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UNIVERSITÀ DI PISA FACOLTÀ DI INGEGNERIA · ambientale di cui all’Art. 6 della Legge 8 luglio...

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1 CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE TECNICA URBANISTICA CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE,DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO INGEGNERIA DEL TERRITORIO CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN ING. IDRAULICA, DEITRASPORTI E DEL TERRITORIO INGEGNERIA DEL TERRITORIO 1 Ing. SERENA PECORI UNIVERSITÀ DI PISA FACOLTÀ DI INGEGNERIA VALUTAZIONE di IMPATTO AMBIENTALE V.I.A. OBIETTIVI 2) FORNIRE QUESTE INFORMAZIONI AI DECISORI Fare in modo che queste informazioni ambientali siano rese disponibili ai responsabili dell’approvazione del progetto, in uno stadio in cui possano materialmente influenzare la loro decisione 1) PREDIRE E VALUTARE IN MODO SISTEMATICO GLI IMPATTI SULL’AMBIENTE DI UN DETERMINATO PROGETTO La procedura di V.I.A. serve ad identificare le probabili conseguenze sull’ambiente (bio/geofisico) e sull’uomo (salute/benessere) legate alla realizzazione di un progetto (opera/attività). La V.I.A. è una procedura che ha lo scopo di assistere il processo decisionale relativo alla realizzazione di opere per le quali si prevede un impatto significativo sull’ambiente
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Page 1: UNIVERSITÀ DI PISA FACOLTÀ DI INGEGNERIA · ambientale di cui all’Art. 6 della Legge 8 luglio 1986 n.349 3. La fase progettuale in cui deve essere inserita la valutazione 4. Materiale

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CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA CIVILETECNICA URBANISTICA

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE,DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

INGEGNERIA DEL TERRITORIO

CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN ING. IDRAULICA, DEITRASPORTI E DEL TERRITORIO

INGEGNERIA DEL TERRITORIO 1

Ing. SERENA PECORI

UNIVERSITÀ DI PISA FACOLTÀ DI INGEGNERIA

VALUTAZIONE di IMPATTO AMBIENTALE

V.I.A.

OBIETTIVI

2) FORNIRE QUESTE INFORMAZIONI AI DECISORI

Fare in modo che queste informazioni ambientali siano rese disponibili ai responsabili dell’approvazione del progetto, in uno stadio in cui possano materialmente influenzare la loro

decisione

1) PREDIRE E VALUTARE IN MODO SISTEMATICO GLI IMPATTI SULL’AMBIENTE DI UN DETERMINATO PROGETTO

La procedura di V.I.A. serve ad identificare le probabili conseguenze sull’ambiente (bio/geofisico) e sull’uomo

(salute/benessere) legate alla realizzazione di un progetto (opera/attività).

La V.I.A. è una procedura che ha lo scopo di assistere il processo decisionalerelativo alla realizzazione di opere per le quali si prevede un impatto significativo

sull’ambiente

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V.I.A. La V.I.A. tipicamente fa parte della procedura di autorizzazione di progetti per i quali si

prevedono significativi effetti sull’ambiente, la salute umana o le risorse naturali

E’ uno degli strumenti usati per decidere dell’approvazione di un progetto.

La V.I.A. include sia aspetti legali ed amministrativi che aspetti analitici

ASPETTI LEGALI-AMMINISTRATIVI

• Determinano come la V.I.A. si inserisce all’interno del processo decisionale relativo all’opera in esame (ruolo dei vari attori, partecipazione pubblica, etc)

• Sono specificati dalla legislazione

• Possono variare nei diversi Paesi.

ASPETTI ANALITICI

• Comprendono strumenti e metodi per l’identificazione degli impatti e la valutazione della loro rilevanza (es. modelli di dispersione di inquinanti)

• Sono discussi nella letteratura tecnico-scientifica

• Sono simili nei vari Paesi o Istituzioni

Una buona V.I.A. deve……..

1) Mettere i decisori nella migliore condizione possibile di effettuare la loro scelta

1) Assicurarsi che tutte le informazioni rilevanti siano state raccolte, elaborate, interpretate e sintetizzate nella maniera più opportuna, alla luce delle migliori tecniche e

conoscenze disponibili

RIFERIMENTI NORMATIVI

UNIFORMARE le legislazioni vigenti negli stati membri in materia di valutazione di impatto ambientale dei progetti pubblici e privati

…. I programmi d’azione della Comunità Europea sottolineano che la migliore politica ecologica consiste nell’evitare fin dall’inizio inquinamenti ed altre perturbazioni,

anziché combatterne successivamente gli effetti e affermano che in tutti i processi tecnici di programmazione e di decisione si deve subito conto delle eventuali

ripercussioni sull’ambiente;Che a tal fine prevedono l’adozione di procedure per valutare queste ripercussioni……

Direttiva CEE 337/1985, concernente la V.I.A. di determinati progetti pubblici e privati

SCOPO

Si considerano, a questo proposito due tipologie di

progetti:

DA SOTTOPORRE OBBLIGATORIAMENTE A V.I.A.Sono i progetti appartenenti a determinate classi, che si

ritiene che abbiano necessariamente ripercussioni sull’ambiente (elencati nell’Allegato I)

DA SOTTOPORRE FACOLTATIVAMENTE A V.I.A.A discrezione dei singoli Stati membri, che predisporranno

gli elenchi (elencati nell’Allegato II)

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RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 2Gli stati membri adottano le disposizioni necessarie affinchè, prima del rilescio dell’autorizzazione, i

progetti per i quali si prevede un impatto ambientale Importante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni e la loro ubicazione, formino oggetto di una valutazione del loro impatto

Direttiva CEE 337/1985, concernente la V.I.A. di determinati progetti pubblici e privati

Art. 3La valutazione dell’impatto ambientale individua , descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso,

gli effetti DIRETTI ed INDIRETTI di un progetto sui seguenti fattori- l’uomo, la fauna e la flora

- Il suolo, l’acqua, l’aria, il clima ed il paesaggio- L’interazione trai fattori di cui al primo ed al secondo trattino

- I beni materiali ed il patrimonio culturale

Art. 5-10Si stabiliscono le modalità con cui deve essere effettuata la valutazione di impatto ambientale (il

committente deve fornire, le informazioni specificate nell’Allegato III)IMPORTANTE:

-qualsiasi domanda di autorizzazione, nonché le informazioni raccolte ai sensi dell’Art. 5, siano messe a disposizione del pubblico;

-Al pubblico interessato sia data la possibilità di esprimere il parere prima dell’avvio del progetto

RIFERIMENTI NORMATIVI

Tra le informazioni che il committente deve fornire, si trova la:“Descrizione sommaria delle principali alternative prese in considerazione dal Committente con indicazione delle principali

ragioni della scelta”

Anche qui, come nella Direttiva precedente, si danno due Allegati dove si elencano i progetti che devono essere necessariamente sottoposti a V.I.A. (Allegato I)

e quelli, invece, per i quali sono gli Stati Membri a decidere se sottoporli o no a V.I.A. (Allegato II) adottando o un criterio caso per caso o mediante soglie determinate

dagli Stati stessi

IMPORTANTE: L’Allegato I viene notevolmente ampliato rispetto a quello del 1985

Direttiva CEE 11/1997, che modifica la direttiva 85/377/CEE concernente la V.I.A. di determinati progetti pubblici e privati

INNOVAZIONI

Gli Stati Membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per

conformarsi alla presente legge entro il 14/03/1999

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NORMATIVA NAZIONALE

……..In attesa dell’attuazione delle Direttive Comunitarie , le Norme Tecniche e le categorie di opere in grado di produrre rilevanti modifiche all’ambiente sono individuate con

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri……

Legge 8 luglio 1986 n° 349: Istituzione del Ministero dell’Ambiente e delle norme in materia di danno ambientale

……..Per le opere sottoposte a V.I.A. il Ministro dell’Ambiente, sentite le Regioni interessate, il Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali, si pronuncia sulla compatibilità

ambientale nei successivi novanta giorni, decorsi i quali la procedura di approvazione del progetto riprende il suo corso……

Si istituisce il Ministero dell’Ambiente

NORMATIVA NAZIONALE

STABILISCE:1) Le categorie di nuove opere da sottoporre a procedura di valutazione

2) Le categorie di interventi sulle opere esistenti da sottoporre a procedura di valutazione (=qualora da questi interventi derivi un’opera che rientra nelle categorie

definite al punto precedente

PS: fermo restando che per le categorie di opere elencate nell’Allegato I della Direttiva CE è obbligatoria la V.I.A., si decidequali di quelle contenute nell’Allegato II siano da rendere obbligatoriamente a livello nazionale

D.P.C.M. 10 agosto 1988 n. 377: Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all’Art. 6 della Legge 8 luglio 1986 n.349

3. La fase progettuale in cui deve essere inserita la valutazione 4. Materiale necessario per la comunicazione (progetto dell’opera + Studio di impatto

Ambientale)5. Pubblicazione, sul “quotidiano più diffuso della Regione e su un quotidiano a diffusione

nazionale,di un annuncio contenente l’indicazione dell’opera, la sua localizzazione ed una sommaria descrizione del progetto”

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IL S.I.A. nella Normativa Italiana

D.P.C.M. 27 dicembre 1988: Norme tecniche per la redazione degli Studi di Impatto Ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità

Tipicamente include:

§ QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO:• Fornisce gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l’opera progettata e gli atti di

pianificazione e programmazione1. Descrizione del progetto in relazione agli stati di attuazione degli strumenti di pianif. in cui è inquadrabile2. Coerenza con gli obiettivi perseguiti dagli strumenti di pianificazione, 3. Tempi di attuazione dell’intervento

• QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE • Descrive il progetto e le soluzioni adottate a seguito degli studi effettuati, nonché

l’inquadramento nel territorio (sia sito che area vasta)1. Caratteristiche tecniche e fisiche del progetto2. Condizionamenti e vincoli di cui si deve tenere di conto (norme tecniche che regolano la realizzazione dell’opera, norme e

prescrizioni di strumenti di pianificazione, vincoli sovraordinati

§ QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE§ Definisce l’ambito territoriale (sia sito che area vasta) ed i sistemi ambientali entro cui

si possono presumibilmente manifestare gli effetti del progetto§ Evidenzia eventuali criticità all’interno di ciascun sistema ed individua le aree e le componenti ambientali più sensibili§ Documenta i livelli di qualità preesistenti all’intervento per ciascuna componente ambientale§ Stima qualitativamente e quantitativamente gli impatti indotti dall’opera e le modificazioni delle condizioni d’uso e della

fruizione potenziale del territorio in rapporto alla situazione preesistente§ Descrive la prevedibile evoluzione delle componenti ambientali e i livelli di qualità a seguito dell’intervento § Fornisce gli strumenti di gestione e di controllo

NORMATIVA NAZIONALE D.P.R. 12 aprile 1996 : Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’Art.

40 della L.22 febbraio 1994 n 146 (*)

• Sono assoggettati a procedura di valutazione d’impatto ambientale i progetti di cui all’Allegato A

• Sono assoggettati a procedura di valutazione d’impatto ambientale i progetti di cui all’Allegato B che ricadono anche parzialmente all’interno di aree protette come definite dalla Legge n. 394 del 1991

• Per i progetti di opere o di impianti ricadenti all’interno di aree naturali protette, le soglie dimensionali sono ridotte del 50%

• Per i progetti elencati nell’Allegato B che non ricadono in aree naturali protette, l’Autorità competente verifica, secondo le modalità di cui all’Art. 10 e sulla base degli elementi indicati nell’Allegato D, se le

caratteristiche del Progetto richiedono lo svolgimento della procedura di valutazione di impatto Ambientale

(*)…In attesa dell’approvazione della Legge sulla procedura di V.I.A. …occorre definire condizioni, criteri e norme tecniche per l’applicazione della procedura di V.I.A.

ai progetti inclusi nell’Allegato II, individuando idonei criteri di esclusione o definire procedure semplificate per

progetti di dimensioni ridotte o durata limitata

Si producono due Allegati (A e B) e si stabilisce che:

E’ un atto di indirizzo e coordinamento relativo alle condizioni, criteri e norme tecniche per l’applicazione della procedura di impatto ambientale ai progetti inclusi nell’Allegato II della Direttiva del Consiglio 85/337/CEE, concernente la Valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati

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NORMATIVA REGIONALE D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 : Conferimento di funzioni e compiti amministrativi

dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione della L. n 59/1997

LEGGE REGIONALE TOSCANA SULLA V.I.A.

L. R. 3 novembre 1998 n. 79Norme per l’applicazione della

Valutazione di Impatto Ambientale

Art. 71: Valutazione d’impatto ambientale1. In materia di valutazione di impatto ambientale sono di competenza dello Stato: a) le opere ed impianti il cui impatto

investe più Regioni, b) le opere e le infrastrutture di rilievo internazionale e nazionale; c) gli impianti industriali di particolare e rilevante impatto; d) le opere la cui autorizzazione è competenza dello Stato.

2. Con atto di indirizzo e coordinamento da adottare entro otto mesi dall’entrata in vigore della del presente d. leg. Sono individuate le specifiche categorie di opere, interventi ad attività attualmente sottoposti a valutazione statale di

impatto ambientale da trasferire alla competenza delle Regioni

Le regioni sono obbligate a formare una Legge Regionale della V.I.A. relativamente alle categorie di opere che vengono trasferite dallo Stato

alle Regioni e provvedere all’individuazione, per ciascuna di esse, dell’Autorità Competente nell’ambito del Sistema Locale e delle

Autonomie Locali (Regione, Provincia, Comune, etc.)

La legge disciplina,…… i contenuti e le procedure per la valutazione di impatto ambientale relativa a progetti per la realizzazione di opere, impianti ed altri interventi di

competenza Regionale….. E stabilisce l’Autorità Competente all’effettuazione della Procedura di V.I.A,

in relazione alle specifiche categorie di progetti ed interventi di iniziativa pubblica e privata.

LE FASI DELLA V.I.A

SCREENINGV.I.A.

Necessaria?

V.I.A.Necessaria?

SCOPING

STUDIO DI BASE

ANALISI DEGLI IMPATTI

ANALISI DELLE ALTERNATIVE

MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI

RAPPORTO

REVISIONE

STUDIO IMPATTO AMBIENTALE

NO

SI

PROCESSO DECISIONALEPROCESSO

DECISIONALESI

NOModificare?

Abbandonare?

Monitoraggio

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1) Il progetto rientra nelle categorie previste dalla legislazione (elenchi dalle normativa nazionale o regionale)

2) Gli effetti del progetto sull’ambiente appaiono rilevantiIn questo caso occorre fare un’analisi caso per caso che consideri:-caratteristiche del progetto;Localizzazione (sensibilità dell’ambiente ricettore);Caratteristiche dei potenziali impatti (probabilità estensione, reversibilità

SCREENING

SOGLIE• Difficili da giustificare scientificamente;

• Si prestano a raggiri• Non considerano effetti cumulativi

Per il progetto in questione è necessaria la V.I.A?

CASO PER CASO1. Più lungo e costoso2. Più soggettivo (giustificazioni, etc.)3. Richiede linee guida per essere applicato

Inconvenienti dei due approcci:

SCREENING

Per il progetto in questione è necessaria la V.I.A?

AUTORITA’ COMPETENTI

L.r.79/1998

Art 5: Progetti sottoposti a V.I.A1. I progetti di cui agli Allegati A1, A2, A3 sono sottoposti a V.I.A. ai sensi dell’Art. 12 e seguenti

2. I progetti di cui agli Allegati B1, B2, B3 sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale, qualora ciò si renda necessario in esito alla procedura di verifica disciplinata dall’Art. 11

3. Sono comunque sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’Art. 12 e seguenti i progetti di cui ai commi 1 e 2 ricadenti anche parzialmente all’interno di aree naturali protette istituite ai sensi della legge 394 del 1991 e della Legge Regionale n. 49 del 1995 e delle relative aree contigue, ovvero all’interno dei siti individuati come siti di importanza comunitaria (SIC), o zone speciali di conservazione (ZSC) o all’interno di aree interessate da elementi di tutela delle risorse essenziali; in tali casi le soglie dimensionali indicate negli Allegati sono ridotte del 50%

Nella Normativa Regionale (79/1998) si fornisce l’Elenco dei Progetti da sottoporre obbligatoriamente a V.I.A e quelli per i quali deve essere fatta la procedura di verifica, che deve avvenire secondo delle

Linee guida fornite dalla Regione

Allegati A1, B1 REGIONEAllegati A2, B2 PROVINCIAAllegati A3, B3 COMUNE

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SCREENING

PROCEDURA DI VERIFICA (art. 11)

L.r.79/1998

In pratica, attraverso la predisposizione della matrice degli impatti relativa al progetto oggetto di procedura di verifica V.I.A. e la valutazione e quantificazione degli impatti risultanti in relazione alla sensibilità del sito su cui insiste il progetto si riescono ad individuare gli IMPATTI CRITICI

La Regione, al fine di facilitare lo svolgimento della procedura di verifica ha predisposto delle Linee Guida a cui il proponente si può ispirare

IMPATTO CRITICOEffetto (positivo o negativo) di maggiore rilevanza sulle risorse di qualità più elevata

Individuati gli impatti critici e preso atto

del livello di preoccupazione del pubblico, attraverso l’analisi del rapporto redatto l’Autorità

Competente assume una delle seguenti

decisioni

NON RISULTA NESSUN IMPATTO CRITICO: il progetto prosegue

GLI IMPATTI CRITICI SONO CONOSCIUTI E MITIGABILI: il progetto prosegue con prescrizioni- Si adottano misure di mitigazione e si implementa un monitoraggio

GLI IMPATTI CRITICI NON SONO CONOSCIUTI:Deve essere avviata una procedura di V.I.A. dove si raccolgono ulteriori informazioni

GLI IMPATTI SIGNIFICATIVI SONO RICONOSCIUTI E NON MITIGABILI: la proposta deve essere modificata e quindi sottoposta nuovamente a procedura di verifica o abbandonata

SCOPING

COME SI EFFETTUA1) Consultando Agenzie, Autorità, Università, Esperti di settore, etc.

2) Incoraggiando la partecipazione del pubblico (cosa che avviene raramente)

3) Concordando con le autorità Competenti i contenuti dello Studio

Quali aspetti approfondire durante la V.I.A?

Quali sono le priorità?

La fase di scoping deriva da un’esigenza di concisione e rilevanza (focalizzare l’obiettivo in maniera corretta in modo da limitare spreco di tempo e di risorse durante la fase dello Studio). Serve a risparmiare tempo concentrandosi fin dall’inizio sugli aspetti che hanno bisogno di maggiori approfondimenti

La fase di scoping influenza fortemente l’efficienza dell’intera procedura di V.I.A

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SCOPINGL.r.79/1998

Art 12: Procedura per la fase preliminare1. Il proponente richiede l’avvio della fase preliminare e presenta all’Autorità competente apposita domanda corredata da uno SPECIFICO PIANO DI LAVORO finalizzato alla puntuale individuazione dei contenuti dello S.I.A., secondo l’Allegato C (Contenuti dello S.I.A. da redigere ai fini della Valutazione)

2. L’autorità competente verifica, IN CONTRADDITTORIO col proponente, la congruità del documento e lo ‘autorizza’ a condurre lo S.I.A. su questo schema

La Normativa Regionale (79/1998) prevede, per il proponente, la facoltà di richiedere l’avvio della fase preliminare, che corrisponde alla fase di scoping

Quali aspetti approfondire durante la V.I.A?

FASE PRELIMINARE (art. 12)

SCOPO: Concordare con l’autorità competente gli elementi da approfondire nello S.I.A.

IN PRATICA:

Durante la fase preliminare si stabilisce:

•Gli impatti che devono essere valutati

•Le alternative da considerare, comprese le misure per mitigare gli impatti

•Il programma, le risorse e le consulenze richieste dallo Studio di Impatto

•Gli studi e le indagini da condurre

•I metodi da usare per prevedere la magnitudo degli impatti

•L’individuazione dei soggetti interessati

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

Il S.I.A. è un documento formale prodotto durante la procedura di V.I.A. e reso disponibile ai decisori e al pubblico

Tipicamente include:

§ Descrizione dell’area interessata dal progetto (inquadramento geografico e ambientale, aree sensibili, etc.)

§ Descrizione del progetto, delle possibili alternative e delle attività previste per la sua realizzazione/ mantenimento/smantellamento)

§ Descrizione della prevista evoluzione dell’area senza il progetto

§ Predizione degli impatti subiti dalle varie componenti ambientali

§ Valutazione degli impatti: analisi della loro accettabilità (standards, confronti, con la situazione senza progetto, etc.)

§ Identificazione dell’alternativa più idonea

§ Proposta di mitigazioni e compensazioni

§ Proposta di un piano di monitoraggio post- opera

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STUDIO DI BASE

COME SI EFFETTUA1) Attraverso il reperimento di informazioni esistenti: presso gli enti pubblici, attraverso

la consultazione di pubblicazioni scientifiche, informazioni e cartografie presenti all’interno del Quadro Conoscitivo dei Piani, Carte Tematiche, etc.

2) Molto spesso è necessario fare delle verifiche puntuali specifiche, effettuando alcune indagini sul campo

Raccolta delle informazioni necessarie a descrivere lo stato dell’ambiente

Le tematiche sono suggerite dai risultati della fase di scoping

Lo studio di base influenza fortemente l’efficienza dell’intera procedura di V.I.A

ANALISI DEGLI IMPATTI

Prevedere i cambiamenti dei parametri ambientali considerati, causati dalla realizzazione del progetto

A. L’INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPATTI

Si fa utilizzando la MATRICE DI IMPATTO: si tratta di una tabella a doppia entrata in cui:

RIGHE: compaiono le variabili costitutive del sistema ambientale(componenti ambientali)

COLONNE: compaiono le attività che la realizzazione del progetto implica (azioni) , normalmente divise per fasi (costruzione, esercizio, dismissione)

Gli impatti risultano dall’interazione tra azioni e componenti ambientali e sono annotati nella cella corrispondente

B. LA QUANTIFICAZIONE DEGLI IMPATTI Viene fatta dai singoli esperti, facendo uso di modelli e tecniche separate per le varie

componenti ambientaliEs. modelli di diffusione degli inquinanti che mi danno le concentrazioni prima e dopo la

realizzazione dell’opera

L.r.79/1998

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ANALISI DEGLI IMPATTI

Gli impatti previsti devono essere valutati nella loro rilevanza, così da fornire informazioni ai decisori

OBIETTIVI 1. Decidere se gli impatti sono accettabili

2. Individuare l’alternativa progettuale più idonea

COME VALUTARE?1) In riferimento a standard di legge

2) Valutazione ad hoc: esperti, letteratura scientifica, etc.

CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPATTI

Secondo il loro segno: positivi o negativiSecondo la loro dimensione: lievi, rilevanti, molto rilevantiSecondo la loro durata: reversibili a breve termine, a lungo termine, irreversibiliSecondo la loro probabilità: probabili, sicuriSecondo l’estensione territoriale: locali, di area vasta

ANALISI DELLE ALTERNATIVE

E’ una fase importante dello studio di Impatto

TIPOLOGIA DELLE ALTERNATIVE

ALTERNATIVE STRATEGICHE: Consistono nell’individuazione di misure per prevenire la domanda e/o in misure diverse per realizzare lo stesso obiettivo

ALTERNATIVE DI LOCALIZZAZIONE: Consistono nell’individuazione di diverse localizzazioni di intervento, definite in base alla conoscenza dell’ambiente, all’individuazione di potenzialità d’uso dei

suoli e ai limiti rappresentati da aree critiche e sensibiliALTERNATIVE DI PROCESSO o STRUTTURALI: Consistono nell’esame di differenti tecnologie

e processi e di materie prime da utilizzareALTERNATIVE DI COMPENSAZIONE O DI MITIGAZIONE DEGLI EFFETTI

NEGATIVI: Consistono nella ricerca di contropartite nonché di accorgimenti vari (costruttivi, progettuali o gestionali,) per limitare gli impatti negativi non eliminabili

ALTERNATIVA ZERO:Consiste nel non realizzare il progetto

L.r.79/1998

Il proponente deve esaminare in maniera approfondita le alternative che sono sono state considerate durante le fasi di progettazione e quali ulteriori alternative possono essere considerate per ridurre l’impatto del progetto

L’analisi delle alternative avviene confrontando il numero e la qualità degli impatti provocati da ciascuna, secondo la metodologia di valutazione degli impatti descritta nelle Linee Guida

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MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI

Mitigare significa RIDURRE l’impatto (intensità, probabilità, estensione,etc.)

Compensare equivale a contribuire all’ACCETTAZIONE SOCIALE dell’impatto

MITIGAZIONIHanno come scopo quello di alleviare gli impatti

Si possono suddividere in:ATTIVE= Intervengono direttamente sull’attività progettualePASSIVE=Intervengono sugli effetti

MISURE COMPENSATIVEHanno lo scopo di sostituire le funzioni o la qualità ecologica danneggiati dal

progetto

L.r.79/1998

Sono una fase che deve essere individuata all’interno dello studio di Impatto

REVISIONE

Giudicare se lo S.I.A. è stato condotto in maniera adeguata, completa, affidabileSe può essere usato come base del processo decisionale

L.r.79/1998

Nella Legge Regionale alla fine dello S.I.A si da, si solito un giudizio sintetico

ECCELLENTE: La documentazione fornita dal proponente contiene ogni informazione necessaria per prendere una decisione in merito alla compatibilità ambientale del progetto

BUONO: La documentazione fornita dal proponente contiene la maggior parte delle informazioni rilevanti per prendere una decisione in merito alla compatibilità ambientale del progetto e le lacune sono poco significative

SODDISFACENTE: La documentazione fornita dal proponente non è completa, ma, nel contesto del progetto proposto, le lacune non sono tali da compromettere la possibilità di prendere una decisione in merito alla compatibilità ambientale del progetto

INADEGUATO:La documentazione fornita dal proponente non è completa, e le lacune informative sono tali da compromettere la possibilità di prendere una decisione in merito alla compatibilità ambientale del progetto: è pertanto necessario richiedere integrazioni

INACCETTABILE: La documentazione non è stata fornita o è decisamente incompleta: è peranto necessario richiedere integrazioni

Qualora lo S.I.A. sia eccellente, buono o soddisfacente, si assumono gli esiti di tale studio quali esiti dell’esame di compatibilità ambientale del progetto.

Se risulta inadeguato o inaccettabile si richiedono integrazioni e poi si giudica nuovamente

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MONITORAGGIO

OBIETTIVIValutare l’accuratezza delle previsioni di impatto e assicurarsi che non si verifichino

effetti imprevistiTenere sotto controllo la situazione durante le varie fasi e anche dopo la realizzazione

del progetto

L.r.79/1998

Nella L.R. le misure di monitoraggio devono essere inserite nella parte finale dello S.I.A. e devono essere tali da far rispondere ai seguenti quesiti:

•Sono previste misure di monitoraggio finalizzate alla verifica , nelle diverse fasi ( costruzione, esercizio, etc.) dei parametri di progetto e delle relative perturbazioni ambientali (livelli di emissione, rumorosità, etc)?

•Sono previste misure di monitoraggio finalizzate al controllo degli effetti nel tempo e nello spazio, delle azioni di progetto sulle componenti ambientali?

•Sono previste misure di monitoraggio finalizzate a controllare l’efficacia delle misure di mitigazione previste?

•Sono definiti i complessivi strumenti di gestione e di controllo e le reti di monitoraggio ambientale, documentando la localizzazione dei punti di misura e dei parametri considerati?

•Sono illustrati i sistemi di intervento nell’ipotesi del manifestarsi de emergenze e di particolari incidenti?

FASE DI VALUTAZIONE

Il proponente richiede l’avvio del procedimento tramite apposita domanda corredata di:

I. Progetto definitivo dell’operaII. Studio di impatto ambientaleIII. Sintesi non tecnicaIV. Elenco delle Amministrazioni interessate e di quelle competenti

L.r.79/1998

•L’Autorità Competente, per garantire la partecipazione dei cittadini può anche richiedere che sia fatta un’INCHIESTA PUBBLICA, soprattutto per progetti di una certa entità

IMPORTANTE: Le informazioni relative al progetto e alle informazioni ambientali devono essere pubblicate, a cura del proponente, su DUE QUOTIDIANI a

diffusione regionale.

Entro 150 dall’avvio del procedimento di valutazione, l’Autorità Competente si pronuncia sulla Compatibilità ambientale del progetto presentato

Tale pronuncia contiene le prescrizioni necessarie per l’eliminazione e la mitigazione degli impatti sfavorevoli sull’ambiente

PRONUNCIA DI COMPATIBILITA’ AMBIENTALE

IL PROGETTO RIPRENDE O MENO IL SUO ITER

Page 14: UNIVERSITÀ DI PISA FACOLTÀ DI INGEGNERIA · ambientale di cui all’Art. 6 della Legge 8 luglio 1986 n.349 3. La fase progettuale in cui deve essere inserita la valutazione 4. Materiale

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CONCLUSIONI E PROBLEMI

Il S.I.A. E’ A CARICO DEL PROPONENTEUno studio indipendente è poco fattibile perché egli possiede tutti i dati

E’ il proponente che ingaggia e paga gli esperti di settore: possono essere obiettivi?

A VOLTE PROPONENTE E AUTORITA’ COMPETENTE COINCIDONO

PARTECIPAZIONE PUBBLICAE’ quella che dovrebbe garantire l’obiettività e il coinvolgimento di tutti i punti di vista.

Ma è effettivamente realizzabile?

INDIVIDUAZIONE DELL’AREA EFFETTIVAMENTE INTERESSATA

LA V.I.A. E’ FATTA SU UN PROGETTO GIA’ DEFINITO (A POSTERIORI)Ha senso l’analisi delle alternative?

COSTI E RITARDI

Necessità di integrazione con altri strumenti con i quali realizzare una VALUTAZIONE A PRIORI sull’ambiente


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