TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Proposta di accordo ex art. 9 L 27.1.2012 n. 3 per l'ammissione all'Accordo di
Ristrutturazione dei debiti ex art. 7 comma 1 Legge 27.1.2012 n.3
Il sottoscritto Aniello lazzetta, nato a AFRAGOLA il 01/06/1954 e residente a AFRAGOLA in
Piazza Ciampa n.15, professione COLTIVATORE AGRICOLO (Debitore ricorrente)
premesso che
- Il ricorrente si trova in una situazione di sovraindebitamento, secondo la definizione di cui alla
lettera al comma 2 dell'art. 6 della legge 27 gennaio 2012, cui intende porre rimedio;
- Sussistono per la ricorrente i presupposti di ammissibilità di cui all'art. 7 della legge n.3 del 27
gennaiO 2012 ed in particolare:
Non è soggetto a procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo
1942 n. 267, ed è priva dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la sottoposizione al
fallimento;
Non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della
crisi da sovra indebitamento ex legge 27 gennaio 2012 n. 3;
Non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei prowedimenti di cui agli articoli 14 e
14-bis della legge n.3 del 27 gennaio 2012;
Ha fornito tutta la documentazione che consente di ricostruire la sua situazione
economica e patrimoniale che di seguito si riepiloga:
Situazione patrimoniale:
Il sottoscritto debitore è proprietario dei seguenti beni Immobili:
Quota di proprietà del 50% con l'ex coniuge, Mormile Francesca (nata il 4/10/1960 in
Afragola), di un Fabbricato comodamente divisibile ubicato in Afragola via Bruno Buozzi
n.71 bis valutato complessivamente euro 504.42000 circa da un proprio tecnico di
fiducia, ing. Raffaele Delle Cave che ha proceduto ad individuare ipotesi di divisione in
due lotti. (Perizia giurata del 10.07.2020 in AlI. H)
Il 22 gennaio di quest'anno è stato conferito, con l'altro comproprietario, un mandato di
vendita all'agenzia immobiliare Remax di Afragola al prezzo di vendita complessivo di (
475.000,00, successivamente revocato. (Mandato in AlI. I)
Piena proprietà di una porzione di fabbricato, composto da n.2 unità immobiliari ubicato
in Piazza Ciampa n.15 già n 13, oggetto della esecu"one ,m~/Z016
promossa dall'ex coniuge in rappresentanza del figlio Vincenzo e valutato dal tecnico
estimatore nominato in sede di detta procedura esecutiva, ing. Aldo Ardito, € 72.485,00.
(Perizia in allegato - doc.2)
Il debitore non possiede beni mobili registrati né possiede titoli di credito, valori
mobiliari, ne titoli assicurativi, né depositi bancari o postali attivi. Non vanta crediti da
riscuotere verso enti o società né verso privati cittadini.
Negli anni 2001, 2002 e 2003 il debitore ha condotto in societa con la moglie la PIEMME
Alimentari s.a.s. in Afragola alla via Pigna n. 33. Da tale data l'attività è stata cessata,
sebbene il debitore abbia appreso che, da verifiche effettuate dall'O.C.C., detta società
PIEMME Alimentari s.a.s. risultava solo sulla carta ancora aperta con regolare iscrizione
al Registro Imprese, di fatto non ha più operato con ultima dichiarazione dei redditi
presentata per l'anno d'imposta 2005.
Situazione reddituale:Il debitore svolge, in modo marginale, l'attività di coltivatore agricolo, da cui riesce a
trarre una fonte di reddito mensile di 400,00/450,00 euro circa, non certificato da
alcuna dichiarazione fiscale.
Non dispone di altre fonti di reddito.
Il prossimo anno, con il compimento del 67 esimo anno il sig. lazzetta Aniello
raggiungerà l'età pensionabile e potrà usufruire della pensione minima maturata per
contributi versati tra la gestione artigiani e la gestione agricoltura.
Residenza e Stato familiareIL debitore ha divorziato dall'ex coniuge Mormile Francesca (sentenza N.7836/2013 -
Ali. doc.3)
Ha due Figlio Domenico (nato il 07.03.1985 in 5an Giorgio a Cremano) e Vincenzo (nato il
28.12.1988 in San Giorgio a Cremano) che ha raggiunto l'indipendenza economica a
settembre 2017 come da Decreto Tribunale Napoli Nord I sezione Civile del 16.01.2020;
(AlI. 5 bis)
Ad oggi, il sig. lazzetta Aniello vive in una porzione di fabbricato di propria proprietà
ubicato in Afragola in piazza Ciampa n.15, già n.13, con il figlio Domenico (nato il
07.03.1985 in San Giorgio a Cremano) che contribuisce alle spese di gestione di casa.
Detto immobile di piazza Ciampa n.15 già n.13 è oggetto della procedura esecutiva
n.311/2016 pendente davanti il Tribunale di Napoli Nord, per il mancato versamento
degli alimenti al figlio Vincenzo. La procedura esecutiva N.311/2016 è in fase avanzata e
la prima asta per la vendita dell'immobile (valutato € 72.485,00) è fissata per il· prossimo
30 settembre 2020.
Cause della crisi da sovraindebitamento
- Le cause della crisi possono imputarsi essenzialmente a:
La situazione economica del sovraindebitamento ha subito un iniziale peggioramento,
nell'anno 1995, all'esito della cessazione dell'attività commerciale di produzione
lattiero - caseario provocato anche dalle iniziali linee di sviluppo del conflitto coniugale,
come di seguito indicato.
I sintomi del sovra indebitamento iniziano a manifestarsi nel 2007 quando la signora
Mormile Francesca, con cui aveva contratto matrimonio nel 1984 e dalla cui unione
coniugale sono nati i 2 figli: Vincenzo (nato il 28.12.1988) e Domenico (nato il 07.03.1985),
dopo alcuni anni di forti incomprensioni e di separazione, avvia i I procedimento di
divorzio conclusosi con la sentenza n.7836/2013. (Sentenza di divorzio - doc. 3)
Con il divorzio, la casa coniugale viene assegnata all'ex coniuge, che già la occupava
dall'anno 2004 con il figlio minore Vincenzo, inoltre, per il mantenimento di
quest'ultimo viene stabilito a carico del debitore lazzetta Aniello, un assegno mensile di
mantenimento di { 400,00 mensili, che non sono stati versati a decorrere dall'anno
2007;
Per cui, l'ex coniuge in rappresentanza del figlio Vincenzo si è attivata per il recupero
coattivo delle somme non versate con precetto e successiva procedura di pignoramento
ed esecuzione immobiliare davanti il tribunale di Napoli Nord (Proc. Es. N.311/2016)
aggredendo la casa familiare del sig. lazzetta Aniello e dell'altro figliolo Domenico, di
esclusiva proprietà del Debitore lazzetta Aniello. Detto immobile è ubicato in Afragola
Piazza Ciampa n.15 già n.B. (Atto di pignoramento Immob. - doc. n. 4).
II debito complessivo per alimenti ammonta a euro 61.141,13 derivante dagli alimenti
dovuti a far data da marzo 2007 a tutto agosto 2017, data di sopraggiunta indipendenza
economica del figlio Vincenzo come da Ordinanze del Tribunale di Napoli Nord del
03.10.2019 e del 16/01/2020 Giudizio I Sezione Civile N.1591/2019. (Doc. - n.5 e n.5 Bis)
Oltre al mancato versamento degli alimenti al figlio Vincenzo, negli anni si sono formati i
seguenti ulteriori debiti:
Notifica di varie cartelle di pagamento da parte dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione
per la maggior parte per omesso pagamento di diritti camerali annuali, contributi INPS,
molte di tali pretese siano ormai prescritte con un residuo ancora dovuto di { 1.777,39.
(doc. AlI. 6)
Tributi comunali impagati per T.A.R.S.U., 1.c.1. e I.M.U. (Anno 2012) e acqua per
complessivi euro 5.718,00 nei confronti del Comune di Afragola affidati al
concessionario della riscossione comunale GE.SE.T. SPA; (doc. A11.7)
Tributi comunali impagati per I.M.U. (Anno 2013 e 2014) per complessivi euro 1.680,00
nei confronti del Comune di Afragola, oggetto di un recente rateizzo in 16 rate e per
canoni idrici per ulteriori euro 718,00 relative a fatture insolute; (doc. AIl.8)
Debito verso l'istituto bancario CREDEM spa per un residuo finanziamento e uno
scoperto di conto corrente rimasti impagati per complessivi { 5.185,60. (Doc. Al1.9 e
AI1.9 bis)
Sussiste, altresì, un debito verso la Curia arcivescovile di Napoli per canoni di locazione
agraria riferibili a varie annualità arretrate, per la conduzione di un terreno agricolo in
località Sanguineto in Afragola, per complessivi euro 5.031,29. Con il creditore si è
pattuito un rientro bonario attraverso rate mensili di € 160,00. (doc. A11.10)
Un'altra posizione debitoria è maturata nei confronti dello studio legale Maiello in
Sant'Anastasia per competenze professionali di assistenza legale del debitore lazzetta
Aniello nella causa innanzi il Tribunale di Napoli Nord R.G. 1591/2019 definita con
decreto del 17.02 ..2020 di euro 3.776,60 oltre I.V.A. e c.P.A. elaborate secondo il D.M.
n.55/2014 contro i sigg. Mormile Francesca e lazzetta Vincenzo, nella procedura
esecutiva immobiliare n.311/2016 curata nell'interesse del sig. lazzetta Aniello e
promossa dalla signora Mormile Francesca per euro 798,10 oltre IVA e cpa elaborate
secondo il D.M. n.55/2014 e infine per l'attività stragiudiziale curata nell'interesse del
sig. lazzetta Aniello per la redazione del contratto preliminare di compravendita con
lorio Luigi non andato a buon fine per euro 3.375,25 oltre IVA e cpa elaborate secondo il
D.M. n.55/2014. Il tutto per complessivi euro 10.000,00 Iva e cpa incluso (doc. A11.19)
Un ulteriore debito è maturato a favore degli avvocati Francesco De Martino Rosaroll e
Francesco Lambiase a seguito di una sentenza N.196/2016 di condanna al pagamento
delle spese legali di causa per complessivi euro 3.064,15. (doc. All.l1)
Infine nell'ambito della procedura esecutiva n.311/2016 sono maturate spese e
competenze professionali a favore del custode giudiziario dell'immobile pignorato di
Piazza Ciampa N. 15 già N.13 avv. Olimpia Salve e a favore del perito estimatore
dell'immobile ing. Aldo Ardito, per le quali il giudice dell'esecuzione non ha ancora
delle procedure esecutive vengono anticipate dai creditori procedenti con rivalsa sul
ricavato della vendita; (doc. AII.12)
Infine, c'è da pagare il compenso aIl'O.c.c./gestore della Crisi dotto Francesco Grimaldi
secondo le tariffe stabilite D.M. 25.01.2012 n.30 quantificato di comune accordo.
Il sottoscritto lazzetta Aniello, dal suo canto, versa in una condizione di incontrovertibile
indigenza consolidatasi a seguito di un graduale peggioramento dei livelli economici delle
attività lavorative svolte negli ultimi anni. Sta di fatto che il sottoscritto:
1) ha cessato nell'anno 1995 l'attività, esercitata prima in forma societaria e poi quale
titolare della ditta individuale, nel settore lattiero caseario. Nel corso di tale attività, con
i proventi della vendita di un terreno in Afragola, acquistato prima del matrimonio, .n.gl
1989 acquistò in regime di comunione dei beni con la moglie il terreno in Afragola ave
ha poi realizzato il fabbricato su tre piani comprendente un piano cantinato di circa mq
100 un piano terra destinato ad opificio industriale di mq.200 ed un primo piano
destinato ad abitazione ave fu insediata la casa coniugale di circa 300 mq. attualmente
ancora detenuto dall'ex consorte' (doc. AII.13)
2) nel suddetto opificio fu allocata l'impresa poi cessata esercente l'attività di caseificio'
3) nel 1999 vendette i terreni acquistati per successione paterna e con il ricavato
realizzò miglioramenti della casa coniugale sopportando una spesa di circa (.
100.000,00;
4) Negli anni 2002 e 2003, ha condotto in società con l'ex coniuge, una salumeria in Via
Pigna n.33 in Afragola a nome della Piemme Alimentari s.a.s. di lazzetta Aniello. l'attività
fu cessata anche per il disaccordo coniugale. (dich. Di resp. - Allo F)
S) in data 3.03.2003 acquistò, in regime di comunione dei beni, per il prezzo di €.
5.500,00 dal fratello Andrea un vano terra neo facente parte del fabbricato di famiglia
(doc. AI1.14). Successivamente, a seguito della separazione coniugale, deliberati i lavori
condominiali per la ristrutturazione dell'intero fabbricato familiare, la sig.ra Mormile
intese assumere un contegno ostruzionistico, giungendo a paventare la vendita della sua
quota allegando di aver ricevuto una fantomatica proposta di acquisto per €. 25.000,00.
In dipendenza di tanto il malcapitato istante fu costretto in data 28.04.2005 ad
acquistare la quota di tale vano diruto per il prezzo fuori mercato di €. 25.00000 (doc.
Ali. 151.
6) pur conservando la veste di coltivatore diretto del fondo sito in Afragola alla Contrada
Sanguineto concessogli in affitto dalla Curia Arcivescovile di Napoli realizza da tale
attività ricavi minimi risultando tra l'altro debitore della somma di €. 5.03100 nei
confronti della predetta concedente pari a sei annualità contestategli.
fJSj)s
Da tale attività agricola il sottoscritto lazzetta Aniello riesce a trarre un reddito medio
mensile di circa 400/450 euro mensili;
7) il sottoscritto è risultato debitore nei confronti dell'Agenzia dell'Entrate-Riscossione
per l'importo di €. 9.43200 sebbene molti dei ruoli iscritti risultano prescritti (vedasi
estratto di ruolo in allegato);
8) ha prestato fino a che è stata attiva la sua collaborazione nell'esercizio dell'attività di
vendita di vino alla spina intrapresa dall'altro figlio Domenico, con lo stesso convivente e
ad oggi cessata. Tale attività collaborativa, svolta con slancio di generosità genitoriale,
non è stato possibile più protrarla per le condizioni di salute dell'istante, affetto da una
grave forma di peri artrite e di ipertensione arteriosa che provoca continui collassi e stati
vertiginosi che lo privano di capacità lavorativa di sorta (doc. AlI. 16). Tale situazione è
attestata inequivocabilmente dalle dichiarazione dei redditi di valore O;
9) Ad oggi, l'unica sua fonte di reddito è costituita dai modesti proventi che ricava
dall'attività agricola sopra esposta. (Cert. Attrib. Partita Iva A11.17)
lO) Vari tentativi di accordo con i creditori (con particolare riferimento all'ex coniuge)
attraverso lo smobilizzo patrimoniale, non hanno avuto esito positivo;
Ciò consente di poter evidenziare che il sottoscritto lazzetta Aniello non ha
colposamente determinato il sovraindebitamento che appare evidente per la mancanza
di un'adeguata capacità reddituale e di un patrimonio prontamente liquidabile che non
gli consentono di affrontare e di risolvere le obbligazioni pendenti.
Inoltre, l'assenza di rilevanti posizioni debitorie verso il sistema bancario/finanziario, da
parte del debitore, circoscrive con particolare significatività il proprio stile di vita.
Tali circostanze hanno compromesso l'equilibrio tra le obbligazioni assunte e la capacità
reddituale;
Le cause dell'indebitamento, pertanto, risiedono esclusivamente nella perdita di un
adeguato reddito e nei modesti proventi dell'attività agricola percepiti appena
sufficiente a far fronte alle esigenze personali e della famiglia e la presenza di un
patrimonio non prontamente liquidabile;
~ SostenJbilità d~~iY4Jieddito annuo attività agricola part7' ""Ie>Altre Entrate Annuali Disponibili ((;olluibMtp4iglio)pa~ca
"", ".~.L\;",j~T9tale aJl1l!i!~.spe~e correnti" per il sostentamentQ~'6itò"re e defla s"ù"àfamiglia (vedi elenco in Allegato G)' :';.t~ ,,;C"o
Eccedenza dispo{1ibjl,e' annua
Totale Rate dtdebjto annualL!vedi:éAénco'succ. tabella A)
2019
~6
Equilibrio/SquIlibrio Squilibrio
·sossistOI'lO, altresì, ulteriori posizionidehitorie rappresentate prevalentemente da cartelle dì plgamento e altro fonnatisì nel
tempo.
Alla luce dei debiti indicati nella successiva tabella appare evidente la situazione di squilibrio
sopra evidenziata che non hanno consentito il pagamento di tutte le spese per il rientro delle
posizioni debitorie e l'aggravarsi delle stesse con il persistere nel tempo della situazione di
squilibrio finanziario.
- su ricorso dell'istante l'Organismo di Composizione della Crisi di NAPOLI NORD ha nominato, ai
sensi del comma 9 dell'art. 15 della legge 27 gennaio 2012, il dott. Grimaldi Francesco con
studio in Teverola, in via Roma, 26, P.co Orchidea, tel./fax n. 0818914516, indirizzo pec:
[email protected] quale Gestore della crisi incaricato delle
comunicazioni aU'ente incaricato della riscossione e agli uffici fiscali, nonché di esprimere con
propria relazione ai sensi dellart.15 co.6 e dell'art.9 co.2 della Legge n.3/2012 un parere della
proposta di UAccordo di ristrutturazione" di cui all'art. 9 comma 1 della legge n.3 del 27
gennaio 2012.
La situazione patrimoniale del ricorrente, alla data di presentazione del presente ricorso, risulta,
quindi composta dalla piena proprietà dell'immobile, oggetto di pignoramento Immobiliare,
ubicata in Piazza Ciampa n. 15 valutata € 72.485,00 {abitazione del debitore) e dalla
comproprietà al 50% con l'ex coniuge di un fabbricato ubicato in via Bruno Buozzi n.71 bis. Il
ricavato dalla vendita, anche per lotti, della quota di proprietà di quest'ultimo immobile si
intende mettere a disposizione dei creditori.
A fine gennaio 2020 i due comproprietari hanno dato mandato di vendita del fabbricato
all'Agenzia immobiliare Remax di Afragola al prezzo di vendita di € 475.000,00, successivamente
revocato (aIU).
Ai fini di poter dimostrare la congruità della proposta si va a formulare in questa sede, si è
ritenuto opportuno applicare una ulteriore svalutazione all'immobile di Afragola, via Bruno
Buozzi n. 71 bis rispetto al prezzo con cui è stata messo in vendita.
Il valore dell'attivo patrimoniale di esclusiva competenza del debitore, pertanto, evidenzia le
seguenti poste:
VALORI PATRIMONIALI ATIIVI STIMATI
mailto:[email protected]
La situazione debitoria è riepilogata nelle seguente tabella:
VALORI PATRIMONIALI PASSIVI ACCERTATI
Il debito residuo totale accertato è pari a ( 97.026,20 (U07.103,63 considerando pure le somme
che si ritengono prescritte dei ruoli agenzia Entrate riscossione) che pesano mensilmente con
una rata media pari a (863,50 oltre alle altre spese con canalizzate in un piano di rientro.
A fronte di un reddito molto modesto, il debitore conserva un patrimonio che smobilizzato in
parte può consentire la risoluzione della condizione di sovra indebitamento del ricorrente.
Di seguito di riporta una tabella di dettaglio dei debiti accertati, con l'indicazione, ave possibile
della rata media mensile.
Tabella 3: Dettaglio situazione debitoria
La ricorrente ha la disponibilità dei beni di cui agli allegati A (beni immobili) e 8 (beni mobili).
I creditori della ricorrente sono quelli indicati nell'elenco allegato C con l'indicazione dei
rispettivi crediti e delle cause di prelazione di cui all'allegato Cl.
- Il nucleo familiare della ricorrente è così composto:
dal Debitore lazzetta Aniello e dal Figlio lazzetta Domenico. (AlI. Fi)
- Le spese correnti mensili necessarie al sostentamento del nucleo ammontano ad € 542,00
come analiticamente indicate nell'allegato Gl.
- Negli ultimi cinque anni il ricorrente non ha compiuto atti di disposizione del proprio
patrimonio;
Sulla sussistenza degli indici dello stato di sovraindebitamento.
La sussistenza dello stato di sovraindebitamento deriva dalla impossibilità da parte del
lazzetta di onorare le obbligazioni assunte a causa della mancanza di liquidità.
Il sig. lazzetta Aniello è infatti percettore di un reddito minimo che non gli consente (e
non gli consentirà in futuro) di far fronte alle obbligazioni.
Vari tentativi di accordo con i creditori (con particolare riferimento all'ex coniuge) non
hanno avuto esito positivo.
Il sig. lazzetta ha inteso, pertanto, ricorrere al tribunale per l'evidente stato di
sovraindebitamento aggravato anche dall'impossibilità di porre in vendita la propria
quota del cespite immobiliare di via Bruno Buozzi n.71 bis, non riscontrando il consenso
dell'ex coniuge.
Si segnala a tal riguardo che quest'ultimo ha, inoltre, respinto l'offerta di conferim~ Cdi parte della quota di comproprietà indivisa appartenente al proponente. ~
A ciò si aggiungono gli altri debiti che potranno essere onorati solo con la vendita della
quota dell'immobile in comproprietà meglio identificata, descritta e stimata nella
presente proposta.
Nel caso di specie il sovraindebitamento è costituito dall'impossibilità di adempiere alle
obbligazioni per mancanzadi un patrimonio "prontamente liquidabile.
Tutto ciò premesso il sottoscritto ricorrente debitore, sig. lazzetta Aniello, formula ai creditori la
seguente
PROPOSTA 01 ACCORDO
Percentuali e ordine di pagamento:
1) Pagamento al 100%dei creditori prededucibili, costituito dal compenso spettante
aIl'O.c.c.;
Z) Pagamento al 100%dei creditori per alimenti, costituito dal debito verso Mormile
Francesca/lazzettaVincenzo;
3) Pagamento al 100%dei creditori privilegiati, costituiti dai debiti per Tributi e dai
compensi a professionisti;
4) Pagamento al 100%dei creditori chirografari, costituiti dalla debitoria verso la banca, dal
canone di locazione agrario, dai diritti annuali COM;
Tempi di pagamento:
Pagamento di tutti i creditori (prededucibili, privilegiati e chirografari), secondo l'ordine
preferenziale del titolo, entro il termine necessario per il suo perfezionamento dalla data
di omologa del piano.
I tempi di pagamento non sono rigidamente programmabili in quanto dipendenti dai
tempi di vendita del bene.
Presumibilmente, dall'omologa dell'accordo, in considerazione anche delle misure di
contenimento causate dalla pandemia, le tempistiche massime per la vendita del bene,
sebbene, come detto, non determinabili a priori, saranno, comunque concluse entro un
massimo di 48 mesi dalla omologa.
Ciò anche al fine di evitare che la vendita competitiva per perfezionarsi in tempi
rapidi, debba condurre alla eccessiva svendita del bene.
Risorse finanziarie messea disposizione dei creditori per il pagamento:
Viene messo adisposizione dei creditori:
10
Il ricavato di propria quota derivante dalla vendita, anche in lotti in quanto divisibile,
dell'immobile di via Bruno Suozzi n.71 bis da cui si presume di poter ricavare, per la
quota del 50% di propria competenza e considerando eventuali abbattimenti di prezzo,
risorse sufficiente ad onorare l'accordo proposto.
Non sono previsti né versamenti periodici né un piano di rateizzazione mensile in
quanto le entrate del debitore non lo consentono.
Modalità di vendita dei beni
Procedere con incarico conferito dal G.D, alla vendita competitiva di uno o più lotti che
costituiscano il 50% del valore complessivo del fabbricato di via Bruno buozzi n.71 bis,
come da perizia tecnica giurata allegata alla presente proposta.
Pertanto, rimette la presente proposta al Gestore della crisi, dotto Grimaldi Francesco, affinché
proceda ad esprimere con propria relazione ai sensi dell'art.15 co.6 e dell'art.9 co.2 della Legge
n.3/2012 un parere sulla presente proposta di "Accordo di ristrutturazione" di cui all'art. 9
comma 1 della Legge n.3 del 27 gennaio 2012, da allegare con la presente proposta al ricorso
che verrà presentato al On.le Tribunale di Napoli Nord, tramite il legale di fiducia avv.
MAURIZIO MAI ELLO del foro di NAPOLI, domiciliato a SANT'ANASTASIA, in Mario De Rosa, 67, indirizzo
[email protected] e fax numero 0818983336, con cui si procederà a
CHIEDERE
Che l'Ill.mo Tribunale di NAPOLI NORD voglia dichiarare aperta la procedura di cui dall'art. 10
e ss. della legge n.3/2012 per la composizione della sopraesposta crisi da sovra
indebitamento e fissare con decreto l'udienza disponendo la comunicazione ai creditori;
Che voglia disporre, ai sensi dell'art. 10 comma 2 della legge n.3 del 27 gennaio 2012, che
fino al momento in cui il provvedimento di omologa zio ne diventerà definitivo, non possono,
sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed esecutive, né acquistati
diritti di prelazione sul patrimonio, da parte dei creditori aventi titolo o cause anteriori.
Allega i seguenti documenti:
- Elenco di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi
cinque anni; (AlI. A patrimonio Immobiliare e AII.B patrimonio mobiliare)
- l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute; (AII.C e AlI. Cl)
- Autocertificazione di mancata presentazione della dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
(AlI. D) e copia del modello Unico/2020, Unico/2019 e Unico/2018 firmati dal contribuente e
non presentati all'A.E. perché esonerato; (AII.Dl, D2 e D3)
- Autocertificazione attestante la mancata tenuta, perché non obbligato, delle scritture contabili
degli ultimi tre esercizi; (AlI. El
11
mailto:[email protected]
Autocertificazione del debitore attestante la cessazione di ogni attività della PIEMME
ALIMENTARI S.A.S.; (Ali. F)
Autocertificazione del debitore attestante l'abitazione, la residenza e la composizione del nucleo
familiare; (AII.F1)
- Elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia;
(AII.G)
- Perizia Giurata di stima del 10.07.2020 a firma dell'ing. Raffaele Delle Cave che ha proceduto
anche ad individuare ipotesi di divisione in due lotti; (AII.H)
Mandato di vendita rilasciato in data 22.01.2020 alla Agenzia immobiliare REMAX di
AFRAGOLA;
(AlI. I)
- Ulteriori documenti citati nella presente Proposta; (Ali. M)
li 16/11/2020
12
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R.G. 4/2020
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile
Il Giudice delegato, dott. Giovanni Di Giorgio,
nel procedimento iscritto al n. 4/2020 r.g. avente ad oggetto la proposta di accordo di composizione
della crisi da sovraindebitamento formulata da Aniello Iazzetta;
sciogliendo la riserva formulata all’udienza del 1.2.2021;
considerato che in data 19.10.2020 l’istante, con l’ausilio dell’organismo di composizione della
crisi nella persona del dott. Francesco Grimaldi, ha depositato la propria proposta di accordo di
composizione della crisi, successivamente modificata con deposito del 23.11.2020;
rilevato che il proponente ha dichiarato:
a) di non essere soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall’art. 1 l. fall, in
quanto coltivatore agricolo;
b) di non aver fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, alla procedura di composizione della crisi da
sovraindebitamento ex l. 3/2012;
c) di non aver subito, per cause a loro imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14
bis l. cit.;
rilevato inoltre che il ricorrente ha depositato documentazione che ha consentito di ricostruire
compiutamente la situazione economica e patrimoniale, e che in particolare la debitoria, alla data di
presentazione della proposta e così come integrata in corso di procedimento, risulta così composta:
- € 2.234,51 verso il Comune di Afragola per IMU e servizio idrico;
- € 63.917,13 verso Francesca Mormile e Vincenzo Iazzetta per crediti alimentari e per CTU;
- € 2.044,97 verso l’Agenzia delle entrate – riscossione per tributi vari, esclusi quelli
prescritti;
- € 5.728,78 verso GE.SE.T. Italia s..p.a. per tributi vari;
- 5.186,07 verso Credem Banca per contratto di mutuo chirografario e conto corrente;
- € 10.086,88 verso lo Studio legale Maiello per prestazioni professionali;
- € 5.958,10 verso la Curia arcivescovile di Napoli per canoni di locazione terreni;
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- € 3.065,15 verso gli avv.ti de Martino Rosaroll e Lambiase, per competenze legali;
considerato, con riferimento al debito nei confronti dell’Agenzia delle entrate – riscossione, che il
ricorrente ha considerato i soli tributi peri quali non è ancora intervenuta la prescrizione dell’azione
diretta all’esecuzione del titolo;
rilevato che il patrimonio del debitore risulta composto, quanto ai beni immobili, dalla quota di
proprietà di 1/2 di un fabbricato ubicato in Afragola (NA) alla via Bruno Buozzi N.71 bis e dalla
piena proprietà di due unità immobiliari ubicate in un fabbricato in Afragola (NA) in Piazza Ciampa
n. 15 già n.13, dove attualmente risiede (come meglio identificati in atti);
considerato di contro che non risulta titolare di beni mobili registrati e che ha dichiarato di percepire
il reddito mensile di €400/450 derivante dall’attività di coltivatore agricolo;
ritenuto pertanto sussistente una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il
patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, e ciò sia per la carenza di liquidità, sia per
l’impossibilità di porre in vendita la propria quota del cespite immobiliare in Afragola alla via
Buozzi, non riscontrando il consenso dell’ex coniuge.
considerato che la proposta prevede il pagamento al 100% dei crediti prededucibili (ivi compreso il
compenso dell’OCC), dei crediti alimentari, degli altri privilegiati e dei chirografari, mediante il
ricavato della vendita della propria quota del fabbricato di Afragola, via Bruno Buozzi n.71 bis,
entro il termine massimo di quarantotto mesi;
rilevato infatti che il debitore ha depositato perizia giurata di stima dell’immobile in questione, che
prevedendo diverse ipotesi di divisione dei bene, ha stimato il valore di vendita della quota dello
Iazzetta in € 225.000,00 circa;
considerato che dalla relazione depositata dal dott. Grimaldi, risulta il consenso favorevole alla
proposta per il 70,17% dei crediti ammessi al voto (e quindi con esclusione dei privilegiati salvo le
quote degradate al chirografo), per cui è stato raggiunto il quorum minimo previsto dall'art. 11 co 2
legge 3/2012;
rilevato infine che la contestazione all’omologa formulata da Francesca Mormile e Vincenzo
Iazzetta, con cui lamentano il valore eccessivo di stima del bene e l’eccessiva lunghezza dei tempi
previsti per il pagamento, non può dirsi fondata in quanto: la doglianza relativa alla stima del bene
immobile risulta generica, essendosi tali creditori limitati ad affermare apoditticamente che “i
ltecnico ha chiaramente sovrastimato i detti beni” senza fornire né elementi a sostegno di tale
affermazione, né specifici motivi di critica relativi alla perizia depositata dal proponente e al
procedimento valutativo in essa adottato; quanto alla tempistica, la proposta pone il termine di
quarantotto mesi soltanto come termine massimo di durata della procedura, stabilendo invece che i
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pagamenti avverranno nel momento immediatamente successivo all’avvenuta vendita del bene
immobile offerto;
ritenuto pertanto di poter disporre l’omologazione del piano presentato;
P.Q.M.
omologa l’accordo di composizione della crisi presentato da Aniello Iazzetta;
dispone la pubblicazione della proposta, come integrata il 23.11.2020, e del decreto di
omologazione per estratto, sul sito del Tribunale di Napoli Nord;
dispone che il gestore della crisi, dott. Francesco Grimaldi, depositi con cadenza trimestrale una
relazione sullo stato di esecuzione dell’accorto inclusiva di un rendiconto attestante le somme
versate e i pagamenti effettuati.
Manda la cancelleria per le comunicazioni.
Aversa, 1.2.2021 il Giudice Dott. Giovanni Di Giorgio
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