superficie ad uso agricolo senza alcuna modifica se non impartita da strumenti urbanistici Comunali o Sovracomunali.

Recinzione dell'area nella parte alta con muretto in mattoni faccia vista misto a ringhiera metallica, e per una parte del restante perimetro con rete a maglie metallica e paletti metallici a secco.

Gabbia per animali in rete metallica di circa 15 mq

Manufatti in calcestruzzo in opera e misto mattoni aventi fine di contenitori tecnici ed impiantistica in genere a servizio dell'area esterna e piscina.

CRONISTORIA DATI CATASTALI

Periodo Proprietà Dati catastali

Dal 15/04/2008 al 18/06/2008 **** Omissis **** Catasto Fabbricati Fg. 26, Part. 1500, Sub. 5 Categoria A8 Cl.1, Cons. 13,5 Superficie catastale 362 Rendita € 1.464,16 Piano S1-T-1

Dal 18/06/2008 al 23/11/2015 **** Omissis **** Catasto Fabbricati Fg. 26, Part. 1500, Sub. 5 Categoria A8 Cl.1, Cons. 13,5 Superficie catastale 362 Rendita € 1.464,16 Piano S1-T-1

Villa, via Convento n.30, Mosciano Sant'Angelo (TE), 64023, e catastalmente al NCEU Fg.26 part.1500 sub5, 13,5 vani, cat.A/8, cl.1, r.1464,16, via Balifieri snc, piano S1-T-1.

La ricostruzione storica dell'Esperto arriva sino alla sua visura svolta a tutto il 23.11.2015.

I TITOLARI CATASTALI CORRISPONDONO CON QUELLI REALI DI PROPRIETA'.

Si riscontra una difformità nell'indirizzo civico riportato al catastale ovvero via Balifieri snc, contro il reale indirizzo civico quale via-Contr.da Convento n.30.

DATI CATASTALI

Catasto fabbricati (CF)

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Dati identificativi Dati di classamento

Sezione Foglio Part. Sub. Zona Cens.

Categoria Classe Consistenza Superficie catastale

Rendita Piano Graffato

26 1500 5 A8 1 13,5 362 1464,16 S1-T-1

Corrispondenza catastale

Villa, via Convento n.30, Mosciano Sant'Angelo (TE), 64023, e catastalmente al NCEU Fg.26 part.1500 sub5, 13,5 vani, cat.A/8, cl.1, r.1464,16, via Balifieri snc, piano S1-T-1.

Sussiste corrispondenza planimetrica con le piante catastali eccetto che:

- l'altezza del magazzino al piano S1 viene dichiarata catastalmente 2,50, risulta sul luogo 3,00, (trattasi di lieve difformità sanabile).

- I locali interrati di servizio alla piscina presentano un tramezzo interno ed una disposizione dei vani posti sulla parte finale del locale diversa da quella riportata nel catastale, (trattasi di lieve difformità sanabile).

- Si riscontra un annesso ricovero animali ed attrezzi agricoli assente nelle piante catastali ( tale manufatto da verifiche del CTU non risulta sanabile).

- Si riscontra un annesso in prefabbricato di lamiera e sandwich in appoggio sul suolo e non fisso( tale manufatto da verifiche del CTU non risulta sanabile).

- Si riscontra un annesso pensilina in legno lamellare aperta su tre lati e priva di volumi chiusi( tale manufatto da verifiche del CTU non risulta sanabile).

- Si riscontra un annesso gazebo in metallo e copertura in pvc bianca che vista la tipologia di struttura ed appoggio al suolo non si ritiene una pertinenza e con ciò non oggetto di valutazione nella perizia, inoltre( tale manufatto da verifiche del CTU non risulta sanabile), la platea in massetto e rivestita di appoggio del gazebo risulta rientrante nella stima del CTU e non presenta vincoli di sanabilità.

Si precisa che all'immobile si abbina quale pertinenza diretta una superficie di terreno agricolo di mq 12747,00 sub 5 part.1500 fg.26( proveniente dalla fusione dei sub 1399-1396-1400-1402 al fg.26).

PRECISAZIONI

Villa, via Convento n.30, Mosciano Sant'Angelo (TE), 64023, e catastalmente al NCEU Fg.26 part.1500 sub5, 13,5 vani, cat.A/8, cl.1, r.1464,16, via Balifieri snc, piano S1-T-1.

SI PRECISANO LE SEGUENTI NOTE SULLA PROPRIETA':

Il pignoramento avente data 31.07.2014 su deposito presso la cancelleria Esecuzioni Teramo e su notifica alle parti Debitrici il 25.07.2014, quindi su trascrizione dello stesso pignoramento con Nota di Trascrizione n.2 del 01.09.2014 rg10409 ed rp7914 pone a pignoramento l'intero bene nella piena proprietà, quale Villa sita in via Balifieri snc (via Convento n30)in Mosciano Sant'Anglo (TE) al NCEU fg.26 part 1500 sub 3-5 (oggi sub5). La piena proprietà si compone delle quote di 1/2 della proprietà in testa a **** Omissis **** ed altra quota di 1/2 della proprietà in testa a **** Omissis ****.

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Quindi si riscontra che con atto di donazione a rogito del Notaio **** Omissis **** del 18.06.2008 rp1405 poi trascritto presso l'Agenzia delle Entrate Teramo al n.7998 del 30.07.2008, **** Omissis **** ed **** Omissis **** donano al padre **** Omissis **** la quota di 1/1 del diritto di abitazione sull'immobile al sub 3 part.1500 fg.26 (oggi sub 5).

L'Esperto fa presente quindi che fra la Nota di Trascrizione del Pignoramento del 01.09.2014 e la donazione con Nota di Trascrizione del 30.07.2008 risultano trascorsi oltre cinque anni scaduti il 30.07.2013.

Si precisa che il Precetto risulta notificato il 09.05.2014 sia ad **** Omissis **** che **** Omissis ****.

SI RPECISANO LE SEGUENTI NOTE SUI MANUFATTI E PERTINENZE:

- l'altezza del magazzino al piano S1 viene dichiarata catastalmente 2,50, risulta sul luogo 3,00, (trattasi di lieve difformità sanabile).

- I locali interrati di servizio alla piscina presentano un tramezzo interno ed una disposizione dei vani posti sulla parte finale del locale diversa da quella riportata nel catastale, (trattasi di lieve difformità sanabile).

- Si riscontra un annesso ricovero animali ed attrezzi agricoli assente nelle piante catastali ( tale manufatto da verifiche del CTU non risulta sanabile e con ciò oggetto di demolizione e ripristino allo stato quo ante a carico dell'aggiudicatario che ne prende possesso in quanto interno alla proprietà part.1500).

- Si riscontra un annesso in prefabbricato di lamiera e sandwich in appoggio sul suolo e non fisso( tale manufatto da verifiche del CTU non risulta sanabile e con ciò oggetto di demolizione e ripristino allo stato quo ante a carico dell'aggiudicatario che ne prende possesso in quanto interno alla proprietà part.1500).

- Si riscontra un annesso pensilina in legno lamellare aperta su tre lati e priva di volumi chiusi( tale manufatto da verifiche del CTU non risulta sanabile e con ciò oggetto di demolizione e ripristino allo stato quo ante a carico dell'aggiudicatario che ne prende possesso in quanto interno alla proprietà part.1500).

- Si riscontra un annesso gazebo in metallo e copertura in pvc bianca che vista la tipologia di struttura ed appoggio al suolo non si ritiene una pertinenza e con ciò non oggetto di valutazione nella perizia, inoltre( tale manufatto da verifiche del CTU non risulta sanabile), la platea in massetto e rivestita di appoggio del gazebo risulta rientrante nella stima del CTU e non presenta vincoli di sanabilità.

SI PRECISA RELATIVAMENTE ALL'IDENTIFICAZIONE DEL BENE:

Che si riscontra un'anomalia nell'indirizzo catastale ovvero si identifica catastalmente come via Balifieri snc, contro il reale indirizzo quale via/Contr.da Convento n.30.

PATTI

Si riscontrano i seguenti patti d'obbligo:

ATTO D'OBBLIGO DEL 02.10.2001 REP.9472

Atto unilaterale d'obbligo edilizio per scrittura privata autenticata dal Notaio Mussumeci in data 02.10.2001 rep.9472 in favore del Comune di Mosciano Sant'Angelo gravante sull'area di pertinenza oggi al fabbricato e quindi per la sup. di mq 12747,00 ed allora part.1399-1396-1400-1402 fg.26, oggi part.1500 sub 5 fg.26. L'atto d'obbligo consiste nel vincolare il terreno di natura agricola all'immobile

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e suo servizio, senza poter modificare la destinazione del suolo se non da sua naturale rettifica per mezzo dello strumento urbanistico Comunale, il vincolo risulta composto ai fini della prat. comunale di rilascio PdC n.6809 del 10.05.2001 ed al fine del successivo rilascio del PdC n.4970 del 06.10.2001. e variante PdC n.5096 del 30.07.2002.

Si riscontra che su ultima pratica comunale ( PdC n.5283 del 02.10.2003) e di rilascio autorizzativo nel caso specifico in sanatoria si asseverano al fabbricato le part.1396-1398-1400-1445-1447-1450-1453 per mq 16483,00, superficie e part.lle che quindi risultano vincolate con il fine agricolo nell'uso e destinazione salvo modifiche dello stesso Piano Urbanistico Territoriale Comunale o Sovracomunale.

ATTO DI VENDITA del 03.05.2003 REP.200786

Con il presente atto di vendita dei sig.ri **** Omissis ****

e **** Omissis **** vendevano per mezzo Notaio Ciampini il 03.05.2003 rep.200786, alla società **** Omissis **** parte dell'appezzamento di terreno della part.1402 di mq 207,00 oggi part.1446. Superficie se pur venduta mantiene il vincolo d'obbligo verso l'opera costruita ed assentita con PdC n.6809-5096.

ATTO DI ACQUISTO DEL 03.05.2003 REP.200786

Atto di acquisto nel quale i sig.ri **** Omissis ****

e **** Omissis **** acquistano per mezzo Notaio Ciampini il 03.05.2003 rep.200786, dalla Sig.ra **** Omissis **** un appezzamento di terreno di mq 3943,00 al NCT fg.26 part.1447.

ATTO DI VINCOLO DEL 08.09.2003 REP.202623

Con tale atto di vincolo Notaio Ciampini del 08.09.2003 i sig.ri **** Omissis ****

e **** Omissis **** ai fini di poter ampliare la costruzione, si vincola la destinazione ed uso agricolo del fondo della part.1447 di mq 3943,

CONDIZIONI

Il CTU RIMANDA AL PARAGRAFO DEI PATTI.

PARTI COMUNI

Si identificano come parti comuni le seguenti note:

Le part.1485 e 1570 fg.26 risultano una strada di accesso al fondo e proprietà di uso comune ed a servizio anche delle part.1446-1448-1447 fg.26. Detta strada permette l'accesso all'area ed immobile oggetto di vendita alla part.1550 sub 5 fg.26 come anche ai fondi limitrofi in testa a terze persone e società, le part.1446-1447-1448.

SERVITÙ, CENSO, LIVELLO, USI CIVICI

SERVITU' DI PASSAGGIO DEL 19.09.2001

La società **** Omissis **** concede ai sig.ri **** Omissis **** E **** Omissis **** la Servitù di passaggio con una strada di larghezza costante di ml 6,00, nella zona di terreno al fg.26 part127-125-124-1397-1398-1401 e come da grafico allegato alla scrittura.

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Detta servitù concede l'accesso dalla S.S. Provinciale via Belifieri al fondo oggi part.1500.

Il CTU PRECISA CON CIO' CHE LA SERVITU' SI MANTIENE ANCHE PER LE ALTRE PROPRIETA' IN TESTA AI SIG.RI **** Omissis **** E **** Omissis **** e società riconducibili alle stesse persone autorizzate all'accesso, e quindi le part.1446-1447.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI

Villa, via Convento n.30, Mosciano Sant'Angelo (TE), 64023, e catastalmente al NCEU Fg.26 part.1500 sub5, 13,5 vani, cat.A/8 cl.1, r.1464,16 via Balifieri snc, piano S1-T-1.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Il fabbricato risulta composto in calcestruzzo armato in opera con inserti e decori in mattoni faccia vista. Si sviluppa per un piano interrato S1 e due piani fuori terra T-1, la copertura è in calcestruzzo in opera e finita con coppi in laterizio, le pareti esterne sono intonacate e verniciate, l'immobile presenta una buona qualità nell'isolamento termico mediante pareti esterne ed infissi di ottima qualità in legno.

La distribuzione interna avviene per mezzo di una scalinata a rampe ben rifinita con pedate ed alzate in pietra granito e ringhiera metallica in ferro battuto. la struttura portante consiste di pilastri in cemento armato celo terra.

ESTERNI:

l'immobile presenta la piano terra un portico di 74,80 mq che circonda per buona parte la casa, sorretto da pilastri decorati in mattoni faccia vista. Percorsi pedonali pavimentanti e realizzati in opera in massetto di fondo e rivestimento in gress ceramico, permettono l'accesso al fabbricato dal cortile esterno.

Il cortile esterno inoltre presenta un percorso molto ampio in betonelle montate a secco per il passo carrabile. Lo scivolo che porta al piano interrato è in massetto e rivestito con piastrelle idonee al fine.

SISTEMAZIONE ESTERNA:

L'esterno o cortile dell'immobile risulta identificato tutto sotto la part.1500, si caratterizza in due parti, una prima zona esterna più curata ed a mo di giardino nella zona limitrofa all'immobile e composta da prato rasato, e piante miste di medio e piccolo fusto, circa n.20 piante dal fusto medio e n.20 dal fusto piccolo, oltre a zone con macchie di fiori coltivati. Una seconda porzione di esterno o cortile, la più grande, risulta limitata da una recinzione in rete metallica e paletti metallici oltre ad avere un cancello manuale in metallo in buono stato. la porzione sottostante alla recinzione a rete metallica risulta tutta adibita a terreno agricolo provvisto di colture miste, zone incolte e piante da frutto, olivo n.70 circa di medie e piccole dimensioni, e da frutto miste n.10 circa.

RECINZIONE;

la recinzione si compone nella parte limitrofa all'ingresso di un muretto altezza circa 1,80 ml composto in mattoni e misto a ringhiera metallica in ferro battuto. I recinti pedonale e carrabile sono in ferro battuto in ottimo stato e muniti di apertura elettronica. La recinzione quindi si limita alla parte alta dell'area e limitrofa all'ingresso mentre si ritrova altra recinzione di tipo più economico ovvero a rete metallica e paletti a secco nei lati dell'area e nella parte bassa sotto l'immobile.

PERTINENZE VALIDE:

Il fabbricato presenta una serie di pertinenze interne alla part.1500, si richiameranno e descriveranno le sole pertinenze oggetto di vendita e/o autorizzate.

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Si riscontra una recinzione per cani di circa 20 mq, quindi una platea in cls e rivestita in piastrelle ceramiche collocata nel prato ( il gazebo posto sulla stessa non risulta oggetto di vendita).

PISCINA ED ANNESSI:

PERTINENZA PISCIA ESTERNA

piscina scoperta vasca 77,00 mq

solarium esterno 28,00 mq

scale esterne di accesso al piano inferiore 7,00 mq

PERTINENZA LOCALI INTERRATI PISCINA

disimpegno 12,00 mq

locale tecnico piscina 4,40 mq

disimpegno spogliatoi 3,70 mq

bagno 2,30 mq

spogliatoio donne 3,00 mq

spogliatoio uomini 4,40 mq

L'area contiene una piscia esterna di buone dimensioni ed in buono stato, con una vasca di circa 77 mq ed un solarium esterno di 28 mq, costruita in opera nelle parti circostanti e con vasca prefabbricata di profondità varia, munita di ogni strumentazione al fine dell'uso, depuratore, scambiatore, tutti collocali nel locale tecnico sottostante la piscina. La piscina è munita di locali a servizio posti al di sotto della stessa, ovvero un bagno due spogliatoi, un locale tecnico per le macchie della stessa piscina. Il tutto in buono stato.

FABBRICATO:

PIANO S1

locale sgombero 86,20 mq

bagno 6,60 mq

locale tecnico 9,80 mq

disimpegno scale 12,40 mq

disimpegno 3,80 mq

lavanderia 9,80 mq

ripostiglio 9,70 mq

magazzino-rimessa 41,95 mq

scivolo rampa 24,00 mq

Il piano S1 si riscontra in cal

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Nel piano le finiture sono tutte piastrelle in cotto ceramico, e idtropittura sulle pareti, il bagno è in buono stato e completo di ogni servizio, nel piano si trova una lavanderia provvista di ogni allaccio, un angolo cucin, un caminetto in opera di ottima qualità e fattura, due locali disimpegno e ripostiglio, lo stato conservativo è buono.

PIANO TERRA RIALZATO

ingresso-soggiorno 62,40 mq

bagno 5,20 mq

cucina 9,60 mq

disimpegno 2,10 mq

bagno 4,90 mq

bagno 4,90 mq

camera 16,80 mq

camera 15,40 mq

balcone 6,10 mq

balcone 5,70 mq

portico 74,80 mq

Al piano la pavimentazione è in pietra levigata lucidata di buona qualità, le pareti sono intonacate e verniciate, la cucina è munita di ogni servizio ed allaccio, i bagni sono rivestiti con prodotti in pietra levigata e lucidata di ottima qualità, inoltre risultano provvisti di tutti i servizi, si riscontra anche una doccia idromassaggio.

PIANO PRIMO

camera 23,50 mq

camera 28,70 mq

disimpegno 18,40 mq

bagno 10,20 mq

bagno 6,50 mq

ripostiglio 21,20 mq

ripostiglio 11,80 mq

balcone 16,00 mq

balcone 26,00 mq

Il rivestimento delle pareti, scale e pianerottoli è in pietra levigata lucidata di ottima qualità, le pareti sono intonacate e verniciate, i bagni sono rivestiti con piastrelle di ottima qualità, provvisti di tutti i sanitari ed arredo bagno, inoltre si trovano una doccia con idromassaggio ed una vasca-doccia con idromassaggio.

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BALCONI E TERRAZZI:

rifiniti ed in buono stato, con pavimentazione a piastrelle, balaustre miste in mattoni faccia vista e ringhiera ferro battuto.

PORTE ED INFISSI:

L'immobile monta su tutti i piani porte in legno tamburato di buona qualità, il portone d'ingresso è a due ante ed è blindato, gli infissi sono in legno con vetro a camera d'aria e di buona qualità.

IMPIANTI:

l'impianto elettrico è in buono stato e funzionante sia internamente che fuori, l'immobile è munito di cert. di conformità.

l'impianto termico è a fancoil caldo-freddo tutti funzionanti, l'immobile è munito di cert. di conformità.

L'impianto idrico risulta funzionante ed in buono stato.

L'impianto d'allarme risulta del tipo volumetrico interno e di barriera su tutte le aperture, oltre ad esserci un impianto di videosorveglianza su tutto il perimetro del fabbricato ( non si è potuto nel corso del sopralluogo verificare l'effettivo funzionamento).

PERTINENZE ESTERNE

Terreno annesso identificato alla part.1550 sub5 fg.26, adibito in parte a giardino con verde rasato, illuminazione esterna su paletti in ghisa a doppia luce, e piante da giardino medie circa n.20 e piccole circa n.20, percorsi pedonali pavimentati a piastrelle, percorsi carrabili con pavimentazione a betonelle a secco, platea pavimentata e rivestita a piastrelle con gazebo metallico sovrastante ( il gazebo non rientra nella stima e vendita), quindi altro terreno sempre alla part.1500 sub 5 adibito a coltivazione mista e piante di olivo e da frutta, si contano circa n.88 piante da frutta medie e miste e circa n.70 piante di olivo medie e piccole. Il terreno nella sua origine risulta avere atto di vincolo per le part.1398-1396-1400-1446-1447-1450-1453-1445 ai fini della realizzazione dell'immobile oggi part.1500 sub 5. All'originale vincolo delle part.1398-1396-1400-1402, si aggiunge la part.1447 con atto di vincolo successivo, e si mantiene anche la part.1446 nel solo atto di vincolo se pur venduta la part. alla **** Omissis ****. L'atto di vincolo delle part.lle come identificate e richiamate consiste nel vincolo della superficie ad uso agricolo senza alcuna modifica se non impartita da strumenti urbanistici Comunali o Sovracomunali.

Recinzione dell'area nella parte alta con muretto in mattoni faccia vista misto a ringhiera metallica, e per una parte del restante perimetro con rete a maglie metallica e paletti metallici a secco.

Gabbia per animali in rete metallica di circa 15 mq

Manufatti in calcestruzzo in opera e misto mattoni aventi fine di contenitori tecnici ed impiantistica in genere a servizio dell'area esterna e piscina.

IL FABBRICATO NON E' MUNITO DI CERTIFICATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA, APE.

STATO DI OCCUPAZIONE

L'IMMOBILE RISULTA OCCUPATO SU RISCONTRO DEL CTU E SU AUTORIZZAZIONE DEL G.E. ALLA PROVVISORIA OCCUPAZIONE RILASCIATA IL 15.01.2016 SU RICHIESTA DEL CTU DEL 27.12.2015.

DEBITORI:

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**** Omissis **** nato a Giulianova il **** Omissis **** e residente in **** Omissis ****, ha contratto matrimonio il **** Omissis **** nella condizione di separazione dei beni. C.I. **** Omissis ****.

**** Omissis **** nato a Giulianova il **** Omissis **** e residente in **** Omissis ****, non è coniugato. C.I. **** Omissis ****.

OCCUPANTE IN QUALITA' DI DIRITTO DI ABITAZIONE:

**** Omissis **** nato a Giulianova il **** Omissis **** e residente in **** Omissis ****, ha contratto matrimonio il **** Omissis **** nella condizione di separazione dei beni. C.I. **** Omissis ****.

ALTRI OCCUPNTI FACENTE PARTE DEL NUCELO FAMILIARE:

**** Omissis ****

**** Omissis ****

Gli occupanti risultano autorizzati dal G.E. alla provvisoria occupazione dal 15.01.2016.

PROVENIENZE VENTENNALI

Periodo Proprietà Atti

Dal 01/09/1971 al 03/01/2001

**** Omissis **** ANTERIORE IL VENTENNIO

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N°

Trascrizione

Presso Data Reg. gen. Reg. part.

Registrazione

Presso Data Reg. N° Vol. N°

Dal 03/01/2001 al 04/12/2015

**** Omissis **** ATTO DI COMPRAVENDITA

Rogante Data Repertorio N° Raccolta N°

NOTAIO ZAFFAGNINI

22/12/2000 230355

Trascrizione

Presso Data Reg. gen. Reg. part.

AGENZIA ENTRATE TERAMO

03/01/2001 61 48

Registrazione

Presso Data Reg. N° Vol. N°

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Per quanto riguarda l'immobile oggetto di pignoramento:

Sussiste continuità nelle trascrizioni per il ventennio precedente alla data di trascrizione del pignoramento;

La situazione della proprietà antecedente il ventennio della trascrizione del pignoramento risulta invariata;

La situazione della proprietà risulta attualmente invariata.

non vi sono atti successivi al pignoramento

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI

Dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia del Territorio di Teramo aggiornate al 04/12/2015, sono risultate le seguenti formalità pregiudizievoli:

Iscrizioni

IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA Iscritto a TERAMO il 29/11/2002 Reg. gen. 17955 - Reg. part. 2786 Quota: **** Omissis **** Importo: **** Omissis **** A favore di **** Omissis **** Contro **** Omissis ****, **** Omissis **** Formalità a carico della procedura Capitale: **** Omissis **** Spese: **** Omissis **** Percentuale interessi: 7,572 % Rogante: NOTAIO CIAMPINI Data: 28/11/2002 N° repertorio: 198141 Note: NESSUNA

IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA Iscritto a TERAMO il 31/10/2007 Reg. gen. 20037 - Reg. part. 4495 Quota: **** Omissis **** Importo: **** Omissis **** A favore di **** Omissis **** Contro **** Omissis ****, **** Omissis **** Formalità a carico della procedura Capitale: **** Omissis **** Spese: **** Omissis **** Percentuale interessi: 5,80 % Rogante: NOTAIO CIAMPINI Data: 30/10/2007 N° repertorio: 226415 N° raccolta: 48186 Note: NESSUNA

IPOTECA GIUDIZIALE derivante da DEVRETO INGIUNTIVO Iscritto a TERAMO il 13/06/2014 Reg. gen. 6691 - Reg. part. 787

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Quota: **** Omissis **** Importo: **** Omissis **** A favore di **** Omissis **** Contro **** Omissis ****, **** Omissis **** Formalità a carico della procedura Capitale: **** Omissis **** Spese: **** Omissis **** Interessi: **** Omissis **** Rogante: TRIBUNALE TORINO Data: 17/09/2012 N° repertorio: 11620 Note: NESSUNA

IPOTECA GIUDIZIALE derivante da DECRETO INGIUNTIVO Iscritto a TERAMO il 13/06/2014 Reg. gen. 6692 - Reg. part. 788 Quota: **** Omissis **** Importo: **** Omissis **** A favore di **** Omissis **** Contro **** Omissis ****, **** Omissis **** Formalità a carico della procedura Capitale: **** Omissis **** Spese: **** Omissis **** Interessi: **** Omissis **** Rogante: TRIBUNALE TORINO Data: 10/09/2012 N° repertorio: 11480 Note: NESSUNA

Trascrizioni

ATTO D'OBBLIGO Trascritto a TERAMO il 31/01/2001 Reg. gen. 13512 - Reg. part. 9247 A favore di **** Omissis **** Contro **** Omissis ****, **** Omissis **** Formalità a carico della procedura Note: NESSUNA

COSTITUZIONE DI VINCOLO DI DESTINAZIONE Trascritto a TERAMO il 13/09/2003 Reg. gen. 14539 - Reg. part. 9764 A favore di **** Omissis **** Contro **** Omissis ****, **** Omissis **** Formalità a carico della procedura Note: NESSUNA

ATTO DI DONAZIONE Trascritto a TERAMO il 30/07/2008 Reg. gen. 13264 - Reg. part. 7998 A favore di **** Omissis **** Contro **** Omissis ****, **** Omissis **** Formalità a carico della procedura Note: NESSUNA

ASSERVIMENTO Trascritto a TERAMO il 04/01/2013

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Reg. gen. 94 - Reg. part. 82 A favore di **** Omissis **** Contro **** Omissis ****, **** Omissis **** Formalità a carico della procedura Note: DECRETO DI ASSERVIMENTO PER PASSAGGIO DI CONDUTTURE IRRIGUE IN FAVORE DEL DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO BONIFICHE ED A CARICO DELLE PART.LLE 1500-1453-1450-1447

ATTO ESECUTIVO CAUTELARE Trascritto a PIGNORAMENTO IMM. il 01/09/2014 Reg. gen. 10409 - Reg. part. 7914 A favore di **** Omissis **** Contro **** Omissis ****, **** Omissis **** Formalità a carico della procedura Note: NESSUNA

Oneri di cancellazione

Dalle informative ricevute presso l'Agenzia del territorio si è appurato che l'onere di cancellazione a carico della procedura, consiste nel seguenti formalità e relativi costi di cancellazione:

1) TRASCRIZIONE N. 9247 DEL 31/10/2001 , NON E’ DA CANCELLARE

______________________________________________________________________________________

2) ISCRIZIONE N. 2786 DEL 29/11/2002 COSTO CANCELLAZIONE € 35

______________________________________________________________________________________

3) ISCRIZIONE N. 4495 DEL 31/10/2007 COSTO CANCELLAZIONE € 35

______________________________________________________________________________________

4) TRASCRIZIONE N. 82 DEL 04/01/2013 NON E’ DA CANCELLARE

______________________________________________________________________________________

5) ISCRIZIONE N. 787 DEL 13/06/2014 COSTO CANCELLAZIONE VARIABILE SULLA BASE DEL PREZZO DI AGGIUDICAZIONE ______________________________________________________________________________________

6) ISCRIZIONE N. 788 DEL 13/06/2014 COSTO CANCELLAZIONE € 294

______________________________________________________________________________________

7) TRASCRIZIONE N. 7914 DEL 01/09/2014 COSTO CANCELLAZIONE € 294

Nessuna nota

NORMATIVA URBANISTICA

Villa, via Convento n.30, Mosciano Sant'Angelo (TE), 64023, e catastalmente al NCEU Fg.26 part.1500 sub5, 13,5 vani, cat.A/8 cl.1, r.1464,16 via Balifieri snc, piano S1-T-1.

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DI SEGUITO E NORME E REGOLAMENTI CHE DEFINISCONO LA ZONA D'INTERESSE:

Art.6 – Disciplina di distanze ed altezze.

Salvo quanto diversamente disposto dagli interventi urbanistici preventivi e dalle N.T.A. di Zona

della Variante Tecnica di Adeguamento al P.R.G., valgono le seguenti norme generali:

a) Distanze tra edifici.

1) La distanza minima tra pareti finestrate di edifici di nuova costruzione e pareti finestrate di

edifici antistanti (o parti di parete) è pari all’altezza del fabbricato più alto, e comunque mai

inferiore a metri 10,00. La distanza sopra indicata va mantenuta anche nel caso in cui la

parete antistante sia provvista di porticato, la cui pilastratura va considerata alla stregua

delle pareti. Restano esclusi gli aggetti dalle pareti quali: cornicioni, balconi, pensiline, ecc.

In ogni caso dovranno essere rispettati i limiti imposti dal C.C.

2) Nel caso di nuova costruzione che fronteggi con una parete non finestrata, un fabbricato

con parete finestrata legittimamente costruito prima dell'adozione della variante generale al

P.R.G. deve essere rispettata una distanza pari ad 1/2 dell'altezza dell'edificio più alto ed, in

ogni caso, mai inferiore a mt. 6,00. Il distacco del nuovo edificio dal confine del lotto non

può essere, tuttavia, inferiore ad 1/4 dell'altezza dell'edificio più alto e, comunque, non

inferiore a mt. 3,00.

3) Nel caso di sopraelevazioni di edifici preesistenti il distacco minimo tra pareti antistanti,

deve essere pari ad almeno 1/2 dell'altezza dell'edificio più alto e comunque mai inferiore a mt. 6,00.

b) Distanze degli edifici dal confine di zona e di proprietà.

1) La distanza di un fabbricato di nuova costruzione dai confini del lotto contiguo libero da

costruzioni, deve essere pari ad un mezzo dell'altezza del fronte prospettante, fermo

restante un distacco minimo assoluto di metri 5,00.

Tale distanza può essere derogata qualora sussista un accordo tra i confinanti stipulato per

atto pubblico valevole per sé, eredi ed aventi, causa, in base al quale, fermo restando la

distanza regolamentare tra i fabbricati pari all’altezza del fabbricato più alto e comunque

non inferiori a mt. 10,00 i confinanti possono diversamente ripartire le distanze legali

rispetto al confine. Le distanze dei fabbricati dai confini di zona, che riguardano le aree

assoggettate ad intervento pubblico, non devono essere inferiori a mt. 5,00, facendo salvi gli

allineamenti preesistenti e le sopraelevazioni.

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2) L'accorpamento tra due o più edifici su lotti confinanti, risulta possibile, tramite progetto

unitario redatto per entrambe le proprietà. Previo accordo tra le parti formalizzato con

scrittura privata registrata e trascritta è possibile l’edificazione sulla linea di confine. Sono

fatti salvi i diritti garantiti dal C.C. in materia di costruzioni in aderenza, a confine ecc.

3) Una parete è considerata finestrata quando in essa sono praticate aperture atte a garantire

il rapporto aeroilluminante prescritto dal regolamento edilizio per i locali dell’edificio.

c) Distanze degli edifici dal ciglio stradale.

La distanza minima tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico di veicoli,

deve essere uguale alla larghezza della sede stradale, comprendente oltre alla sede carrabile i

marciapiedi e le eventuali piste ciclabili maggiorate di:

- metri 5,00 per lato per strade di larghezza inferiore a metri 7,00;

- metri 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra metri 7,00 e metri 15,00;

- metri 10,00 per lato, per strade di larghezza superiore a metri 15,00.

Tali distanze non vanno applicate in caso di viabilità privata a fondo cieco al servizio dei singoli lotti.

Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nel precedente comma nei casi in cui queste

siano specificatamente definite degli allineamenti edilizi prescritti o definiti da piani attuativi.

Nelle zone dove l'edificazione è consentita tramite l'intervento diretto, nel caso in cui tra due

intersezioni successive di strade il fronte dei lotti di pertinenza delle costruzioni esistenti prima

dell'adozione della Variante Tecnica di Adeguamento al P.R.G. sia già edificato almeno per il 50% le

nuove costruzioni realizzabili, fronteggianti la viabilità, possono rispettare l'allineamento medio

prevalente (allineamento medio = D1+D2+…Dn/n) dell'edificazione esistente.

E’ inoltre possibile rispettare l’allineamento medio prevalente per le nuove costruzioni anche

all’interno di zone fronteggianti la viabilità ma non definite da incroci o intersezioni, per una

estensione superiore a 100 mt.

Nelle zone di tipo C agli incroci vanno lasciate aree minime di rispetto come da D.I.1 Aprile 1968;

d) Altezze dei fabbricati.

1) Le altezze massime, per ogni singola zona urbanistica, vanno misurate dalla base

post operam dell'edificio fino al piano di calpestio del terrazzo di copertura, o alla linea di gronda del tetto.

2) Ai fini della misurazione della altezza massima dell’edificio, viene considerata la linea di

gronda nei casi in cui:

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- la pendenza sia contenuta entro un'inclinata del 35%;

- ci sia una quota interna netta non superiore a cm. 30, tra l’imposta e l’estradosso

dell'ultimo solaio orizzontale. In caso di altezza superiore, la stessa sarà misurata

sul prolungamento delle pareti perimetrali fino all’ imposta del tetto.

Qualora il tetto abbia sporgenze non comprese nell'ingombro sopra indicato, o non sia

contenuto in esso, con esclusione degli abbaini aventi le caratteristiche di cui all’art. 4 l'altezza

massima sarà determinata come media ponderata.

3) Nel caso di copertura ad unica falda, la cui pendenza sia contenuta entro un'inclinata del

35%, con la quota d’imposta interna netta rispetto all’estradosso dell'ultimo solaio orizzontale

non superiore a cm. 30, e la linea di colmo non superi mt.2.40, l’altezza massima dell’edificio

viene considerata alla linea di gronda. Nel caso che il punto più alto della falda superi mt. 2,40,

l’altezza del fabbricato sarà determinata come media ponderata tra l’altezza considerata

alla linea di gronda e quella considerata alla linea di colmo

4) Nel caso in cui la sistemazione esterna dell’edificio risulti su piani inclinati l’altezza massima

sarà determinata dalla altezza media ponderata ottenuta dalla sommatoria delle superfici delle

singole facciate divisa per la lunghezza del perimetro dell’ingombro a terra dell’edificio.

Possono essere escluse dal calcolo delle facciate le maggiori altezze derivanti da scivoli di

accesso a locali interrati quando la loro larghezza sia contenuta in mt. 5,00

5) Nei casi in cui l’edificio si articola per fronti arretrati l’altezza massima sarà data dalla media

calcolata come al comma 4), fermo restante che l’altezza massima del fronte più alto non

potrà comunque superare l’altezza massima prescritta nella sottozona maggiorata del 20%.

e) Altezze interne degli edifici

1) Le altezze utili dei vani vanno misurate dal pavimento alla quota di imposta del solaio di

copertura del vano stesso. Quando si tratti di vani destinati alla residenza, la cui superficie

rientri nel calcolo della Sr, l'altezza utile non potrà essere inferiore a mt. 2,70 e superiore a mt. 3,00.

2) Nei nuovi interventi o nei casi di ristrutturazione di edifici esistenti sono consentite altezze

superiori a mt. 3,00 a condizione che nel calcolo della Sr venga inserita una superfice

aggiuntiva dedotta dal maggior volume del vano (mc.), rispetto al consentito, diviso mt.

3,00. Non rientrano nel conteggio delle superfici aggiuntive i maggiori volumi derivanti dalle

doppie altezze determinate da interruzione dei solai, soppalchi e affacci interni, qualora

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l’interruzione del solaio non superi 1/3 della superficie coperta del livello sottostante.

Quando si tratti di vani destinati ad attività commerciali l'altezza utile non potrà essere

inferiore a m. 3,00 e superiore a m. 4,20.

Potranno essere autorizzate altezze inferiori e comunque mai inferiori a mt. 2,70 per le

destinazioni commerciali e mt.2,50 per quelle residenziali solo se il vano disporrà di

idoneo impianto di ventilazione e ricambio di aria.

Potranno, altresì, essere autorizzate altezze superiori, comunque mai superiori a mt. 6,00, a

condizione che nel calcolo della Sr, venga inserita una superficie aggiuntiva dedotta dal

maggior volume del vano diviso 3,00 metri.

3) In caso di vani aventi il solaio di copertura inclinato l'altezza utile è data dalla media delle

altezze misurata all'imposta e al colmo.

Art.8 – Disciplina dei Parcheggi.

1) I parcheggi previsti dalle presenti norme si suddividono in:

- parcheggi pubblici di urbanizzazione primaria;

- parcheggi privati anche di uso pubblico ad esclusivo servizio degli usi previsti,

contrassegnati sugli elaborati grafici di piano con la sigla Pp.

Lo standard è espresso in mq. di superficie comprensiva degli spazi di sosta e di manovra, in

rapporto alla superficie utile, ovvero alla superficie fondiaria destinata all’uso; le aree e gli spazi

destinati a parcheggio sia pubblici che privati devono essere organizzati in modo da rispettare una

percentuale di posti macchina (mt. 2,50 x mt. 5,00) non inferiore al 60% della superficie totale. In

caso di proporzione il numero minimo di posti auto è approssimato per difetto.

2) I parcheggi pubblici sono parcheggi di proprietà pubblica e pubblico utilizzo necessari a

soddisfare le esigenze elementari di mobilità e di sosta all’interno del territorio comunale. Le aree

per i parcheggi pubblici sono indicate negli elaborati grafici che compongono il P.R.G. con il

simbolo P; in termini di quantità sono regolamentati dal D.M. 2.4.68 n°1444 (Standard Urbanistici),

come riportato all’art.10 lettera d). Nei piani attuativi i parcheggi pubblici sono previsti come

standard urbanistico e dimensionati in proporzione alla capacità insediativa.

3) In tutte le nuove costruzioni, negli ampliamenti, nelle demolizioni con ricostruzione e nei cambi

d’uso tra diverse categorie funzionali, vanno previsti spazi di parcheggio privati nelle quantità non

inferiori a quanto indicato successivamente. Le superfici da porre a base del calcolo sono :

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- quelle riferite all’intero intervento per i casi di nuova edificazione, demolizione e

ricostruzione, ristrutturazione edilizia;

- quelle riferite alla sola parte ampliata per i casi di ampliamento e sopraelevazione;

- quelle riferite alla sola parte cambiata o mutata per i casi di cambio o mutamento della destinazione d’uso;

La realizzazione e l’adeguamento dei parcheggi privati non è obbligatoria negli interventi residenziali

di tipo agricolo, negli interventi che non comportano la realizzazione di superfici utili o variazioni di

destinazioni d’uso tali da determinare una quota di parcheggio privato inferiore a un posto auto,

negli interventi in edifici compresi nelle zone “A”.

4) I parcheggi privati possono essere ricavati nelle costruzioni stesse ovvero in aree di pertinenza

dell’edificio oppure promiscuamente, o anche su aree limitrofe che non facciano parte del lotto

purché siano asservite all’edificio con vincolo di destinazione a parcheggio a mezzo di atto trascritto.

I parcheggi Privati possono essere autorizzati anche su più piani nel sottosuolo.

Per gli edifici esistenti all’entrata in vigore della legge del 24.03.1989 N. 122, potranno

realizzare fuori sagoma, garage chiusi seminterrati per una altezza fuori terra non superiore a

mt.1, per i lati fronteggianti viabilità pubblica alla distanza non inferiore a mt. 1,50 con

accessi non diretti dalla viabilità pubblica esistente e prevista.

5) Per le attività commerciali, (U5.2, U5.3,U5.4,U5.5) lo spazio da adibire a parcheggio privato di

uso pubblico di specifica pertinenza è indicato dall’art.8 comma d) del Piano Urbanistico

Commerciale vigente.

Per gli esercizi di vicinato la dotazione di parcheggi privati sarà pari a 15 mq/100 mq mentre

i parcheggi privati di uso pubblico saranno pari a 50 mq/100 mq.

Oltre alle quantità indicate nel suddetto articolo devono essere rispettate tutte le norme in materia

indicate in direttive e leggi regionali di urbanistica commerciale.

6) Tutte le aree scoperte a parcheggio dovranno essere opportunamente progettate attraverso

idonee soluzioni per le pavimentazioni, le alberature ed altra vegetazione e gli altri elementi di

arredo; per i parcheggi di uso pubblico dovrà essere prevista anche l’illuminazione e la segnaletica.

7) Nei casi di impianti sportivi e di impianti scoperti (cinema all’aperto, campi da gioco e simili, etc) i

parcheggi privati di uso pubblico non devono essere inferiori ad un posto macchina per ogni tre posti

di capacità dell’impianto.

8) per gli usi U 4.2- Terziario concentrato, e turistiche ricettive la dotazione di parcheggi privati di

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uso pubblico deve essere dimensionata con un minimo di 25 mq per ogni unità di terziario e turistica.

9) Per i parcheggi privati la dotazione minima va determinata come segue:

9.1) Uso Residenziale:

parcheggi privati 30 mq/100 mq di superficie utile(10mq/100 mc. secondo

quanto disposto dall'art. 2 della legge 24 Marzo 1989 n.122).

Art. 37 - Zona E: Agricola

1) Il PRG identifica le zone omogenee E destinate all’esercizio dell’attività agricola intesa non

soltanto come funzione produttiva ma come salvaguardia del sistema idrogeologico, del

paesaggio agrario e dell'equilibrio ecologico e naturale.

Nella cartografia sono delimitate le seguenti zone agricole:

- E1 agricola normale;

- E2 agricola di tutela e valorizzazione del territorio rurale

- E3 agricola di rilevante interesse economico

- E4 agricola periurbana

2) Sono considerati obiettivi prioritari la valorizzazione e recupero del territorio agricolo, la

tutela e l’efficienza delle unità produttive ed ogni intervento volto a soddisfare le esigenze

economiche e sociali dei produttori e dei lavoratori agricoli in relazione alle caratteristiche

culturali e dimensionali del fondo rustico.

3) Nelle zone agricole, così come individuate dalle cartografie del PRG e fatto salvo quando

diversamente disposto dalle specifiche norme di zona, sono consentite:

- le attività agricole qualificate come tali dall’art.2135 C.C., nonché da disposizioni normative

comunitarie nazionali e regionali;

- le attività svolte da aziende agricole di promozione e di servizio allo sviluppo dell’agricoltura,

della zootecnia e della forestazione;

- le attività agrituristiche e del turismo rurale nei limiti delle norme regionali vigenti in materia;

- le attività faunistiche venatorie;

- le attività definite come connesse all’attività agricola da disposizioni normative comunitarie

nazionali e regionali;

Al fine di assicurare le condizioni per il mantenimento dell’attività agricola, sono ammesse solo le

trasformazioni compatibili con tali attività congrue col sistema ambientale.

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4) L’utilizzazione edificatoria residenziale dei suoli agricoli è ammessa, così come prevista dal

primo comma dell’art.70 della L.R. 18/83, nel testo vigente, “ solo per residenze che

conservino le destinazioni agricole del suolo” e tutelino l’ambiente nelle sue caratteristiche

contadine.

5) Nella zona sono consentite opere, impianti ed edifici necessari alla conduzione agricola, alla

prima trasformazione dei prodotti agricoli, agli allevamenti ed alla residenza.

In particolare:

a) costruzioni inerenti alla conduzione del fondo quali abitazioni, silos, depositi,

ricoveri per macchine agricole a diretto uso dell’azienda, serbatoi idrici,

stalle, porcilaie, serre ed impianti fissi di protezione dei prodotti, impianti di

irrigazione ,etc.;

b) costruzioni adibite alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei

prodotti agricoli.

c) le attività inerenti alla ricettività turistica, ai sensi dell'art. 73 della L.R. n.

18/83, così come modificata dalla L.R. n.70/95 nonché, le attività connesse

con l'utilizzazione turistica, sportiva, ricreativa e di ristoro delle costruzioni

rurali non più finalizzate all'uso agricolo.

6) Per i fabbricati ubicati in tutte le sottozone, di fatto esistenti all’ adozione della Variante

Generale al P.R.G. in data 20.02.1993 che risultino in contrasto con le disposizioni della

presente normativa, relativamente all’unità minima aziendale, sono possibili i seguenti tipi

d’intervento:

- lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione;

- opere di cui all'art. 9 lettera b), d), e) della legge 28 Gennaio 1977, n. 10;

- al fine di rendere funzionali l’abitazione in rapporto alle moderne esigenze di vita:

- per edifici di consistenza fino a 45 mq di superficie utile complessiva, sono

consentiti incrementi una tantum in ampliamento, fino al limite massimo di 100 mq.

di superficie utile complessiva, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche

dominanti dei fabbricati della zona.

- per edifici di consistenza superiore a 45 mq di superficie utile complessiva, sono

consentiti incrementi una tantum in ampliamento, fino al limite massimo di 200 mq.

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di superficie utile complessiva nel rispetto delle caratteristiche architettoniche

dominanti dei fabbricati della zona.

7) Per i manufatti non residenziali, di fatto esistenti all’ adozione della Variante Generale al

P.R.G. in data 20.02.1993 che siano stati legittimamente autorizzati e realizzati in conformità

delle norme e leggi in vigore alla data della loro esecuzione o che siano stati condonati ai

sensi della L. 47/85 e L. 724/94, sono ammessi rilocalizzazioni e accorpamenti entro un

raggio di 200 mt , fermo restando le superfici originarie, le altezze della sottozona e le

distanze dai confini e tra i manufatti.

8) Restano esclusi dal computo le superfici dei portici al servizio della residenza, quando

la loro superficie complessiva non superi il 20% della superficie utile abitabile, e le

logge quando non superino il 40% della superficie utile abitabile. Sono inoltre esclusi

i sottotetti aventi le caratteristiche di cui all’art.4, delle presenti N.T.A.

Non è soggetta a limitazione la realizzazione di serre e coperture stagionali.

9) Se gli edifici esistenti ricadono nelle fasce di rispetto della viabilità, gli ampliamenti ammessi

non devono comportare in alcun caso avanzamento dell'edificio verso la strada.

In ogni caso deve essere asservita alla costruzione l'intera particella catastale su cui insiste

l'edificio, con atto pubblico registrato e trascritto.

10) Per le pinciaie è tassativamente vietata la demolizione a qualsiasi titolo, e sono consentiti

solo interventi di restauro conservativo; le relative cubature e superfici non vanno computate

nel calcolo dei parametri edilizi ammissibili dalle norme di Piano.

11) Nella tavola del sistema ambientale sono state individuate, inoltre, le alberature di

particolare pregio ambientale, sia sotto forma di singoli alberi come querce ed altre essenze,

sia sotto forma di alberature d'insieme poste su creste o crinali.

Tali alberature non possono essere abbattute.

12) Nella zona agricola è fatto assoluto divieto di praticare l'allevamento industriale di qualsiasi tipo di animale.

Ai progetti presentati in zona agricola deve essere allegata documentazione fotografica della

zona (a 360 gradi) e dell'eventuale edificio su cui si interviene con n. 2 sezioni ortogonali del

terreno, estese per almeno ml 60 dal luogo dell'intervento.

13) Nella zona, per gli interventi relativi alla realizzazione di nuove opere o di ampliamento delle

opere esistenti viene rilasciata la concessione a costruire ai seguenti soggetti, singoli o

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associati:

- proprietari coltivatori diretti;

- conduttori in economia;

- affittuari e mezzadri che abbiano acquisito il diritto di sostituirsi al proprietario

nell'esecuzione delle opere;

- imprenditori agricoli a titolo principale.

Limitatamente ai soggetti imprenditori agricoli a titolo principale, sia coltivatori diretti che

affittuari, sono fatte salve tutte le agevolazioni e prescrizioni alle condizioni massime degli

artt. 70 e 71 della L.R. 18/83, come modificata con L.R. n. 70/95, (indice di utilizzazione

residenziale pari a 0,03 mc/mq – maggiorazione volume pari ad 80 mc/persona – indice di

utilizzazione per manufatti connessi alla conduzione del fondo pari a 150 mq/ha - possibilità

di accorpamento di fondi rustici non contigui purchè facenti parte della stessa unità

aziendale, unità minima aziendale).Le agevolazioni di cui sopra, compresa l’unità

minima aziendale di un ettaro ai fini del rilascio del permesso di costruire, sono

valide all’interno di tutte le sottozone –E1, E2, E3, E4-

14) Le superfici utili esistenti nella zona agricola, in cui si svolgono regolarmente attività

artigianali, commerciali e comunque non espressamente citate fra le destinazioni d'uso

consentite nella zona agricola "E", purché regolarmente autorizzate e insediate in

conformità alle norme urbanistiche vigenti, esistenti alla data di adozione della Variante

Tecnica di PRG del 16.10.2003, sono fatte salve e, su parere favorevole del Consiglio

Comunale, possono essere incrementate del 30% per miglioramenti igienico - funzionali ed

a condizione che si tratti di attività non moleste ed igienicamente in regola con le norme ed i

regolamenti vigenti.

16) L'accorpamento delle singole aree di una stessa proprietà deve risultare da apposito atto

pubblico, registrato e trascritto, che vincoli il trasferimento della capacità edificatoria,

destinando a "non aedificandi" la parte di fondi che abbiano ceduto la propria capacità

edificatoria.

Ugualmente un atto d'obbligo, registrato e trascritto, deve vincolare in tutti i casi, i fondi per i

quali sia stata utilizzata la relativa capacità edificatoria.

17) Possono essere considerati manufatti connessi alla conduzione del fondo anche

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locali o spazi da destinare alla degustazione dei prodotti tipici dell’azienda o

esposizione per la vendita degli stessi.

18) Per le zone E1,E2,E3,E4 può essere edificata una sola unità abitativa per ogni nucleo

familiare, e secondo l’art. 70 della L.R. 18/73, la volumetria di ogni singolo edificio

residenziale non potrà superare gli 800 mc.

Sottozona E4: Agricola periurbana

Comprende aree agricole con funzione di riequilibrio ecologico e paesaggistico rispetto all’area

urbana.

Obiettivo prioritario è la conservazione della naturale destinazione agricola, che andranno perseguiti

attraverso modelli colturali bioecologici, dal punto di vista dell’impatto ambientale e dai contenuti

paesaggistici.

Nella sottozona l’unità minima aziendale di intervento è di mq.50.000.

Nella sottozona per i soggetti diversi da quelli elencati nell’art.37 per i quali sono fatti salvi gli indici

previsti dagli artt. 70 e 71 della L.R. 18/83, si applicano i seguenti indici:

1) per le costruzioni del tipo "a" inerenti alla conduzione del fondo:

- indice di utilizzazione fondiaria, 30 mq/ha per la residenza, più 40 mq/ha per le attrezzature

agricole annesse alla residenza e poste ad una distanza minima di mt.10,00 da essa o in

accorpamento.

- altezza massima mt. 7,50 con eccezione delle strutture ed impianti tecnologiche la cui altezza

verrà stabilita in base alle esigenze effettive;

- distanza dai confini, mt. 10,00;

- distanza dalla viabilità mt. 20,00 con eccezione delle strade vicinali ed interpoderali, per le quali,

la distanza, è ridotta a mt. 10,00 facendo salve le disposizioni del codice della strada;

2) per le costruzioni del tipo "b", adibite alla conservazione ed alla trasformazione dei prodotti

agricoli:

- indice di utilizzazione fondiaria, 500 mq/ha;

- unità minima d'intervento, 50.000 mq.;

- altezza massima, mt. 7,50 con eccezione delle strutture ed impianti tecnologici la cui altezza

verrà stabilita secondo le esigenze obiettive;

- distanza dai confini, mt. 10, 00;

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- distanza dalla viabilità, mt. 20, 00 facendo salve le disposizioni del codice della strada.

In queste aree non sono ammessi impianti produttivi ai sensi dell’art.72 della L.R. 18/83, né impianti

produttivi agricoli e zootecnici di tipo industriale ne allevamenti di tipo intensivo.

Sono fatti salvi gli impianti esistenti alla data di adozione della Variante Tecnica di Adeguamento

del Vigente PRG (16.10.2003)

REGOLARITÀ EDILIZIA

L'immobile risulta regolare per la legge n° 47/1985. La costruzione non è antecedente al 01/09/1967. Non sono presenti vincoli artistici, storici o alberghieri. Non sono presenti diritti demaniali o usi civici. L'immobile risulta agibile.

Villa, via Convento n.30, Mosciano Sant'Angelo (TE), 64023, e catastalmente al NCEU Fg.26 part.1500 sub5, 13,5 vani, cat.A/8 cl.1, r.1464,16 via Balifieri snc, piano S1-T-1.

IL FABBRICATO PRESENTA LE SEGUENTI AUTORIZZAZIONI EDILIZIE:

- PDC N.4960 DEL 06.10.2001;

- TAVOLE GRAFICHE, RELAZIONE, PLANIMETRIE AL PRIMO PDC, TAVOLE DEL 05.2001;

- COSTITUZIONE SERVITU' DI PASSAGIO 19.09.2001;

- COSTITUZIONE ATTO D'OBBLIGO 02.10.2001;

- INIZIO LAVORI 03.06.2002;

- PARERE IGENICO SANITARIO N.78 DEL 10.07.2002;

- PDC IN VARIANTE N.5096 DEL 30.07.2002;

- PROGETTO GRAFCICO ALLA VARIANTE 05.2003;

- CONFORMITA' IMPIANTI TERMOIDRAULICI ED ELETTRICI 16.05.2003;

- PARERE IGENICO SANITARIO N.71 DEL 25.06.2003;

- PDC N.5283 DEL 02.10.2003;

- PROGETTO IN SANATORIA 11.2004;

- PDC IN SANATORIA N.605 DEL 09.10.2007;

- DICHIARAZIONE PER L'ISOLAMENTO TERMICO 17.10.2007;

- AUTORIZZAZIONE ALLACCIO FOGNARIO 22.07.2008;

- AGIBILITA' N.1808 DEL 04.08.2008;

Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità

Non esiste il certificato energetico dell'immobile.

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Esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico.

Esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto termico.

Villa, via Convento n.30, Mosciano Sant'Angelo (TE), 64023, e catastalmente al NCEU Fg.26 part.1500 sub5, 13,5 vani, cat.A/8 cl.1, r.1464,16 via Balifieri snc, piano S1-T-1.

ESISTE CORRISPONDENZA DA SOPRALLUOGO DEL CTU del 10.12.2015 AD ECCEZIONE DI:

- l'altezza del magazzino al piano S1 viene dichiarata catastalmente 2,50, risulta sul luogo 3,00, (trattasi di lieve difformità sanabile).

- I locali interrati di servizio alla piscina presentano un tramezzo interno ed una disposizione dei vani posti sulla parte finale del locale diversa da quella riportata nel catastale, (trattasi di lieve difformità sanabile).

- Si riscontra un annesso ricovero animali ed attrezzi agricoli assente nelle piante catastali ( tale manufatto da verifiche del CTU non risulta sanabile e con ciò oggetto di demolizione e ripristino allo stato quo ante a carico dell'aggiudicatario che ne prende possesso in quanto interno alla proprietà part.1500).

- Si riscontra un annesso in prefabbricato di lamiera e sandwich in appoggio sul suolo e non fisso( tale manufatto da verifiche del CTU non risulta sanabile e con ciò oggetto di demolizione e ripristino allo stato quo ante a carico dell'aggiudicatario che ne prende possesso in quanto interno alla proprietà part.1500).

- Si riscontra un annesso pensilina in legno lamellare aperta su tre lati e priva di volumi chiusi( tale manufatto da verifiche del CTU non risulta sanabile e con ciò oggetto di demolizione e ripristino allo stato quo ante a carico dell'aggiudicatario che ne prende possesso in quanto interno alla proprietà part.1500).

- Si riscontra un annesso gazebo in metallo e copertura in pvc bianca che vista la tipologia di struttura ed appoggio al suolo non si ritiene una pertinenza e con ciò non oggetto di valutazione nella perizia, inoltre( tale manufatto da verifiche del CTU non risulta sanabile), la platea in massetto e rivestita di appoggio del gazebo risulta rientrante nella stima del CTU e non presenta vincoli di sanabilità.

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI

Non si é a conoscenza di presenza di vincoli od oneri condominiali.

L'immobile non risulta investito da gestione condominiale, con ciò tutte le utenze e spese di gestione sono a carico diretto dei proprietari.

STIMA / FORMAZIONE LOTTI

Il valore commerciale dei beni pignorati è stato determinato sulla base delle seguenti variabili: ubicazione dell'immobile, caratteristiche e peculiarità della zona oltre che dalla facilità di raggiungimento, stato di manutenzione, conservazione, finitura e confort, consistenza, regolarità geometrica della forma, sussistenza di eventuali vincoli e servitù passive o attive, suoi dati metrici ed infine la situazione del mercato e della domanda e dell'offerta. Tutti questi elementi, in coesistenza

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all'esame di alcune documentazioni ufficiali ed esperita un'attenta e puntuale ricerca volta a determinare l'attuale valore di mercato indicando sia il valore per metro quadro che il valore complessivo, tenendo conto altresì di eventuali adeguamenti e correzioni della stima, hanno concorso a determinare il più probabile valore di compravendita da attribuire agli immobili oggetto della stima.

Lo scrivente ha ritenuto opportuno procedere alla formazione di un lotto unico cosi costituito:

Bene N° 1 - Villa ubicata a Mosciano Sant'Angelo (TE) - via Convento n30 Villa, via Convento n.30, Mosciano Sant'Angelo (TE), 64023, e catastalmente al NCEU Fg.26 part.1500 sub5, 13,5 vani, cat.A/8 cl.1, r.1464,16 via Balifieri snc, piano S1-T-1 L'immobile si colloca nel Comune di Mosciano Sant'Angelo, in periferia, zona Convento, alla via Convento n.30, catastalmente identificato invece come via Balifieri snc. La zona si presenta di tipo prettamente residenziale, con limitrofe zone commerciali industriali. La densità di costruito ed abitativa è bassa, in effetti la zona risulta antropizzata con edilizia isolata composta da villette, oltre alcune costruzioni di tipo condominiale a palazzina. La zona è servita da strada comunali asfaltate, facilmente raggiungibile, buona presenza di posti auto pubblici, facile la fruizione ed accesso presso l'unità oggetto di stima. Nel raggio di 1 km si trovano i servizi principali, fra cui tutti gli sportelli pubblici nel centro cittadino distante circa 1,5 km. L'immobile si configura come una villetta composta da due piani fuori terra (T-1) ed un piano seminterrato (S1) indipendente ed isolata, munita di pertinenze quali una piscina scoperta oltre struttura sottostante alla piscina che funge da spogliatoio, servizi igienici ad uso piscina e locali tecnici, inoltre si aggancia all'immobile principale una superficie di terreno di natura agricola identificato sempre sotto il sub 5, si specificherà nella descrizione dell'iter approvativo comunale le superfici di terreno agricolo che risultano vincolate ed agganciate allo stesso fabbricato. Lo stesso terreno al sub 5 quale pertinenza diretta dell'immobile risulta in parte recintato, inoltre all'interno dell'area si trova una recinzione che divide l'intero terreno in due quote ovvero una porzione di terreno più curata ed a mò di giardino verde con prato rasato e piante da giardino più limitrofo all'immobile il quale vi insiste sopra, ed un'altra quota di terreno sempre al sub 5 più spostata verso valle o verso il fossato sottostante lasciata a terreno agricolo e provvista di terreno misto e piante di olivo di medio fusto. L'immobile si dispone nel piano T sopraelevato con una zona giorno e parte della zona notte ovvero si trovano anche due camere, quindi il piano primo adibito a zona notte e composto da due camere munite di bagno interno e con ciò due bagni. Al piano seminterrato S1 si trovano locali lavanderia, ripostiglio, locale taverna, magazzino e rimessa mezzi, bagno e locale tecnico con accesso dall'esterno. Si riscontra sempre all'interno della proprietà e terreno al sub 5 anche due pertinenze non provviste di regolare autorizzazione amministrativa di realizzo. Ovvero si trovano una rimessa e ricovero animali da cortile, quindi una pensilina in legno lamellare aperta. La recinzione a monte e limitrofa all'ingresso principale sia carrabile che pedonale risulta fatta in opera in mattoni faccia vista ed in ottimo stato, mentre per la restante parte della recinzione presente sull'area risulta composta da rete metallica e paletti metallici disposti a secco. Gli accessi all'area sono del tipo in ferro battuto di buona qualità e muniti di comando elettrico sia l'ingresso pedonale che l'ingresso carrabile, altro cancello si trova a valle e facente parte della divisione mediante recinzione sopra descritta, cancello metallico quest'ultimo con movimentazione manuale ed in buono stato. L'interno dell'area pertinenziale diretta all'immobile si compone di una serie di percorsi rivestiti in betonelle con disposizione a secco ed in buono stato per il percorso carrabile mentre per i percorsi pedonali e scivolo carrabile si riscontra una pavimentazione a piastrelle ceramiche per esterno su base massetto. Il giardino più limitrofo alla casa presenta inoltre una serie di piante di medio e piccolo fusto in ottimo stato conservativo. Si riscontra la presenza nel giardino di un gazebo metallico con tendone plastico bianco, posato su di una base di massetto e rivestimento ultimo a piastrelle ceramiche, si precisa che lo stesso gazebo non presenta alcuna autorizzazione Comunale ne quindi lo si rileva nel catastale. Si precisano quindi che: il gazebo metallico, la pensilina lignea lamellare indipendente, il prefabbricato in lamiera e sandwich in appoggio sul terreno, ed il manufatto a

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ricovero animali ed attrezzi agricoli risultano privi di ogni autorizzazione e su verifiche del CT presso gli uffici preposti non condonabili , ed inoltre esclusi dalla valutazione stessa immobiliare essendo per il gazebo metallico una struttura leggera amovibile oltre che priva di autorizzazione, per il prefabbricato a lamierino e sandwich una struttura amovibile ed in appoggio oltre che priva di autorizzazione, per la pensilina lignea in lamellare una struttura leggera amovibile oltre che priva di autorizzazione, ed in ultimo per la struttura ricovero animali ed attrezzi in parte di tipo leggero a sandwich in parte fissa con massetto a platea e pilastrini metallici risulta non condonabile quindi oggetto di demolizione e ripristino al quo ante. Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 26, Part. 1500, Sub. 5, Categoria A8 L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/2), Proprietà (1/2) Valore di stima del bene: € 690.390,00 Villa, via Convento n.30, Mosciano Sant'Angelo (TE), 64023, e catastalmente al NCEU Fg.26 part.1500 sub5, 13,5 vani, cat.A/8 cl.1, r.1464,16 via Balifieri snc, piano S1-T-1. Il valore commerciale dei beni pignorati è stato determinato sulla base delle seguenti variabili: ubicazione dell'immobile, caratteristiche e peculiarità della zona oltre che dalla facilità di raggiungimento, stato di manutenzione, conservazione, finitura e confort, consistenza, regolarità geometrica della forma, sussistenza di eventuali vincoli e servitù passive o attive, suoi dati metrici ed infine la situazione del mercato e della domanda e dell'offerta, valori OMI, valori di mercato allo stato attuale e da ricerche di settore mediante siti specializzati ed agenzie imm. locali. Tutti questi elementi in coesistenza all'esame di alcune documentazioni ufficiali ed esperita un'attenta e puntuale ricerca di mercato, hanno concorso a determinare il più probabile valore di compravendita da attribuire agli immobili oggetto della stima. Visti i valori OMI che ne determinano una forbice da 770,00 a 1100,00 euro, valori da integr. anno 2015 semestre primo, fascia di zona Periferica/Convento. Viste le ricerche di mercato presso le agenzie locali che ne assegnano un valore più probabile di euro/mq da 1300,00 a 1500,00. Viste le ricerche su siti specializzati che rimettono immobili similari con forbice prevista tra euro/mq da 1200,00 a 1600,00. Quindi visti giornali e riviste di settore, oltre che da parametri correttivi applicati dal tecnico Estimatore in funzione delle finiture e particolarità dello stesso bene quindi condizioni e suo stato, fattori intrinsechi ed estrinsechi, si determina in ultimo un più probabile valore di mercato unitario di euro/mq 1500,00. Il CTU precisa inoltre che nel valore unitario associato e quindi nel valore complessivo risultano comprese anche tutte le pertinenze oggetto di stima, ovvero piscina ed annessi piscina, platea pavimentata posta nel giardino, annessi tecnici all'immobile, terreno relativo alla part.1500 con relative piante da giardino e da frutto, recinzioni, giardino esterno, si escludono quindi l'annesso ricovero animali d attrezzi, si esclude la pensilina in legno lamellare, si esclude il container prefabbricato in quanto tutte e tre opere abusive, prive di ogni autorizzazione e non sanabili. Il costo per il ripristino di dette aree lo si è considerato come deprezzamento nel valore di stima associato al restante immobile.

Identificativo corpo

Superficie convenzionale

Valore unitario Valore complessivo

Quota in vendita

Valore lotto

Bene N° 1 - Villa Mosciano Sant'Angelo (TE) - via Convento n30

460,26 mq 1.500,00 €/mq € 690.390,00 100,00 € 690.390,00

Totale lotto: € 690.390,00

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Valore di stima: € 690.390,00

Deprezzamento del 5,00 %

Valore finale di stima: € 656.000,00

si è utilizzato il metodo comparativo del più probabile valore di mercato

RISERVE E PARTICOLARITÀ DA SEGNALARE

SI RPECISANO LE SEGUENTI NOTE SULLA PROPRIETA':

Il pignoramento avente data 31.07.2014 su deposito presso la cancelleria Esecuzioni Teramo e su notifica alle parti Debitrici il 25.07.2014, quindi su trascrizione dello stesso pignoramento con Nota di Trascrizione n.2 del 01.09.2014 rg10409 ed rp7914 pone a pignoramento l'intero bene nella piena proprietà, quale Villa sita in via Balifieri snc (via Convento n30)in Mosciano Sant'Anglo (TE) al NCEU fg.26 part 1500 sub 3-5 (oggi sub5). La piena proprietà si compone delle quote di 1/2 della proprietà in testa a **** Omissis **** ed altra quota di 1/2 della proprietà in testa a **** Omissis ****.

Quindi si riscontra che con atto di donazione a rogito del Notaio **** Omissis **** del 18.06.2008 rp1405 poi trascritto presso l'Agenzia delle Entrate Teramo al n.7998 del 30.07.2008, **** Omissis **** ed **** Omissis **** donano al padre **** Omissis **** la quota di 1/1 del diritto di abitazione sull'immobile al sub 3 part.1500 fg.26 (oggi sub 5).

L'Esperto fa presente quindi che fra la Nota di Trascrizione del Pignoramento del 01.09.2014 e la donazione con Nota di Trascrizione del 30.07.2008 risultano trascorsi oltre cinque anni scaduti il 30.07.2013.

Si precisa che il Precetto risulta notificato il 09.05.2014 sia ad **** Omissis **** che **** Omissis ****.

SI RPECISANO LE SEGUENTI NOTE SUI MANUFATTI E PERTINENZE:

- l'altezza del magazzino al piano S1 viene dichiarata catastalmente 2,50, risulta sul luogo 3,00, (trattasi di lieve difformità sanabile).

- I locali interrati di servizio alla piscina presentano un tramezzo interno ed una disposizione dei vani posti sulla parte finale del locale diversa da quella riportata nel catastale, (trattasi di lieve difformità sanabile).

- Si riscontra un annesso ricovero animali ed attrezzi agricoli assente nelle piante catastali ( tale manufatto da verifiche del CTU non risulta sanabile e con ciò oggetto di demolizione e ripristino allo stato quo ante a carico dell'aggiudicatario che ne prende possesso in quanto interno alla proprietà part.1500).

- Si riscontra un annesso in prefabbricato di lamiera e sandwich in appoggio sul suolo e non fisso( tale manufatto da verifiche del CTU non risulta sanabile e con ciò oggetto di demolizione e ripristino allo stato quo ante a carico dell'aggiudicatario che ne prende possesso in quanto interno alla proprietà part.1500).

- Si riscontra un annesso pensilina in legno lamellare aperta su tre lati e priva di volumi chiusi( tale manufatto da verifiche del CTU non risulta sanabile e con ciò oggetto di demolizione e ripristino allo stato quo ante a carico dell'aggiudicatario che ne prende possesso in quanto interno alla proprietà part.1500).

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- Si riscontra un annesso gazebo in metallo e copertura in pvc bianca che vista la tipologia di struttura ed appoggio al suolo non si ritiene una pertinenza e con ciò non oggetto di valutazione nella perizia, inoltre( tale manufatto da verifiche del CTU non risulta sanabile), la platea in massetto e rivestita di appoggio del gazebo risulta rientrante nella stima del CTU e non presenta vincoli di sanabilità.

SI PRECISA RELATIVAMENTE ALL'IDENTIFICAZIONE DEL BENE:

Che si riscontra un'anomalia nell'indirizzo catastale ovvero si identifica catastalmente come via Balifieri snc, contro il reale indirizzo quale via/Contr.da Convento n.30.

SERVITU' DI PASSAGGIO DEL 19.09.2001

La società **** Omissis **** concede ai sig.ri **** Omissis **** E **** Omissis **** la Servitù di passaggio con una strada di larghezza costante di ml 6,00, nella zona di terreno al fg.26 part127-125-124-1397-1398-1401 e come da grafico allegato alla scrittura.

Detta servitù concede l'accesso dalla S.S. Provinciale via Belifieri al fondo oggi part.1500.

Il CTU PRECISA CON CIO' CHE LA SERVITU' SI MANTIENE ANCHE PER LE ALTRE PROPRIETA' IN TESTA AI SIG.RI **** Omissis **** E **** Omissis **** e società riconducibili alle stesse persone autorizzate all'accesso, e quindi le part.1446-1447.

ATTO D'OBBLIGO DEL 02.10.2001 REP.9472

Atto unilaterale d'obbligo edilizio per scrittura privata autenticata dal Notaio Mussumeci in data 02.10.2001 rep.9472 in favore del Comune di Mosciano Sant'Angelo gravante sull'area di pertinenza oggi al fabbricato e quindi per la sup. di mq 12747,00 ed allora part.1399-1396-1400-1402 fg.26, oggi part.1500 sub 5 fg.26. L'atto d'obbligo consiste nel vincolare il terreno di natura agricola all'immobile e suo servizio, senza poter modificare la destinazione del suolo se non da sua naturale rettifica per mezzo dello strumento urbanistico Comunale, il vincolo risulta composto ai fini della prat. comunale di rilascio PdC n.6809 del 10.05.2001 ed al fine del successivo rilascio del PdC n.4970 del 06.10.2001. e variante PdC n.5096 del 30.07.2002.

ATTO Di VENDITA del 03.05.2003 REP.200786

Con il presente atto di vendita dei sig.ri **** Omissis ****

e **** Omissis **** vendevano per mezzo Notaio Ciampini il 03.05.2003 rep.200786, alla società **** Omissis **** parte dell'appezzamento di terreno della part.1402 di mq 207,00 oggi part.1446. Superficie se pur venduta mantiene il vincolo d'obbligo verso l'opera costruita ed assentita con PdC n.6809-5096.

ATTO DI ACQUISTO DEL 03.05.2003 REP.200786

Atto di acquisto nel quale i sig.ri **** Omissis ****

e **** Omissis **** acquistano per mezzo Notaio Ciampini il 03.05.2003 rep.200786, dalla Sig.ra **** Omissis **** un appezzamento di terreno di mq 3943,00 al NCT fg.26 part.1447.

ATTO DI VINCOLO DEL 08.09.2003 REP.202623

Con tale atto di vincolo Notaio Ciampini del 08.09.2003 i sig.ri **** Omissis ****

e **** Omissis **** ai fini di poter ampliare la costruzione, si vincola la destinazione ed uso agricolo del fondo della part.1447 di mq 3943,

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Assolto il proprio mandato, il sottoscritto Esperto ex art. 568 c.p.c. deposita la relazione di perizia presso questo Spettabile Tribunale, tanto in assolvimento dell'incarico conferitogli dalla S.V. e resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Roseto degli Abruzzi, li 22/02/2016

L'Esperto ex art. 568 c.p.c. Arch. Rossi Marco

ELENCO ALLEGATI:

N° 9 Altri allegati - comunicazio ed attività (Aggiornamento al 22/02/2016)

N° 1 Altri allegati - costi cancellazione pregiudizievoli (Aggiornamento al 22/02/2016)

N° 8 Altri allegati - documenti catastali (Aggiornamento al 22/02/2016)

N° 34 Altri allegati - documenti comunali (Aggiornamento al 22/02/2016)

N° 9 Altri allegati - documenti identificativi (Aggiornamento al 22/02/2016)

N° 2 Altri allegati - nomina ctu (Aggiornamento al 22/02/2016)

N° 6 Altri allegati - normative locali (Aggiornamento al 22/02/2016)

N° 11 Altri allegati - rilievo fotografico (Aggiornamento al 22/02/2016)

N° 8 Altri allegati - rilievo tecnico (Aggiornamento al 22/02/2016)

N° 13 Altri allegati - trascrizioni-iscrizioni (Aggiornamento al 22/02/2016)

N° 3 Altri allegati - verbali sopralluogo (Aggiornamento al 22/02/2016)

N° 9 Altri allegati - ricerche per servitù, vincoli, atti d'obbligo (Aggiornamento al 22/02/2016)

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RIEPILOGO BANDO D'ASTA

LOTTO UNICO

Bene N° 1 - Villa ubicata a Mosciano Sant'Angelo (TE) - via Convento n30 Villa, via Convento n.30, Mosciano Sant'Angelo (TE), 64023, e catastalmente al NCEU Fg.26 part.1500 sub5, 13,5 vani, cat.A/8 cl.1, r.1464,16 via Balifieri snc, piano S1-T-1 L'immobile si colloca nel Comune di Mosciano Sant'Angelo, in periferia, zona Convento, alla via Convento n.30, catastalmente identificato invece come via Balifieri snc. La zona si presenta di tipo prettamente residenziale, con limitrofe zone commerciali industriali. La densità di costruito ed abitativa è bassa, in effetti la zona risulta antropizzata con edilizia isolata composta da villette, oltre alcune costruzioni di tipo condominiale a palazzina. La zona è servita da strada comunali asfaltate, facilmente raggiungibile, buona presenza di posti auto pubblici, facile la fruizione ed accesso presso l'unità oggetto di stima. Nel raggio di 1 km si trovano i servizi principali, fra cui tutti gli sportelli pubblici nel centro cittadino distante circa 1,5 km. L'immobile si configura come una villetta composta da due piani fuori terra (T-1) ed un piano seminterrato (S1) indipendente ed isolata, munita di pertinenze quali una piscina scoperta oltre struttura sottostante alla piscina che funge da spogliatoio, servizi igienici ad uso piscina e locali tecnici, inoltre si aggancia all'immobile principale una superficie di terreno di natura agricola identificato sempre sotto il sub 5, si specificherà nella descrizione dell'iter approvativo comunale le superfici di terreno agricolo che risultano vincolate ed agganciate allo stesso fabbricato. Lo stesso terreno al sub 5 quale pertinenza diretta dell'immobile risulta in parte recintato, inoltre all'interno dell'area si trova una recinzione che divide l'intero terreno in due quote ovvero una porzione di terreno più curata ed a mò di giardino verde con prato rasato e piante da giardino più limitrofo all'immobile il quale vi insiste sopra, ed un'altra quota di terreno sempre al sub 5 più spostata verso valle o verso il fossato sottostante lasciata a terreno agricolo e provvista di terreno misto e piante di olivo di medio fusto. L'immobile si dispone nel piano T sopraelevato con una zona giorno e parte della zona notte ovvero si trovano anche due camere, quindi il piano primo adibito a zona notte e composto da due camere munite di bagno interno e con ciò due bagni. Al piano seminterrato S1 si trovano locali lavanderia, ripostiglio, locale taverna, magazzino e rimessa mezzi, bagno e locale tecnico con accesso dall'esterno. Si riscontra sempre all'interno della proprietà e terreno al sub 5 anche due pertinenze non provviste di regolare autorizzazione amministrativa di realizzo. Ovvero si trovano una rimessa e ricovero animali da cortile, quindi una pensilina in legno lamellare aperta. La recinzione a monte e limitrofa all'ingresso principale sia carrabile che pedonale risulta fatta in opera in mattoni faccia vista ed in ottimo stato, mentre per la restante parte della recinzione presente sull'area risulta composta da rete metallica e paletti metallici disposti a secco. Gli accessi all'area sono del tipo in ferro battuto di buona qualità e muniti di comando elettrico sia l'ingresso pedonale che l'ingresso carrabile, altro cancello si trova a valle e facente parte della divisione mediante recinzione sopra descritta, cancello metallico quest'ultimo con movimentazione manuale ed in buono stato. L'interno dell'area pertinenziale diretta all'immobile si compone di una serie di percorsi rivestiti in betonelle con disposizione a secco ed in buono stato per il percorso carrabile mentre per i percorsi pedonali e scivolo carrabile si riscontra una pavimentazione a piastrelle ceramiche per esterno su base massetto. Il giardino più limitrofo alla casa presenta inoltre una serie di piante di medio e piccolo fusto in ottimo stato conservativo. Si riscontra la presenza nel giardino di un gazebo metallico con tendone plastico bianco, posato su di una base di massetto e rivestimento ultimo a piastrelle ceramiche, si precisa che lo stesso gazebo non presenta alcuna autorizzazione Comunale ne quindi lo si rileva nel catastale. Si precisano quindi che: il gazebo metallico, la pensilina lignea lamellare indipendente, il prefabbricato in lamiera e sandwich in appoggio sul terreno, ed il manufatto a ricovero animali ed attrezzi agricoli risultano privi di ogni autorizzazione e su verifiche del CT

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presso gli uffici preposti non condonabili , ed inoltre esclusi dalla valutazione stessa immobiliare essendo per il gazebo metallico una struttura leggera amovibile oltre che priva di autorizzazione, per il prefabbricato a lamierino e sandwich una struttura amovibile ed in appoggio oltre che priva di autorizzazione, per la pensilina lignea in lamellare una struttura leggera amovibile oltre che priva di autorizzazione, ed in ultimo per la struttura ricovero animali ed attrezzi in parte di tipo leggero a sandwich in parte fissa con massetto a platea e pilastrini metallici risulta non condonabile quindi oggetto di demolizione e ripristino al quo ante. Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 26, Part. 1500, Sub. 5, Categoria A8 L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) Destinazione urbanistica: Villa, via Convento n.30, Mosciano Sant'Angelo (TE), 64023, e catastalmente al NCEU Fg.26 part.1500 sub5, 13,5 vani, cat.A/8 cl.1, r.1464,16 via Balifieri snc, piano S1-T-1. DI SEGUITO E NORME E REGOLAMENTI CHE DEFINISCONO LA ZONA D'INTERESSE: Art.6 – Disciplina di distanze ed altezze. Salvo quanto diversamente disposto dagli interventi urbanistici preventivi e dalle N.T.A. di Zona della Variante Tecnica di Adeguamento al P.R.G., valgono le seguenti norme generali: a) Distanze tra edifici. 1) La distanza minima tra pareti finestrate di edifici di nuova costruzione e pareti finestrate di edifici antistanti (o parti di parete) è pari all’altezza del fabbricato più alto, e comunque mai inferiore a metri 10,00. La distanza sopra indicata va mantenuta anche nel caso in cui la parete antistante sia provvista di porticato, la cui pilastratura va considerata alla stregua delle pareti. Restano esclusi gli aggetti dalle pareti quali: cornicioni, balconi, pensiline, ecc. In ogni caso dovranno essere rispettati i limiti imposti dal C.C. 2) Nel caso di nuova costruzione che fronteggi con una parete non finestrata, un fabbricato con parete finestrata legittimamente costruito prima dell'adozione della variante generale al P.R.G. deve essere rispettata una distanza pari ad 1/2 dell'altezza dell'edificio più alto ed, in ogni caso, mai inferiore a mt. 6,00. Il distacco del nuovo edificio dal confine del lotto non può essere, tuttavia, inferiore ad 1/4 dell'altezza dell'edificio più alto e, comunque, non inferiore a mt. 3,00. 3) Nel caso di sopraelevazioni di edifici preesistenti il distacco minimo tra pareti antistanti, deve essere pari ad almeno 1/2 dell'altezza dell'edificio più alto e comunque mai inferiore a mt. 6,00. b) Distanze degli edifici dal confine di zona e di proprietà. 1) La distanza di un fabbricato di nuova costruzione dai confini del lotto contiguo libero da costruzioni, deve essere pari ad un mezzo dell'altezza del fronte prospettante, fermo restante un distacco minimo assoluto di metri 5,00. Tale distanza può essere derogata qualora sussista un accordo tra i confinanti stipulato per atto pubblico valevole per sé, eredi ed aventi, causa, in base al quale, fermo restando la distanza regolamentare tra i fabbricati pari all’altezza del fabbricato più alto e comunque non inferiori a mt. 10,00 i confinanti possono diversamente ripartire le distanze legali rispetto al confine. Le distanze dei fabbricati dai confini di zona, che riguardano le aree assoggettate ad intervento pubblico, non devono essere inferiori a mt. 5,00, facendo salvi gli allineamenti preesistenti e le sopraelevazioni. 2) L'accorpamento tra due o più edifici su lotti confinanti, risulta possibile, tramite progetto unitario redatto per entrambe le proprietà. Previo accordo tra le parti formalizzato con scrittura privata registrata e trascritta è possibile l’edificazione sulla linea di confine. Sono fatti salvi i diritti garantiti dal C.C. in materia di costruzioni in aderenza, a confine ecc. 3) Una parete è considerata finestrata quando in essa sono praticate aperture atte a garantire il rapporto aeroilluminante prescritto dal regolamento edilizio per i locali dell’edificio. c) Distanze degli edifici dal ciglio stradale. La distanza minima tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico di veicoli, deve essere uguale alla larghezza della sede stradale, comprendente oltre alla sede carrabile i marciapiedi e le eventuali piste ciclabili maggiorate di: - metri 5,00 per lato per strade di larghezza inferiore a metri 7,00; - metri 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra metri 7,00 e metri 15,00; - metri 10,00 per lato, per strade di larghezza superiore a metri 15,00. Tali distanze non vanno applicate in caso di viabilità privata a fondo cieco al servizio dei singoli lotti. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nel precedente comma nei casi in cui queste siano

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specificatamente definite degli allineamenti edilizi prescritti o definiti da piani attuativi. Nelle zone dove l'edificazione è consentita tramite l'intervento diretto, nel caso in cui tra due intersezioni successive di strade il fronte dei lotti di pertinenza delle costruzioni esistenti prima dell'adozione della Variante Tecnica di Adeguamento al P.R.G. sia già edificato almeno per il 50% le nuove costruzioni realizzabili, fronteggianti la viabilità, possono rispettare l'allineamento medio prevalente (allineamento medio = D1+D2+…Dn/n) dell'edificazione esistente. E’ inoltre possibile rispettare l’allineamento medio prevalente per le nuove costruzioni anche all’interno di zone fronteggianti la viabilità ma non definite da incroci o intersezioni, per una estensione superiore a 100 mt. Nelle zone di tipo C agli incroci vanno lasciate aree minime di rispetto come da D.I.1 Aprile 1968; d) Altezze dei fabbricati. 1) Le altezze massime, per ogni singola zona urbanistica, vanno misurate dalla base post operam dell'edificio fino al piano di calpestio del terrazzo di copertura, o alla linea di gronda del tetto. 2) Ai fini della misurazione della altezza massima dell’edificio, viene considerata la linea di gronda nei casi in cui: - la pendenza sia contenuta entro un'inclinata del 35%; - ci sia una quota interna netta non superiore a cm. 30, tra l’imposta e l’estradosso dell'ultimo solaio orizzontale. In caso di altezza superiore, la stessa sarà misurata sul prolungamento delle pareti perimetrali fino all’ imposta del tetto. Qualora il tetto abbia sporgenze non comprese nell'ingombro sopra indicato, o non sia contenuto in esso, con esclusione degli abbaini aventi le caratteristiche di cui all’art. 4 l'altezza massima sarà determinata come media ponderata. 3) Nel caso di copertura ad unica falda, la cui pendenza sia contenuta entro un'inclinata del 35%, con la quota d’imposta interna netta rispetto all’estradosso dell'ultimo solaio orizzontale non superiore a cm. 30, e la linea di colmo non superi mt.2.40, l’altezza massima dell’edificio viene considerata alla linea di gronda. Nel caso che il punto più alto della falda superi mt. 2,40, l’altezza del fabbricato sarà determinata come media ponderata tra l’altezza considerata alla linea di gronda e quella considerata alla linea di colmo 4) Nel caso in cui la sistemazione esterna dell’edificio risulti su piani inclinati l’altezza massima sarà determinata dalla altezza media ponderata ottenuta dalla sommatoria delle superfici delle singole facciate divisa per la lunghezza del perimetro dell’ingombro a terra dell’edificio. Possono essere escluse dal calcolo delle facciate le maggiori altezze derivanti da scivoli di accesso a locali interrati quando la loro larghezza sia contenuta in mt. 5,00 5) Nei casi in cui l’edificio si articola per fronti arretrati l’altezza massima sarà data dalla media calcolata come al comma 4), fermo restante che l’altezza massima del fronte più alto non potrà comunque superare l’altezza massima prescritta nella sottozona maggiorata del 20%. e) Altezze interne degli edifici 1) Le altezze utili dei vani vanno misurate dal pavimento alla quota di imposta del solaio di copertura del vano stesso. Quando si tratti di vani destinati alla residenza, la cui superficie rientri nel calcolo della Sr, l'altezza utile non potrà essere inferiore a mt. 2,70 e superiore a mt. 3,00. 2) Nei nuovi interventi o nei casi di ristrutturazione di edifici esistenti sono consentite altezze superiori a mt. 3,00 a condizione che nel calcolo della Sr venga inserita una superfice aggiuntiva dedotta dal maggior volume del vano (mc.), rispetto al consentito, diviso mt. 3,00. Non rientrano nel conteggio delle superfici aggiuntive i maggiori volumi derivanti dalle doppie altezze determinate da interruzione dei solai, soppalchi e affacci interni, qualora l’interruzione del solaio non superi 1/3 della superficie coperta del livello sottostante. Quando si tratti di vani destinati ad attività commerciali l'altezza utile non potrà essere inferiore a m. 3,00 e superiore a m. 4,20. Potranno essere autorizzate altezze inferiori e comunque mai inferiori a mt. 2,70 per le destinazioni commerciali e mt.2,50 per quelle residenziali solo se il vano disporrà di idoneo impianto di ventilazione e ricambio di aria. Potranno, altresì, essere autorizzate altezze superiori, comunque mai superiori a mt. 6,00, a condizione che nel calcolo della Sr, venga inserita una superficie aggiuntiva dedotta dal maggior volume del vano diviso 3,00 metri. 3) In caso di vani aventi il solaio di copertura inclinato l'altezza utile è data dalla media delle altezze misurata all'imposta e al colmo. Art.8 – Disciplina dei Parcheggi. 1) I parcheggi previsti dalle presenti norme si suddividono in: - parcheggi pubblici di urbanizzazione primaria; - parcheggi privati anche di uso pubblico ad esclusivo servizio degli usi previsti, contrassegnati sugli

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elaborati grafici di piano con la sigla Pp. Lo standard è espresso in mq. di superficie comprensiva degli spazi di sosta e di manovra, in rapporto alla superficie utile, ovvero alla superficie fondiaria destinata all’uso; le aree e gli spazi destinati a parcheggio sia pubblici che privati devono essere organizzati in modo da rispettare una percentuale di posti macchina (mt. 2,50 x mt. 5,00) non inferiore al 60% della superficie totale. In caso di proporzione il numero minimo di posti auto è approssimato per difetto. 2) I parcheggi pubblici sono parcheggi di proprietà pubblica e pubblico utilizzo necessari a soddisfare le esigenze elementari di mobilità e di sosta all’interno del territorio comunale. Le aree per i parcheggi pubblici sono indicate negli elaborati grafici che compongono il P.R.G. con il simbolo P; in termini di quantità sono regolamentati dal D.M. 2.4.68 n°1444 (Standard Urbanistici), come riportato all’art.10 lettera d). Nei piani attuativi i parcheggi pubblici sono previsti come standard urbanistico e dimensionati in proporzione alla capacità insediativa. 3) In tutte le nuove costruzioni, negli ampliamenti, nelle demolizioni con ricostruzione e nei cambi d’uso tra diverse categorie funzionali, vanno previsti spazi di parcheggio privati nelle quantità non inferiori a quanto indicato successivamente. Le superfici da porre a base del calcolo sono : - quelle riferite all’intero intervento per i casi di nuova edificazione, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione edilizia; - quelle riferite alla sola parte ampliata per i casi di ampliamento e sopraelevazione; - quelle riferite alla sola parte cambiata o mutata per i casi di cambio o mutamento della destinazione d’uso; La realizzazione e l’adeguamento dei parcheggi privati non è obbligatoria negli interventi residenziali di tipo agricolo, negli interventi che non comportano la realizzazione di superfici utili o variazioni di destinazioni d’uso tali da determinare una quota di parcheggio privato inferiore a un posto auto, negli interventi in edifici compresi nelle zone “A”. 4) I parcheggi privati possono essere ricavati nelle costruzioni stesse ovvero in aree di pertinenza dell’edificio oppure promiscuamente, o anche su aree limitrofe che non facciano parte del lotto purché siano asservite all’edificio con vincolo di destinazione a parcheggio a mezzo di atto trascritto. I parcheggi Privati possono essere autorizzati anche su più piani nel sottosuolo. Per gli edifici esistenti all’entrata in vigore della legge del 24.03.1989 N. 122, potranno realizzare fuori sagoma, garage chiusi seminterrati per una altezza fuori terra non superiore a mt.1, per i lati fronteggianti viabilità pubblica alla distanza non inferiore a mt. 1,50 con accessi non diretti dalla viabilità pubblica esistente e prevista. 5) Per le attività commerciali, (U5.2, U5.3,U5.4,U5.5) lo spazio da adibire a parcheggio privato di uso pubblico di specifica pertinenza è indicato dall’art.8 comma d) del Piano Urbanistico Commerciale vigente. Per gli esercizi di vicinato la dotazione di parcheggi privati sarà pari a 15 mq/100 mq mentre i parcheggi privati di uso pubblico saranno pari a 50 mq/100 mq. Oltre alle quantità indicate nel suddetto articolo devono essere rispettate tutte le norme in materia indicate in direttive e leggi regionali di urbanistica commerciale. 6) Tutte le aree scoperte a parcheggio dovranno essere opportunamente progettate attraverso idonee soluzioni per le pavimentazioni, le alberature ed altra vegetazione e gli altri elementi di arredo; per i parcheggi di uso pubblico dovrà essere prevista anche l’illuminazione e la segnaletica. 7) Nei casi di impianti sportivi e di impianti scoperti (cinema all’aperto, campi da gioco e simili, etc) i parcheggi privati di uso pubblico non devono essere inferiori ad un posto macchina per ogni tre posti di capacità dell’impianto. 8) per gli usi U 4.2- Terziario concentrato, e turistiche ricettive la dotazione di parcheggi privati di uso pubblico deve essere dimensionata con un minimo di 25 mq per ogni unità di terziario e turistica. 9) Per i parcheggi privati la dotazione minima va determinata come segue: 9.1) Uso Residenziale: parcheggi privati 30 mq/100 mq di superficie utile(10mq/100 mc. secondo quanto disposto dall'art. 2 della legge 24 Marzo 1989 n.122). Art. 37 - Zona E: Agricola 1) Il PRG identifica le zone omogenee E destinate all’esercizio dell’attività agricola intesa non soltanto come funzione produttiva ma come salvaguardia del sistema idrogeologico, del paesaggio agrario e dell'equilibrio ecologico e naturale. Nella cartografia sono delimitate le seguenti zone agricole: - E1 agricola normale; - E2 agricola di tutela e valorizzazione del territorio rurale - E3 agricola di rilevante interesse economico - E4 agricola periurbana 2) Sono considerati obiettivi prioritari la valorizzazione e recupero del

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territorio agricolo, la tutela e l’efficienza delle unità produttive ed ogni intervento volto a soddisfare le esigenze economiche e sociali dei produttori e dei lavoratori agricoli in relazione alle caratteristiche culturali e dimensionali del fondo rustico. 3) Nelle zone agricole, così come individuate dalle cartografie del PRG e fatto salvo quando diversamente disposto dalle specifiche norme di zona, sono consentite: - le attività agricole qualificate come tali dall’art.2135 C.C., nonché da disposizioni normative comunitarie nazionali e regionali; - le attività svolte da aziende agricole di promozione e di servizio allo sviluppo dell’agricoltura, della zootecnia e della forestazione; - le attività agrituristiche e del turismo rurale nei limiti delle norme regionali vigenti in materia; - le attività faunistiche venatorie; - le attività definite come connesse all’attività agricola da disposizioni normative comunitarie nazionali e regionali; Al fine di assicurare le condizioni per il mantenimento dell’attività agricola, sono ammesse solo le trasformazioni compatibili con tali attività congrue col sistema ambientale. 4) L’utilizzazione edificatoria residenziale dei suoli agricoli è ammessa, così come prevista dal primo comma dell’art.70 della L.R. 18/83, nel testo vigente, “ solo per residenze che conservino le destinazioni agricole del suolo” e tutelino l’ambiente nelle sue caratteristiche contadine. 5) Nella zona sono consentite opere, impianti ed edifici necessari alla conduzione agricola, alla prima trasformazione dei prodotti agricoli, agli allevamenti ed alla residenza. In particolare: a) costruzioni inerenti alla conduzione del fondo quali abitazioni, silos, depositi, ricoveri per macchine agricole a diretto uso dell’azienda, serbatoi idrici, stalle, porcilaie, serre ed impianti fissi di protezione dei prodotti, impianti di irrigazione ,etc.; b) costruzioni adibite alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli. c) le attività inerenti alla ricettività turistica, ai sensi dell'art. 73 della L.R. n. 18/83, così come modificata dalla L.R. n.70/95 nonché, le attività connesse con l'utilizzazione turistica, sportiva, ricreativa e di ristoro delle costruzioni rurali non più finalizzate all'uso agricolo. 6) Per i fabbricati ubicati in tutte le sottozone, di fatto esistenti all’ adozione della Variante Generale al P.R.G. in data 20.02.1993 che risultino in contrasto con le disposizioni della presente normativa, relativamente all’unità minima aziendale, sono possibili i seguenti tipi d’intervento: - lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione; - opere di cui all'art. 9 lettera b), d), e) della legge 28 Gennaio 1977, n. 10; - al fine di rendere funzionali l’abitazione in rapporto alle moderne esigenze di vita: - per edifici di consistenza fino a 45 mq di superficie utile complessiva, sono consentiti incrementi una tantum in ampliamento, fino al limite massimo di 100 mq. di superficie utile complessiva, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche dominanti dei fabbricati della zona. - per edifici di consistenza superiore a 45 mq di superficie utile complessiva, sono consentiti incrementi una tantum in ampliamento, fino al limite massimo di 200 mq. di superficie utile complessiva nel rispetto delle caratteristiche architettoniche dominanti dei fabbricati della zona. 7) Per i manufatti non residenziali, di fatto esistenti all’ adozione della Variante Generale al P.R.G. in data 20.02.1993 che siano stati legittimamente autorizzati e realizzati in conformità delle norme e leggi in vigore alla data della loro esecuzione o che siano stati condonati ai sensi della L. 47/85 e L. 724/94, sono ammessi rilocalizzazioni e accorpamenti entro un raggio di 200 mt , fermo restando le superfici originarie, le altezze della sottozona e le distanze dai confini e tra i manufatti. 8) Restano esclusi dal computo le superfici dei portici al servizio della residenza, quando la loro superficie complessiva non superi il 20% della superficie utile abitabile, e le logge quando non superino il 40% della superficie utile abitabile. Sono inoltre esclusi i sottotetti aventi le caratteristiche di cui all’art.4, delle presenti N.T.A. Non è soggetta a limitazione la realizzazione di serre e coperture stagionali. 9) Se gli edifici esistenti ricadono nelle fasce di rispetto della viabilità, gli ampliamenti ammessi non devono comportare in alcun caso avanzamento dell'edificio verso la strada. In ogni caso deve essere asservita alla costruzione l'intera particella catastale su cui insiste l'edificio, con atto pubblico registrato e trascritto. 10) Per le pinciaie è tassativamente vietata la demolizione a qualsiasi titolo, e sono consentiti solo interventi di restauro conservativo; le relative cubature e superfici non vanno computate nel calcolo dei parametri edilizi ammissibili dalle norme di Piano. 11) Nella tavola del sistema ambientale sono state individuate, inoltre, le alberature di

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particolare pregio ambientale, sia sotto forma di singoli alberi come querce ed altre essenze, sia sotto forma di alberature d'insieme poste su creste o crinali. Tali alberature non possono essere abbattute. 12) Nella zona agricola è fatto assoluto divieto di praticare l'allevamento industriale di qualsiasi tipo di animale. Ai progetti presentati in zona agricola deve essere allegata documentazione fotografica della zona (a 360 gradi) e dell'eventuale edificio su cui si interviene con n. 2 sezioni ortogonali del terreno, estese per almeno ml 60 dal luogo dell'intervento. 13) Nella zona, per gli interventi relativi alla realizzazione di nuove opere o di ampliamento delle opere esistenti viene rilasciata la concessione a costruire ai seguenti soggetti, singoli o associati: - proprietari coltivatori diretti; - conduttori in economia; - affittuari e mezzadri che abbiano acquisito il diritto di sostituirsi al proprietario nell'esecuzione delle opere; - imprenditori agricoli a titolo principale. Limitatamente ai soggetti imprenditori agricoli a titolo principale, sia coltivatori diretti che affittuari, sono fatte salve tutte le agevolazioni e prescrizioni alle condizioni massime degli artt. 70 e 71 della L.R. 18/83, come modificata con L.R. n. 70/95, (indice di utilizzazione residenziale pari a 0,03 mc/mq – maggiorazione volume pari ad 80 mc/persona – indice di utilizzazione per manufatti connessi alla conduzione del fondo pari a 150 mq/ha - possibilità di accorpamento di fondi rustici non contigui purchè facenti parte della stessa unità aziendale, unità minima aziendale).Le agevolazioni di cui sopra, compresa l’unità minima aziendale di un ettaro ai fini del rilascio del permesso di costruire, sono valide all’interno di tutte le sottozone –E1, E2, E3, E4- 14) Le superfici utili esistenti nella zona agricola, in cui si svolgono regolarmente attività artigianali, commerciali e comunque non espressamente citate fra le destinazioni d'uso consentite nella zona agricola "E", purché regolarmente autorizzate e insediate in conformità alle norme urbanistiche vigenti, esistenti alla data di adozione della Variante Tecnica di PRG del 16.10.2003, sono fatte salve e, su parere favorevole del Consiglio Comunale, possono essere incrementate del 30% per miglioramenti igienico - funzionali ed a condizione che si tratti di attività non moleste ed igienicamente in regola con le norme ed i regolamenti vigenti. 16) L'accorpamento delle singole aree di una stessa proprietà deve risultare da apposito atto pubblico, registrato e trascritto, che vincoli il trasferimento della capacità edificatoria, destinando a "non aedificandi" la parte di fondi che abbiano ceduto la propria capacità edificatoria. Ugualmente un atto d'obbligo, registrato e trascritto, deve vincolare in tutti i casi, i fondi per i quali sia stata utilizzata la relativa capacità edificatoria. 17) Possono essere considerati manufatti connessi alla conduzione del fondo anche locali o spazi da destinare alla degustazione dei prodotti tipici dell’azienda o esposizione per la vendita degli stessi. 18) Per le zone E1,E2,E3,E4 può essere edificata una sola unità abitativa per ogni nucleo familiare, e secondo l’art. 70 della L.R. 18/73, la volumetria di ogni singolo edificio residenziale non potrà superare gli 800 mc. Sottozona E4: Agricola periurbana Comprende aree agricole con funzione di riequilibrio ecologico e paesaggistico rispetto all’area urbana. Obiettivo prioritario è la conservazione della naturale destinazione agricola, che andranno perseguiti attraverso modelli colturali bioecologici, dal punto di vista dell’impatto ambientale e dai contenuti paesaggistici. Nella sottozona l’unità minima aziendale di intervento è di mq.50.000. Nella sottozona per i soggetti diversi da quelli elencati nell’art.37 per i quali sono fatti salvi gli indici previsti dagli artt. 70 e 71 della L.R. 18/83, si applicano i seguenti indici: 1) per le costruzioni del tipo "a" inerenti alla conduzione del fondo: - indice di utilizzazione fondiaria, 30 mq/ha per la residenza, più 40 mq/ha per le attrezzature agricole annesse alla residenza e poste ad una distanza minima di mt.10,00 da essa o in accorpamento. - altezza massima mt. 7,50 con eccezione delle strutture ed impianti tecnologiche la cui altezza verrà stabilita in base alle esigenze effettive; - distanza dai confini, mt. 10,00; - distanza dalla viabilità mt. 20,00 con eccezione delle strade vicinali ed interpoderali, per le quali, la distanza, è ridotta a mt. 10,00 facendo salve le disposizioni del codice della strada; 2) per le costruzioni del tipo "b", adibite alla conservazione ed alla trasformazione dei prodotti agricoli: - indice di utilizzazione fondiaria, 500 mq/ha; - unità minima d'intervento, 50.000 mq.; - altezza massima, mt. 7,50 con eccezione delle strutture ed impianti tecnologici la cui altezza verrà stabilita secondo le

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esigenze obiettive; - distanza dai confini, mt. 10, 00; - distanza dalla viabilità, mt. 20, 00 facendo salve le disposizioni del codice della strada. In queste aree non sono ammessi impianti produttivi ai sensi dell’art.72 della L.R. 18/83, né impianti produttivi agricoli e zootecnici di tipo industriale ne allevamenti di tipo intensivo. Sono fatti salvi gli impianti esistenti alla data di adozione della Variante Tecnica di Adeguamento del Vigente PRG (16.10.2003)

Prezzo base d'asta: € 656.000,00

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SCHEMA RIASSUNTIVO PER LA PUBBLICITÀ ESECUZIONE IMMOBILIARE 325/2014 DEL R.G.E.

LOTTO UNICO - PREZZO BASE D'ASTA: € 656.000,00

Bene N° 1 - Villa

Ubicazione: Mosciano Sant'Angelo (TE) - via Convento n30

Diritto reale: Proprietà

Quota 1/1

Tipologia immobile: Villa Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 26, Part. 1500, Sub. 5, Categoria A8

Superficie 460,26 mq

Pertinenze: Superficie

Stato conservativo: Il CTU RIMANDA AL PARAGRAFO DEI PATTI.

Descrizione: Villa, via Convento n.30, Mosciano Sant'Angelo (TE), 64023, e catastalmente al NCEU Fg.26 part.1500 sub5, 13,5 vani, cat.A/8 cl.1, r.1464,16 via Balifieri snc, piano S1-T-1 L'immobile si colloca nel Comune di Mosciano Sant'Angelo, in periferia, zona Convento, alla via Convento n.30, catastalmente identificato invece come via Balifieri snc. La zona si presenta di tipo prettamente residenziale, con limitrofe zone commerciali industriali. La densità di costruito ed abitativa è bassa, in effetti la zona risulta antropizzata con edilizia isolata composta da villette, oltre alcune costruzioni di tipo condominiale a palazzina. La zona è servita da strada comunali asfaltate, facilmente raggiungibile, buona presenza di posti auto pubblici, facile la fruizione ed accesso presso l'unità oggetto di stima. Nel raggio di 1 km si trovano i servizi principali, fra cui tutti gli sportelli pubblici nel centro cittadino distante circa 1,5 km. L'immobile si configura come una villetta composta da due piani fuori terra (T-1) ed un piano seminterrato (S1) indipendente ed isolata, munita di pertinenze quali una piscina scoperta oltre struttura sottostante alla piscina che funge da spogliatoio, servizi igienici ad uso piscina e locali tecnici, inoltre si aggancia all'immobile principale una superficie di terreno di natura agricola identificato sempre sotto il sub 5, si specificherà nella descrizione dell'iter approvativo comunale le superfici di terreno agricolo che risultano vincolate ed agganciate allo stesso fabbricato. Lo stesso terreno al sub 5 quale pertinenza diretta dell'immobile risulta in parte recintato, inoltre all'interno dell'area si trova una recinzione che divide l'intero terreno in due quote ovvero una porzione di terreno più curata ed a mò di giardino verde con prato rasato e piante da giardino più limitrofo all'immobile il quale vi insiste sopra, ed un'altra quota di terreno sempre al sub 5 più spostata verso valle o verso il fossato sottostante lasciata a terreno agricolo e provvista di terreno misto e piante di olivo di medio fusto. L'immobile si dispone nel piano T sopraelevato con una zona giorno e parte della zona notte ovvero si trovano anche due camere, quindi il piano primo adibito a zona notte e composto da due camere munite di bagno interno e con ciò due bagni. Al piano seminterrato S1 si trovano locali lavanderia, ripostiglio, locale taverna, magazzino e rimessa mezzi, bagno e locale tecnico con accesso dall'esterno. Si riscontra sempre all'interno della proprietà e terreno al sub 5 anche due pertinenze non provviste di regolare autorizzazione amministrativa di realizzo. Ovvero si trovano una rimessa e ricovero animali da cortile, quindi una pensilina in legno lamellare aperta. La recinzione a monte e limitrofa all'ingresso principale sia carrabile che pedonale risulta fatta in opera in mattoni faccia vista ed in ottimo stato, mentre per la restante parte della recinzione presente sull'area risulta composta da rete metallica e paletti metallici disposti a secco. Gli accessi all'area sono del tipo in ferro battuto di buona qualità e muniti di comando elettrico sia l'ingresso pedonale che l'ingresso carrabile, altro cancello si trova a valle e facente parte della divisione mediante recinzione sopra descritta, cancello metallico quest'ultimo con movimentazione manuale ed in buono stato. L'interno dell'area pertinenziale diretta all'immobile si compone di una serie di percorsi rivestiti in betonelle con disposizione a secco ed in buono stato per il percorso carrabile mentre per i percorsi pedonali e scivolo carrabile si riscontra una pavimentazione a piastrelle ceramiche per esterno su base massetto. Il giardino più limitrofo alla casa presenta inoltre una serie di piante di medio e piccolo fusto in ottimo stato conservativo. Si riscontra la presenza nel giardino di un gazebo metallico con tendone plastico bianco, posato su di una base di massetto e rivestimento ultimo a piastrelle ceramiche, si precisa che lo stesso gazebo non presenta alcuna autorizzazione Comunale ne quindi lo si rileva nel catastale. Si precisano quindi che: il gazebo metallico, la pensilina lignea lamellare indipendente, il prefabbricato in lamiera e sandwich in appoggio sul terreno, ed il manufatto a ricovero animali ed attrezzi agricoli risultano privi di ogni autorizzazione e su verifiche del CT presso gli uffici preposti non condonabili , ed inoltre esclusi dalla valutazione stessa immobiliare essendo per il gazebo metallico una struttura leggera amovibile oltre che priva di autorizzazione, per il prefabbricato a lamierino e sandwich una struttura amovibile ed in appoggio oltre che priva di autorizzazione, per la pensilina lignea in lamellare una struttura leggera amovibile oltre che priva di autorizzazione, ed in ultimo per la struttura ricovero animali ed attrezzi in parte di tipo leggero a sandwich in parte fissa con massetto a platea e pilastrini metallici risulta non condonabile quindi oggetto

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di demolizione e ripristino al quo ante.

Vendita soggetta a IVA: SI

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FORMALITÀ DA CANCELLARE CON IL DECRETO DI TRASFERIMENTO

Iscrizioni

IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA Iscritto a TERAMO il 29/11/2002 Reg. gen. 17955 - Reg. part. 2786 Quota: **** Omissis **** Importo: **** Omissis **** A favore di **** Omissis **** Contro **** Omissis ****, **** Omissis **** Formalità a carico della procedura Capitale: **** Omissis **** Spese: **** Omissis **** Percentuale interessi: 7,572 % Rogante: NOTAIO CIAMPINI Data: 28/11/2002 N° repertorio: 198141 Note: NESSUNA

IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA Iscritto a TERAMO il 31/10/2007 Reg. gen. 20037 - Reg. part. 4495 Quota: **** Omissis **** Importo: **** Omissis **** A favore di **** Omissis **** Contro **** Omissis ****, **** Omissis **** Formalità a carico della procedura Capitale: **** Omissis **** Spese: **** Omissis **** Percentuale interessi: 5,80 % Rogante: NOTAIO CIAMPINI Data: 30/10/2007 N° repertorio: 226415 N° raccolta: 48186 Note: NESSUNA

IPOTECA GIUDIZIALE derivante da DECRETO INGIUNTIVO Iscritto a TERAMO il 13/06/2014 Reg. gen. 6692 - Reg. part. 788 Quota: **** Omissis **** Importo: **** Omissis **** A favore di **** Omissis **** Contro **** Omissis ****, **** Omissis **** Formalità a carico della procedura Capitale: **** Omissis **** Spese: **** Omissis **** Interessi: **** Omissis **** Rogante: TRIBUNALE TORINO Data: 10/09/2012 N° repertorio: 11480 Note: NESSUNA

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IPOTECA GIUDIZIALE derivante da DEVRETO INGIUNTIVO Iscritto a TERAMO il 13/06/2014 Reg. gen. 6691 - Reg. part. 787 Quota: **** Omissis **** Importo: **** Omissis **** A favore di **** Omissis **** Contro **** Omissis ****, **** Omissis **** Formalità a carico della procedura Capitale: **** Omissis **** Spese: **** Omissis **** Interessi: **** Omissis **** Rogante: TRIBUNALE TORINO Data: 17/09/2012 N° repertorio: 11620 Note: NESSUNA

ATTO ESECUTIVO CAUTELARE Trascritto a PIGNORAMENTO IMM. il 01/09/2014 Reg. gen. 10409 - Reg. part. 7914 A favore di **** Omissis **** Contro **** Omissis ****, **** Omissis **** Formalità a carico della procedura Note: NESSUNA

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