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ufficio elettorale centrale nazionale; decisione 20 aprile 2006; Pres. Paolini; ric. Nuvoli e altroSource: Il Foro Italiano, Vol. 129, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 2006), pp. 2023/2024-2027/2028Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23202098 .
Accessed: 25/06/2014 04:18
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2023 PARTE PRIMA 2024
residenti all'estero (art. 14); se ne viene fatta richiesta entro ul
teriori quindici giorni, deve poi provvedersi alla revisione delle
analisi eventualmente compiute (art. 15); nei successivi sessanta
giorni è ammesso il pagamento in misura ridotta (art. 16); se
questo non avviene, viene trasmesso il rapporto all'autorità
competente (art. 17); ad essa gli interessati possono far perveni re scritti difensivi e documenti, nonché prospettare argomenti, dei quali si deve tener conto nel provvedere (art. 18).
Né l'ostacolo può essere superato, come si è opinato con la
sentenza impugnata, applicando il termine in questione alle sin
gole fasi in cui il procedimento è articolato, o comunque a
quella conclusiva. In tal modo verrebbe operata un'arbitraria
manipolazione della norma, la quale considera unitariamente il
procedimento amministrativo e dispone che il termine per la sua
conclusione decorre non dall'esaurimento di ognuno dei vari
segmenti che eventualmente lo compongono, bensì «dall'inizio
di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se
il procedimento è ad iniziativa di parte». Peraltro, nell'ambito in cui la disposizione è operante, l'inos
servanza del termine da essa stabilito, secondo la prevalente
giurisprudenza amministrativa (v. Cons. Stato, sez. V, 19 set
tembre 2000, n. 4844, id., Rep. 2000, voce Sanitario, n. 113; sez. VI 13 maggio 2003, n. 2533, id., Rep. 2003, voce Atto am
ministrativo, n. 346; sez. IV 10 giugno 2004, n. 3741, id.. Rep. 2004, voce Giustizia amministrativa, n. 455; contra, Cons. Sta
to, sez. VI, 19 dicembre 1997, n. 1869, id., Rep. 1998, voce
Istruzione pubblica, n. 247), non è causa di invalidità del prov vedimento che sia stato emesso tardivamente, poiché anche do
po la scadenza non viene meno i) potere e dovere dell'ammini
strazione di attivarsi comunque, per il soddisfacimento degli interessi pubblici affidati alla sua cura.
Resta naturalmente salva la necessità che la pretesa sanzio
natoria venga fatta valere entro il termine di prescrizione di cin
que anni dalla commissione della violazione, stabilito dall'art.
28 1. 24 novembre 1981 n. 689: termine che non ha tuttavia na
tura procedimentale, ma sostanziale, poiché il suo inutile decor
so comporta l'estinzione del diritto alla riscossione.
Rimane altresì fermo che invece, per le violazioni di norme
sulla circolazione stradale, la validità dell'ordinanza-ingiun zione è subordinata al rispetto dei termini stabiliti per la sua
emissione dall'art. 204, 1° comma, d.leg. 30 aprile 1992 n. 285:
termini che il successivo comma 1 bis, introdotto dall'art. 4 d.i.
27 giugno 2003 n. 151, convertito con 1. 1° agosto 2003 n. 214, definisce espressamente come «perentori», disponendo altresì
che il ricorso al prefetto, in mancanza della tempestiva adozione
del provvedimento sanzionatorio, deve intendersi accolto. In
questo senso si è costantemente pronunciata questa corte (v., tra
le più recenti, Cass. 17 marzo 2005, n. 5813, id., Mass., 366) anche con riferimento al testo originario della norma, in consi
derazione della natura a sua volta speciale che la caratterizza, ri
spetto a quelle dettate dalla 1. 24 novembre 1981 n. 689 per il
generale ambito delle sanzioni amministrative.
Il ricorso deve essere pertanto accolto, con conseguente cas
sazione della sentenza impugnata. La causa, poiché gli attori avevano fatto valere anche altre ra
gioni di opposizione, che il Tribunale di Ascoli Piceno ha con
siderato assorbite, non può essere decisa nel merito in questa sede, sicché va rinviata ad altro giudice, che si designa nel Tri
bunale di Macerata, cui viene anche rimessa la pronuncia sulle
spese del giudizio di legittimità. Il giudice di rinvio, nel riesaminare la questione decisa dal
Tribunale di Ascoli Piceno, si uniformerà al seguente principio di diritto: «Il termine stabilito dall'art. 2, 3° comma, 1. 7 agosto 1990 n. 241 non è applicabile nei procedimenti di irrogazione di
sanzioni amministrative».
Il Foro Italiano — 2006.
I
CORTE DI CASSAZIONE; ufficio elettorale centrale nazio
nale; decisione 20 aprile 2006; Pres. Paolini; ric. Nuvoli e
altro.
Elezioni — Camera dei deputati — Attribuzione dei seggi — Scambio dei seggi tra liste eccedentarie e liste deficitarie — Individuazione delle circoscrizioni — Criteri (D.p.r. 30
marzo 1957 n. 361, approvazione del t.u. delle leggi recanti
norme per la elezione della camera dei deputati, art. 83).
In sede di attribuzione dei seggi, l'individuazione delle circo
scrizioni soggette allo scambio dei seggi tra liste eccedentarie
e liste deficitarie deve essere operata seguendo il criterio le
gato alla graduatoria delle parti decimali dei quozienti non
utilizzate delle liste eccedentarie, non a quella delle parti de
cimali dei quozienti non utilizzati delle liste deficitarie. (1)
II
CORTE DI CASSAZIONE; ufficio elettorale centrale nazio
nale; decisione 19 aprile 2006; Pres. Paolini.
Elezioni — Camera dei deputati — Coalizioni — Cifra elet
torale nazionale — Determinazione — Lista presentata in
una sola circoscrizione — Computo (D.p.r. 30 marzo 1957
n. 361, art. 83).
La previsione secondo cui la cifra elettorale nazionale di cia
scuna coalizione si determina attraverso la sommatoria delle
cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circo
scrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno non im
plica che non si debbano computare i voti conseguiti da una
lista che si sia presentata in una sola circoscrizione. (2)
(1-2) 1. - Con il provvedimento in epigrafe, l'ufficio elettorale cen trale nazionale costituito presso la Corte di cassazione è intervenuto su uno degli aspetti problematici della ripartizione dei seggi spettanti alle liste presentatesi alle elezioni politiche del 9 e del 10 aprile scorsi. L'o
perazione, di natura eminentemente tecnica, si è andata connotando, al l'indomani delle elezioni, per una particolare delicatezza, in ragione dell'accendersi del dibattito tra le forze politiche in ordine alle modalità di conteggio dei voti ottenuti.
II. - Un primo tema di dibattito era costituito dalle «si hede conte nenti voti contestati e provvisoriamente non assegnate» in sede di scru
tinio, inizialmente quantificate in un numero tale da poter stravolgere l'esito della consultazione, ma poi ridottesi — alla prova dei fatti — a cifre largamente inferiori al divario riscontrato tra le coalizioni di cen tro-sinistra e di centro-destra.
Sulle schede contestate, a pronunciarsi sono stati gli uffici centrali circoscrizionali (costituiti, ai termini dell'art. 13 d.p.r. 30 marzo 1957 n. 361, presso la corte d'appello o il tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo della circoscrizione, e composti da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della corte d'appello o del tribunale), sulla base del disposto dell'art. 76, 1°
comma, lett. b), d.p.r. 361/57 (secondo cui l'ufficio centrale circoscri zionale «procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in pro posito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi»).
III. - All'ufficio centrale nazionale è spettato, invece, dirimere un'altra controversia insorta (v. massima sub 2), relativa alla possibilità di computare, tra quelli da assegnare, alla camera dei deputati, alla coalizione di centro-sinistra, i voti ottenuti da una lista (la Lega per l'autonomia. Alleanza lombarda. Lega pensionati) presentatasi in una sola circoscrizione (Lombardia 2): avendo ottenuto 44.589 suffragi, la lista risultava decisiva per determinare l'esito della consultazione,
giacché la camera bassa vedeva una prevalenza (con il conseguente premio di maggioranza in seggi) del centro-sinistra sul centro-destra di 24.755 voti (19.002.598 contro 18.977.843).
Alla radice della controversia si è posta l'interpretazione data da al cuni esponenti della coalizione sconfitta dell'art. 83. 1° comma, n. 1,
d.p.r. 361/57. L'art. 83. 1° comma, attribuisce all'ufficio centrale nazionale il com
pito di determinare la cifra elettorale di ciascuna lista (n. 1) e, successi vamente, di determinare la cifra elettorale nazionale di ciascuna coali zione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa, nonché la cifra elettorale nazionale delle liste non collegate (n. 2).
Punctum dolens era, in particolare, la definizione della cifra eletto
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
I
In relazione ai reclami proposti dai sig. Giovanni Paolo Nu
voli e Santi Nicita, candidati nelle liste dell'Udeur, rispettiva mente nelle circoscrizioni di Sardegna e Sicilia 2, osserva: se
condo i reclamanti, in sede di scambio dei seggi tra liste ecce
dentarie e liste deficitarie, l'individuazione delle circoscrizioni
soggette allo scambio deve essere operata tenendo conto, oltre
che delle parti decimali delle liste cedenti, anche e soprattutto delle parti decimali delle liste riceventi (perché deficitarie).
rale nazionale di ciascuna lista, che, in base al n. 1), «è data dalla som ma delle cifre elettorali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle li ste aventi il medesimo contrassegno». Il riferimento alla «somma» e l'utilizzo della forma plurale nella formula definitoria aveva indotto taluni rappresentanti della coalizione di centro-destra a ritenere neces
sario, ai fini della determinabilità della cifra elettorale nazionale di una lista (come singola e, poi, come componente della cifra elettorale della
coalizione), che la lista stessa si fosse presentata in più di una circoscri zione.
A supportare questa interpretazione si è rilevato che l'art. 83, 1°
comma, n. 3, nel dettare la disciplina relativa all'individuazione delle liste e delle coalizioni di liste che abbiano superato le clausole di sbar
ramento, ha espressamente contemplato il caso di una lista «rappresen tativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche». Da tale
specificazione, si è inferita la voluntas legìs di circoscrivere unica mente a queste particolari ipotesi la possibilità di presentare la lista di un'unica circoscrizione.
L'ufficio centrale nazionale ha disatteso questa interpretazione, fa cendo valere fondamentalmente due argomenti:
a) dal riferimento alla «somma» delle cifre circoscrizionali di cui al n. 1 dell'art. 83, 1° comma, non può dedursi l'indefettibilità della pre sentazione in più circoscrizioni, ma soltanto la necessità di provvedere all'operazione aritmetica qualora essa possa aver luogo (quando, cioè, ci sia più di una cifra circoscrizionale da sommare);
b) la previsione concernente le liste rappresentative di minoranze
linguistiche è da intendersi come norma speciale, di favore per le mino ranze linguistiche, ma non nell'ottica della presentazione delle liste, bensì in quella dell'attribuzione dei seggi (attraverso l'introduzione di diverse opzioni per il superamento della clausola di sbarramento).
IV. - Un'ulteriore questione sottoposta allo scrutinio dell'ufficio centrale nazionale ha avuto riguardo alle operazioni di attribuzione dei
seggi (v. massima sub 1). L'art. 83, 1° comma, n. 9, d.p.r. cit. stabilisce che l'ufficio centrale
nazionale, onde attribuire nelle singole circoscrizioni i seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione, determina, innanzi tutto, il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste, dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste per il numero di seggi asse
gnati alla coalizione nella circoscrizione. Procede, quindi, alla divisione della cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per il quoziente circoscrizionale: la parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista.
I seggi che restano da attribuire a seguito di questa prima divisione sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti ottenuti (in caso di parità, i seggi sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale).
Se, in base alle operazioni descritte, il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista non corrisponde al numero dei
seggi ad essa attribuito in base alla cifra elettorale nazionale, l'ufficio centrale nazionale sottrae alla lista i seggi eccedenti in quelle circoscri zioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali, inoltre, le liste che non
abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti abbiano parti decimali dei
quozienti non utilizzate (l'operazione di sottrazione avviene iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di
parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia otte
nuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre
liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti). Avverso le operazioni compiute in applicazione della disposizione
menzionata, due candidati nelle liste dell'Udeur avevano proposto re
clamo, sostenendo che l'individuazione delle circoscrizioni soggette allo scambio dovesse essere operata tenendo conto, oltre che delle parti decimali delle liste cedenti, anche delle parti decimali delle liste rice
venti. L'ufficio centrale nazionale ha tuttavia respinto il reclamo, confer
mando l'indefettibilità di un'interpretazione rigorosamente letterale
della disposizione sopra citata. V. - Sulla natura dell'accertamento posto in essere dall'ufficio cen
trale nazionale, v. Cass., uff. elettorale naz., 26 maggio 2001, Foro it.,
2001,1, 1830, con nota di richiami, secondo cui, nella fase della proce
II Foro Italiano — 2006 — Parte I-38.
Tale tesi è frutto di un'interpretazione errata dell'art. 83, 1°
comma, n. 9, della legge che, ove il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista non corrisponda al nu
mero dei seggi ad esse attribuito, espressamente dispone che i
conguagli debbono essere effettuati:
a) «iniziando dalla lista che abbia il maggior numero dei
seggi eccedenti», e «proseguendo con le altre liste in ordine de
crescente di seggi eccedenti»; b) sottraendo i seggi eccedenti
alla lista (eccedentaria) in quelle circoscrizioni nelle quali «essa
li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti secondo il loro
ordine crescente» e nelle quali, inoltre, le liste «che non abbiano
ottenuto il numero dei seggi spettanti» (cioè le liste deficitarie) «abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate»; c) asse
gnando i seggi alla predetta lista deficitaria.
E, infatti, evidente dal tenore letterale della citata disposizio ne che: a) iniziando dalla lista che abbia il maggior numero dei
seggi eccedenti, la circoscrizione in cui operare la sottrazione
deve essere individuata nella circoscrizione nella quale essa ha
ottenuto i seggi con parti decimali di quozienti secondo il loro
ordine crescente; b) che il riferimento ai quozienti non utilizzati
delle liste deficitarie serve solo per porre l'esigenza che lo
scambio avvenga solo se ed in quanto nella medesima circoscri
zione vi sia una lista deficitaria (della medesima coalizione) con
dura elettorale che si svolge, ai fini della ripartizione dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista, davanti all'ufficio elet torale centrale nazionale presso la Corte di cassazione, non sono previ sti subprocedimenti contenziosi, né poteri decisori dell'ufficio medesi mo in ordine a ricorsi, reclami o domande di parte; ne consegue per tanto che in tale sede, mancando un giudizio davanti ad un'autorità
giudiziaria, non è configurabile la delibazione di questioni di legittimità costituzionale, né è possibile la disapplicazione in via incidentale di atti
regolamentari ritenuti illegittimi. In ordine ai limiti che si oppongono alla cognizione delle operazioni
elettorali da parte dell'ufficio centrale, v. Corte cost. 20 novembre
2000, n. 512, ibid., 3490, con nota di richiami e osservazioni di Rombo li e nota di Caporilli, che ha dichiarato la manifesta inammissibilità, in
quanto il giudice a quo non aveva indicato la giurisdizione alla quale avrebbe dovuto essere devoluta la cognizione delle controversie ed aveva sollecitato una radicale riforma legislativa eccedente i compiti della corte, la questione di legittimità costituzionale degli art. 16, 4°
comma, e 87 d.p.r. 361/57, nella parte in cui prevedono la competenza della camera dei deputati per tutte le controversie attinenti alle opera zioni elettorali, con esclusione della possibilità di azione giudiziaria nei confronti della decisione emessa dall'ufficio centrale nazionale sul
l'opposizione proposta contro il provvedimento del ministero dell'in terno di ricusazione di un contrassegno elettorale presentato per le ele zioni politiche.
Cfr., altresì, Cons. Stato, comm. spec., 25 ottobre 2000, n. 1052/00, id., Rep. 2001, voce Elezioni, n. 132, che ha sottolineato come la Co
stituzione, la legge ed i regolamenti parlamentari attribuiscano in via esclusiva alle camere (ed in particolare alle giunte per le elezioni) il
potere di giudicare dei titoli di ammissione dei loro componenti, senza che tale giudizio possa essere sindacato da alcuna autorità giurisdizio nale o possa tollerare altra interferenza.
In senso estensivo dell'area di esclusione del sindacato giurisdizio nale. per l'affermazione secondo cui sulle esclusioni delle liste da parte dei collegi elettorali centrali e nazionale non debba decidere né il giu dice amministrativo né il giudice ordinario, ma direttamente le giunte per le elezioni delle due camere, allorché insediate, v. Cass., sez. un., ord. 6 aprile 2006, n. 8188, inedita.
Per l'affermazione secondo cui la forza derogatoria propria dell'art. 66 Cost. — «che attribuisce alle camere il giudizio sui titoli di ammis sione dei propri membri, in conformità ad una tradizione che affonda le sue radici nell'esigenza, propria dei più antichi sistemi rappresentativi, di difendere l'autonomia della rappresentanza elettiva» — «non po trebbe estendersi al di là della specifica situazione regolata», v. Corte
cost. 4 febbraio 2003, n. 29, id., 2003, I, 1323, con nota di richiami e
osservazioni di Romboli. VI. - Con riferimento al controllo della regolarità delle operazioni
elettorali in ordinamenti stranieri, e segnatamente per quanto attiene ad
un aspetto su cui pure si è acceso un ampio dibattito in sede politica,
quale è quello dell'effettuazione di un nuovo conteggio delle schede
scrutinate, v. Corte suprema Usa 12 dicembre 2000, Bush v. Gore, id.,
2001, IV, 195, con note di V. Barsotti e di Passaglia, la quale ha sta
bilito che la decisione della Corte suprema della Florida, con cui, omettendo l'indicazione di regole uniformi da seguire in tutto lo Stato, si era ordinato un nuovo conteggio manuale delle schede non scrutinate in sede di conteggio meccanico, doveva essere annullata, anche in con
seguenza dell'impossibilità temporale di porre rimedio alle irregolarità commesse. [P. Passaglia]
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2027 PARTE PRIMA 2028
parte decimale di quoziente non utilizzato (dato che, in mancan
za, non sarebbe possibile lo scambio); c) che, conseguentemen
te, il criterio di individuazione della circoscrizione nella quale deve essere operato lo scambio è solo legato alla graduatoria delle parti decimali dei quozienti non utilizzate delle liste ecce
dentarie, non a quella delle parti decimali dei quozienti non uti
lizzati delle liste deficitarie, per le quali, giova qui ribadire, la
norma richiede solo la possibilità dello scambio nella circoscri
zione già individuata, dipendente dalla presenza di una lista
(della medesima coalizione) con parti decimali non utilizzate e
perciò in grado di ricevere il seggio. La predetta lettura della norma è, del resto, confermata pro
prio dalla disposizione successiva, per la quale «nel caso in cui
non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione
ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a
concorrenza [dei seggi] ancora da cedere, alla lista eccedentaria
vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nella quali li ha
ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzio
ne ed alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti i
seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le mag
giori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate».
Questa disposizione, infatti, espressamente introduce il crite
rio di scelta della lista ricevente secondo la graduatoria generale delle parti decimali dei quozienti non utilizzati (delle liste defi
citarie) solo come criterio sussidiario applicabile in mancanza
della possibilità dello scambio nella medesima circoscrizione.
II
L'ufficio elettorale centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei
verbali da tutti gli uffici centrali circoscrizionali, ha proceduto, a norma dell'art. 83, 1° comma, t.u. 30 marzo 1957 n. 361, e
successive modificazioni, alla determinazione delle cifre eletto
rali nazionali di ciascuna coalizione di liste e delle singole liste
che sono così risultate:
1) Coalizione di liste avente come capo Berlusconi Silvio, ci
fra elettorale nazionale 18.977.843;
2) Coalizione di liste avente come capo Prodi Romano, cifra
elettorale nazionale 19.002.598;
3) Lista Progetto Nordest, cifra elettorale nazionale 92.002;
4) Lista Die Freiheitlichen, cifra elettorale nazionale 17.183;
5) Lista Movimento Politico Terzo Polo, cifra elettorale na
zionale 16.174; 6) Lista Irs Indipendentzia Repubrica De Sardigna, cifra
elettorale nazionale 11.648;
7) Lista Sardigna Natzione, cifra elettorale nazionale 11.000;
8) Lista per il Sud, cifra elettorale nazionale 5.130;
9) Lista Movimento Democratico siciliano e del partito «Noi
Siciliani», cifra elettorale nazionale 5.003;
10) Lista Movimento Triveneto - Nel Cuore Dell'Europa, ci fra elettorale nazionale 4.518;
11) Lista Dimensione Christiana, cifra elettorale nazionale
2.489; 12) Lista Solidarietà - Libertà, Giustizia e Pace, cifra eletto
rale nazionale 5.814;
13) Lista Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale
Nuovo MSI, cifra elettorale nazionale 1.093;
14) Lista Lega Sud, cifra elettorale nazionale 848.
Il totale generale dei voti validi — compresi quelli assegnati
dagli uffici centrali circoscrizionali, ai sensi dell'art. 76, 1°
comma, n. 2, t.u. 30 marzo 1957 n. 361, e successive modifica
zioni — ottenuti da tutte le liste, è pari a 38.153.343.
Ai sensi dell'art. 83, 1° comma, n. 3, t.u. 30 marzo 1957 n.
361, e successive modificazioni, l'ufficio elettorale centrale na
zionale ha accertato che sono ammesse al riparto dei seggi le
seguenti coalizioni di liste:
1) Coalizione di liste avente come capo Berlusconi Silvio, voti n. 18.977.843;
2) Coalizione di liste avente come capo Prodi Romano, voti
n. 19.002.598. Il totale delle cifre elettorali nazionali delle coalizioni di liste
ammesse al riparto è: 37.980.441.
Inoltre, l'ufficio ha accertato che nessuna lista non collegata ha superato i quorum di cui all'art. 83, 1° comma, n. 3, lett. b), t.u. 30 marzo 1957 n. 361 e successive modificazioni.
Provvedimento estratto dal verbale. (Omissis)
Il Foro Italiano — 2006.
L'ufficio elettorale centrale nazionale, in ordine alla come
sopra determinata cifra elettorale nazionale della coalizione di
liste collegate avente come unico capo Romano Prodi;
avuto riguardo ai c.d. «reclami» pervenuti, alla nota trasmessa
il 18 aprile 2006 dall'ufficio elettorale circoscrizionale Lom
bardia 2 e alle contestazioni sollevate in varie sedi; visto il proprio provvedimento in data 16 marzo 2006, pub
blicato sulla Gazzetta ufficiale del 17 marzo 2006, n. 64 (pag.
73-74), recante l'«elenco dei collegamenti ammessi all'elezione
della camera dei deputati»; esaminati gli atti e, in particolare, l'estratto del verbale tra
smesso dal predetto ufficio elettorale circoscrizionale Lombar
dia 2; osserva: il dianzi menzionato provvedimento del 16 marzo
2006 è stato adottato applicando le norme di cui agli art. 14 ss.
d.p.r. 30 marzo 1957 n. 361 e successive modifiche e integra zioni, le quali non prevedono tra i requisiti di ammissibilità di
una lista e del suo, eventuale, collegamento in una coalizione
quello della presentazione in una pluralità di circoscrizioni
elettorali, sicché deve ritenersi consentito che una lista possa es
sere presentata e possa collegarsi in una coalizione anche se la
relativa presentazione avvenga in una sola circoscrizione.
Ne consegue che l'art. 83, nn. 1 e 2, d.p.r. 361/57 cit., nella
parte in cui prevede che l'ufficio elettorale centrale nazionale
determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista e di cia
scuna coalizione sommando — con riferimento alla cifra eletto
rale nazionale di ciascuna lista — le cifre elettorali circoscrizio
nali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il
medesimo contrassegno, va interpretato nel senso che a tale
somma si procede nell'eventualità della presentazione della lista
in più circoscrizioni, ma non nel senso che non si debba tener
conto dei voti conseguiti da una lista che si sia presentata in una
sola circoscrizione.
D'altronde, ogni procedimento, e quindi anche il procedi mento elettorale, deve intendersi assoggettato al principio di
economia, per il quale ciascun atto è logicamente preordinato all'atto o alla serie di atti successivi, con la conseguenza che
non è concepibile l'adozione di atti inutili rispetto alla fase suc
cessiva. Pertanto, con riferimento alla fattispecie, è da escludere
che il provvedimento contenente l'elenco dei collegamenti am
messi possa essere considerato inutile, come sarebbe nel caso in
cui, ammessa prima delle elezioni la presentazione di una lista
in una sola circoscrizione e il relativo collegamento in una coa
lizione, il voto espresso dagli elettori per quella lista e per
quella coalizione venisse messo nel nulla in sede di somma
delle cifre elettorali.
Va puntualizzato, da ultimo, che nessun argomento in senso
contrario può trarsi dalle disposizioni collocate nella parte finale
dell'art. 83, 1° comma, n. 3, lett. a), ridetto d.p.r.: esse hanno
carattere di specialità poiché esprimono l'esigenza della rappre sentanza parlamentare delle minoranze linguistiche e contengo no criteri di computo della cifra elettorale nazionale del tutto
specifici. Infatti la norma di legge considerata ha la finalità di
adeguare il limite generale del c.d. sbarramento (due per cento
dei voti validi espressi su base nazionale) alle liste rappresenta tive di minoranze linguistiche riconosciute negli statuti speciali delle regioni, onde la norma medesima è estranea alla disciplina della presentazione delle liste contenuta, come detto, in una di
versa sede del ripetuto d.p.r. Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte, si è ritenuto
di dover determinare la cifra elettorale nazionale della coalizio
ne avente come unico capo Romano Prodi tenendo conto anche
dei 44.589 voti conseguiti nella circoscrizione Lombardia 2
dalla lista Lega per l'autonomia. Alleanza lombarda. Lega pen sionati.
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