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ufficio elettorale centrale nazionale; decisione 26 maggio 2001; Pres. Sciuto; Democrazia e libertà...

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ufficio elettorale centrale nazionale; decisione 26 maggio 2001; Pres. Sciuto; Democrazia e libertà e altri Source: Il Foro Italiano, Vol. 124, No. 6 (GIUGNO 2001), pp. 1829/1830-1833/1834 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23197379 . Accessed: 24/06/2014 21:42 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 62.122.73.86 on Tue, 24 Jun 2014 21:42:25 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: ufficio elettorale centrale nazionale; decisione 26 maggio 2001; Pres. Sciuto; Democrazia e libertà e altri

ufficio elettorale centrale nazionale; decisione 26 maggio 2001; Pres. Sciuto; Democrazia elibertà e altriSource: Il Foro Italiano, Vol. 124, No. 6 (GIUGNO 2001), pp. 1829/1830-1833/1834Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23197379 .

Accessed: 24/06/2014 21:42

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

configurabilità nel nostro ordinamento della c.d. usucapio li

bertatis ed al senso ed ai limiti del principio della c.d. «retroat

tività reale» dell'usucapione) il giudice a quo omette qualsiasi considerazione sia in fatto sia in diritto, impedendo così ogni controllo sulla rilevanza del prospettato dubbio di costi

tuzionalità; che il mancato esame di punti decisivi della controversia si ri

solve nell'inottemperanza del giudice rimettente all'onere di ar

gomentare e motivare sulla rilevanza stessa, così da rendere la

sollevata questione manifestamente inammissibile (v., ex mulìis, ordinanze n. 450 del 1999, id., 2000, I, 1056; n. 282 del 1999, id., 1999,1, 3118; n. 174 del 1999).

Visti gli art. 26, 2° comma, 1. 11 marzo 1953 n. 87 e 9, 2°

comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara la manife

sta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale

degli art. 2909 c.c. e 619 c.p.c., sollevata, in riferimento agli art.

3 e 24 Cost, dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Spo leto, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Per le ragioni sin qui analizzate, la sentenza di accertamento dell'av venuto acquisto per usucapione pronunciata solo in danno del prece dente proprietario non è efficace, neppure in via riflessa, nei confronti del creditore che abbia, antecedentemente alla trascrizione della do

manda, iscritto ipoteca. Quest'ultimo, infatti, a seconda della domanda

proposta dall'acquirente per usucapione, o è titolare di un rapporto giu ridico autonomo rispetto a quello dedotto in giudizio e a questo com

patibile (25) o è titolare di parte del rapporto giuridico dedotto in giu dizio.

Nel consegue che la disciplina positiva, nel caso di specie, non viola il diritto alla difesa sancito dall'art. 24, 2° comma, Cost., poiché il cre ditore ipotecario può esercitare, nel successivo giudizio, tutte le sue di

fese, senza alcuna preclusione derivante dal giudicato intercorso tra

l'acquirente per usucapione e il precedente proprietario. La Corte costituzionale ha, dunque, legittimamente dichiarato l'i

nammissibilità della questione sollevata in quanto il giudice rimettente ha erroneamente ritenuto scontata l'efficacia ultra partes della sentenza di accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione di cui. in realtà, la medesima è priva.

Giuseppe Miccolis

(25) Questo nel caso, del tutto ipotetico, in cui l'acquirente per usu

capione, ritenendo, contrariamente alla interpretazione giurispruden ziale, che il diritto reale di garanzia, iscritto prima del termine per l'usucapione, sia a lui opponibile, proponga in danno solo del prece dente proprietario, la domanda di accertamento dell'acquisto del diritto di proprietà gravato dall'ipoteca.

Il Foro Italiano — 2001.

Giuseppe Miccolis

CORTE DI CASSAZIONE; ufficio elettorale centrale nazio

nale; decisione 26 maggio 2001; Pres. Sciuto; Democrazia e

libertà e altri.

CORTE DI CASSAZIONE;

Elezioni — Camera dei deputati — Quota proporzionale —

Riparto dei seggi — Procedimento avanti l'ufficio cen

trale nazionale — Subprocedimenti contenziosi — Propo nibilità — Esclusione (Cost., art. 134; 1. 20 marzo 1865 n.

2248, ali. E, sul contenzioso amministrativo, art. 5; 1. 11 mar

zo 1953 n. 87, norme sulla costituzione e sul funzionamento

della Corte costituzionale, art. 23; d.p.r. 30 marzo 1957 n.

361, approvazione del t.u. delle leggi recanti norme per la e

lezione della camera dei deputati, art. 83, 84). Elezioni — Camera dei deputati

— Quota proporzionale —

Riparto dei seggi — Insufficienza delle candidature — Ri

partizione fra le altre liste (Cost., art. 56; d.p.r. 30 marzo

1957 n. 361, art. 18, 84).

Nella fase della procedura elettorale che si svolge, ai fini della

ripartizione dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di

ciascuna lista, davanti all'ufficio elettorale centrale nazio nale presso la Corte di cassazione, non sono previsti subpro cedimenti contenziosi, né poteri decisori dell'ufficio mede

simo in ordine a ricorsi, reclami o domande di parte; ne con

segue pertanto che in tale sede, mancando un giudizio da

vanti ad un'autorità giudiziaria, non è configurabile la deli

bazione di questioni di legittimità costituzionale, né è possi bile la disapplicazione in via incidentale di atti regolamentari ritenuti illegittimi. (1)

Qualora non possa procedersi alla proclamazione dei candidati

di una o più liste per insufficienza di candidature in tutte le

graduatorie delle liste collegate in qualsiasi circoscrizione,

l'ufficio centrale elettorale, allo scopo di consentire una

completa composizione della camera dei deputati, deve ri

partire i seggi non assegnati fra le altre liste che abbiano

raggiunto almeno il quattro per cento dei voti validi espressi, non arbitrariamente riducibili alle sole altre liste «della coa

lizione», stante l'estraneità della nozione di coalizione alla

disciplina delle elezioni per la camera dei deputati nel pro

porzionale. (2)

(1-2) L'attesa pronuncia dell'ufficio elettorale centrale nazionale

presso la Corte di cassazione concerne la nota vicenda relativa alle re centi elezioni politiche del 13 maggio scorso e collegata alla presenta zione delle c.d. liste civetta. Il collegamento, nell'ambito dell'uninomi

nale, del candidato a tali liste perseguiva il fine di evitare, in caso di vittoria nell'ambito della quota proporzionale, la sottrazione alla pro pria «vera» lista dei voti ottenuti dal secondo classificato più uno (c.d.

scorporo). Il collegamento alla lista civetta d'altra parte ha però impe dito a quanti non sono risultati vincitori nel collegio uninominale, di essere inseriti, per l'assegnazione dei seggi secondo la quota propor zionale, nella lista dei non eietti, ai sensi dell'art. 84 d.p.r. 361/57, né la lista civetta ha potuto concorrere alla spartizione dei seggi secondo il criterio proporzionale, non avendo essa superato la clausola di sbarra mento del quattro per cento fissata dalla legge. Sulla base dell'art. 11 del regolamento di attuazione della 1. 4 agosto 1993 n. 277 per l'ele zione della camera dei deputati, approvato con d.p.r. 5 gennaio 1994 n.

14, qualora non possa procedersi alle proclamazioni dei candidati di una o più liste per insufficienza di candidature in tutte le circoscrizioni, l'ufficio centrale nazionale ripartisce i seggi non assegnati fra le altre liste (che hanno superato lo sbarramento del quattro per cento).

L'ufficio centrale nazionale, non riconoscendo la possibilità, nel pro cedimento di cui all'art. 83 d.p.r. 361/57, di pronunciarsi su reclami o

ricorsi, ha dichiarato il non luogo a provvedere in ordine ad una serie di istanze avanzate sia da gruppi che da singoli candidati del centrodestra e del centrosinistra, dai quali si chiedeva, richiamandosi agli art. 1, 3 e 48 Cost., di disapplicare il suddetto art. II d.p.r. 14/94 o di interpre tarlo nel senso che l'espressione «le altre liste» doveva intendersi come riferita alle altre liste «facenti parte della medesima coalizione» oppure, al contrario, di fare applicazione di quanto inequivocabilmente stabilito dalla disposizione regolamentare. La natura non giurisdizionale della

procedura di cui all'art. 83 d.p.r. 361/57 ha fatto escludere all'ufficio elettorale centrale di poter valutare la necessità di sollevare questione di costituzionalità dell'art. 11 d.p.r. 14/94 (anche in considerazione del

carattere regolamentare dello stesso) e di poter procedere alla disappli cazione dello stesso in via incidentale, per cui questo ha concluso appli cando la suddetta disposizione ed escludendo la possibilità di ricercare un criterio di collegamento del candidato alla lista diverso dall'unico

contemplato dalla legge, il quale si porrebbe non già al di là, ma contro la legge stessa, in quanto volta al conseguimento di un risultato utile

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PARTE PRIMA 1832

Ritenuto che nei giorni dal 16 al 25 maggio ultimi scorsi, so

no pervenuti a questo collegio atti variamente denominati ma

tutti in forma di istanza, con i quali — sulla comune premessa

che alla lista di Forza Italia (relativa all'elezione dei deputati col sistema proporzionale) risultino assegnati, nelle circoscri

zioni, seggi in numero superiore a quello dei candidati presenti nella lista stessa e che tra i candidati non eletti nei collegi uni

nominali non esistano soggetti che abbiano dichiarato il colle

gamento con la lista e che siano stati inclusi nella graduatoria

prevista dall'art. 77, 1° comma, n. 4, t.u. approvato con d.p.r. n.

361 del 1957 — gli scriventi, ai fini della copertura dei seggi così rimasti vacanti, hanno rispettivamente richiesto:

1 ) Democrazia e libertà e Democratici di sinistra che tali seg

gi vadano «assegnati a quei partiti che hanno superato la soglia del quattro per cento, cioè Democratici di sinistra, Margherita, Alleanza nazionale, Rifondazione comunista» ai sensi dell'art.

11 del regolamento di attuazione della 1. n. 277 del 1993, appro vato con d.p.r. n. 14 del 1994;

2) la Casa delle libertà (con atto a firma dell'avv. Claudio

Scajola), che invece «i suddetti seggi vengano attribuiti ai can

didati della Casa delle libertà, riferibili a Forza Italia, non eletti

in collegi uninominali che abbiano riportato il miglior quoziente elettorale», in applicazione (analogica) dell'art. 84 t.u. elezioni

camera in correlazione agli art. 1, 3 e 48 Cost., previa disappli cazione della su riferita norma regolamentare;

3) la Margherita - Democrazia e libertà (con atto a firma

Rutelli - Castagnetti

- Parisi - Dini - Mastella), che la copertura dei seggi in questione avvenga nel rispetto della regola di chiu

sura dettata dall'art. 11 d.p.r. n. 14 del 1994;

4) Antonio Maratta, candidato alla camera per la Casa delle

libertà, circoscrizione Campania, collegio uninominale n. 15

(Salerno), non eletto, con cifra tale da comportare il recupero, ma non incluso nella graduatoria prevista dall'art. 77 d.p.r.

361/57, per mancanza di candidati di Forza Italia (sempre previa

disapplicazione dell'art. 11 del regolamento cit.) [sic];

5) Michele Abbate — candidato della circoscrizione Campania

2, quota proporzionale, per la lista Democrazia e libertà — di

«essere proclamato eletto deputato per la suddetta circoscrizio

ne» stante la sua collocazione al secondo posto (dopo l'eletto di

Forza Italia che avrebbe lasciato libero il seggio per la sua con

temporanea elezione in altro collegio uninominale) con il

«maggior resto comparativamente valutato rispetto alle altre li

ste concorrenti Democrazia di sinistra e Alleanza nazionale»: nel

rispetto dei criteri dettati dal richiamato art. 11;

6) Carlo Ciccioli — candidato non eletto per la Cdl al colle

gio n. 7 di Ancona e primo dei non eletti della lista di An al

proporzionale delle Marche — che gli sia assegnato uno dei

predetti seggi vacanti nella circoscrizione Marche per la lista di

An, in applicazione dell'art. 11 d.p.r. 14/94, interpretato nel

senso che la ripartizione «fra le altre liste», da esso prevista, si

intenda limitata alle sole «altre liste» facenti parte della mede

sima coalizione; ovvero, in subordine, che questo ufficio sollevi

questione di costituzionalità della norma stessa, ove diversa

mente interpretata; 7) Gennaro Sangiuliano

— candidato alla camera per la Cdl

nella fase della proclamazione, indipendentemente dalla dichiarazione di collegamento.

Un precedente, richiamato dall'ufficio centrale, può essere indicato in Corte cost. 11 luglio 1961, n. 44, Foro it., 1961, I, 1397, con nota di

richiami, relativamente alla legittimità costituzionale dell'art. 72, 6°

comma, d.p.r. 570/60, secondo cui, qualora una lista elettorale contenga un numero di candidati inferiore a quello dei seggi che, per effetto delle

risultanze elettorali, le dovrebbero essere assegnati, tali posti debbono essere redistribuiti fra le altre liste. La corte ha ritenuto in quella occa sione che la disposizione impugnata non si poneva in contrasto con la

personalità, la libertà, la segretezza e l'eguaglianza del voto tutelati dall'art. 48 Cost., rilevando che «se per pochi seggi, che una lista in

completa non ottiene, si dovessero ripetere i comizi elettorali, ne ver rebbero ad essere danneggiati inspiegabilmente, ad opera dei presenta tori di quella lista, proprio le liste e gli elettori i cui voti sono andati a buon fine» e che «l'uguaglianza del voto non si può dire violata da una

legge che vuol porre immediato riparo agli effetti d'una manifesta im

previdenza dei presentatori della lista». Per l'affermazione del carattere obbligatorio del collegamento di un

candidato ad una lista, in quanto necessario, ai sensi dell'art. 18 d.p.r. 361/57, ai fini della residua attribuzione dei seggi col metodo propor zionale (art. 77, 1° comma, n. 2, stesso d.p.r.), v. Cass.. ufficio eletto rale naz., 26 febbraio 1994, n. 8, id., Rep. 1994, voce Elezioni, n. 88.

Il Foro Italiano — 2001.

nella circoscrizione Campania 1, collegio nazionale n. 2 di Na

poli, non eletto e non collegato al proporzionale di Fi — «che

gli venga attribuito il primo dei seggi non assegnati col sistema

proporzionale in quella circoscrizione, per mancanza di candi

dati di Fi»; 8) Domenico Cartolano — candidato nel collegio uninomi

nale n. 13 della circoscrizione Calabria per la lista «Abolizione

dello scorporo» della Casa delle libertà asseritamente «di fatto

appartenente al movimento politico Forza Italia, primo non elet

to nel citato collegio» — che sia dichiarato eletto deputato nel

l'ambito della disponibilità resa possibile dal collegamento con

la lista «Abolizione dello scorporo»;

9) Aldo Brandirali — candidato non eletto nel collegio n. 21

della circoscrizione Lombardia 1 per la Cdl e collegato alla lista

«Per l'abolizione dello scorporo contro i ribaltoni» per il pro

porzionale — «di essere proclamato eletto in base alla percen

tuale di voto conseguita» in applicazione analogica dell'art. 84

t.u. prevalente sul meccanismo della norma regolamentare, de

nunziata di illegittimità;

10) Alfredo Mantovano — candidato della Cdl, non eletto,

nel collegio n. 11 della circoscrizione Puglia per l'uninominale

della camera, collegato alla lista proporzionale presentata nella

stessa circoscrizione di An — che si riconosca «il suo duplice titolo» all'attribuzione di uno dei seggi residui: in virtù del col

legamento con la lista proporzionale presentata nella circoscri

zione Puglia da Alleanza nazionale, partito che compone la Ca

sa delle libertà e che con detta lista ha oltrepassato il quattro per

cento; ma anche in virtù della circostanza che hanno votato per Mantovano nell'uninominale gli elettori di Forza Italia, e cioè

gli elettori della lista proporzionale «ricca», in quanto con un

numero di seggi superiori ai candidati presentati o recuperabili;

11) Angelo Giorgianni — nella qualità di candidato in quota

proporzionale della circoscrizione Lazio 2 della lista della Mar

gherita — che l'ufficio «provveda come stabilito dall'art. 11

d.p.r. 14/94»; 12) Domenico Campogiani

— candidato per il collegio uni

nominale n. 11 della circoscrizione Marche per la Cdl — che «per

analogia i seggi vacanti vengano assegnati facendo riferimento

al meccanismo indicato dall'art. 84 d.p.r. 361/57»;

13) Michele Savarese — nella sua qualità di elettore della Cdl — che non si applichi l'art. 11 del citato regolamento, ai fini

dell'assegnazione di quei seggi vacanti.

Considerato che nella attuale fase della procedura elettorale,

disciplinata dall'art. 83 (nuovo testo) t.u. n. 361 del 1957, la

legge non prevede subprocedimenti contenziosi, né attribuisce

all'ufficio centrale nazionale poteri decisori in ordine a ricorsi,

reclami o domande di parte, per cui non è luogo a provvedere in

ordine alle suddette istanze;

che, peraltro, l'art. 11 d.p.r. n. 14 del 1994 è norma regola

mentare, ossia priva di «forza di legge» e perciò non può essere

oggetto di rimessione alla Corte costituzionale (art. 134 Cost.);

che, del resto, la questione non potrebbe essere neppure deli

bata in questa sede, non essendovi, per quanto detto, un proce dimento giudiziario (giudizio a quo) ossia il presupposto per l'incidente di costituzionalità (art. 23 1. n. 87 del 1953);

che della pretesa illegittimità dell'art. 11 cit., per contrasto

con norme della Costituzione o della legislazione ordinaria, non

può neppure conoscere questo organo ai fini di disapplicazione in via incidentale (art. 5 1. n. 2248 del 1865, ali. E) giacché tale

disapplicazione può avvenire solo in sede di definizione di una

«contestazione» davanti ad una «autorità giudiziaria» (art. 4 e 5

1. ult. cit.); che lo stesso art. 11 è volto a regolare il caso di insufficienza

delle candidature, appartenenti ad una o più liste, in tutte le cir

coscrizioni, e quindi il caso di non conseguimento di un risul

tato una volta ricercati candidati non eletti in tutte le graduatorie delle liste collegate in qualsiasi circoscrizione; ipotesi al verifi

carsi della quale la disposizione in esame impone a questo uffi

cio centrale nazionale di ripartire i seggi non assegnati «fra le

altre liste», all'evidente scopo di consentire comunque il risul

tato della completa composizione della camera; che infatti non può essere disatteso l'art. 56, 2° comma, Cost.,

secondo cui «il numero dei deputati è di seicentotrenta», ciò che

del resto gli stessi richiedenti non contestano;

che, sul piano interpretativo, la norma regolamentare non po ne dubbi quanto al profilo dei destinatari della ripartizione, uni

vocamente individuati in «tutte le altre liste» che abbiano rag

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Page 4: ufficio elettorale centrale nazionale; decisione 26 maggio 2001; Pres. Sciuto; Democrazia e libertà e altri

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

giunto almeno il quattro per cento dei voti validi espressi (non arbitrariamente riducibili alle sole altre liste «della coalizione», stante l'estraneità della nozione di coalizione alla disciplina delle elezioni per la camera dei deputati nel proporzionale);

che, secondo il sistema normativo di riferimento, al «colle

gamento» del candidato ad una lista, collegamento da lui libe ramente espresso attraverso la «dichiarazione» di cui all'art. 18 t.u. n. 361 del 1957, consegue l'eventuale effetto, sfavorevole

per la lista, dello «scorporo»; che, non effettuando il collegamento, il candidato evita alla li

sta il detto effetto sfavorevole e tuttavia impedisce il proprio in serimento nella lista dei non eletti;

che la sollecitata ricerca di un criterio di collegamento diver

so dall'unico contemplato dalla legge, si porrebbe non già al di

là, ma contro la stessa legge, in quanto volta al conseguimento di un risultato utile nella fase della proclamazione, indipenden temente dalla dichiarazione di collegamento;

che la predisposizione di meccanismi di chiusura idonei ad

assicurare la completezza numerica dell'organo eligendo, anche

«attraverso la attribuzione di seggi a candidati di liste diverse», non è estranea, in via di principio, al sistema (così Corte cost,

n. 44 del 1961, Foro it., 1961,1, 1397). Per questi motivi, decide procedersi all'assegnazione dei seg

gi in conformità alle richiamate disposizioni del testo unico e

del regolamento d'attuazione.

I

CORTE DI CASSAZIONE; sezione tributaria; sentenza 2

maggio 2001, n. 6166; Pres. Paolini, Est. Di Palma, P.M.

Gambardella (conci, conf.); Min. finanze (Avv. dello Stato

De Bellis) c. Scarpa (Avv. Cosentino, Sorato). Cassa

Comm. trib. reg. Veneto 30 settembre 1997.

Tributi in genere — Commissioni tributarie — Notifica della sentenza — Modalità (D.leg. 31 dicembre 1992 n. 546,

disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al governo contenuta nell'art. 30 1. 30 dicembre 1991 n. 413, art. 16, 38).

Ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare la

sentenza della commissione tributaria è necessaria la sua no

tificazione a mezzo dell'ufficiale giudiziario, senza che possa rilevare quella effettuata, ai sensi dell'art. 16, 3° comma,

d.leg. 31 dicembre 1992 n. 546, direttamente dalla parte o dal suo procuratore. (1)

(1) In tema di processo dinanzi alle commissioni tributarie, la scelta del legislatore di denominare «notificazione» anche il procedimento di

consegna o di spedizione degli atti posto in essere (ai sensi dell'art. 16, 3° comma, d.leg. 31 dicembre 1992 n. 546) direttamente dal contri buente (o dal suo procuratore), al di fuori della previsione di cui agli art. 137 ss. c.p.c. (e, quindi, in primo luogo, senza il concorso dell'uffi ciale giudiziario) ha dato vita, nella prassi, a qualche disorientamento, anche per quel che riguarda le modalità di notifica della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per la sua impugnazione.

Nel senso fatto ora proprio dalla Suprema corte, v., in dottrina, A. Finocchiaro-M. Finocchiaro, Commentario al nuovo contenzioso tri

butario, Milano, 1996, 588; B. D'Angelo-A. D'Angelo, Manuale del nuovo processo tributario, con rassegna di giurisprudenza, Padova, 1994, 209; T. Baglione-S. Menchini-M. Miccinesi-L. Castaldi-G. Galluzzi-V. Pezzuti-F. Pistolesi, Il nuovo processo tributario. Com

mentario, Milano, 1997, 328; G. Bellagamba, Il nuovo contenzioso tri

butario, Torino, 1993, 171; F. Bartolini-M.L. Repregosi, Il codice del nuovo contenzioso tributario, illustrato articolo per articolo con la re

lazione ministeriale, la giurisprudenza, il formulario e la normativa

Il Foro Italiano — 2001.

II

CORTE DI CASSAZIONE; sezione tributaria; sentenza 19

aprile 2001, n. 5797; Pres. Olla, Est. Amari, P.M. Gambar

della (conci, conf.); Min. finanze (Avv. dello Stato Criscuo

li) c. Carducci (Avv. Rizzo, Mastrangeli). Dichiara inam

missibile ricorso avverso Comm. trib. reg. Umbria 19 giugno 1997.

Tributi in genere — Commissione tributaria regionale —

Decisione — Ricorso per cassazione — Termine — Decor

renza — Notifica all'ufficio finanziario (D.leg. 31 dicem

bre 1992 n. 546, art. 38; 1. 13 maggio 1999 n. 133, disposizio ni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo

fiscale, art. 21).

Sino all'entrata in vigore della l. 13 maggio 1999 n. 133 (e cioè

anteriormente al 18 maggio 1999), qualora l'ufficio finanzia rio non si fosse avvalso, innanzi alla commissione tributaria

regionale, del patrocinio dell'avvocatura dello Stato, il ter

mine breve per proporre ricorso per cassazione avverso la

decisione di tale giudice decorreva, per l'amministrazione fi nanziaria, dalla notifica della sentenza effettuata diretta

mente all'ufficio stesso. (2)

I

Motivi della decisione. — 2.1. - In via preliminare, il contro

ricorrente eccepisce l'inammissibilità del ricorso, per intempe stività, in quanto la sentenza impugnata sarebbe stata notificata

all'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Venezia in data

10 ottobre 1997, mentre il ricorso stesso gli è stato notificato, oltre il termine «breve», in data 16 novembre 1998.

L'eccezione è palesemente infondata, in quanto la notifica

zione della sentenza impugnata, cui fa riferimento il controri

corrente, è da considerarsi radicalmente nulla, e, quindi, priva di

qualsiasi efficacia, in quanto eseguita personalmente dal difen

sore del controricorrente nel giudizio d'appello, dottore com

mercialista, anziché dall'ufficiale giudiziario. In proposito, deve osservarsi che l'art. 38, 2° comma, d.leg.

n. 546 del 1992 (che reca la rubrica «Richiesta di copie e notifi

cazione della sentenza») dispone, tra l'altro, che «le parti hanno

l'onere di provvedere direttamente alla notificazione della sen

tenza alle altre parti a norma degli art. 137 ss. c.p.c.». Tale di

sposizione deve esser letta in combinazione con il successivo

art. 51, 1° comma, il quale stabilisce, tra l'altro, che «il termine

per impugnare la sentenza della commissione tributaria è di ses

santa giorni, decorrente dalla sua notificazione ad istanza di

parte, salvo quanto disposto dall'art. 38, 3° comma». Siccome il

richiamo al primo periodo di quest'ultima disposizione si riferi

sce all'ipotesi di decadenza dall'impugnazione della sentenza

non notificata, è evidente che la parte del giudizio tributario —

la quale abbia interesse alla decorrenza del termine «breve»

d'impugnazione, di cui al 1° comma dell'art. 51, ivi compreso il

complementare, Piacenza, 1996, 187; S. Trovato, Lineamenti deI nuo vo processo tributario. Padova, 1996, 238; P. Maio, Procedimento e

notifica a controparte della sentenza favorevole, in Fisco, 1998, 5793. Sembrerebbe invece riconoscere alla disposizione di cui all'art. 16,

3° comma, d.leg. 31 dicembre 1992 n. 546 portata generale, Cass. 28

aprile 1999, n. 4276, Foro it., Rep. 1999, voce Tributi in genere, n. 1563.

(2) La Suprema corte ritorna alla sua (assolutamente prevalente) giu risprudenza in tema di destinatario della notifica della sentenza della commissione tributaria regionale dopo che Corte cost. 22 novembre

2000, n. 525, Foro it., 2000, I, 3397, con nota di richiami ed osserva zioni di M. Annecchino, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 21, 1° comma, 1. 13 maggio 1999 n. 133, nella parte in cui estendeva anche al periodo anteriore alla sua entrata in vigore l'efficacia dell'interpreta zione autentica, da essa dettata, dell'art. 38, 2° comma, d.leg. 31 di cembre 1992 n. 546.

Negli stessi esatti termini, cfr. Cass. 17 aprile 2001, n. 5648, id.,

Mass.; parimenti, nel senso che il termine breve per il ricorso per cas sazione decorre solo nel caso di notifica della sentenza all'ufficio fi nanziario (anziché all'avvocatura dello Stato), v. Cass. 6 febbraio 2001, n. 1674, ibid., 133, dove però si ignora totalmente la problematica dello ius superveniens di cui alla 1. 133/99 e della sua incostituzionalità.

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