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TUTTI I DIRITTI RISERVATI - SimoneTUTTI I DIRITTI RISERVATI Vietata la riproduzione anche parziale...

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TUTTI I DIRITTI RISERVATIVietata la riproduzione anche parziale

Tutti i diritti di sfruttamento economico dell’opera appartengono alla Simone s.r.l.(art. 64, D.Lgs. 10-2-2005, n. 30)

Coordinamento redazionale e editing: Ciro Iacone

L’elaborazione del testo, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze

Il catalogo aggiornato è consultabile sul sito: www.simone.itove è anche possibile scaricare alcune pagine saggio dei testi pubblicati

Finito di stampare nel mese di ottobre 2019dalla PL PRINT s.r.l. - Via Don Minzoni, n. 302 - Cercola (NA)

per conto della SIMONE s.r.l. - Via F. Russo, 33/d - 80123 - Napoli

Grafica di copertina a cura di Giuseppe Ragno

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PREMESSA

Dopo un periodo in regime opzionale, dal 1° luglio 2019, il proces-so tributario telematico è diventato obbligatorio. L’art. 16 del D.L. 119/2018, convertito dalla L.136/2018, ha introdotto, infatti, l’obbligo di notificare e depositare gli atti processuali e i documenti con modalità necessariamente digitali.La novella normativa è, in realtà, solo l’ultimo tassello di un percorso, iniziato nel 2011, che prevedeva la progressiva informatizzazione del rito tributario (con l’art. 39, comma 8, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, con-vertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, erano state introdotte speci-fiche disposizioni in materia di giustizia tributaria anche al fine di assicu-rare l’efficienza e la celerità del relativo processo utilizzando modalità telematiche), sulla scia di quanto avvenuto nel processo civile prima e in quello amministrativo dopo.Giunto alla settima edizione, il volume passa in rassegna tutti gli aspetti del contenzioso (si ricorda, in proposito, che la riforma del 2018 ha modificato esclusivamente la struttura del processo, le cui regole proce-durali continuano ad essere quelle di cui al D.Lgs. 546/1992) fornendo numerosi riferimenti dottrinari e giurisprudenziali nonché preziose indica-zioni di carattere pratico attraverso l’esame delle varie fasi processuali.

Maurizio Cives

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Capitolo 1 - Le disposizioni generali

1.1 La giurisdizione tributaria .................................................................. Pag. 5 1.1.1 Gli organi della giurisdizione tributaria ................................. » 7 1.1.2 Le regole sulla giurisdizione tributaria vigenti dal 3-12-2005 .. » 8 1.1.2.1 Le altre controversie attribuite alle Commissioni tributarie ..... » 12 1.1.2.2 Il difetto di giurisdizione ..................................................... » 18 1.1.2.3 La traslatio iudicii ............................................................ » 19 1.1.3 La competenza per territorio .............................................. » 20 1.1.3.1 Il difetto di competenza ...................................................... » 22 1.1.4 Astensione e ricusazione dei componenti delle commissioni tri- butarie .............................................................................. » 23 1.1.4.1 L’astensione obbligatoria e facoltativa ................................. » 24 1.1.4.2 La ricusazione ................................................................... » 25 1.1.5 I poteri dei giudici tributari .................................................. » 26 1.1.5.1 La prova nel processo tributario ......................................... » 32 1.1.5.2 Il principio di non contestazione ......................................... » 33 1.1.5.3 Le dichiarazioni di terzi ...................................................... » 34 1.1.5.4 L’autonomia del processo tributario rispetto al procedimento penale .............................................................................. » 35 1.1.6 L’errore sulla norma tributaria ............................................ » 37 1.1.6.1 L’applicazione del favor rei ................................................ » 381.2 Le parti del processo ........................................................................ » 38 1.2.1 La legitimatio ad causam .................................................. » 38 1.2.2 La legitimatio ad processum ............................................. » 43 1.2.2.1 La capacità di stare in giudizio dell’Agenzia delle Entrate Ri- scossione .......................................................................... » 45 1.2.2.2 La capacità di stare in giudizio dell’Ente Locale .................... » 47 1.2.3 L’assistenza tecnica ........................................................... » 49 1.2.3.1 I soggetti abilitati ............................................................... » 50 1.2.3.2 La registrazione al S.I.GI.T. dei soggetti abilitati ................... » 53 1.2.4 Il valore della controversia .................................................. » 55 1.2.5 Il conferimento dell’incarico ................................................ » 56 1.2.5.1 La procura digitale ed autografa ......................................... » 56 1.2.5.2 Difetto di rappresentanza ed emendabilità dell’errore ............ » 59 1.2.6 L’assistenza tecnica gratuita ............................................... » 61 1.2.6.1 Le condizioni e le modalità per l’accesso al gratuito patrocinio .. » 61 1.2.6.2 L’elenco speciale istituito presso gli ordini degli avvocati ....... » 62

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1.2.6.3 Schema di istanza di ammissione al gratuito patrocinio ......... Pag. 63 1.2.7 Litisconsorzio e intervento .................................................. » 64 1.2.7.1 L’intervento volontario ....................................................... » 70 1.2.7.2 Il litisconsorzio necessario .................................................. » 72 1.2.7.3 Il litisconsorzio facoltativo ................................................... » 731.3 Il contributo unificato e le spese di giudizio ......................................... » 74 1.3.1 Atti soggetti al contributo unificato ...................................... » 75 1.3.2 Atti non soggetti al contributo unificato ............................... » 76 1.3.3 Soggetti tenuti al versamento del contributo unificato ............ » 77 1.3.4 Misura del contributo unificato ............................................ » 79 1.3.5 Maggiorazione del contributo unificato ................................ » 80 1.3.6 Dichiarazione del valore della lite ........................................ » 80 1.3.7 Modalità di pagamento del contributo unificato .................... » 82 1.3.8 Prenotazione a debito del contributo unificato ...................... » 84 1.3.9 Adempimenti a carico degli Uffici di Segreteria .................... » 85 1.3.10 Procedure di riscossione in caso di omesso/parziale versamen- to del contributo unificato ................................................... » 86 1.3.11 Le spese del giudizio .......................................................... » 891.4 Le comunicazioni e le notificazioni ..................................................... » 93 1.4.1 L’avvio del processo tributario telematico ............................ » 93 1.4.2 Le comunicazioni .............................................................. » 95 1.4.3 La notifica degli atti su supporto cartaceo ............................ » 97 1.4.4 Le notificazioni telematiche ................................................ » 103

Capitolo 2: Il ricorso tributario

2.1 Il ricorso tributario quale atto introduttivo del giudizio .......................... » 109 2.1.1 Gli atti impugnabili ............................................................ » 109 2.1.1.1 Le questioni relative ai singoli atti impugnabili ...................... » 112 2.1.1.2 L’accertamento esecutivo ................................................... » 122 2.1.1.3 L’autonoma impugnabilità degli atti ..................................... » 125 2.1.2 I termini per ricorrere ........................................................ » 127 2.1.2.1 Il termine d’impugnazione del «silenzio rifiuto» ...................... » 1312.2 Contenuto del ricorso tributario ......................................................... » 132 2.2.1 Gli elementi costitutivi del ricorso: parti, petitum e causa pe- tendi ................................................................................ » 133 2.2.2 I motivi del ricorso ............................................................. » 136 2.2.2.1 I vizi dell’atto impositivo. La motivazione ............................. » 136 2.2.2.2 Il contraddittorio preventivo – d.l. 34/2019 ......................... » 138 2.2.3 L’integrazione dei motivi di ricorso ...................................... » 1402.3 Il ricorso-reclamo per le controversie inferiori a 50.000 euro ............... » 143 2.3.1 Ambito di applicazione dell’istituto: atti reclamabili e non re- clamabili ........................................................................... » 145

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2.3.2 Gli enti impositori quali parti del giudizio ............................. Pag. 148 2.3.3 Il reclamo e la proposta di mediazione ................................. » 150 2.3.4 Il contenuto del Ricorso-Reclamo ........................................ » 152 2.3.4.1 La struttura dell’ente impositore cui presentare il ricorso-reclamo .. » 153 2.3.4.2 I termini di presentazione ................................................... » 154 2.3.5 Gli effetti della presentazione dell’istanza ............................. » 155 2.3.6 La sospensione della riscossione ......................................... » 158 2.3.7 La trattazione dell’istanza da parte della struttura competente » 160 2.3.8 L’esame preliminare dell’istanza ......................................... » 160 2.3.9 L’accoglimento dell’istanza ................................................. » 1622.4 L’accordo di mediazione ................................................................... » 163 2.4.1 Il contraddittorio con il contribuente .................................... » 163 2.4.2 La riduzione delle sanzioni in caso di mediazione .................. » 164 2.4.3 Le modalità di conclusione dell’accordo ............................... » 165 2.4.4 La sottoscrizione della mediazione ...................................... » 166 2.4.5 Il perfezionamento della mediazione .................................... » 166 2.4.6 Il diniego all’istanza ........................................................... » 168 2.4.7 La notifica degli atti del procedimento di mediazione ............ » 168 2.4.8 Lo svolgimento successivo della controversia e la disciplina del- le spese di giudizio ............................................................. » 169

Capitolo 3: Il processo tributario telematico: proposizione del ricorso e costituzione in giudizio

3.1 L’ambito di applicazione ................................................................... » 171 3.1.1 La normativa di riferimento ................................................ » 171 3.1.2 Il processo tributario diventa obbligatorio ............................. » 173 3.1.3 Gli strumenti operativi ....................................................... » 1753.2 La proposizione del ricorso ............................................................... » 175 3.2.1 Il ricorso come file nativo digitale ....................................... » 175 3.2.1.1 La sottoscrizione digitale del ricorso .................................... » 177 3.2.1.2 La sottoscrizione autografa del ricorso ................................. » 180 3.2.2 La redazione della procura ................................................. » 182 3.2.3 L’attestazione di conformità ............................................... » 184 3.2.4 La notifica del ricorso telematico e della procura .................. » 185 3.2.4.1 La relata di notifica ed il momento di perfezionamento della notifica ............................................................................. » 187 3.2.4.2 Deroghe alla notifica telematica .......................................... » 189 3.2.4.3 La notificazione del ricorso su supporto cartaceo .................. » 1903.3 La costituzione in giudizio del ricorrente ............................................. » 192 3.3.1 I termini per la costituzione in giudizio ................................. » 192 3.3.1.1 La costituzione in giudizio in caso di ricorso su supporto car- taceo ................................................................................ » 193 3.3.2 La costituzione in giudizio in caso di ricorso-reclamo ............ » 197

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3.3.3 Il deposito telematico del ricorso e degli allegati .................... Pag. 199 3.3.4 Eccezioni al deposito telematico del ricorso .......................... » 205 3.3.5 Formato di atti e documenti ............................................... » 207 3.3.6 Attestazione di conformità della produzione documentale ...... » 209 3.3.7 Attribuzione del numero di ruolo e formazione del fascicolo processuale ....................................................................... » 211 3.3.8 Controlli di sistema successivi al deposito telematico e le ipo- tesi di scarto del deposito ................................................... » 212 3.3.9 Codifica delle anomalie di trasmissione ................................ » 2143.4 La costituzione in giudizio del resistente ............................................. » 214 3.4.1 Il termine di costituzione per il resistente ............................. » 216 3.4.2 Il deposito telematico del documento principale e degli allegati . » 218 3.4.3 La norma di interpretazione autentica di cui all’art. 16 del d.l. 119/2018 ........................................................................ » 2193.5 Il deposito di atti successivi ................................................................ » 221 3.5.1 La produzione di nuovi documenti ...................................... » 221 3.5.2 La presentazione di memorie illustrative e di replica ............. » 222 3.5.3 Il deposito telematico di documenti e memorie ..................... » 2233.6 Accesso agli atti ed ai dati del fascicolo informatico ............................. » 225 3.6.1 La funzione del «Telecontenzioso» ....................................... » 226 3.6.2 La consultazione delle parti costituite in giudizio del fascicolo telematico ......................................................................... » 227 3.6.3 La consultazione delle parti non costituite in giudizio del fasci- colo telematico .................................................................. » 229 3.6.4 La consultazione pubblica del fascicolo informatico mediante l’accesso temporaneo ........................................................ » 2293.7 Il rilascio delle copie di atti e documenti relativi al processo tributario .... » 230 3.7.1 Potere delle parti costituite di certificazione della conformità di atti e documenti processuali ............................................... » 231 3.7.2 Il rilascio delle copie di atti e documenti su supporto cartaceo » 232

Capitolo 4: Il procedimento dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale

4.1 Gli adempimenti della segreteria e i provvedimenti presidenziali ........... » 235 4.1.1 L’assegnazione del ricorso alla sezione ................................ » 235 4.1.1.1 L’acquisizione degli atti e dei documenti presentati con moda- lità cartacee ...................................................................... » 236 4.1.2 L’esame preliminare del ricorso .......................................... » 237 4.1.3 Il reclamo contro i decreti presidenziali ................................ » 238 4.1.3.1 La pronuncia sul reclamo ................................................... » 239 4.1.4 La riunione dei ricorsi ........................................................ » 239 4.1.5 La data di trattazione ......................................................... » 242 4.1.5.1 L’avviso di trattazione ........................................................ » 242

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4.2 L’esame della controversia ................................................................ Pag. 244 4.2.1 L’udienza di trattazione ...................................................... » 244 4.2.1.1 La trattazione in camera di consiglio ................................... » 244 4.2.1.2 La trattazione del ricorso in pubblica udienza ....................... » 245 4.2.1.3 Le modalità di svolgimento dell’udienza pubblica .................. » 246 4.2.1.4 La trattazione del ricorso in collegamento audiovisivo ........... » 2474.3 La decisione della controversia .......................................................... » 248 4.3.1 Le deliberazioni del collegio giudicante ................................ » 248 4.3.1.1 La rimessione in termini .................................................... » 250 4.3.2 Il contenuto della sentenza ................................................. » 251 4.3.2.1 I vizi della sentenza ............................................................ » 252 4.3.3 La pubblicazione della sentenza .......................................... » 255 4.3.4 L’onere di notificare la sentenza ......................................... » 257 4.3.4.1 La notifica digitale o su supporto cartaceo della sentenza ...... » 2584.4 La correzione degli errori materiali della sentenza ............................... » 260 4.4.1 Il procedimento di correzione degli errori materiali ............... » 260

Capitolo 5: I procedimenti cautelare e conciliativo

5.1 La sospensione giudiziaria dei tributi .................................................. » 263 5.1.1 I poteri cautelari del giudice tributario .................................. » 264 5.1.2 Quali atti possono essere sospesi ........................................ » 265 5.1.2.1 L’accertamento esecutivo tra sospensione ex lege e sospen- sione giudiziale .................................................................. » 266 5.1.2.2 Tutela cautelare degli atti negativi ....................................... » 272 5.1.2.3 I presupposti di concedibilità della sospensione .................... » 273 5.1.3 Come si propone l’istanza di sospensione ............................ » 275 5.1.3.1 Il procedimento di sospensione e i provvedimenti adottabili ... » 277 5.1.3.2 La sospensione «condizionata» ............................................ » 279 5.1.3.3 Gli effetti della sospensione ................................................ » 280 5.1.4 La proponibilità della sospensione in grado d’appello ........... » 281 5.1.5 La sospensione dell’esecuzione della sentenza della Commis- sione Tributaria Regionale .................................................. » 2825.2 L’art. 47bis nel d.lgs. 546/1992 ....................................................... » 2845.3 La tutela dei crediti tributari............................................................... » 290 5.3.1 Le modifiche apportate alla normativa sulle iscrizioni ipoteca- rie a seguito delle novità introdotte con il decreto sviluppo .... » 295 5.3.2 Il procedimento dinanzi la Commissione Tributaria per la ri-

chiesta delle misure cautelari - Sequestro ed ipoteca a carico dell’autore della violazione .................................................. » 300 5.3.2.1 Presupposti normativi per la richiesta della tutela cautelare .... » 302 5.3.3 La durata delle misure cautelari ........................................... » 303 5.3.4 La sospensione dei rimborsi e la compensazione .................. » 303

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5.4 L’isituto della conciliazione ................................................................ Pag. 304 5.4.1 La disciplina previgente ..................................................... » 305 5.4.2 L’ambito applicativo della conciliazione ............................... » 307 5.4.3 La conciliazione «stragiudiziale» (fuori udienza) ...................... » 307 5.4.3.1 Il contenuto della proposta di conciliazione .......................... » 309 5.4.4 La conciliazione «giudiziale» (in udienza) ............................... » 309 5.4.5 Le disposizioni comuni per la conciliazione giudiziale e stragiu- diziale – Misura delle sanzioni e modalità di pagamento ........ » 310 5.4.5.1 Le spese di giudizio ........................................................... » 312

Capitolo 6: Le vicende «anormali» del processo

6.1 La sospensione del processo ............................................................. » 313 6.1.1 Le cause di sospensione ..................................................... » 3136.2 L’interruzione del processo ............................................................... » 316 6.2.1 Gli eventi causa di interruzione del processo e la proroga dei termini d’impugnativa ........................................................ » 317 6.2.2 Il momento dell‘interruzione ............................................... » 319 6.2.2.1 Quando si verifica l’interruzione .......................................... » 319 6.2.3 La proroga dei termini d’impugnazione ............................... » 3206.3 Le disposizioni comuni per la sospensione e l’interruzione del processo » 320 6.3.1 I provvedimenti di sospensione e di interruzione ................... » 321 6.3.2 Gli effetti della sospensione e dell’interruzione ...................... » 321 6.3.3 La ripresa del processo sospeso o interrotto ........................ » 322 6.3.3.1 Come si presenta l’istanza di riassunzione ............................ » 3246.4 L’estinzione del processo .................................................................. » 325 6.4.1 L’estinzione del processo per rinuncia al ricorso ................... » 325 6.4.1.1 La proposizione della rinuncia e dell’accettazione ................. » 326 6.4.1.2 I provvedimenti del giudice ................................................. » 327 6.4.2 L’estinzione per inattività delle parti .................................... » 328 6.4.2.1 Le ipotesi di estinzione per inattività delle parti .................... » 329 6.4.3 L’estinzione del giudizio per cessazione della materia del conten- dere ......................................................................................... » 330 6.4.3.1 I casi in cui è possibile l’autotutela ....................................... » 3326.5 La chiusura delle liti fiscali pendenti – Art. 6 d.l.119/2018 .................. » 333 6.5.1 Il perfezionamento della definizione agevolata ...................... » 336 6.5.1.1 Il perfezionamento della definizione agevolata per le società e le associazioni sportive dilettantistiche ................................. » 337 6.5.2 Gli effetti processuali della definizione agevolata delle contro- versie tributarie ................................................................. » 338

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Capitolo 7: Le impugnazioni

7.1 L’appello ......................................................................................... Pag. 341 7.1.1 La nozione e i termini dell’appello principale e incidentale .... » 342 7.1.1.1 I termini per proporre appello ............................................ » 344 7.1.1.2 Il termine di proposizione dell’appello incidentale ................. » 346 7.1.1.3 La sospensione dei termini per proporre appello ex art. 6, comma 11, del D. Lgs. 119/2018. .................................... » 346 7.1.2 I presupposti e l’atto d’appello ............................................ » 347 7.1.2.1 La legittimazione ad appellare ............................................ » 347 7.1.2.2 Il Giudice competente per l’appello ..................................... » 348 7.1.2.3 Forma e contenuto dell’atto d’appello ................................. » 348 7.1.2.4 Questioni ed eccezioni sollevate in 1° grado e domande nuove ............................................................................... » 351 7.1.3 Le modalità di proposizione dell’appello telematico e dell’ap- pello su supporto cartaceo ................................................. » 354 7.1.3.1 La notifica telematica o su supporto cartaceo dell’atto d’ap- pello ................................................................................ » 354 7.1.3.2 La costituzione in giudizio dell’appellante con modalità telema- tiche e cartacee ................................................................. » 357 7.1.3.3 Le controdeduzioni dell’appellato ........................................ » 359 7.1.3.4 Come si propone l’appello incidentale ................................. » 360 7.1.4 Il procedimento d’appello ................................................... » 361 7.1.4.1 Gli adempimenti della segreteria ed i provvedimenti presiden- ziali nel giudizio di secondo grado ....................................... » 362 7.1.4.2 Limiti all’attività probatoria e nuovi documenti ..................... » 363 7.1.4.3 Rimessione alla commissione provinciale ............................. » 366 7.1.4.4 Gli effetti della sentenza di rimessione al giudice di 1° grado .. » 368 7.1.5 La sentenza della Commissione tributaria regionale .............. » 368 7.1.5.1 Notifica della sentenza e successivo deposito presso la segre- teria ................................................................................. » 369 7.1.5.2 Sospensione dell’esecuzione della sentenza della commissione tributaria regionale ............................................................ » 3717.2 Il ricorso per Cassazione ................................................................... » 371 7.2.1 Il cosiddetto filtro in Cassazione ......................................... » 376 7.2.2 Il contenuto ed i termini del ricorso in Cassazione ................ » 379 7.2.3 I motivi di ricorso in Cassazione .......................................... » 383 7.2.3.1 Il ricorso straordinario ........................................................ » 3857.3 Il ricorso per saltum......................................................................... » 3867.4 Come si propone il ricorso in Cassazione ........................................... » 387 7.4.1 La notifica del ricorso in Cassazione .................................... » 389 7.4.2 La notifica telematica ......................................................... » 390 7.4.3 La costituzione nel giudizio di Cassazione ............................ » 390 7.4.4 La proposizione del controricorso e del ricorso incidentale .... » 391

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7.5 Il giudizio di rinvio ............................................................................ Pag. 392 7.5.1 Riassunzione del giudizio davanti alla Commissione Tributaria provinciale o regionale ....................................................... » 393 7.5.2 Le regole applicabili nel giudizio di rinvio ............................. » 3977.6 La revocazione ................................................................................ » 398 7.6.1 Le forme di revocazione .................................................... » 399 7.6.2 I motivi di revocazione ....................................................... » 400 7.6.3 Il contenuto del ricorso per revocazione e i termini per ricor- rere .................................................................................. » 402 7.6.4 La proposizione del ricorso e il giudizio di revocazione .......... » 4037.7 Le impugnazioni «transitorie» ............................................................ » 404

Capitolo 8: L’esecuzione

8.1 Il pagamento dei tributi oggetto di giudizio.......................................... » 407 8.1.1 Pagamento del tributo in pendenza del processo .................. » 408 8.1.1.1 Pagamento prima della sentenza di primo grado .................. » 408 8.1.1.2 Riscossione provvisoria dei tributi dopo la sentenza di 1º grado ............................................................................... » 410 8.1.2 Il rimborso dei tributi provvisoriamente versati ...................... » 412 8.1.2.1 Quando l’Amministrazione rimborsa i tributi provvisoriamen- te riscossi ......................................................................... » 414 8.1.3 La condanna dell’ufficio al rimborso .................................... » 4158.2 Il giudizio di ottemperanza ................................................................ » 417 8.2.1 L’ambito di applicazione .................................................... » 419 8.2.1.1 L’atto di costituzione in mora e il ricorso in ottemperanza ..... » 420 8.2.2 La proposizione del ricorso in ottemperanza e gli adempimen- ti conseguenti ................................................................... » 422 8.2.3 Il procedimento di ottemperanza e i provvedimenti della Com- missione ........................................................................... » 4248.3 Esecuzione delle sanzioni .................................................................. » 430

APPENDICE NORMATIVA

D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. — Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo con-tenuta nell’articolo 30 della

legge 30 dicembre 1991, n. 413....................................................... » 433

Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163 — Regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti infor-matici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.

98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ... » 463

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Indice Generale

Decreto del Direttore Generale delle Finanze del 4 agosto 2015 ...... Pag. 470

Circolare n. 2/DF del 11 maggio 2016 ........................................... » 477

Circolare n. 1/DF del 4 luglio 2019 ............................................... » 514

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CA

PIT

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3

Il processo tributario telematico: proposizione del ricorso e costituzione in giudizio

SOMMARIO3.1 L’ambito di applicazione. - 3.2 La proposizione del ricorso. - 3.3 La costituzione in giudizio del ricorrente. - 3.4 La costituzione in giudizio del resistente. - 3.5 Il deposito di atti successivi.- 3.6 Accesso agli atti e ai dati del fascicolo informatico. - 3.7 Il rilascio delle copie di atti e documenti relativi al processo tributario.

3.1 L’ambito di applicazione

L’avvio del processo tributario telematico (PTT) si colloca nell’ambito del processo di digitalizzazione della giustizia già attuato nel processo civile a far data dal 2014.

3.1.1 La normativa di riferimento

Nel corso del 2011, il legislatore nazionale è intervenuto per porre le basi dell’in-troduzione del processo tributario telematico (PTT) nell’ordinamento tributario.Con l’art. 39, comma 8, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla l. 15 luglio 2011, n. 111, sono state introdotte specifiche disposizioni in materia di giustizia tributaria anche al fine di assicurare l’efficienza e la celerità del relativo processo tributario utilizzando modalità telematiche.In primo luogo, le lettere a), b) e c), del predetto comma 8 dell’art. 39 han-no modificato le disposizioni in materia di comunicazioni delle Commissioni tributarie alle parti processuali di cui all’art. 16 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, favorendo l’ampliamento dell’uso della posta elettronica certificata (PEC) nell’ambito di tale processo.

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Capitolo 3

La successiva lettera d) del citato comma 8, ha previsto l’emanazione di un regolamento ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) e il Garante per la protezione dei dati personali, per il più generale adeguamento del processo tributario alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei princi-pi previsti dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni (CAD).Con l’emanazione del decreto del Ministro dell’economia e delle fi-nanze 23 dicembre 2013, n. 163, pubblicato in G.U. n. 37 del 14 feb-braio 2014 (di seguito regolamento), è stato disciplinato l’uso di strumen-ti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione dei principi contenuti nella suddetta lett. d) del comma 8 del più volte citato art. 39, d.l. n. 98/2011.Inoltre, l’art. 3, comma 3, del regolamento, ha disposto che – con uno o più decreti del Ministero dell’economia e delle finanze, sentiti l’AgID e, li-mitatamente ai profili inerenti alla privacy, il Garante per la protezione dei dati personali – sono individuate, tra l’altro, le regole tecnico-operative per le operazioni di:— registrazione al PTT;— costituzione in giudizio;— consultazione e prelievo di copie dal fascicolo processuale informatico;— assegnazione dei ricorsi;— accesso dei soggetti abilitati;— redazione e deposito delle sentenze, dei decreti e delle ordinanze;— archiviazione e conservazione degli atti processuali informatici.L’art. 20, comma 1, del regolamento ha stabilito, altresì, che le disposizioni ivi presenti si applicano ai ricorsi notificati a partire dal primo giorno del mese successivo al decorso del termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del primo decreto previsto dall’art. 3, comma 3, e depo-sitati presso le Commissioni tributarie individuate con il medesimo decreto.Il Direttore Generale delle Finanze con decreto del 4 agosto 2015 (di seguito allegato tecnico), pubblicato nella G.U. del 10 agosto 2015, nu-mero 184, ha attuato le disposizioni contenute negli articoli 3, comma 3, e 20, comma 1, del regolamento. Inoltre, ulteriori disposizioni in materia di processo tributario telematico sono state introdotte dall’art. 9 del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, (pubblicato in G.U. n. 233 del 7 ottobre 2015), che ha apportato talune modifiche alla disciplina del d.lgs. 31 dicem-bre 1992, n. 546, con decorrenza 1° gennaio 2016.In particolare, il legislatore è intervenuto con l’art. 9, comma 1, lettera h), del d.lgs. n. 156/2015, inserendo il nuovo art. 16-bis del d.lgs. n. 546/1992, che disciplina compiutamente le comunicazioni, i depositi e le notificazioni per via telematica. In tale ambito, le parti processuali possono provvedere alla notificazioni degli atti e al successivo deposito degli stessi in via telemati-

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Il processo tributario telematico: proposizione del ricorso e costituzione in giudizio

ca presso la competente Commissione tributaria secondo le disposizioni con-tenute nel regolamento n. 163/ 2013, e dei successivi decreti di attuazione.Successivamente, in data 11-5-2016, lo stesso Ministero dell’Economia e delle Finanze ha diramato la Circolare 2/DF, con cui ha dettato le linee gui-da per l’analisi del d.m. 163/2013 ed il citato allegato tecnico.Da ultimo, con l’art. 16 del d.l. 119/2018, convertito dalla l. 136/2018 (cd. Collegato alla Legge di Bilancio), rubricato «Giustizia tributaria di-gitale», il Legislatore ha apportato modifiche agli articoli del d.lgs. 546/92 disciplinanti il PTT, prevedendo l’obbligatorietà del rito telematico per i ri-corsi notificati a far data dal 1° luglio 2019 e ha inserito dei nuovi artico-li che agevolano le procedure in materia di potere di certificazione di con-formità con riguardo a copie di atti, provvedimenti e documenti detenuti in originale o copia conforme dalla parte processuale o estraibili dal fascicolo processuale telematico, nonché la possibilità di attivare l’udienza a distanza.Detta normativa è stata oggetto di speifica analisi da parte del Ministero dell’E-conomia e delle Finanze, che, con la Circolare n. 1/DF del 4 luglio 2019, ha meglio approfondito le disposizioni in materia di giustizia tributaria digitale.

3.1.2 Il processo tributario diventa obbligatorio

Il percorso che ha portato all’obbligatorietà del processo tributario telema-tico è iniziato il 1° dicembre 2015, quando l’art. 20, comma 1, del regola-mento ministeriale 163/2013 e l’art. 16 del citato allegato tecnico (decre-to del Direttore Generale delle Finanze 4 agosto 2015), hanno previsto che le disposizioni ivi contenute si applicano «agli atti processuali relativi ai ri-corsi notificati a partire dal primo giorno del mese successivo al decor-so del termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presen-te decreto, da depositare presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali dell’Umbria e della Toscana».Successivamente, con le Circolari del Direttore Generale delle Finanze del 20 giugno 2016 e 22 dicembre 2016, è stata progressivamente estesa a tutte le altre regioni la facoltatività dell’utilizzo del rito telematico.In base a tale principio, la parte ricorrente poteva scegliere di notificare e depositare gli atti processuali con le modalità tradizionali, ovvero con quel-le telematiche presso le Commissioni tributarie ove risultassero attivate tali modalità. Unico vincolo di tale scelta era costituito dal fatto che, in base a quanto disposto dall’art. 2, comma 3, del d.m. 163/2013, qualora le parti, ricorrente e resistente, si fossero avvalse delle modalità telematiche nel pro-cedimento di primo grado, le stesse sarebbero state successivamente obbli-gate ad utilizzare le medesime modalità anche nel giudizio d’appello. Tale obbligo si estendeva anche al deposito degli atti successivi alla costituzione in giudizio, ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento. Tuttavia, qualo-ra la parte avesse effettuato la sostituzione del difensore, secondo le modali-

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Capitolo 3

tà previste dal codice di procedura civile e in base alle specifiche disposizio-ni ex comma 3 dell’art. 2 del regolamento, la stessa avrebbe potuto opera-re nuovamente la scelta tra il deposito telematico e quello cartaceo.Sta di fatto che, con l’entrata in vigore dell’art. 16 del citato d.l. 119/2018, il Legislatore ha reso obbligatorie nel processo tributario le modalità telema-tiche nell’ambito delle notifiche e depositi degli atti processuali, dei docu-menti e dei provvedimenti giurisdizionali.In particolare, il comma 5 dell’art. 16 prevede espressamente che: «le di-sposizioni di cui alla lettera a), numeri 4) e 5), del comma 1 si applicano ai giudizi instaurati, in primo e secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal primo luglio 2019».Più in particolare, con la disposizione di cui alla lettera a) sub 4) viene pre-visto che «le parti, i consulenti e gli organi tecnici... notificano e depo-sitano gli atti processuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche», mentre con la disposizione di cui alla lettera a) sub 5) si dispone che le parti, diverse dagli uffici imposito-ri, che stanno in giudizio senza l’assistenza di un difensore, possono utiliz-zare le modalità telematiche, laddove indichino nel ricorso o nel primo atto difensivo una PEC, anche non presente nei pubblici elenchi, presso la qua-le ricevere le comunicazioni e le notificazioni.Il dettato normativo è, quindi, chiaro nel fissare la fine della sperimentazione del processo telematico tributario e l’inizio dell’obbligatorietà di tale procedura per tutti i ricorsi di primo e secondo grado notificati dal primo luglio 2019.È, altrettanto, chiaro che per tutti gli atti processuali introduttivi del giudizio di primo o di secondo grado (ricorsi, ricorsi-reclamo ed atti di appello) no-tificati prima del 1° luglio 2019 con modalità diverse da quelle telematiche, ossia con quelle cartacee, nonché per gli atti endoprocessuali relativi a pro-cedure instaurate con ricorsi notificati prima di tale data, continueranno ad operare le regole di costituzione in giudizio previste dal d.lgs. 546/92. Ciò significa che l’entrata in vigore dell’obbligatorietà del PTT non incide sui pro-cedimenti preesistenti (gestiti in cartaceo), fino alla conclusione del grado.Unica deroga all’obbligatorietà del processo tributario telematico risiede nel-la proposizione di ricorsi aventi valore di lite inferiore a € 3.000,00, per i quali il contribuente non si avvalga dell’assistenza tecnica, ha ancora la fa-coltà di scelta circa la modalità cartacea o telematica di redazione, notifica e deposito del ricorso.Sul punto, con l’art. 16 del d.l. 119 del 2018, è stato inserito il comma 3bis all’art. 16bis del d.lgs. 546/92, che dispone come «...i soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica ai sensi dell’art. 12, comma2, han-no facoltà di utilizzare, per le notifiche ed i depositi, le modalità telema-tiche indicate nel comma 3, previa indicazione nel ricorso o nel primo atto difensivo dell’indirizzo di posta elettronica certificata al quale rice-vere comunicazioni e le notificazioni».

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Il processo tributario telematico: proposizione del ricorso e costituzione in giudizio

3.1.3 Gli strumenti operativi

L’obbligatorietà della procedura telematica nell’ambito del rito tributario im-pone agli operatori del settore una particolare attenzione agli strumenti ope-rativi necessari per la corretta redazione, sottoscrizione e deposito degli atti processuali.L’utente del processo tributario telematico deve innanzitutto disporre di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato all’Ordine profes-sionale di appartenenza, e di un dispositivo di firma digitale (smart card o pen drive munita dei certificati di firma), necessari per sottoscrivere e no-tificare i file degli atti processuali da depositare in giudizio.Il medesimo utente deve, altresì, disporre di un programma di scrittura do-tato di un software che trasformi il file di testo dell’atto processuale che in-tenda depositare in giudizio in file PDF/A-1a o PDF/A-1b.Sul punto, si evidenzia che tutti i programmi di scrittura (es. ms office word ovvero i programmi open source) sono dotati dell’applicativo di conversio-ne e che esistono nel web molteplici applicazioni (es. pdf creator) per con-vertire file di testo in PDF/A.Ad ogni modo, lo stesso Portale della Giustizia Tributaria (www.giustiziatri-butaria.gov.it) è dotato di una utility che converte i file di testo nel predetto formato PDF/A, indispensabile per il deposito in giudizio degli atti processuali.Il tutto senza dimenticare che presupposto indispensabile per usufruire dei servizi del PTT resta la dotazione della connessione a un Browser Web, at-teso che la costituzione in giudizio necessita del caricamento, con upload dei file firmati digitalmente, al Portale della Giustizia Tributaria, senza l’uti-lizzo di alcun software c.d. «imbustatore», al contrario di quanto previsto con il processo civile telematico.

3.2 La proposizione del ricorso

Il leitmotiv del processo tributario telematico è la permanenza di tutte le «storiche» regole disciplinanti lo svolgimento del giudizio tributario, ancor-ché adeguate alla «nuova» disciplina informatica necessaria per la redazio-ne, la sottoscrizione, la notifica e il deposito in giudizio degli atti processuali.Punto di partenza del processo tributario era e resta la redazione e la notifi-ca del ricorso tributario, chiave di volta della litispendenza tributaria.

3.2.1 Il ricorso come file nativo digitale

Con riguardo all’atto principale da trasmettere telematicamente, si fa presen-te che, ai sensi dell’art. 10 dell’allegato tecnico (decreto del Direttore ge-nerale delle Finanze del 4 agosto 2015), il ricorso, al pari di ogni altro

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Capitolo 3

atto processuale (ad esempio: controdeduzioni, intervento del terzo, istanza sospensione in via autonoma), deve essere un file nativo digitale, ossia redat-to con un programma di videoscrittura (word, open-office, libre office ecc.) e convertito nei formati previsti (PDF/A-1A o PDF/A-1B), senza operare alcuna compressione del formato e tanto meno alcuna stampa o scansione.Sul punto, bisogna precisare che ogni programma di scrittura è dotato di un applicativo, idoneo a consentire la conversione del documento di testo in un file «Pdf», consentendo la scelta del formato «Pdf/A-1A» o «Pdf/A-1B», mediante la selezione tra le «Opzioni» di salvataggio, della seguente opzio-ne: «Conforme a ISO 19005-1 (PDF/A)».Ad ogni modo, al fine di consentire a tutti gli utenti del processo tributario di poter accedere al rito telematico, il portale della Giustizia Tributaria è sta-to dotato dell’utility «conversione file» presente all’interno dell’area riserva-ta, che consente la conversione dei file di testo nei formati richiesti dall’Al-legato tecnico.Si ricorda che il salvataggio in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b risponde all’esigenza di utilizzare un formato standardizzato a livello internazionale che permette di mantenere i contenuti dell’atto anche nel tempo.Il formato PDF/A è un «formato standard internazionale creato apposi-tamente per l’archiviazione nel lungo periodo di documenti informatici basato sul formato PDF».Il formato PDF/A è declinabile in due diverse versioni, definite alle lettere i. e j. dell’art. 1 del d.m. 4 aprile 2015 nel modo che segue:— i.«PDF/A-1a»: livello di conformità del PDF/A, che indica la completa

aderenza ai requisiti ISO 19005-1, compresi quelli relativi alle proprietà strutturali e semantiche di documenti;

— j.«PDF/A-1b»: livello di conformità del PDF/A alla minima aderenza ai requisiti ISO 19005-1, il formato garantisce che la riproduzione affida-bile dell’aspetto visivo del documento sia conservabile nel lungo periodo, affinché mantenga lo stesso aspetto anche quando verrà visualizzato o stampato in futuro.

La differenza tra il PDF/A-1a e il PDF/A-1b consiste nel fatto che:— il primo (Livello A) garantisce la corrispondenza del file, a prescindere dal

sistema che lo riproduce e a livello semantico e di struttura: ogni caratte-re viene, quindi, replicato in modo indipendente dal supporto;

— il secondo (Livello B) garantisce la corrispondenza dell’aspetto visivo, un file PDF/A-1b appare uguale a prescindere dal sistema che lo apre.

Il file PDF/A si presenta, quindi, come un file con la normale estensione .pdf, che però rispetta determinati requisiti di autonomia e indipendenza dal supporto.Ciò che occorre evidenziare ai fini del corretto utilizzo delle funzionalità te-lematiche nel rito tributario è che il ricorso introduttivo, al pari di ogni atto

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Il processo tributario telematico: proposizione del ricorso e costituzione in giudizio

processuale, deve essere di dimensione massima, per ogni singolo documen-to informatico, pari a 10 MB (1); qualora detta dimensione venga superata è necessario che il documento sia suddiviso in più file nel limite dei 10 MB di cui sopra. È inoltre opportuno ricordare, al fine di evitare caricamenti trop-po onerosi, che la dimensione complessiva dei file depositati mediante cia-scun upload non superi i 50 MB.Lo stesso documento deve essere privo di elementi attivi, tra cui segni grafi-ci, firme e sigle di ogni tipo, collegamenti ipertestuali, macro e campi varia-bili, che, ove presenti, andranno eliminati prima della conversione in «Pdf» del documento di testo.Occorre poi verificare che, una volta convertito, il file dell’atto processua-le non contenga restrizioni per le operazioni di selezione e copia; di talchè, non è assolutamente ammessa la copia per immagine del documento di te-sto mediante supporti di stampa.Da ultimo, è utile precisare che il nome del file è libero, ma è consigliabi-le non superare la lunghezza massima di 100 caratteri per l’identificazione.È importante, inoltre, sottolineare che il file del ricorso deve essere dotato delle sopra evidenziate specifiche tecniche sin dal momento della sua crea-zione, non potendo essere modificato nella successiva fase della costituzio-ne in giudizio, unico momento in cui dette caratteristiche vengono control-late dal portale del S.I.GI.T., con l’eventuale segnalazione di possibili ano-malie «bloccanti» il deposito del medesimo ricorso.Vero è, infatti, che il file del ricorso da notificare telematicamente deve es-sere il medesimo da depositare in giudizio, ma è altrettanto vero che nessun controllo sulle specifiche tecniche del ricorso viene effettuato al momento della notifica dai gestori di posta elettronica certificata, che si limitano ad at-testare il recapito dei messaggi di posta mediante il rilascio delle ricevute di accettazione e di consegna.La necessaria identità del file del ricorso notificato con il file del ricorso da depositare in giudizio consente di ritenere sempre garantito il requisito del-la conformità all’originale spedito all’ufficio resistente della copia depositata in giudizio, da attestare ex art. 22, comma 3, del d.lgs. 546/92 ed il cui ob-bligo, previsto a pena di inammissibilità, non viene meno nel processo tri-butario telematico.

3.2.1.1 La sottoscrizione digitale del ricorsoIl file di testo dell’atto processuale, una volta convertito in «Pdf-A», deve esse-re munito di firma digitale, a pena di inammissibilità del medesimo atto ex

(1) Limite dimensionale innalzato dall’art. 1 del Decreto del 28.11.2017 del Direttore Generale delle Finanze. Si evidenzia che, al momento dell’introduzione delle specifiche tecniche del processo tributario, detto limite era fissato in 5 MB.

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Capitolo 3

art. 2 del d.m. 163/2013 (2). Si ricorda, in proposito, che la firma digitale sostituisce la firma autografa da apporre, a pena di inammissibilità ex art. 18 del d.lgs. 546/92, in calce al ricorso da notificare e depositare in giudizio.Invero, la firma digitale certifica la provenienza dell’atto processuale da de-positare in giudizio e l’integrità del documento informatico, oltre che la con-formità della copia informatica al corrispondente documento originale, nel caso di deposito di documenti.Sul punto, non è mancata dottrina (3) che ha sollevato dubbi circa l’equipa-razione, ad ogni effetto di legge, della firma digitale con la firma autografa, nel presupposto che «a stretto rigore in nessuna delle disposizioni con-tenute nel codice dell’amministrazione digitale (nda. d.lgs. 82/2005) è rinvenibile una norma che stabilisca, in modo espresso, che la firma di-gitale sostituisce, a tutti gli effetti di legge, la sottoscrizione autografa del ricorso. Per contro, tale norma è rinvenibile solo con riferimento ai segni tipici della pubblica amministrazione e, precisamente, ai contras-segni (come il QR-code) da un lato e ai timbri, ai sigilli ecc. dall’altro, il che, a maggior ragion e a contrario, confermerebbe che la stessa cosa non possa valere per la sottoscrizione del ricorso».Sul punto, stante la carenza di un intervento normativo chiarificatore, è in-tervenuta la giurisprudenza di legittimità (4), che, sia pure con riferimento al processo civile telematico, ha pienamente equiparato ai fini legali, la firma digitale alla sottoscrizione autografa.In particolare, i giudici della Suprema Corte hanno avuto modo di precisare che, ferma la diversa genesi della firma digitale (costituita da una duplice se-quenza crittografata di byte) e della firma autografa (apposta materialmente e graficamente dall’autore), «la firma digitale è equiparata, quanto agli ef-fetti, alla sottoscrizione autografa in forza dei principi 18 contenuti nel d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e succ. mod., applicabili anche al processo ci-vile, per quanto disposto dall’art. 4 del d.l. 29 dicembre 2009 n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24» (5).D’altra parte, qualora si ritenesse, per assurdo, che la sottoscrizione digita-le non avesse lo stesso valore della sottoscrizione autografa, verrebbe meno l’impianto stesso del processo tributario telematico, che ha un elemento car-dine proprio nella sottoscrizione digitale dei documenti informatici e delle co-pie informatiche, anche per immagine, dei documenti su supporto analogico.

(2) Si segnala sul punto sentenza n. 42/2018 della CTP Rieti: «Gli atti e i provvedimenti del processo tribu-tario, nonché quelli relativi al procedimento attivato con l’istanza di reclamo e mediazione, possono essere formati come documenti informatici con firma elettronica qualificata o firma digitale. Senonché la sottoscri-zione con firma digitale è elemento essenziale per la validità del ricorso telematico ed è, quindi, inammissi-bile quello che ne sia privo». (3) Cfr. Dott. Marco Ligrani «Il Processo Tributario telematico» - Giuffrè Francis Lefebvre 2019, pag. 37.(4) Vd., Cassazione, ordinanza 14338/2017.(5) Vds. Cassazione, sentenza 22871/2015.

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Il processo tributario telematico: proposizione del ricorso e costituzione in giudizio

La necessità di sottoscrivere con firma autografa gli atti processuali, oltre che contraria al dettato normativo (cfr. art. 10 dell’Allegato tecnico, in base al quale ogni atto processuale deve essere un file nativo digitale, ossia redat-to con un programma di videoscrittura e convertito nei formati previsti, sen-za operare alcuna compressione del formato e tanto meno alcuna stampa, apposizione di segni grafici e scansione) snaturerebbe, quindi, la stessa ra-tio del processo tributario improntata alla completa digitalizzazione del rito.Pertanto, gli atti processuali devono essere sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale in formato CAdES-bes, derivandone che il file, una volta firmato, presenta la seguente denominazione: nome file libero.pdf.p7m.A differenza di quanto accade nel Processo Civile Telematico, nel Processo Tributario Telematico è necessario firmare in formato CAdES-bes ogni file di cui si effettua l’upload, indipendentemente del fatto che si tratti di atto o documento.Sempre in riferimento all’utilizzo delle firme digitali nei vari processi telema-tici, la Suprema Corte di Cassazione, in applicazione dei principi comunita-ri, ha equiparato la valenza giuridica della firme PADES e CADES, ritenute entrambe valide ed efficaci (SS.UU. Cass. 10266/2018). Pertanto, come chiarito dalla Circolare n. 1/DF del MEF, dal 4 luglio 2019 il sistema infor-mativo della giustizia tributaria (S.I.GI.T.) si è adeguato al citato indirizzo giu-risprudenziale, consentendo anche il deposito di file sottoscritti con firma PADES (PDF Advanced Electronic Signature).Detta sottoscrizione non aggiunge alcuna estensione al nome del file ma consente di firmare digitalmente il file in formato «.pdf».È altresì vero che alcune prodotti di firma PADES possono modificare il nome del file aggiungendo il suffisso «signed.pdf». In tal caso, il documento con la firma PADES può essere visualizzato nel formato originale utilizzan-do il software libero di «Adobe Acrobat Reader».Ancora la citata dottrina (6), avendo evidenziato l’assenza nel regolamento tecnico sul PTT di una norma che equipari la sottoscrizione autografa alla firma digitale, ha prospettato la possibilità «al fine di mantenere comun-que, nel fascicolo informatico, anche la sottoscrizione autografa» di uti-lizzare strumentalmente il dettato normativo di cui all’art. 4 del regolamen-to tecnico, che consente di acquisire la procura in modo analogico e proce-dere successivamente alla sua scansione, in alternativa alla modalità digitale.In particolare, la stessa dottrina suggerisce «di acquisire in via analogica, unitamente alla procura, anche il ricorso che sia stato prima stampato e poi sottoscritto in modo autografo; in altri termini, nello stesso file del-la procura si potrebbe comprendere anche la stampa del ricorso sotto-scritto dal difensore, senza per questo violare il divieto di modalità ana-

(6) Cfr. Dott. Marco Ligrani, Il Processo Tributario telematico, Giuffrè Francis Lefebvre 2019, pag. 46

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Capitolo 3

logica nel ricorso...Infatti il file così creato verrebbe solo ad aggiunger-si al ricorso nativo-digitale, che resta – naturalmente – necessario e, allo stesso tempo, rientrerebbe nella possibilità di acquisire la procura in for-ma analogica».Orbene, detta modalità di notifica/deposito del ricorso costituisce un inte-ressante strumento per ovviare alle carenze normative presenti nel comples-so dispositivo disciplinante il processo tributario telematico, ribadito comun-que che l’apposizione della firma digitale al file nativo-digitale di ogni atto processuale costituisce il fondamento su cui è incardinato il sistema del PTT.

3.2.1.2 La sottoscrizione autografa del ricorsoNelle ipotesi residuali (indicate dal novellato art. 16bis, commi 3 e 3bis, del d.lgs. 546/92) in cui è possibile procedere alla notifica/deposito dell’atto introduttivo con modalità cartacee, la sottoscrizione deve avvenire con fir-ma autografa, perchè la stessa serve a riferire il contenuto del documento al soggetto che appare come sottoscrittore.Secondo un consolidato orientamento dottrinale e giurisprudenziale, la sot-toscrizione del ricorso deve essere fatta a pena d’inammissibilità dal ricor-rente medesimo nei casi in cui ex art. 12 del d.lgs. in esame, può stare in giudizio personalmente.Tale interpretazione è stata posta in crisi da quanto ritenuto dalla Corte Co-stituzionale con sentenza n. 189 del 13-6-2000 secondo cui tale inammis-sibilità non sarebbe automatica.In particolare, per la Consulta «l’inammissibilità del ricorso che abbia ad oggetto una controversia di valore superiore a lire 5.000.000, sottoscrit-to dalla parte che non sia in possesso dei requisiti professionali richie-sti per stare in giudizio personalmente, scatta solo a seguito dell’ordine ineseguito, nei termini fissati dal Presidente della Commissione o della Sezione o del Collegio, di munirsi di assistenza tecnica tramite il confe-rimento dell’incarico ad un professionista abilitato».Sta di fatto che quest’interpretazione, come opportunamente, rilevato da au-torevole dottrina e giurisprudenza, contrasta con la lettera e con la ratio legis.Più specificatamente, si ritiene che «la ricostruzione interpretativa opera-ta dai giudici costituzionali perviene al risultato inaccettabile di vanifi-care il sistema estraibile dal combinato disposto degli artt. 12 e 18 del d.lgs. 546 del 992. Da un lato, l’art. 12 configura in termini generaliz-zati l’obbligo per il ricorrente di munirsi dell’assistenza di un difenso-re, con la sola eccezione delle liti di importo non rilevante, con riguar-do alle quali il legislatore ha rimesso all’organo giurisdizionale la valu-tazione discrezionale circa l’opportunità dell’intervento del difensore in ragione della eventuale delicatezza e difficoltà delle questioni dibattute. Dall’altro, l’art. 18 stabilisce che il ricorso deve essere sottoscritto a pena


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